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MATRIMONIO E OMOSESSUALITÀ
L’unicità
del matrimonio
Dichiarazione del Consiglio
per il matrimonio e la famiglia
dei vescovi cattolici irlandesi
Introduzione
Anche la Chiesa cattolica ha partecipato al dibattito della Convenzione costituzionale irlandese, l’organismo istituito
per formulare proposte di riforma alla
Costituzione del paese, in questo caso
per valutare l’opportunità di consentire il cosiddetto «matrimonio omosessuale». Il portavoce del Consiglio per il
matrimonio e la famiglia dei vescovi cattolici irlandesi e vescovo di Elphin,
mons. Christopher Jones, ha così firmato il 13 marzo una dichiarazione
scritta, così come hanno fatto in «più di
un migliaio» – afferma il comunicato ufficiale della Convenzione del 2 luglio –
tra singoli e gruppi. I vescovi ribadiscono che l’«istituzione matrimoniale
(…) non esiste solo per il bene del singolo
e non può essere adeguatamente compreso in termini di ottenimento di diritti
individuali». E, inoltre, paventano la
possibilità che «qualsiasi modifica alla
definizione di matrimonio» potrebbe
portare la Chiesa a non poter più celebrare matrimoni religiosi con effetti civili. Uno scenario che potrebbe realizzarsi visto che la Convenzione ha votato con un 79% di sì a una modifica costituzionale vincolante per il Parlamento che dovrebbe comportare anche
una riforma del diritto di famiglia.
Stampa (31.3.2013) da sito web www.constitution.ie; nostra traduzione dall’inglese.
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1. Il Consiglio per il matrimonio e la famiglia della Conferenza dei vescovi cattolici irlandesi (in seguito «Consiglio»)
ringrazia per l’opportunità che gli è stata data di presentare
un parere ai membri della Convenzione costituzionale sull’indispensabile protezione di cui gode l’istituzione del matrimonio nel Bunreacht na hÉireann (la Costituzione irlandese), in vista della riflessione della Convenzione su questo
importante tema che avrà luogo il 13 aprile 2013.
2. Questo è un parere preliminare. Dati la natura fondamentale dei temi implicati e il breve lasso di tempo trascorso tra la richiesta pubblica di pareri e il termine stabilito
per la loro presentazione, il Consiglio sarebbe lieto di avere
l’opportunità di presentare alla Convenzione un parere
orale a tempo debito.
3. Il Consiglio chiede inoltre che venga concesso un
tempo sufficiente per una discussione che coinvolga tutte le
parti sociali sull’importanza essenziale della famiglia fondata
sul matrimonio «quale base necessaria per l’ordine sociale e
indispensabile per il benessere della nazione e dello stato» (art.
41.1.2), prima che venga presa qualsiasi iniziativa da parte
della Convenzione o del Governo che alteri l’idea di matrimonio e della sua protezione come attualmente contemplate
dalla Costituzione.
Tra tutti gli articoli della Costituzione, è l’art. 4.1.3.1 che
attribuisce allo stato, in modo particolarmente stringente, il
compito di proteggere i valori particolari iscritti nell’articolo
e nei relativi commi. Esso chiede espressamente allo stato di
salvaguardare l’istituzione del matrimonio con «particolare
cura» e di «proteggerlo contro gli attacchi». È perciò essenziale che sia concesso un tempo congruo per valutare non
solo la correttezza etica e legale di qualsiasi cambiamento dell’attuale definizione costituzionale di matrimonio, ma anche
il potenziale impatto che ciò potrà avere nei rapporti tra famiglia e stato e in particolare in relazione ai diritti dei minori.
Il matrimonio è un’unione senza uguali
4. Il matrimonio è un’unione senza uguali, una relazione diversa da tutte le altre. Nel matrimonio, una donna
e un uomo si promettono reciprocamente amore e fe-
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deltà, nella buona e nella cattiva sorte, nella ricchezza o
nella povertà, nella salute o nella malattia per tutti i giorni
della loro vita. Essi dichiarano che il loro impegno è più
forte di qualsiasi sfida che si manifesterà nel loro futuro.
Questo impegno matrimoniale d’amore offre un ambiente stabile e corroborante per i figli. È qui che i figli ricevono l’educazione più importante e la più duratura.
Imparano a essere membri di una famiglia e di una società. Il matrimonio non è solo un’istituzione privata. È la
culla intima della vita e dell’amore in cui i figli imparano
i valori e le azioni che li renderanno buoni cittadini.
Matrimonio e famiglia
«base necessaria per l’ordine sociale» (ar t 41.I.2)
5. L’art. 41.I.2 della Bunreacht na hÉireann identifica
la famiglia fondata sul matrimonio come la «base necessaria per l’ordine sociale e indispensabile per il benessere
della nazione e dello stato». Negli ultimi decenni, i cambiamenti relativi al matrimonio e alla famiglia sono stati
in una misura senza precedenti tanto profondi quanto rapidi. Le trasformazioni e le sfide che il matrimonio e la
vita familiare devono affrontare in Irlanda oggi sono: il
significativo aumento, soprattutto negli ultimi decenni,
delle convivenze; le alte percentuali di genitori single;
l’alta incidenza di divorzi e d’interruzione delle relazioni,
che a volte contribuiscono alla povertà infantile; la ridotta
capienza economica rispetto al numero desiderato di figli;
servizi per l’infanzia economicamente accessibili; maggiore necessità di assistenza familiare a parenti anziani e
con disabilità.
La Chiesa ritiene che l’impatto di questi cambiamenti
e sfide dovrebbe essere pienamente preso in considerazione nella valutazione di qualsiasi proposta di modifica
delle disposizioni costituzionali in materia di matrimonio
e famiglia.
6. Una protezione giuridica specifica per la famiglia
è fornita sia dalla nostra Costituzione sia dagli strumenti
internazionali che l’Irlanda ha ratificato, come ad esempio la Dichiarazione universale dei diritti umani, considerata da molti come la Magna charta dei principi dei
diritti umani. Essa afferma il diritto di tutti «a sposarsi e
a fondare una famiglia», riferendosi esplicitamente alla
famiglia come «il nucleo naturale e fondamentale della
società». Su questa base afferma che la famiglia fondata
sul matrimonio «ha diritto a essere protetta dalla società
e dallo stato» (art. 16).
L’art. 16 della Carta sociale europea (1961), l’art. 23 del
Trattato internazionale sui diritti civili, l’art. 10 della Carta
sui diritti economici, sociali e culturali, così come molti altri
strumenti nazionali e internazionali riconoscono e affermano allo stesso modo il legame essenziale tra il matrimonio, la famiglia e il benessere dello stato stesso.
7. Il significato di questo ormai consolidato e diffuso
riconoscimento del legame tra matrimonio, famiglia e benessere dello stato è duplice.
8. In primo luogo, la tutela costituzionale del matrimonio deriva dalla natura stessa del matrimonio. Il matrimonio è un’istituzione che deriva logicamente dalla
complementarietà di genere tra donne e uomini e dal
fine, chiaro e oggettivo, di questa complementarietà in
termini di generazione e cura dei figli.
La complementarietà sessuale di donne e uomini in
tutte le sue dimensioni fisiche, psicologiche, emotive e spirituali, ha uno scopo specifico e logico, intrinseco all’istituzione del matrimonio. Vale la pena fare riferimento qui
alla legge Civil Registration Act del 2004, all’art. 2.2.e,
in cui si afferma che «c’è impedimento al matrimonio se
entrambe le parti sono dello stesso sesso».
9. In secondo luogo, l’interesse inconfutabile dello
stato nel garantire il bene del matrimonio, e attraverso di
esso il bene dello stato, è tale che la questione della definizione di matrimonio non può essere limitata solo a una
preoccupazione per i diritti e le libertà dei singoli. Una responsabilità fondamentale dello stato, attraverso le sue
leggi, è di proteggere il più ampio bene della società,
spesso limitando la libertà degli individui, perché è in
gioco un bene maggiore.
A questo proposito vale la pena notare che la recente
giurisprudenza ha confermato che non vi è alcun diritto
legale per il matrimonio dello stesso sesso ai sensi della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e che uno stato
è libero di definire in modo differente la normativa per il
matrimonio e le disposizioni giuridiche per unioni dello
stesso sesso (Gas e Dubois contro Francia, 15.3.2012;
Schalk e Kopf contro Austria, 24.6.2010).1
Natura e scopo del matrimonio
10. L’istituzione matrimoniale ha caratteristiche intrinseche che contribuiscono non solo alla costruzione
dell’unione tra marito e moglie, ma anche ai rapporti che
essi hanno con i figli nati dal loro matrimonio e con la società in cui vivono. Pertanto il matrimonio è legato in
modo unico al bene comune. Non esiste solo per il bene
del singolo e non può essere adeguatamente compreso in
termini di ottenimento di diritti individuali.
11. La natura e la definizione di matrimonio, pertanto, derivano dal fatto che noi esistiamo come persone
umane, maschi e femmine, e che questa complementarietà fisica, emotiva, psicologica e spirituale ha una finalità. Suggerire che ciò sia irrilevante sarebbe irrazionale
e negherebbe la nostra stessa natura di esseri umani. La
nostra complementarietà in quanto maschi e femmine è
ordinata in modo oggettivo, chiaro e logico verso l’unione
tra un uomo e una donna con lo scopo specifico dell’amore e del sostegno reciproco.
12. Il matrimonio non è semplicemente un accordo
privato. È anche un’istituzione sociale. A nessun’altra
forma di relazione – l’amicizia per esempio – è attribuito
lo status di istituzione. Il matrimonio come istituzione sociale riceve determinati riconoscimenti, diritti, benefici e
obblighi che gli sono peculiari. Questi aspetti lo rendono
un’istituzione.
13. Il matrimonio tra un uomo e una donna riceve
questo status perché il matrimonio è in un modo tutto particolare pro-figli. Il matrimonio come istituzione sociale si
è evoluto soprattutto per il bene dei figli. Questo non vuol
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dire che il matrimonio esiste solo per i figli, o che le persone si sposano solo per avere figli. Le persone si sposano
perché si amano. I figli sono però il motivo principale per
cui il matrimonio riceve un sostegno particolare e, benché
alcune coppie sposate non possano o non vogliano avere
figli, la stragrande maggioranza delle coppie sposate avrà
almeno un figlio durante la vita comune.
14. Molte delle nostre inclinazioni naturali possono
essere sviluppate e realizzate con i nostri sforzi: per
esempio, con i nostri sforzi individuali siamo in grado
di soddisfare l’inclinazione a tutelare la salute, a soddisfare la nostra fame o a scoprire la verità. Ma l’inclinazione, il desiderio istintivo e la capacità di procreare
un figlio e di costituire un nucleo familiare basato sulla
complementarietà tra una madre e un padre possono
essere soddisfatti solo attraverso l’unione di un uomo e
una donna nel matrimonio. Nonostante il fatto che con
l’avvento delle nuove tecnologie anche in ambito riproduttivo, altri modi di realizzare questo obiettivo
siano disponibili – ad esempio tramite mezzi artificiali
di inseminazione e riproduzione – alla fin fine tutti
questi devono passare attraverso genitori genetici maschili e femminili.
15. L’inclinazione alla co-creazione è ovviamente molto
forte per tutti gli esseri umani, compresi quelli che provano
attrazione per persone dello stesso sesso, ma le coppie
dello stesso sesso mancano della capacità di procreare attraverso la loro unione. Di conseguenza, i tentativi di equiparare le unioni omosessuali al matrimonio saranno sempre fallimentari perché è oggettivamente impossibile per le
coppie omosessuali raggiungere lo stesso fine naturale a cui
è ordinata la complementarietà sessuale di maschio e femmina. Pertanto, se la società tratta le relazioni omosessuali
e il matrimonio come se fossero la stessa cosa e perciò da
«uguali», dà l’idea che le unioni omosessuali possano essere
una cosa che in realtà non sono.
L’argomentazione dell’uguaglianza
16. Un aspetto fondamentale dell’argomentazione a
favore di una modifica costituzionale della definizione di
matrimonio riguarda il tema dell’uguaglianza. La Chiesa
cattolica, nel rispetto della dignità di ogni persona
umana, si oppone a tutte le forme d’ingiusta discriminazione e afferma l’importanza di trattare tutti, a prescindere dall’orientamento sessuale, con pari dignità e
rispetto; in particolare, la violenza, il bullismo o qualsiasi
altra forma di maltrattamento di una persona a causa del
proprio orientamento sessuale devono essere assolutamente condannati.
Tuttavia, definire l’istituzione del matrimonio come
unione volontaria di un uomo e una donna non costituisce una discriminazione ingiusta, in quanto è semplicemente una conseguenza della caratteristica specifica e
definitoria dell’istituzione matrimoniale.
1
Cf. www.coe.int/; cmiskp.echr.coe.int/.
Cf., ad esempio, Why is the government anti-marriage?, UK Centre for Social Justice, dicembre 2009.
2
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17. Il principio di uguaglianza riconosce che dobbiamo trattare situazioni simili in modo simile, ma che
possiamo anche trattare situazioni diverse in modo diverso. L’istituzione del matrimonio tra un uomo e una
donna gode di una condizione speciale unicamente a beneficio dei figli.
18. Relazioni tra persone dello stesso sesso possono
essere espressione di amore reciproco, ma non hanno la
stessa capacità generativa e la complementarità naturale
paragonabile a quella derivante dal matrimonio tra una
donna e un uomo, genitori biologici dei propri figli.
19. L’argomentazione a favore di una modifica della
definizione di matrimonio si basa a volte sulla percezione
che il matrimonio sia essenzialmente una questione
d’amore e d’impegno tra due persone. Si sostiene che
questo amore e impegno possano essere mostrati e vissuti
da una coppia dello stesso sesso nello stesso modo in cui
ciò avviene in una coppia eterosessuale, e quindi lo stato
dovrebbe riconoscere entrambe come forme di matrimonio. Il matrimonio, però, è molto di più di un semplice
amore e impegno, sia che sia presente un riferimento giuridico sia che non vi sia.
20. Chiaramente ci sono molte forme di relazioni per
dimostrare amore e impegno, ma che tuttavia non sono
trattate come il matrimonio o equiparate a esso. Un
adulto non sposato può condividere una casa con un genitore anziano e prendersi cura di lui; questa è una dimostrazione d’amore e impegno, ma non è matrimonio.
Allo stesso modo, due fratelli che vivono insieme, mettendo in comune le risorse economiche e condividendo
gli stessi interessi, dimostrano amore e impegno, ma
anche questo non è matrimonio.
21. Inoltre, le coppie non sposate, le famiglie monoparentali e i genitori adottivi offrono case amorevoli, una
cura affettuosa e una buona educazione per i figli, spesso
in circostanze difficili. Tuttavia, il riconoscimento giuridico esclusivo che lo stato conferisce al matrimonio deriva in primo luogo dal fatto che questo istituto porta
benefici qualitativamente unici per i figli di quel matrimonio e per la società. Un importante ente di ricerca dimostra che c’è maggior probabilità di vedere risultati
migliori in un bambino che ha due genitori, un padre e
una madre, legati tra loro in un matrimonio stabile.2
Questo conferma ciò che molti di noi sanno istintivamente, che un matrimonio stabile tra genitori biologici è
un beneficio unico per i figli e per la società. Secondo le parole dell’organizzazione statunitense Child Trends «la ricerca dimostra chiaramente che le strutture familiari sono
importanti per i figli; la famiglia che aiuta di più è quella
guidata da due genitori biologici in un matrimonio a basso
tasso di conflitto (...) Vi è quindi un beneficio nel promuovere un matrimonio forte e stabile tra genitori biologici».3
22. Una società che punta a dare la priorità al benessere dei minori cercherà di proteggere e promuovere attivamente il matrimonio inteso in questo modo, perché è
nel migliore interesse dei minori e, in definitiva, della so3
K.A. MOORE, S.M. JEKIELEK, C. EMIG, Marriage from a child’s
perspective: How does family structure affect children and what can we do
about it?, Child Trends Research Brief, Washington 2002.
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cietà stessa. Se è evidente che alcuni singoli matrimoni
possono essere patologici e quindi dannosi per i bambini,
cosa che può sempre avvenire e avverrà in qualsiasi altra
forma di nucleo familiare, non è questo un buon motivo
per minare l’istituto tradizionale del matrimonio stesso.
23. Si noti anche che la Chiesa si sforza d’essere attenta nella sua cura pastorale verso quelle coppie che
hanno problemi a concepire un figlio o quelle che vivono
difficoltà nella loro relazione matrimoniale.
24. La relazione costituita grazie all’istituto del matrimonio è diversa da ogni altra relazione umana. Le sue
peculiarità distintive sono centrate sulla complementarietà biologica del maschile e del femminile e sulla possibilità di avere figli. Come ha evidenziato il professor R.P.
George dell’Università di Princeton: «Il matrimonio è la
comunità formata da un uomo e una donna che pubblicamente consentono a condividere tutta la loro vita, in
un tipo di relazione reciproca orientata alla procreazione,
all’allevamento e all’educazione dei figli. Questa apertura
alla procreazione, come compimento naturale della comunità, distingue questa da altri tipi di comunità».4
25. La caratteristica unica d’essere in grado di portare
la vita umana nel mondo è necessaria per il progresso
della società. Nessuna società può progredire senza nuove
vite umane. Ogni società è costruita, infatti, sulla famiglia
fondata sul matrimonio tra una madre e un padre biologici,
perché è la fonte e il primo contesto di queste nuove vite.
Questa comprensione sociale e procreativa dell’istituzione
del matrimonio come relazione di amore stabile tra un
uomo e una donna, aperta e ordinata alla generazione e
alla cura dei figli, precede tutte le culture e le società di oggi.
26. Riconoscere la natura e il ruolo unico del matrimonio non ha mai impedito lo sviluppo di altre forme
d’amicizia e d’interdipendenza all’interno di queste culture e società e non c’è mai stata alcuna indicazione fino
a tempi recentissimi, che venisse loro attribuito lo stesso
nome e lo status del «matrimonio». Il matrimonio basato
sulla complementarietà tra maschile e femminile, riconoscendo il ruolo insostituibile di una madre e un padre
nell’allevamento dei figli, è sempre stato riconosciuto
come unico e distinto da tutte le altre forme di rapporti
umani e avente un ruolo vitale in quanto cellula fondamentale della società.
Domande chiavi
per la Convenzione costituzionale
27. Il compito di dimostrare che le unioni omosessuali
sono della stessa natura del matrimonio eterosessuale e
contribuiscono in maniera uguale al bene comune della
società spetta a coloro che desiderano modificare la definizione di matrimonio nella Costituzione.
28. La posizione della Chiesa cattolica è chiara: non
riconosce l’equivalenza etica o legale tra il matrimonio e
qualsiasi altra relazione o unione legale. La Chiesa si oppone quindi alla modifica della definizione di matrimonio volta a includere le coppie dello stesso sesso o altre
forme di legami diversi da quello tra una donna e un
uomo. Riteniamo che sarebbe dannoso per il bene co-
mune se il diritto civile rendesse le unioni omosessuali
equivalenti al matrimonio.
29. È importante notare che in Irlanda la Chiesa e lo
stato collaborano strettamente nella celebrazione dei matrimoni e che oltre il 70% dei matrimoni nella Repubblica d’Irlanda sono celebrati da coppie che scelgono la
celebrazione cristiana del matrimonio che prevede all’interno della stessa cerimonia la compresenza dell’aspetto
religioso e di quello civile. Qualsiasi modifica alla definizione di matrimonio creerebbe grandi difficoltà e alla luce
di questo, nel momento in cui si ponessero in essere due
definizioni completamente diverse di matrimonio, la
Chiesa non potrebbe più sostenere anche l’aspetto civile.
30. Il matrimonio come fondamento della famiglia
esiste da prima dello stato e ha una sua natura e identità
legittimate e consolidate. Lo stato esiste pertanto per servire il matrimonio come fondamento della famiglia. In
effetti, le disposizioni costituzionali vigenti riconoscono
allo stato il dovere di preservare e promuovere il matrimonio come istituzione che precede lo stato.
31. Le leggi hanno una funzione normativa e pedagogica. Incoraggiano e insegnano alle persone a vedere e
capire le cose in un certo modo e contribuiscono a plasmare lo sviluppo di atteggiamenti e della moralità pubblici. Modificare la definizione costituzionale del matrimonio per includere le unioni omosessuali inevitabilmente
influenzerebbe col tempo il modo in cui l’intera società
comprende il matrimonio. Il matrimonio verrebbe ridotto a un accordo nella relazione sessuale tra due persone qualsiasi. Cesserebbe di essere l’istituzione su cui la
famiglia e di conseguenza la società stessa si fondano.
Conclusione
32. La famiglia è la cellula originaria della vita sociale.
È la società naturale in cui marito e moglie sono chiamati
al dono di sé nell’amore e nel dono della vita. Autorità,
stabilità e una vita di relazione in seno alla famiglia costituiscono i fondamenti della libertà, della sicurezza,
della fraternità nell’ambito della società. La famiglia è la
comunità nella quale, fin dall’infanzia, si possono apprendere i valori morali e fare buon uso della libertà.
33. Il matrimonio è un istituto pre-politico e naturale
che deriva dalla nostra stessa natura di esseri umani. È
quindi importante che i membri della Convenzione costituzionale affrontino la questione del potenziale cambiamento della comprensione del matrimonio nella
Costituzione, nei termini di una valutazione della natura
del matrimonio stesso e del suo fondamentale rapporto
con la società.
13 marzo 2013.
CHRISTOPHER JONES,
vescovo di Elphin,
per il Consiglio per il matrimonio e la famiglia
della Conferenza dei vescovi cattolici irlandesi
4
In defense of natural law, Clarendon Press, Oxford 1999.
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