1 PROSPETTO DI BASE relativo al programma di offerta di prestiti

Sede sociale in Via Bra 15, 12062 Roreto di Cherasco (Cuneo)
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 4633
all’Albo delle Società Cooperative al n. A 159239
al Registro delle Imprese di Cuneo al n. 00204710040
Codice Fiscale e Partita IVA 00204710040
PROSPETTO DI BASE
relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari denominato
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BCC CHERASCO OBBLIGAZIONI TASSO FISSO [TASSO FISSO CON POSSIBILITA’ DI DEVOLUZIONE DI UNA
PARTE DEGLI INTERESSI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE (ONLUS),
ENTI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, ENTI ECCLESIASTICI ED ALTRI SOGGETTI NON AVENTI FINI DI LUCRO,
CHE PERSEGUONO SCOPI DI UTILITA’ SOCIALE FINO AD UN AMMONTARE MASSIMO PREDEFINITO]
BCC CHERASCO OBBLIGAZIONI TASSO FISSO STEP UP/STEP DOWN
BCC CHERASCO OBBLIGAZIONI TASSO VARIABILE CON EVENTUALE MASSIMO E/O MINIMO
BCC CHERASCO OBBLIGAZIONI TASSO MISTO CON EVENTUALE MASSIMO E/O MINIMO
con possibilità di rimborso anticipato a favore dell’Emittente o dell’obbligazionista o
con possibilità di ammortamento periodico
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BCC CHERASCO OBBLIGAZIONI ZERO COUPON
DELLA BANCA DI CHERASCO S.C.
IN QUALITÀ DI EMITTENTE, OFFERENTE E RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO
Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 14/11/2016 a seguito di approvazione
comunicata con nota n. 0101214/16 del 11/11/2016.
Il presente documento costituisce il prospetto di base (il “Prospetto di Base”) ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (la
“Direttiva Prospetti”) ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE (il “Regolamento CE”) ed alla delibera
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificati ed integrati. Tale Prospetto di Base verrà
completato dalle informazioni contenute nelle Condizioni Definitive relative alle singole emissioni di Obbligazioni.
Inoltre alle Condizioni definitive sarà allegata la Nota di Sintesi dell’emissione.
Si invita l’investitore a valutare il potenziale acquisto delle Obbligazioni di ciascun Prestito emesso a valere sul
presente Programma alla luce delle informazioni contenute nel Prospetto di Base nella sua interezza, in particolare i
fattori di rischio, nonché nelle relative Condizioni Definitive.
L’investitore è invitato a leggere con particolare attenzione il capitolo “Fattori di Rischio” contenuto all’interno del
Documento di Registrazione e della Nota Informativa. In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà le
Condizioni Definitive (“Condizioni Definitive”), a cui saranno allegate le pertinenti note di sintesi delle singole
emissioni, che descriveranno le caratteristiche delle obbligazioni le quali saranno pubblicate sul sito
www.bancadicherasco.it entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta e contestualmente inviate alla CONSOB.
Il Prospetto di Base, gli eventuali Supplementi e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico
gratuitamente presso la sede dell’Emittente in Via Bra 15, 12062 Cherasco, presso le filiali dell’Emittente e pubblicati
sul sito www.bancadicherasco.it.
L’adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB
sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
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“AVVERTENZE PER L’INVESTITORE”
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare
attentamente le informazioni contenute nel Prospetto di Base nel suo complesso e gli specifici fattori di
rischio relativi all’Emittente, al settore di attività in cui opera, nonché agli strumenti finanziari offerti, per
una descrizione completa dei quali si rinvia, rispettivamente, alla Sezione V – Documento di Registrazione e
alla Sezione VI – Nota Informativa del Prospetto di Base.
In particolare, si richiama l’attenzione degli investitori su quanto segue:
1) La Banca al 30.06.2016 registra una perdita di € 1.605.774. Tale risultato è da attribuirsi principalmente
alle importanti rettifiche di valore (pari ad € 6.329.121) effettuate sul portafoglio crediti deteriorati, oltre
che ad una diminuzione dell’apporto dell’utile da negoziazione titoli facenti parte delle attività finanziarie
disponibili per la vendita. Il bilancio al 31/12/2015 aveva registrato un utile di € 78.023 mentre al
31/12/2014 aveva registrato una perdita di € 6.001.959 dovuta principalmente all'importo rilevante di
rettifiche per deterioramento dei crediti (pari ad € 29.936.626).
Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione V (Documento di Registrazione) Capitolo 3, “Rischio
connesso alla perdita d’esercizio” del presente Prospetto di Base.
2) Nel corso del 2015 la gestione del comparto crediti della Banca ha evidenziato un peggioramento della
qualità del credito sia rispetto all’anno precedente sia rispetto ai dati di sistema espressi dalla classe
dimensionale di appartenenza delle Banche minori; tale andamento riflette il perdurare delle condizioni di
deterioramento della situazione economica/finanziaria che ha interessato il territorio dove opera la Banca.
In particolare si è registrato un peggioramento dell’incidenza dei crediti deteriorati lordi e netti sul totale
degli impieghi rispetto all’anno precedente e, con riferimento alle posizioni nette, anche nei confronti del
corrispondente dato medio di sistema; è aumentato, altresì il peso delle sofferenze lorde e nette sul totale
degli impieghi ed i relativi rapporti risultano superiori anche rispetto ai corrispondenti dati medi settoriali;
notevolmente peggiorato il rapporto sofferenze su patrimonio netto; si evidenzia inoltre che il rapporto di
copertura delle sofferenze risulta inferiore rispetto al dato espresso dal sistema.
Al 30/06/2016 risulta ulteriormente peggiorata l’incidenza dei crediti deteriorati sia lordi che netti sul totale
degli impieghi rispetto al 31/12/2015; in peggioramento le sofferenze lorde sul totale impieghi lordi in
quanto gli impieghi lordi non sono aumentati proporzionalmente rispetto alle sofferenze lorde; tali
indicatori di rischiosità risultano significativamente più elevati rispetto ai dati medi di sistema.
Un peggioramento della qualità del credito espone la Banca al rischio di un possibile incremento delle
"Rettifiche nette di valore su esposizioni deteriorate". Inoltre, una diminuzione della redditività potrebbe
determinare una minore capacità di autofinanziamento, con conseguenti possibili effetti sulla situazione
economico patrimoniale e finanziaria.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione V (Documento di Registrazione) Capitolo 3, “Rischio
derivante dal deterioramento della qualità del credito” del presente Prospetto di Base.
3) La Banca di Cherasco è stata sottoposta ad accertamenti ispettivi da parte della Banca d’Italia, conclusisi
in data 24 aprile 2015, da cui è emerso un giudizio in prevalenza sfavorevole. Il giudizio corrisponde ad un
livello 5 (in prevalenza sfavorevole), sulla scala di giudizio di 6 livelli complessivi in ordine crescente di
rischiosità adottata dalla Banca d’Italia medesima ed in vigore al momento dell’accertamento (rif. Circolare
269/08 – 6° agg., scala da 1: favorevole a 6: sfavorevole); si precisa che attualmente vige una nuova scala di
giudizio articolata su 4 livelli, da 1: favorevole a 4: sfavorevole.
Gli accertamenti hanno determinato l’avvio del procedimento sanzionatorio.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione V (Documento di Registrazione) Capitolo 3, “Rischio
connesso agli accertamenti ispettivi promossi dalle autorità di vigilanza” del presente Prospetto di Base.
4) In data 15 aprile 2016 è entrata in vigore la Legge n. 49/2016 riguardante la conversione del Decreto
Legge 14 febbraio 2016 n. 18 recante disposizioni in materia di riforma delle Banche di Credito Cooperativo.
La riforma prevede l’obbligo per le BCC di aderire ad un Gruppo Bancario Cooperativo che abbia come
capogruppo una società per azioni con un patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro.
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L’adesione ad un Gruppo Bancario Cooperativo è la condizione per il rilascio, da parte della Banca d’Italia,
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di Banca di Credito Cooperativo. L’Emittente
non si è avvalso della cd. “way-out” avendo un patrimonio netto inferiore ai 200 milioni di Euro e, pertanto,
entrerà a far parte di un Gruppo Bancario Cooperativo quando questo verrà costituito.
Ad esito della consultazione relativa alla normativa secondaria di attuazione della riforma della banche di
credito cooperativo (BCC) la Banca d’Italia il 03/11/2016, mediante il 19° aggiornamento alla propria
circolare 285 del 17/12/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, ha provveduto ad emanare le norme
di attuazione della citata legge di riforma, che disciplinano – tra l’altro - il contenuto minimo del contratto
di coesione (tramite il quale le banche di credito cooperativo aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo e
accettano di essere sottoposte all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e
controlli della stessa) e le caratteristiche della garanzia.
Da tale data (3/11/2016) ha avuto inizio il periodo transitorio (al massimo 18 mesi) previsto dalla riforma
per la presentazione alla Banca d’Italia delle iniziative di costituzione dei nuovi gruppi bancari cooperativi.
Sussiste il rischio che in futuro, come conseguenza dell’adesione della Banca di Cherasco ad un gruppo
bancario cooperativo, di cui non si può prevedere la composizione quantitativa e qualitativa, e ove
permanga l’attuale situazione di eccedenza delle risorse patrimoniali dell’emittente (c.d. free capital)
rispetto ai requisiti obbligatori a livello individuale, l’attuazione del previsto meccanismo di garanzia
comporti l’obbligo per la Banca di Cherasco di impegnare proprie risorse patrimoniali:
-per rispondere di obbligazioni verso terzi assunte da altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario
cooperativo;
-per fornire sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità di altre banche aderenti al
medesimo gruppo bancario cooperativo.
L’investimento in obbligazioni della Banca di Cherasco, pertanto, potrà comportare per l’investitore
l’esposizione, oltre che al rischio di impresa proprio della Banca di Cherasco, anche al rischio di impresa
proprio di altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo (entro il limite delle risorse
patrimoniali della Banca di Cherasco eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale).
Sulla base dei dati del rendiconto semestrale al 30 giugno il free capital dell’emittente è pari a € 21.554.562.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione V (Documento di Registrazione) Capitolo 3, “Rischio derivante
dalla riforma del settore delle Banche di Credito Cooperativo (BCC)”.
5) L’investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito,
laddove nel corso della vita delle obbligazioni la Banca sia sottoposta a procedure concorsuali ovvero venga
a trovarsi in una situazione di dissesto o a rischio di dissesto (come definito dall’art.17 comma 2 del D.lgs.
180 del 16/11/2015). In particolare in tale ultimo caso la Banca d’Italia ha il potere di adottare alcune
misure di risoluzione tra cui il “Bail-In” o “salvataggio interno” ai fini della gestione della crisi della Banca.
Laddove sia applicato lo strumento del “Bail-in” l’investitore si troverebbe esposto al rischio di veder
ridotto, azzerato ovvero convertito in capitale il proprio investimento.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione VI (Nota informativa) Capitolo 2, “Rischio di credito per il
sottoscrittore” e “Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in”” del presente Prospetto di Base.
6) L’emittente non intende presentare domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni né su
mercati regolamentati né su Sistemi Multilaterale di Negoziazione né agirà in qualità di internalizzatore
Sistematico. L’emittente inoltre non si impegna al riacquisto delle Obbligazioni; pertanto potrebbe risultare
difficile ovvero impossibile, per gli investitori, rivendere le Obbligazioni prima della scadenza.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione VI (Nota informativa) Capitolo 2, “Rischio di liquidità” del
presente Prospetto di Base.
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INDICE
SEZIONE I - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.............................................................................................. 7
SEZIONE II - DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA ................................................................................. 8
SEZIONE III – NOTA DI SINTESI ........................................................................................................................... 9
Sezione A – INTRODUZIONE E AVVERTENZE ................................................................................................. 9
Sezione B – EMITTENTE ................................................................................................................................. 9
Sezione C - STRUMENTI FINANZIARI............................................................................................................ 19
Sezione D – RISCHI ....................................................................................................................................... 21
Sezione E – OFFERTA ................................................................................................................................... 30
SEZIONE V – DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE ............................................................................................... 33
1 PERSONE RESPONSABILI .............................................................................................................................. 33
2 REVISORI LEGALI DEI CONTI.......................................................................................................................... 33
2.1 SOGGETTO INCARICATO E DURATA DEL MANDATO ............................................................................. 33
2.2 EVENTUALI VARIAZIONI DEI COMPONENTI ........................................................................................... 33
3. FATTORI DI RISCHIO ..................................................................................................................................... 34
3.1 Informazioni Finanziarie Selezionate..................................................................................................... 44
4 INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE - STORIA ED EVOLUZIONE DELL'EMITTENTE .......................................... 53
4.1.1 Denominazione legale e commerciale dell’emittente.................................................................... 53
4.1.2 Luogo di registrazione dell’emittente e suo numero di registrazione ........................................... 53
4.1.3 Data di costituzione e durata dell’emittente.................................................................................. 53
4.1.4 Domicilio e forma giuridica dell’emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di
costituzione, nonche’ indirizzo e numero di telefono della sede sociale................................................ 54
4.1.5 Fatti rilevanti per la valutazione della solvibilita’ dell’emittente ................................................... 54
5 PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ ..................................................................................................................... 54
5.1 Principali attivita’ ................................................................................................................................... 54
5.1.1 Breve descrizione delle principali attività dell'Emittente con indicazione delle principali categorie
di prodotti venduti e/o di servizi prestati................................................................................................ 54
5.1.2 Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significativi......................................... 54
5.1.3 Principali mercati ............................................................................................................................ 54
5.1.4 Posizione Concorrenziale................................................................................................................ 56
6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA ....................................................................................................................... 56
6.1 Se l’emittente fa parte di un gruppo, breve descrizione del gruppo .................................................... 56
6.2 Indicare se l’emittente dipende da altri soggetti .................................................................................. 56
7 INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE ................................................................................................ 56
7.1 Dichiarazione attestante che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali ......................... 56
4
7.2 Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente
aver ripercussioni significative sulle prospettive dell’emitte almeno per l’esercizio in corso .................... 56
8 PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI ................................................................................................................. 59
9 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E DI VIGILANZA....................................................................... 59
9.1 Elenco dei componenti dei predetti organi con indicazione delle principali attivita’ esercitate al di
fuori dell’emittente ..................................................................................................................................... 59
9.2 Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza ................................. 62
10 PRINCIPALI AZIONISTI ................................................................................................................................. 62
10.1 Azioni di controllo ................................................................................................................................ 62
10.2 Variazioni dell’assetto di controllo dell’emittente .............................................................................. 62
11 INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I
PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE. ....................................................................................................... 62
11.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati .......................................................................... 62
11.2 Bilanci .................................................................................................................................................. 63
11.3 Revisione delle informazioni finanziarie annuali ................................................................................. 63
11.3.1 Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative all’ultimo esercizio sono state
sottoposte a revisione ............................................................................................................................. 63
11.3.2 Indicazione di altre informazioni contenute nel Documento di Registrazione controllate dai
revisori dei conti ...................................................................................................................................... 63
11.3.3 Dati finanziari contenuti nel Documento di Registrazione........................................................... 64
11.4 Data delle ultime informazioni finanziarie .......................................................................................... 64
11.5 Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie .................................................. 64
11.6 Procedimenti giudiziari e arbitrali e accertamenti ispettivi dell’autorita’ di controllo ....................... 69
11.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell' emittente ................................................ 70
12 CONTRATTI IMPORTANTI ........................................................................................................................... 70
13 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI ................... 71
14 DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO ..................................................................................................... 71
SEZIONE VI – NOTA INFORMATIVA OBBLIGAZIONI ......................................................................................... 72
1. PERSONE RESPONSABILI .............................................................................................................................. 72
2. FATTORI DI RISCHIO ..................................................................................................................................... 73
3. INFORMAZIONI ESSENZIALI ......................................................................................................................... 79
3.1 Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti alle emissioni/offerte ........................................ 79
3.2 Ragioni dell’offerta ed impiego dei proventi ......................................................................................... 79
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE .................................................. 80
4.1 (I) Descrizione del tipo e degli strumenti finanziari offerti al pubblico ................................................. 80
4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono creati....................................................... 82
5
4.3 Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri .................................. 82
4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari ...................................................................................... 82
4.5 Ranking degli strumenti finanziari ......................................................................................................... 83
4.6 Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari, compresa qualsiasi loro limitazione, e
procedure per il loro esercizio ..................................................................................................................... 83
4.7 Tasso d’interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare ......................................... 85
4.8 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito................................................................ 91
4.9 Indicazione del rendimento effettivo e metodo di calcolo ................................................................... 92
4.10 Rappresentante degli obbligazionisti .................................................................................................. 93
4.11 Delibere ed autorizzazioni ................................................................................................................... 93
4.12 Data di emissione degli strumenti finanziari ....................................................................................... 93
4.13 Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari ............................................................. 93
4.14 Regime fiscale ...................................................................................................................................... 93
5 CONDIZIONI DELL’ OFFERTA ......................................................................................................................... 94
5.1 Statistiche relative all’offerta, calendario e procedura per la sottoscrizione dell’offerta ................... 94
5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione ................................................................................................. 96
5.3 Fissazione del prezzo ............................................................................................................................. 97
5.4 Collocamento e sottoscrizione .............................................................................................................. 97
6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE ........................................................ 98
6.1 Mercati presso i quali potrebbe essere richiesta l’ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni ... 98
6.2 Quotazione su mercati regolamentati o sui quali, per quanto a conoscenza dell’Emittente, sono già
ammesse alla negoziazione Obbligazioni della stessa classe di quelle da offrire o da ammettere alla
negoziazione ................................................................................................................................................ 98
6.3 Intermediari sul mercato secondario .................................................................................................... 98
7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI ................................................................................................................ 98
7.1 Consulenti legati all’emissione .............................................................................................................. 98
7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione ............................................... 98
7.3 Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica ................................................................................... 98
7.4 Informazioni provenienti da terzi .......................................................................................................... 98
7.5 Rating ..................................................................................................................................................... 98
8. GARANZIE .................................................................................................................................................... 99
8.1 Natura della Garanzia ............................................................................................................................ 99
8.2 Campo di applicazione della garanzia ................................................................................................... 99
8.3. Informazioni sul garante ..................................................................................................................... 100
9. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE ................................................................................................ 101
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SEZIONE I - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
1 PERSONE RESPONSABILI
Indicazione delle persone responsabili
La Banca di Cherasco s.c., con sede legale in Via Bra 15, 12062 Cherasco, legalmente rappresentata dal
Presidente Olivero Giovanni Claudio, munito dei necessari poteri, si assume la responsabilità delle
informazioni contenute nel presente Prospetto di Base.
Dichiarazione di responsabilità
La Banca di Cherasco s.c. dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le
informazioni contenute nel presente Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai
fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.
Banca di Cherasco S.c.
Il Presidente
Olivero Giovanni Claudio
Il Presidente del Collegio Sindacale
Bocchino Umberto
7
SEZIONE II - DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA DI EMISSIONE DELLA BANCA DI CHERASCO S.C.
Nell’ambito del Programma Banca di Cherasco (l’“Emittente”, la “Banca”) potrà emettere in una o più serie
di emissioni (ciascuna un “Prestito Obbligazionario” o un “Prestito”) titoli di debito (le “Obbligazioni” e
ciascuna una “Obbligazione”) aventi le caratteristiche indicate nel presente Prospetto di Base.
Il presente Prospetto di Base si compone di:
- Nota di Sintesi, che riassume le caratteristiche dell’Emittente e dei titoli oggetto di emissione;
- Documento di Registrazione, che contiene informazioni sull’Emittente;
- Nota Informativa, che contiene le caratteristiche principali e i rischi relativi agli strumenti finanziari.
In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà le condizioni definitive (le “Condizioni Definitive”)
che descriveranno le caratteristiche delle Obbligazioni unitamente alla nota di sintesi della singola
emissione. Tali Condizioni Definitive saranno pubblicate entro l’inizio dell’offerta sul sito internet
dell’Emittente www.bancadicherasco.it e contestualmente trasmesse alla Consob.
Tipologia delle Obbligazioni: le Obbligazioni oggetto del Programma potranno essere:
BCC CHERASCO obbligazioni tasso fisso [tasso fisso con devoluzione di una parte degli interessi a favore di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), enti, fondazioni, associazioni, enti ecclesiastici ed altri
soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo
predefinito]
BCC CHERASCO Obbligazioni Tasso Fisso Step Up/Step Down
BCC CHERASCO Obbligazioni Tasso Variabile con eventuale massimo e/o minimo
BCC CHERASCO Obbligazioni Tasso Misto con eventuale massimo e/o minimo
BCC CHERASCO Obbligazioni Zero Coupon
Rimborso: le Condizioni Definitive di ciascuna emissione di Obbligazioni riporteranno la Data di Scadenza e
le rispettive modalità di rimborso del capitale e ammortamento ove previste.
Salvo quanto indicato nel Paragrafo "Rimborso Anticipato" delle pertinenti Condizioni Definitive, le
Obbligazioni saranno rimborsate alla Data di Scadenza al 100% del Valore Nominale o con un piano di
ammortamento periodico la cui durata non potrà estendersi oltre la Data di Scadenza dei titoli. In
quest’ultimo caso, le Condizioni Definitive riporteranno le modalità di ammortamento del capitale ed in
particolare sarà riportato il valore di ciascuna quota capitale di volta in volta rimborsata e la rispettiva Data
di Rimborso.
Non è previsto il Rimborso anticipato o tramite ammortamento periodico per le Obbligazioni Zero Coupon.
8
SEZIONE III – NOTA DI SINTESI
La Nota di Sintesi è costituita da una serie di informazione denominate gli “Elementi”, che vengono
numerati nelle successive sezioni A-E (da A.1 a E.7).
La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli elementi richiesti in relazione alla tipologia di strumenti
finanziari e di Emittente.
Dal momento che alcuni elementi non risultano rilevanti, la sequenza numerica degli Elementi potrebbe
non risultare completa.
Nonostante alcuni elementi debbano essere inseriti in relazione alla tipologia di strumento finanziario e di
Emittente, può accadere che non sia possibile fornire alcuna informazione utile in merito ad alcuni
Elementi. In questo caso nella Nota di Sintesi sarà disponibile una breve descrizione dell’Elemento con
l’indicazione di “NON APPLICABILE”.
Sezione A – INTRODUZIONE E AVVERTENZE
A1
Introduzione
• Questa Nota di Sintesi va letta come un'introduzione al Prospetto di Base;
• Qualsiasi decisione di investire nelle Obbligazioni dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base
completo;
• Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base,
l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione
del Prospetto di Base prima dell'inizio del procedimento;
• La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali
traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del
Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altri parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare
gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire in tali Obbligazioni.
A2
Consenso
NON APPLICABILE
dell’Emittente
L’emittente non intende accordare l’utilizzo del presente Prospetto di Base ad altri intermediari finanziari.
all’utilizzo del
prospetto per
successiva rivendita
Sezione B – EMITTENTE
B1
Denominazione
La Banca di Credito Cooperativo di Cherasco- Società cooperativa" è siglabile BCC di Cherasco o Banca di Cherasco.
legale e
commerciale
dell'Emittente
B2
Domicilio e forma
La Banca di Cherasco s.c. è una società cooperativa, costituita in Italia, regolata ed operante in base al diritto italiano che svolge la
giuridica
sua attività nel territorio di competenza secondo quanto espressamente previsto nello Statuto all’ art. 2. L’ Emittente ha sede
dell'Emittente
legale in Cherasco (CN) - Via Bra 15.
B4b Descrizione delle
L’economia italiana si confronta con una situazione di recessione economica che condiziona sfavorevolmente la dinamica del
credito bancario sia dal lato del volume delle nuove erogazioni sia dal lato della qualità dei prestiti in essere. Per la parte non
tendenze note
retail, l’andamento dell’attività di funding risulta condizionato dalle ricorrenti fasi di instabilità del mercato finanziario
riguardanti
continentale. L’impegno delle banche continua ad essere assorbito dal processo di adeguamento alle nuove normative nazionali e
l'Emittente e i
internazionali a tutela dell’equilibrio e della solidità del sistema finanziario nonché a protezione dei consumatori. Non si può fare a
settori in cui opera
meno pertanto di confermare, i rischi e gli elementi di incertezza che hanno caratterizzato lo sviluppo economico e patrimoniale
delle banche italiane nel più recente passato.
Si fa presente che con legge nr. 49 dell’08.04.2016, di conversione del Decreto legge nr. 18 del 14 febbraio 2016, il settore del
credito cooperativo è stato riformato allo scopo di accrescere l’integrazione del comparto e favorirne il rafforzamento
patrimoniale preservando al contempo i caratteri di mutualità e localismo delle banche stesse. L’Emittente non si è avvalso della
cosiddetta “way out”, non avendo un patrimonio netto di entità consistente pari ad almeno 200 milioni di euro, pertanto dovrà
aderire ad un Gruppo Bancario Cooperativo quando costituito.
La riforma prevede l’obbligo per le BCC, attraverso un contratto di coesione, di aderire ad un gruppo bancario cooperativo,
composto da una capogruppo costituita in forma di società per azioni avente un patrimonio netto non inferiore a un miliardo di
euro.
L’adesione ad un gruppo bancario, entro 18 mesi dall’entrata in vigore delle Disposizioni attuative emanate dalla stessa Banca
d’Italia, il 03/11/2016 come di seguito riportato, è la condizione per il rilascio, da parte della Banca d’Italia, dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività bancaria in forma di Banca di credito cooperativo.
In data 03.11.2016 è stata pubblicata da parte di Banca d’Italia la normativa regolamentare di attuazione degli art. 37-bis e 37 ter del
TUB concernenti il gruppo bancario cooperativo mediante il 19° aggiornamento alla propria circolare 285 del 17/12/2013
“Disposizioni di vigilanza per le banche” che disciplina i requisiti organizzativi della capogruppo, il contenuto minimo del contratto
di coesione, le caratteristiche della garanzia, i criteri e le condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo, gli statuti della
capogruppo e delle banche affiliate nonché la costituzione del gruppo bancario cooperativo. Tale normativa prevede che il Gruppo
Bancario Cooperativo si fondi sui poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, definiti nel contratto di coesione stipulato fra
9
questa e le banche di credito cooperativo affiliate, finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica e del sistema dei controlli
nonché l’osservanza delle disposizioni prudenziali applicabili al gruppo e ai suoi componenti, anche mediante disposizioni della
capogruppo vincolanti per le banche affiliate.
Con il contratto di coesione le banche di credito cooperativo aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo e accettano di essere
sottoposte all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli della stessa.
L’adesione al gruppo bancario ha carattere sostanzialmente permanente e il contratto di coesione indica i poteri della capogruppo
sulle banche affiliate, che riguardano - tra l’altro - i seguenti profili rilevanti sul piano prudenziale e di vigilanza:
— il governo societario del gruppo e delle sue componenti, i controlli interni e i sistemi informativi del gruppo, funzionali ai
compiti della capogruppo di individuazione e attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo e ad
assicurare l’unitarietà ed efficacia dei sistemi di amministrazione, gestione e controllo a livello consolidato. Al riguardo è previsto,
tra l’altro, che:
a) il contratto di coesione disciplini i casi e le modalità di esercizio dei poteri della capogruppo di nomina e revoca degli organi
delle banche affiliate, ispirandosi al principio per cui la nomina degli organi di amministrazione e controllo spetta, di norma,
all’assemblea dei soci, salvo che i soggetti proposti per tali cariche siano ritenuti dalla capogruppo inadeguati rispetto alle
esigenze di unitarietà della governance del gruppo o di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento della capogruppo
oppure inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della banca avendo riguardo in particolare al merito individuale
comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati conseguiti come esponente aziendale. In tali casi, sulla base di motivate
considerazioni, la capogruppo esercita il potere di nominare o revocare direttamente i componenti degli organi delle banche
affiliate, fino alla maggioranza degli stessi;
b) la capogruppo svolga tutte le funzioni attribuite alla capogruppo di un gruppo bancario dalla disciplina di vigilanza in materia di
Risk Appetite Framework (“sistema degli obiettivi di rischio”), controlli interni ed esternalizzazione di funzioni nei gruppi
bancari. E’ inoltre previsto che - al fine di assicurare l’unità del controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo sul gruppo
nel suo insieme e l’equilibrio gestionale delle singole banche affiliate - la capogruppo definisca le strategie, le politiche e i
principi di valutazione e misurazione dei rischi per il gruppo e assicuri la coerenza del sistema dei controlli interni delle banche
affiliate con le strategie, le politiche e i principi stabiliti a livello di gruppo; a tal fine è previsto, tra l’altro, che la capogruppo
definisca regole e criteri di svolgimento dell’attività delle banche affiliate, quanto meno con riferimento alle politiche di concessione
del credito, all’esposizione a rischi finanziari, alle decisioni di investimento in partecipazioni e in immobili, alla gestione dei conflitti
d’interesse;
— le attività di controllo e intervento della capogruppo sulle banche affiliate; al riguardo è previsto che il contratto di coesione
disciplini il quadro generale dei controlli della capogruppo sull’organizzazione, sulla situazione tecnica e sulla situazione finanziaria
delle banche affiliate. Inoltre, il contratto di coesione definisce gli interventi e le misure a disposizione della capogruppo con
finalità di prevenzione e correzione delle situazioni di anomalia delle banche affiliate, ivi compresi i poteri di incidere sulla
situazione patrimoniale e di liquidità, sulla riduzione del rischio, sulla dismissione di investimenti partecipativi e immobiliari, sulle
politiche di distribuzione dei dividendi, sulla restrizione dell’attività e dell’articolazione territoriale;
— il rispetto dei requisiti prudenziali, degli obblighi segnaletici e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili
al gruppo e ai suoi componenti; al riguardo è previsto, tra l’altro. che il contratto di coesione attribuisca alla capogruppo il potere
di emanare disposizioni vincolanti per il rispetto dei requisiti prudenziali applicabili a livello consolidato, assegnando alla
responsabilità esclusiva della capogruppo la definizione e l’adozione delle metodologie di misurazione dei rischi a fini
regolamentari;
— il ruolo della capogruppo nelle decisioni di rilievo strategico delle banche affiliate; al riguardo è previsto, tra l’altro, che il
contratto di coesione attribuisca alla capogruppo il potere di approvare preventivamente le operazioni delle banche affiliate che
abbiano rilievo strategico sul piano patrimoniale o finanziario per il gruppo o per le singole banche affiliate, ivi comprese le
operazioni di fusione, scissione, cessione o acquisto di beni e rapporti giuridici, l’acquisto di partecipazioni e immobili, l’apertura
di succursali in Italia e all’estero, la prestazione all’estero di servizi senza stabilimento di succursali;
— le sanzioni applicabili dalla capogruppo nel caso di violazioni degli obblighi previsti dal contratto; al riguardo è previsto che il
contratto di coesione individui le sanzioni per i casi di violazione di disposizioni della capogruppo e di altri obblighi contrattuali, da
graduare in relazione alla gravità delle violazioni; in proposito è specificato che devono essere previste almeno le seguenti
sanzioni: la possibilità per la capogruppo di adottare misure che incidono sulla struttura e l’operatività della banca affiliata, ivi
compresi, quando appropriato, la sospensione dell’assunzione di nuovi rischi, il divieto di nuove operazioni, la restrizione delle
attività o della rete territoriale; nei casi più gravi, esperite le altre azioni e gli interventi correttivi possibili e utili, l’esclusione di una
banca affiliata dal gruppo.
Il contratto prevede inoltre la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate. In particolare, con riferimento alle regole che
disciplinano tale garanzia, si pone nella massima evidenza quanto segue:
- la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate è parte integrante del contratto di coesione;
- la partecipazione all’accordo di garanzia in solido costituisce, in ogni caso, condizione imprescindibile per l’adesione al contratto di
coesione e, quindi, al gruppo bancario cooperativo;
- la garanzia tra la capogruppo e la banche affiliate è reciproca (cross-guarantee), ovverosia la capogruppo garantisce tutte le banche
affiliate per le obbligazioni da queste assunte e ciascuna banca affiliata garantisce la capogruppo e le altre banche affiliate per le
obbligazioni di queste;
- la garanzia è disciplinata contrattualmente in modo da produrre l’effetto di qualificare le passività della capogruppo e delle banche
affiliate come obbligazioni in solido di tutte le banche aderenti all’accordo;
- l’obbligazione di garanzia di ciascuna banca aderente è commisurata alle esposizioni ponderate per il rischio di ciascuna banca ed è
contenuta entro il limite delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale;
- la garanzia ha anche una efficacia esterna in favore dei creditori delle banche aderenti, nel senso che ciascun aderente assumerà in
solido, entro il limite sopra indicato dell’obbligo di garanzia individuale, le obbligazioni di ogni altra Banca aderente che si rendesse
10
B5
Appartenenza
dell’Emittente ad
un gruppo
B9
Previsione o stima
degli utili
Descrizione della
natura di eventuali
rilievi contenuti
nella relazione di
revisione relativa
alle informazioni
finanziarie relative
agli esercizi passati
Informazioni
finanziarie
fondamentali
selezionate
sull'Emittente
relative agli esercizi
passati e relative
dichiarazioni e
descrizioni
B10
B12
inadempiente verso i propri creditori;
- la garanzia deve prevedere meccanismi di sostegno finanziario intra-gruppo con cui le banche aderenti si forniscono il sostegno
finanziario necessario per assicurare la loro solvibilità e liquidità, in particolare per il rispetto dei requisiti prudenziali e delle richieste
dell’autorità di vigilanza, nonché per evitare, ove necessario, l’assoggettamento alle procedure di risoluzione di cui al d.lgs n. 180/2015
o alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui all’art. 80 e ss. del TUB.
Sussiste pertanto il rischio che in futuro, come conseguenza dell’adesione della Banca di Cherasco ad un gruppo bancario cooperativo,
di cui non si può prevedere la composizione quantitativa e qualitativa, e ove permanga l’attuale situazione di eccedenza delle risorse
patrimoniali dell’Emittente rispetto ai requisiti obbligatori a livello individuale, l’attuazione del previsto meccanismo di garanzia
comporti l’obbligo della Banca di Cherasco di impegnare proprie risorse patrimoniali:
- per rispondere di obbligazioni presso terzi assunte da altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo;
- per fornire il sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità ad altre banche aderenti al medesimo gruppo
bancario cooperativo.
L’investimento in obbligazioni della Banca di Cherasco, pertanto, potrà comportare per l’investitore l’esposizione, oltre che al rischio di
impresa proprio della Banca di Cherasco, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo Gruppo Bancario
Cooperativo (entro il limite delle risorse patrimoniali della Banca di Cherasco eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale).
Sulla base dei dati del rendiconto semestrale al 30 giugno il free capital dell’emittente è pari a € 21.554.562.
L’ Emittente fa parte del GRUPPO BANCARIO BANCA DI CHERASCO inteso ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 385/93. Il gruppo è
composto dalla BANCA DI CHERASCO (Capogruppo) e dalla società VERDEBLU IMMOBILIARE SRL a socio unico. Quest’ultima ha
per oggetto la compravendita, la permuta, la locazione e la gestione di immobili di qualsiasi genere, rimanendo escluse le attività
immobiliari aventi finalità esclusivamente speculative.
NON APPLICABILE
L’ Emittente non fa una stima o previsione degli utili.
La revisione contabile dei bilanci d’esercizio e consolidati della Banca di Cherasco per l’anno 2014 è stata effettuata esprimendo
giudizio senza rilievi dal collegio sindacale.
In data 2 ottobre 2015 l’Assemblea della Banca ha conferito l’incarico di revisione legale dei conti ad un soggetto esterno (BDO
Italia S.p.A.). Per il bilancio 2015 e la semestrale 30/06/2016 la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi. Si
specifica che la revisione della semestrale al 30/06/2016 è stata redatta in forma limitata.
Si riporta di seguito una sintesi degli indicatori finanziari, patrimoniali ed economici maggiormente significativi tratti dai bilanci
consolidati relativi all’anno 2015 e all’anno 2014, sottoposti a revisione contabile e i dati semestrali al 30/06/2016 sottoposti a
revisione limitata.
I dati sono stati predisposti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. I coefficienti prudenziali sono determinati in base
alla metodologia prevista dall’Accordo sul Capitale - Basilea 3, utilizzando il metodo Standardizzato per il calcolo dei requisiti
patrimoniali relativi al rischio di credito e controparte e quello Base per la determinazione dei rischi operativi.
Tabella 1: Indicatori patrimoniali e Fondi Propri (importi in migliaia di euro e valori in percentuale)
Indicatori e Fondi Propri
(normativa in vigore dal 1.1.14)
Semestre chiuso
al 30/06/2016
Esercizio chiuso
al 31/12/2015
Esercizio chiuso
al 31/12/2014
Ratio minimi
vincolanti
indicati da
Banca d’Italia
ad esito dello
SREP
11,45%
Requisiti
minimi
inclusi del
Capital
Conservation
Buffer
(2,50%)
7
Common Equity Tier 1 / Attivita
di Rischio Ponderate - RWA
(CET1 Ratio) (a)
Tier 1 / Attivita di Rischio
ponderate-RWA (Tier 1
Capital ratio) (a)
Total Capital Ratio (Fondi
Propri / Attivita di
Rischio Ponderate - RWA) (a)
Fondi Propri (b)
Capitale Primario di Classe 1 –
CET1 (b)
Capitale aggiuntivo di classe 1
(AT1) (b)
Capitale di Classe 2 (Tier 2) (b)
Attivita di rischio ponderate
(RWA) (c)
RWA /Totale Attivo (c)
Leverage Ratio (d)
11,73%
12,03%
11,73%
12,03%
11,45%
8,5
7,9
13,85%
14,54%
14,51%
10,5
10,5
83.896
71.036
88.055
72.810
91.837
72.467
-
-
-
-
5,9
12.860
605.715
15.245
605.437
19.370
633.092
-
-
51,55%
17,11
54,98%
15,57
45,90%
19,48
-
-
Con Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17.12.2013 si e introdotto nel nostro sistema giuridico, a far data dal 01.01.2014, l’insieme
11
di regole comunitarie definite dal Comitato di Basilea (“Basilea III”). Tali regole sono volte a rafforzare la capacita delle banche di
assorbire shock sistemici che potrebbero pregiudicarne la stabilita (mediante, a titolo esemplificativo, miglioramenti nella
gestione del rischio, della governance, della trasparenza). L’attuazione della nuova disciplina prudenziale è stata accompagnata da
un regime di applicazione transitorio (c.d. “Phase-in arrangements”) che ha interessato, tra l’altro, nuove modalità di
determinazione del Patrimonio di Vigilanza e con nuovi livelli minimi per i relativi indicatori. Con riferimento in particolare
all’adeguatezza patrimoniale, la nozione di “Patrimonio di Vigilanza” è stata sostituita con quella di “Fondi Propri”, ora costituiti
da:
- Capitale di Classe 1 – TIER 1 = costituito dalla somma del capitale “primario” (Common Equity Tier 1, ovvero CET1) e del
cosiddetto capitale “aggiuntivo” (Additional Tier 1, o AT1);
- Capitale di Classe 2 – TIER 2.
A regime, il livello minimo del CET 1 imposto da Basilea III e pari al 4,5%. E’ stato inoltre previsto il cd. “Buffer di conservazione del
capitale”, che rappresenta un cuscinetto aggiuntivo del 2,5% introdotto al fine di patrimonializzare ulteriormente le banche, e
consentire loro di far fronte a eventuali disfunzioni o rallentamenti nel processo di erogazione del credito dovuti a tensioni di
mercato. Rispetto a quanto indicato sopra, a seguito di tale buffer i coefficienti patrimoniali assumono livelli minimi pari al 7% per
il CET 1, all’ 8,5% per il Tier 1 Capital Ratio, e al 10,5% per il Total Capital Ratio fino al 31 dicembre 2016. A partire dal 1° gennaio
2017 il Capital Conservation Buffer verrà ridotto all’1,25% per poi crescere all’1,875% dal 1° gennaio 2018 e tornare al 2,5% dal 1°
gennaio 2019, al fine di allineare la disciplina nazionale a quella della maggioranza dei paesi dell’Eurozona. (rif. 18° aggiornamento
della Circolare 285/13 della Banca d’Italia)
Basilea III, ha inoltre introdotto il monitoraggio della leva finanziaria (“Leverage ratio”) con l’obiettivo di porre un limite alla
crescita del “Leverage” delle banche ed evitare che i metodi usati per la stima dei coefficienti di ponderazione sottostimino i rischi
effettivi e quindi il fabbisogno di capitale.
Il coefficiente di leva finanziaria (“Leverage Ratio”), che misura il rapporto tra il volume delle attività, comprese le esposizioni fuori
bilancio, e il capitale aziendale ha l’intento primario di tenere monitorati i volumi intermediati e la sostenibilità rispetto
all’aggregato patrimoniale. Il “Leverage Ratio” è dato dal rapporto tra le esposizioni complessive dell’Emittente e il capitale di
Classe 1 (Tier 1), secondo quanto previsto dall’art. 429 del Regolamento 575/2013/UE e successive modifiche.
Tale indicatore continuerà ad essere monitorato, nel corso del 2016 dalle Autorità di Vigilanza, avendo a riferimento un valore
minimo pari a 3. Nel 2017 è prevista la ricalibrazione di tale valore minimo per poi entrare in vigore come requisito obbligatorio a
partire dal 1 gennaio 2018.
(a) Common Equity Tier 1 Ratio, Tier 1 Ratio, Total Capital Ratio
Alla data del 31.12.2015 il Tier 1 Ratio e il Totale Capital Ratio non sono allineati al Common Equity Tier 1 (CET1) pari al 14,54%
essendo presenti passività subordinate. I Common Equity Tier 1 Ratio, Tier 1 Ratio di cui sopra, registrati al 31.12.2015 e, pari al
12,03%, sono migliori rispetto ai livelli registrati al 31.12.2014, pari al 11,45%. L’incremento è attribuibile ad un decremento delle
RWA in ragione del minore assorbimento a fronte del rischio di credito della banca.
Alla data del 30.06.2016 i suddetti indicatori sono pari al 11,73%. Il leggero decremento è attribuibile ad un decremento dei fondi
propri (utile di esercizio) ed una sostanziale stabilità delle attività ponderate per il rischio.
In conformità alle previsioni normative europee (Direttiva UE CRD IV e Guidelines EBA on common SREP), la Banca d'Italia, ad esito
del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), ha imposto all’Emittente, con provvedimento nr. 1261068 del
26.11.2015, requisiti patrimoniali aggiuntivi, comprensivi del “Capital Conservation Buffer”, da considerarsi “vincolanti” per la
Banca a decorrere dalla segnalazione sui fondi propri al 31.12.2015 nelle misure di seguito indicate:
- CET 1 ratio pari al 7%, vincolante nella misura del 5,9% (4,5% ex art. 92 CRR + 1,4% a esito dello SREP);
- Tier 1 ratio pari all’8,5%, vincolante nella misura del 7,9% (6% ex art. 92 CRR + 1,9% a esito dello SREP);
- Total Capital ratio pari al 10,5%, vincolante nella misura del 10,5% (8% ex art. 92 CRR + 2,5% a esito dello SREP).
Al 31 dicembre 2015, i coefficienti Common Equity Tier 1 Ratio, Tier 1 Ratio, Total Capital Ratio sono risultati pari al 12,03%, al
12,03% (CET1 ratio e Tier 1 ratio hanno lo stesso valore non emettendo la banca strumenti ibridi di patrimonializzazione) e al
14,54%” mentre al 30.06.2016 gli stessi indicatori si attestano al 11,73%, 11,73% e 13,85%. Si evidenzia come alle date del
31.12.2015 e 30.06.2016 gli indicatori patrimoniali siano superiori ai requisiti specifici richiesti per l’Emittente.
(b) Fondi Propri, Capitale Primario di Classe 1 (CET1), Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (AT1) e Capitale di Classe 2 (Tier 2)
I Fondi Propri, al 31.12.2015, sono pari a 88.055 migliaia di euro, in diminuzione rispetto a 91.837 migliaia di euro del 31.12.2014
registrando un decremento in valore assoluto pari a 3.782 migliaia di euro, in funzione della riduzione del Tier 2, ossia del
contributo ai fondi propri dei prestiti subordinati a causa dell’ammortamento degli stessi previsto normativamente.
Alla data del 30.06.2016 i Fondi Propri sono pari a 83.896 migliaia di euro, in diminuzione rispetto a 88.055 migliaia di euro al
31.12.2015, dovuti al negativo apporto della perdita semestrale pari a 1.605 migliaia di euro ed alla riduzione della quota dei
prestiti subordinati computabili nei fondi propri per € 2.385 mila.
Il Capitale Primario di Classe 1 non è allineato al valore dei Fondi Propri in quanto sono presenti strumenti di Capitale di Classe 2
(Tier 2).
(c) Attività di rischio ponderate (RWA) e Rapporto RWA/Totale Attivo
Le Attività di rischio ponderate, pari a 605.437 migliaia di euro, si riducono al 31.12.2015 di 27.655 migliaia di euro, pari al 4,37%,
rispetto al dato del 31.12.2014. Il decremento è legato principalmente alla riduzione dell’assorbimento a fronte del rischio di
credito in ragione della diminuzione degli impieghi della banca.
Il Totale Attivo al 31.12.2015 si attesta a 1.101.149 migliaia di euro in diminuzione rispetto a 1.379.463 migliaia di euro del
31.12.2014 con una riduzione del 20,18% in ragione della diminuzione del portafoglio titoli di proprietà della banca.
Il rapporto RWA su totale attivo, pari alla data di bilancio 2015, a 54,98%, è risultato in aumento rispetto al dato di bilancio 2014,
pari al 45,90%. L’aumento è ascrivibile ad una diminuzione dell’attivo nei termini sopra riportati, più che proporzionale rispetto
alla diminuzione delle RWA.
Al 30.06.2016 le attività di rischio ponderate, pari a 605.715 migliaia di euro, sostanzialmente in linea con il dato di fine 2015. Il
totale attivo di bilancio si attesta a 1.175.057 migliaia di euro registrando un incremento percentuale del 6,71% rispetto al dato di
1.101.149 migliaia di euro al 31.12.2015. Il rapporto RWA sul totale attivo, pari a 51,55%, registra una leggera diminuzione
rispetto al dato di 54,98% del 31.12.2015, attribuibile ad un aumento dell’attivo non seguito da un aumento delle RWA rimaste
stabili.
Con riferimento alle attività ponderate per il rischio (RWA) si precisa che, al fine di stimare l’ammontare delle “Attività ponderate
per il rischio”, l’Emittente utilizza l’approccio standardizzato previsto dalla normativa in vigore, mentre per il rischio operativo
12
utilizza il metodo base (Tale metrica prevede l’applicazione di un coefficiente regolamentare (pari al 15%) ad un indicatore
rappresentativo del volume di operatività aziendale, definito dall’art. 316 del Regolamento UE n. 575/13 (CRR)).
d) Leverage Ratio
Tale indicatore è dato dal rapporto tra le esposizioni complessive dell’Emittente e il capitale di Classe 1 (Tier 1), secondo quanto
previsto dall’art. 429 del Regolamento 575/2013/UE e successive modifiche.
Tale indicatore con riferimento all’Emittente, ha assunto un valore pari a 17,11 al 30/06/2016, 15,57 al 31.12.2015 e 19,48 al
31.12.2014.
Tabella 2: Principali indicatori di rischiosità creditizia per l’Emittente posti a confronto con i corrispondenti dati espressi dal
sistema bancario italiano per classe dimensionale di appartenenza della Banca di Cherasco (banche minori)
30/06/2016
31/12/2015
Sistema
31/12/2015*
31/12/2014
Sistema
31/12/2014**
sofferenze lorde / Impieghi lordi
(clientela) (1)
12,33%
12,15%
10,5%
9,97%
8,60%
sofferenze nette / Impieghi netti
(clientela) (2)
5,62%
6,19%
4,80%
4,75%
4,50%
sofferenze nette/patrimonio netto (3)
58,18%
60,24%
n.d.
48,39%
n.d.
crediti deteriorati lordi/ impieghi lordi
(5)
19,34%
17,81%
18,7%
13,45%
16,8%
crediti deteriorati nette / impieghi
netti
11,70%
11,21%
10,80%
7,92%
10,80%
Rapporto di copertura delle sofferenze
56,76%
53,07%
55,3%
55,33%
52,1%
Copertura dei crediti deteriorati (6)
42,57%
41,97%
40,8%
44,82%
36,5%
Costo del rischio (7)
9,27%
8,46%
n.d.
6,74%
n.d.
* Fonte: “Rapporto sulla Stabilità Finanziaria n.1 2016” Banca d’Italia
** Fonte: “Rapporto sulla Stabilità Finanziaria n.1 2015” Banca d’Italia e appendice relazione Annuale 2014 Banca d’Italia.
Per impieghi netti si intendono i crediti lordi (crediti in bonis più crediti deteriorati) al netto di tutti i fondi rettificativi.
(1) Le sofferenze lorde sono aumentate da 80.166 mila € del 31.12.2014 a 95.472 mila € del 31.12.2015 e sono ancora in
peggioramento al 30/06/16.
Il peggioramento delle sofferenze lorde è legato al perdurare delle condizioni di crisi economica generale. In particolare, si
evidenzia che il deterioramento di tale indice di rischiosità, è stato determinato dal passaggio a sofferenza di posizioni
precedentemente classificate tra le inadempienze probabili, nonché dal passaggio a sofferenze di posizioni precedentemente
classificate tra gli scaduti deteriorati.
(2) Il rapporto delle sofferenze nette rispetto agli impieghi netti evidenzia un incremento al 31.12.2015 (passando dal 4,74%al
6,19% ), per poi ridursi al 5,62% al 30/06/2016). La dinamica del rapporto è dovuta in misura principale al combinato effetto
dell’incremento delle sofferenze e della riduzione degli impieghi per quanto concerne l’esercizio 2015, e di una inversione di
tendenza per quanto concerne questi ultimi nel corso del primo semestre 2016. Inoltre si segnala nel primo semestre 2016 un
rafforzamento dei fondi rettificativi relativi alle sofferenze (aumentati da 50.670 mila € al 31.12.15 a 55.688 mila €) riducendo le
sofferenze nette da 44.802 mila € al 31.12.15 a 42.427 mila € al 30.06.16.
(3) Il rapporto sofferenze nette/patrimonio netto passa dal 48,39% del 31.12.2014 al 60,24% del 31.12.2015 per effetto della
crescita delle sofferenze nette non compensato da un incremento del Patrimonio, avvenuto in misura lieve.
(4) Il rapporto di copertura delle sofferenze (dato dal rapporto tra le svalutazioni e il complesso dei crediti deteriorati lordi) passa
dal 55,33% del 31.12.2014 al 53,07% del 31.12.2015, nonostante le maggiori rettifiche effettuate sulle sofferenze che passano da
44.357 mila € del 31.12.2014 a 50.670 mila € del 31.12.2015.
Al 31.12.2015 il tasso di copertura delle sofferenze si attestava per le banche minori al 55,3 %, valore superiore rispetto al nostro
rapporto di copertura sofferenze pari a 53,07 % al 31.12.2015.
(5) Per crediti deteriorati lordi si intendono le sofferenze, le inadempienze e i crediti scaduti e/o sconfinanti da almeno 90 giorni
(c.d. past due). L’indicatore e in aumento rispetto al precedente esercizio e si attesta al 31.12.2015 al 17,81% (rispetto al 13,45%
del 31.12.2014). L’indicatore è in peggioramento anche al 30/06/2016 portandosi al 19,34%
Al 31.12.2015 la consistenza dei crediti deteriorati lordi a livello di sistema rappresentava il 18,7% dei prestiti alla clientela, valore
superiore rispetto a quelli della Banca Di Cherasco che risulta essere pari al 17,81% al 31.12.2015.
(6) Il rapporto di copertura delle partite deteriorate (dato dal rapporto tra le svalutazioni totali sulle partire deteriorate –vedi
punto (5)- e il complesso dei crediti deteriorati) lordi passa dal 44,82% del 31.12.2014 al 41,97% del 31.12.2015 per effetto
dell’aumento delle deteriorate lorde.
Per Banche minori (categoria nella quale rientra la Banca di Cherasco) tale indicatore e pari a 40,8 % al 31.12.2015. I valori di
13
sistema anche in questo caso essendo minori significa che sono minori le rettifiche di valore sull’esposizione lorda delle partite
deteriorate.
(7) Indicazione del costo del rischio inteso come rapporto tra le rettifiche su crediti e l’ammontare dei crediti netti verso la
clientela.
Tabella 2.1: Composizione dei crediti deteriorati (importi in migliaia di euro)
31/12/2014
Esposizio
ne lorda
Sofferenze
- di cui forborne
Inadempienze
- di cui forborne
Esposizioni
scadute
- di cui forborne
Totale crediti
deteriorati
- di cui forborne
Crediti in bonis
- di cui forborne
98.114
13.174
44.299
34.745
11.485
30/06/2016
Rettifica
di valore Esposizion
30/06/20
e netta
16
30/06/201
6
55.688
42.427
6.337
6.837
9.141
35.157
6.367
28.378
690
10.796
31/12/2015
Rettifica
Esposizion
di valore
e netta
31/12/201 31/12/201
5
5
%
copertur
a
Esposizion
e lorda
56,76
48,10
20,64
18,32
6,00
95.472
259
37.049
8.756
7.381
50.670
30
7.617
1.376
435
%
copertur
a
Esposizion
e lorda
Rettifica di
valore
31/12/201
4
Esposizion
e netta
31/12/201
4
%
copertur
a
44.802
229
29.431
7.380
6.946
53,07
11,58
20,56
15,71
5,89
80.166
44.357
35.809
55%
23.832
3.139
20.693
13,17%
592
21
571
3,56%
108.154
48.475
59.679
44,82%
696.243
2.473
693.770
0,35%
2.351
153.898
200
65.519
2.151
88.380
8,51
42,57
2.699
139.902
132
58.722
2.567
81.180
4,89
41,97
50.270
642.055
33.067
12.904
1.999
176
37.366
640.057
32.891
25,67
0,31
0,53
11.715
645.625
20.303
1.538
2.557
678
10.177
639.799
19.625
13,13
0,40
3,34
I dati 2015 della tabella 2.1 vengono riportati secondo la nuova classificazione prevista dal 7^ aggiornamento della circolare n. 272
della Banca d’Italia: con tale aggiornamento, sono state modificate anche le definizioni di “Attività finanziarie deteriorate”, allo
scopo di allinearle alle nuove nozioni di “Non-performing exposures e Forbearance” introdotte dalle norme tecniche di attuazione
relative alle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate, definite dalla Banca Centrale Europea (BCE) e approvate
dalla Commissione Europea il 9 gennaio 2015 (cosiddetti ITS, acronimo di Implementing Technical Standards).
Tra i cambiamenti più significativi della normativa, entrata in vigore dal 1° gennaio 2015, emerge la differente suddivisione delle
attività deteriorate. In particolare, da un lato, non sono più contemplate le categorie di “incagli” ed “esposizioni ristrutturate”,
dall’altro vengono introdotte le nozioni delle “inadempienze probabili” e delle “esposizioni oggetto di concessioni – (Forborne)”.
Esposizioni oggetto di concessione (Forborne): in particolare, quest’ultima accezione non rappresenta una nuova categoria di
credito deteriorato, bensì si pone come strumento informativo addizionale, in quanto la categoria dei crediti Forborne e
trasversale alle classi di rischio esistenti e può includere crediti performing e crediti non performing, cioè deteriorati.
Le esposizioni “Forborne non performing” lorde e nette sono un di cui dei crediti deteriorati lordi e netti, mentre le esposizioni
“Forborne performing” lorde e nette sono un di cui di quelle in bonis. Alla data del 31.12.2015 sono classificate “Forborne non
performing” posizioni deteriorate lorde per complessivi 11.715 migliaia di euro (nette 10.177 migliaia di euro) mentre i “Forborne
performing” erano pari a 20.303 migliaia di euro - classificati in bonis (nette 19.625 migliaia di euro).
Alla data del 30.06.2016 sono state classificate “Forborne non performing” posizioni deteriorate lorde per complessivi 50.270
migliaia di euro (nette 37.366 migliaia di euro) mentre i “Forborne performing” erano pari a 33.067 migliaia di euro - classificati in
bonis (nette 32.891 migliaia di euro). Con riferimento ai “Forborne non performing” lordi si registra, rispetto al dato rilevato al
31.12.2015, un significativo incremento pari a 38.555 migliaia di euro mentre per i “Forborne performing” lordi un incremento di
12.764 migliaia di euro.
Tabella 2.2: Grandi Rischi (importi in migliaia di euro)
30/06/2016
31/12/2015
31/12/2014
Numero Grandi Rischi
7
7
7
Grandi rischi - Valore di
bilancio
420.959
360.034
566.077
Grandi rischi - Valore
ponderato
94.433
77.291
81.571
Grandi Rischi (Valore
Bilancio) /Totale attivita di
rischio*
37,42%
34,17%
42,42%
Grandi Rischi (Valore
Ponderato) / Totale attivita
di rischio*
8,39%
7,34%
6,11%
*Totale Attività di Rischio: aggregato delle voci dell’attivo “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, “Attività finanziarie
valutate al fair value”, “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, “Crediti verso Banche” e “Crediti verso la clientela” dello
Stato Patrimoniale
14
La Circolare n. 285 del 01.01.2014 definisce “Grande Rischio” le esposizioni che, in termini nominali, risultano essere di importo
pari o superiore al 10% del capitale ammissibile dell’Emittente (nel caso specifico, il capitale ammissibile corrisponde all’aggregato
patrimoniale dei Fondi Propri).
I “Grandi Rischi” riportati nella suddetta Tabella 2.4 sono rappresentati da esposizioni verso controparti istituzionali.
La Banca al 31/12/2015 detiene 7 posizioni tra i “grandi rischi”. Tra queste posizioni le maggiormente rilevanti sono quelle verso
l’Istituto Centrale di Categoria (Iccrea Holding), Banca Monte dei Paschi, Eurovita Assicurazioni ed il Ministero del Tesoro (per oltre
229 milioni di €; alla data del 30/06/2016 per oltre 295milioni di €)
Solo due posizioni rientrano tra la clientela ordinaria per un importo rispettivamente di 11,693 milioni e 10,337 milioni di euro
Non si ritiene sussistere alcun rischio di concentrazione dei clienti per settore di attività e per area geografica.
Tabella 3: Indicatori di Liquidità
30/06/2016
31/12/2015
31/12/2014
LOAN TO DEPOSIT RATIO (1)
87%
88%
86%
LIQUIDITY COVERAGE RATIO (2)
246%
165%
299%
NET STABLE FUNDING RATIO (3)
104%
102%
106%
Il Loan to Deposit Ratio esprime il rapporto tra l’ammontare totale degli Impieghi e l’ammontare totale della raccolta diretta. Nel
corso del 2015 l’indicatore evidenzia che i prestiti della Banca rappresentano il 88% dei depositi.
Il Liquidity Coverage Ratio (LCR) esprime il rapporto tra l’ammontare delle attività prontamente monetizzabili disponibili (la cassa
ed i titoli prontamente liquidabili detenuti dalla banca) e lo sbilancio monetario progressivo cumulato a 1 mese stimato in
condizioni di normalità gestionale.
L’indice, previsto della normativa Basilea 3 relativa ai requisiti patrimoniali degli istituti di credito, viene elaborato al fine di
aumentare la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità delle banche, assicurando che le banche dispongano di
sufficienti attività liquide di elevata qualità per superare una situazione di stress acuto della durata di 30 giorni.
Per l'indicatore LCR era previsto un valore minimo del 60% a partire dal 1 ottobre 2015 e del 70% per l’anno 2016, tale minimo in
progressivo aumento raggiungerà il 100% dal 1 gennaio 2018 secondo il regolamento UE n. 575/2013 ("CRR").
Il Net Stable Funding Ratio (NSFR) è determinato rapportando l’ammontare complessivo delle Fonti stabili di raccolta (patrimonio
della banca, indebitamento a medio/lungo termine, quota stabile dei depositi) al valore degli impieghi di medio/lungo periodo.
L’indicatore, di tipo strutturale, si riferisce ad un orizzonte temporale di un anno ed è stato elaborato per garantire che, in modo
permanente, le attività e le passività delle banche presentino una composizione per scadenze sostenibile.
Per l'indicatore NSFR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire
dal 1 gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale.
Tabella 4_ Finanziamenti in Bce
Situazione al 30/06/2016
Scadenza
Importo
28/07/2016
35.000.000,00
01/09/2016
25.000.000,00
24/06/2020* 60.000.000,00
Situazione al 31/12/2015
Scadenza
Importo
28/01/2016
43.000.000,00
25/02/2016
57.000.000,00
31/03/2016
15.000.000,00
26/09/2018* 35.000.000,00
TOTALE
120.000.000,00
TOTALE
150.000.000,00
* Targeted Long Term Refinancing Operation (T-LTRO)
Situazione al 31/12/2014
Scadenza
Importo
06/01/2015
€ 35.000.000,00
29/01/2015
€ 85.000.000,00
26/02/2015
€ 123.000.000,00
26/03/2015
€ 108.000.000,00
26/09/2018*
€ 35.000.000,00
TOTALE
€ 386.000.000,00
In tema di capacità di smobilizzo di attività sul mercato (market liquidity risk) per far fronte ad eventuali sbilanci da finanziare,
l’Emittente presentava al 31.12.2015 un ammontare di titoli stanziabili presso la Banca Centrale Europea (BCE), non impegnati e al
netto di eventuali haircut applicati, pari a 3,18 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 9,60 milioni di euro a fine 2014.
Alla data del 30.06.2016 i titoli stanziabili (non impegnati) presso la Banca Centrale Europea (BCE) sono pari a circa 1,93 milioni di
euro. La riduzione rispetto al dato del 31.12.2015 è dovuta allo smobilizzo di importi.
La componente non impegnata è costituita prevalentemente da titoli caratterizzati da un elevato grado di liquidabilità (titoli di
stato), anche in condizioni di stress. Coerentemente con le linee guida del piano industriale e considerati gli impegni in essere,
particolare e crescente attenzione sarà data alla posizione di liquidità dell'Emittente.
Rischio sovrano
Nella tabella che segue si riportano le esposizioni in titoli di debito emessi dallo Stato italiano e dalle amministrazioni centrali dello
Stato italiano per i periodi di osservazione, con specifica indicazione del portafoglio di appartenenza. Tali investimenti
rappresentano al 30/06/2016 il 90,41% dell’ammontare complessivo delle attività finanziarie della banca classificate nei portafogli
delle attività di negoziazione e disponibili per la vendita. (Al 31/12/2015 il dato si attestava intorno al 88,75% e al 31/12/2014 al
91,15%) Al 30 giugno 2016 fra i crediti verso clientela sono inoltre presenti crediti erogati ad amministrazioni pubbliche centrali e
locali per un importo pari a 2.023 milioni di i euro. Tali crediti rappresentano lo 0,26% del totale dei crediti verso clientela. (Al
31/12/2015 il dato si attestava intorno al 0,39% e al 31/12/2014 al 0,24%)
Al 31 dicembre 2015 non è presente nel portafoglio di proprietà alcun titolo di debito strutturato.
(valori in migliaia di euro)
15
Paese
Italia
(BBB-)*
Attività
finanziarie
disponibili per
la vendita
(AFS)
30/06/2016
31/12/2015
31/12/2014
Valore
nominale
Valore
di
Bilancio
Fair
Value
Valore
nominale
Valore
di
Bilancio
Fair
Value
Valore
nominale
Valore
di
Bilancio
Fair
Value
277.427
295.339
295.339
223.025
229.949
229.949
450.689
464.532
464.532
% su attività
finanziarie
totali
90,41%
88,75%
91,15%
Crediti erogati
ad
amministrazio
ni pubbliche
2.023
2.834
1.881
% su totale
crediti
0,26%
0,37%
0,24%
*Rating rilasciato da S&P
Esposizione del portafoglio ai rischi di mercato
VAR %
30/06/2016
31/12/2015
31/12/2014
Value at Risk dell’esposizione al
rischio di mercato
relativamente al portafoglio di
negoziazione (Trading Book)
-
-
-
Value at Risk dell’esposizione al
rischio di mercato
relativamente al portafoglio
bancario (Banking Book)
0,837%
0,534%
1,905%
Il VaR (Value at Risk) esprime la massima perdita potenziale del portafoglio titoli derivante da movimenti sfavorevoli dei parametri
di mercato in un determinato orizzonte temporale e con una definita probabilità e viene calcolato dall'Emittente su un orizzonte
temporale di 10 giorni e con un intervallo di confidenza del 99%. I parametri di mercato presi in considerazione per il calcolo del
VaR sono i tassi di interesse, i tassi di cambio, prezzi delle azioni, indici e fondi e gli spread di credito impliciti nei prestiti
obbligazionari.
Alle date del 30.06.2016, 31.12.2015 e 31.12.2014 il portafoglio titoli dell’Emittente era interamente classificabile come
Portafoglio Bancario (Banking Book), essendo il portafoglio di negoziazione (Trading Book) pari a zero. Nel primo semestre 2016,
così come nel corso dell’esercizio 2015 e 2014 il VaR si è mantenuto su valori modesti in rapporto all’entità del portafoglio.
Alla data del 30.06.2016 il VaR era pari 0,837%, in aumento rispetto al dato 0,534% al 31.12.2015. La maggiore volatilità è dovuta
dalle condizioni di mercato successive alla Brexit. Pertanto, in considerazione dell’esiguità del valore non si ravvisano particolari
profili di criticità.
La Banca non assume posizioni speculative in strumenti derivati, come espressamente previsto dalla normativa di vigilanza e dallo
Statuto.
Tabella 5: Principali dati di conto economico (importi in migliaia di euro)
Margine d'interesse (1)
Margine di Intermediazione
(2)
Risultato netto di gestione
finanziaria (5)
30/06/2016
30/06/2015
VAR %
2015
2014
VAR%
7.432
8.281
-10,25%
16.302
17.444
-6,55%
14.429
16.410
-12,07%
31.437
40.562
-22,50%
3.247
4.338
-25,15%
7.283
15.647
-53,45%
16
Oneri operativi (3)
9.442
8.798
+7,32%
19.426
18.322
+6,03%
Utile lordo dell’operatività
corrente
-1.259
-4.250
+70,38%
271
-8.143
+103,33
Utile netto d’esercizio (4)
-1.606
-3.279
+51,02%
78
-6.002
+101,28%
(1) Gli interessi attivi, dati dalla gestione dei capitali fruttiferi, sono diminuiti nel corso del 2015 del 24,00%, mentre gli interessi
passivi sono diminuiti del 40,82%. Il margine di interesse è diminuito del 6,55%. Il trend è proseguito nel corso del primo semestre
2016 a causa della continua riduzione dei tassi di interesse difatti dal 30/06/2015 al 30/06/2016 il margine è diminuito del 10,25%.
(2) Al margine di intermediazione contribuiscono il risultato netto dell’attività di negoziazione, gli utili da cessione o riacquisto
delle attività finanziarie, il risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value e la gestione dei servizi bancari.
Rispetto all’importante risultato ottenuto dall’attività di negoziazione degli strumenti finanziari nel 2014, lo scorso anno ha visto
una fisiologica riduzione dell’apporto di tale attività determinata dal verificarsi sui mercati di minori opportunità. Il trend è
proseguito anche nel primo semestre 2016.
Nel corso del primo semestre 2016 non si sono effettuate cessioni di crediti.
La perdita ante imposte al 30/06/2016 ammonta a 1.259 mila € rispetto a 4.250 mila € calcolato al 30/06/2015. Tale risultato è
frutto della continua ricerca in chiave prudenziale di una copertura del credito deteriorato sempre maggiore. Le imposte sul
reddito dell’esercizio dell’operatività corrente calcolate al 30/06/2016 ammontano a 347 mila €.
(3) Gli oneri operativi sono in costante aumento sia per quanto riguarda i bilanci annuali, dal 2014 al 2015, dove si evidenzia un
incremento del 6,03% dovuto all’aumento dei costi del personale, sia per quanto riguarda le semestrali dove il dato aumenta del
7,32%.
(4) Nel 2014 la Banca ha chiuso l’esercizio con una perdita di 6mln. Nonostante una chiusura positiva di 78 mila € nel 2015, la
semestrale del 2016 si è chiusa con una perdita di 1,6mln a causa delle sofferenze registrate.
(5) Il risultato netto di gestione finanziaria è in diminuzione sia per quanto riguarda il dato annuale al 31/12/2014 e al 31/12/2015
che passa da 15.647mila € a 7.283mila €, sia per quanto riguarda il dato semestrale che passa da 4.338 mila € a 3.247 mila €.
Queste variazioni sono dovute principalmente dalla diminuzione dell’utile derivante dalla negoziazione del portafoglio di
proprietà.
Tabella 6: Principali dati di Stato Patrimoniale (importi in migliaia di euro)
30/06/2016
31/12/2015
31/12/2014
Crediti verso clientela (1)
Attività finanziarie (3)
Passività finanziarie
Raccolta diretta da clientela
(1)
Raccolta indiretta da clientela
Debiti verso banche (2)
Crediti verso banche (2)
Totale Attivo
Patrimonio Netto (5)
Capitale Sociale (4)
728.437
323.342
14.169
720.980
258.275
13.139
753.450
510.155
15.812
Var %
(31/12/201530/06/2016)
+1,03%
+25,19%
+7,84%
Var %
(31/12/201431/12/2015)
-4,31%
-49,37%
-16,90%
834.295
820.291
882.274
+17,07%
-7.02%
507.048
229.403
509.343
176.321
446.740
390.110
-0,45%
+30,11%
+14,01%
-54,80%
73.114
1.175.057
72.919
16.776
71.111
1.101.095
74.360
16.695
68.848
1.379.500
73.993
16.272
+2,82%
+6,72%
-1.94%
+0,49%
+3,29%
-20,18%
+0,50%
+2,60%
(1) Al 31 dicembre 2015, le masse complessivamente amministrate per conto della clientela costituite dalla raccolta diretta
ammontano a euro 820.291 mila €, evidenziando una diminuzione di 61.983 mila € su base annua (-7,02%). Gli strumenti finanziari
a medio e lungo termine hanno evidenziato un andamento negativo; una dinamica positiva invece si è riscontrata per quelli a
breve termine e a vista. La clientela ha privilegiato gli strumenti finanziari più liquidi ma ha anche riservato particolar interesse al
risparmio gestito. Nel corso del primo semestre 2016 il trend si è invertito per quanto concerne la raccolta diretta e
sostanzialmente mantenuto costante nella raccolta indiretta. Medesime considerazioni valgono per gli impieghi alla clientela, che
dopo la flessione del 2015, dovuta anche al deterioramento del credito, ha visto la banca tornare ad incrementare il sostegno al
territorio.
(2) Al 31 dicembre 2015 l’indebitamento interbancario netto della Banca si presentava pari a 176 milioni a fronte dei 390 milioni di
euro al 31 dicembre 2014.
L’esposizione interbancaria netta include le operazioni di rifinanziamento presso la BCE, pari a 150 milioni di euro a cui la Banca ha
partecipato attraverso la costituzione di attivi eligibili a garanzia.
In tale ambito rientrano i finanziamenti assunti in modalità diretta tramite lo strumento del T-LTRO per un ammontare
complessivo pari a 35 milioni.
Al 30/06/2016 l’indebitamento interbancario ammonta a 229 milioni, di cui 120 milioni per operazioni di rifinanziamento presso la
BCE. Durante il primo semestre 2016 si è provveduto a rimborsare il finanziamento di 35 milioni ottenuto tramite la
partecipazione alla T-LTRO, ma si è contestualmente aderito alla T-LTRO II per 60 milioni.
(3) La dinamica del portafoglio titoli è in buona parte connessa alla variazione delle “attività finanziarie disponibili per la vendita”
che sono diminuite nel corso del 2015 passando da 510 milioni al 31/12/2014 a 258 milioni al 31/12/2015; al 30/06/2016
ammontavano a 323 milioni. Tale voce è costituita prevalentemente da titoli di Stato italiani, che al 31/12/2015 ammontavano a
17
B13
B14
B15
B16
B17
B18
Dichiarazione
attestante
che non si sono
verificati
cambiamenti
negativi
sostanziali
Dichiarazione
attestante
che non si sono
verificati
cambiamenti
significativi
nella situazione
finanziaria
dell’Emittente
Descrizione di
qualsiasi
fatto recente
relativo
all’Emittente che sia
sostanzialmente
rilevante per la
valutazione
della sua solvibilità
Rapporti di gruppo
Descrizione delle
principali attività
dell'Emittente
Partecipazione
/controllo
sull’Emittente
Rating attribuiti
all'Emittente o ai
suoi
titoli di debito
Descrizione della
natura e della
portata della
garanzia
230 milioni; le altre componenti erano costituite da titoli di debito emessi da primarie istituzioni creditizie per 8 milioni e, in via
residuale, da investimenti in fondi comuni e altre attività finanziarie. Dal punto di vista del profilo finanziario i titoli a tasso
variabile rappresentano il 29,93% del portafoglio, i titoli a tasso fisso il 36,37 %, i titoli a tasso misto il 28,47%, presenti
principalmente nel portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita.
4) Il capitale sociale ha registrato un incremento del 2,60% al 31/12/2015, per poi mantenersi pressoché costante fino al
30/06/2016.
5) Il patrimonio netto ha registrato un incremento dello 0,5% al 31.12.2015, mentre vede una flessione del 1,94% al 30.06.16. Tale
risultato è principalmente conseguenza della perdita di periodo pari a € 1.606 mila.
La Banca di Cherasco S.c., nella persona del suo legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione, Olivero
Giovanni Claudio, attesta che, con riferimento al verificarsi di cambiamenti negativi sostanziali delle sue prospettive dalla data
dell’ultimo bilancio pubblicato sottoposto a revisione (31/12/2015), la Banca ha registrato una perdita al 30/06/2016 di euro
1.605.774 che è da attribuirsi principalmente alle importanti rettifiche di valore effettuate sul portafoglio crediti deteriorati, oltre
che ad una diminuzione dell’apporto dell’utile da negoziazione titoli disponibili per la vendita .
Banca di Cherasco dichiara che, dalla chiusura della semestrale al 30/06/2016, che ha registrato una perdita di 1.605.774€ per la
quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione limitata, non si sono verificati cambiamenti significativi
della situazione finanziaria o commerciale del Gruppo.
La Banca al 30.06.2016 registra una perdita di € 1.605.774. Tale risultato è da attribuirsi principalmente alle importanti rettifiche di
valore effettuate sul portafoglio crediti deteriorati, oltre che ad una diminuzione dell’apporto dell’utile da negoziazione titoli
facenti parte delle attività finanziarie disponibili per la vendita .
L’ Emittente non è soggetto ad alcuna dipendenza in quanto capogruppo del GRUPPO BANCARIO BANCA DI CHERASCO.
La Banca di Cherasco - Credito Cooperativo s.c. (di seguito “la Banca”) ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del
credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e
finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in
conformità alle disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza. La Banca svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non
soci.
La Banca può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative, con le
autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il
committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegni preventivamente i titoli, in caso di vendita. La Società potrà
assumere partecipazioni nei limiti determinati dall'”Autorità di Vigilanza”.
NON APPLICABILE
L’Emittente non è direttamente o indirettamente posseduto o controllato da alcuna entità esterna.
NON APPLICABILE
All'Emittente e alle Obbligazioni non è assegnato alcun rating da parte delle principali agenzie di rating.
[L’Emittente non ha richiesto la garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo FGO. Il Prestito
Obbligazionario non è stato quindi ammesso alla garanzia.]
[L’Emittente ha richiesto la garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo FGO mediante delibera
[●]. Il Prestito Obbligazionario è quindi ammesso alla garanzia.
Il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti è un consorzio costituito tra Banche di Credito Cooperativo. Il Fondo è operativo dal 1
gennaio 2005 con l’obiettivo di tutelare il diritto di credito degli Obbligazionisti delle banche consorziate. L’acquisto di
“Obbligazioni Garantite” (che sono contrassegnate da un apposito marchio e dalla codifica ISIN) consente ai risparmiatori clienti
delle Banche di Credito Cooperativo – senza alcun aggravio di costo – di ottenere garanzia del loro rimborso in caso di insolvenza
della Banca Emittente. Scopo principale del Fondo è la tutela dei portatori, persone fisiche o giuridiche, di titoli obbligazionari
emessi dalle Banche consorziate, per l’ipotesi di mancato adempimento alla scadenza dell’obbligo di rimborso dei ratei di interessi
e/o del capitale, nei limiti e con le modalità previste dallo statuto e dal Regolamento del Fondo.
Il Fondo interviene, nel limite di cui al quarto comma dell’art. 3 dello statuto del Fondo (FGO), nel caso di inadempimento degli
obblighi facenti capo alle Banche consorziate e ai soggetti cessionari dei titoli ai sensi degli artt. 40, primo comma, lett. b), 43,
18
primo comma, lett. b), 46 del D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 attraverso:
• la fornitura di mezzi al soggetto obbligato che non abbia onorato alla scadenza il debito di pagamento del rateo di interessi dei
titoli obbligazionari, anche nel caso in cui il medesimo sia stato sottoposto:
o alla modifica dell’importo degli interessi maturati o della data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, ai sensi
dell’art. 60, primo comma, lett. i) del D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 su richiesta del Consiglio di Amministrazione;
o a procedura di Amministrazione Straordinaria su richiesta del Commissario Straordinario;
• il pagamento del controvalore dei titoli, su richiesta dei loro portatori, nel caso di inadempimento dell’obbligo di rimborso del
capitale alla scadenza da parte del soggetto obbligato, anche nel caso in cui la Banca sia stata sottoposta:
o alla procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa;
o all’esercizio dei poteri previsti all’art. 60, primo comma, lett. e), f), g) ed i) del D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 da parte di
Banca d’Italia.
Ai sensi del medesimo art. 3, l'intervento del Fondo non ha tuttavia luogo:
• nel caso di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. l° settembre 1993, n. 385 ed in quello di continuazione
dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'art. 90 del citato D.Lgs.;
• limitatamente alla quota ceduta, in caso di cessione delle passività della Banca ai sensi degli artt. 40, primo comma, lett. b), 43,
primo comma, lett. b), 46 del D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180.
Secondo l’art. 2 dello Statuto del Fondo restano esclusi dalla garanzia i titoli obbligazionari subordinati e in genere tutti quelli
caratterizzati da elementi derivati o che attribuiscono al loro portatore la facoltà di richiedere una prestazione ulteriore e diversa
dal pagamento degli interessi e dalla restituzione del capitale.]
Alla data del [●] la dotazione massima collettiva del Fondo, che alla data del [●] garantisce [●] emissioni obbligazionarie per un
totale di Euro [●], e pari a Euro [●] per il periodo [●].
L’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso
l’Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso un’altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.
B19 Informazioni sul
Nell’effettuazione degli interventi il Fondo si avvale dei mezzi che le consorziate si impegnano a tenere a disposizione dello stesso
Garante
ai sensi degli artt. 5 e 25 dello statuto del Fondo secondo un meccanismo commisurato alla rischiosità di ciascuna Consorziata
(Rischio Banca), al rischio storico del Sistema del Credito Cooperativo (Perdita Attesa Storica), alla durata della singola emissione
(Rischio Durata), al rischio di concentrazione del portafoglio di obbligazioni garantite dal Fondo stesso (Rischio Concentrazione) e
in proporzione all’ammontare delle obbligazioni garantite. La somma di tali mezzi, calcolata con riferimento alle date del 30
giugno e del 31 dicembre antecedenti l’evento di default, al netto degli importi somministrati per l’effettuazione di precedenti
interventi, rappresenta la dotazione collettiva massima del Fondo medesimo a disposizione degli interventi.
Sezione C - STRUMENTI FINANZIARI
C1
Descrizione del tipo
Le Obbligazioni oggetto del presente programma
e della classe degli
[BCC CHERASCO obbligazioni tasso fisso [tasso fisso con devoluzione di una parte degli interessi a favore di organizzazioni non
strumenti finanziari
lucrative di utilità sociale (onlus), enti, fondazioni, associazioni, enti ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che
offerti, compresi
perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]; [BCC CHERASCO Obbligazioni Tasso Fisso Step
eventuali codici di
Up/Step Down]
identificazione degli [BCC CHERASCO Obbligazioni Tasso Variabile con eventuale massimo e/o minimo]
strumenti finanziari. [BCC CHERASCO Obbligazioni Tasso Misto con eventuale massimo e/o minimo]
[BCC CHERASCO Obbligazioni Zero Coupon]
sono titoli di debito che determinano l’obbligo per l’Emittente di rimborsare all’investitore alla data di scadenza il 100% del valore
nominale, fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (“BRRD”),
con particolare riferimento allo strumento del cd. “bail-in”, cosi come recepita nel nostro ordinamento con i Decreti Legislativi n.
180 e 181 del 16.11.2015, unitamente alla corresponsione di interessi secondo quanto indicato nell’Elemento C.9 della presente
Nota di Sintesi.
Il codice ISIN delle Obbligazioni è[•].
C2
Valuta di emissione
Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.
C5
Restrizioni alla
Non sono presenti clausole limitative al trasferimento e alla circolazione delle obbligazioni, fatta eccezione per quanto disciplinato
libera trasferibilità
ai punti seguenti. Le obbligazioni emesse ai sensi di questo Prospetto di Base non sono state e non saranno registrate ai sensi dello
United States Securities Act del 1933, cosi come modificato, (di seguito il Securities Act) o ai sensi di alcuna regolamentazione
finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a,
o per conto o a beneficio di, una persona U.S. (United States e U.S. Person il cui significato e quello attribuito nel Regulation S del
Securities Act). Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel Regulation S del Securities
Act (Regulation S). Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle
disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” ed alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il prospetto di
vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.
C8
Diritti e
Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria e quindi il diritto alla
Ranking
percezione delle cedole alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza salvo utilizzo del
connessi agli
“bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti
strumenti
creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (cfr. elemento D.3
finanziari
“”Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in”).
I portatori delle obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite
dell’intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.
19
Salvo quanto sopra indicato in merito all’utilizzo del “bail-in”, non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura –
che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.
Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni di cui alla presente Nota di Sintesi a carico dell’Emittente non sono subordinati ad altre
passività dello stesso.
Tuttavia, nell’ipotesi di applicazione dello strumento del “bail-in”, il credito degli obbligazionisti verso l’Emittente non sarà
soddisfatto “pari passu” con tutti gli altri crediti chirografari dell’Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di
riduzione nonché conversione secondo l’ordine sinteticamente rappresentato all’interno della tabella che segue.
Nell’ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono
erogate a favore degli obbligazionisti secondo l’ordine indicato nella tabella che segue partendo dalla categoria dei depositi e solo
dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di
liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio, privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino a
Euro 100.000.
C9
Tasso di
interesse
nominale
Di seguito si riportano le caratteristiche sintetiche degli strumenti finanziari oggetto di emissione:
Obbligazioni Zero Coupon: Dalla data di godimento fruttano interessi il cui importo è determinato come differenza tra il prezzo di
rimborso a scadenza ed il prezzo di emissione (inferiore al 100% del valore nominale pari a [●].
Obbligazioni a Tasso Fisso [Tasso fisso con devoluzione di una parte degli interessi a favore di Organizzazioni Non Lucrative di
utilità Sociale (ONLUS), enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di Lucro, che perseguono
scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito] dalla data di godimento fruttano interessi applicando al valore
nominale un tasso di interesse costante pari a [●]%
Obbligazioni a Tasso Step Up, Step Down: dalla data di godimento fruttano interessi applicando al valore nominale un tasso di
interesse [predeterminato crescente – step up] [predeterminato decrescente – step down] pari a [●].
Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di cap e/o floor: dalla data di godimento fruttano interessi applicando al valore
nominale un tasso variabile legato all’andamento del parametro di riferimento prescelto [tasso Euribor a [tre] [sei] [dodici] mesi
puntuale o media mese precedente la data di godimento di ogni singola cedola] [IRS] [tasso BCE], aumentato di uno spread pari a
[●]]. Si precisa che il tasso di interesse minimo per le cedola è da ritenersi pari a zero, a prescindere dall’eventuale valore negativo
assunto dal parametro di riferimento [e dallo spread pari a [●]]. Pertanto, il valore di ciascuna cedola non potrà mai essere
inferiore a zero. [Il tasso della prima cedola è indipendente dal parametri di riferimento ed è pari a [●]%.] [Il tasso annuo
applicabile per la determinazione delle cedole non può essere [inferiore al tasso minimo (floor) [ovvero] [superiore al tasso
massimo (cap)]]
Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di cap e/o floor: dalla data di godimento fruttano interessi applicando al valore
nominale nel periodo a tasso fisso un tasso di interesse [costante pari a [●]%], mentre nel periodo a tasso variabile un tasso legato
all’andamento del parametro di riferimento prescelto [tasso Euribor a [tre] [sei] [dodici] mesi puntuale o media mese precedente
la data di godimento di ogni singola cedola], [IRS] [tasso BCE] aumentato dallo spread pari a [●]]. Pertanto il valore di ciascuna
cedola non potrà mai essere inferiore a zero. [Il tasso annuo applicabile per la determinazione delle cedole non può essere
[inferiore al tasso minimo (floor) [ovvero] [superiore al tasso massimo (cap)]]
Data di godimento e data di scadenza interessi
La data di godimento del prestito è [●]; le date di scadenza degli interessi sono [●].
Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito
La data di scadenza è [●]
Le Obbligazioni sono rimborsabili:
[in un’unica soluzione alla Data di scadenza o in corrispondenza della data o delle date di rimborso anticipato, almeno al valore
nominale];
20
[con ammortamento secondo il seguente Piano di Ammortamento [●]].
I rimborsi saranno effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli Spa.
Le Obbligazioni oggetto del presente programma di emissione prevedono il rimborso alla pari (100% del Valore Nominale) in
un’unica soluzione alla Data di Scadenza, fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione
degli enti creditizi, con particolare riferimento allo strumento del “bail-in” cosi come recepita nel nostro ordinamento con i
Decreti Legislativi n.180 e 181 del 16.11.2015. Qualora la data di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti
saranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo a tale data secondo il calendario Target e senza il riconoscimento di
ulteriori interessi.
Tasso di rendimento
Il tasso effettivo di rendimento annuo lordo e netto su base annua alla data di emissione è pari a [●], calcolato con la formula del
tasso di rendimento effettivo a scadenza in regime di capitalizzazione composta sulla base del prezzo di emissione.
Per le Obbligazioni a Tasso Variabile il rendimento effettivo annuo viene calcolato in ipotesi di costanza del parametro di
indicizzazione e tenendo conto delle cedole prefissate.
C10
C11
Descrizione della
componente
derivativa
Ammissione alla
negoziazione su un
mercato
regolamentato o su
altri mercati
equivalenti
Sezione D – RISCHI
D2
Informazioni
fondamentali
sui principali
rischi che sono
specifici per
l'Emittente
Nome del rappresentante dei detentori dei titoli di debito
Non applicabile.
Non è prevista la costituzione di una o più organizzazioni (né il mero coinvolgimento di organizzazioni già esistenti) per
rappresentare gli interessi degli Obbligazionisti, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 385 del 1 Settembre 1993 e successive modifiche
ed integrazioni.
[Non applicabile – Le obbligazioni non prevedono una componente derivativa per quanto riguarda il pagamento degli interessi.]
[Obbligazioni a Tasso variabile] [con] [tasso minimo] [e/o] [tasso massimo]
[La componente derivativa consta di un’opzione di tipo Interest Rate Cap per la definizione di un tasso massimo]
[La componente derivativa consta di un’opzione di tipo Interest Rate Floor per la definizione di un tasso minimo]
I valori di tali opzioni sono determinati sulla base delle condizioni di mercato e sono calcolati sulla base della formula di Black &
Scholes. Per formula di Black&Scholes si intende la formula matematica utilizzata per calcolare il prezzo di non arbitraggio di
un’opzione call o put di tipo europeo.]
[Obbligazioni a Tasso misso] [con] [tasso minimo] [e/o] [tasso massimo]
[La componente derivativa consta di un’opzione di tipo Interest Rate Cap per la definizione di un tasso massimo]
[La componente derivativa consta di un’opzione di tipo Interest Rate Floor per la definizione di un tasso minimo]
I valori di tali opzioni sono determinati sulla base delle condizioni di mercato e sono calcolati sulla base della formula di Black &
Scholes. Per formula di Black&Scholes si intende la formula matematica utilizzata per calcolare il prezzo di non arbitraggio di
un’opzione call o put di tipo europeo.]
Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l’ammissione alla quotazione su mercati regolamentati, né presso sistemi
multilaterali di negoziazione né l’Emittente agirà in qualità di internalizzatore sistematico.
L’emittente non si impegna al riacquisto delle obbligazioni su iniziativa dell’investitore prima della scadenza, tuttavia si riserva la
facoltà di riacquistare le obbligazioni nell’ambito del servizio di negoziazione in conto proprio secondo le modalità previste dalla
policy di pricing dei prestiti obbligazionari di propria emissione, disponibile sul sito www.bancadicherasco.it. La policy prevede che
il calcolo del prezzo di riacquisto delle obbligazioni utilizzi il metodo del frozen spread (tale spread rimane fisso per tutta la durata
del prestito) che prevede che lo spread di credito determinato all’emissione sulla curva risk free sia mantenuto costante. In
particolare la banca applica poi sul prezzo mid uno spread denaro e uno spread lettera pari ad un massimo di 200bp.
Sul prezzo in tal modo determinato potranno essere applicate commissioni di negoziazione massime nella misura di 90 punti base
(pari allo 0,90% del Valore Nominale).
Per ulteriori informazioni si rimanda al documento “Policy di valutazione e pricing dei prestiti obbligazionari di propria emissione”
disponibile sul sito internet www.bancadicherasco.it e presso la Sede e le Filiali della Banca.
Nella decisione di investimento, i potenziali Investitori dovrebbero considerare che l’Emittente, nello svolgimento della sua
attività, è esposto ai fattori di rischio di seguito elencati.
Rischio connesso alla perdita d’esercizio
La Banca al 30.06.2016 registra una perdita di € 1.605.774. Tale risultato è da attribuirsi principalmente alle importanti rettifiche di
valore (pari ad € 6.329.121) effettuate sul portafoglio crediti deteriorati, e ad un minor apporto degli utili da negoziazione di titoli
facenti parte delle attività finanziarie disponibili per la vendita. Il bilancio al 31/12/2015 ha registrato un utile di € 78.023 mentre
al 31/12/2014 ha registrato una perdita di € 6.001.959 che non ha tuttavia condotto ad una riduzione dei coefficienti patrimoniali
rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente.
Rischio di deterioramento della qualità del credito
Nel corso del 2015 la gestione del comparto crediti della Banca ha evidenziato un peggioramento della qualità del credito sia
rispetto all’anno precedente sia rispetto ai dati di sistema espressi dalla classe dimensionale di appartenenza delle Banche minori;
tale andamento riflette il perdurare delle condizioni di deterioramento della situazione economica/finanziaria che ha interessato il
territorio dove opera la Banca, in particolare si è registrato un peggioramento dell’incidenza dei crediti deteriorati lordi (che
passano dal 13,45% al 17,81%) ne netti (che passano dal 7,92% al 11,21%) sul totale degli impieghi rispetto all’anno precedente e,
con riferimento alle posizioni nette, anche nei confronti del corrispondente dato medio di sistema (10,80%); è aumentato, altresì il
peso delle sofferenze lorde (passando dal 9,97% al 12,15%) e nette (passando dal 4,75% al 6,19%) sul totale degli impieghi ed i
relativi rapporti risultano superiori anche rispetto ai corrispondenti dai medi settoriali (10,50% e 4,80%); notevolmente peggiorato
il rapporto sofferenze su patrimonio netto(cha passa da 48,39% al 60,24%); si evidenzia inoltre che il rapporto di copertura delle
sofferenze risulta inferiore rispetto al dato espresso dal sistema.
Al 30/06/2016 risulta ulteriormente peggiorata l’incidenza dei crediti deteriorati sia lordi (che passano da 17,81% al 19,34%) che
21
netti (che passano da 11,21% al 11,70%) sugli impieghi rispetto al 31/12/2015; in peggioramento le sole sofferenze lorde sugli
impieghi lordi in quanto gli impieghi lordi non sono aumentati proporzionalmente rispetto alle sofferenze lorde; tali indicatori di
rischiosità risultano pertanto significativamente più elevati rispetto ai dati medi di sistema.
La banca ha assunto criteri di accertamento delle effettive possibilità di recupero - soprattutto in riferimento alle garanzie
immobiliari – più severi rispetto a quelli adottati ai fini del bilancio al 31 dicembre 2015 sulla base dell’adozione di una nuova
Policy di classificazione e valutazione dei crediti deteriorati.
Si rinvia alla tabella 2 dell’elemento B12 del presente documento.
Rischio connesso agli accertamenti ispettivi promossi dalle autorità di vigilanza
La Banca di Cherasco è stata sottoposta ad accertamenti ispettivi da parte della Banca d’Italia, conclusisi in data 24 aprile 2015, da
cui è emerso un giudizio in prevalenza sfavorevole. Il giudizio corrisponde ad un livello 5 (in prevalenza sfavorevole), sulla scala di
giudizio di 6 livelli complessivi in ordine crescente di rischiosità adottata dalla Banca d’Italia medesima ed in vigore al momento
dell’accertamento (rif. Circolare 269/08 – 6° agg., scala da 1: favorevole a 6: sfavorevole); si precisa che attualmente vige una
nuova scala di giudizio articolata su 4 livelli, da 1: favorevole a 4: sfavorevole.
In esito all’accertamento ispettivo inoltre la Banca ha provveduto su indicazione dell’organo di Vigilanza al rinnovo totale del
Collegio Sindacale, di parte del Consiglio di Amministrazione e degli organi di direzione. Nella stessa occasione, in data
10/05/2016, Banca d’Italia ha avviato il procedimento sanzionatorio che ha determinato una sanzione complessiva pari a euro
261.000 di cui la Banca risponde in solido.
Sono state rilevate le seguenti irregolarità:
- nei confronti dei componenti dell’ex Consiglio di Amministrazione e dell’attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione,
carenze nell’organizzazione e nei controlli interni;
- nei confronti dei componenti dell’Ex Collegio Sindacale, carenze nei controlli;
- nei confronti dell'ex Direttore Generale, carenze nell’organizzazione e nei controlli interni e inosservanza delle disposizioni in
materia di trasparenza – Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali.
La Banca di Cherasco ha ricevuto dalla Consob, nell’ambito della propria attività di vigilanza, tre richieste di dati e notizie, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, del d. lgs. 58/1998, tra il 2015 ed il 2016.
Nello specifico si riepilogano di seguito le richieste rivolte dall’Autorità di Vigilanza:
- con nota dell’01/07/2015 sono stati richiesti da Consob chiarimenti in merito alle modalità adottate per la distribuzione alla
clientela della Banca del titolo obbligazionario subordinato di propria emissione cui è stato dato riscontro in data 27/07/2015;
- con nota del 02/11/2015 sono stati richiesti chiarimenti in merito alle modalità di mappatura dei prodotti emessi dalla Banca e
aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell’implementazione dei presidi in tema di rischio di concentrazione, cui la Banca ha
fornito riscontro in data 25/11/2015;
- con successiva nota del 20/05/2016 Consob, facendo seguito alle verifiche effettuate nel corso dell’ordinaria attività di vigilanza
in merito ai livelli di concentrazione in titoli di propria emissione nei portafogli detenuti dalla Banca per conto della clientela retail,
ha richiesto chiarimenti sulle procedure di valutazione di adeguatezza/appropriatezza adottate. A tale richiesta la Banca ha fornito
riscontro in data 17/06/2016.
Si fa presente che, alla data di redazione del presente documento, l’indagine Consob non ha dato esito a rilievi e/o provvedimenti.
Rischio derivante dalla riforma del settore delle Banche di Credito Cooperativo (BCC)
Con legge nr. 49 dell’08.04.2016, di conversione del Decreto legge nr. 18 del 14 febbraio 2016, il settore del credito cooperativo è
stato riformato allo scopo di accrescere l’integrazione del comparto e favorirne il rafforzamento patrimoniale preservando al
contempo i caratteri di mutualità e localismo delle banche stesse. L’Emittente non si è avvalso della cosiddetta “way out”, non
avendo un patrimonio netto di entità consistente pari ad almeno 200 milioni di euro, pertanto dovrà aderire ad un Gruppo
Bancario Cooperativo quando costituito.
La riforma prevede l’obbligo per le BCC, attraverso un contratto di coesione, di aderire ad un gruppo bancario cooperativo,
composto da una capogruppo costituita in forma di società per azioni avente un patrimonio netto non inferiore a un miliardo di
euro.
L’adesione ad un gruppo bancario, entro 18 mesi dall’entrata in vigore delle Disposizioni attuative emanate dalla stessa Banca
d’Italia, il 03/11/2016 come di seguito riportato, è la condizione per il rilascio, da parte della Banca d’Italia, dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività bancaria in forma di Banca di credito cooperativo.
In data 03.11.2016 è stata pubblicata da parte di Banca d’Italia la normativa regolamentare di attuazione degli art. 37-bis e 37 ter del
TUB concernenti il gruppo bancario cooperativo mediante il 19° aggiornamento alla propria circolare 285 del 17/12/2013
“Disposizioni di vigilanza per le banche” che disciplina i requisiti organizzativi della capogruppo, il contenuto minimo del contratto
di coesione, le caratteristiche della garanzia, i criteri e le condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo, gli statuti della
capogruppo e delle banche affiliate nonché la costituzione del gruppo bancario cooperativo. Tale normativa prevede che il Gruppo
Bancario Cooperativo si fondi sui poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, definiti nel contratto di coesione stipulato fra
questa e le banche di credito cooperativo affiliate, finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica e del sistema dei controlli
nonché l’osservanza delle disposizioni prudenziali applicabili al gruppo e ai suoi componenti, anche mediante disposizioni della
capogruppo vincolanti per le banche affiliate.
Con il contratto di coesione le banche di credito cooperativo aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo e accettano di essere
sottoposte all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli della stessa.
L’adesione al gruppo bancario ha carattere sostanzialmente permanente e il contratto di coesione indica i poteri della capogruppo
sulle banche affiliate, che riguardano - tra l’altro - i seguenti profili rilevanti sul piano prudenziale e di vigilanza:
— il governo societario del gruppo e delle sue componenti, i controlli interni e i sistemi informativi del gruppo, funzionali ai
compiti della capogruppo di individuazione e attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo e ad
assicurare l’unitarietà ed efficacia dei sistemi di amministrazione, gestione e controllo a livello consolidato. Al riguardo è previsto,
tra l’altro, che:
a) il contratto di coesione disciplini i casi e le modalità di esercizio dei poteri della capogruppo di nomina e revoca degli organi
delle banche affiliate, ispirandosi al principio per cui la nomina degli organi di amministrazione e controllo spetta, di norma,
all’assemblea dei soci, salvo che i soggetti proposti per tali cariche siano ritenuti dalla capogruppo inadeguati rispetto alle
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esigenze di unitarietà della governance del gruppo o di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento della capogruppo
oppure inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della banca avendo riguardo in particolare al merito individuale
comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati conseguiti come esponente aziendale. In tali casi, sulla base di motivate
considerazioni, la capogruppo esercita il potere di nominare o revocare direttamente i componenti degli organi delle banche
affiliate, fino alla maggioranza degli stessi;
b) la capogruppo svolga tutte le funzioni attribuite alla capogruppo di un gruppo bancario dalla disciplina di vigilanza in materia di
Risk Appetite Framework (“sistema degli obiettivi di rischio”), controlli interni ed esternalizzazione di funzioni nei gruppi
bancari. E’ inoltre previsto che - al fine di assicurare l’unità del controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo sul gruppo
nel suo insieme e l’equilibrio gestionale delle singole banche affiliate - la capogruppo definisca le strategie, le politiche e i
principi di valutazione e misurazione dei rischi per il gruppo e assicuri la coerenza del sistema dei controlli interni delle banche
affiliate con le strategie, le politiche e i principi stabiliti a livello di gruppo; a tal fine è previsto, tra l’altro, che la capogruppo
definisca regole e criteri di svolgimento dell’attività delle banche affiliate, quanto meno con riferimento alle politiche di
concessione del credito, all’esposizione a rischi finanziari, alle decisioni di investimento in partecipazioni e in immobili, alla
gestione dei conflitti d’interesse;
— le attività di controllo e intervento della capogruppo sulle banche affiliate; al riguardo è previsto che il contratto di coesione
disciplini il quadro generale dei controlli della capogruppo sull’organizzazione, sulla situazione tecnica e sulla situazione finanziaria
delle banche affiliate. Inoltre, il contratto di coesione definisce gli interventi e le misure a disposizione della capogruppo con
finalità di prevenzione e correzione delle situazioni di anomalia delle banche affiliate, ivi compresi i poteri di incidere sulla
situazione patrimoniale e di liquidità, sulla riduzione del rischio, sulla dismissione di investimenti partecipativi e immobiliari, sulle
politiche di distribuzione dei dividendi, sulla restrizione dell’attività e dell’articolazione territoriale;
— il rispetto dei requisiti prudenziali, degli obblighi segnaletici e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili
al gruppo e ai suoi componenti; al riguardo è previsto, tra l’altro. che il contratto di coesione attribuisca alla capogruppo il potere
di emanare disposizioni vincolanti per il rispetto dei requisiti prudenziali applicabili a livello consolidato, assegnando alla
responsabilità esclusiva della capogruppo la definizione e l’adozione delle metodologie di misurazione dei rischi a fini
regolamentari;
— il ruolo della capogruppo nelle decisioni di rilievo strategico delle banche affiliate; al riguardo è previsto, tra l’altro, che il
contratto di coesione attribuisca alla capogruppo il potere di approvare preventivamente le operazioni delle banche affiliate che
abbiano rilievo strategico sul piano patrimoniale o finanziario per il gruppo o per le singole banche affiliate, ivi comprese le
operazioni di fusione, scissione, cessione o acquisto di beni e rapporti giuridici, l’acquisto di partecipazioni e immobili, l’apertura
di succursali in Italia e all’estero, la prestazione all’estero di servizi senza stabilimento di succursali;
— le sanzioni applicabili dalla capogruppo nel caso di violazioni degli obblighi previsti dal contratto; al riguardo è previsto che il
contratto di coesione individui le sanzioni per i casi di violazione di disposizioni della capogruppo e di altri obblighi contrattuali, da
graduare in relazione alla gravità delle violazioni; in proposito è specificato che devono essere previste almeno le seguenti
sanzioni: la possibilità per la capogruppo di adottare misure che incidono sulla struttura e l’operatività della banca affiliata, ivi
compresi, quando appropriato, la sospensione dell’assunzione di nuovi rischi, il divieto di nuove operazioni, la restrizione delle
attività o della rete territoriale; nei casi più gravi, esperite le altre azioni e gli interventi correttivi possibili e utili, l’esclusione di una
banca affiliata dal gruppo.
Il contratto prevede inoltre la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate. In particolare, con riferimento alle regole che
disciplinano tale garanzia, si pone nella massima evidenza quanto segue:
- la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate è parte integrante del contratto di coesione;
- la partecipazione all’accordo di garanzia in solido costituisce, in ogni caso, condizione imprescindibile per l’adesione al contratto di
coesione e, quindi, al gruppo bancario cooperativo;
- la garanzia tra la capogruppo e la banche affiliate è reciproca (cross-guarantee), ovverosia la capogruppo garantisce tutte le banche
affiliate per le obbligazioni da queste assunte e ciascuna banca affiliata garantisce la capogruppo e le altre banche affiliate per le
obbligazioni di queste;
- la garanzia è disciplinata contrattualmente in modo da produrre l’effetto di qualificare le passività della capogruppo e delle banche
affiliate come obbligazioni in solido di tutte le banche aderenti all’accordo;
- l’obbligazione di garanzia di ciascuna banca aderente è commisurata alle esposizioni ponderate per il rischio di ciascuna banca ed è
contenuta entro il limite delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale;
- la garanzia ha anche una efficacia esterna in favore dei creditori delle banche aderenti, nel senso che ciascun aderente assumerà in
solido, entro il limite sopra indicato dell’obbligo di garanzia individuale, le obbligazioni di ogni altra Banca aderente che si rendesse
inadempiente verso i propri creditori;
- la garanzia deve prevedere meccanismi di sostegno finanziario intra-gruppo con cui le banche aderenti si forniscono il sostegno
finanziario necessario per assicurare la loro solvibilità e liquidità, in particolare per il rispetto dei requisiti prudenziali e delle richieste
dell’autorità di vigilanza, nonché per evitare, ove necessario, l’assoggettamento alle procedure di risoluzione di cui al d.lgs n. 180/2015
o alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui all’art. 80 e ss. del TUB.
Sussiste pertanto il rischio che in futuro, come conseguenza dell’adesione della Banca di Cherasco ad un gruppo bancario cooperativo,
di cui non si può prevedere la composizione quantitativa e qualitativa, e ove permanga l’attuale situazione di eccedenza delle risorse
patrimoniali dell’Emittente rispetto ai requisiti obbligatori a livello individuale, l’attuazione del previsto meccanismo di garanzia
comporti l’obbligo della Banca di Cherasco di impegnare proprie risorse patrimoniali:
- per rispondere di obbligazioni presso terzi assunte da altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo;
- per fornire il sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità ad altre banche aderenti al medesimo gruppo
bancario cooperativo.
L’investimento in obbligazioni della Banca di Cherasco, pertanto, potrà comportare per l’investitore l’esposizione, oltre che al rischio di
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impresa proprio della Banca di Cherasco, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo Gruppo Bancario
Cooperativo (entro il limite delle risorse patrimoniali della Banca di Cherasco eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale).
Sulla base dei dati del rendiconto semestrale al 30 giugno il free capital dell’emittente è pari a € 21.554.562.
Rischio relativo all’assenza del credit spread dell’Emittente
Si richiama l’attenzione dell’investitore sulla circostanza che, per l’Emittente, non è possibile determinare un valore di credit
spread (inteso come differenza tra il rendimento di un’obbligazione plain vanilla di riferimento dell’Emittente ed il tasso Interest
Rate Swap su durata corrispondente) atto a consentire un ulteriore apprezzamento della rischiosità dell’Emittente.
Rischio di credito
Banca di Cherasco Credito Cooperativo s.c. è esposta ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. L'inadempimento da parte
dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli
stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia potrebbero, pertanto, avere effetti negativi sulla situazione
economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente.
Più in generale, alcune controparti che operano con l’Emittente potrebbero non adempiere alle rispettive obbligazioni nei
confronti dell’Emittente stesso a causa di fallimento, assenza di liquidità, malfunzionamento operativo o per altre ragioni oppure il
fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, potrebbero
causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte di altri istituti, i quali a loro volta potrebbero influenzare
negativamente l’Emittente. Un ulteriore rischio si sostanzia poi nella possibilità che alcuni crediti dell’Emittente nei confronti di
terze parti non siano esigibili. Nondimeno, una diminuzione del merito di credito dei terzi, ivi inclusi gli stati sovrani, di cui
l’Emittente detiene titoli od obbligazioni potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell’Emittente di
vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. Una significativa diminuzione nel
merito di credito delle controparti dell’Emittente potrebbe pertanto avere un impatto negativo sui risultati dell’Emittente stesso.
Mentre in molti casi l’Emittente può richiedere ulteriori garanzie a controparti che si trovino in difficoltà finanziarie, potrebbero
sorgere delle contestazioni in merito all’ammontare della garanzia che l’Emittente ha diritto di ricevere e al valore delle attività
oggetto di garanzia. Livelli di inadempimento, diminuzioni e contestazioni in relazione a controparti sulla valutazione delle
garanzie, aumentano significativamente in periodi di tensioni e illiquidità di mercato.
Rischio di mercato
È il rischio derivante dalla perdita di valore degli strumenti finanziari di proprietà dell’Emittente (per esempio per l’effetto dei
movimenti dei tassi di interesse e delle valute), che potrebbe produrre un deterioramento della solidità patrimoniale
dell’Emittente e delle sue prospettive economiche.
L’Emittente non ha posto in essere operazioni di copertura per tali rischi sul portafoglio di proprietà. Questo rischio viene
comunque monitorato giornalmente mediante metodologie di Value at Risk (VAR) ed analisi sulla reattività del valore del
portafoglio all’evoluzione dei tassi di interesse e dei credit spreads. Si ricorda che il VaR esprime la perdita massima potenziale
derivante da movimenti sfavorevoli dei parametri di mercato, dati un determinato orizzonte temporale e una definita probabilità
(per informazioni sui valori del VAR si rimanda al Paragrafo 3.1 del presente Documento di Registrazione). L’Emittente detiene nel
proprio portafoglio titoli ed obbligazioni che potrebbero comportare perdite derivanti dalla diminuzione dei prezzi di mercato, che
potrebbe comportare tensioni ai fini della liquidità, nonché avere un impatto negativo sui risultati dell’Emittente stesso.
Rischio operativo
Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni,
personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. L’Emittente è pertanto esposto a molteplici tipi di rischio operativo, compreso
il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il
rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione.
I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività
siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente
sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell’Emittente.
Rischio di liquidità dell’Emittente
Si definisce rischio di liquidità il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento nel momento in cui essi
giungono a scadenza.
La liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata dall'incapacità di reperire nuovi fondi (c.d. “funding liquidity risk”), o
dall'incapacità di vendere determinate attività o riscattare i propri investimenti (c.d. “market liquidity risk”), da imprevisti flussi di
cassa in uscita ovvero dall'obbligo di prestare maggiori garanzie.
Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo e dalla volontà dell'Emittente, come (a
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo): una generale turbativa di mercato; un problema operativo che colpisca
l'Emittente o terze parti; anche la semplice percezione, tra i partecipanti al mercato, che l'Emittente stia subendo un maggiore
rischio di liquidità.
La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie possono aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e
limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità. L’Emittente si è dotato di una policy per la gestione del
rischio di liquidità.
Inoltre, in ragione di un costante presidio e monitoraggio dei rischi e della salvaguardia del patrimonio, la Banca si è dotata di un
piano di emergenza (c.d. “Contingency Funding Plan”), cioè di procedure organizzative ed operative che verranno attivate nel
momento in cui si debbano fronteggiare situazioni di allerta o di crisi relative alla liquidità.
Rischio collegato a procedimenti giudiziari
Tale rischio è rappresentato principalmente dal possibile esito sfavorevole di procedimenti giudiziari, arbitrali e/o amministrativi
cui l'Emittente è convenuto in ragione dell'esercizio della propria attività bancaria.
24
Le più consuete controversie giudiziali sono relative a revocatorie fallimentari ovvero azioni di nullità, annullamento o
risarcimento danni, connesse a servizi bancari e ad operazioni d'investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti
successivamente incorsi in "default".
Rischi connessi con la crisi economico/finanziaria generale ed all’impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico
L’andamento dell’Emittente è influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e dell’intera area Euro, e dalla dinamica
dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell’economia delle aree geografiche in cui
l’Emittente opera.
In particolare, la capacita reddituale e la solvibilità dell’Emittente sono influenzati dall’andamento di fattori quali le aspettative e
la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei
mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei
consumatori, i livelli di disoccupazione, l’inflazione e i prezzi delle abitazioni.
Variazioni avverse di tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l’Emittente a
subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto
negativo sulla liquidità della Banca e sulla sua stessa solidità patrimoniale.
Il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in relazione: (a) ai recenti sviluppi
connessi al referendum del Regno Unito ad esito del quale quest’ultimo uscirà dall’Unione Europea (c.d. “Brexit”), non risultando
prevedibile, allo stato, l’impatto che la fuoriuscita dall’UE potrà produrre sull’economia del Regno Unito, sull’economia
internazionale nel suo complesso, sui mercati finanziari nonché sulla situazione dello Stato Italiano e dell’Emittente; (b) alle
tendenze dell’economia reale con riguardo alle prospettive di ripresa e consolidamento delle dinamiche di crescita economica
nazionale e di tenuta delle economie in quei paesi, come Stati Uniti e Cina, che hanno mostrato una crescita anche consistente
negli ultimi anni; (c) ai futuri sviluppi della politica monetaria della BCE, nell’area Euro, e della FED, nell’area del dollaro, ed alle
politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive delle proprie valute; (d) alla sostenibilità dei debiti
sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si registrano, in modo più meno ricorrente, sui mercati finanziari. In particolare,
si richiamano, in proposito: (i) i recenti sviluppi della crisi relativa al debito sovrano della Grecia - che hanno posto rilevanti
incertezze, non rientrate del tutto, sulla futura permanenza della Grecia nell’area euro, se non, in una prospettiva estrema, per il
possibile contagio, tra i mercati dei debiti sovrani, dei diversi paesi, sulla stessa tenuta del sistema monetario europeo fondato
sulla moneta unica, (ii) le recenti turbolenze sui principali mercati finanziari asiatici, tra cui, in particolare quello cinese.
Sussiste pertanto il rischio che la futura evoluzione dei richiamati contesti possa produrre effetti negativi sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell’Emittente.
Rischio connesso all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario ed alle modifiche intervenute nella
disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie
L’Emittente è soggetto ad un’articolata e stringente regolamentazione, nonché all’attività di vigilanza, esercitata dalle istituzioni
preposte (in particolare, Banca d’Italia e CONSOB). Sia la regolamentazione applicabile, sia l’attività di vigilanza, sono soggette a
continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi.
Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario,
l’Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l’altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore).
La fase di forte e prolungata crisi dei mercati, ha portato all’adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità
internazionali. A partire dal 1° gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti
dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del
contenimento del grado di leva finanziaria e dell’introduzione di policy e di regole quantitative per l’attenuazione del rischio di
liquidità negli istituti bancari.
In particolare, per quanto concerne l’innalzamento dei requisiti patrimoniali, gli accordi di Basilea III prevedono una fase
transitoria con livelli minimi di patrimonializzazione via via crescenti; a regime, ovvero a partire dal 2019, tali livelli contemplano
per le banche un Common Equity Tier 1 ratio pari almeno al 4,5% delle attività ponderate per il rischio, un Tier 1 Capital ratio pari
almeno al 6% e un Total Capital ratio pari almeno al 8% delle suddette attività ponderate per il rischio. Ai coefficienti minimi si
somma il 2,5% a titolo di Capital Conservation Buffer fino al 31 dicembre 2016. A partire dal 1° gennaio 2017 il Capital
Conservation Buffer verrà ridotto all’1,25% per poi crescere all’1,875% dal 1° gennaio 2018 e tornare al 2,5% dal 1° gennaio 2019,
al fine di allineare la disciplina nazionale a quella della maggioranza dei paesi dell’Eurozona. (rif. 18° aggiornamento della Circolare
285/13 della Banca d’Italia)
In conformità alle previsioni normative europee (Direttiva UE CRD IV e Guidelines EBA on common SREP), la Banca d'Italia, ad esito
del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), ha imposto all’Emittente, con provvedimento nr. 1290434/15 del
3.12.2015, requisiti patrimoniali aggiuntivi, comprensivi del Capital Conservation Buffer, da considerarsi “vincolanti” per la Banca a
decorrere dalla segnalazione sui fondi propri al 31.12.2015 nelle misure di seguito indicate:
- per il CET 1 ratio, il coefficiente è “vincolante” nella misura del 5,9% (4,5% ex art. 92 CRR + 1,4% a esito dello SREP);
- per il Tier 1 ratio, il coefficiente è “vincolante” nella misura del 7,9% (6% ex art. 92 CRR + 1,9% a esito dello SREP);
- per il Total Capital ratio, il coefficiente è “vincolante” nella misura del 10,5% (8% ex art. 92 CRR + 2,5% a esito dello SREP).
I ratios patrimoniali di Banca di Cherasco alla data del 30 giugno 2016, risultano superiori ai coefficienti vincolanti comunicati.
Non sono pervenute comunicazioni da parte della Banca d’Italia concernenti ulteriori richieste di carattere prudenziale ne
aggiornamenti sullo SREP.
Per quanto concerne la liquidità, gli accordi di Basilea III prevedono, tra l’altro, l’introduzione di un indicatore di breve termine
(Liquidity Coverage Ratio, o “LCR”), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta
la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress, e di un indicatore di liquidità
strutturale (Net Stable Funding Ratio, o “NSFR”) con orizzonte temporale superiore all’anno, introdotto per garantire che attività e
passività presentino una struttura per scadenze sostenibile.
Relativamente a questi indicatori, si segnala che:
- per l’indicatore LCR (dal minimo del 60% introdotto a partire dal 1° gennaio 2015) é previsto dal 1° gennaio 2016 un valore pari al
70%, a cui farà seguito un progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018 secondo il regolamento UE n.
575/2013 (“CRR”);
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- per l’indicatore NSFR, la proposta del Comitato di Basilea prevede una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1°
gennaio 2018.
Basilea III, oltre ai requisiti di capitale ponderati per il rischio, ha introdotto il monitoraggio della leva finanziaria (leverage ratio)
con l’obiettivo di porre un limite alla crescita del leverage delle banche ed evitare che i metodi usati per la stima dei coefficienti di
ponderazione sottostimino i rischi effettivi e quindi il fabbisogno di capitale. Tale indicatore continuerà ad essere monitorato, nel
corso del 2016 dalle Autorità di Vigilanza, avendo a riferimento un valore minimo pari al 3%. Nel 2017 è prevista l’eventuale
ricalibrazione di tale valore minimo per poi entrare in vigore come requisito obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2018. Tale
indicatore, con riferimento all’Emittente, ha assunto un valore pari a 17,11% al 30/06/2016, a 15,57 % al 31/12/2015 e pari a
19,48 % al 31/12/2014.
Nonostante l’evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai nuovi requisiti prudenziali, gli
impatti sulle dinamiche gestionali dell’Emittente potrebbero essere significativi.
Tra le novità normative si segnalano i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della la Direttiva 2014/59/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, in ordine alla istituzione di un
quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che si inserisce nel contesto
della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.
Tra gli aspetti innovativi della normativa sopra indicata si evidenzia l’introduzione di strumenti e poteri che le Autorità preposte
alla risoluzione delle crisi bancarie (le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto o rischio di
dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del
dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti, ed assicurando che gli azionisti sostengano le
perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che
avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.
In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse
pubbliche (c.d. bailout) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai
detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita,
ovvero per la parte eccedente Euro 100.000 (c.d. “bail-in”). Pertanto, con l’applicazione dello strumento del “bail-in”, i
sottoscrittori potranno subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di
capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.
I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo
strumento del “bail-in”, sopra indicate, per le quali è stata prevista l’applicazione dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in
materia di “bail–in” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta
data.
Al riguardo, per ulteriori dettagli in merito al funzionamento del meccanismo del “bail-in” si rinvia all’elemento D3 del presente
documento, Fattori di Rischio – “Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in”.
Si segnala che l’implementazione delle Direttive 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) del 16 aprile 2014 e
2014/59/UE (“Bank Recovery and Resolution Directive”) del 15 maggio 2014 e l’istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico
(Regolamento n. 806/2014/UE del 15 luglio 2014), comporta un impatto significativo sulla posizione economica e patrimoniale
dell’Emittente in quanto impone l’obbligo di costituire specifici fondi con risorse finanziarie che dovranno essere fornite, tramite
contribuzioni a carico degli enti creditizi.
La contribuzione al Fondo di Risoluzione Nazionale (ai sensi del Regolamento n. 806/2014/UE del 15 luglio 2014) ha comportato
per il 2015 un onere complessivo pari a 1.121.020 euro, dei quali 280.255 euro a titolo di quota ordinaria ricorrente e 840.765
euro come contribuzione straordinaria connessa agli interventi di sostegno del sistema bancario per la soluzione delle crisi di
Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti e Cassa di Risparmio di Ferrara.
Nella semestrale del 2016 non si è provveduto a far accantonamenti in merito poiché l'onere relativo alla suddetta direttiva è
stato spesato tra i costi amministrativi per € 184.534
Al contrario al 30/06/2016 sono stati accantonati, attraverso il Fondo Rischi e Oneri, 136.500 euro per gli stimati oneri di
partecipazione al nuovo meccanismo di finanziamento del sistema di garanzia dei depositi introdotto dalla Direttiva 2014/49/UE
(DGSD). Per questa voce nel 2015 non erano stati fatti accantonamenti.
Sebbene l’Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, il suo mancato rispetto, ovvero
eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle
competenti autorità, potrebbero dar luogo a nuovi oneri ed adempimenti a carico dell’Emittente.
D3
Informazioni
fondamentali
sui principali
rischi che sono
specifici per gli
strumenti
finanziari
Rischio connesso all’esposizione al debito sovrano
La crisi del debito sovrano ha condizionato l’andamento dei mercati e le scelte di politica economica di molti Paesi Europei.
La Banca risulta esposta nei confronti del debito sovrano (intendendo per tale i titoli obbligazionari emessi dai Governi Centrali e
locali e da Enti governativi). Al 31.12.2015, l’esposizione verso titoli governativi, totalmente composti da titoli di Stato italiani,
ammonta a 229.949 migliaia di euro al valore di bilancio pari al 88,75.% delle attività finanziarie alla medesima data mentre al
30.06.2016 l’esposizione in titoli governativi è aumentata a 295.399 migliaia di euro attestandosi al 90,41.% delle attività
finanziarie a tale data.
Si precisa che un rilevante investimento in titoli emessi da Stati Sovrani in presenza di tensioni sui mercati dei titoli di stato e in
presenza di volatilità, potrebbe determinare effetti negativi sulla liquidità e sulla situazione economica, patrimoniale e/o
finanziaria dell’Emittente.
FATTORI DI RISCHIO COMUNI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in”.
In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015
attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione
degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d.
“Resolution Authorities”, di seguito le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di
dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto
sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per
primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe
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subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.
I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative
allo strumento del “bail-in”, come di seguito descritto, per le quali l’applicazione e in vigore a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro,
le disposizioni in materia di “bail–in” possono essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima
della suddetta data.
Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “bail-in”
ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle
obbligazioni. Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto,
azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza
dell’Emittente.
Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli
interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo
transitorio.
Nell’applicazione dello strumento del “bail-in”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:
1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:
- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common Equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).
2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario,
secondo l’ordine indicato:
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).
Nell’ambito delle “restanti passività”, il “bail–in” riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente
l’importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati
presso succursali extracomunitarie dell’Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la
Banca, sempre per la parte eccedente l’importo di Euro 100.000 (cfr. al riguardo Paragrafo 4.5 della presente Sezione – Ranking
delle Obbligazioni).
Non rientrano, invece, nelle “restanti passività” e restano pertanto escluse dall’ambito di applicazione del “bail-in” alcune
categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a 100.000 Euro (c.d. “depositi protetti”) e le “passività
garantite” definite dall’art.1 del citato D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come passività per la quale il diritto del creditore al
pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con
trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita
con patto di riacquisto, comprendenti, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui
all’art. 7 bis L. n. 130/99.
Lo strumento sopra descritto del “bail-in” può essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di
risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:
(i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
(ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
(iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività.
Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli
strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di
Stato.
Rischio di credito per il sottoscrittore
Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni, l’investitore diviene finanziatore dell’Emittente è titolare di un credito nei confronti
dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L’investitore è dunque esposto al rischio che
l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento nonché al rischio che
l’Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto.
Rischio di liquidità.
È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un Investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro
scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo.
L’ obbligazionista potrebbe avere difficoltà a liquidare il proprio investimento e potrebbe dover accettare un prezzo inferiore a
quello di sottoscrizione, in considerazione del fatto che le richieste di vendita possano non trovare prontamente un valido
riscontro.
Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati, né di ammissione alla
negoziazione presso sistemi multilaterali di negoziazione né l’Emittente agirà in qualità di internalizzatore sistematico.
L’emittente non si impegna al riacquisto delle obbligazioni su iniziativa dell’investitore prima della scadenza, tuttavia si riserva la
facoltà di riacquistare le obbligazioni nell’ambito del servizio di negoziazione in conto proprio secondo le modalità previste dalla
policy di pricing dei prestiti obbligazionari di propria emissione, disponibile sul sito www.bancadicherasco.it. Per quanto sopra
previsto potrebbe risultare difficile ovvero impossibile per gli investitori rivendere le obbligazioni prima della scadenza.
Inoltre nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni l’Emittente potrà avvalersi della facoltà di procedere in qualsiasi
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momento alla chiusura anticipata dell’offerta, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste di adesione.
Una riduzione dell’ammontare nominale complessivo del prestito può avere un impatto negativo sulla liquidità dei titoli.
Rischio connesso all’assenza e ai limiti delle garanzie delle obbligazioni
[Il prestito non è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia.]
[Il Prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al
Credito Cooperativo (di seguito “FGO”), con le modalità ed i limiti previsti nello statuto del fondo medesimo, disponibile nel
seguente sito internet www.fgo.bcc.it.
Si precisa che, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza da parte dell’Emittente, la garanzia tutela il portatore
dell’obbligazione che dimostri l’ininterrotto possesso delle stesse nei tre mesi antecedenti l’inadempimento dell’Emittente e per
un ammontare massimo per ciascun investitore non superiore a Euro 103.291,38 euro (tenendo conto di tutti i titoli
dell’Emittente, anche appartenenti a diverse emissioni).
Per la dotazione massima del Fondo alla data della presente Nota di Sintesi si rimanda al precedente elemento B.18.
L’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso
l’Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso un’altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle banche consorziate, e quelli detenuti, direttamente o indirettamente
per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall’Alta direzione delle Banche consorziate.
L’art. 3 dello statuto del “FGO” prevede l’applicabilità della garanzia anche ai casi di attivazione delle misure di risoluzione previste
dalla direttiva 2014/59/UE (“BRRD”) tra cui il “bail-in”.]
Rischio di assenza di rating dell’Emittente e di rating degli strumenti
L’Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating, per se ne per le Obbligazioni. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto
non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell’Emittente e della rischiosità degli
strumenti finanziari. Va tuttavia tenuto in debito conto che l’assenza di rating dell’Emittente e degli strumenti finanziari oggetto
dell’offerta non è di per sé indicativa della solvibilità dell’Emittente e, conseguentemente, di rischiosità degli strumenti finanziari
oggetto dell’offerta medesima.
Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza
Nel caso in cui l’investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza il prezzo potrebbe essere
influenzato da diversi elementi, tra i quali:
- variazioni dei tassi di interesse di mercato (Rischio di tasso di mercato);
- assenza di un mercato in cui i Titoli verranno negoziati (Rischio di liquidità);
- presenza di commissioni e altri oneri delle Obbligazioni (Rischio legato alla presenza di commissioni e/o altri oneri in aggiunta al
Prezzo di Emissione);
Tali elementi potrebbero determinare una riduzione del prezzo delle Obbligazioni rispetto al Prezzo di Emissione, pertanto
l’investitore che vendesse le Obbligazioni prima della scadenza potrebbe subire una perdita in conto capitale.
Rischio di tasso di mercato
Il rischio di tasso di mercato è rappresentato dall’eventualità che le variazioni intervenute nelle curve dei tassi di interesse
possano avere riflessi sul prezzo di mercato delle Obbligazioni, per cui l’investitore potrebbe non ottenere l’intero capitale
sottoscritto nell’ipotesi di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza.
Le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari potrebbero determinare variazioni sui prezzi dei titoli.
L’impatto delle variazioni dei tassi di mercato sul prezzo delle Obbligazioni a Tasso Fisso, Step up, Step down, Tasso Misto (per la
parte a rendimento a tasso fisso) e Obbligazioni Zero Coupon è tanto più accentuato quanto più è lunga la vita residua del Titolo.
[Con riferimento alle Obbligazioni Step up le variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare oscillazioni di prezzo più
penalizzanti per l’investitore in quanto le cedole più alte sono corrisposte negli ultimi anni del prestito obbligazionario.
Con riferimento alle Obbligazioni Zero Coupon, variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare riduzioni di prezzo più
penalizzanti per l’investitore in quanto il rendimento del Titolo è interamente corrisposto alla scadenza del prestito
obbligazionario.]
[Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile il “rischio di tasso” è il rischio rappresentato da eventuali variazioni in
aumento dei livelli di tasso di interesse, che riducono il valore di mercato dei Titoli durante il periodo in cui il tasso cedolare è
fissato a seguito della rilevazione del Parametro di Indicizzazione.
Fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati e fluttuazioni relative all’andamento del Parametro di Indicizzazione potrebbero
determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento
espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, determinare variazioni sui prezzi dei Titoli.]
[Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto sulla parte cedolare fissa del prestito l’investitore è esposto al rischio di aumento
dei tassi di mercato rispetto ai tassi fissati nelle Condizioni Definitive, mentre per la parte cedolare variabile il rischio è quello della
variazione al rialzo durante il periodo in cui il tasso cedolare è fissato a seguito della rilevazione del Parametro di Indicizzazione.]
[Con riferimento alle Obbligazioni Step up, Step down con rimborso anticipato, il rischio di tasso derivante dalla presenza di una
clausola di rimborso anticipato su iniziativa dell’Emittente (opzione call) è rappresentato dalla circostanza che il prezzo del titolo
potrebbe essere meno sensibile a variazioni dei tassi di mercato. Si precisa che le eventuali oscillazioni dei tassi di mercato non
influenzano il Prezzo di Rimborso che rimane almeno pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni.]
[Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, a Tasso Misto, si fa presente che in presenza di un Cap e/o un Floor e/o della
clausola di rimborso anticipato si potrebbero avere delle modifiche rispetto a quanto descritto nel presente Paragrafo. Per
maggiori dettagli sulla presenza del Cap si rinvia al Paragrafo “Fattori di rischio specifici relativi alle Obbligazioni a Tasso Variabile e
a Tasso Misto con Cap e/o Floor “ e “Fattori di rischio specifici relativi alle Obbligazioni con rimborso anticipato”.]
Rischio connesso alla presenza di commissioni e/o altri oneri in aggiunta al prezzo di emissione
In relazione alla singola Offerta, ancorché non siano previsti costi/commissioni in aggiunta al prezzo di Emissione sono previste
spese connesse alla tenuta di un conto corrente e di un deposito titoli. L’importo di tali costi incide – riducendolo – sul rendimento
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complessivo degli strumenti finanziari presenti nel deposito titoli dell’investitore.
Rischio di conflitto di interesse
I soggetti coinvolti a vario titolo nell’emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all’operazione, un
interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell’investitore.
Di seguito vengono descritti i conflitti di interessi connessi con l’emissione delle Obbligazioni:
- coincidenza dell’Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento: la coincidenza dell’Emittente con il
Collocatore e con il Responsabile del Collocamento potrebbe determinare una potenziale situazione di Conflitto d’Interessi nei
confronti degli investitori, in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.
- conflitto di interessi legato alla negoziazione in conto proprio: Banca di Cherasco – Credito Cooperativo s.c., al fine di assicurare
la liquidità delle proprie obbligazioni, definisce, adotta e mette in atto regole interne formalizzate che individuano procedure e
modalità di negoziazione dei prodotti finanziari in oggetto. Tale situazione determinerebbe una situazione di conflitto di interesse
nei confronti degli investitori.
- conflitto di interessi in quanto l’Emittente svolge il ruolo di Agente per il Calcolo:
l’Emittente assolve al ruolo di Agente per il Calcolo nella determinazione delle cedole e rimborso del capitale e ciò configura una
situazione di conflitto di interesse;
- Conflitto di interesse in caso di devoluzione di una parte dell’interesse a favore di un Ente beneficiario. Nel caso in cui parte
dell’interesse riveniente dall’obbligazione venga devoluto ad un ente beneficiario, un eventuale collegamento tra l’emittente e
l’ente beneficiario potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Si darà indicazione
di tale conflitto nelle condizioni definitive.
Rischio di scostamento del rendimento dell’obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di stato
Il rendimento effettivo su base annua delle obbligazioni potrebbe anche risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base
annua di un titolo di stato di durata similare.
Rischio relativo al ritiro/annullamento dell’offerta
Al verificarsi di determinate circostanze, l’Emittente avrà diritto, prima della data di inizio del Periodo di Offerta o della Data di
Emissione, di dichiarare revocata o di ritirare l’offerta, nel qual caso le adesioni eventualmente ricevute saranno considerate nulle
ed inefficaci.
Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale
I redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.
L’investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte
vigenti o dall’introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto delle Obbligazioni.
[Rischio connesso alla presenza di una percentuale di devoluzione del valore nominale collocato a favore di organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS), enti, fondazioni, associazioni e altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di
utilità sociale.
L’investitore nel sottoscrivere il prestito, per il quale è prevista la devoluzione di una parte degli interessi a favore di [●] è
consapevole che, per l’intera durata dello stesso e con la periodicità indicata, il rendimento netto del titolo subirà un decremento
in misura pari alla parte devoluta che è pari all’elemento della Nota di Sintesi.]
[FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE [O A TASSO VARIABILE CON CAP E/O FLOOR] E
ALLE OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO [O A TASSO MISTO CON CAP E/O FLOOR]
Rischio di indicizzazione
Il rendimento delle Obbligazioni dipende dall’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto.
In caso di andamento decrescente del Parametro di Indicizzazione le cedole saranno proporzionalmente decrescenti.
È altresì possibile che il Parametro di Indicizzazione possa ridursi fino a zero o al di sotto di zero.
In questo caso l’investitore potrebbe non percepire alcun interesse sull’investimento effettuato. In nessun caso il valore delle
cedole variabili potrà essere inferiore a zero.
Rischio correlato alla presenza di un Cap delle cedole variabili
La presenza di un Tasso Massimo (Cap) per le cedole variabili, fa sì che esse non potranno in nessun caso essere superiori a tale
Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione. Conseguentemente,
l’investitore potrebbe non beneficiare interamente dell’eventuale andamento positivo del Parametro di Indicizzazione prescelto.
Rischio correlato all’assenza di informazioni successive all’emissione
L’Emittente non fornirà, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive, alcuna informazione relativamente
all’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto.]
[FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO
Rischio di rimborso anticipato
L’emissione prevede la facoltà dell’Emittente di rimborsare anticipatamente il Prestito (opzione call), pertanto la clausola di
rimborso anticipato incide negativamente sul prezzo dei Titoli.
Nel caso in cui l’Emittente si avvalga di tale facoltà l’investitore non riceverà le cedole che sarebbero maturate nell’ipotesi di
mancato esercizio di tale facoltà e pertanto potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento atteso al
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momento della sottoscrizione, calcolato o ipotizzato sulla base della durata originaria dei titoli obbligazionari ed inoltre, qualora
intenda reinvestire il capitale rimborsato, non avrà la certezza di ottenere un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni
rimborsate.
[Nel caso di esercizio dell’opzione call nelle Obbligazioni Step up, l’investitore non vedrebbe riconosciute le cedole con interessi
più elevati. In ogni caso l’eventuale rimborso anticipato non potrà essere effettuato prima di 18 mesi dalla data di emissione.]]
[FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI CON AMMORTAMENTO PERIODICO
Rischio connesso alla possibilità di rimborso tramite ammortamento periodico
Il rimborso del capitale attraverso un piano di ammortamento periodico potrebbe avere un impatto negativo sulla liquidità del
titolo. L'investitore deve considerare che le cedole sono calcolate sul capitale non rimborsato e quindi il loro ammontare in
termini assoluti sarà decrescente nel corso del tempo.
L’investitore inoltre sarà esposto al rischio di non riuscire a reinvestire le somme percepite prima della scadenza del titolo ad un
rendimento almeno pari a quello iniziale e ciò in dipendenza di diverse condizioni di mercato.]
Sezione E – OFFERTA
E2b Ragioni dell'Offerta
e impiego dei
proventi
E3
Descrizione dei
termini e delle
condizioni
dell'Offerta
E4
Descrizione di
eventuali interessi
Le obbligazioni saranno emesse nell’ambito della ordinaria attività di raccolta della Banca di Cherasco – Credito Cooperativo. Le
somme derivanti dal collocamento delle obbligazioni saranno utilizzate dall’Emittente nella ordinaria attività di concessione di
credito nonché in ogni altra attività consentita dalla legislazione vigente (per esempio investimento mobiliare e intermediazione
finanziaria).
[L’obbligazione prevede la devoluzione di parte degli interessi pari al [●] dai clien_ so`oscri`ori a favore dell’Ente [●].]
[L’obbligazione non prevede la devoluzione di parte degli interessi.]
Condizioni alle quali l’offerta è subordinata: le Obbligazioni sono offerte in sottoscrizione [senza essere subordinate ad alcuna
condizione] [subordinatamente e limitatamente alle seguenti condizioni:
- a seguito di apporto di c.d. “denaro fresco”;
- a seguito di apertura di “nuovi rapporti”;
- in virtù della residenza del sottoscrittore in una certa area geografica;
- esclusivamente ai soci della Banca;
Ammontare Totale dell’offerta e Valore Nominale: l'Ammontare Totale dell'emissione è pari a [•], per un totale di n. [•]
Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale pari a [•]. L’Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di aumentare
l’Ammontare Totale dandone comunicazione mediante apposito avviso che sarà pubblicato sul sito internet dell’Emittente e
contestualmente trasmesso alla Consob.
Periodo di Offerta: il Periodo di Offerta è [•]. In qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, l'Emittente può estenderne la
durata, ovvero procedere alla chiusura anticipata, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste, dandone
comunicazione mediante apposito avviso che sarà pubblicato sul sito internet dell’Emittente e contestualmente trasmesso alla
Consob.
Procedure di sottoscrizione: le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione presso le filiali dell’Emittente e/o mediante offerta
fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza (collocamento on line), secondo quanto previsto dalla normativa
vigente in materia.
Le domande di adesione all'offerta devono essere presentate compilando l'apposita modulistica, disponibile presso gli sportelli
dell’Emittente e sono irrevocabili, salvo il caso di pubblicazione di un supplemento ai sensi di quanto previsto dall’art. 94 e 95-bis
del Testo Unico della Finanza. Gli investitori hanno il diritto di revocare la loro accettazione, sempre che gli eventi previsti
dall'articolo 94, comma 7, siano intervenuti prima della chiusura del periodo di Offerta o della consegna dei Titoli.
Ai sensi dell’art 30 comma 6 del Testo Unico della Finanza, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di
sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione e l’investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso, senza penali e
senza doverne indicare il motivo.
In merito al diritto di recesso previsto nell’ambito della disciplina sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari
dall’articolo 67 duodecies del decreto legislativo 206/2005 (cosiddetto “Codice del Consumo”), l’Emittente riconosce ai sensi
dell’articolo 67 duodecies comma 5 il diritto di recesso.
Pertanto l’efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza sarà sospesa per la durata di 14 giorni di
calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. L’Emittente indicherà nelle condizioni
definitive la data ultima in cui sarà possibile aderire all’Offerta nonché le modalità di esercizio del diritto di recesso.
Modalità di pagamento e consegna dei Titoli: Il pagamento delle obbligazioni dovrà essere effettuato alla data della
sottoscrizione mediante autorizzazione all’addebito sui conti correnti intrattenuti dai sottoscrittori presso l’Emittente o mediante
consegna da parte dei medesimi dell’importo necessario alle casse dell’Emittente, salvo sottoscrizioni avvenute prima della data di
godimento, per cui la data di regolamento coinciderà con la data di godimento. La data alla quale viene effettuato il pagamento
del prezzo di sottoscrizione è definita data di regolamento (“Data di Regolamento”).
Destinatari dell’offerta: le Obbligazioni sono emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano.
Prezzo di Emissione: Le Obbligazioni saranno emesse alla pari, cioè ad un Prezzo pari al 100% del Valore Nominale, senza aggiunta
di commissioni di collocamento o sottoscrizione a carico dei sottoscrittori. Al prezzo di emissione potrà essere aggiunto
l’eventuale rateo di interessi qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva alla data di godimento. Per i soli titoli Zero
Coupon, il prezzo di emissione e pari al [●] del valore nominale e cioè Euro [●] per singola obbligazione.
I soggetti a vario titolo coinvolti nell’emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all’operazione, un
interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell’investitore. Le Obbligazioni di cui al presente Programma sono
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che sono
significativi per
l'emissione/l'offerta
compresi interessi
in conflitto
E7
Spese stimate
addebitate
all'investitore
dall'Emittente o
dall'offerente
soggette ai seguenti conflitti di interesse:
- Rischio coincidenza dell’Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento
- Rischio di conflitto di interessi legato alla negoziazione in conto proprio
- Rischio di conflitto di interessi in quanto l’Emittente svolge il ruolo di Agente per il Calcolo
[- Rischio connesso alla possibilità di devoluzione di una parte di interessi a favore di Enti Benefici]
[Eventuali ulteriori interessi, compresi quelli in conflitto, relativi alle singole emissioni sono a [●].
Il prezzo di emissione non include commissioni di collocamento o di sottoscrizione.
Non sono inoltre previste commissioni, spese o imposte in aggiunta al prezzo di emissione.
Inoltre potranno essere previste commissioni connesse alla tenuta e/o all’apertura di un conto corrente/conto titoli.
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SEZIONE IV - FATTORI DI RISCHIO
FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE
Con riferimento ai Fattori di rischio relativi all’Emittente, si rinvia alla Sezione V (Capitolo 3) del presente
Prospetto di Base.
In particolare si invitano i sottoscrittori a leggere attentamente la citata sezione al fine di comprendere i
fattori di rischio generali e specifici collegati all’acquisto delle Obbligazioni.
FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI SINGOLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI
In riferimento ai singoli strumenti finanziari offerti, si rinvia alla Nota Informativa (Sezione VI – Paragrafo 2)
del presente Prospetto di Base.
In particolare si invitano i sottoscrittori a leggere attentamente la citata sezione al fine di comprendere i
fattori di rischio generali e specifici collegati all’acquisto delle Obbligazioni.
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SEZIONE V – DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE
1 PERSONE RESPONSABILI
Si fa rinvio alla sezione I del presente Prospetto di Base, ove si può rilevare la Dichiarazione di
Responsabilità rilasciata dal Legale Rappresentante della Banca di Cherasco – Credito Cooperativo.
2 REVISORI LEGALI DEI CONTI
2.1 SOGGETTO INCARICATO E DURATA DEL MANDATO
Con riferimento al bilancio 2014 l’Assemblea dei Soci della Banca di Cherasco in data 17/05/2014 aveva
eletto i componenti del Collegio Sindacale quali revisori legali dei conti.
Il Collegio Sindacale ha revisionato con esito positivo i Bilanci individuali e consolidati chiusi al 31/12/2014 e
la semestrale al 30/06/2015.
L’Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Cherasco S.C., con delibera assunta il 02 ottobre 2015, ha
conferito l’incarico della revisione legale per la durata di 9 esercizi (periodo 2015/2023, estremi compresi)
alla Società BDO Italia S.p.A..
Essa risulta iscritta:
- al Registro delle Imprese di Milano con il numero 07722780967, corrispondente anche al codice
fiscale;
- al Registro dei revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013.
La Società di revisione BDO Italia S.p.A., avente sede legale in Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano, ha
certificato i bilanci dell’esercizio 2015.
Le relazioni redatte dalla suddetta società di revisione esprimono, per ciascuno dei suddetti esercizi, un
giudizio senza rilievi e senza richiamo d’informativa.
2.2 EVENTUALI VARIAZIONI DEI COMPONENTI
Banca di Cherasco Credito Cooperativo s.c., dichiara che in data 14 settembre 2015 l’intero Collegio
Sindacale ha manifestato la volontà di rinuncia all’incarico, con dimissioni aventi decorrenza 1 ottobre
2015.
In data 2 ottobre 2015 è stata convocata un’assemblea ordinaria dei soci che ha nominato il nuovo Collegio
Sindacale e ha conferito l’incarico di Revisore legale dei conti alla società B.D.O. Italia S.p.A. con sede legale
in Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano.
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FATTORI DI RISCHIO
3. FATTORI DI RISCHIO
La Banca di Cherasco S.c., in qualità di Emittente, invita gli investitori a prendere attenta visione del
presente documento di Registrazione, al fine di comprendere i fattori di rischio che possono influire sulla
capacità dell’Emittente di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dagli strumenti finanziari. In particolare
i seguenti fattori di rischio potrebbero influire sulla capacità dell’Emittente di adempiere agli obblighi
assunti con l’emissione degli strumenti finanziari. L’Emittente non è in grado di prevedere in quale misura
esiste la probabilità che tali rischi si verifichino.
Rischio connesso alla perdita d’esercizio
La Banca al 30.06.2016 registra una perdita di € 1.605.774. Tale risultato è da attribuirsi principalmente alle
importanti rettifiche di valore (pari ad € 6.329.121) effettuate sul portafoglio crediti deteriorati, oltre che
ad una diminuzione dell’apporto dell’utile da negoziazione titoli facenti parte delle attività finanziarie
disponibili per la vendita. Il bilancio al 31/12/2015 aveva registrato un utile di € 78.023 mentre al
31/12/2014 aveva registrato una perdita di € 6.001.959 dovuta principalmente all'importo rilevante di
rettifiche per deterioramento dei crediti (pari ad € 29.936.626).
Rischio di deterioramento della qualità del credito
Nel corso del 2015 la gestione del comparto crediti della Banca ha evidenziato un peggioramento della
qualità del credito sia rispetto all’anno precedente sia rispetto ai dati di sistema espressi dalla classe
dimensionale di appartenenza delle Banche minori; tale andamento riflette il perdurare delle condizioni di
deterioramento della situazione economica/finanziaria che ha interessato il territorio dove opera la Banca,
in particolare si è registrato un peggioramento dell’incidenza dei crediti deteriorati lordi (che passano dal
13,45% al 17,81%) e netti (che passano dal 7,92% al 11,21%) sul totale degli impieghi rispetto all’anno
precedente e, con riferimento alle posizioni nette, anche nei confronti del corrispondente dato medio di
sistema (10,80%); è aumentato, altresì il peso delle sofferenze lorde (passando dal 9,97% al 12,15%) e nette
(passando dal 4,75% al 6,19%) sul totale degli impieghi ed i relativi rapporti risultano superiori anche
rispetto ai corrispondenti dai medi settoriali (10,50% e 4,80%); notevolmente peggiorato il rapporto
sofferenze su patrimonio netto(cha passa da 48,39% al 60,24%); si evidenzia inoltre che il rapporto di
copertura delle sofferenze risulta inferiore rispetto al dato espresso dal sistema.
Al 30/06/2016 risulta ulteriormente peggiorata l’incidenza dei crediti deteriorati sia lordi (che passano da
17,81% al 19,34%) che netti (che passano da 11,21% al 11,70%) sul totale degli impieghi rispetto al
31/12/2015; in peggioramento le sofferenze lorde sul totale degli impieghi lordi in quanto gli impieghi lordi
non sono aumentati proporzionalmente rispetto alle sofferenze lorde; tali indicatori di rischiosità risultano
significativamente più elevati rispetto ai dati medi di sistema.
La banca ha assunto criteri di accertamento delle effettive possibilità di recupero - soprattutto in
riferimento alle garanzie immobiliari – più severi rispetto a quelli adottati ai fini del bilancio al 31 dicembre
2015 sulla base dell’adozione di una nuova Policy di classificazione e valutazione dei crediti deteriorati. Si
rinvia al Paragrafo 3.1 del presente documento e al Bilancio 2015.
Tabella - Principali indicatori di rischiosità creditizia per l’Emittente posti a confronto con i corrispondenti
dati espressi dal sistema bancario italiano per classe dimensionale di appartenenza della Banca di Cherasco
(banche minori)
34
FATTORI DI RISCHIO
30/06/20 16
31 /12/2015
Sistema
31/12/2015*
3 1/12/2014
Sistema
31/12/2014**
sofferenze lorde / Impieghi lordi
(clientela)
12,33%
12,15%
10,5%
9,97%
8,6 0%
sofferenze nette / Impieghi netti
(clientela)
5,62%
6,19%
4,80%
4,75%
4,5 0%
sofferenze nette/ patrimonio netto
58,18%
60,24%
n.d.
48,39%
n.d.
crediti deteriorati lordi/ impieghi lordi
19,34%
17,81%
18,7%
13,45%
16, 8%
crediti deteriorati nette / impiegh i
netti
11,70%
11,21%
10,80%
7,92%
10 ,80%
Rapporto di co pertura delle sofferenze
56,76%
53,07%
55,3%
55,33%
52, 1%
Copertura dei crediti deteriorati
42,57%
41,97%
40,8%
44,82%
36, 5%
Costo del rischio
9,27%
8,46%
n.d.
6,74%
n.d.
* Fonte: “Rapporto sulla Stabilità Finanziaria n.1 2016” Banca d’Italia
** Fonte: “Rapporto sulla Stabilità Finanziaria n.1 2015” Banca d’Italia e appendice relazione Annuale 2014 Banca d’Italia.
Rischio connesso agli accertamenti ispettivi promossi dalle autorità di vigilanza
La Banca di Cherasco è stata sottoposta ad accertamenti ispettivi da parte della Banca d’Italia, conclusisi in
data 24 aprile 2015, da cui è emerso un giudizio in prevalenza sfavorevole. Il giudizio corrisponde ad un
livello 5 (in prevalenza sfavorevole), sulla scala di giudizio di 6 livelli complessivi in ordine crescente di
rischiosità adottata dalla Banca d’Italia medesima ed in vigore al momento dell’accertamento (rif. Circolare
269/08 – 6° agg., scala da 1: favorevole a 6: sfavorevole); si precisa che attualmente vige una nuova scala di
giudizio articolata su 4 livelli, da 1: favorevole a 4: sfavorevole.
In esito all’accertamento ispettivo inoltre la Banca ha provveduto su indicazione dell’organo di Vigilanza al
rinnovo totale del Collegio Sindacale, di parte del Consiglio di Amministrazione e degli organi di direzione.
Nella stessa occasione, in data 10/05/2016, Banca d’Italia ha avviato il procedimento sanzionatorio che ha
determinato una sanzione complessiva pari a euro 261.000 di cui la Banca risponde in solido.
Sono state rilevate le seguenti irregolarità:
- nei confronti dei componenti dell’ex Consiglio di Amministrazione e dell’attuale Presidente del Consiglio di
Amministrazione, carenze nell’organizzazione e nei controlli interni;
- nei confronti dei componenti dell’Ex Collegio Sindacale, carenze nei controlli;
- nei confronti dell'ex Direttore Generale, carenze nell’organizzazione e nei controlli interni e inosservanza
delle disposizioni in materia di trasparenza – Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali.
La Banca di Cherasco ha ricevuto dalla Consob, nell’ambito della propria attività di vigilanza, tre richieste di
dati e notizie, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d. lgs. 58/1998, tra il 2015 ed il 2016.
Nello specifico si riepilogano di seguito le richieste rivolte dall’Autorità di Vigilanza:
- con nota dell’01/07/2015 sono stati richiesti da Consob chiarimenti in merito alle modalità adottate per la
distribuzione alla clientela della Banca del titolo obbligazionario subordinato di propria emissione cui è
stato dato riscontro in data 27/07/2015;
- con nota del 02/11/2015 sono stati richiesti chiarimenti in merito alle modalità di mappatura dei prodotti
emessi dalla Banca e aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell’implementazione dei presidi in tema di
rischio di concentrazione, cui la Banca ha fornito riscontro in data 25/11/2015;
- con successiva nota del 20/05/2016 Consob, facendo seguito alle verifiche effettuate nel corso
dell’ordinaria attività di vigilanza in merito ai livelli di concentrazione in titoli di propria emissione nei
portafogli detenuti dalla Banca per conto della clientela retail, ha richiesto chiarimenti sulle procedure di
valutazione di adeguatezza/appropriatezza adottate. A tale richiesta la Banca ha fornito riscontro in data
17/06/2016.
35
FATTORI DI RISCHIO
Si fa presente che, alla data di redazione del presente documento, l’indagine Consob non ha dato esito a
rilievi e/o provvedimenti. Si rimanda alla lettura del paragrafo 11.6 del presente Documento di
Registrazione.
Rischio derivante dalla riforma del settore delle Banche di Credito Cooperativo (BCC)
Con legge nr. 49 dell’08.04.2016, di conversione del Decreto legge nr. 18 del 14 febbraio 2016, il settore del
credito cooperativo è stato riformato allo scopo di accrescere l’integrazione del comparto e favorirne il
rafforzamento patrimoniale preservando al contempo i caratteri di mutualità e localismo delle banche
stesse. L’Emittente non si è avvalso della cosiddetta “way out”, non avendo un patrimonio netto di entità
consistente pari ad almeno 200 milioni di euro, pertanto dovrà aderire ad un Gruppo Bancario Cooperativo
quando costituito.
La riforma prevede l’obbligo per le BCC, attraverso un contratto di coesione, di aderire ad un gruppo
bancario cooperativo, composto da una capogruppo costituita in forma di società per azioni avente un
patrimonio netto non inferiore a un miliardo di euro.
L’adesione ad un gruppo bancario, entro 18 mesi dall’entrata in vigore delle Disposizioni attuative emanate
dalla stessa Banca d’Italia, il 03/11/2016 come di seguito riportato, è la condizione per il rilascio, da parte
della Banca d’Italia, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di Banca di credito
cooperativo.
In data 03.11.2016 è stata pubblicata da parte di Banca d’Italia la normativa regolamentare di attuazione degli
art. 37-bis e 37 ter del TUB concernenti il gruppo bancario cooperativo mediante il 19° aggiornamento alla
propria circolare 285 del 17/12/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” che disciplina i requisiti
organizzativi della capogruppo, il contenuto minimo del contratto di coesione, le caratteristiche della
garanzia, i criteri e le condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo, gli statuti della capogruppo e
delle banche affiliate nonché la costituzione del gruppo bancario cooperativo. Tale normativa prevede che il
Gruppo Bancario Cooperativo si fondi sui poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, definiti nel
contratto di coesione stipulato fra questa e le banche di credito cooperativo affiliate, finalizzati ad assicurare
unità di direzione strategica e del sistema dei controlli nonché l’osservanza delle disposizioni prudenziali
applicabili al gruppo e ai suoi componenti, anche mediante disposizioni della capogruppo vincolanti per le
banche affiliate.
Con il contratto di coesione le banche di credito cooperativo aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo e
accettano di essere sottoposte all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e
controlli della stessa.
L’adesione al gruppo bancario ha carattere sostanzialmente permanente e il contratto di coesione indica i
poteri della capogruppo sulle banche affiliate, che riguardano - tra l’altro - i seguenti profili rilevanti sul
piano prudenziale e di vigilanza:
— il governo societario del gruppo e delle sue componenti, i controlli interni e i sistemi informativi del
gruppo, funzionali ai compiti della capogruppo di individuazione e attuazione degli indirizzi strategici e degli
obiettivi operativi del gruppo e ad assicurare l’unitarietà ed efficacia dei sistemi di amministrazione,
gestione e controllo a livello consolidato. Al riguardo è previsto, tra l’altro, che:
a) il contratto di coesione disciplini i casi e le modalità di esercizio dei poteri della capogruppo di nomina e
revoca degli organi delle banche affiliate, ispirandosi al principio per cui la nomina degli organi di
amministrazione e controllo spetta, di norma, all’assemblea dei soci, salvo che i soggetti proposti per tali
cariche siano ritenuti dalla capogruppo inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance
del gruppo o di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento della capogruppo oppure inidonei ad
assicurare la sana e prudente gestione della banca avendo riguardo in particolare al merito individuale
comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati conseguiti come esponente aziendale. In tali casi,
36
FATTORI DI RISCHIO
sulla base di motivate considerazioni, la capogruppo esercita il potere di nominare o revocare
direttamente i componenti degli organi delle banche affiliate, fino alla maggioranza degli stessi;
b) la capogruppo svolga tutte le funzioni attribuite alla capogruppo di un gruppo bancario dalla disciplina di
vigilanza in materia di Risk Appetite Framework (“sistema degli obiettivi di rischio”), controlli interni ed
esternalizzazione di funzioni nei gruppi bancari. E’ inoltre previsto che - al fine di assicurare l’unità del
controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo sul gruppo nel suo insieme e l’equilibrio gestionale
delle singole banche affiliate - la capogruppo definisca le strategie, le politiche e i principi di valutazione
e misurazione dei rischi per il gruppo e assicuri la coerenza del sistema dei controlli interni delle banche
affiliate con le strategie, le politiche e i principi stabiliti a livello di gruppo; a tal fine è previsto, tra l’altro,
che la capogruppo
definisca regole e criteri di svolgimento dell’attività delle banche affiliate, quanto meno con riferimento alle
politiche di concessione del credito, all’esposizione a rischi finanziari, alle decisioni di investimento in
partecipazioni e in immobili, alla gestione dei conflitti d’interesse;
— le attività di controllo e intervento della capogruppo sulle banche affiliate; al riguardo è previsto che il
contratto di coesione disciplini il quadro generale dei controlli della capogruppo sull’organizzazione, sulla
situazione tecnica e sulla situazione finanziaria delle banche affiliate. Inoltre, il contratto di coesione
definisce gli interventi e le misure a disposizione della capogruppo con finalità di prevenzione e correzione
delle situazioni di anomalia delle banche affiliate, ivi compresi i poteri di incidere sulla situazione
patrimoniale e di liquidità, sulla riduzione del rischio, sulla dismissione di investimenti partecipativi e
immobiliari, sulle politiche di distribuzione dei dividendi, sulla restrizione dell’attività e dell’articolazione
territoriale;
— il rispetto dei requisiti prudenziali, degli obblighi segnaletici e delle altre disposizioni in materia bancaria
e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti; al riguardo è previsto, tra l’altro. che il contratto di
coesione attribuisca alla capogruppo il potere di emanare disposizioni vincolanti per il rispetto dei requisiti
prudenziali applicabili a livello consolidato, assegnando alla responsabilità esclusiva della capogruppo la
definizione e l’adozione delle metodologie di misurazione dei rischi a fini regolamentari;
— il ruolo della capogruppo nelle decisioni di rilievo strategico delle banche affiliate; al riguardo è previsto,
tra l’altro, che il contratto di coesione attribuisca alla capogruppo il potere di approvare preventivamente le
operazioni delle banche affiliate che abbiano rilievo strategico sul piano patrimoniale o finanziario per il
gruppo o per le singole banche affiliate, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione, cessione o
acquisto di beni e rapporti giuridici, l’acquisto di partecipazioni e immobili, l’apertura di succursali in Italia e
all’estero, la prestazione all’estero di servizi senza stabilimento di succursali;
— le sanzioni applicabili dalla capogruppo nel caso di violazioni degli obblighi previsti dal contratto; al
riguardo è previsto che il contratto di coesione individui le sanzioni per i casi di violazione di disposizioni
della capogruppo e di altri obblighi contrattuali, da graduare in relazione alla gravità delle violazioni; in
proposito è specificato che devono essere previste almeno le seguenti sanzioni: la possibilità per la
capogruppo di adottare misure che incidono sulla struttura e l’operatività della banca affiliata, ivi compresi,
quando appropriato, la sospensione dell’assunzione di nuovi rischi, il divieto di nuove operazioni, la
restrizione delle attività o della rete territoriale; nei casi più gravi, esperite le altre azioni e gli interventi
correttivi possibili e utili, l’esclusione di una banca affiliata dal gruppo.
Il contratto prevede inoltre la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate. In particolare, con
riferimento alle regole che disciplinano tale garanzia, si pone nella massima evidenza quanto segue:
- la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate è parte integrante del contratto di coesione;
- la partecipazione all’accordo di garanzia in solido costituisce, in ogni caso, condizione imprescindibile per
l’adesione al contratto di coesione e, quindi, al gruppo bancario cooperativo;
- la garanzia tra la capogruppo e la banche affiliate è reciproca (cross-guarantee), ovverosia la capogruppo
garantisce tutte le banche affiliate per le obbligazioni da queste assunte e ciascuna banca affiliata garantisce
37
FATTORI DI RISCHIO
la capogruppo e le altre banche affiliate per le obbligazioni di queste;
- la garanzia è disciplinata contrattualmente in modo da produrre l’effetto di qualificare le passività della
capogruppo e delle banche affiliate come obbligazioni in solido di tutte le banche aderenti all’accordo;
- l’obbligazione di garanzia di ciascuna banca aderente è commisurata alle esposizioni ponderate per il rischio
di ciascuna banca ed è contenuta entro il limite delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a
livello individuale;
- la garanzia ha anche una efficacia esterna in favore dei creditori delle banche aderenti, nel senso che ciascun
aderente assumerà in solido, entro il limite sopra indicato dell’obbligo di garanzia individuale, le obbligazioni
di ogni altra Banca aderente che si rendesse inadempiente verso i propri creditori;
- la garanzia deve prevedere meccanismi di sostegno finanziario intra-gruppo con cui le banche aderenti si
forniscono il sostegno finanziario necessario per assicurare la loro solvibilità e liquidità, in particolare per il
rispetto dei requisiti prudenziali e delle richieste dell’autorità di vigilanza, nonché per evitare, ove necessario,
l’assoggettamento alle procedure di risoluzione di cui al d.lgs n. 180/2015 o alla procedura di liquidazione
coatta amministrativa di cui all’art. 80 e ss. del TUB.
Sussiste pertanto il rischio che in futuro, come conseguenza dell’adesione della Banca di Cherasco ad un
gruppo bancario cooperativo, di cui non si può prevedere la composizione quantitativa e qualitativa, e ove
permanga l’attuale situazione di eccedenza delle risorse patrimoniali dell’Emittente rispetto ai requisiti
obbligatori a livello individuale, l’attuazione del previsto meccanismo di garanzia comporti l’obbligo della
Banca di Cherasco di impegnare proprie risorse patrimoniali:
- per rispondere di obbligazioni presso terzi assunte da altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario
cooperativo;
- per fornire il sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità ad altre banche aderenti al
medesimo gruppo bancario cooperativo.
L’investimento in obbligazioni della Banca di Cherasco, pertanto, potrà comportare per l’investitore
l’esposizione, oltre che al rischio di impresa proprio della Banca di Cherasco, anche al rischio di impresa
proprio di altre banche aderenti al medesimo Gruppo Bancario Cooperativo (entro il limite delle risorse
patrimoniali della Banca di Cherasco eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale).
Sulla base dei dati del rendiconto semestrale al 30 giugno il free capital dell’emittente è pari a € 21.554.562.
Rischio relativo all’assenza del credit spread dell’Emittente
Si richiama l’attenzione dell’investitore sulla circostanza che, per l’Emittente, non è possibile determinare
un valore di credit spread (inteso come differenza tra il rendimento di un’obbligazione plain vanilla di
riferimento dell’Emittente ed il tasso Interest Rate Swap su durata corrispondente) atto a consentire un
ulteriore apprezzamento della rischiosità dell’Emittente.
Rischio di credito
Banca di Cherasco Credito Cooperativo s.c. è esposta ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia.
L'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale
mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e
creditizia potrebbero, pertanto, avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o
finanziaria dell’Emittente.
Più in generale, alcune controparti che operano con l’Emittente potrebbero non adempiere alle rispettive
obbligazioni nei confronti dell’Emittente stesso a causa di fallimento, assenza di liquidità,
malfunzionamento operativo o per altre ragioni oppure il fallimento di un importante partecipante del
mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, potrebbero causare ingenti
problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte di altri istituti, i quali a loro volta potrebbero
influenzare negativamente l’Emittente. Un ulteriore rischio si sostanzia poi nella possibilità che alcuni
38
FATTORI DI RISCHIO
crediti dell’Emittente nei confronti di terze parti non siano esigibili. Nondimeno, una diminuzione del
merito di credito dei terzi, ivi inclusi gli stati sovrani, di cui l’Emittente detiene titoli od obbligazioni
potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell’Emittente di vincolare
nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. Una significativa
diminuzione nel merito di credito delle controparti dell’Emittente potrebbe pertanto avere un impatto
negativo sui risultati dell’Emittente stesso. Mentre in molti casi l’Emittente può richiedere ulteriori garanzie
a controparti che si trovino in difficoltà finanziarie, potrebbero sorgere delle contestazioni in merito
all’ammontare della garanzia che l’Emittente ha diritto di ricevere e al valore delle attività oggetto di
garanzia. Livelli di inadempimento, diminuzioni e contestazioni in relazione a controparti sulla valutazione
delle garanzie, aumentano significativamente in periodi di tensioni e illiquidità di mercato.
Rischio di mercato
È il rischio derivante dalla perdita di valore degli strumenti finanziari di proprietà dell’Emittente (per
esempio per l’effetto dei movimenti dei tassi di interesse e delle valute), che potrebbe produrre un
deterioramento della solidità patrimoniale dell’Emittente e delle sue prospettive economiche.
L’Emittente non ha posto in essere operazioni di copertura per tali rischi sul portafoglio di proprietà.
Questo rischio viene comunque monitorato giornalmente mediante metodologie di Value at Risk (VAR) ed
analisi sulla reattività del valore del portafoglio all’evoluzione dei tassi di interesse e dei credit spreads. Si
ricorda che il VaR esprime la perdita massima potenziale derivante da movimenti sfavorevoli dei parametri
di mercato, dati un determinato orizzonte temporale e una definita probabilità (per informazioni sui valori
del VAR si rimanda al Paragrafo 3.1 del presente Documento di Registrazione). L’Emittente detiene nel
proprio portafoglio titoli ed obbligazioni che potrebbero comportare perdite derivanti dalla diminuzione dei
prezzi di mercato, che potrebbe comportare tensioni ai fini della liquidità, nonché avere un impatto
negativo sui risultati dell’Emittente stesso.
Rischio operativo
Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da
processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. L’Emittente è pertanto esposto a
molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il
rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi, compresi
quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione.
I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi
connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o
difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi
dell’Emittente.
Per maggiori informazioni si rimanda al bilancio dell’Emittente al 31 dicembre 2015 (Nota Integrativa Parte
E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura – Sezione 4 – “Rischio Operativo”).
Rischio di liquidità dell’Emittente
Si definisce rischio di liquidità il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento
nel momento in cui essi giungono a scadenza.
La liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata dall'incapacità di reperire nuovi fondi (c.d. “funding
liquidity risk”), o dall'incapacità di vendere determinate attività o riscattare i propri investimenti (c.d.
“market liquidity risk”), da imprevisti flussi di cassa in uscita ovvero dall'obbligo di prestare maggiori
garanzie.
Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo e dalla volontà
dell'Emittente, come (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo): una generale turbativa di
39
FATTORI DI RISCHIO
mercato; un problema operativo che colpisca l'Emittente o terze parti; anche la semplice percezione, tra i
partecipanti al mercato, che l'Emittente stia subendo un maggiore rischio di liquidità.
La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie possono aumentare i costi di
finanziamento dell'Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità.
L’Emittente si è dotato di una policy per la gestione del rischio di liquidità.
Inoltre, in ragione di un costante presidio e monitoraggio dei rischi e della salvaguardia del patrimonio, la
Banca si è dotata di un piano di emergenza (c.d. “Contingency Funding Plan”), cioè di procedure
organizzative ed operative che verranno attivate nel momento in cui si debbano fronteggiare situazioni di
allerta o di crisi relative alla liquidità. Per ulteriori informazioni sugli indicatori di liquidità dell’Emittente si
rinvia al successivo paragrafo 3.1. “Informazioni Finanziarie Selezionate”.
Rischio collegato a procedimenti giudiziari
Tale rischio è rappresentato principalmente dal possibile esito sfavorevole di procedimenti giudiziari,
arbitrali e/o amministrativi cui l'Emittente è convenuto in ragione dell'esercizio della propria attività
bancaria.
Le più consuete controversie giudiziali sono relative a revocatorie fallimentari ovvero azioni di nullità,
annullamento o risarcimento danni, connesse a servizi bancari e ad operazioni d'investimento in strumenti
finanziari emessi da soggetti successivamente incorsi in "default".
Per ulteriori informazioni sui procedimenti giudiziali e arbitrali pendenti si rinvia al successivo paragrafo
11.6. “Procedimenti giudiziari, arbitrali e accertamenti ispettivi dell’autorità di controllo”.
Rischi connessi con la crisi economico/finanziaria generale ed all’impatto delle attuali incertezze del
contesto macroeconomico
L’andamento dell’Emittente è influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e dell’intera area
Euro, e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita
dell’economia delle aree geografiche in cui l’Emittente opera.
In particolare, la capacita reddituale e la solvibilità dell’Emittente sono influenzati dall’andamento di fattori
quali le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo
termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la
sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione,
l’inflazione e i prezzi delle abitazioni.
Variazioni avverse di tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero
condurre l’Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle
attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità della Banca e sulla sua stessa solidità
patrimoniale.
Il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in relazione: (a) ai
recenti sviluppi connessi al referendum del Regno Unito ad esito del quale quest’ultimo uscirà dall’Unione
Europea (c.d. “Brexit”), non risultando prevedibile, allo stato, l’impatto che la fuoriuscita dall’UE potrà
produrre sull’economia del Regno Unito, sull’economia internazionale nel suo complesso, sui mercati
finanziari nonché sulla situazione dello Stato Italiano e dell’Emittente; (b) alle tendenze dell’economia reale
con riguardo alle prospettive di ripresa e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale e
di tenuta delle economie in quei paesi, come Stati Uniti e Cina, che hanno mostrato una crescita anche
consistente negli ultimi anni; (c) ai futuri sviluppi della politica monetaria della BCE, nell’area Euro, e della
FED, nell’area del dollaro, ed alle politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive
delle proprie valute; (d) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si
registrano, in modo più meno ricorrente, sui mercati finanziari. In particolare, si richiamano, in proposito:
(i) i recenti sviluppi della crisi relativa al debito sovrano della Grecia - che hanno posto rilevanti incertezze,
non rientrate del tutto, sulla futura permanenza della Grecia nell’area euro, se non, in una prospettiva
estrema, per il possibile contagio, tra i mercati dei debiti sovrani, dei diversi paesi, sulla stessa tenuta del
40
FATTORI DI RISCHIO
sistema monetario europeo fondato sulla moneta unica, (ii) le recenti turbolenze sui principali mercati
finanziari asiatici, tra cui, in particolare quello cinese.
Sussiste pertanto il rischio che la futura evoluzione dei richiamati contesti possa produrre effetti negativi
sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Emittente.
Rischio connesso all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario ed alle
modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie
L’Emittente è soggetto ad un’articolata e stringente regolamentazione, nonché all’attività di vigilanza,
esercitata dalle istituzioni preposte (in particolare, Banca d’Italia e CONSOB). Sia la regolamentazione
applicabile, sia l’attività di vigilanza, sono soggette a continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi.
Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito
finanziario e bancario, l’Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l’altro, di antiriciclaggio,
usura, tutela del cliente (consumatore).
La fase di forte e prolungata crisi dei mercati, ha portato all’adozione di discipline più rigorose da parte
delle autorità internazionali. A partire dal 1° gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza è stata
modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un
significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria
e dell’introduzione di policy e di regole quantitative per l’attenuazione del rischio di liquidità negli istituti
bancari.
In particolare, per quanto concerne l’innalzamento dei requisiti patrimoniali, gli accordi di Basilea III
prevedono una fase transitoria con livelli minimi di patrimonializzazione via via crescenti; a regime, ovvero
a partire dal 2019, tali livelli contemplano per le banche un Common Equity Tier 1 ratio pari almeno al 4,5%
delle attività ponderate per il rischio, un Tier 1 Capital ratio pari almeno al 6% e un Total Capital ratio pari
almeno al 8% delle suddette attività ponderate per il rischio. Ai coefficienti minimi si somma il 2,5% a titolo
di Capital Conservation Buffer fino al 31 dicembre 2016. A partire dal 1° gennaio 2017 il Capital
Conservation Buffer verrà ridotto all’1,25% per poi crescere all’1,875% dal 1° gennaio 2018 e tornare al
2,5% dal 1° gennaio 2019, al fine di allineare la disciplina nazionale a quella della maggioranza dei paesi
dell’Eurozona (rif. 18° aggiornamento della Circolare 285/13 della Banca d’Italia).
In conformità alle previsioni normative europee (Direttiva UE CRD IV e Guidelines EBA on common SREP), la
Banca d'Italia, ad esito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), ha imposto all’Emittente,
con provvedimento nr. 1290434/15 del 3.12.2015, requisiti patrimoniali aggiuntivi, comprensivi del Capital
Conservation Buffer, da considerarsi “vincolanti” per la Banca a decorrere dalla segnalazione sui fondi
propri al 31.12.2015 nelle misure di seguito indicate:
- per il CET 1 ratio, il coefficiente è “vincolante” nella misura del 5,9% (4,5% ex art. 92 CRR + 1,4% a esito
dello SREP);
- per il Tier 1 ratio, il coefficiente è “vincolante” nella misura del 7,9% (6% ex art. 92 CRR + 1,9% a esito dello
SREP);
- per il Total Capital ratio, il coefficiente è “vincolante” nella misura del 10,5% (8% ex art. 92 CRR + 2,5% a
esito dello SREP).
I ratios patrimoniali di Banca di Cherasco alla data del 30 giugno 2016, risultano superiori ai coefficienti
vincolanti comunicati.
Non sono pervenute comunicazioni da parte della Banca d’Italia concernenti ulteriori richieste di carattere
prudenziale né aggiornamenti sullo SREP.
Per quanto concerne la liquidità, gli accordi di Basilea III prevedono, tra l’altro, l’introduzione di un
indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, o “LCR”), avente come obiettivo la costituzione e il
mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale
di trenta giorni in caso di grave stress, e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio, o
“NSFR”) con orizzonte temporale superiore all’anno, introdotto per garantire che attività e passività
presentino una struttura per scadenze sostenibile.
Relativamente a questi indicatori, si segnala che:
41
FATTORI DI RISCHIO
- per l’indicatore LCR (dal minimo del 60% introdotto a partire dal 1° gennaio 2015) é previsto dal 1°
gennaio 2016 un valore pari al 70%, a cui farà seguito un progressivo aumento fino a raggiungere il 100%
dal 1° gennaio 2018 secondo il regolamento UE n. 575/2013 (“CRR”);
- per l’indicatore NSFR, la proposta del Comitato di Basilea prevede una soglia minima del 100% da
rispettare a partire dal 1° gennaio 2018.
Basilea III, oltre ai requisiti di capitale ponderati per il rischio, ha introdotto il monitoraggio della leva
finanziaria (leverage ratio) con l’obiettivo di porre un limite alla crescita del leverage delle banche ed
evitare che i metodi usati per la stima dei coefficienti di ponderazione sottostimino i rischi effettivi e quindi
il fabbisogno di capitale. Tale indicatore continuerà ad essere monitorato, nel corso del 2016 dalle Autorità
di Vigilanza, avendo a riferimento un valore minimo pari al 3%. Nel 2017 è prevista l’eventuale
ricalibrazione di tale valore minimo per poi entrare in vigore come requisito obbligatorio a partire dal 1°
gennaio 2018. Tale indicatore, con riferimento all’Emittente, ha assunto un valore pari a 17,11% al
30/06/2016, a 15,57 % al 31/12/2015 e pari a 19,48 % al 31/12/2014.
Nonostante l’evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai nuovi
requisiti prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell’Emittente potrebbero essere significativi.
Tra le novità normative si segnalano i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della
la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicati il 16 novembre 2015 sulla
Gazzetta Ufficiale, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti
creditizi e delle imprese di investimento, che si inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo
unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.
Tra gli aspetti innovativi della normativa sopra indicata si evidenzia l’introduzione di strumenti e poteri che
le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di
una situazione di dissesto o rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle
funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema
finanziario nonché i costi per i contribuenti, ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi
e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle
che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.
In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della
crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bailout) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti,
ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito,
ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro
100.000 (c.d. “bail-in”). Pertanto, con l’applicazione dello strumento del “bail-in”, i sottoscrittori potranno
subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di
capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.
I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le
disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, sopra indicate, per le quali è stata prevista l’applicazione
dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “bail–in” potranno essere applicate agli strumenti
finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.
Al riguardo, per ulteriori dettagli in merito al funzionamento del meccanismo del “bail-in” si rinvia alla
Sezione VI (Nota Informativa) Paragrafo 2 – Fattori di Rischio – “Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in”.
Si segnala che l’implementazione delle Direttive 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) del 16
aprile 2014 e 2014/59/UE (“Bank Recovery and Resolution Directive”) del 15 maggio 2014 e l’istituzione del
Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento n. 806/2014/UE del 15 luglio 2014), comporta un impatto
significativo sulla posizione economica e patrimoniale dell’Emittente in quanto impone l’obbligo di
costituire specifici fondi con risorse finanziarie che dovranno essere fornite, tramite contribuzioni a carico
degli enti creditizi.
La contribuzione al Fondo di Risoluzione Nazionale (ai sensi del Regolamento n. 806/2014/UE del 15 luglio
2014) ha comportato per il 2015 un onere complessivo pari a 1.121.020 euro, dei quali 280.255 euro a
titolo di quota ordinaria ricorrente e 840.765 euro come contribuzione straordinaria connessa agli
42
FATTORI DI RISCHIO
interventi di sostegno del sistema bancario per la soluzione delle crisi di Banca Marche, Banca Popolare
dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti e Cassa di Risparmio di Ferrara.
Nella semestrale del 2016 non si è provveduto a far accantonamenti in merito poiché l'onere relativo alla
suddetta direttiva è stato spesato tra i costi amministrativi per € 184.534
Al contrario al 30/06/2016 sono stati accantonati, attraverso il Fondo Rischi e Oneri, 136.500 euro per gli
stimati oneri di partecipazione al nuovo meccanismo di finanziamento del sistema di garanzia dei depositi
introdotto dalla Direttiva 2014/49/UE (DGSD).
Per questa voce nel 2015 non erano stati fatti accantonamenti.
Sebbene l’Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, il suo
mancato rispetto, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di
interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle competenti autorità, potrebbero dar luogo a
nuovi oneri ed adempimenti a carico dell’Emittente.
Rischio connesso all’esposizione al debito sovrano
La crisi del debito sovrano ha condizionato l’andamento dei mercati e le scelte di politica economica di
molti Paesi Europei.
La Banca risulta esposta nei confronti del debito sovrano (intendendo per tale i titoli obbligazionari emessi
dai Governi Centrali e locali e da Enti governativi). Al 31.12.2015, l’esposizione verso titoli governativi,
totalmente composti da titoli di Stato italiani, ammonta a 229.949 migliaia di euro al valore di bilancio pari
al 88,75.% delle attività finanziarie alla medesima data mentre al 30.06.2016 l’esposizione in titoli
governativi è aumentata a 295.399 migliaia di euro attestandosi al 90,41.% delle attività finanziarie a tale
data.
Si precisa che un rilevante investimento in titoli emessi da Stati Sovrani in presenza di tensioni sui mercati
dei titoli di stato e in presenza di volatilità, potrebbe determinare effetti negativi sulla liquidità e sulla
situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente.
43
3.1 Informazioni Finanziarie Selezionate
Si riporta di seguito una sintesi degli indicatori finanziari, patrimoniali ed economici maggiormente
significativi tratti dai bilanci consolidati relativi all’anno 2015 e all’anno 2014, sottoposti a revisione
contabile e i dati semestrali al 30/06/2016 sottoposti a revisione limitata.
I dati sono stati predisposti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. I coefficienti prudenziali
sono determinati in base alla metodologia prevista dall’Accordo sul Capitale - Basilea 3, utilizzando il
metodo Standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali relativi al rischio di credito e controparte e
quello Base per la determinazione dei rischi operativi.
Tabella 1: Indicatori patrimoniali e Fondi Propri (importi in migliaia di euro e valori in percentuale)
Indicatori e Fondi Propri
(normativa in vigore dal 1.1.14)
Semestre chiuso
al 30/06/2016
Esercizio chiuso al
31/12/2015
Esercizio chiuso al
31/12/2014
Requisiti
minimi inclusi
del Capital
Conservation
Buffer (2,50%)
Common Equity Tier 1 / Attività di
Rischio Ponderate - RWA (CET1
Ratio) (a)
Tier 1 / Attività di Rischio
ponderate-RWA (Tier 1
Capital ratio) (a)
Total Capital Ratio (Fondi Propri
/ Attività di
Rischio Ponderate - RWA) (a)
Fondi Propri (b)
Capitale Primario di Classe 1 –
CET1 (b)
Capitale aggiuntivo di classe 1
(AT1) (b)
Capitale di Classe 2 (Tier 2) (b)
Attività di rischio ponderate (RWA)
(c)
RWA /Totale Attivo (c)
Leverage Ratio (d)
11,73%
12,03%
11,45%
7
Ratio minimi
vincolanti
indicati da
Banca d’Italia
ad esito dello
SREP
5,9
11,73%
12,03%
11,45%
8,5
7,9
13,85%
14,54%
14,51%
10,5
10,5
83.896
71.036
88.055
72.810
91.837
72.467
-
-
-
-
12.860
605.715
15.245
605.437
19.370
633.092
-
-
51,55%
17,11
54,98%
15,57
45,90%
19,48
-
-
Con Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17.12.2013 si e introdotto nel nostro sistema giuridico, a far data dal
01.01.2014, l’insieme di regole comunitarie definite dal Comitato di Basilea (“Basilea III”). Tali regole sono
volte a rafforzare la capacita delle banche di assorbire shock sistemici che potrebbero pregiudicarne la
stabilita (mediante, a titolo esemplificativo, miglioramenti nella gestione del rischio, della governance, della
trasparenza). L’attuazione della nuova disciplina prudenziale è stata accompagnata da un regime di
applicazione transitorio (c.d. “Phase-in arrangements”) che ha interessato, tra l’altro, nuove modalità di
determinazione del Patrimonio di Vigilanza e con nuovi livelli minimi per i relativi indicatori. Con riferimento
in particolare all’adeguatezza patrimoniale, la nozione di “Patrimonio di Vigilanza” è stata sostituita con
quella di “Fondi Propri”, ora costituiti da:
- Capitale di Classe 1 – TIER 1 = costituito dalla somma del capitale “primario” (Common Equity Tier 1,
ovvero CET1) e del cosiddetto capitale “aggiuntivo” (Additional Tier 1, o AT1);
- Capitale di Classe 2 – TIER 2.
A regime, il livello minimo del CET 1 imposto da Basilea III e pari al 4,5%. E’ stato inoltre previsto il cd.
“Buffer di conservazione del capitale”, che rappresenta un cuscinetto aggiuntivo del 2,5% introdotto al fine
di patrimonializzare ulteriormente le banche, e consentire loro di far fronte a eventuali disfunzioni o
rallentamenti nel processo di erogazione del credito dovuti a tensioni di mercato. Rispetto a quanto
indicato sopra, a seguito di tale buffer i coefficienti patrimoniali assumono livelli minimi pari al 7% per il CET
1, all’ 8,5% per il Tier 1 Capital Ratio, e al 10,5% per il Total Capital Ratio fino al 31 dicembre 2016. A partire
dal 1° gennaio 2017 il Capital Conservation Buffer verrà ridotto all’1,25% per poi crescere all’1,875% dal 1°
44
gennaio 2018 e tornare al 2,5% dal 1° gennaio 2019, al fine di allineare la disciplina nazionale a quella della
maggioranza dei paesi dell’Eurozona. (rif. 18° aggiornamento della Circolare 285/13 della Banca d’Italia)
Basilea III, ha inoltre introdotto il monitoraggio della leva finanziaria (“Leverage ratio”) con l’obiettivo di
porre un limite alla crescita del “Leverage” delle banche ed evitare che i metodi usati per la stima dei
coefficienti di ponderazione sottostimino i rischi effettivi e quindi il fabbisogno di capitale.
Il coefficiente di leva finanziaria (“Leverage Ratio”), che misura il rapporto tra il volume delle attività,
comprese le esposizioni fuori bilancio, e il capitale aziendale ha l’intento primario di tenere monitorati i
volumi intermediati e la sostenibilità rispetto all’aggregato patrimoniale. Il “Leverage Ratio” è dato dal
rapporto tra le esposizioni complessive dell’Emittente e il capitale di Classe 1 (Tier 1), secondo quanto
previsto dall’art. 429 del Regolamento 575/2013/UE e successive modifiche.
Tale indicatore continuerà ad essere monitorato, nel corso del 2016 dalle Autorità di Vigilanza, avendo a
riferimento un valore minimo pari a 3. Nel 2017 è prevista la ricalibrazione di tale valore minimo per poi
entrare in vigore come requisito obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2018.
(a) Common Equity Tier 1 Ratio, Tier 1 Ratio, Total Capital Ratio
Alla data del 31.12.2015 il Tier 1 Ratio e il Totale Capital Ratio non sono allineati al Common Equity Tier 1
(CET1) pari al 14,54% essendo presenti passività subordinate. I Common Equity Tier 1 Ratio, Tier 1 Ratio di
cui sopra, registrati al 31.12.2015 e, pari al 12,03%, sono migliori rispetto ai livelli registrati al 31.12.2014,
pari al 11,45%. L’incremento è attribuibile ad un decremento delle RWA in ragione del minore
assorbimento a fronte del rischio di credito della banca.
Alla data del 30.06.2016 i suddetti indicatori sono pari al 11,73%. Il leggero decremento è attribuibile ad un
decremento dei fondi propri (utile di esercizio) ed una sostanziale stabilità delle attività ponderate per il
rischio.
In conformità alle previsioni normative europee (Direttiva UE CRD IV e Guidelines EBA on common SREP), la
Banca d'Italia, ad esito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), ha imposto all’Emittente,
con provvedimento nr. 1261068 del 26.11.2015, requisiti patrimoniali aggiuntivi, comprensivi del “Capital
Conservation Buffer”, da considerarsi “vincolanti” per la Banca a decorrere dalla segnalazione sui fondi
propri al 31.12.2015 nelle misure di seguito indicate:
- CET 1 ratio pari al 7%, vincolante nella misura del 5,9% (4,5% ex art. 92 CRR + 1,4% a esito dello SREP);
- Tier 1 ratio pari all’8,5%, vincolante nella misura del 7,9% (6% ex art. 92 CRR + 1,9% a esito dello SREP);
- Total Capital ratio pari al 10,5%, vincolante nella misura del 10,5% (8% ex art. 92 CRR + 2,5% a esito dello
SREP).
Al 31 dicembre 2015, i coefficienti Common Equity Tier 1 Ratio, Tier 1 Ratio, Total Capital Ratio sono
risultati pari al 12,03%, al 12,03% (CET1 ratio e Tier 1 ratio hanno lo stesso valore non emettendo la banca
strumenti ibridi di patrimonializzazione) e al 14,54%” mentre al 30.06.2016 gli stessi indicatori si attestano
al 11,73%, 11,73% e 13,85%. Si evidenzia come alle date del 31.12.2015 e 30.06.2016 gli indicatori
patrimoniali siano superiori ai requisiti specifici richiesti per l’Emittente.
(b) Fondi Propri, Capitale Primario di Classe 1 (CET1), Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (AT1) e Capitale di
Classe 2 (Tier 2)
I Fondi Propri, al 31.12.2015, sono pari a 88.055 migliaia di euro, in diminuzione rispetto a 91.837 migliaia
di euro del 31.12.2014 registrando un decremento in valore assoluto pari a 3.782 migliaia di euro, in
funzione della riduzione del Tier 2, ossia del contributo ai fondi propri dei prestiti subordinati a causa
dell’ammortamento degli stessi previsto normativamente.
Alla data del 30.06.2016 i Fondi Propri sono pari a 83.896 migliaia di euro, in diminuzione rispetto a 88.055
migliaia di euro al 31.12.2015, dovuti al negativo apporto della perdita semestrale pari a 1.605 migliaia di
euro ed alla riduzione della quota dei prestiti subordinati computabili nei fondi propri per € 2.385 mila.
Il Capitale Primario di Classe 1 non è allineato al valore dei Fondi Propri in quanto sono presenti strumenti
di Capitale di Classe 2 (Tier 2).
(c) Attività di rischio ponderate (RWA) e Rapporto RWA/Totale Attivo
Le Attività di rischio ponderate, pari a 605.437 migliaia di euro, si riducono al 31.12.2015 di 27.655 migliaia
di euro, pari al 4,37%, rispetto al dato del 31.12.2014. Il decremento è legato principalmente alla riduzione
dell’assorbimento a fronte del rischio di credito in ragione della diminuzione degli impieghi della banca.
45
Il Totale Attivo al 31.12.2015 si attesta a 1.101.149 migliaia di euro in diminuzione rispetto a 1.379.463
migliaia di euro del 31.12.2014 con una riduzione del 20,18% in ragione della diminuzione del portafoglio
titoli di proprietà della banca.
Il rapporto RWA su totale attivo, pari alla data di bilancio 2015, a 54,98%, è risultato in aumento rispetto al
dato di bilancio 2014, pari al 45,90%. L’aumento è ascrivibile ad una diminuzione dell’attivo nei termini
sopra riportati, più che proporzionale rispetto alla diminuzione delle RWA.
Al 30.06.2016 le attività di rischio ponderate, pari a 605.715 migliaia di euro, sostanzialmente in linea con il
dato di fine 2015. Il totale attivo di bilancio si attesta a 1.175.057 migliaia di euro registrando un
incremento percentuale del 6,71% rispetto al dato di 1.101.149 migliaia di euro al 31.12.2015. Il rapporto
RWA sul totale attivo, pari a 51,55%, registra una leggera diminuzione rispetto al dato di 54,98% del
31.12.2015, attribuibile ad un aumento dell’attivo non seguito da un aumento delle RWA rimaste stabili.
Con riferimento alle attività ponderate per il rischio (RWA) si precisa che, al fine di stimare l’ammontare
delle “Attività ponderate per il rischio”, l’Emittente utilizza l’approccio standardizzato previsto dalla
normativa in vigore, mentre per il rischio operativo utilizza il metodo base (Tale metrica prevede
l’applicazione di un coefficiente regolamentare (pari al 15%) ad un indicatore rappresentativo del volume di
operatività aziendale, definito dall’art. 316 del Regolamento UE n. 575/13 (CRR)).
d) Leverage Ratio
Tale indicatore è dato dal rapporto tra le esposizioni complessive dell’Emittente e il capitale di Classe 1 (Tier
1), secondo quanto previsto dall’art. 429 del Regolamento 575/2013/UE e successive modifiche.
Tale indicatore con riferimento all’Emittente, ha assunto un valore pari a 17.11 al 30/06/2016, 15,57 al
31.12.2015 e 19,48 al 31.12.2014.
Tabella 2: Principali indicatori di rischiosità creditizia per l’Emittente posti a confronto con i
corrispondenti dati espressi dal sistema bancario italiano per classe dimensionale di appartenenza della
Banca di Cherasco (banche minori)
30/06/2016 31/12/2015
Sistema
31/12/2015*
31/12/2014
Sistema
31/12/2014**
sofferenze lorde / Impieghi lordi
(clientela) (1)
12,33%
12,15%
10,5%
9,97%
8,60%
sofferenze nette / Impieghi netti
(clientela) (2)
5,62%
6,19%
4,80%
4,75%
4,50%
sofferenze nette/patrimonio netto
(3)
58,18%
60,24%
n.d.
48,39%
n.d.
crediti deteriorati lordi/ impieghi
lordi (5)
19,34%
17,81%
18,7%
13,45%
16,8%
crediti deteriorati nette / impieghi
netti
11,70%
11,21%
10,80%
7,92%
10,80%
56,76%
53,07%
55,3%
55,33%
52,1%
42,57%
41,97%
40,8%
44,82%
36,5%
9,27%
8,46%
n.d.
6,74%
n.d.
Rapporto di copertura delle
sofferenze (4)
Copertura dei crediti deteriorati
(6)
Costo del rischio (7)
* Fonte: “Rapporto sulla Stabilità Finanziaria n.1 2016” Banca d’Italia
** Fonte: “Rapporto sulla Stabilità Finanziaria n.1 2015” Banca d’Italia e appendice relazione Annuale 2014
Banca d’Italia.
46
Per impieghi netti si intendono i crediti lordi (crediti in bonis più crediti deteriorati) al netto di tutti i fondi
rettificativi.
(1) Le sofferenze lorde sono aumentate da 80.166 mila € del 31.12.2014 a 95.472 mila € del 31.12.2015 e
sono ancora in peggioramento al 30/06/16.
Il peggioramento delle sofferenze lorde è legato al perdurare delle condizioni di crisi economica generale.
In particolare, si evidenzia che il deterioramento di tale indice di rischiosità, è stato determinato dal
passaggio a sofferenza di posizioni precedentemente classificate tra le inadempienze probabili, nonché dal
passaggio a sofferenze di posizioni precedentemente classificate tra gli scaduti deteriorati.
(2) Il rapporto delle sofferenze nette rispetto agli impieghi netti evidenzia un incremento al 31.12.2015
(passando dal 4,74%al 6,19% ), per poi ridursi al 5,62% al 30/06/2016). La dinamica del rapporto è dovuta in
misura principale al combinato effetto dell’incremento delle sofferenze e della riduzione degli impieghi per
quanto concerne l’esercizio 2015, e di una inversione di tendenza per quanto concerne questi ultimi nel
corso del primo semestre 2016. Inoltre si segnala nel primo semestre 2016 un rafforzamento dei fondi
rettificativi relativi alle sofferenze (aumentati da 50.670 mila € al 31.12.15 a 55.688 mila €) riducendo le
sofferenze nette da 44.802 mila € al 31.12.15 a 42.427 mila € al 30.06.16.
(3) Il rapporto sofferenze nette/patrimonio netto passa dal 48,39% del 31.12.2014 al 60,24% del 31.12.2015
per effetto della crescita delle sofferenze nette non compensato da un incremento del Patrimonio,
avvenuto in misura lieve.
(4) Il rapporto di copertura delle sofferenze (dato dal rapporto tra le svalutazioni e il complesso dei crediti
deteriorati lordi) passa dal 55,33% del 31.12.2014 al 53,07% del 31.12.2015, nonostante le maggiori
rettifiche effettuate sulle sofferenze che passano da 44.357 mila € del 31.12.2014 a 50.670 mila € del
31.12.2015.
Al 31.12.2015 il tasso di copertura delle sofferenze si attestava per le banche minori al 55,3 %, valore
superiore rispetto al nostro rapporto di copertura sofferenze pari a 53,07 % al 31.12.2015.
(5) Per crediti deteriorati lordi si intendono le sofferenze, le inadempienze e i crediti scaduti e/o sconfinanti
da almeno 90 giorni (c.d. past due). L’indicatore e in aumento rispetto al precedente esercizio e si attesta al
31.12.2015 al 17,81% (rispetto al 13,45% del 31.12.2014). L’indicatore è in peggioramento anche al
30/06/2016 portandosi al 19,34%
Al 31.12.2015 la consistenza dei crediti deteriorati lordi a livello di sistema rappresentava il 18,7% dei
prestiti alla clientela, valore superiore rispetto a quelli della Banca Di Cherasco che risulta essere pari al
17,81% al 31.12.2015.
(6) Il rapporto di copertura delle partite deteriorate (dato dal rapporto tra le svalutazioni totali sulle partire
deteriorate –vedi punto (5)- e il complesso dei crediti deteriorati) lordi passa dal 44,82% del 31.12.2014 al
41,97% del 31.12.2015 (decrescita del 6,36%) per effetto dell’aumento delle deteriorate lorde. Per Banche
minori (categoria nella quale rientra la Banca di Cherasco) tale indicatore e pari a 40,8 % al 31.12.2015. I
valori di sistema anche in questo caso essendo minori significa che sono minori le rettifiche di valore
sull’esposizione lorda delle partite deteriorate.
(7) Indicazione del costo del rischio inteso come rapporto tra le rettifiche su crediti e l’ammontare dei
crediti netti verso la clientela.
Tabella 2.1: Composizione dei crediti deteriorati (importi in migliaia di euro)
31/12/2014
30/06/2016
Esposizi
one
lorda
Rettifica
di valore
30/06/2
016
Esposizio
ne netta
30/06/20
16
%
copertu
ra
Esposizio
ne lorda
31/12/2015
Rettifica Esposizio
di valore
ne netta
31/12/20 31/12/20
15
15
47
%
copertu
ra
Esposizio
ne lorda
Rettifica
di valore
31/12/20
14
Esposizio
ne netta
31/12/20
14
%
copertu
ra
Sofferenze
98.114
55.688
42.427
56,76
95.472
44.802
53,07
- di cui forborne
13.174
6.337
6.837
48,10
259
50.670
30
229
11,58
Inadempienze
44.299
9.141
35.157
20,64
37.049
7.617
29.431
20,56
- di cui forborne
34.745
6.367
28.378
18,32
8.756
1.376
7.380
15,71
Esposizioni
scadute
11.485
690
10.796
6,00
7.381
435
6.946
5,89
- di cui forborne
2.351
200
2.151
8,51
2.699
132
2.567
4,89
Totale crediti
deteriorati
153.898
65.519
88.380
42,57
139.902
58.722
81.180
41,97
- di cui forborne
50.270
12.904
37.366
25,67
11.715
1.538
10.177
13,13
Crediti in bonis
642.055
1.999
640.057
0,31
645.625
2.557
639.799
0,40
- di cui forborne
33.067
176
32.891
0,53
20.303
678
19.625
3,34
80.166
44.357
35.809
55%
23.832
3.139
20.693
13,17%
592
21
571
3,56%
108.154
48.475
59.679
44,82%
696.243
2.473
693.770
0,35%
I dati 2015 della tabella 2.1 vengono riportati secondo la nuova classificazione prevista dal 7^
aggiornamento della circolare n. 272 della Banca d’Italia: con tale aggiornamento, sono state modificate
anche le definizioni di “Attività finanziarie deteriorate”, allo scopo di allinearle alle nuove nozioni di “Nonperforming exposures e Forbearance” introdotte dalle norme tecniche di attuazione relative alle
segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate, definite dalla Banca Centrale Europea (BCE) e
approvate dalla Commissione Europea il 9 gennaio 2015 (cosiddetti ITS, acronimo di Implementing
Technical Standards).
Tra i cambiamenti più significativi della normativa, entrata in vigore dal 1° gennaio 2015, emerge la
differente suddivisione delle attività deteriorate. In particolare, da un lato, non sono più contemplate le
categorie di “incagli” ed “esposizioni ristrutturate”, dall’altro vengono introdotte le nozioni delle
“inadempienze probabili” e delle “esposizioni oggetto di concessioni – (Forborne)”.
Esposizioni oggetto di concessione (Forborne): in particolare, quest’ultima accezione non rappresenta una
nuova categoria di credito deteriorato, bensì si pone come strumento informativo addizionale, in quanto la
categoria dei crediti Forborne e trasversale alle classi di rischio esistenti e può includere crediti performing
e crediti non performing, cioè deteriorati.
Le esposizioni “Forborne non performing” lorde e nette sono un di cui dei crediti deteriorati lordi e netti,
mentre le esposizioni “Forborne performing” lorde e nette sono un di cui di quelle in bonis. Alla data del
31.12.2015 sono classificate “Forborne non performing” posizioni deteriorate lorde per complessivi 11.715
migliaia di euro (nette 10.177 migliaia di euro) mentre i “Forborne performing” erano pari a 20.303 migliaia
di euro - classificati in bonis (nette 19.625 migliaia di euro).
Alla data del 30.06.2016 sono state classificate “Forborne non performing” posizioni deteriorate lorde per
complessivi 50.270 migliaia di euro (nette 37.366 migliaia di euro) mentre i “Forborne performing” erano
pari a 33.067 migliaia di euro - classificati in bonis (nette 32.891 migliaia di euro). Con riferimento ai
“Forborne non performing” lordi si registra, rispetto al dato rilevato al 31.12.2015, un significativo
incremento pari a 38.555 migliaia di euro mentre per i “Forborne performing” lordi un incremento di
12.764 migliaia di euro.
Tabella 2.2: Grandi Rischi (importi in migliaia di euro)
30/06/2016
31/12/2015
31/12/2014
Numero Grandi Rischi
7
7
7
Grandi rischi - Valore di
bilancio
420.959
360.034
566.077
Grandi rischi - Valore
ponderato
94.433
77.291
81.571
37,42%
34,17%
42,42%
Grandi Rischi (Valore
Bilancio) /Totale
attività di rischio*
48
Grandi Rischi (Valore
Ponderato) / Totale
attività di rischio*
8,39%
7,34%
6,11%
*Totale Attività di Rischio: aggregato delle voci dell’attivo “Attività finanziarie detenute per la
negoziazione”, “Attività finanziarie valutate al fair value”, “Attività finanziarie disponibili per la vendita”,
“Crediti verso Banche” e “Crediti verso la clientela” dello Stato Patrimoniale
La Circolare n. 285 del 01.01.2014 definisce “Grande Rischio” le esposizioni che, in termini nominali,
risultano essere di importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile dell’Emittente (nel caso
specifico, il capitale ammissibile corrisponde all’aggregato patrimoniale dei Fondi Propri).
I “Grandi Rischi” riportati nella suddetta Tabella 2.4 sono rappresentati da esposizioni verso controparti
istituzionali.
La Banca al 31/12/2015 detiene 7 posizioni tra i “grandi rischi”. Tra queste posizioni le maggiormente
rilevanti sono quelle verso l’Istituto Centrale di Categoria (Iccrea Holding), Banca Monte dei Paschi, Eurovita
Assicurazioni ed il Ministero del Tesoro (per oltre 229 milioni di €; alla data del 30/06/2016 per oltre
295milioni di €)
Solo due posizioni rientrano tra la clientela ordinaria per un importo rispettivamente di 11,693 milioni e
10,337 milioni di euro
Non si ritiene sussistere alcun rischio di concentrazione dei clienti per settore di attività e per area
geografica. Si rimanda al Bilancio 2015.
Tabella 3: Indicatori di Liquidità
30/06/2016
31/12/2015
31/12/2014
LOAN TO DEPOSIT RATIO (1)
87%
88%
86%
LIQUIDITY COVERAGE RATIO (2)
246%
165%
299%
NET STABLE FUNDING RATIO (3)
104%
102%
106%
Il Loan to Deposit Ratio esprime il rapporto tra l’ammontare totale degli Impieghi e l’ammontare totale
della raccolta diretta. Nel corso del 2015 l’indicatore evidenzia che i prestiti della Banca rappresentano il
88% dei depositi.
Il Liquidity Coverage Ratio (LCR) esprime il rapporto tra l’ammontare delle attività prontamente
monetizzabili disponibili (la cassa ed i titoli prontamente liquidabili detenuti dalla banca) e lo sbilancio
monetario progressivo cumulato a 1 mese stimato in condizioni di normalità gestionale.
L’indice, previsto della normativa Basilea 3 relativa ai requisiti patrimoniali degli istituti di credito, viene
elaborato al fine di aumentare la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità delle banche,
assicurando che le banche dispongano di sufficienti attività liquide di elevata qualità per superare una
situazione di stress acuto della durata di 30 giorni.
Per l'indicatore LCR era previsto un valore minimo del 60% a partire dal 1 ottobre 2015 e del 70% per l’anno
2016, tale minimo in progressivo aumento raggiungerà il 100% dal 1 gennaio 2018 secondo il regolamento
UE n. 575/2013 ("CRR").
Il Net Stable Funding Ratio (NSFR) è determinato rapportando l’ammontare complessivo delle Fonti stabili
di raccolta (patrimonio della banca, indebitamento a medio/lungo termine, quota stabile dei depositi) al
valore degli impieghi di medio/lungo periodo. L’indicatore, di tipo strutturale, si riferisce ad un orizzonte
temporale di un anno ed è stato elaborato per garantire che, in modo permanente, le attività e le passività
delle banche presentino una composizione per scadenze sostenibile.
49
Per l'indicatore NSFR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100%
da rispettare a partire dal 1 gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare
sulla liquidità strutturale.
Tabella 4_ Finanziamenti in Bce
Situazione al 30/06/2016
Scadenza
Importo
28/07/2016 35.000.000,00
01/09/2016 25.000.000,00
24/06/2020* 60.000.000,00
TOTALE
Situazione al 31/12/2015
Scadenza
Importo
28/01/2016 43.000.000,00
25/02/2016 57.000.000,00
31/03/2016 15.000.000,00
26/09/2018* 35.000.000,00
120.000.000,00 TOTALE
Situazione al 31/12/2014
Scadenza
Importo
06/01/2015
€ 35.000.000,00
29/01/2015
€ 85.000.000,00
26/02/2015
€ 123.000.000,00
26/03/2015
€ 108.000.000,00
26/09/2018*
€ 35.000.000,00
150.000.000,00 TOTALE
€ 386.000.000,00
* Targeted Long Term Refinancing Operation (T-LTRO)
In tema di capacita di smobilizzo di attività sul mercato (market liquidity risk) per far fronte ad eventuali
sbilanci da finanziare, l’Emittente presentava al 31.12.2015 un ammontare di titoli stanziabili presso la
Banca Centrale Europea (BCE), non impegnati e al netto di eventuali haircut applicati, pari a 3,18 milioni di
euro, in diminuzione rispetto ai 9,60 milioni di euro a fine 2014.
Alla data del 30.06.2016 i titoli stanziabili (non impegnati) presso la Banca Centrale Europea (BCE) sono pari
a circa 1,93 milioni di euro. La riduzione rispetto al dato del 31.12.2015 è dovuta allo smobilizzo di importi.
La componente non impegnata è costituita prevalentemente da titoli caratterizzati da un elevato grado di
liquidabilità (titoli di stato), anche in condizioni di stress. Coerentemente con le linee guida del piano
industriale e considerati gli impegni in essere, particolare e crescente attenzione sarà data alla posizione di
liquidità dell'Emittente.
Rischio sovrano
Nella tabella che segue si riportano le esposizioni in titoli di debito emessi dallo Stato italiano e dalle
amministrazioni centrali dello Stato italiano per i periodi di osservazione, con specifica indicazione del
portafoglio di appartenenza. Tali investimenti rappresentano al 30/06/2016 il 90,41% dell’ammontare
complessivo delle attività finanziarie della banca classificate nei portafogli delle attività di negoziazione e
disponibili per la vendita. (Al 31/12/2015 il dato si attestava intorno al 88,75% e al 31/12/2014 al 91,15%)
Al 30 giugno 2016 fra i crediti verso clientela sono inoltre presenti crediti erogati ad amministrazioni
pubbliche centrali e locali per un importo pari a 2.023 milioni di i euro. Tali crediti rappresentano lo 0,26%
del totale dei crediti verso clientela. (Al 31/12/2015 il dato si attestava intorno al 0,39% e al 31/12/2014 al
0,24%)
Al 31 dicembre 2015 non è presente nel portafoglio di proprietà alcun titolo di debito strutturato.
(valori in migliaia di euro)
Paese
Italia
(BBB-)*
Attività
finanziarie
disponibili per
la vendita (AFS)
% su attività
finanziarie
30/06/2016
31/12/2015
31/12/2014
Valore
nominale
Valore di
Bilancio
Fair
Value
Valore
nominale
Valore di
Bilancio
Fair
Value
Valore
nominale
Valore di
Bilancio
Fair
Value
277.427
295.339
295.339
223.025
229.949
229.949
450.689
464.532
464.532
90,41%
88,75%
50
91,15%
totali
Crediti erogati
ad
amministrazioni
pubbliche
2.023
2.834
1.881
% totale crediti
0,26%
0,39%
0,24%
*Rating rilasciato da S&P
Esposizione del portafoglio ai rischi di mercato
VAR %
30/06/2016
31/12/2015
31/12/2014
Value at Risk dell’esposizione al
rischio di mercato relativamente al
portafoglio di
negoziazione (Trading Book)
-
-
-
Value at Risk dell’esposizione al
rischio di mercato relativamente al
portafoglio
bancario (Banking Book)
0,837%
0,534%
1,905%
Il VaR (Value at Risk) esprime la massima perdita potenziale del portafoglio titoli derivante da movimenti
sfavorevoli dei parametri di mercato in un determinato orizzonte temporale e con una definita probabilità e
viene calcolato dall'Emittente su un orizzonte temporale di 10 giorni e con un intervallo di confidenza del
99%. I parametri di mercato presi in considerazione per il calcolo del VaR sono i tassi di interesse, i tassi di
cambio, prezzi delle azioni, indici e fondi e gli spread di credito impliciti nei prestiti obbligazionari.
Alle date del 30.06.2016, 31.12.2015 e 31.12.2014 il portafoglio titoli dell’Emittente era interamente
classificabile come Portafoglio Bancario (Banking Book), essendo il portafoglio di negoziazione (Trading
Book) pari a zero. Nel primo semestre 2016, così come nel corso dell’esercizio 2015 e 2014 il VaR si è
mantenuto su valori modesti in rapporto all’entità del portafoglio.
Alla data del 30.06.2016 il VaR era pari 0,837%, in aumento rispetto al dato 0,534% al 31.12.2015. La
maggiore volatilità è dovuta dalle condizioni di mercato successive alla Brexit. Pertanto, in considerazione
dell’esiguità del valore non si ravvisano particolari profili di criticità.
La Banca non assume posizioni speculative in strumenti derivati, come espressamente previsto dalla
normativa di vigilanza e dallo Statuto.
Tabella 5: Principali dati di conto economico (importi in migliaia di euro)
Margine d'interesse (1)
Margine di
Intermediazione (2)
Risultato netto di
gestione finanziaria (5)
Oneri operativi (3)
Utile lordo
dell’operatività
corrente
30/06/2016
30/06/2015
VAR %
2015
2014
VAR%
7.432
8.281
-10,25%
16.302
17.444
-6,55%
14.429
16.410
-12,07%
31.437
40.562
-22,50%
3.247
4.338
-25,15%
7.283
15.647
-53,45%
9.442
8.798
+7,32%
19.426
18.322
+6,03%
-1.259
-4.250
+70,38%
271
-8.143
+103,33
51
Utile netto d’esercizio
(4)
-1.606
-3.279
+51,02%
78
-6.002 +101,28%
(1) Gli interessi attivi, dati dalla gestione dei capitali fruttiferi, sono diminuiti nel corso del 2015 del 24,00%,
mentre gli interessi passivi sono diminuiti del 40,82%. Il margine di interesse è diminuito del 6,55%. Il trend
è proseguito nel corso del primo semestre 2016 a causa della continua riduzione dei tassi di interesse difatti
dal 30/06/2015 al 30/06/2016 il margine è diminuito del 10,25%.
(2) Al margine di intermediazione contribuiscono il risultato netto dell’attività di negoziazione, gli utili da
cessione o riacquisto delle attività finanziarie, il risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate
al fair value e la gestione dei servizi bancari.
Rispetto all’importante risultato ottenuto dall’attività di negoziazione degli strumenti finanziari nel 2014, lo
scorso anno ha visto una fisiologica riduzione dell’apporto di tale attività determinata dal verificarsi sui
mercati di minori opportunità. Il trend è proseguito anche nel primo semestre 2016.
Nel corso del primo semestre 2016 non si sono effettuate cessioni di crediti.
La perdita ante imposte al 30/06/2016 ammonta a 1.259 mila € rispetto a 4.250 mila € calcolato al
30/06/2015. Tale risultato è frutto della continua ricerca in chiave prudenziale di una copertura del credito
deteriorato sempre maggiore. Le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente calcolate al
30/06/2016 ammontano a 347 mila €.
(3) Gli oneri operativi sono in costante aumento sia per quanto riguarda i bilanci annuali, dal 2014 al 2015,
dove si evidenzia un incremento del 6,03% dovuto all’aumento dei costi del personale, sia per quanto
riguarda le semestrali.
(4) Nel 2014 la Banca ha chiuso l’esercizio con una perdita di 6mln. Nonostante una chiusura positiva di 78k
nel 2015, la semestrale del 2016 si è chiusa con una perdita di 1,6mln a causa delle sofferenze registrate.
(5) Il risultato netto di gestione finanziaria è in diminuzione sia per quanto riguarda il dato annuale al
31/12/2014 e al 31/12/2015 che passa da 15.647mila € a 7.283mila €, sia per quanto riguarda il dato
semestrale che passa da 4.338 mila € a 3.247 mila €. Queste variazioni sono dovute principalmente dalla
diminuzione dell’utile derivante dalla negoziazione del portafoglio di proprietà.
Tabella 6: Principali dati di Stato Patrimoniale (importi in migliaia di euro)
30/06/2016
31/12/2015
31/12/2014
Var %
(31/12/201530/06/2016)
+1,03%
+25,19%
+7,84%
Var %
(31/12/201431/12/2015)
-4,31%
-49,37%
-16,90%
Crediti verso clientela (1)
728.437
720.980
753.450
Attività finanziarie (3)
323.342
258.275
510.155
Passività finanziarie
14.169
13.139
15.812
Raccolta diretta da
834.295
820.291
882.274
+17,07%
-7.02%
clientela (1)
Raccolta indiretta da
507.048
509.343
446.740
-0,45%
+14,01%
clientela
Debiti verso banche (2)
229.403
176.321
390.110
+30,11%
-54,80%
Crediti verso banche (2)
73.114
71.111
68.848
+2,82%
+3,29%
Totale Attivo
1.175.057
1.101.095
1.379.500
+6,72%
-20,18%
Patrimonio Netto (5)
72.919
74.360
73.993
-1,94%
+0,50%
Capitale Sociale (4)
16.776
16.695
16.272
+0,49%
+2,60%
(1) Al 31 dicembre 2015, le masse complessivamente amministrate per conto della clientela costituite dalla
raccolta diretta ammontano a euro 820.291 mila €, evidenziando una diminuzione di 61.983 mila € su base
annua (-7,02%). Gli strumenti finanziari a medio e lungo termine hanno evidenziato un andamento
negativo; una dinamica positiva invece si è riscontrata per quelli a breve termine e a vista. La clientela ha
52
privilegiato gli strumenti finanziari più liquidi ma ha anche riservato particolar interesse al risparmio gestito.
Nel corso del primo semestre 2016 il trend si è invertito per quanto concerne la raccolta diretta e
sostanzialmente mantenuto costante nella raccolta indiretta. Medesime considerazioni valgono per gli
impieghi alla clientela, che dopo la flessione del 2015, dovuta anche al deterioramento del credito, ha visto
la banca tornare ad incrementare il sostegno al territorio.
(2) Al 31 dicembre 2015 l’indebitamento interbancario netto della Banca si presentava pari a 176 milioni a
fronte dei 390 milioni di euro al 31 dicembre 2014.
L’esposizione interbancaria netta include le operazioni di rifinanziamento presso la BCE, pari a 150 milioni
di euro a cui la Banca ha partecipato attraverso la costituzione di attivi eligibili a garanzia.
In tale ambito rientrano i finanziamenti assunti in modalità diretta tramite lo strumento del T-LTRO per un
ammontare complessivo pari a 35 milioni.
Al 30/06/2016 l’indebitamento interbancario ammonta a 229 milioni, di cui 120 milioni per operazioni di
rifinanziamento presso la BCE. Durante il primo semestre 2016 si è provveduto a rimborsare il
finanziamento di 35 milioni ottenuto tramite la partecipazione alla T-LTRO, ma si è contestualmente aderito
alla T-LTRO II per 60 milioni.
(3) La dinamica del portafoglio titoli è in buona parte connessa alla variazione delle “attività finanziarie
disponibili per la vendita” che sono diminuite nel corso del 2015 passando da 510 milioni al 31/12/2014 a
258 milioni al 31/12/2015; al 30/06/2016 ammontavano a 323 milioni. Tale voce è costituita
prevalentemente da titoli di Stato italiani, che al 31/12/2015 ammontavano a 230 milioni; le altre
componenti erano costituite da titoli di debito emessi da primarie istituzioni creditizie per 8 milioni e, in via
residuale, da investimenti in fondi comuni e altre attività finanziarie. Dal punto di vista del profilo
finanziario i titoli a tasso variabile rappresentano il 29,93% del portafoglio, i titoli a tasso fisso il 36,37 %, i
titoli a tasso misto il 28,47%, presenti principalmente nel portafoglio delle attività finanziarie disponibili per
la vendita.
4) Il capitale sociale ha registrato un incremento del 2,60% al 31/12/2015, per poi mantenersi pressoché
costante fino al 30/06/2016.
5) Il patrimonio netto ha registrato un incremento dello 0,5% al 31.12.2015, mentre vede una flessione del
1,94% al 30.06.16. Tale risultato è principalmente conseguenza della perdita di periodo pari a € 1.606 mila.
4 INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE - STORIA ED EVOLUZIONE DELL'EMITTENTE
4.1.1 DENOMINAZIONE LEGALE E COMMERCIALE DELL’EMITTENTE
La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO
– Società cooperativa
4.1.2 LUOGO DI REGISTRAZIONE DELL’EMITTENTE E SUO NUMERO DI REGISTRAZIONE
La Banca di Cherasco è iscritta al Registro Imprese di Cuneo al n. 00204710040 ed è iscritta all’albo delle
banche al n. 4633, Codice ABI 08487. L’ Emittente è altresì iscritto all’Albo delle Società Cooperative al n A
159239 ex. art. 2512 codice civile e D.M. 23 giugno 2004.
4.1.3 DATA DI COSTITUZIONE E DURATA DELL’EMITTENTE
La Banca di Credito Cooperativo di Cherasco S.c. è nata il 01/09/1962 tramite rogito notarile del notaio G.
Basiglio rep. N. 3241/1826 e ha durata fino al 2050 con possibilità di proroghe deliberate attraverso
Assemblea Straordinaria ai sensi dell’art. 4 dello Statuto.
53
4.1.4 DOMICILIO E FORMA GIURIDICA DELL’EMITTENTE, LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE
OPERA, PAESE DI COSTITUZIONE, NONCHE’ INDIRIZZO E NUMERO DI TELEFONO DELLA SEDE
SOCIALE
La Banca di Cherasco è una società cooperativa a mutualità prevalente costituita a Cherasco (CN) e regolata
ed operante in base al diritto italiano. L’emittente ha sede legale in Via Bra 15 – 12062 Cherasco (CN) tel.
0172.486700 e svolge la sua attività nel territorio di competenza secondo quanto previsto dallo Statuto.
4.1.5 FATTI RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA SOLVIBILITA’ DELL’EMITTENTE
La Banca al 30.06.2016 registra una perdita di € 1.605.774. Tale risultato è da attribuirsi principalmente alle
importanti rettifiche di valore effettuate sul portafoglio crediti deteriorati, oltre che ad una diminuzione
dell’apporto dell’utile da negoziazione titoli facenti parte delle attività finanziarie disponibili per la vendita.
5 PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ
5.1 PRINCIPALI ATTIVITA’
5.1.1 Breve descrizione delle principali attività dell'Emittente con indicazione delle principali
categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati.
La Banca ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa
può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari
consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo
sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza. La Banca svolge le proprie attività
nei confronti di soci e di terzi non soci. La Banca può emettere prestiti obbligazioni e altri strumenti
finanziari conformemente alle disposizioni vigenti. Le principali categorie di prodotti venduti sono quelli
bancari, assicurativi e finanziari. I servizi prestato son quelli bancari, d’investimento e servizi connessi e
strumentali a quelli d’investimento. La Banca è autorizzata a prestare al pubblico i seguenti servizi di
investimento: negoziazione per conto proprio, negoziazione per conto terzi, collocamento con o senza
preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente,
ricezione e trasmissione ordini nonché mediazione. In particolare l’attività principale svolta dalla Banca è
quella di intermediazione, incentrata da un lato sulla raccolta del prestito, prevalentemente nelle forme
tecniche di conto corrente, depositi a risparmio e prestiti obbligazionari, e dall’altro sull’esercizio del
credito, prevalentemente nelle forme tecniche di mutui ipotecari e chirografari, aperture di credito in conto
corrente e finanziamenti per anticipi. La gamma dei prodotti e dei servizi offerta è ampia e in grado di
rispondere alle esigenze di una clientela eterogenea e in costante crescita.
5.1.2 Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significativi.
Alla data di compilazione del presente Documento di Registrazione, non vi sono da segnalare significative
variazioni nell’offerta di nuovi prodotti e/o nuove attività.
5.1.3 Principali mercati
Con la circolare n. 229 del 21 aprile 1999, la Banca d’Italia ha stabilito che lo statuto delle banche di credito
cooperativo preveda che le attività di rischio non destinate ai soci, debbano esser assunte nei confronti di
soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale.
54
L’articolo 2 dello Statuto della Banca di Cherasco recita quanto segue: La Società ha sede nel Comune di
Cherasco via Bra n.15. La Società ha inoltre sedi distaccate nel Comune di Genova, nel Comune di Cogoleto,
nel Comune di Pinerolo e nel Comune di Rivoli.
La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detti Comuni,
dei Comuni ove la Società ha proprie succursali, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.
Agenzie della Banca di Cherasco divise per provincia:
Provincia di Cuneo
Agenzie
RORETO DI CHERASCO Agenzia 1
CHERASCO Agenzia 2
BRA 1 Agenzia 3
MARENE Agenzia 4
CAVALLERMAGGIORE Agenzia 5
CERVERE Agenzia 6
BRA 2 Agenzia 7
CARAMAGNA PIEMONTE Agenzia 8
SOMMARIVA BOSCO Agenzia 9
RACCONIGI Agenzia 10
MURELLO Agenzia 11
MORETTA Agenzia 12
BRA 3 Agenzia 13
POCAPAGLIA Agenzia 15
SALUZZO Agenzia 16
FOSSANO Agenzia 17
CENTALLO Agenzia 20
CUNEO Agenzia 21
SAVIGLIANO Agenzia 30
Provincia di Torino
Agenzie
PINEROLO 1 Agenzia 14
CUMIANA Agenzia 18
RIVOLI Agenzia 19
VILLAFRANCA P.TE Agenzia 22
CAVOUR Agenzia 23
TORINO Agenzia 26
MONCALIERI Agenzia 27
PINEROLO 2 Agenzia 31
Provincia di Genova
Agenzie
GENOVA Agenzia 24
COGOLETO Agenzia 25
Provincia di Savona
Agenzie
VARAZZE Agenzia 28
CELLE LIGURE Agenzia 29
55
5.1.4 Posizione Concorrenziale
Nel presente documento non viene formulata alcuna dichiarazione riguardo alla posizione concorrenziale
dell’Emittente.
6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
6.1 SE L’EMITTENTE FA PARTE DI UN GRUPPO, BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO
La Banca di Cherasco appartiene al GRUPPO BANCARIO BANCA DI CHERASCO (capogruppo dell’omonimo
gruppo) inteso ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 385/93. Il gruppo è composto dalla BANCA DI CHERASCO
(Capogruppo) e dalla società IMMOBILIARE VERDEBLU SRL a socio unico. Quest’ultima ha per oggetto la
compravendita, la permuta, la locazione e la gestione di immobili di qualsiasi genere, rimanendo escluse le
attività immobiliari aventi finalità esclusivamente speculative.
6.2 INDICARE SE L’EMITTENTE DIPENDE DA ALTRI SOGGETTI
L’Emittente non dipende da altri soggetti e gode di piena autonomia decisionale.
7 INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE
7.1 DICHIARAZIONE ATTESTANTE CHE NON SI SONO VERIFICATI CAMBIAMENTI NEGATIVI SOSTANZIALI
La Banca di Cherasco S.c., nella persona del suo legale rappresentante Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Olivero Giovanni Claudio, attesta che, con riferimento al verificarsi di cambiamenti
negativi sostanziali delle sue prospettive dalla data dell’ultimo bilancio pubblicato sottoposto a revisione
(31/12/2015), la Banca ha registrato una perdita al 30/06/2016 di euro 1.605.774 che è da attribuirsi
principalmente alle importanti rettifiche di valore effettuate sul portafoglio crediti deteriorati, oltre che ad
una diminuzione dell’apporto dell’utile da negoziazione titoli facenti parte delle attività finanziarie
disponibili per la vendita.
7.2 INFORMAZIONI SU TENDENZE, INCERTEZZE, RICHIESTE, IMPEGNI O FATTI NOTI CHE POTREBBERO
RAGIONEVOLMENTE AVER RIPERCUSSIONI SIGNIFICATIVE SULLE PROSPETTIVE DELL’EMITTE ALMENO PER
L’ESERCIZIO IN CORSO
L’economia italiana si confronta con una situazione di recessione economica che condiziona
sfavorevolmente la dinamica del credito bancario sia dal lato del volume delle nuove erogazioni sia dal lato
della qualità dei prestiti in essere. Per la parte non retail, l’andamento dell’attività di funding risulta
condizionato dalle ricorrenti fasi di instabilità del mercato finanziario continentale. L’impegno delle banche
continua ad essere assorbito dal processo di adeguamento alle nuove normative nazionali e internazionali a
tutela dell’equilibrio e della solidità del sistema finanziario nonché a protezione dei consumatori. Non si
può fare a meno pertanto di confermare, i rischi e gli elementi di incertezza che hanno caratterizzato lo
sviluppo economico e patrimoniale delle banche italiane nel più recente passato.
Si fa presente che con legge nr. 49 dell’08.04.2016, di conversione del Decreto legge nr. 18 del 14 febbraio
2016, il settore del credito cooperativo è stato riformato allo scopo di accrescere l’integrazione del
comparto e favorirne il rafforzamento patrimoniale preservando al contempo i caratteri di mutualità e
localismo delle banche stesse. L’Emittente non si è avvalso della cosiddetta “way out”, non avendo un
patrimonio netto di entità consistente pari ad almeno 200 milioni di euro, pertanto dovrà aderire ad un
Gruppo Bancario Cooperativo quando costituito.
56
La riforma prevede l’obbligo per le BCC, attraverso un contratto di coesione, di aderire ad un gruppo
bancario cooperativo, composto da una capogruppo costituita in forma di società per azioni avente un
patrimonio netto non inferiore a un miliardo di euro.
L’adesione ad un gruppo bancario, entro 18 mesi dall’entrata in vigore delle Disposizioni attuative emanate
dalla stessa Banca d’Italia, il 03/11/2016 come di seguito riportato, è la condizione per il rilascio, da parte
della Banca d’Italia, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di Banca di credito
cooperativo.
In data 03.11.2016 è stata pubblicata da parte di Banca d’Italia la normativa regolamentare di attuazione degli
art. 37-bis e 37 ter del TUB concernenti il gruppo bancario cooperativo mediante il 19° aggiornamento alla
propria circolare 285 del 17/12/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” che disciplina i requisiti
organizzativi della capogruppo, il contenuto minimo del contratto di coesione, le caratteristiche della
garanzia, i criteri e le condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo, gli statuti della capogruppo e
delle banche affiliate nonché la costituzione del gruppo bancario cooperativo. Tale normativa prevede che il
Gruppo Bancario Cooperativo si fondi sui poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, definiti nel
contratto di coesione stipulato fra questa e le banche di credito cooperativo affiliate, finalizzati ad assicurare
unità di direzione strategica e del sistema dei controlli nonché l’osservanza delle disposizioni prudenziali
applicabili al gruppo e ai suoi componenti, anche mediante disposizioni della capogruppo vincolanti per le
banche affiliate.
Con il contratto di coesione le banche di credito cooperativo aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo e
accettano di essere sottoposte all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e
controlli della stessa.
L’adesione al gruppo bancario ha carattere sostanzialmente permanente e il contratto di coesione indica i
poteri della capogruppo sulle banche affiliate, che riguardano - tra l’altro - i seguenti profili rilevanti sul
piano prudenziale e di vigilanza:
— il governo societario del gruppo e delle sue componenti, i controlli interni e i sistemi informativi del
gruppo, funzionali ai compiti della capogruppo di individuazione e attuazione degli indirizzi strategici e degli
obiettivi operativi del gruppo e ad assicurare l’unitarietà ed efficacia dei sistemi di amministrazione,
gestione e controllo a livello consolidato. Al riguardo è previsto, tra l’altro, che:
a) il contratto di coesione disciplini i casi e le modalità di esercizio dei poteri della capogruppo di nomina e
revoca degli organi delle banche affiliate, ispirandosi al principio per cui la nomina degli organi di
amministrazione e controllo spetta, di norma, all’assemblea dei soci, salvo che i soggetti proposti per tali
cariche siano ritenuti dalla capogruppo inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance
del gruppo o di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento della capogruppo oppure inidonei ad
assicurare la sana e prudente gestione della banca avendo riguardo in particolare al merito individuale
comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati conseguiti come esponente aziendale. In tali casi,
sulla base di motivate considerazioni, la capogruppo esercita il potere di nominare o revocare
direttamente i componenti degli organi delle banche affiliate, fino alla maggioranza degli stessi;
b) la capogruppo svolga tutte le funzioni attribuite alla capogruppo di un gruppo bancario dalla disciplina di
vigilanza in materia di Risk Appetite Framework (“sistema degli obiettivi di rischio”), controlli interni ed
esternalizzazione di funzioni nei gruppi bancari. E’ inoltre previsto che - al fine di assicurare l’unità del
controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo sul gruppo nel suo insieme e l’equilibrio gestionale
delle singole banche affiliate - la capogruppo definisca le strategie, le politiche e i principi di valutazione
e misurazione dei rischi per il gruppo e assicuri la coerenza del sistema dei controlli interni delle banche
affiliate con le strategie, le politiche e i principi stabiliti a livello di gruppo; a tal fine è previsto, tra l’altro,
che la capogruppo
definisca regole e criteri di svolgimento dell’attività delle banche affiliate, quanto meno con riferimento alle
politiche di concessione del credito, all’esposizione a rischi finanziari, alle decisioni di investimento in
partecipazioni e in immobili, alla gestione dei conflitti d’interesse;
57
— le attività di controllo e intervento della capogruppo sulle banche affiliate; al riguardo è previsto che il
contratto di coesione disciplini il quadro generale dei controlli della capogruppo sull’organizzazione, sulla
situazione tecnica e sulla situazione finanziaria delle banche affiliate. Inoltre, il contratto di coesione
definisce gli interventi e le misure a disposizione della capogruppo con finalità di prevenzione e correzione
delle situazioni di anomalia delle banche affiliate, ivi compresi i poteri di incidere sulla situazione
patrimoniale e di liquidità, sulla riduzione del rischio, sulla dismissione di investimenti partecipativi e
immobiliari, sulle politiche di distribuzione dei dividendi, sulla restrizione dell’attività e dell’articolazione
territoriale;
— il rispetto dei requisiti prudenziali, degli obblighi segnaletici e delle altre disposizioni in materia bancaria
e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti; al riguardo è previsto, tra l’altro. che il contratto di
coesione attribuisca alla capogruppo il potere di emanare disposizioni vincolanti per il rispetto dei requisiti
prudenziali applicabili a livello consolidato, assegnando alla responsabilità esclusiva della capogruppo la
definizione e l’adozione delle metodologie di misurazione dei rischi a fini regolamentari;
— il ruolo della capogruppo nelle decisioni di rilievo strategico delle banche affiliate; al riguardo è previsto,
tra l’altro, che il contratto di coesione attribuisca alla capogruppo il potere di approvare preventivamente le
operazioni delle banche affiliate che abbiano rilievo strategico sul piano patrimoniale o finanziario per il
gruppo o per le singole banche affiliate, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione, cessione o
acquisto di beni e rapporti giuridici, l’acquisto di partecipazioni e immobili, l’apertura di succursali in Italia e
all’estero, la prestazione all’estero di servizi senza stabilimento di succursali;
— le sanzioni applicabili dalla capogruppo nel caso di violazioni degli obblighi previsti dal contratto; al
riguardo è previsto che il contratto di coesione individui le sanzioni per i casi di violazione di disposizioni
della capogruppo e di altri obblighi contrattuali, da graduare in relazione alla gravità delle violazioni; in
proposito è specificato che devono essere previste almeno le seguenti sanzioni: la possibilità per la
capogruppo di adottare misure che incidono sulla struttura e l’operatività della banca affiliata, ivi compresi,
quando appropriato, la sospensione dell’assunzione di nuovi rischi, il divieto di nuove operazioni, la
restrizione delle attività o della rete territoriale; nei casi più gravi, esperite le altre azioni e gli interventi
correttivi possibili e utili, l’esclusione di una banca affiliata dal gruppo.
Il contratto prevede inoltre la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate. In particolare, con
riferimento alle regole che disciplinano tale garanzia, si pone nella massima evidenza quanto segue:
- la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate è parte integrante del contratto di coesione;
- la partecipazione all’accordo di garanzia in solido costituisce, in ogni caso, condizione imprescindibile per
l’adesione al contratto di coesione e, quindi, al gruppo bancario cooperativo;
- la garanzia tra la capogruppo e la banche affiliate è reciproca (cross-guarantee), ovverosia la capogruppo
garantisce tutte le banche affiliate per le obbligazioni da queste assunte e ciascuna banca affiliata garantisce
la capogruppo e le altre banche affiliate per le obbligazioni di queste;
- la garanzia è disciplinata contrattualmente in modo da produrre l’effetto di qualificare le passività della
capogruppo e delle banche affiliate come obbligazioni in solido di tutte le banche aderenti all’accordo;
- l’obbligazione di garanzia di ciascuna banca aderente è commisurata alle esposizioni ponderate per il rischio
di ciascuna banca ed è contenuta entro il limite delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a
livello individuale;
- la garanzia ha anche una efficacia esterna in favore dei creditori delle banche aderenti, nel senso che ciascun
aderente assumerà in solido, entro il limite sopra indicato dell’obbligo di garanzia individuale, le obbligazioni
di ogni altra Banca aderente che si rendesse inadempiente verso i propri creditori;
- la garanzia deve prevedere meccanismi di sostegno finanziario intra-gruppo con cui le banche aderenti si
forniscono il sostegno finanziario necessario per assicurare la loro solvibilità e liquidità, in particolare per il
rispetto dei requisiti prudenziali e delle richieste dell’autorità di vigilanza, nonché per evitare, ove necessario,
l’assoggettamento alle procedure di risoluzione di cui al d.lgs n. 180/2015 o alla procedura di liquidazione
58
coatta amministrativa di cui all’art. 80 e ss. del TUB.
Sussiste pertanto il rischio che in futuro, come conseguenza dell’adesione della Banca di Cherasco ad un
gruppo bancario cooperativo, di cui non si può prevedere la composizione quantitativa e qualitativa, e ove
permanga l’attuale situazione di eccedenza delle risorse patrimoniali dell’Emittente rispetto ai requisiti
obbligatori a livello individuale, l’attuazione del previsto meccanismo di garanzia comporti l’obbligo della
Banca di Cherasco di impegnare proprie risorse patrimoniali:
- per rispondere di obbligazioni presso terzi assunte da altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario
cooperativo;
- per fornire il sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità ad altre banche aderenti al
medesimo gruppo bancario cooperativo.
L’investimento in obbligazioni della Banca di Cherasco, pertanto, potrà comportare per l’investitore
l’esposizione, oltre che al rischio di impresa proprio della Banca di Cherasco, anche al rischio di impresa
proprio di altre banche aderenti al medesimo Gruppo Bancario Cooperativo (entro il limite delle risorse
patrimoniali della Banca di Cherasco eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale).
Sulla base dei dati del rendiconto semestrale al 30 giugno il free capital dell’emittente è pari a € 21.554.562.
8 PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI
Secondo quanto previsto al punto 8 dell’allegato XI al regolamento 809/2004/CE, l’Emittente non fornisce
previsioni o stime di utili.
9 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E DI VIGILANZA
9.1 ELENCO DEI COMPONENTI DEI PREDETTI ORGANI CON INDICAZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’
ESERCITATE AL DI FUORI DELL’EMITTENTE
Di seguito sono indicati i membri del Consiglio di Amministrazione della Banca, i membri del Collegio
Sindacale e i membri dell’Organo di Direzione alla data del presente Documento di Registrazione, i loro
incarichi all’interno della Banca e le loro attività svolte all’esterno della stessa.
Composizione del Consiglio di Amministrazione
Nome
Cognome
OLIVERO
GIOVANNI
CLAUDIO
Data di
nomina
11/06/2015
Carica ricoperta
nella Banca
PRESIDENTE
Carica ricoperta in altre
Società
- Amministratore della 5 DICEMBRE SOCIETA' SEMPLICE
- Amministratore della FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI
CREDITO COOPERATIVO DEL PIEMONTE VALLE D’AOSTA E
LIGURIA
- Amministratore SERVIZI BANCARI ASSOCIATI SPA
- Amministratore delegato VERDEBLU IMMOBILIARE SRL
- Sindaco effettivo INFORMATICA BANCARIA FINANZIARIA
SPA
- Sindaco supplente della AIXAM MEGA ITALIA S.R.L.
- Presidente Collegio Sindacale della CARTOTECNICA LAMPO
S.P.A.
- Sindaco effettivo della CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI
S.P.A.
- Sindaco effettivo della DI VITA SPA
- Sindaco effettivo della FRUTTINNOVA SPA
- Sindaco effettivo della IMBALLAGGI VALTANARO - S.P.A.
- Presidente Collegio Sindacale della SO.ME.L. - SOCIETA'
MECCANICA LEVONESE - S.P.A. SIGLABILE SO.ME.L. S.P.A.
- Presidente Collegio Sindacale della VERCELLI S.P.A
59
RIZZO
ALBERTO
COTTINO
EMANUELE
5/10/2015
VICE PRESIDENTE
2/10/2015
AMMINISTRATORE
PASTORE
MARTINA
17/05/2014
AMMINISTRATORE
PREVETE
AMEDEO
2/10/2015
AMMINISTRATORE
Nessuna
- Presidente CdA di AKSIA GROUP SGR SPA
- Amministratore della F2I S.G.R. SPA
- Amministratore e Vice Pres. CdA della FIDERSEL SPA
- Amministratore della WAY SRL
- Sindaco effettivo della MILLBO SPA
- Sindaco effettivo della SIED SPA
- Presidente del collegio sindacale della TAMBURI INVESTMENT
PARTNERS SPA
Socio Accomandante della IMM.PAS. DI PASTORE GIUSEPPE &
C. SAS
Nessuna
Ai sensi dell’articolo 35 dello Statuto, la gestione della Banca è affidata al Consiglio di Amministrazione la
cui attività è soggetta alla supervisione del Collegio Sindacale.
Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, scadono alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Nella prima riunione,
il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e del vice Presidente.
Attualmente, il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri e rimarranno in carica fino alla
data dell’Assemblea che approverà il bilancio relativo all’esercizio finanziario chiuso in data 31 Dicembre
2016.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale della
Banca in Via Bra 15 - 12062 Cherasco (Cuneo).
L’Emittente dichiara che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono in possesso dei requisiti di
professionalità, onorabilità ed indipendenza, conformemente a quanto previsto dalla legge.
Composizione del Comitato esecutivo.
Il Comitato Esecutivo è un organo Sociale previsto dallo Statuto che ha deleghe di credito come da
regolamento dei poteri.
Nome
Cognome
RIZZO
ALBERTO
Data di
Nomina
5/10/2015
Carica ricoperta nella
Banca
PRESIDENTE COMITATO
ESECUTIVO
Carica ricoperta in altre società
PREVETE
AMEDEO
11/01/2016
VICE PRESIDENTE COMITATO
ESECUTIVO
PASTORE
MARTINA
11/06/2015
COMPONENTE COMITATO
ESECUTIVO
Nessuna
Nessuna
Socio Accomandante della IMM.PAS. DI PASTORE
GIUSEPPE & C. SAS
Composizione del Collegio Sindacale
Nome
Cognome
Data di
Nomina
Carica ricoperta
nella
Banca
Carica ricoperta in altre
Società
60
BOCCHINO
UMBERTO
2/10/2015
PRESIDENTE
COLLEGIO
SINDACALE
RICCARDI
PIERLUIGI
2/10/2015
SINDACO EFFETTIVO
MARCHETTI
EMANUELE
2/10/2015
SINDACO EFFETTIVO
- Presidente Consiglio Amministrazione della GAS ENERGIA SERVIZI
INTEGRATI SRL
- Presidente Consiglio Amministrazione della GAS ENERGIA
PLURISERVIZI SRL
- Presidente Collegio Sindacale della ACQUEDOTTO MONFERRATO
SPA
- Sindaco effettivo della BENI DI BATASIOLO SPA
- Revisore Unico della C.M.S.P. SRL
- Sindaco supplente della CNP UNICREDIT VITA SPA
- Presidente Collegio Sindacale della COFIFAST SRL
- Sindaco supplente del CONSORZIO STABILE SIS SCPA
- Sindaco supplente della FININC SPA
- Sindaco supplente della NODO DI PALERMO SCPA
- Sindaco supplente della SACMA ACCIAI SPECIALI SPA
- Sindaco supplente della SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA
SPA
- Presidente Collegio Sindacale della SWARCO MIZAR SPA
- Sindaco effettivo della UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA
- Amministratore della AGORA’ HOUSE DI RICCARDI PIER LUIGI &
C. SAS
- Sindaco effettivo della BRA GAS SRL
- Revisore unico della LDM SRL
- Sindaco supplente della FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI
CREDITO COOPERATIVO DEL PIEMONTE, VALLE D’AOSTA
- Sindaco effettivo della LA BISARCA SOC. COOPERATIVA
- Sindaco effettivo della MONGE & C. SPA
- Sindaco effettivo della MONGE AGRIFOOD SPA
- Sindaco supplente della SERVIZI BANCARI ASSOCIATI SPA
- Presidente Collegio Sindacale della SICOM SPA
- Sindaco effettivo della SO.GAS SPA
- Amministratore unico della ANDROMEDA SRL
- Amministratore delegato della STUDIO ERREDUE SRL
- Sindaco effettivo della BRA SERVIZI SRL
- Sindaco supplente della CUNEOTRE SPA
- Sindaco effettivo della DI.CAF. SPA
- Sindaco supplente della MARCOPOLO ENGINEERING SPA
- Sindaco supplente della SEMIA GREEN SRL
- Presidente Collegio Sindacale della MAGNUM INDUSTRIALE SPA
IN LIQUIDAZIONE
- Sindaco supplente MAGNUM RICAMBI SRL IN LIQUIDAZIONE
L’Assemblea dei Soci di Banca di Cherasco in data 02/10/2015 ha eletto i componenti del Collegio
Sindacale. I Sindaci scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo
all’esercizio 2016.
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie
sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di
ispezione e di controllo.
L'assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti.
L’assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al
rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.
I sindaci sono rieleggibili.
Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più
anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.
61
I componenti del Collegio sindacale sono iscritti nel registro dei revisori legali dei conti istituito presso il
Ministero delle Economie e delle Finanze (MEF) e ai fini della carica svolta sono domiciliati presso la Sede
Sociale della Banca in Cherasco (CN) – Via Bra 15.
L’Emittente dichiara che i componenti del Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di
professionalità, onorabilità ed indipendenza, conformemente a quanto previsto dalla legge.
Composizione dell’Organo di Direzione
Nome Cognome
Data di Nomina
Carica ricoperta nella
Banca
DIRETTORE GENERALE
Carica ricoperta in altre
Società
RAVERA PIER PAOLO
22/06/2015
Amministratore
della
PIEMME
SOCIETA'
SEMPLICE
CARELLI MARCO
17/06/2016
VICE DIRETTORE
Nessuna
Il Direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e a quelle del
comitato esecutivo; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito; dà esecuzione alle
delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende
allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di
amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società e l’efficacia del sistema dei controlli
interni.
Ciascun membro dell’Organo di Direzione è domiciliato per la carica presso la Sede Sociale della Banca in
Cherasco (CN) – Via Bra 15.
9.2 CONFLITTI DI INTERESSI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA
I potenziali conflitti d’interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del
Direttore Generale con la Banca emittente sono affrontati nel puntuale rispetto delle prescrizioni di cui agli
articoli 2391 del Codice Civile e 136 del D. Lgs. n. 385/93.
Banca di Cherasco – Credito Cooperativo dichiara che esistono rapporti di affidamento nei confronti degli
esponenti aziendali, deliberati in conformità al disposto dell’art. 136 del D. Lgs. n. 385/93 e delle connesse
Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia. Alla data del 31 Dicembre 2015 gli affidamenti accordati
ammontano globalmente ad Euro 996.465,49.
10 PRINCIPALI AZIONISTI
10.1 AZIONI DI CONTROLLO
La Banca di Cherasco è una società cooperativa. Ogni Socio ha diritto ad un voto a prescindere dalla
quantità delle azioni possedute. Non esistono pertanto soci di maggioranza o controllanti.
Al 31/12/2015 i soci erano 9.419 per un Capitale Sociale di Euro 16.695.427,68.
Ogni socio ha diritto ad un unico voto in assemblea, indipendentemente dal numero di quote possedute.
10.2 VARIAZIONI DELL’ASSETTO DI CONTROLLO DELL’EMITTENTE
La Banca di Cherasco dichiara che non sono noti accordi dalla cui attuazione possano scaturire, ad una data
successiva, una variazione dell’assetto di controllo dell’Emittente.
11 INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA
E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE.
11.1 INFORMAZIONI FINANZIARIE RELATIVE AGLI ESERCIZI PASSATI
La seguente sezione incorpora, mediante riferimento, i fascicoli di bilancio individuali relativi agli esercizi
chiusi al 31/12/2014 ed al 31/12/2015 e il bilancio consolidato relativo all’anno 2014 e 2015. Banca di
62
Cherasco dichiara che i relativi Bilanci sono stati sottoposti a revisione dal Collegio Sindacale (quello del
2014) e della società di revisione BDO Italia SPA (quello del 2015), con esito positivo.
Le informazioni finanziarie relative agli esercizi chiusi al 31/12/2014 e 31/12/2015 sono disponibili nel sito
internet www.bancadicherasco.it alle pagine di seguito elencate e con altre modalità, come specificato al
seguente capitolo 14.
Informazioni finanziarie
Stato Patrimoniale
Conto Economico
31/12/2015
Pag. 78
Pag. 79
31/12/2014
Pag. 57
Pag. 58
Nota Integrativa
Relazione Revisione
Da pag. 84 a 271
Pag. 278
Da pag. 63 a 251
Pag. 253
Le pagine elencate si riferiscono ai bilanci pubblicati sul sito internet dell’Emittente:
Fascicolo di bilancio 2014: http://www.bancadicherasco.it/uploads/multimedia/4549_0-bilancio-cherasco2014.pdf
Fascicolo di bilancio 2015: http://www.bancadicherasco.it/uploads/multimedia/4547_0-banca-di-cherasco-bilancio-2015.pdf
Bilancio consolidato
Informazioni finanziarie
Stato Patrimoniale
Conto Economico
Nota Integrativa
Relazione Revisione
31/12/2015
Pag. 46
Pag. 47
Da pag. 52 a 238
Pag. 240
31/12/2014
Pag. 41
Pag. 42
Da pag. 47 a 236
Pag. 239
Le pagine elencate si riferiscono ai bilanci pubblicati sul sito internet dell’Emittente:
Fascicolo di bilancio 2014: http://www.bancadicherasco.it/uploads/multimedia/4807_bilancio-consolidato-2014.pdf
Fascicolo di bilancio 2015: http://www.bancadicherasco.it/uploads/multimedia/4808_bilancio-consolidato-2015.pdf
11.2 BILANCI
La Banca di Cherasco redige il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo Banca di Cherasco.
11.3 REVISIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE ANNUALI
11.3.1 Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative all’ultimo esercizio
sono state sottoposte a revisione
Banca di Cherasco dichiara che la funzione di revisione contabile dei Bilanci individuali al 31/12/2014 è
stata svolta dal Collegio Sindacale con esito positivo e al 31/12/2015 è stata svolta dalla società di revisione
BDO Italia SPA con esito positivo.
Banca di Cherasco dichiara che la funzione di revisione contabile dei Bilanci consolidati al 31/12/2014 è
stata svolta dal Collegio Sindacale con esito positivo e al 31/12/2015 è stata svolta dalla società di revisione
BDO Italia SPA con esito positivo.
Le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione sono incorporate mediante riferimento al
presente Prospetto di Base e sono messe a disposizione del pubblico come indicato nel successivo capitolo
14 “Documenti accessibili al pubblico”, cui si rinvia.
11.3.2 Indicazione di altre informazioni contenute nel Documento di Registrazione controllate
dai revisori dei conti
Nel Documento di Registrazione non vi sono altre informazioni controllate, oltre quelle indicate nel
Paragrafo 11.3.1, dai revisori dei conti.
63
11.3.3 Dati finanziari contenuti nel Documento di Registrazione
Tutti i dati finanziari contenuti nel presente Documento di Registrazione sono estratti dai bilanci consolidati
2014 e 2015 sottoposti a revisione contabile – rispettivamente – dal Collegio Sindacale (2014) e dalla
società di revisione (2015). I dati infrannuali dell’Emittente sono estratti dal rendiconto contabile
semestrale approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 08.08.2016 e sottoposto a
revisione contabile limitata.
Si fa presente che gli indicatori di liquidità (LCR e NSFR) non sono tratti dai bilanci, la loro fonte è costituita
dalla procedura informatica fornita dall’organo di vigilanza , alimentato secondo le indicazioni contenute
nel documento “Instruction for Basel III Monitor” redatto dal comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Si
sottolinea quindi che i dati esposti nella tabella n. 3 del paragrafo 3.1 del presente Documento di
Registrazione non sono stati sottoposti a revisione e risultano essere il prodotto di mere elaborazioni
contabili interne. Inoltre il Petitum riportato nel successivo paragrafo 11.6 non è esposto nel bilancio
revisionato.
11.4 DATA DELLE ULTIME INFORMAZIONI FINANZIARIE
Le ultime informazioni finanziarie disponibili sono riferite al 30/06/2016 e relative al rendiconto contabile
semestrale sottoposto a revisione limitata da parte della società di revisione BDO Italia S.p.A e inviato a
Banca d’Italia.
11.5 INFORMAZIONI FINANZIARIE INFRANNUALI E ALTRE INFORMAZIONI FINANZIARIE
La Banca ha redatto le seguenti informazioni finanziarie semestrali al 30/06/2016 sottoposte a revisione
limitata e inviate agli organi di Vigilanza e per uso interno. Tali informazioni sono riferite alla situazione
individuale della Banca in quanto l’Istituto non ha l’obbligo di redigere gli schemi di stato patrimoniale e
conto economico consolidati semestrali.
Stato patrimoniale semestrale
S.P. - Voci dell'attivo
10.
Cassa e disponibilità liquide
20.
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
30.
Attività finanziarie valutate al fair value
40.
Attività finanziarie disponibili per la vendita
50.
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
60.
30.06.2016
31.12.2015
Diff in Val
Diff in %
8.232.172
6.991.683
15.719
16.053
-
-
-
323.326.754
258.259.322
65.067.432
-
-
-
Crediti verso banche
73.113.796
71.110.852
2.002.944
2,82%
70.
Crediti verso clientela
728.436.596
724.247.767
4.188.829
0,58%
80.
Derivati di copertura
-
-
-
90.
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di
copertura generica (+/-)
65.302
13.385
51.917
387,87%
50.000
50.000
-
0,00%
11.723.166
12.004.121
280.955
-2,34%
1.238.010
1.226.175
11.835
0,97%
100. Partecipazioni
110. Attività materiali
120. Attività immateriali
-
-
Di cui:
17,74%
334
-2,08%
25,19%
-
- avviamento
130.
1.240.489
Attività fiscali
64
1.162.453
1.162.453
17.307.000
17.589.315
-
-
0,00%
282.315
-1,61%
a) correnti
5.206.311
5.100.495
12.100.688
12.488.820
-
-
-
11.548.890
9.640.499
1.908.391
19,80%
1.175.057.403
1.101.149.172
73.908.231
6,71%
b) anticipate
140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
150. Altre attività
Totale dell'attivo
Voci del passivo e del patrimonio netto
30.06.2016
-
31.12.2015
105.816
2,07%
388.132
-3,11%
Diff in Val
Diff in %
10.
Debiti verso banche
229.402.876
176.320.553
53.082.323
30,11%
20.
Debiti verso clientela
571.153.767
520.404.098
50.749.669
9,75%
30.
Titoli in circolazione
259.352.386
295.335.974
35.983.588
-12,18%
40.
Passività finanziarie di negoziazione
-
-
50.
Passività finanziarie valutate al fair value
14.169.024
13.139.006
1.030.018
7,84%
60.
Derivati di copertura
251.833
208.007
43.826
21,07%
70.
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di
copertura generica (+/-)
-
-
80.
Passività fiscali
361.156
358.875
2.281
0,64%
-
-
361.156
358.875
2.281
0,64%
-
-
25.539.410
19.416.739
6.122.671
31,53%
1.444.998
1.333.751
111.247
8,34%
463.425
256.408
207.017
80,74%
207.017
80,74%
43.448
8,40%
a) correnti
b) differite
90.
Passività associate ad attività in via di dismissione
100. Altre passività
110. Trattamento di fine rapporto del personale
120. Fondi per rischi e oneri:
a) quiescenza e obblighi simili
-
b) altri fondi
130. Riserve da valutazione
-
463.425
-
560.487
256.408
-
517.039
-
140. Azioni rimborsabili
-
-
150. Strumenti di capitale
-
-
58.126.361
58.011.334
115.027
0,20%
182.634
67.455
115.179
170,75%
16.775.795
16.695.428
80.367
0,48%
-
-
1.605.774
118.584
1.724.358
-1454,12%
1.175.057.403
1.101.149.173
73.908.230
6,71%
160. Riserve
170. Sovrapprezzi di emissione
180. Capitale
190. Azioni proprie (-)
200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto
-
Conto economico semestrale
65
-
Voci di Conto Economico
30.06.2016
10.
Interessi attivi e proventi assimilati
20.
Interessi passivi e oneri assimilati
30.
Margine di interesse
7.432.041
40.
Commissioni attive
4.276.008
50.
Commissioni passive
60.
Commissioni nette
70.
Dividendi e proventi simili
80.
Risultato netto dell'attività di negoziazione
90.
Risultato netto dell'attività di copertura
30.06.2015
11.615.198
-
-
-17,70%
1.649.338
-28,28%
8.281.032 -
848.991
-10,25%
4.389.251 -
113.243
-2,58%
604.211
66.323
-10,98%
3.785.040 -
46.920
-1,24%
11.595
5.682
5.913
104,06%
2.023
131.135 -
133.158
-101,54%
65.194
-114,17%
1.158.173
-27,46%
537.888
-
-
3.738.120
-
8.091
100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
Diff in %
2.498.329
4.183.157
14.113.527 -
Diff in Val
-
3.058.802
5.832.495
57.103
4.216.975 -
a) crediti
-
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
2.962.321
4.149.840 -
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
1.187.519
-28,62%
-
d) passività finanziarie
96.481
67.135
29.346
43,71%
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair
110. value
181.965
120. Margine di intermediazione
130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
14.428.589
47.433
134.532
283,62%
16.410.192 -
1.981.603
-12,08%
-
6.255.361
-
11.862.457
5.607.096
-47,27%
-
6.329.121
-
11.350.233
5.021.112
-44,24%
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
-
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
-
d) altre operazioni finanziarie
73.760
140. Risultato netto della gestione finanziaria
150. Spese amministrative:
-
8.173.228
512.225
585.985
-114,40%
4.547.735
3.625.493
79,72%
-
9.968.762
-
9.151.156 -
817.606
8,93%
a) spese per il personale
-
5.463.493
-
4.898.577 -
564.916
11,53%
b) altre spese amministrative
-
4.505.269
-
4.252.578 -
252.691
5,94%
160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
-
186.500
-
267.000
80.500
-30,15%
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
-
397.307
-
480.889
83.582
-17,38%
180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
-
10.308
-
4.239
69,85%
13.296
1,20%
644.467
7,33%
190. Altri oneri/proventi di gestione
200. Costi operativi
1.120.767
-
9.442.110
210. Utili (Perdite) delle partecipazioni
6.069 1.107.471
-
8.797.643 -
-
66
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali
220. e immateriali
-
230. Rettifiche di valore dell'avviamento
-
240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti
250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte
260.
10.339
-
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte
1.258.543
-
-
-
347.231
1.605.774
20
10.319
51594,10%
4.249.889
2.991.346
-70,39%
623.676
-64,24%
1.673.208
-51,03%
970.907 -
3.278.982
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto
280. delle imposte
290.
Utile (Perdita) d'esercizio
-
1.605.774
-
3.278.982
1.673.208
-51,03%
Tali informazioni non sono pubblicate sul sito internet dell’Emittente né in altro modo, quindi non sono a
disposizione della clientela.
Si riporta qui di seguito il Verbale della società di revisione riferito alle informazioni finanziarie del
30/06/2016:
67
68
11.6 PROCEDIMENTI GIUDIZIARI E ARBITRALI E ACCERTAMENTI ISPETTIVI DELL’AUTORITA’ DI CONTROLLO
Banca di Cherasco dichiara che a suo giudizio negli ultimi dodici mesi non vi sono procedimenti
amministrativi giudiziari o arbitrali che possano avere o che abbiano avuto di recente, rilevanti ripercussioni
sulla situazione finanziaria o sulla redditività. La natura delle cause passive legali è ampia e diversificata.
Infatti, pur avendo in comune, in linea di massima, una domanda di tipo risarcitorio nei confronti della
Banca, esse traggono origine da eventi anche molto diversi fra loro. In via semplificativa, le più ricorrenti
cause sono relative alla contestazione sugli interessi (anatocismo, usura, tasso non concordato, ecc.), allo
svolgimento dei servizi di investimento, errata negoziazione assegni. Riguardo all’ ammontare degli esborsi
prevedibili, l’ipotesi formulata per i giudizi con esito di soccombenza probabile si riferisce al complessivo
esborso stimato.
Nel bilancio al 31/12/2015 non si rilevano accantonamenti nella voce “Altri Fondi per Rischi ed Oneri”
mentre al 30.06.16 sono stati effettuati i seguenti accantonamenti a Fondi Rischi ed Oneri (voce 160 del
conto economico):
- € 136.500,00 relativo al 50% del contributo stimato per il 2016 del DGS (Deposit Guarantee
Scheme);
- € 50.000 per rischio cause anatocismo ed usura.
In relazione a tali vertenze l’Emittente dichiara che gli stessi non sono in grado di incidere in maniera
significativa sul proprio equilibrio finanziario, economico e/o patrimoniale e/o incidere sulla propria
capacità di far fronte agli impegni che assumerà con l’offerta dei titoli cui il presente documento di
registrazione si riferisce.
Accertamenti ispettivi da parte di Banca d’Italia
La Banca di Cherasco è stata sottoposta ad accertamenti ispettivi da parte della Banca d’Italia, conclusisi in
data 24 aprile 2015, da cui è emerso un giudizio in prevalenza sfavorevole. Il giudizio corrisponde ad un
69
livello 5 (in prevalenza sfavorevole), sulla scala di giudizio di 6 livelli complessivi in ordine crescente di
rischiosità adottata dalla Banca d’Italia medesima ed in vigore al momento dell’accertamento (rif. Circolare
269/08 – 6° agg., scala da 1: favorevole a 6: sfavorevole); si precisa che attualmente vige una nuova scala di
giudizio articolata su 4 livelli, da 1: favorevole a 4: sfavorevole.
A seguito dell’attività ispettiva, la Banca d’Italia ha invitato la Banca di Cherasco a procedere con una
riorganizzazione degli Organi Sociali, nonché del management e delle strutture di controllo interne, a porre
attenzione alla gestione dei crediti deteriorati ed alla correlata valutazione delle garanzie accompagnatorie
degli stessi, nonché ad astenersi dal collocamento dei prestiti subordinata alla clientela ordinaria.
La Banca ha definito un piano di interventi con la finalità di rimuovere le criticità rilevate nell’ambito
dell’ispezione di Banca d’Italia, che risulta attualmente in fase avanzata di completamento. La Banca ha
infatti avviato specifici progetti, in particolare concentrati sul processo del credito e sul rinnovamento della
struttura dei controlli interni.
Banca d’Italia ha imposto alla Banca, mediante richiesta specifica, il rinnovo delle cariche sociali, pertanto il
02/10/2015 sono stati nominati 3 membri nuovi del Consiglio di Amministrazione ed è stato rinnovato
l’intero Collegio Sindacale.
In esito all’accertamento ispettivo concluso il 24/04/2015 è stato avviato il procedimento sanzionatorio che
ha determinato una sanzione complessiva pari a euro 261.000 con provvedimento del 10/05/2016 di cui la
Banca risponde in solido.
Sono state rilevate le seguenti irregolarità:
- nei confronti dei componenti dell’ex Consiglio di Amministrazione e dell’attuale Presidente del Consiglio di
Amministrazione, carenze nell’organizzazione e nei controlli interni;
- nei confronti dei componenti dell’Ex Collegio Sindacale, carenze nei controlli;
- nei confronti dell'ex Direttore Generale, carenze nell’organizzazione e nei controlli interni e inosservanza
delle disposizioni in materia di trasparenza – Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali.
Iniziative di vigilanza da parte della Consob
La Banca di Cherasco ha ricevuto dalla Consob, nell’ambito della propria attività di vigilanza, tre richieste di
dati e notizie, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d. lgs. 58/1998, tra il 2015 ed il 2016.
Nello specifico si riepilogano di seguito le richieste rivolte dall’Autorità di Vigilanza:
- con nota dell’01/07/2015 sono stati richiesti da Consob chiarimenti in merito alle modalità adottate per la
distribuzione alla clientela della Banca del titolo obbligazionario subordinato di propria emissione cui è
stato dato riscontro in data 27/07/2015;
- con nota del 02/11/2015 sono stati richiesti chiarimenti in merito alle modalità di mappatura dei prodotti
emessi dalla Banca e aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell’implementazione dei presidi in tema di
rischio di concentrazione, cui la Banca ha fornito riscontro in data 25/11/2015;
- con successiva nota del 20/05/2016 Consob, facendo seguito alle verifiche effettuate nel corso
dell’ordinaria attività di vigilanza in merito ai livelli di concentrazione in titoli di propria emissione nei
portafogli detenuti dalla Banca per conto della clientela retail, ha richiesto chiarimenti sulle procedure di
valutazione di adeguatezza/appropriatezza adottate. A tale richiesta la Banca ha fornito riscontro in data
17/06/2016.
Si fa presente che, alla data di redazione del presente documento, l’indagine Consob non ha dato esito a
rilievi e/o provvedimenti.
11.7 CAMBIAMENTI SIGNIFICATIVI NELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL' EMITTENTE
Banca di Cherasco dichiara che, dalla chiusura della semestrale al 30/06/2016, che ha registrato una perdita
di 1.605.774€ per la quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione limitata,
non si sono verificati cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale del Gruppo.
12 CONTRATTI IMPORTANTI
Banca di Cherasco, dichiara che al di fuori della normale attività, non sono stati conclusi contratti che
potrebbero comportare un’obbligazione o un diritto reale da influire in misura rilevante sulla capacità
70
dell’emittente di adempiere alle sue obbligazioni nei confronti dei possessori delle obbligazioni da
emettere.
13 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI
Ai fini della redazione del presente Documento di Registrazione non è stato rilasciato alcun parere o
relazione di esperti.
14 DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
Dalla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base e per tutta la durata della sua validità, i seguenti
documenti, nonché eventuali ulteriori informazioni che saranno poste a disposizione del pubblico, ai sensi
della vigente normativa applicabile, possono essere consultate in forma gratuita sul sito internet
dell’Emittente all’indirizzo web www.bancadicherasco.it e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una
copia presso la sede legale dell’Emittente in Via Bra 15, 12062 Cherasco (CN) e/o presso le filiali dello
stesso:
•
•
•
•
•
•
Atto costitutivo e statuto dell'Emittente;
Fascicolo del bilancio di esercizio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, assoggettato
a revisione contabile completa e relativi allegati;
Fascicolo del bilancio di esercizio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, assoggettato
a revisione contabile completa e relativi allegati;
Copia del presente Prospetto di Base.
Fascicolo del bilancio consolidato dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015,
assoggettato a revisione contabile completa e relativi allegati;
Fascicolo del bilancio consolidato dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014,
assoggettato a revisione contabile completa e relativi allegati;
L'Emittente si impegna inoltre a mettere a disposizione, con le modalità di cui sopra, eventuali comunicati
stampa e le informazioni concernenti le proprie vicende societarie, inclusa la situazione economica,
patrimoniale e finanziaria infrannuale, pubblicate successivamente alla data di redazione del presente
Prospetto di Base.
71
SEZIONE VI – NOTA INFORMATIVA OBBLIGAZIONI
relativa al programma di offerta di prestiti obbligazionari denominati
-
Bcc Cherasco obbligazioni tasso fisso [tasso fisso con devoluzione di una parte
degli interessi a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), enti,
fondazioni, associazioni, enti ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro,
che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]
-
Bcc Cherasco obbligazioni tasso fisso step up/step down
-
Bcc Cherasco obbligazioni tasso variabile con eventuale massimo e/o minimo
-
Bcc Cherasco obbligazioni tasso misto con eventuale massimo e/o minimo
Le sopra esposte tipologie di obbligazioni possono prevedere la possibilità di rimborso anticipato a favore
dell’Emittente o dell’obbligazionista o la possibilità di ammortamento periodico.
-
Bcc Cherasco obbligazioni zero coupon
1. PERSONE RESPONSABILI
L’indicazione delle persone responsabili e la dichiarazione di responsabilità, prevista dall’Allegato V al
Regolamento CE n. 809/2004, è contenuta nella Sezione I del presente Prospetto di Base.
72
FATTORI DI RISCHIO
2. FATTORI DI RISCHIO
Si invitano gli investitori a leggere attentamente la presente Sezione allo scopo di comprendere i fattori di
rischio collegati all'acquisto delle Obbligazioni e il Documento di Registrazione al fine di comprendere i
fattori di rischio relativi all’Emittente.
Per un corretto apprezzamento dei rischi relativi all’Emittente, si rinvia al paragrafo 3.1 “Fattori di rischio”
del Documento di Registrazione.
Per un’informativa più completa sulle caratteristiche essenziali delle Obbligazioni, si invitano gli investitori a
leggere il paragrafo 4.1 della presente Nota Informativa.
Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in”.
In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del
16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti
che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “Resolution Authorities”, di seguito le
“Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al
fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto
sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti
sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore
subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura
ordinaria di insolvenza.
I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per
le disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, come di seguito descritto, per le quali l’applicazione e in
vigore a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “bail–in” possono essere
applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.
Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato
strumento del “bail-in” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale,
nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, gli
Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il
proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.
Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle
obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili,
anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.
Nell’applicazione dello strumento del “bail-in”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:
1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine
indicato:
- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common Equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).
2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili
nel capitale primario, secondo l’ordine indicato:
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).
73
FATTORI DI RISCHIO
Nell’ambito delle “restanti passività”, il “bail–in” riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per
la parte eccedente l’importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i
medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell’Emittente nonché,
successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente
l’importo di Euro 100.000 (cfr. al riguardo Paragrafo 4.5 della presente Sezione – Ranking delle
Obbligazioni).
Non rientrano, invece, nelle “restanti passività” e restano pertanto escluse dall’ambito di applicazione del
“bail-in” alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a 100.000 Euro (c.d.
“depositi protetti”) e le “passività garantite” definite dall’art.1 del citato D.Lgs. n. 180 del 16 novembre
2015 come “passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è
garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà
o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di
riacquisto”, comprendenti, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs n. 180, anche le obbligazioni bancarie
garantite di cui all’art. 7 bis L. n. 130/99.
Lo strumento sopra descritto del “bail-in” può essere applicato sia individualmente che in combinazione
con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:
(i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
(ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
(iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività.
Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che
siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a
livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.
Rischio di credito per il sottoscrittore
Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni, l’investitore diviene finanziatore dell’Emittente è titolare di
un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a
scadenza. L’investitore è dunque esposto al rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia
in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento nonché al rischio che l’Emittente versi in dissesto o
sia a rischio di dissesto.
Rischio di liquidità.
È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un Investitore di vendere prontamente le
Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche
essere inferiore al prezzo di emissione del titolo.
L’ obbligazionista potrebbe avere difficoltà a liquidare il proprio investimento e potrebbe dover accettare
un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione, in considerazione del fatto che le richieste di vendita possano
non trovare prontamente un valido riscontro.
Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati,
né di ammissione alla negoziazione presso sistemi multilaterali di negoziazione né l’Emittente agirà in
qualità di internalizzatore sistematico.
L’emittente non si impegna al riacquisto delle obbligazioni su iniziativa dell’investitore prima della
scadenza, tuttavia si riserva la facoltà di riacquistare le obbligazioni nell’ambito del servizio di negoziazione
in conto proprio secondo le modalità previste dalla policy di pricing dei prestiti obbligazionari di propria
emissione, disponibile sul sito www.bancadicherasco.it. Per quanto sopra previsto potrebbe risultare
difficile ovvero impossibile per gli investitori rivendere le obbligazioni prima della scadenza.
Inoltre nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni l’Emittente potrà avvalersi della facoltà di
procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell’offerta, sospendendo immediatamente
l’accettazione di ulteriori richieste di adesione.
74
FATTORI DI RISCHIO
Una riduzione dell’ammontare nominale complessivo del prestito può avere un impatto negativo sulla
liquidità dei titoli.
Rischio connesso all’assenza e ai limiti delle garanzie delle obbligazioni
I Prestiti potranno essere assistiti dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari
emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo (di seguito “FGO”), con le modalità ed i limiti previsti
nello statuto del fondo medesimo, disponibile nel seguente sito internet www.fgo.bcc.it.
L’emittente specificherà nelle Condizioni Definitive se il singolo prestito sarà assistito o meno dalla garanzia
del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti (FGO).
Si precisa che, nel caso in cui sia prevista l’assistenza del “FGO”, nel caso di mancato rimborso del capitale
alla scadenza da parte dell’Emittente, la garanzia tutela il portatore dell’obbligazione che dimostri
l’ininterrotto possesso delle stesse nei tre mesi antecedenti l’inadempimento dell’Emittente e per un
ammontare massimo per ciascun investitore non superiore a Euro 103.291,38 euro (tenendo conto di tutti i
titoli dell’Emittente, anche appartenenti a diverse emissioni).
Alla data del 31.08.2016 la dotazione massima collettiva del Fondo, che alla data del 31.08.2016 garantisce
3.627 emissioni obbligazionarie per un totale di Euro 23.649.026.000, e pari a Euro 538.024.354,68 per il
periodo 01 Luglio – 31 Dicembre 2016.
L’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono
depositati presso l’Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso un’altra banca, ad un mandato
espresso a questa conferito.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle banche consorziate, e quelli detenuti,
direttamente o indirettamente per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall’Alta direzione
delle Banche consorziate.
L’art. 3 dello statuto del “FGO” prevede l’applicabilità della garanzia anche ai casi di attivazione delle misure
di risoluzione previste dalla direttiva 2014/59/UE (“BRRD”) tra cui il “bail-in”.
Si rinvia, per ulteriori dettagli, al paragrafo 8 della presente Nota Informativa.
Rischio di assenza di rating dell’Emittente e di rating degli strumenti
L’Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating, per se né per le Obbligazioni. Ciò costituisce un fattore
di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della
solvibilità dell’Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tuttavia tenuto in debito conto che
l’assenza di rating dell’Emittente e degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta non è di per se indicativa
della solvibilità dell’Emittente e, conseguentemente, di rischiosità degli strumenti finanziari oggetto
dell’offerta medesima.
Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza
Nel caso in cui l’investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza il prezzo
potrebbe essere influenzato da diversi elementi, tra i quali:
- variazioni dei tassi di interesse di mercato (Rischio di tasso di mercato);
- assenza di un mercato in cui i Titoli verranno negoziati (Rischio di liquidità);
- presenza di commissioni e altri oneri (Rischio legato alla presenza di commissioni e/o altri oneri in
aggiunta al Prezzo di Emissione);
Tali elementi potrebbero determinare una riduzione del prezzo delle Obbligazioni rispetto al Prezzo di
Emissione, pertanto l’investitore che vendesse le Obbligazioni prima della scadenza potrebbe subire una
perdita in conto capitale.
75
FATTORI DI RISCHIO
Rischio di tasso di mercato
Il rischio di tasso di mercato è rappresentato dall’eventualità che le variazioni intervenute nelle curve dei
tassi di interesse possano avere riflessi sul prezzo di mercato delle Obbligazioni, per cui l’investitore
potrebbe non ottenere l’intero capitale sottoscritto nell’ipotesi di vendita delle Obbligazioni prima della
scadenza.
Le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari potrebbero determinare variazioni sui prezzi dei
titoli.
L’impatto delle variazioni dei tassi di mercato sul prezzo delle Obbligazioni a Tasso Fisso, Step up, Step
down, Tasso Misto (per la parte a rendimento a tasso fisso) e Obbligazioni Zero Coupon è tanto più
accentuato quanto più è lunga la vita residua del Titolo.
Con riferimento alle Obbligazioni Step up le variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare
oscillazioni di prezzo più penalizzanti per l’investitore in quanto le cedole più alte sono corrisposte negli
ultimi anni del prestito obbligazionario.
Con riferimento alle Obbligazioni Zero Coupon, variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare
riduzioni di prezzo più penalizzanti per l’investitore in quanto il rendimento del Titolo è interamente
corrisposto alla scadenza del prestito obbligazionario.
Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile il “rischio di tasso” è il rischio rappresentato da
eventuali variazioni in aumento dei livelli di tasso di interesse, che riducono il valore di mercato dei Titoli
durante il periodo in cui il tasso cedolare è fissato a seguito della rilevazione del Parametro di
Indicizzazione.
Fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati e fluttuazioni relative all’andamento del Parametro di
Indicizzazione potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di
godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente,
determinare variazioni sui prezzi dei Titoli.
Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto sulla parte cedolare fissa del prestito l’investitore è esposto
al rischio di aumento dei tassi di mercato rispetto ai tassi fissati nelle Condizioni Definitive, mentre per la
parte cedolare variabile il rischio è quello della variazione al rialzo durante il periodo in cui il tasso cedolare
è fissato a seguito della rilevazione del Parametro di Indicizzazione.
Con riferimento alle Obbligazioni Step up, Step down con rimborso anticipato, il rischio di tasso derivante
dalla presenza di una clausola di rimborso anticipato su iniziativa dell’Emittente (opzione call) è
rappresentato dalla circostanza che il prezzo del titolo potrebbe essere meno sensibile a variazioni dei tassi
di mercato. Si precisa che le eventuali oscillazioni dei tassi di mercato non influenzano il Prezzo di Rimborso
che rimane almeno pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni.
Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, a Tasso Misto, si fa presente che in presenza di un Cap
e/o un Floor e/o della clausola di rimborso anticipato si potrebbero avere delle modifiche rispetto a quanto
descritto nel presente Paragrafo. Per maggiori dettagli sulla presenza del Cap si rinvia al Paragrafo “Fattori
di rischio specifici relativi alle Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto con Cap e/o Floor “ e “Fattori di
rischio specifici relativi alle Obbligazioni con rimborso anticipato”.
Rischio connesso alla presenza di commissioni e/o altri oneri in aggiunta al prezzo di emissione
In relazione alla singola Offerta, ancorché non siano previsti costi/commissioni in aggiunta al prezzo di
Emissione sono previste spese connesse alla tenuta di un conto corrente e di un deposito titoli. L’importo di
tali costi incide – riducendolo – sul rendimento complessivo degli strumenti finanziari presenti nel deposito
titoli dell’investitore.
76
FATTORI DI RISCHIO
Rischio di conflitto di interesse
I soggetti coinvolti a vario titolo nell’emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere,
rispetto all’operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell’investitore.
Di seguito vengono descritti i conflitti di interessi connessi con l’emissione delle Obbligazioni:
- coincidenza dell’Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento: la coincidenza
dell’Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento potrebbe determinare una
potenziale situazione di Conflitto d’Interessi nei confronti degli investitori, in quanto i titoli collocati sono di
propria emissione.
- conflitto di interessi legato alla negoziazione in conto proprio: Banca di Cherasco – Credito Cooperativo
s.c., al fine di assicurare la liquidità delle proprie obbligazioni, definisce, adotta e mette in atto regole
interne formalizzate che individuano procedure e modalità di negoziazione dei prodotti finanziari in
oggetto. Tale situazione determinerebbe una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli
investitori.
- conflitto di interessi in quanto l’Emittente svolge il ruolo di Agente per il Calcolo:
l’Emittente assolve al ruolo di Agente per il Calcolo nella determinazione delle cedole e rimborso del
capitale e ciò configura una situazione di conflitto di interesse;
- Conflitto di interesse in caso di devoluzione di una parte dell’interesse a favore di un Ente beneficiario. Nel
caso in cui parte dell’interesse riveniente dall’obbligazione venga devoluto ad un ente beneficiario, un
eventuale collegamento tra l’emittente e l’ente beneficiario potrebbe determinare una situazione di
conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Si darà indicazione di tale conflitto nelle condizioni
definitive.
Rischio di scostamento del rendimento dell’obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di stato
Il rendimento effettivo su base annua delle obbligazioni potrebbe anche risultare inferiore rispetto al
rendimento effettivo su base annua di un titolo di stato di durata similare.
Rischio relativo al ritiro/annullamento dell’offerta
Al verificarsi di determinate circostanze indicate nel paragrafo 5.1.4 della presente Nota Informativa,
l’Emittente avrà diritto, prima della data di inizio del Periodo di Offerta o della Data di Emissione, di
dichiarare revocata o di ritirare l’offerta, nel qual caso le adesioni eventualmente ricevute saranno
considerate nulle ed inefficaci.
Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale
I redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.
L’investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un
aumento delle imposte vigenti o dall’introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il
rendimento effettivo netto delle Obbligazioni.
Rischio connesso alla presenza di una percentuale di devoluzione del valore nominale collocato a favore
di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), enti, fondazioni, associazioni e altri soggetti non
aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale.
L’investitore nel sottoscrivere il prestito, qualora sia prevista la devoluzione di una parte degli interessi a
favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti
Ecclesiastici e altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale, è consapevole
77
FATTORI DI RISCHIO
che, per l’intera durata dello stesso e con la periodicità indicata nelle condizioni definitive, il rendimento
netto del titolo subirà un decremento in misura pari alla parte devoluta.
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE (O A TASSO VARIABILE
CON CAP E/O FLOOR) E ALLE OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO (O A TASSO MISTO CON CAP E/O FLOOR)
Rischio di indicizzazione
Il rendimento delle Obbligazioni dipende dall’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto.
In caso di andamento decrescente del Parametro di Indicizzazione le cedole saranno proporzionalmente
decrescenti.
È altresì possibile che il Parametro di Indicizzazione possa ridursi fino a zero o al di sotto di zero.
In questo caso l’investitore potrebbe non percepire alcun interesse sull’investimento effettuato. In nessun
caso il valore delle cedole variabili potrà essere inferiore a zero.
Rischio correlato alla presenza di un Cap delle cedole variabili
Laddove nelle relative Condizioni Definitive sia specificato un Tasso Massimo (Cap) per le cedole variabili,
esse non potranno in nessun caso essere superiori a tale Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento
particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione. Conseguentemente, l’investitore potrebbe non
beneficiare interamente dell’eventuale andamento positivo del Parametro di Indicizzazione prescelto.
Rischio correlato all’assenza di informazioni successive all’emissione
L’Emittente non fornirà, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive, alcuna
informazione relativamente all’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto.
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO
Rischio di rimborso anticipato
Le Condizioni Definitive possono prevedere la facoltà dell’Emittente di rimborsare anticipatamente il
Prestito (opzione call). La Banca potrebbe attivare tale opzione in caso di discesa dei tassi di interesse;
pertanto, la previsione di una clausola di rimborso anticipato incide negativamente sul prezzo dei Titoli.
Nel caso in cui l’Emittente si avvalga di tale facoltà l’investitore non riceverà le cedole che sarebbero
maturate nell’ipotesi di mancato esercizio di tale facoltà e pertanto potrebbe vedere disattese le proprie
aspettative in termini di rendimento atteso al momento della sottoscrizione, calcolato o ipotizzato sulla
base della durata originaria dei titoli obbligazionari ed inoltre, qualora intenda reinvestire il capitale
rimborsato, non avrà la certezza di ottenere un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni
rimborsate.
Nel caso di esercizio dell’opzione call nelle Obbligazioni Step up, l’investitore non vedrebbe riconosciute le
cedole con interessi più elevati. In ogni caso l’eventuale rimborso anticipato non potrà essere effettuato
prima di 18 mesi dalla data di emissione.
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI CON AMMORTAMENTO PERIODICO
Rischio connesso alla possibilità di rimborso tramite ammortamento periodico
Il rimborso del capitale attraverso un piano di ammortamento periodico potrebbe avere un impatto
negativo sulla liquidità del titolo. L'investitore deve considerare che le cedole sono calcolate sul capitale
non rimborsato e quindi il loro ammontare in termini assoluti sarà decrescente nel corso del tempo.
L’investitore inoltre sarà esposto al rischio di non riuscire a reinvestire le somme percepite prima della
scadenza del titolo ad un rendimento almeno pari a quello iniziale e ciò in dipendenza di diverse condizioni
di mercato.
78
3. INFORMAZIONI ESSENZIALI
3.1 Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti alle emissioni/offerte
I soggetti a vario titolo coinvolti nell’emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere,
rispetto all’operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell’investitore.
Le Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa sono soggette ai seguenti conflitti di interesse:
- coincidenza dell’Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento: la coincidenza
dell’Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento potrebbe determinare una
potenziale situazione di Conflitto d’Interessi nei confronti degli investitori, in quanto i titoli collocati sono di
propria emissione.
- conflitto di interessi legato alla negoziazione in conto proprio: Banca di Cherasco – Credito Cooperativo
s.c., al fine di assicurare la liquidità delle proprie obbligazioni, definisce, adotta e mette in atto regole
interne formalizzate che individuano procedure e modalità di negoziazione dei prodotti finanziari in
oggetto. Tale situazione determinerebbe una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli
investitori.
- conflitto di interessi in quanto l’Emittente svolge il ruolo di Agente per il Calcolo:
l’Emittente assolve al ruolo di Agente per il Calcolo nella determinazione delle cedole e rimborso del
capitale e ciò configura una situazione di conflitto di interesse;
- Conflitto di interesse in caso di devoluzione di una parte dell’interesse a favore di un Ente beneficiario. Nel
caso in cui parte dell’interesse riveniente dall’obbligazione venga devoluto ad un ente beneficiario, un
eventuale collegamento tra l’emittente e l’ente beneficiario potrebbe determinare una situazione di
conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Si darà indicazione di tale conflitto nelle condizioni
definitive.
Si segnala altresì che nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito verranno indicati gli eventuali ulteriori
interessi compresi quelli in conflitto relativi alla singola Offerta. (“Ulteriori conflitti di interesse”).
3.2 Ragioni dell’offerta ed impiego dei proventi
Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente.
L'ammontare ricavato dall'emissione obbligazionaria sarà destinato dall'Emittente all'esercizio della propria
attività statutaria.
Nel caso dell’obbligazione che prevede la Devoluzione ad un Ente o Fondazione, parte degli interessi
percepiti dai clienti sottoscrittori verranno devoluti a favore dell’Ente o Fondazione destinataria. Le
percentuali di devoluzione verranno indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive.
79
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE
4.1 (I) Descrizione del tipo e degli strumenti finanziari offerti al pubblico
Le Obbligazioni oggetto del presente programma sono titoli di debito non rappresentativi di capitale che
determinano l’obbligo in capo all’Emittente di rimborsare all’investitore il 100% del loro Valore Nominale a
scadenza salvo quanto indicato al Paragrafo 4.6 in merito all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di
risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e
recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16.11.2015.
Per tutte le tipologie di Obbligazioni oggetto del presente programma, le cedole saranno corrisposte con
periodicità trimestrale, semestrale o annuale come indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Di seguito si riportano le caratteristiche sintetiche degli strumenti finanziari oggetto del Programma:
Obbligazioni a Tasso Fisso [Tasso fisso con devoluzione di una parte degli interessi a favore di
Organizzazioni Non Lucrative di utilità Sociale (ONLUS), enti, fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed
altri soggetti non aventi fini di Lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare
massimo predefinito];
Le obbligazioni a Tasso Fisso, la cui denominazione (la “Denominazione dell’Obbligazione”) verrà indicata
nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito, sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100%
del valore nominale alla data di scadenza oppure in rate periodiche di capitale pagabili entro la Data di
Scadenza. (il “Valore Nominale”) indicato nelle Condizioni Definitive, e al pagamento posticipato di cedole
fisse [Inoltre si segnala che le condizioni definitive relative al singolo prestito potranno prevedere che una
parte degli interessi dovuti ai sensi delle obbligazioni sia devoluto a favore di uno o più enti beneficiari fino
ad un ammontare massimo predefinito. Una volta accreditata la cedola sul conto del cliente,
contestualmente verrà addebitata al cliente la percentuale che verrà devoluta a favore della onlus.
Pertanto, il rendimento netto del titolo subirà un decremento in misura parti alla parte devoluta. Nelle
condizioni definitive saranno esplicitate le modalità di devoluzione e l’ammontare massimo complessivo
determinato dall’emittente (tramite banco/avviso) per ciascuna emissione].
Le Cedole verranno corrisposte con periodicità trimestrale, semestrale ovvero annuale – come indicato
nelle pertinenti Condizioni Definitive – a ciascuna Data di Pagamento (la “Periodicità pagamento cedole”).
Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla data di scadenza o mediante rimborso
anticipato o in rate periodiche di capitale pagabili entro la Data di Scadenza.
Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in euro.
Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up / Step Down
Le obbligazioni Step Up/Step Down, la cui denominazione (la “Denominazione dell’Obbligazione”) verrà
indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito, sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del
100% del valore nominale alla data di scadenza oppure in rate periodiche di capitale pagabili entro la Data
di Scadenza. (il “Valore Nominale”) indicato nelle Condizioni Definitive, e al pagamento posticipato di
cedole crescenti (Step Up) ovvero decrescenti (Step Down) secondo la periodicità ed il tasso di interesse
specificati nelle Condizioni Definitive relative a ciascun prestito.
Le Cedole verranno corrisposte con periodicità trimestrale, semestrale ovvero annuale – come indicato
nelle pertinenti Condizioni Definitive – a ciascuna Data di Pagamento (la “Periodicità pagamento cedole”).
Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla data di scadenza o mediante rimborso
anticipato o in rate periodiche di capitale pagabili entro la Data di Scadenza.
Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in euro.
Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo
Le obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, la cui denominazione
verrà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito (la “Denominazione dell’Obbligazione”), sono
titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale alla data di scadenza oppure in
80
rate periodiche di capitale pagabili entro la Data di Scadenza. (il “Valore Nominale”) indicato nelle
Condizioni Definitive, e al pagamento posticipato di cedole il cui ammontare è determinato in ragione
dell’andamento del parametro di indicizzazione prescelto (il valore puntuale del tasso Euribor base 360, o la
media mensile, trimestrale, semestrale o annuale), eventualmente maggiorato di uno spread espresso in
punti base, come definito nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito. Lo spread applicato al
parametro di riferimento è stabilito all’emissione e mantenuto costante per tutta la durata del prestito.
Le obbligazioni potranno prevedere la presenza di un Tasso Minimo (Floor) e/o di un Tasso Massimo (Cap)
che sono relativi all’acquisto o vendita di opzioni sul tasso di interesse. Non è previsto un limite massimo di
Spread. L’eventuale modalità di arrotondamento del tasso annuo lordo risultante sarà indicato nelle
Condizioni Definitive. In ogni caso l’ammontare della cedola non potrà essere inferiore a zero. Il Tasso
Minimo (Floor) e/o il Tasso Massimo (Cap) sono stabiliti all’emissione e mantenuti costanti per tutta la
durata del prestito.
Si precisa che la periodicità delle cedole può non corrispondere con la periodicità del Parametro di
indicizzazione prescelto indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive (la “Periodicità pagamento cedole”)
L’Emittente potrà prefissare il valore della prima cedola in misura indipendente dal Parametro di
Indicizzazione (la “Prima Cedola indipendente dal Parametro di Indicizzazione”), e in tal caso tale
ammontare verrà indicato nelle Condizioni Definitive.
Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla data di scadenza o mediante rimborso
anticipato o in rate periodiche di capitale pagabili entro la Data di Scadenza.
Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in euro.
Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo
Le obbligazioni a Tasso Misto, la cui denominazione verrà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun
prestito (la “Denominazione dell’Obbligazione”), sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del
100% del valore nominale alla data di scadenza oppure in rate periodiche di capitale pagabili entro la Data
di Scadenza (il “Valore Nominale”) indicato nelle Condizioni Definitive, e al pagamento posticipato di
cedole il cui ammontare è determinato in un primo periodo sulla base di un tasso di interesse prefissato
costante indicato nella condizioni definitive mentre per il restante periodo della durata del prestito in
funzione dell’andamento del parametro di indicizzazione prescelto (il valore puntuale del tasso Euribor
base 360, o la media mensile trimestrale, semestrale o annuale), eventualmente maggiorato di uno spread
espresso in punti base, come definito nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.
Non è previsto un limite massimo di Spread. L’eventuale modalità di arrotondamento del tasso annuo lordo
risultante sarà indicato nelle Condizioni Definitive. In ogni caso l’ammontare della cedola non potrà essere
inferiore a zero. Le obbligazioni potranno prevedere la presenza di un Tasso Minimo (Floor) e/o di un Tasso
Massimo (Cap) che sono relativi all’acquisto o vendita di opzioni sul tasso di interesse.
Si precisa che la periodicità delle cedole può non corrispondere con la periodicità del Parametro di
Indicizzazione prescelto indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive (la “Periodicità pagamento cedole”).
Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla data di scadenza o mediante rimborso
anticipato o in rate periodiche di capitale pagabili entro la Data di Scadenza.
Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in euro.
Obbligazioni Zero Coupon
Le obbligazioni Zero Coupon, la cui denominazione (la “Denominazione dell’Obbligazione”) verrà indicata
nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito, sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100%
del valore nominale alla data di scadenza (il “Valore Nominale”) indicato nelle Condizioni Definitive, e al
pagamento posticipato di interessi il cui importo è determinato come differenza tra il prezzo di rimborso a
scadenza ed il prezzo di emissione, che sarà sempre inferiore al 100% del valore nominale. Per questa
tipologia di obbligazioni non saranno corrisposte cedole di interessi durante la vita delle Obbligazioni
stesse.
Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla data di scadenza.
Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in euro.
81
(ii) Il codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione
degli strumenti finanziari
Il codice ISIN (International Security Identification Number) relativo a ciascuna emissione (il “Codice ISIN”)
sarà riportato nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.
4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono creati
Le Obbligazioni sono emesse e create in Italia e le disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra
l’Emittente e gli obbligazionisti, i diritti connessi alle Obbligazioni e le caratteristiche delle stesse, riportate
nel presente Paragrafo 4 della Nota Informativa sono sottoposte e devono essere interpretate secondo la
legge italiana.
Per qualsiasi contestazione tra gli obbligazionisti e l’Emittente sarà competente il Foro di Asti, ovvero, ove
l’obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. “Codice del
Consumo”), il foro in cui questi ha la residenza o il domicilio elettivo ex art. 33 u) del codice del Consumo.
Si segnala tuttavia che, ai sensi dell’art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (convertito con modificazioni dalla
L. 09 agosto 2013 n. 98), per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e
finanziari e necessario, prima di esercitare un’azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione
obbligatoria. A questo riguardo, e possibile rivolgersi:
a) su iniziativa dell’obbligazionista o dell’Emittente, all’Organismo di mediazione costituito presso il
Conciliatore Bancario Finanziario, in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e
finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Tale Organismo non
richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo all’Emittente. Le condizioni e le procedure
sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it al quale si rimanda
per maggiori informazioni.
b) su iniziativa solo dell’Obbligazionista, alla Camera di conciliazione e di arbitrato istituita presso la Consob
(ACF) ai sensi dell’art. 32ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, cosi come successivamente integrato e
modificato ed ai sensi del Regolamento Consob concernente la Camera di conciliazione e arbitrato, per le
controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari in ordine alla prestazione di un servizio di
investimento/accessorio, con riferimento all’osservanza da parte dell’intermediario che ha prestato il
servizio degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza. Per maggiori dettagli sul regolamento si
rimanda alla delibera Consob nr. 19602 del 4 maggio 2016 pubblicata sul sito www.consob.it.
4.3 Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri
i) Indicare se gli strumenti finanziari sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o
dematerializzata
Le Obbligazioni offerte nell’ambito del presente programma sono titoli al portatore ed assoggettati al
regime di dematerializzazione di cui al decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213.
ii) denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri
I prestiti verranno accentrati presso la Monte Titoli S.p.A. (Via Mantegna 6, 20154 Milano) o altro sistema di
gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito ed assoggettati al regime di
dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento Congiunto della Banca d’Italia
e della CONSOB recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di
garanzia e delle relative società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 come di
volta in volta modificato o alla normativa di volta in volta vigente in materia.
Gli Obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.
4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari
I Prestiti Obbligazionari saranno denominati in Euro e le cedole corrisposte saranno anch’esse denominate
in Euro.
82
4.5 Ranking degli strumenti finanziari
Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa a carico dell’Emittente non
sono subordinati ad altre passività dello stesso.
Tuttavia, nell’ipotesi di applicazione dello strumento del “bail-in”, il credito degli obbligazionisti verso
l’Emittente non sarà soddisfatto “pari passu” con tutti gli altri crediti chirografari dell’Emittente (cioè non
garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l’ordine
sinteticamente rappresentato all’interno della tabella che segue (cfr. sul punto anche il successivo
Paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva
europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai
Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015).
Nell’ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa invece le somme ricavate dalla
liquidazione dell’attivo sono erogate a favore degli obbligazionisti secondo l’ordine indicato nella tabella
partendo dalla categoria dei Depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio,
crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad
esempio, privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino a Euro 100.000.
4.6 Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari, compresa qualsiasi loro limitazione, e
procedure per il loro esercizio
Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria e,
quindi, il diritto alla percezione delle cedole alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del
capitale alla data di scadenza, salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e
risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del
16 novembre 2015, come di seguito rappresentato.
In particolare, in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n.
180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli
strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “Resolution
Authorities”, di seguito le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a
rischio di dissesto.
Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del
dissesto sull’economia e sul sistema finanziario, nonché i costi per i contribuenti, ed assicurando che gli
azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun
creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con
procedura ordinaria di insolvenza.
I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per
le disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, come di seguito descritto, per le quali e stata prevista
l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016.
83
Peraltro, le disposizioni in materia di “bail–in” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in
circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.
Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato
strumento del “bail-in” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale,
nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 1 lett. g del D. Lgs n. 180).
Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder
ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale
dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.
Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle
obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili,
anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio (art 60, comma 1, lettera i del Decreto 180).
Nell’applicazione dello strumento del “bail-in”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:
1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine
indicato:
- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (Senior)
2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili
nel capitale primario, secondo l’ordine indicato:
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (Senior).
Nell’ambito delle “restanti passività”, il “bail–in” riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per
la parte eccedente l’importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i
medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell’Emittente nonché,
successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente
l’importo di Euro 100.000 (cfr. al riguardo il precedente paragrafo 4.5 Ranking delle Obbligazioni).
Non rientrano, invece, nelle “restanti passività” e restano pertanto escluse dall’ambito di applicazione del
“bail-in” alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a Euro 100.000 (c.d.
“depositi protetti”) e le “passività garantite” definite dall’art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre
2015 come le “passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è
garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o
con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di
riacquisto”, comprendenti, ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs N. 180, anche le obbligazioni bancarie
garantite di cui all’art. 7 bis L. n. 130/99.
Lo strumento sopra descritto del “bail-in” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione
con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:
(i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
(ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
(iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività.
Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando e applicato lo strumento del “bail-in”,
l’Autorità potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall’applicazione del “bail–in” (art. 49 comma
2 Decreto 180), in particolare allorché:
a) non e possibile sottoporre a “bail-in” tale passività entro un tempo ragionevole;
b) l’esclusione e strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni
essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare
gravemente il funzionamento dei mercati;
84
c) l’applicazione dello strumento del “bail-in” a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale
che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero
escluse dal “bail-in”.
Pertanto, nel caso in cui sia disposta l’esclusione dal “bail-in” di alcune passività, è possibile che le perdite
che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a “bail–
in” mediante la loro riduzione o conversione in capitale.
Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che
siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a
livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.
I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il
tramite dell’intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.
Non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei
sottoscrittori delle Obbligazioni.
4.7 Tasso d’interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare
(i) Tasso di interesse nominale
ll tasso di interesse nominale delle Cedole Fisse (ove previste) e/o il metodo di calcolo per la
determinazione delle Cedole Variabili saranno di volta in volta indicati nelle pertinenti condizioni
Definitive.
(ii) Disposizioni relative agli interessi da pagare
Le Obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa, ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon,
corrisponderanno posticipatamente agli investitori, per tutta la durata del Prestito, cedole periodiche
pagabili con frequenza trimestrale o semestrale o annuale, a ciascuna Data di Pagamento applicando il
calendario Target1, la convenzione2 (la “Convenzione”) e la base di calcolo3 (la “Base di Calcolo”) di volta in
volta indicate nelle Condizioni Definitive. Il pagamento degli interessi maturati sarà effettuato dalla Banca
sui titoli oggetto del presente programma accentrati presso la Monte Titoli S.p.A.
A) OBBLIGAZIONI ZERO COUPON
Le Obbligazioni Zero Coupon non prevedono la corresponsione periodica di interessi.
La differenza tra il prezzo a cui saranno rimborsate le Obbligazioni Zero Coupon (di seguito, il Prezzo di
Rimborso) ed il prezzo a cui le Obbligazioni Zero Coupon saranno offerte (Prezzo di Emissione) rappresenta
l’interesse, calcolato al tasso di interesse fisso nominale annuo lordo implicito nella differenza.
Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni Zero Coupon sarà sempre inferiore al 100% del valore nominale.
Le Obbligazioni Zero Coupon non prevedono la possibilità di rimborso anticipato.
1
Target è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ossia il sistema di pagamenti trans european automated real time gross
settlement express transfer, sistema dei pagamenti utilizzato nell’ambito dell’unione monetaria europea composto da meccanismi di regolamento
lordo in tempo reale che utilizza una piattaforma unica condivisa avviata il 19 novembre 2007).
2
La convenzione di calcolo utilizzabile potrà essere una delle seguenti: (i) “Following Business Day Convention”, indica che, ai fini del rimborso
finale e/o del pagamento di una cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un giorno lavorativo secondo il
calendario prescelto, tale ammontare sarà accreditato il primo giorno lavorativo successivo alla suddetta data; (ii) “Modified Following Business Day
Convention” indica che, ai fini del rimborso finale e/o del pagamento di una cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non
è un giorno lavorativo secondo il calendario prescelto, tale ammontare sarà accreditato il primo giorno lavorativo successivo alla suddetta data;
qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, il rimborso finale e/o del pagamento di una cedola saranno accreditati il giorno
lavorativo immediatamente precedente alla suddetta data. Entrambe le convenzioni potranno essere adjusted ovvero unadjusted. Il termine
Adjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente convenzione di calcolo, sarà modificato il
periodo di calcolo e l’applicazione della convenzione di calcolo avrà un impatto sull’ammontare della cedola pagata. Il termine Unadjusted indica
che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella convenzione di calcolo, non sarà modificato il periodo di calcolo e
l’applicazione della convenzione di calcolo non avrà un impatto sull’ammontare della cedola pagata
3
Con riferimento al calcolo dell’ammontare di interessi sulle Obbligazioni per qualsiasi periodo, la convenzione di calcolo delle Cedole come
prevista nelle Condizioni potrà essere una delle seguenti (i) “ ACT/ACT ICMA!” “giorni effettivi/giorni effettivi “ viene specificato nelle Condizioni
Definitiva, comporta che il conteggio sia pari al rapporto tra giorni effettivi ed il prodotto del numero dei giorni effettivi del periodo per il numero di
cedole per anno (ii) se “Actual/360” viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni effettivi nel periodo di calcolo diviso per 360.
85
B) OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO [Tasso fisso con devoluzione di una parte degli interessi a favore di
Organizzazioni Non Lucrative di utilità Sociale (ONLUS), enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed
altri soggetti non aventi fini di Lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare
massimo predefinito]
Le Obbligazioni a Tasso Fisso corrisponderanno, a partire dalla Data di Godimento, Cedole Fisse il cui
importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse fisso. Le
Cedole Fisse saranno corrisposte con periodicità trimestrale, semestrale o annuale, alle date specificate
nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una Data di Pagamento degli Interessi).
Le Obbligazioni a Tasso Fisso di volta in volta offerte potranno assumere caratteristiche differenti per
durata, Prezzo di Emissione, numero, importo e periodicità delle cedole, che saranno indicate nelle
pertinenti Condizioni Definitive.
Il Prezzo di Emissione potrà esser alla pari (100% del Valore Nominale del titolo), sotto la pari (ad un valore
inferiore al 100% del Valore Nominale del titolo) o sopra la pari (ad un valore superiore al 100% del valore
Nominale del titolo) assumendo valori diversi dal 100% del Valore Nominale.
L’ammontare delle Cedole Fisse sarà determinato in ragione di un tasso di interesse costante per la durata
del prestito.
Le cedole saranno calcolate secondo la seguente formula:
VN × TF
dove:
VN = valore nominale
TF = tasso fisso del periodo cedolare
Le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario riporteranno le specifiche modalità di calcolo e
di liquidazione delle Cedole Fisse.
Il Tasso di Interesse sarà determinato applicando la Convenzione di Calcolo e di calendario precisata nelle
Condizioni Definitive.
C) OBBLIGAZIONI A TASSO STEP UP
Le Obbligazioni a Tasso Step Up corrisponderanno, a partire dalla Data di Godimento, Cedole Fisse
Crescenti il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di
interesse crescente predeterminato.
Le cedole saranno calcolate secondo la seguente formula:
VN × TF
dove:
VN = valore nominale
TF = tasso fisso del periodo cedolare
Le Cedole Fisse Crescenti saranno corrisposte con periodicità trimestrale, semestrale o annuale, alle date
specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una Data di Pagamento degli Interessi).
L’ammontare delle Cedole Fisse Crescenti sarà determinato in ragione di un tasso di interesse crescente per
la durata del prestito.
Le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario riporteranno le specifiche modalità di calcolo e
di liquidazione delle Cedole Fisse Crescenti.
Il Tasso di Interesse crescente sarà determinato applicando la Convenzione di Calcolo e di calendario
precisata nelle Condizioni Definitive.
D) OBBLIGAZIONI A TASSO STEP DOWN
Le Obbligazioni a Tasso Step Down corrisponderanno, a partire dalla Data di Godimento, Cedole Fisse
Decrescenti il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di
interesse decrescente predeterminato.
Le cedole saranno calcolate secondo la seguente formula:
VN × TF
dove:
VN = valore nominale
86
TF = tasso fisso del periodo cedolare
Le Cedole Fisse Decrescenti saranno corrisposte con periodicità trimestrale, semestrale o annuale, alle date
specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una Data di Pagamento degli Interessi).
L’ammontare delle Cedole Fisse Decrescenti sarà determinato in ragione di un tasso di interesse
Decrescente per la durata del prestito.
Le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario riporteranno le specifiche modalità di calcolo e
di liquidazione delle Cedole Fisse Decrescenti.
Il Tasso di Interesse decrescente sarà determinato applicando la Convenzione di Calcolo e di calendario
precisata nelle Condizioni Definitive.
E) OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE
Le Obbligazioni a Tasso Variabile corrisponderanno una o più Cedole Variabili il cui importo è calcolato,
secondo la metodologia della capitalizzazione semplice, applicando una delle formule sotto indicate:
1. Obbligazioni a Tasso Variabile:
[VN × (P + Spread)]/N
2. Obbligazioni a Tasso Variabile, nel caso in cui sia previsto un cap (valore massimo):
[VN × Min (P + Spread; cap)]/N
3. Obbligazioni a Tasso Variabile, nel caso in cui sia previsto un floor (valore minimo):
[VN × Max (P + Spread; floor)]/N
4. Obbligazioni a Tasso Variabile, nel caso in cui sia previsto un cap (valore massimo) e un floor (valore
minimo):
{VN ×Max [floor; Min (P + Spread; cap)]}/N
dove:
VN = Valore Nominale
P = parametro di riferimento (di seguito Parametro di Riferimento), indicato nelle pertinenti Condizioni
Definitive;
N = Numero di Cedole Annue
Spread = valore predeterminato (costante) al momento dell’emissione del titolo, espresso in percentuale e
indicato – ove previsto – nelle pertinenti Condizioni Definitive;
Cap = valore massimo (costante), espresso in percentuale, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;
Floor = valore minimo (costante), espresso in percentuale, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;
Le Cedole Variabili saranno corrisposte con periodicità trimestrale, semestrale o annuale alle date
specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una Data di Pagamento degli Interessi).
Le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario riporteranno le specifiche modalità di calcolo e
di liquidazione delle Cedole Variabili.
Il Tasso di Interesse sarà determinato applicando la Convenzione di Calcolo e di calendario precisata nelle
Condizioni Definitive e arrotondato al decimale specificato nelle Condizioni Definitive.
F) OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO
Le Obbligazioni a Tasso Misto corrisponderanno cedole determinate alternativamente e secondo una
sequenza che sarà stabilita nelle Condizioni Definitive in ragione di un tasso fisso piuttosto che di un tasso
variabile.
Cedole Variabili:
Le Obbligazioni a Tasso Misto corrisponderanno una o più Cedole Variabili il cui importo è calcolato,
secondo la metodologia della capitalizzazione semplice, applicando una delle formule sotto indicate:
87
1. Obbligazioni a Tasso Misto:
[VN × (P + Spread)]/N
2. Obbligazioni a Tasso Misto, nel caso in cui sia previsto un cap (valore massimo):
[VN × Min (P + Spread; cap)]/N
3. Obbligazioni a Tasso Misto, nel caso in cui sia previsto un floor (valore minimo):
[VN × Max (P + Spread; floor)]/N
4. Obbligazioni a Tasso Misto, nel caso in cui sia previsto un cap (valore massimo) e un floor (valore
minimo):
{VN ×Max [floor; Min (P + Spread; cap)]}/N
dove:
VN = Valore Nominale
P = parametro di riferimento (di seguito Parametro di Riferimento), indicato nelle pertinenti Condizioni
Definitive;
N = Numero di Cedole Annue
Spread = valore predeterminato (costante) al momento dell’emissione del titolo, espresso in percentuale e
indicato – ove previsto – nelle pertinenti Condizioni Definitive;
Cap = valore massimo (costante), espresso in percentuale, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;
Floor = valore minimo (costante), espresso in percentuale, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;
Le Cedole Variabili saranno corrisposte con periodicità trimestrale, semestrale o annuale alle date
specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una Data di Pagamento degli Interessi).
Le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario riporteranno le specifiche modalità di calcolo e
di liquidazione delle Cedole Variabili.
Il Tasso di Interesse – eventualmente arrotondato al decimale specificato nelle Condizioni Definitive - sarà
determinato applicando la Convenzione di Calcolo, la Base di calcolo e il Calendario come precisati nelle
Condizioni Definitive.
Cedole Fisse:
Le Obbligazioni corrisponderanno delle Cedole Fisse il cui importo è calcolato applicando al Valore
Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse fisso costante.
Le Cedole Fisse saranno corrisposte con periodicità trimestrale, semestrale o annuale, alle date specificate
nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una Data di Pagamento degli Interessi).
Le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario riporteranno le specifiche modalità di calcolo e
di liquidazione delle Cedole Fisse.
Il Tasso di Interesse sarà determinato applicando la Convenzione di Calcolo, la Base di Calcolo e il
Calendario precisati nelle Condizioni Definitive.
(iii) Data di Godimento degli interessi
La Data di Emissione, la Data di Godimento, la prima Data di Regolamento e le eventuali Date di
Regolamento Aggiuntive sono indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive.
L'Emittente, si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di indicare ulteriori date di Regolamento
successive alla Prima Data di Regolamento (ciascuna una Data di Regolamento) dandone comunicazione
mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e trasmesso alla Consob.
(iv) Date di scadenza degli interessi
Le data di scadenza degli interessi (Data di Pagamento) sarà indicate nelle Condizioni Definitive.
88
Qualora la Data di Pagamento delle Cedole non sia un Giorno Lavorativo, come definito di volta in volta
nelle Condizioni Definitive, il relativo pagamento sarà effettuato sulla base della Convenzione di Calcolo
indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.
(v) Termini di prescrizione degli interessi e del capitale
I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data
di scadenza delle Cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni
sono divenute rimborsabili.
(vi) Dichiarazione indicante il tipo di sottostante
Le Obbligazioni per la parte variabile emesse nell’ambito del Programma descritto nella presente Nota
Informativa potranno avere come Parametro di Indicizzazione uno tra quelli di seguito elencati:
-il valore puntuale o la media mese del tasso Euribor base 360 su base mensile, trimestrale, semestrale
oppure annuale che verrà rilevato l’ultimo giorno lavorativo antecedente la data di godimento della nuova
cedola.
- il tasso IRS
- il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea
(vii) Informazioni relative ai sottostanti
Le Obbligazioni a Tasso Variabile emesse nell’ambito del Programma descritto nella presente Nota
Informativa potranno avere come Parametro di Indicizzazione uno tra quelli di seguito elencati:
indicatore
Descrizione
EURIBOR
L'EURIBOR (European Interbank Offered Rate) è un tasso interbancario, vale a dire il
tasso di interesse al quale le banche prestano denaro ad altre banche. Dopo la
nascita dell'euro, undici paesi europei hanno adottato di fatto la stessa moneta. Per
questo motivo è stato deciso di creare un tasso interbancario europeo valido per
tutta l'area euro. Questo tasso ha preso il nome di Euribor. Il pool delle banche di
riferimento per la fissazione degli indici Euribor è composto unicamente da istituti
dotati di un rating di prima classe. La selezione delle banche a cui viene richiesta
l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è
demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
(FBE). Tale indicatore è pubblicato sui principali quotidiani a tiratura nazionale. Il
parametro utilizzabile è EURIBOR base 360 a tre, sei oppure dodici mesi che verrà
rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento della nuova
cedola. Tale indicatore è disponibile sui principali quotidiani a tiratura nazionale.
IRS
E’ il tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse
medio al quale i principali istituti di credito stipulano swap a copertura del rischio di
interesse.
TASSO
DI Il TASSO DI RIFERIMENTO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA è il tasso al quale la
RIFERIMENTO
Banca Centrale Europea effettua le operazioni di c.d. “main financing operations”
DELLA
BANCA con le quali l’Istituto finanzia il sistema bancario attraverso operazioni di pronti
CENTRALE
contro termine. Tale indicatore è disponibile nella homepage del sito della BCE
EUROPEA
www.ecb.int.
(viii) Metodo utilizzato per la determinazione del sottostante
Le Condizioni Definitive indicheranno il metodo di calcolo prescelto per la determinazione della
performance del Parametro di Riferimento come descritto nel paragrafo 4.7 (ii) cui si fa rinvio.
(ix) Indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del
sottostante e sulla volatilità
89
Nelle Condizioni Definitive verrà indicata la fonte da cui poter ottenere le informazioni relative alla
performance e alla volatilità del sottostante prescelto.
(x) Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Straordinari relativi al sottostante
Qualora nel corso della vita dell’Obbligazione a Tasso Variabile e dell’Obbligazione a Tasso Misto (con
riferimento alle Cedole Variabili), si dovesse verificare, relativamente al Parametro di Riferimento cui è
legato il Prestito Obbligazionario, un evento di natura straordinaria o di turbativa che ne dovesse
modificare la struttura o ne dovesse compromettere l’esistenza, l’Emittente agirà nel seguente modo:
Tasso EURIBOR
Nel caso di non disponibilità del tasso EURIBOR di riferimento, verrà utilizzato quale Parametro di
Riferimento, il tasso Euro Libor (London Inter-Bank Offered Rate) a 3, 6 o 12 mesi in funzione del Parametro
di Riferimento prescelto, rilevato a cura della BBA (British Bankers’ Association) il 2° giorno lavorativo
bancario antecedente la data di godimento della cedola.
Tasso IRS
Nell’ipotesi di non disponibilità del tasso IRS di riferimento, verrà utilizzato quale Parametro di Riferimento
il tasso Eurirs (Euro Interest Rate Swap)
Tasso Ufficiale di Riferimento della Banca Centrale Europea
Nell’ipotesi di casi di turbativa o di eventi straordinari che rendano indisponibili il livello del Tasso Ufficiale
di Riferimento della Banca Centrale Europea verrà utilizzato l’ultimo dato disponibile.
(xi) Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un’incidenza sul sottostante
Qualora nel corso della vita dell’Obbligazione si verifichino, relativamente al Parametro di Riferimento, a
seconda dei casi, eventi di turbativa o eventi di natura straordinaria che, a giudizio dell’Agente per il
Calcolo, ne modifichino la struttura o ne compromettano l’esistenza, l’Agente per il Calcolo, in buona fede,
effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi – compresa la sostituzione del Parametro di Riferimento,
aggiustamenti o modifiche per mantenere nella massima misura possibile inalterate le caratteristiche
finanziarie originarie delle Obbligazioni secondo gli usi e la miglior prassi adottati dai mercati.
(xii) Agente per il Calcolo
L'Agente per il Calcolo del tasso di interesse è l’Emittente.
(xiii) Se lo strumento finanziario presenta una componente derivata per quanto riguarda il pagamento
degli interessi, fornire una spiegazione chiara e dettagliata, che consenta agli investitori di comprendere
in che modo il valore del loro investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti,
specialmente in circostante in cui i rischi sono più evidenti
Il valore delle Obbligazioni è influenzato – qualora prevista - anche dalla componente derivativa, di seguito
descritta in relazione a ciascuna tipologia di Obbligazione.
Obbligazioni a Tasso Variabile con floor/ Obbligazioni a Tasso Misto con floor
La componente derivativa implicita nel titolo è costituita da un’opzione di tipo Interest Rate Floor sul
Parametro di Riferimento, con scadenza pari a quella del titolo, implicitamente acquistata dall’investitore. Il
valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della
formula di Black&Scholes4, utilizzando una volatilità5 media su base annua ed un tasso risk free6.
Obbligazioni a Tasso Variabile con cap/ Obbligazioni a Tasso Misto con cap
La componente derivativa implicita nel titolo è costituita da un’opzione di tipo Interest Rate Cap sul
Parametro di Riferimento, con scadenza pari a quella del titolo, implicitamente venduta dall’investitore. Il
4
Per formula di Black&Scholes si intende la formula matematica utilizzata per calcolare il prezzo di non arbitraggio di
un’opzione call o put di tipo europeo.
5
Per volatilità si intende la misura dell’oscillazione del valore di un’attività finanziaria intorno alla propria media.
6
Per tasso risk free si intende il rendimento di un investimento che viene offerto da uno strumento finanziario che non
presenta caratteristiche di rischiosità.
90
valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della
formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso risk free.
Obbligazioni a Tasso Variabile con cap e floor / Obbligazioni a Tasso Misto con cap e floor
La componente derivativa implicita nel titolo è costituita da un’opzione di tipo Interest Rate Cap,
implicitamente venduta dal sottoscrittore, e da un’opzione di tipo Interest Rate Floor, implicitamente
acquistata dal sottoscrittore, entrambe sul Parametro di Riferimento, con scadenza pari a quella del titolo.
Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni
sopra indicate è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula
di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso risk free.
4.8 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito
(i) Data di scadenza
La data di scadenza delle Obbligazioni (“Data di Scadenza”) sarà indicata nelle Condizioni Definitive di
ciascun Prestito.
(ii) Modalità di ammortamento
Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari in un’unica soluzione alla Data di Scadenza, fatto salvo quando
indicato nel precedente paragrafo 4.6 in merito all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione
previsti dalla normativa europea in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita
nel nostro ordinamento dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.
Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari alla Data di Scadenza indicata per ciascun Prestito per il
tramite degli Intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli Spa,
senza deduzione di spese. Qualora la data prevista per il rimborso del capitale non sia un Giorno Lavorativo,
il relativo pagamento sarà effettuato secondo il calendario target, la convenzione di calcolo e la base di
calcolo indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.
Le Condizioni Definitive potranno prevedere che le Obbligazioni siano rimborsate in un’unica soluzione alla
scadenza (bullet), ovvero con piano di ammortamento periodico la cui durata non potrà estendersi oltre la
Data di Scadenza dei titoli.
In caso di rimborso con ammortamento le Condizioni Definitive riporteranno le modalità di ammortamento
del capitale e, in particolare, il valore di ciascuna quota capitale di volta in volta rimborsata e la rispettiva
Data di Rimborso. Non è previsto il rimborso tramite ammortamento periodico per le Obbligazioni Zero
Coupon.
Qualora la data prevista per il rimborso del capitale non fosse un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà
posticipato al primo Giorno Lavorativo successivo, salvo diversa indicazione nelle Condizioni Definitive. La
Data di Rimborso è indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Rimborso anticipato
Fatta eccezione per le Obbligazioni Zero Coupon, i titoli potranno prevedere la facoltà di rimborso
anticipato a favore dell’Emittente o a favore dell’Obbligazionista; in tal caso presentano una componente
derivativa implicita in quanto la facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente altro non è che
un’opzione call sull’obbligazione che l’Obbligazionista ha implicitamente venduto all’Emittente e la facoltà
di rimborso anticipato a favore dell’Obbligazionista è un’opzione put sull’obbligazione che l’Obbligazionista
ha implicitamente acquistato dall’Emittente. L'opzione, se esercitata, determina il rimborso del 100% del
Valore Nominale alla Data/Date di Rimborso Anticipato invece che a scadenza. Il valore di tali opzioni è
determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della metodologia Monte
Carlo7. Le Condizioni Definitive di ciascun prestito riportano il prezzo di rimborso, le date nelle quali il
rimborso anticipato può avvenire e il periodo di preavviso.
A) Rimborso anticipato ad opzione dell’Emittente
Qualora le pertinenti Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente,
previo preavviso irrevocabile ai portatori dei titoli, contenente l'indicazione della data prevista per il
rimborso, inviato non meno di 15 e non più di 30 giorni prima, questi, non prima di 18 (diciotto) mesi dalla
7
Il metodo Monte Carlo è una tecnica basata sulla simulazione di un numero elevato di possibili scenari rappresentativi
dell’evoluzione futura delle variabili di rischio da cui dipende il valore di una generica attività finanziaria.
91
Data di Emissione, può rimborsare i titoli, in tutto ma non in parte, a qualsiasi Data di Rimborso Anticipato
(come indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive), mediante il pagamento dell'Ammontare Dovuto a
titolo di Rimborso Anticipato in corrispondenza di una o più date di rimborso anticipato (le Date di
Rimborso Anticipato e ciascuna una Data di Rimborso Anticipato), come indicato alla lettera C) che segue,
specificato o determinabile nel modo indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.
B) Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti
Ove le pertinenti Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni ad opzione degli
Obbligazionisti, l'Emittente, previo preavviso irrevocabile dell'Obbligazionista, contenente l'indicazione
della data richiesta per il rimborso, il numero ed il Valore Nominale complessivo delle Obbligazioni per le
quali è richiesto il rimborso anticipato nonché il codice ISIN delle Obbligazioni, inviato all'Emittente non
meno di 15 e non più di 30 giorni prima ovvero entro i diversi termini indicati nelle pertinenti Condizioni
Definitive, deve rimborsare le relative Obbligazioni per le quali l'opzione di rimborso anticipato sia stata
validamente esercitata, in tutto ma non in parte, in un'unica soluzione alla data indicata come data di
rimborso anticipato dall'Obbligazionista, mediante il pagamento dell'Ammontare Dovuto a titolo di
Rimborso Anticipato specificato alla successiva lettera C). La data di rimborso anticipato indicata
dall'Obbligazionista deve, a pena di inefficacia della comunicazione di esercizio dell'opzione di rimborso
anticipato, coincidere con la data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, con una qualsiasi delle date indicate
come date di rimborso anticipato nelle pertinenti Condizioni Definitive (le Date di Rimborso Anticipato e
ciascuna una Data di Rimborso Anticipato).
Le Obbligazioni relativamente alle quali sia stata esercitata dall'Obbligazionista l'opzione di rimborso
anticipato non possono essere trasferite a terzi sino alla relativa Data di Rimborso Anticipato.
C) Ammontare dovuto a titolo di rimborso anticipato
Ai fini dei precedenti paragrafi l'Emittente è tenuto a corrispondere per ciascun titolo rimborsato un
importo pari al 100% del Valore Nominale o superiore al 100% del Valore Nominale (l'Ammontare Dovuto a
Titolo di Rimborso Anticipato). In particolare nelle pertinenti Condizioni Definitive l'Ammontare Dovuto a
Titolo di Rimborso Anticipato può essere (i) con riferimento ai precedenti paragrafi determinato come
valore puntuale ovvero (ii) determinabile sulla base di uno dei criteri indicati di volta in volta nelle
pertinenti Condizioni Definitive.
Il rimborso del Prestito può essere effettuato dall'Emittente anche per il tramite dell'Agente di Calcolo che,
fintantoché le Obbligazioni sono accentrate presso il Sistema di Gestione Accentrata, vi provvede
esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati italiani ed esteri aderenti al Sistema di Gestione
Accentrata. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso.
D) Acquisti
L’Emittente può in ogni momento acquistare sul mercato i titoli ad un prezzo basato su criteri di mercato
prevalenti al momento di formazione del prezzo. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta
pubblica, l’offerta deve essere rivolta a tutti i portatori dei titoli a parità di condizioni. Tali titoli possono
essere conservati, rivenduti o, a scelta dell'Emittente, cancellati.
E) Annullamento
Tutti i titoli rimborsati sono immediatamente cancellati. I titoli cancellati e i titoli acquistati ed annullati non
possono essere riemessi o rivenduti.
4.9 Indicazione del rendimento effettivo e metodo di calcolo
(i) Indicazione del tasso di rendimento a scadenza
Il tasso di rendimento effettivo annuo del titolo, al lordo e al netto della ritenuta fiscale è calcolato in
regime di capitalizzazione composta a scadenza e sulla base dell’importo versato quale prezzo di
offerta/emissione delle obbligazioni.
(ii) Illustrazione in forma sintetica del metodo di calcolo del rendimento
Il rendimento effettivo viene determinato utilizzando il tasso interno di rendimento (o tasso di rendimento
effettivo a scadenza), che è il tasso di attualizzazione che eguaglia il valore attuale di tutti i flussi di cassa
della specifica emissione al prezzo di emissione.
92
Il tasso interno di rendimento viene calcolato assumendo implicitamente che (i) l’investitore tenga i titoli
fino alla scadenza e che (ii) i flussi intermedi pagati dalle Obbligazioni vengano reinvestiti al medesimo tasso
interno di rendimento.
Nel caso di Obbligazioni con interessi a tasso variabile, i rendimenti saranno determinati applicando il
criterio di indicizzazione sulla base del valore del Parametro di Riferimento noto alla data di redazione e
indicato nelle Condizioni Definitive, in ipotesi di costanza del valore medesimo per tutta la durata del titolo.
Ove previsto nelle pertinenti Condizioni Definitive, il tasso annuo di rendimento effettivo delle Obbligazioni
può dipendere anche dalla presenza di un eventuale Floor o Cap.
4.10 Rappresentante degli obbligazionisti
Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni ai sensi dell’art. 12, comma
3, del D. Lgs.385/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
4.11 Delibere ed autorizzazioni
Il Programma di Emissione, descritto nella presente Nota Informativa, è stato definito con apposita delibera
del Consiglio di Amministrazione del 12/09/2016; le Obbligazioni emesse nell’ambito di tale Programma
saranno deliberate dal competente organismo dell’Emittente e la pertinente delibera sarà indicata nelle
Condizioni Definitive del relativo prestito (la “Data di delibera del prestito obbligazionario da parte del
CdA”).
Qualora il singolo prestito obbligazionario oggetto del presente programma venga ammesso, alla garanzia
specifica del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo (FGO), la pertinente delibera
sarà indicata nelle Condizioni Definitive della singola Obbligazione (“Data eventuale richiesta di garanzia al
Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti”).
4.12 Data di emissione degli strumenti finanziari
La Data di Emissione delle Obbligazioni sarà di volta in volta indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive.
4.13 Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari
Le obbligazioni emesse sulla base della presente Nota Informativa non sono soggette a restrizioni alla libera
trasferibilità salvo quanto segue:
Le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del “United States
Securities Act” del 1933: conformemente alle disposizioni del “United States Commodity Exchange Act, la
negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dal “United States Commodity Futures Trading
Commission” (“CFTC”). Le Obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute o
consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o a cittadini statunitensi.
4.14 Regime fiscale
Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in vigore, D. Lgs n.
239/96 e successive modifiche e integrazioni, sono soggetti all’imposta sostitutiva pari al 26,00% a partire
dal 1° luglio 2014.
Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso
delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D. Lgs. 461/97 e successive modifiche e
integrazioni che prevedono un’imposta pari al 26,00% a partire dal 1° luglio 2014.
L’Emittente svolgerà il ruolo di sostituto di imposta operando direttamente le trattenute alla fonte.
L’offerta è effettuata esclusivamente in Italia.
93
5 CONDIZIONI DELL’ OFFERTA
5.1 Statistiche relative all’offerta, calendario e procedura per la sottoscrizione dell’offerta
5.1.1 Condizioni cui può essere subordinata l’offerta
È richiesta l’apertura di un conto corrente ed un deposito titoli ai fini della sottoscrizione delle obbligazioni
offerte.
L’adesione alle Obbligazioni potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta e le Obbligazioni
potranno essere offerte senza essere subordinate ad alcuna condizione oppure rispettando una o più delle
seguenti condizioni, specificatamente indicate nelle relative Condizioni Definitive. Più precisamente,
secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito, l'Offerta
delle Obbligazioni potrà essere riservata in sottoscrizione a tutti gli investitori che rientrano in una delle
seguenti categorie:
- “SOCI BCC”; cioè ai potenziali investitori che risultino iscritti al Libro dell’Emittente ad una certa data (la
“Data di Ammissione”), oppure che risulteranno iscritti entro una certa data (il “Periodo di Ammissione”), o
che risultino titolari di un numero di azioni almeno pari a certo importo minimo (la “Quota di
Ammissione”), come precisato di volta in volta nelle Condizioni Definitive di Offerta;
- “PORTATORI DI DENARO FRESCO”; cioè a tutti i potenziali investitori che abbiano apportato o siano
interessati ad apportare nuova liquidità, entro un certo periodo di tempo prestabilito (il “Periodo di
Ammissione”) che verrà di volta in volta precisato nelle Condizioni Definitive di Offerta, sempre e
comunque nei limiti massimi dell’importo di nuova liquidità apportata.
- “NUOVA CLIENTELA”; cioè a tutti i potenziali investitori che siano diventati o intendano diventare nuovi
clienti della Banca entro un certo periodo di tempo prestabilito (il “Periodo di Ammissione”), come
precisato di volta in volta nelle Condizioni Definitive di Offerta e previa apertura di un deposito titoli presso
la Banca. Specifiche indicazioni relative alla tipologia e alle finalità della raccolta nonché indicazioni relative
alla categoria di investitori potenziali, saranno contenute nelle Condizioni Definitive relative all’ emissione.
- “CLIENTI DI UNA CERTA AREA GEOGRAFICA”; cioè clienti che risiedano in determinate aree geografiche di
competenza territoriale della Banca come di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive.
- ulteriori condizioni specificate di volta in volta nelle Condizioni Definitive
5.1.2 Ammontare totale dell’offerta
L’ammontare totale massimo dell’Obbligazione (l’“Ammontare Totale dell’offerta”) sarà indicato nelle
relative Condizioni Definitive. L’Emittente, durante il periodo di offerta, si riserva la facoltà di incrementare,
a suo insindacabile giudizio, l’ammontare complessivo del singolo Prestito Obbligazionario, dandone
comunicazione mediante apposito avviso trasmesso alla Consob e contestualmente disponibile in forma
elettronica sito internet dell’Emittente all’indirizzo web www.bancadicherasco.it e, in forma stampata e
gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell’Emittente in Via Bra 15- 12062 Cherasco (CN)
e/o presso le filiali dello stesso.
5.1.3 Periodo di offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione
Le Condizioni Definitive della singola emissione obbligazionaria conterranno l’indicazione dell’inizio e della
fine del periodo di offerta.
L’Emittente si riserva, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, la facoltà di chiusura anticipata
del Periodo di Offerta per le mutate condizioni di mercato o esigenze dell’Emittente ovvero al
raggiungimento dell’Ammontare Massimo Totale, dandone comunicazione al pubblico mediante apposito
avviso sul sito internet dell’Emittente www.bancadicherasco.it . Tale avviso sarà contestualmente
trasmesso alla Consob.
Tutte le adesioni pervenute prima della chiusura anticipata dell’offerta saranno soddisfatte secondo quanto
previsto dal Paragrafo 5.2.2 della presente Nota Informativa.
94
L’Emittente si riserva la facoltà di estendere la durata del periodo di offerta stabilendo date di regolamento
aggiuntive, dandone comunicazione tramite avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e trasmesso
alla Consob.
Le sottoscrizioni effettuate prima della data di godimento saranno regolate a quella data. Le sottoscrizioni
effettuate successivamente saranno regolate alla prima data di regolamento utile.
Le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione presso le sedi e le dipendenze dell’Emittente, quale unico
soggetto incaricato del collocamento. Le domande di adesione all’offerta dovranno essere presentate
compilando il Modulo di Adesione, disponibile presso la sede ed in tutte le Filiali dell’Emittente. Ai sensi
dell’art. 30 e 32 del TUF può essere previsto, come indicato nelle condizioni Definitive, il collocamento fuori
sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza (collocamento on line)
Ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del Testo Unico della Finanza, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è
sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte
dell’investitore. Conseguentemente, l’eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire all’Offerta
mediante contratti conclusi fuori sede ove ai sensi della normativa applicabile sia previsto il diritto di
recesso a favore dell’investitore sarà indicata nelle Condizioni Definitive.
In merito al diritto di recesso previsto nell’ambito della disciplina sulla commercializzazione a distanza dei
servizi finanziari dall’articolo 67 duodecies del decreto legislativo 206/2005 (cosiddetto “Codice del
Consumo”), l’Emittente riconosce ai sensi dell’articolo 67 duodecies comma 5 il diritto di recesso.
Pertanto l’efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza sarà sospesa per la
durata di 14 giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del
consumatore. L’Emittente indicherà nelle condizioni definitive la data ultima in cui sarà possibile aderire
all’Offerta nonché le modalità di esercizio del diritto di recesso.
Infine ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva Prospetto, nel caso in cui l’Emittente proceda alla
pubblicazione di supplemento/i al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetto e
dell’articolo 94, comma 7 del Testo Unico della Finanza, gli investitori, che abbiano già aderito all’Offerta
prima della pubblicazione del supplemento e se l’evento che ha dato luogo alla pubblicazione del
Supplemento si è verificato prima della consegna dei titoli o della chiusura dell’offerta, potranno, ai sensi
dell’articolo 95 bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, revocare la propria accettazione entro il secondo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione
scritta all’ Emittente ed al soggetto incaricato del Collocamento o secondo le modalità indicate nel contesto
del supplemento medesimo.
Il supplemento sarà pubblicato sul sito internet dell’Emittente www.bancadicherasco.it e reso disponibile in
forma stampata e gratuitamente presso la sede e in ogni filiale dell’Emittente.
Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso pubblicato su un quotidiano a
diffusione nazionale e sarà disponibile e consultabile gratuitamente presso la sede e in ogni filiale
dell’Emittente, nonché sul sito internet dello stesso all’indirizzo www.bancadicherasco.it
5.1.4 Possibilità di ritiro dell’offerta
Qualora tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive del relativo Prestito e il giorno antecedente
l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, indicate nelle Condizioni
Definitive di ciascun prestito (“Circostanze Straordinarie per Revoca dell’Offerta”), così come previste nella
prassi internazionale ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale
dell'Emittente, l'Emittente potrà decidere di revocare e non dare inizio all'offerta e la stessa dovrà ritenersi
annullata.
Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla CONSOB mediante apposito avviso da
pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente, del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori – secondo
quanto indicato nelle Condizioni Definitive – e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro la data di
inizio dell’offerta delle relative Obbligazioni.
L'Emittente si riserva, inoltre, la facoltà nel corso del Periodo d'Offerta e comunque prima della Data di
Emissione, di ritirare in tutto o in parte l'Offerta delle Obbligazioni per motivi di opportunità indicati nelle
Condizioni Definitive di ciascun prestito (“Motivi di Opportunità per Ritiro dell’Offerta”) (quali a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza
95
dell'Offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo di cui
sopra nell'ipotesi di revoca dell'offerta).
Nel caso in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di ritiro, ne darà comunicazione tramite apposito avviso
trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.bancadicherasco.it e reso
disponibile in forma stampata gratuitamente presso le sedi e le filiali dello stesso.
Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l'offerta di un Prestito ai sensi delle
disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione all'offerta saranno per ciò da ritenersi nulle ed
inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore
comunicazione da parte dell'Emittente, fatto salvo l'obbligo per l'Emittente di restituzione del capitale
ricevuto in caso questo fosse stato già pagato da alcuno dei sottoscrittori senza corresponsione di interessi.
L'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni in base alle adesioni pervenute anche qualora tali
adesioni non dovessero raggiungere la totalità delle Obbligazioni oggetto di offerta.
5.1.5 Ammontare minimo e massimo dell’importo sottoscrivibile
Le Condizioni Definitive della singola Emissione Obbligazionaria conterranno l’indicazione dell’importo
minimo sottoscrivibile, pari al valore nominale di 10 obbligazioni (Lotto Minimo di Sottoscrizione 10.000€),
e multipli di 1.000€, valore nominale della singola obbligazione. L’importo massimo sottoscrivibile non
potrà essere superiore all’ammontare totale massimo previsto per l’emissione.
5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari
Il pagamento delle obbligazioni dovrà essere effettuato alla data della sottoscrizione mediante
autorizzazione all’addebito sui conti correnti intrattenuti dai sottoscrittori presso l’Emittente o mediante
consegna da parte dei medesimi dell’importo necessario alle casse dell’Emittente, salvo sottoscrizioni
avvenute prima della data di godimento, per cui la data di regolamento coinciderà con la data di
godimento. La data alla quale viene effettuato il pagamento del prezzo di sottoscrizione è definita data di
regolamento (“Data di Regolamento”).
Nell’ipotesi di richieste di sottoscrizione successive alla Data di Godimento il prezzo di sottoscrizione da
corrispondere per le Obbligazioni sarà pari al prezzo di emissione maggiorato del rateo interessi maturato
tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento. Dallo stesso giorno della Data di Regolamento le
Obbligazioni sono messe a disposizione del sottoscrittore mediante registrazione nel deposito titoli
intestato al medesimo presso l’Emittente.
Qualora l’Emittente eserciti la facoltà di estendere la durata del Periodo di Offerta potrà stabilire date di
regolamento aggiuntive nelle quali dovrà essere effettuato il pagamento del Prezzo di Sottoscrizione
eventualmente maggiorato dei ratei di interessi maturati tra la Data di Godimento e la Data di
Regolamento. Tale decisione sarà comunicata entro il penultimo giorno del Periodo di Offerta mediante
avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente
presso la sede e le filiali e contestualmente trasmesso alla Consob.
5.1.7 Diffusione dei risultati dell’offerta
L'Emittente comunicherà, entro 5 giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati della
medesima ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Regolamento Emittenti approvato dalla CONSOB con delibera
11971/99 e successive modifiche ed integrazioni. La diffusione dei risultati dell'offerta avverrà mediante un
annuncio pubblicato sul sito web dell'Emittente all'indirizzo www.bancadicherasco.it
5.1.8 Eventuali diritti di prelazione
Non previsti, in relazione alla natura delle obbligazioni offerte.
5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione
5.2.1 Destinatari dell’offerta
96
Le obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano e rivolte
esclusivamente ai clienti della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, salvo quanto indicato al punto
5.1.1 della presente Nota Informativa.
5.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le
negoziazioni prima della comunicazione
Non è previsto riparto, pertanto il quantitativo assegnato corrisponde a quello richiesto dal sottoscrittore,
durante il periodo di offerta, fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’offerta.
Il quantitativo di obbligazioni sottoscritto è pertanto quello risultante dal modulo d’ordine firmato dal
sottoscrittore. Inoltre al medesimo sarà inviata dall’Emittente apposita comunicazione attestante
l’avvenuta assegnazione e le relative condizioni.
5.3 Fissazione del prezzo
5.3.1 Prezzo di emissione
i) Indicazione del Prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari
Il prezzo di emissione sarà fissato alla pari (100% del valore nominale di ciascuna Obbligazione) ovvero
sotto la pari, nella percentuale indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive, in caso di Obbligazioni Zero
Coupon.
Per eventuali sottoscrizioni con Date di Regolamento successive alla Data di Godimento, al prezzo di
Sottoscrizione saranno aggiunti gli eventuali interessi maturati calcolati dalla data di godimento alla data di
regolamento.
Il prezzo di offerta/sottoscrizione sarà pari al prezzo di emissione.
ii) Metodo utilizzato per determinare il prezzo e procedura per comunicarlo
Il prezzo delle Obbligazioni è calcolato secondo la metodologia dell’attualizzazione dei flussi di cassa sulla
base dei fattori di sconto ricavati dalla curva dei tassi IRS (Interest Rate Swap), coerenti con la scadenza dei
flussi di cassa dell’Obbligazione.
Alla curva è applicato uno spread rappresentativo del merito di credito dell’Emittente che resta costante
per tutta la durata del prestito obbligazionario (frozen spread)
iii) Ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore
Il prezzo di Emissione non include commissioni di collocamento/sottoscrizione o altri costi. Non sono
previste spese, commissioni, imposte in aggiunta al prezzo di emissione. Sono tuttavia previste spese
connesse all’apertura e alla tenuta di un conto corrente e di un deposito titoli.
5.4 Collocamento e sottoscrizione
5.4.1 Soggetti incaricati del collocamento
Le Obbligazioni saranno offerte solo tramite la rete commerciale della Banca di Cherasco – Credito
Cooperativo, la quale opererà dunque sia come Emittente che come Responsabile del Collocamento ai sensi
delle vigenti norme. Gli strumenti potranno essere offerti anche fuori sede o a distanza.
5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario
Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale per ogni obbligazione saranno effettuati
dall’Emittente, tramite le proprie strutture di Sede Centrale (Via Bra 15 – 12062 Cherasco (CN). A far tempo
dall’accentramento presso Monte Titoli delle obbligazioni i pagamenti dovuti dall’Emittente saranno
effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. (via Mantegna, 6 – 20154
Milano).
5.4.3 Soggetti che accettano di sottoscrivere l’emissione sulla base di accordi particolari
Non vi sono accordi di sottoscrizione relativamente alle obbligazioni.
5.4.4 Agente per i calcoli
97
I calcoli relativi a ogni somma dovuta dai/ai sottoscrittori sono effettuati dall’Emittente.
6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE
6.1 Mercati presso i quali potrebbe essere richiesta l’ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni
L’emittente non intende presentare domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni né su
mercati regolamentati né su Sistemi Multilaterale di Negoziazione né su internalizzatori Sistematici.
6.2 Quotazione su mercati regolamentati o sui quali, per quanto a conoscenza dell’Emittente, sono già
ammesse alla negoziazione Obbligazioni della stessa classe di quelle da offrire o da ammettere alla
negoziazione
Non ci sono obbligazioni dell’Emittente trattate su mercati regolamentati.
6.3 Intermediari sul mercato secondario
Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l’ammissione alla quotazione su mercati
regolamentati, né presso sistemi multilaterali di negoziazione né l’Emittente agirà in qualità di
internalizzatore sistematico.
L’emittente non si impegna al riacquisto delle obbligazioni su iniziativa dell’investitore prima della
scadenza, tuttavia si riserva la facoltà di riacquistare le obbligazioni nell’ambito del servizio di negoziazione
in conto proprio secondo le modalità previste dalla policy di pricing dei prestiti obbligazionari di propria
emissione, disponibile sul sito www.bancadicherasco.it. La policy prevede che il calcolo del prezzo di
riacquisto delle obbligazioni utilizzi il metodo del frozen spread (tale spread rimane fisso per tutta la durata
del prestito) che prevede che lo spread di credito determinato all’emissione sulla curva risk free sia
mantenuto costante. In particolare la banca applica poi sul prezzo mid uno spread denaro e uno spread
lettera pari ad un massimo di 200bp.
Sul prezzo in tal modo determinato potranno essere applicate commissioni di negoziazione massime nella
misura di 90 punti base (pari allo 0,90% del Valore Nominale)
Per ulteriori informazioni si rimanda al documento “Policy di valutazione e pricing dei prestiti obbligazionari
di propria emissione” disponibile sul sito internet www.bancadicherasco.it e presso la Sede e le Filiali della
Banca.
7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
7.1 Consulenti legati all’emissione
Attualmente non ci sono consulenti legati all’emissione, gli eventuali consulenti legati ai Prestiti saranno
indicati nelle Condizioni Definitive.
7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione
La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da
parte dei revisori legali dei conti.
7.3 Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica
La presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni di terzi in qualità di esperti.
7.4 Informazioni provenienti da terzi
Nella presente Nota Informativa non sono inseriti pareri o relazioni provenienti da soggetti diversi
dall’Emittente.
7.5 Rating
i) Indicare i rating attribuiti all’emittente su richiesta dell’emittente o con la sua collaborazione nel
processo di attribuzione e breve spiegazione del significato dei rating qualora sia stato pubblicato in
precedenza dall’agenzia di rating.
98
L’Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating per sé.
ii) Indicare i rating attribuiti agli strumenti finanziari su richiesta dell’emittente o con la sua
collaborazione nel processo di attribuzione e breve spiegazione del significato dei rating qualora sia stato
pubblicato in precedenza dall’agenzia di rating
L’Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating con riferimento alle Obbligazioni di propria emissione
oggetto del presente Prospetto di Base. Qualora fosse richiesto, tale rating sarà riportato nelle pertinenti
Condizioni Definitive (“Rating degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta”).
8. GARANZIE
L’Emittente si riserva la facoltà di richiedere la garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli
obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo (“FGO”) avente sede in Roma (la
“garanzia”). Qualora il singolo prestito obbligazionario oggetto del presente programma venga ammesso
alla garanzia specifica del “FGO”, la pertinente delibera sarà indicata nelle Condizioni Definitive della
singola obbligazione.
8.1 Natura della Garanzia
Il Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito
Cooperativo è un consorzio costituito tra Banche di Credito Cooperativo. Il Fondo è stato costituito il 22
luglio 2004 ed ha iniziato a svolgere la sua attività dal 1° gennaio 2005.
Scopo del Fondo, attraverso l’apprestamento di un meccanismo di garanzia collettiva da parte delle banche
consorziate, è la tutela dei portatori, persone fisiche o giuridiche, di titoli obbligazionari emessi dalle
Banche consorziate. La garanzia è attuabile nell’ipotesi di mancato adempimento alla scadenza dell’obbligo
di rimborso dei ratei di interessi o del capitale, nei limiti e con le modalità previsti dallo Statuto e dal
Regolamento del Fondo.
Nel caso di inadempimento degli obblighi facenti capo alla Banca e ai soggetti cessionari dei titoli di cui agli
artt. 40, primo comma, lett. b), 43, primo comma, lett. b), 46 del D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, il Fondo
interviene ai sensi dell’art. 3 dello Statuto:
- “attraverso la fornitura di mezzi alla Banca che non abbia onorato alla scadenza il debito di
pagamento del rateo di interessi dei titoli obbligazionari da essa emessi, anche nel caso in cui la
Banca sia stata sottoposto:
o alla modifica dell’importo degli interessi maturati o della data a partire dalla quale gli
interessi divengono esigibili, ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. i) del D.lgs. 16
novembre 2015, n. 180 su richiesta del Consiglio di Amministrazione;
o alla procedura di Amministrazione Straordinaria, su richiesta, rispettivamente, del Consiglio
di Amministrazione o del Commissario Straordinario;
- attraverso il pagamento del controvalore dei titoli, su richiesta dei loro portatori, nel caso di
inadempimento dell’obbligo di rimborso del capitale alla scadenza, anche nel caso in cui la Banca
sia stata sottoposta:
o alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
o all’esercizio dei poteri previsti all’art. 60, primo comma, lett. e), f), g) ed i) del D.lgs. 16
novembre 2015, n. 180 da parte di Banca d’Italia.”
Ai sensi del medesimo Art. 3, l’intervento del Fondo non ha tuttavia luogo:
- “nel caso di sospensione dei pagamenti ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ed
in quello di continuazione dell’esercizio dell’impresa disposta all’atto dell’insediamento degli organi
liquidatori ai sensi dell’art. 90 del citato D.Lgs;
- limitatamente alla quota ceduta, in caso di cessione delle passività della Banca ai sensi degli artt.
40, primo comma, lett. b), 43, primo comma, lett. b), 46 del D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180.”
8.2 Campo di applicazione della garanzia
La garanzia si applica a partire dalla adesione di ciascuna Banca di Credito Cooperativo al Fondo, qualora sia
prevista la garanzia del Fondo nelle Condizioni Definitive in relazione al singolo prestito emesso.
99
Nelle Condizioni Definitive, nella sezione relativa alle Garanzie, sarà indicata la presenza o meno della
garanzia che comporterà il diritto al pagamento, da parte del Fondo in caso di inadempimento degli
obblighi facenti capo all’Emittente nei casi previsti dallo Statuto, del controvalore dei titoli posseduti nei
limiti e alle condizioni previsti dallo statuto del Fondo.
La tutela assume un carattere soggettivo, e quindi il diritto all’intervento del Fondo può essere esercitato
solo nel caso in cui il portatore dimostri l’ininterrotto possesso dei titoli nei tre mesi antecedenti l’evento di
default e per un ammontare massimo complessivo dei titoli posseduti da ciascun portatore non superiore a
€ 103.291,38 (Euro centotremiladuecentonovantuno/trentotto) indipendentemente dallo loro derivazione
da una o più emissioni obbligazionarie garantite. Del tutto irrilevante è la circostanza che i titoli siano stati
sottoscritti all’atto dell’emissione del prestito o siano stati acquistati successivamente, potendo questa
circostanza rilevare soltanto per la determinazione del periodo di possesso utile ai fini del godimento della
garanzia.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle banche consorziate, e quelli detenuti,
direttamente o indirettamente per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall’alta direzione
delle Banche consorziate.
Qualora i titoli siano depositati presso la stessa Banca emittente ovvero presso altra Banca, anche non
consorziata, l’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta in tal senso dei loro
portatori ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo alla Banca depositaria.
8.3. Informazioni sul garante
La garanzia si applica a partire dalla adesione di ciascuna Banca di Credito Cooperativo al Fondo, qualora sia
prevista la garanzia del Fondo nelle Condizioni Definitive in relazione al singolo prestito emesso.
Nelle Condizioni Definitive, nella sezione Garanzie, sarà indicata la presenza o meno della garanzia che
comporterà il diritto al pagamento, da parte del Fondo in caso di inadempimento degli obblighi facenti
capo all’Emittente nei casi previsti dallo Statuto, del controvalore dei titoli posseduti nei limiti e alle
condizioni previsti dallo statuto del Fondo.
La tutela assume un carattere soggettivo, e quindi il diritto all’intervento del Fondo può essere esercitato
solo nel caso in cui il portatore dimostri l’ininterrotto possesso dei titoli nei tre mesi antecedenti l’evento di
default e per un ammontare massimo complessivo dei titoli posseduti da ciascun portatore non superiore a
€ 103.291,38 indipendentemente dalla loro derivazione da una o più emissioni obbligazionarie garantite.
Del tutto irrilevante è la circostanza che i titoli siano stati sottoscritto all’atto dell’emissione del prestito o
siano stati acquistati successivamente, potendo questa circostanza rilevare soltanto per la determinazione
del periodo di possesso utile ai fini del godimento della garanzia.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle banche consorziate, e quelli detenuti,
direttamente o indirettamente per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall’alta direzione
delle Banche consorziate.
Qualora i titoli siano depositati presso la stessa Banca emittente o presso altra Banca, anche non
consorziata, l’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta in tal senso dei loro
portatori ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo alla Banca depositaria. La
richiesta va indirizzata al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti (Via di Lucrezia Romana 41/47 00178
Roma) allegando i documenti che attestino l’esistenza, la natura e l’ammontare dei diritti. In particolare
nella richiesta dovranno essere riportati almeno i seguenti elementi: nominativo e codice fiscale
intestatario, data di inizio possesso, controvalore e ISIN dei titoli obbligazionari.
Alla data del 31.08.2016 la dotazione massima collettiva del Fondo, che alla data del 31.08.2016 garantisce
3.627 emissioni obbligazionarie per un totale di Euro 23.649.026.000, e pari a Euro 538.024.354,68 per il
periodo 01 Luglio – 31 Dicembre 2016.
8.4 Informazioni su dove reperire notizie sul fondo di garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi
da banche appartenenti al Credito Cooperativo
Il Regolamento, lo Statuto ed informazioni sulla struttura del “FGO”, possono essere visionate sul seguente
sito: www.fgo.bcc.it.
100
9. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE
In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le condizioni definitive del prestito, secondo il
modello di seguito riportato. Le Condizioni Definitive saranno rese a disposizione del pubblico entro il
giorno antecedente l’inizio dell’offerta sul sito internet dell’Emittente www.bancadicherasco.it e presso la
sede legale in via Bra 15, 12062 Cherasco (CN) e presso le filiali. Copia delle condizioni sarà trasmessa
contestualmente alla CONSOB. L'Emittente svolge anche la funzione di soggetto responsabile del
collocamento.
101
Sede sociale in Via Bra 15, 12062 Roreto di Cherasco (Cuneo)
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 4633
all’Albo delle Società Cooperative al n. A 159239
al Registro delle Imprese di Cuneo al n. 00204710040
Codice Fiscale e Partita IVA 00204710040
CONDIZIONI DEFINITIVE
relative all’offerta
[Denominazione delle Obbligazioni]
[Con rimborso anticipato a favore dell’emittente/Obbligazionista e/o con ammortamento periodico]
(le “Obbligazioni”)
Codice ISIN [●]
Ai sensi del programma di offerta dei prestiti obbligazionari denominato ”Bcc Cherasco obbligazioni tasso
fisso [tasso fisso con devoluzione di una parte degli interessi a favore di organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (onlus), enti, fondazioni, associazioni, enti ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro,
che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito]; Bcc Cherasco
obbligazioni tasso fisso step up/step down; Bcc Cherasco obbligazioni tasso variabile con eventuale
massimo e/o minimo; Bcc Cherasco obbligazioni tasso misto con eventuale massimo e/o minimo; con
possibilità di rimborso anticipato a favore dell’Emittente o dell’obbligazionista e con possibilità di
ammortamento periodico, Bcc Cherasco obbligazioni zero coupon” redatte dalla Banca di Cherasco s.c. in
qualità di Emittente e trasmesse alla Consob in data [●].
Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell’art.5, paragrafo 4, della direttiva
2003/71/CE (la “Direttiva Prospetti”) e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base depositato
presso la Consob in data 14/11/2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0101214/16 del
11/11/2016, oltre agli eventuali supplementi.
L'informativa completa sui termini e condizioni delle Obbligazioni può essere ottenuta solo dalla lettura
congiunta del Prospetto di Base costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa e dei
documenti inclusi per riferimento, degli eventuali Supplementi e delle presenti Condizioni Definitive. Alle
presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi relativa alla Singola Emissione. Il Prospetto di
Base e le presenti Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca di
Cherasco S.c., via Bra 15, 12042 Cherasco, presso le filiali dell’Emittente e sono altresì consultabili sul sito
internet dell’Emittente www.bancadicherasco.it.
L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della
Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
102
INFORMAZIONI ESSENZIALI
Ulteriori interessi di
[indicare eventuali conflitti di interesse specifici o ulteriori rispetto a
persone fisiche e
quanto previsto al Paragrafo 3.1 della Nota Informativa] / [Non
giuridiche partecipanti
applicabile]
all’emissione/offerta
Ragioni dell’offerta ed impiego [●]
dei proventi [EVENTUALE]
A favore di una delle seguenti Onlus, Enti, Fondazioni, Associazioni ed
ONLUS, Ente, Fondazione,
altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità
Associazione Ente
sociale: [•]
Ecclesiastico o altro soggetto
Breve descrizione delle ONLUS, Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti
non avente fini di lucro, che
Ecclesiastici o altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguano
persegua scopi di utilità sociale scopi di utilità sociale e modalità di devoluzione: [•]
a cui sarà devoluta una parte
degli interessi netti maturati
INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE
Denominazione Obbligazione
[•]
Valore Nominale
[•]
[Periodicità pagamento delle
Le Cedole saranno pagate con frequenza [•]
Cedole]
Codice ISIN
[•]
Tasso Interesse Nominale Lordo (Obbligazioni a Tasso Fisso e Tasso Fisso Crescente):
Annuo
Il Tasso di interesse lordo annuo è il seguente: [•]%
[Per le obbligazioni con devoluzione: parte degli interessi devoluti ai
sensi delle obbligazioni per una percentuale pari a [•] sarà devoluta a
favore di [Ente Beneficiario] fino ad un ammontare massimo pari a [•]]
In relazione alle Obbligazioni Zero Coupon saranno corrisposti interessi
lordi pari alla differenza tra il Valore Nominale ed il Prezzo di Emissione
ovvero pari a [•]
(Obbligazioni a Tasso Variabile):
Tasso di Interesse lordo annuo della prima cedola predeterminata
[•]%
(Obbligazioni a Tasso Misto):
Tasso di Interesse lordo annuo delle Cedole predeterminate
[fisse/crescenti] è il seguente: [•]%
Tasso Interesse Netto Annuo
(Obbligazioni a Tasso Fisso e Tasso Fisso Crescente):
Tasso di interesse netto annuo in base alla normativa fiscale
vigente alla data delle presenti Condizioni Definitive [•]%
(Obbligazioni a Tasso Variabile):
Tasso di Interesse netto annuo della prima cedola predeterminata
in base alla normativa fiscale vigente alla data delle presenti
Condizioni Definitive [•]%
(Obbligazioni a Tasso Misto):
Tasso di Interesse netto annuo delle Cedole predeterminate
[fisse/crescenti] in base alla normativa fiscale vigente alla data
delle presenti Condizioni Definitive [•]%
Tasso di rendimento effettivo
(Obbligazioni a Tasso Fisso e Tasso Fisso Crescente):
lordo su base annua
Il Tasso di rendimento effettivo lordo annuo e il seguente: [•]%
[In caso di devoluzione, il rendimento effettivo lordo su base annua
tiene conto della percentuale di devoluzione dell’interesse]
(Obbligazioni a Tasso Variabile):
Il tasso di rendimento effettivo lordo annuo è il seguente [•]%
(calcolato, ipotizzando la costanza del parametro di riferimento
103
Tasso di rendimento effettivo
netto su base annua
[Parametro di indicizzazione]
[Spread applicato al parametro
di indicizzazione]
Convenzione e Calendario
Base di Calcolo
Convenzione di Calcolo
Data di Godimento
Data di Emissione
[Data di pagamento delle
Cedole]
[Arrotondamenti]
[Date di Rilevazione del
Parametro di indicizzazione]
[Tasso Minimo (FLOOR)]
[Tasso Massimo (CAP)]
[Calcolo della cedola]
[Fonte Informativa]
Data di Scadenza
rilevato alla data del [•] pari a [•]per tutta la durata del prestito).
(Obbligazioni a Tasso Misto):
Il tasso di rendimento effettivo annuo lordo è il seguente [•]%
(calcolato, ipotizzando la costanza del parametro di riferimento
rilevato alla data del [•] pari a [•]per tutta la durata del prestito).
(Obbligazioni a Tasso Fisso e Tasso Fisso Crescente):
Il Tasso di rendimento effettivo netto annuo in base alla normativa
fiscale vigente alla data delle presenti Condizioni Definitive, e il
seguente: [•]
[In caso di devoluzione, il rendimento effettivo netto su base annua
tiene conto della percentuale di devoluzione dell’interesse]
(Obbligazioni a Tasso Variabile):
Il Tasso di rendimento effettivo netto annuo in base alla normativa
fiscale vigente alla data delle presenti Condizioni Definitive, e il
seguente: [•]%(calcolato, ipotizzando la costanza del parametro di
riferimento rilevato alla data del [•] pari a [•]per tutta la durata del
prestito).
(Obbligazioni a Tasso Misto):
Il Tasso di rendimento effettivo netto annuo in base alla normativa
fiscale vigente alla data delle presenti Condizioni Definitive, e il
seguente: [•]%(calcolato, ipotizzando la costanza del parametro di
riferimento rilevato alla data del [•] pari a [•]per tutta la durata del
prestito).
Il Parametro di indicizzazione delle Obbligazioni e [•]
[•] punti base
Following Business Day e Target.
[•]
La convenzione utilizzata per il calcolo delle cedole [•].
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
Piano di Ammortamento
[•]/Non applicabile
Rimborso Anticipato
[•]/Non applicabile
Data di delibera del Prestito
Obbligazionario da parte del
CdA
CONDIZIONI DELL’OFFERTA
Condizioni alle quali l’offerta è
subordinata
[•]
[L’offerta e indirizzata esclusivamente alla clientela di BANCA DI
CHERASCO
104
Ammontare Totale dell’Offerta
Periodo di Offerta
Modalità di esercizio del diritto
di recesso
Lotto Minimo
Lotto Massimo
Prezzo di Emissione/offerta
Commissioni di sottoscrizione /
collocamento / altri oneri
compresi nel prezzo di
emissione
Spese, commissioni, imposte in
aggiunta al prezzo di emissione
Ovvero
[L’offerta e indirizzata esclusivamente ai “SOCI BCC”, cioè ai potenziali
investitori che [risultino iscritti al Libro dell’Emittente ad una certa data
(la Data di Ammissione)] [che risulteranno iscritti al Libro dell’Emittente
entro una certa data (il Periodo di Ammissione)] [che risultino titolari di
un numero di azioni almeno pari a certo importo minimo (la “Quota di
Ammissione”)].
Ovvero
[L’offerta e indirizzata esclusivamente ai “PORTATORI DI DENARO
FRESCO”; cioè a tutti i potenziali investitori che abbiano apportato o
siano interessati ad apportare nuova liquidità, entro un certo periodo
di tempo prestabilito (il “Periodo di Ammissione) sempre e comunque
nei limiti massimi dell’importo di nuova liquidità apportata.]
Ovvero
[L’offerta e indirizzata esclusivamente ai “NUOVA CLIENTELA”, cioè a
tutti i potenziali investitori che siano diventati o intendano diventare
nuovi clienti della Banca entro un certo periodo di tempo prestabilito
(Periodo di Ammissione) e previa apertura di un deposito titoli presso
la Banca.]
Ovvero
[L’offerta è destinata ai “CLIENTI RESIDENTI NELLE SEGUENTI AREE
TERRITORIALI”: [•]]
Ovvero
[L’offerta non è subordinata ad alcuna condizione]
L’ammontare totale dell’emissione e pari a euro [•], per un totale di n.
[●] obbligazioni, ciascuna del valore nominale di euro 1.000,00.
Le obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•], salvo chiusura anticipata,
ovvero proroga del periodo di offerta che verrà comunicata al pubblico
con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente
www.bancadicherasco.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
Nel caso di collocamento fuori sede l’offerta verrà chiusa il [•].
Nel caso di collocamento a distanza l’offerta verrà chiusa il [•].
Nel collocamento a distanza le modalità di esercizio del diritti di
recesso sono le seguenti [•].
Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate per
quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. [•] obbligazioni.
[Le domande di adesione all’offerta dovranno essere presentate per
quantitativi complessivi, durate in periodo di offerta, non superiori al
Lotto Massimo pari ad un valore nominale di Euro [•] corrispondente a
[•] Obbligazioni]
[Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al [•]% del Valore
Nominale, e cioè Euro [•] per Obbligazione.
Il Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni è pari al Prezzo di
Emissione, e cioè Euro [•] per Obbligazione, oltre al rateo di interessi
eventualmente maturato dalla data di Godimento del prestito a quella
di sottoscrizione.]
Non vi sarà alcun aggravio di commissioni di sottoscrizione/
collocamento a carico del sottoscrittore compresi nel prezzo di
emissione.
Non vi sarà al alcun aggravio di spese, commissioni, imposte in aggiunta
al prezzo di emissione.
105
Sono presenti spese per la tenuta del conto corrente e del conto titoli.
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE
Modalità di
[•]
determinazione del prezzo
sul mercato secondario ed
eventuali spread di
negoziazione
Limiti quantitativi
[•]
Commissioni di
Negoziazione
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Rating degli strumenti
finanziari oggetto
dell’offerta
GARANZIE
Data eventuale richiesta di
garanzia al Fondo di Garanzia
degli Obbligazionisti
Garanzie
Dotazione fondo
[•]
[•]
[•]
L’obbligazione prevede il rimborso del capitale a scadenza ed il
pagamento periodico degli interessi.
[ Il prestito non è assistito da alcuna garanzia]
[Il prestito è garantito dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti nel
limite di euro 103.291,38 tenendo conto di tutti i titoli dell’Emittente
anche appartenenti a diverse emissioni. Il fondo è un consorzio
costituito da banche di Credito Cooperativo che interviene nel caso di
inadempimento degli obblighi facenti capo alle banche consorziate].
La dotazione massima collettiva del fondo, che alla data del [•]
garantisce [•] emissioni obbligazionarie per un totale di € [•] pari a €
[•]per il periodo [•].
Data,
BANCA DI CHERASCO
CREDITO COOPERATIVO S.C.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Olivero Giovanni Claudio
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