ISTITUTO COMPRENSIVO "G. LEOPARDI" CALCINELLI-SALTARA
via Marconi, 1/3 - 61030 Calcinelli di SALTARA (PU) – tel: 0721/892980 - fax: 0721/892987
E-mail: [email protected] - [email protected]
Sito internet www.leopardisaltara.gov.it
C.F. 90020760410 Circ. n. 2 Saltara, 22/09/2016 Ai genitori degli alunni dei tre ordini scolastici Loro sedi OGGETTO: CERTIFICATI DI RIAMMISSIONE A SCUOLA CONSIDERATO che non esiste interpretazione autentica in merito alla normativa DPR 1518/1967 ART 42 , che cita: «L’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso soltanto dal Medico Scolastico ovvero in assenza di questi, dietro presentazione alla Direzione della scuola o dell’Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza», CONSIDERATO che il certificato medico di riammissione scolastica non è di fatto più ricompreso nel Testo Unico delle Leggi della Pubblica Istruzione (D.Lgs. 297/94), CONSIDERATO che ogni Regione stabilisce una propria prassi e che un tale accordo non è presente per la Regione Marche rimandando di fatto la decisione ai singoli pediatri, si intende precisare che: Per “assenza per malattia per più di cinque giorni” si intende che se l’alunno rientra al 6°giorno non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al 7°giorno dall’inizio della malattia, che attesti la guarigione. Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi purchè compresi nel periodo di malattia. Per un maggior chiarimento si forniscono i seguenti esempi es n. 1: inizio malattia venerdì, il rientro a scuola fino al mercoledì successivo non richiede il certificato, dal giovedì successivo in poi si; es. n. 2: inizio malattia martedì, il rientro a scuola il lunedì successivo non richiede certificato, dal martedì successivo si. Per le "assenze programmate” dalla scuola (es. vacanze pasquali) o dal genitore (es. settimana bianca, vacanza, gita, motivi familiari) e comunicate preventivamente alla scuola, non occorre al rientro alcun certificato medico. Per le "assenze non programmate” e per più di cinque giorni, occorre al rientro certificato medico che attesti la non presenza di malattie in atto. Il Dirigente Scolastico F.to Prof. Paolo Olivieri Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 , comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 \\Server2k\sgq\Flussi ed Istruzioni Operative\AREA DIRIGENZA\ALLEGATI AREA DIRIGENZA\ADir18 COMUNICAZIONI
INTERNE\COMUNICAZIONI GENITORI\GENITORI DEI TRE ORDINI\2016-17\N. 2 certificati medici.doc