Sede sociale in Via Bra 15, 12062 Roreto di Cherasco (Cuneo) Iscritta all’Albo delle Banche al n. 4633 all’Albo delle Società Cooperative al n. A 159239 al Registro delle Imprese di Cuneo al n. 00204710040 Codice Fiscale e Partita IVA 00204710040 PROSPETTO DI BASE relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari denominato - - BCC CHERASCO OBBLIGAZIONI TASSO FISSO [TASSO FISSO CON POSSIBILITA’ DI DEVOLUZIONE DI UNA PARTE DEGLI INTERESSI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE (ONLUS), ENTI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, ENTI ECCLESIASTICI ED ALTRI SOGGETTI NON AVENTI FINI DI LUCRO, CHE PERSEGUONO SCOPI DI UTILITA’ SOCIALE FINO AD UN AMMONTARE MASSIMO PREDEFINITO] BCC CHERASCO OBBLIGAZIONI TASSO FISSO STEP UP/STEP DOWN BCC CHERASCO OBBLIGAZIONI TASSO VARIABILE CON EVENTUALE MASSIMO E/O MINIMO BCC CHERASCO OBBLIGAZIONI TASSO MISTO CON EVENTUALE MASSIMO E/O MINIMO con possibilità di rimborso anticipato a favore dell’Emittente o dell’obbligazionista o con possibilità di ammortamento periodico - BCC CHERASCO OBBLIGAZIONI ZERO COUPON DELLA BANCA DI CHERASCO S.C. IN QUALITÀ DI EMITTENTE, OFFERENTE E RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 14/11/2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0101214/16 del 11/11/2016. Il presente documento costituisce il prospetto di base (il “Prospetto di Base”) ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva Prospetti”) ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE (il “Regolamento CE”) ed alla delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificati ed integrati. Tale Prospetto di Base verrà completato dalle informazioni contenute nelle Condizioni Definitive relative alle singole emissioni di Obbligazioni. Inoltre alle Condizioni definitive sarà allegata la Nota di Sintesi dell’emissione. Si invita l’investitore a valutare il potenziale acquisto delle Obbligazioni di ciascun Prestito emesso a valere sul presente Programma alla luce delle informazioni contenute nel Prospetto di Base nella sua interezza, in particolare i fattori di rischio, nonché nelle relative Condizioni Definitive. L’investitore è invitato a leggere con particolare attenzione il capitolo “Fattori di Rischio” contenuto all’interno del Documento di Registrazione e della Nota Informativa. In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà le Condizioni Definitive (“Condizioni Definitive”), a cui saranno allegate le pertinenti note di sintesi delle singole emissioni, che descriveranno le caratteristiche delle obbligazioni le quali saranno pubblicate sul sito www.bancadicherasco.it entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta e contestualmente inviate alla CONSOB. Il Prospetto di Base, gli eventuali Supplementi e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell’Emittente in Via Bra 15, 12062 Cherasco, presso le filiali dell’Emittente e pubblicati sul sito www.bancadicherasco.it. L’adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 1 “AVVERTENZE PER L’INVESTITORE” Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Prospetto di Base nel suo complesso e gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente, al settore di attività in cui opera, nonché agli strumenti finanziari offerti, per una descrizione completa dei quali si rinvia, rispettivamente, alla Sezione V – Documento di Registrazione e alla Sezione VI – Nota Informativa del Prospetto di Base. In particolare, si richiama l’attenzione degli investitori su quanto segue: 1) La Banca al 30.06.2016 registra una perdita di € 1.605.774. Tale risultato è da attribuirsi principalmente alle importanti rettifiche di valore (pari ad € 6.329.121) effettuate sul portafoglio crediti deteriorati, oltre che ad una diminuzione dell’apporto dell’utile da negoziazione titoli facenti parte delle attività finanziarie disponibili per la vendita. Il bilancio al 31/12/2015 aveva registrato un utile di € 78.023 mentre al 31/12/2014 aveva registrato una perdita di € 6.001.959 dovuta principalmente all'importo rilevante di rettifiche per deterioramento dei crediti (pari ad € 29.936.626). Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione V (Documento di Registrazione) Capitolo 3, “Rischio connesso alla perdita d’esercizio” del presente Prospetto di Base. 2) Nel corso del 2015 la gestione del comparto crediti della Banca ha evidenziato un peggioramento della qualità del credito sia rispetto all’anno precedente sia rispetto ai dati di sistema espressi dalla classe dimensionale di appartenenza delle Banche minori; tale andamento riflette il perdurare delle condizioni di deterioramento della situazione economica/finanziaria che ha interessato il territorio dove opera la Banca. In particolare si è registrato un peggioramento dell’incidenza dei crediti deteriorati lordi e netti sul totale degli impieghi rispetto all’anno precedente e, con riferimento alle posizioni nette, anche nei confronti del corrispondente dato medio di sistema; è aumentato, altresì il peso delle sofferenze lorde e nette sul totale degli impieghi ed i relativi rapporti risultano superiori anche rispetto ai corrispondenti dati medi settoriali; notevolmente peggiorato il rapporto sofferenze su patrimonio netto; si evidenzia inoltre che il rapporto di copertura delle sofferenze risulta inferiore rispetto al dato espresso dal sistema. Al 30/06/2016 risulta ulteriormente peggiorata l’incidenza dei crediti deteriorati sia lordi che netti sul totale degli impieghi rispetto al 31/12/2015; in peggioramento le sofferenze lorde sul totale impieghi lordi in quanto gli impieghi lordi non sono aumentati proporzionalmente rispetto alle sofferenze lorde; tali indicatori di rischiosità risultano significativamente più elevati rispetto ai dati medi di sistema. Un peggioramento della qualità del credito espone la Banca al rischio di un possibile incremento delle "Rettifiche nette di valore su esposizioni deteriorate". Inoltre, una diminuzione della redditività potrebbe determinare una minore capacità di autofinanziamento, con conseguenti possibili effetti sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione V (Documento di Registrazione) Capitolo 3, “Rischio derivante dal deterioramento della qualità del credito” del presente Prospetto di Base. 3) La Banca di Cherasco è stata sottoposta ad accertamenti ispettivi da parte della Banca d’Italia, conclusisi in data 24 aprile 2015, da cui è emerso un giudizio in prevalenza sfavorevole. Il giudizio corrisponde ad un livello 5 (in prevalenza sfavorevole), sulla scala di giudizio di 6 livelli complessivi in ordine crescente di rischiosità adottata dalla Banca d’Italia medesima ed in vigore al momento dell’accertamento (rif. Circolare 269/08 – 6° agg., scala da 1: favorevole a 6: sfavorevole); si precisa che attualmente vige una nuova scala di giudizio articolata su 4 livelli, da 1: favorevole a 4: sfavorevole. Gli accertamenti hanno determinato l’avvio del procedimento sanzionatorio. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione V (Documento di Registrazione) Capitolo 3, “Rischio connesso agli accertamenti ispettivi promossi dalle autorità di vigilanza” del presente Prospetto di Base. 4) In data 15 aprile 2016 è entrata in vigore la Legge n. 49/2016 riguardante la conversione del Decreto Legge 14 febbraio 2016 n. 18 recante disposizioni in materia di riforma delle Banche di Credito Cooperativo. La riforma prevede l’obbligo per le BCC di aderire ad un Gruppo Bancario Cooperativo che abbia come capogruppo una società per azioni con un patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro. 2 L’adesione ad un Gruppo Bancario Cooperativo è la condizione per il rilascio, da parte della Banca d’Italia, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di Banca di Credito Cooperativo. L’Emittente non si è avvalso della cd. “way-out” avendo un patrimonio netto inferiore ai 200 milioni di Euro e, pertanto, entrerà a far parte di un Gruppo Bancario Cooperativo quando questo verrà costituito. Ad esito della consultazione relativa alla normativa secondaria di attuazione della riforma della banche di credito cooperativo (BCC) la Banca d’Italia il 03/11/2016, mediante il 19° aggiornamento alla propria circolare 285 del 17/12/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, ha provveduto ad emanare le norme di attuazione della citata legge di riforma, che disciplinano – tra l’altro - il contenuto minimo del contratto di coesione (tramite il quale le banche di credito cooperativo aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo e accettano di essere sottoposte all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli della stessa) e le caratteristiche della garanzia. Da tale data (3/11/2016) ha avuto inizio il periodo transitorio (al massimo 18 mesi) previsto dalla riforma per la presentazione alla Banca d’Italia delle iniziative di costituzione dei nuovi gruppi bancari cooperativi. Sussiste il rischio che in futuro, come conseguenza dell’adesione della Banca di Cherasco ad un gruppo bancario cooperativo, di cui non si può prevedere la composizione quantitativa e qualitativa, e ove permanga l’attuale situazione di eccedenza delle risorse patrimoniali dell’emittente (c.d. free capital) rispetto ai requisiti obbligatori a livello individuale, l’attuazione del previsto meccanismo di garanzia comporti l’obbligo per la Banca di Cherasco di impegnare proprie risorse patrimoniali: -per rispondere di obbligazioni verso terzi assunte da altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo; -per fornire sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità di altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo. L’investimento in obbligazioni della Banca di Cherasco, pertanto, potrà comportare per l’investitore l’esposizione, oltre che al rischio di impresa proprio della Banca di Cherasco, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo (entro il limite delle risorse patrimoniali della Banca di Cherasco eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale). Sulla base dei dati del rendiconto semestrale al 30 giugno il free capital dell’emittente è pari a € 21.554.562. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione V (Documento di Registrazione) Capitolo 3, “Rischio derivante dalla riforma del settore delle Banche di Credito Cooperativo (BCC)”. 5) L’investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito, laddove nel corso della vita delle obbligazioni la Banca sia sottoposta a procedure concorsuali ovvero venga a trovarsi in una situazione di dissesto o a rischio di dissesto (come definito dall’art.17 comma 2 del D.lgs. 180 del 16/11/2015). In particolare in tale ultimo caso la Banca d’Italia ha il potere di adottare alcune misure di risoluzione tra cui il “Bail-In” o “salvataggio interno” ai fini della gestione della crisi della Banca. Laddove sia applicato lo strumento del “Bail-in” l’investitore si troverebbe esposto al rischio di veder ridotto, azzerato ovvero convertito in capitale il proprio investimento. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione VI (Nota informativa) Capitolo 2, “Rischio di credito per il sottoscrittore” e “Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in”” del presente Prospetto di Base. 6) L’emittente non intende presentare domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni né su mercati regolamentati né su Sistemi Multilaterale di Negoziazione né agirà in qualità di internalizzatore Sistematico. L’emittente inoltre non si impegna al riacquisto delle Obbligazioni; pertanto potrebbe risultare difficile ovvero impossibile, per gli investitori, rivendere le Obbligazioni prima della scadenza. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione VI (Nota informativa) Capitolo 2, “Rischio di liquidità” del presente Prospetto di Base. 3 INDICE SEZIONE I - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.............................................................................................. 7 SEZIONE II - DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA ................................................................................. 8 SEZIONE III – NOTA DI SINTESI ........................................................................................................................... 9 Sezione A – INTRODUZIONE E AVVERTENZE ................................................................................................. 9 Sezione B – EMITTENTE ................................................................................................................................. 9 Sezione C - STRUMENTI FINANZIARI............................................................................................................ 19 Sezione D – RISCHI ....................................................................................................................................... 21 Sezione E – OFFERTA ................................................................................................................................... 30 SEZIONE V – DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE ............................................................................................... 33 1 PERSONE RESPONSABILI .............................................................................................................................. 33 2 REVISORI LEGALI DEI CONTI.......................................................................................................................... 33 2.1 SOGGETTO INCARICATO E DURATA DEL MANDATO ............................................................................. 33 2.2 EVENTUALI VARIAZIONI DEI COMPONENTI ........................................................................................... 33 3. FATTORI DI RISCHIO ..................................................................................................................................... 34 3.1 Informazioni Finanziarie Selezionate..................................................................................................... 44 4 INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE - STORIA ED EVOLUZIONE DELL'EMITTENTE .......................................... 53 4.1.1 Denominazione legale e commerciale dell’emittente.................................................................... 53 4.1.2 Luogo di registrazione dell’emittente e suo numero di registrazione ........................................... 53 4.1.3 Data di costituzione e durata dell’emittente.................................................................................. 53 4.1.4 Domicilio e forma giuridica dell’emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, nonche’ indirizzo e numero di telefono della sede sociale................................................ 54 4.1.5 Fatti rilevanti per la valutazione della solvibilita’ dell’emittente ................................................... 54 5 PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ ..................................................................................................................... 54 5.1 Principali attivita’ ................................................................................................................................... 54 5.1.1 Breve descrizione delle principali attività dell'Emittente con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati................................................................................................ 54 5.1.2 Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significativi......................................... 54 5.1.3 Principali mercati ............................................................................................................................ 54 5.1.4 Posizione Concorrenziale................................................................................................................ 56 6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA ....................................................................................................................... 56 6.1 Se l’emittente fa parte di un gruppo, breve descrizione del gruppo .................................................... 56 6.2 Indicare se l’emittente dipende da altri soggetti .................................................................................. 56 7 INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE ................................................................................................ 56 7.1 Dichiarazione attestante che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali ......................... 56 4 7.2 Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente aver ripercussioni significative sulle prospettive dell’emitte almeno per l’esercizio in corso .................... 56 8 PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI ................................................................................................................. 59 9 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E DI VIGILANZA....................................................................... 59 9.1 Elenco dei componenti dei predetti organi con indicazione delle principali attivita’ esercitate al di fuori dell’emittente ..................................................................................................................................... 59 9.2 Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza ................................. 62 10 PRINCIPALI AZIONISTI ................................................................................................................................. 62 10.1 Azioni di controllo ................................................................................................................................ 62 10.2 Variazioni dell’assetto di controllo dell’emittente .............................................................................. 62 11 INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE. ....................................................................................................... 62 11.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati .......................................................................... 62 11.2 Bilanci .................................................................................................................................................. 63 11.3 Revisione delle informazioni finanziarie annuali ................................................................................. 63 11.3.1 Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative all’ultimo esercizio sono state sottoposte a revisione ............................................................................................................................. 63 11.3.2 Indicazione di altre informazioni contenute nel Documento di Registrazione controllate dai revisori dei conti ...................................................................................................................................... 63 11.3.3 Dati finanziari contenuti nel Documento di Registrazione........................................................... 64 11.4 Data delle ultime informazioni finanziarie .......................................................................................... 64 11.5 Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie .................................................. 64 11.6 Procedimenti giudiziari e arbitrali e accertamenti ispettivi dell’autorita’ di controllo ....................... 69 11.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell' emittente ................................................ 70 12 CONTRATTI IMPORTANTI ........................................................................................................................... 70 13 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI ................... 71 14 DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO ..................................................................................................... 71 SEZIONE VI – NOTA INFORMATIVA OBBLIGAZIONI ......................................................................................... 72 1. PERSONE RESPONSABILI .............................................................................................................................. 72 2. FATTORI DI RISCHIO ..................................................................................................................................... 73 3. INFORMAZIONI ESSENZIALI ......................................................................................................................... 79 3.1 Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti alle emissioni/offerte ........................................ 79 3.2 Ragioni dell’offerta ed impiego dei proventi ......................................................................................... 79 4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE .................................................. 80 4.1 (I) Descrizione del tipo e degli strumenti finanziari offerti al pubblico ................................................. 80 4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono creati....................................................... 82 5 4.3 Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri .................................. 82 4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari ...................................................................................... 82 4.5 Ranking degli strumenti finanziari ......................................................................................................... 83 4.6 Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari, compresa qualsiasi loro limitazione, e procedure per il loro esercizio ..................................................................................................................... 83 4.7 Tasso d’interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare ......................................... 85 4.8 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito................................................................ 91 4.9 Indicazione del rendimento effettivo e metodo di calcolo ................................................................... 92 4.10 Rappresentante degli obbligazionisti .................................................................................................. 93 4.11 Delibere ed autorizzazioni ................................................................................................................... 93 4.12 Data di emissione degli strumenti finanziari ....................................................................................... 93 4.13 Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari ............................................................. 93 4.14 Regime fiscale ...................................................................................................................................... 93 5 CONDIZIONI DELL’ OFFERTA ......................................................................................................................... 94 5.1 Statistiche relative all’offerta, calendario e procedura per la sottoscrizione dell’offerta ................... 94 5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione ................................................................................................. 96 5.3 Fissazione del prezzo ............................................................................................................................. 97 5.4 Collocamento e sottoscrizione .............................................................................................................. 97 6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE ........................................................ 98 6.1 Mercati presso i quali potrebbe essere richiesta l’ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni ... 98 6.2 Quotazione su mercati regolamentati o sui quali, per quanto a conoscenza dell’Emittente, sono già ammesse alla negoziazione Obbligazioni della stessa classe di quelle da offrire o da ammettere alla negoziazione ................................................................................................................................................ 98 6.3 Intermediari sul mercato secondario .................................................................................................... 98 7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI ................................................................................................................ 98 7.1 Consulenti legati all’emissione .............................................................................................................. 98 7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione ............................................... 98 7.3 Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica ................................................................................... 98 7.4 Informazioni provenienti da terzi .......................................................................................................... 98 7.5 Rating ..................................................................................................................................................... 98 8. GARANZIE .................................................................................................................................................... 99 8.1 Natura della Garanzia ............................................................................................................................ 99 8.2 Campo di applicazione della garanzia ................................................................................................... 99 8.3. Informazioni sul garante ..................................................................................................................... 100 9. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE ................................................................................................ 101 6 SEZIONE I - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 1 PERSONE RESPONSABILI Indicazione delle persone responsabili La Banca di Cherasco s.c., con sede legale in Via Bra 15, 12062 Cherasco, legalmente rappresentata dal Presidente Olivero Giovanni Claudio, munito dei necessari poteri, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto di Base. Dichiarazione di responsabilità La Banca di Cherasco s.c. dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Banca di Cherasco S.c. Il Presidente Olivero Giovanni Claudio Il Presidente del Collegio Sindacale Bocchino Umberto 7 SEZIONE II - DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA DI EMISSIONE DELLA BANCA DI CHERASCO S.C. Nell’ambito del Programma Banca di Cherasco (l’“Emittente”, la “Banca”) potrà emettere in una o più serie di emissioni (ciascuna un “Prestito Obbligazionario” o un “Prestito”) titoli di debito (le “Obbligazioni” e ciascuna una “Obbligazione”) aventi le caratteristiche indicate nel presente Prospetto di Base. Il presente Prospetto di Base si compone di: - Nota di Sintesi, che riassume le caratteristiche dell’Emittente e dei titoli oggetto di emissione; - Documento di Registrazione, che contiene informazioni sull’Emittente; - Nota Informativa, che contiene le caratteristiche principali e i rischi relativi agli strumenti finanziari. In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà le condizioni definitive (le “Condizioni Definitive”) che descriveranno le caratteristiche delle Obbligazioni unitamente alla nota di sintesi della singola emissione. Tali Condizioni Definitive saranno pubblicate entro l’inizio dell’offerta sul sito internet dell’Emittente www.bancadicherasco.it e contestualmente trasmesse alla Consob. Tipologia delle Obbligazioni: le Obbligazioni oggetto del Programma potranno essere: BCC CHERASCO obbligazioni tasso fisso [tasso fisso con devoluzione di una parte degli interessi a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), enti, fondazioni, associazioni, enti ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito] BCC CHERASCO Obbligazioni Tasso Fisso Step Up/Step Down BCC CHERASCO Obbligazioni Tasso Variabile con eventuale massimo e/o minimo BCC CHERASCO Obbligazioni Tasso Misto con eventuale massimo e/o minimo BCC CHERASCO Obbligazioni Zero Coupon Rimborso: le Condizioni Definitive di ciascuna emissione di Obbligazioni riporteranno la Data di Scadenza e le rispettive modalità di rimborso del capitale e ammortamento ove previste. Salvo quanto indicato nel Paragrafo "Rimborso Anticipato" delle pertinenti Condizioni Definitive, le Obbligazioni saranno rimborsate alla Data di Scadenza al 100% del Valore Nominale o con un piano di ammortamento periodico la cui durata non potrà estendersi oltre la Data di Scadenza dei titoli. In quest’ultimo caso, le Condizioni Definitive riporteranno le modalità di ammortamento del capitale ed in particolare sarà riportato il valore di ciascuna quota capitale di volta in volta rimborsata e la rispettiva Data di Rimborso. Non è previsto il Rimborso anticipato o tramite ammortamento periodico per le Obbligazioni Zero Coupon. 8 SEZIONE III – NOTA DI SINTESI La Nota di Sintesi è costituita da una serie di informazione denominate gli “Elementi”, che vengono numerati nelle successive sezioni A-E (da A.1 a E.7). La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli elementi richiesti in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e di Emittente. Dal momento che alcuni elementi non risultano rilevanti, la sequenza numerica degli Elementi potrebbe non risultare completa. Nonostante alcuni elementi debbano essere inseriti in relazione alla tipologia di strumento finanziario e di Emittente, può accadere che non sia possibile fornire alcuna informazione utile in merito ad alcuni Elementi. In questo caso nella Nota di Sintesi sarà disponibile una breve descrizione dell’Elemento con l’indicazione di “NON APPLICABILE”. Sezione A – INTRODUZIONE E AVVERTENZE A1 Introduzione • Questa Nota di Sintesi va letta come un'introduzione al Prospetto di Base; • Qualsiasi decisione di investire nelle Obbligazioni dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo; • Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima dell'inizio del procedimento; • La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altri parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire in tali Obbligazioni. A2 Consenso NON APPLICABILE dell’Emittente L’emittente non intende accordare l’utilizzo del presente Prospetto di Base ad altri intermediari finanziari. all’utilizzo del prospetto per successiva rivendita Sezione B – EMITTENTE B1 Denominazione La Banca di Credito Cooperativo di Cherasco- Società cooperativa" è siglabile BCC di Cherasco o Banca di Cherasco. legale e commerciale dell'Emittente B2 Domicilio e forma La Banca di Cherasco s.c. è una società cooperativa, costituita in Italia, regolata ed operante in base al diritto italiano che svolge la giuridica sua attività nel territorio di competenza secondo quanto espressamente previsto nello Statuto all’ art. 2. L’ Emittente ha sede dell'Emittente legale in Cherasco (CN) - Via Bra 15. B4b Descrizione delle L’economia italiana si confronta con una situazione di recessione economica che condiziona sfavorevolmente la dinamica del credito bancario sia dal lato del volume delle nuove erogazioni sia dal lato della qualità dei prestiti in essere. Per la parte non tendenze note retail, l’andamento dell’attività di funding risulta condizionato dalle ricorrenti fasi di instabilità del mercato finanziario riguardanti continentale. L’impegno delle banche continua ad essere assorbito dal processo di adeguamento alle nuove normative nazionali e l'Emittente e i internazionali a tutela dell’equilibrio e della solidità del sistema finanziario nonché a protezione dei consumatori. Non si può fare a settori in cui opera meno pertanto di confermare, i rischi e gli elementi di incertezza che hanno caratterizzato lo sviluppo economico e patrimoniale delle banche italiane nel più recente passato. Si fa presente che con legge nr. 49 dell’08.04.2016, di conversione del Decreto legge nr. 18 del 14 febbraio 2016, il settore del credito cooperativo è stato riformato allo scopo di accrescere l’integrazione del comparto e favorirne il rafforzamento patrimoniale preservando al contempo i caratteri di mutualità e localismo delle banche stesse. L’Emittente non si è avvalso della cosiddetta “way out”, non avendo un patrimonio netto di entità consistente pari ad almeno 200 milioni di euro, pertanto dovrà aderire ad un Gruppo Bancario Cooperativo quando costituito. La riforma prevede l’obbligo per le BCC, attraverso un contratto di coesione, di aderire ad un gruppo bancario cooperativo, composto da una capogruppo costituita in forma di società per azioni avente un patrimonio netto non inferiore a un miliardo di euro. L’adesione ad un gruppo bancario, entro 18 mesi dall’entrata in vigore delle Disposizioni attuative emanate dalla stessa Banca d’Italia, il 03/11/2016 come di seguito riportato, è la condizione per il rilascio, da parte della Banca d’Italia, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di Banca di credito cooperativo. In data 03.11.2016 è stata pubblicata da parte di Banca d’Italia la normativa regolamentare di attuazione degli art. 37-bis e 37 ter del TUB concernenti il gruppo bancario cooperativo mediante il 19° aggiornamento alla propria circolare 285 del 17/12/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” che disciplina i requisiti organizzativi della capogruppo, il contenuto minimo del contratto di coesione, le caratteristiche della garanzia, i criteri e le condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo, gli statuti della capogruppo e delle banche affiliate nonché la costituzione del gruppo bancario cooperativo. Tale normativa prevede che il Gruppo Bancario Cooperativo si fondi sui poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, definiti nel contratto di coesione stipulato fra 9 questa e le banche di credito cooperativo affiliate, finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica e del sistema dei controlli nonché l’osservanza delle disposizioni prudenziali applicabili al gruppo e ai suoi componenti, anche mediante disposizioni della capogruppo vincolanti per le banche affiliate. Con il contratto di coesione le banche di credito cooperativo aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo e accettano di essere sottoposte all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli della stessa. L’adesione al gruppo bancario ha carattere sostanzialmente permanente e il contratto di coesione indica i poteri della capogruppo sulle banche affiliate, che riguardano - tra l’altro - i seguenti profili rilevanti sul piano prudenziale e di vigilanza: — il governo societario del gruppo e delle sue componenti, i controlli interni e i sistemi informativi del gruppo, funzionali ai compiti della capogruppo di individuazione e attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo e ad assicurare l’unitarietà ed efficacia dei sistemi di amministrazione, gestione e controllo a livello consolidato. Al riguardo è previsto, tra l’altro, che: a) il contratto di coesione disciplini i casi e le modalità di esercizio dei poteri della capogruppo di nomina e revoca degli organi delle banche affiliate, ispirandosi al principio per cui la nomina degli organi di amministrazione e controllo spetta, di norma, all’assemblea dei soci, salvo che i soggetti proposti per tali cariche siano ritenuti dalla capogruppo inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo o di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento della capogruppo oppure inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della banca avendo riguardo in particolare al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati conseguiti come esponente aziendale. In tali casi, sulla base di motivate considerazioni, la capogruppo esercita il potere di nominare o revocare direttamente i componenti degli organi delle banche affiliate, fino alla maggioranza degli stessi; b) la capogruppo svolga tutte le funzioni attribuite alla capogruppo di un gruppo bancario dalla disciplina di vigilanza in materia di Risk Appetite Framework (“sistema degli obiettivi di rischio”), controlli interni ed esternalizzazione di funzioni nei gruppi bancari. E’ inoltre previsto che - al fine di assicurare l’unità del controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo sul gruppo nel suo insieme e l’equilibrio gestionale delle singole banche affiliate - la capogruppo definisca le strategie, le politiche e i principi di valutazione e misurazione dei rischi per il gruppo e assicuri la coerenza del sistema dei controlli interni delle banche affiliate con le strategie, le politiche e i principi stabiliti a livello di gruppo; a tal fine è previsto, tra l’altro, che la capogruppo definisca regole e criteri di svolgimento dell’attività delle banche affiliate, quanto meno con riferimento alle politiche di concessione del credito, all’esposizione a rischi finanziari, alle decisioni di investimento in partecipazioni e in immobili, alla gestione dei conflitti d’interesse; — le attività di controllo e intervento della capogruppo sulle banche affiliate; al riguardo è previsto che il contratto di coesione disciplini il quadro generale dei controlli della capogruppo sull’organizzazione, sulla situazione tecnica e sulla situazione finanziaria delle banche affiliate. Inoltre, il contratto di coesione definisce gli interventi e le misure a disposizione della capogruppo con finalità di prevenzione e correzione delle situazioni di anomalia delle banche affiliate, ivi compresi i poteri di incidere sulla situazione patrimoniale e di liquidità, sulla riduzione del rischio, sulla dismissione di investimenti partecipativi e immobiliari, sulle politiche di distribuzione dei dividendi, sulla restrizione dell’attività e dell’articolazione territoriale; — il rispetto dei requisiti prudenziali, degli obblighi segnaletici e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti; al riguardo è previsto, tra l’altro. che il contratto di coesione attribuisca alla capogruppo il potere di emanare disposizioni vincolanti per il rispetto dei requisiti prudenziali applicabili a livello consolidato, assegnando alla responsabilità esclusiva della capogruppo la definizione e l’adozione delle metodologie di misurazione dei rischi a fini regolamentari; — il ruolo della capogruppo nelle decisioni di rilievo strategico delle banche affiliate; al riguardo è previsto, tra l’altro, che il contratto di coesione attribuisca alla capogruppo il potere di approvare preventivamente le operazioni delle banche affiliate che abbiano rilievo strategico sul piano patrimoniale o finanziario per il gruppo o per le singole banche affiliate, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione, cessione o acquisto di beni e rapporti giuridici, l’acquisto di partecipazioni e immobili, l’apertura di succursali in Italia e all’estero, la prestazione all’estero di servizi senza stabilimento di succursali; — le sanzioni applicabili dalla capogruppo nel caso di violazioni degli obblighi previsti dal contratto; al riguardo è previsto che il contratto di coesione individui le sanzioni per i casi di violazione di disposizioni della capogruppo e di altri obblighi contrattuali, da graduare in relazione alla gravità delle violazioni; in proposito è specificato che devono essere previste almeno le seguenti sanzioni: la possibilità per la capogruppo di adottare misure che incidono sulla struttura e l’operatività della banca affiliata, ivi compresi, quando appropriato, la sospensione dell’assunzione di nuovi rischi, il divieto di nuove operazioni, la restrizione delle attività o della rete territoriale; nei casi più gravi, esperite le altre azioni e gli interventi correttivi possibili e utili, l’esclusione di una banca affiliata dal gruppo. Il contratto prevede inoltre la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate. In particolare, con riferimento alle regole che disciplinano tale garanzia, si pone nella massima evidenza quanto segue: - la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate è parte integrante del contratto di coesione; - la partecipazione all’accordo di garanzia in solido costituisce, in ogni caso, condizione imprescindibile per l’adesione al contratto di coesione e, quindi, al gruppo bancario cooperativo; - la garanzia tra la capogruppo e la banche affiliate è reciproca (cross-guarantee), ovverosia la capogruppo garantisce tutte le banche affiliate per le obbligazioni da queste assunte e ciascuna banca affiliata garantisce la capogruppo e le altre banche affiliate per le obbligazioni di queste; - la garanzia è disciplinata contrattualmente in modo da produrre l’effetto di qualificare le passività della capogruppo e delle banche affiliate come obbligazioni in solido di tutte le banche aderenti all’accordo; - l’obbligazione di garanzia di ciascuna banca aderente è commisurata alle esposizioni ponderate per il rischio di ciascuna banca ed è contenuta entro il limite delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale; - la garanzia ha anche una efficacia esterna in favore dei creditori delle banche aderenti, nel senso che ciascun aderente assumerà in solido, entro il limite sopra indicato dell’obbligo di garanzia individuale, le obbligazioni di ogni altra Banca aderente che si rendesse 10 B5 Appartenenza dell’Emittente ad un gruppo B9 Previsione o stima degli utili Descrizione della natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull'Emittente relative agli esercizi passati e relative dichiarazioni e descrizioni B10 B12 inadempiente verso i propri creditori; - la garanzia deve prevedere meccanismi di sostegno finanziario intra-gruppo con cui le banche aderenti si forniscono il sostegno finanziario necessario per assicurare la loro solvibilità e liquidità, in particolare per il rispetto dei requisiti prudenziali e delle richieste dell’autorità di vigilanza, nonché per evitare, ove necessario, l’assoggettamento alle procedure di risoluzione di cui al d.lgs n. 180/2015 o alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui all’art. 80 e ss. del TUB. Sussiste pertanto il rischio che in futuro, come conseguenza dell’adesione della Banca di Cherasco ad un gruppo bancario cooperativo, di cui non si può prevedere la composizione quantitativa e qualitativa, e ove permanga l’attuale situazione di eccedenza delle risorse patrimoniali dell’Emittente rispetto ai requisiti obbligatori a livello individuale, l’attuazione del previsto meccanismo di garanzia comporti l’obbligo della Banca di Cherasco di impegnare proprie risorse patrimoniali: - per rispondere di obbligazioni presso terzi assunte da altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo; - per fornire il sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità ad altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo. L’investimento in obbligazioni della Banca di Cherasco, pertanto, potrà comportare per l’investitore l’esposizione, oltre che al rischio di impresa proprio della Banca di Cherasco, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo Gruppo Bancario Cooperativo (entro il limite delle risorse patrimoniali della Banca di Cherasco eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale). Sulla base dei dati del rendiconto semestrale al 30 giugno il free capital dell’emittente è pari a € 21.554.562. L’ Emittente fa parte del GRUPPO BANCARIO BANCA DI CHERASCO inteso ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 385/93. Il gruppo è composto dalla BANCA DI CHERASCO (Capogruppo) e dalla società VERDEBLU IMMOBILIARE SRL a socio unico. Quest’ultima ha per oggetto la compravendita, la permuta, la locazione e la gestione di immobili di qualsiasi genere, rimanendo escluse le attività immobiliari aventi finalità esclusivamente speculative. NON APPLICABILE L’ Emittente non fa una stima o previsione degli utili. La revisione contabile dei bilanci d’esercizio e consolidati della Banca di Cherasco per l’anno 2014 è stata effettuata esprimendo giudizio senza rilievi dal collegio sindacale. In data 2 ottobre 2015 l’Assemblea della Banca ha conferito l’incarico di revisione legale dei conti ad un soggetto esterno (BDO Italia S.p.A.). Per il bilancio 2015 e la semestrale 30/06/2016 la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi. Si specifica che la revisione della semestrale al 30/06/2016 è stata redatta in forma limitata. Si riporta di seguito una sintesi degli indicatori finanziari, patrimoniali ed economici maggiormente significativi tratti dai bilanci consolidati relativi all’anno 2015 e all’anno 2014, sottoposti a revisione contabile e i dati semestrali al 30/06/2016 sottoposti a revisione limitata. I dati sono stati predisposti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. I coefficienti prudenziali sono determinati in base alla metodologia prevista dall’Accordo sul Capitale - Basilea 3, utilizzando il metodo Standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali relativi al rischio di credito e controparte e quello Base per la determinazione dei rischi operativi. Tabella 1: Indicatori patrimoniali e Fondi Propri (importi in migliaia di euro e valori in percentuale) Indicatori e Fondi Propri (normativa in vigore dal 1.1.14) Semestre chiuso al 30/06/2016 Esercizio chiuso al 31/12/2015 Esercizio chiuso al 31/12/2014 Ratio minimi vincolanti indicati da Banca d’Italia ad esito dello SREP 11,45% Requisiti minimi inclusi del Capital Conservation Buffer (2,50%) 7 Common Equity Tier 1 / Attivita di Rischio Ponderate - RWA (CET1 Ratio) (a) Tier 1 / Attivita di Rischio ponderate-RWA (Tier 1 Capital ratio) (a) Total Capital Ratio (Fondi Propri / Attivita di Rischio Ponderate - RWA) (a) Fondi Propri (b) Capitale Primario di Classe 1 – CET1 (b) Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) (b) Capitale di Classe 2 (Tier 2) (b) Attivita di rischio ponderate (RWA) (c) RWA /Totale Attivo (c) Leverage Ratio (d) 11,73% 12,03% 11,73% 12,03% 11,45% 8,5 7,9 13,85% 14,54% 14,51% 10,5 10,5 83.896 71.036 88.055 72.810 91.837 72.467 - - - - 5,9 12.860 605.715 15.245 605.437 19.370 633.092 - - 51,55% 17,11 54,98% 15,57 45,90% 19,48 - - Con Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17.12.2013 si e introdotto nel nostro sistema giuridico, a far data dal 01.01.2014, l’insieme 11 di regole comunitarie definite dal Comitato di Basilea (“Basilea III”). Tali regole sono volte a rafforzare la capacita delle banche di assorbire shock sistemici che potrebbero pregiudicarne la stabilita (mediante, a titolo esemplificativo, miglioramenti nella gestione del rischio, della governance, della trasparenza). L’attuazione della nuova disciplina prudenziale è stata accompagnata da un regime di applicazione transitorio (c.d. “Phase-in arrangements”) che ha interessato, tra l’altro, nuove modalità di determinazione del Patrimonio di Vigilanza e con nuovi livelli minimi per i relativi indicatori. Con riferimento in particolare all’adeguatezza patrimoniale, la nozione di “Patrimonio di Vigilanza” è stata sostituita con quella di “Fondi Propri”, ora costituiti da: - Capitale di Classe 1 – TIER 1 = costituito dalla somma del capitale “primario” (Common Equity Tier 1, ovvero CET1) e del cosiddetto capitale “aggiuntivo” (Additional Tier 1, o AT1); - Capitale di Classe 2 – TIER 2. A regime, il livello minimo del CET 1 imposto da Basilea III e pari al 4,5%. E’ stato inoltre previsto il cd. “Buffer di conservazione del capitale”, che rappresenta un cuscinetto aggiuntivo del 2,5% introdotto al fine di patrimonializzare ulteriormente le banche, e consentire loro di far fronte a eventuali disfunzioni o rallentamenti nel processo di erogazione del credito dovuti a tensioni di mercato. Rispetto a quanto indicato sopra, a seguito di tale buffer i coefficienti patrimoniali assumono livelli minimi pari al 7% per il CET 1, all’ 8,5% per il Tier 1 Capital Ratio, e al 10,5% per il Total Capital Ratio fino al 31 dicembre 2016. A partire dal 1° gennaio 2017 il Capital Conservation Buffer verrà ridotto all’1,25% per poi crescere all’1,875% dal 1° gennaio 2018 e tornare al 2,5% dal 1° gennaio 2019, al fine di allineare la disciplina nazionale a quella della maggioranza dei paesi dell’Eurozona. (rif. 18° aggiornamento della Circolare 285/13 della Banca d’Italia) Basilea III, ha inoltre introdotto il monitoraggio della leva finanziaria (“Leverage ratio”) con l’obiettivo di porre un limite alla crescita del “Leverage” delle banche ed evitare che i metodi usati per la stima dei coefficienti di ponderazione sottostimino i rischi effettivi e quindi il fabbisogno di capitale. Il coefficiente di leva finanziaria (“Leverage Ratio”), che misura il rapporto tra il volume delle attività, comprese le esposizioni fuori bilancio, e il capitale aziendale ha l’intento primario di tenere monitorati i volumi intermediati e la sostenibilità rispetto all’aggregato patrimoniale. Il “Leverage Ratio” è dato dal rapporto tra le esposizioni complessive dell’Emittente e il capitale di Classe 1 (Tier 1), secondo quanto previsto dall’art. 429 del Regolamento 575/2013/UE e successive modifiche. Tale indicatore continuerà ad essere monitorato, nel corso del 2016 dalle Autorità di Vigilanza, avendo a riferimento un valore minimo pari a 3. Nel 2017 è prevista la ricalibrazione di tale valore minimo per poi entrare in vigore come requisito obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2018. (a) Common Equity Tier 1 Ratio, Tier 1 Ratio, Total Capital Ratio Alla data del 31.12.2015 il Tier 1 Ratio e il Totale Capital Ratio non sono allineati al Common Equity Tier 1 (CET1) pari al 14,54% essendo presenti passività subordinate. I Common Equity Tier 1 Ratio, Tier 1 Ratio di cui sopra, registrati al 31.12.2015 e, pari al 12,03%, sono migliori rispetto ai livelli registrati al 31.12.2014, pari al 11,45%. L’incremento è attribuibile ad un decremento delle RWA in ragione del minore assorbimento a fronte del rischio di credito della banca. Alla data del 30.06.2016 i suddetti indicatori sono pari al 11,73%. Il leggero decremento è attribuibile ad un decremento dei fondi propri (utile di esercizio) ed una sostanziale stabilità delle attività ponderate per il rischio. In conformità alle previsioni normative europee (Direttiva UE CRD IV e Guidelines EBA on common SREP), la Banca d'Italia, ad esito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), ha imposto all’Emittente, con provvedimento nr. 1261068 del 26.11.2015, requisiti patrimoniali aggiuntivi, comprensivi del “Capital Conservation Buffer”, da considerarsi “vincolanti” per la Banca a decorrere dalla segnalazione sui fondi propri al 31.12.2015 nelle misure di seguito indicate: - CET 1 ratio pari al 7%, vincolante nella misura del 5,9% (4,5% ex art. 92 CRR + 1,4% a esito dello SREP); - Tier 1 ratio pari all’8,5%, vincolante nella misura del 7,9% (6% ex art. 92 CRR + 1,9% a esito dello SREP); - Total Capital ratio pari al 10,5%, vincolante nella misura del 10,5% (8% ex art. 92 CRR + 2,5% a esito dello SREP). Al 31 dicembre 2015, i coefficienti Common Equity Tier 1 Ratio, Tier 1 Ratio, Total Capital Ratio sono risultati pari al 12,03%, al 12,03% (CET1 ratio e Tier 1 ratio hanno lo stesso valore non emettendo la banca strumenti ibridi di patrimonializzazione) e al 14,54%” mentre al 30.06.2016 gli stessi indicatori si attestano al 11,73%, 11,73% e 13,85%. Si evidenzia come alle date del 31.12.2015 e 30.06.2016 gli indicatori patrimoniali siano superiori ai requisiti specifici richiesti per l’Emittente. (b) Fondi Propri, Capitale Primario di Classe 1 (CET1), Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (AT1) e Capitale di Classe 2 (Tier 2) I Fondi Propri, al 31.12.2015, sono pari a 88.055 migliaia di euro, in diminuzione rispetto a 91.837 migliaia di euro del 31.12.2014 registrando un decremento in valore assoluto pari a 3.782 migliaia di euro, in funzione della riduzione del Tier 2, ossia del contributo ai fondi propri dei prestiti subordinati a causa dell’ammortamento degli stessi previsto normativamente. Alla data del 30.06.2016 i Fondi Propri sono pari a 83.896 migliaia di euro, in diminuzione rispetto a 88.055 migliaia di euro al 31.12.2015, dovuti al negativo apporto della perdita semestrale pari a 1.605 migliaia di euro ed alla riduzione della quota dei prestiti subordinati computabili nei fondi propri per € 2.385 mila. Il Capitale Primario di Classe 1 non è allineato al valore dei Fondi Propri in quanto sono presenti strumenti di Capitale di Classe 2 (Tier 2). (c) Attività di rischio ponderate (RWA) e Rapporto RWA/Totale Attivo Le Attività di rischio ponderate, pari a 605.437 migliaia di euro, si riducono al 31.12.2015 di 27.655 migliaia di euro, pari al 4,37%, rispetto al dato del 31.12.2014. Il decremento è legato principalmente alla riduzione dell’assorbimento a fronte del rischio di credito in ragione della diminuzione degli impieghi della banca. Il Totale Attivo al 31.12.2015 si attesta a 1.101.149 migliaia di euro in diminuzione rispetto a 1.379.463 migliaia di euro del 31.12.2014 con una riduzione del 20,18% in ragione della diminuzione del portafoglio titoli di proprietà della banca. Il rapporto RWA su totale attivo, pari alla data di bilancio 2015, a 54,98%, è risultato in aumento rispetto al dato di bilancio 2014, pari al 45,90%. L’aumento è ascrivibile ad una diminuzione dell’attivo nei termini sopra riportati, più che proporzionale rispetto alla diminuzione delle RWA. Al 30.06.2016 le attività di rischio ponderate, pari a 605.715 migliaia di euro, sostanzialmente in linea con il dato di fine 2015. Il totale attivo di bilancio si attesta a 1.175.057 migliaia di euro registrando un incremento percentuale del 6,71% rispetto al dato di 1.101.149 migliaia di euro al 31.12.2015. Il rapporto RWA sul totale attivo, pari a 51,55%, registra una leggera diminuzione rispetto al dato di 54,98% del 31.12.2015, attribuibile ad un aumento dell’attivo non seguito da un aumento delle RWA rimaste stabili. Con riferimento alle attività ponderate per il rischio (RWA) si precisa che, al fine di stimare l’ammontare delle “Attività ponderate per il rischio”, l’Emittente utilizza l’approccio standardizzato previsto dalla normativa in vigore, mentre per il rischio operativo 12 utilizza il metodo base (Tale metrica prevede l’applicazione di un coefficiente regolamentare (pari al 15%) ad un indicatore rappresentativo del volume di operatività aziendale, definito dall’art. 316 del Regolamento UE n. 575/13 (CRR)). d) Leverage Ratio Tale indicatore è dato dal rapporto tra le esposizioni complessive dell’Emittente e il capitale di Classe 1 (Tier 1), secondo quanto previsto dall’art. 429 del Regolamento 575/2013/UE e successive modifiche. Tale indicatore con riferimento all’Emittente, ha assunto un valore pari a 17,11 al 30/06/2016, 15,57 al 31.12.2015 e 19,48 al 31.12.2014. Tabella 2: Principali indicatori di rischiosità creditizia per l’Emittente posti a confronto con i corrispondenti dati espressi dal sistema bancario italiano per classe dimensionale di appartenenza della Banca di Cherasco (banche minori) 30/06/2016 31/12/2015 Sistema 31/12/2015* 31/12/2014 Sistema 31/12/2014** sofferenze lorde / Impieghi lordi (clientela) (1) 12,33% 12,15% 10,5% 9,97% 8,60% sofferenze nette / Impieghi netti (clientela) (2) 5,62% 6,19% 4,80% 4,75% 4,50% sofferenze nette/patrimonio netto (3) 58,18% 60,24% n.d. 48,39% n.d. crediti deteriorati lordi/ impieghi lordi (5) 19,34% 17,81% 18,7% 13,45% 16,8% crediti deteriorati nette / impieghi netti 11,70% 11,21% 10,80% 7,92% 10,80% Rapporto di copertura delle sofferenze 56,76% 53,07% 55,3% 55,33% 52,1% Copertura dei crediti deteriorati (6) 42,57% 41,97% 40,8% 44,82% 36,5% Costo del rischio (7) 9,27% 8,46% n.d. 6,74% n.d. * Fonte: “Rapporto sulla Stabilità Finanziaria n.1 2016” Banca d’Italia ** Fonte: “Rapporto sulla Stabilità Finanziaria n.1 2015” Banca d’Italia e appendice relazione Annuale 2014 Banca d’Italia. Per impieghi netti si intendono i crediti lordi (crediti in bonis più crediti deteriorati) al netto di tutti i fondi rettificativi. (1) Le sofferenze lorde sono aumentate da 80.166 mila € del 31.12.2014 a 95.472 mila € del 31.12.2015 e sono ancora in peggioramento al 30/06/16. Il peggioramento delle sofferenze lorde è legato al perdurare delle condizioni di crisi economica generale. In particolare, si evidenzia che il deterioramento di tale indice di rischiosità, è stato determinato dal passaggio a sofferenza di posizioni precedentemente classificate tra le inadempienze probabili, nonché dal passaggio a sofferenze di posizioni precedentemente classificate tra gli scaduti deteriorati. (2) Il rapporto delle sofferenze nette rispetto agli impieghi netti evidenzia un incremento al 31.12.2015 (passando dal 4,74%al 6,19% ), per poi ridursi al 5,62% al 30/06/2016). La dinamica del rapporto è dovuta in misura principale al combinato effetto dell’incremento delle sofferenze e della riduzione degli impieghi per quanto concerne l’esercizio 2015, e di una inversione di tendenza per quanto concerne questi ultimi nel corso del primo semestre 2016. Inoltre si segnala nel primo semestre 2016 un rafforzamento dei fondi rettificativi relativi alle sofferenze (aumentati da 50.670 mila € al 31.12.15 a 55.688 mila €) riducendo le sofferenze nette da 44.802 mila € al 31.12.15 a 42.427 mila € al 30.06.16. (3) Il rapporto sofferenze nette/patrimonio netto passa dal 48,39% del 31.12.2014 al 60,24% del 31.12.2015 per effetto della crescita delle sofferenze nette non compensato da un incremento del Patrimonio, avvenuto in misura lieve. (4) Il rapporto di copertura delle sofferenze (dato dal rapporto tra le svalutazioni e il complesso dei crediti deteriorati lordi) passa dal 55,33% del 31.12.2014 al 53,07% del 31.12.2015, nonostante le maggiori rettifiche effettuate sulle sofferenze che passano da 44.357 mila € del 31.12.2014 a 50.670 mila € del 31.12.2015. Al 31.12.2015 il tasso di copertura delle sofferenze si attestava per le banche minori al 55,3 %, valore superiore rispetto al nostro rapporto di copertura sofferenze pari a 53,07 % al 31.12.2015. (5) Per crediti deteriorati lordi si intendono le sofferenze, le inadempienze e i crediti scaduti e/o sconfinanti da almeno 90 giorni (c.d. past due). L’indicatore e in aumento rispetto al precedente esercizio e si attesta al 31.12.2015 al 17,81% (rispetto al 13,45% del 31.12.2014). L’indicatore è in peggioramento anche al 30/06/2016 portandosi al 19,34% Al 31.12.2015 la consistenza dei crediti deteriorati lordi a livello di sistema rappresentava il 18,7% dei prestiti alla clientela, valore superiore rispetto a quelli della Banca Di Cherasco che risulta essere pari al 17,81% al 31.12.2015. (6) Il rapporto di copertura delle partite deteriorate (dato dal rapporto tra le svalutazioni totali sulle partire deteriorate –vedi punto (5)- e il complesso dei crediti deteriorati) lordi passa dal 44,82% del 31.12.2014 al 41,97% del 31.12.2015 per effetto dell’aumento delle deteriorate lorde. Per Banche minori (categoria nella quale rientra la Banca di Cherasco) tale indicatore e pari a 40,8 % al 31.12.2015. I valori di 13 sistema anche in questo caso essendo minori significa che sono minori le rettifiche di valore sull’esposizione lorda delle partite deteriorate. (7) Indicazione del costo del rischio inteso come rapporto tra le rettifiche su crediti e l’ammontare dei crediti netti verso la clientela. Tabella 2.1: Composizione dei crediti deteriorati (importi in migliaia di euro) 31/12/2014 Esposizio ne lorda Sofferenze - di cui forborne Inadempienze - di cui forborne Esposizioni scadute - di cui forborne Totale crediti deteriorati - di cui forborne Crediti in bonis - di cui forborne 98.114 13.174 44.299 34.745 11.485 30/06/2016 Rettifica di valore Esposizion 30/06/20 e netta 16 30/06/201 6 55.688 42.427 6.337 6.837 9.141 35.157 6.367 28.378 690 10.796 31/12/2015 Rettifica Esposizion di valore e netta 31/12/201 31/12/201 5 5 % copertur a Esposizion e lorda 56,76 48,10 20,64 18,32 6,00 95.472 259 37.049 8.756 7.381 50.670 30 7.617 1.376 435 % copertur a Esposizion e lorda Rettifica di valore 31/12/201 4 Esposizion e netta 31/12/201 4 % copertur a 44.802 229 29.431 7.380 6.946 53,07 11,58 20,56 15,71 5,89 80.166 44.357 35.809 55% 23.832 3.139 20.693 13,17% 592 21 571 3,56% 108.154 48.475 59.679 44,82% 696.243 2.473 693.770 0,35% 2.351 153.898 200 65.519 2.151 88.380 8,51 42,57 2.699 139.902 132 58.722 2.567 81.180 4,89 41,97 50.270 642.055 33.067 12.904 1.999 176 37.366 640.057 32.891 25,67 0,31 0,53 11.715 645.625 20.303 1.538 2.557 678 10.177 639.799 19.625 13,13 0,40 3,34 I dati 2015 della tabella 2.1 vengono riportati secondo la nuova classificazione prevista dal 7^ aggiornamento della circolare n. 272 della Banca d’Italia: con tale aggiornamento, sono state modificate anche le definizioni di “Attività finanziarie deteriorate”, allo scopo di allinearle alle nuove nozioni di “Non-performing exposures e Forbearance” introdotte dalle norme tecniche di attuazione relative alle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate, definite dalla Banca Centrale Europea (BCE) e approvate dalla Commissione Europea il 9 gennaio 2015 (cosiddetti ITS, acronimo di Implementing Technical Standards). Tra i cambiamenti più significativi della normativa, entrata in vigore dal 1° gennaio 2015, emerge la differente suddivisione delle attività deteriorate. In particolare, da un lato, non sono più contemplate le categorie di “incagli” ed “esposizioni ristrutturate”, dall’altro vengono introdotte le nozioni delle “inadempienze probabili” e delle “esposizioni oggetto di concessioni – (Forborne)”. Esposizioni oggetto di concessione (Forborne): in particolare, quest’ultima accezione non rappresenta una nuova categoria di credito deteriorato, bensì si pone come strumento informativo addizionale, in quanto la categoria dei crediti Forborne e trasversale alle classi di rischio esistenti e può includere crediti performing e crediti non performing, cioè deteriorati. Le esposizioni “Forborne non performing” lorde e nette sono un di cui dei crediti deteriorati lordi e netti, mentre le esposizioni “Forborne performing” lorde e nette sono un di cui di quelle in bonis. Alla data del 31.12.2015 sono classificate “Forborne non performing” posizioni deteriorate lorde per complessivi 11.715 migliaia di euro (nette 10.177 migliaia di euro) mentre i “Forborne performing” erano pari a 20.303 migliaia di euro - classificati in bonis (nette 19.625 migliaia di euro). Alla data del 30.06.2016 sono state classificate “Forborne non performing” posizioni deteriorate lorde per complessivi 50.270 migliaia di euro (nette 37.366 migliaia di euro) mentre i “Forborne performing” erano pari a 33.067 migliaia di euro - classificati in bonis (nette 32.891 migliaia di euro). Con riferimento ai “Forborne non performing” lordi si registra, rispetto al dato rilevato al 31.12.2015, un significativo incremento pari a 38.555 migliaia di euro mentre per i “Forborne performing” lordi un incremento di 12.764 migliaia di euro. Tabella 2.2: Grandi Rischi (importi in migliaia di euro) 30/06/2016 31/12/2015 31/12/2014 Numero Grandi Rischi 7 7 7 Grandi rischi - Valore di bilancio 420.959 360.034 566.077 Grandi rischi - Valore ponderato 94.433 77.291 81.571 Grandi Rischi (Valore Bilancio) /Totale attivita di rischio* 37,42% 34,17% 42,42% Grandi Rischi (Valore Ponderato) / Totale attivita di rischio* 8,39% 7,34% 6,11% *Totale Attività di Rischio: aggregato delle voci dell’attivo “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, “Attività finanziarie valutate al fair value”, “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, “Crediti verso Banche” e “Crediti verso la clientela” dello Stato Patrimoniale 14 La Circolare n. 285 del 01.01.2014 definisce “Grande Rischio” le esposizioni che, in termini nominali, risultano essere di importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile dell’Emittente (nel caso specifico, il capitale ammissibile corrisponde all’aggregato patrimoniale dei Fondi Propri). I “Grandi Rischi” riportati nella suddetta Tabella 2.4 sono rappresentati da esposizioni verso controparti istituzionali. La Banca al 31/12/2015 detiene 7 posizioni tra i “grandi rischi”. Tra queste posizioni le maggiormente rilevanti sono quelle verso l’Istituto Centrale di Categoria (Iccrea Holding), Banca Monte dei Paschi, Eurovita Assicurazioni ed il Ministero del Tesoro (per oltre 229 milioni di €; alla data del 30/06/2016 per oltre 295milioni di €) Solo due posizioni rientrano tra la clientela ordinaria per un importo rispettivamente di 11,693 milioni e 10,337 milioni di euro Non si ritiene sussistere alcun rischio di concentrazione dei clienti per settore di attività e per area geografica. Tabella 3: Indicatori di Liquidità 30/06/2016 31/12/2015 31/12/2014 LOAN TO DEPOSIT RATIO (1) 87% 88% 86% LIQUIDITY COVERAGE RATIO (2) 246% 165% 299% NET STABLE FUNDING RATIO (3) 104% 102% 106% Il Loan to Deposit Ratio esprime il rapporto tra l’ammontare totale degli Impieghi e l’ammontare totale della raccolta diretta. Nel corso del 2015 l’indicatore evidenzia che i prestiti della Banca rappresentano il 88% dei depositi. Il Liquidity Coverage Ratio (LCR) esprime il rapporto tra l’ammontare delle attività prontamente monetizzabili disponibili (la cassa ed i titoli prontamente liquidabili detenuti dalla banca) e lo sbilancio monetario progressivo cumulato a 1 mese stimato in condizioni di normalità gestionale. L’indice, previsto della normativa Basilea 3 relativa ai requisiti patrimoniali degli istituti di credito, viene elaborato al fine di aumentare la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità delle banche, assicurando che le banche dispongano di sufficienti attività liquide di elevata qualità per superare una situazione di stress acuto della durata di 30 giorni. Per l'indicatore LCR era previsto un valore minimo del 60% a partire dal 1 ottobre 2015 e del 70% per l’anno 2016, tale minimo in progressivo aumento raggiungerà il 100% dal 1 gennaio 2018 secondo il regolamento UE n. 575/2013 ("CRR"). Il Net Stable Funding Ratio (NSFR) è determinato rapportando l’ammontare complessivo delle Fonti stabili di raccolta (patrimonio della banca, indebitamento a medio/lungo termine, quota stabile dei depositi) al valore degli impieghi di medio/lungo periodo. L’indicatore, di tipo strutturale, si riferisce ad un orizzonte temporale di un anno ed è stato elaborato per garantire che, in modo permanente, le attività e le passività delle banche presentino una composizione per scadenze sostenibile. Per l'indicatore NSFR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1 gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale. Tabella 4_ Finanziamenti in Bce Situazione al 30/06/2016 Scadenza Importo 28/07/2016 35.000.000,00 01/09/2016 25.000.000,00 24/06/2020* 60.000.000,00 Situazione al 31/12/2015 Scadenza Importo 28/01/2016 43.000.000,00 25/02/2016 57.000.000,00 31/03/2016 15.000.000,00 26/09/2018* 35.000.000,00 TOTALE 120.000.000,00 TOTALE 150.000.000,00 * Targeted Long Term Refinancing Operation (T-LTRO) Situazione al 31/12/2014 Scadenza Importo 06/01/2015 € 35.000.000,00 29/01/2015 € 85.000.000,00 26/02/2015 € 123.000.000,00 26/03/2015 € 108.000.000,00 26/09/2018* € 35.000.000,00 TOTALE € 386.000.000,00 In tema di capacità di smobilizzo di attività sul mercato (market liquidity risk) per far fronte ad eventuali sbilanci da finanziare, l’Emittente presentava al 31.12.2015 un ammontare di titoli stanziabili presso la Banca Centrale Europea (BCE), non impegnati e al netto di eventuali haircut applicati, pari a 3,18 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 9,60 milioni di euro a fine 2014. Alla data del 30.06.2016 i titoli stanziabili (non impegnati) presso la Banca Centrale Europea (BCE) sono pari a circa 1,93 milioni di euro. La riduzione rispetto al dato del 31.12.2015 è dovuta allo smobilizzo di importi. La componente non impegnata è costituita prevalentemente da titoli caratterizzati da un elevato grado di liquidabilità (titoli di stato), anche in condizioni di stress. Coerentemente con le linee guida del piano industriale e considerati gli impegni in essere, particolare e crescente attenzione sarà data alla posizione di liquidità dell'Emittente. Rischio sovrano Nella tabella che segue si riportano le esposizioni in titoli di debito emessi dallo Stato italiano e dalle amministrazioni centrali dello Stato italiano per i periodi di osservazione, con specifica indicazione del portafoglio di appartenenza. Tali investimenti rappresentano al 30/06/2016 il 90,41% dell’ammontare complessivo delle attività finanziarie della banca classificate nei portafogli delle attività di negoziazione e disponibili per la vendita. (Al 31/12/2015 il dato si attestava intorno al 88,75% e al 31/12/2014 al 91,15%) Al 30 giugno 2016 fra i crediti verso clientela sono inoltre presenti crediti erogati ad amministrazioni pubbliche centrali e locali per un importo pari a 2.023 milioni di i euro. Tali crediti rappresentano lo 0,26% del totale dei crediti verso clientela. (Al 31/12/2015 il dato si attestava intorno al 0,39% e al 31/12/2014 al 0,24%) Al 31 dicembre 2015 non è presente nel portafoglio di proprietà alcun titolo di debito strutturato. (valori in migliaia di euro) 15 Paese Italia (BBB-)* Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS) 30/06/2016 31/12/2015 31/12/2014 Valore nominale Valore di Bilancio Fair Value Valore nominale Valore di Bilancio Fair Value Valore nominale Valore di Bilancio Fair Value 277.427 295.339 295.339 223.025 229.949 229.949 450.689 464.532 464.532 % su attività finanziarie totali 90,41% 88,75% 91,15% Crediti erogati ad amministrazio ni pubbliche 2.023 2.834 1.881 % su totale crediti 0,26% 0,37% 0,24% *Rating rilasciato da S&P Esposizione del portafoglio ai rischi di mercato VAR % 30/06/2016 31/12/2015 31/12/2014 Value at Risk dell’esposizione al rischio di mercato relativamente al portafoglio di negoziazione (Trading Book) - - - Value at Risk dell’esposizione al rischio di mercato relativamente al portafoglio bancario (Banking Book) 0,837% 0,534% 1,905% Il VaR (Value at Risk) esprime la massima perdita potenziale del portafoglio titoli derivante da movimenti sfavorevoli dei parametri di mercato in un determinato orizzonte temporale e con una definita probabilità e viene calcolato dall'Emittente su un orizzonte temporale di 10 giorni e con un intervallo di confidenza del 99%. I parametri di mercato presi in considerazione per il calcolo del VaR sono i tassi di interesse, i tassi di cambio, prezzi delle azioni, indici e fondi e gli spread di credito impliciti nei prestiti obbligazionari. Alle date del 30.06.2016, 31.12.2015 e 31.12.2014 il portafoglio titoli dell’Emittente era interamente classificabile come Portafoglio Bancario (Banking Book), essendo il portafoglio di negoziazione (Trading Book) pari a zero. Nel primo semestre 2016, così come nel corso dell’esercizio 2015 e 2014 il VaR si è mantenuto su valori modesti in rapporto all’entità del portafoglio. Alla data del 30.06.2016 il VaR era pari 0,837%, in aumento rispetto al dato 0,534% al 31.12.2015. La maggiore volatilità è dovuta dalle condizioni di mercato successive alla Brexit. Pertanto, in considerazione dell’esiguità del valore non si ravvisano particolari profili di criticità. La Banca non assume posizioni speculative in strumenti derivati, come espressamente previsto dalla normativa di vigilanza e dallo Statuto. Tabella 5: Principali dati di conto economico (importi in migliaia di euro) Margine d'interesse (1) Margine di Intermediazione (2) Risultato netto di gestione finanziaria (5) 30/06/2016 30/06/2015 VAR % 2015 2014 VAR% 7.432 8.281 -10,25% 16.302 17.444 -6,55% 14.429 16.410 -12,07% 31.437 40.562 -22,50% 3.247 4.338 -25,15% 7.283 15.647 -53,45% 16 Oneri operativi (3) 9.442 8.798 +7,32% 19.426 18.322 +6,03% Utile lordo dell’operatività corrente -1.259 -4.250 +70,38% 271 -8.143 +103,33 Utile netto d’esercizio (4) -1.606 -3.279 +51,02% 78 -6.002 +101,28% (1) Gli interessi attivi, dati dalla gestione dei capitali fruttiferi, sono diminuiti nel corso del 2015 del 24,00%, mentre gli interessi passivi sono diminuiti del 40,82%. Il margine di interesse è diminuito del 6,55%. Il trend è proseguito nel corso del primo semestre 2016 a causa della continua riduzione dei tassi di interesse difatti dal 30/06/2015 al 30/06/2016 il margine è diminuito del 10,25%. (2) Al margine di intermediazione contribuiscono il risultato netto dell’attività di negoziazione, gli utili da cessione o riacquisto delle attività finanziarie, il risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value e la gestione dei servizi bancari. Rispetto all’importante risultato ottenuto dall’attività di negoziazione degli strumenti finanziari nel 2014, lo scorso anno ha visto una fisiologica riduzione dell’apporto di tale attività determinata dal verificarsi sui mercati di minori opportunità. Il trend è proseguito anche nel primo semestre 2016. Nel corso del primo semestre 2016 non si sono effettuate cessioni di crediti. La perdita ante imposte al 30/06/2016 ammonta a 1.259 mila € rispetto a 4.250 mila € calcolato al 30/06/2015. Tale risultato è frutto della continua ricerca in chiave prudenziale di una copertura del credito deteriorato sempre maggiore. Le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente calcolate al 30/06/2016 ammontano a 347 mila €. (3) Gli oneri operativi sono in costante aumento sia per quanto riguarda i bilanci annuali, dal 2014 al 2015, dove si evidenzia un incremento del 6,03% dovuto all’aumento dei costi del personale, sia per quanto riguarda le semestrali dove il dato aumenta del 7,32%. (4) Nel 2014 la Banca ha chiuso l’esercizio con una perdita di 6mln. Nonostante una chiusura positiva di 78 mila € nel 2015, la semestrale del 2016 si è chiusa con una perdita di 1,6mln a causa delle sofferenze registrate. (5) Il risultato netto di gestione finanziaria è in diminuzione sia per quanto riguarda il dato annuale al 31/12/2014 e al 31/12/2015 che passa da 15.647mila € a 7.283mila €, sia per quanto riguarda il dato semestrale che passa da 4.338 mila € a 3.247 mila €. Queste variazioni sono dovute principalmente dalla diminuzione dell’utile derivante dalla negoziazione del portafoglio di proprietà. Tabella 6: Principali dati di Stato Patrimoniale (importi in migliaia di euro) 30/06/2016 31/12/2015 31/12/2014 Crediti verso clientela (1) Attività finanziarie (3) Passività finanziarie Raccolta diretta da clientela (1) Raccolta indiretta da clientela Debiti verso banche (2) Crediti verso banche (2) Totale Attivo Patrimonio Netto (5) Capitale Sociale (4) 728.437 323.342 14.169 720.980 258.275 13.139 753.450 510.155 15.812 Var % (31/12/201530/06/2016) +1,03% +25,19% +7,84% Var % (31/12/201431/12/2015) -4,31% -49,37% -16,90% 834.295 820.291 882.274 +17,07% -7.02% 507.048 229.403 509.343 176.321 446.740 390.110 -0,45% +30,11% +14,01% -54,80% 73.114 1.175.057 72.919 16.776 71.111 1.101.095 74.360 16.695 68.848 1.379.500 73.993 16.272 +2,82% +6,72% -1.94% +0,49% +3,29% -20,18% +0,50% +2,60% (1) Al 31 dicembre 2015, le masse complessivamente amministrate per conto della clientela costituite dalla raccolta diretta ammontano a euro 820.291 mila €, evidenziando una diminuzione di 61.983 mila € su base annua (-7,02%). Gli strumenti finanziari a medio e lungo termine hanno evidenziato un andamento negativo; una dinamica positiva invece si è riscontrata per quelli a breve termine e a vista. La clientela ha privilegiato gli strumenti finanziari più liquidi ma ha anche riservato particolar interesse al risparmio gestito. Nel corso del primo semestre 2016 il trend si è invertito per quanto concerne la raccolta diretta e sostanzialmente mantenuto costante nella raccolta indiretta. Medesime considerazioni valgono per gli impieghi alla clientela, che dopo la flessione del 2015, dovuta anche al deterioramento del credito, ha visto la banca tornare ad incrementare il sostegno al territorio. (2) Al 31 dicembre 2015 l’indebitamento interbancario netto della Banca si presentava pari a 176 milioni a fronte dei 390 milioni di euro al 31 dicembre 2014. L’esposizione interbancaria netta include le operazioni di rifinanziamento presso la BCE, pari a 150 milioni di euro a cui la Banca ha partecipato attraverso la costituzione di attivi eligibili a garanzia. In tale ambito rientrano i finanziamenti assunti in modalità diretta tramite lo strumento del T-LTRO per un ammontare complessivo pari a 35 milioni. Al 30/06/2016 l’indebitamento interbancario ammonta a 229 milioni, di cui 120 milioni per operazioni di rifinanziamento presso la BCE. Durante il primo semestre 2016 si è provveduto a rimborsare il finanziamento di 35 milioni ottenuto tramite la partecipazione alla T-LTRO, ma si è contestualmente aderito alla T-LTRO II per 60 milioni. (3) La dinamica del portafoglio titoli è in buona parte connessa alla variazione delle “attività finanziarie disponibili per la vendita” che sono diminuite nel corso del 2015 passando da 510 milioni al 31/12/2014 a 258 milioni al 31/12/2015; al 30/06/2016 ammontavano a 323 milioni. Tale voce è costituita prevalentemente da titoli di Stato italiani, che al 31/12/2015 ammontavano a 17 B13 B14 B15 B16 B17 B18 Dichiarazione attestante che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali Dichiarazione attestante che non si sono verificati cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell’Emittente Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all’Emittente che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità Rapporti di gruppo Descrizione delle principali attività dell'Emittente Partecipazione /controllo sull’Emittente Rating attribuiti all'Emittente o ai suoi titoli di debito Descrizione della natura e della portata della garanzia 230 milioni; le altre componenti erano costituite da titoli di debito emessi da primarie istituzioni creditizie per 8 milioni e, in via residuale, da investimenti in fondi comuni e altre attività finanziarie. Dal punto di vista del profilo finanziario i titoli a tasso variabile rappresentano il 29,93% del portafoglio, i titoli a tasso fisso il 36,37 %, i titoli a tasso misto il 28,47%, presenti principalmente nel portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita. 4) Il capitale sociale ha registrato un incremento del 2,60% al 31/12/2015, per poi mantenersi pressoché costante fino al 30/06/2016. 5) Il patrimonio netto ha registrato un incremento dello 0,5% al 31.12.2015, mentre vede una flessione del 1,94% al 30.06.16. Tale risultato è principalmente conseguenza della perdita di periodo pari a € 1.606 mila. La Banca di Cherasco S.c., nella persona del suo legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione, Olivero Giovanni Claudio, attesta che, con riferimento al verificarsi di cambiamenti negativi sostanziali delle sue prospettive dalla data dell’ultimo bilancio pubblicato sottoposto a revisione (31/12/2015), la Banca ha registrato una perdita al 30/06/2016 di euro 1.605.774 che è da attribuirsi principalmente alle importanti rettifiche di valore effettuate sul portafoglio crediti deteriorati, oltre che ad una diminuzione dell’apporto dell’utile da negoziazione titoli disponibili per la vendita . Banca di Cherasco dichiara che, dalla chiusura della semestrale al 30/06/2016, che ha registrato una perdita di 1.605.774€ per la quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione limitata, non si sono verificati cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale del Gruppo. La Banca al 30.06.2016 registra una perdita di € 1.605.774. Tale risultato è da attribuirsi principalmente alle importanti rettifiche di valore effettuate sul portafoglio crediti deteriorati, oltre che ad una diminuzione dell’apporto dell’utile da negoziazione titoli facenti parte delle attività finanziarie disponibili per la vendita . L’ Emittente non è soggetto ad alcuna dipendenza in quanto capogruppo del GRUPPO BANCARIO BANCA DI CHERASCO. La Banca di Cherasco - Credito Cooperativo s.c. (di seguito “la Banca”) ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza. La Banca svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non soci. La Banca può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegni preventivamente i titoli, in caso di vendita. La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall'”Autorità di Vigilanza”. NON APPLICABILE L’Emittente non è direttamente o indirettamente posseduto o controllato da alcuna entità esterna. NON APPLICABILE All'Emittente e alle Obbligazioni non è assegnato alcun rating da parte delle principali agenzie di rating. [L’Emittente non ha richiesto la garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo FGO. Il Prestito Obbligazionario non è stato quindi ammesso alla garanzia.] [L’Emittente ha richiesto la garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo FGO mediante delibera [●]. Il Prestito Obbligazionario è quindi ammesso alla garanzia. Il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti è un consorzio costituito tra Banche di Credito Cooperativo. Il Fondo è operativo dal 1 gennaio 2005 con l’obiettivo di tutelare il diritto di credito degli Obbligazionisti delle banche consorziate. L’acquisto di “Obbligazioni Garantite” (che sono contrassegnate da un apposito marchio e dalla codifica ISIN) consente ai risparmiatori clienti delle Banche di Credito Cooperativo – senza alcun aggravio di costo – di ottenere garanzia del loro rimborso in caso di insolvenza della Banca Emittente. Scopo principale del Fondo è la tutela dei portatori, persone fisiche o giuridiche, di titoli obbligazionari emessi dalle Banche consorziate, per l’ipotesi di mancato adempimento alla scadenza dell’obbligo di rimborso dei ratei di interessi e/o del capitale, nei limiti e con le modalità previste dallo statuto e dal Regolamento del Fondo. Il Fondo interviene, nel limite di cui al quarto comma dell’art. 3 dello statuto del Fondo (FGO), nel caso di inadempimento degli obblighi facenti capo alle Banche consorziate e ai soggetti cessionari dei titoli ai sensi degli artt. 40, primo comma, lett. b), 43, 18 primo comma, lett. b), 46 del D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 attraverso: • la fornitura di mezzi al soggetto obbligato che non abbia onorato alla scadenza il debito di pagamento del rateo di interessi dei titoli obbligazionari, anche nel caso in cui il medesimo sia stato sottoposto: o alla modifica dell’importo degli interessi maturati o della data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. i) del D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 su richiesta del Consiglio di Amministrazione; o a procedura di Amministrazione Straordinaria su richiesta del Commissario Straordinario; • il pagamento del controvalore dei titoli, su richiesta dei loro portatori, nel caso di inadempimento dell’obbligo di rimborso del capitale alla scadenza da parte del soggetto obbligato, anche nel caso in cui la Banca sia stata sottoposta: o alla procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa; o all’esercizio dei poteri previsti all’art. 60, primo comma, lett. e), f), g) ed i) del D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 da parte di Banca d’Italia. Ai sensi del medesimo art. 3, l'intervento del Fondo non ha tuttavia luogo: • nel caso di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. l° settembre 1993, n. 385 ed in quello di continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'art. 90 del citato D.Lgs.; • limitatamente alla quota ceduta, in caso di cessione delle passività della Banca ai sensi degli artt. 40, primo comma, lett. b), 43, primo comma, lett. b), 46 del D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180. Secondo l’art. 2 dello Statuto del Fondo restano esclusi dalla garanzia i titoli obbligazionari subordinati e in genere tutti quelli caratterizzati da elementi derivati o che attribuiscono al loro portatore la facoltà di richiedere una prestazione ulteriore e diversa dal pagamento degli interessi e dalla restituzione del capitale.] Alla data del [●] la dotazione massima collettiva del Fondo, che alla data del [●] garantisce [●] emissioni obbligazionarie per un totale di Euro [●], e pari a Euro [●] per il periodo [●]. L’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l’Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso un’altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito. B19 Informazioni sul Nell’effettuazione degli interventi il Fondo si avvale dei mezzi che le consorziate si impegnano a tenere a disposizione dello stesso Garante ai sensi degli artt. 5 e 25 dello statuto del Fondo secondo un meccanismo commisurato alla rischiosità di ciascuna Consorziata (Rischio Banca), al rischio storico del Sistema del Credito Cooperativo (Perdita Attesa Storica), alla durata della singola emissione (Rischio Durata), al rischio di concentrazione del portafoglio di obbligazioni garantite dal Fondo stesso (Rischio Concentrazione) e in proporzione all’ammontare delle obbligazioni garantite. La somma di tali mezzi, calcolata con riferimento alle date del 30 giugno e del 31 dicembre antecedenti l’evento di default, al netto degli importi somministrati per l’effettuazione di precedenti interventi, rappresenta la dotazione collettiva massima del Fondo medesimo a disposizione degli interventi. Sezione C - STRUMENTI FINANZIARI C1 Descrizione del tipo Le Obbligazioni oggetto del presente programma e della classe degli [BCC CHERASCO obbligazioni tasso fisso [tasso fisso con devoluzione di una parte degli interessi a favore di organizzazioni non strumenti finanziari lucrative di utilità sociale (onlus), enti, fondazioni, associazioni, enti ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che offerti, compresi perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]; [BCC CHERASCO Obbligazioni Tasso Fisso Step eventuali codici di Up/Step Down] identificazione degli [BCC CHERASCO Obbligazioni Tasso Variabile con eventuale massimo e/o minimo] strumenti finanziari. [BCC CHERASCO Obbligazioni Tasso Misto con eventuale massimo e/o minimo] [BCC CHERASCO Obbligazioni Zero Coupon] sono titoli di debito che determinano l’obbligo per l’Emittente di rimborsare all’investitore alla data di scadenza il 100% del valore nominale, fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (“BRRD”), con particolare riferimento allo strumento del cd. “bail-in”, cosi come recepita nel nostro ordinamento con i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16.11.2015, unitamente alla corresponsione di interessi secondo quanto indicato nell’Elemento C.9 della presente Nota di Sintesi. Il codice ISIN delle Obbligazioni è[•]. C2 Valuta di emissione Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro. C5 Restrizioni alla Non sono presenti clausole limitative al trasferimento e alla circolazione delle obbligazioni, fatta eccezione per quanto disciplinato libera trasferibilità ai punti seguenti. Le obbligazioni emesse ai sensi di questo Prospetto di Base non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, cosi come modificato, (di seguito il Securities Act) o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. (United States e U.S. Person il cui significato e quello attribuito nel Regulation S del Securities Act). Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel Regulation S del Securities Act (Regulation S). Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” ed alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”. C8 Diritti e Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria e quindi il diritto alla Ranking percezione delle cedole alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza salvo utilizzo del connessi agli “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti strumenti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (cfr. elemento D.3 finanziari “”Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in”). I portatori delle obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell’intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione. 19 Salvo quanto sopra indicato in merito all’utilizzo del “bail-in”, non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni. Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni di cui alla presente Nota di Sintesi a carico dell’Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso. Tuttavia, nell’ipotesi di applicazione dello strumento del “bail-in”, il credito degli obbligazionisti verso l’Emittente non sarà soddisfatto “pari passu” con tutti gli altri crediti chirografari dell’Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l’ordine sinteticamente rappresentato all’interno della tabella che segue. Nell’ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate a favore degli obbligazionisti secondo l’ordine indicato nella tabella che segue partendo dalla categoria dei depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio, privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino a Euro 100.000. C9 Tasso di interesse nominale Di seguito si riportano le caratteristiche sintetiche degli strumenti finanziari oggetto di emissione: Obbligazioni Zero Coupon: Dalla data di godimento fruttano interessi il cui importo è determinato come differenza tra il prezzo di rimborso a scadenza ed il prezzo di emissione (inferiore al 100% del valore nominale pari a [●]. Obbligazioni a Tasso Fisso [Tasso fisso con devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni Non Lucrative di utilità Sociale (ONLUS), enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di Lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito] dalla data di godimento fruttano interessi applicando al valore nominale un tasso di interesse costante pari a [●]% Obbligazioni a Tasso Step Up, Step Down: dalla data di godimento fruttano interessi applicando al valore nominale un tasso di interesse [predeterminato crescente – step up] [predeterminato decrescente – step down] pari a [●]. Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di cap e/o floor: dalla data di godimento fruttano interessi applicando al valore nominale un tasso variabile legato all’andamento del parametro di riferimento prescelto [tasso Euribor a [tre] [sei] [dodici] mesi puntuale o media mese precedente la data di godimento di ogni singola cedola] [IRS] [tasso BCE], aumentato di uno spread pari a [●]]. Si precisa che il tasso di interesse minimo per le cedola è da ritenersi pari a zero, a prescindere dall’eventuale valore negativo assunto dal parametro di riferimento [e dallo spread pari a [●]]. Pertanto, il valore di ciascuna cedola non potrà mai essere inferiore a zero. [Il tasso della prima cedola è indipendente dal parametri di riferimento ed è pari a [●]%.] [Il tasso annuo applicabile per la determinazione delle cedole non può essere [inferiore al tasso minimo (floor) [ovvero] [superiore al tasso massimo (cap)]] Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di cap e/o floor: dalla data di godimento fruttano interessi applicando al valore nominale nel periodo a tasso fisso un tasso di interesse [costante pari a [●]%], mentre nel periodo a tasso variabile un tasso legato all’andamento del parametro di riferimento prescelto [tasso Euribor a [tre] [sei] [dodici] mesi puntuale o media mese precedente la data di godimento di ogni singola cedola], [IRS] [tasso BCE] aumentato dallo spread pari a [●]]. Pertanto il valore di ciascuna cedola non potrà mai essere inferiore a zero. [Il tasso annuo applicabile per la determinazione delle cedole non può essere [inferiore al tasso minimo (floor) [ovvero] [superiore al tasso massimo (cap)]] Data di godimento e data di scadenza interessi La data di godimento del prestito è [●]; le date di scadenza degli interessi sono [●]. Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito La data di scadenza è [●] Le Obbligazioni sono rimborsabili: [in un’unica soluzione alla Data di scadenza o in corrispondenza della data o delle date di rimborso anticipato, almeno al valore nominale]; 20 [con ammortamento secondo il seguente Piano di Ammortamento [●]]. I rimborsi saranno effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli Spa. Le Obbligazioni oggetto del presente programma di emissione prevedono il rimborso alla pari (100% del Valore Nominale) in un’unica soluzione alla Data di Scadenza, fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, con particolare riferimento allo strumento del “bail-in” cosi come recepita nel nostro ordinamento con i Decreti Legislativi n.180 e 181 del 16.11.2015. Qualora la data di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti saranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo a tale data secondo il calendario Target e senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Tasso di rendimento Il tasso effettivo di rendimento annuo lordo e netto su base annua alla data di emissione è pari a [●], calcolato con la formula del tasso di rendimento effettivo a scadenza in regime di capitalizzazione composta sulla base del prezzo di emissione. Per le Obbligazioni a Tasso Variabile il rendimento effettivo annuo viene calcolato in ipotesi di costanza del parametro di indicizzazione e tenendo conto delle cedole prefissate. C10 C11 Descrizione della componente derivativa Ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato o su altri mercati equivalenti Sezione D – RISCHI D2 Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'Emittente Nome del rappresentante dei detentori dei titoli di debito Non applicabile. Non è prevista la costituzione di una o più organizzazioni (né il mero coinvolgimento di organizzazioni già esistenti) per rappresentare gli interessi degli Obbligazionisti, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 385 del 1 Settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni. [Non applicabile – Le obbligazioni non prevedono una componente derivativa per quanto riguarda il pagamento degli interessi.] [Obbligazioni a Tasso variabile] [con] [tasso minimo] [e/o] [tasso massimo] [La componente derivativa consta di un’opzione di tipo Interest Rate Cap per la definizione di un tasso massimo] [La componente derivativa consta di un’opzione di tipo Interest Rate Floor per la definizione di un tasso minimo] I valori di tali opzioni sono determinati sulla base delle condizioni di mercato e sono calcolati sulla base della formula di Black & Scholes. Per formula di Black&Scholes si intende la formula matematica utilizzata per calcolare il prezzo di non arbitraggio di un’opzione call o put di tipo europeo.] [Obbligazioni a Tasso misso] [con] [tasso minimo] [e/o] [tasso massimo] [La componente derivativa consta di un’opzione di tipo Interest Rate Cap per la definizione di un tasso massimo] [La componente derivativa consta di un’opzione di tipo Interest Rate Floor per la definizione di un tasso minimo] I valori di tali opzioni sono determinati sulla base delle condizioni di mercato e sono calcolati sulla base della formula di Black & Scholes. Per formula di Black&Scholes si intende la formula matematica utilizzata per calcolare il prezzo di non arbitraggio di un’opzione call o put di tipo europeo.] Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l’ammissione alla quotazione su mercati regolamentati, né presso sistemi multilaterali di negoziazione né l’Emittente agirà in qualità di internalizzatore sistematico. L’emittente non si impegna al riacquisto delle obbligazioni su iniziativa dell’investitore prima della scadenza, tuttavia si riserva la facoltà di riacquistare le obbligazioni nell’ambito del servizio di negoziazione in conto proprio secondo le modalità previste dalla policy di pricing dei prestiti obbligazionari di propria emissione, disponibile sul sito www.bancadicherasco.it. La policy prevede che il calcolo del prezzo di riacquisto delle obbligazioni utilizzi il metodo del frozen spread (tale spread rimane fisso per tutta la durata del prestito) che prevede che lo spread di credito determinato all’emissione sulla curva risk free sia mantenuto costante. In particolare la banca applica poi sul prezzo mid uno spread denaro e uno spread lettera pari ad un massimo di 200bp. Sul prezzo in tal modo determinato potranno essere applicate commissioni di negoziazione massime nella misura di 90 punti base (pari allo 0,90% del Valore Nominale). Per ulteriori informazioni si rimanda al documento “Policy di valutazione e pricing dei prestiti obbligazionari di propria emissione” disponibile sul sito internet www.bancadicherasco.it e presso la Sede e le Filiali della Banca. Nella decisione di investimento, i potenziali Investitori dovrebbero considerare che l’Emittente, nello svolgimento della sua attività, è esposto ai fattori di rischio di seguito elencati. Rischio connesso alla perdita d’esercizio La Banca al 30.06.2016 registra una perdita di € 1.605.774. Tale risultato è da attribuirsi principalmente alle importanti rettifiche di valore (pari ad € 6.329.121) effettuate sul portafoglio crediti deteriorati, e ad un minor apporto degli utili da negoziazione di titoli facenti parte delle attività finanziarie disponibili per la vendita. Il bilancio al 31/12/2015 ha registrato un utile di € 78.023 mentre al 31/12/2014 ha registrato una perdita di € 6.001.959 che non ha tuttavia condotto ad una riduzione dei coefficienti patrimoniali rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente. Rischio di deterioramento della qualità del credito Nel corso del 2015 la gestione del comparto crediti della Banca ha evidenziato un peggioramento della qualità del credito sia rispetto all’anno precedente sia rispetto ai dati di sistema espressi dalla classe dimensionale di appartenenza delle Banche minori; tale andamento riflette il perdurare delle condizioni di deterioramento della situazione economica/finanziaria che ha interessato il territorio dove opera la Banca, in particolare si è registrato un peggioramento dell’incidenza dei crediti deteriorati lordi (che passano dal 13,45% al 17,81%) ne netti (che passano dal 7,92% al 11,21%) sul totale degli impieghi rispetto all’anno precedente e, con riferimento alle posizioni nette, anche nei confronti del corrispondente dato medio di sistema (10,80%); è aumentato, altresì il peso delle sofferenze lorde (passando dal 9,97% al 12,15%) e nette (passando dal 4,75% al 6,19%) sul totale degli impieghi ed i relativi rapporti risultano superiori anche rispetto ai corrispondenti dai medi settoriali (10,50% e 4,80%); notevolmente peggiorato il rapporto sofferenze su patrimonio netto(cha passa da 48,39% al 60,24%); si evidenzia inoltre che il rapporto di copertura delle sofferenze risulta inferiore rispetto al dato espresso dal sistema. Al 30/06/2016 risulta ulteriormente peggiorata l’incidenza dei crediti deteriorati sia lordi (che passano da 17,81% al 19,34%) che 21 netti (che passano da 11,21% al 11,70%) sugli impieghi rispetto al 31/12/2015; in peggioramento le sole sofferenze lorde sugli impieghi lordi in quanto gli impieghi lordi non sono aumentati proporzionalmente rispetto alle sofferenze lorde; tali indicatori di rischiosità risultano pertanto significativamente più elevati rispetto ai dati medi di sistema. La banca ha assunto criteri di accertamento delle effettive possibilità di recupero - soprattutto in riferimento alle garanzie immobiliari – più severi rispetto a quelli adottati ai fini del bilancio al 31 dicembre 2015 sulla base dell’adozione di una nuova Policy di classificazione e valutazione dei crediti deteriorati. Si rinvia alla tabella 2 dell’elemento B12 del presente documento. Rischio connesso agli accertamenti ispettivi promossi dalle autorità di vigilanza La Banca di Cherasco è stata sottoposta ad accertamenti ispettivi da parte della Banca d’Italia, conclusisi in data 24 aprile 2015, da cui è emerso un giudizio in prevalenza sfavorevole. Il giudizio corrisponde ad un livello 5 (in prevalenza sfavorevole), sulla scala di giudizio di 6 livelli complessivi in ordine crescente di rischiosità adottata dalla Banca d’Italia medesima ed in vigore al momento dell’accertamento (rif. Circolare 269/08 – 6° agg., scala da 1: favorevole a 6: sfavorevole); si precisa che attualmente vige una nuova scala di giudizio articolata su 4 livelli, da 1: favorevole a 4: sfavorevole. In esito all’accertamento ispettivo inoltre la Banca ha provveduto su indicazione dell’organo di Vigilanza al rinnovo totale del Collegio Sindacale, di parte del Consiglio di Amministrazione e degli organi di direzione. Nella stessa occasione, in data 10/05/2016, Banca d’Italia ha avviato il procedimento sanzionatorio che ha determinato una sanzione complessiva pari a euro 261.000 di cui la Banca risponde in solido. Sono state rilevate le seguenti irregolarità: - nei confronti dei componenti dell’ex Consiglio di Amministrazione e dell’attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione, carenze nell’organizzazione e nei controlli interni; - nei confronti dei componenti dell’Ex Collegio Sindacale, carenze nei controlli; - nei confronti dell'ex Direttore Generale, carenze nell’organizzazione e nei controlli interni e inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza – Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali. La Banca di Cherasco ha ricevuto dalla Consob, nell’ambito della propria attività di vigilanza, tre richieste di dati e notizie, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d. lgs. 58/1998, tra il 2015 ed il 2016. Nello specifico si riepilogano di seguito le richieste rivolte dall’Autorità di Vigilanza: - con nota dell’01/07/2015 sono stati richiesti da Consob chiarimenti in merito alle modalità adottate per la distribuzione alla clientela della Banca del titolo obbligazionario subordinato di propria emissione cui è stato dato riscontro in data 27/07/2015; - con nota del 02/11/2015 sono stati richiesti chiarimenti in merito alle modalità di mappatura dei prodotti emessi dalla Banca e aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell’implementazione dei presidi in tema di rischio di concentrazione, cui la Banca ha fornito riscontro in data 25/11/2015; - con successiva nota del 20/05/2016 Consob, facendo seguito alle verifiche effettuate nel corso dell’ordinaria attività di vigilanza in merito ai livelli di concentrazione in titoli di propria emissione nei portafogli detenuti dalla Banca per conto della clientela retail, ha richiesto chiarimenti sulle procedure di valutazione di adeguatezza/appropriatezza adottate. A tale richiesta la Banca ha fornito riscontro in data 17/06/2016. Si fa presente che, alla data di redazione del presente documento, l’indagine Consob non ha dato esito a rilievi e/o provvedimenti. Rischio derivante dalla riforma del settore delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) Con legge nr. 49 dell’08.04.2016, di conversione del Decreto legge nr. 18 del 14 febbraio 2016, il settore del credito cooperativo è stato riformato allo scopo di accrescere l’integrazione del comparto e favorirne il rafforzamento patrimoniale preservando al contempo i caratteri di mutualità e localismo delle banche stesse. L’Emittente non si è avvalso della cosiddetta “way out”, non avendo un patrimonio netto di entità consistente pari ad almeno 200 milioni di euro, pertanto dovrà aderire ad un Gruppo Bancario Cooperativo quando costituito. La riforma prevede l’obbligo per le BCC, attraverso un contratto di coesione, di aderire ad un gruppo bancario cooperativo, composto da una capogruppo costituita in forma di società per azioni avente un patrimonio netto non inferiore a un miliardo di euro. L’adesione ad un gruppo bancario, entro 18 mesi dall’entrata in vigore delle Disposizioni attuative emanate dalla stessa Banca d’Italia, il 03/11/2016 come di seguito riportato, è la condizione per il rilascio, da parte della Banca d’Italia, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di Banca di credito cooperativo. In data 03.11.2016 è stata pubblicata da parte di Banca d’Italia la normativa regolamentare di attuazione degli art. 37-bis e 37 ter del TUB concernenti il gruppo bancario cooperativo mediante il 19° aggiornamento alla propria circolare 285 del 17/12/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” che disciplina i requisiti organizzativi della capogruppo, il contenuto minimo del contratto di coesione, le caratteristiche della garanzia, i criteri e le condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo, gli statuti della capogruppo e delle banche affiliate nonché la costituzione del gruppo bancario cooperativo. Tale normativa prevede che il Gruppo Bancario Cooperativo si fondi sui poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, definiti nel contratto di coesione stipulato fra questa e le banche di credito cooperativo affiliate, finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica e del sistema dei controlli nonché l’osservanza delle disposizioni prudenziali applicabili al gruppo e ai suoi componenti, anche mediante disposizioni della capogruppo vincolanti per le banche affiliate. Con il contratto di coesione le banche di credito cooperativo aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo e accettano di essere sottoposte all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli della stessa. L’adesione al gruppo bancario ha carattere sostanzialmente permanente e il contratto di coesione indica i poteri della capogruppo sulle banche affiliate, che riguardano - tra l’altro - i seguenti profili rilevanti sul piano prudenziale e di vigilanza: — il governo societario del gruppo e delle sue componenti, i controlli interni e i sistemi informativi del gruppo, funzionali ai compiti della capogruppo di individuazione e attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo e ad assicurare l’unitarietà ed efficacia dei sistemi di amministrazione, gestione e controllo a livello consolidato. Al riguardo è previsto, tra l’altro, che: a) il contratto di coesione disciplini i casi e le modalità di esercizio dei poteri della capogruppo di nomina e revoca degli organi delle banche affiliate, ispirandosi al principio per cui la nomina degli organi di amministrazione e controllo spetta, di norma, all’assemblea dei soci, salvo che i soggetti proposti per tali cariche siano ritenuti dalla capogruppo inadeguati rispetto alle 22 esigenze di unitarietà della governance del gruppo o di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento della capogruppo oppure inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della banca avendo riguardo in particolare al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati conseguiti come esponente aziendale. In tali casi, sulla base di motivate considerazioni, la capogruppo esercita il potere di nominare o revocare direttamente i componenti degli organi delle banche affiliate, fino alla maggioranza degli stessi; b) la capogruppo svolga tutte le funzioni attribuite alla capogruppo di un gruppo bancario dalla disciplina di vigilanza in materia di Risk Appetite Framework (“sistema degli obiettivi di rischio”), controlli interni ed esternalizzazione di funzioni nei gruppi bancari. E’ inoltre previsto che - al fine di assicurare l’unità del controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo sul gruppo nel suo insieme e l’equilibrio gestionale delle singole banche affiliate - la capogruppo definisca le strategie, le politiche e i principi di valutazione e misurazione dei rischi per il gruppo e assicuri la coerenza del sistema dei controlli interni delle banche affiliate con le strategie, le politiche e i principi stabiliti a livello di gruppo; a tal fine è previsto, tra l’altro, che la capogruppo definisca regole e criteri di svolgimento dell’attività delle banche affiliate, quanto meno con riferimento alle politiche di concessione del credito, all’esposizione a rischi finanziari, alle decisioni di investimento in partecipazioni e in immobili, alla gestione dei conflitti d’interesse; — le attività di controllo e intervento della capogruppo sulle banche affiliate; al riguardo è previsto che il contratto di coesione disciplini il quadro generale dei controlli della capogruppo sull’organizzazione, sulla situazione tecnica e sulla situazione finanziaria delle banche affiliate. Inoltre, il contratto di coesione definisce gli interventi e le misure a disposizione della capogruppo con finalità di prevenzione e correzione delle situazioni di anomalia delle banche affiliate, ivi compresi i poteri di incidere sulla situazione patrimoniale e di liquidità, sulla riduzione del rischio, sulla dismissione di investimenti partecipativi e immobiliari, sulle politiche di distribuzione dei dividendi, sulla restrizione dell’attività e dell’articolazione territoriale; — il rispetto dei requisiti prudenziali, degli obblighi segnaletici e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti; al riguardo è previsto, tra l’altro. che il contratto di coesione attribuisca alla capogruppo il potere di emanare disposizioni vincolanti per il rispetto dei requisiti prudenziali applicabili a livello consolidato, assegnando alla responsabilità esclusiva della capogruppo la definizione e l’adozione delle metodologie di misurazione dei rischi a fini regolamentari; — il ruolo della capogruppo nelle decisioni di rilievo strategico delle banche affiliate; al riguardo è previsto, tra l’altro, che il contratto di coesione attribuisca alla capogruppo il potere di approvare preventivamente le operazioni delle banche affiliate che abbiano rilievo strategico sul piano patrimoniale o finanziario per il gruppo o per le singole banche affiliate, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione, cessione o acquisto di beni e rapporti giuridici, l’acquisto di partecipazioni e immobili, l’apertura di succursali in Italia e all’estero, la prestazione all’estero di servizi senza stabilimento di succursali; — le sanzioni applicabili dalla capogruppo nel caso di violazioni degli obblighi previsti dal contratto; al riguardo è previsto che il contratto di coesione individui le sanzioni per i casi di violazione di disposizioni della capogruppo e di altri obblighi contrattuali, da graduare in relazione alla gravità delle violazioni; in proposito è specificato che devono essere previste almeno le seguenti sanzioni: la possibilità per la capogruppo di adottare misure che incidono sulla struttura e l’operatività della banca affiliata, ivi compresi, quando appropriato, la sospensione dell’assunzione di nuovi rischi, il divieto di nuove operazioni, la restrizione delle attività o della rete territoriale; nei casi più gravi, esperite le altre azioni e gli interventi correttivi possibili e utili, l’esclusione di una banca affiliata dal gruppo. Il contratto prevede inoltre la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate. In particolare, con riferimento alle regole che disciplinano tale garanzia, si pone nella massima evidenza quanto segue: - la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate è parte integrante del contratto di coesione; - la partecipazione all’accordo di garanzia in solido costituisce, in ogni caso, condizione imprescindibile per l’adesione al contratto di coesione e, quindi, al gruppo bancario cooperativo; - la garanzia tra la capogruppo e la banche affiliate è reciproca (cross-guarantee), ovverosia la capogruppo garantisce tutte le banche affiliate per le obbligazioni da queste assunte e ciascuna banca affiliata garantisce la capogruppo e le altre banche affiliate per le obbligazioni di queste; - la garanzia è disciplinata contrattualmente in modo da produrre l’effetto di qualificare le passività della capogruppo e delle banche affiliate come obbligazioni in solido di tutte le banche aderenti all’accordo; - l’obbligazione di garanzia di ciascuna banca aderente è commisurata alle esposizioni ponderate per il rischio di ciascuna banca ed è contenuta entro il limite delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale; - la garanzia ha anche una efficacia esterna in favore dei creditori delle banche aderenti, nel senso che ciascun aderente assumerà in solido, entro il limite sopra indicato dell’obbligo di garanzia individuale, le obbligazioni di ogni altra Banca aderente che si rendesse inadempiente verso i propri creditori; - la garanzia deve prevedere meccanismi di sostegno finanziario intra-gruppo con cui le banche aderenti si forniscono il sostegno finanziario necessario per assicurare la loro solvibilità e liquidità, in particolare per il rispetto dei requisiti prudenziali e delle richieste dell’autorità di vigilanza, nonché per evitare, ove necessario, l’assoggettamento alle procedure di risoluzione di cui al d.lgs n. 180/2015 o alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui all’art. 80 e ss. del TUB. Sussiste pertanto il rischio che in futuro, come conseguenza dell’adesione della Banca di Cherasco ad un gruppo bancario cooperativo, di cui non si può prevedere la composizione quantitativa e qualitativa, e ove permanga l’attuale situazione di eccedenza delle risorse patrimoniali dell’Emittente rispetto ai requisiti obbligatori a livello individuale, l’attuazione del previsto meccanismo di garanzia comporti l’obbligo della Banca di Cherasco di impegnare proprie risorse patrimoniali: - per rispondere di obbligazioni presso terzi assunte da altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo; - per fornire il sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità ad altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo. L’investimento in obbligazioni della Banca di Cherasco, pertanto, potrà comportare per l’investitore l’esposizione, oltre che al rischio di 23 impresa proprio della Banca di Cherasco, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo Gruppo Bancario Cooperativo (entro il limite delle risorse patrimoniali della Banca di Cherasco eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale). Sulla base dei dati del rendiconto semestrale al 30 giugno il free capital dell’emittente è pari a € 21.554.562. Rischio relativo all’assenza del credit spread dell’Emittente Si richiama l’attenzione dell’investitore sulla circostanza che, per l’Emittente, non è possibile determinare un valore di credit spread (inteso come differenza tra il rendimento di un’obbligazione plain vanilla di riferimento dell’Emittente ed il tasso Interest Rate Swap su durata corrispondente) atto a consentire un ulteriore apprezzamento della rischiosità dell’Emittente. Rischio di credito Banca di Cherasco Credito Cooperativo s.c. è esposta ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. L'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia potrebbero, pertanto, avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente. Più in generale, alcune controparti che operano con l’Emittente potrebbero non adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti dell’Emittente stesso a causa di fallimento, assenza di liquidità, malfunzionamento operativo o per altre ragioni oppure il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte di altri istituti, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l’Emittente. Un ulteriore rischio si sostanzia poi nella possibilità che alcuni crediti dell’Emittente nei confronti di terze parti non siano esigibili. Nondimeno, una diminuzione del merito di credito dei terzi, ivi inclusi gli stati sovrani, di cui l’Emittente detiene titoli od obbligazioni potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell’Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. Una significativa diminuzione nel merito di credito delle controparti dell’Emittente potrebbe pertanto avere un impatto negativo sui risultati dell’Emittente stesso. Mentre in molti casi l’Emittente può richiedere ulteriori garanzie a controparti che si trovino in difficoltà finanziarie, potrebbero sorgere delle contestazioni in merito all’ammontare della garanzia che l’Emittente ha diritto di ricevere e al valore delle attività oggetto di garanzia. Livelli di inadempimento, diminuzioni e contestazioni in relazione a controparti sulla valutazione delle garanzie, aumentano significativamente in periodi di tensioni e illiquidità di mercato. Rischio di mercato È il rischio derivante dalla perdita di valore degli strumenti finanziari di proprietà dell’Emittente (per esempio per l’effetto dei movimenti dei tassi di interesse e delle valute), che potrebbe produrre un deterioramento della solidità patrimoniale dell’Emittente e delle sue prospettive economiche. L’Emittente non ha posto in essere operazioni di copertura per tali rischi sul portafoglio di proprietà. Questo rischio viene comunque monitorato giornalmente mediante metodologie di Value at Risk (VAR) ed analisi sulla reattività del valore del portafoglio all’evoluzione dei tassi di interesse e dei credit spreads. Si ricorda che il VaR esprime la perdita massima potenziale derivante da movimenti sfavorevoli dei parametri di mercato, dati un determinato orizzonte temporale e una definita probabilità (per informazioni sui valori del VAR si rimanda al Paragrafo 3.1 del presente Documento di Registrazione). L’Emittente detiene nel proprio portafoglio titoli ed obbligazioni che potrebbero comportare perdite derivanti dalla diminuzione dei prezzi di mercato, che potrebbe comportare tensioni ai fini della liquidità, nonché avere un impatto negativo sui risultati dell’Emittente stesso. Rischio operativo Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. L’Emittente è pertanto esposto a molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell’Emittente. Rischio di liquidità dell’Emittente Si definisce rischio di liquidità il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento nel momento in cui essi giungono a scadenza. La liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata dall'incapacità di reperire nuovi fondi (c.d. “funding liquidity risk”), o dall'incapacità di vendere determinate attività o riscattare i propri investimenti (c.d. “market liquidity risk”), da imprevisti flussi di cassa in uscita ovvero dall'obbligo di prestare maggiori garanzie. Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo e dalla volontà dell'Emittente, come (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo): una generale turbativa di mercato; un problema operativo che colpisca l'Emittente o terze parti; anche la semplice percezione, tra i partecipanti al mercato, che l'Emittente stia subendo un maggiore rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie possono aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità. L’Emittente si è dotato di una policy per la gestione del rischio di liquidità. Inoltre, in ragione di un costante presidio e monitoraggio dei rischi e della salvaguardia del patrimonio, la Banca si è dotata di un piano di emergenza (c.d. “Contingency Funding Plan”), cioè di procedure organizzative ed operative che verranno attivate nel momento in cui si debbano fronteggiare situazioni di allerta o di crisi relative alla liquidità. Rischio collegato a procedimenti giudiziari Tale rischio è rappresentato principalmente dal possibile esito sfavorevole di procedimenti giudiziari, arbitrali e/o amministrativi cui l'Emittente è convenuto in ragione dell'esercizio della propria attività bancaria. 24 Le più consuete controversie giudiziali sono relative a revocatorie fallimentari ovvero azioni di nullità, annullamento o risarcimento danni, connesse a servizi bancari e ad operazioni d'investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti successivamente incorsi in "default". Rischi connessi con la crisi economico/finanziaria generale ed all’impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico L’andamento dell’Emittente è influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e dell’intera area Euro, e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell’economia delle aree geografiche in cui l’Emittente opera. In particolare, la capacita reddituale e la solvibilità dell’Emittente sono influenzati dall’andamento di fattori quali le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l’inflazione e i prezzi delle abitazioni. Variazioni avverse di tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l’Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità della Banca e sulla sua stessa solidità patrimoniale. Il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in relazione: (a) ai recenti sviluppi connessi al referendum del Regno Unito ad esito del quale quest’ultimo uscirà dall’Unione Europea (c.d. “Brexit”), non risultando prevedibile, allo stato, l’impatto che la fuoriuscita dall’UE potrà produrre sull’economia del Regno Unito, sull’economia internazionale nel suo complesso, sui mercati finanziari nonché sulla situazione dello Stato Italiano e dell’Emittente; (b) alle tendenze dell’economia reale con riguardo alle prospettive di ripresa e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale e di tenuta delle economie in quei paesi, come Stati Uniti e Cina, che hanno mostrato una crescita anche consistente negli ultimi anni; (c) ai futuri sviluppi della politica monetaria della BCE, nell’area Euro, e della FED, nell’area del dollaro, ed alle politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive delle proprie valute; (d) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si registrano, in modo più meno ricorrente, sui mercati finanziari. In particolare, si richiamano, in proposito: (i) i recenti sviluppi della crisi relativa al debito sovrano della Grecia - che hanno posto rilevanti incertezze, non rientrate del tutto, sulla futura permanenza della Grecia nell’area euro, se non, in una prospettiva estrema, per il possibile contagio, tra i mercati dei debiti sovrani, dei diversi paesi, sulla stessa tenuta del sistema monetario europeo fondato sulla moneta unica, (ii) le recenti turbolenze sui principali mercati finanziari asiatici, tra cui, in particolare quello cinese. Sussiste pertanto il rischio che la futura evoluzione dei richiamati contesti possa produrre effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Emittente. Rischio connesso all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie L’Emittente è soggetto ad un’articolata e stringente regolamentazione, nonché all’attività di vigilanza, esercitata dalle istituzioni preposte (in particolare, Banca d’Italia e CONSOB). Sia la regolamentazione applicabile, sia l’attività di vigilanza, sono soggette a continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, l’Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l’altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore). La fase di forte e prolungata crisi dei mercati, ha portato all’adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali. A partire dal 1° gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell’introduzione di policy e di regole quantitative per l’attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari. In particolare, per quanto concerne l’innalzamento dei requisiti patrimoniali, gli accordi di Basilea III prevedono una fase transitoria con livelli minimi di patrimonializzazione via via crescenti; a regime, ovvero a partire dal 2019, tali livelli contemplano per le banche un Common Equity Tier 1 ratio pari almeno al 4,5% delle attività ponderate per il rischio, un Tier 1 Capital ratio pari almeno al 6% e un Total Capital ratio pari almeno al 8% delle suddette attività ponderate per il rischio. Ai coefficienti minimi si somma il 2,5% a titolo di Capital Conservation Buffer fino al 31 dicembre 2016. A partire dal 1° gennaio 2017 il Capital Conservation Buffer verrà ridotto all’1,25% per poi crescere all’1,875% dal 1° gennaio 2018 e tornare al 2,5% dal 1° gennaio 2019, al fine di allineare la disciplina nazionale a quella della maggioranza dei paesi dell’Eurozona. (rif. 18° aggiornamento della Circolare 285/13 della Banca d’Italia) In conformità alle previsioni normative europee (Direttiva UE CRD IV e Guidelines EBA on common SREP), la Banca d'Italia, ad esito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), ha imposto all’Emittente, con provvedimento nr. 1290434/15 del 3.12.2015, requisiti patrimoniali aggiuntivi, comprensivi del Capital Conservation Buffer, da considerarsi “vincolanti” per la Banca a decorrere dalla segnalazione sui fondi propri al 31.12.2015 nelle misure di seguito indicate: - per il CET 1 ratio, il coefficiente è “vincolante” nella misura del 5,9% (4,5% ex art. 92 CRR + 1,4% a esito dello SREP); - per il Tier 1 ratio, il coefficiente è “vincolante” nella misura del 7,9% (6% ex art. 92 CRR + 1,9% a esito dello SREP); - per il Total Capital ratio, il coefficiente è “vincolante” nella misura del 10,5% (8% ex art. 92 CRR + 2,5% a esito dello SREP). I ratios patrimoniali di Banca di Cherasco alla data del 30 giugno 2016, risultano superiori ai coefficienti vincolanti comunicati. Non sono pervenute comunicazioni da parte della Banca d’Italia concernenti ulteriori richieste di carattere prudenziale ne aggiornamenti sullo SREP. Per quanto concerne la liquidità, gli accordi di Basilea III prevedono, tra l’altro, l’introduzione di un indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, o “LCR”), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress, e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio, o “NSFR”) con orizzonte temporale superiore all’anno, introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile. Relativamente a questi indicatori, si segnala che: - per l’indicatore LCR (dal minimo del 60% introdotto a partire dal 1° gennaio 2015) é previsto dal 1° gennaio 2016 un valore pari al 70%, a cui farà seguito un progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018 secondo il regolamento UE n. 575/2013 (“CRR”); 25 - per l’indicatore NSFR, la proposta del Comitato di Basilea prevede una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018. Basilea III, oltre ai requisiti di capitale ponderati per il rischio, ha introdotto il monitoraggio della leva finanziaria (leverage ratio) con l’obiettivo di porre un limite alla crescita del leverage delle banche ed evitare che i metodi usati per la stima dei coefficienti di ponderazione sottostimino i rischi effettivi e quindi il fabbisogno di capitale. Tale indicatore continuerà ad essere monitorato, nel corso del 2016 dalle Autorità di Vigilanza, avendo a riferimento un valore minimo pari al 3%. Nel 2017 è prevista l’eventuale ricalibrazione di tale valore minimo per poi entrare in vigore come requisito obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2018. Tale indicatore, con riferimento all’Emittente, ha assunto un valore pari a 17,11% al 30/06/2016, a 15,57 % al 31/12/2015 e pari a 19,48 % al 31/12/2014. Nonostante l’evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai nuovi requisiti prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell’Emittente potrebbero essere significativi. Tra le novità normative si segnalano i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che si inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie. Tra gli aspetti innovativi della normativa sopra indicata si evidenzia l’introduzione di strumenti e poteri che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto o rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti, ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bailout) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000 (c.d. “bail-in”). Pertanto, con l’applicazione dello strumento del “bail-in”, i sottoscrittori potranno subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, sopra indicate, per le quali è stata prevista l’applicazione dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “bail–in” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Al riguardo, per ulteriori dettagli in merito al funzionamento del meccanismo del “bail-in” si rinvia all’elemento D3 del presente documento, Fattori di Rischio – “Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in”. Si segnala che l’implementazione delle Direttive 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) del 16 aprile 2014 e 2014/59/UE (“Bank Recovery and Resolution Directive”) del 15 maggio 2014 e l’istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento n. 806/2014/UE del 15 luglio 2014), comporta un impatto significativo sulla posizione economica e patrimoniale dell’Emittente in quanto impone l’obbligo di costituire specifici fondi con risorse finanziarie che dovranno essere fornite, tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi. La contribuzione al Fondo di Risoluzione Nazionale (ai sensi del Regolamento n. 806/2014/UE del 15 luglio 2014) ha comportato per il 2015 un onere complessivo pari a 1.121.020 euro, dei quali 280.255 euro a titolo di quota ordinaria ricorrente e 840.765 euro come contribuzione straordinaria connessa agli interventi di sostegno del sistema bancario per la soluzione delle crisi di Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti e Cassa di Risparmio di Ferrara. Nella semestrale del 2016 non si è provveduto a far accantonamenti in merito poiché l'onere relativo alla suddetta direttiva è stato spesato tra i costi amministrativi per € 184.534 Al contrario al 30/06/2016 sono stati accantonati, attraverso il Fondo Rischi e Oneri, 136.500 euro per gli stimati oneri di partecipazione al nuovo meccanismo di finanziamento del sistema di garanzia dei depositi introdotto dalla Direttiva 2014/49/UE (DGSD). Per questa voce nel 2015 non erano stati fatti accantonamenti. Sebbene l’Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, il suo mancato rispetto, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle competenti autorità, potrebbero dar luogo a nuovi oneri ed adempimenti a carico dell’Emittente. D3 Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari Rischio connesso all’esposizione al debito sovrano La crisi del debito sovrano ha condizionato l’andamento dei mercati e le scelte di politica economica di molti Paesi Europei. La Banca risulta esposta nei confronti del debito sovrano (intendendo per tale i titoli obbligazionari emessi dai Governi Centrali e locali e da Enti governativi). Al 31.12.2015, l’esposizione verso titoli governativi, totalmente composti da titoli di Stato italiani, ammonta a 229.949 migliaia di euro al valore di bilancio pari al 88,75.% delle attività finanziarie alla medesima data mentre al 30.06.2016 l’esposizione in titoli governativi è aumentata a 295.399 migliaia di euro attestandosi al 90,41.% delle attività finanziarie a tale data. Si precisa che un rilevante investimento in titoli emessi da Stati Sovrani in presenza di tensioni sui mercati dei titoli di stato e in presenza di volatilità, potrebbe determinare effetti negativi sulla liquidità e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente. FATTORI DI RISCHIO COMUNI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in”. In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “Resolution Authorities”, di seguito le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe 26 subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, come di seguito descritto, per le quali l’applicazione e in vigore a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “bail–in” possono essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “bail-in” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Nell’applicazione dello strumento del “bail-in”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia: 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato: - degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common Equity Tier 1); - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments); - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior). 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato: - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments); - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior). Nell’ambito delle “restanti passività”, il “bail–in” riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell’Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l’importo di Euro 100.000 (cfr. al riguardo Paragrafo 4.5 della presente Sezione – Ranking delle Obbligazioni). Non rientrano, invece, nelle “restanti passività” e restano pertanto escluse dall’ambito di applicazione del “bail-in” alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a 100.000 Euro (c.d. “depositi protetti”) e le “passività garantite” definite dall’art.1 del citato D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto, comprendenti, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7 bis L. n. 130/99. Lo strumento sopra descritto del “bail-in” può essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali: (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività. Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato. Rischio di credito per il sottoscrittore Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni, l’investitore diviene finanziatore dell’Emittente è titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L’investitore è dunque esposto al rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento nonché al rischio che l’Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto. Rischio di liquidità. È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un Investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo. L’ obbligazionista potrebbe avere difficoltà a liquidare il proprio investimento e potrebbe dover accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione, in considerazione del fatto che le richieste di vendita possano non trovare prontamente un valido riscontro. Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati, né di ammissione alla negoziazione presso sistemi multilaterali di negoziazione né l’Emittente agirà in qualità di internalizzatore sistematico. L’emittente non si impegna al riacquisto delle obbligazioni su iniziativa dell’investitore prima della scadenza, tuttavia si riserva la facoltà di riacquistare le obbligazioni nell’ambito del servizio di negoziazione in conto proprio secondo le modalità previste dalla policy di pricing dei prestiti obbligazionari di propria emissione, disponibile sul sito www.bancadicherasco.it. Per quanto sopra previsto potrebbe risultare difficile ovvero impossibile per gli investitori rivendere le obbligazioni prima della scadenza. Inoltre nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni l’Emittente potrà avvalersi della facoltà di procedere in qualsiasi 27 momento alla chiusura anticipata dell’offerta, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste di adesione. Una riduzione dell’ammontare nominale complessivo del prestito può avere un impatto negativo sulla liquidità dei titoli. Rischio connesso all’assenza e ai limiti delle garanzie delle obbligazioni [Il prestito non è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia.] [Il Prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo (di seguito “FGO”), con le modalità ed i limiti previsti nello statuto del fondo medesimo, disponibile nel seguente sito internet www.fgo.bcc.it. Si precisa che, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza da parte dell’Emittente, la garanzia tutela il portatore dell’obbligazione che dimostri l’ininterrotto possesso delle stesse nei tre mesi antecedenti l’inadempimento dell’Emittente e per un ammontare massimo per ciascun investitore non superiore a Euro 103.291,38 euro (tenendo conto di tutti i titoli dell’Emittente, anche appartenenti a diverse emissioni). Per la dotazione massima del Fondo alla data della presente Nota di Sintesi si rimanda al precedente elemento B.18. L’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l’Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso un’altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle banche consorziate, e quelli detenuti, direttamente o indirettamente per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall’Alta direzione delle Banche consorziate. L’art. 3 dello statuto del “FGO” prevede l’applicabilità della garanzia anche ai casi di attivazione delle misure di risoluzione previste dalla direttiva 2014/59/UE (“BRRD”) tra cui il “bail-in”.] Rischio di assenza di rating dell’Emittente e di rating degli strumenti L’Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating, per se ne per le Obbligazioni. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell’Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tuttavia tenuto in debito conto che l’assenza di rating dell’Emittente e degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta non è di per sé indicativa della solvibilità dell’Emittente e, conseguentemente, di rischiosità degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta medesima. Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza Nel caso in cui l’investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza il prezzo potrebbe essere influenzato da diversi elementi, tra i quali: - variazioni dei tassi di interesse di mercato (Rischio di tasso di mercato); - assenza di un mercato in cui i Titoli verranno negoziati (Rischio di liquidità); - presenza di commissioni e altri oneri delle Obbligazioni (Rischio legato alla presenza di commissioni e/o altri oneri in aggiunta al Prezzo di Emissione); Tali elementi potrebbero determinare una riduzione del prezzo delle Obbligazioni rispetto al Prezzo di Emissione, pertanto l’investitore che vendesse le Obbligazioni prima della scadenza potrebbe subire una perdita in conto capitale. Rischio di tasso di mercato Il rischio di tasso di mercato è rappresentato dall’eventualità che le variazioni intervenute nelle curve dei tassi di interesse possano avere riflessi sul prezzo di mercato delle Obbligazioni, per cui l’investitore potrebbe non ottenere l’intero capitale sottoscritto nell’ipotesi di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza. Le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari potrebbero determinare variazioni sui prezzi dei titoli. L’impatto delle variazioni dei tassi di mercato sul prezzo delle Obbligazioni a Tasso Fisso, Step up, Step down, Tasso Misto (per la parte a rendimento a tasso fisso) e Obbligazioni Zero Coupon è tanto più accentuato quanto più è lunga la vita residua del Titolo. [Con riferimento alle Obbligazioni Step up le variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare oscillazioni di prezzo più penalizzanti per l’investitore in quanto le cedole più alte sono corrisposte negli ultimi anni del prestito obbligazionario. Con riferimento alle Obbligazioni Zero Coupon, variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare riduzioni di prezzo più penalizzanti per l’investitore in quanto il rendimento del Titolo è interamente corrisposto alla scadenza del prestito obbligazionario.] [Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile il “rischio di tasso” è il rischio rappresentato da eventuali variazioni in aumento dei livelli di tasso di interesse, che riducono il valore di mercato dei Titoli durante il periodo in cui il tasso cedolare è fissato a seguito della rilevazione del Parametro di Indicizzazione. Fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati e fluttuazioni relative all’andamento del Parametro di Indicizzazione potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, determinare variazioni sui prezzi dei Titoli.] [Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto sulla parte cedolare fissa del prestito l’investitore è esposto al rischio di aumento dei tassi di mercato rispetto ai tassi fissati nelle Condizioni Definitive, mentre per la parte cedolare variabile il rischio è quello della variazione al rialzo durante il periodo in cui il tasso cedolare è fissato a seguito della rilevazione del Parametro di Indicizzazione.] [Con riferimento alle Obbligazioni Step up, Step down con rimborso anticipato, il rischio di tasso derivante dalla presenza di una clausola di rimborso anticipato su iniziativa dell’Emittente (opzione call) è rappresentato dalla circostanza che il prezzo del titolo potrebbe essere meno sensibile a variazioni dei tassi di mercato. Si precisa che le eventuali oscillazioni dei tassi di mercato non influenzano il Prezzo di Rimborso che rimane almeno pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni.] [Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, a Tasso Misto, si fa presente che in presenza di un Cap e/o un Floor e/o della clausola di rimborso anticipato si potrebbero avere delle modifiche rispetto a quanto descritto nel presente Paragrafo. Per maggiori dettagli sulla presenza del Cap si rinvia al Paragrafo “Fattori di rischio specifici relativi alle Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto con Cap e/o Floor “ e “Fattori di rischio specifici relativi alle Obbligazioni con rimborso anticipato”.] Rischio connesso alla presenza di commissioni e/o altri oneri in aggiunta al prezzo di emissione In relazione alla singola Offerta, ancorché non siano previsti costi/commissioni in aggiunta al prezzo di Emissione sono previste spese connesse alla tenuta di un conto corrente e di un deposito titoli. L’importo di tali costi incide – riducendolo – sul rendimento 28 complessivo degli strumenti finanziari presenti nel deposito titoli dell’investitore. Rischio di conflitto di interesse I soggetti coinvolti a vario titolo nell’emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all’operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell’investitore. Di seguito vengono descritti i conflitti di interessi connessi con l’emissione delle Obbligazioni: - coincidenza dell’Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento: la coincidenza dell’Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento potrebbe determinare una potenziale situazione di Conflitto d’Interessi nei confronti degli investitori, in quanto i titoli collocati sono di propria emissione. - conflitto di interessi legato alla negoziazione in conto proprio: Banca di Cherasco – Credito Cooperativo s.c., al fine di assicurare la liquidità delle proprie obbligazioni, definisce, adotta e mette in atto regole interne formalizzate che individuano procedure e modalità di negoziazione dei prodotti finanziari in oggetto. Tale situazione determinerebbe una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori. - conflitto di interessi in quanto l’Emittente svolge il ruolo di Agente per il Calcolo: l’Emittente assolve al ruolo di Agente per il Calcolo nella determinazione delle cedole e rimborso del capitale e ciò configura una situazione di conflitto di interesse; - Conflitto di interesse in caso di devoluzione di una parte dell’interesse a favore di un Ente beneficiario. Nel caso in cui parte dell’interesse riveniente dall’obbligazione venga devoluto ad un ente beneficiario, un eventuale collegamento tra l’emittente e l’ente beneficiario potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Si darà indicazione di tale conflitto nelle condizioni definitive. Rischio di scostamento del rendimento dell’obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di stato Il rendimento effettivo su base annua delle obbligazioni potrebbe anche risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di stato di durata similare. Rischio relativo al ritiro/annullamento dell’offerta Al verificarsi di determinate circostanze, l’Emittente avrà diritto, prima della data di inizio del Periodo di Offerta o della Data di Emissione, di dichiarare revocata o di ritirare l’offerta, nel qual caso le adesioni eventualmente ricevute saranno considerate nulle ed inefficaci. Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale I redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente. L’investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte vigenti o dall’introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto delle Obbligazioni. [Rischio connesso alla presenza di una percentuale di devoluzione del valore nominale collocato a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), enti, fondazioni, associazioni e altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale. L’investitore nel sottoscrivere il prestito, per il quale è prevista la devoluzione di una parte degli interessi a favore di [●] è consapevole che, per l’intera durata dello stesso e con la periodicità indicata, il rendimento netto del titolo subirà un decremento in misura pari alla parte devoluta che è pari all’elemento della Nota di Sintesi.] [FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE [O A TASSO VARIABILE CON CAP E/O FLOOR] E ALLE OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO [O A TASSO MISTO CON CAP E/O FLOOR] Rischio di indicizzazione Il rendimento delle Obbligazioni dipende dall’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto. In caso di andamento decrescente del Parametro di Indicizzazione le cedole saranno proporzionalmente decrescenti. È altresì possibile che il Parametro di Indicizzazione possa ridursi fino a zero o al di sotto di zero. In questo caso l’investitore potrebbe non percepire alcun interesse sull’investimento effettuato. In nessun caso il valore delle cedole variabili potrà essere inferiore a zero. Rischio correlato alla presenza di un Cap delle cedole variabili La presenza di un Tasso Massimo (Cap) per le cedole variabili, fa sì che esse non potranno in nessun caso essere superiori a tale Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione. Conseguentemente, l’investitore potrebbe non beneficiare interamente dell’eventuale andamento positivo del Parametro di Indicizzazione prescelto. Rischio correlato all’assenza di informazioni successive all’emissione L’Emittente non fornirà, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive, alcuna informazione relativamente all’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto.] [FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO Rischio di rimborso anticipato L’emissione prevede la facoltà dell’Emittente di rimborsare anticipatamente il Prestito (opzione call), pertanto la clausola di rimborso anticipato incide negativamente sul prezzo dei Titoli. Nel caso in cui l’Emittente si avvalga di tale facoltà l’investitore non riceverà le cedole che sarebbero maturate nell’ipotesi di mancato esercizio di tale facoltà e pertanto potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento atteso al 29 momento della sottoscrizione, calcolato o ipotizzato sulla base della durata originaria dei titoli obbligazionari ed inoltre, qualora intenda reinvestire il capitale rimborsato, non avrà la certezza di ottenere un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni rimborsate. [Nel caso di esercizio dell’opzione call nelle Obbligazioni Step up, l’investitore non vedrebbe riconosciute le cedole con interessi più elevati. In ogni caso l’eventuale rimborso anticipato non potrà essere effettuato prima di 18 mesi dalla data di emissione.]] [FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI CON AMMORTAMENTO PERIODICO Rischio connesso alla possibilità di rimborso tramite ammortamento periodico Il rimborso del capitale attraverso un piano di ammortamento periodico potrebbe avere un impatto negativo sulla liquidità del titolo. L'investitore deve considerare che le cedole sono calcolate sul capitale non rimborsato e quindi il loro ammontare in termini assoluti sarà decrescente nel corso del tempo. L’investitore inoltre sarà esposto al rischio di non riuscire a reinvestire le somme percepite prima della scadenza del titolo ad un rendimento almeno pari a quello iniziale e ciò in dipendenza di diverse condizioni di mercato.] Sezione E – OFFERTA E2b Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi E3 Descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta E4 Descrizione di eventuali interessi Le obbligazioni saranno emesse nell’ambito della ordinaria attività di raccolta della Banca di Cherasco – Credito Cooperativo. Le somme derivanti dal collocamento delle obbligazioni saranno utilizzate dall’Emittente nella ordinaria attività di concessione di credito nonché in ogni altra attività consentita dalla legislazione vigente (per esempio investimento mobiliare e intermediazione finanziaria). [L’obbligazione prevede la devoluzione di parte degli interessi pari al [●] dai clien_ so`oscri`ori a favore dell’Ente [●].] [L’obbligazione non prevede la devoluzione di parte degli interessi.] Condizioni alle quali l’offerta è subordinata: le Obbligazioni sono offerte in sottoscrizione [senza essere subordinate ad alcuna condizione] [subordinatamente e limitatamente alle seguenti condizioni: - a seguito di apporto di c.d. “denaro fresco”; - a seguito di apertura di “nuovi rapporti”; - in virtù della residenza del sottoscrittore in una certa area geografica; - esclusivamente ai soci della Banca; Ammontare Totale dell’offerta e Valore Nominale: l'Ammontare Totale dell'emissione è pari a [•], per un totale di n. [•] Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale pari a [•]. L’Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di aumentare l’Ammontare Totale dandone comunicazione mediante apposito avviso che sarà pubblicato sul sito internet dell’Emittente e contestualmente trasmesso alla Consob. Periodo di Offerta: il Periodo di Offerta è [•]. In qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, l'Emittente può estenderne la durata, ovvero procedere alla chiusura anticipata, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste, dandone comunicazione mediante apposito avviso che sarà pubblicato sul sito internet dell’Emittente e contestualmente trasmesso alla Consob. Procedure di sottoscrizione: le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione presso le filiali dell’Emittente e/o mediante offerta fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza (collocamento on line), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Le domande di adesione all'offerta devono essere presentate compilando l'apposita modulistica, disponibile presso gli sportelli dell’Emittente e sono irrevocabili, salvo il caso di pubblicazione di un supplemento ai sensi di quanto previsto dall’art. 94 e 95-bis del Testo Unico della Finanza. Gli investitori hanno il diritto di revocare la loro accettazione, sempre che gli eventi previsti dall'articolo 94, comma 7, siano intervenuti prima della chiusura del periodo di Offerta o della consegna dei Titoli. Ai sensi dell’art 30 comma 6 del Testo Unico della Finanza, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione e l’investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso, senza penali e senza doverne indicare il motivo. In merito al diritto di recesso previsto nell’ambito della disciplina sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari dall’articolo 67 duodecies del decreto legislativo 206/2005 (cosiddetto “Codice del Consumo”), l’Emittente riconosce ai sensi dell’articolo 67 duodecies comma 5 il diritto di recesso. Pertanto l’efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza sarà sospesa per la durata di 14 giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. L’Emittente indicherà nelle condizioni definitive la data ultima in cui sarà possibile aderire all’Offerta nonché le modalità di esercizio del diritto di recesso. Modalità di pagamento e consegna dei Titoli: Il pagamento delle obbligazioni dovrà essere effettuato alla data della sottoscrizione mediante autorizzazione all’addebito sui conti correnti intrattenuti dai sottoscrittori presso l’Emittente o mediante consegna da parte dei medesimi dell’importo necessario alle casse dell’Emittente, salvo sottoscrizioni avvenute prima della data di godimento, per cui la data di regolamento coinciderà con la data di godimento. La data alla quale viene effettuato il pagamento del prezzo di sottoscrizione è definita data di regolamento (“Data di Regolamento”). Destinatari dell’offerta: le Obbligazioni sono emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano. Prezzo di Emissione: Le Obbligazioni saranno emesse alla pari, cioè ad un Prezzo pari al 100% del Valore Nominale, senza aggiunta di commissioni di collocamento o sottoscrizione a carico dei sottoscrittori. Al prezzo di emissione potrà essere aggiunto l’eventuale rateo di interessi qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva alla data di godimento. Per i soli titoli Zero Coupon, il prezzo di emissione e pari al [●] del valore nominale e cioè Euro [●] per singola obbligazione. I soggetti a vario titolo coinvolti nell’emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all’operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell’investitore. Le Obbligazioni di cui al presente Programma sono 30 che sono significativi per l'emissione/l'offerta compresi interessi in conflitto E7 Spese stimate addebitate all'investitore dall'Emittente o dall'offerente soggette ai seguenti conflitti di interesse: - Rischio coincidenza dell’Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento - Rischio di conflitto di interessi legato alla negoziazione in conto proprio - Rischio di conflitto di interessi in quanto l’Emittente svolge il ruolo di Agente per il Calcolo [- Rischio connesso alla possibilità di devoluzione di una parte di interessi a favore di Enti Benefici] [Eventuali ulteriori interessi, compresi quelli in conflitto, relativi alle singole emissioni sono a [●]. Il prezzo di emissione non include commissioni di collocamento o di sottoscrizione. Non sono inoltre previste commissioni, spese o imposte in aggiunta al prezzo di emissione. Inoltre potranno essere previste commissioni connesse alla tenuta e/o all’apertura di un conto corrente/conto titoli. 31 SEZIONE IV - FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE Con riferimento ai Fattori di rischio relativi all’Emittente, si rinvia alla Sezione V (Capitolo 3) del presente Prospetto di Base. In particolare si invitano i sottoscrittori a leggere attentamente la citata sezione al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all’acquisto delle Obbligazioni. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI SINGOLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI In riferimento ai singoli strumenti finanziari offerti, si rinvia alla Nota Informativa (Sezione VI – Paragrafo 2) del presente Prospetto di Base. In particolare si invitano i sottoscrittori a leggere attentamente la citata sezione al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all’acquisto delle Obbligazioni. 32 SEZIONE V – DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE 1 PERSONE RESPONSABILI Si fa rinvio alla sezione I del presente Prospetto di Base, ove si può rilevare la Dichiarazione di Responsabilità rilasciata dal Legale Rappresentante della Banca di Cherasco – Credito Cooperativo. 2 REVISORI LEGALI DEI CONTI 2.1 SOGGETTO INCARICATO E DURATA DEL MANDATO Con riferimento al bilancio 2014 l’Assemblea dei Soci della Banca di Cherasco in data 17/05/2014 aveva eletto i componenti del Collegio Sindacale quali revisori legali dei conti. Il Collegio Sindacale ha revisionato con esito positivo i Bilanci individuali e consolidati chiusi al 31/12/2014 e la semestrale al 30/06/2015. L’Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Cherasco S.C., con delibera assunta il 02 ottobre 2015, ha conferito l’incarico della revisione legale per la durata di 9 esercizi (periodo 2015/2023, estremi compresi) alla Società BDO Italia S.p.A.. Essa risulta iscritta: - al Registro delle Imprese di Milano con il numero 07722780967, corrispondente anche al codice fiscale; - al Registro dei revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013. La Società di revisione BDO Italia S.p.A., avente sede legale in Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano, ha certificato i bilanci dell’esercizio 2015. Le relazioni redatte dalla suddetta società di revisione esprimono, per ciascuno dei suddetti esercizi, un giudizio senza rilievi e senza richiamo d’informativa. 2.2 EVENTUALI VARIAZIONI DEI COMPONENTI Banca di Cherasco Credito Cooperativo s.c., dichiara che in data 14 settembre 2015 l’intero Collegio Sindacale ha manifestato la volontà di rinuncia all’incarico, con dimissioni aventi decorrenza 1 ottobre 2015. In data 2 ottobre 2015 è stata convocata un’assemblea ordinaria dei soci che ha nominato il nuovo Collegio Sindacale e ha conferito l’incarico di Revisore legale dei conti alla società B.D.O. Italia S.p.A. con sede legale in Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano. 33 FATTORI DI RISCHIO 3. FATTORI DI RISCHIO La Banca di Cherasco S.c., in qualità di Emittente, invita gli investitori a prendere attenta visione del presente documento di Registrazione, al fine di comprendere i fattori di rischio che possono influire sulla capacità dell’Emittente di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dagli strumenti finanziari. In particolare i seguenti fattori di rischio potrebbero influire sulla capacità dell’Emittente di adempiere agli obblighi assunti con l’emissione degli strumenti finanziari. L’Emittente non è in grado di prevedere in quale misura esiste la probabilità che tali rischi si verifichino. Rischio connesso alla perdita d’esercizio La Banca al 30.06.2016 registra una perdita di € 1.605.774. Tale risultato è da attribuirsi principalmente alle importanti rettifiche di valore (pari ad € 6.329.121) effettuate sul portafoglio crediti deteriorati, oltre che ad una diminuzione dell’apporto dell’utile da negoziazione titoli facenti parte delle attività finanziarie disponibili per la vendita. Il bilancio al 31/12/2015 aveva registrato un utile di € 78.023 mentre al 31/12/2014 aveva registrato una perdita di € 6.001.959 dovuta principalmente all'importo rilevante di rettifiche per deterioramento dei crediti (pari ad € 29.936.626). Rischio di deterioramento della qualità del credito Nel corso del 2015 la gestione del comparto crediti della Banca ha evidenziato un peggioramento della qualità del credito sia rispetto all’anno precedente sia rispetto ai dati di sistema espressi dalla classe dimensionale di appartenenza delle Banche minori; tale andamento riflette il perdurare delle condizioni di deterioramento della situazione economica/finanziaria che ha interessato il territorio dove opera la Banca, in particolare si è registrato un peggioramento dell’incidenza dei crediti deteriorati lordi (che passano dal 13,45% al 17,81%) e netti (che passano dal 7,92% al 11,21%) sul totale degli impieghi rispetto all’anno precedente e, con riferimento alle posizioni nette, anche nei confronti del corrispondente dato medio di sistema (10,80%); è aumentato, altresì il peso delle sofferenze lorde (passando dal 9,97% al 12,15%) e nette (passando dal 4,75% al 6,19%) sul totale degli impieghi ed i relativi rapporti risultano superiori anche rispetto ai corrispondenti dai medi settoriali (10,50% e 4,80%); notevolmente peggiorato il rapporto sofferenze su patrimonio netto(cha passa da 48,39% al 60,24%); si evidenzia inoltre che il rapporto di copertura delle sofferenze risulta inferiore rispetto al dato espresso dal sistema. Al 30/06/2016 risulta ulteriormente peggiorata l’incidenza dei crediti deteriorati sia lordi (che passano da 17,81% al 19,34%) che netti (che passano da 11,21% al 11,70%) sul totale degli impieghi rispetto al 31/12/2015; in peggioramento le sofferenze lorde sul totale degli impieghi lordi in quanto gli impieghi lordi non sono aumentati proporzionalmente rispetto alle sofferenze lorde; tali indicatori di rischiosità risultano significativamente più elevati rispetto ai dati medi di sistema. La banca ha assunto criteri di accertamento delle effettive possibilità di recupero - soprattutto in riferimento alle garanzie immobiliari – più severi rispetto a quelli adottati ai fini del bilancio al 31 dicembre 2015 sulla base dell’adozione di una nuova Policy di classificazione e valutazione dei crediti deteriorati. Si rinvia al Paragrafo 3.1 del presente documento e al Bilancio 2015. Tabella - Principali indicatori di rischiosità creditizia per l’Emittente posti a confronto con i corrispondenti dati espressi dal sistema bancario italiano per classe dimensionale di appartenenza della Banca di Cherasco (banche minori) 34 FATTORI DI RISCHIO 30/06/20 16 31 /12/2015 Sistema 31/12/2015* 3 1/12/2014 Sistema 31/12/2014** sofferenze lorde / Impieghi lordi (clientela) 12,33% 12,15% 10,5% 9,97% 8,6 0% sofferenze nette / Impieghi netti (clientela) 5,62% 6,19% 4,80% 4,75% 4,5 0% sofferenze nette/ patrimonio netto 58,18% 60,24% n.d. 48,39% n.d. crediti deteriorati lordi/ impieghi lordi 19,34% 17,81% 18,7% 13,45% 16, 8% crediti deteriorati nette / impiegh i netti 11,70% 11,21% 10,80% 7,92% 10 ,80% Rapporto di co pertura delle sofferenze 56,76% 53,07% 55,3% 55,33% 52, 1% Copertura dei crediti deteriorati 42,57% 41,97% 40,8% 44,82% 36, 5% Costo del rischio 9,27% 8,46% n.d. 6,74% n.d. * Fonte: “Rapporto sulla Stabilità Finanziaria n.1 2016” Banca d’Italia ** Fonte: “Rapporto sulla Stabilità Finanziaria n.1 2015” Banca d’Italia e appendice relazione Annuale 2014 Banca d’Italia. Rischio connesso agli accertamenti ispettivi promossi dalle autorità di vigilanza La Banca di Cherasco è stata sottoposta ad accertamenti ispettivi da parte della Banca d’Italia, conclusisi in data 24 aprile 2015, da cui è emerso un giudizio in prevalenza sfavorevole. Il giudizio corrisponde ad un livello 5 (in prevalenza sfavorevole), sulla scala di giudizio di 6 livelli complessivi in ordine crescente di rischiosità adottata dalla Banca d’Italia medesima ed in vigore al momento dell’accertamento (rif. Circolare 269/08 – 6° agg., scala da 1: favorevole a 6: sfavorevole); si precisa che attualmente vige una nuova scala di giudizio articolata su 4 livelli, da 1: favorevole a 4: sfavorevole. In esito all’accertamento ispettivo inoltre la Banca ha provveduto su indicazione dell’organo di Vigilanza al rinnovo totale del Collegio Sindacale, di parte del Consiglio di Amministrazione e degli organi di direzione. Nella stessa occasione, in data 10/05/2016, Banca d’Italia ha avviato il procedimento sanzionatorio che ha determinato una sanzione complessiva pari a euro 261.000 di cui la Banca risponde in solido. Sono state rilevate le seguenti irregolarità: - nei confronti dei componenti dell’ex Consiglio di Amministrazione e dell’attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione, carenze nell’organizzazione e nei controlli interni; - nei confronti dei componenti dell’Ex Collegio Sindacale, carenze nei controlli; - nei confronti dell'ex Direttore Generale, carenze nell’organizzazione e nei controlli interni e inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza – Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali. La Banca di Cherasco ha ricevuto dalla Consob, nell’ambito della propria attività di vigilanza, tre richieste di dati e notizie, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d. lgs. 58/1998, tra il 2015 ed il 2016. Nello specifico si riepilogano di seguito le richieste rivolte dall’Autorità di Vigilanza: - con nota dell’01/07/2015 sono stati richiesti da Consob chiarimenti in merito alle modalità adottate per la distribuzione alla clientela della Banca del titolo obbligazionario subordinato di propria emissione cui è stato dato riscontro in data 27/07/2015; - con nota del 02/11/2015 sono stati richiesti chiarimenti in merito alle modalità di mappatura dei prodotti emessi dalla Banca e aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell’implementazione dei presidi in tema di rischio di concentrazione, cui la Banca ha fornito riscontro in data 25/11/2015; - con successiva nota del 20/05/2016 Consob, facendo seguito alle verifiche effettuate nel corso dell’ordinaria attività di vigilanza in merito ai livelli di concentrazione in titoli di propria emissione nei portafogli detenuti dalla Banca per conto della clientela retail, ha richiesto chiarimenti sulle procedure di valutazione di adeguatezza/appropriatezza adottate. A tale richiesta la Banca ha fornito riscontro in data 17/06/2016. 35 FATTORI DI RISCHIO Si fa presente che, alla data di redazione del presente documento, l’indagine Consob non ha dato esito a rilievi e/o provvedimenti. Si rimanda alla lettura del paragrafo 11.6 del presente Documento di Registrazione. Rischio derivante dalla riforma del settore delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) Con legge nr. 49 dell’08.04.2016, di conversione del Decreto legge nr. 18 del 14 febbraio 2016, il settore del credito cooperativo è stato riformato allo scopo di accrescere l’integrazione del comparto e favorirne il rafforzamento patrimoniale preservando al contempo i caratteri di mutualità e localismo delle banche stesse. L’Emittente non si è avvalso della cosiddetta “way out”, non avendo un patrimonio netto di entità consistente pari ad almeno 200 milioni di euro, pertanto dovrà aderire ad un Gruppo Bancario Cooperativo quando costituito. La riforma prevede l’obbligo per le BCC, attraverso un contratto di coesione, di aderire ad un gruppo bancario cooperativo, composto da una capogruppo costituita in forma di società per azioni avente un patrimonio netto non inferiore a un miliardo di euro. L’adesione ad un gruppo bancario, entro 18 mesi dall’entrata in vigore delle Disposizioni attuative emanate dalla stessa Banca d’Italia, il 03/11/2016 come di seguito riportato, è la condizione per il rilascio, da parte della Banca d’Italia, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di Banca di credito cooperativo. In data 03.11.2016 è stata pubblicata da parte di Banca d’Italia la normativa regolamentare di attuazione degli art. 37-bis e 37 ter del TUB concernenti il gruppo bancario cooperativo mediante il 19° aggiornamento alla propria circolare 285 del 17/12/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” che disciplina i requisiti organizzativi della capogruppo, il contenuto minimo del contratto di coesione, le caratteristiche della garanzia, i criteri e le condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo, gli statuti della capogruppo e delle banche affiliate nonché la costituzione del gruppo bancario cooperativo. Tale normativa prevede che il Gruppo Bancario Cooperativo si fondi sui poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, definiti nel contratto di coesione stipulato fra questa e le banche di credito cooperativo affiliate, finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica e del sistema dei controlli nonché l’osservanza delle disposizioni prudenziali applicabili al gruppo e ai suoi componenti, anche mediante disposizioni della capogruppo vincolanti per le banche affiliate. Con il contratto di coesione le banche di credito cooperativo aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo e accettano di essere sottoposte all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli della stessa. L’adesione al gruppo bancario ha carattere sostanzialmente permanente e il contratto di coesione indica i poteri della capogruppo sulle banche affiliate, che riguardano - tra l’altro - i seguenti profili rilevanti sul piano prudenziale e di vigilanza: — il governo societario del gruppo e delle sue componenti, i controlli interni e i sistemi informativi del gruppo, funzionali ai compiti della capogruppo di individuazione e attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo e ad assicurare l’unitarietà ed efficacia dei sistemi di amministrazione, gestione e controllo a livello consolidato. Al riguardo è previsto, tra l’altro, che: a) il contratto di coesione disciplini i casi e le modalità di esercizio dei poteri della capogruppo di nomina e revoca degli organi delle banche affiliate, ispirandosi al principio per cui la nomina degli organi di amministrazione e controllo spetta, di norma, all’assemblea dei soci, salvo che i soggetti proposti per tali cariche siano ritenuti dalla capogruppo inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo o di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento della capogruppo oppure inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della banca avendo riguardo in particolare al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati conseguiti come esponente aziendale. In tali casi, 36 FATTORI DI RISCHIO sulla base di motivate considerazioni, la capogruppo esercita il potere di nominare o revocare direttamente i componenti degli organi delle banche affiliate, fino alla maggioranza degli stessi; b) la capogruppo svolga tutte le funzioni attribuite alla capogruppo di un gruppo bancario dalla disciplina di vigilanza in materia di Risk Appetite Framework (“sistema degli obiettivi di rischio”), controlli interni ed esternalizzazione di funzioni nei gruppi bancari. E’ inoltre previsto che - al fine di assicurare l’unità del controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo sul gruppo nel suo insieme e l’equilibrio gestionale delle singole banche affiliate - la capogruppo definisca le strategie, le politiche e i principi di valutazione e misurazione dei rischi per il gruppo e assicuri la coerenza del sistema dei controlli interni delle banche affiliate con le strategie, le politiche e i principi stabiliti a livello di gruppo; a tal fine è previsto, tra l’altro, che la capogruppo definisca regole e criteri di svolgimento dell’attività delle banche affiliate, quanto meno con riferimento alle politiche di concessione del credito, all’esposizione a rischi finanziari, alle decisioni di investimento in partecipazioni e in immobili, alla gestione dei conflitti d’interesse; — le attività di controllo e intervento della capogruppo sulle banche affiliate; al riguardo è previsto che il contratto di coesione disciplini il quadro generale dei controlli della capogruppo sull’organizzazione, sulla situazione tecnica e sulla situazione finanziaria delle banche affiliate. Inoltre, il contratto di coesione definisce gli interventi e le misure a disposizione della capogruppo con finalità di prevenzione e correzione delle situazioni di anomalia delle banche affiliate, ivi compresi i poteri di incidere sulla situazione patrimoniale e di liquidità, sulla riduzione del rischio, sulla dismissione di investimenti partecipativi e immobiliari, sulle politiche di distribuzione dei dividendi, sulla restrizione dell’attività e dell’articolazione territoriale; — il rispetto dei requisiti prudenziali, degli obblighi segnaletici e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti; al riguardo è previsto, tra l’altro. che il contratto di coesione attribuisca alla capogruppo il potere di emanare disposizioni vincolanti per il rispetto dei requisiti prudenziali applicabili a livello consolidato, assegnando alla responsabilità esclusiva della capogruppo la definizione e l’adozione delle metodologie di misurazione dei rischi a fini regolamentari; — il ruolo della capogruppo nelle decisioni di rilievo strategico delle banche affiliate; al riguardo è previsto, tra l’altro, che il contratto di coesione attribuisca alla capogruppo il potere di approvare preventivamente le operazioni delle banche affiliate che abbiano rilievo strategico sul piano patrimoniale o finanziario per il gruppo o per le singole banche affiliate, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione, cessione o acquisto di beni e rapporti giuridici, l’acquisto di partecipazioni e immobili, l’apertura di succursali in Italia e all’estero, la prestazione all’estero di servizi senza stabilimento di succursali; — le sanzioni applicabili dalla capogruppo nel caso di violazioni degli obblighi previsti dal contratto; al riguardo è previsto che il contratto di coesione individui le sanzioni per i casi di violazione di disposizioni della capogruppo e di altri obblighi contrattuali, da graduare in relazione alla gravità delle violazioni; in proposito è specificato che devono essere previste almeno le seguenti sanzioni: la possibilità per la capogruppo di adottare misure che incidono sulla struttura e l’operatività della banca affiliata, ivi compresi, quando appropriato, la sospensione dell’assunzione di nuovi rischi, il divieto di nuove operazioni, la restrizione delle attività o della rete territoriale; nei casi più gravi, esperite le altre azioni e gli interventi correttivi possibili e utili, l’esclusione di una banca affiliata dal gruppo. Il contratto prevede inoltre la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate. In particolare, con riferimento alle regole che disciplinano tale garanzia, si pone nella massima evidenza quanto segue: - la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate è parte integrante del contratto di coesione; - la partecipazione all’accordo di garanzia in solido costituisce, in ogni caso, condizione imprescindibile per l’adesione al contratto di coesione e, quindi, al gruppo bancario cooperativo; - la garanzia tra la capogruppo e la banche affiliate è reciproca (cross-guarantee), ovverosia la capogruppo garantisce tutte le banche affiliate per le obbligazioni da queste assunte e ciascuna banca affiliata garantisce 37 FATTORI DI RISCHIO la capogruppo e le altre banche affiliate per le obbligazioni di queste; - la garanzia è disciplinata contrattualmente in modo da produrre l’effetto di qualificare le passività della capogruppo e delle banche affiliate come obbligazioni in solido di tutte le banche aderenti all’accordo; - l’obbligazione di garanzia di ciascuna banca aderente è commisurata alle esposizioni ponderate per il rischio di ciascuna banca ed è contenuta entro il limite delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale; - la garanzia ha anche una efficacia esterna in favore dei creditori delle banche aderenti, nel senso che ciascun aderente assumerà in solido, entro il limite sopra indicato dell’obbligo di garanzia individuale, le obbligazioni di ogni altra Banca aderente che si rendesse inadempiente verso i propri creditori; - la garanzia deve prevedere meccanismi di sostegno finanziario intra-gruppo con cui le banche aderenti si forniscono il sostegno finanziario necessario per assicurare la loro solvibilità e liquidità, in particolare per il rispetto dei requisiti prudenziali e delle richieste dell’autorità di vigilanza, nonché per evitare, ove necessario, l’assoggettamento alle procedure di risoluzione di cui al d.lgs n. 180/2015 o alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui all’art. 80 e ss. del TUB. Sussiste pertanto il rischio che in futuro, come conseguenza dell’adesione della Banca di Cherasco ad un gruppo bancario cooperativo, di cui non si può prevedere la composizione quantitativa e qualitativa, e ove permanga l’attuale situazione di eccedenza delle risorse patrimoniali dell’Emittente rispetto ai requisiti obbligatori a livello individuale, l’attuazione del previsto meccanismo di garanzia comporti l’obbligo della Banca di Cherasco di impegnare proprie risorse patrimoniali: - per rispondere di obbligazioni presso terzi assunte da altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo; - per fornire il sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità ad altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo. L’investimento in obbligazioni della Banca di Cherasco, pertanto, potrà comportare per l’investitore l’esposizione, oltre che al rischio di impresa proprio della Banca di Cherasco, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo Gruppo Bancario Cooperativo (entro il limite delle risorse patrimoniali della Banca di Cherasco eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale). Sulla base dei dati del rendiconto semestrale al 30 giugno il free capital dell’emittente è pari a € 21.554.562. Rischio relativo all’assenza del credit spread dell’Emittente Si richiama l’attenzione dell’investitore sulla circostanza che, per l’Emittente, non è possibile determinare un valore di credit spread (inteso come differenza tra il rendimento di un’obbligazione plain vanilla di riferimento dell’Emittente ed il tasso Interest Rate Swap su durata corrispondente) atto a consentire un ulteriore apprezzamento della rischiosità dell’Emittente. Rischio di credito Banca di Cherasco Credito Cooperativo s.c. è esposta ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. L'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia potrebbero, pertanto, avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente. Più in generale, alcune controparti che operano con l’Emittente potrebbero non adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti dell’Emittente stesso a causa di fallimento, assenza di liquidità, malfunzionamento operativo o per altre ragioni oppure il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte di altri istituti, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l’Emittente. Un ulteriore rischio si sostanzia poi nella possibilità che alcuni 38 FATTORI DI RISCHIO crediti dell’Emittente nei confronti di terze parti non siano esigibili. Nondimeno, una diminuzione del merito di credito dei terzi, ivi inclusi gli stati sovrani, di cui l’Emittente detiene titoli od obbligazioni potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell’Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. Una significativa diminuzione nel merito di credito delle controparti dell’Emittente potrebbe pertanto avere un impatto negativo sui risultati dell’Emittente stesso. Mentre in molti casi l’Emittente può richiedere ulteriori garanzie a controparti che si trovino in difficoltà finanziarie, potrebbero sorgere delle contestazioni in merito all’ammontare della garanzia che l’Emittente ha diritto di ricevere e al valore delle attività oggetto di garanzia. Livelli di inadempimento, diminuzioni e contestazioni in relazione a controparti sulla valutazione delle garanzie, aumentano significativamente in periodi di tensioni e illiquidità di mercato. Rischio di mercato È il rischio derivante dalla perdita di valore degli strumenti finanziari di proprietà dell’Emittente (per esempio per l’effetto dei movimenti dei tassi di interesse e delle valute), che potrebbe produrre un deterioramento della solidità patrimoniale dell’Emittente e delle sue prospettive economiche. L’Emittente non ha posto in essere operazioni di copertura per tali rischi sul portafoglio di proprietà. Questo rischio viene comunque monitorato giornalmente mediante metodologie di Value at Risk (VAR) ed analisi sulla reattività del valore del portafoglio all’evoluzione dei tassi di interesse e dei credit spreads. Si ricorda che il VaR esprime la perdita massima potenziale derivante da movimenti sfavorevoli dei parametri di mercato, dati un determinato orizzonte temporale e una definita probabilità (per informazioni sui valori del VAR si rimanda al Paragrafo 3.1 del presente Documento di Registrazione). L’Emittente detiene nel proprio portafoglio titoli ed obbligazioni che potrebbero comportare perdite derivanti dalla diminuzione dei prezzi di mercato, che potrebbe comportare tensioni ai fini della liquidità, nonché avere un impatto negativo sui risultati dell’Emittente stesso. Rischio operativo Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. L’Emittente è pertanto esposto a molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell’Emittente. Per maggiori informazioni si rimanda al bilancio dell’Emittente al 31 dicembre 2015 (Nota Integrativa Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura – Sezione 4 – “Rischio Operativo”). Rischio di liquidità dell’Emittente Si definisce rischio di liquidità il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento nel momento in cui essi giungono a scadenza. La liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata dall'incapacità di reperire nuovi fondi (c.d. “funding liquidity risk”), o dall'incapacità di vendere determinate attività o riscattare i propri investimenti (c.d. “market liquidity risk”), da imprevisti flussi di cassa in uscita ovvero dall'obbligo di prestare maggiori garanzie. Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo e dalla volontà dell'Emittente, come (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo): una generale turbativa di 39 FATTORI DI RISCHIO mercato; un problema operativo che colpisca l'Emittente o terze parti; anche la semplice percezione, tra i partecipanti al mercato, che l'Emittente stia subendo un maggiore rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie possono aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità. L’Emittente si è dotato di una policy per la gestione del rischio di liquidità. Inoltre, in ragione di un costante presidio e monitoraggio dei rischi e della salvaguardia del patrimonio, la Banca si è dotata di un piano di emergenza (c.d. “Contingency Funding Plan”), cioè di procedure organizzative ed operative che verranno attivate nel momento in cui si debbano fronteggiare situazioni di allerta o di crisi relative alla liquidità. Per ulteriori informazioni sugli indicatori di liquidità dell’Emittente si rinvia al successivo paragrafo 3.1. “Informazioni Finanziarie Selezionate”. Rischio collegato a procedimenti giudiziari Tale rischio è rappresentato principalmente dal possibile esito sfavorevole di procedimenti giudiziari, arbitrali e/o amministrativi cui l'Emittente è convenuto in ragione dell'esercizio della propria attività bancaria. Le più consuete controversie giudiziali sono relative a revocatorie fallimentari ovvero azioni di nullità, annullamento o risarcimento danni, connesse a servizi bancari e ad operazioni d'investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti successivamente incorsi in "default". Per ulteriori informazioni sui procedimenti giudiziali e arbitrali pendenti si rinvia al successivo paragrafo 11.6. “Procedimenti giudiziari, arbitrali e accertamenti ispettivi dell’autorità di controllo”. Rischi connessi con la crisi economico/finanziaria generale ed all’impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico L’andamento dell’Emittente è influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e dell’intera area Euro, e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell’economia delle aree geografiche in cui l’Emittente opera. In particolare, la capacita reddituale e la solvibilità dell’Emittente sono influenzati dall’andamento di fattori quali le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l’inflazione e i prezzi delle abitazioni. Variazioni avverse di tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l’Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità della Banca e sulla sua stessa solidità patrimoniale. Il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in relazione: (a) ai recenti sviluppi connessi al referendum del Regno Unito ad esito del quale quest’ultimo uscirà dall’Unione Europea (c.d. “Brexit”), non risultando prevedibile, allo stato, l’impatto che la fuoriuscita dall’UE potrà produrre sull’economia del Regno Unito, sull’economia internazionale nel suo complesso, sui mercati finanziari nonché sulla situazione dello Stato Italiano e dell’Emittente; (b) alle tendenze dell’economia reale con riguardo alle prospettive di ripresa e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale e di tenuta delle economie in quei paesi, come Stati Uniti e Cina, che hanno mostrato una crescita anche consistente negli ultimi anni; (c) ai futuri sviluppi della politica monetaria della BCE, nell’area Euro, e della FED, nell’area del dollaro, ed alle politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive delle proprie valute; (d) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si registrano, in modo più meno ricorrente, sui mercati finanziari. In particolare, si richiamano, in proposito: (i) i recenti sviluppi della crisi relativa al debito sovrano della Grecia - che hanno posto rilevanti incertezze, non rientrate del tutto, sulla futura permanenza della Grecia nell’area euro, se non, in una prospettiva estrema, per il possibile contagio, tra i mercati dei debiti sovrani, dei diversi paesi, sulla stessa tenuta del 40 FATTORI DI RISCHIO sistema monetario europeo fondato sulla moneta unica, (ii) le recenti turbolenze sui principali mercati finanziari asiatici, tra cui, in particolare quello cinese. Sussiste pertanto il rischio che la futura evoluzione dei richiamati contesti possa produrre effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Emittente. Rischio connesso all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie L’Emittente è soggetto ad un’articolata e stringente regolamentazione, nonché all’attività di vigilanza, esercitata dalle istituzioni preposte (in particolare, Banca d’Italia e CONSOB). Sia la regolamentazione applicabile, sia l’attività di vigilanza, sono soggette a continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, l’Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l’altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore). La fase di forte e prolungata crisi dei mercati, ha portato all’adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali. A partire dal 1° gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell’introduzione di policy e di regole quantitative per l’attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari. In particolare, per quanto concerne l’innalzamento dei requisiti patrimoniali, gli accordi di Basilea III prevedono una fase transitoria con livelli minimi di patrimonializzazione via via crescenti; a regime, ovvero a partire dal 2019, tali livelli contemplano per le banche un Common Equity Tier 1 ratio pari almeno al 4,5% delle attività ponderate per il rischio, un Tier 1 Capital ratio pari almeno al 6% e un Total Capital ratio pari almeno al 8% delle suddette attività ponderate per il rischio. Ai coefficienti minimi si somma il 2,5% a titolo di Capital Conservation Buffer fino al 31 dicembre 2016. A partire dal 1° gennaio 2017 il Capital Conservation Buffer verrà ridotto all’1,25% per poi crescere all’1,875% dal 1° gennaio 2018 e tornare al 2,5% dal 1° gennaio 2019, al fine di allineare la disciplina nazionale a quella della maggioranza dei paesi dell’Eurozona (rif. 18° aggiornamento della Circolare 285/13 della Banca d’Italia). In conformità alle previsioni normative europee (Direttiva UE CRD IV e Guidelines EBA on common SREP), la Banca d'Italia, ad esito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), ha imposto all’Emittente, con provvedimento nr. 1290434/15 del 3.12.2015, requisiti patrimoniali aggiuntivi, comprensivi del Capital Conservation Buffer, da considerarsi “vincolanti” per la Banca a decorrere dalla segnalazione sui fondi propri al 31.12.2015 nelle misure di seguito indicate: - per il CET 1 ratio, il coefficiente è “vincolante” nella misura del 5,9% (4,5% ex art. 92 CRR + 1,4% a esito dello SREP); - per il Tier 1 ratio, il coefficiente è “vincolante” nella misura del 7,9% (6% ex art. 92 CRR + 1,9% a esito dello SREP); - per il Total Capital ratio, il coefficiente è “vincolante” nella misura del 10,5% (8% ex art. 92 CRR + 2,5% a esito dello SREP). I ratios patrimoniali di Banca di Cherasco alla data del 30 giugno 2016, risultano superiori ai coefficienti vincolanti comunicati. Non sono pervenute comunicazioni da parte della Banca d’Italia concernenti ulteriori richieste di carattere prudenziale né aggiornamenti sullo SREP. Per quanto concerne la liquidità, gli accordi di Basilea III prevedono, tra l’altro, l’introduzione di un indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, o “LCR”), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress, e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio, o “NSFR”) con orizzonte temporale superiore all’anno, introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile. Relativamente a questi indicatori, si segnala che: 41 FATTORI DI RISCHIO - per l’indicatore LCR (dal minimo del 60% introdotto a partire dal 1° gennaio 2015) é previsto dal 1° gennaio 2016 un valore pari al 70%, a cui farà seguito un progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018 secondo il regolamento UE n. 575/2013 (“CRR”); - per l’indicatore NSFR, la proposta del Comitato di Basilea prevede una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018. Basilea III, oltre ai requisiti di capitale ponderati per il rischio, ha introdotto il monitoraggio della leva finanziaria (leverage ratio) con l’obiettivo di porre un limite alla crescita del leverage delle banche ed evitare che i metodi usati per la stima dei coefficienti di ponderazione sottostimino i rischi effettivi e quindi il fabbisogno di capitale. Tale indicatore continuerà ad essere monitorato, nel corso del 2016 dalle Autorità di Vigilanza, avendo a riferimento un valore minimo pari al 3%. Nel 2017 è prevista l’eventuale ricalibrazione di tale valore minimo per poi entrare in vigore come requisito obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2018. Tale indicatore, con riferimento all’Emittente, ha assunto un valore pari a 17,11% al 30/06/2016, a 15,57 % al 31/12/2015 e pari a 19,48 % al 31/12/2014. Nonostante l’evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai nuovi requisiti prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell’Emittente potrebbero essere significativi. Tra le novità normative si segnalano i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che si inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie. Tra gli aspetti innovativi della normativa sopra indicata si evidenzia l’introduzione di strumenti e poteri che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto o rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti, ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bailout) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000 (c.d. “bail-in”). Pertanto, con l’applicazione dello strumento del “bail-in”, i sottoscrittori potranno subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, sopra indicate, per le quali è stata prevista l’applicazione dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “bail–in” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Al riguardo, per ulteriori dettagli in merito al funzionamento del meccanismo del “bail-in” si rinvia alla Sezione VI (Nota Informativa) Paragrafo 2 – Fattori di Rischio – “Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in”. Si segnala che l’implementazione delle Direttive 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) del 16 aprile 2014 e 2014/59/UE (“Bank Recovery and Resolution Directive”) del 15 maggio 2014 e l’istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento n. 806/2014/UE del 15 luglio 2014), comporta un impatto significativo sulla posizione economica e patrimoniale dell’Emittente in quanto impone l’obbligo di costituire specifici fondi con risorse finanziarie che dovranno essere fornite, tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi. La contribuzione al Fondo di Risoluzione Nazionale (ai sensi del Regolamento n. 806/2014/UE del 15 luglio 2014) ha comportato per il 2015 un onere complessivo pari a 1.121.020 euro, dei quali 280.255 euro a titolo di quota ordinaria ricorrente e 840.765 euro come contribuzione straordinaria connessa agli 42 FATTORI DI RISCHIO interventi di sostegno del sistema bancario per la soluzione delle crisi di Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti e Cassa di Risparmio di Ferrara. Nella semestrale del 2016 non si è provveduto a far accantonamenti in merito poiché l'onere relativo alla suddetta direttiva è stato spesato tra i costi amministrativi per € 184.534 Al contrario al 30/06/2016 sono stati accantonati, attraverso il Fondo Rischi e Oneri, 136.500 euro per gli stimati oneri di partecipazione al nuovo meccanismo di finanziamento del sistema di garanzia dei depositi introdotto dalla Direttiva 2014/49/UE (DGSD). Per questa voce nel 2015 non erano stati fatti accantonamenti. Sebbene l’Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, il suo mancato rispetto, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle competenti autorità, potrebbero dar luogo a nuovi oneri ed adempimenti a carico dell’Emittente. Rischio connesso all’esposizione al debito sovrano La crisi del debito sovrano ha condizionato l’andamento dei mercati e le scelte di politica economica di molti Paesi Europei. La Banca risulta esposta nei confronti del debito sovrano (intendendo per tale i titoli obbligazionari emessi dai Governi Centrali e locali e da Enti governativi). Al 31.12.2015, l’esposizione verso titoli governativi, totalmente composti da titoli di Stato italiani, ammonta a 229.949 migliaia di euro al valore di bilancio pari al 88,75.% delle attività finanziarie alla medesima data mentre al 30.06.2016 l’esposizione in titoli governativi è aumentata a 295.399 migliaia di euro attestandosi al 90,41.% delle attività finanziarie a tale data. Si precisa che un rilevante investimento in titoli emessi da Stati Sovrani in presenza di tensioni sui mercati dei titoli di stato e in presenza di volatilità, potrebbe determinare effetti negativi sulla liquidità e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente. 43 3.1 Informazioni Finanziarie Selezionate Si riporta di seguito una sintesi degli indicatori finanziari, patrimoniali ed economici maggiormente significativi tratti dai bilanci consolidati relativi all’anno 2015 e all’anno 2014, sottoposti a revisione contabile e i dati semestrali al 30/06/2016 sottoposti a revisione limitata. I dati sono stati predisposti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. I coefficienti prudenziali sono determinati in base alla metodologia prevista dall’Accordo sul Capitale - Basilea 3, utilizzando il metodo Standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali relativi al rischio di credito e controparte e quello Base per la determinazione dei rischi operativi. Tabella 1: Indicatori patrimoniali e Fondi Propri (importi in migliaia di euro e valori in percentuale) Indicatori e Fondi Propri (normativa in vigore dal 1.1.14) Semestre chiuso al 30/06/2016 Esercizio chiuso al 31/12/2015 Esercizio chiuso al 31/12/2014 Requisiti minimi inclusi del Capital Conservation Buffer (2,50%) Common Equity Tier 1 / Attività di Rischio Ponderate - RWA (CET1 Ratio) (a) Tier 1 / Attività di Rischio ponderate-RWA (Tier 1 Capital ratio) (a) Total Capital Ratio (Fondi Propri / Attività di Rischio Ponderate - RWA) (a) Fondi Propri (b) Capitale Primario di Classe 1 – CET1 (b) Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) (b) Capitale di Classe 2 (Tier 2) (b) Attività di rischio ponderate (RWA) (c) RWA /Totale Attivo (c) Leverage Ratio (d) 11,73% 12,03% 11,45% 7 Ratio minimi vincolanti indicati da Banca d’Italia ad esito dello SREP 5,9 11,73% 12,03% 11,45% 8,5 7,9 13,85% 14,54% 14,51% 10,5 10,5 83.896 71.036 88.055 72.810 91.837 72.467 - - - - 12.860 605.715 15.245 605.437 19.370 633.092 - - 51,55% 17,11 54,98% 15,57 45,90% 19,48 - - Con Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17.12.2013 si e introdotto nel nostro sistema giuridico, a far data dal 01.01.2014, l’insieme di regole comunitarie definite dal Comitato di Basilea (“Basilea III”). Tali regole sono volte a rafforzare la capacita delle banche di assorbire shock sistemici che potrebbero pregiudicarne la stabilita (mediante, a titolo esemplificativo, miglioramenti nella gestione del rischio, della governance, della trasparenza). L’attuazione della nuova disciplina prudenziale è stata accompagnata da un regime di applicazione transitorio (c.d. “Phase-in arrangements”) che ha interessato, tra l’altro, nuove modalità di determinazione del Patrimonio di Vigilanza e con nuovi livelli minimi per i relativi indicatori. Con riferimento in particolare all’adeguatezza patrimoniale, la nozione di “Patrimonio di Vigilanza” è stata sostituita con quella di “Fondi Propri”, ora costituiti da: - Capitale di Classe 1 – TIER 1 = costituito dalla somma del capitale “primario” (Common Equity Tier 1, ovvero CET1) e del cosiddetto capitale “aggiuntivo” (Additional Tier 1, o AT1); - Capitale di Classe 2 – TIER 2. A regime, il livello minimo del CET 1 imposto da Basilea III e pari al 4,5%. E’ stato inoltre previsto il cd. “Buffer di conservazione del capitale”, che rappresenta un cuscinetto aggiuntivo del 2,5% introdotto al fine di patrimonializzare ulteriormente le banche, e consentire loro di far fronte a eventuali disfunzioni o rallentamenti nel processo di erogazione del credito dovuti a tensioni di mercato. Rispetto a quanto indicato sopra, a seguito di tale buffer i coefficienti patrimoniali assumono livelli minimi pari al 7% per il CET 1, all’ 8,5% per il Tier 1 Capital Ratio, e al 10,5% per il Total Capital Ratio fino al 31 dicembre 2016. A partire dal 1° gennaio 2017 il Capital Conservation Buffer verrà ridotto all’1,25% per poi crescere all’1,875% dal 1° 44 gennaio 2018 e tornare al 2,5% dal 1° gennaio 2019, al fine di allineare la disciplina nazionale a quella della maggioranza dei paesi dell’Eurozona. (rif. 18° aggiornamento della Circolare 285/13 della Banca d’Italia) Basilea III, ha inoltre introdotto il monitoraggio della leva finanziaria (“Leverage ratio”) con l’obiettivo di porre un limite alla crescita del “Leverage” delle banche ed evitare che i metodi usati per la stima dei coefficienti di ponderazione sottostimino i rischi effettivi e quindi il fabbisogno di capitale. Il coefficiente di leva finanziaria (“Leverage Ratio”), che misura il rapporto tra il volume delle attività, comprese le esposizioni fuori bilancio, e il capitale aziendale ha l’intento primario di tenere monitorati i volumi intermediati e la sostenibilità rispetto all’aggregato patrimoniale. Il “Leverage Ratio” è dato dal rapporto tra le esposizioni complessive dell’Emittente e il capitale di Classe 1 (Tier 1), secondo quanto previsto dall’art. 429 del Regolamento 575/2013/UE e successive modifiche. Tale indicatore continuerà ad essere monitorato, nel corso del 2016 dalle Autorità di Vigilanza, avendo a riferimento un valore minimo pari a 3. Nel 2017 è prevista la ricalibrazione di tale valore minimo per poi entrare in vigore come requisito obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2018. (a) Common Equity Tier 1 Ratio, Tier 1 Ratio, Total Capital Ratio Alla data del 31.12.2015 il Tier 1 Ratio e il Totale Capital Ratio non sono allineati al Common Equity Tier 1 (CET1) pari al 14,54% essendo presenti passività subordinate. I Common Equity Tier 1 Ratio, Tier 1 Ratio di cui sopra, registrati al 31.12.2015 e, pari al 12,03%, sono migliori rispetto ai livelli registrati al 31.12.2014, pari al 11,45%. L’incremento è attribuibile ad un decremento delle RWA in ragione del minore assorbimento a fronte del rischio di credito della banca. Alla data del 30.06.2016 i suddetti indicatori sono pari al 11,73%. Il leggero decremento è attribuibile ad un decremento dei fondi propri (utile di esercizio) ed una sostanziale stabilità delle attività ponderate per il rischio. In conformità alle previsioni normative europee (Direttiva UE CRD IV e Guidelines EBA on common SREP), la Banca d'Italia, ad esito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), ha imposto all’Emittente, con provvedimento nr. 1261068 del 26.11.2015, requisiti patrimoniali aggiuntivi, comprensivi del “Capital Conservation Buffer”, da considerarsi “vincolanti” per la Banca a decorrere dalla segnalazione sui fondi propri al 31.12.2015 nelle misure di seguito indicate: - CET 1 ratio pari al 7%, vincolante nella misura del 5,9% (4,5% ex art. 92 CRR + 1,4% a esito dello SREP); - Tier 1 ratio pari all’8,5%, vincolante nella misura del 7,9% (6% ex art. 92 CRR + 1,9% a esito dello SREP); - Total Capital ratio pari al 10,5%, vincolante nella misura del 10,5% (8% ex art. 92 CRR + 2,5% a esito dello SREP). Al 31 dicembre 2015, i coefficienti Common Equity Tier 1 Ratio, Tier 1 Ratio, Total Capital Ratio sono risultati pari al 12,03%, al 12,03% (CET1 ratio e Tier 1 ratio hanno lo stesso valore non emettendo la banca strumenti ibridi di patrimonializzazione) e al 14,54%” mentre al 30.06.2016 gli stessi indicatori si attestano al 11,73%, 11,73% e 13,85%. Si evidenzia come alle date del 31.12.2015 e 30.06.2016 gli indicatori patrimoniali siano superiori ai requisiti specifici richiesti per l’Emittente. (b) Fondi Propri, Capitale Primario di Classe 1 (CET1), Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (AT1) e Capitale di Classe 2 (Tier 2) I Fondi Propri, al 31.12.2015, sono pari a 88.055 migliaia di euro, in diminuzione rispetto a 91.837 migliaia di euro del 31.12.2014 registrando un decremento in valore assoluto pari a 3.782 migliaia di euro, in funzione della riduzione del Tier 2, ossia del contributo ai fondi propri dei prestiti subordinati a causa dell’ammortamento degli stessi previsto normativamente. Alla data del 30.06.2016 i Fondi Propri sono pari a 83.896 migliaia di euro, in diminuzione rispetto a 88.055 migliaia di euro al 31.12.2015, dovuti al negativo apporto della perdita semestrale pari a 1.605 migliaia di euro ed alla riduzione della quota dei prestiti subordinati computabili nei fondi propri per € 2.385 mila. Il Capitale Primario di Classe 1 non è allineato al valore dei Fondi Propri in quanto sono presenti strumenti di Capitale di Classe 2 (Tier 2). (c) Attività di rischio ponderate (RWA) e Rapporto RWA/Totale Attivo Le Attività di rischio ponderate, pari a 605.437 migliaia di euro, si riducono al 31.12.2015 di 27.655 migliaia di euro, pari al 4,37%, rispetto al dato del 31.12.2014. Il decremento è legato principalmente alla riduzione dell’assorbimento a fronte del rischio di credito in ragione della diminuzione degli impieghi della banca. 45 Il Totale Attivo al 31.12.2015 si attesta a 1.101.149 migliaia di euro in diminuzione rispetto a 1.379.463 migliaia di euro del 31.12.2014 con una riduzione del 20,18% in ragione della diminuzione del portafoglio titoli di proprietà della banca. Il rapporto RWA su totale attivo, pari alla data di bilancio 2015, a 54,98%, è risultato in aumento rispetto al dato di bilancio 2014, pari al 45,90%. L’aumento è ascrivibile ad una diminuzione dell’attivo nei termini sopra riportati, più che proporzionale rispetto alla diminuzione delle RWA. Al 30.06.2016 le attività di rischio ponderate, pari a 605.715 migliaia di euro, sostanzialmente in linea con il dato di fine 2015. Il totale attivo di bilancio si attesta a 1.175.057 migliaia di euro registrando un incremento percentuale del 6,71% rispetto al dato di 1.101.149 migliaia di euro al 31.12.2015. Il rapporto RWA sul totale attivo, pari a 51,55%, registra una leggera diminuzione rispetto al dato di 54,98% del 31.12.2015, attribuibile ad un aumento dell’attivo non seguito da un aumento delle RWA rimaste stabili. Con riferimento alle attività ponderate per il rischio (RWA) si precisa che, al fine di stimare l’ammontare delle “Attività ponderate per il rischio”, l’Emittente utilizza l’approccio standardizzato previsto dalla normativa in vigore, mentre per il rischio operativo utilizza il metodo base (Tale metrica prevede l’applicazione di un coefficiente regolamentare (pari al 15%) ad un indicatore rappresentativo del volume di operatività aziendale, definito dall’art. 316 del Regolamento UE n. 575/13 (CRR)). d) Leverage Ratio Tale indicatore è dato dal rapporto tra le esposizioni complessive dell’Emittente e il capitale di Classe 1 (Tier 1), secondo quanto previsto dall’art. 429 del Regolamento 575/2013/UE e successive modifiche. Tale indicatore con riferimento all’Emittente, ha assunto un valore pari a 17.11 al 30/06/2016, 15,57 al 31.12.2015 e 19,48 al 31.12.2014. Tabella 2: Principali indicatori di rischiosità creditizia per l’Emittente posti a confronto con i corrispondenti dati espressi dal sistema bancario italiano per classe dimensionale di appartenenza della Banca di Cherasco (banche minori) 30/06/2016 31/12/2015 Sistema 31/12/2015* 31/12/2014 Sistema 31/12/2014** sofferenze lorde / Impieghi lordi (clientela) (1) 12,33% 12,15% 10,5% 9,97% 8,60% sofferenze nette / Impieghi netti (clientela) (2) 5,62% 6,19% 4,80% 4,75% 4,50% sofferenze nette/patrimonio netto (3) 58,18% 60,24% n.d. 48,39% n.d. crediti deteriorati lordi/ impieghi lordi (5) 19,34% 17,81% 18,7% 13,45% 16,8% crediti deteriorati nette / impieghi netti 11,70% 11,21% 10,80% 7,92% 10,80% 56,76% 53,07% 55,3% 55,33% 52,1% 42,57% 41,97% 40,8% 44,82% 36,5% 9,27% 8,46% n.d. 6,74% n.d. Rapporto di copertura delle sofferenze (4) Copertura dei crediti deteriorati (6) Costo del rischio (7) * Fonte: “Rapporto sulla Stabilità Finanziaria n.1 2016” Banca d’Italia ** Fonte: “Rapporto sulla Stabilità Finanziaria n.1 2015” Banca d’Italia e appendice relazione Annuale 2014 Banca d’Italia. 46 Per impieghi netti si intendono i crediti lordi (crediti in bonis più crediti deteriorati) al netto di tutti i fondi rettificativi. (1) Le sofferenze lorde sono aumentate da 80.166 mila € del 31.12.2014 a 95.472 mila € del 31.12.2015 e sono ancora in peggioramento al 30/06/16. Il peggioramento delle sofferenze lorde è legato al perdurare delle condizioni di crisi economica generale. In particolare, si evidenzia che il deterioramento di tale indice di rischiosità, è stato determinato dal passaggio a sofferenza di posizioni precedentemente classificate tra le inadempienze probabili, nonché dal passaggio a sofferenze di posizioni precedentemente classificate tra gli scaduti deteriorati. (2) Il rapporto delle sofferenze nette rispetto agli impieghi netti evidenzia un incremento al 31.12.2015 (passando dal 4,74%al 6,19% ), per poi ridursi al 5,62% al 30/06/2016). La dinamica del rapporto è dovuta in misura principale al combinato effetto dell’incremento delle sofferenze e della riduzione degli impieghi per quanto concerne l’esercizio 2015, e di una inversione di tendenza per quanto concerne questi ultimi nel corso del primo semestre 2016. Inoltre si segnala nel primo semestre 2016 un rafforzamento dei fondi rettificativi relativi alle sofferenze (aumentati da 50.670 mila € al 31.12.15 a 55.688 mila €) riducendo le sofferenze nette da 44.802 mila € al 31.12.15 a 42.427 mila € al 30.06.16. (3) Il rapporto sofferenze nette/patrimonio netto passa dal 48,39% del 31.12.2014 al 60,24% del 31.12.2015 per effetto della crescita delle sofferenze nette non compensato da un incremento del Patrimonio, avvenuto in misura lieve. (4) Il rapporto di copertura delle sofferenze (dato dal rapporto tra le svalutazioni e il complesso dei crediti deteriorati lordi) passa dal 55,33% del 31.12.2014 al 53,07% del 31.12.2015, nonostante le maggiori rettifiche effettuate sulle sofferenze che passano da 44.357 mila € del 31.12.2014 a 50.670 mila € del 31.12.2015. Al 31.12.2015 il tasso di copertura delle sofferenze si attestava per le banche minori al 55,3 %, valore superiore rispetto al nostro rapporto di copertura sofferenze pari a 53,07 % al 31.12.2015. (5) Per crediti deteriorati lordi si intendono le sofferenze, le inadempienze e i crediti scaduti e/o sconfinanti da almeno 90 giorni (c.d. past due). L’indicatore e in aumento rispetto al precedente esercizio e si attesta al 31.12.2015 al 17,81% (rispetto al 13,45% del 31.12.2014). L’indicatore è in peggioramento anche al 30/06/2016 portandosi al 19,34% Al 31.12.2015 la consistenza dei crediti deteriorati lordi a livello di sistema rappresentava il 18,7% dei prestiti alla clientela, valore superiore rispetto a quelli della Banca Di Cherasco che risulta essere pari al 17,81% al 31.12.2015. (6) Il rapporto di copertura delle partite deteriorate (dato dal rapporto tra le svalutazioni totali sulle partire deteriorate –vedi punto (5)- e il complesso dei crediti deteriorati) lordi passa dal 44,82% del 31.12.2014 al 41,97% del 31.12.2015 (decrescita del 6,36%) per effetto dell’aumento delle deteriorate lorde. Per Banche minori (categoria nella quale rientra la Banca di Cherasco) tale indicatore e pari a 40,8 % al 31.12.2015. I valori di sistema anche in questo caso essendo minori significa che sono minori le rettifiche di valore sull’esposizione lorda delle partite deteriorate. (7) Indicazione del costo del rischio inteso come rapporto tra le rettifiche su crediti e l’ammontare dei crediti netti verso la clientela. Tabella 2.1: Composizione dei crediti deteriorati (importi in migliaia di euro) 31/12/2014 30/06/2016 Esposizi one lorda Rettifica di valore 30/06/2 016 Esposizio ne netta 30/06/20 16 % copertu ra Esposizio ne lorda 31/12/2015 Rettifica Esposizio di valore ne netta 31/12/20 31/12/20 15 15 47 % copertu ra Esposizio ne lorda Rettifica di valore 31/12/20 14 Esposizio ne netta 31/12/20 14 % copertu ra Sofferenze 98.114 55.688 42.427 56,76 95.472 44.802 53,07 - di cui forborne 13.174 6.337 6.837 48,10 259 50.670 30 229 11,58 Inadempienze 44.299 9.141 35.157 20,64 37.049 7.617 29.431 20,56 - di cui forborne 34.745 6.367 28.378 18,32 8.756 1.376 7.380 15,71 Esposizioni scadute 11.485 690 10.796 6,00 7.381 435 6.946 5,89 - di cui forborne 2.351 200 2.151 8,51 2.699 132 2.567 4,89 Totale crediti deteriorati 153.898 65.519 88.380 42,57 139.902 58.722 81.180 41,97 - di cui forborne 50.270 12.904 37.366 25,67 11.715 1.538 10.177 13,13 Crediti in bonis 642.055 1.999 640.057 0,31 645.625 2.557 639.799 0,40 - di cui forborne 33.067 176 32.891 0,53 20.303 678 19.625 3,34 80.166 44.357 35.809 55% 23.832 3.139 20.693 13,17% 592 21 571 3,56% 108.154 48.475 59.679 44,82% 696.243 2.473 693.770 0,35% I dati 2015 della tabella 2.1 vengono riportati secondo la nuova classificazione prevista dal 7^ aggiornamento della circolare n. 272 della Banca d’Italia: con tale aggiornamento, sono state modificate anche le definizioni di “Attività finanziarie deteriorate”, allo scopo di allinearle alle nuove nozioni di “Nonperforming exposures e Forbearance” introdotte dalle norme tecniche di attuazione relative alle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate, definite dalla Banca Centrale Europea (BCE) e approvate dalla Commissione Europea il 9 gennaio 2015 (cosiddetti ITS, acronimo di Implementing Technical Standards). Tra i cambiamenti più significativi della normativa, entrata in vigore dal 1° gennaio 2015, emerge la differente suddivisione delle attività deteriorate. In particolare, da un lato, non sono più contemplate le categorie di “incagli” ed “esposizioni ristrutturate”, dall’altro vengono introdotte le nozioni delle “inadempienze probabili” e delle “esposizioni oggetto di concessioni – (Forborne)”. Esposizioni oggetto di concessione (Forborne): in particolare, quest’ultima accezione non rappresenta una nuova categoria di credito deteriorato, bensì si pone come strumento informativo addizionale, in quanto la categoria dei crediti Forborne e trasversale alle classi di rischio esistenti e può includere crediti performing e crediti non performing, cioè deteriorati. Le esposizioni “Forborne non performing” lorde e nette sono un di cui dei crediti deteriorati lordi e netti, mentre le esposizioni “Forborne performing” lorde e nette sono un di cui di quelle in bonis. Alla data del 31.12.2015 sono classificate “Forborne non performing” posizioni deteriorate lorde per complessivi 11.715 migliaia di euro (nette 10.177 migliaia di euro) mentre i “Forborne performing” erano pari a 20.303 migliaia di euro - classificati in bonis (nette 19.625 migliaia di euro). Alla data del 30.06.2016 sono state classificate “Forborne non performing” posizioni deteriorate lorde per complessivi 50.270 migliaia di euro (nette 37.366 migliaia di euro) mentre i “Forborne performing” erano pari a 33.067 migliaia di euro - classificati in bonis (nette 32.891 migliaia di euro). Con riferimento ai “Forborne non performing” lordi si registra, rispetto al dato rilevato al 31.12.2015, un significativo incremento pari a 38.555 migliaia di euro mentre per i “Forborne performing” lordi un incremento di 12.764 migliaia di euro. Tabella 2.2: Grandi Rischi (importi in migliaia di euro) 30/06/2016 31/12/2015 31/12/2014 Numero Grandi Rischi 7 7 7 Grandi rischi - Valore di bilancio 420.959 360.034 566.077 Grandi rischi - Valore ponderato 94.433 77.291 81.571 37,42% 34,17% 42,42% Grandi Rischi (Valore Bilancio) /Totale attività di rischio* 48 Grandi Rischi (Valore Ponderato) / Totale attività di rischio* 8,39% 7,34% 6,11% *Totale Attività di Rischio: aggregato delle voci dell’attivo “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, “Attività finanziarie valutate al fair value”, “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, “Crediti verso Banche” e “Crediti verso la clientela” dello Stato Patrimoniale La Circolare n. 285 del 01.01.2014 definisce “Grande Rischio” le esposizioni che, in termini nominali, risultano essere di importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile dell’Emittente (nel caso specifico, il capitale ammissibile corrisponde all’aggregato patrimoniale dei Fondi Propri). I “Grandi Rischi” riportati nella suddetta Tabella 2.4 sono rappresentati da esposizioni verso controparti istituzionali. La Banca al 31/12/2015 detiene 7 posizioni tra i “grandi rischi”. Tra queste posizioni le maggiormente rilevanti sono quelle verso l’Istituto Centrale di Categoria (Iccrea Holding), Banca Monte dei Paschi, Eurovita Assicurazioni ed il Ministero del Tesoro (per oltre 229 milioni di €; alla data del 30/06/2016 per oltre 295milioni di €) Solo due posizioni rientrano tra la clientela ordinaria per un importo rispettivamente di 11,693 milioni e 10,337 milioni di euro Non si ritiene sussistere alcun rischio di concentrazione dei clienti per settore di attività e per area geografica. Si rimanda al Bilancio 2015. Tabella 3: Indicatori di Liquidità 30/06/2016 31/12/2015 31/12/2014 LOAN TO DEPOSIT RATIO (1) 87% 88% 86% LIQUIDITY COVERAGE RATIO (2) 246% 165% 299% NET STABLE FUNDING RATIO (3) 104% 102% 106% Il Loan to Deposit Ratio esprime il rapporto tra l’ammontare totale degli Impieghi e l’ammontare totale della raccolta diretta. Nel corso del 2015 l’indicatore evidenzia che i prestiti della Banca rappresentano il 88% dei depositi. Il Liquidity Coverage Ratio (LCR) esprime il rapporto tra l’ammontare delle attività prontamente monetizzabili disponibili (la cassa ed i titoli prontamente liquidabili detenuti dalla banca) e lo sbilancio monetario progressivo cumulato a 1 mese stimato in condizioni di normalità gestionale. L’indice, previsto della normativa Basilea 3 relativa ai requisiti patrimoniali degli istituti di credito, viene elaborato al fine di aumentare la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità delle banche, assicurando che le banche dispongano di sufficienti attività liquide di elevata qualità per superare una situazione di stress acuto della durata di 30 giorni. Per l'indicatore LCR era previsto un valore minimo del 60% a partire dal 1 ottobre 2015 e del 70% per l’anno 2016, tale minimo in progressivo aumento raggiungerà il 100% dal 1 gennaio 2018 secondo il regolamento UE n. 575/2013 ("CRR"). Il Net Stable Funding Ratio (NSFR) è determinato rapportando l’ammontare complessivo delle Fonti stabili di raccolta (patrimonio della banca, indebitamento a medio/lungo termine, quota stabile dei depositi) al valore degli impieghi di medio/lungo periodo. L’indicatore, di tipo strutturale, si riferisce ad un orizzonte temporale di un anno ed è stato elaborato per garantire che, in modo permanente, le attività e le passività delle banche presentino una composizione per scadenze sostenibile. 49 Per l'indicatore NSFR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1 gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale. Tabella 4_ Finanziamenti in Bce Situazione al 30/06/2016 Scadenza Importo 28/07/2016 35.000.000,00 01/09/2016 25.000.000,00 24/06/2020* 60.000.000,00 TOTALE Situazione al 31/12/2015 Scadenza Importo 28/01/2016 43.000.000,00 25/02/2016 57.000.000,00 31/03/2016 15.000.000,00 26/09/2018* 35.000.000,00 120.000.000,00 TOTALE Situazione al 31/12/2014 Scadenza Importo 06/01/2015 € 35.000.000,00 29/01/2015 € 85.000.000,00 26/02/2015 € 123.000.000,00 26/03/2015 € 108.000.000,00 26/09/2018* € 35.000.000,00 150.000.000,00 TOTALE € 386.000.000,00 * Targeted Long Term Refinancing Operation (T-LTRO) In tema di capacita di smobilizzo di attività sul mercato (market liquidity risk) per far fronte ad eventuali sbilanci da finanziare, l’Emittente presentava al 31.12.2015 un ammontare di titoli stanziabili presso la Banca Centrale Europea (BCE), non impegnati e al netto di eventuali haircut applicati, pari a 3,18 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 9,60 milioni di euro a fine 2014. Alla data del 30.06.2016 i titoli stanziabili (non impegnati) presso la Banca Centrale Europea (BCE) sono pari a circa 1,93 milioni di euro. La riduzione rispetto al dato del 31.12.2015 è dovuta allo smobilizzo di importi. La componente non impegnata è costituita prevalentemente da titoli caratterizzati da un elevato grado di liquidabilità (titoli di stato), anche in condizioni di stress. Coerentemente con le linee guida del piano industriale e considerati gli impegni in essere, particolare e crescente attenzione sarà data alla posizione di liquidità dell'Emittente. Rischio sovrano Nella tabella che segue si riportano le esposizioni in titoli di debito emessi dallo Stato italiano e dalle amministrazioni centrali dello Stato italiano per i periodi di osservazione, con specifica indicazione del portafoglio di appartenenza. Tali investimenti rappresentano al 30/06/2016 il 90,41% dell’ammontare complessivo delle attività finanziarie della banca classificate nei portafogli delle attività di negoziazione e disponibili per la vendita. (Al 31/12/2015 il dato si attestava intorno al 88,75% e al 31/12/2014 al 91,15%) Al 30 giugno 2016 fra i crediti verso clientela sono inoltre presenti crediti erogati ad amministrazioni pubbliche centrali e locali per un importo pari a 2.023 milioni di i euro. Tali crediti rappresentano lo 0,26% del totale dei crediti verso clientela. (Al 31/12/2015 il dato si attestava intorno al 0,39% e al 31/12/2014 al 0,24%) Al 31 dicembre 2015 non è presente nel portafoglio di proprietà alcun titolo di debito strutturato. (valori in migliaia di euro) Paese Italia (BBB-)* Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS) % su attività finanziarie 30/06/2016 31/12/2015 31/12/2014 Valore nominale Valore di Bilancio Fair Value Valore nominale Valore di Bilancio Fair Value Valore nominale Valore di Bilancio Fair Value 277.427 295.339 295.339 223.025 229.949 229.949 450.689 464.532 464.532 90,41% 88,75% 50 91,15% totali Crediti erogati ad amministrazioni pubbliche 2.023 2.834 1.881 % totale crediti 0,26% 0,39% 0,24% *Rating rilasciato da S&P Esposizione del portafoglio ai rischi di mercato VAR % 30/06/2016 31/12/2015 31/12/2014 Value at Risk dell’esposizione al rischio di mercato relativamente al portafoglio di negoziazione (Trading Book) - - - Value at Risk dell’esposizione al rischio di mercato relativamente al portafoglio bancario (Banking Book) 0,837% 0,534% 1,905% Il VaR (Value at Risk) esprime la massima perdita potenziale del portafoglio titoli derivante da movimenti sfavorevoli dei parametri di mercato in un determinato orizzonte temporale e con una definita probabilità e viene calcolato dall'Emittente su un orizzonte temporale di 10 giorni e con un intervallo di confidenza del 99%. I parametri di mercato presi in considerazione per il calcolo del VaR sono i tassi di interesse, i tassi di cambio, prezzi delle azioni, indici e fondi e gli spread di credito impliciti nei prestiti obbligazionari. Alle date del 30.06.2016, 31.12.2015 e 31.12.2014 il portafoglio titoli dell’Emittente era interamente classificabile come Portafoglio Bancario (Banking Book), essendo il portafoglio di negoziazione (Trading Book) pari a zero. Nel primo semestre 2016, così come nel corso dell’esercizio 2015 e 2014 il VaR si è mantenuto su valori modesti in rapporto all’entità del portafoglio. Alla data del 30.06.2016 il VaR era pari 0,837%, in aumento rispetto al dato 0,534% al 31.12.2015. La maggiore volatilità è dovuta dalle condizioni di mercato successive alla Brexit. Pertanto, in considerazione dell’esiguità del valore non si ravvisano particolari profili di criticità. La Banca non assume posizioni speculative in strumenti derivati, come espressamente previsto dalla normativa di vigilanza e dallo Statuto. Tabella 5: Principali dati di conto economico (importi in migliaia di euro) Margine d'interesse (1) Margine di Intermediazione (2) Risultato netto di gestione finanziaria (5) Oneri operativi (3) Utile lordo dell’operatività corrente 30/06/2016 30/06/2015 VAR % 2015 2014 VAR% 7.432 8.281 -10,25% 16.302 17.444 -6,55% 14.429 16.410 -12,07% 31.437 40.562 -22,50% 3.247 4.338 -25,15% 7.283 15.647 -53,45% 9.442 8.798 +7,32% 19.426 18.322 +6,03% -1.259 -4.250 +70,38% 271 -8.143 +103,33 51 Utile netto d’esercizio (4) -1.606 -3.279 +51,02% 78 -6.002 +101,28% (1) Gli interessi attivi, dati dalla gestione dei capitali fruttiferi, sono diminuiti nel corso del 2015 del 24,00%, mentre gli interessi passivi sono diminuiti del 40,82%. Il margine di interesse è diminuito del 6,55%. Il trend è proseguito nel corso del primo semestre 2016 a causa della continua riduzione dei tassi di interesse difatti dal 30/06/2015 al 30/06/2016 il margine è diminuito del 10,25%. (2) Al margine di intermediazione contribuiscono il risultato netto dell’attività di negoziazione, gli utili da cessione o riacquisto delle attività finanziarie, il risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value e la gestione dei servizi bancari. Rispetto all’importante risultato ottenuto dall’attività di negoziazione degli strumenti finanziari nel 2014, lo scorso anno ha visto una fisiologica riduzione dell’apporto di tale attività determinata dal verificarsi sui mercati di minori opportunità. Il trend è proseguito anche nel primo semestre 2016. Nel corso del primo semestre 2016 non si sono effettuate cessioni di crediti. La perdita ante imposte al 30/06/2016 ammonta a 1.259 mila € rispetto a 4.250 mila € calcolato al 30/06/2015. Tale risultato è frutto della continua ricerca in chiave prudenziale di una copertura del credito deteriorato sempre maggiore. Le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente calcolate al 30/06/2016 ammontano a 347 mila €. (3) Gli oneri operativi sono in costante aumento sia per quanto riguarda i bilanci annuali, dal 2014 al 2015, dove si evidenzia un incremento del 6,03% dovuto all’aumento dei costi del personale, sia per quanto riguarda le semestrali. (4) Nel 2014 la Banca ha chiuso l’esercizio con una perdita di 6mln. Nonostante una chiusura positiva di 78k nel 2015, la semestrale del 2016 si è chiusa con una perdita di 1,6mln a causa delle sofferenze registrate. (5) Il risultato netto di gestione finanziaria è in diminuzione sia per quanto riguarda il dato annuale al 31/12/2014 e al 31/12/2015 che passa da 15.647mila € a 7.283mila €, sia per quanto riguarda il dato semestrale che passa da 4.338 mila € a 3.247 mila €. Queste variazioni sono dovute principalmente dalla diminuzione dell’utile derivante dalla negoziazione del portafoglio di proprietà. Tabella 6: Principali dati di Stato Patrimoniale (importi in migliaia di euro) 30/06/2016 31/12/2015 31/12/2014 Var % (31/12/201530/06/2016) +1,03% +25,19% +7,84% Var % (31/12/201431/12/2015) -4,31% -49,37% -16,90% Crediti verso clientela (1) 728.437 720.980 753.450 Attività finanziarie (3) 323.342 258.275 510.155 Passività finanziarie 14.169 13.139 15.812 Raccolta diretta da 834.295 820.291 882.274 +17,07% -7.02% clientela (1) Raccolta indiretta da 507.048 509.343 446.740 -0,45% +14,01% clientela Debiti verso banche (2) 229.403 176.321 390.110 +30,11% -54,80% Crediti verso banche (2) 73.114 71.111 68.848 +2,82% +3,29% Totale Attivo 1.175.057 1.101.095 1.379.500 +6,72% -20,18% Patrimonio Netto (5) 72.919 74.360 73.993 -1,94% +0,50% Capitale Sociale (4) 16.776 16.695 16.272 +0,49% +2,60% (1) Al 31 dicembre 2015, le masse complessivamente amministrate per conto della clientela costituite dalla raccolta diretta ammontano a euro 820.291 mila €, evidenziando una diminuzione di 61.983 mila € su base annua (-7,02%). Gli strumenti finanziari a medio e lungo termine hanno evidenziato un andamento negativo; una dinamica positiva invece si è riscontrata per quelli a breve termine e a vista. La clientela ha 52 privilegiato gli strumenti finanziari più liquidi ma ha anche riservato particolar interesse al risparmio gestito. Nel corso del primo semestre 2016 il trend si è invertito per quanto concerne la raccolta diretta e sostanzialmente mantenuto costante nella raccolta indiretta. Medesime considerazioni valgono per gli impieghi alla clientela, che dopo la flessione del 2015, dovuta anche al deterioramento del credito, ha visto la banca tornare ad incrementare il sostegno al territorio. (2) Al 31 dicembre 2015 l’indebitamento interbancario netto della Banca si presentava pari a 176 milioni a fronte dei 390 milioni di euro al 31 dicembre 2014. L’esposizione interbancaria netta include le operazioni di rifinanziamento presso la BCE, pari a 150 milioni di euro a cui la Banca ha partecipato attraverso la costituzione di attivi eligibili a garanzia. In tale ambito rientrano i finanziamenti assunti in modalità diretta tramite lo strumento del T-LTRO per un ammontare complessivo pari a 35 milioni. Al 30/06/2016 l’indebitamento interbancario ammonta a 229 milioni, di cui 120 milioni per operazioni di rifinanziamento presso la BCE. Durante il primo semestre 2016 si è provveduto a rimborsare il finanziamento di 35 milioni ottenuto tramite la partecipazione alla T-LTRO, ma si è contestualmente aderito alla T-LTRO II per 60 milioni. (3) La dinamica del portafoglio titoli è in buona parte connessa alla variazione delle “attività finanziarie disponibili per la vendita” che sono diminuite nel corso del 2015 passando da 510 milioni al 31/12/2014 a 258 milioni al 31/12/2015; al 30/06/2016 ammontavano a 323 milioni. Tale voce è costituita prevalentemente da titoli di Stato italiani, che al 31/12/2015 ammontavano a 230 milioni; le altre componenti erano costituite da titoli di debito emessi da primarie istituzioni creditizie per 8 milioni e, in via residuale, da investimenti in fondi comuni e altre attività finanziarie. Dal punto di vista del profilo finanziario i titoli a tasso variabile rappresentano il 29,93% del portafoglio, i titoli a tasso fisso il 36,37 %, i titoli a tasso misto il 28,47%, presenti principalmente nel portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita. 4) Il capitale sociale ha registrato un incremento del 2,60% al 31/12/2015, per poi mantenersi pressoché costante fino al 30/06/2016. 5) Il patrimonio netto ha registrato un incremento dello 0,5% al 31.12.2015, mentre vede una flessione del 1,94% al 30.06.16. Tale risultato è principalmente conseguenza della perdita di periodo pari a € 1.606 mila. 4 INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE - STORIA ED EVOLUZIONE DELL'EMITTENTE 4.1.1 DENOMINAZIONE LEGALE E COMMERCIALE DELL’EMITTENTE La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO – Società cooperativa 4.1.2 LUOGO DI REGISTRAZIONE DELL’EMITTENTE E SUO NUMERO DI REGISTRAZIONE La Banca di Cherasco è iscritta al Registro Imprese di Cuneo al n. 00204710040 ed è iscritta all’albo delle banche al n. 4633, Codice ABI 08487. L’ Emittente è altresì iscritto all’Albo delle Società Cooperative al n A 159239 ex. art. 2512 codice civile e D.M. 23 giugno 2004. 4.1.3 DATA DI COSTITUZIONE E DURATA DELL’EMITTENTE La Banca di Credito Cooperativo di Cherasco S.c. è nata il 01/09/1962 tramite rogito notarile del notaio G. Basiglio rep. N. 3241/1826 e ha durata fino al 2050 con possibilità di proroghe deliberate attraverso Assemblea Straordinaria ai sensi dell’art. 4 dello Statuto. 53 4.1.4 DOMICILIO E FORMA GIURIDICA DELL’EMITTENTE, LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE OPERA, PAESE DI COSTITUZIONE, NONCHE’ INDIRIZZO E NUMERO DI TELEFONO DELLA SEDE SOCIALE La Banca di Cherasco è una società cooperativa a mutualità prevalente costituita a Cherasco (CN) e regolata ed operante in base al diritto italiano. L’emittente ha sede legale in Via Bra 15 – 12062 Cherasco (CN) tel. 0172.486700 e svolge la sua attività nel territorio di competenza secondo quanto previsto dallo Statuto. 4.1.5 FATTI RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA SOLVIBILITA’ DELL’EMITTENTE La Banca al 30.06.2016 registra una perdita di € 1.605.774. Tale risultato è da attribuirsi principalmente alle importanti rettifiche di valore effettuate sul portafoglio crediti deteriorati, oltre che ad una diminuzione dell’apporto dell’utile da negoziazione titoli facenti parte delle attività finanziarie disponibili per la vendita. 5 PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ 5.1 PRINCIPALI ATTIVITA’ 5.1.1 Breve descrizione delle principali attività dell'Emittente con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati. La Banca ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza. La Banca svolge le proprie attività nei confronti di soci e di terzi non soci. La Banca può emettere prestiti obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle disposizioni vigenti. Le principali categorie di prodotti venduti sono quelli bancari, assicurativi e finanziari. I servizi prestato son quelli bancari, d’investimento e servizi connessi e strumentali a quelli d’investimento. La Banca è autorizzata a prestare al pubblico i seguenti servizi di investimento: negoziazione per conto proprio, negoziazione per conto terzi, collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, ricezione e trasmissione ordini nonché mediazione. In particolare l’attività principale svolta dalla Banca è quella di intermediazione, incentrata da un lato sulla raccolta del prestito, prevalentemente nelle forme tecniche di conto corrente, depositi a risparmio e prestiti obbligazionari, e dall’altro sull’esercizio del credito, prevalentemente nelle forme tecniche di mutui ipotecari e chirografari, aperture di credito in conto corrente e finanziamenti per anticipi. La gamma dei prodotti e dei servizi offerta è ampia e in grado di rispondere alle esigenze di una clientela eterogenea e in costante crescita. 5.1.2 Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significativi. Alla data di compilazione del presente Documento di Registrazione, non vi sono da segnalare significative variazioni nell’offerta di nuovi prodotti e/o nuove attività. 5.1.3 Principali mercati Con la circolare n. 229 del 21 aprile 1999, la Banca d’Italia ha stabilito che lo statuto delle banche di credito cooperativo preveda che le attività di rischio non destinate ai soci, debbano esser assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale. 54 L’articolo 2 dello Statuto della Banca di Cherasco recita quanto segue: La Società ha sede nel Comune di Cherasco via Bra n.15. La Società ha inoltre sedi distaccate nel Comune di Genova, nel Comune di Cogoleto, nel Comune di Pinerolo e nel Comune di Rivoli. La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detti Comuni, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali, nonché dei Comuni ad essi limitrofi. Agenzie della Banca di Cherasco divise per provincia: Provincia di Cuneo Agenzie RORETO DI CHERASCO Agenzia 1 CHERASCO Agenzia 2 BRA 1 Agenzia 3 MARENE Agenzia 4 CAVALLERMAGGIORE Agenzia 5 CERVERE Agenzia 6 BRA 2 Agenzia 7 CARAMAGNA PIEMONTE Agenzia 8 SOMMARIVA BOSCO Agenzia 9 RACCONIGI Agenzia 10 MURELLO Agenzia 11 MORETTA Agenzia 12 BRA 3 Agenzia 13 POCAPAGLIA Agenzia 15 SALUZZO Agenzia 16 FOSSANO Agenzia 17 CENTALLO Agenzia 20 CUNEO Agenzia 21 SAVIGLIANO Agenzia 30 Provincia di Torino Agenzie PINEROLO 1 Agenzia 14 CUMIANA Agenzia 18 RIVOLI Agenzia 19 VILLAFRANCA P.TE Agenzia 22 CAVOUR Agenzia 23 TORINO Agenzia 26 MONCALIERI Agenzia 27 PINEROLO 2 Agenzia 31 Provincia di Genova Agenzie GENOVA Agenzia 24 COGOLETO Agenzia 25 Provincia di Savona Agenzie VARAZZE Agenzia 28 CELLE LIGURE Agenzia 29 55 5.1.4 Posizione Concorrenziale Nel presente documento non viene formulata alcuna dichiarazione riguardo alla posizione concorrenziale dell’Emittente. 6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 6.1 SE L’EMITTENTE FA PARTE DI UN GRUPPO, BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO La Banca di Cherasco appartiene al GRUPPO BANCARIO BANCA DI CHERASCO (capogruppo dell’omonimo gruppo) inteso ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 385/93. Il gruppo è composto dalla BANCA DI CHERASCO (Capogruppo) e dalla società IMMOBILIARE VERDEBLU SRL a socio unico. Quest’ultima ha per oggetto la compravendita, la permuta, la locazione e la gestione di immobili di qualsiasi genere, rimanendo escluse le attività immobiliari aventi finalità esclusivamente speculative. 6.2 INDICARE SE L’EMITTENTE DIPENDE DA ALTRI SOGGETTI L’Emittente non dipende da altri soggetti e gode di piena autonomia decisionale. 7 INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE 7.1 DICHIARAZIONE ATTESTANTE CHE NON SI SONO VERIFICATI CAMBIAMENTI NEGATIVI SOSTANZIALI La Banca di Cherasco S.c., nella persona del suo legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione, Olivero Giovanni Claudio, attesta che, con riferimento al verificarsi di cambiamenti negativi sostanziali delle sue prospettive dalla data dell’ultimo bilancio pubblicato sottoposto a revisione (31/12/2015), la Banca ha registrato una perdita al 30/06/2016 di euro 1.605.774 che è da attribuirsi principalmente alle importanti rettifiche di valore effettuate sul portafoglio crediti deteriorati, oltre che ad una diminuzione dell’apporto dell’utile da negoziazione titoli facenti parte delle attività finanziarie disponibili per la vendita. 7.2 INFORMAZIONI SU TENDENZE, INCERTEZZE, RICHIESTE, IMPEGNI O FATTI NOTI CHE POTREBBERO RAGIONEVOLMENTE AVER RIPERCUSSIONI SIGNIFICATIVE SULLE PROSPETTIVE DELL’EMITTE ALMENO PER L’ESERCIZIO IN CORSO L’economia italiana si confronta con una situazione di recessione economica che condiziona sfavorevolmente la dinamica del credito bancario sia dal lato del volume delle nuove erogazioni sia dal lato della qualità dei prestiti in essere. Per la parte non retail, l’andamento dell’attività di funding risulta condizionato dalle ricorrenti fasi di instabilità del mercato finanziario continentale. L’impegno delle banche continua ad essere assorbito dal processo di adeguamento alle nuove normative nazionali e internazionali a tutela dell’equilibrio e della solidità del sistema finanziario nonché a protezione dei consumatori. Non si può fare a meno pertanto di confermare, i rischi e gli elementi di incertezza che hanno caratterizzato lo sviluppo economico e patrimoniale delle banche italiane nel più recente passato. Si fa presente che con legge nr. 49 dell’08.04.2016, di conversione del Decreto legge nr. 18 del 14 febbraio 2016, il settore del credito cooperativo è stato riformato allo scopo di accrescere l’integrazione del comparto e favorirne il rafforzamento patrimoniale preservando al contempo i caratteri di mutualità e localismo delle banche stesse. L’Emittente non si è avvalso della cosiddetta “way out”, non avendo un patrimonio netto di entità consistente pari ad almeno 200 milioni di euro, pertanto dovrà aderire ad un Gruppo Bancario Cooperativo quando costituito. 56 La riforma prevede l’obbligo per le BCC, attraverso un contratto di coesione, di aderire ad un gruppo bancario cooperativo, composto da una capogruppo costituita in forma di società per azioni avente un patrimonio netto non inferiore a un miliardo di euro. L’adesione ad un gruppo bancario, entro 18 mesi dall’entrata in vigore delle Disposizioni attuative emanate dalla stessa Banca d’Italia, il 03/11/2016 come di seguito riportato, è la condizione per il rilascio, da parte della Banca d’Italia, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di Banca di credito cooperativo. In data 03.11.2016 è stata pubblicata da parte di Banca d’Italia la normativa regolamentare di attuazione degli art. 37-bis e 37 ter del TUB concernenti il gruppo bancario cooperativo mediante il 19° aggiornamento alla propria circolare 285 del 17/12/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” che disciplina i requisiti organizzativi della capogruppo, il contenuto minimo del contratto di coesione, le caratteristiche della garanzia, i criteri e le condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo, gli statuti della capogruppo e delle banche affiliate nonché la costituzione del gruppo bancario cooperativo. Tale normativa prevede che il Gruppo Bancario Cooperativo si fondi sui poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, definiti nel contratto di coesione stipulato fra questa e le banche di credito cooperativo affiliate, finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica e del sistema dei controlli nonché l’osservanza delle disposizioni prudenziali applicabili al gruppo e ai suoi componenti, anche mediante disposizioni della capogruppo vincolanti per le banche affiliate. Con il contratto di coesione le banche di credito cooperativo aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo e accettano di essere sottoposte all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli della stessa. L’adesione al gruppo bancario ha carattere sostanzialmente permanente e il contratto di coesione indica i poteri della capogruppo sulle banche affiliate, che riguardano - tra l’altro - i seguenti profili rilevanti sul piano prudenziale e di vigilanza: — il governo societario del gruppo e delle sue componenti, i controlli interni e i sistemi informativi del gruppo, funzionali ai compiti della capogruppo di individuazione e attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo e ad assicurare l’unitarietà ed efficacia dei sistemi di amministrazione, gestione e controllo a livello consolidato. Al riguardo è previsto, tra l’altro, che: a) il contratto di coesione disciplini i casi e le modalità di esercizio dei poteri della capogruppo di nomina e revoca degli organi delle banche affiliate, ispirandosi al principio per cui la nomina degli organi di amministrazione e controllo spetta, di norma, all’assemblea dei soci, salvo che i soggetti proposti per tali cariche siano ritenuti dalla capogruppo inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo o di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento della capogruppo oppure inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della banca avendo riguardo in particolare al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati conseguiti come esponente aziendale. In tali casi, sulla base di motivate considerazioni, la capogruppo esercita il potere di nominare o revocare direttamente i componenti degli organi delle banche affiliate, fino alla maggioranza degli stessi; b) la capogruppo svolga tutte le funzioni attribuite alla capogruppo di un gruppo bancario dalla disciplina di vigilanza in materia di Risk Appetite Framework (“sistema degli obiettivi di rischio”), controlli interni ed esternalizzazione di funzioni nei gruppi bancari. E’ inoltre previsto che - al fine di assicurare l’unità del controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo sul gruppo nel suo insieme e l’equilibrio gestionale delle singole banche affiliate - la capogruppo definisca le strategie, le politiche e i principi di valutazione e misurazione dei rischi per il gruppo e assicuri la coerenza del sistema dei controlli interni delle banche affiliate con le strategie, le politiche e i principi stabiliti a livello di gruppo; a tal fine è previsto, tra l’altro, che la capogruppo definisca regole e criteri di svolgimento dell’attività delle banche affiliate, quanto meno con riferimento alle politiche di concessione del credito, all’esposizione a rischi finanziari, alle decisioni di investimento in partecipazioni e in immobili, alla gestione dei conflitti d’interesse; 57 — le attività di controllo e intervento della capogruppo sulle banche affiliate; al riguardo è previsto che il contratto di coesione disciplini il quadro generale dei controlli della capogruppo sull’organizzazione, sulla situazione tecnica e sulla situazione finanziaria delle banche affiliate. Inoltre, il contratto di coesione definisce gli interventi e le misure a disposizione della capogruppo con finalità di prevenzione e correzione delle situazioni di anomalia delle banche affiliate, ivi compresi i poteri di incidere sulla situazione patrimoniale e di liquidità, sulla riduzione del rischio, sulla dismissione di investimenti partecipativi e immobiliari, sulle politiche di distribuzione dei dividendi, sulla restrizione dell’attività e dell’articolazione territoriale; — il rispetto dei requisiti prudenziali, degli obblighi segnaletici e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti; al riguardo è previsto, tra l’altro. che il contratto di coesione attribuisca alla capogruppo il potere di emanare disposizioni vincolanti per il rispetto dei requisiti prudenziali applicabili a livello consolidato, assegnando alla responsabilità esclusiva della capogruppo la definizione e l’adozione delle metodologie di misurazione dei rischi a fini regolamentari; — il ruolo della capogruppo nelle decisioni di rilievo strategico delle banche affiliate; al riguardo è previsto, tra l’altro, che il contratto di coesione attribuisca alla capogruppo il potere di approvare preventivamente le operazioni delle banche affiliate che abbiano rilievo strategico sul piano patrimoniale o finanziario per il gruppo o per le singole banche affiliate, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione, cessione o acquisto di beni e rapporti giuridici, l’acquisto di partecipazioni e immobili, l’apertura di succursali in Italia e all’estero, la prestazione all’estero di servizi senza stabilimento di succursali; — le sanzioni applicabili dalla capogruppo nel caso di violazioni degli obblighi previsti dal contratto; al riguardo è previsto che il contratto di coesione individui le sanzioni per i casi di violazione di disposizioni della capogruppo e di altri obblighi contrattuali, da graduare in relazione alla gravità delle violazioni; in proposito è specificato che devono essere previste almeno le seguenti sanzioni: la possibilità per la capogruppo di adottare misure che incidono sulla struttura e l’operatività della banca affiliata, ivi compresi, quando appropriato, la sospensione dell’assunzione di nuovi rischi, il divieto di nuove operazioni, la restrizione delle attività o della rete territoriale; nei casi più gravi, esperite le altre azioni e gli interventi correttivi possibili e utili, l’esclusione di una banca affiliata dal gruppo. Il contratto prevede inoltre la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate. In particolare, con riferimento alle regole che disciplinano tale garanzia, si pone nella massima evidenza quanto segue: - la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate è parte integrante del contratto di coesione; - la partecipazione all’accordo di garanzia in solido costituisce, in ogni caso, condizione imprescindibile per l’adesione al contratto di coesione e, quindi, al gruppo bancario cooperativo; - la garanzia tra la capogruppo e la banche affiliate è reciproca (cross-guarantee), ovverosia la capogruppo garantisce tutte le banche affiliate per le obbligazioni da queste assunte e ciascuna banca affiliata garantisce la capogruppo e le altre banche affiliate per le obbligazioni di queste; - la garanzia è disciplinata contrattualmente in modo da produrre l’effetto di qualificare le passività della capogruppo e delle banche affiliate come obbligazioni in solido di tutte le banche aderenti all’accordo; - l’obbligazione di garanzia di ciascuna banca aderente è commisurata alle esposizioni ponderate per il rischio di ciascuna banca ed è contenuta entro il limite delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale; - la garanzia ha anche una efficacia esterna in favore dei creditori delle banche aderenti, nel senso che ciascun aderente assumerà in solido, entro il limite sopra indicato dell’obbligo di garanzia individuale, le obbligazioni di ogni altra Banca aderente che si rendesse inadempiente verso i propri creditori; - la garanzia deve prevedere meccanismi di sostegno finanziario intra-gruppo con cui le banche aderenti si forniscono il sostegno finanziario necessario per assicurare la loro solvibilità e liquidità, in particolare per il rispetto dei requisiti prudenziali e delle richieste dell’autorità di vigilanza, nonché per evitare, ove necessario, l’assoggettamento alle procedure di risoluzione di cui al d.lgs n. 180/2015 o alla procedura di liquidazione 58 coatta amministrativa di cui all’art. 80 e ss. del TUB. Sussiste pertanto il rischio che in futuro, come conseguenza dell’adesione della Banca di Cherasco ad un gruppo bancario cooperativo, di cui non si può prevedere la composizione quantitativa e qualitativa, e ove permanga l’attuale situazione di eccedenza delle risorse patrimoniali dell’Emittente rispetto ai requisiti obbligatori a livello individuale, l’attuazione del previsto meccanismo di garanzia comporti l’obbligo della Banca di Cherasco di impegnare proprie risorse patrimoniali: - per rispondere di obbligazioni presso terzi assunte da altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo; - per fornire il sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità ad altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo. L’investimento in obbligazioni della Banca di Cherasco, pertanto, potrà comportare per l’investitore l’esposizione, oltre che al rischio di impresa proprio della Banca di Cherasco, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo Gruppo Bancario Cooperativo (entro il limite delle risorse patrimoniali della Banca di Cherasco eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale). Sulla base dei dati del rendiconto semestrale al 30 giugno il free capital dell’emittente è pari a € 21.554.562. 8 PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI Secondo quanto previsto al punto 8 dell’allegato XI al regolamento 809/2004/CE, l’Emittente non fornisce previsioni o stime di utili. 9 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E DI VIGILANZA 9.1 ELENCO DEI COMPONENTI DEI PREDETTI ORGANI CON INDICAZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ ESERCITATE AL DI FUORI DELL’EMITTENTE Di seguito sono indicati i membri del Consiglio di Amministrazione della Banca, i membri del Collegio Sindacale e i membri dell’Organo di Direzione alla data del presente Documento di Registrazione, i loro incarichi all’interno della Banca e le loro attività svolte all’esterno della stessa. Composizione del Consiglio di Amministrazione Nome Cognome OLIVERO GIOVANNI CLAUDIO Data di nomina 11/06/2015 Carica ricoperta nella Banca PRESIDENTE Carica ricoperta in altre Società - Amministratore della 5 DICEMBRE SOCIETA' SEMPLICE - Amministratore della FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO DEL PIEMONTE VALLE D’AOSTA E LIGURIA - Amministratore SERVIZI BANCARI ASSOCIATI SPA - Amministratore delegato VERDEBLU IMMOBILIARE SRL - Sindaco effettivo INFORMATICA BANCARIA FINANZIARIA SPA - Sindaco supplente della AIXAM MEGA ITALIA S.R.L. - Presidente Collegio Sindacale della CARTOTECNICA LAMPO S.P.A. - Sindaco effettivo della CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - Sindaco effettivo della DI VITA SPA - Sindaco effettivo della FRUTTINNOVA SPA - Sindaco effettivo della IMBALLAGGI VALTANARO - S.P.A. - Presidente Collegio Sindacale della SO.ME.L. - SOCIETA' MECCANICA LEVONESE - S.P.A. SIGLABILE SO.ME.L. S.P.A. - Presidente Collegio Sindacale della VERCELLI S.P.A 59 RIZZO ALBERTO COTTINO EMANUELE 5/10/2015 VICE PRESIDENTE 2/10/2015 AMMINISTRATORE PASTORE MARTINA 17/05/2014 AMMINISTRATORE PREVETE AMEDEO 2/10/2015 AMMINISTRATORE Nessuna - Presidente CdA di AKSIA GROUP SGR SPA - Amministratore della F2I S.G.R. SPA - Amministratore e Vice Pres. CdA della FIDERSEL SPA - Amministratore della WAY SRL - Sindaco effettivo della MILLBO SPA - Sindaco effettivo della SIED SPA - Presidente del collegio sindacale della TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA Socio Accomandante della IMM.PAS. DI PASTORE GIUSEPPE & C. SAS Nessuna Ai sensi dell’articolo 35 dello Statuto, la gestione della Banca è affidata al Consiglio di Amministrazione la cui attività è soggetta alla supervisione del Collegio Sindacale. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Nella prima riunione, il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e del vice Presidente. Attualmente, il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri e rimarranno in carica fino alla data dell’Assemblea che approverà il bilancio relativo all’esercizio finanziario chiuso in data 31 Dicembre 2016. I membri del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale della Banca in Via Bra 15 - 12062 Cherasco (Cuneo). L’Emittente dichiara che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, conformemente a quanto previsto dalla legge. Composizione del Comitato esecutivo. Il Comitato Esecutivo è un organo Sociale previsto dallo Statuto che ha deleghe di credito come da regolamento dei poteri. Nome Cognome RIZZO ALBERTO Data di Nomina 5/10/2015 Carica ricoperta nella Banca PRESIDENTE COMITATO ESECUTIVO Carica ricoperta in altre società PREVETE AMEDEO 11/01/2016 VICE PRESIDENTE COMITATO ESECUTIVO PASTORE MARTINA 11/06/2015 COMPONENTE COMITATO ESECUTIVO Nessuna Nessuna Socio Accomandante della IMM.PAS. DI PASTORE GIUSEPPE & C. SAS Composizione del Collegio Sindacale Nome Cognome Data di Nomina Carica ricoperta nella Banca Carica ricoperta in altre Società 60 BOCCHINO UMBERTO 2/10/2015 PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE RICCARDI PIERLUIGI 2/10/2015 SINDACO EFFETTIVO MARCHETTI EMANUELE 2/10/2015 SINDACO EFFETTIVO - Presidente Consiglio Amministrazione della GAS ENERGIA SERVIZI INTEGRATI SRL - Presidente Consiglio Amministrazione della GAS ENERGIA PLURISERVIZI SRL - Presidente Collegio Sindacale della ACQUEDOTTO MONFERRATO SPA - Sindaco effettivo della BENI DI BATASIOLO SPA - Revisore Unico della C.M.S.P. SRL - Sindaco supplente della CNP UNICREDIT VITA SPA - Presidente Collegio Sindacale della COFIFAST SRL - Sindaco supplente del CONSORZIO STABILE SIS SCPA - Sindaco supplente della FININC SPA - Sindaco supplente della NODO DI PALERMO SCPA - Sindaco supplente della SACMA ACCIAI SPECIALI SPA - Sindaco supplente della SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SPA - Presidente Collegio Sindacale della SWARCO MIZAR SPA - Sindaco effettivo della UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA - Amministratore della AGORA’ HOUSE DI RICCARDI PIER LUIGI & C. SAS - Sindaco effettivo della BRA GAS SRL - Revisore unico della LDM SRL - Sindaco supplente della FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO DEL PIEMONTE, VALLE D’AOSTA - Sindaco effettivo della LA BISARCA SOC. COOPERATIVA - Sindaco effettivo della MONGE & C. SPA - Sindaco effettivo della MONGE AGRIFOOD SPA - Sindaco supplente della SERVIZI BANCARI ASSOCIATI SPA - Presidente Collegio Sindacale della SICOM SPA - Sindaco effettivo della SO.GAS SPA - Amministratore unico della ANDROMEDA SRL - Amministratore delegato della STUDIO ERREDUE SRL - Sindaco effettivo della BRA SERVIZI SRL - Sindaco supplente della CUNEOTRE SPA - Sindaco effettivo della DI.CAF. SPA - Sindaco supplente della MARCOPOLO ENGINEERING SPA - Sindaco supplente della SEMIA GREEN SRL - Presidente Collegio Sindacale della MAGNUM INDUSTRIALE SPA IN LIQUIDAZIONE - Sindaco supplente MAGNUM RICAMBI SRL IN LIQUIDAZIONE L’Assemblea dei Soci di Banca di Cherasco in data 02/10/2015 ha eletto i componenti del Collegio Sindacale. I Sindaci scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2016. Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. L'assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti. L’assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni. I sindaci sono rieleggibili. Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica. 61 I componenti del Collegio sindacale sono iscritti nel registro dei revisori legali dei conti istituito presso il Ministero delle Economie e delle Finanze (MEF) e ai fini della carica svolta sono domiciliati presso la Sede Sociale della Banca in Cherasco (CN) – Via Bra 15. L’Emittente dichiara che i componenti del Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, conformemente a quanto previsto dalla legge. Composizione dell’Organo di Direzione Nome Cognome Data di Nomina Carica ricoperta nella Banca DIRETTORE GENERALE Carica ricoperta in altre Società RAVERA PIER PAOLO 22/06/2015 Amministratore della PIEMME SOCIETA' SEMPLICE CARELLI MARCO 17/06/2016 VICE DIRETTORE Nessuna Il Direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e a quelle del comitato esecutivo; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito; dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società e l’efficacia del sistema dei controlli interni. Ciascun membro dell’Organo di Direzione è domiciliato per la carica presso la Sede Sociale della Banca in Cherasco (CN) – Via Bra 15. 9.2 CONFLITTI DI INTERESSI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA I potenziali conflitti d’interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale con la Banca emittente sono affrontati nel puntuale rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 2391 del Codice Civile e 136 del D. Lgs. n. 385/93. Banca di Cherasco – Credito Cooperativo dichiara che esistono rapporti di affidamento nei confronti degli esponenti aziendali, deliberati in conformità al disposto dell’art. 136 del D. Lgs. n. 385/93 e delle connesse Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia. Alla data del 31 Dicembre 2015 gli affidamenti accordati ammontano globalmente ad Euro 996.465,49. 10 PRINCIPALI AZIONISTI 10.1 AZIONI DI CONTROLLO La Banca di Cherasco è una società cooperativa. Ogni Socio ha diritto ad un voto a prescindere dalla quantità delle azioni possedute. Non esistono pertanto soci di maggioranza o controllanti. Al 31/12/2015 i soci erano 9.419 per un Capitale Sociale di Euro 16.695.427,68. Ogni socio ha diritto ad un unico voto in assemblea, indipendentemente dal numero di quote possedute. 10.2 VARIAZIONI DELL’ASSETTO DI CONTROLLO DELL’EMITTENTE La Banca di Cherasco dichiara che non sono noti accordi dalla cui attuazione possano scaturire, ad una data successiva, una variazione dell’assetto di controllo dell’Emittente. 11 INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE. 11.1 INFORMAZIONI FINANZIARIE RELATIVE AGLI ESERCIZI PASSATI La seguente sezione incorpora, mediante riferimento, i fascicoli di bilancio individuali relativi agli esercizi chiusi al 31/12/2014 ed al 31/12/2015 e il bilancio consolidato relativo all’anno 2014 e 2015. Banca di 62 Cherasco dichiara che i relativi Bilanci sono stati sottoposti a revisione dal Collegio Sindacale (quello del 2014) e della società di revisione BDO Italia SPA (quello del 2015), con esito positivo. Le informazioni finanziarie relative agli esercizi chiusi al 31/12/2014 e 31/12/2015 sono disponibili nel sito internet www.bancadicherasco.it alle pagine di seguito elencate e con altre modalità, come specificato al seguente capitolo 14. Informazioni finanziarie Stato Patrimoniale Conto Economico 31/12/2015 Pag. 78 Pag. 79 31/12/2014 Pag. 57 Pag. 58 Nota Integrativa Relazione Revisione Da pag. 84 a 271 Pag. 278 Da pag. 63 a 251 Pag. 253 Le pagine elencate si riferiscono ai bilanci pubblicati sul sito internet dell’Emittente: Fascicolo di bilancio 2014: http://www.bancadicherasco.it/uploads/multimedia/4549_0-bilancio-cherasco2014.pdf Fascicolo di bilancio 2015: http://www.bancadicherasco.it/uploads/multimedia/4547_0-banca-di-cherasco-bilancio-2015.pdf Bilancio consolidato Informazioni finanziarie Stato Patrimoniale Conto Economico Nota Integrativa Relazione Revisione 31/12/2015 Pag. 46 Pag. 47 Da pag. 52 a 238 Pag. 240 31/12/2014 Pag. 41 Pag. 42 Da pag. 47 a 236 Pag. 239 Le pagine elencate si riferiscono ai bilanci pubblicati sul sito internet dell’Emittente: Fascicolo di bilancio 2014: http://www.bancadicherasco.it/uploads/multimedia/4807_bilancio-consolidato-2014.pdf Fascicolo di bilancio 2015: http://www.bancadicherasco.it/uploads/multimedia/4808_bilancio-consolidato-2015.pdf 11.2 BILANCI La Banca di Cherasco redige il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo Banca di Cherasco. 11.3 REVISIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE ANNUALI 11.3.1 Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative all’ultimo esercizio sono state sottoposte a revisione Banca di Cherasco dichiara che la funzione di revisione contabile dei Bilanci individuali al 31/12/2014 è stata svolta dal Collegio Sindacale con esito positivo e al 31/12/2015 è stata svolta dalla società di revisione BDO Italia SPA con esito positivo. Banca di Cherasco dichiara che la funzione di revisione contabile dei Bilanci consolidati al 31/12/2014 è stata svolta dal Collegio Sindacale con esito positivo e al 31/12/2015 è stata svolta dalla società di revisione BDO Italia SPA con esito positivo. Le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione sono incorporate mediante riferimento al presente Prospetto di Base e sono messe a disposizione del pubblico come indicato nel successivo capitolo 14 “Documenti accessibili al pubblico”, cui si rinvia. 11.3.2 Indicazione di altre informazioni contenute nel Documento di Registrazione controllate dai revisori dei conti Nel Documento di Registrazione non vi sono altre informazioni controllate, oltre quelle indicate nel Paragrafo 11.3.1, dai revisori dei conti. 63 11.3.3 Dati finanziari contenuti nel Documento di Registrazione Tutti i dati finanziari contenuti nel presente Documento di Registrazione sono estratti dai bilanci consolidati 2014 e 2015 sottoposti a revisione contabile – rispettivamente – dal Collegio Sindacale (2014) e dalla società di revisione (2015). I dati infrannuali dell’Emittente sono estratti dal rendiconto contabile semestrale approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 08.08.2016 e sottoposto a revisione contabile limitata. Si fa presente che gli indicatori di liquidità (LCR e NSFR) non sono tratti dai bilanci, la loro fonte è costituita dalla procedura informatica fornita dall’organo di vigilanza , alimentato secondo le indicazioni contenute nel documento “Instruction for Basel III Monitor” redatto dal comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Si sottolinea quindi che i dati esposti nella tabella n. 3 del paragrafo 3.1 del presente Documento di Registrazione non sono stati sottoposti a revisione e risultano essere il prodotto di mere elaborazioni contabili interne. Inoltre il Petitum riportato nel successivo paragrafo 11.6 non è esposto nel bilancio revisionato. 11.4 DATA DELLE ULTIME INFORMAZIONI FINANZIARIE Le ultime informazioni finanziarie disponibili sono riferite al 30/06/2016 e relative al rendiconto contabile semestrale sottoposto a revisione limitata da parte della società di revisione BDO Italia S.p.A e inviato a Banca d’Italia. 11.5 INFORMAZIONI FINANZIARIE INFRANNUALI E ALTRE INFORMAZIONI FINANZIARIE La Banca ha redatto le seguenti informazioni finanziarie semestrali al 30/06/2016 sottoposte a revisione limitata e inviate agli organi di Vigilanza e per uso interno. Tali informazioni sono riferite alla situazione individuale della Banca in quanto l’Istituto non ha l’obbligo di redigere gli schemi di stato patrimoniale e conto economico consolidati semestrali. Stato patrimoniale semestrale S.P. - Voci dell'attivo 10. Cassa e disponibilità liquide 20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 30. Attività finanziarie valutate al fair value 40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 60. 30.06.2016 31.12.2015 Diff in Val Diff in % 8.232.172 6.991.683 15.719 16.053 - - - 323.326.754 258.259.322 65.067.432 - - - Crediti verso banche 73.113.796 71.110.852 2.002.944 2,82% 70. Crediti verso clientela 728.436.596 724.247.767 4.188.829 0,58% 80. Derivati di copertura - - - 90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 65.302 13.385 51.917 387,87% 50.000 50.000 - 0,00% 11.723.166 12.004.121 280.955 -2,34% 1.238.010 1.226.175 11.835 0,97% 100. Partecipazioni 110. Attività materiali 120. Attività immateriali - - Di cui: 17,74% 334 -2,08% 25,19% - - avviamento 130. 1.240.489 Attività fiscali 64 1.162.453 1.162.453 17.307.000 17.589.315 - - 0,00% 282.315 -1,61% a) correnti 5.206.311 5.100.495 12.100.688 12.488.820 - - - 11.548.890 9.640.499 1.908.391 19,80% 1.175.057.403 1.101.149.172 73.908.231 6,71% b) anticipate 140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 150. Altre attività Totale dell'attivo Voci del passivo e del patrimonio netto 30.06.2016 - 31.12.2015 105.816 2,07% 388.132 -3,11% Diff in Val Diff in % 10. Debiti verso banche 229.402.876 176.320.553 53.082.323 30,11% 20. Debiti verso clientela 571.153.767 520.404.098 50.749.669 9,75% 30. Titoli in circolazione 259.352.386 295.335.974 35.983.588 -12,18% 40. Passività finanziarie di negoziazione - - 50. Passività finanziarie valutate al fair value 14.169.024 13.139.006 1.030.018 7,84% 60. Derivati di copertura 251.833 208.007 43.826 21,07% 70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) - - 80. Passività fiscali 361.156 358.875 2.281 0,64% - - 361.156 358.875 2.281 0,64% - - 25.539.410 19.416.739 6.122.671 31,53% 1.444.998 1.333.751 111.247 8,34% 463.425 256.408 207.017 80,74% 207.017 80,74% 43.448 8,40% a) correnti b) differite 90. Passività associate ad attività in via di dismissione 100. Altre passività 110. Trattamento di fine rapporto del personale 120. Fondi per rischi e oneri: a) quiescenza e obblighi simili - b) altri fondi 130. Riserve da valutazione - 463.425 - 560.487 256.408 - 517.039 - 140. Azioni rimborsabili - - 150. Strumenti di capitale - - 58.126.361 58.011.334 115.027 0,20% 182.634 67.455 115.179 170,75% 16.775.795 16.695.428 80.367 0,48% - - 1.605.774 118.584 1.724.358 -1454,12% 1.175.057.403 1.101.149.173 73.908.230 6,71% 160. Riserve 170. Sovrapprezzi di emissione 180. Capitale 190. Azioni proprie (-) 200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) Totale del passivo e del patrimonio netto - Conto economico semestrale 65 - Voci di Conto Economico 30.06.2016 10. Interessi attivi e proventi assimilati 20. Interessi passivi e oneri assimilati 30. Margine di interesse 7.432.041 40. Commissioni attive 4.276.008 50. Commissioni passive 60. Commissioni nette 70. Dividendi e proventi simili 80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 90. Risultato netto dell'attività di copertura 30.06.2015 11.615.198 - - -17,70% 1.649.338 -28,28% 8.281.032 - 848.991 -10,25% 4.389.251 - 113.243 -2,58% 604.211 66.323 -10,98% 3.785.040 - 46.920 -1,24% 11.595 5.682 5.913 104,06% 2.023 131.135 - 133.158 -101,54% 65.194 -114,17% 1.158.173 -27,46% 537.888 - - 3.738.120 - 8.091 100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: Diff in % 2.498.329 4.183.157 14.113.527 - Diff in Val - 3.058.802 5.832.495 57.103 4.216.975 - a) crediti - b) attività finanziarie disponibili per la vendita 2.962.321 4.149.840 - c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 1.187.519 -28,62% - d) passività finanziarie 96.481 67.135 29.346 43,71% Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair 110. value 181.965 120. Margine di intermediazione 130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: a) crediti 14.428.589 47.433 134.532 283,62% 16.410.192 - 1.981.603 -12,08% - 6.255.361 - 11.862.457 5.607.096 -47,27% - 6.329.121 - 11.350.233 5.021.112 -44,24% b) attività finanziarie disponibili per la vendita - c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza - d) altre operazioni finanziarie 73.760 140. Risultato netto della gestione finanziaria 150. Spese amministrative: - 8.173.228 512.225 585.985 -114,40% 4.547.735 3.625.493 79,72% - 9.968.762 - 9.151.156 - 817.606 8,93% a) spese per il personale - 5.463.493 - 4.898.577 - 564.916 11,53% b) altre spese amministrative - 4.505.269 - 4.252.578 - 252.691 5,94% 160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - 186.500 - 267.000 80.500 -30,15% 170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - 397.307 - 480.889 83.582 -17,38% 180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - 10.308 - 4.239 69,85% 13.296 1,20% 644.467 7,33% 190. Altri oneri/proventi di gestione 200. Costi operativi 1.120.767 - 9.442.110 210. Utili (Perdite) delle partecipazioni 6.069 1.107.471 - 8.797.643 - - 66 Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali 220. e immateriali - 230. Rettifiche di valore dell'avviamento - 240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 260. 10.339 - Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 1.258.543 - - - 347.231 1.605.774 20 10.319 51594,10% 4.249.889 2.991.346 -70,39% 623.676 -64,24% 1.673.208 -51,03% 970.907 - 3.278.982 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto 280. delle imposte 290. Utile (Perdita) d'esercizio - 1.605.774 - 3.278.982 1.673.208 -51,03% Tali informazioni non sono pubblicate sul sito internet dell’Emittente né in altro modo, quindi non sono a disposizione della clientela. Si riporta qui di seguito il Verbale della società di revisione riferito alle informazioni finanziarie del 30/06/2016: 67 68 11.6 PROCEDIMENTI GIUDIZIARI E ARBITRALI E ACCERTAMENTI ISPETTIVI DELL’AUTORITA’ DI CONTROLLO Banca di Cherasco dichiara che a suo giudizio negli ultimi dodici mesi non vi sono procedimenti amministrativi giudiziari o arbitrali che possano avere o che abbiano avuto di recente, rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o sulla redditività. La natura delle cause passive legali è ampia e diversificata. Infatti, pur avendo in comune, in linea di massima, una domanda di tipo risarcitorio nei confronti della Banca, esse traggono origine da eventi anche molto diversi fra loro. In via semplificativa, le più ricorrenti cause sono relative alla contestazione sugli interessi (anatocismo, usura, tasso non concordato, ecc.), allo svolgimento dei servizi di investimento, errata negoziazione assegni. Riguardo all’ ammontare degli esborsi prevedibili, l’ipotesi formulata per i giudizi con esito di soccombenza probabile si riferisce al complessivo esborso stimato. Nel bilancio al 31/12/2015 non si rilevano accantonamenti nella voce “Altri Fondi per Rischi ed Oneri” mentre al 30.06.16 sono stati effettuati i seguenti accantonamenti a Fondi Rischi ed Oneri (voce 160 del conto economico): - € 136.500,00 relativo al 50% del contributo stimato per il 2016 del DGS (Deposit Guarantee Scheme); - € 50.000 per rischio cause anatocismo ed usura. In relazione a tali vertenze l’Emittente dichiara che gli stessi non sono in grado di incidere in maniera significativa sul proprio equilibrio finanziario, economico e/o patrimoniale e/o incidere sulla propria capacità di far fronte agli impegni che assumerà con l’offerta dei titoli cui il presente documento di registrazione si riferisce. Accertamenti ispettivi da parte di Banca d’Italia La Banca di Cherasco è stata sottoposta ad accertamenti ispettivi da parte della Banca d’Italia, conclusisi in data 24 aprile 2015, da cui è emerso un giudizio in prevalenza sfavorevole. Il giudizio corrisponde ad un 69 livello 5 (in prevalenza sfavorevole), sulla scala di giudizio di 6 livelli complessivi in ordine crescente di rischiosità adottata dalla Banca d’Italia medesima ed in vigore al momento dell’accertamento (rif. Circolare 269/08 – 6° agg., scala da 1: favorevole a 6: sfavorevole); si precisa che attualmente vige una nuova scala di giudizio articolata su 4 livelli, da 1: favorevole a 4: sfavorevole. A seguito dell’attività ispettiva, la Banca d’Italia ha invitato la Banca di Cherasco a procedere con una riorganizzazione degli Organi Sociali, nonché del management e delle strutture di controllo interne, a porre attenzione alla gestione dei crediti deteriorati ed alla correlata valutazione delle garanzie accompagnatorie degli stessi, nonché ad astenersi dal collocamento dei prestiti subordinata alla clientela ordinaria. La Banca ha definito un piano di interventi con la finalità di rimuovere le criticità rilevate nell’ambito dell’ispezione di Banca d’Italia, che risulta attualmente in fase avanzata di completamento. La Banca ha infatti avviato specifici progetti, in particolare concentrati sul processo del credito e sul rinnovamento della struttura dei controlli interni. Banca d’Italia ha imposto alla Banca, mediante richiesta specifica, il rinnovo delle cariche sociali, pertanto il 02/10/2015 sono stati nominati 3 membri nuovi del Consiglio di Amministrazione ed è stato rinnovato l’intero Collegio Sindacale. In esito all’accertamento ispettivo concluso il 24/04/2015 è stato avviato il procedimento sanzionatorio che ha determinato una sanzione complessiva pari a euro 261.000 con provvedimento del 10/05/2016 di cui la Banca risponde in solido. Sono state rilevate le seguenti irregolarità: - nei confronti dei componenti dell’ex Consiglio di Amministrazione e dell’attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione, carenze nell’organizzazione e nei controlli interni; - nei confronti dei componenti dell’Ex Collegio Sindacale, carenze nei controlli; - nei confronti dell'ex Direttore Generale, carenze nell’organizzazione e nei controlli interni e inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza – Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali. Iniziative di vigilanza da parte della Consob La Banca di Cherasco ha ricevuto dalla Consob, nell’ambito della propria attività di vigilanza, tre richieste di dati e notizie, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d. lgs. 58/1998, tra il 2015 ed il 2016. Nello specifico si riepilogano di seguito le richieste rivolte dall’Autorità di Vigilanza: - con nota dell’01/07/2015 sono stati richiesti da Consob chiarimenti in merito alle modalità adottate per la distribuzione alla clientela della Banca del titolo obbligazionario subordinato di propria emissione cui è stato dato riscontro in data 27/07/2015; - con nota del 02/11/2015 sono stati richiesti chiarimenti in merito alle modalità di mappatura dei prodotti emessi dalla Banca e aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell’implementazione dei presidi in tema di rischio di concentrazione, cui la Banca ha fornito riscontro in data 25/11/2015; - con successiva nota del 20/05/2016 Consob, facendo seguito alle verifiche effettuate nel corso dell’ordinaria attività di vigilanza in merito ai livelli di concentrazione in titoli di propria emissione nei portafogli detenuti dalla Banca per conto della clientela retail, ha richiesto chiarimenti sulle procedure di valutazione di adeguatezza/appropriatezza adottate. A tale richiesta la Banca ha fornito riscontro in data 17/06/2016. Si fa presente che, alla data di redazione del presente documento, l’indagine Consob non ha dato esito a rilievi e/o provvedimenti. 11.7 CAMBIAMENTI SIGNIFICATIVI NELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL' EMITTENTE Banca di Cherasco dichiara che, dalla chiusura della semestrale al 30/06/2016, che ha registrato una perdita di 1.605.774€ per la quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione limitata, non si sono verificati cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale del Gruppo. 12 CONTRATTI IMPORTANTI Banca di Cherasco, dichiara che al di fuori della normale attività, non sono stati conclusi contratti che potrebbero comportare un’obbligazione o un diritto reale da influire in misura rilevante sulla capacità 70 dell’emittente di adempiere alle sue obbligazioni nei confronti dei possessori delle obbligazioni da emettere. 13 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI Ai fini della redazione del presente Documento di Registrazione non è stato rilasciato alcun parere o relazione di esperti. 14 DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO Dalla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base e per tutta la durata della sua validità, i seguenti documenti, nonché eventuali ulteriori informazioni che saranno poste a disposizione del pubblico, ai sensi della vigente normativa applicabile, possono essere consultate in forma gratuita sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo web www.bancadicherasco.it e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell’Emittente in Via Bra 15, 12062 Cherasco (CN) e/o presso le filiali dello stesso: • • • • • • Atto costitutivo e statuto dell'Emittente; Fascicolo del bilancio di esercizio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, assoggettato a revisione contabile completa e relativi allegati; Fascicolo del bilancio di esercizio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, assoggettato a revisione contabile completa e relativi allegati; Copia del presente Prospetto di Base. Fascicolo del bilancio consolidato dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, assoggettato a revisione contabile completa e relativi allegati; Fascicolo del bilancio consolidato dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, assoggettato a revisione contabile completa e relativi allegati; L'Emittente si impegna inoltre a mettere a disposizione, con le modalità di cui sopra, eventuali comunicati stampa e le informazioni concernenti le proprie vicende societarie, inclusa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria infrannuale, pubblicate successivamente alla data di redazione del presente Prospetto di Base. 71 SEZIONE VI – NOTA INFORMATIVA OBBLIGAZIONI relativa al programma di offerta di prestiti obbligazionari denominati - Bcc Cherasco obbligazioni tasso fisso [tasso fisso con devoluzione di una parte degli interessi a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), enti, fondazioni, associazioni, enti ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito] - Bcc Cherasco obbligazioni tasso fisso step up/step down - Bcc Cherasco obbligazioni tasso variabile con eventuale massimo e/o minimo - Bcc Cherasco obbligazioni tasso misto con eventuale massimo e/o minimo Le sopra esposte tipologie di obbligazioni possono prevedere la possibilità di rimborso anticipato a favore dell’Emittente o dell’obbligazionista o la possibilità di ammortamento periodico. - Bcc Cherasco obbligazioni zero coupon 1. PERSONE RESPONSABILI L’indicazione delle persone responsabili e la dichiarazione di responsabilità, prevista dall’Allegato V al Regolamento CE n. 809/2004, è contenuta nella Sezione I del presente Prospetto di Base. 72 FATTORI DI RISCHIO 2. FATTORI DI RISCHIO Si invitano gli investitori a leggere attentamente la presente Sezione allo scopo di comprendere i fattori di rischio collegati all'acquisto delle Obbligazioni e il Documento di Registrazione al fine di comprendere i fattori di rischio relativi all’Emittente. Per un corretto apprezzamento dei rischi relativi all’Emittente, si rinvia al paragrafo 3.1 “Fattori di rischio” del Documento di Registrazione. Per un’informativa più completa sulle caratteristiche essenziali delle Obbligazioni, si invitano gli investitori a leggere il paragrafo 4.1 della presente Nota Informativa. Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in”. In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “Resolution Authorities”, di seguito le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, come di seguito descritto, per le quali l’applicazione e in vigore a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “bail–in” possono essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “bail-in” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Nell’applicazione dello strumento del “bail-in”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia: 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato: - degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common Equity Tier 1); - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments); - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior). 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato: - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments); - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior). 73 FATTORI DI RISCHIO Nell’ambito delle “restanti passività”, il “bail–in” riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell’Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l’importo di Euro 100.000 (cfr. al riguardo Paragrafo 4.5 della presente Sezione – Ranking delle Obbligazioni). Non rientrano, invece, nelle “restanti passività” e restano pertanto escluse dall’ambito di applicazione del “bail-in” alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a 100.000 Euro (c.d. “depositi protetti”) e le “passività garantite” definite dall’art.1 del citato D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come “passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto”, comprendenti, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7 bis L. n. 130/99. Lo strumento sopra descritto del “bail-in” può essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali: (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività. Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato. Rischio di credito per il sottoscrittore Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni, l’investitore diviene finanziatore dell’Emittente è titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L’investitore è dunque esposto al rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento nonché al rischio che l’Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto. Rischio di liquidità. È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un Investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo. L’ obbligazionista potrebbe avere difficoltà a liquidare il proprio investimento e potrebbe dover accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione, in considerazione del fatto che le richieste di vendita possano non trovare prontamente un valido riscontro. Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati, né di ammissione alla negoziazione presso sistemi multilaterali di negoziazione né l’Emittente agirà in qualità di internalizzatore sistematico. L’emittente non si impegna al riacquisto delle obbligazioni su iniziativa dell’investitore prima della scadenza, tuttavia si riserva la facoltà di riacquistare le obbligazioni nell’ambito del servizio di negoziazione in conto proprio secondo le modalità previste dalla policy di pricing dei prestiti obbligazionari di propria emissione, disponibile sul sito www.bancadicherasco.it. Per quanto sopra previsto potrebbe risultare difficile ovvero impossibile per gli investitori rivendere le obbligazioni prima della scadenza. Inoltre nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni l’Emittente potrà avvalersi della facoltà di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell’offerta, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste di adesione. 74 FATTORI DI RISCHIO Una riduzione dell’ammontare nominale complessivo del prestito può avere un impatto negativo sulla liquidità dei titoli. Rischio connesso all’assenza e ai limiti delle garanzie delle obbligazioni I Prestiti potranno essere assistiti dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo (di seguito “FGO”), con le modalità ed i limiti previsti nello statuto del fondo medesimo, disponibile nel seguente sito internet www.fgo.bcc.it. L’emittente specificherà nelle Condizioni Definitive se il singolo prestito sarà assistito o meno dalla garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti (FGO). Si precisa che, nel caso in cui sia prevista l’assistenza del “FGO”, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza da parte dell’Emittente, la garanzia tutela il portatore dell’obbligazione che dimostri l’ininterrotto possesso delle stesse nei tre mesi antecedenti l’inadempimento dell’Emittente e per un ammontare massimo per ciascun investitore non superiore a Euro 103.291,38 euro (tenendo conto di tutti i titoli dell’Emittente, anche appartenenti a diverse emissioni). Alla data del 31.08.2016 la dotazione massima collettiva del Fondo, che alla data del 31.08.2016 garantisce 3.627 emissioni obbligazionarie per un totale di Euro 23.649.026.000, e pari a Euro 538.024.354,68 per il periodo 01 Luglio – 31 Dicembre 2016. L’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l’Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso un’altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle banche consorziate, e quelli detenuti, direttamente o indirettamente per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall’Alta direzione delle Banche consorziate. L’art. 3 dello statuto del “FGO” prevede l’applicabilità della garanzia anche ai casi di attivazione delle misure di risoluzione previste dalla direttiva 2014/59/UE (“BRRD”) tra cui il “bail-in”. Si rinvia, per ulteriori dettagli, al paragrafo 8 della presente Nota Informativa. Rischio di assenza di rating dell’Emittente e di rating degli strumenti L’Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating, per se né per le Obbligazioni. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell’Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tuttavia tenuto in debito conto che l’assenza di rating dell’Emittente e degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta non è di per se indicativa della solvibilità dell’Emittente e, conseguentemente, di rischiosità degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta medesima. Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza Nel caso in cui l’investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza il prezzo potrebbe essere influenzato da diversi elementi, tra i quali: - variazioni dei tassi di interesse di mercato (Rischio di tasso di mercato); - assenza di un mercato in cui i Titoli verranno negoziati (Rischio di liquidità); - presenza di commissioni e altri oneri (Rischio legato alla presenza di commissioni e/o altri oneri in aggiunta al Prezzo di Emissione); Tali elementi potrebbero determinare una riduzione del prezzo delle Obbligazioni rispetto al Prezzo di Emissione, pertanto l’investitore che vendesse le Obbligazioni prima della scadenza potrebbe subire una perdita in conto capitale. 75 FATTORI DI RISCHIO Rischio di tasso di mercato Il rischio di tasso di mercato è rappresentato dall’eventualità che le variazioni intervenute nelle curve dei tassi di interesse possano avere riflessi sul prezzo di mercato delle Obbligazioni, per cui l’investitore potrebbe non ottenere l’intero capitale sottoscritto nell’ipotesi di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza. Le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari potrebbero determinare variazioni sui prezzi dei titoli. L’impatto delle variazioni dei tassi di mercato sul prezzo delle Obbligazioni a Tasso Fisso, Step up, Step down, Tasso Misto (per la parte a rendimento a tasso fisso) e Obbligazioni Zero Coupon è tanto più accentuato quanto più è lunga la vita residua del Titolo. Con riferimento alle Obbligazioni Step up le variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare oscillazioni di prezzo più penalizzanti per l’investitore in quanto le cedole più alte sono corrisposte negli ultimi anni del prestito obbligazionario. Con riferimento alle Obbligazioni Zero Coupon, variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare riduzioni di prezzo più penalizzanti per l’investitore in quanto il rendimento del Titolo è interamente corrisposto alla scadenza del prestito obbligazionario. Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile il “rischio di tasso” è il rischio rappresentato da eventuali variazioni in aumento dei livelli di tasso di interesse, che riducono il valore di mercato dei Titoli durante il periodo in cui il tasso cedolare è fissato a seguito della rilevazione del Parametro di Indicizzazione. Fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati e fluttuazioni relative all’andamento del Parametro di Indicizzazione potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, determinare variazioni sui prezzi dei Titoli. Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto sulla parte cedolare fissa del prestito l’investitore è esposto al rischio di aumento dei tassi di mercato rispetto ai tassi fissati nelle Condizioni Definitive, mentre per la parte cedolare variabile il rischio è quello della variazione al rialzo durante il periodo in cui il tasso cedolare è fissato a seguito della rilevazione del Parametro di Indicizzazione. Con riferimento alle Obbligazioni Step up, Step down con rimborso anticipato, il rischio di tasso derivante dalla presenza di una clausola di rimborso anticipato su iniziativa dell’Emittente (opzione call) è rappresentato dalla circostanza che il prezzo del titolo potrebbe essere meno sensibile a variazioni dei tassi di mercato. Si precisa che le eventuali oscillazioni dei tassi di mercato non influenzano il Prezzo di Rimborso che rimane almeno pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni. Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, a Tasso Misto, si fa presente che in presenza di un Cap e/o un Floor e/o della clausola di rimborso anticipato si potrebbero avere delle modifiche rispetto a quanto descritto nel presente Paragrafo. Per maggiori dettagli sulla presenza del Cap si rinvia al Paragrafo “Fattori di rischio specifici relativi alle Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto con Cap e/o Floor “ e “Fattori di rischio specifici relativi alle Obbligazioni con rimborso anticipato”. Rischio connesso alla presenza di commissioni e/o altri oneri in aggiunta al prezzo di emissione In relazione alla singola Offerta, ancorché non siano previsti costi/commissioni in aggiunta al prezzo di Emissione sono previste spese connesse alla tenuta di un conto corrente e di un deposito titoli. L’importo di tali costi incide – riducendolo – sul rendimento complessivo degli strumenti finanziari presenti nel deposito titoli dell’investitore. 76 FATTORI DI RISCHIO Rischio di conflitto di interesse I soggetti coinvolti a vario titolo nell’emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all’operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell’investitore. Di seguito vengono descritti i conflitti di interessi connessi con l’emissione delle Obbligazioni: - coincidenza dell’Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento: la coincidenza dell’Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento potrebbe determinare una potenziale situazione di Conflitto d’Interessi nei confronti degli investitori, in quanto i titoli collocati sono di propria emissione. - conflitto di interessi legato alla negoziazione in conto proprio: Banca di Cherasco – Credito Cooperativo s.c., al fine di assicurare la liquidità delle proprie obbligazioni, definisce, adotta e mette in atto regole interne formalizzate che individuano procedure e modalità di negoziazione dei prodotti finanziari in oggetto. Tale situazione determinerebbe una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori. - conflitto di interessi in quanto l’Emittente svolge il ruolo di Agente per il Calcolo: l’Emittente assolve al ruolo di Agente per il Calcolo nella determinazione delle cedole e rimborso del capitale e ciò configura una situazione di conflitto di interesse; - Conflitto di interesse in caso di devoluzione di una parte dell’interesse a favore di un Ente beneficiario. Nel caso in cui parte dell’interesse riveniente dall’obbligazione venga devoluto ad un ente beneficiario, un eventuale collegamento tra l’emittente e l’ente beneficiario potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Si darà indicazione di tale conflitto nelle condizioni definitive. Rischio di scostamento del rendimento dell’obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di stato Il rendimento effettivo su base annua delle obbligazioni potrebbe anche risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di stato di durata similare. Rischio relativo al ritiro/annullamento dell’offerta Al verificarsi di determinate circostanze indicate nel paragrafo 5.1.4 della presente Nota Informativa, l’Emittente avrà diritto, prima della data di inizio del Periodo di Offerta o della Data di Emissione, di dichiarare revocata o di ritirare l’offerta, nel qual caso le adesioni eventualmente ricevute saranno considerate nulle ed inefficaci. Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale I redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente. L’investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte vigenti o dall’introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto delle Obbligazioni. Rischio connesso alla presenza di una percentuale di devoluzione del valore nominale collocato a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), enti, fondazioni, associazioni e altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale. L’investitore nel sottoscrivere il prestito, qualora sia prevista la devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici e altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale, è consapevole 77 FATTORI DI RISCHIO che, per l’intera durata dello stesso e con la periodicità indicata nelle condizioni definitive, il rendimento netto del titolo subirà un decremento in misura pari alla parte devoluta. FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE (O A TASSO VARIABILE CON CAP E/O FLOOR) E ALLE OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO (O A TASSO MISTO CON CAP E/O FLOOR) Rischio di indicizzazione Il rendimento delle Obbligazioni dipende dall’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto. In caso di andamento decrescente del Parametro di Indicizzazione le cedole saranno proporzionalmente decrescenti. È altresì possibile che il Parametro di Indicizzazione possa ridursi fino a zero o al di sotto di zero. In questo caso l’investitore potrebbe non percepire alcun interesse sull’investimento effettuato. In nessun caso il valore delle cedole variabili potrà essere inferiore a zero. Rischio correlato alla presenza di un Cap delle cedole variabili Laddove nelle relative Condizioni Definitive sia specificato un Tasso Massimo (Cap) per le cedole variabili, esse non potranno in nessun caso essere superiori a tale Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione. Conseguentemente, l’investitore potrebbe non beneficiare interamente dell’eventuale andamento positivo del Parametro di Indicizzazione prescelto. Rischio correlato all’assenza di informazioni successive all’emissione L’Emittente non fornirà, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive, alcuna informazione relativamente all’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto. FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO Rischio di rimborso anticipato Le Condizioni Definitive possono prevedere la facoltà dell’Emittente di rimborsare anticipatamente il Prestito (opzione call). La Banca potrebbe attivare tale opzione in caso di discesa dei tassi di interesse; pertanto, la previsione di una clausola di rimborso anticipato incide negativamente sul prezzo dei Titoli. Nel caso in cui l’Emittente si avvalga di tale facoltà l’investitore non riceverà le cedole che sarebbero maturate nell’ipotesi di mancato esercizio di tale facoltà e pertanto potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento atteso al momento della sottoscrizione, calcolato o ipotizzato sulla base della durata originaria dei titoli obbligazionari ed inoltre, qualora intenda reinvestire il capitale rimborsato, non avrà la certezza di ottenere un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni rimborsate. Nel caso di esercizio dell’opzione call nelle Obbligazioni Step up, l’investitore non vedrebbe riconosciute le cedole con interessi più elevati. In ogni caso l’eventuale rimborso anticipato non potrà essere effettuato prima di 18 mesi dalla data di emissione. FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI CON AMMORTAMENTO PERIODICO Rischio connesso alla possibilità di rimborso tramite ammortamento periodico Il rimborso del capitale attraverso un piano di ammortamento periodico potrebbe avere un impatto negativo sulla liquidità del titolo. L'investitore deve considerare che le cedole sono calcolate sul capitale non rimborsato e quindi il loro ammontare in termini assoluti sarà decrescente nel corso del tempo. L’investitore inoltre sarà esposto al rischio di non riuscire a reinvestire le somme percepite prima della scadenza del titolo ad un rendimento almeno pari a quello iniziale e ciò in dipendenza di diverse condizioni di mercato. 78 3. INFORMAZIONI ESSENZIALI 3.1 Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti alle emissioni/offerte I soggetti a vario titolo coinvolti nell’emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all’operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell’investitore. Le Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa sono soggette ai seguenti conflitti di interesse: - coincidenza dell’Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento: la coincidenza dell’Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento potrebbe determinare una potenziale situazione di Conflitto d’Interessi nei confronti degli investitori, in quanto i titoli collocati sono di propria emissione. - conflitto di interessi legato alla negoziazione in conto proprio: Banca di Cherasco – Credito Cooperativo s.c., al fine di assicurare la liquidità delle proprie obbligazioni, definisce, adotta e mette in atto regole interne formalizzate che individuano procedure e modalità di negoziazione dei prodotti finanziari in oggetto. Tale situazione determinerebbe una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori. - conflitto di interessi in quanto l’Emittente svolge il ruolo di Agente per il Calcolo: l’Emittente assolve al ruolo di Agente per il Calcolo nella determinazione delle cedole e rimborso del capitale e ciò configura una situazione di conflitto di interesse; - Conflitto di interesse in caso di devoluzione di una parte dell’interesse a favore di un Ente beneficiario. Nel caso in cui parte dell’interesse riveniente dall’obbligazione venga devoluto ad un ente beneficiario, un eventuale collegamento tra l’emittente e l’ente beneficiario potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Si darà indicazione di tale conflitto nelle condizioni definitive. Si segnala altresì che nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito verranno indicati gli eventuali ulteriori interessi compresi quelli in conflitto relativi alla singola Offerta. (“Ulteriori conflitti di interesse”). 3.2 Ragioni dell’offerta ed impiego dei proventi Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente. L'ammontare ricavato dall'emissione obbligazionaria sarà destinato dall'Emittente all'esercizio della propria attività statutaria. Nel caso dell’obbligazione che prevede la Devoluzione ad un Ente o Fondazione, parte degli interessi percepiti dai clienti sottoscrittori verranno devoluti a favore dell’Ente o Fondazione destinataria. Le percentuali di devoluzione verranno indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive. 79 4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE 4.1 (I) Descrizione del tipo e degli strumenti finanziari offerti al pubblico Le Obbligazioni oggetto del presente programma sono titoli di debito non rappresentativi di capitale che determinano l’obbligo in capo all’Emittente di rimborsare all’investitore il 100% del loro Valore Nominale a scadenza salvo quanto indicato al Paragrafo 4.6 in merito all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16.11.2015. Per tutte le tipologie di Obbligazioni oggetto del presente programma, le cedole saranno corrisposte con periodicità trimestrale, semestrale o annuale come indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive. Di seguito si riportano le caratteristiche sintetiche degli strumenti finanziari oggetto del Programma: Obbligazioni a Tasso Fisso [Tasso fisso con devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni Non Lucrative di utilità Sociale (ONLUS), enti, fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di Lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]; Le obbligazioni a Tasso Fisso, la cui denominazione (la “Denominazione dell’Obbligazione”) verrà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito, sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale alla data di scadenza oppure in rate periodiche di capitale pagabili entro la Data di Scadenza. (il “Valore Nominale”) indicato nelle Condizioni Definitive, e al pagamento posticipato di cedole fisse [Inoltre si segnala che le condizioni definitive relative al singolo prestito potranno prevedere che una parte degli interessi dovuti ai sensi delle obbligazioni sia devoluto a favore di uno o più enti beneficiari fino ad un ammontare massimo predefinito. Una volta accreditata la cedola sul conto del cliente, contestualmente verrà addebitata al cliente la percentuale che verrà devoluta a favore della onlus. Pertanto, il rendimento netto del titolo subirà un decremento in misura parti alla parte devoluta. Nelle condizioni definitive saranno esplicitate le modalità di devoluzione e l’ammontare massimo complessivo determinato dall’emittente (tramite banco/avviso) per ciascuna emissione]. Le Cedole verranno corrisposte con periodicità trimestrale, semestrale ovvero annuale – come indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive – a ciascuna Data di Pagamento (la “Periodicità pagamento cedole”). Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla data di scadenza o mediante rimborso anticipato o in rate periodiche di capitale pagabili entro la Data di Scadenza. Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in euro. Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up / Step Down Le obbligazioni Step Up/Step Down, la cui denominazione (la “Denominazione dell’Obbligazione”) verrà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito, sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale alla data di scadenza oppure in rate periodiche di capitale pagabili entro la Data di Scadenza. (il “Valore Nominale”) indicato nelle Condizioni Definitive, e al pagamento posticipato di cedole crescenti (Step Up) ovvero decrescenti (Step Down) secondo la periodicità ed il tasso di interesse specificati nelle Condizioni Definitive relative a ciascun prestito. Le Cedole verranno corrisposte con periodicità trimestrale, semestrale ovvero annuale – come indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive – a ciascuna Data di Pagamento (la “Periodicità pagamento cedole”). Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla data di scadenza o mediante rimborso anticipato o in rate periodiche di capitale pagabili entro la Data di Scadenza. Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in euro. Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo Le obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, la cui denominazione verrà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito (la “Denominazione dell’Obbligazione”), sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale alla data di scadenza oppure in 80 rate periodiche di capitale pagabili entro la Data di Scadenza. (il “Valore Nominale”) indicato nelle Condizioni Definitive, e al pagamento posticipato di cedole il cui ammontare è determinato in ragione dell’andamento del parametro di indicizzazione prescelto (il valore puntuale del tasso Euribor base 360, o la media mensile, trimestrale, semestrale o annuale), eventualmente maggiorato di uno spread espresso in punti base, come definito nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito. Lo spread applicato al parametro di riferimento è stabilito all’emissione e mantenuto costante per tutta la durata del prestito. Le obbligazioni potranno prevedere la presenza di un Tasso Minimo (Floor) e/o di un Tasso Massimo (Cap) che sono relativi all’acquisto o vendita di opzioni sul tasso di interesse. Non è previsto un limite massimo di Spread. L’eventuale modalità di arrotondamento del tasso annuo lordo risultante sarà indicato nelle Condizioni Definitive. In ogni caso l’ammontare della cedola non potrà essere inferiore a zero. Il Tasso Minimo (Floor) e/o il Tasso Massimo (Cap) sono stabiliti all’emissione e mantenuti costanti per tutta la durata del prestito. Si precisa che la periodicità delle cedole può non corrispondere con la periodicità del Parametro di indicizzazione prescelto indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive (la “Periodicità pagamento cedole”) L’Emittente potrà prefissare il valore della prima cedola in misura indipendente dal Parametro di Indicizzazione (la “Prima Cedola indipendente dal Parametro di Indicizzazione”), e in tal caso tale ammontare verrà indicato nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla data di scadenza o mediante rimborso anticipato o in rate periodiche di capitale pagabili entro la Data di Scadenza. Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in euro. Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo Le obbligazioni a Tasso Misto, la cui denominazione verrà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito (la “Denominazione dell’Obbligazione”), sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale alla data di scadenza oppure in rate periodiche di capitale pagabili entro la Data di Scadenza (il “Valore Nominale”) indicato nelle Condizioni Definitive, e al pagamento posticipato di cedole il cui ammontare è determinato in un primo periodo sulla base di un tasso di interesse prefissato costante indicato nella condizioni definitive mentre per il restante periodo della durata del prestito in funzione dell’andamento del parametro di indicizzazione prescelto (il valore puntuale del tasso Euribor base 360, o la media mensile trimestrale, semestrale o annuale), eventualmente maggiorato di uno spread espresso in punti base, come definito nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito. Non è previsto un limite massimo di Spread. L’eventuale modalità di arrotondamento del tasso annuo lordo risultante sarà indicato nelle Condizioni Definitive. In ogni caso l’ammontare della cedola non potrà essere inferiore a zero. Le obbligazioni potranno prevedere la presenza di un Tasso Minimo (Floor) e/o di un Tasso Massimo (Cap) che sono relativi all’acquisto o vendita di opzioni sul tasso di interesse. Si precisa che la periodicità delle cedole può non corrispondere con la periodicità del Parametro di Indicizzazione prescelto indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive (la “Periodicità pagamento cedole”). Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla data di scadenza o mediante rimborso anticipato o in rate periodiche di capitale pagabili entro la Data di Scadenza. Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in euro. Obbligazioni Zero Coupon Le obbligazioni Zero Coupon, la cui denominazione (la “Denominazione dell’Obbligazione”) verrà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito, sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale alla data di scadenza (il “Valore Nominale”) indicato nelle Condizioni Definitive, e al pagamento posticipato di interessi il cui importo è determinato come differenza tra il prezzo di rimborso a scadenza ed il prezzo di emissione, che sarà sempre inferiore al 100% del valore nominale. Per questa tipologia di obbligazioni non saranno corrisposte cedole di interessi durante la vita delle Obbligazioni stesse. Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla data di scadenza. Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in euro. 81 (ii) Il codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari Il codice ISIN (International Security Identification Number) relativo a ciascuna emissione (il “Codice ISIN”) sarà riportato nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito. 4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono creati Le Obbligazioni sono emesse e create in Italia e le disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l’Emittente e gli obbligazionisti, i diritti connessi alle Obbligazioni e le caratteristiche delle stesse, riportate nel presente Paragrafo 4 della Nota Informativa sono sottoposte e devono essere interpretate secondo la legge italiana. Per qualsiasi contestazione tra gli obbligazionisti e l’Emittente sarà competente il Foro di Asti, ovvero, ove l’obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”), il foro in cui questi ha la residenza o il domicilio elettivo ex art. 33 u) del codice del Consumo. Si segnala tuttavia che, ai sensi dell’art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (convertito con modificazioni dalla L. 09 agosto 2013 n. 98), per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari e necessario, prima di esercitare un’azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria. A questo riguardo, e possibile rivolgersi: a) su iniziativa dell’obbligazionista o dell’Emittente, all’Organismo di mediazione costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario, in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Tale Organismo non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo all’Emittente. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it al quale si rimanda per maggiori informazioni. b) su iniziativa solo dell’Obbligazionista, alla Camera di conciliazione e di arbitrato istituita presso la Consob (ACF) ai sensi dell’art. 32ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, cosi come successivamente integrato e modificato ed ai sensi del Regolamento Consob concernente la Camera di conciliazione e arbitrato, per le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari in ordine alla prestazione di un servizio di investimento/accessorio, con riferimento all’osservanza da parte dell’intermediario che ha prestato il servizio degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza. Per maggiori dettagli sul regolamento si rimanda alla delibera Consob nr. 19602 del 4 maggio 2016 pubblicata sul sito www.consob.it. 4.3 Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri i) Indicare se gli strumenti finanziari sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata Le Obbligazioni offerte nell’ambito del presente programma sono titoli al portatore ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui al decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213. ii) denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri I prestiti verranno accentrati presso la Monte Titoli S.p.A. (Via Mantegna 6, 20154 Milano) o altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento Congiunto della Banca d’Italia e della CONSOB recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 come di volta in volta modificato o alla normativa di volta in volta vigente in materia. Gli Obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. 4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari I Prestiti Obbligazionari saranno denominati in Euro e le cedole corrisposte saranno anch’esse denominate in Euro. 82 4.5 Ranking degli strumenti finanziari Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa a carico dell’Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso. Tuttavia, nell’ipotesi di applicazione dello strumento del “bail-in”, il credito degli obbligazionisti verso l’Emittente non sarà soddisfatto “pari passu” con tutti gli altri crediti chirografari dell’Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l’ordine sinteticamente rappresentato all’interno della tabella che segue (cfr. sul punto anche il successivo Paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015). Nell’ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa invece le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate a favore degli obbligazionisti secondo l’ordine indicato nella tabella partendo dalla categoria dei Depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio, privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino a Euro 100.000. 4.6 Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari, compresa qualsiasi loro limitazione, e procedure per il loro esercizio Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria e, quindi, il diritto alla percezione delle cedole alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza, salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di seguito rappresentato. In particolare, in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “Resolution Authorities”, di seguito le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario, nonché i costi per i contribuenti, ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, come di seguito descritto, per le quali e stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. 83 Peraltro, le disposizioni in materia di “bail–in” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “bail-in” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 1 lett. g del D. Lgs n. 180). Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio (art 60, comma 1, lettera i del Decreto 180). Nell’applicazione dello strumento del “bail-in”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia: 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato: - degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1); - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments); - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (Senior) 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato: - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments); - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (Senior). Nell’ambito delle “restanti passività”, il “bail–in” riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell’Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l’importo di Euro 100.000 (cfr. al riguardo il precedente paragrafo 4.5 Ranking delle Obbligazioni). Non rientrano, invece, nelle “restanti passività” e restano pertanto escluse dall’ambito di applicazione del “bail-in” alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a Euro 100.000 (c.d. “depositi protetti”) e le “passività garantite” definite dall’art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come le “passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto”, comprendenti, ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7 bis L. n. 130/99. Lo strumento sopra descritto del “bail-in” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali: (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività. Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando e applicato lo strumento del “bail-in”, l’Autorità potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall’applicazione del “bail–in” (art. 49 comma 2 Decreto 180), in particolare allorché: a) non e possibile sottoporre a “bail-in” tale passività entro un tempo ragionevole; b) l’esclusione e strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati; 84 c) l’applicazione dello strumento del “bail-in” a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal “bail-in”. Pertanto, nel caso in cui sia disposta l’esclusione dal “bail-in” di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a “bail– in” mediante la loro riduzione o conversione in capitale. Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato. I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell’intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione. Non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni. 4.7 Tasso d’interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare (i) Tasso di interesse nominale ll tasso di interesse nominale delle Cedole Fisse (ove previste) e/o il metodo di calcolo per la determinazione delle Cedole Variabili saranno di volta in volta indicati nelle pertinenti condizioni Definitive. (ii) Disposizioni relative agli interessi da pagare Le Obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa, ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon, corrisponderanno posticipatamente agli investitori, per tutta la durata del Prestito, cedole periodiche pagabili con frequenza trimestrale o semestrale o annuale, a ciascuna Data di Pagamento applicando il calendario Target1, la convenzione2 (la “Convenzione”) e la base di calcolo3 (la “Base di Calcolo”) di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive. Il pagamento degli interessi maturati sarà effettuato dalla Banca sui titoli oggetto del presente programma accentrati presso la Monte Titoli S.p.A. A) OBBLIGAZIONI ZERO COUPON Le Obbligazioni Zero Coupon non prevedono la corresponsione periodica di interessi. La differenza tra il prezzo a cui saranno rimborsate le Obbligazioni Zero Coupon (di seguito, il Prezzo di Rimborso) ed il prezzo a cui le Obbligazioni Zero Coupon saranno offerte (Prezzo di Emissione) rappresenta l’interesse, calcolato al tasso di interesse fisso nominale annuo lordo implicito nella differenza. Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni Zero Coupon sarà sempre inferiore al 100% del valore nominale. Le Obbligazioni Zero Coupon non prevedono la possibilità di rimborso anticipato. 1 Target è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ossia il sistema di pagamenti trans european automated real time gross settlement express transfer, sistema dei pagamenti utilizzato nell’ambito dell’unione monetaria europea composto da meccanismi di regolamento lordo in tempo reale che utilizza una piattaforma unica condivisa avviata il 19 novembre 2007). 2 La convenzione di calcolo utilizzabile potrà essere una delle seguenti: (i) “Following Business Day Convention”, indica che, ai fini del rimborso finale e/o del pagamento di una cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un giorno lavorativo secondo il calendario prescelto, tale ammontare sarà accreditato il primo giorno lavorativo successivo alla suddetta data; (ii) “Modified Following Business Day Convention” indica che, ai fini del rimborso finale e/o del pagamento di una cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un giorno lavorativo secondo il calendario prescelto, tale ammontare sarà accreditato il primo giorno lavorativo successivo alla suddetta data; qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, il rimborso finale e/o del pagamento di una cedola saranno accreditati il giorno lavorativo immediatamente precedente alla suddetta data. Entrambe le convenzioni potranno essere adjusted ovvero unadjusted. Il termine Adjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente convenzione di calcolo, sarà modificato il periodo di calcolo e l’applicazione della convenzione di calcolo avrà un impatto sull’ammontare della cedola pagata. Il termine Unadjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella convenzione di calcolo, non sarà modificato il periodo di calcolo e l’applicazione della convenzione di calcolo non avrà un impatto sull’ammontare della cedola pagata 3 Con riferimento al calcolo dell’ammontare di interessi sulle Obbligazioni per qualsiasi periodo, la convenzione di calcolo delle Cedole come prevista nelle Condizioni potrà essere una delle seguenti (i) “ ACT/ACT ICMA!” “giorni effettivi/giorni effettivi “ viene specificato nelle Condizioni Definitiva, comporta che il conteggio sia pari al rapporto tra giorni effettivi ed il prodotto del numero dei giorni effettivi del periodo per il numero di cedole per anno (ii) se “Actual/360” viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni effettivi nel periodo di calcolo diviso per 360. 85 B) OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO [Tasso fisso con devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni Non Lucrative di utilità Sociale (ONLUS), enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di Lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito] Le Obbligazioni a Tasso Fisso corrisponderanno, a partire dalla Data di Godimento, Cedole Fisse il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse fisso. Le Cedole Fisse saranno corrisposte con periodicità trimestrale, semestrale o annuale, alle date specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una Data di Pagamento degli Interessi). Le Obbligazioni a Tasso Fisso di volta in volta offerte potranno assumere caratteristiche differenti per durata, Prezzo di Emissione, numero, importo e periodicità delle cedole, che saranno indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive. Il Prezzo di Emissione potrà esser alla pari (100% del Valore Nominale del titolo), sotto la pari (ad un valore inferiore al 100% del Valore Nominale del titolo) o sopra la pari (ad un valore superiore al 100% del valore Nominale del titolo) assumendo valori diversi dal 100% del Valore Nominale. L’ammontare delle Cedole Fisse sarà determinato in ragione di un tasso di interesse costante per la durata del prestito. Le cedole saranno calcolate secondo la seguente formula: VN × TF dove: VN = valore nominale TF = tasso fisso del periodo cedolare Le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario riporteranno le specifiche modalità di calcolo e di liquidazione delle Cedole Fisse. Il Tasso di Interesse sarà determinato applicando la Convenzione di Calcolo e di calendario precisata nelle Condizioni Definitive. C) OBBLIGAZIONI A TASSO STEP UP Le Obbligazioni a Tasso Step Up corrisponderanno, a partire dalla Data di Godimento, Cedole Fisse Crescenti il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse crescente predeterminato. Le cedole saranno calcolate secondo la seguente formula: VN × TF dove: VN = valore nominale TF = tasso fisso del periodo cedolare Le Cedole Fisse Crescenti saranno corrisposte con periodicità trimestrale, semestrale o annuale, alle date specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una Data di Pagamento degli Interessi). L’ammontare delle Cedole Fisse Crescenti sarà determinato in ragione di un tasso di interesse crescente per la durata del prestito. Le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario riporteranno le specifiche modalità di calcolo e di liquidazione delle Cedole Fisse Crescenti. Il Tasso di Interesse crescente sarà determinato applicando la Convenzione di Calcolo e di calendario precisata nelle Condizioni Definitive. D) OBBLIGAZIONI A TASSO STEP DOWN Le Obbligazioni a Tasso Step Down corrisponderanno, a partire dalla Data di Godimento, Cedole Fisse Decrescenti il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse decrescente predeterminato. Le cedole saranno calcolate secondo la seguente formula: VN × TF dove: VN = valore nominale 86 TF = tasso fisso del periodo cedolare Le Cedole Fisse Decrescenti saranno corrisposte con periodicità trimestrale, semestrale o annuale, alle date specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una Data di Pagamento degli Interessi). L’ammontare delle Cedole Fisse Decrescenti sarà determinato in ragione di un tasso di interesse Decrescente per la durata del prestito. Le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario riporteranno le specifiche modalità di calcolo e di liquidazione delle Cedole Fisse Decrescenti. Il Tasso di Interesse decrescente sarà determinato applicando la Convenzione di Calcolo e di calendario precisata nelle Condizioni Definitive. E) OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE Le Obbligazioni a Tasso Variabile corrisponderanno una o più Cedole Variabili il cui importo è calcolato, secondo la metodologia della capitalizzazione semplice, applicando una delle formule sotto indicate: 1. Obbligazioni a Tasso Variabile: [VN × (P + Spread)]/N 2. Obbligazioni a Tasso Variabile, nel caso in cui sia previsto un cap (valore massimo): [VN × Min (P + Spread; cap)]/N 3. Obbligazioni a Tasso Variabile, nel caso in cui sia previsto un floor (valore minimo): [VN × Max (P + Spread; floor)]/N 4. Obbligazioni a Tasso Variabile, nel caso in cui sia previsto un cap (valore massimo) e un floor (valore minimo): {VN ×Max [floor; Min (P + Spread; cap)]}/N dove: VN = Valore Nominale P = parametro di riferimento (di seguito Parametro di Riferimento), indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive; N = Numero di Cedole Annue Spread = valore predeterminato (costante) al momento dell’emissione del titolo, espresso in percentuale e indicato – ove previsto – nelle pertinenti Condizioni Definitive; Cap = valore massimo (costante), espresso in percentuale, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive; Floor = valore minimo (costante), espresso in percentuale, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive; Le Cedole Variabili saranno corrisposte con periodicità trimestrale, semestrale o annuale alle date specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una Data di Pagamento degli Interessi). Le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario riporteranno le specifiche modalità di calcolo e di liquidazione delle Cedole Variabili. Il Tasso di Interesse sarà determinato applicando la Convenzione di Calcolo e di calendario precisata nelle Condizioni Definitive e arrotondato al decimale specificato nelle Condizioni Definitive. F) OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO Le Obbligazioni a Tasso Misto corrisponderanno cedole determinate alternativamente e secondo una sequenza che sarà stabilita nelle Condizioni Definitive in ragione di un tasso fisso piuttosto che di un tasso variabile. Cedole Variabili: Le Obbligazioni a Tasso Misto corrisponderanno una o più Cedole Variabili il cui importo è calcolato, secondo la metodologia della capitalizzazione semplice, applicando una delle formule sotto indicate: 87 1. Obbligazioni a Tasso Misto: [VN × (P + Spread)]/N 2. Obbligazioni a Tasso Misto, nel caso in cui sia previsto un cap (valore massimo): [VN × Min (P + Spread; cap)]/N 3. Obbligazioni a Tasso Misto, nel caso in cui sia previsto un floor (valore minimo): [VN × Max (P + Spread; floor)]/N 4. Obbligazioni a Tasso Misto, nel caso in cui sia previsto un cap (valore massimo) e un floor (valore minimo): {VN ×Max [floor; Min (P + Spread; cap)]}/N dove: VN = Valore Nominale P = parametro di riferimento (di seguito Parametro di Riferimento), indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive; N = Numero di Cedole Annue Spread = valore predeterminato (costante) al momento dell’emissione del titolo, espresso in percentuale e indicato – ove previsto – nelle pertinenti Condizioni Definitive; Cap = valore massimo (costante), espresso in percentuale, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive; Floor = valore minimo (costante), espresso in percentuale, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive; Le Cedole Variabili saranno corrisposte con periodicità trimestrale, semestrale o annuale alle date specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una Data di Pagamento degli Interessi). Le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario riporteranno le specifiche modalità di calcolo e di liquidazione delle Cedole Variabili. Il Tasso di Interesse – eventualmente arrotondato al decimale specificato nelle Condizioni Definitive - sarà determinato applicando la Convenzione di Calcolo, la Base di calcolo e il Calendario come precisati nelle Condizioni Definitive. Cedole Fisse: Le Obbligazioni corrisponderanno delle Cedole Fisse il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse fisso costante. Le Cedole Fisse saranno corrisposte con periodicità trimestrale, semestrale o annuale, alle date specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una Data di Pagamento degli Interessi). Le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario riporteranno le specifiche modalità di calcolo e di liquidazione delle Cedole Fisse. Il Tasso di Interesse sarà determinato applicando la Convenzione di Calcolo, la Base di Calcolo e il Calendario precisati nelle Condizioni Definitive. (iii) Data di Godimento degli interessi La Data di Emissione, la Data di Godimento, la prima Data di Regolamento e le eventuali Date di Regolamento Aggiuntive sono indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive. L'Emittente, si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di indicare ulteriori date di Regolamento successive alla Prima Data di Regolamento (ciascuna una Data di Regolamento) dandone comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e trasmesso alla Consob. (iv) Date di scadenza degli interessi Le data di scadenza degli interessi (Data di Pagamento) sarà indicate nelle Condizioni Definitive. 88 Qualora la Data di Pagamento delle Cedole non sia un Giorno Lavorativo, come definito di volta in volta nelle Condizioni Definitive, il relativo pagamento sarà effettuato sulla base della Convenzione di Calcolo indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive. (v) Termini di prescrizione degli interessi e del capitale I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle Cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili. (vi) Dichiarazione indicante il tipo di sottostante Le Obbligazioni per la parte variabile emesse nell’ambito del Programma descritto nella presente Nota Informativa potranno avere come Parametro di Indicizzazione uno tra quelli di seguito elencati: -il valore puntuale o la media mese del tasso Euribor base 360 su base mensile, trimestrale, semestrale oppure annuale che verrà rilevato l’ultimo giorno lavorativo antecedente la data di godimento della nuova cedola. - il tasso IRS - il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (vii) Informazioni relative ai sottostanti Le Obbligazioni a Tasso Variabile emesse nell’ambito del Programma descritto nella presente Nota Informativa potranno avere come Parametro di Indicizzazione uno tra quelli di seguito elencati: indicatore Descrizione EURIBOR L'EURIBOR (European Interbank Offered Rate) è un tasso interbancario, vale a dire il tasso di interesse al quale le banche prestano denaro ad altre banche. Dopo la nascita dell'euro, undici paesi europei hanno adottato di fatto la stessa moneta. Per questo motivo è stato deciso di creare un tasso interbancario europeo valido per tutta l'area euro. Questo tasso ha preso il nome di Euribor. Il pool delle banche di riferimento per la fissazione degli indici Euribor è composto unicamente da istituti dotati di un rating di prima classe. La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea (FBE). Tale indicatore è pubblicato sui principali quotidiani a tiratura nazionale. Il parametro utilizzabile è EURIBOR base 360 a tre, sei oppure dodici mesi che verrà rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento della nuova cedola. Tale indicatore è disponibile sui principali quotidiani a tiratura nazionale. IRS E’ il tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio al quale i principali istituti di credito stipulano swap a copertura del rischio di interesse. TASSO DI Il TASSO DI RIFERIMENTO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA è il tasso al quale la RIFERIMENTO Banca Centrale Europea effettua le operazioni di c.d. “main financing operations” DELLA BANCA con le quali l’Istituto finanzia il sistema bancario attraverso operazioni di pronti CENTRALE contro termine. Tale indicatore è disponibile nella homepage del sito della BCE EUROPEA www.ecb.int. (viii) Metodo utilizzato per la determinazione del sottostante Le Condizioni Definitive indicheranno il metodo di calcolo prescelto per la determinazione della performance del Parametro di Riferimento come descritto nel paragrafo 4.7 (ii) cui si fa rinvio. (ix) Indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante e sulla volatilità 89 Nelle Condizioni Definitive verrà indicata la fonte da cui poter ottenere le informazioni relative alla performance e alla volatilità del sottostante prescelto. (x) Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Straordinari relativi al sottostante Qualora nel corso della vita dell’Obbligazione a Tasso Variabile e dell’Obbligazione a Tasso Misto (con riferimento alle Cedole Variabili), si dovesse verificare, relativamente al Parametro di Riferimento cui è legato il Prestito Obbligazionario, un evento di natura straordinaria o di turbativa che ne dovesse modificare la struttura o ne dovesse compromettere l’esistenza, l’Emittente agirà nel seguente modo: Tasso EURIBOR Nel caso di non disponibilità del tasso EURIBOR di riferimento, verrà utilizzato quale Parametro di Riferimento, il tasso Euro Libor (London Inter-Bank Offered Rate) a 3, 6 o 12 mesi in funzione del Parametro di Riferimento prescelto, rilevato a cura della BBA (British Bankers’ Association) il 2° giorno lavorativo bancario antecedente la data di godimento della cedola. Tasso IRS Nell’ipotesi di non disponibilità del tasso IRS di riferimento, verrà utilizzato quale Parametro di Riferimento il tasso Eurirs (Euro Interest Rate Swap) Tasso Ufficiale di Riferimento della Banca Centrale Europea Nell’ipotesi di casi di turbativa o di eventi straordinari che rendano indisponibili il livello del Tasso Ufficiale di Riferimento della Banca Centrale Europea verrà utilizzato l’ultimo dato disponibile. (xi) Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un’incidenza sul sottostante Qualora nel corso della vita dell’Obbligazione si verifichino, relativamente al Parametro di Riferimento, a seconda dei casi, eventi di turbativa o eventi di natura straordinaria che, a giudizio dell’Agente per il Calcolo, ne modifichino la struttura o ne compromettano l’esistenza, l’Agente per il Calcolo, in buona fede, effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi – compresa la sostituzione del Parametro di Riferimento, aggiustamenti o modifiche per mantenere nella massima misura possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni secondo gli usi e la miglior prassi adottati dai mercati. (xii) Agente per il Calcolo L'Agente per il Calcolo del tasso di interesse è l’Emittente. (xiii) Se lo strumento finanziario presenta una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi, fornire una spiegazione chiara e dettagliata, che consenta agli investitori di comprendere in che modo il valore del loro investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti, specialmente in circostante in cui i rischi sono più evidenti Il valore delle Obbligazioni è influenzato – qualora prevista - anche dalla componente derivativa, di seguito descritta in relazione a ciascuna tipologia di Obbligazione. Obbligazioni a Tasso Variabile con floor/ Obbligazioni a Tasso Misto con floor La componente derivativa implicita nel titolo è costituita da un’opzione di tipo Interest Rate Floor sul Parametro di Riferimento, con scadenza pari a quella del titolo, implicitamente acquistata dall’investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes4, utilizzando una volatilità5 media su base annua ed un tasso risk free6. Obbligazioni a Tasso Variabile con cap/ Obbligazioni a Tasso Misto con cap La componente derivativa implicita nel titolo è costituita da un’opzione di tipo Interest Rate Cap sul Parametro di Riferimento, con scadenza pari a quella del titolo, implicitamente venduta dall’investitore. Il 4 Per formula di Black&Scholes si intende la formula matematica utilizzata per calcolare il prezzo di non arbitraggio di un’opzione call o put di tipo europeo. 5 Per volatilità si intende la misura dell’oscillazione del valore di un’attività finanziaria intorno alla propria media. 6 Per tasso risk free si intende il rendimento di un investimento che viene offerto da uno strumento finanziario che non presenta caratteristiche di rischiosità. 90 valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso risk free. Obbligazioni a Tasso Variabile con cap e floor / Obbligazioni a Tasso Misto con cap e floor La componente derivativa implicita nel titolo è costituita da un’opzione di tipo Interest Rate Cap, implicitamente venduta dal sottoscrittore, e da un’opzione di tipo Interest Rate Floor, implicitamente acquistata dal sottoscrittore, entrambe sul Parametro di Riferimento, con scadenza pari a quella del titolo. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso risk free. 4.8 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito (i) Data di scadenza La data di scadenza delle Obbligazioni (“Data di Scadenza”) sarà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. (ii) Modalità di ammortamento Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari in un’unica soluzione alla Data di Scadenza, fatto salvo quando indicato nel precedente paragrafo 4.6 in merito all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa europea in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015. Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari alla Data di Scadenza indicata per ciascun Prestito per il tramite degli Intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli Spa, senza deduzione di spese. Qualora la data prevista per il rimborso del capitale non sia un Giorno Lavorativo, il relativo pagamento sarà effettuato secondo il calendario target, la convenzione di calcolo e la base di calcolo indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. Le Condizioni Definitive potranno prevedere che le Obbligazioni siano rimborsate in un’unica soluzione alla scadenza (bullet), ovvero con piano di ammortamento periodico la cui durata non potrà estendersi oltre la Data di Scadenza dei titoli. In caso di rimborso con ammortamento le Condizioni Definitive riporteranno le modalità di ammortamento del capitale e, in particolare, il valore di ciascuna quota capitale di volta in volta rimborsata e la rispettiva Data di Rimborso. Non è previsto il rimborso tramite ammortamento periodico per le Obbligazioni Zero Coupon. Qualora la data prevista per il rimborso del capitale non fosse un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà posticipato al primo Giorno Lavorativo successivo, salvo diversa indicazione nelle Condizioni Definitive. La Data di Rimborso è indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive. Rimborso anticipato Fatta eccezione per le Obbligazioni Zero Coupon, i titoli potranno prevedere la facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente o a favore dell’Obbligazionista; in tal caso presentano una componente derivativa implicita in quanto la facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente altro non è che un’opzione call sull’obbligazione che l’Obbligazionista ha implicitamente venduto all’Emittente e la facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Obbligazionista è un’opzione put sull’obbligazione che l’Obbligazionista ha implicitamente acquistato dall’Emittente. L'opzione, se esercitata, determina il rimborso del 100% del Valore Nominale alla Data/Date di Rimborso Anticipato invece che a scadenza. Il valore di tali opzioni è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della metodologia Monte Carlo7. Le Condizioni Definitive di ciascun prestito riportano il prezzo di rimborso, le date nelle quali il rimborso anticipato può avvenire e il periodo di preavviso. A) Rimborso anticipato ad opzione dell’Emittente Qualora le pertinenti Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente, previo preavviso irrevocabile ai portatori dei titoli, contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, inviato non meno di 15 e non più di 30 giorni prima, questi, non prima di 18 (diciotto) mesi dalla 7 Il metodo Monte Carlo è una tecnica basata sulla simulazione di un numero elevato di possibili scenari rappresentativi dell’evoluzione futura delle variabili di rischio da cui dipende il valore di una generica attività finanziaria. 91 Data di Emissione, può rimborsare i titoli, in tutto ma non in parte, a qualsiasi Data di Rimborso Anticipato (come indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive), mediante il pagamento dell'Ammontare Dovuto a titolo di Rimborso Anticipato in corrispondenza di una o più date di rimborso anticipato (le Date di Rimborso Anticipato e ciascuna una Data di Rimborso Anticipato), come indicato alla lettera C) che segue, specificato o determinabile nel modo indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive. B) Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti Ove le pertinenti Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni ad opzione degli Obbligazionisti, l'Emittente, previo preavviso irrevocabile dell'Obbligazionista, contenente l'indicazione della data richiesta per il rimborso, il numero ed il Valore Nominale complessivo delle Obbligazioni per le quali è richiesto il rimborso anticipato nonché il codice ISIN delle Obbligazioni, inviato all'Emittente non meno di 15 e non più di 30 giorni prima ovvero entro i diversi termini indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive, deve rimborsare le relative Obbligazioni per le quali l'opzione di rimborso anticipato sia stata validamente esercitata, in tutto ma non in parte, in un'unica soluzione alla data indicata come data di rimborso anticipato dall'Obbligazionista, mediante il pagamento dell'Ammontare Dovuto a titolo di Rimborso Anticipato specificato alla successiva lettera C). La data di rimborso anticipato indicata dall'Obbligazionista deve, a pena di inefficacia della comunicazione di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato, coincidere con la data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, con una qualsiasi delle date indicate come date di rimborso anticipato nelle pertinenti Condizioni Definitive (le Date di Rimborso Anticipato e ciascuna una Data di Rimborso Anticipato). Le Obbligazioni relativamente alle quali sia stata esercitata dall'Obbligazionista l'opzione di rimborso anticipato non possono essere trasferite a terzi sino alla relativa Data di Rimborso Anticipato. C) Ammontare dovuto a titolo di rimborso anticipato Ai fini dei precedenti paragrafi l'Emittente è tenuto a corrispondere per ciascun titolo rimborsato un importo pari al 100% del Valore Nominale o superiore al 100% del Valore Nominale (l'Ammontare Dovuto a Titolo di Rimborso Anticipato). In particolare nelle pertinenti Condizioni Definitive l'Ammontare Dovuto a Titolo di Rimborso Anticipato può essere (i) con riferimento ai precedenti paragrafi determinato come valore puntuale ovvero (ii) determinabile sulla base di uno dei criteri indicati di volta in volta nelle pertinenti Condizioni Definitive. Il rimborso del Prestito può essere effettuato dall'Emittente anche per il tramite dell'Agente di Calcolo che, fintantoché le Obbligazioni sono accentrate presso il Sistema di Gestione Accentrata, vi provvede esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati italiani ed esteri aderenti al Sistema di Gestione Accentrata. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso. D) Acquisti L’Emittente può in ogni momento acquistare sul mercato i titoli ad un prezzo basato su criteri di mercato prevalenti al momento di formazione del prezzo. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l’offerta deve essere rivolta a tutti i portatori dei titoli a parità di condizioni. Tali titoli possono essere conservati, rivenduti o, a scelta dell'Emittente, cancellati. E) Annullamento Tutti i titoli rimborsati sono immediatamente cancellati. I titoli cancellati e i titoli acquistati ed annullati non possono essere riemessi o rivenduti. 4.9 Indicazione del rendimento effettivo e metodo di calcolo (i) Indicazione del tasso di rendimento a scadenza Il tasso di rendimento effettivo annuo del titolo, al lordo e al netto della ritenuta fiscale è calcolato in regime di capitalizzazione composta a scadenza e sulla base dell’importo versato quale prezzo di offerta/emissione delle obbligazioni. (ii) Illustrazione in forma sintetica del metodo di calcolo del rendimento Il rendimento effettivo viene determinato utilizzando il tasso interno di rendimento (o tasso di rendimento effettivo a scadenza), che è il tasso di attualizzazione che eguaglia il valore attuale di tutti i flussi di cassa della specifica emissione al prezzo di emissione. 92 Il tasso interno di rendimento viene calcolato assumendo implicitamente che (i) l’investitore tenga i titoli fino alla scadenza e che (ii) i flussi intermedi pagati dalle Obbligazioni vengano reinvestiti al medesimo tasso interno di rendimento. Nel caso di Obbligazioni con interessi a tasso variabile, i rendimenti saranno determinati applicando il criterio di indicizzazione sulla base del valore del Parametro di Riferimento noto alla data di redazione e indicato nelle Condizioni Definitive, in ipotesi di costanza del valore medesimo per tutta la durata del titolo. Ove previsto nelle pertinenti Condizioni Definitive, il tasso annuo di rendimento effettivo delle Obbligazioni può dipendere anche dalla presenza di un eventuale Floor o Cap. 4.10 Rappresentante degli obbligazionisti Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D. Lgs.385/1993 e successive modifiche ed integrazioni. 4.11 Delibere ed autorizzazioni Il Programma di Emissione, descritto nella presente Nota Informativa, è stato definito con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/09/2016; le Obbligazioni emesse nell’ambito di tale Programma saranno deliberate dal competente organismo dell’Emittente e la pertinente delibera sarà indicata nelle Condizioni Definitive del relativo prestito (la “Data di delibera del prestito obbligazionario da parte del CdA”). Qualora il singolo prestito obbligazionario oggetto del presente programma venga ammesso, alla garanzia specifica del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo (FGO), la pertinente delibera sarà indicata nelle Condizioni Definitive della singola Obbligazione (“Data eventuale richiesta di garanzia al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti”). 4.12 Data di emissione degli strumenti finanziari La Data di Emissione delle Obbligazioni sarà di volta in volta indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive. 4.13 Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari Le obbligazioni emesse sulla base della presente Nota Informativa non sono soggette a restrizioni alla libera trasferibilità salvo quanto segue: Le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del “United States Securities Act” del 1933: conformemente alle disposizioni del “United States Commodity Exchange Act, la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dal “United States Commodity Futures Trading Commission” (“CFTC”). Le Obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute o consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o a cittadini statunitensi. 4.14 Regime fiscale Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in vigore, D. Lgs n. 239/96 e successive modifiche e integrazioni, sono soggetti all’imposta sostitutiva pari al 26,00% a partire dal 1° luglio 2014. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D. Lgs. 461/97 e successive modifiche e integrazioni che prevedono un’imposta pari al 26,00% a partire dal 1° luglio 2014. L’Emittente svolgerà il ruolo di sostituto di imposta operando direttamente le trattenute alla fonte. L’offerta è effettuata esclusivamente in Italia. 93 5 CONDIZIONI DELL’ OFFERTA 5.1 Statistiche relative all’offerta, calendario e procedura per la sottoscrizione dell’offerta 5.1.1 Condizioni cui può essere subordinata l’offerta È richiesta l’apertura di un conto corrente ed un deposito titoli ai fini della sottoscrizione delle obbligazioni offerte. L’adesione alle Obbligazioni potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta e le Obbligazioni potranno essere offerte senza essere subordinate ad alcuna condizione oppure rispettando una o più delle seguenti condizioni, specificatamente indicate nelle relative Condizioni Definitive. Più precisamente, secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito, l'Offerta delle Obbligazioni potrà essere riservata in sottoscrizione a tutti gli investitori che rientrano in una delle seguenti categorie: - “SOCI BCC”; cioè ai potenziali investitori che risultino iscritti al Libro dell’Emittente ad una certa data (la “Data di Ammissione”), oppure che risulteranno iscritti entro una certa data (il “Periodo di Ammissione”), o che risultino titolari di un numero di azioni almeno pari a certo importo minimo (la “Quota di Ammissione”), come precisato di volta in volta nelle Condizioni Definitive di Offerta; - “PORTATORI DI DENARO FRESCO”; cioè a tutti i potenziali investitori che abbiano apportato o siano interessati ad apportare nuova liquidità, entro un certo periodo di tempo prestabilito (il “Periodo di Ammissione”) che verrà di volta in volta precisato nelle Condizioni Definitive di Offerta, sempre e comunque nei limiti massimi dell’importo di nuova liquidità apportata. - “NUOVA CLIENTELA”; cioè a tutti i potenziali investitori che siano diventati o intendano diventare nuovi clienti della Banca entro un certo periodo di tempo prestabilito (il “Periodo di Ammissione”), come precisato di volta in volta nelle Condizioni Definitive di Offerta e previa apertura di un deposito titoli presso la Banca. Specifiche indicazioni relative alla tipologia e alle finalità della raccolta nonché indicazioni relative alla categoria di investitori potenziali, saranno contenute nelle Condizioni Definitive relative all’ emissione. - “CLIENTI DI UNA CERTA AREA GEOGRAFICA”; cioè clienti che risiedano in determinate aree geografiche di competenza territoriale della Banca come di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive. - ulteriori condizioni specificate di volta in volta nelle Condizioni Definitive 5.1.2 Ammontare totale dell’offerta L’ammontare totale massimo dell’Obbligazione (l’“Ammontare Totale dell’offerta”) sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. L’Emittente, durante il periodo di offerta, si riserva la facoltà di incrementare, a suo insindacabile giudizio, l’ammontare complessivo del singolo Prestito Obbligazionario, dandone comunicazione mediante apposito avviso trasmesso alla Consob e contestualmente disponibile in forma elettronica sito internet dell’Emittente all’indirizzo web www.bancadicherasco.it e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell’Emittente in Via Bra 15- 12062 Cherasco (CN) e/o presso le filiali dello stesso. 5.1.3 Periodo di offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione Le Condizioni Definitive della singola emissione obbligazionaria conterranno l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di offerta. L’Emittente si riserva, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, la facoltà di chiusura anticipata del Periodo di Offerta per le mutate condizioni di mercato o esigenze dell’Emittente ovvero al raggiungimento dell’Ammontare Massimo Totale, dandone comunicazione al pubblico mediante apposito avviso sul sito internet dell’Emittente www.bancadicherasco.it . Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob. Tutte le adesioni pervenute prima della chiusura anticipata dell’offerta saranno soddisfatte secondo quanto previsto dal Paragrafo 5.2.2 della presente Nota Informativa. 94 L’Emittente si riserva la facoltà di estendere la durata del periodo di offerta stabilendo date di regolamento aggiuntive, dandone comunicazione tramite avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e trasmesso alla Consob. Le sottoscrizioni effettuate prima della data di godimento saranno regolate a quella data. Le sottoscrizioni effettuate successivamente saranno regolate alla prima data di regolamento utile. Le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione presso le sedi e le dipendenze dell’Emittente, quale unico soggetto incaricato del collocamento. Le domande di adesione all’offerta dovranno essere presentate compilando il Modulo di Adesione, disponibile presso la sede ed in tutte le Filiali dell’Emittente. Ai sensi dell’art. 30 e 32 del TUF può essere previsto, come indicato nelle condizioni Definitive, il collocamento fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza (collocamento on line) Ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del Testo Unico della Finanza, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell’investitore. Conseguentemente, l’eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire all’Offerta mediante contratti conclusi fuori sede ove ai sensi della normativa applicabile sia previsto il diritto di recesso a favore dell’investitore sarà indicata nelle Condizioni Definitive. In merito al diritto di recesso previsto nell’ambito della disciplina sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari dall’articolo 67 duodecies del decreto legislativo 206/2005 (cosiddetto “Codice del Consumo”), l’Emittente riconosce ai sensi dell’articolo 67 duodecies comma 5 il diritto di recesso. Pertanto l’efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza sarà sospesa per la durata di 14 giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. L’Emittente indicherà nelle condizioni definitive la data ultima in cui sarà possibile aderire all’Offerta nonché le modalità di esercizio del diritto di recesso. Infine ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva Prospetto, nel caso in cui l’Emittente proceda alla pubblicazione di supplemento/i al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetto e dell’articolo 94, comma 7 del Testo Unico della Finanza, gli investitori, che abbiano già aderito all’Offerta prima della pubblicazione del supplemento e se l’evento che ha dato luogo alla pubblicazione del Supplemento si è verificato prima della consegna dei titoli o della chiusura dell’offerta, potranno, ai sensi dell’articolo 95 bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, revocare la propria accettazione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta all’ Emittente ed al soggetto incaricato del Collocamento o secondo le modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo. Il supplemento sarà pubblicato sul sito internet dell’Emittente www.bancadicherasco.it e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede e in ogni filiale dell’Emittente. Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e sarà disponibile e consultabile gratuitamente presso la sede e in ogni filiale dell’Emittente, nonché sul sito internet dello stesso all’indirizzo www.bancadicherasco.it 5.1.4 Possibilità di ritiro dell’offerta Qualora tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive del relativo Prestito e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito (“Circostanze Straordinarie per Revoca dell’Offerta”), così come previste nella prassi internazionale ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente, l'Emittente potrà decidere di revocare e non dare inizio all'offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla CONSOB mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente, del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori – secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive – e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro la data di inizio dell’offerta delle relative Obbligazioni. L'Emittente si riserva, inoltre, la facoltà nel corso del Periodo d'Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l'Offerta delle Obbligazioni per motivi di opportunità indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito (“Motivi di Opportunità per Ritiro dell’Offerta”) (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza 95 dell'Offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo di cui sopra nell'ipotesi di revoca dell'offerta). Nel caso in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di ritiro, ne darà comunicazione tramite apposito avviso trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.bancadicherasco.it e reso disponibile in forma stampata gratuitamente presso le sedi e le filiali dello stesso. Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l'offerta di un Prestito ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione all'offerta saranno per ciò da ritenersi nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente, fatto salvo l'obbligo per l'Emittente di restituzione del capitale ricevuto in caso questo fosse stato già pagato da alcuno dei sottoscrittori senza corresponsione di interessi. L'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni in base alle adesioni pervenute anche qualora tali adesioni non dovessero raggiungere la totalità delle Obbligazioni oggetto di offerta. 5.1.5 Ammontare minimo e massimo dell’importo sottoscrivibile Le Condizioni Definitive della singola Emissione Obbligazionaria conterranno l’indicazione dell’importo minimo sottoscrivibile, pari al valore nominale di 10 obbligazioni (Lotto Minimo di Sottoscrizione 10.000€), e multipli di 1.000€, valore nominale della singola obbligazione. L’importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all’ammontare totale massimo previsto per l’emissione. 5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari Il pagamento delle obbligazioni dovrà essere effettuato alla data della sottoscrizione mediante autorizzazione all’addebito sui conti correnti intrattenuti dai sottoscrittori presso l’Emittente o mediante consegna da parte dei medesimi dell’importo necessario alle casse dell’Emittente, salvo sottoscrizioni avvenute prima della data di godimento, per cui la data di regolamento coinciderà con la data di godimento. La data alla quale viene effettuato il pagamento del prezzo di sottoscrizione è definita data di regolamento (“Data di Regolamento”). Nell’ipotesi di richieste di sottoscrizione successive alla Data di Godimento il prezzo di sottoscrizione da corrispondere per le Obbligazioni sarà pari al prezzo di emissione maggiorato del rateo interessi maturato tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento. Dallo stesso giorno della Data di Regolamento le Obbligazioni sono messe a disposizione del sottoscrittore mediante registrazione nel deposito titoli intestato al medesimo presso l’Emittente. Qualora l’Emittente eserciti la facoltà di estendere la durata del Periodo di Offerta potrà stabilire date di regolamento aggiuntive nelle quali dovrà essere effettuato il pagamento del Prezzo di Sottoscrizione eventualmente maggiorato dei ratei di interessi maturati tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento. Tale decisione sarà comunicata entro il penultimo giorno del Periodo di Offerta mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede e le filiali e contestualmente trasmesso alla Consob. 5.1.7 Diffusione dei risultati dell’offerta L'Emittente comunicherà, entro 5 giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati della medesima ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Regolamento Emittenti approvato dalla CONSOB con delibera 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni. La diffusione dei risultati dell'offerta avverrà mediante un annuncio pubblicato sul sito web dell'Emittente all'indirizzo www.bancadicherasco.it 5.1.8 Eventuali diritti di prelazione Non previsti, in relazione alla natura delle obbligazioni offerte. 5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione 5.2.1 Destinatari dell’offerta 96 Le obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano e rivolte esclusivamente ai clienti della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, salvo quanto indicato al punto 5.1.1 della presente Nota Informativa. 5.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione Non è previsto riparto, pertanto il quantitativo assegnato corrisponde a quello richiesto dal sottoscrittore, durante il periodo di offerta, fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’offerta. Il quantitativo di obbligazioni sottoscritto è pertanto quello risultante dal modulo d’ordine firmato dal sottoscrittore. Inoltre al medesimo sarà inviata dall’Emittente apposita comunicazione attestante l’avvenuta assegnazione e le relative condizioni. 5.3 Fissazione del prezzo 5.3.1 Prezzo di emissione i) Indicazione del Prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari Il prezzo di emissione sarà fissato alla pari (100% del valore nominale di ciascuna Obbligazione) ovvero sotto la pari, nella percentuale indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive, in caso di Obbligazioni Zero Coupon. Per eventuali sottoscrizioni con Date di Regolamento successive alla Data di Godimento, al prezzo di Sottoscrizione saranno aggiunti gli eventuali interessi maturati calcolati dalla data di godimento alla data di regolamento. Il prezzo di offerta/sottoscrizione sarà pari al prezzo di emissione. ii) Metodo utilizzato per determinare il prezzo e procedura per comunicarlo Il prezzo delle Obbligazioni è calcolato secondo la metodologia dell’attualizzazione dei flussi di cassa sulla base dei fattori di sconto ricavati dalla curva dei tassi IRS (Interest Rate Swap), coerenti con la scadenza dei flussi di cassa dell’Obbligazione. Alla curva è applicato uno spread rappresentativo del merito di credito dell’Emittente che resta costante per tutta la durata del prestito obbligazionario (frozen spread) iii) Ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore Il prezzo di Emissione non include commissioni di collocamento/sottoscrizione o altri costi. Non sono previste spese, commissioni, imposte in aggiunta al prezzo di emissione. Sono tuttavia previste spese connesse all’apertura e alla tenuta di un conto corrente e di un deposito titoli. 5.4 Collocamento e sottoscrizione 5.4.1 Soggetti incaricati del collocamento Le Obbligazioni saranno offerte solo tramite la rete commerciale della Banca di Cherasco – Credito Cooperativo, la quale opererà dunque sia come Emittente che come Responsabile del Collocamento ai sensi delle vigenti norme. Gli strumenti potranno essere offerti anche fuori sede o a distanza. 5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale per ogni obbligazione saranno effettuati dall’Emittente, tramite le proprie strutture di Sede Centrale (Via Bra 15 – 12062 Cherasco (CN). A far tempo dall’accentramento presso Monte Titoli delle obbligazioni i pagamenti dovuti dall’Emittente saranno effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. (via Mantegna, 6 – 20154 Milano). 5.4.3 Soggetti che accettano di sottoscrivere l’emissione sulla base di accordi particolari Non vi sono accordi di sottoscrizione relativamente alle obbligazioni. 5.4.4 Agente per i calcoli 97 I calcoli relativi a ogni somma dovuta dai/ai sottoscrittori sono effettuati dall’Emittente. 6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE 6.1 Mercati presso i quali potrebbe essere richiesta l’ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni L’emittente non intende presentare domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni né su mercati regolamentati né su Sistemi Multilaterale di Negoziazione né su internalizzatori Sistematici. 6.2 Quotazione su mercati regolamentati o sui quali, per quanto a conoscenza dell’Emittente, sono già ammesse alla negoziazione Obbligazioni della stessa classe di quelle da offrire o da ammettere alla negoziazione Non ci sono obbligazioni dell’Emittente trattate su mercati regolamentati. 6.3 Intermediari sul mercato secondario Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l’ammissione alla quotazione su mercati regolamentati, né presso sistemi multilaterali di negoziazione né l’Emittente agirà in qualità di internalizzatore sistematico. L’emittente non si impegna al riacquisto delle obbligazioni su iniziativa dell’investitore prima della scadenza, tuttavia si riserva la facoltà di riacquistare le obbligazioni nell’ambito del servizio di negoziazione in conto proprio secondo le modalità previste dalla policy di pricing dei prestiti obbligazionari di propria emissione, disponibile sul sito www.bancadicherasco.it. La policy prevede che il calcolo del prezzo di riacquisto delle obbligazioni utilizzi il metodo del frozen spread (tale spread rimane fisso per tutta la durata del prestito) che prevede che lo spread di credito determinato all’emissione sulla curva risk free sia mantenuto costante. In particolare la banca applica poi sul prezzo mid uno spread denaro e uno spread lettera pari ad un massimo di 200bp. Sul prezzo in tal modo determinato potranno essere applicate commissioni di negoziazione massime nella misura di 90 punti base (pari allo 0,90% del Valore Nominale) Per ulteriori informazioni si rimanda al documento “Policy di valutazione e pricing dei prestiti obbligazionari di propria emissione” disponibile sul sito internet www.bancadicherasco.it e presso la Sede e le Filiali della Banca. 7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 7.1 Consulenti legati all’emissione Attualmente non ci sono consulenti legati all’emissione, gli eventuali consulenti legati ai Prestiti saranno indicati nelle Condizioni Definitive. 7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti. 7.3 Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica La presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni di terzi in qualità di esperti. 7.4 Informazioni provenienti da terzi Nella presente Nota Informativa non sono inseriti pareri o relazioni provenienti da soggetti diversi dall’Emittente. 7.5 Rating i) Indicare i rating attribuiti all’emittente su richiesta dell’emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione e breve spiegazione del significato dei rating qualora sia stato pubblicato in precedenza dall’agenzia di rating. 98 L’Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating per sé. ii) Indicare i rating attribuiti agli strumenti finanziari su richiesta dell’emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione e breve spiegazione del significato dei rating qualora sia stato pubblicato in precedenza dall’agenzia di rating L’Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating con riferimento alle Obbligazioni di propria emissione oggetto del presente Prospetto di Base. Qualora fosse richiesto, tale rating sarà riportato nelle pertinenti Condizioni Definitive (“Rating degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta”). 8. GARANZIE L’Emittente si riserva la facoltà di richiedere la garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo (“FGO”) avente sede in Roma (la “garanzia”). Qualora il singolo prestito obbligazionario oggetto del presente programma venga ammesso alla garanzia specifica del “FGO”, la pertinente delibera sarà indicata nelle Condizioni Definitive della singola obbligazione. 8.1 Natura della Garanzia Il Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo è un consorzio costituito tra Banche di Credito Cooperativo. Il Fondo è stato costituito il 22 luglio 2004 ed ha iniziato a svolgere la sua attività dal 1° gennaio 2005. Scopo del Fondo, attraverso l’apprestamento di un meccanismo di garanzia collettiva da parte delle banche consorziate, è la tutela dei portatori, persone fisiche o giuridiche, di titoli obbligazionari emessi dalle Banche consorziate. La garanzia è attuabile nell’ipotesi di mancato adempimento alla scadenza dell’obbligo di rimborso dei ratei di interessi o del capitale, nei limiti e con le modalità previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo. Nel caso di inadempimento degli obblighi facenti capo alla Banca e ai soggetti cessionari dei titoli di cui agli artt. 40, primo comma, lett. b), 43, primo comma, lett. b), 46 del D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, il Fondo interviene ai sensi dell’art. 3 dello Statuto: - “attraverso la fornitura di mezzi alla Banca che non abbia onorato alla scadenza il debito di pagamento del rateo di interessi dei titoli obbligazionari da essa emessi, anche nel caso in cui la Banca sia stata sottoposto: o alla modifica dell’importo degli interessi maturati o della data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. i) del D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 su richiesta del Consiglio di Amministrazione; o alla procedura di Amministrazione Straordinaria, su richiesta, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione o del Commissario Straordinario; - attraverso il pagamento del controvalore dei titoli, su richiesta dei loro portatori, nel caso di inadempimento dell’obbligo di rimborso del capitale alla scadenza, anche nel caso in cui la Banca sia stata sottoposta: o alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; o all’esercizio dei poteri previsti all’art. 60, primo comma, lett. e), f), g) ed i) del D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 da parte di Banca d’Italia.” Ai sensi del medesimo Art. 3, l’intervento del Fondo non ha tuttavia luogo: - “nel caso di sospensione dei pagamenti ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ed in quello di continuazione dell’esercizio dell’impresa disposta all’atto dell’insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell’art. 90 del citato D.Lgs; - limitatamente alla quota ceduta, in caso di cessione delle passività della Banca ai sensi degli artt. 40, primo comma, lett. b), 43, primo comma, lett. b), 46 del D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180.” 8.2 Campo di applicazione della garanzia La garanzia si applica a partire dalla adesione di ciascuna Banca di Credito Cooperativo al Fondo, qualora sia prevista la garanzia del Fondo nelle Condizioni Definitive in relazione al singolo prestito emesso. 99 Nelle Condizioni Definitive, nella sezione relativa alle Garanzie, sarà indicata la presenza o meno della garanzia che comporterà il diritto al pagamento, da parte del Fondo in caso di inadempimento degli obblighi facenti capo all’Emittente nei casi previsti dallo Statuto, del controvalore dei titoli posseduti nei limiti e alle condizioni previsti dallo statuto del Fondo. La tutela assume un carattere soggettivo, e quindi il diritto all’intervento del Fondo può essere esercitato solo nel caso in cui il portatore dimostri l’ininterrotto possesso dei titoli nei tre mesi antecedenti l’evento di default e per un ammontare massimo complessivo dei titoli posseduti da ciascun portatore non superiore a € 103.291,38 (Euro centotremiladuecentonovantuno/trentotto) indipendentemente dallo loro derivazione da una o più emissioni obbligazionarie garantite. Del tutto irrilevante è la circostanza che i titoli siano stati sottoscritti all’atto dell’emissione del prestito o siano stati acquistati successivamente, potendo questa circostanza rilevare soltanto per la determinazione del periodo di possesso utile ai fini del godimento della garanzia. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle banche consorziate, e quelli detenuti, direttamente o indirettamente per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall’alta direzione delle Banche consorziate. Qualora i titoli siano depositati presso la stessa Banca emittente ovvero presso altra Banca, anche non consorziata, l’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta in tal senso dei loro portatori ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo alla Banca depositaria. 8.3. Informazioni sul garante La garanzia si applica a partire dalla adesione di ciascuna Banca di Credito Cooperativo al Fondo, qualora sia prevista la garanzia del Fondo nelle Condizioni Definitive in relazione al singolo prestito emesso. Nelle Condizioni Definitive, nella sezione Garanzie, sarà indicata la presenza o meno della garanzia che comporterà il diritto al pagamento, da parte del Fondo in caso di inadempimento degli obblighi facenti capo all’Emittente nei casi previsti dallo Statuto, del controvalore dei titoli posseduti nei limiti e alle condizioni previsti dallo statuto del Fondo. La tutela assume un carattere soggettivo, e quindi il diritto all’intervento del Fondo può essere esercitato solo nel caso in cui il portatore dimostri l’ininterrotto possesso dei titoli nei tre mesi antecedenti l’evento di default e per un ammontare massimo complessivo dei titoli posseduti da ciascun portatore non superiore a € 103.291,38 indipendentemente dalla loro derivazione da una o più emissioni obbligazionarie garantite. Del tutto irrilevante è la circostanza che i titoli siano stati sottoscritto all’atto dell’emissione del prestito o siano stati acquistati successivamente, potendo questa circostanza rilevare soltanto per la determinazione del periodo di possesso utile ai fini del godimento della garanzia. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle banche consorziate, e quelli detenuti, direttamente o indirettamente per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall’alta direzione delle Banche consorziate. Qualora i titoli siano depositati presso la stessa Banca emittente o presso altra Banca, anche non consorziata, l’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta in tal senso dei loro portatori ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo alla Banca depositaria. La richiesta va indirizzata al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti (Via di Lucrezia Romana 41/47 00178 Roma) allegando i documenti che attestino l’esistenza, la natura e l’ammontare dei diritti. In particolare nella richiesta dovranno essere riportati almeno i seguenti elementi: nominativo e codice fiscale intestatario, data di inizio possesso, controvalore e ISIN dei titoli obbligazionari. Alla data del 31.08.2016 la dotazione massima collettiva del Fondo, che alla data del 31.08.2016 garantisce 3.627 emissioni obbligazionarie per un totale di Euro 23.649.026.000, e pari a Euro 538.024.354,68 per il periodo 01 Luglio – 31 Dicembre 2016. 8.4 Informazioni su dove reperire notizie sul fondo di garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo Il Regolamento, lo Statuto ed informazioni sulla struttura del “FGO”, possono essere visionate sul seguente sito: www.fgo.bcc.it. 100 9. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le condizioni definitive del prestito, secondo il modello di seguito riportato. Le Condizioni Definitive saranno rese a disposizione del pubblico entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta sul sito internet dell’Emittente www.bancadicherasco.it e presso la sede legale in via Bra 15, 12062 Cherasco (CN) e presso le filiali. Copia delle condizioni sarà trasmessa contestualmente alla CONSOB. L'Emittente svolge anche la funzione di soggetto responsabile del collocamento. 101 Sede sociale in Via Bra 15, 12062 Roreto di Cherasco (Cuneo) Iscritta all’Albo delle Banche al n. 4633 all’Albo delle Società Cooperative al n. A 159239 al Registro delle Imprese di Cuneo al n. 00204710040 Codice Fiscale e Partita IVA 00204710040 CONDIZIONI DEFINITIVE relative all’offerta [Denominazione delle Obbligazioni] [Con rimborso anticipato a favore dell’emittente/Obbligazionista e/o con ammortamento periodico] (le “Obbligazioni”) Codice ISIN [●] Ai sensi del programma di offerta dei prestiti obbligazionari denominato ”Bcc Cherasco obbligazioni tasso fisso [tasso fisso con devoluzione di una parte degli interessi a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), enti, fondazioni, associazioni, enti ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]; Bcc Cherasco obbligazioni tasso fisso step up/step down; Bcc Cherasco obbligazioni tasso variabile con eventuale massimo e/o minimo; Bcc Cherasco obbligazioni tasso misto con eventuale massimo e/o minimo; con possibilità di rimborso anticipato a favore dell’Emittente o dell’obbligazionista e con possibilità di ammortamento periodico, Bcc Cherasco obbligazioni zero coupon” redatte dalla Banca di Cherasco s.c. in qualità di Emittente e trasmesse alla Consob in data [●]. Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell’art.5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva Prospetti”) e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 14/11/2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0101214/16 del 11/11/2016, oltre agli eventuali supplementi. L'informativa completa sui termini e condizioni delle Obbligazioni può essere ottenuta solo dalla lettura congiunta del Prospetto di Base costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa e dei documenti inclusi per riferimento, degli eventuali Supplementi e delle presenti Condizioni Definitive. Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi relativa alla Singola Emissione. Il Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca di Cherasco S.c., via Bra 15, 12042 Cherasco, presso le filiali dell’Emittente e sono altresì consultabili sul sito internet dell’Emittente www.bancadicherasco.it. L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 102 INFORMAZIONI ESSENZIALI Ulteriori interessi di [indicare eventuali conflitti di interesse specifici o ulteriori rispetto a persone fisiche e quanto previsto al Paragrafo 3.1 della Nota Informativa] / [Non giuridiche partecipanti applicabile] all’emissione/offerta Ragioni dell’offerta ed impiego [●] dei proventi [EVENTUALE] A favore di una delle seguenti Onlus, Enti, Fondazioni, Associazioni ed ONLUS, Ente, Fondazione, altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità Associazione Ente sociale: [•] Ecclesiastico o altro soggetto Breve descrizione delle ONLUS, Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti non avente fini di lucro, che Ecclesiastici o altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguano persegua scopi di utilità sociale scopi di utilità sociale e modalità di devoluzione: [•] a cui sarà devoluta una parte degli interessi netti maturati INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE Denominazione Obbligazione [•] Valore Nominale [•] [Periodicità pagamento delle Le Cedole saranno pagate con frequenza [•] Cedole] Codice ISIN [•] Tasso Interesse Nominale Lordo (Obbligazioni a Tasso Fisso e Tasso Fisso Crescente): Annuo Il Tasso di interesse lordo annuo è il seguente: [•]% [Per le obbligazioni con devoluzione: parte degli interessi devoluti ai sensi delle obbligazioni per una percentuale pari a [•] sarà devoluta a favore di [Ente Beneficiario] fino ad un ammontare massimo pari a [•]] In relazione alle Obbligazioni Zero Coupon saranno corrisposti interessi lordi pari alla differenza tra il Valore Nominale ed il Prezzo di Emissione ovvero pari a [•] (Obbligazioni a Tasso Variabile): Tasso di Interesse lordo annuo della prima cedola predeterminata [•]% (Obbligazioni a Tasso Misto): Tasso di Interesse lordo annuo delle Cedole predeterminate [fisse/crescenti] è il seguente: [•]% Tasso Interesse Netto Annuo (Obbligazioni a Tasso Fisso e Tasso Fisso Crescente): Tasso di interesse netto annuo in base alla normativa fiscale vigente alla data delle presenti Condizioni Definitive [•]% (Obbligazioni a Tasso Variabile): Tasso di Interesse netto annuo della prima cedola predeterminata in base alla normativa fiscale vigente alla data delle presenti Condizioni Definitive [•]% (Obbligazioni a Tasso Misto): Tasso di Interesse netto annuo delle Cedole predeterminate [fisse/crescenti] in base alla normativa fiscale vigente alla data delle presenti Condizioni Definitive [•]% Tasso di rendimento effettivo (Obbligazioni a Tasso Fisso e Tasso Fisso Crescente): lordo su base annua Il Tasso di rendimento effettivo lordo annuo e il seguente: [•]% [In caso di devoluzione, il rendimento effettivo lordo su base annua tiene conto della percentuale di devoluzione dell’interesse] (Obbligazioni a Tasso Variabile): Il tasso di rendimento effettivo lordo annuo è il seguente [•]% (calcolato, ipotizzando la costanza del parametro di riferimento 103 Tasso di rendimento effettivo netto su base annua [Parametro di indicizzazione] [Spread applicato al parametro di indicizzazione] Convenzione e Calendario Base di Calcolo Convenzione di Calcolo Data di Godimento Data di Emissione [Data di pagamento delle Cedole] [Arrotondamenti] [Date di Rilevazione del Parametro di indicizzazione] [Tasso Minimo (FLOOR)] [Tasso Massimo (CAP)] [Calcolo della cedola] [Fonte Informativa] Data di Scadenza rilevato alla data del [•] pari a [•]per tutta la durata del prestito). (Obbligazioni a Tasso Misto): Il tasso di rendimento effettivo annuo lordo è il seguente [•]% (calcolato, ipotizzando la costanza del parametro di riferimento rilevato alla data del [•] pari a [•]per tutta la durata del prestito). (Obbligazioni a Tasso Fisso e Tasso Fisso Crescente): Il Tasso di rendimento effettivo netto annuo in base alla normativa fiscale vigente alla data delle presenti Condizioni Definitive, e il seguente: [•] [In caso di devoluzione, il rendimento effettivo netto su base annua tiene conto della percentuale di devoluzione dell’interesse] (Obbligazioni a Tasso Variabile): Il Tasso di rendimento effettivo netto annuo in base alla normativa fiscale vigente alla data delle presenti Condizioni Definitive, e il seguente: [•]%(calcolato, ipotizzando la costanza del parametro di riferimento rilevato alla data del [•] pari a [•]per tutta la durata del prestito). (Obbligazioni a Tasso Misto): Il Tasso di rendimento effettivo netto annuo in base alla normativa fiscale vigente alla data delle presenti Condizioni Definitive, e il seguente: [•]%(calcolato, ipotizzando la costanza del parametro di riferimento rilevato alla data del [•] pari a [•]per tutta la durata del prestito). Il Parametro di indicizzazione delle Obbligazioni e [•] [•] punti base Following Business Day e Target. [•] La convenzione utilizzata per il calcolo delle cedole [•]. [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] Piano di Ammortamento [•]/Non applicabile Rimborso Anticipato [•]/Non applicabile Data di delibera del Prestito Obbligazionario da parte del CdA CONDIZIONI DELL’OFFERTA Condizioni alle quali l’offerta è subordinata [•] [L’offerta e indirizzata esclusivamente alla clientela di BANCA DI CHERASCO 104 Ammontare Totale dell’Offerta Periodo di Offerta Modalità di esercizio del diritto di recesso Lotto Minimo Lotto Massimo Prezzo di Emissione/offerta Commissioni di sottoscrizione / collocamento / altri oneri compresi nel prezzo di emissione Spese, commissioni, imposte in aggiunta al prezzo di emissione Ovvero [L’offerta e indirizzata esclusivamente ai “SOCI BCC”, cioè ai potenziali investitori che [risultino iscritti al Libro dell’Emittente ad una certa data (la Data di Ammissione)] [che risulteranno iscritti al Libro dell’Emittente entro una certa data (il Periodo di Ammissione)] [che risultino titolari di un numero di azioni almeno pari a certo importo minimo (la “Quota di Ammissione”)]. Ovvero [L’offerta e indirizzata esclusivamente ai “PORTATORI DI DENARO FRESCO”; cioè a tutti i potenziali investitori che abbiano apportato o siano interessati ad apportare nuova liquidità, entro un certo periodo di tempo prestabilito (il “Periodo di Ammissione) sempre e comunque nei limiti massimi dell’importo di nuova liquidità apportata.] Ovvero [L’offerta e indirizzata esclusivamente ai “NUOVA CLIENTELA”, cioè a tutti i potenziali investitori che siano diventati o intendano diventare nuovi clienti della Banca entro un certo periodo di tempo prestabilito (Periodo di Ammissione) e previa apertura di un deposito titoli presso la Banca.] Ovvero [L’offerta è destinata ai “CLIENTI RESIDENTI NELLE SEGUENTI AREE TERRITORIALI”: [•]] Ovvero [L’offerta non è subordinata ad alcuna condizione] L’ammontare totale dell’emissione e pari a euro [•], per un totale di n. [●] obbligazioni, ciascuna del valore nominale di euro 1.000,00. Le obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•], salvo chiusura anticipata, ovvero proroga del periodo di offerta che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente www.bancadicherasco.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. Nel caso di collocamento fuori sede l’offerta verrà chiusa il [•]. Nel caso di collocamento a distanza l’offerta verrà chiusa il [•]. Nel collocamento a distanza le modalità di esercizio del diritti di recesso sono le seguenti [•]. Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. [•] obbligazioni. [Le domande di adesione all’offerta dovranno essere presentate per quantitativi complessivi, durate in periodo di offerta, non superiori al Lotto Massimo pari ad un valore nominale di Euro [•] corrispondente a [•] Obbligazioni] [Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al [•]% del Valore Nominale, e cioè Euro [•] per Obbligazione. Il Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni è pari al Prezzo di Emissione, e cioè Euro [•] per Obbligazione, oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di Godimento del prestito a quella di sottoscrizione.] Non vi sarà alcun aggravio di commissioni di sottoscrizione/ collocamento a carico del sottoscrittore compresi nel prezzo di emissione. Non vi sarà al alcun aggravio di spese, commissioni, imposte in aggiunta al prezzo di emissione. 105 Sono presenti spese per la tenuta del conto corrente e del conto titoli. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE Modalità di [•] determinazione del prezzo sul mercato secondario ed eventuali spread di negoziazione Limiti quantitativi [•] Commissioni di Negoziazione INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Rating degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta GARANZIE Data eventuale richiesta di garanzia al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti Garanzie Dotazione fondo [•] [•] [•] L’obbligazione prevede il rimborso del capitale a scadenza ed il pagamento periodico degli interessi. [ Il prestito non è assistito da alcuna garanzia] [Il prestito è garantito dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti nel limite di euro 103.291,38 tenendo conto di tutti i titoli dell’Emittente anche appartenenti a diverse emissioni. Il fondo è un consorzio costituito da banche di Credito Cooperativo che interviene nel caso di inadempimento degli obblighi facenti capo alle banche consorziate]. La dotazione massima collettiva del fondo, che alla data del [•] garantisce [•] emissioni obbligazionarie per un totale di € [•] pari a € [•]per il periodo [•]. Data, BANCA DI CHERASCO CREDITO COOPERATIVO S.C. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Olivero Giovanni Claudio 106