Febbraio 2015 Le informative per l’azienda Le news di febbraio Esonero contributivo Legge di Stabilità 2015 e soppressione agevolazione contributiva art.8, co.9, L. n.407/90 Tfr mensile in busta paga: opzione per i lavoratori Novità 2015 in tema di ravvedimento operoso Nuovo saggio di interesse legale Obblighi solidali nel settore del trasporto Primi adempimenti e novità 2015 Prime istruzioni dell’agenzia sul Decreto Semplificazioni Trasferimento d’azienda e derogabilità art.2112 cod.civ. per le aziende in crisi Decontribuzione anche per i dirigenti Tfr, Cigs e procedure concorsuali Ultime novità in tema di sicurezza Incentivi 2015 all'assunzione di donne disoccupate Tabelle Aci per il 2015 Nuove regole per l’infortunio in itinere pag. 2 pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 8 10 11 13 14 16 19 21 22 23 24 25 26 27 pag. 28 pag. 31 pag. 32 L’agenda delle scadenze Principali scadenze dal 1° al 28 febbraio 2015 Scadenze contrattuali Principali scadenze contrattuali del mese di febbraio 2015 Le agevolazioni per l’azienda Bando ISI 2014: richiesta on line per gli incentivi di miglioramento della sicurezza 1|Pag. Le informative per l’azienda GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Assunzione personale altamente qualificato: risorse 2013 e chiarimenti su presentazione istanze Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare direttoriale n.828 del 9 gennaio, ha offerto istruzioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle istanze per il mantenimento del credito d'imposta e sulla corretta fruizione dello stesso per l’assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato. Inoltre, con decreto direttoriale del 9 gennaio, il Ministero ha informato che le risorse residue del 2012 saranno utilizzate per le istanze di accesso al credito per assunzioni effettuate nel 2013. (Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 9/1/2015, n.828; Ministero dello Sviluppo Economico, decreto direttoriale 9/1/2015) In Gazzetta il c.d. decreto Milleproroghe È stato pubblicato sulla G.U. n.302 del 31 dicembre, il D.L. 31 dicembre 2014, n.192 (c.d. decreto Milleproroghe), che ha prorogato una serie di termini previsti da disposizioni legislative, scaduti il 31 dicembre 2014. (D.L. 31/12/2014, n.192; G.U. 31/12/2014, n.302) Garanzia Giovani: elaborazione e conferma delle istanze di accesso all'incentivo L’Inps, con messaggio n.9956 del 30 dicembre, ha reso noto che sono state elaborate in modo cumulativo le istanze pervenute per l’ammissione all’incentivo del progetto Garanzia Giovani ed è stata resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio. Le istanze di prenotazione che perverranno successivamente all'elaborazione cumulativa saranno per lo più elaborate e accolte (o rigettate) già il giorno successivo all’invio. Il messaggio ricorda che entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione ovvero la trasformazione. Entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio. (Inps, messaggio 30/12/2014, n.9956) IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI Approvati i modelli 770/2015 Ordinario e Semplificato L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n.4792 del 15 gennaio, ha approvato il modello 770/2015 Ordinario, relativo all’anno 2014, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d’imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative. Con provvedimento n.4793 è stato approvato anche il modello 770/2015 Semplificato, relativo all’anno 2014, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati. (Agenzia delle Entrate, provvedimenti 15/1/2015, nn.4792-4793) 2|Pag. Approvato dall'Agenzia il modello 730/2015 L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n.4791 del 15 gennaio, ha approvato i modelli 730, 730-1,7302 per il sostituto d’imposta, 730-2 per i Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni e la bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2015 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale. Si ricorda che il modello 730 sarà disponibile per la prima volta in forma precompilata a partire dal prossimo 15 aprile: potranno usufruire di questa semplificazione i contribuenti che hanno presentato il modello 730/2014 e che riceveranno nel 2015 la Certificazione Unica per i redditi percepiti lo scorso anno. I nuovi modelli sono aggiornati con le novità fiscali, tra cui: bonus Irpef; nuova misura della detrazione per le erogazioni liberali a favore delle Onlus, elevata dal 24 al 26%; deduzione del 20% sulle spese sostenute, fino a un massimo di 300mila euro, per l’acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione; credito d'imposta del 65% per le donazioni a sostegno della cultura (c.d. Art bonus). (Agenzia delle Entrate, provvedimento 15/1/2015, n.4791) Aggiornato il tasso per l'attualizzazione e rivalutazione per le agevolazioni alle imprese È stato pubblicato sulla G.U. 14 gennaio 2015, n.10, il decreto 24 dicembre 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, che, a far data dal 1° gennaio 2015, ha aggiornato al 1,34% il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese. (Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 24/12/2014, G.U. 14/1/2015, n.10) Finanziamento Aster: istituita la causale contributo L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione ministeriale n.2/E del 12 gennaio, ha istituito la causale contributo “1AST” per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’Aster (Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi). (Agenzia delle Entrate, risoluzione 12/1/2015, n.2/E) Ente bilaterale Ebais: istituita la causale contributo L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione ministeriale n.3/E del 12 gennaio, ha istituito la causale contributo “EBAI” per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’ Ebais (Ente bilaterale artigianato industria e servizi). (Agenzia delle Entrate, risoluzione 12/1/2015, n.3/E) Incentivi per società cooperative di piccola e media dimensione: decreto in G.U. È stato pubblicato sulla G.U. n.2 del 3 gennaio 2015 il decreto 4 dicembre 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha istituito un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione. (Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 4/12/2014; G.U. 3/1/2015, n.2) Nuovo regime dei minimi: apertura partita Iva con dichiarazione di inizio attività L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 31 dicembre, ha reso noto che dal 2015 i contribuenti che intendono avviare una nuova piccola impresa o attività professionale potranno accedere subito al nuovo regime dei minimi introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 direttamente al momento della richiesta di apertura della partita Iva. Fino all’approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per usufruire del nuovo regime semplificato basterà barrare la casella prevista per l’adesione al precedente “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’art.27, commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011”. In questo modo, con un semplice segno di spunta sul modello, le nuove partire Iva che intendono esercitare in forma individuale, con ricavi o 3|Pag. compensi tra 15mila e 40mila euro (a seconda del tipo di attività economica), potranno beneficiare di un sistema con meno adempimenti e meno imposte da versare. (Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 31/12/2014) Piano Welfare to Work: proroga al 30 giugno 2015 L’Inps, con messaggio n.9988 del 31 dicembre, ha reso noto che il Ministero del Lavoro ha prorogato al 30 giugno 2015 l’utilizzo delle risorse assegnate al Piano di intervento nazionale “Azione di Sistema Welfare to Work 2012-2014”: le Direzioni Regionali che abbiano già sottoscritto la convenzione in scadenza al 31 dicembre 2014 potranno quindi procedere al rinnovo della stessa fino al 30 giugno 2015. L’Istituto ricorda che le Regioni che hanno stipulato la convenzione per le politiche di reimpiego 2012-2014 sono: Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Valle D’Aosta e Veneto. (Inps, messaggio 31/12/2014, n.9988) Regione Piemonte: nuove aliquote dell'addizionale regionale Irpef e detrazioni 2015 È stato pubblicato sulla G.U. n.302 del 31 dicembre il comunicato della Regione Piemonte che ha stabilito le nuove aliquote dell’addizionale regionale Irpef e il regime delle detrazioni per carichi di famiglia relativi all’anno 2015. (Regione Piemonte, comunicato, G.U. 31/12/2014, n.302) Regione Liguria: variazioni dell'addizionale regionale Irpef È stato pubblicato sulla G.U. n.300 del 29 dicembre il comunicato della Regione Liguria che ha stabilito le variazioni dell’addizionale regionale Irpef per l’anno 2014 e a decorrere dal 1° gennaio 2016. (Regione Liguria, comunicato, G.U. 29/12/2014, n.300) Conguaglio previdenziale 2014: le istruzioni Inps L’Inps, con la circolare n.194 del 30 dicembre, ha offerto chiarimenti sulle operazioni di conguaglio di fine anno, individuando alcune fattispecie particolari che riguardano i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens e allegando un prospetto riepilogativo contenente le aliquote riguardanti le tipologie di aziende e di lavoratori dipendenti più ricorrenti. I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2014 (scadenza 16/1/2015), anche con quella di competenza di gennaio 2015 (scadenza 16/2/2015), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie. Considerato, inoltre, che i conguagli possono riguardare anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di febbraio 2015 (scadenza 16 marzo 2015), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2015. (Inps, circolare 30/12/2014, n.194) PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI Imprese agricole: dichiarazione di calamità entro il 6 febbraio 2015 L'Inps, con circolare n.9 del 22 gennaio, ha informato che la dichiarazione di calamità per la fruizione dei benefici previdenziali e assistenziali per i lavoratori agricoli dipendenti da imprese colpite da eventi calamitosi dovrà essere presentata dalle aziende entro il 6 febbraio 2015, al fine di poter validare le domande entro il 16 febbraio e di pubblicare online gli elenchi dei beneficiari entro il 31 marzo 2015. Si rammenta che le aziende, i cui lavoratori possono accedere all'agevolazione, devono aver beneficiato degli interventi di cui all’art.1, co.3, D.Lgs. n.102/04, e ricadere in area dichiarata calamitata e delimitata ai sensi dell’art.1, co.1079, L. n.296/06; inoltre le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo. Il beneficio, applicabile anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate 4|Pag. necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui all’art.1, co.3, D.Lgs. n.102/04. In particolare, al fine della fruizione per l’anno 2014 del suddetto beneficio, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’art.2135 cod.civ.. (Inps, circolare 21/1/2015, n.9) Regione Veneto: diffuse le Linee Guida per la Cig in deroga 2015 La Regione Veneto e le parti sociali del settore artigiano, in data 29 dicembre, hanno sottoscritto un Accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga 2015, che approva le Linee guida per la Cig in deroga 2015, attenendosi a quanto stabilito dal D.I. n.83473/14, dalla circolare n.19/14 e dalla nota n.40/14 del Ministero del Lavoro. (Regione del Veneto, Parti sociali, Accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2015, 29/12/2014) Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2015 L’Inps, con circolare n.1 del 9 gennaio, ha illustrato le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2015 e le attività correlate. (Inps, circolare 9/1/2015, n.1) Fondo speciale trasporto aereo: dal 1° febbraio istanze telematiche per prestazioni sostegno reddito L'Inps, con messaggio n.196 del 12 gennaio, ha chiarito che, in merito alle prestazioni del Fondo speciale del trasporto aereo, a decorrere dal 1° febbraio 2015 le richieste di accesso alle prestazioni integrative FTA di sostegno al reddito (Cigs, solidarietà e mobilità), con la relativa annessa documentazione, dovranno essere presentate dalle aziende esclusivamente a mezzo della casella di posta istituzionale avente la seguente denominazione intestata alla Filiale di Coordinamento di Roma EUR: PrestazioniIntegrativeSostegnoReddito.FondoTrasportoAereo@inps.it. Eventuali richieste di accesso inoltrate in modalità cartacea, successivamente alla decorrenza del termine indicato, non potranno essere più acquisite e, conseguentemente, istruite. La casella di posta istituzionale, dovrà essere, altresì, utilizzata dalle aziende per comunicare o ricevere informative relative alla fase del procedimento istruttorio delle predette domande di accesso. (Inps, messaggio 12/1/2015, n.196) ISEE 2015: attivo il nuovo servizio online per la richiesta L'Inps ha pubblicato sul proprio sito (Servizi online > ISEE 2015) il nuovo servizio per ottenere l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di recente riformato. Il servizio consente l’acquisizione, la gestione, la consultazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, da inviare per ottenere l’ISEE 2015; si possono anche consultare le certificazioni ISEE già ottenute dall’Inps. (Inps, sito) Richiesta di servizi per l'infanzia: necessario il modello ISEE 2015 L’Inps, con messaggio n.28 del 2 gennaio, ha comunicato che le istanze per ottenere i voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting o il contributo per i servizi per l’infanzia in alternativa al congedo parentale da parte delle madri lavoratrici, devono essere corredate della dichiarazione ISEE valida per l’anno 2015 e conforme alla vigente normativa, prevista dal D.P.C.M. n.159/13, le cui istruzioni operative sono rinvenibili nella circolare n.171/14. (Inps, messaggio 2/1/2015, n.28) Lavori faticosi e pesanti: istanze entro il 1° marzo 2015 L’Inps, con il messaggio n.9963 del 30 dicembre, ha reso noto che la presentazione domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti dovrà avvenire entro il 1° marzo 2015 per i lavoratori che maturino i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 5|Pag. 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.67/11, come modificato dalla L. n.214/11. Il messaggio, dopo aver individuato le categorie dei lavoratori che ne hanno diritto e i requisiti agevolati richiesti per l’accesso al trattamento pensionistico, si sofferma in particolare sulla presentazione delle domande di riconoscimento del beneficio. (Inps, messaggio 30/12/2014, n.9963) Pensioni: adeguamento dei requisiti di accesso agli incrementi della speranza di vita È stato pubblicato sulla G.U. n.301 del 30 dicembre il decreto del Ministero dell’Economia 16 dicembre 2014, recante l’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento connesso agli incrementi della speranza di vita. (Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 16/12/2014; G.U. 30/12/2014, n.301) Vittime di gravi infortuni sul lavoro: gli importi per i benefici 2014 È stato pubblicato sulla G.U. n.299 del 27 dicembre il decreto 19 novembre 2014 del Ministero del Lavoro, con la determinazione, per l’esercizio finanziario 2014, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro verificatisi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 19/11/2014, G.U. 27/12/2014, n.299) ASpl e mini-ASpl: decadenza del diritto alla fruizione in caso di pensionamento L’Inps, con circolare n.180 del 23 dicembre, ha fornito le istruzioni operative relative all’accesso e alla decadenza dalla fruizione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. Il lavoratore, infatti, al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, non può accedere alle indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI o decade dalle prestazioni in corso di fruizione. Pertanto verranno respinte le domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI per le quali la fruizione delle predette indennità dovrebbe decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, prima decorrenza utile della prestazione pensionistica. I soggetti che percepiscono le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI decadono dalla fruizione delle predette indennità dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei predetti requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, prima decorrenza utile della prestazione pensionistica. La circolare ricorda infine che la contribuzione figurativa riconosciuta per i periodi di fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI è utile ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata, ma non anche ai fini del requisito dei 35 anni di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di anzianità. (Inps, circolare 23/12/2014, n.180) Rivalutazione limiti reddito per assegni familiari e maggiorazione di pensione per l'anno 2015 L'Inps, con circolare n.181 del 23 dicembre, ha reso noto che dal 1° gennaio 2015 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi. (Inps, circolare 23/12/2014, n.181) SALUTE E SICUREZZA Decreto palchi: le istruzioni ministeriali Il Ministero del Lavoro, con circolare n.35 del 24 dicembre, ha fornito le istruzioni operative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche, secondo quanto disposto dal D.M. 22 luglio 2014. 6|Pag. Per ciascuno dei settori indicati, il Ministero individua il campo di applicazione del decreto, ponendo in evidenza gli specifici obblighi a carico del committente, proprietario/gestore del luogo per quanto concerne le misure di sicurezza da garantire in occasione degli eventi indicati, la formazione specifica in materia di gestione degli impianti, situazioni di emergenza e di rischio e la redazione dei piani della sicurezza (individuazione dei contenuti minimi). (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 24/12/2014, n.35) Aggiornato il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il testo coordinato del D.Lgs. n.81/08 aggiornato a dicembre 2014 con tutte le disposizioni integrative e correttive. In particolare, sono stati modificati gli artt.28, co.3-bis, e 29, co.3, come previsto dall’art.13, L. n.161/14, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis” (G.U. n.261/14), in vigore dal 25 novembre scorso. (D.Lgs. n.81/08 aggiornato) 7|Pag. Oggetto: ESONERO CONTRIBUTIVO LEGGE DI STABILITÀ 2015 E SOPPRESSIONE AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA ART.8, CO.9, L. N.407/90 Il 1° gennaio 2015 è entrata in vigore, a seguito della sua pubblicazione sulla G.U. n.300 del 29 dicembre 2014, la Legge di Stabilità 2015, che contiene, tra i ben 735 commi di cui è composta, rilevanti novità in tema di agevolazioni per assunzione di lavoratori subordinati. In particolare, i commi da 118 a 124 introducono, da una parte, un esonero contributivo nei confronti dei lavoratori che assumono, nell’anno 2015, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ma, dall’altra, abrogano l’agevolazione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumevano lavoratori disoccupati o cassaintegrati da almeno 24 mesi. Procedendo con ordine analizziamo singolarmente i provvedimenti citati. Esonero triennale contributi Inps Come detto, la Legge di Stabilità 2015 introduce, a favore dei datori di lavoro che assumono dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 lavoratori a tempo indeterminato (si ritiene anche a part-time), con l’esclusione dei contratti di apprendistato, l’esonero per un periodo massimo di 36 mesi dal versamento dei contributi Inps a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e nel limite massimo di € 8.060,00 per ogni annualità. Occorre precisare che il provvedimento riguarda solo il settore privato, con esclusione del lavoro domestico. Condizioni necessarie affinché possa essere riconosciuto il beneficio sono: • deve essere una nuova assunzione a tempo indeterminato, • nei sei mesi precedenti l’assunzione i lavoratori non devono essere stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. Non viene richiesto lo specifico status di disoccupato certificato dal Centro per l’Impiego, ma è utile comunque farsi autocertificare il requisito dal lavoratore. Il beneficio non spetta: • qualora si assumano lavoratori per i quali l’esonero sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, • in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, anche considerando società controllate o collegate ai sensi dell’art.2359 cod.civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della norma di cui trattasi (il periodo di osservazione sarà quindi da ottobre a dicembre 2014). Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni agevolative si applicano con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014. L’esonero non è cumulabile con altre misure di riduzione contributiva e, in attesa di chiarimenti da parte degli Enti compenti, si ritiene che il datore di lavoro che intenda beneficiare dell’esonero debba rispettare i principi generali in tema di agevolazione ovvero: • correttezza e correntezza degli obblighi contributivi; • rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 8|Pag. • assunzione non in attuazione di preesistente obbligo derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva (ad esempio assunzione di lavoratore diversamente abile in ottemperanza dell’obbligo di assunzione); • assunzioni che non violino un diritto altrui di precedenza all’assunzione (ad es. in caso di maturazione del diritto di precedenza di un lavoratore assunto a tempo determinato da oltre 6 mesi); • datori di lavoro presso i quali siano in atto sospensioni dell’attività lavorativa per crisi o riorganizzazione. Abrogazione agevolazione ex art.8, co.9, L. n.407/90 Si trattava delle agevolazioni contributive a favore di quei datori di lavoro che assumevano lavoratori disoccupati o cassaintegrati di lunga durata ovvero da almeno 24 mesi. Il beneficio, che riguardava anche gli oneri assicurativi Inail, consisteva in un esonero parziale (50%) o totale (imprese artigiane e datori di lavoro ubicati in aree del Mezzogiorno e in altre aree svantaggiate) e non aveva alcun limite temporale riferito alle assunzioni, diversamente da quanto oggi previsto dalla Legge di Stabilità per il nuovo sgravio. 9|Pag. Oggetto: TFR MENSILE IN BUSTA PAGA – OPZIONE PER I LAVORATORI Si comunica che la L. n.190 del 23 dicembre (Legge di Stabilità 2015), all’art.1, co.26, prevede la possibilità per il dipendente del settore privato di richiedere al datore di lavoro l’erogazione mensile del Tfr maturato per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018. Tale opzione, che dovrà essere oggetto di un successivo D.C.P.M. regolamentare, sarà irrevocabile per tutto il periodo, pertanto il dipendente dovrà essere messo a conoscenza che qualsiasi scelta in tal senso non potrà essere modificata fino al 30 giugno 2018. Tale opzione è valida anche relativamente al Tfr devoluto alla previdenza complementare. Il Tfr mensilmente erogato sarà tassato secondo la modalità ordinaria e, pertanto, entrerà nel reddito complessivo anche per il calcolo delle detrazioni di produzione reddito e per carichi familiari oltre che per il calcolo delle addizionali regionali e comunali. Tale somma, invece, per espressa indicazione di legge, non determinerà il reddito complessivo ai fini del calcolo del credito degli € 80,00 mensili, riproposto in modo stabile della L. n.190/14. A tal fine è opportuno per il dipendente un’attenta verifica in merito ai benefici e ai costi di tale operazione: in particolare dovrà essere valutato se la maggiore disponibilità finanziaria della quota di Tfr mensile possa essere neutralizzata da una tassazione sfavorevole rispetto all’applicazione della tassazione separata del Tfr erogato a fine rapporto. 10 | P a g . Oggetto: NOVITÀ 2015 IN TEMA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO L’istituto del ravvedimento operoso, entrato oramai a far parte del nostro ordinamento da molti anni, ha subito, a mezzo della Legge di Stabilità 2015, una notevole revisione; le nuove regole, di seguito esposte in sintesi, sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2015. In linea di massima si può specificare come il Legislatore abbia ampliato le casistiche, offrendo al contribuente/datore di lavoro maggiori possibilità per ravvedere una propria irregolarità o omissione, anche e soprattutto nei termini di un maggiore utilizzo temporale. A fronte di tale estensione si è posto il seguente principio di base: più tardi verrà effettuato il versamento per ravvedimento, minore sarà l’agevolazione sulla sanzione prevista dalla legge. Ravvedimento 2014 Fino al 2014, in estrema sintesi, il contribuente aveva a disposizione queste possibilità: 1. ravvedersi, in via brevissima, entro 15 giorni dall’omissione di versamento, con pagamento di sanzione pari allo 0,20% giornaliero per un massimo di 14 giorni; 2. ravvedersi, in via breve, entro 30 giorni dall’omissione di versamento, con pagamento di sanzione pari a 1/10 della sanzione minima; 3. ravvedersi in via lunga, per omissioni di versamento ma anche per errori commessi e che influiscono sulla determinazione e il pagamento del tributo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è avvenuto l’errore o l’omissione oppure, ove non prevista una specifica dichiarazione periodica, entro 1 anno dalla violazione, con pagamento di sanzione pari a 1/8 della sanzione minima. Ravvedimento 2015 Con il 2015 sono invece subentrate altre opportunità di ravvedimento, con eliminazione, in taluni casi, di cause in precedenza ostative per l’utilizzo dell’istituto. Si potrà infatti effettuare il ravvedimento oltre i limiti in precedenza esposti, ovvero sarà possibile utilizzarlo: 1. entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; 2. oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore. La normativa, inoltre, ha previsto una distinzione tra i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate (II.DD., Iva, Irap ecc.) e altri tributi gestiti da differenti Enti (Imu, Tasi, diritti camerale etc.). Ciò rileva poiché adesso viene ammessa la possibilità di utilizzo del ravvedimento, soltanto per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, anche quando la violazione sia stata già constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, escludendo soltanto il periodo post notifica di atti di liquidazione e di accertamento. 11 | P a g . Si tenga conto, inoltre, che il ravvedimento potrà essere attuato non solo per rimediare a eventuali omissioni o riduzioni di versamento, ma anche al fine di effettuare la correzione di errori, commessi in sede di dichiarazione, i quali possono influire sulla determinazione e sul pagamento del tributo. Al fine di semplificare al massimo un quadro normativo, non proprio chiarissimo, si propone la seguente tabella: Tipo di violazione Termine di ravvedimento Tardivo tributo versamento del Tardivo tributo versamento del Qualsiasi tipo di violazione Qualsiasi tipo di violazione Qualsiasi tipo di violazione Qualsiasi tipo di violazione Qualsiasi tipo di violazione Entro 14 giorni dalla scadenza Entro 30 giorni dalla scadenza Entro 90 giorni dal termine di presentazione del modello Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Successivamente al termine di presentazione della dichiarazione successiva Dopo che sia stato notificato il PVC che contesta la violazione Presentazione tardiva della Entro 90 giorni dalla scadenza originaria dichiarazione Sanzione ridotta 0,2% per ciascun giorno di ritardo 1/10 1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/10 Tributo Tutti i tributi Tutti i tributi Tutti i tributi Tutti i tributi Solo tributi gestiti dall’Agenzia Entrate Tutti i tributi Oltre le sopra indicate modifiche, con il 2015 si è assistito anche alla riduzione del tasso di interesse legale, che con il 1° gennaio è stato infatti ridotto allo 0,50%, rispetto al precedente 1%. Tale fatto influenza anche l’istituto del ravvedimento, dato che in quella sede, oltre al versamento del tributo e della relativa sanzione ridotta, si dovranno calcolare anche gli interessi, dal giorno dell’avvenuta omissione a quello di effettuazione del pagamento, sulla base, appunto, del tasso di interesse legale. La riduzione, quindi, rileva ai fini di un abbassamento del carico di oneri finanziari in sede di ravvedimento. 12 | P a g . Oggetto: NUOVO SAGGIO DI INTERESSE LEGALE È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.290 del 15 dicembre 2014 il decreto 11 dicembre 2014 del Ministro dell’Economia che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha fissato allo 0,5% la misura del saggio degli interessi legali. L’Inail, con circolare n.63 del 18 dicembre, ha reso noto che con decorrenza dal 1° gennaio 2015 il tasso legale dello 0,5% costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili. L’Inps, con circolare n.178 del 22 dicembre, ha illustrato i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. In particolare ha stabilito che la misura dello 0,5% si applica per il calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2015. Il provvedimento produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2015: in relazione a ciò la misura dell’interesse dello 0,5% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1° gennaio 2015. 13 | P a g . Oggetto: OBBLIGHI SOLIDALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO In attesa di eventuali chiarimenti degli organi competenti, vale la pena di ricordare che la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto una sorta di responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi, previdenziali e assicurativi dei lavoratori impiegati nell’ambito di un contratto di trasporto, che, in taluni casi, può estendersi alle violazioni del codice della strada e anche alle obbligazioni fiscali. La responsabilità si attiva solo se: • il committente non proceda preliminarmente al contratto di trasporto ad acquisire un'attestazione di regolarità dell’assolvimento degli oneri previdenziali e assicurativi da parte degli Enti previdenziali, con data non anteriore a tre mesi, in attesa che la verifica sia possibile mediante accesso ad apposita sezione del sito del Comitato Centrale per l’albo nazionale delle imprese di autotrasporto per conto terzi; • il vettore non proceda allo stesso controllo nei confronti del sub-vettore (in questo caso la norma parla di “assunzione diretta” degli obblighi eventualmente non assolti); • il sub-vettore proceda ad ulteriore sub-vezione, vietata per legge (anche in questo caso si tratta di “assunzione diretta”). Se il contratto di trasporto o sub-vettura non sia stipulato in forma scritta, la mancata verifica espone il committente alla responsabilità in solido anche per gli oneri relativi alle violazioni del codice della strada e all’inadempimento degli oneri fiscali, in relazione al servizio di trasporto eseguito per suo conto. Oggetto della responsabilità sono gli oneri retributivi, i contributi assicurativi e previdenziali relativamente ai lavoratori, limitatamente alle operazioni di trasporto ricevute dal committente, ma non le sanzioni amministrative che restano a carico del responsabile dell’inadempimento. Sintesi dei profili della responsabilità Entro un anno dalla cessazione del contratto In solido con vettore e sub-vettori per loro inadempienze, con Responsabilità committente possibilità di regresso sull’obbligato principale Responsabilità della catena postVettore e sub-vettore rispondono direttamente committente Obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, escluso Oggetto della responsabilità sanzioni Possibilità di esclusione della Con ottenimento Durc (o documento similare) del vettore o subresponsabilità solidale vettore, al più tardi alla stipula contratto di trasporto Esercitabilità Pare opportuno ricordare che il Ministero del Lavoro, nella circolare n.17/12, aveva ritenuto applicabile la normativa sulla diversa responsabilità solidale negli appalti contenuta nel decreto Biagi anche a contratti affini al contratto di trasporto (escluso insieme al contratto di spedizione o di sub-vezione), quali: • appalto di servizi di trasporto, laddove il vettore si obblighi a trasferire, per un certo periodo di tempo e all’interno di una zona territoriale ben individuata, persone o cose da un luogo all’altro, cosicché l’impresa di trasporto esegue, organizzando mezzi e assumendo precise responsabilità, prestazioni continuative caratterizzate da durata e costanza nel tempo, che vadano a integrare un risultato complessivo; • appalto di servizi qualora, rispetto alla prestazione di mero trasporto (e attività complementari), risultino prioritarie altre attività di servizi (stoccaggi, catalogazione della merce, gestione della stessa nel magazzino, promozione o commercializzazione dei prodotti trasportati, e simili); 14 | P a g . • servizi di logistica (una sottocategoria della fattispecie precedente), le cui operazioni non siano meramente accessorie al trasporto, ma si traducano in molteplici attività complesse, seppure ad esso correlate (ad esempio lavori di imballaggio, raccolta ordinativi, trasferimento, gestione della conservazione delle merci, deposito, riconsegna a differenti destinatari etc.). Alla luce della disciplina introdotta dalla legge di stabilità, occorre ora chiedersi, in attesa di futuri chiarimenti, se il contenuto di tale circolare conservi o meno la sua validità. 15 | P a g . Oggetto: PRIMI ADEMPIMENTI E NOVITÀ 2015 Assunzioni congiunte in agricoltura Dal 7 gennaio 2015, i datori di lavoro o i soggetti abilitati interessati possono effettuare le comunicazioni obbligatorie relative all’instaurazione, cessazione, proroga e trasformazione, tramite il nuovo modello UNILAV-Cong, disponibile esclusivamente online, previo accreditamento al sistema. Per effettuare l’accreditamento è necessario comunicare all’indirizzo email [email protected] i seguenti dati: • codice fiscale, ragione sociale, sede legale e dati anagrafici del richiedente; • copia del documento d’identità; • autocertificazione dei titoli che autorizzano il soggetto abilitato ad agire per conto del datore di lavoro; • informativa sul trattamento dei dati personali. Prospetto informativo disabili Il Prospetto informativo è una dichiarazione che le aziende con 15 o più dipendenti costituenti base di computo devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili. La scadenza per il Prospetto della situazione occupazionale al 31 dicembre 2014 è il 31 gennaio 2015. Comunicazione annuale lavoratori somministrati Il prossimo 31 gennaio 2015 scade il termine per effettuare la comunicazione annuale relativa al numero e ai motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nel 2014, alla durata degli stessi, al numero e alla qualifica dei lavoratori interessati. Le comunicazioni vanno inoltrate alla Rsu ovvero alle Rsa, e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancato o non corretto assolvimento è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa di importo variabile da € 250,00 a € 1.250,00. Unicità della posizione contributiva aziendale Per consentire un graduale adeguamento alle regole dell’obbligo dell’unicità della posizione contributiva, l’Inps, con la circolare n.80/14, aveva previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2014, entro il quale datori di lavoro e/o intermediari avrebbero dovuto registrare nella procedura Iscrizioni e Variazioni le unità operative alle quali abbinare i lavoratori che facessero capo a matricole aziendali diverse e chiedere la chiusura delle posizioni contributive (matricole) secondarie. In caso di mancato adempimento, l’Inps avrebbe cessato d’ufficio le posizioni contributive secondarie aventi il medesimo inquadramento previdenziale della posizione primaria. Per agevolare lo svolgimento delle operazioni di conguaglio previdenziale di fine anno, l’Inps, con il messaggio 9675/14, ha però differito tale termine al 31 marzo 2015. 16 | P a g . Disoccupazione Aumenta dal 2015, per alcune categorie di percettori, la durata dell’ASpI, così come previsto dalla Riforma Fornero: Età anagrafica < 50 anni = o > 50 anni, < 55 anni 8 mesi 12 mesi 10 mesi 12 mesi Anno di cessazione del rapporto di lavoro 2014 2015 = o > 55 anni 14 mesi 16 mesi Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di attuazione del Jobs Act in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI): dal 1° maggio 2015 sarà istituita un’indennità mensile di disoccupazione che sostituirà le prestazioni di ASpI e miniASpI per gli eventi che si verificheranno a partire da tale data. Il medesimo provvedimento introduce anche l’assegno di disoccupazione ASDI (per chi abbia già fruito della NASpI ma sia ancora disoccupato e in condizioni economiche di bisogno) e l’indennità di disoccupazione DIS-COLL (per co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita Iva). Si attende comunque l’emanazione del provvedimento. Mobilità Dal 1° gennaio 2015 si riduce per alcune categorie di lavoratori la durata in mesi dell’indennità di mobilità che, dal 2017, sarà abrogata a favore delle prestazioni di disoccupazione: 2014 2015 2016 Zone sede di lavoro e età del lavoratore Ultimo giorno lavoro dal 31/12/13 al 30/12/14 Ultimo giorno lavoro dal 31/12/14 al 30/12/15 Ultimo giorno lavoro dal 31/12/15 al 30/12/16 Centro nord fino a 39 anni Centro nord da 40 a 49 anni Centro nord da 50 anni e + Sud fino a 39 anni Sud da 40 a 49 anni Sud da 50 anni e + 12 24 36 24 36 48 12 18 24 12 24 36 12 12 18 12 18 24 Contratti di solidarietà Contratti ex art.1, co.1, D.L. n.726/84 - L. n.863/84 La riduzione di orario di lavoro prevista dal contratto di solidarietà comporta il diritto dei lavoratori al trattamento di integrazione salariale straordinaria del 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione oraria, al netto dell’aliquota del 5,84% (contributo a carico apprendisti). Tale percentuale è stata aumentata negli ultimi anni, con specifici provvedimenti, fino all’80 o al 70%. Per il 2015, invece, l’integrazione sarà del 60% e non più del 70% come nel 2014. Contratti ex art.5, D.L. n.148/93 – L. n.236/93 (imprese no Cigs) In questo caso l’indennità è pari al 50%, ma non risulta al momento alcuno stanziamento specifico in proposito per il 2015, diversamente da quanto avvenuto nel 2014 ad opera della L. n.247/13. 17 | P a g . Detassazione Non risultano riproposte per il 2015 le disposizioni della Legge di Stabilità 2013 (L. n.228/12, art.1, co.481 e 482) che avevano introdotto la speciale agevolazione per la proroga, nei periodi 1/1-31/12 2013 e 2014, delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro. 18 | P a g . Oggetto: PRIME ISTRUZIONI DELL’AGENZIA SUL DECRETO SEMPLIFICAZIONI Nella circolare n.31/E del 30 dicembre scorso l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità fiscali introdotte dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n.175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. Di seguito, in sintesi, gli argomenti di maggiore interesse in ambito lavoristico trattati dalla circolare. Addizionali comunali e regionali all’Irpef (art.8) È previsto l’obbligo, sia per le Regioni e le Province autonome che per i Comuni, di comunicare i dati ai fini della loro pubblicazione sul sito Dipartimento delle Finanze, così da evitare la loro ricerca nella leggi e nelle delibere approvate dagli Enti. L’addizionale regionale deve essere versata alla Regione in cui il contribuente abbia il domicilio fiscale al 1° gennaio, e non più al 31 dicembre, dell’anno cui l’addizionale stessa si riferisce. In questo modo sono state uniformate la data rilevante per l’addizionale regionale e per quella comunale. Inoltre, il calcolo dell’acconto dell’addizionale è stato semplificato, in quanto sarà sempre determinato con la stessa aliquota deliberata dal Comune per l’anno precedente e validamente pubblicata nel Portale del federalismo fiscale, non essendo più possibili le variazioni entro il 20 dicembre. Pertanto, per il periodo d’imposta 2014: • l’addizionale regionale all’Irpef sarà determinata con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2014 e nelle certificazioni e nei modelli dichiarativi relativi al 2014 (730/2015 e Unico Persone fisiche 2015) non sarà più richiesta l’indicazione del domicilio fiscale al 31 dicembre 2014; • la determinazione dell’acconto 2015 dell’addizionale comunale dovrà essere effettuata utilizzando la stessa aliquota prevista per il saldo 2014; • eventuali deliberazioni comunali relative alle aliquote dell’addizionale comunale per il 2015 saranno utilizzate nel calcolo del saldo, che sarà determinato nelle certificazioni e nelle dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2015. Rimborsi da assistenza (art.15) Dal 2015 i sostituti d’imposta recupereranno le somme rimborsate ai lavoratori nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso – nel limite delle ritenute d’acconto relative al periodo d’imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione – mediante compensazione tramite modello F24, utilizzando gli importi a debito indicati nella delega di versamento, nella quale sarà esposto il dettaglio emergente dai prospetti di liquidazione e dai risultati contabili, raggruppati per tributo, anche in caso di dichiarazione congiunta. In caso di rateazione, le rate sono da calcolarsi sul risultato contabile a debito. Stesse modalità anche per il recupero di versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto: in F24 sarà data evidenza dello scomputo operato dai successivi versamenti, secondo le modalità dell’art.17, D.Lgs. n.241/97. Ricordiamo che, originariamente, il sostituto era tenuto a operare uno scomputo "interno" dei maggiori versamenti effettuati, cioè solo dai versamenti delle ritenute relative alla stessa categoria di reddito nella quale le eccedenze erano maturate. Dal 2000 è stata riconosciuta la possibilità di compensare le ritenute in eccesso con i versamenti successivi delle ritenute relative a qualsiasi tipo di provento, ma non era, però, previsto che lo scomputo transitasse in F24, dove era indicato il versamento a debito del sostituto al netto dell’avvenuto scomputo. Ora le operazioni effettuate dal sostituto dovranno essere esposte nel modello di 19 | P a g . pagamento F24 e, a tal fine, saranno forniti i codici tributo da utilizzare per le compensazioni con apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate. Le predette modalità di scomputo devono essere adottate per tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dall'anno di formazione delle eccedenze, sempreché la compensazione non sia riferita all’anno 2014. Tali compensazioni, inoltre, non concorrono alla determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in € 700.000,00 per ciascun anno solare e, se effettuate nei limiti delle ritenute relative al periodo d’imposta e di importo superiore a € 15.000,00 annui, non c’è obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile che permane, invece, nel caso in cui l’eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti nell’anno successivo, posto che il limite dei € 15.000,00, al cui superamento scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti. Abrogazione della solidarietà passiva in materia di appalti (art.28) Dopo l’esclusione dell’Iva ad opera del Decreto del Fare, è stata eliminata anche la disciplina della responsabilità solidale dell’appaltatore nell’ambito degli appalti di opere o di servizi relativa alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione ai dipendenti impiegati nell’ambito del contratto di subappalto. Nel rapporto tra committente e appaltatore, in luogo della responsabilità solidale, era prevista l’applicazione di una sanzione da € 5.000,00 a € 200.000,00, a fronte del pagamento del corrispettivo senza preventivo controllo della documentazione circa la correttezza del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore. Anche tale obbligo è stato abrogato. Per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale nell’ambito degli appalti, però, sono stati introdotti: • l’obbligo, per il committente, di assolvere, ove previsto, gli adempimenti del sostituto d’imposta mediante una modifica del decreto Biagi, ove è previsto che il committente, che abbia eseguito il pagamento dei trattamenti retributivi dei lavoratori, possa esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato; • l’obbligo per l’Inps di comunicare all’Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende, nonché le posizioni contributive dei relativi dipendenti. Per quanto concerne i profili sanzionatori, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 200.000,00 posta a carico del committente, non si applica per le violazioni commesse prima del 13 dicembre 2014 e non ancora definitive alla medesima data. Ciò non vale, però, in relazione alla responsabilità solidale prevista in capo all’appaltatore per violazioni commesse dal subappaltatore. 20 | P a g . Oggetto: TRASFERIMENTO D’AZIENDA E DEROGABILITÀ ART.2112 COD.CIV. PER LE AZIENDE IN CRISI Si informano i Signori Clienti che il Ministero del Lavoro, con la risposta a interpello 17 dicembre 2014, n.32, ha reso noto importanti chiarimenti in ordine alla derogabilità all’art.2112 cod.civ., norma di riferimento in materia di trasferimento d’azienda, in caso di società, non rientranti nella disciplina Cigs, in crisi aziendale che abbiano fruito per oltre un anno del trattamento d’integrazione straordinaria in deroga con sospensione del personale a zero ore, oppure, nel caso di stato di insolvenza accertato dal Ministero dell’Economia o da un Tribunale fallimentare, senza che vi sia una procedura concorsuale per carenza della condizione soggettiva di impresa commerciale. Il dubbio si origina dall’interpretazione dell’art.47, co.4-bis e 5, L. n.428/90, norma che prevede la derogabilità all’art.2112 cod.civ. , in particolare per quanto riguarda il mantenimento e la conservazione, dopo la vicenda traslativa, dei diritti connessi con il rapporto di lavoro, quando l’azienda si trova in situazioni di crisi, specificate in modo molto dettagliato dalla stessa norma. Innanzitutto è bene precisare che l’art.47 riguarda esclusivamente i trasferimenti d’azienda in cui sono complessivamente occupati più di 15 dipendenti: se anche si tratta di cessione di ramo, l’utilizzo del termine “complessivamente” sta a significare che, comunque, il riferimento dimensionale per l’applicazione dell’art.47 è legato all’intera azienda e non limitatamente al ramo ceduto. In secondo luogo, l’art.47 prevede, al co.5, la derogabilità all’art.2112 cod.civ. nel binario stabilito dall’accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, sempre che l’azienda si trovi in una delle seguenti condizioni soggettive: • stato di crisi aziendale L. n.675/77 (art.2, co.5. lett.c); • amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o mancata cessazione dell’attività; • dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo; • omologazione dell’accordo di ristrutturazione del debito. Il co.6 prevede, invece, la non applicazione dell’art.2112 cod.civ. qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti dei quali vi sia stata: • dichiarazione di fallimento; • omologazione di concordato preventivo con cessione di beni; • emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria; e non sia stata disposta la continuazione dell’attività, ovvero sia cessata, e sia stato raggiunto un accordo, anche parziale, per la salvaguardia dell’occupazione. Secondo il Ministero del Lavoro, sulla base dei principi sopra esposti, al di fuori delle ipotesi espressamente normate, è possibile addivenire a una deroga dell’art.2112 cod.civ. nel caso in cui l’impresa si trovi in uno stato di crisi accertato da una pubblica autorità e, contestualmente, possa, mediante il trasferimento, mantenere, anche parzialmente, il proprio “standard occupazionale”. 21 | P a g . Oggetto: DECONTRIBUZIONE ANCHE PER I DIRIGENTI Si comunica che il Ministero del Lavoro, con interpello 12 gennaio 2015, n.2, ha precisato che le retribuzioni di produttività erogate ai dirigenti possono essere oggetto dello sgravio di 25 punti percentuali previsto dall’art.1, co.67, L. n.247/07. In particolare ad essere agevolabili non potranno essere i premi previsti individualmente (come ad esempio i Mbo), ma i premi stabiliti dalla contrattazione collettiva di secondo livello. I premi agevolati per disposizione normativa (vedi D.M. 14.2.2014 per i premi erogati nell’anno 2013) saranno quelli correlati a incrementi di produttività, qualità, reddittività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegati ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Il tetto massimo dell’importo agevolabile stabilito per l’anno 2013 nella misura del 2,25% della retribuzione imponibile del lavoratore per il Dicastero non è vincolante all’applicazione del predetto sgravio solo a determinate categorie di lavoratori, escludendone altre. Non sono previsti valori massimi di retribuzione per l’applicazione dell’agevolazione né l’esclusione dei dirigenti. Pertanto il Ministero correttamente conclude che, alle condizioni previste dalla legge, lo sgravio sui premi di risultato può essere applicato anche alla categoria dei dirigenti. 22 | P a g . Oggetto: TFR, CIGS E PROCEDURE CONCORSUALI In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato i lavoratori hanno diritto al Tfr che, in caso di sospensione della prestazione di lavoro per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, nonché in caso di sospensione totale o parziale per integrazione salariale, è calcolato sull’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. In caso di Cassa Integrazione (ordinaria o straordinaria), il Tfr matura in proporzione alla retribuzione calcolata secondo il normale orario di lavoro, inclusi eventuali compensi o indennità corrisposte in via ordinaria. Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla cassa integrazione guadagni Inps dell’indennità di anzianità corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante tale periodo immediatamente prima del licenziamento. Tale possibilità è però preclusa a fronte di un evento che interrompa la continuità cronologica della sospensione dal lavoro (ad esempio la rioccupazione presso la medesima azienda), fatta eccezione per l’astensione obbligatoria per maternità, le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno. Si decade, inoltre, dal diritto al rimborso qualora i lavoratori siano posti in mobilità nel periodo compreso tra la fine del 12° mese successivo a quello di emanazione del decreto di concessione della Cigs e la fine del 12° mese successivo a quello del completamento del programma di risanamento dell’unità produttiva interessata. Con risposta a interpello del 17 dicembre 2014, n.33, il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio parere: 1. sulla possibilità di richiedere il rimborso delle quote di Tfr maturate durante la Cigs per le società sottoposte alle procedure concorsuali e per quelle ex art.1, L. n.291/04, a prescindere dal rispetto dei termini di decadenza previsti dall’art.5, co.6, L. n.223/91, nonché dai periodi di eventuale interruzione del flusso di Cassa Integrazione per ripresa dell’attività lavorativa; 2. sull’eventuale maturazione del Tfr dopo la sentenza di fallimento, laddove trovi applicazione l’art.86, R.D. n.267/42 e il lavoratore fruisca del trattamento straordinario di integrazione salariale. In merito al primo quesito, per i periodi di Cigs di aziende sottoposte a procedure concorsuali, il Ministero precisa che il diritto al rimborso delle quote di Tfr matura perché la concessione della Cigs presuppone la continuità dei rapporti di lavoro. Qualora tali imprese collochino in mobilità i propri dipendenti fuori dai limiti temporali previsti, spetta comunque il diritto al rimborso delle quote di Tfr maturate durante la Cigs. In ordine ai periodi di eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, anche per le imprese sottoposte a procedure concorsuali la ripresa dell’attività lavorativa può considerarsi quale evento interruttivo della sospensione, con conseguente impossibilità di ascrivere le quote di Tfr a carico della Cigs. Alla dichiarazione di fallimento non necessariamente consegue la cessazione del rapporto di lavoro, ma questa ha luogo solo laddove il curatore ritenga che non sia possibile, nemmeno in parte, la continuazione dell’attività dell’impresa e, in quest’ultima ipotesi, non possono maturare ulteriori quote di Tfr. Diversamente, nel caso di richiesta di Cigs ai sensi dell’art.3, L. n.223/91, sussiste la continuazione reale e non fittizia del rapporto di lavoro con l’impresa fallita fino al termine di concessione del trattamento stesso e, quindi, continuano a maturare le quote di Tfr. 23 | P a g . Oggetto: ULTIME NOVITÀ IN TEMA DI SICUREZZA La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro, rispondendo a tre interpelli in data 31 dicembre, ha offerto chiarimenti in merito alla figura del medico competente e alla modalità di comunicazione di un cantiere temporaneo. Interpello n.28: autonomia e condizioni di lavoro del medico competente In merito alla corretta interpretazione dell’art.39, co.4, D.Lgs. n.81/08, viene precisato che, per quanto riguarda il servizio di prevenzione e protezione, il datore di lavoro può operare le proprie scelte organizzative, assicurando però al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti in autonomia. Inoltre qualora in un'azienda sanitaria vi sia coincidenza tra il ruolo di direttore dell'Unità Operativa Complessa o di analoga struttura con lo svolgimento da parte dello stesso direttore anche delle funzioni di Rspp, la subordinazione gerarchica di un medico incardinato nella stessa UOC o struttura, incaricato di svolgere le funzioni di medico competente, può riguardare i soli aspetti che esulano dalle funzioni proprie del medico, al fine di garantire la suddetta autonomia. Interpello n.27: ricorso a medici pubblici per la sorveglianza sanitaria La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla gestione di ipotetiche situazioni di conflitto delle Asl nell'esplicare le attività di sorveglianza medica assegnate al medico competente. Il datore di lavoro può, utilizzando convenzioni con una struttura pubblica (Asl) o privata, avvalersi, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, dell’attività di medici competenti dipendenti da tali strutture. Tuttavia, non si ammette la possibilità di avvalersi, per effettuare l’attività di medico competente, di dipendenti di strutture pubbliche assegnati ad uffici che svolgono un’attività di vigilanza, per i quali vige il divieto assoluto di poter svolgere tale funzione “ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale” ex art.39, co.3, D.Lgs. n.81/08. Interpello n.26: modalità di comunicazione di cantiere temporaneo ex Decreto capannoni In relazione all'applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014, c.d. decreto capannoni, è stato chiarito che, in caso di cantiere temporaneo per la costruzione ovvero l’ampliamento o ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, grava sul datore di lavoro e sul committente l'obbligo di comunicare all'organo di vigilanza sia l'attivazione di nuove attività lavorative nel territorio di competenza sia i dati relativi al cantiere (notifica preventiva). Infine viene chiarito che l’organo di vigilanza competente per territorio è l’Azienda sanitaria locale (Asl). 24 | P a g . Oggetto: INCENTIVI 2015 ALL'ASSUNZIONE DI DONNE DISOCCUPATE Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, con decreto 22 dicembre 2014 ha individuato i settori e le professioni che presentano nelle assunzioni un tasso di disparità uomo-donna superiore al 25% sulla base delle elaborazioni effettuate dell’Istat in relazione alla media annua del 2013. Tali settori beneficeranno anche per il 2015 degli incentivi di cui all’art.4, co.11, L. n.92/12, relativi alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, e alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. 25 | P a g . Oggetto: TABELLE ACI PER IL 2015 Si informano i Signori clienti che, a partire dal 1° gennaio 2015, sono applicabili le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e ciclomotori, elaborate dall’ACI, e da utilizzare per il calcolo dei fringe benefit applicati in azienda. Il comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI e valide per il 2015 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n.95 della G.U. n.294 del 19 dicembre 2014. Le tabelle vengono utilizzate: • per individuare il fringe benefit al lavoratore nell’ipotesi di uso promiscuo dell’auto aziendale; • per individuare la quota non imponibile ai fini previdenziali e fiscali. Per le autovetture, i ciclomotori e i motocicli concessi in uso promiscuo al dipendente, il benefit è costituito da un importo pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolata in base alle tabelle ACI, ragguagliato al periodo dell’anno durante il quale al dipendente è concesso l’uso del veicolo indipendentemente dal reale utilizzo. Inoltre tali tabelle vengono pubblicate ogni anno nel sito www.aci.it e per comodità sono scaricabili dai seguenti link. Fringe benefit - Anno 2015 Autoveicoli Benzina in produzione Autoveicoli Gasolio in produzione Autoveicoli GPL - Metano in produzione Autoveicoli ibridi-elettrici in produzione Autoveicoli Benzina fuori produzione Autoveicoli Gasolio fuori produzione Autoveicoli GPL - Metano fuori produzione Autoveicoli ibridi-elettrici fuori produzione Microcar e Motoveicoli 26 | P a g . Oggetto: NUOVE REGOLE PER L’INFORTUNIO IN ITINERE Si informano i Signori clienti che l’Inail, con la circolare n.62 del 18 dicembre 2014, ha diramato importanti principi per la gestione del c.d. infortunio in itinere in caso di soste o deviazioni per accompagnare i propri figli a scuola. In primo luogo, è opportuno chiarire che per infortunio in itinere, coperto dall’assicurazione Inail si intende, ai sensi dell’art.12, D.Lgs. n.38/00: • evento verificatosi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; • evento verificatosi durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti in essere; • evento verificatosi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale. La copertura assicurativa cessa, sempre in base all’art.12, D.Lgs. n.38/00, in caso di interruzione o deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro, o comunque non necessitate, in particolare quando non sono dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili ovvero a obblighi penalmente rilevanti. L’utilizzo di concetti aperti ha determinato forti perplessità interpretative, con ricorrenti interventi sia di prassi amministrativa sia da parte della giurisprudenza, nel tentativo di assegnare un significato univoco ai concetti sopra richiamati. Nella circolare n.62/14 viene preso in considerazione il caso del genitore che, per accompagnare i figli a scuola, opera un’interruzione del viaggio, se non una vera e propria deviazione. In precedenza, con le Linee Guida diffuse dall’Inail il 4 maggio 1998 era stato chiarito che gli infortuni occorsi durante le soste effettuate dai genitori per accompagnare i figli a scuola fossero escluse dalla copertura assicurativa. Tuttavia, a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale verificatasi sulla materia (es. Cass. n.6211/08, Cass. n.15973/07), l’Inail ha rivisto le proprie posizioni. In particolare, l’infortunio verificatosi nel tragitto interrotto, o deviato, per accompagnare il proprio figlio a scuola può essere tutelato dall’Inail nel caso in cui sia ravvisabile, in base alle circostanze del singolo caso, un collegamento necessitato tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, nonché la necessità dell’utilizzo del mezzo privato. 27 | P a g . Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 28 FEBBRAIO 2015 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 28 febbraio 2015, con il commento dei principali termini di prossima scadenza. Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo∗. Giovedì 5 febbraio Fonchim – Distinta contributi previdenza complementare Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim. Domenica 15 febbraio Ragionieri e Periti Commerciali – Cassa di previdenza Versamento della prima rata dei contributi minimi dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali. Lunedì 16 febbraio Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d’imposta nel mese precedente. Imposta sostitutiva Tfr – Sostituti d’imposta Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva, al netto dell’acconto versato, sulla rivalutazione del fondo Tfr maturata nel 2014. Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d’imposta Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. ∗ Si ricorda che l’art.18 del D.Lgs. 241 del 1997, recita: “Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”. 28 | P a g . Contributi Inps – Gestione Separata Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione Separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente. Contributi Inps – Pescatori autonomi Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi. Contributi Inps – Datori di lavoro Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente. Contributi Inps – Artigiani e commercianti Versamento della quarta rata trimestrale dei contributi relativi al 2014. Autoliquidazione Inail – Versamento Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del premio Inail, relativo al saldo 2014 e all’acconto 2015. Contributi Inps ex Enpals – Versamento Versamento dei contributi dovuti all’ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, ha previsto la soppressione dell’Ente e il trasferimento delle relative funzioni all’Inps. Contributi Inpgi – Versamento Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti. Contributi Casagit – Versamento Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti. Venerdì 20 febbraio Enasarco – Versamento Versamento dei contributi relativi al quarto trimestre 2014, relativi agli agenti e rappresentanti. Fonchim – Contributi previdenza complementare Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim. Mercoledì 25 febbraio Contributi Enpaia – Versamento 29 | P a g . Versamento dei contributi dovuti all’Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente. Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs Presentazione all’Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente. Sabato 28 febbraio Cu – Sostituti d’imposta Consegna della certificazione dei compensi corrisposti, nel 2014, ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai percettori di reddito di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Uniemens – Invio telematico Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva Uniemens relativa al mese precedente. Fasi – Versamento Pagamento dei contributi relativi al primo trimestre dell’anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali Inail – Domanda riduzione tasso Termine per la presentazione alla competente sede Inail della domanda per la concessione della riduzione del tasso medio per prevenzione (art.24, D.M. 12 dicembre 2000). Autoliquidazione Inail – Invio denuncia telematica Termine per l’invio del modello di denuncia dell’autoliquidazione Inail 2014/2015, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematiche (determina del Presidente Inail n.330 del 5.11.2014). 30 | P a g . Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2015 Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di febbraio 2015. ACCONCIATURA ED ESTETICA - ACCORDO 8 SETTEMBRE 2014 UNA TANTUM Prima tranche: € 60,00 ASSICURAZIONI - AGENZIE IN GESTIONE LIBERA UNAPASS - ACCORDO 20 NOVEMBRE 2014 ARRETRATI 2012-2014 Corresponsione di 1/14 del totale dato da allineamento + arretrati CED - ACCORDO 28 MAGGIO 2012 UNA TANTUM Livelli Q, 1 e 2: € 100,00 COMUNICAZIONE - AZIENDE ARTIGIANE - ACCORDO 13 MAGGIO 2014 MINIMI TABELLARI Livello 1A: € 2.045,96 SERVIZI DI PULIZIA - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 31 MAGGIO 2011 ASSISTENZA SANITARIA – CONTRIBUTI Versamento quote contributi arretrati di gennaio, febbraio e marzo ARRETRATI 2014 tramite modello F24 VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI - ACCORDO 8 APRILE 2013 MINIMI TABELLARI UNA TANTUM Vigilanza privata Livello Q: salario unico nazionale € 1.914,03 Servizi fiduciari Paga base tabellare conglobata; Livello A: € 1.461,42 Seconda tranche: € 150,00 31 | P a g . Le agevolazioni per l’azienda BANDO ISI 2014: RICHIESTA ON LINE PER GLI INCENTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA L’Inail ha reso noto che dal 3 marzo al 7 maggio 2015 potranno essere compilate e salvate mediante procedura informatica attiva sul portale Inail - sezione Punto cliente - le domande di finanziamento nell’ambito delle risorse stanziate di € 267.427.404 previste dall'Avviso pubblico 2014 per incentivare la realizzazione di interventi per il miglioramento della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. SOGGETTI BENEFICIARI Il bando è riservato alle imprese, anche individuali, con sede sul territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Al momento della domanda, l’impresa richiedente deve rispettare i seguenti requisiti: • avere attiva nella Regione/Provincia autonoma l’unità produttiva per la quale si intende realizzare il progetto; • essere iscritta nel Registro delle Imprese o all’ Albo delle Imprese Artigiane; • non essere in stato di liquidazione volontaria e non essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale; • essere in possesso del D.U.R.C.; • non aver richiesto, né aver ricevuto, altri contributi pubblici oggetto della domanda; • non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al contributo per uno degli Avvisi pubblici 2011, 2012, 2013 per gli incentivi alla realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; • non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per il Bando FIPIT 2014; • essere in regola con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (c.d. de minimis). TIPOLOGIA DI INCENTIVI E MISURA DEL CONTRIBUTO PER IL 2014 Le aziende, per poter ottenere l’incentivo, dovranno realizzare interventi inerenti ad una delle seguenti tipologie: • progetti d’investimento volti alla riduzione o eliminazione dei fattori di rischio; • progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi. Il contributo del finanziamento copre il 65% dei costi del progetto fino ad un importo massimo pari a € 130.000,00 e viene erogato dopo la verifica tecnico amministrativa e la realizzazione del progetto. L’importo minimo erogabile è pari a € 5.000,00; per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi non è fissato alcun limite minimo di contributo. I finanziamenti ISI vengono assegnati fino ad esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande e sono cumulabili con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea). LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE La procedura per accedere al finanziamento si articola in quattro fasi: 1) Inserimento online del progetto Le aziende nel periodo dal 3 marzo alle ore 18 del 7 maggio 2015, tramite il sito www.inail.it - Punto Cliente - dovranno registrarsi sul portale ed accedere all’apposita procedura informatica che consentirà l’inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie, allo 32 | P a g . scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell’impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità (120 punti). 2) Inserimento del codice identificativo A partire dal 12 maggio 2015 le imprese che hanno raggiunto la soglia minimi di ammissibilità e salvato la domanda possono effettuare il download del proprio codice identificativo dell’istanza tramite l’accesso all’apposita procedura informatica. 3) Invio del codice identificativo (click-day) A partire dal 3 giugno 2015 saranno pubblicate sul sito www.inail.it la data e l’ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l’inoltro delle domande già inserite, alle quali è stato attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili. Le date potranno essere differenziate per ambiti territoriali, in base al numero di domande pervenute ed alla loro distribuzione territoriale. Le regole tecniche per l’inoltro delle domande on line saranno pubblicate sul sito www.inail.it almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello informatico. 4) Invio della documentazione Entro i 30 giorni successivi a quello di pubblicazione degli elenchi l'impresa deve trasmettere alla Sede Inail competente tutta la documentazione prevista, utilizzando la Posta Elettronica Certificata. In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto. BANDI REGIONALI Ogni Regione ha pubblicato degli Avvisi pubblici e relativi allegati: di seguito riportiamo i link ufficiali da cui prelevare la documentazione. AVVISI PUBBLICI Abruzzo Alto Adige Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Umbria Valle d'Aosta Veneto 33 | P a g .