Le Guide - Il Quotidiano Ipsoa - Contratto a progetto e partita iva

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professionalità quotidiana
CONTRATTO
A PROGETTO
E PARTITA IVA
• Forma e contenuto
• Corrispettivo e riservatezza
• Sostegno al reddito
• Malattia, infortuni e maternità
• Contributi e pensione
• Risoluzione del rapporto e preavviso
Contratto a progetto:
facsimile
Scheda certificazione
Tavole sinottiche:
- adempimenti
- sanzioni
SOMMARIO
SOMMARIO
CONTRATTO A PROGETTO
INTRODUZIONE
I contratti a progetto dopo il Decreto Lavoro ..................................................................
3
Roberto Camera - Funzionario della DTL di Modena
RAPPORTO DI LAVORO
Progetto: requisiti essenziali e individuazione ................................................................
6
Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro, Commercialista e Revisore legale in Catanzaro
RAPPORTO DI LAVORO
I rapporti esclusi dall’obbligo del progetto ......................................................................
9
Roberto Camera- Funzionario della DTL di Modena
RAPPORTO DI LAVORO
Collaborazioni a progetto: compiti, attività vietate e prestazioni ..................................
13
Rossella Schiavone - Funzionario del Ministero del Lavoro ed esperta diritto del lavoro
RAPPORTO DI LAVORO
Collaborazioni a progetto: obbligo di forma scritta.........................................................
17
Rossella Schiavone - Funzionario del Ministero del Lavoro ed esperta diritto del lavoro
RAPPORTO DI LAVORO
Collaboratore a progetto: corrispettivo, obbligo di riservatezza e invenzioni ..............
20
Roberto Camera - Funzionario della DTL di Modena
RAPPORTO DI LAVORO
Collaboratori a progetto: come si calcola il corrispettivo ...............................................
23
Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro, Commercialista e Revisore legale in Catanzaro
RAPPORTO DI LAVORO
Collaboratore a progetto: malattia e infortunio ..............................................................
29
Elvira D'Alessandro - Consulente del lavoro
RAPPORTO DI LAVORO
Collaboratore a progetto: maternità e congedo parentale .............................................
33
Elvira D'Alessandro - Consulente del lavoro
RAPPORTO DI LAVORO
Collaboratore a progetto: prestazioni di sostegno al reddito .........................................
39
Elvira D'Alessandro - Consulente del lavoro
CONTRIBUTI E PENSIONE
Contratto a progetto: contribuzione previdenziale all’INPS ...........................................
Temistocle Bussino - Funzionario Ispettivo Inps – Docente di ‘’Prassi amministrativa previdenziale’’
all’Università Cattolica
1
41
SOMMARIO
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Collaborazione a progetto: estinzione, recesso e preavviso...........................................
45
Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro, Commercialista e Revisore legale in Catanzaro
COME REDIGERE IL CONTRATTO
Facsimile di contratto a progetto .....................................................................................
47
Roberto Camera - Funzionario della DTL di Modena
CERTIFICAZIONE
Certificazione del contratto a progetto............................................................................
53
Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro, Commercialista e Revisore legale in Catanzaro
PARTITA IVA
INTRODUZIONE
Le collaborazioni autonome a partita IVA .......................................................................
62
Roberto Camera - Funzionario della DTL di Modena
LAVORO AUTONOMO E COLLABORAZIONE
I requisiti di genuinità delle prestazioni rese da soggetti titolari di partita IVA ............
67
Rossella Schiavone - Funzionario del Ministero del Lavoro ed esperta diritto del lavoro
LAVORO AUTONOMO E COLLABORAZIONE
Lavoro autonomo con partita IVA: presunzione di collaborazione e subordinazione...
72
Rossella Schiavone - Funzionario del Ministero del Lavoro ed esperta diritto del lavoro
CONTRIBUTI E PENSIONE
Le tutele previdenziali per i titolari di Partita IVA ...........................................................
75
Temistocle Bussino - Funzionario Ispettivo Inps – Docente di ‘’Prassi amministrativa previdenziale’’
all’Università Cattolica
TAVOLE SINOTTICHE
ADEMPIMENTI
Collaborazioni a progetto e contratti di lavoro autonomo .............................................
78
Vitantonio Lippolis - Responsabile U.O. Vigilanza 2 presso la DTL di Modena
SANZIONI
L’apparato sanzionatorio per le collaborazioni a progetto e le partite IVA ...................
Rossella Schiavone - Funzionario del Ministero del Lavoro ed esperta diritto del lavoro
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CONTRATTO A PROGETTO
Introduzione
I contratti a progetto dopo il Decreto Lavoro
Roberto Camera
Funzionario della DTL di Modena
Il contratto a progetto ha subito, con il Decreto Lavoro, una serie di correzioni
che lo hanno reso più attuale e soprattutto più vicino alle esigenze del mercato
in un periodo, come quello che stiamo vivendo, di crisi ed di impasse
occupazionale.
Non c’è pace per il contratto a progetto. Ancora una norma che va a modificare ed
implementare le regole sul contratto di collaborazione a progetto previsto dal decreto
legislativo n. 276/2003.
In questi dieci anni dalla vigenza della Riforma Biagi (24 ottobre 2003), numerose sono state
le disposizioni legislative che si sono susseguite per una migliore e più omogenea
applicazione di questa tipologia contrattuale, a volte anche con risultati dubbi.
Ultima, in ordine di tempo, la legge n. 99/2013, di conversione del Decreto Legge n. 76/2013
(c.d. Decreto Lavoro) [Vedasi articolo 9, comma 1, Decreto legge n. 76/2013], la quale ha
cercato di enfatizzare ulteriormente le differenze tra il rapporto di lavoro subordinato e le
collaborazioni autonome, al fine di salvaguardare, esclusivamente, quei rapporti di lavoro
genuinamente autonomi.
L’affinamento apportato dalla Legge 99/2013 riguarda vari ambiti della normativa e più
precisamente:
1. i compiti del collaboratore;
2. la forma scritta del contratto;
3. i call center outbound;
4. l’attività di ricerca scientifica;
5. il recesso anticipato;
6. la responsabilità solidale negli appalti.
I compiti del collaboratore
Partiamo dal primo punto e cioè dai compiti del collaboratore. La Riforma Fornero (Legge n.
92/2012) aveva evidenziato il fatto che i compiti previsti per i collaboratori a progetto non
potevano essere meramente esecutivi o ripetitivi. In pratica, sottolineava la impossibilità di
rapporti di collaborazione generici senza una professionalità medio-alta tale da rilevare le
differenze tra l’attività svolta dal committente e dai suoi dipendenti e le competenze
specialistiche in capo al collaboratore.
3
CONTRATTO A PROGETTO
I due aggettivi previsti anche singolarmente dalla Riforma, ora sono stati disciplinati in
maniera congiunta. In pratica, con l’articolo 7, comma 2, lettera c), del Decreto Lavoro [Legge
99/2013], viene prevista una congiunzione tra i termini “esecutivi” e “ripetitivi”. I due
requisiti non sono più disgiunti nel “progetto” ma debbono coesistere e possono essere
anche individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La forma scritta
La seconda modifica del Decreto Lavoro attiene alla soppressione, all’interno dell’articolo 62,
del decreto legislativo n. 276/2003, dell’inciso “ai fini della prova” per quanto riguarda la
forma scritta del contratto a progetto; ciò significa che l’elencazione degli elementi che deve
contenere il contratto a progetto diviene tassativa.
Call center in outbound
La terza novità riguarda l’attività in “outbound” del personale dei call-center. In questo caso,
il legislatore è intervenuto fornendo l’interpretazione autentica a quanto contenuto al primo
periodo, del comma 1, dell’articolo 61, che attiene al campo di applicazione del contratto a
progetto. In definitiva, l’espressione “vendita diretta di beni e servizi”, si interpreta nel senso
di ricomprendere sia le attività di vendita diretta di beni, sia le attività di servizi. La norma
contenuta nel Decreto Lavoro, essendo di natura interpretativa, si applica anche ai rapporti
in essere.
Attività di ricerca scientifica
Il Decreto Lavoro [Decreto Legge n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n.
99/2013] ha evidenziato che se il contratto di collaborazione a progetto ha per oggetto
un’attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel
tempo, il progetto prosegue automaticamente. Proprio la durata determinata o
determinabile della prestazione di lavoro in un’attività di ricerca scientifica, è intimamente
connessa all’oggetto della ricerca.
Recesso anticipato
Il contratto di collaborazione a progetto, generalmente, scade alla data individuata dalle parti
nel contratto stesso. Può capitare che il recesso sia anticipato rispetto a quanto previsto. In
questo caso, se la risoluzione del rapporto è data dalla volontà del collaboratore di
concludere anticipatamente la collaborazione in atto, dovrà essere espletata, anche per lui,
la procedura di convalida delle dimissioni, così come prevista dalla Riforma Fornero [ Vedasi
articolo 4, commi dal 17 al 24, della Legge n. 92/2012]. In questo caso, viene contemplata
una equiparazione tra i rapporti di lavoro parasubordinato, tra i quali può essere annoverato
anche il contratto a progetto, ed i rapporti di lavoro dipendente.
In pratica, il collaboratore dovrà utilizzare una delle procedure sotto indicate per convalidare
la volontà di recedere dal rapporto di collaborazione in atto:
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CONTRATTO A PROGETTO
1. andare presso la Direzione territoriale del lavoro, competente per territorio;
2. andare presso il Centro per l’impiego, competente per territorio;
3. sottoscrivere una dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della
comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro (COT).
L’obbligo convalidativo nasce anche nel caso in cui non si tratti di recesso unilaterale del
collaboratore ma di risoluzione consensuale di entrambe le parti.
La responsabilità solidale negli appalti
Con una interpretazione autentica, prevista dall’articolo 9 del Decreto Lavoro, viene estesa
anche ai lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma la responsabilità solidale del
committente negli appalti.
Infatti, la predetta interpretazione, in vigore dal 28 giugno 2013, trova applicazione anche in
relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei
lavoratori con contratto di lavoro autonomo.
In merito alla disposizione legislativa, è intervenuto il Ministero del Lavoro, con la circolare n.
35 del 29 agosto 2013, chiarendo [Vedasi, in tal senso, anche la circolare del Ministero del
lavoro n. 5/2011] che il riferimento ai “lavoratori con contratto di lavoro autonomo” è da
intendersi limitato sostanzialmente alle collaborazione coordinate e continuative, anche a
progetto, impiegate nell’appalto e non anche a quei lavoratori autonomi che sono tenuti in
via esclusiva all’assolvimento dei relativi oneri.
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero
dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di
appartenenza.
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CONTRATTO A PROGETTO
Rapporto di lavoro
Progetto: requisiti essenziali e individuazione
Giuseppe Buscema
Consulente del lavoro, Commercialista e Revisore legale in Catanzaro
Il requisito principale della tipologia contrattuale del lavoro a progetto è il
progetto. Altri elementi essenziali sono la continuità, la coordinazione e la
personalità della prestazione, elementi che portano il contratto ad essere
definito parasubordinato.
La collaborazione coordinata e continuativa, diventata a progetto dopo l'entrata in vigore
della Riforma Biagi approvata col decreto legislativo 9 ottobre 2003, n. 276, vedeva nel
progetto il suo requisito caratterizzante e se vogliamo anche limitante.
Tuttavia, veniva ammessa la possibilità che la genuinità del contratto potesse essere
individuata non solo dal progetto ma anche da un " programma o fase di esso". Ipotesi
peraltro di non facile individuazione e foriera di latenti rischi di contenzioso.
Elementi del contratto a progetto
Dal 18 luglio 2012, con l'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92 cd. Riforma
Fornero, l'unica ipotesi ammessa è quella della individuazione del progetto che diventa
elemento così necessario affinché, in presenza peraltro degli altri requisiti previsti, il
contratto possa essere stipulato.
Sono stati infatti eliminati i riferimenti al programma o fase di esso ed inoltre nel contratto è
espressamente richiesta la "descrizione del progetto con individuazione del suo contenuto
caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire". Vale la pena di ricordare che
in precedenza era sufficiente la mera indicazione.
Le modifiche all'articolo 61 del D.Lgs. 276/2003 sono indubbiamente da leggere nella
direzione del contrasto ad un uso improprio e strumentale del contratto, obiettivo che era
quello della legge delega 30/2003.
Infatti, oltre alla esclusiva riconducibilità a uno o più progetti specifici, è previsto che esso
deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere
in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente.
È naturalmente necessaria l'autonomia che viene valorizzata sia dalla gestione autonoma del
progetto da parte del collaboratore.
Rimarcata la centralità del progetto, vanno tuttavia ricordati gli altri elementi essenziali del
contratto a progetto, che rimane il contratto di collaborazione coordinato e continuativo
senza vincolo di subordinazione introdotto nel panorama giuslavoristino con la riforma del
processo del lavoro del 1973 che ha modificato l'articolo 409, n.3 c.p.c.
6
CONTRATTO A PROGETTO
Tali requisiti sono costituiti dalla continuità della prestazione che vuol dire non occasionalità
ovvero impegno per un determinato arco temporale da parte del collaboratore per il
raggiungimento dell'obiettivo (progetto). E poi ancora la coordinazione che significa
collegamento con il committente e con la sua organizzazione aziendale. Una sorta di via di mezzo
tra l'autonomia piena caratterizzante il lavoro autonomo ed un'autonomia attenuata nel caso
del lavoro a progetto. Nel lavoro a progetto le modalità esecutive dell'incarico sono legate alle
esigenze del committente con il quale sarà necessario coordinarsi. Ed ancora la personalità della
prestazione, ovvero prevalenza del lavoro proprio da parte del collaboratore.
Elementi che portano il contratto ad essere definito parasubordinato. Ovvero che presenta
numerosi punti di affinità col lavoro subordinato ma dal quale si differenzia per l'elemento
distintivo e qualificante di quest'ultimo: la subordinazione (cfr.art.2094 c.c).
Un elemento necessario ma in negativo, dunque.
Infine, nel lavoro a progetto troveremo esplicitata la durata determinata o determinabile in
coerenza peraltro con l'obiettivo cui il contratto è preordinato.
A rafforzare ulteriormente la necessità della individuazione del progetto le recenti modifiche
introdotte dal decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.
99. In particolare, l'articolo 7, comma 2, ha introdotto la forma scritta del contratto non più
solo ai fini della prova come previsto fino al 27 giugno scorso ma ad substantiam.
Il progetto
Abbiamo visto che nel contratto deve essere indicata la "descrizione del progetto con
individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende
conseguire", conseguentemente la carenza di tale elemento non potrà ma "essere sanato
neanche in sede giudiziaria.
Ma cos'è il progetto. Potremmo definirla una idea compiuta, circostanziata e con un
obiettivo misurabile tale da rendere determinata nel tempo o determinabile la durata per la
sua realizzazione.
Ad esempio, realizzare una campagna di marketing per la presentazione di un prodotto
commerciale può costituire un progetto che può giustificare il contratto.
Non può essere genuino quel contratto, invece, se l'oggetto fosse l'attività di preparazione di
campagne di marketing per una azienda commerciale. In tal caso, infatti, la genericità e la
non riconducibilità ad un preciso obiettivo dell'attività oggetto della prestazione, renderebbe
riqualificabile di lavoro subordinato il contratto.
Va infatti ricordato che il comma 1 dell'articolo 69 D. Lgs. 276/2003 prevede che I rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico
progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla
data di costituzione del rapporto.
Il Ministero del Lavoro, nella circolare n. 29/2012, in merito ai requisiti del progetto,
evidenzia che " il Legislatore subordina la stipula di contratti a progetto alla individuazione di
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CONTRATTO A PROGETTO
un risultato compiuto, inteso quale modificazione della realtà materiale che il collaboratore
si impegna a realizzare in un determinato arco temporale (ad esempio sviluppo di uno
specifico software e non l’attività ordinariamente necessaria ai fini della sua gestione;
l'ideazione di una specifica scenografia per la rappresentazione di uno spettacolo teatrale e
non mero allestimento del palco).".
Attività non riconducibili nell'alveo del contratto a progetto
Il Ministero del lavoro indica, seppure, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
sulla base di orientamenti giurisprudenziali già esistenti, quelle attività difficilmente
inquadrabili nell'ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a
progetto, ancorché astrattamente riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma.
Si tratta di una elencazione peraltro che opera esclusivamente sotto il profilo della
metodologia ispettiva, al fine di orientare e uniformare l'attività di vigilanza, non volendo
dunque rappresentare alcun indice presuntivo di carattere generale in ordine ai criteri
distintivi tra attività autonoma e subordinata, per le quali evidentemente rimangono ferme
le competenze giudiziali in materia di qualificazione del rapporto di lavoro.
In particolare, "rispetto alle figure di seguito elencate il personale ispettivo, essendo
difficilmente riconducibile la relativa attività ad un progetto specifico finalizzato ad un
autonomo risultato obiettivamente verificabile, procederà a ricondurre nell’alveo della
subordinazione gli eventuali rapporti posti in essere, adottando i conseguenti provvedimenti
sul piano lavoristico e previdenziale:
addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi
telefonici;
addetti alle agenzie ippiche;
addetti alle pulizie;
autisti e autotrasportatori;
baristi e camerieri;
commessi e addetti alle vendite;
custodi e portieri;
estetiste e parrucchieri;
facchini;
istruttori di autoscuola;
letturisti di contatori;
magazzinieri;
manutentori;
muratori e qualifiche operaie dell'edilizia;
piloti e assistenti di volo;
prestatori di manodopera nel settore agricolo;
addetti alle attività di segreteria e terminalisti:
addetti alla somministrazione di cibi o bevande;
prestazioni rese nell'ambito di call center per servizi cosiddetti in bound."
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CONTRATTO A PROGETTO
Rapporto di lavoro
I rapporti esclusi dall’obbligo del progetto
Roberto Camera
Funzionario della DTL di Modena
Dal rispetto della legislazione in materia di collaborazioni a progetto vengono
esplicitamente escluse alcune attività e soggetti. L'analisi delle singole
fattispecie aiuta a delineare maggiormente i contorni e i confini del contratto a
progetto.
Sono esclusi dall'obbligo del progetto (articolo 61 e ss del decreto legislativo n. 276/2003):
1) le mini co.co.co.,
2) gli agenti e rappresentanti di commercio,
3) i servizi di cura e assistenza alla persona,
4) gli esercenti professioni intellettuali,
5) le collaborazioni rese a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche,
6) i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società,
7) i partecipanti a collegi e commissioni di società,
8) i soggetti che percepiscono la pensione di vecchiaia.
Mini co.co.co.
Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative di “portata limitata”, in quanto hanno
una durata inferiore a 30 giorni ed un importo non superiore a 5.000 euro nell’anno solare
con lo stesso committente. In considerazione della modesta durata della collaborazione, il
legislatore [Decreto Legislativo n. 276/2013 (c.d. Riforma Biagi) – articolo 61] ha ritenuto non
meritevoli della tutela del c.d. “progetto”, ma sotto il profilo giuridico, e quindi anche
previdenziale, restano a tutti gli effetti delle collaborazioni coordinate e continuative, di cui
conservano i requisiti tipici. In particolare, le mini collaborazioni comportano, comunque,
l’iscrizione alla Gestione Separata Inps [ai sensi della Legge 335/95], qualunque sia la durata
e l'importo. Infine, sotto il profilo fiscale, queste collaborazioni sono assimilate ai redditi da
lavoro dipendente, il che implica l'applicazione delle stesse norme di definizione della base
imponibile quale, ad esempio, il principio di cassa allargato.
Il superamento anche di uno solo dei due limiti fa quindi scattare l’obbligo del progetto;
viceversa l’obbligo non scatta se uno o entrambi i limiti vengono superati per effetto del
susseguirsi, in capo allo stesso collaboratore, di una pluralità di rapporti.
Le mini co.co.co non vanno confuse con:
il lavoro occasionale accessorio, previsto dagli articoli 70 e ss del decreto legislativo n.
9
CONTRATTO A PROGETTO
-
276/2003, che si applica a prestazioni meramente accessorie non riconducibili a
tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo ed i cui compensi
(previsti con il sistema dei c.d. “buoni lavoro”) sono del tutto esenti ai fini fiscali e non
incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato.
il lavoro autonomo occasionale concernente prestazioni che trovano la loro fonte
normativa nelle disposizioni dell'art. 2222 e ss. del Codice Civile sul contratto d'opera, e
che, a prescindere dalla durata e dall'importo percepito, hanno carattere del tutto
episodico e sono completamente svincolate dalle esigenze di coordinamento con
l'attività del committente.
Agenti e rappresentanti di commercio
L'agente di commercio è colui che promuove, tramite l'acquisizione di ordini di acquisto, le
vendite di un'impresa, sulla base di un incarico stabile e in una zona determinata. Pertanto,
l'attività di agente di commercio si caratterizza nella promozione dell'attività dell'impresa
mandante a cui è legato da un incarico stabile. L'impresa mandante conclude direttamente il
contratto di fornitura promosso dall'agente.
Il rappresentante di commercio è, invece, un agente di commercio che può anche concludere
gli affari in nome e per conto dell'impresa mandante. Le attività di agente e di
rappresentante di commercio non sono coincidenti. L'attività indicata nella domanda diretta
al registro delle imprese deve corrispondere alle risultanze del mandato conferito.
Dall'8 maggio 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che ha
soppresso il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio tenuto dalla Camera di
commercio, lasciando inalterata la necessità dei requisiti per l'esercizio delle attività
disciplinate dalla legge 3 maggio 1985 n. 204. L'ufficio del registro delle imprese verifica il
possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in
forma d'impresa, oppure nel repertorio economico amministrativo (r.e.a.) assegnando la
qualifica di agente o rappresentante di commercio. Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità
di iscrizione nel registro delle imprese delle attività di agente e di rappresentante di
commercio e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle
persone fisiche iscritti nel soppresso ruolo.
In definitiva, le peculiarità proprie di queste tipologie contrattuali ed il fatto che prevedano
una struttura burocratica e formativa “ad hoc” ha fatto propendere il legislatore per
l’esclusione di queste tipologie contrattuali dall’applicazione dell’articolo 61 e ss del decreto
legislativo n. 276/2003 sul contratto a progetto.
Solo per completezza di informazione, esistono due situazioni lavorative che non sono
conciliabili con lo svolgimento dell’attività di agente e rappresentante di commercio. Vi è
incompatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa quale dipendente privato o pubblico
(fatta eccezione per i dipendenti pubblici con part-time non superiore al 50%) e nei confronti
di coloro che svolgono attività di intermediazione (es. immobiliare o creditizia).
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CONTRATTO A PROGETTO
Servizi di cura e assistenza alla persona
Sono considerate occasioni e non rientranti nel campo di applicazione delle collaborazioni a
progetto, le prestazioni occasionali nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona. Il
limite attiene alla durata che non deve essere superiore a 240 ore, con lo stesso
committente, salvo che il compenso complessivamente percepito, nel medesimo anno
solare, sia superiore a 5 mila euro.
Professioni intellettuali
L’esercizio delle professioni intellettuali, da parte di coloro i quali sono iscritti in appositi albi
o elenchi è disciplinato dall’articolo 2229 del codice civile.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e
il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la
vigilanza dello Stato.
Associazioni e società sportive dilettantistiche
Si definiscono società sportive dilettantistiche il CONI, le Federazioni sportive nazionali, gli
enti di promozione sportiva e qualunque altro organismo, comunque denominato, che
persegue finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. In particolare, le
disposizioni in merito a all’attività sportiva dilettantistica sono individuate dall'articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Gli organi di amministrazione, controllo delle società, e i partecipanti a collegi e
commissioni di società
Il legislatore della Riforma Biagi ha ritenuto, al terzo comma, dell’articolo 61, del decreto
Legislativo n. 276/2003, per la peculiarità dell’attività svolta, di non dover far entrare,
nell’ambito della collaborazione a progetto, gli organi di amministrazione delle società, gli
organi di controllo di queste ultime (i sindaci) e quanti partecipano a collegi e commissioni
sempre all’interno di società. Questi ultimi (partecipanti a collegi e commissioni),
probabilmente anche per l’esiguità della prestazione effettuata al fine del raggiungimento
degli obiettivi prefissati e per la peculiarità tipica delle prestazioni.
Pensionati di vecchiaia
Per i soggetti che percepiscono pensioni di vecchiaia non si applica la disciplina del rapporto
di collaborazione a progetto e gli stessi, in un eventuale rapporto di collaborazione, vengono
regolamentati attraverso la classica co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa).
La disapplicazione del contratto a progetto non vige esclusivamente per coloro i quali sono
andati in pensione con il requisito dell’età, ma anche per i titolari di pensione di anzianità o
di invalidità, al raggiungimento dell’età valida per la pensione di vecchiaia, in quanto, in virtù
dell’art. 22, comma 6, Legge n. 153/1969, quando un pensionato compie l’età prescritta per il
pensionamento di vecchiaia, la pensione viene trasformata automaticamente in pensione di
vecchiaia.
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CONTRATTO A PROGETTO
In altri termini, l’applicabilità della disciplina del lavoro a progetto ai percettori di pensione di
anzianità, ovviamente fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia, si giustifica con il
fine di evitare una probabile deriva verso il lavoro “nero” che abbia per protagonisti tali
soggetti, i quali, pur possedendo i requisiti necessari per godere di tale trattamento,
intendano ancora svolgere attività lavorativa. Viceversa, tale esigenza di tutela non sussiste
per chi gode della pensione di vecchiaia, potendo lo stesso liberamente contrattare le
condizioni della collaborazione.
Visto che l’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003 esclude esplicitamente
dalla riconduzione ad un progetto, i pensionati di vecchiaia e visto che le pensioni di
anzianità al compimento dei requisiti di età previsti dalla legge sono trasformate in pensioni
di vecchiaia, si può affermare che, qualora venga stipulato un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa con un percettore di pensione di anzianità che abbia raggiunto i
requisiti di età della pensione di vecchiaia, tale contratto debba essere escluso dal campo di
applicazione del lavoro a progetto e possa,quindi, essere redatto con le modalità già in uso
prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 276/2003 [Vedasi circolare ML n. 1/2004 ed
interpello ML n. 8/2008].
Call center in “outbound”
Caso a parte per le attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call
center “outbound” per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito
sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.
È appena il caso di chiarire la differenza tra le attività di “outbound” e quelle in “inbound”.
Nell’attività di call center “outbound” è l’operatore ad attivarsi per chiamare il cliente o il
probabile cliente.
Nell’attività di call center “inbound” l’operatore riceve le chiamate fatte, ad esempio, tramite
un numero verde che funge da assistenza telefonica per i clienti.
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero
dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di
appartenenza.
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CONTRATTO A PROGETTO
Rapporto di lavoro
Collaborazioni a progetto: compiti, attività vietate
e prestazioni
Rossella Schiavone
Funzionario del Ministero del Lavoro ed esperta diritto del lavoro
Alla luce delle recenti modifiche legislative la collaborazione a progetto è
incompatibile con attività che si risolvono nella mera attuazione di quanto
impartito dal committente e che risultano elementari. L’elencazione
esemplificativa delle attività vietate e l’obbligo di non svolgere in maniera
prevalente e con continuità le attività con modalità analoghe a quella svolta
dai dipendenti dell’impresa committente, completa il quadro di ciò che un
collaboratore a progetto può fare e non fare.
I compiti
Ai sensi del comma 1, art. 61, D. Lgs. n. 276/2003 - come recentemente modificato dal D.L. n.
76/2013, convertito in Legge n. 99/2013 - il progetto non può comportare lo svolgimento di
compiti meramente “esecutivi e ripetitivi”, che possono essere individuati dai contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
Prima della modifica era vietato lo svolgimento di compiti meramente “esecutivi o ripetitivi”
per cui la recente riforma ha sostituito la congiunzione disgiuntiva “o” – che
grammaticalmente collega i due aggettivi ponendoli in alternativa - con la congiunzione
copulativa positiva “e” – che collega i due aggettivi con il semplice accostamento.
Anche se la circolare n. 29 dell’11.12.2012 del Ministero del Lavoro ha analizzato la questione
tenendo conto della disgiunzione, è possibile utilizzare quanto a suo tempo chiarito ma in
un’ottica di unione.
Posto quindi che con l’ultimo intervento normativo si è voluto evidenziare l’incompatibilità
dell’istituto con attività che si risolvano nella mera attuazione di quanto impartito dal
committente (compiti meramente “esecutivi”) e che risultino elementari, cioè tali da non
richiedere specifiche indicazioni di carattere operativo (compiti meramente “ripetitivi”),
occorre tenere presente che:
dalle modalità di svolgimento della prestazione non devono emergere i caratteri della
“routinarietà” ed “elementarietà”;
per compiti “meramente esecutivi” si intendono quelli caratterizzati dalla mera
attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun
margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore. In pratica il
riferimento è a tutte quelle attività in cui, fermo restando il collegamento funzionale con
13
CONTRATTO A PROGETTO
-
la struttura organizzativa del committente, al collaboratore non residua alcuna
possibilità di autodeterminazione nelle modalità esecutive della attività;
con i “compiti meramente ripetitivi”, il riferimento è a quelle attività rispetto alle quali
non è necessaria alcuna indicazione da parte del committente. Si tratta praticamente di
attività elementari, tali da non richiedere, per loro stessa natura nonché per il contenuto
delle mansioni nelle quali si articolano, specifiche indicazioni di carattere operativo
fornite di volta in volta dal committente.
In pratica, per il Ministero del Lavoro, una collaborazione a progetto è genuina solo se al
collaboratore siano lasciati margini di autonomia anche operativa nello svolgimento dei
compiti allo stesso assegnati.
Infine è il caso di sottolineare che la circolare n. 29/2013 evidenzia che l’intervento delle
parti sociali non condiziona l’applicabilità della presunzione, atteso che lo stesso appare
meramente facoltativo (‘possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati…”).
Le attività vietate
Sulla scorta di quanto specificato a proposito dello svolgimento dei compiti da parte del
collaboratore a progetto, con la più volte citata circolare ministeriale (circ. n. 29/2013), sono
stati indicati, anche se a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sulla base di
orientamenti giurisprudenziali già esistenti, le attività che per il Ministero del Lavoro sono
difficilmente inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa a progetto, ancorché astrattamente riconducibili ad altri rapporti di natura
autonoma.
A tal proposito occorre ricordare che, per le figure sottoelencate, il personale ispettivo è
stato invitato dallo stesso Ministero a procedere a ricondurre nell’alveo della
subordinazione gli eventuali rapporti posti in essere, adottando i conseguenti provvedimenti
sul piano lavoristico e previdenziale:
addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi
telefonici;
addetti alle agenzie ippiche;
addetti alle pulizie;
autisti e auto trasportatori;
baristi e camerieri;
commessi e addetti alle vendite;
custodi e portieri;
estetiste e parrucchieri;
facchini;
istruttori di autoscuola;
letturisti di contatori;
magazzinieri;
manutentori;
muratori e qualifiche operaie dell’edilizia;
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CONTRATTO A PROGETTO
-
piloti e assistenti di volo;
prestatori di manodopera nel settore agricolo;
addetti alle attività di segreteria e terminalisti;
addetti alla somministrazione di cibi o bevande;
prestazioni rese nell'ambito di cali center per servizi cosiddetti inbound.
Tuttavia, sempre il Ministero del Lavoro è tornato sulla suddetta elencazione con il
vademecum sulla Riforma Fornero del 22.4.2013, sostenendo che le indicazioni fornite con la
circolare n. 29/2013 non rappresentano alcun indice presuntivo di carattere generale in
ordine ai criteri distintivi tra attività autonoma e subordinata, ma l’indicazione data agli
ispettori opera esclusivamente sotto il profilo della metodologia ispettiva, al fine di orientare
e uniformare l’attività di vigilanza. Il Ministero ha, inoltre, chiarito che con tale elencazione si
voleva esprimere la non riconducibilità delle attività indicate ad un progetto nelle valutazioni
del solo personale ispettivo, ferme restando le competenze giudiziali in materia di
qualificazione del rapporto di lavoro.
Prestazioni analoghe a quelle dei dipendenti
Ai sensi dell’art. 69, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, salvo prova contraria a carico del
committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono
considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso
in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai
lavoratori dipendenti dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata
professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In proposito la già citata circolare ministeriale n. 29/2012 ha sottolineato che il personale
ispettivo deve accertare che il collaboratore svolga in maniera prevalente e con carattere di
continuità le proprie attività “con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti
dell’impresa committente”.
La disposizione pertanto – continua la circolare - non preclude che il collaboratore svolga le
medesime attività dei lavoratori dipendenti, purché le svolga con modalità organizzative
radicalmente diverse.
Di contro, anche qualora il collaboratore svolga attività “diverse” ma con le medesime
modalità caratterizzanti la prestazione resa da lavoratori dipendenti della stessa impresa (ad
es. rispetto di un orario di lavoro, assoggettamento a potere direttivo ecc.), la presunzione
trova applicazione.
Infine, poiché la presunzione relativa di cui all’art. 69, comma 2, non si applica per le
prestazioni di elevata professionalità individuate dalla contrattazione collettiva
comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale mediante specifiche clausole, il
Ministero ha evidenziato che, anche in questo caso l’intervento delle parti sociali non
condiziona l’applicabilità della presunzione, in quanto lo stesso appare meramente
facoltativo (“possono essere individuate”).
15
CONTRATTO A PROGETTO
La certificazione del contratto
Anche nel caso di specie, a parere di chi scrive, è senz’altro preferibile certificare, ai sensi
degli articoli 75 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003, i contratti di collaborazione a progetto
posti in essere, soprattutto nel caso in cui il collaboratore svolga le stesse attività, o attività
simili a quelle svolte dai lavoratori dipendenti, giusto per far accertare alla Commissione le
diverse modalità organizzative.
Si ricorda a tal proposito che gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla
certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui
sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi
dell’art. 80, D.Lgs. n. 276/2003, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero
dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di
appartenenza.
16
CONTRATTO A PROGETTO
Rapporto di lavoro
Collaborazioni a progetto: obbligo di forma scritta
Rossella Schiavone
Funzionario del Ministero del Lavoro ed esperta diritto del lavoro
Alla luce dell’interpretazione autentica fornita dalla Legge Fornero e,
soprattutto, della Riforma del Lavoro 2013, non vi sono più dubbi che il
contratto a progetto necessiti della forma scritta in mancanza della quale
diventa automatica la trasformazione del contratto di collaborazione in
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Prima delle recenti riforme, la forma scritta del contratto di lavoro a progetto era richiesta ai
soli fini della prova tanto che il Ministero del Lavoro con circolare n. 1 dell’8.1.2004 aveva
proprio sottolineato che la forma del contratto a progetto era richiesta ad probationem e
non ad substantiam.
Tuttavia, nella stessa circolare il Ministero aveva sottolineato che, seppure la forma scritta
era richiesta solo ai fini della prova, la stessa sembrava assumere valore decisivo rispetto
all’individuazione del progetto in quanto in assenza di forma scritta non sarebbe stato
agevole per le parti contrattuali dimostrare la riconducibilità della prestazione lavorativa ad
un progetto.
D’altra parte, il comma 1 dell’art. 69 del D.Lgs. n. 276/2003, già prevedeva che i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico
progetto andavano considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin
dalla data di costituzione del rapporto, e, in questo contesto occorre tener presente che, se il
contratto scritto non c’è, non c’è neanche il progetto.
Orientamenti giurisprudenziali
In merito agli effetti della mancanza della forma scritta si erano sviluppate 2 correnti
giurisprudenziali e dottrinali.
Da un lato vi era la teoria della presunzione relativa che, a dire il vero, era maggioritaria, per
cui la conversione del contratto a progetto senza forma scritta non era ritenuta automatica
ma si riteneva fosse superabile con la prova dell’autonomia del rapporto.
In effetti non bisogna dimenticare che nel nostro ordinamento è vietata la c.d. inderogabilità
della tipologia contrattuale con la conseguenza che diventa impossibile ricondurre d’imperio
ad un tipo contrattuale, rapporti che nei fatti siano effettivamente conducibili ad un altro
tipo. E anche il Ministero del Lavoro, con la già citata circolare n. 1/2004, si era schierato a
favore della presunzione relativa, ritenendo che la stessa potesse essere superata nel caso in
cui il committente avesse fornito in giudizio prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro
effettivamente autonomo.
17
CONTRATTO A PROGETTO
Dall’altro lato c’era, invece, la teoria della presunzione assoluta in virtù della quale diventava
inutile anche indagare in merito alle effettive modalità di svolgimento della prestazione in
quanto la mancanza della forma scritta comportava l’automatica trasformazione del
contratto a progetto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Interpretazione autentica
Su questa scia non sono mancate sentenze che, nel caso di specie, oltre a considerare
automatica la trasformazione, hanno anche affermato l’impossibilità del committente di
fornire la prova contraria dell’autonomia della collaborazione coordinata e continuativa, o
sentenze che hanno apertamente criticato la posizione assunta dal Ministero del Lavoro, a
favore della presunzione relativa, con la circolare del n. 1/2004.
La Legge n. 92 del 28 giugno 2012 (c.d. Riforma Fornero), con l’art. 1, comma 24, ha dato
un’interpretazione dell’art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 stabilendo che lo stesso “si
interpreta nel senso che l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento
essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui
mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato”.
Nonostante l’interpretazione autentica, però, rimaneva per diversi autori, ancora il dubbio in
merito a cosa dovesse essere inteso per mancata individuazione di uno specifico progetto,
atteso che parte della giurisprudenza e della dottrina ritiene “non esistente” anche un
progetto scritto ma non adeguatamente specificato, per cui ci si poteva trovare dinanzi ad un
contratto scritto ed un progetto considerato inesistente.
Forma scritta ad substantiam
La recente Riforma del Lavoro 2013 (art. 7, comma 2, lett. d), D.L. n. 76/2013, convertito in
Legge n. 99/2013) ha eliminato dall’art. 62, le parole “ai fini della prova” per cui adesso la
forma scritta del contratto non è più richiesta ad probationem.
In merito a quest’ultima modifica il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la
circolare n. 35 del 29.8.2013 ha sottolineato che nel corpo del citato articolo il Legislatore ha
chiarito che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto è un contratto
rispetto al quale la forma scritta costituisce elemento di legittimità dello stesso.
Per il Ministero, poiché nell’elencare gli elementi che devono essere contenuti nel contratto,
il D.L. n. 76/2013, ha eliminato la locuzione “ai fini della prova”, l’intervento sulla norma ha
acquistato un valore chiarificatore, visto che la giurisprudenza aveva già stabilito come
l’assenza quantomeno della specificità del progetto si poteva tradurre nell’assenza del
progetto stesso, con le conseguenze di ordine civilistico dettate dall’art. 69, comma 1, D.Lgs.
n. 276/2003, ovvero della conversione del contratto a progetto in contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato (v. ad es. Trib. Milano sent. n. 146 del 18 gennaio 2006;
Trib. Milano sent. n. 2655 del 2.8.2006; Trib. Milano sent. n. 40 dell’8 gennaio 2007; Trib.
Benevento sent. n. 2224 del 29 maggio 2008).
18
CONTRATTO A PROGETTO
E’ stato quindi definitivamente chiarito che per evitare la conversione del contratto a
progetto non è sufficiente che il contratto sia messo per iscritto ma deve necessariamente
essere specifico, dovendo contenere i seguenti elementi:
descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del
risultato finale che si intende conseguire;
il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di
pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione,
anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali
da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003.
Sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale è comunque preferibile che:
il contratto, e soprattutto il progetto, siano molto particolareggiati;
si eviti la mera descrizione di un obiettivo o delle mansioni che il collaboratore è tenuto
a svolgere;
il progetto non sia eccessivamente generico;
non si utilizzino progetti standardizzati ma si cerchi sempre di individualizzarlo il più
possibile, cucendolo addosso al collaboratore.
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero
dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di
appartenenza.
19
CONTRATTO A PROGETTO
Rapporto di lavoro
Collaboratore a progetto: corrispettivo, obbligo
di riservatezza e invenzioni
Roberto Camera
Funzionario della DTL di Modena
Il collaboratore a progetto ha diritto ad un compenso proporzionato alla
quantità ed alla qualità dell’attività prestata e a vedersi riconosciuto “autore”
delle invenzioni fatte durante lo svolgimento del rapporto di collaborazione a
progetto. Di converso il collaboratore è tenuto a non diffondere notizie ed
informazioni attinenti ai programmi ed alla organizzazione di essi, di cui sia
venuto a conoscenza durante la realizzazione del progetto.
Il corrispettivo
In materia di compenso, la Riforma del mercato del Lavoro [ Legge n. 92/2012] (c.d. Riforma
Fornero) ha modificato totalmente quella che era l’indicazione iniziale del legislatore con il
decreto legislativo n. 276/2003. In particolare, è stato variato il presupposto per cui il
corrispettivo doveva “tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe
prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto”. La rimodulazione della
norma ha, inoltre, interessato anche l’abrogazione implicita della disciplina sul compenso del
lavoro a progetto introdotta dalla Finanziaria per il 2007 [Legge n. 296/2006].
Partiamo col dire che il compenso deve essere proporzionato alla quantità ed alla qualità
dell’attività prestata dal collaboratore [Articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n.
276/2003]. Questa precisazione non ha nulla a che vedere con il principio della “sufficienza”
previsto dall’articolo 36 della Costituzione, ma viene considerato esclusivamente quale
parametro di valutazione economica in capo alle parti.
Inoltre, il compenso minimo del prestatore a progetto va individuato dalla contrattazione
collettiva, sulla falsariga di quanto avviene per i rapporti di lavoro subordinato e cioè, non
può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività,
eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei
minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori
subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello
interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.
Laddove non vi sia una contrattazione collettiva specifica, il singolo committente dovrà
garantire che il compenso non sia inferiore “a parità di estensione temporale dell’attività
oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime (c.d. minimi tabellari) previste dai
contratti collettivi di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali
20
CONTRATTO A PROGETTO
il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a
progetto” [Articolo 1, comma 23, lett. c), Legge n. 92/2012].
La prassi amministrativa – circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2012 – ha sottolineato che
il riferimento normativo è alle “retribuzioni minime”, ossia ai minimi tabellari determinati dai
contratti collettivi di categoria e non a tutto il complesso delle voci retributive
eventualmente previste da tali contratti. In materia di corrispettivi, il Ministero del Lavoro
[Vedasi circolare Ministero del Lavoro n. 29/2012] pone in evidenza che l’assoggettamento
contributivo è legato alle somme effettivamente erogate al collaboratore, a prescindere da
una valutazione di congruità delle stesse.
Entrando nel merito della corresponsione del compenso, è preferibile evitare una cadenza
mensile ma soprattutto è consigliabile collegare il compenso agli steps di coordinamento
previsti nel contratto a progetto. Ricordo, infatti, che uno degli elementi previsti dal
legislatore è, per l’appunto, il “coordinamento con l’organizzazione del committente” [vedasi
articolo 61, comma 1, decreto legislativo n. 276/2003]. La procedura contrattuale che
prevede il pagamento periodico del compenso collegato alla verifica “dell’avanzamento dei
lavori”, enfatizza il coordinamento e la genuinità del progetto stesso. A parere dello
scrivente, nessun ostacolo, invece, può essere frapposto al pagamento di rimborsi spese che,
qualora previsti dal contratto e sostenuti realmente dal collaboratore, possono essere
rimborsati dal committente previa presentazione delle note giustificative corredate dai
documenti provanti l’effettività e l’entità della spesa.
Ultima precisazione attiene alla vigilanza sulla genuinità dei rapporti di collaborazione a
progetto. Da questo punto di vista, il Ministero del Lavoro ha evidenziato l’impossibilità di
adottare il provvedimento di diffida accertativa – previsto dall’articolo 12 del decreto
legislativo n. 124/2004 – ad eccezione dell’ipotesi in cui non sia controversa la
quantificazione del credito in quanto tale provvedimento deve fondarsi su parametri certi,
oggettivi e quindi inequivocabili.
Obbligo di riservatezza
L’obbligo di riservatezza, previsto dall’articolo 64 del decreto legislativo n. 276/2003,
impegna il collaboratore, durante la durata del contratto, e al termine dello stesso, a non
diffondere notizie ed informazioni attinenti ai programmi ed alla organizzazione di essi, di
cui sia venuto a conoscenza durante la realizzazione del progetto. In pratica, il collaboratore
non deve compiere atti che pregiudichino le attività del committente.
Inoltre, per quanto il collaboratore non sia assoggettato ad alcun vincolo di “esclusiva” nei
confronti del committente, salvo – per l’appunto – il rispetto degli obblighi di correttezza e
buona fede e l’obbligo di riservatezza, non deve, comunque, svolgere attività in concorrenza
con altri committenti, né, tantomeno, atti in pregiudizio dell’attività del Committente.
Invenzioni del collaboratore
Il lavoratore a progetto, in base a quanto afferma il legislatore con la Riforma Biagi [ Articolo
65 del decreto legislativo n. 276/2003], ha diritto a vedersi riconosciuto “autore” delle
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CONTRATTO A PROGETTO
invenzioni fatte durante lo svolgimento del rapporto di collaborazione a progetto.
I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dall’articolo 2590 del codice civile e dalle leggi
speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
ss.mm.
Viene riservato al committente il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’invenzione,
creata dal collaboratore a progetto, laddove la creazione avvenga durante l’esecuzione delle
sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso imprenditore/committente.
In definitiva, quando l’invenzione è realizzata dal prestatore di lavoro nell'adempimento di
un contratto di lavoro, quale quello di cui stiamo trattando (contratto a progetto), in cui
l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo è
compensata, i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione stessa appartengono al
committente, mentre all'inventore spetta il diritto morale di esserne riconosciuto autore,
così come previsto dall’articolo 2590 del codice civile.
La tutela giudiziaria legata ai diritti non attengono al giudice del lavoro ma, bensì, al
Tribunale ordinario, il quale con apposite Sezione specializzate, con un procedimento diverso
e con tempi di giustizia differenti da quelli propri della magistratura del lavoro, deciderà le
questioni in materia di proprietà industriale.
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero
dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di
appartenenza.
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CONTRATTO A PROGETTO
Rapporto di lavoro
Collaboratori a progetto: come si calcola
il corrispettivo
Giuseppe Buscema
Consulente del lavoro, Commercialista e Revisore legale in Catanzaro
In tema di equo corrispettivo dei collaboratori a progetto il precetto giuridico
non è di facile applicazione sul piano pratico. Alcuni esempi e il riferimento a
casi concreti possono essere d'aiuto nell'applicazione della norma. Inoltre
come in concreto opera l'obbligo di riservatezza? E quando il collaboratore a
progetto può essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello
svolgimento del rapporto?
Con la legge n. 92/2012 è stata modificata la disciplina relativa al corrispettivo dei
collaboratori a progetto.
Il nuovo articolo 63 aggancia il compenso agli analoghi criteri fissati dall'articolo 36 della
Costituzione per i lavoratori, ovvero che deve essere proporzionato alla quantità e alla
qualità del lavoro eseguito.
Per riempire di contenuti tale enunciazione, è previsto altresì che non può essere inferiore ai
minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per
i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel
settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti
collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di
categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.
Qualora la contrattazione collettiva non abbia fissato tali minimi, il compenso non può essere
inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle
retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore
di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo
a quello del collaboratore a progetto.
Una previsione la cui effettiva applicazione risulta estremamente difficile se si considera che i
due contratti si differenziano per il fatto che l'uno prevede delle obbligazioni di mezzi (lavoro
subordinato) attraverso la messa a disposizione della prestazione lavorativa che deve essere
remunerata sulla base della quantità (orario di lavoro) contrattualmente prevista. Viceversa,
nel caso di contratto a progetto ci troviamo di fronte ad una obbligazione di risultato che
prescinde dal tempo necessario per realizzarlo, di guisa che, qualora fosse realizzato prima
della durata contrattuale previsto, lo stesso matura anticipatamente il diritto al corrispettivo.
23
CONTRATTO A PROGETTO
Risulta pertanto difficile operare una equiparazione tra lavoratore subordinato e lavoratore
a progetto sotto il profilo della quantità della retribuzione/corrispettivo spettante
prendendo a riferimento la durata contrattuale.
Del resto lo stesso legislatore ha tentato di adattare la previsione appena descritta con la
peculiarità del contratto a progetto. E’ infatti previsto che l’obbligo che non sia inferiore ai
minimi contrattuali, debba tenere conto “ della particolare natura della prestazione e del
contro che la regola”.
Sul punto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 29 dell'11
dicembre 2012 non risolve le perplessità affermando " che il riferimento normativo è alle
"retribuzioni minime”, ossia ai minimi tabellari determinati dai contratti collettivi di categoria
e non a tutto il complesso delle voci retributive eventualmente previste da tali contratti."
perché si è visto il problema è quello dell'applicabilità di un parametro che si basa sulla
quantità di prestazione lavorativa offerta ad un contratto in cui viene invece offerta la
realizzazione di un obiettivo.
In buona sostanza l'applicabilità del precetto giuridico sul piano pratico diventa difficile salvo
considerare che le due attività lavorative siano analoghe.
Tornando successivamente sulla questione in occasione della diffusione del Vademecum del
22 aprile 2013, l'interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
rispetto al quesito se il compenso erogato al collaboratore deve essere parametrato al
tempo impiegato per la realizzazione del progetto, la risposta è negativa poiché il compenso
viene erogato in relazione al raggiungimento del risultato finale. Tuttavia l'elemento
temporale rileva ai fini della valutazione circa la congruità dell'importo attribuito al
collaboratore sulla base del contratto collettivo di riferimento.
Laddove non si rinvenga una contrattazione per lo specifico settore, a parità di estensione
temporale dell'attività oggetto della prestazione, si fa riferimento "alle retribuzioni minime
previste dai contratti collettivi di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure
professionali il cui profilo di competenza e dì esperienza sia analogo a quello del
collaboratore a progetto".
In buona sostanza, se vogliamo sintetizzare ai fini dell'applicabilità al caso concreto, per il
Ministero nella stipula di un contratto, il committente, nella fissazione del compenso, potrà
certamente far riferimento all'obiettivo da raggiungere, al risultato finale della prestazione,
ma in ogni caso lo stesso corrispettivo non potrà risultare inferiore ai parametri stabiliti dalla
contrattazione collettiva per i collaboratori a progetto o, in mancanza, alle retribuzioni
minime per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati previste dai contratti
collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il
cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.
24
CONTRATTO A PROGETTO
Proviamo a fare un esempio.
Viene stipulato un contratto di lavoro a progetto in cui è prevista la realizzazione di un
specifico software da realizzarsi in tre mesi.
Il compenso stabilito è di € 5.000.
Considerato che non esistono minimi previsti per tale settore di attività, occorrerà fare
riferimento al trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo applicato
nel settore per i lavoratori subordinati.
Ipotizzando che venga applicato il CCNL del settore metalmeccanico, occorrerà fare
riferimento al livello in cui risulta inquadrabile un lavoratore che svolga “mansioni
equiparabili“ e confrontare la retribuzione dei tre mesi con il compenso previsto.
In buona sostanza, questo è il minimo al di sotto del quale non si può scendere applicando
l’interpretazione ministeriale.
Ma cosa accade quando tale compenso fosse stabilito in misura inferiore anche sotto il
profilo contributivo.
Venendo quindi ad un caso concreto, di fronte ad un accesso ispettivo, l'eventuale mancato
rispetto dell'articolo 63 del D.Lgs. 276/2003 vanno valutati due possibili conseguenze: quella
in ordine alla congruità del compenso e quella delle conseguenze sul piano contributivo.
Sul primo aspetto, il Ministero del Lavoro ha fornito istruzioni al personale ispettivo con la
circolare 29/2012 evidenziando che "nelle more che la contrattazione collettiva si esprima al
riguardo, declinando la quantificazione dei compensi dei collaboratori coordinati e
continuativi a progetto, si ritiene che il personale ispettivo dovrà di norma astenersi
dall'adottare eventuali provvedimenti di diffida accertativa, fatta salva l'ipotesi in cui non sia
controversa la quantificazione del credito in quanto, come più volle ripetuto in precedenti
orientamenti interpretativi, tale provvedimento deve fondarsi su parametri certi, oggettivi e
quindi inequivocabili".
Sulla seconda questione, lo stesso Ministero ricorda che "l'assoggettamento contributivo è
legato alle somme "effettivamente erogate” al collaboratore, a prescindere inoltre da una
valutazione di "congruità” delle stesse.".
Sappiamo infatti che i compensi dei collaboratori a progetto sono assoggetti a contribuzione
alla gestione separata prevista dalla legge 335/1995.
In definitiva, quindi sotto il profilo contributivo non si verifica alcuna conseguenza, quanto
meno fin tanto che il conflitto non insorga tra le parti, posto che la disciplina prevista dalle
legge 335/1995 prevede l’applicazione del principio di cassa.
L'auspicio per un depotenziamento dei latenti rischi in caso di contenzioso è quello della
stipula di contratti collettivi specifici per i lavoratori a progetto, ma obiettivamente diventa
difficile raggiungere tale obiettivo se non per figure professionali o in settori in cui l'utilizzo di
tali contratti risulti diffuso.
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CONTRATTO A PROGETTO
Caso concreto: call center
Un caso concreto si registra nel settore dei call center, in cui è stato sottoscritto un accordo
specifico per i collaboratori a progetto successivamente all'entrata in vigore della legge
92/2012.
In particolare, l'1 agosto scorso è stato sottoscritto un accordo tra AssotelecomunicazioniAsstel, Assocontact e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, con riferimento al CCNL
Telecomunicazioni, per la disciplina delle collaborazioni a progetto nelle attività di vendita di
beni e servizi e di recupero crediti realizzati attraverso call center outbound.
Tale accordo è applicabile unicamente agli operatori telefonici outbound, poiché coloro che
svolgono mansioni di coordinamento e quelle che svolgano attività esclusivamente di back
office che saranno a norma svolte da personale con contratto di lavoro subordinato.
L'accordo prevede che ai fini dell'individuazione del corrispettivo per l'attività svolta si faccia
riferimento ad un parametro orario da rapportarsi alle ore di effettiva prestazione.
Nello specifico viene fatto riferimento al minimo tabellare del 2° livello di inquadramento del
CCNL TLC, rapportato alle ore di effettiva prestazione (incluse le sospensioni richieste
dall'azienda funzionali allo svolgimento dell'attività e le pause previste dalla legge) nel
periodo di vigenza del contratto a progetto.
È poi previsto il raggiungimento del minimo gradualmente con le seguenti decorrenze:
1/10/2013
60%
1/1/2015
70%
1/1/2016
80%
1/1/2017
90%
1/1/2018
100%.
Peraltro è convenuto le parti che, almeno tre mesi prima di ogni decorrenza degli aumenti, si
incontrino per valutare, in relazione alle condizioni di mercato, la sostenibilità della
progressione economica stabilita e gli effetti conseguenti sui Committenti.
Se il collaboratore svolge attività di vendita diretta di beni, servizi, agenda presa di
appuntamenti, recupero crediti e ricerche di mercato, verranno riconosciuti i compensi
conseguenti al raggiungimento degli obiettivi prefissati, in modo uniforme, dal Committente
qualora risultino superiori ai compensi che spettano al Collaboratore in relazione al numero
totale di ore effettivamente lavorate sulla base di quanto visto in precedenza.
Ma se in tale settore il corrispettivo risulta regolamentato, non vengono meno le criticità
sottolineate in precedenza in quanto quello dei call center risulta salvaguardato dalla
disciplina generale prevista dall'articolo 61 del D.Lgs. 276/2003 in ordine al requisito del
progetto in quanto per tali attività, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 134/2012,
26
CONTRATTO A PROGETTO
per l“attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call-center outbound il
ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo
definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.
Quindi la corrispettività del compenso legato alla quantità della prestazione non registra
l’incompatibilità prevista per la generalità dei lavoratori a progetto che hanno per oggetto
altre attività.
Obbligo di riservatezza
Tra le obbligazioni assunte dal collaboratore a progetto a seguito della stipula del contratto vi
è quello di riservatezza.
Infatti, il comma 2 dell'articolo 4 prevede espressamente che il collaboratore a progetto non
deve svolgere attività in concorrenza con i committenti, né possa diffondere notizie e
apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi
modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.
Non occorre invece dunque alcuna regolamentazione contrattuale perché il collaboratore sia
vincolato a non svolgere attività in concorrenza in quanto espressamente previsto dal
legislatore.
Del resto, si tratta degli analoghi obblighi previsti per i lavoratori subordinati previsti
dall'articolo 2105 c.c. che sorgono automaticamente con la stipula del contratto.
Il divieto di concorrenza opera nel periodo di vigenza del contratto ed anche durante
l’eventuale periodo di preavviso
Esempio
Un esempio potrebbe essere quello di un collaboratore a progetto il cui contratto prevede
la realizzazione di uno specifico farmaco, che poi entra a far parte di un laboratorio di
produzione di medicinali.
Eventuali violazioni a tali previsioni, comportano da un lato la possibilità che il committente
manifesti la volontà di recedere per giusta causa ma anche l'eventuale richiesta di
risarcimento del danno che dimostra eventualmente gli sia stato cagionato.
A differenza, invece, della possibilità di svolgere attività per più committenti,
evidentemente non in concorrenza.
La regola è che al collaboratore non sia preclusa tale possibilità, salvo non sia previsto
diversamente mediante specifico accordo.
Concretamente, se il committente vorrà limitare al collaboratore tale possibilità dovrà
adottare una specifica clausola da inserire nel contratto.
Ad esempio, potrebbe essere previsto.
“Ai sensi dell'articolo 63, comma 1, D.Lgs.276/2003, le parti prevedono espressamente che
per tutta la durata di vigenza del contratto, il collaboratore non svolga attività lavorativa
con contratti analoghi, con altri committenti. L'eventuale violazione, costituirà giusta causa
di risoluzione del contratto senza preavviso
27
CONTRATTO A PROGETTO
Invenzioni del collaboratore a progetto
Un diritto del collaboratore a progetto che lo assimila al lavoratore subordinato, è quello di
essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.
La materia è specificamente regolata dal Codice della proprietà industriale approvato con
D.Lgs. 30/2005, che se occupa agli articoli da 62 a 65.
In particolare, l’articolo 64 regola le invenzioni dei dipendenti e quindi anche dei
collaboratori a progetto. Esistono più ipotesi.
La prima che l’invenzione sia conseguenza dello specifico oggetto del contratto ed è a tale
scopo remunerata. Per esempio, la realizzazione di uno specifico modello di macchinario. In
tal caso, è previsto che i diritti derivanti dall’invenzione, appartengono al committente,
mentre il collaboratore avrà diritto ad essere riconosciuto quale autore dell’invenzione.
La seconda ipotesi è invece quella analoga alla precedente ma non sia previsto uno specifico
compenso. In aggiunta a quanto detto in precedenza, al collaboratore spetta un equo premio
per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni
svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha
ricevuto dall'organizzazione del committente.
Tale premio tuttavia scatta solo qualora il committente o suoi aventi causa ottengano il
brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale.
Altre ipotesi è invece quella che l’invenzione sia incidentale. E cioè che non riguardava
l’oggetto del contratto e quindi non era remunerata. In questo caso, il committente ha il
diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del
brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione,
brevetti all'estero.
Tale possibilità potrà essere esercitata entro tre mesi dalla data di ricevimento della
comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto ed è necessario che sia
previsto un corrispettivo dal quale andranno dedotte le somme corrispondenti agli aiuti che
l'inventore abbia comunque ricevuti dal committente per pervenire all'invenzione.
Esempio
Viene stipulato un contratto a progetto per preparare una impresa al raggiungimento della
certificazione di qualità.
Il collaboratore inventa un macchinario che migliora i processi aziendali.
L’oggetto del contratto non era la realizzazione del macchinario e quindi in questo caso il
committente potrà esercitare l’opzione per l’uso di tale invenzione.
Se invece il progetto riguardava proprio la realizzazione di un macchinario per migliorare i
processi ci troviamo di fronte ad una delle altre due ipotesi descritte a seconda poi che sia
o meno previsto contrattualmente uno specifico compenso.
28
CONTRATTO A PROGETTO
Rapporto di lavoro
Collaboratore a progetto: malattia e infortunio
Elvira D'Alessandro
Consulente del lavoro
Al collaboratore a progetto è riconosciuta la tutela previdenziale in caso di
malattia. Sono escluse dall’indennizzo le assenze per malattia di durata
inferiore a 4 giorni. Per il riconoscimento dell’evento morboso è necessario
trasmettere telematicamente all’INPS il certificato di malattia da parte del
medico del Servizio Sanitario Nazionale.
L’accredito contributivo, requisito presente nelle diverse indennità e trattamenti di seguito
analizzati, per i collaboratori iscritti alla gestione separata, tiene conto, per il calcolo, dei
minimali contributivi del commercio.
La produzione di un reddito inferiore a quel minimale determina una proporzionale riduzione
del contributo accreditato sulla posizione assicurativa, secondo il criterio di cassa.
Gli accrediti mensili saranno, quindi, collocati temporalmente dal mese di gennaio dell’anno
di corresponsione dei compensi secondo il criterio di cassa e, nel caso di prima iscrizione
nell’anno considerato, saranno calcolati dalla data di iscrizione.
Nell’anno 2013 per ogni 341,94 euro versati (15.357,00 x 26,72% /12) sarà accreditato un
mese. Per aver accreditati 3 mesi devono essere stati versati almeno 1.025,82 euro.
Il trattamento di malattia
L’Inps già con la circolare n. 76 del 16 Aprile 2007 aveva dato attuazione formale all’art. 1
comma 788 Legge Finanziaria 2007 in materia di indennità di malattia per i collaboratori
coordinati e continuativi (anche quindi amministratori di società), collaboratori a progetto e
mini co.co.co. Successivamente con la risposta ad interpello n. 42 dell’11 novembre 2011, il
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha, a sua volta, fornito chiarimenti in merito al
contenuto del citato art. 1, comma 788 della Legge n. 296 del 2006 (Finanziaria) precisando
che con l’espressione “categorie assimilate” ai lavoratori a progetto devono essere
ricompresi, tutti i lavoratori per i quali l’onere contributivo risulta a carico di un committente
e per i quali sussiste l’obbligo di iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata con aliquota
contributiva piena (nel 2013: 26,72%).
Come poi ripreso e confermato dallo stesso Istituto con la circolare n. 77 del 13/05/2013
destinatari della prestazione di malattia sono tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata,
non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.
La tutela economica per i lavoratori c.d. parasubordinati è prevista per gli eventi che si sono
verificati a decorrere dal 1 gennaio 2007 purchè non prescritti.
29
CONTRATTO A PROGETTO
Per il riconoscimento dell’evento morboso è necessario che sia stato trasmesso
telematicamente all’Istituto il certificato di malattia da parte del medico del Servizio
Sanitario Nazionale. Va inoltre ricordato che il Committente è tenuto a compilare, nel Libro
Unico del Lavoro (LUL), il calendario delle presenze unicamente per annotare le assenze del
collaboratore causate da eventi coperti da certificato di malattia con diritto alla
corrispondente indennità economica a carico dell’INPS.
Sono escluse dall’indennizzo le assenze per malattia di durata inferiore a 4 giorni, mentre se
superiori a 4 giorni (o se l’assenza si configura come continuazione o ricaduta di una
precedente malattia) anche i primi 3 giorni vanno indennizzati.
Per tale motivo anche in caso di eventi di durata inferiore a 4 giorni è necessario venga
trasmesso il certificato medico all’INPS. La sussistenza dell’attività lavorativa in corso al
momento del verificarsi dell’evento morboso e l’effettiva astensione dal lavoro durante tutto
il periodo indennizzabile costituiscono presupposto per il diritto alla prestazione.
L’accesso alla prestazione, inoltre, è subordinato:
all’accredito di almeno 3 mensilità di contributi nei 12 mesi precedenti l’evento di
malattia (requisito contributivo);
ad un reddito individuale assoggettato a contributo alla Gestione separata, nell’anno
solare precedente, non superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso
anno (requisito retributivo - per il 2013: 67.304,30).
Fermo restando il termine per l’invio del certificato medico la domanda per l’indennità di
malattia può essere presentata entro il termine di un anno utilizzando l’apposito modello
reperibile nel sito www.inps.it.
Alla domanda dovrà essere allegata copia del contratto o, per gli amministratori, copia della
delibera di nomina e la dichiarazione dovrà contenere ogni altro elemento utile alla
corresponsione dell’indennità. Inoltre:
ai lavoratori interessati, si applicheranno le disposizioni in materia di fasce orarie di
reperibilità (10,00-12,00 e 17,00- 19,00) e di controllo dello stato di malattia. A tal fine i
lavoratori sono tenuti ad indicare sul certificato di malattia l’esatto e completo indirizzo di
reperibilità, comunicando tempestivamente all’Inps e al committente, ogni eventuale
variazione;
l’evento è indennizzato per un numero massimo di giornate, pari ad un sesto della
durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni
nell’arco dell’anno solare;
il numero di giorni indennizzabili, in uno stesso anno solare non può superare il limite
massimo di 61 giorni;
l’indennità spetta per tutte le giornate di malattia, comprese le festività, fino al
raggiungimento del limite per evento o per anno solare;
per le malattie iniziate nell’anno 2013, l’indennità, lorda, sarà calcolata sulla base delle
mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento, per il 2013,
nella seguente misura giornaliera (99.034,00: 365 = 271,32)
30
CONTRATTO A PROGETTO
euro 10,85 (271,32 x4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4
mensilità di contribuzione;
euro 16,28 (271,32 x 6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8
mensilità di contribuzione;
euro 21,71 (271,32 x 8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12
mensilità di contribuzione.
Sugli importi erogati l’INPS, quale sostituto d’imposta, effettuerà le ritenute fiscali con le
stesse modalità previste per la tassazione dei redditi di lavoro dipendente o assimilato.
Gli eventuali ricorsi inerenti tale prestazione devono essere presentati, entro il termine di 90
giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento, in modalità telematica al Comitato
Amministratore del Fondo per la Gestione speciale dei lavoratori autonomi.
Il trattamento in caso di ricovero ospedaliero
I collaboratori coordinati e continuativi in possesso dei requisiti come sopra previsti per il
diritto all’indennità di malattia, già a decorrere dal 1 gennaio 2000, hanno diritto a percepire,
in caso di degenza ospedaliera e limitatamente alle giornate di ricovero, una indennità di
degenza per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
Si ricorda che le giornate di day-hospital sono equiparate alle giornate di ricovero.
L’indennità è calcolata, come per l’indennità di malattia, a seconda della contribuzione
attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero.
L’indennità lorda per ogni giornata di ricovero, per l’anno 2013, e’ pari a:
euro 21,71 (271,32 x 8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4
mensilità di contribuzione;
euro 32,55 (271,32 x 12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8
mensilità di contribuzione;
euro 43,41 (271,32 x 16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a
12 mensilità di contribuzione.
Il trattamento in caso di infortunio
In linea generale le prestazioni dovranno essere liquidate sul corrispettivo effettivamente
percepito dal collaboratore a progetto.
In particolare:
per la liquidazione della quota di rendita diretta per danno patrimoniale, nonché della
rendita ai superstiti, dovrà essere preso per base il corrispettivo effettivo, fermo il
rispetto del minimale e massimale di rendita;
per la liquidazione di indennità di temporanea, dovrà essere preso per base il
corrispettivo anche se superiore al massimale.
31
CONTRATTO A PROGETTO
Nell’ipotesi di più rapporti di lavoro con diversi committenti, la liquidazione della rendita
dovrà essere effettuata in base al totale dei corrispettivi percepiti nel rispetto del minimale e
del massimale di legge.
Diversamente la liquidità di temporanea dovrà essere effettuata in base al cumulo dei
corrispettivi effettivamente percepiti, anche se superiori al massimale.
In via presuntiva le prestazioni dovranno essere liquidate come di seguito:
per la liquidazione della quota di rendita diretta per danno patrimoniale, nonchè quella
relativa alla rendita ai superstiti, dovrà essere presa per base la retribuzione minimale di
rendita.
per la liquidazione dell’indennità di temporanea, la retribuzione giornaliera valida ai fini
dell’erogazione della suddetta indennità sarà costituita dalla retribuzione minimale di
legge per le rendite, divisa per 300.
Il minimale resta unico anche in caso di più rapporti di collaborazione.
E’ opportuno ricordare che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a
progetto non prevede una prestazione a tempo, il minimale e il massimale di rendita devono
essere divisi in mesi così da poterlo confrontare con il compenso medio mensile.
Per l’anno 2013 il minimale mensile è pari ad euro 1.292,90 ed il massimale ad euro
2.401,10.
32
CONTRATTO A PROGETTO
Rapporto di lavoro
Collaboratore a progetto: maternità e congedo
parentale
Elvira D'Alessandro
Consulente del lavoro
Il diritto all'astensione obbligatoria per maternità è esteso alle lavoratrici a
progetto per i 2 mesi “ante partum” e 3 mesi post partum, con possibile
flessibilità (massimo 1 mese ante partum e 4 mesi post partum). Esteso anche
il riconoscimento del diritto al trattamento economico per congedo parentale,
limitatamente a un periodo di tre mesi da fruire entro il primo anno di vita del
bambino.
Il trattamento di maternità
Il D.M. 12.07.2007 entrato in vigore in data 7.11.2007, ha previsto l’estensione
dell'astensione obbligatoria, in favore delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate
(collaboratrici coordinate e continuative).
Le lavoratrici titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, tenute ad
astenersi dall’attività lavorativa nei periodi di astensione, hanno diritto (art. 66, D.Lgs. n.
276/2003) alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva
più favorevole disposizione del contratto individuale.
Per aver diritto alla tutela della maternità i lavoratori iscritti alla gestione separata sono
tenuti al versamento della contribuzione maggiorata dello 0,72% e non dovranno risultare
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né essere pensionati.
Il beneficio spetta in qualità di lavoratori parasubordinati:
alle madri naturali;
alle madri o padri (nel caso in cui la madre non ne faccia richiesta) adottanti o affidatari
dalla data di effettivo ingresso del minore in famiglia;
ai padri (solo in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio
nonché di esclusivo affidamento del bambino al padre).
Le lavoratrici, dal 7.11.2007, dovranno corredare la domanda di maternità del certificato
medico di gravidanza attestante la data presunta del parto.
A decorrere dal 7.11.2007 (compreso) ai committenti è esteso il divieto di adibire al lavoro
durante il periodo di congedo di maternità (art. 16 D.Lgs. n. 151/2001) e di interdizione
anticipata e prorogata (art. 17 D.Lgs. n. 151/2001) le lavoratrici a progetto e categorie
assimilate (lavoratrici coordinate e continuative).
33
CONTRATTO A PROGETTO
L’astensione dal lavoro dovrà essere attestata nella forma della dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà da parte della lavoratrice e del committente.
L’obbligo di astensione dall’attività lavorativa sussiste anche per il lavoratore
parasubordinato padre durante i periodi in cui beneficiano della indennità di paternità.
L’obbligo di astensione dalla attività sussisterà anche durante l’interdizione anticipata e/o
prorogata disposta dall’Ufficio provinciale del lavoro sezione ispettorato.
Hanno diritto all’indennità di maternità le lavoratrici parasubordinate che non risultino
iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate in presenza dei
seguenti requisiti:
almeno tre mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono i due mesi
anteriori la data presunta del parto;
Per le madri o padri (nel caso in cui la madre non ne faccia richiesta) lavoratori
parasubordinati adottanti o affidatari:
almeno tre mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono la data di
effettivo ingresso del minore nella famiglia in caso di adozione o affidamento nazionale
purché il bambino non abbia superato i sei anni di età;
almeno tre mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono la data di
effettivo ingresso del minore nella famiglia in caso di adozione o affidamento
internazionale anche se il minore abbia superato i sei anni di età, fino al compimento
della maggiore età.
Per i lavoratori padri parasubordinati che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale
obbligatoria e non siano pensionati:
almeno tre mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono la data di
morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio nonché di esclusivo
affidamento del bambino al padre.
Nel caso di flessibilità e di interdizione anticipata il requisito contributivo dovrà essere
reperito nei 12 mesi interi precedenti il diverso periodo di congedo richiesto.
Essendo stata estesa anche ai lavoratori parasubordinati l’obbligo dell’astensione dal lavoro
avranno, si estende anche a loro la disciplina dei lavoratori subordinati in materia di
maternità avranno, pertanto, diritto alla indennità prendendo a riferimento la data presunta
del parto per i periodi di:
2 mesi precedenti la data presunta del parto, “ante partum” (la data presunta del parto,
non sarà inclusa nell’ante partum msg 22911 del 20.09.2007);
periodo intercorrente tra data presunta e data effettiva del parto;
post partum (3 mesi dal giorno successivo al parto);
interdizione anticipata e prorogata;
parto prematuro per un massimo di 5 mesi – 3 post partum + massimo 2 mesi ante
partum fruibili dopo il post partum senza ripresa lavoro;
flessibilità (massimo 1 mese ante partum + 4 mesi post partum)
34
CONTRATTO A PROGETTO
Qualora la domanda non sia corredata del certificato medico di gravidanza attestante la data
presunta del parto, il periodo indennizzabile a titolo di maternità sarà determinato
prendendo a riferimento la data effettiva del parto (due mesi precedenti la data effettiva del
parto e ai 3 mesi successivi alla data stessa = 5 mesi e 1 giorno).
L’ indennità di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
Pertanto, in caso di ricovero ospedaliero (anche per motivi non correlati alla gravidanza)
l’indennità di malattia non spetta durante i periodi di maternità indennizzabili se non per
l’eventuale degenza non ricompresa nel trattamento di maternità.
Ai fini del computo delle indennità (indennità di maternità, di adozione o affidamento e di
paternità) il reddito annuo da prendere a riferimento è quello effettivamente percepito,
utile ai fini contributivi nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (2 mesi
precedenti la data presunta del parto).
Si precisa che l’anzianità assicurativa è pari o superiore a 12 mesi ovvero inferiore a 12 mesi
quando l’iscrizione risulta effettuata da 12 o più mesi ovvero da meno di 12 mesi rispetto al
mese di inizio del periodo indennizzabile.
Il periodo di riferimento del reddito interessa:
2 anni solari, nella maggior parte dei casi;
interessa solo 1 anno solare nel caso in cui il parto avvenga nel mese di marzo ovvero
quando l’ingresso in famiglia del minore, adottato o affidato, avvenga nel mese di
gennaio;
va posto in relazione anche alla presenza dell’ anzianità assicurativa pari o superiore a 12
mesi ovvero inferiore a 12 mesi:
coincide con i 12 mesi "solari" precedenti l’inizio del periodo indennizzabile quando
l’anzianità assicurativa è pari o superiore a 12 mesi;
coincide con i mesi di anzianità assicurativa nel caso in cui l’anzianità assicurativa è
inferiore a 12 mesi.
I redditi ai quali si fa riferimento sono sempre e soltanto quelli utili ai fini contributivi nei
limiti annui del minimale e del massimale (minimale di reddito 2013 = €.15.357,00;
massimale di reddito 2013 = €. 99.034,00).
Pertanto, nel caso di conseguimento di un reddito annuo superiore al massimale l’indennità
di maternità deve essere calcolata senza tener conto dei redditi eccedenti il massimale.
Per calcolare il numero dei giorni per i quali deve essere diviso il reddito totale devono
essere considerati i giorni di calendario (365 gg. o meno di 365 ma sempre rapportati a mesi
interi a seconda che l’anzianità assicurativa sia pari o superiore a 12 mesi ovvero inferiore).
La misura dell’indennità, pagata direttamente dall’INPS, è pari all’80% del reddito medio
giornaliero moltiplicato per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.
La lavoratrice madre "parasubordinata" che non versa più, al momento dell’evento
indennizzabile (2 mesi prima la data presunta del parto o data di ingresso del minore nella
famiglia), nella gestione separata dei lavoratori autonomi, ma in possesso del requisito delle
3 mensilità:
35
CONTRATTO A PROGETTO
-
ha diritto all’indennità di maternità purché non abbia titolo, come lavoratrice
subordinata o autonoma, a prestazioni di maternità di importo superiore;
ha diritto, a richiesta dell’interessata, al trattamento differenziale a carico della gestione
separata quando l’importo della maternità come lavoratrice subordinata o autonoma sia
di importo inferiore.
La lavoratrice madre parasubordinata iscritta, al momento dell’evento indennizzabile (2 mesi
prima la data presunta del parto o data di ingresso del minore nella famiglia), nella gestione
separata dei lavoratori autonomi, ma non in possesso del requisito delle tre mensilità:
ha diritto all’indennità di maternità prevista per le lavoratrici subordinate se la stessa,
prima dell’iscrizione come parasubordinata, sia stata lavoratrice dipendente e possa far
valere i requisiti per il prolungamento del diritto all’indennità di maternità previsti per
tale categoria ossia:
1. rapporto di lavoro interrotto durante il congedo di maternità;
2. inizio del congedo di maternità entro 60 giorni dalla data di sospensione, di assenza
dal lavoro senza retribuzione, di disoccupazione;
Va precisato che nel computo dei 60 giorni non si tiene conto:
delle assenze per malattia o infortunio sul lavoro accertate e riconosciute dagli Enti
gestori;
del periodo di congedo parentale o di malattia del figlio per una precedente maternità;
del periodo di assenza per accudire i minori in affidamento;
dei periodi di non lavoro previsti dai contratti part-time di tipo verticale;
godimento dell’indennità di disoccupazione all’inizio del congedo di maternità
intervenuto dopo 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro (ha diritto
all’indennità di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione);
26 contributi settimanali nel biennio che precede l’inizio del congedo di maternità per la
lavoratrice che all’inizio del congedo stesso non è in godimento dell’indennità di
disoccupazione perché nell’ultimo biennio ha effettuato lavori non soggetti;
godimento del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni all’inizio del congedo di
maternità intervenuto dopo 60 giorni dalla data di sospensione del rapporto di lavoro
(ha diritto all’indennità di maternità anziché all’indennità di Cassa Integrazione
Guadagni);
godimento dell’indennità di Mobilità all’inizio del congedo di maternità (ha diritto
all’indennità di maternità anziché all’indennità di Mobilità).
I lavoratori iscritti alla gestione separata che possono far valere il previsto requisito
contributivo non hanno diritto alla prestazione di aborto.
In analogia a quanto disposto per le lavoratrici dipendenti, si considera aborto l’interruzione
spontanea o terapeutica o volontaria della gravidanza che si verifica prima del 180° giorno
dall’inizio della gestazione (300 gg. prima della data presunta del parto).
L’interruzione della gravidanza dopo il 180° giorno, anche nell’ipotesi di bambino nato morto
o deceduto dopo un breve lasso di tempo, è da considerare a tutti gli effetti parto e dà
36
CONTRATTO A PROGETTO
diritto, pertanto, all’indennità di maternità per 5 mesi (2 mesi prima la data presunta del
parto e 3 mesi dopo il giorno successivo a quello del parto) la lavoratrice dovrà astenersi dal
lavoro.
I periodi di astensione dal lavoro per i quali si percepisce l’indennità di maternità sono
coperti da contribuzione figurativa valida sia ai fini del diritto alla pensione che della
determinazione della misura della stessa.
Indennità per congedo parentale
Dal 1 gennaio 2007 è’ stato esteso anche ai collaboratori coordinati e continuativi e a
progetto il riconoscimento del diritto al trattamento economico per congedo parentale,
limitatamente a un periodo di tre mesi da fruire entro il primo anno di vita del bambino.
Il congedo parentale è riconosciuto anche a collaboratori coordinati e continuativi genitori
adottivi e affidatari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, aventi titolo all’indennità di maternità.
La prestazione è riconosciuta in favore dei soggetti aventi titolo al congedo di maternità, e
cioè alle lavoratrici/lavoratori in favore delle quali risultano attribuite, nei 12 mesi precedenti
l'inizio del periodo indennizzabile a titolo di congedo di maternità, almeno 3 mensilità della
contribuzione dovuta alla Gestione separata, con l’aliquota contributiva piena (attualmente
pari al 27,72%) di cui alle vigenti disposizioni normative.
Ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità per congedo parentale, come già precisato
è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso di svolgimento al momento della
fruizione del congedo, nonché l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Tali dati sono successivamente verificabili sulla base:
della data inizio e data fine del rapporto di lavoro;
verifica dell’effettiva astensione dal lavoro in base ai dati presenti negli archivi
dell’Istituto derivanti dalle denunce contributive inviate dai committenti;
comunicazione di effettiva astensione dall’attività lavorativa nel periodo di fruizione del
congedo parentale resa dal committente e dal lavoratore nelle forme della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà;
Relativamente all’età del minore al momento dell’adozione, va precisato che il congedo
parentale, in analogia con quanto previsto per i lavoratori spetta alle madri adottive o
affidatarie a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento e
comunque entro il compimento del diciottesimo anno di età dello stesso.
Il trattamento economico per congedo parentale, come sopra specificato, spetta
limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita (o ingresso in famiglia) del
bambino e dà titolo a un’indennità la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento
per l’erogazione dell’indennità di maternità. Il diritto ai periodi di congedo, in caso di parto –
o adozione/affidamento - plurimi, è riconoscibile per ogni bambino, nel rispetto del limite
temporale previsto per tale categoria di lavoratori, in relazione all’età (fino a 3 mesi per
ciascun figlio, entro il primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia).
37
CONTRATTO A PROGETTO
Si precisa che i periodi per i quali è corrisposta l’indennità per congedo parentale sono
coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione
della misura stessa, secondo quanto disposto dall’art. 35 comma 1 del citato d.lgs. n. 151 del
20.
I soggetti che intendono richiedere il riconoscimento della prestazione devono presentare
apposita domanda contenente gli elementi utili alla corresponsione della relativa indennità.
Tale domanda deve essere presentata in modalità telematica.
38
CONTRATTO A PROGETTO
Rapporto di lavoro
Collaboratore a progetto: prestazioni di sostegno
al reddito
Elvira D'Alessandro
Consulente del lavoro
La Riforma Fornero ha riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, una
indennità di sostegno al reddito ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla
Gestione separata presso l’Inps. La domanda di prestazione deve essere
presentata dal collaboratore entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Indennità a sostegno del reddito
L’art. 2, commi dal 51 al 56, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha riconosciuto, a decorrere
dal 1° gennaio 2013, una indennità di sostegno al reddito ai collaboratori coordinati e
continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps. L’indennità è riconosciuta ai
collaboratori, come individuati nel punto precedente, che soddisfino “in via congiunta” i
seguenti requisiti previsti dall’art. 2, comma 51, della legge di riforma:
a) abbiano operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a
imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato
sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati intervenuta nell’anno precedente;
c) con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione
separata un numero di mensilità non inferiore a uno;
d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi
nell’anno precedente;
e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità presso la
predetta Gestione separata
Al riguardo, si deve considerare che i requisiti di cui alle lettere a), b), d), e) devono essere
soddisfatti in relazione “all’anno precedente”, mentre il requisito previsto dalla lettera c) è
relativo “all’anno di riferimento”.
Si precisa che:
per “anno di riferimento” si deve intendere l’anno in cui il collaboratore matura il
requisito di cui alla lettera c) e presenta la domanda per la prestazione in oggetto;
per “anno precedente” si deve intendere solo ed esclusivamente l’anno solare
immediatamente precedente quello di “riferimento” come sopra individuato.
39
CONTRATTO A PROGETTO
Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera a), poiché la monocommittenza, essa deve
essere garantita con lo stesso datore di lavoro/committente per tutto l’anno precedente a
quello in cui viene presentata la domanda di prestazione. In particolare, la
monocommittenza sussiste anche se nel corso dello stesso anno il lavoratore abbia avuto più
rapporti di collaborazione purché con il medesimo datore di lavoro.
In relazione a quanto previsto dalla lettera b) per “reddito lordo complessivo soggetto a
imposizione fiscale” si deve intendere il reddito lordo conseguito in qualità di collaboratore
coordinato e continuativo.
Per quanto attiene al periodo di disoccupazione, (condizione del soggetto privo di lavoro,
che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa
secondo modalità definite con i servizi competenti)., la legge di riforma richiede un periodo
ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente (in relazione all’anno di riferimento
2013, deve sussistere nell’anno 2012)
Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato
presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il suo domicilio,
accompagnata da una dichiarazione (autocertificazione) che attesti l’eventuale attività
lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di
attività lavorativa.
La domanda di prestazione (poiché non è più necessario il decorso di almeno due mesi di
assenza di contratto di lavoro) deve essere presentata dal collaboratore entro il 31 dicembre
dell’anno di riferimento.
Solo nel caso in cui il requisito contributivo di un mese venga maturato nel mese di
dicembre, il termine per presentare la domanda, relativa “all’anno di riferimento” in cui il
predetto requisito è stato maturato, è prorogato fino al 31 gennaio dell’anno successivo a
quello di riferimento.
Al momento della presentazione della domanda non è richiesto lo stato di disoccupazione.
L’importo della prestazione è pari al 5% del minimale annuo di reddito di cui all’articolo 1,
comma 3, legge 2 agosto 1990, n.233 (per l’anno 2013 Euro 15.357,00), moltiplicato per il
minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da
contribuzione.
La prestazione, per disposizione di legge, è liquidata:
in un’unica soluzione se l’importo della prestazione è pari o inferiore a 1.000 euro;
in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se l’importo della prestazione è superiore
a 1.000 euro (esempio: per un importo della prestazione pari a 2.400 euro, verranno
erogati un primo importo mensile pari a 1.000 euro, un secondo importo mensile pari a
1.000 euro, un terzo importo mensile pari a 400 euro).
La legge 92/2012 dispone, in via transitoria, per gli anni 2013, 2014 e 2015, che l’importo
dell’indennità è elevato dal 5% al 7%.
40
CONTRATTO A PROGETTO
Contributi e pensione
Contratto a progetto: contribuzione previdenziale
all’INPS
Temistocle Bussino
Funzionario Ispettivo Inps – Docente di ‘’Prassi amministrativa previdenziale’’ all’Università
Cattolica
Qual è l'equo corrispettivo per i collaboratori a progetto? Come si calcolano i
contributi dovuti alla gestione separata INPS e come viene determinato il
trattamento pensionistico?
L’equo corrispettivo
Il collaboratore a progetto ha diritto al pagamento del corrispettivo a fronte della
prestazione resa. L’art. 63 del d.lgs. n. 276/03 dispone che il compenso del collaboratore
deve essere proporzionato alla quantità e qualità dell’attività svolta.
La contrattazione (interconfederale o nazionale, ovvero su delega anche a livello decentrato)
è tenuta a fissare i compensi per ciascun settore di attività, articolandone la definizione con
riguardo ai profili professionali tipici del settore e in ogni caso sulla base dei minimi salariali (i
minimi tabellari, con esclusione delle altre voci retributive) per le mansioni comparabili
svolte dai lavoratori dipendenti. Si introduce, così, un parametro di riferimento per
l’individuazione del compenso minimo dei collaboratori a progetto. Il compenso minimo del
collaboratore a progetto va dunque individuato dalla contrattazione collettiva, in analogia a
quanto previsto per i rapporti di lavoro subordinato (Min. Lav. Circ. 11 dicembre 2012, Min.
Lav. Circ. n. 29/2012; INAIL Circ. n. 13/2013). Qualora non via sia una contrattazione
collettiva specifica, che definisca il parametro del compenso proporzionato dei collaboratori
a progetto, è previsto un criterio suppletivo. Più specificamente, il compenso non può essere
inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle
retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore
di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo
a quello del collaboratore a progetto. Per retribuzioni minime si intendono i minimi tabellari
determinati dai contratti collettivi di categoria e non tutto il complesso delle voci retributive
previste dai contratti medesimi (Min. Lav. Lettera circ. 22 aprile 2013, n. 7258; Min. Lav. Circ.
n. 29/2012; INAIL Circ. n. 13/2013). A tal proposito il Ministero ha chiarito che:
1) il compenso minimo del collaboratore a progetto va individuato dalla parte della
contrattazione collettiva, sulla falsariga di quanto avviene per i rapporti di lavoro
subordinato;
2) nei casi in cui non vi sia una contrattazione collettiva specifica, il singolo
committente dovrà garantire che il compenso non sia inferiore "a parità di estensione
41
CONTRATTO A PROGETTO
temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai
contratti collettivi di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure
professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del
collaboratore a progetto";
3) il riferimento normativo è alle "retribuzioni minime", ossia ai minimi tabellari
determinati dai contratti collettivi di categoria e non a tutto il complesso delle voci
retributive eventualmente previste da tali contratti(cioè minimi più tredicesima,
quattordicesima ove prevista, ferie, TFR, ecc.);
4) l'assoggettamento contributivo è legato alle somme "effettivamente erogate" al
collaboratore, a prescindere inoltre da una valutazione di "congruità" delle stesse
(Min. Lav., 11.12.2012, n. 29).
Inoltre, il Ministero ha ulteriormente precisato che il compenso erogato al collaboratore non
deve essere parametrato al tempo impiegato per la realizzazione del progetto, dato che esso
è erogato in relazione al raggiungimento del risultato finale, ma che tuttavia l'elemento
temporale rileva ai fini della valutazione circa la congruità dell'importo attribuito al
collaboratore sulla base del contratto collettivo di riferimento (Min. Lav. Lett. circ. 22.4.2013,
prot. n. 37/0007258).
A detta di alcuni commentatori se ne potrebbe evincere, pertanto, che non potendo
utilizzare il compenso mensile che opera a prescindere dall'estensione temporale della
prestazione e che può essere reso in questa modalità solo nel lavoro subordinato, sarebbe
necessario utilizzare almeno un compenso non inferiore alla retribuzione oraria tabellare di
un dipendente di pari professionalità e moltiplicarla per le ore prestate dal collaboratore a
progetto.
Con riguardo alle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center
"outbound" (ossia attività di telemarketing con le quali vengono contattati soggetti terzi, che
rappresentano potenziali clienti, senza che quindi vengano ricevute chiamate in entrata), a
condizione che il collaboratore venga compensato sulla base del corrispettivo definito dalla
contrattazione collettiva nazionale di riferimento, non è richiesto che venga definito uno
specifico progetto (art. 24 bis, co. 7, D.L. 22.6.2012, n. 83, conv. in L. 7.8.2012, n. 134).
Recentemente è stato firmato dalle associazioni che rappresentano le aziende di call center
in outsourcing e i sindacati di categoria un contratto collettivo specifico per i collaboratori a
progetto dei call center che svolgono attività in modalità outbound. Il nuovo contratto
stabilisce, tra l’altro, proprio un compenso minimo garantito rapportato al contratto Tlc,
uguale per tutti i lavoratori e valevole su tutto il territorio nazionale.
La contribuzione previdenziale
Come è noto la legge Dini (335/95) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un fondo di
Gestione separata presso l’Inps anche per i lavoratori che esercitano le collaborazioni a
progetto. L’entità della copertura contributiva deve avvenire tenendo presenti i criteri
indicati dall’art. 2, comma 29, Legge n. 335 dell’ 8 agosto 2005. Ciò vuol dire che il
42
CONTRATTO A PROGETTO
versamento previdenziale al fondo Inps gestione separata è commisurato a un massimale
annuo che per il 2013 è pari a 99.034,00 euro.
In questa gestione non esiste il minimale per il versamento dei contributi e, dunque, per
poter accreditare tutti i dodici mesi di anno solare occorre far riferimento al minimale
contributivo dei commercianti pari per il 2013 a 15.357,00 euro.
Nell’ipotesi di contribuzione annua inferiore al contributo minimo i mesi di assicurazione da
accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata, con attribuzione temporale
dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno (Messaggio Inps n.
10602 del 27 aprile 2007).
Quindi, per poter accreditare ai fini pensionistici l’intero anno di assicurazione e` necessario
che la contribuzione risulti superiore al minimale di 15.357,00 euro per il 2013. Pertanto gli
iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 20% avranno
l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 3.071,40 euro , mentre gli iscritti per
i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72% avranno l’accredito
dell’intero anno con un contributo annuo pari ad 4.256,96 euro (di cui 4.146,39 ai fini
pensionistici).
Come accennato qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, vi
sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato.
Le aliquote contributive
Per quanto concerne la misura delle aliquote contributive non va trascurato il fatto che a
regime, nei confronti dei soggetti che svolgono l’attività in via esclusiva l’aliquota stessa
raggiungerà la stessa percentuale prevista ai fini pensionistici per i lavoratori subordinati.
Infatti, la legge 92/2012 a decorrere dal 2013 ha previsto per i lavoratori iscritti alla gestione
separata INPS l’aumento dell’aliquota previdenziale.
L’incremento per gli iscritti in via esclusiva partirà dal 2014 e porterà l’aliquota contributiva
al 33% (nel 2018), mentre per gli iscritti in via non esclusiva e per i pensionati l’incremento
opererà già dal 2013 fino al raggiungimento di un’aliquota del 24% nel 2016 (l’ aliquota
contributiva dovuta al fondo è ripartita nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3
a carico del lavoratore).
Nuove aliquote gestione separata INPS
Anno
Iscritti in via esclusiva
Altri iscritti
2012
27%
18%
2013
27%
20%
2014
28%
21%
43
CONTRATTO A PROGETTO
Nuove aliquote gestione separata INPS
Anno
Iscritti in via esclusiva
Altri iscritti
2015
30%
22%
2016
31%
24%
2017
32%
24%
2018
33%
24%
Per i lavoratori iscritti in via esclusiva va aggiunto lo 0,72% per la copertura delle prestazioni
di malattia, maternità e assegni al nucleo familiare.
La pensione contributiva
Naturalmente il versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata Inps ha come
principale finalità quella di ottenere, al raggiungimento dei requisiti di legge, un trattamento
pensionistico. Chi ha contributi versati esclusivamente nella gestione separata dell’Inps
maturerà il trattamento pensionistico di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo
previsto dalla legge 335/1995.
La misura degli importi di pensione è strettamente correlata alla retribuzione percepita
durante l’intera vita e conseguentemente alla contribuzione versata (va ricordato che tutte le
pensioni liquidate con il sistema contributivo non usufruiscono dell’integrazione al
trattamento minimo Inps).
Più alto è il corrispettivo più sarà elevata la rendita pensionistica. Assume, pertanto, rilievo
decisivo il rispetto delle norme in materia di retribuzione minima sopra illustrate in quanto,
armonizzando gli aspetti legati ai compensi con quelli legati al versamento contributivo (il
minimale retributivo, il minimale contributivo e, in prospettiva, l’ aliquota pari a quella dei
lavoratori subordinati) si potrà garantire ai collaboratori a progetto una maggiore tutela
anche dal punto di vista previdenziale.
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CONTRATTO A PROGETTO
Risoluzione del rapporto
Collaborazione a progetto: estinzione, recesso
e preavviso
Giuseppe Buscema
Consulente del lavoro, Commercialista e Revisore legale in Catanzaro
Il contratto a progetto si risolve fisiologicamente al momento della
realizzazione del progetto. Possibile la risoluzione anticipata da parte del
committente e del collaboratore e di recesso per giusta causa in ipotesi
tassativamente indicate dal legislatore. Per dimissioni ed accordi consensuali
di risoluzione è prevista la convalida.
L’articolo 61 del D.Lgs. 276/2003 prevede che il contratto di lavoro a progetto deve
necessariamente “essere riconducibile ad uno o più progetti specifici. Tale progetto deve
essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale […] “
Un obiettivo ben preciso e definito che, coerentemente, il legislatore ha voluto che venga
formalizzato nel contratto laddove è prevista espressamente l’indicazione della durata,
determinata o determinabile, della prestazione di lavoro.
Ricordiamo peraltro che, dopo le modifiche apportate dall’articolo 7 comma 2 del D.L.
76/2013, la forma scritta non è richiesta più ai soli fini della prova ma diventa necessaria per
la validità del contratto.
Se da un lato quindi l’individuazione della data di estinzione è quella contrattuale, dall’altro
va considerato che l’eventuale realizzazione del progetto prima della scadenza, comporta la
risoluzione anticipata del contratto.
L’articolo 67 del D.Lgs. 276/2003 prevede coerentemente, infatti, che i contratti di lavoro si
risolvono al momento della realizzazione del progetto che ne costituisce l'oggetto.
Al di fuori di tali casi di estinzione naturale, la possibilità di risoluzione anticipata è differente
a seconda che la volontà di risolvere il rapporto sia del committente o del collaboratore.
Il committente può recedere prima della scadenza del termine solo qualora siano emersi
oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la
realizzazione del progetto.
Contrattualmente, invece, potrà essere prevista per il collaboratore la possibilità del recesso
anticipato rispetto alla scadenza del termine dandone il preavviso stabilito.
Al di fuori di tali ipotesi, rimane per entrambe le parti rimane la possibilità di recedere
anticipatamente per giusta causa.
Deve trattarsi tuttavia di una causa grave che non consenta la prosecuzione, neanche
provvisoria, del rapporto stesso per essere venuto meno l’elemento fiduciario.
45
CONTRATTO A PROGETTO
Conseguentemente, non spetta neanche l’eventuale preavviso che eventualmente fosse
stato previsto contrattualmente.
Concretamente, tuttavia, la sussistenza della giusta causa va valutata caso per caso.
Ricordiamo a tal fine che rappresenta una clausola generale che va riempita di contenuti in
sede giudiziale. La verifica, infatti, rimane affidata al giudice di merito.
Caso concreto
A tal proposito è interessante la recente sentenza della Corte di Cassazione che ha
considerato legittima la risoluzione per giusta causa del contratto di un collaboratore a
progetto che aveva manifestato esternazioni verbali e scritte di natura gravemente
offensiva nei confronti del committente. Anche se non è stato riconosciuto all’azienda il
risarcimento del danno all’immagine in quanto le affermazioni non erano state esternate al
di fuori dell’ambito aziendale (Sentenza Cassazione civile 01/10/2013, n. 22396).
Dal punto di vista procedurale, invece, l’articolo 7, comma 5, del D.L. 76/2013 ha esteso
anche ai collaboratori la procedura sulle dimissioni ed accordi consensuali di risoluzione dei
contratti di lavoro introdotta dalla legge 92/2012 per i lavoratori subordinati.
E quindi anche tali ipotesi di risoluzione sono sospensivamente condizionati alla convalida da
effettuarsi, alternativamente, presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per
l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti
collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale. In alternativa, sarà possibile sopperire attraverso la
sottoscrizione di un’apposita dichiarazione del collaboratore apposta in calce alla ricevuta di
trasmissione della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro.
Se il collaboratore non procede alla convalida, il contratto si intende risolto qualora il
collaboratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito del committente a
perfezionare l’atto di risoluzione presso le sedi preposte alla convalida ovvero non apponga
l’opportuna sottoscrizione della ricevuta di trasmissione della comunicazione obbligatoria
della risoluzione trasmessa dal datore di lavoro ed allegata all’invito.
Qualora non si proceda secondo una delle modalità suindicate ed il committente non
provvede a trasmettere al collaboratore la comunicazione contenente l'invito entro il
termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le
dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.
Le dimissioni ovvero la risoluzione consensuale del contratto presentate dalla lavoratrice
durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni
di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento,
o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate
esclusivamente dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
competente per territorio.
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CONTRATTO A PROGETTO
Come redigere il contratto
Facsimile di contratto a progetto
Roberto Camera
Funzionario della DTL di Modena
Per evitare la conversione del contratto a progetto in contratto a tempo
indeterminato occorre fare attenzione alla descrizione del progetto, alla
presenza degli elementi essenziali e alla forma scritta richiesta ad substantiam.
Nel fac simile di contratto a progetto gli aggiornamenti delle recenti novità del
Decreto Lavoro.
Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti
elementi essenziali:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del
risultato finale che si intende conseguire;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di
pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla
esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non
possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione
lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a
progetto.
Si fornisce un fac simile di contratto a progetto, sottolineando che la forma scritta è prevista
ad substantiam e pertanto la sua mancanza determina automaticamente la trasformazione
del contratto di collaborazione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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CONTRATTO A PROGETTO
CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO
(articolo 61 del decreto legislativo n. 276/2003)
Tra
la società …………………………………… , con sede a …………………………………… in via
…………………………………… P.IVA e Codice Fiscale ……………………………………rappresentata dal sig.
……………………………………nato a …………………………………… il ……………………………………, cod. fiscale
……………………………………, in qualità di legale rappresentante della società,
e
il Sig. ……………………………………, nato a …………………………………… il …………………………………… e
residente a …………………………………… in via ……………………………… Cod. Fisc. ………………………………
PREMESSO
- che la società …………………………………… ha per oggetto e svolge l’attività di ………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
- che la società ……………………………………, nello specifico, intende sviluppare una attività
relativa di ……………………………………;
- che il sig. …………………………………… ritiene di possedere le qualità professionali per svolgere
tale l’attività;
- che tale figura professionale opererà in assoluta autonomia gestionale;
- che le parti hanno intenzione di stipulare un contratto di lavoro per il raggiungimento del
risultato di séguito generalizzato e meglio specificato nell’Allegato al presente contratto.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
la società …………………………………… - meglio sopra identificata e d'ora in avanti indicata anche
come “Committente”, conferisce al Sig. …………………………………… - come sopra identificato e
d'ora in avanti indicato anche come “Collaboratore”, che accetta, l’incarico relativo
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
per il Committente, come meglio specificato nel progetto allegato, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente contratto, ai seguenti patti e condizioni:
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Il rapporto è attuato secondo il disposto dell’articolo 4, comma 1, lettera c) della Legge 14
febbraio 2003, n. 30 e dal conseguente decreto di attuazione, ex articolo 61 e segg. del
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dalla Legge n. 92/2003
(Riforma del mercato del lavoro) ed è regolato dalle norme sull’esercizio delle professioni
intellettuali previste dagli articoli 2229 e segg. del codice civile nonché dalle norma sul lavoro
autonomo previste dagli articoli 2222 e segg. del codice civile;
3. Il collaboratore svolgerà la sua attività in assoluta autonomia operativa, senza vincoli di
48
CONTRATTO A PROGETTO
orario e di presenza, con scelta di assenze e di periodi feriali a sua discrezione, senza dover
sottostare ad alcun potere direttivo, gerarchico e disciplinare da parte della committente o di
suoi rappresentati o delegati. Le parti escludono espressamente, pertanto, qualsiasi vincolo
di subordinazione;
4. Il Committente si limiterà a fornire indicazioni di massima in armonia con la natura del
rapporto di consulenza di cui trattasi e con le disposizioni di legge che prevedono (articolo
61, comma 1, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276) un coordinamento con
l’organizzazione del committente per l’esecuzione dell’attività lavorativa;
5. Nell’espletamento dell’attività il collaboratore opererà con la diligenza richiesta dalla
natura dell’incarico assunto, facendo uso appropriato della sua professionalità e della sua
creatività che non saranno, in alcun modo, limitate da parte della Committente;
Sede di lavoro
6. Il collaboratore svolgerà il proprio lavoro in ……………………………………;
7. In caso di viaggi e soggiorni fuori dalla sede abituale del Collaboratore - indicata al punto 6
del presente contratto - il Committente provvederà a rimborsare le spese di viaggio, di vitto e
di alloggio debitamente documentate. Le relative modalità di viaggio saranno concordate di
volta in volta tra le parti (Committente e Collaboratore);
8. Il calendario dei viaggi e dei soggiorni fuori sede abituale del Collaboratore - indicata al
punto 6 del presente contratto - dovrà essere concordato tra le parti (Committente e
Collaboratore), in modo che l’attività professionale ed autonoma del Collaboratore venga
salvaguardata;
Coordinamento
9. Le parti (Committente e Collaboratore) convengono e si impegnano ad incontrarsi
periodicamente (almeno una volta ogni 2 mesi), allo scopo di coordinare l’attività svolta dal
Collaboratore, con quella più ampia della Committente, per operare una rendicontazione del
lavoro svolto ed al fine di valutare l'idoneità del lavoro svolto per un corretto raggiungimento
degli obiettivi del progetto. Per tale scopo, il Collaboratore avrà come referenti deputati alla
periodica verifica dell’attività espletata, i sigg. ……………………………………;
Durata del contratto
10. Il progetto, vista la sua caratteristica, avrà una durata pari a mesi ……………………………………
(……………………………………) e precisamente dal …………………………………… al
……………………………………;
Modalità di recesso anticipato
11. Al di fuori dell’ipotesi risolutiva prevista al punto 10) del presente contratto, le parti
potranno comunque recedere per giusta causa. Sono, inoltre, previste le seguenti, ulteriori,
ipotesi di recesso:
A. il Committente potrà recedere qualora si manifestino oggettivi profili di inidoneità
professionale tali da compromettere l'andamento del progetto;
49
CONTRATTO A PROGETTO
B. il Collaboratore potrà recedere, previo preavviso di giorni ……………………………………
(……………………………………), da inviare al Committente a mezzo lettera raccomandata AR;
Corrispettivo
12. Il compenso per la realizzazione del progetto, indipendentemente dai tempi di
realizzazione, sarà di euro …………………………………… (……………………………………/00) lordi e tale
importo verrà corrisposto nel corso della realizzazione del progetto. Sono quindi ammessi
pagamenti in corso di svolgimento dell’incarico, salvo conguaglio al suo termine. A titolo
esemplificativo, quote di compenso, non inferiori a euro ……………………………………
(……………………………………/00) lordi, verranno corrisposti al raggiungimento degli steps
gestionali programmati e contemplati negli incontri di coordinamento previsti al punto 9 del
presente contratto fino al termine del progetto. A tal proposito le parti dichiarano che per la
determinazione del compenso hanno tenuto conto della qualità e della presunta quantità del
lavoro prestato, nonché dei minimi stabiliti nel settore per profili professionali similari, anche
sulla base delle tabelle contrattuali, legati al lavoro subordinato, riferite a soggetti operanti
con mansioni equiparabili;
13. Per quel che concerne la disciplina dei rimborsi spese, ove sostenute, sarà necessario
presentare specifiche note giustificative corredate dai documenti provanti l’effettività e
l’entità della spesa sostenuta dal collaboratore;
14. Il Committente provvederà ad applicare sui compensi corrisposti la ritenuta d’acconto
prevista dalle leggi vigenti, trattandosi di lavoro autonomo, derivante dal rapporto di lavoro a
progetto, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’IVA, ai sensi del combinato disposto
dall’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell’articolo 5
del D.P.R. n. 633/1972. Provvederà, inoltre, ad applicare, sui compensi lordi corrisposti, i
contributi previdenziali ed assistenziali da versarsi rispettivamente all’Inps ed all’Inail, di cui
un terzo (1/3) di essi sono, per disposizione di legge, posti a carico del Collaboratore e la
restante parte a carico del Committente;
15. Al Collaboratore, per lo svolgimento dell’attività in oggetto, verrà concesso l’utilizzo ad
uso gratuito dei seguenti beni e servizi in carico al Committente:
A. personal computer
B. telefono cellulare
C. ……………………………………
16. Le parti (Committente e Collaboratore) espressamente convengono che, alla cessazione
del rapporto oggetto del presente contratto, al Collaboratore non competerà alcun
compenso e/o indennità oltre a quelli espressamente previsti nel punto 12 del presente
contratto;
17. Il Committente prende atto che il Collaboratore ha dichiarato di non essere iscritto ad
alcun albo professionale né ad alcuna gestione o cassa previdenziale e che, pertanto, sarà
cura del Collaboratore stesso provvedere a inoltrare alla competente sede Inps la “domanda
di iscrizione alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 335/1995”;
ogni variazione di tale stato dovrà essere comunicata tempestivamente al committente;
50
CONTRATTO A PROGETTO
Obbligo di Riservatezza
18. Il Collaboratore si impegna a non diffondere notizie ed informazioni riservate di cui sia
venuto a conoscenza durante la realizzazione del progetto;
19. Il collaboratore nell’adempimento delle obbligazioni oggetto del presente accordo non è
assoggettato ad alcun vincolo di esclusiva nei confronti del committente salvo il rispetto degli
obblighi di correttezza e buona fede e dell’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 64 del
decreto legislativo 276/2003. Il Collaboratore si impegna, inoltre, a non compiere, in qualsiasi
modo, atti in pregiudizio dell’attività del Committente;
Altri diritti del Collaboratore
20. Improvvisi impedimenti dovuti a malattia o infortunio, da parte del Collaboratore,
saranno gestiti in conformità alle previsioni della legge n. 30/2003, del decreto di attuazione
della stessa ed in particolare secondo quanto previsto dall’articolo 66 del Decreto Legislativo
n. 276/2003. In ogni caso, il Committente potrà recedere dal presente contratto di lavoro a
progetto qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo superiore ad un sesto (1/6)
della durata della collaborazione desunta dal presente contratto ed indicata al punto 10;
21. Al Collaboratore sono assicurati tutti i diritti e le tutele scaturenti dalle vigenti
disposizioni di legge in tema di sicurezza ed igiene del lavoro; si applicano, in particolare, le
norme del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., compatibilmente con le modalità ed il
luogo di prestazione della attività di Collaborazione;
Trattamento dei dati personali
22. Il Collaboratore autorizza il Committente al trattamento dei dati personali ed alle
comunicazioni a terzi dei dati stessi per ottemperare agli obblighi normativi connessi al
presente contratto. Il Collaboratore si impegna, inoltre, a comunicare al Committente tutte
le informazioni ed i dati necessari per il corretto adempimento dei suddetti obblighi, che il
Committente si impegna ad ottemperare;
23. Il Collaboratore dichiara di aver preso visone dell’informativa in materia di tutela della
privacy fornita ai sensi dell’articolo 13, del decreto legislativo 196/2003 ed esprime, in
relazione al trattamento dei propri dati personali, quanto indicato in calce al presente
contratto;
Contenzioso
24. Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Parma.
Disposizioni finali
25. Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente contratto, le parti
(Committente e Collaboratore) stabiliscono di fare riferimento alle disposizioni di cui agli
articoli 2222 e seguenti del codice civile e agli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo
276/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Letto, approvato e sottoscritto.
……………………………………, ……………………………………
Il Committente ……………………………………
Il Collaboratore ……………………………………
51
CONTRATTO A PROGETTO
Allegato
PROGETTO ALLEGATO
(Parte allegata ed integrante del contratto)
Individuazione del progetto: ……………………………………
Obiettivi
Il Collaboratore si impegna a svolgere per conto della committente un’attività consistente in:
1) fase preliminare:
……………………………… Indicare in dettaglio le operazioni da svolgere ………………………………
2) fase operativa:
……………………………… indicare nel dettaglio le operazioni da svolgere………………………………
Mezzi e strumenti
Il Collaboratore agirà nell’espletamento della Sua attività con mezzi del Committente (ovvero
con mezzi propri) ed il Committente si impegna a fornirgli ogni dato e notizia utili al lavoro da
svolgere, che si rendessero necessari per la realizzazione del compito assegnato.
Organizzazione, coordinamento e tutela della prestazione
Prima dell’inizio dell’attività il Collaboratore prenderà visione degli aspetti tecnici di
realizzazione.
Considerato quanto indicato nella sezione “Obiettivi” si prevedono incontri almeno una volta
ogni 2 mesi tra Collaboratore e la Committente, al fine di coordinare l’attività e di relazionare
il Committente stesso sull’andamento del lavoro.
Il Collaboratore, per l’attività svolta sul luogo di lavoro, sarà reso edotto delle eventuali fonti
di rischio e delle cautele da adottare per evitare pericoli per sé e per eventuali terzi (ciò in
base alla vigente normativa in tema di Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro).
Letto, approvato e sottoscritto.
………………………………, ………………………………
Il Committente ………………………………
Il Collaboratore ………………………………
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero
dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di
appartenenza.
52
CONTRATTO A PROGETTO
Certificazione
Certificazione del contratto a progetto
Giuseppe Buscema
Consulente del lavoro, Commercialista e Revisore legale in Catanzaro
Al fine di limitare i rischi derivanti dalla mancanza di genuinità del contratto a
progetto un’ottima opportunità è quella di avvalersi della certificazione del
contratto di lavoro. Una scheda riepilogativa evidenzia in modo sintetico gli
indici necessari per valutare il corretto inquadramento del rapporto, con
riferimento ai quali la Commissione valuta la legittimità dell’atto.
La certificazione è l'istituto introdotto dalla Riforma Biagi che consente alla parti di richiedere
agli organi preposti, il rilascio di un atto amministrativo che certifichi la conformità di un
contratto o di una clausola in esso apposta, alla disciplina legislativa prevista. Inoltre, la
certificazione comporta naturalmente la verifica della genuina della volontà delle parti di
scegliere il modello contrattuale con cui intendono regolare l'attività lavorativa da svolgere.
Aspetto di non poco conto tenendo in considerazione il labile confine tra lavoro subordinato
e parasubordinato, in cui si colloca la collaborazione a progetto.
Anche la tangibile volontà delle parti di voler disciplinare il rapporto di lavoro secondo il
modello contrattuale prescelto non è certo secondario nel momento in cui insorga il conflitto
tra le parti o con i terzi.
Soggetti certificatori
La certificazione, che è regolata dagli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 276/2003,
assegna la funzione amministrativa, con ambiti di competenza peraltro diversi, ai seguenti
soggetti:
Direzioni Territoriali del Lavoro;
Province;
Università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie;
Enti bilaterali;
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro presso il Ministero del lavoro;
Consigli provinciali degli ordini dei consulenti del lavoro.
Vantaggi della certificazione
I vantaggi della certificazione sono diversi.
Innanzitutto, attraverso la richiesta di certificazione, che è volontaria, gli interessati possono
ottenere una consulenza tecnica e terza sul contratto che stanno stipulando.
Le commissioni, infatti, non sono un organo passivamente preposto alla gestione burocratica
della procedura amministrativa che porta alla certificazione (o alla mancata certificazione del
53
CONTRATTO A PROGETTO
contratto), ma svolgono una funzione informativa e di fatto assistono le parti alla corretta
qualificazione del contratto.
Tale fase di assistenza alle parti può essere svolta sia nella fase di stipula del contratto che
durante lo svolgimento del rapporto e potrà riguardare qualsiasi aspetto contrattuale.
In tal modo le parti possono avere immediata contezza delle criticità e modificare di
conseguenza quegli aspetti del contratto che non sono coerenti con il modello che intendono
adottare o magari cambiare la scelta dell'istituto contrattuale prescelto individuandone un
altro che sia più confacente alla prestazione lavorativa da regolare in via negoziale.
Altro vantaggio è costituito dagli effetti della certificazione: l'articolo 79 del D.Lgs.276/2003
prevede che "Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del
contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto,
con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti
salvi i provvedimenti cautelari.".
In buona sostanza, sia il lavoratore che gli organi ispettivi, se intendono contestare la
legittimità del contratto possono si farlo con i consueti rimedi giudiziari previsti, ma gli effetti
rimangono congelati fin tanto che il giudice non avrà accolto con una sentenza di merito le
istanza dei ricorrenti. Salva l’eccezione degli eventuali provvedimenti cautelari che fossero
stati accolti.
Va rimarcato che il Ministero del lavoro ritiene di estrema utilità l'utilizzo della certificazione
anche nella fase ispettiva. Infatti, la Direttiva del 18 settembre 2008 ( Rilancio della filosofia
preventiva e promozionale di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124), contenente
misure di razionalizzazione delle funzioni ispettive e di vigilanza in materia di previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (c.d. Direttiva
Sacconi) fornisce precise indicazioni agli organi ispettivi su come approcciarsi di fronte
all’istituto ed ai contratti certificati.
Intanto nella parte relativa alla programmazione -, aspetto di primaria importanza
nell’ambito della pianificazione delle ispezioni secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 124/2004,
il Ministero evidenzia che "nella propria opera di direzione e coordinamento la Direzione
Generale per l’attività ispettiva dovrà tenere conto, anche al fine di ottimizzare le risorse
disponibili, della presenza di forme di controllo sociale (come gli enti bilaterali) o anche
forme di controllo istituzionale alternative (come le sedi di certificazione dei contratti di
lavoro e di appalto), riservando una particolare attenzione alle situazioni che sono
totalmente esenti da controllo o verifica preventiva".
Proprio sulle verifiche sulle collaborazioni coordinate e continuative, sulle quali viene
richiamato il personale ispettivo a concentrare l’accertamento ispettivo, il documento
puntualizza che occorre concentrarsi “ esclusivamente su quelli che non siano già stati
sottoposti al vaglio di una delle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto
legislativo n. 276 del 2003, in quanto positivamente certificati o ancora in fase di valutazione,
salvo che non si evinca con evidenza immediata e non controvertibile la palese incongruenza
tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro. “
54
CONTRATTO A PROGETTO
Altro aspetto potenzialmente deflattivo del contenzioso deriva dall'obbligo per le parti che
hanno richiesto ed ottenuto la certificazione del contratto, di richiedere un tentativo di
conciliazione prima di poter istaurare un contenzioso.
Competente a ricevere la richiesta di conciliazione è la stessa commissione che ha certificato
il contratto.
Se a ciò aggiungiamo che le commissioni di svolgono anche le funzioni di certificazione delle
rinunce e transazioni nonché quelle arbitrali, emerge quanto le chance di trovare soluzioni
alternative alla risoluzione della controversia siano numerose.
L'attività delle Commissioni presso i Consigli Provinciali degli Ordini dei Consulenti
del lavoro
Si è visto che tra gli organi deputati alla certificazione dei contratti di lavoro ci sono anche le
commissioni costituite presso i Consigli Provinciali degli Ordini dei Consulenti del lavoro.
Tai commissioni hanno competenza territoriale sui contratti di lavoro sui contratti “instaurati
nell’ambito territoriale di riferimento “ e quindi nella provincia.
L’attività svolta da tali Commissioni, garantisce uniformità di comportamento a livello
nazionale grazie alle Linee Guida redatte dal Consiglio Nazionale dell’Ordine e dalla
Fondazione Studi in ossequio all’accordo col Ministero del Lavoro del 18 febbraio 2011.
Va infatti ricordato che le Commissioni CDL operano “… nell’ambito di intese definite tra il
Ministero del lavoro … e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro con l’attribuzione a
quest’ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi”.
Pertanto, le linee guida sono vincolanti per le Commissioni che operano sulla base del
Regolamento del 29 aprile 2011.
Dal punto di vista procedurale, le parti dovranno formulare un’apposita istanza alle
Commissioni (è prevista una modulistica peraltro non vincolante) allegando il contratto che si
intende certificare.
La Commissione dopo una prima valutazione dell’istanza, le nomine interne ed effettuate le
comunicazioni agli enti previste dalla procedura, convoca le parti per l’audizione ed avvia il
procedimento di certificazione nel quale si colloca l’attività di consulenza che anticipa la fase
della certificazione o del diniego dell’istanza.
E’ di tutta evidenza l’importanza di una valutazione preliminare di quella che sarà
l’approccio della commissione rispetto al contratto di lavoro a progetto del quale si intende
richiedere la certificazione.
In tal modo, il datore di lavoro ed il professionista che lo assiste, potrà predisporre un
modello contrattuale adatto a poter potenzialmente essere certificato o quantomeno avere
contezza del punto di vista tecnico della Commissione.
Allo scopo, risulta fondamentale evidenziare le indicazioni per la Commissione su tale istituto
contrattuale previste dalle Linee Guida approvate dal Consiglio Nazionale allegate alla
circolare n. 1095 del 23 maggio scorso.
55
CONTRATTO A PROGETTO
A tal proposito, le Linee Guida avvertono che alcuni contratti di lavoro a progetto non
potranno essere oggetto di certificazione dal momento che non sono agevolmente
individuabili i necessari requisiti in quelle attività che per le consuete modalità di svolgimento
legate alla natura della prestazione presuppongono di norma la sottoposizione al potere
direttivo e gerarchico di un preposto.
Per poter certificare un contratto di lavoro a progetto la Commissione dovrà procedere –
indica il Consiglio Nazionale - in primo luogo alla valutazione degli indici di seguito indicati.
Dal contratto non devono emergere ipotesi in cui il committente preveda dettagliate
modalità con le quali il collaboratore deve svolgere l’incarico affidato.
Se da un lato il committente può fornire nell’ambito dell’accordo contrattuale indirizzi di
ordine generale cui il collaboratore è chiamato ad attenersi durante lo svolgimento della
prestazione deve avvenire in piena autonomia.
Si dovrà evitare che dal contratto si ricavi una sostanziale inserimento del collaboratore in
una struttura gerarchica del committente.
Non potranno altresì essere presenti clausole che prevedono un assiduo e costante controllo
dell’operato del collaboratore durante il rapporto di lavoro. Il contratto, tuttavia, può
prevedere accordi finalizzati alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori affidati al
collaboratore. Si consiglia anche che la commissione di certificazione verifichi una
corrispondenza tra la professionalità del collaboratore e il progetto dedotto in contratto, in
particolare verificando la pregressa esperienza maturata, oppure le qualità personali e le
caratteristiche soggettive del lavoratore.
Dovranno poi essere presenti naturalmente gli altri elementi del contratto quali la continuità
e la coordinazione.
Quest’ultimo rappresenta il collegamento funzionale presuppone che l’attività del
collaboratore e quella del committente concorrono l’una alla realizzazione dei fini dell’altra
(Cassazione 9 novembre 1983, n. 6656). Tale requisito non va confuso con quello introdotto
dall’art. 61 del decreto circa il coordinamento logistico del collaboratore con la struttura del
committente di cui si dirà più in avanti
Il lavoro a progetto inoltre deve prevedere che la prestazione venga svolta in prevalenza
personalmente dal collaboratore.
Ciò esclude, evidentemente, dalla fattispecie in esame i casi in cui l’attività oggetto della
collaborazione viene esercitata in forma societaria, anche se di persone, oppure irregolare o
di fatto, non essendo tale ipotesi riferibile a persone fisiche, e quindi non rivestendo
carattere prevalentemente personale (Cass.civ.sez.lav., sent. 28 dicembre 2006, n. 27576).
Per tali ragioni la Commissione deve evitare di certificare rapporti di collaborazione laddove
dal contratto si ricavi:
un elevato numero di ausiliari del collaboratore o significativo impiego di capitali,
facendo presupporre la natura imprenditoriale del committente ovvero quella di
lavoratore autonomo ex art.2222 cod.civ.;
56
CONTRATTO A PROGETTO
-
che il collaboratore si limita a dirigere e organizzare gli ausiliari senza esso stesso
prevalere con il proprio lavoro rispetto a quello degli ausiliari medesimi (Cass. 22 aprile
1986, n. 2843).
Circa l’attività svolta dagli ausiliari rispetto a quella posta in essere dal collaboratore, la
Commissione deve andare oltre la verifica della prevalenza di tipo quantitativo accertando
anche l’eventuale incidenza di tipo qualitativo. E’ ammessa una prevalenza quantitativa degli
ausiliari quando l’attività svolta da questi ultimi sia meramente esecutiva rispetto alla
prestazione intellettuale eseguita in prima persona dal collaboratore rispetto al
raggiungimento del risultato richiesto dal committente (Cass. 20 gennaio 1992, n. 652).
E’ possibile certificare il contratto nel quale risulti previsto che in caso di impedimento (ad
esempio per malattia, infortunio o eventi analoghi) il collaboratore possa farsi sostituire, per
garantire la prestazione concordata, con altro soggetto da esso stesso incaricato (e
retribuito) previa accettazione da parte del committente (cosiddetta clausola di
sostituibilità).
Le linee guida poi forniscono l’elencazione di una serie di attività per le quali non sono
agevolmente individuabili i requisiti del lavoro a progetto in quanto, per le consuete modalità
di svolgimento legate alla natura della prestazione, presuppongono di norma la
sottoposizione al potere direttivo e gerarchico di un preposto.
Per questo motivo, a titolo esemplificativo, vengono elencate una serie di attività per le quali
non è ammessa la certificazione. Ad esempio non potrà essere richiesta la certificazione se il
contratto a progetto riguarda commessi, camerieri, addetti alla somministrazione di alimenti
e bevande, attività di segreteria.
SCHEMA RIEPILOGATIVO LINEE GUIDA
LAVORO A PROGETTO
Committenti
Possono stipulare questi contratti soggetti:
imprenditori;
non imprenditori (sia per l’attività istituzionali sia per l’eventuale attività
commerciale);
professionisti;
cittadini privati.
Lavoratori
La figura di collaboratore:
non può essere ricoperta da soggetti societari;
non è legittima in presenza di un elevato numero di ausiliari del collaboratore e/o
significativo impiego di capitali poiché la collaborazione deve essere prevalentemente
personale.
57
CONTRATTO A PROGETTO
Ipotesi di esclusione dal progetto
Le disposizioni sul lavoro a progetto non sono obbligatorie nelle seguenti ipotesi:
collaborazioni coordinate e continuative di durata non superiore a 30 giorni nell’anno
solare (240 ore annue nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona), con
compenso non superiore (sempre nell’anno solare) a 5.000 euro, per ciascun
committente (c.d. “mini-co.co.co”);
agenti e rappresentanti di commercio;
professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi
professionali, esistenti alla data del 24 ottobre 2003; (tenendo conto
dell’interpretazione autentica fornita dall’art.1, comma 27 della legge 92/2012);
attività comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e
società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal
C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (si veda l’elenco a seguire);
componenti di organi di amministrazione e controllo di società;
partecipanti a collegi e commissioni compresi gli organismi aventi natura tecnica;
soggetti che percepiscono la pensione di vecchiaia (anche con il sistema contributivo),
oppure i titolari di pensione di anzianità o di invalidità che abbiano raggiunto gli attuali
limiti per la pensione di vecchiaia
1) operatori di call-center con modalità c.d “outbound”, per i quali il ricorso ai contratti di
collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla
contrattazione collettiva nazionale di riferimento e non secondo le ordinarie modalità.
Autonomia
Nel contratto non devono risultare clausole che disciplinino:
modalità dettagliate di svolgimento dell’incarico affidato al collaboratore (sono
comunque ammessi da parte del committente indirizzi di ordine generale)
l’inserimento del collaboratore nella struttura gerarchica del committente
un assiduo e costante controllo sulle modalità di esecuzione dell’incarico affidato al
collaboratore
l’esercizio di un potere disciplinare nei confronti del lavoratore.
Si consiglia anche che la commissione di certificazione verifichi una corrispondenza tra la
professionalità del collaboratore e il progetto dedotto in contratto, in particolare
verificando la pregressa esperienza maturata, oppure le qualità personali e le
caratteristiche soggettive del lavoratore.
La durata
Il contratto di lavoro a progetto deve essere a tempo determinato.
58
CONTRATTO A PROGETTO
Non sono ammessi contratti a tempo determinato con proroga tacita di anno in anno.
La durata va indicata in contratto:
con una data finale oppure,
mediante un evento al verificarsi del quale il rapporto si conclude. Tale evento deve
essere ben individuabile.
La Commissione deve verificare che la durata del contratto sia coerente con il tempo
fisiologico occorrente per raggiungere il risultato specifico dedotto in contratto
Progetto o programma di lavoro e attività del collaboratore
il riferimento è al solo “progetto specifico” (non essendo più possibile, per i contratti
stipulati dal 18.07.2012 in poi) ragguagliarsi, come in passato anche ad un programma
di lavoro o ad una fase.
non è legittimo un progetto o programma che riproduce sostanzialmente l’oggetto
sociale della società senza individuare un azione economica specifica che possa essere
ricondotta ad un risultato “interno” allo scopo societario, risultato da riferirsi
all’attività dell’azienda e non a quella del lavoratore, anche se ciò non significa che
l’attività del collaboratore non possa coincidere con il “core-business” aziendale;
nell’ipotesi di istanza di certificazione relativa a più contratti a progetto aventi le
stesse caratteristiche è necessario valutare le motivazioni che giustificano il
coinvolgimento di più lavoratori autonomi per la realizzazione del risultato
qualora in azienda siano presenti lavoratori subordinati che svolgono prestazioni
analoghe o, pur se diverse, con modalità analoghe a quelle che sono oggetto del
contratto di collaborazione da certificare le parti devono evidenziare in modo molto
rigoroso gli elementi di autonomia dell’attività e le distinzioni con il lavoro subordinato
onde evitare la presunzione di subordinazione del collaboratore
non sono agevolmente individuabili i requisiti del lavoro a progetto nelle attività che
per le consuete modalità di svolgimento legate alla natura della prestazione
presuppongono di norma la sottoposizione al potere direttivo e gerarchico di un
preposto o comunque mansioni esecutive o ripetitive . Per questo motivo non sono
ammesse alla certificazione le seguenti prestazioni:
commessi;
camerieri;
addetti alla somministrazione di cibi e bevande;
operai edili che svolgono attività meramente esecutive;
prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti IN BOUND;
attività di segreteria;
addetti alla pulizia;
magazzinieri
altre attività aventi le caratteristiche sopra evidenziate.
59
CONTRATTO A PROGETTO
Corrispettivo
E’ necessario che il contratto preveda:
un compenso in funzione del risultato. La previsione di un compenso orario per il
collaboratore non è incompatibile con il lavoro a progetto, purché tale previsione sia
coerente e funzionale con la tipologia di prestazione da svolgere. Un compenso che, in
relazione al tempo “stimato” per la sua realizzazione non sia inferiore alle retribuzioni
tabellari previste dai contratti collettivi per figure subordinate equiparabili;
i tempi di erogazione del compenso liberamente scelti dalle parti;
le modalità di pagamento del compenso.
Non è indispensabile che venga prevista una specifica disciplina dei rimborsi spese.
Coordinamento
La Commissione deve verificare che il contratto preveda forme di coordinamento del
lavoratore a progetto al committente nell’ esecuzione della prestazione lavorativa. Vincoli
di orario per il collaboratore non sono incompatibili con il lavoro a progetto, purché essi
siano necessari in funzione del coordinamento tra il collaboratore stesso e l'organizzazione
produttiva del committente.
Le parti potranno prevedere, laddove le caratteristiche dell’attività lo necessitino, l’utilizzo
delle attrezzature del committente descrivendo in contratto in modo dettagliato le
modalità applicative.
Misure di sicurezza
Se lo svolgimento dell’attività è prevalentemente interna all’azienda è opportuno che il
contratto preveda clausole di tutela sulla sicurezza dei luoghi di lavoro anche ai
collaboratori a progetto
Proroga
La Commissione non certifica un contratto che prevede una proroga incondizionata della
durata.
Per prorogare un contratto oggetto di certificazione è necessario che le parti, quindici
giorni prima della scadenza originaria, trasmettano alla Commissione una espressa
richiesta adeguatamente motivata.
La Commissione:
valuta di estendere la certificazione per la maggiore durata richiesta dalle parti anche
senza una ulteriore audizione
comunica alle parti l’esito di tale valutazione prima della scadenza originaria del
contratto
Se il contratto a progetto oggetto di certificazione è prorogato dalle parti senza la descritta
procedura cessano gli effetti della certificazione sul contratto medesimo.
60
CONTRATTO A PROGETTO
Rinnovo del contratto
E’ ammesso che il medesimo committente e collaboratore possano stipulare in successione
autonomi contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione di più
progetti o programmi di lavoro. In questo caso è opportuno che la prova dei requisiti di
legittimità dei singoli contratti - ed in particolare la prova della sussistenza dei diversi
progetti - sia particolarmente rigorosa.
61
PARTITA IVA
Introduzione
Le collaborazioni autonome a partita IVA
Roberto Camera
Funzionario della DTL di Modena
Quali sono le presunzioni assolute che la Riforma del Lavoro ha implementato
e che possono portare al disconoscimento della collaborazione autonoma a
partita Iva? e soprattutto quali sono i chiarimenti in merito da parte del
Ministero del Lavoro?
Non sono considerati genuinamente autonomi le collaborazione con titolari di posizioni
fiscali ai fini IVA, qualora presentino almeno 2 dei presupposti sottoindicati. In pratica, con la
realizzazione di questa presunzione si ha l’inversione dell’onere della prova, a carico del
committente, circa la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo.
Le condizioni a base della presunzione sono:
1. che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva
superiore a 8 mesi per 2 anni consecutivi;
2. che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più
soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più
dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco
di 2 anni solari consecutivi;
3. che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi
del committente.
Il Ministero, con la circolare n. 32/2012, ha precisato che sia il primo elemento (la durata
complessiva del rapporto) che il secondo (il corrispettivo), possono essere verificati
esclusivamente “a posteriori”, con riferimento alle prestazioni rese nel corso di un periodo di
12 mesi ormai concluso.
Durata
In merito proprio alla durata della prestazione, il Ministero evidenzia che il periodo in
questione (“8 mesi per 2 anni consecutivi”) deve individuarsi nell’ambito dell’anno civile (1°
gennaio – 31 dicembre). Inoltre, viene individuata, convenzionalmente, la durata di un mese
in 30 giorni; così facendo, il periodo in questione è da ritenersi pari a 241 giorni, anche non
continuativi.
Per il calcolo del periodo massimo di collaborazione, ai fini della valenza della presunzione
assoluta collegata alla durata, l’ispettore del lavoro dovrà evidenziare due tipologie di
parametri:
documentale: qualsiasi documento in grado di fornire informazioni, anche indirette
62
PARTITA IVA
-
come, ad esempio, lettere di incarico o fatture in cui è indicato l’arco temporale di
riferimento della prestazione professionale.
testimoniale: elementi di carattere testimoniale assunti, in sede di verifica ispettiva, da
altri lavoratori o terzi soggetti.
In definitiva, per quanto riguarda l’elemento “tempo”, questi sarà effettivamente operativo
solo al termine del 2014, ciò in quanto la durata di 8 mesi va riferita a ciascun anno civile,
ragion per cui si potrà realizzare solo considerando i 2 anni pieni dopo la vigenza della norma
e cioè 2013 e 2014.
Corrispettivo
Il secondo elemento da considerare, per la validità o meno della collaborazione, è il
corrispettivo che non deve superare l’80% di quanto ricavato nell’arco di 2 anni consecutivi.
I compensi, che gli ispettori dovranno considerare, al fine del calcolo della percentuale
summenzionata, saranno esclusivamente quelli derivanti da prestazioni autonome e non
anche somme percepite in forza di prestazioni di lavoro subordinato o di lavoro accessorio o
di redditi di altra natura. Inoltre, dovranno essere tutti i compensi comunque fatturati e non
solo quelli incassati.
A differenza del parametro della durata, in questo caso il legislatore parla di “anni solari”,
ossia di 2 periodi di 365 giorni che non necessariamente coincidono con l’anno civile. I 2
anni, in caso di verifica ispettiva, partiranno dal giorno dell’accesso ed andranno indietro di
730 giorni. La nota ministeriale [Circolare ML n. 32/2012], per rendere uniforme il parametro
del corrispettivo con quello della durata della collaborazione, evidenzia la necessità di
equiparare i due periodi, prendendo in considerazione l’anno civile (1° gennaio – 31
dicembre dei 2 anni consecutivi).
Altra evidenza, prevista dalla norma, attiene alla necessità di considerare, nel massimale del
corrispettivo percepito, anche i compensi dovuti da soggetti “riconducibili al medesimo centro
d’imputazione di interessi”. La situazione relativa al “centro d’imputazione di interessi” si verifica
qualora vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di
un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato
in modo adeguato, attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite
formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l’esistenza dei seguenti requisiti:
a. unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b. integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo
interesse comune;
c. coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico
soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso
uno scopo comune;
d. utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie
società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa dia svolta in modo
indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
63
PARTITA IVA
Postazione fissa
La terza scriminante attiene alla “postazione fissa di lavoro” che, secondo le prescrizioni
ministeriali deve intendersi come una postazione non necessariamente di uso esclusivo del
collaboratore. Inoltre, gli ispettori dovranno provvedere alla verifica oggettiva della
collocazione stabile del collaboratore nell’azienda committente soltanto qualora nell’arco
temporale utile, si realizza uno o ambedue le altre 2 condizione, indipendentemente dalla
possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attività.
Non operatività della presunzione
La presunzione di subordinazione, indipendentemente dalla realizzazione dei tre
presupposti, non opera qualora siano presenti congiuntamente i seguenti requisiti:
1. la prestazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso
significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso
rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività. Le competenze di grado
elevato, attinenti e pertinenti all’attività svolta dal collaboratore, possono essere
comprovate attraverso:
a. il possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione (sistema dei licei e sistema dell’istruzione e formazione
professionale);
b. il possesso di un titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca,master
post laurea);
c. il possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di
apprendistato:
apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
apprendistato professionalizzante;
apprendistato di alta formazione e ricerca;
d. il possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in
forza di un rapporto di lavoro subordinato e in applicazione del contrato collettivo di
riferimento.
in questa ipotesi, si potrà ritenere soddisfatti del grado elevato qualora la
qualifica, la specializzazione o l’attività autonoma sia posseduta da almeno 10
anni.
2. qualora la prestazione sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro
autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei
contributi previdenziali di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 233/1990 (per il 2012:
18.662,50 euro).
a. detto reddito si intende lordo e legato esclusivamente ad attività di lavoro
autonomo, con esclusione di ogni altro reddito derivante sia da prestazioni di lavoro
subordinato che da prestazioni di lavoro accessorio.
64
PARTITA IVA
La presunzione prevista dal nuovo articolo 69-bis, comma 3, del decreto legislativo n.
276/2003, inoltre,non opera nel caso in cui la prestazione venga svolta nell’esercizio di
attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine
professionale, ovvero ad appositi registi, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati. Con
Decreto del 20 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro, è stata fatta una prima ricognizione
delle attività per le quali la “registrazione” è stata subordinata a “specifici requisiti e
condizioni”.
Ordini professionali riconosciuti
1. Consiglio Nazionale del Notariato;
2. Consiglio Nazionale Ingegneri;
3. Consiglio Nazionale dei Chimici;
4. Consiglio Nazionale Forense;
5. Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (ex Consiglio
Nazionale Architetti);
6. Ordine Nazionale degli Attuari;
7. Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri;
8. Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani;
9. Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani;
10. Ordine Nazionale dei Giornalisti;
11. Consiglio Nazionale dei Geologi;
12. Ordine Nazionale dei Biologi;
13. Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
14. Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro;
15. Ordine Nazionale degli Psicologi;
16. Ordina degli Assistenti Sociali;
17. Ordine dei Tecnologi Alimentari;
18. Ordine dei consulenti in proprietà industriale;
19. Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Collegi riconosciuti
1. Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;
2. Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati;
3. Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche;
4. Federazione Nazionale Collegio degli Infermieri e dei Vigilanti dell’infanzia;
5. Collegio provinciale dei tecnici di radiologia e relativa Federazione nazionale;
65
PARTITA IVA
6. Collegio Nazionale degli Agrotecnici degli Agrotecnici Laureati;
7. Collegi regionali e provinciali delle Guide Alpine;
8. Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.
Organismi che pur gestendo un albo non sono costituiti in forma di ordine
professionale
1. Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali;
2. Albo unico dei Promotori Finanziari.
Il Ministero, oltre ad indicare le condizioni per la rimodulazione dell’inquadramento da
collaborazione autonoma a collaborazione coordinata e continuativa, chiarisce quali siano le
disposizioni che, in caso di conversione del rapporto, trovano applicazione.
In particolare, viene evidenziato il fatto che se la collaborazione è priva di un progetto,
previsto dalle collaborazioni richiamate dall’articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n.
276/2003, la conversione sarà in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin
dalla sua costituzione.
Aspetti contributivi
Qualora sussistano i presupposti per la rimodulazione del rapporto di lavoro, gli oneri
contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’Inps dovranno
essere a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel
caso in cui la legge gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il diritto
di rivalsa nei confronti del committente. Nel caso in cui i collaboratori versino già alla
Gestione separata, dovrà essere verificata la esatta ripartizione dell’onere contributivo (2/3 a
carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore) e si potrà effettuare il diritto di
rivalsa nei confronti del committente.
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero
dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di
appartenenza.
66
PARTITA IVA
Lavoro autonomo e collaborazione
I requisiti di genuinità delle prestazioni rese
da soggetti titolari di partita IVA
Rossella Schiavone
Funzionario del Ministero del Lavoro ed esperta diritto del lavoro
Quali sono i requisiti di genuinità che permettono di ritenere genuina una
prestazione resa in regime di lavoro autonomo da un soggetto titolare di
partita IVA e che non consentono l’applicazione della presunzione di
collaborazione coordinata e continuativa a progetto? E quali sono le
prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali che si
presumono genuine? Infine, quali sono gli elementi che conferiscono
professionalità al collaboratore?
Una della maggiori novità della Riforma Fornero è stato l’inserimento nel D.Lgs. n. 276/2003
dell’art. 69-bis volto ad arginare l’abuso delle prestazioni lavorative rese in regime di lavoro
autonomo e, più in particolare, dei titolari di partita IVA.
Partita IVA
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 32/2012 e l’INAIL, con circolare n. 15/2013, hanno
specificato che la partita IVA è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle
imprese, anche ai lavoratori autonomi ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell’art. 2222
c.c., si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Più nello specifico, secondo l’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, sono titolari di partita IVA i
soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello
Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione. Tuttavia – chiariscono le citate circolari - lo
strumento della partita IVA non è comunque precluso a soggetti che, sotto il profilo lavoristico,
vedono inquadrate le proprie prestazioni nello specifico ambito della collaborazione
coordinata e continuativa che costituisce anch’essa una forma di lavoro autonomo.
Presunzione di collaborazione
Stante quanto sopra, la Riforma Fornero ha stabilito che il rapporto di lavoro instaurato con
un titolare di partita IVA si presume di collaborazione coordinata e continuativa a progetto salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente - qualora sussistano almeno
due fra i presupposti elencati nell’art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003 ed inerenti:
la durata della collaborazione,
il fatturato,
la postazione di lavoro utilizzata dal committente.
67
PARTITA IVA
Requisiti di genuinità
Facendo un ragionamento “al contrario”, dai presupposti di cui all’art. 69-bis del D.Lgs. n.
276/2003 emerge che, affinché un rapporto di lavoro instaurato con un titolare di partita IVA
sia genuino è necessario:
REQUISITI DI GENUINITA’
Durata della
collaborazione
Il periodo (da individuare nell’ambito di ciascun anno civile dall’1
gennaio al 31 dicembre) deve essere inferiore a 8 mesi annui (ossia 241
giorni, anche non continuativi) per due anni consecutivi. Tale
presupposto potrà realizzarsi solo a decorrere dai periodi 1 gennaio-31
dicembre degli anni 2013 e 2014.
Fatturato
Deve essere inferiore all’80% del ricavato nell’arco di due anni solari
consecutivi. Si considerano i soli corrispettivi derivanti da prestazioni
autonome (con esclusione delle prestazioni di lavoro subordinato, di
lavoro accessorio o di altra natura) fatturate (indipendentemente da un
effettivo incasso delle somme pattuite) nel biennio solare (2 periodi di
365 giorni non coincidenti necessariamente con il biennio civile)
decorrente dal 18 luglio 2012.
Postazione fissa Il collaboratore non deve fruire di una postazione ubicata in locali in
di lavoro
disponibilità del committente.
Gli iscritti ad ordini, albi, ruoli
Si ritengono genuine – salva la prova contraria - le prestazioni lavorative svolte nell’esercizio
di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine
professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto ad effettuare una ricognizione
delle predette attività (D.M. 20.12.2012).
PRESTAZIONI CHE SI PRESUMONO GENUINE
notai
ingegneri
chimici
avvocati
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
68
PARTITA IVA
PRESTAZIONI CHE SI PRESUMONO GENUINE
attuari
medici chirurghi ed odontoiatri
veterinari
farmacisti
giornalisti
geologi
biologi
agronomi e forestali
consulenti del lavoro
psicologi
assistenti sociali
tecnologi alimentari
consulenti in proprietà industriale
commercialisti ed esperti contabili
periti industriali
geometri
ostetriche
infermieri e vigilanti dell’infanzia
radiologi
agrotecnici
guide alpine
periti agrari
69
PARTITA IVA
PRESTAZIONI CHE SI PRESUMONO GENUINE
spedizionieri doganali
promotori finanziari
Tuttavia, bisogna tener presente che l’iscrizione ai soli fini di pubblicità dichiarativa di
impresa individuale al registro delle imprese non costituisce elemento di esclusione
dall’applicazione della presunzione di collaborazione e quindi non è sufficiente per la
sussistenza della genuinità della prestazione.
Importanza delle competenze, dell’esperienza e del reddito
Dal dettato legislativo (comma 2 dell’art. 69-bis, D. Lgs. n 276/2003) emerge che si
presuppone la genuinità anche nei casi in cui la prestazione lavorativa presenti entrambi i
seguenti requisiti, come chiarito dal Ministero del Lavoro con circolare n.. 32 del 27.12.2012:
ULTERIORI REQUISITI DI GENUINITA’
La
sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso
prestazione significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite
attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività
sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non
inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei
contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della Legge 2 agosto
1990, n. 233
Sempre la citata circolare ministeriale ha chiarito che, in attesa dell’implementazione della
disciplina sulla certificazione delle competenze, si ritiene che il “grado elevato” delle
competenze e le “rilevanti esperienze” che conferiscono professionalità al collaboratore
possono essere comprovate attraverso:
ELEMENTI CHE CONFERISCONO PROFESSIONALITA’ AL COLLABORATOE
Possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione (sistema di licei e sistema dell’istruzione e formazione
professionale)
Possesso di un titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca, master postlaurea)
70
PARTITA IVA
ELEMENTI CHE CONFERISCONO PROFESSIONALITA’ AL COLLABORATOE
Possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di
apprendistato
Possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un
rapporto di lavoro subordinato e in applicazione del contratto collettivo di riferimento. In
tale ipotesi si ritiene che solo una qualifica o una specializzazione posseduta da almeno 10
anni possa garantire capacità tecnico-pratiche derivanti da “rilevanti esperienze”
Svolgimento dell’attività autonoma in via esclusiva o prevalente sotto il profilo reddituale
da almeno 10 anni
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero
dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di
appartenenza.
71
PARTITA IVA
Lavoro autonomo e collaborazione
Lavoro autonomo con partita IVA: presunzione
di collaborazione e subordinazione
Rossella Schiavone
Funzionario del Ministero del Lavoro ed esperta diritto del lavoro
Qualora manchino i requisiti di genuinità, i contratti di lavoro autonomo
stipulati con i titolari di partita IVA vanno ricondotti in contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, ma rischiano di essere trasformati in
contratti di lavoro subordinato per mancanza di un progetto.
Dati i requisiti di genuinità dei contratti di lavoro autonomo stipulati con i titolari di partita
IVA, ai sensi dell’art. 69-bis, D.Lgs. n. 151/2001, sussiste una presunzione di collaborazione
coordinata e continuativa di tipo relativo – in quanto è ammessa la prova contraria da parte
del committente – quando per le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione
fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia unadurata complessiva
superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più
soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più
dell’80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore
nell'arco di due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi
del committente.
Con circolare n. 32/2012, il Ministero del Lavoro ha fornito le proprie indicazioni in merito
all’operatività della presunzione ed ha chiarito che:
a) con riferimento alla durata della prestazione:
a. il periodo temporale di riferimento va individuato nell’ambito di ciascun anno civile
(1 gennaio – 31 dicembre);
b. il riferimento ad un periodo “superiore ad 8 mesi annui” deve essere almeno pari a
241 giorni anche non continuativi;
c. ai fini dell’accertamento gli organi ispettivi terranno in conto i periodi di attività
desumibili da elementi documentali come lettere di incarico, fatture in cui è indicato
l’arco temporale di riferimento della prestazione professionale, nonché dichiarazioni
assunte in sede di verifica ispettiva anche da altri lavoratori o terzi soggetti;
d. la condizione potrà essere verificata solo al termine del 2014;
b) con riferimento al corrispettivo derivante dalla collaborazione:
72
PARTITA IVA
a. vanno considerati solo i corrispettivi derivanti da prestazioni autonome;
b. vanno calcolati i corrispettivi comunque fatturati, indipendentemente dall’effettivo
incasso;
c. il biennio considerato può anche non coincidere con l’anno civile;
d. se si intende far valere tale condizione unitamente a quella concernente la durata
della prestazione, il criterio dell’anno civile attrae necessariamente anche il criterio
reddituale;
e. i compensi debbono essere riconducibili al medesimo centro d’imputazione di
interessi per cui occorre fare attenzione ai casi in cui un’unica attività sia frazionata fra
vari soggetti in collegamento economico-funzionale, al fine di eludere le norme di
legge;
c) con riferimento alla postazione fissa di lavoro:
a. la stessa può essere considerata tale anche se non sia di uso esclusivo del
committente;
b. non incide il fatto che il committente possa utilizzare qualunque attrezzatura
necessaria allo svolgimento dell’attività.
La disciplina contributiva
Quindi, quando sussistono almeno due dei presupposti sopra illustrati il legislatore ha
previsto che la prestazione lavorativa resa dal titolare di Partita IVA sia “convertita” in una
collaborazione coordinata e continuativa.
Tuttavia la riconduzione comporta anche l’applicazione di una particolare disciplina
contributiva in virtù della quale gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla
gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n.
335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale,
nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il
relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente (art. 69-bis, comma 5, D.Lgs. n.
276/2003).
Con circolare n. 15/2013 l’INAIL ha chiarito che in presenza di prestazioni autonome
convertite in collaborazioni coordinate e continuative a progetto, l’obbligo assicurativo è
assolto secondo le condizioni previste per i lavoratori parasubordinati ossia se sussistano i
requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro.
Per quanto riguarda il calcolo del premio assicurativo l’Istituto ha confermato le istruzioni in
vigore per i lavoratori parasubordinati per cui, coerentemente con tali disposizioni, il premio
assicurativo dovuto - ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a
carico del committente - è calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta,
sull’ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei limiti
minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’INAIL.
73
PARTITA IVA
Conversione in lavoro subordinato
Nonostante la legge parli di conversione in collaborazione coordinata e continuativa, non si
può non tenere conto che il Legislatore ha riformato anche le suddette collaborazioni, visto
che la stessa norma richiama l’applicazione integrale della disciplina sulle collaborazioni a
progetto.
In particolare, in questo contesto occorre tenere in debito conto la previsione di cui all’art.
69 del D.Lgs. n. 276/2003, per cui i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto ai sensi dell'articolo 61, comma 1,
sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di
costituzione del rapporto.
Inoltre, la Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 24) che l'articolo 69,
comma 1, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di
uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Stante quanto sopra, il Ministero del Lavoro ha chiarito - con circolare n. 32/2012 - che,
qualora il personale ispettivo dovesse ritenere che la prestazione resa da un possessore di
partita IVA sia da ricondurre ad una collaborazione coordinata e continuativa, dovrà
verificare l’esistenza di un progetto e, in carenza, dovrebbe operare la conversione in un
rapporto di lavoro subordinato fin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro.
La succitata circolare ministeriale ha specificato, altresì, che gli organi ispettivi potranno
comunque sempre riconoscere la sussistenza di un rapporto di subordinazione - a seguito di
visita ispettiva o di segnalazione dello stesso lavoratore e/o di terzi – in presenza degli
ordinari criteri di qualificazione e dei relativi indici sintomatici.
La certificazione del contratto
Alla luce di quanto sopra e soprattutto del cosiddetto rischio di “doppia conversione” a
parere di chi scrive, in presenza del minimo dubbio in merito alla genuinità, è senz’altro
preferibile certificare, ai sensi degli articoli 75 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003, i contratti di
lavoro autonomo stipulati con i titolari di Partita IVA.
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero
dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di
appartenenza.
74
PARTITA IVA
Contributi e pensione
Le tutele previdenziali per i titolari di Partita IVA
Temistocle Bussino
Funzionario Ispettivo Inps – Docente di ‘’Prassi amministrativa previdenziale’’ all’Università
Cattolica
Come i collaboratori a progetto, anche i titolari di partita IVA hanno diritto ad
alcune tutele previdenziali: ai professionisti iscritti alla Gestione separata, non
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, sono
estese le tutele in materia di indennità giornaliera di malattia e le indennità di
maternità e congedo parentale.
Oltre ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono soggetti
all'obbligo assicurativo presso la Gestione Separata dell’Inps anche coloro che esercitano per
professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1
dell'articolo 53 del TUIR. In base all'interpretazione fornita dall'art. 18, comma 12, D.L. n.
98/2011, tali soggetti sono esclusivamente coloro che svolgono attività il cui esercizio non sia
subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al
versamento contributivo alle Casse privatizzate di previdenza dei professionisti (si richiama la
circolare Inps n. 99 del 2011).
Mentre per i collaboratori a progetto il contributo previdenziale è per 1/3 a carico del
collaboratore e per 2/3 a carico del committente, per i professionisti il contributo viene
versato (calcolato sulla base dei redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini
Irpef) attraverso il meccanismo degli acconti e saldi, negli stessi termini e alle stesse
scadenze previsti per i versamenti IRPEF, tramite il modello F24 telematico, ed è a completo
carico del professionista. Tuttavia è data la possibilità al professionista stesso di addebitare al
committente, in via definitiva, una somma, definita ‘’rivalsa’’ pari al 4 per cento dei
corrispettivi lordi.
E’ opportuno precisare che quest’ultima costituisce, quindi, oggetto di mero rapporto
interno tra cliente e professionista, il quale è l'unico soggetto obbligato al pagamento dei
contributi nei confronti dell'INPS (art. 1, comma 212, Legge n. 662/1996, circolari n. 112 del
1996 e n. 27 del 2013; messaggi n. 201 del 2000 e n. 7751 del 2012).
Inoltre, così come per i collaboratori a progetto, i titolari di Partita Iva hanno diritto ad altre
tutele. Ricordiamone alcune nei passaggi essenziali.
Prestazioni assistenziali
A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele in
materia di indennità giornaliera di malattia e le indennità di maternità e congedo parentale.
75
PARTITA IVA
Indennità di maternità
Ai sensi dell'art. 80, comma 12 della legge n. 388/2000 la tutela della maternità (prevista
dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449), avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro
dipendente (art. 64, D.Lgs. n. 151/2001; circolare Inps n. 41/2006). Pertanto, alle madri
lavoratrici iscritte alla Gestione separata è corrisposta un'indennità di maternità per i due
mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa (D.M. 4 aprile
2002).
Come accennato, a decorrere dal 1° gennaio 2012 viene esteso il diritto all'indennità di
maternità anche ai professionisti iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 24, comma 26, L. n. 201/2011).
L'indennità è corrisposta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti
l'inizio del periodo indennizzabile, risultino attribuite almeno tre mensilità della predetta
contribuzione (art. 5, comma 2, D.M. 12 luglio 2007; circolari n. 51/2006; n. 137/2007; n.
62/2010). I 12 mesi di riferimento vanno individuati in relazione alla data presunta del parto,
anziché in relazione a quella effettiva.
Il medesimo arco temporale va preso in considerazione anche ai fini dell'individuazione del
reddito di riferimento, utile ai fini del calcolo dell'indennità di maternità. In mancanza della
data presunta del parto, si considera la data effettiva del parto.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006, ai lavoratori che hanno diritto
all'indennità di maternità, per gli eventi di parto verificatisi successivamente al 1° gennaio
2007 è corrisposto un trattamento economico per congedo parentale per un periodo di tre
mesi entro il primo anno di vita del bambino, in misura pari al 30% del reddito preso a
riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Tale disposizione si applica
anche in caso di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1°
gennaio 2007. Anche in questo caso, a decorrere dal 1° gennaio 2012 viene esteso il diritto a
tale congedo anche ai professionisti iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 24, comma 26, D.L. n. 201/2011).
Hanno diritto all'indennità per congedo parentale soltanto quei soggetti per i quali sia
riscontrato l'accreditamento di almeno tre mensilità della contribuzione maggiorata nei 12
mesi presi a riferimento ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità/paternità.
Indennità di malattia
Dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione
separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è
riconosciuta anche un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite
massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e
comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi
morbosi di durata inferiore a quattro giorni (INPS circ. n. 76/2007). Questa forma di tutela
assistenziale e tutele, a decorrere dal 1° gennaio 2012 viene estesa anche ai professionisti
iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
76
PARTITA IVA
previdenziali obbligatorie (art. 24, comma 26, D.L. n. 201/2011). Ai fini del conseguimento
del diritto alla prestazione, è necessario che tutte le tipologie di lavoratori iscritti alla
Gestione separata abbiano i seguenti presupposti:
la sussistenza dell'attività lavorativa in corso al momento del verificarsi dell'evento
morboso e l'effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato;
il requisito contributivo e quello reddituale così come previsti dal D.M. 12 gennaio 2001
e richiamati dal citato art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006.
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TAVOLE SINOTTICHE
Adempimenti
Collaborazioni a progetto e contratti di lavoro
autonomo
Vitantonio Lippolis
Responsabile U.O. Vigilanza 2 presso la DTL di Modena
Quali adempimenti deve assolvere il datore di lavoro che vuole stipulare un
contratto a progetto? In una utilissima tabella si riepilogano caratteristiche,
adempimenti amministrativi, obblighi contributivi, assicurativi e comunicativi,
trattamento fiscale delle collaborazioni a progetto a confronto con le
specifiche peculiarità degli altri contratti di lavoro parasubordinato ed
autonomo.
E’ risaputo come, nel nostro ordinamento giuslavoristico, la forma comune di rapporto di
lavoro è rappresentata dal lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La conseguenza di questa previsione è che ogni volta che il contratto di lavoro speciale (es.:
contratto a tempo determinato, il lavoro intermittente, il co.co.pro., ecc.) manca dei requisiti
di specialità, viene trasformato in un contratto subordinato a tempo indeterminato in quanto
questo è il “contratto dominante” (cfr. art. 1, co. 1, lett. A) della Legge n. 92/2012).
E’ fondamentale, quindi, individuare in maniera corretta e puntuale la veste giuridica da
attribuire alle differenti prestazioni lavorative in quanto ad ogni singola tipologia
contrattuale sono connessi effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali di volta in volta
differenti.
Lo scorso anno la Riforma Fornero è intervenuta sulla cosiddetta “flessibilità in ingresso”
regolamentando alcuni contratti già esistenti allo scopo di preservarne gli usi virtuosi e
limitarne gli utilizzi impropri (come avviene, ad esempio, allorché si utilizzano determinati
contratti al solo fine di abbattere il costo del lavoro o, più in generale, per aggirare gli
obblighi previsti dai rapporti di lavoro subordinato).
Di particolare rilievo sono state le modifiche apportate alla disciplina di alcuni istituti
contrattuali come, ad esempio, le collaborazione coordinate e continuative, il lavoro
occasionale e accessorio e l’associazione in partecipazione.
Allo scopo di fare chiarezza sulle differenze che caratterizzano i contratti di lavoro che
ricadono all’esterno del perimetro della subordinazione, è stata elaborata una tabella nella
quale, per ciascuna tipologia contrattuale, sono stati riportate anche le specificità in termini
di contribuzione ed assoggettamento fiscale del relativo reddito.
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TAVOLE SINOTTICHE
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TAVOLE SINOTTICHE
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero
dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di
appartenenza.
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TAVOLE SINOTTICHE
Sanzioni
L’apparato sanzionatorio per le collaborazioni
a progetto e le partite IVA
Rossella Schiavone
Funzionario del Ministero del Lavoro ed esperta diritto del lavoro
A cosa va incontro un’azienda che in una co.co.pro. non individui il progetto? E
se fornisce nella propria sede una postazione fissa al lavoratore autonomo a
partita Iva e ha con lo stesso una collaborazione che dura complessivamente
più di 8 mesi annui per 2 anni consecutivi? Analisi schematica delle principali
violazioni in cui può incorrere l’azienda e le conseguenze sul piano
sanzionatorio.
Con il presente contributo si illustrano schematicamente le principali violazioni in cui può
incorre l’azienda che pone in essere un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
a progetto o un contratto di lavoro autonomo con un titolare di partita IVA.
COLLABORAZIONE A PROGETTO
Mancanza di forma scritta del contratto
Costituzione di un rapporto di
lavoro di natura subordinata a
tempo indeterminato
Mancata individuazione del progetto
Costituzione di un rapporto di
lavoro di natura subordinata a
tempo indeterminato
Contratto scritto che non contiene i seguenti elementi:
- descrizione del progetto, con individuazione del suo
contenuto caratterizzante e del risultato finale che si
intende conseguire;
- il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione,
nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina
dei rimborsi spese;
- le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al
committente sulla esecuzione, anche temporale, della
prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono
essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione
dell'obbligazione lavorativa;
Costituzione di un rapporto di
lavoro di natura subordinata a
tempo indeterminato
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TAVOLE SINOTTICHE
- le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza
del collaboratore a progetto, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 66, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003
Progetto carente dei seguenti requisiti:
1. collegamento ad un determinato risultato finale,
2. autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto
sociale del committente;
3. svolgimento di compiti non meramente esecutivi e
ripetitivi
Costituzione di un rapporto di
lavoro di natura subordinata a
tempo indeterminato
Collaboratore che svolge in maniera prevalente e con
carattere di continuità le proprie attività con modalità
analoghe a quelle svolte dai lavoratori dipendenti
dell’impresa committente.
Costituzione di un rapporto di
lavoro di natura subordinata a
tempo indeterminato
(ammessa la prova contraria)
Collaboratore che svolge attività diverse da quelle svolte
dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente ma con
le medesime modalità caratterizzanti la prestazione resa
dai dipendenti (ad es. rispetto di un orario di lavoro,
assoggettamento a potere direttivo, ecc.)
Costituzione di un rapporto di
lavoro di natura subordinata a
tempo indeterminato
(ammessa la prova contraria)
Svolgimento del collaboratore di attività difficilmente
inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa a progetto (vedi
elencazione fatta nella circolare n. 29/2012)
Costituzione di un rapporto di
lavoro di natura subordinata a
tempo indeterminato
(ammessa la prova contraria)
SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA
Se ricorrono almeno due dei seguenti presupposti:
a) la collaborazione con il medesimo committente ha una
durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni
consecutivi;
b)il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche
se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo
centro d'imputazione di interessi, costituisce più dell’80%
dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal
collaboratore nell'arco di 2 anni solari consecutivi;
c) il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro
presso una delle sedi del committente
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Costituzione di un rapporto di
collaborazione coordinata e
continuativa a progetto
(ammessa la prova contraria).
Se però manca il “progetto” si
ha la costituzione di un
rapporto di lavoro di natura
subordinata a tempo
indeterminato
TAVOLE SINOTTICHE
Sussistenza degli ordinari criteri di qualificazione e relativi Costituzione di un rapporto di
indici sintomatici della subordinazione
lavoro di natura subordinata a
tempo indeterminato
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero
dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di
appartenenza.
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