tutela della proprietà industriale

Guida pratica alla
TUTELA DELLA
PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
Ufficio Brevetti Marchi
& Innovazione Tecnologica
Guida pratica alla
TUTELA DELLA
PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
Edizione 2009
INDICE
Presentazione
07
1.
Il Marchio: nozioni generali
09
2.
La Domanda di Marchio Nazionale
17
3.
La Registrazione di un Marchio all’Estero
19
4.
Il Marchio Comunitario
20
5.
Il Marchio Internazionale
22
6.
Il Brevetto: nozioni generali
25
Il Brevetto Italiano
31
8.
La Richiesta di Concessione di un Brevetto all’Estero
36
9.
Il Brevetto Europeo
37
7.
10. Il Brevetto Internazionale
39
11. I Disegni e Modelli
42
12. La Registrazione di un Disegno e Modello all’Estero
47
13. Il Deposito Internazionale di Disegni e Modelli
48
14. Il Design Comunitario
49
15. Il Diritto d’Autore Italiano: aspetti generali
54
Progetto grafico: CeG Maxicom
Stampa: xxxxxxxxxxxxxxxx
Finito di stampare nel mese di Gennaio 2010
05
Nei due anni trascorsi dalla prima edizione lucchese della “Guida alla tutela della proprietà industriale”, alcune novità di tipo legislativo, ma anche a livello di organizzazione del lavoro, sono intervenute. Cambiamenti che riguardano, principalmente, la ricerca di anteriorità per le domande
d’Invenzione, da svolgersi a cura dell’Ufficio Europeo. La riduzione di alcune tasse per il Marchio
Comunitario ed, infine, la definitiva messa a punto, con notevole risparmio sul tempo di attesa,
dello Sportello Telematico. Come il precedente, questo libro, anche se rinnovato nella forma, e
rivisto in alcune parti, vuole essere un facile strumento di consultazione per le imprese, ma non
soltanto, interessate alla tutela della proprietà industriale. In tal senso, la Camera di Commercio di Lucca, ha intenzione di continuare a svolgere un’attività di alfabetizzazione, iniziata anni
orsono. Consapevole del fatto che per creare sviluppo economico sia necessario individuare,
tutelare e valorizzare le idee immateriali dell’impresa. Le aziende che ragionano in questi termini,
godono, senza dubbio, di notevoli vantaggi competitivi. E’ quindi con molto piacere che presento
questo nuovo lavoro, dopo il lusinghiero successo ottenuto dal precedente, ormai esaurito, che
non vuole essere una parola definitiva sull’argomento, ma che può essere affiancata dal servizio
informazioni che l’utente può trovare presso l’Ufficio Brevetti, Marchi & Innovazione Tecnologica.
Lucca, 8 dicembre 2009
Il Presidente
Dr. Claudio Guerrieri
07
1. IL MARCHIO:
NOZIONI GENERALI
1.1
COS' E' IL MARCHIO D'IMPRESA?
Il marchio è un segno distintivo dell'impresa che serve a contraddistinguere i prodotti o i servizi
che essa produce o mette in commercio.
1.2
PERCHE' UN’IMPRESA DEVE DISTINGUERE CON IL
MARCHIO I PROPRI PRODOTTI/SERVIZI?
Il marchio rende più facilmente individuabili sul mercato i prodotti delle aziende e consente al
consumatore di riconoscere immediatamente la provenienza del prodotto/servizio che sta per
acquistare.
1.3
COME E CON QUALI CARATTERISTICHE SI PUO’
COSTITUIRE UN MARCHIO?
Proprio per la sua funzione distintiva, il marchio deve basarsi su elementi facilmente percepibili
e rintracciabili: deve essere quindi suscettibile di essere rappresentato graficamente ed in particolare può' avere ad oggetto :
PAROLE (compresi i nomi di persone)
DISEGNI
LETTERE
CIFRE
SUONI
LA FORMA DEL PRODOTTO O DELLA CONFEZIONE DELLO STESSO
LE COMBINAZIONI O LE TONALITÀ CROMATICHE
purché questi siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un impresa da quelli di altre
imprese.
09
Guida pratica alla
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PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
1.4
COS'E' IL MARCHIO DI FATTO? CHE RISCHI CORRE
L'IMPRENDITORE CHE UTILIZZA DI FATTO UN
MARCHIO NON VALIDAMENTE REGISTRATO?
Il marchio di fatto è quel segno distintivo che, pur non registrato, viene usato per contraddistinguere i prodotti o i servizi di un imprenditore e diventa, per questo, noto al pubblico, di solito, in
un’area geografica ristretta.
Questa eventualità gode di una tutela minore rispetto a quella del marchio registrato: se infatti la
notorietà è solo locale si corre il rischio che un altro imprenditore lo registri validamente a livello
più ampio.
In questo caso, il titolare di un marchio di fatto non potrà opporsi alla registrazione ed avrà diritto
ad utilizzare detto marchio nei limiti in cui se ne è sempre servito, privandosi della possibilità di
espandere l'attività contraddistinta dal marchio di fatto.
1.4
QUANDO REGISTRARE UN MARCHIO?
Il marchio ha due funzioni distinte:
• consente al consumatore di riconoscere immediatamente la provenienza del prodotto/servizio
che sta per acquistare;
• consente al produttore del prodotto/servizio di distinguersi da altri produttori di analoghi
prodotti/servizi;
Pertanto, come indicazione generale:
• se ciò che si va a commercializzare è particolarmente innovativo, sarà prioritario difendere
il prodotto con tutela brevettuale ed eventualmente tutelarne la denominazione in un secondo
momento, dato che proprio il carattere di novità renderà facilmente riconoscibile il prodotto
stesso e chi lo commercializza.
• se ciò che si va a commercializzare appartiene alla categoria di prodotti tradizionali già
conosciuti nel mercato, il marchio o il suo particolare design, saranno discriminanti per
riuscire ad attrarre l’attenzione degli eventuali acquirenti
1.5
QUALI SONO I VANTAGGI DELLA REGISTRAZIONE?
Con la registrazione di un marchio si ottiene la tutela contro eventuali registrazioni successive
dello stesso marchio o di marchi simili per prodotti o servizi uguali o simili.
Come detto in precedenza, in caso di marchio non registrato si incorre nel rischio di dover “tollerare” che un altro imprenditore registri il segno e lo utilizzi, approfittando in alcuni casi della
eventuale notorietà acquisita dal marchio di fatto.
Inoltre, il marchio di fatto è più difficilmente difendibile in caso di conflitto con un marchio successivamente registrato, in quanto il primo sarà costretto a dimostrare in giudizio sia l'uso anteriore
10
rispetto al marchio registrato (preuso), sia la notorietà acquisita presso il pubblico.
Va inoltre considerato che il marchio d'impresa è un bene dell'impresa che, con il passare del
tempo, può' aumentare di valore; come tale è pertanto cedibile o sfruttabile alla stregua di un
qualsiasi altro bene dell'azienda, rappresentando in alcuni casi un vero e proprio capitale.
1.7
CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO REGISTRARE
UN MARCHIO D’IMPRESA?
Puo’ ottenere una registrazione per marchio d’impresa chiunque lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria
impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. I richiedenti possono essere persone fisiche, giuridiche oltre alle associazioni non riconosciute.
Anche le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni possono chiedere ed ottenere la registrazione di un marchio.
1.8
QUALI SONO I DIRITTI DEL TITOLARE DI UN
MARCHIO D’IMPRESA?
La registrazione conferisce al titolare il diritto esclusivo sul marchio. Il titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l’utilizzo
da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini.
Questo diritto è strettamente connesso alla natura “forte” o “debole” del marchio registrato.
1.9
COSA SI INTENDE PER “MARCHIO FORTE” E PER
“MARCHIO DEBOLE”?
Ogni marchio può avere una maggiore o una minore capacità distintiva (ossia capacità di
rendersi nettamente distinguibile dagli altri marchi presenti sul mercato) a seconda di quanto è
originale la sua composizione grafica o letterale.
Si definiscono normalmente “marchi deboli” quei segni o quelle denominazioni il cui significato
si avvicina alla natura del prodotto o servizio contraddistinto. Esempio: Caffetteria della Stazione
(pubblico esercizio), Divani e Divani (arredamento), La Camiceria Lucchese (abbigliamento).
Normalmente i marchi deboli sono strettamente connessi a terminologie tecniche o di uso comune e bastano lievi modifiche o aggiunte da parte dei concorrenti per escludere un’eventuale
confondibilità.
Ai “marchi deboli” si contrappongono i cosiddetti “marchi forti”, in cui l’originalità della grafica o
della denominazione è tale da attribuirgli un’elevata capacità distintiva. Questi marchi sono normalmente dotati di particolare originalità tale da colpire maggiormente l’attenzione dei consumatori. Sono normalmente marchi di pura fantasia e, in quanto “forti”, caratterizzati da una protezione
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molto intensa; a seguito dei diritti acquisiti dalla registrazione possono, infatti, essere interdette
tutte quelle variazioni o modifiche che lasciano presumere una certa affinità con il marchio stesso.
Esempio di marchio forte: Caffè Noir (calzature), Rolex (orologi), Due Limoni (profumeria) Va
da sé che, nella ricerca di un segno che contraddistingua i propri prodotti o servizi, la scelta sia
indirizzata all’ottenimento di un marchio forte, che consenta di raggiungere gli obiettivi di visibilità nei confronti dei consumatori, e distintività rispetto ai concorrenti e, non ultimo, l’assoluta
difendibilità.
fici, denominazioni sociali, sigle, lettere dell’alfabeto, numeri, ecc.
Esempio: Armani, Geox
• Marchi figurativi
I marchi figurativi sono quelli costituiti da emblemi e colori fino a rappresentazioni più elaborate,
quali vignette, etichette, ritratti, ecc.
ESEMPIO
1.10
COSA SI INTENDE PER MARCHIO COLLETTIVO?
Il marchio collettivo, diversamente dal marchio individuale, si presta soprattutto ad una funzione
di garanzia perché mira ad accertare che il prodotto/servizio offerto presenti un’origine, una
qualità, una natura ben specifica . Proprio per questo, nel marchio collettivo, la registrazione
non viene richiesta dal singolo imprenditore ma dai soggetti o dall’ente che si occupano di dover
garantire gli standard qualitativi stabiliti dai regolamenti, al fine di concederne l’uso a produttori
e commercianti.
1.11
QUAL’E’ LA DURATA DI TUTELA DI UN MARCHIO
REGISTRATO?
• Marchi complessi
I marchi complessi sono quei marchi costituiti sia da elementi figurativi che da elementi denominativi.
ESEMPIO
I diritti del marchio durano per dieci anni dalla data di presentazione della domanda. La registrazione può essere rinnovata per periodi decennali, purché la domanda venga presentata
entro lo scadere dei dieci anni o nei sei mesi successivi, con conseguente applicazione di una
sopratassa.
1.12
QUALI TIPOLOGIE DI MARCHIO POSSONO ESSERE
REGISTRATE?
I marchi si suddividono in:
• Marchio di fabbrica: quando sono adottati dall’industria per contraddistinguere i propri prodotti;
si deve ricordare che un marchio di fabbrica qualora venga apposto dal produttore, non può
essere mai soppresso dal commerciante.
• Marchio di commercio: quando sono adottati dall’ente commerciale per contraddistinguere le
merci vendute attraverso le proprie linee commerciali, siano esse anche solo negozio o magazzino.
• Marchio di servizio: quando sono destinati a contraddistinguere le prestazioni che un’impresa
rende a terzi.
I marchi possono essere:
• Marchi denominativi
I marchi denominativi sono quelli costituiti da parole di fantasia, nomi patronimici, nomi geogra-
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• Marchi sonori
I marchi sonori sono ad esempio le sigle dei programmi radiotelevisivi. La registrazione di tali
marchi avviene depositando il relativo pentagramma.
• Marchi di forma o tridimensionali
I marchi di forma o tridimensionali sono le forme dei prodotti e le loro confezioni.
E’ importante ricordare che un marchio di forma può essere registrato esclusivamente quando
si tratta di forma non consueta, arbitraria o di fantasia. La particolare struttura tridimensionale
non deve essere caratterizzata da finalità funzionali o estetiche.
Infatti se la particolare forma consente una maggiore utilità dell’oggetto (ad es. una particolare
impugnatura di una forbice che rende più agevole l’azione del tagliare) o estetica (ad es. una
particolare fantasia di un tessuto), allora questa potrà essere tutelata solo ed esclusivamente
con un brevetto per modello di utilità o invenzione, nel caso di maggior funzionalità, o con modello industriale (design) nel caso di un particolare carattere estetico.
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INDUSTRIALE
La bottiglia della bevanda Coca-Cola (marchio registrato), la forma del dolce Viennetta (marchio registrato), alcune confezioni di yogurt, rappresentano illustri casi di marchi tridimensionali
registrati.
• Marchi olfattivi
Sono validamente registrabili come marchi olfattivi solo quelli riproducibili graficamente.
Pertanto si deve dubitare della possibilità di proteggere i marchi olfattivi, a meno di non riuscire
a tutelarli attraverso la loro formula chimica.
1.12
QUALI SONO I REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE
DI UN MARCHIO?
Novità’: che consiste nell’assenza sul mercato di prodotti o servizi contrassegnati da marchi
identici o simili a quello che ci proponiamo di registrare. La novità non difetta qualora il marchio
precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se trattasi di marchio collettivo) o sia decaduto per
non uso quinquennale.
Prima di depositare una domanda di registrazione marchio è opportuno svolgere una ricerca
di anteriorità che verifichi non solo l’eventuale esistenza di marchi identici, ma anche di tutte le
similitudini con cui si può entrare in conflitto.
Gli esiti della ricerca potrebbero infatti confermare la validità del marchio o, al contrario, sconsigliarne non solo il deposito (rischio di nullità), ma anche l’uso stesso (rischi di contestazione da
parte di terzi).
La disciplina normativa, attualmente vigente, impone che la registrazione di un marchio non crei
confusione o possibilità di associazioni con un marchio esistente. Molto spesso questo aspetto
non viene considerato e vengono di conseguenza registrati marchi passibili di una pronuncia di
nullità.
Una prima verifica può essere fatta on line, utilizzando le banche dati marchi disponibili su Internet. L’Ufficio Brevetti Marchi & Innovazione Tecnologica della CCIAA di Lucca svolge, su richiesta, una ricerca più approfondita utilizzando banche dati professionali, che permettono un livello
di risultati più affidabile. (Vedi paragrafo 2).
Capacità distintiva: è l’attitudine del segno a distinguere il prodotto /servizio da quello di altri.
Per questo motivo il marchio non può’ consistere in una parola, figura o segno di uso generico
o in una denominazione o indicazione descrittiva del prodotto (non potremmo ad esempio registrare il marchio “materassi” per contraddistinguere i nostri prodotti che sono appunto materassi).
Questo principio esclude pertanto la registrabilità sia di segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio sia da segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono.
1.14
Le cause di estinzione di un marchio sono:
il mancato rinnovo
la rinuncia del titolare
una sopravvenuta contrarietà del segno alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume
la volgarizzazione, ossia la perdita del carattere distintivo nel corso degli anni: in questo caso
il marchio diviene denominazione generica del prodotto o del servizio (es. Biro, Pre-maman,
Cellophane etc.)
i mancati controlli nel caso di marchio collettivo
la decadenza per mancato uso entro cinque anni dalla data di registrazione o la sospensione
dell’utilizzo per un periodo di cinque anni.
1.15
COME SI RINNOVA UN MARCHIO?
Il rinnovo consiste in un nuovo deposito del marchio da eseguire entro 10 anni dalla data della
domanda di deposito oppure entro 6 mesi dalla scadenza del 10° anno con il pagamento di
una sopratassa.
Nel rinnovo sono consentite variazioni irrilevanti, che non siano apprezzabili dal pubblico,
altrimenti non si ha rinnovo, ma deposito di un nuovo marchio.
1.16
IN COSA CONSISTE LA PROCEDURA DI
REGISTRAZIONE IN AMBITO NAZIONALE ITALIANO?
Le domande di registrazione e/o rinnovazione per marchi d’impresa possono essere depositate,
personalmente dal richiedente o dal suo mandatario, presso gli Uffici Brevetti e Marchi delle
Camere di Commercio.
In alternativa, la domanda può essere inviata per posta al Ministero dello Sviluppo Economico –
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le domande depositate presso le Camere di Commercio vengono trasmesse entro 10 gg all’UIBM di Roma che provvede ad esaminarle secondo un ordine cronologico.
Il nuovo Codice della Proprietà Industriale prevede la possibilità di presentare osservazioni ed
opposizioni, da parte di terzi interessati, indicando i motivi di non registrabilità del marchio.
Al momento della stampa di questa guida la procedura non è stata ancora regolamentata.
La domanda è sottoposta ad una verifica dei requisiti, ma non ad una esame di novità.
Al termine della fase istruttoria, l’UIBM provvede al rilascio o al rifiuto del marchio. Contro le
decisioni dell’UIBM è ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi entro il termine perentorio
di 60 gg. dal ricevimento del provvedimento.
Liceità e Veridicità: il marchio non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon
costume. Inoltre non possono essere oggetto di valida registrazione i segni distintivi idonei ad
ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei
prodotti o servizi rivendicati.
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QUANDO SI ESTINGUE UN MARCHIO?
15
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INDUSTRIALE
1.17
ESISTONO DEI SIMBOLI CHE VANNO APPOSTI A
SEGUITO DELLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO?
L’unico simbolo ufficialmente riconosciuto in Italia è quello relativo al diritto d’autore, vale a dire il
simbolo © e, in materia di marchi di impresa, la legge Italiana cita esclusivamente le espressioni
“Marchio depositato”, “Marchio Registrato” e “Marchio di fatto”.
Sono tuttavia molto diffusi i simboli normalmente utilizzati per identificare un marchio registrato
® o un marchio depositato TM o TS. Attenzione: mentre in Italia c’è un uso indiscriminato e non
avvalorato da particolari disposizioni normative dei simboli descritti, in numerosi Stati viene valutata attentamente la distinzione tra stato di marchio depositato e stato di marchio registrato.
E’ importante sottolineare, inoltre, che la legge (art 127 codice della proprietà industriale), punisce con sanzione amministrativa da 51,65 a 516,46 euro “chiunque appone , su un oggetto,
parole o indicazioni non corrispondenti al vero , tendenti a far credere che l’oggetto sia protetto
da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato”.
1.18
COSA FARE SE CI SONO VARIAZIONI DI RAGIONE
SOCIALE, LICENZA O CESSIONE DEI DIRITTI
SUL MARCHIO?
Nel caso in cui vi sia stato un cambiamento successivo all’atto di deposito che non ha modificato
i diritti relativi al marchio (ad es. variazione della ragione sociale, variazione della natura giuridica, variazione di indirizzo) si dovrà presentare domanda di Annotazione presso l’Ufficio Brevetti
e Marchi di qualsiasi Camera di Commercio Nazionale.
Nel caso in cui invece vengano trasferiti o modificati i diritti relativi al marchio sia a titolo gratuito
che a titolo oneroso (cessione, successione), gli atti relativi dovranno essere resi pubblici mediante domanda di Trascrizione presso l’Ufficio Brevetti e Marchi di qualsiasi Camera di Commercio Nazionale. Nel caso in cui ci sia un trasferimento dei diritti esclusivamente attraverso un
contratto di licenza, il citato contratto non è soggetto ad alcuna registrazione presso gli Uffici
competenti. Nel caso di licenza d’uso, il licenziante continua infatti a mantenere la titolarità del
diritto esclusivo del marchio.
2. LA DOMANDA DI
MARCHIO NAZIONALE
NELLA PRATICA
2.1 LA RICERCA DI ANTERIORITA’
Prima di procedere con la domanda di registrazione di un marchio è opportuno svolgere una
ricerca di anteriorità che vada a verificare non solo l’eventuale esistenza di marchi identici, ma
anche di tutte le similitudini con cui si può’ entrare in conflitto.
Gli esiti della ricerca potrebbero infatti confermare la validità del marchio o, al contrario, sconsigliarne non solo il deposito (rischio di nullità), ma anche l’uso stesso (rischi di contestazione da
parte di terzi).
La disciplina normativa attualmente vigente impone che la registrazione di un marchio non crei
confusione o possibilità di associazioni con un marchio esistente. Molto spesso questo aspetto
non viene considerato e vengono di conseguenza registrati marchi passibili di una pronuncia di
nullità.
Una prima verifica può’ essere fatta on-line utilizzando le banche dati marchi disponibili su internet
Ufficio Italiano brevetti e marchi
http://www.uibm.gov.it/uibmdev
UAMI (marchio comunitario)
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/searchCTM.it.do
WIPO (marchio internazionale)
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct
L’ufficio Marchi e Brevetti offre un servizio di ricerca per marchi verbali.
Per maggior informazioni:
www.lu.camcom.it
-->Marchi e brevetti
-->cliccare sulla domanda
“COME RICHIEDERE UNA RICERCA
DI ANTERIORITA’ MARCHI?”
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INDUSTRIALE
2.2 COS’È LA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DEI
SERVIZI?
Tutti i prodotti e/o servizi che possono essere fabbricati e/o commercializzati sono stati inseriti in
una Classificazione (Classificazione di Nizza, IX edizione), riconosciuta a livello internazionale e
contenente 45 differenti sezioni.
Per effettuare il deposito di un marchio di impresa è indispensabile individuare a quale classe
appartengono i prodotti o i servizi che il marchio andrà a contraddistinguere.
Un marchio può essere depositato per più di una classe di prodotti e servizi.
La versione completa e commentata della Classificazione di Nizza è stata inserita in allegato
nella parte tascabile di questa Guida.
3. REGISTRAZIONE
DI UN MARCHIO
ALL’ESTERO
Se si vuole registrare un marchio all’estero si può procedere in uno dei seguenti modi, applicabili
a seconda dei casi specifici e a seconda delle necessità di tutela:
• si richiede la registrazione del marchio in ogni stato in cui si hanno interessi commerciali, tramite
il supporto di un legale rappresentante per ogni Paese prescelto.
• dopo aver depositato la domanda di marchio nazionale italiano, il titolare può chiedere all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il deposito del marchio stesso presso l’Organizzazione Mondiale
della Proprietà Intellettuale (World Intellectual Property Organization).
• si procede alla registrazione del Marchio Comunitario, se si desidera ottenere la protezione del
marchio all’interno dell’Unione Europea.
Dal 1º Ottobre 2004, come conseguenza dell’adesione della CE al Protocollo di Madrid, i titolari
di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario registrato possono utilizzare
tale domanda o tale registrazione come base per una domanda di marchio internazionale.
3.1
COS’E’ LA DATA DI PRIORITA’ E PERCHE’
RIVENDICARLA?
La data di priorità è la data in cui si è presentata per la prima volta la domanda di registrazione
del marchio in uno stato.
Nei Paesi aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi è consentito chiedere l’estensione
all’estero del proprio marchio rivendicando la data di priorità, ossia facendo decorrere i propri
diritti a partire dalla data del primo deposito nazionale, purché tale rivendicazione avvenga entro
e non oltre i sei mesi successivi alla data di priorità.
Operando in tal modo si stabilisce una sorta di “diritto di precedenza” ai fini di una registrazione
estera del proprio marchio.
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Guida pratica alla
TUTELA DELLA
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INDUSTRIALE
4. IL MARCHIO
COMUNITARIO
4.1 COS’È IL MARCHIO COMUNITARIO?
Il marchio comunitario è un marchio unico, in quanto un unico deposito ha validità sull’intero
territorio dell’Unione Europea.
Esso conferisce al suo titolare un diritto esclusivo valevole in tutti gli Stati membri e si acquisisce
con la registrazione sull’apposito registro tenuto dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato
Interno (U.A.M.I - www.oami.europa.eu) che ha sede ad Alicante – Spagna.
4.2
QUALI SONO I DIRITTI DEL TITOLARE DI UN
MARCHIO COMUNITARIO?
Il marchio comunitario conferisce al suo titolare una protezione contro la riproduzione o l’imitazione del suo marchio su tutto il territorio dell’Unione Europea.
Il titolare del marchio può’ interdire a terzi l’utilizzo, senza il suo consenso di segni identici o simili
tutelati dal suo marchio. La somiglianza è definita in funzione del rischio di confusione da parte
del pubblico.
4.3
QUALI SONO I VANTAGGI E GLI SVANTAGGI DELLA
REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO COMUNITARIO?
Da un punto di vista pratico, il marchio comunitario rappresenta indubbiamente una soluzione
interessante per un’azienda che intenda tutelare il proprio marchio in molti Paesi membri dell’UE,
con il beneficio notevole di avere un’unica pratica da gestire.
Da un punto di vista economico il vantaggio che questa convenzione offre è dato dal fatto che i
costi, in termini di tasse, sono inferiori alla spesa totale che si dovrebbe sostenere per presentare
una domanda di registrazione in ogni singola nazione appartenente all’Unione Europea.
Tuttavia, secondo il regolamento vigente, se la domanda a seguito dell’esame non fosse accettata (ad es. se esistesse un marchio identico depositato o registrato anche solo in uno dei Paesi
aderenti), detta domanda sarebbe rigettata per tutti i paesi dell’Unione Europea e il titolare del
marchio si troverebbe a dover attivare la procedura di conversione, ossia presentare delle singole domande in ciascun paese di interesse, con conseguente notevole incremento dei costi.
Anche in questo caso, come per la domanda di registrazione italiana, si consiglia di effettuare
20
una verifica della eventuale pre-esistenza del marchio di cui si chiede la registrazione.
4.4
QUAL È LA DURATA DI PROTEZIONE PER UN
MARCHIO COMUNITARIO?
Come descritto per il marchio nazionale italiano, la protezione dura 10 anni dalla data del primo
deposito ed è rinnovabile.
4.5
IN COSA CONSISTE LA PROCEDURA D’ESAME DA
PARTE DELL’U.A.M.I?
L’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (U.A.M.I.) verifica:
• che la domanda di Marchio Comunitario soddisfi le condizioni richieste, necessarie per la sua
regolarità (requisiti per la registrabilità descritti al paragrafo 1.11);
• che siano state pagate le tasse previste;
Parallelamente a questo esame formale si procede anche ad un controllo della novità.
Anche in questo caso è fortemente consigliato, ai fini del buon esito della domanda di deposito, verificare l’eventuale pre-esistenza di un marchio in tutti gli stati facenti parte dell’Unione
Europea. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale dei marchi comunitari, sia i titolari di un marchio comunitario come pure i titolari di marchi nazionali ed i titolari di
marchi nazionali non registrati, ma effettivamente utilizzati (marchi di fatto), possono presentare opposizioni per similitudine o rischio di confusione con il marchio anteriore.
Una volta registrato dall’U.A.M.I., il marchio viene governato in base al regolamento comunitario.
Il deposito di marchio comunitario copre i seguenti paesi:
Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia , Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,Repubblica
Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Dal 1º Ottobre 2004, come conseguenza dell’adesione della C.E. al Protocollo di Madrid, è possibile richiedere con un’unica designazione la tutela nei paesi attualmente aderenti alla C.E.
attraverso la domanda di estensione internazionale del marchio (vedi capitolo 5 “Il marchio internazionale”).
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5. IL MARCHIO
INTERNAZIONALE
5.1
COS’E’ IL MARCHIO INTERNAZIONALE?
Il Marchio Internazionale è il risultato della Convenzione di Madrid, la quale ha introdotto una
procedura unica che permette di registrare il marchio in più Paesi.
Si tratta di fatto di una sorta di fascio di Marchi Nazionali, ciascuno dei quali è disciplinato nel
Paese a cui appartiene in base alla normativa interna vigente.
L’elenco completo dei paesi aderenti alla Convenzione (79 al Protocollo e 56 all’Accordo alla data
del 30 settembre 2009) è reperibile al sito ufficiale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà
Intellettuale (www.wipo.int).
5.2
CHI PUÒ REGISTRARE UN MARCHIO
INTERNAZIONALE?
Condizione necessaria per ottenere la registrazione internazionale è che il richiedente sia cittadino
di uno degli Stati membri contraenti, oppure abbia in tali Paesi la residenza o, in caso di società,
che abbia la propria attività in uno degli stati aderenti alla Convenzione.
Al contrario della procedura di domanda di marchio comunitario, per fare richiesta di un marchio
internazionale è indispensabile essere titolari del deposito o della registrazione nazionale dello
stesso marchio.
Inoltre, dal 1º Ottobre 2004, come conseguenza dell’adesione della CE al Protocollo di Madrid,
i titolari di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario registrato possono
utilizzare tale domanda o tale registrazione come base per una domanda di marchio internazionale. A partire da tale data perciò, per chi volesse far richiesta di marchio internazionale, non è
più indispensabile essere titolari di una domanda o di una registrazione nazionale ma è sufficiente essere titolari di una domanda o di una registrazione comunitaria.
Per un periodo di cinque anni dalla data di registrazione internazionale la protezione risente
del legame con il marchio nazionale di base, cioè qualsiasi modifica o accadimento attinente
il marchio d’origine come, ad esempio, limitazione dei prodotti oppure rinuncia o mancato uso,
incidono automaticamente sulla registrazione internazionale che sarà di conseguenza limitata ai
prodotti effettivamente protetti oppure verrà ad estinguersi o a decadere.
5.3
QUAL È LA DURATA DI TUTELA DI UN MARCHIO
INTERNAZIONALE?
Il Marchio Internazionale ha una durata di 10 anni dalla data di decorrenza della domanda e può
essere rinnovato per periodi decennali.
Il W.I.P.O. provvederà ad avvisare il titolare sei mesi prima della scadenza. Il rinnovo può essere
richiesto anche nei sei mesi successivi alla scadenza, con l’applicazione di una sopratassa.
Il titolare del marchio internazionale che intenda effettuare un rinnovo dovrà presentare tale domanda direttamente all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale mediante la compilazione dell’apposito modello di rinnovo MM11 predisposto dal W.I.P.O., facendo riferimento alla
prima registrazione internazionale, unitamente alla contabile del bonifico attestante il versamento delle tasse internazionali.
Qualora la domanda di registrazione di un marchio internazionale venga depositata entro 6
mesi dal deposito di una domanda di marchio nazionale, l’estensione avrà la stessa decorrenza
del marchio nazionale si potrà quindi rivendicarne la priorità ; in caso contrario (oltre i 6 mesi),
l’estensione avrà come decorrenza quella del deposito del marchio internazionale.
5.4
IN COSA CONSISTE LA PROCEDURA DI
REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO INTERNAZIONALE?
L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale ha il compito di effettuare un esame preliminare della pratica trasmessa e successivamente inviarla alle singole amministrazioni nazionali
per un esame più approfondito; le procedure, a questo punto, seguono l’iter nazionale di ciascun
singolo paese designato.
Il deposito della domanda di registrazione internazionale equivale al deposito della domanda di
registrazione del marchio presso ciascuno dei paesi designati i quali, entro un anno o diciotto
mesi (a seconda del paese designato) dalla data di registrazione del marchio internazionale,
possono sollevare obiezioni in merito alla registrabilità di tale marchio nel loro Stato.
Trascorso tale termine senza aver ricevuto rifiuti, il marchio può ritenersi accettato, fatti salvi
eventuali diritti di terzi derivanti da marchi identici o simili antecedenti che possono essere fatti
valere in sede giudiziaria.
Come nei casi di marchio nazionale e di marchio comunitario, ai fini di un buon esito della procedura,
si ritiene opportuno verificare un’eventuale pre-esistenza del marchio di cui si chiede la registrazione.
Va inoltre sottolineato che se uno o più Stati rifiutano la registrazione del Marchio Internazionale
nel proprio territorio, questo rimane comunque efficace negli Stati dove non si hanno contestazioni.
5.5
IN COSA CONSISTE L’ESTENSIONE TERRITORIALE
TARDIVA?
Una registrazione di Marchio Internazionale può essere successivamente estesa ad altri paesi
membri di entrambi gli accordi.
22
23
Guida pratica alla
OTTENERE LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO
TUTELA DELLA
PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
6. BREVETTO
Se i frutti di uno studio su un prodotto o su un procedimento si concretizzano in una soluzione
innovativa, il primo obiettivo di chi l’ha condotto dovrebbe essere quello di difendere al meglio i
diritti patrimoniali che ne derivano, recuperando possibilmente i capitali investiti nella ricerca e
nello sviluppo di tale soluzione.
Con una domanda di brevetto si acquisiscono dei diritti di esclusiva, elencati nel paragrafo seguente, per un periodo definito di tempo e entro dei limiti territoriali, “a patto che” tutta la documentazione relativa al procedimento o al prodotto innovativo venga divulgata attraverso una
dettagliata relazione tecnica, mettendo così a disposizione del pubblico, concorrenti compresi, i
risultati della propria ricerca.
La procedura che porta al brevetto, pur comportando dei costi in termini di tasse e una procedura
formale di richiesta al Ministero competente, è di per sé una domanda ufficiale di esclusiva che,
una volta ottenuta, risulta maggiormente difendibile nei confronti di chi realizza o commercializza
senza autorizzazione il proprio ritrovato.
Talvolta la scelta sulle forme di tutela si orienta sul “segreto aziendale”, ossia una serie di complesse operazioni per cui non vengono rivelati gli studi fatti o le tecnologie utilizzate per ottenere
un certo risultato innovativo.
Il segreto industriale, se rimane tale, ha il vantaggio di non avere limiti né territoriali né temporali, ma ha anche il notevole svantaggio di essere difficilmente difendibile nel momento in cui
vengono rivelati, volontariamente o per studi effettuati da altri, i processi o le tecniche attraverso
cui un prodotto viene ottenuto. Nel caso in cui il segreto dovesse venire meno è praticamente
impossibile appellarsi a diritti di esclusiva in quanto questi non sono mai stati ottenuti attraverso
una registrazione formale di un brevetto.
6.1
COS’E’ IL BREVETTO?
Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento
sul trovato, oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di:
realizzarlo disporne o farne oggetto di commercio
nonché di vietare a terzi di:
produrlo
usarlo
metterlo in commercio
venderlo o importarlo
Nella pratica , se il brevetto riguarda un prodotto il titolare avrà il diritto esclusivo sulla produzione,
l’uso, la messa in commercio, la vendita in Italia, nonché l’importazione del prodotto medesimo.
24
25
Guida pratica alla
TUTELA DELLA
PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
Se invece oggetto del procedimento, il titolare del brevetto avrà il diritto esclusivo di applicarlo,
nonché di mettere in commercio, vendere o importare il prodotto che è realizzato con tale procedimento.
Il diritto che deriva dal brevetto ha limiti:
territoriali, ossia è tutelato all’interno dei confini del paese in cui viene concesso;
temporali, in quanto la durata della tutela ha un termine massimo oltre il quale non è possibile
rinnovarla.
6.2
QUALI TIPOLOGIE DI BREVETTO POSSONO
ESSERE DEPOSITARE?
Invenzione: è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata
ed applicata in campo industriale.
Modello di Utilità: trattasi del miglioramento di qualcosa di già esistente, di un trovato che fornisce
a macchine o a parti di esse, a strumenti, utensili, od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o d’impiego.
Disegno o Modello: si intende l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in
particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura
superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento guida è stata dedicata
una sezione a parte per la descrizione dei meccanismi di tutela di modelli e disegni.
Nuova Varietà Vegetale: è una varietà vegetale nuova, omogenea, stabile e diversa da altre già
esistenti .
Topografia di prodotti a semiconduttori: è una serie di disegni correlati rappresentanti lo schema
tridimensionale degli strati di cui si compone un semiconduttore.
6.3
QUALI SONO I REQUISITI PER LA CONCESSIONE
DI UN BREVETTO?
Novità:
Il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica.
Per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico in Italia o
all’estero prima della data di deposito della domanda mediante brevetto, descrizione scritta o
orale o mediante qualsiasi altro mezzo.
Attività inventiva o originalità:
Un’Invenzione presenta il requisito dell’originalità quando non risulta in modo evidente dallo
stato della tecnica: la soluzione che l’invenzione presenta non deve cioè apparire ovvia ad una
persona esperta del ramo cui l’invenzione attiene.
Nel caso di Modello di Utilità l’originalità consiste nella “particolare efficacia o comodità di applicazione”.
Nel caso di Disegno o modello l’originalità consiste nello “speciale aspetto tridimensionale”,
“nell’essere stata creata in maniera indipendente”.
26
E’ pertanto consigliabile, prima di effettuare il deposito di una domanda di brevetto o comunque
prima di immettere nel mercato un prodotto innovativo, verificare che tale prodotto non sia tutelato da privativa brevettuale altrui, allo scopo di evitare la possibilità di ledere i diritti acquisiti
precedentemente da altri (usurpazione).
Applicazione industriale o industrialità:
Il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione ed utilizzo in campo industriale.
Liceità:
Il trovato non deve essere contrario all’ordine pubblico o al buon costume.
6.4
COSA NON SI PUÒ BREVETTARE?
Non sono brevettabili :
• le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico
• i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali ed i
programmi per elaboratori (software), essendo questi tutelati dal diritto d’autore
• le presentazioni di informazioni (tabelle, formulari)
• le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse a
meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi
procedimenti
6.5
QUANDO VIENE CONSIDERATO NULLO
UN BREVETTO?
Il brevetto è nullo se:
• è privo dei requisiti richiesti
• rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità
• la descrizione non è sufficientemente chiara e completa
• l’oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale
• il titolare non aveva diritto ad ottenerlo
6.6 QUANDO DECADE UN BREVETTO?
Il brevetto decade se:
• non vengono corrisposte le tasse entro i termini stabiliti, ove previste
• se il trovato non viene attuato, o viene attuato in misura insufficiente al fabbisogno del Paese,
entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria
27
Guida pratica alla
TUTELA DELLA
PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
6.7
QUALI SONO LE CAUSE DI ESTINZIONE DI UN
BREVETTO?
Il diritto si estingue :
• alla scadenza del termine di tutela a partire dalla data di deposito della domanda di brevetto
• per rinuncia del titolare, con atto annotato sul registro dei brevetti
• per decadenza a causa della mancata o insufficiente attuazione dell’invenzione per un biennio
dalla data di concessione della prima licenza
• per decadenza a causa del mancato pagamento della tassa ove prevista.
6.8
A CHI SPETTANO I DIRITTI SUL RITROVATO?
Dall’idea di un prodotto o processo innovativo scaturiscono due tipi differenti di diritti:
• Diritto morale: consiste nel diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione. E’ un diritto
strettamente personale, inalienabile e privo di valore economico; in base ad esso l’inventore può
pretendere che il suo nome compaia sul brevetto e sul registro dei brevetti.
• Diritto patrimoniale: consiste nel diritto di sfruttare economicamente la soluzione innovativa,
compreso il diritto di brevettarla e di usufruire dei vantaggi derivanti dal brevetto stesso, compresa la licenza d’uso o la cessione.
In linea di principio, acquisisce i diritti patrimoniali su un’invenzione o su un risultato innovativo
chi mette a disposizione capitali e mezzi per il raggiungimento di tale risultato.
La legislazione prevede delle indicazioni volte a determinare a chi spettino i frutti delle invenzioni,
quando queste sono attuate nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, fermo restando il
diritto morale ed indisponibile dell’inventore a vedere riconosciuta la paternità dell’idea che sta
alla base dell’invenzione.
In un rapporto di lavoro subordinato si identificano:
• L’invenzione di servizio: caso in cui l’attività inventiva costituisce lo specifico oggetto della
prestazione lavorativa dovuta dal dipendente, che per essa viene retribuito.
In questo caso nulla è dovuto al dipendente, salvo il riconoscimento della paternità dell’idea e lo
sfruttamento economico dell’invenzione spetta al datore di lavoro
• L’invenzione d’azienda: caso in cui l’invenzione è realizzata in adempimento o in esecuzione del rapporto di lavoro, ma al lavoratore non spetta una specifica retribuzione a compenso
dell’attività inventiva. In questo caso all’inventore spetta un equo premio in denaro mentre lo
sfruttamento economico dell’invenzione spetta al datore di lavoro.
• L’invenzione occasionale: caso in cui l’invenzione attiene al campo di attività dell’azienda, ma
l’inventore non è specificamente retribuito per svolgere attività inventiva e neppure ha realizzato
l’invenzione in esecuzione del normale rapporto di lavoro.
L’invenzione occasionale è riconducibile al genio ed alla intraprendenza del lavoratore, quindi il
diritto ad ottenere il brevetto sull’invenzione spetta al lavoratore. La legge riconosce comunque al
28
datore di lavoro un diritto di opzione (può cioè azionare questi specifici diritti a prescindere dalla
volontà del lavoratore) per l’acquisto del brevetto, le eventuali licenze, o il diritto di brevettare
all’estero.
6.9
IN COSA CONSISTE L’USURPAZIONE?
Viene violata l’esclusiva brevettuale e si è in presenza di usurpazione nel caso in cui il brevetto
venga sfruttato senza il consenso del legittimo titolare.
6.10
COS’È IL DIRITTO DI PREUSO?
Come descritto all’inizio di questo capitolo, l’inventore può decidere di non brevettare il trovato,
ma di utilizzarlo comunque nella propria azienda in regime di segreto senza rendere in alcun
modo pubblico il risultato della propria ricerca.
Operando in tal modo è estremamente elevato il rischio che avvengano fughe di notizie o che
altri raggiungano lo stesso risultato innovativo in maniera autonoma, chiedendone la brevettazione.
La Legge in questo caso prevede che chi abbia utilizzato un’invenzione non brevettata nel corso
dell’anno precedente ad un’altrui domanda di brevetto, possa godere del diritto di preuso grazie
al quale potrà continuare a sfruttare l’invenzione entro i limiti in cui se ne è sempre servito senza
espandere l’uso stesso. La norma si applica esclusivamente se non vi è stata accessibilità al
pubblico di tale invenzione: se vi fosse stata, infatti, la successiva domanda di brevetto sarebbe
priva del requisito di novità e, quindi, non ammissibile.
La tutela del preuso conferma comunque che un’invenzione o un prodotto innovativo non brevettato non gode di una reale protezione: infatti il “preutente” non può vantare diritti di esclusiva e
quindi agire per usurpazione contro nessuno se non essere immune da un’azione di usurpazione da parte di un successivo titolare di brevetto.
6.11
QUAL È LA DURATA DI UN BREVETTO?
Brevetto per invenzione industriale
l diritto di sfruttamento esclusivo conseguito a seguito della brevettazione dell’invenzione dura 20
anni, decorrenti dalla data di deposito della domanda di brevetto.
Il limite ventennale è improrogabile, non è ammesso il rinnovo del brevetto in quanto si ritiene
compensato lo sforzo inventivo ed acquisita l’invenzione alla libera disponibilità (anche di sfruttamento economico) della collettività.
Modelli di utilità
La durata del modello di utilità è di 10 anni decorrenti dalla data di deposito della domanda;
non può essere rinnovato, la proroga non è consentita per i motivi sopra descritti.
Disegni e modelli
La durata del modello di utilità è di 5 anni decorrenti dalla data di deposito della domanda e
prorogabile per quattro volte fino ad un massimo di 25 anni. I disegni e modelli verranno trattati
29
Guida pratica alla
TUTELA DELLA
PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
in maniera più approfondita al capitolo 11 della Guida.
Prodotti farmaceutici
L’unica eccezione al limite di durata temporale è prevista per i brevetti per prodotti farmaceutici.
Ciò è dovuto al fatto che la concessione dell’autorizzazione ministeriale spesso tarda ad arrivare,
quindi la Legge concede ai titolari di brevetti per prodotti farmaceutici la possibilità di prolungare
la normale protezione per un periodo pari al tempo intercorso tra la concessione del brevetto
e la concessione dell’autorizzazione alla messa in commercio del farmaco relativo, senza che
comunque il periodo di protezione ulteriore possa estendersi oltre i 5 anni. Se la durata dei
certificati complementari di protezione supera questo limite, si applicherà dal 1° Gennaio 2004
una riduzione che nel 2004 sarà di sei mesi, mentre per ogni anno solare successivo di ulteriori
sei mesi.
6.12
COSA FARE SE CI SONO VARIAZIONI DI RAGIONE
SOCIALE, LICENZAO CESSIONE DEI DIRITTI?
Nel caso in cui vi sia stato un cambiamento successivo all’atto di deposito che non ha modificato
i diritti relativi al brevetto (ad es. variazione della ragione sociale, variazione della natura giuridica, variazione di indirizzo) si dovrà presentare domanda di Annotazione presso l’Ufficio Brevetti
e Marchi di qualsiasi Camera di Commercio Nazionale. Nel caso in cui invece vengano trasferiti
o modificati i diritti relativi al marchio sia a titolo gratuito che a titolo oneroso (cessione, successione), gli atti relativi dovranno essere resi pubblici mediante domanda di Trascrizione presso
l’Ufficio Brevetti e Marchi di qualsiasi Camera di Commercio Nazionale.
Nel caso in cui ci sia un trasferimento dei diritti esclusivamente attraverso un contratto di licenza,
il citato contratto non è soggetto ad alcuna registrazione presso gli Uffici competenti.
Nel caso di licenza d’uso il licenziante continua infatti a mantenere la titolarità del diritto esclusivo
sul brevetto.
7. IL BREVETTO
NAZIONALE ITALIANO
Il Brevetto per Invenzione Industriale viene rilasciato a seguito di un procedimento amministrativo svolto dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
La concessione non è subordinata a decisioni discrezionali dell’amministrazione, che è tenuta
solamente ad accertare la ricorrenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla legge.
E’ pertanto consigliato, ai fini di un buon esito della domanda, verificare la validità dei requisiti
richiesti, in particolare il requisito della novità del ritrovato.
Ogni domanda è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi, di cui i primi 90
giorni, assolutamente inderogabili, riservati all’autorità militare per verificare il proprio interesse
sul trovato. Il titolare può decidere di rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua
domanda, per cui, trascorsi i 90 giorni suddetti, ai quali non è possibile rinunciare, la domanda
diventa visibile.
La scelta sull’anticipata accessibilità al pubblico riguarda i brevetti per invenzione e per modello di
utilità, viceversa il modello o design è reso immediatamente pubblico a meno che non vi sia una
richiesta esplicita di mantenimento della segretezza per un periodo massimo di un anno.
Una stessa domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, né per più modelli, salvo che si
tratti di un insieme di modelli o disegni destinati appartenenti alla medesima classe merceologica.
7.1
E’ POSSIBILE VERIFICARE L’ESISTENZA DI UN
BREVETTO GIÀ DEPOSITATO PRIMA DI PRESENTARE
LA DOMANDA DI CONCESSIONE?
Prima di procedere con la domanda di registrazione di un brevetto è opportuno verificare che lo
stesso non sia oggetto di domanda di registrazione da parte di altri. Questa azione preventiva ha
una doppia finalità in quanto:
• è fondamentale chiedere l’utilizzo esclusivo di un ritrovato che sia effettivamente innovativo e
che quindi costituisca effettivamente un investimento remunerativo
• è fondamentale chiedere l’utilizzo esclusivo di un ritrovato che non sia già esclusiva altrui per
non commettere atto di contraffazione.
Presso l’Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio di Lucca è possibile richiedere
maggiori informazioni su come poter accedere alle informazioni brevettuali a livello nazionale e
internazionale.
Inoltre l’Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio di Lucca ha messo a disposizione
30
31
Guida pratica alla
TUTELA DELLA
PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
attraverso il sito www.lu.camcom.it , sezione “Brevetti e Marchi”, le istruzioni per l’istituzione della
pratica di domanda di concessione e per la compilazione della modulistica prevista.
7.2
IN COSA CONSISTE LA DOCUMENTAZIONE
TECNICA?
Per richiedere un brevetto per invenzione industriale è necessario presentare una domanda
allegando una documentazione tecnica consistente in
1. riassunto
2. descrizione
3. rivendicazioni 4. i disegni allegati, come documentI autonomI;
5. traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni (in alternativa è previsto il pagamento
di una tassa).
Descrizione
La descrizione è l’elemento fondamentale per la tutela brevettuale. La legge richiede che il trovato sia descritto in modo chiaro e completo per consentire ad un esperto medio del settore di realizzarlo. La descrizione deve per quanto possibile anche in relazione alla natura dell’invenzione:
a. specificare il campo della tecnica a cui l’invenzione fa riferimento;
b. indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell’inventore, che sia
utile alla comprensione dell’invenzione ed all’effettuazione della ricerca di novità, fornendo
eventualmente i riferimenti a documenti specifici;
c. esporre l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano
essere compresi;
d. descrivere brevemente gli eventuali disegni;
e. descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell’invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;
f. indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell’inven
zione, il modo in cui l’invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.
La descrizione è diretta ad un tecnico esperto del ramo per cui il testo deve contenere tutti quei
riferimenti che servano a metterlo sulla giusta strada di interpretazione. Il grado di approfondi
mento deve essere tale da consentirgli di realizzare il trovato senza ulteriori ricerche e studi, ma
facendo solo ricorso alle sue normali conoscenze tecniche. Una descrizione che non soddisfa
questo requisito è considerata insufficiente ed è motivo di nullità del brevetto.
Rivendicazioni
Costituiscono la parte del brevetto che delimita l’ambito della tutela brevettuale. Con esse dovran-
32
no essere evidenziati i punti essenziali e nuovi del trovato che il richiedente intende proteggere.
Esse definiscono le caratteristiche specifiche dell’invenzione per le quali si richiede la protezione.
Devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine
separate dalla descrizione secondo le seguenti formalità:
a. devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;
b. la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta (il richiamo dei disegni è consentito solo a scopo di maggiore chiarezza);
c. le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo
restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.
Disegni
Devono essere eseguiti a linee di inchiostro nero su fogli di carta bianca resistente e non brillante, nel formato A4, lasciando un margine di almeno 2,5 cm su ogni lato. Ogni tavola deve essere
firmata dal richiedente o dal mandatario e numerata progressivamente.
I disegni non devono contenere nessuna dicitura, ma eventuali numeri di riferimento per contraddistinguere le varie parti dell’invenzione, e trovare corrispondenza con quanto specificato nella
Impaginazione
Nel caso di deposito cartaceo la descrizione, il riassunto, le rivendicazioni ed i disegni acclusi
alle domande di brevetto devono essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca forte di formato A4 (29,7 x 21 cm). Per i disegni e per il testo i margini
superiore e inferiore ed i margini a sinistra e a destra sono di almeno 2,5 cm. Gli stessi formati
devono essere rispettati nel caso in cui il testo ed i disegni siano allegati ad una domanda depositata con il sistema telematico.
Il testo è scritto con interlinea 1,5 e carattere le cui maiuscole corrispondano ad un’altezza minima di 0,21 cm.
I disegni possono anche essere eseguiti a mano, compresi in una o più tavole, devono essere
numerati progressivamente ed i numeri dei disegni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne
contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione.
Procedura
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invia all’Ufficio Europeo dei Brevetti la richiesta del rapporto
di ricerca entro cinque mesi dalla data della domanda medesima e l’Ufficio Europeo dei Brevetti
redige il rapporto entro nove mesi dalla data della suddetta domanda. L’Ufficio Italiano Brevetti
e Marchi può non assoggettare alla ricerca di anteriorità le domande di brevetto per invenzione
industriale per le quali l’assenza dei requisiti di validità risulti assolutamente evidente, in base
alle stesse dichiarazioni ed allegati del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio. Il
richiedente viene informato prontamente e la comunicazione dell’esclusione della ricerca deve
essere adeguatamente motivata. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una
istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma
1, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare
33
Guida pratica alla
TUTELA DELLA
PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l’Ufficio ritiene
di non potere accogliere quelle presentate, la domanda o l’istanza è respinta in tutto o in parte.
Il richiedente, prima che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi abbia provveduto alla concessione
del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la
Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà
di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra
istanza ad essa relativa, nonché, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di
utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni
originariamente depositati e, di limitare o precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati.
Dopo la ricezione del rapporto di ricerca e prima del termine di 18 mesi dalla data della domanda
il richiedente, fermo restando quanto sopra, può inviare all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi:
a. una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni;
7.3
Chi chiede il brevetto di invenzione può presentare contemporaneamente domanda di brevetto
per modello di utilità, da fa valere nel caso in cui l’invenzione non sia accolta o sia accolta solo
in parte. Tale domanda deve essere presentata lo stesso giorno e presso lo stesso Ufficio e sul
modulo deve figurare l’apposita annotazione speciale. Se la forma o il disegno
di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce
l’utilità, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e disegni ornamentali che per modelli d’utilità, ma l’una e l’altra protezione non possono essere cumulate in
un unico brevetto.
b. argomentazioni sul rapporto di ricerca e precisazioni sulle sull’ammissibilità delle rivendicazioni emendate e sulla conformità delle stesse alle disposizioni dell’art. 76, comma 1, lettera c)
del Codice della Proprietà Industriale;
c. una richiesta di presentazione di una o più domande divisionali.
L’opinione scritta è messa a disposizione del pubblico solo a titolo informativo.
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dopo la pubblicazione della domanda, provvede all’esame
sulla base del rapporto di ricerca e della eventuale documentazione prodotta dal richiedente,
nonché ad accertare che l’oggetto del brevetto non si estenda oltre il contenuto della domanda
iniziale.
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, se rileva che per la domanda esaminata, tenuto conto del
rapporto di ricerca e delle eventuali argomentazioni e modifiche apportate alle rivendicazioni ed
al testo dal richiedente, non può essere concesso il brevetto, emette una lettera interlocutoria di
rifiuto adeguatamente motivata, assegnando al richiedente il termine di due mesi per formulare
eventuali osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l’Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda è respinta in tutto od in parte.
Il richiedente, prima che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi abbia provveduto alla concessione
del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la
Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà
di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra
istanza ad essa relativa, nonché, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di
utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni
originariamente depositati. Il richiedente, su invito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, deve
completare o rettificare la documentazione ove sia necessario per l’intelligenza del diritto di proprietà industriale o per meglio determinare l’ambito della tutela richiesta.
Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un’invenzione o viceversa, l’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi invita l’interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa
la quale, tuttavia, ha effetto dalla data di presentazione originaria.
Contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è ammesso ricorso di cui all’art. 135
del Codice della Proprietà Industriale.
34
PRESENTAZIONE SIMULTANEA DI DOMANDE
DI BREVETTO
35
Guida pratica alla
TUTELA DELLA
PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
8. RICHIESTA DI
CONCESSIONE DI
UN BREVETTO
ALL’ESTERO
Se si vuole estendere un brevetto all’estero si può procedere in uno dei seguenti modi:
• si richiede la concessione del brevetto in ciascuno Stato in cui si ha interesse a tutelare il proprio prodotto o il proprio procedimento, tramite il supporto di un legale rappresentante per ogni
Paese prescelto.
• si procede al deposito della domanda di Brevetto Europeo, se si desidera ottenere la protezione
del brevetto nei Paesi aderenti alla Convenzione del Brevetto Europeo.
• si procede al deposito della domanda di Brevetto Internazionale.
8.1
COS’È LA DATA DI PRIORITÀ E PERCHÉ
RIVENDICARLA?
La data di priorità è la data in cui si è depositata per la prima volta la domanda di concessione
del brevetto.
Chiunque abbia depositato domanda di brevetto presso uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi può presentare analoga domanda, presso un altro Stato aderente, ottenendo che la
valutazione della novità sia fatta alla data di presentazione della prima domanda (Rivendicazione
della priorità).
La rivendicazione della priorità va effettuata contestualmente alla domanda di estensione brevetto o al massimo entro i due mesi successivi, purché non si eccedano i dodici mesi dalla data
di priorità rivendicata.
9. IL BREVETTO
EUROPEO
9.1
COS’E’ IL BREVETTO EUROPEO?
Il brevetto europeo è un brevetto che si ottiene a seguito di una procedura unificata di deposito,
esame e rilascio.
La procedura di concessione prevede un’unica domanda, redatta in una sola lingua (inglese,
francese o tedesco) e permette, con un unico deposito, di designare i paesi che hanno aderito
alla convenzione sul brevetto europeo.
L’elenco completo e aggiornato dei Paesi che hanno aderito alla convenzione è disponibile al sito
dell’Ufficio Europeo Brevetti (www.european-patent-office.org) o presso l’Ufficio Brevetti e Marchi
della C.C.I.A.A. di Lucca .
Va precisato che la procedura europea non fornisce un unico brevetto europeo valido in tutti i Paesi richiesti, ma piuttosto un fascio di brevetti nazionali corrispondenti a ciascuno stato designato
durante le fasi della procedura di rilascio.
Il brevetto europeo conferisce infatti al titolare negli Stati membri designati, una volta espletata la
procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale
ottenuto negli stessi Stati.
9.2
COME SI OTTIENE UN BREVETTO EUROPEO?
Chiunque abbia depositato una domanda di brevetto presso uno degli Stati appartenenti all’Unione di Parigi può, entro 12 mesi, depositare ulteriori domande per la stessa innovazione, rispondente ai requisiti di brevettabilità, in altri stati dell’Unione rivendicando la “priorità” della prima
domanda.
La domanda di brevetto europeo può essere depositata (fatte salve le disposizioni in materia di
sicurezza nazionale) presso:
• l’Ufficio Europeo dei Brevetti, nelle sedi di Monaco di Baviera, L’Aia o Berlino
• gli Uffici Brevetti nazionali degli Stati contraenti.
Se si sceglie di effettuare il deposito in Italia le domande vanno presentate presso:
• l’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio di Roma, via Capitan Bavastro,
116 - 00154 Roma, oppure possono essere spedite (raccomandata con A.R) a:
• Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise, 19 - 00187 Roma
Si precisa che esistono delle condizioni particolari per cui il deposito della domanda di brevetto
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37
Guida pratica alla
TUTELA DELLA
PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
europeo va inviata OBBLIGATORIAMENTE all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Si consiglia pertanto di accertarsi sulla procedura contattando l’Ufficio Brevetti e Marchi della
C.C.I.A.A. di Lucca.
9.3
FASI DELLA PROCEDURA EUROPEA
La procedura per ottenere un brevetto europeo comprende due distinte fasi :
A) Deposito della domanda
• esame delle condizioni formali
• ricerca delle anteriorità
• pubblicazione, dopo 18 mesi dal deposito della domanda
Dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca, il richiedente ha sei mesi
di tempo per decidere se proseguire o meno la procedura.
B) Esame di merito della domanda
• concessione del brevetto
• rigetto della domanda.
9.4
FASI A SEGUITO DELLA CONCESSIONE EUROPEA
Se il brevetto viene concesso, il richiedente può iniziare le procedure di convalida in tutti gli Stati
da lui designati o solo in alcuni di essi.
Se la lingua del brevetto non è una lingua ufficiale dello Stato designato, si dovrà provvedere al
deposito della relativa traduzione, pena la non validità del brevetto in quello Stato.
Una volta trasformato il brevetto a livello nazionale è obbligatorio versare le tasse annuali nazionali di mantenimento in vita del brevetto, esigibili anticipatamente a partire dall’annualità successiva a quella in cui la concessione del brevetto europeo è stata menzionata nel Bollettino
europeo.
Il mancato pagamento delle tasse nei termini è causa di decadenza del brevetto.
9.5
OPPOSIZIONE
Entro nove mesi dalla data di concessione chiunque vi abbia interesse può depositare un’opposizione contro un brevetto europeo, se ritiene che esso non soddisfi le norme di merito. Tale
opposizione è valutata da un’apposita Divisione dell’Ufficio Europeo dei brevetti e la decisione
dell’Ufficio Europeo ha effetto in tutti gli stati designati.
E’ comunque possibile presentare ricorso contro tutte le decisioni dei vari organi dell’Ufficio Europeo dei Brevetti.
38
10. IL BREVETTO
INTERNAZIONALE
10.1
COS’E’ UN BREVETTO INTERNAZIONALE?
Il sistema del PCT (Patent Cooperation Treaty) è nato con la Convenzione di Washington del
1970, alla quale partecipano attualmente 133 Stati e tra questi i più avanzati dal punto di vista
industriale, come gli Stati dell’Unione Europea, gli Stati Uniti, il Giappone, il Canada, l’Australia.
Il PCT o Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (Patent Cooperation Treaty) è un trattato
multilaterale gestito dal W.I.P.O. (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale), che ha
sede a Ginevra e consente di intraprendere una procedura unificata e semplificata per ottenere
la protezione delle Invenzioni nei paesi membri del trattato stesso.
Va sottolineato che il brevetto internazionale non dà luogo ad un diritto di privativa sovra-nazionale, ma consente ed agevola la possibilità di estendere la copertura brevettuale di un’innovazione presso la quasi totalità dei paesi del mondo, ottenendo singoli brevetti nazionali.
Diversamente dal brevetto europeo, quello internazionale non unifica la procedura di brevettazione, ma semplifica ed accentra la fase iniziale del deposito di una domanda di brevetto, che potrà
poi essere estesa ai Paesi di maggiore interesse.
10.2
COME SI OTTIENE UN BREVETTO
INTERNAZIONALE?
La procedura per la domanda di brevetto internazionale PCT si articola in due fasi:
Prima fase: internazionale
La fase internazionale prevede:
A) Deposito della domanda
• esame delle condizioni formali
• ricerca delle anteriorità
• pubblicazione, dopo 18 mesi dal deposito della domanda
Dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca, il richiedente ha sei mesi tempo per decidere
se proseguire o meno la procedura.
B) Esame di merito della domanda
• concessione del brevetto
• rigetto della domanda.
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Guida pratica alla
TUTELA DELLA
PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
OTTENERE LA CONCESSIONE DI UN BREVETTO
Di seguito al rapporto di ricerca internazionale il richiedente può decidere se
– proseguire con la procedura modificando le rivendicazioni, nei limiti di quanto
consentito dal PCT
– ritirare la domanda.
L’esito della domanda internazionale sarà pubblicato, unitamente alla domanda, decorsi diciotto
mesi dalla data di deposito della domanda stessa o dalla data di deposito della domanda di
brevetto rivendicata come “priorità”. Il rapporto di Ricerca Internazionale ha un valore orientativo
in quanto durante le successive procedure d’esame nazionali ogni Paese provvederà ad una
propria valutazione della domanda.
Il richiedente entro 2 mesi dalla comunicazione del rapporto di ricerca sarà chiamato a scegliere
una delle seguenti soluzioni :
• richiedere un esame preliminare internazionale sull’attività inventiva e l’applicabilità industriale
dell’invenzione per valutare se introdurre o meno la propria domanda internazionale nei Paesi
designati.
• intraprendere direttamente la seconda fase nazionale/regionale.
Seconda fase: nazionale
La fase nazionale/regionale, obbligatoria, consiste nel formalizzare la domanda internazionale
nei Paesi designati e prevede il pagamento delle Tasse nazionali, il deposito di traduzioni e la nomina di mandatari che abbiano funzione di rappresentanza negli Stati laddove richiesto, secondo
quanto previsto dalle leggi nazionali dei singoli Paesi scelti.
10.3
CHI PUÒ CHIEDERE UN BREVETTO
INTERNAZIONALE?
Qualsiasi cittadino di un paese aderente al Patent Cooperation Treaty o uno straniero domiciliato
in uno dei paesi aderenti può depositare la domanda di brevetto internazionale presso l’Ufficio Nazionale Brevetti e Marchi o, salvo diverse disposizioni, presso l’Ufficio Internazionale del
W.I.P.O. di Ginevra.
Come precedentemente descritto per il brevetto europeo, esistono delle condizioni particolari
per cui il deposito della domanda di brevetto è da inviarsi obbligatoriamente all’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi.
Il richiedente che abbia depositato una domanda nazionale, ha dodici mesi di tempo per presentare una domanda internazionale, rivendicando la priorità della data di deposito nazionale.
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41
Guida pratica alla
TUTELA DELLA
PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
11. DISEGNI
E MODELLI
In Italia, come all’estero, è possibile chiedere ed ottenere la tutela della particolare forma di un
prodotto.
11.1
LA NUOVA LEGGE SUI MODELLI DI DESIGN:
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA
98/71/CE
Il decreto legislativo 10 Febbraio 2005 n.30, entrato in vigore il 19 Marzo 2005, costituisce una
sorta di riordino della normativa riguardante la proprietà intellettuale.
Il citato decreto abolisce sia la Legge Modelli (Regio Decreto 25 Agosto 1940 n. 1411) sia ildecreto legislativo 2 Febbraio 2001 n. 95, decreto che già aveva accordato a modelli e disegni una
tutela pressoché identica a quella accordata ai brevetti per invenzione e utilità.
11.2
QUAL È LA DEFINIZIONE DI “DISEGNO”
E “MODELLO”?
In base all’art 31 del citato decreto per “DISEGNO” o “MODELLO” si intende «…l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee,
dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto
stesso ovvero del suo ornamento…».
La definizione conferma la parte del decreto legislativo 02/02/2001 in cui si eliminava di fatto il
riferimento al carattere ornamentale, richiesto dal vecchio Regio Decreto, ed estende la tutelabilità oltre che all’intero prodotto anche a singole parti dello stesso, limitatamente comunque al
loro aspetto esteriore.
Rimane dunque vietato registrare con un brevetto per modello o disegno industriale un prodotto,
o parti di esso, il cui aspetto esteriore risulti unicamente determinato dalla funzione tecnica che
è destinato a svolgere: in questo caso infatti il carattere di funzionalità prevarrebbe sull’aspetto
esteriore e pertanto la tutela ammissibile sarebbe quella del brevetto per modello di utilità.
42
11.3
QUALI SONO I REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE
DI DISEGNI O MODELLI?
Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano:
• nuovi
• dotati di carattere individuale.
Nel caso specifico di modelli e disegni, la novità non va intesa in senso assoluto e pertanto essa
non è pregiudicata da eventi come:
• la conoscenza che gli ambienti specializzati del settore interessato possano dimostrare.
• la rivelazione del disegno o modello ad un terzo sotto il vincolo della riservatezza
• l’applicazione a favore dell’autore del disegno o modello di un «periodo di grazia», nei casi di
pre-divulgazione avvenute nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di
registrazione.
• le divulgazioni abusive avvenute ai danni dell’autore nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione non vanno ad inficiare tale requisito.
Disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per
dettagli irrilevanti.
Con l’espressione “carattere individuale” si intende l’effetto suscitato nell’utilizzatore informato
(non nel consumatore ordinario): consiste nel carattere individuale dell’oggetto (o parte di esso)
che si rende distinguibile rispetto ad altri oggetti (o parti di essi) agli occhi di un “esperto del ramo”.
Pertanto, nota importante, i prodotti ai fini dell’ottenimento di un brevetto per modello industriale
non necessitano di particolare carattere estetico (parere alquanto soggettivo), non devono essere solo particolarmente funzionali (se lo sono devono essere anche oggetto di domanda di
brevetto per modello di utilità), ma devono essere unici nel loro aspetto tridimensionale.
11.4
QUALI TIPOLOGIE DI DISEGNI O MODELLI
SONO REGISTRABILI?
Sono registrabili gli oggetti industriali o artigianali, compresi i loro componenti che devono essere
assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici
ed i caratteri tipografici.
La protezione non è estesa alle parti componenti di un prodotto complesso che non siano visibili
durante la normale utilizzazione del prodotto o alle caratteristiche di una parte di esso che risultino invisibili quando essa sia montata.
43
Guida pratica alla
TUTELA DELLA
PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
11.5
QUALI TIPOLOGIE DI DISEGNI O MODELLI
NON SONO REGISTRABILI?
Non sono registrabili le caratteristiche dell’aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto di essere
connesso o unito con un altro prodotto in modo che ciascuno di essi possa svolgere la propria
funzione.
Inoltre, contrariamente a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria, il Decreto Legislativo non
prevede l’ammissibilità della tutela dei disegni sui pezzi di ricambio.
11.6
E’ POSSIBILE TUTELARE CONTEMPORANEAMENTE
UN PRODOTTO CON UNA PARTICOLARE
FUNZIONALITÀ E LA FORMA DEL PRODOTTO
STESSO (CUMULO DELLA PROTEZIONE)?
Se un disegno o modello è registrabile ai sensi della legge ed inoltre accresce l’utilità dell’oggetto al quale si riferisce, possono essere richiesti contemporaneamente il brevetto per modello
d’utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l’una e l’altra protezione non possono venire
cumulate in un’unica domanda.
11.7
UN DISEGNO O UN MODELLO PUÒ ESSERE
TUTELATO CONTEMPORANEAMENTE DA
BREVETTO E DA DIRITTO D’AUTORE?
Fino alla recente introduzione del decreto legislativo 02/02/2001 in Italia vigeva il divieto assoluto
di poter tutelare uno stesso modello sia con brevetto per modello che con la protezione derivante
dal Diritto d’Autore.
Il citato Decreto Legislativo modificando l’art. 2 Legge sul Diritto d’Autore, di fatto eliminava il
divieto di accumulo, prevedendo che siano comprese tra le opere protette “...le opere del disegno
industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico…”.
Questa importante modifica è stata confermata nel nuovo codice dove secondo l’articolo 40 “se
un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce l’utilità
dell’oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per
modello di utilità e la registrazione per disegno o modello…”.
Si ricorda che le opere creative sono tutelate da Diritto d’Autore nel momento stesso della loro
realizzazione e che il Diritto nasce senza alcuna procedura ufficiale di registrazione o concessione, al contrario di quanto previsto per brevetti e marchi di impresa. Per certificare la data di
creazione è possibile effettuare un deposito per copyright presso la Presidenza del Consiglio
44
dei Ministri. In termini temporali, inoltre, la validità della tutela del Diritto d’Autore è di 70 anni a
partire dalla data della morte dell’autore.
11.8
QUAL È LA DURATA DI TUTELA DI UN BREVETTO
PER DISEGNO O MODELLO?
I disegni o modelli registrati sono protetti per un periodo di 5 anni, rinnovabile di quinquennio in
quinquennio fino a un massimo di 25 anni.
La novità introdotta dall’attuazione della Direttiva Comunitaria 98/71/CE ha infatti ampliato la
durata della tutela (da 15 anni a 25) prevedendo che l’estensione temporale venga concessa
anche ai modelli depositati in passato e ancora validi alla data del 19 Aprile 2001.
Viene inoltre concesso un periodo di “pre-divulgazione” grazie al quale si può decidere di esporre
un nuovo prodotto in fiere, cataloghi, giornali, etc. prima di formulare la domanda di brevetto,
purché detta richiesta venga formalizzata entro i 12 mesi successivi alla prima divulgazione.
In questo caso la possibilità di pre-divulgare un prodotto caratterizzato da un suo particolare
effetto tridimensionale dovrebbe consentire al designer di testare il mercato, garantendosi comunque una tutela contro eventuali contraffazioni.
Va tuttavia precisato che risalire e dimostrare una pre-divulgazione è piuttosto complesso in
assenza di documentazioni ufficiali (quali cataloghi di fiere, atti notarili che certifichino la data di
divulgazione etc): si consiglia pertanto di effettuare una domanda di deposito per modello possibilmente prima di esporre il proprio prodotto in un qualsiasi evento pubblico (in particolar modo
fiere, esposizioni e mostre).
11.9
COME SI FORMALIZZA LA DOMANDA DI DEPOSITO
DI DISEGNI E MODELLI IN ITALIA?
Le domande di registrazione per disegno o modello possono essere depositate, dal richiedente
o dal suo mandatario, presso gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio Industria
Artigianato ed Agricoltura.
In caso di più disegni o modelli, con una sola domanda di deposito possono essere presentati più
disegni purché si riferiscano a prodotti appartenenti ad una medesima classe.
11.10
COME TUTELARE I DISEGNI TESSILI?
Sono compresi nella tutela di modelli o disegni anche i disegni tessili, la cui tutela può essere
richiesta espletando le stesse formalità descritte nel paragrafo precedente.
Come per i disegni o modelli, la durata minima della registrazione è di 5 anni con possibilità di
proroga per altri quattro quinquenni fino ad un massimo di 25 anni.
45
Guida pratica alla
TUTELA DELLA
PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
11.11
COME OTTENERE LA PROROGA PER I
QUINQUENNI SUCCESSIVI AL PRIMO?
Il titolare di una registrazione per disegno o modello di utilità può richiedere la proroga della
durata per i quinquenni successivi al primo, presentando apposita istanza, personalmente o tramite il suo mandatario, presso gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato, ed Agricoltura.
12. REGISTRAZIONE
DI UN BREVETTO PER
DISEGNO O MODELLO
ALL’ESTERO
Come descritto per i marchi di impresa e per i brevetti di invenzione e utilità, per estendere un
modello o un particolare design all’estero si può procedere nei seguenti modi:
• si richiede la registrazione in ciascuno Stato di interesse
• si procede alla domanda di Registrazione di design internazionale
• dal 01/04/2003 è possibile, con un’unica domanda, chiedere la registrazione di Design Comunitario ottenendo, alla stregua del Marchio Comunitario, un unico Brevetto per modello o disegno la cui validità sarà riconosciuta all’interno di tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea.
12.1
COS’È LA DATA DI PRIORITÀ E PERCHÉ
RIVENDICARLA?
La data di priorità è la data in cui è stato effettuato il primo deposito di un modello o disegno.
Anche per i disegni e modelli è possibile rivendicare la priorità di un deposito effettuato in uno
dei paesi aderenti alla Convenzione di Parigi, secondo le modalità previste per i brevetti per invenzione industriale. La rivendicazione della data di priorità in un caso di richiesta di estensione
estera consente che la valutazione del carattere di novità venga fatta alla data di presentazione
della prima domanda.
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Guida pratica alla
TUTELA DELLA
PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
13. DEPOSITO
14. IL DESIGN
INTERNAZIONALE
DI DISEGNI
E MODELLI
COMUNITARIO
Il 13 Giugno 1987 l’ Italia ha aderito all’Accordo dell’Aja sui disegni e modelli ornamentali; è quindi possibile per i cittadini italiani chiedere, con un unico deposito, la tutela di disegni e modelli in
più Stati purché tra quelli aderenti alla Convenzione sul Modello Internazionale.
Un deposito di modello internazionale non deve obbligatoriamente essere preceduto da un corrispondente deposito nello Stato di origine del titolare.
Solo le persone fisiche o giuridiche aventi il domicilio, oppure una stabile organizzazione industriale o commerciale, in uno degli Stati membri, possono depositare una domanda internazionale per la protezione di disegni o modelli. Come descritto in merito alla Convenzione sul Brevetto
Europeo e la Convenzione sul Brevetto Internazionale, alla fine della procedura di richiesta non
si ottiene un unico brevetto per modello industriale, ma piuttosto un insieme di tanti brevetti nazionali valido nei singoli Stati designati e soggetti alle normative nazionali vigenti in quei Paesi.
Il nuovo sistema istituisce un duplice regime di protezione:
• i disegni e modelli comunitari non registrati
• i disegni e modelli comunitari registrati
13.1
DOMANDA DI DEPOSITO INTERNAZIONALE
DEL DISEGNO O MODELLO
Come per la domanda nazionale italiana è possibile inserire, in un’unica domanda di Modello
Internazionale, fino a 100 modelli diversi fra di loro purché rientranti in un’unica classe della
specifica classificazione internazionale (Classificazione di Locarno).
La domanda deve essere presentata in lingua inglese o francese presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale W.I.P.O. o presso l’ Ufficio Brevetti Nazionale (U.I.B.M. per l’ Italia).
Se il deposito risulta formalmente regolare ’ Ufficio Internazionale registra la domanda e pubblica
la notizia dell’avvenuta registrazione sul Bollettino dei Modelli e Disegni Internazionali.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione, le amministrazioni nazionali possono sollevare obiezioni sulla base delle specifiche leggi nazionali vigenti. Ogni Stato designato dal titolare può
apporre il rifiuto alla registrazione. La durata di un modello internazionale è disciplinata dalle singole leggi nazionali. Tutte le informazioni relative all’elenco dei Paesi aderenti alla Convenzione
sul Design Internazionale, alla Classificazione di Locarno e alle tasse relativamente al deposito,
sono reperibili al sito www.wipo.int o presso l’Ufficio Marchi&Brevetti di Lucca.
48
Il design si qualifica oggi non solo come il mezzo principale per difendere originalità e individualità dei propri prodotti, ma anche come indicazione di qualità e funzionalità. La protezione del design assume pertanto grande importanza sia nei confronti dei consumatori che dei concorrenti.
Il 12 Dicembre 2001 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato il regolamento n. 98/71/CE sui
disegni e modelli comunitari.
14.1
DISEGNI E MODELLI COMUNITARI
NON REGISTRATI
Dal 6 Marzo 2002 sono protetti tutti i disegni e modelli comunitari non registrati.
Si tratta di una protezione relativa ad un diritto che viene acquistato automaticamente in seguito
alla semplice divulgazione, all’interno della Comunità, di prodotti in cui sono stati incorporati
disegni o modelli (vale a dire, qualora il disegno o modello sia stato pubblicato, esposto, commercializzato o divulgato in modo da potersi ragionevolmente ritenere che gli specializzati del settore
interessato siano venuti a conoscenza di tali eventi).
Il diritto è limitato a tre anni proibisce l’uso di copie dei disegni o modelli originali, tuttavia esso
costituisce ancora un valido strumento di protezione alternativo alla registrazione per tutte quelle
industrie, come ad esempio quella della calzatura e dell’abbigliamento, che ad ogni stagione
rinnovano le proprie collezioni. Pertanto i disegni e modelli saranno protetti contro contraffazioni
e copie abusive senza formalità né costo alcuno in tutto il territorio dell’Unione.
Unico “neo” della tutela l’onere della prova: nel caso in cui si rilevi la presenza di copie del proprio design sarà il titolare del diritto a dover provare che si tratta di una copia e sarà oltretutto lui
stesso costretto a provare che tale copia è stata fatta in malafede.
14.2
DISEGNI E MODELLI
COMUNITARI REGISTRATI
Dal 01 Aprile 2003 è possibile chiedere la registrazione comunitaria di un disegno o modello
presentando domanda di registrazione comunitaria direttamente all’Ufficio per l’Armonizzazione
nel Mercato Interno (U.A.M.I.).
49
Guida pratica alla
TUTELA DELLA
PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
14.2.1
L’OGGETTO DELLA TUTELA
La tutela investe l’aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte quale risulta da linee,
contorni, colori, forma, struttura superficiale, materiali e/o dal suo ornamento; per prodotto si
intende un qualsiasi oggetto industriale o artigianale compresi l’imballaggio, i simboli grafici e
i caratteri tipografici. Sono compresi anche i prodotti costituiti da più componenti che possono
essere smontati e rimontati.
14.2.2
CHI PUO’ CHIEDERE LA REGISTRAZIONE?
Qualsiasi persona fisica o giuridica di qualsiasi paese del mondo può depositare una domanda.
14.2.3
DURATA
Il diritto sarà tutelato per un periodo di cinque anni, rinnovabile quattro volte (la protezione massima sarà di 25 anni).
E’ importante sottolineare che la richiesta di registrazione deve essere presentata entro 12 mesi
dalla data della prima divulgazione pena la perdita della possibilità di richiesta della tutela.
14.2.4
AMBITO DI APPLICAZIONE
Una registrazione di disegno o modello è valida in tutta la Comunità europea. La domanda e
la conseguente registrazione si estende automaticamente ai 25 Stati membri della Comunità
in modo indivisibile. È impossibile limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati
membri. L’annullamento, l’esclusione o la scadenza della registrazione si applica necessariamente alla totalità della Comunità. La registrazione costituisce un titolo di proprietà
unica: esso può essere trasferito solamente per l’intera Comunità europea e non per limitatamente ad alcuni paesi. Sono tuttavia possibili licenze limitate a livello territoriale o, per altri
aspetti, quand’anche si limitassero ad un particolare Stato membro.
14.2.5
so mantenere segreti i propri disegni o modelli fino a quando non siano lanciati sul mercato.
I richiedenti hanno inoltre il diritto di riunire nell’ambito di un’unica richiesta molteplici varianti
dello stesso disegno o modello.
14.2.6
L’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno, organo deputato alla registrazione dei disegni
e modelli comunitari, si limiterà a verificare la correttezza formale della candidatura.
Verrà effettuato, solo su richiesta di terzi, un accertamento relativo alla legalità sostanziale dei
design comunitari, nell’ambito dell’eventuale procedimento di ricorso.
La procedura di registrazione può essere cosi riassunta:
• i candidati possono presentare la domanda di registrazione presso l’ufficio di Alicante (la domanda di registrazione può essere depositata elettronicamente mediante il sistema di e-filing
disposto dall’ufficio e disponibile sul sito dell’U.A.M.I. o mediante compilazione ed invio dei moduli predisposti dall’ufficio stesso e ugualmente disponibili, anche in lingua italiana, sul sito dell’
U.A.M.I.).
• dopo aver ricevuto la candidatura, l’Ufficio effettua un esame formale e, se necessario, chiede
al candidato di colmare eventuali lacune. Se queste non vengono colmate l’Ufficio rigetta la
domanda.
In seguito alla registrazione il design viene pubblicato in un registro disponibile on-line e consultabile da chiunque vi abbia interesse. Se il candidato ha optato per un differimento dalla
pubblicazione, la registrazione viene pubblicata nella versione semplificata (senza l’immagine
dell’oggetto tutelato). Trascorsi i 30 mesi, o in qualsiasi momento compreso in questa scadenza,
il titolare della registrazione può chiederne la pubblicazione
nella sua totalità.
I VANTAGGI DELLA REGISTRAZIONE
(PERCHE’ REGISTRARE UN DISEGNO O MODELLO)
Il diritto concesso godrà di maggior forza del disegno o modello non registrato, in quanto consentirà al titolare di proibire completamente l’introduzione sul mercato di qualsiasi disegno o modello
che non desti un’impressione generale diversa, senza dover provare che quest’ultimo si basa su
copie del proprio disegno o modello.
Ulteriore caratteristica del Regolamento è la possibilità prevista per il richiedente il disegno o
modello comunitario di differirne la pubblicazione fino a trenta mesi.
Questo comporta che ideatori ed industrie possano richiederne la registrazione ed al tempo stes-
50
LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE?
51
Guida pratica alla
TUTELA DELLA
PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
14.2.7
52
OTTENERE LA REGISTRAZIONE DI UN DISEGNO O MODELLO
COMPARAZIONE TRA IL DESIGN REGISTRATO
E IL DESIGN NON REGISTRATO
53
Guida pratica alla
TUTELA DELLA
PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
15. IL DIRITTO
D’AUTORE ITALIANO:
ASPETTI GENERALI
15.1
PROPRIETA’ INTELLETTUALE
E PROPRIETA’ INDUSTRIALE
La proprietà intellettuale, detta anche proprietà letteraria ed artistica, si distingue dalla proprietà
industriale per lo strumento a difesa della tutela: la prima è costituita quasi esclusivamente dai
diritti d’autore, la seconda fa riferimento ai brevetti, ai marchi ed ai disegni e modelli.
15.2
LA DISCIPLINA DELLA PROPRIETA’
INTELLETTUALE IN ITALIA
La recente riforma normativa del diritto della Proprietà industriale, culminata con l’emanazione
del nuovo codice entrato in vigore il 19 Marzo 2005, non ha coinvolto il diritto d’autore in quanto
le due discipline sono di competenza di due ministeri diversi.
Oggi, in Italia, il diritto d’autore è regolato da una serie di disposizioni di cui la più importante è la
legge 633 del 22 Aprile 1941. Il testo di legge si compone di 206 articoli racchiusi in 8 titoli.
I punti fondamentali della disciplina riguardano:
• il soggetto autore dell’opera
• l’oggetto della tutela
• il contenuto della tutela
15.3
IL SOGGETTO
Chi è autore dell’opera dell’ingegno?
Il legislatore ha dato un’indicazione: è autore dell’opera chi è in essa indicato come tale.
Questa è la regola generale. Si può dunque affermare che autore è la persona fisica che ha dato
vita all’opera.
In altri casi particolari valgono delle regole specifiche: ad esempio, nelle opere come la creazione
di un dizionario, è autore chi dirige ed organizza la creazione dell’opera stessa.
Le persone giuridiche private (esempio associazioni riconosciute), lo Stato, le Province ed i Comuni possono essere autori quando si verificano determinate condizioni:
54
• l’opera deve riportare il nome della persona giuridica quale autore
• l’opera deve essere realizzata a spese della persona giuridica
• l’opera deve essere pubblicata
15.4
L’OGGETTO
L’oggetto del diritto d’autore riguarda un bene molto particolare che rientra nei beni immateriali,
l’opera dell’ingegno, la quale deve appartenere ai seguenti campi:
• scienze
• letteratura
• musica
• arti figurative
• architettura
• teatro
• cinematografia
La legge sul diritto d’autore del 1941 riporta, all’art.2, un elenco delle singole opere tutelate:
si tratta, comunque, di una lista non tassativa. Le legge menziona alcune opere non tutelabili:
i testi ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche (esempio le leggi).
Requisiti:
In ordine all’oggetto bisogna dire che l’oggetto del diritto, perché possa essere tutelato, deve
possedere 2 requisiti fondamentali: la forma concreta e l’originalità.
In riferimento al primo requisito si può infatti asserire che il diritto d’autore non protegge le idee
in quanto tali ma la loro realizzazione concreta; restano quindi esclusi dalla tutela i concetti matematici, le procedure e le metodologie di operazione.
Questo concetto trova conferma anche nel testo degli Accordi TRIPS ai quali l’Italia ha aderito
il 15 Aprile 1994.
Per quanto concerne l’originalità una posizione determinante la assume l’autore dell’opera che
trasferisce in essa la sua personalità assumendo un ruolo decisivo nella creazione dell’opera
stessa.
La combinazione di questi requisiti consente al diritto d’autore di avere un ambito di applicazione
su un numero molto rilevante di opere.
15.5
IL CONTENUTO
Per finire, il contenuto del diritto riguarda le singole facoltà esercitabili dal titolare del diritto
stesso.
Il diritto d’autore comprende due classi di facoltà: i diritti patrimoniali ed i diritti morali.
I primi consentono uno sfruttamento economico dell’opera, sono trasferibili come qualsiasi altro
bene materiale e consistono nel diritto esclusivo del titolare di riprodurre l’opera e di divulgarla.
Essi hanno una durata limitata nel tempo in quanto si estinguono 70 anni dopo la morte dell’autore.
La seconda tipologia di diritti riguardano la difesa della personalità dell’autore: consistono nel
55
Guida pratica alla
TUTELA DELLA
PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
diritto al riconoscimento della paternità dell’opera e nel diritto all’integrità dell’opera che permette
all’autore di impedirne qualsiasi modifica o riutilizzazione. I diritti morali appartengono a quella
sfera di diritti chiamati “inalienabili” in quanto non trasferibili in nessun modo e con nessun titolo.
Per quanto riguarda la loro durata in Italia è previsto che essi si estinguano insieme ai diritti patrimoniali ma in alcuni paesi europei, come la Francia, sono perpetui.
15.6
FORMALITA’ PER OTTENERE
IL RICONOSCIMENTO DEL COPYRIGHT
Roma) è anche operativo lo Sportello autori, dove gli associati possono depositare le proprie
opere e dove gli interessati possono ottenere assistenza e tutta la modulistica che occorre per
le pratiche di adesione;
34 Filiali con funzioni di collaborazione con la sede regionale di appartenenza nello svolgimento
delle attività di coordinamento e controllo del territorio regionale. Svolgono funzioni di sportello
nella città dove si trovano e curano i rapporti con le istituzioni e gli organismi esterni;
oltre 600 Circoscrizioni mandatarie con funzioni di sportello e di controllo del loro territorio.
Altre informazioni sul Dritto d’Autore sono disponibili al sito: www.siae.it
Per ottenere il riconoscimento del copyright sulla propria opera l’autore non deve seguire nessuna procedura ufficiale: l’opera si considera protetta da copyright sin dal momento della sua
creazione.
In accordo con la Convenzione di Berna, alla quale l’Italia ha aderito il 5 Dicembre 1887, le opere
sono protette senza nessuna formalità in tutti i paesi membri della convenzione.
15.7
LA SOCIETÀ ITALIANA
DEGLI AUTORI ED EDITORI
La SIAE è la Società Italiana degli Autori ed Editori. La sua funzione istituzionale è la tutela del
diritto d’autore. La SIAE amministra le opere di circa 80.000 aderenti facendo sì che per ogni
sfruttamento di un’opera sia corrisposto all’autore e all’editore un adeguato compenso.
Di fatto, rappresenta uno sportello unico per la cultura. In un mondo caratterizzato da una sempre più vorticosa diffusione delle opere, la SIAE è, infatti, l’interlocutore per conto degli autori e
degli editori di radio, televisioni, produttori discografici, organizzatori di concerti, impresari teatrali, editori e di chi diffonde la cultura ad ogni livello e con ogni modalità. Di tutti coloro, insomma,
che utilizzano le opere dell’ingegno, con lo scopo di assicurare il pagamento dei diritti d’autore
a chi crea un’opera.
La SIAE è, dunque, un punto di riferimento per gli autori e gli editori, ma anche per gli operatori
dello spettacolo: un’unica società (nel linguaggio delle società d’autori si definisce “società generalista”) che rilascia migliaia e migliaia di autorizzazioni per l’utilizzazione di ogni opera, facilitando così l’attività delle imprese per la corresponsione dei diritti e garantendo il lavoro degli autori.
Vi aderiscono volontariamente autori, editori ed altri titolari di diritti d’autore, per tutelare economicamente le loro creazioni.
Tramite la sua organizzazione capillare sul territorio, la SIAE verifica e controlla tutte le utilizzazioni del repertorio tutelato (musica, teatro, cinema, ecc.) e facilita la definizione delle pratiche
che prevedono il contatto con un ufficio SIAE.
L’attuale Rete territoriale si articola in:
13 Sedi Regionali con funzioni di coordinamento e controllo in ambito regionale. Curano i rapporti con le istituzioni e gli organismi locali, sia per la tutela dell’immagine aziendale che per lo
sviluppo dei servizi offerti dalla SIAE e svolgono funzioni di sportello nella zona di competenza territoriale. Presso alcune Sedi (Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Milano, Napoli, Palermo,
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Per informazioni:
Camera di Commercio di Lucca
PIC - Centro di informazione brevettuale
Corte Campana 10 - 55100 Lucca
Tel. 0583.976401/ .627
[email protected]
www.lu.camcom.it