Elena Falletti [email protected] Corte Suprema della California, 15 maggio 2008, (est. George, C. J.) Diritti civili – Famiglia – Matrimonio – Effetti della concessione della licenza per la celebrazione tra persone dello stesso sesso – Estensione – Accoglimento. California Constitution Art. 1, section 7: California Family Code section 308.5 Alla luce della natura dei diritti sostanziali sottesi al diritto al matrimonio – e alla loro importanza centrale nell'opportunità di ciascun individuo di vivere una vita felice, piena e soddisfacente come membro a pieno titolo della società – la Costituzione californiana deve essere propriamente interpretata a garantire questo diritto civile fondamentale a tutti gli individui e le coppie, senza riguardo al loro orientamento sessuale. DREAMING CALIFORNIA: I GIUDICI DI SAN FRANCISCO CONCEDONO AGLI OMOSESSUALI LA LICENZA DI MATRIMONIO. Il contributo che segue riguarda la sentenza della Corte suprema della Californa che estende agli omosessuali la possibilità di ottenere la licenza matrimoniale nel rispetto del principio di uguaglianza. Di seguito si tratta delle origini sacre e religiose delle nozze, dell'influenza della privacy in materia e dei casi precedenti avvenuti negli Stati Uniti. In conclusione si propongono alcune riflessioni alla luce del diritto comparato. Sommario. 1. Introduzione. 2. Descrizione dei fatti di causa. 3. Argomentazioni della Corte Suprema della California. 4. Reazioni alla sentenza 5. Il matrimonio nella tradizione religiosa. 6. Il diritto alla privacy e la libera manifestazione dell'orientamento sessuale. 7. I precedenti statunitensi in tema di matrimoni omosessuali. 8. Conclusioni. 1. Introduzione La sentenza della Corte Suprema della California del 15 maggio 2008 1 affronta uno dei temi più controversi nell'ambito del diritto di famiglia: quello della possibilità per una coppia di persone dello stesso sesso di celebrare validamente un matrimonio ai sensi di legge. Detta questione accende da diverso tempo il dibattito sociale, politico e giuridico statunitense manifestandosi con toni assai accesi. La discussione si concentra soprattutto sulle questioni relative alla rilevanza della privacy in tema, sul ruolo e sulle differenze dell'istituto della domestic partnership con gli istituti della civil union e del civil marriage, al riconoscimento individuale dei diritti fondamentali indipendentemente dall'ambiente giuridico e sociale in cui questi si realizzano. In questo contesto si vedono contrapposti due differenti, e apparentemente inconciliabili, visioni del mondo. Da un lato vi è chi chiede il riconoscimento dei diritti fondamentali ed individuali 1 La sentenza è assai complessa e consta di una opinione di maggioranza (votata da 4 giudici contro 3) di 121 pagine, una opinione concorrente e due “concurring and dissenting opinion”. 1 Elena Falletti [email protected] come stabilito dalle Carte dei diritti e dalle convenzioni internazionali che nel corso dei decenni si sono succedute alla approvazione e alla ratifica degli Stati, e chi dall'altro reclama comunque controllo sociale, e dunque legislativo e sanzionatorio, sui comportamenti dei consociati nell'interesse della comunità. Già in passato ci si è posto il problema in merito a questo bilanciamento, come nel noto art. 1 della Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino, approvata a Parigi il 26 agosto 1789. Detto articolo recita che “Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune”. Un esempio più recente e molto significativo concerne la Dichiarazione Universale dei diritto dell'Uomo, approvata dall'Assemblea ONU a New York il 10 dicembre 1948, la quale all'art. 2 comma 1, si afferma che “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”; mentre all'art. 16, comma 1 viene stabilito che: “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”. Il tentativo di bilanciare le due esigenze, ognuna delle quali tende ad escludere l'altra, comporta comunque delle scelte di valore tanto da parte dei singoli individualmente quanto da parte della collettività. L'interesse in questa materia è che nessuno può rimanere indifferente in quanto concerne il bilanciamento di valori sui quali ciascun membro di una collettività organizzata, per il solo fatto di vivere in una società strutturata, si forma un'opinione. In questo contesto la contrapposizione tra diritti del singolo e interessi della collettività è acuita dal tema dei matrimoni delle persone dello stesso sesso: i favorevoli si appellano alla privacy, mentre i dettrattori all'ordine pubblico, nonché a ragioni legate alla tradizione e al valore sacro e religioso del matrimonio. Il dibattito sulla questione specifica del riconoscimento legale del same sex marriage si inserisce nel più ampio discorso sul riconoscimento sociale e comportamentale degli individui che manifestamente dichiarano il loro orientamento sessuale oltre le discriminazioni che ancora subiscono coloro che attuano un comportamento non conformato alle regole collettivamente e socialmente accettate dalla comunità. 2. Descrizione dei fatti di causa La questione risolta dalla Corte Suprema californiana ha avuto inizio con il provvedimento del sindaco di S. Francisco del 10 febbraio 2004, con cui si invitava gli uffici comunali preposti a concedere licenza matrimoniale indipendentemente dall'orientamento sessuale ovvero dal sesso dei richiedenti. Due giorni dopo, il 12 febbraio 2004, vennero emanate le prime licenze matrimoniali secondo le nuove disposizioni, mentre il giorno successivo, il 13 febbraio 2004, vennero depositate presso la corte locale due impugnazioni 2 a tali licenze, con le quali si chiedeva l'immediata sospensione dell'iniziativa illegale in quanto contraria alle leggi e alla 2 Si trattava di due “Writ of mandate” 2 Elena Falletti [email protected] Costituzione della California3. A queste opposizioni risposero una serie di interventi in causa delle parti interessate, ovvero le coppie omosessuali che avevano richiesto o intendevano richiedere la licenza per il matrimonio4. Il 12 agosto 2004 in pendenza di decisione sul “Marriage Case”, la Corte suprema della California emanò la sua decisione Lockyer5, con la quale veniva affermato che, in assenza di determinazioni giudiziarie le quali stabilissero che le previsioni normative limitatrici del diritto di sposarsi solo alle coppie eterosessuali fossero incostituzionali, le autorità cittadine avevano ecceduto la loro competenza nell'emettere le licenze di matrimonio, con la conseguenza che circa 4000 matrimoni omessuali celebrati entro il 11 marzo 2004 erano invalidi e privi di effetto. Alla luce di queste conclusioni la Corte suprema della California emanò un writ of mandate dove obbligava i funzionari della città di sospendere l'emanazione delle licenze matrimoniali a favore delle coppie omosessuali e notificare a coloro che già l'avessero ottenuta che i certificati rilasciati erano nulli e i matrimoni celebrati illegali. Il writ of mandate venne impugnato e in primo grado, presso la San Francisco Superior Court, la quale affermò che il fondamento della questione si basava sulla “equal protection clause”, il principio di uguaglianza nell'applicazione della legge. Gli interessi da bilanciare erano due: da un lato la verifica della discriminazione subita dagli omosessuali sulla base del principio di uguaglianza; dall'altro lato, l'accesso ad un diritto costituzionale fondamentale come il diritto a sposarsi. Sotto questi profili, il giudice di prime cure affermò che la limitazione al matrimonio solo alla coppia formata da un uomo e da una donna non soddisfaceva il principio di uguaglianza in punto applicazione della legge e neppure lo strict scrutiny standard6, per tale motivo, il giudice di primo grado afferma che la legislazione vigente che permette la celebrazione del matrimonio solo a favore di coppie formate da un uomo e una donna è incostituzionale. In appello il giudizio viene ribaltato sulla base di tre argomentazioni: innanzitutto l'opinione di maggioranza avrebbe sbagliato nell'affermare che la vigente legge californiana sul punto sia conforme alla constituzione, ciò determina che questa consente solo il diritto di sposare una persona del sesso opposto, mentre gli attori intendono invece aprire il matrimonio alle persone 3 Si ricorda che negli USA la questione è di competenza statale, infatti, nel Massachussets il matrimonio tra persone dello stesso sesso è stato legalizzato: sul punto si veda il paragrafo 7 sui precedenti in tema dei same sex marriage negli USA. 4 Secondo quanto prodotto negli atti di causa, le coppie omosessuali costituite comprendono diversi gruppi di individui di età compresa tra i trenta agli ottanta anni, provenienti da differenti contesti etnici e razziali, che sono o sono stati impiegati in diversi tipi di occupazioni quali il farmacista, il militare, l'insegnante, l'amministratore di ospedale, il manager dei trasporti. Molte delle coppie convivono da più di dieci anni e una di esse, Phyllis Lyon and Del Martin, ottantenni, convivono stabuilmente da più di cinquanta anni. Molte delle coppie hanno allevato figli insieme (In re Marriage Cases, S147999, p. 14). 5 33 Cal.4th 1055 , con la quale l'avvocato generale dello Stato della California impugnava la decisione del sindaco della città di San Francisco di concendere licenze matrimoniali alle coppie omossessuali (Lokyer v. City and County of San Francisco, SS122923). 6 Lo “strict scrutiny” è un criterio decisorio adottato dalle Corti americane quando per addivenire alla motivazione della decisione occorra contrapporre un interesse governativo o statale con un diritto costituzionalmente protetto. La letteratura sul punto è vastissima, in via esemplificativa si ricordano: R. H. Fallon jr, Strict Judicial Scrutiny, 54 UCLA L. Rev. 1267, (2007), pp. 1283 – 1315; A Winkler, Fatal in Theory and Strict in Fact: An Empirical Analysis of Strict Scrutiny in the Federal Courts, 59 Vand. L. Rev. 793, (2006), pp. 798 – 809; E. K. Yamamoto, C. Minner, K. Winter, Contextual Strict Scrutiny, 49 How. L.J. 241, (2006), pp. 254 e ss. 3 Elena Falletti [email protected] omosessuali, un diritto che l'opinione di maggioranza della Corte d'appello ha trovato carente di fondamenti storici o nei precedenti. Secondariamente, l'opinione di maggioranza della Corte d'appello sarebbe erronea anche per il rigetto della conclusione della corte di primo grado, ovvero che le leggi californiane in materia di matrimonio discriminino le persone sulla base del sesso e per questa ragione siano soggette allo strict scrutiny review, in relazione alle circostanze che detta normativa non è discriminatoria nei confronti di uomini o donne che vogliono sposare persone del loro medesimo genere, ma permette alle persone di sposare individui del sesso opposto. Terzo, la Corte d'Appello afferma che l'orientamento sessuale non costituirebbe parametro di classificazione ai sensi della state equal protection clause. Infine, l'opinione di maggioranza della Corte conclude che, contrariamente ai giudici di primo grado, le regole sul matrimonio non devono essere sottoposte allo strict scrutiny review, ma invece devono essere valutate secondo il rational basis standard. In altri termini, applicando questo standard la maggioranza disaccorda con la corte di primo grado e afferma che la limitazione dell'accesso al matrimonio alle sole coppie eterosessuali si fonda su una valutazione razionale in quanto lo Stato possiede un legittimo interesse nel preservare la definizione tradizionale di matrimonio e le classificazioni delle norme sono razionalmente fondate su di esso. Ne consegue, quindi, la censura dell'opinione di maggioranza della Corte d'appello dell'errore del giudice di primo grado nello stabilire che le norme sul matrimonio fossero incostituzionali7. 3. Argomentazioni della Corte suprema della California. La Corte Suprema della California compara sotto i profili legislativi, giuridici e sociali le domestic partnership8, figura giudiridica alla quale possono accedere le coppie omosessuali al fine di regolarizzare la loro unione, con il più tradizionale matrimonio onde verificare se sotto il profilo del riconoscimento sociale, dei privilegi, delle responsabilità e dei doveri le due figure di unione sono equiparabili nei confronti di coloro che vi accedono. La legislazione sulle domestic partnership è stata promulgata di recente e prevede una graduale espansione di diritti, nonché è stata estesa alle coppie omosessuali che decidano di registrarsi 7 Le opinioni dissenzienti dei giudici di secondo grado si riguardavano tre punti: 1) innanzitutto non esisterebbe un diritto costituzionalmente protetto che riconosce il matrimonio agli omosessuali, ma semplicemente riconosce il diritto del singolo a sposarsi; 2) l'orientamento sessuale consiste in una classificazione “strumentale” (suspect) in materia di principio di uguaglianza; 3) infine, che l'azione giudiziaria in sfida al matrimonio accessibile alle sole coppie eterosessuali non ha fondamento razionale e abbisogna di una giustificazione maggiormente stringente” (In re marriage cit., p. 18). 8 La Corte suprema della California offre una rassegna comparatistica tra le diverse legislazioni sulle domestic partnership tra i diversi Stati USA osservando che spesso nelle domestic partnership vengono riconosciuti la quali totalità dei diritti del matrimonio. Ad esempio, lo status disciplinato dalle domestic partneship californiane è assimilabile con quello designato dalle “civil union” emanate di recente nel Connecticut, nel New Hampshire, nel New Jersey, e nel Vermont (e.g., Conn. Gen. Stat. § 46b-38nn (2006); N.H. Rev. Stat. Ann. § 457-A (2007); N.J. Stat. Ann. 37:1-29 (2006) 15 Vt. Stat. Ann. § 1201 (1999). Altresì l'Oregon recentemente ha promulgato la legislazione sulle domestic partnership che conferiscono diritti comparabili a quelli dei coniugi (2007 Or. Laws ch. 99.). Nel Distretto di Columbia, alle Hawaii, nel Maine e nello Stato di Washington sono state emanate legislazioni favorevoli al riconoscimento alle coppie omosessuali di benefici equiparabili a quelle delle coppie eterosessuali sposate, soprattutto in materia di sicurezza famigliare e assicurazioni sanitarie (2006 D.C. Law 16-79 (Act 16-265) [Domestic Partnership Equality Amendment Act del 2006]; Haw. Rev. Stat. § 572C-2; 2004 Me. Legis. Serv. ch. 672 (H.P. 1152; L.D. 1579) [sicurezza finanziaria per famiglie e minori]; 2001 Me. Legis. Serv. ch. 347 (H.P. 1256; L.D. 1703) [accesso alle assicurazioni sanitarie]; Wash. Rev. Code ch. 26.60.) (In re marriage, cit., p. 3). 4 Elena Falletti [email protected] come “domestic partnership”9. Ciò nonostante, alla luce del diritto sostanziale fondamentale concernente il matrimonio e all'importanza centrale dell'opportunità per un individuo di vivere una vita felice, significante, e soddisfacente come un membro a pieno titolo nella società, la Costituzione della California deve essere interpretata nel senso di garantire questo diritto civile fondamentale a tutti gli individui e alle coppie senza considerare il loro orientamento sessuale. Se ciò è vero, come è vero – osserva la Corte – è storicamente assodato che la possibilità di sposarsi è sempre stato limitata alle coppie eterosessuali. Tuttavia la tradizione non è da considerarsi sufficiente giustificazione per perpetuare questa esclusione, ovvero restrizione, di questo diritto costituzionale fondamentale. Su questo punto la Corte decide di apporre una censura con il passato affermando che non vi sia dubbio che, nel corso dei decenni, vi sia stata una fondamentale e profonda trasformazione del trattamento legle delle persone e delle coppie omosessuali. Infatti, nella lettura della Corte, la California ha ripudiato le precedenti pratiche e strategie basate su l'opinione di un tempo che caratterizava l'omosessualità come malattia mentale. La Corte ha evidenziato come le attuali politiche e le condotte californiane riguardanti l'omosessualità siano indirizzate al riconoscimento dei medesimi diritti e al medesimo rispetto e dignità come verso tutti gli altri individui e tutelano dalla discriminazione basata sull'orientamento sessuale e, più specificamente, riconoscano che le persone omosessuali siano pienamente capaci di manifestare amore e stabilire relazioni che possano condurre alla fondazione di una famiglia o alla presa di responsabilità della cura e della crescita di bambini. In effetti, la Corte aveva già riconosciuto in molti dei suoi precedenti10 che non sia costituzionalmente ammissibile perpetuare la discriminazione su basi razziali o etniche delle 9 Anche se il regime legale che disciplina le "domestic partnership" californiane, entrato in vigore nel 2001, esistono ancora alcune differenze con il regime matrimoniale. Nella sentenza del 15 maggio 2008, la Corte suprema della California ne ha contate nove: Esse sono: 1) la formalità della comune residenza per le domestic partnership, requisito non richiesto nel caso del matrimonio; 2) per registrarsi come convivente è opportuno avere la maggiore età compiuta, mentre nel caso del matrimonio i minori di 18 anni possono sposarsi anche se è necessario il consenso dei genitori; 3) al fine di costituire una domestic partnership, i due partner devono sottoscrivere una "Dichiarazione di Domestic Partnership", da depositarsi presso gli uffici preposti, mentre per sposarsi è necessario ottenere una licenza matrimoniale e di un certificato che dimostri l'avvenuto matrimonio, entrambi i documenti vanno depositati presso l'ufficio che ha emanato la licenza matrimoniale. Detto ufficio ha l'obbligo di conservare le copie di tali documenti e di trasmettere gli originali presso il "State Registrar of Vital Statistics"; 4) Mentre il "confidential marriage" prevede che sia possibile per i coniugi secretare data e certificato di matrimonio, il medesimo privilegio non è concesso a chi si avvale del domestic partnership; 5) Le medesime circostanze possono provocare sia lo scioglimento del matrimonio che la dissoluzione del domestic partnership, tuttavia per il domestic partnership è prevista una procedura sommaria da depositare presso il "Notice of Termination of Domestic Partnership with the Secretary of State" che può diventare effettiva senza la necessità di adire la corte, mentre per lo scioglimento del matrimonio è necessario agire in giudizio; 6) in caso di scioglimento dei vincoli, il domestic partner deve mantenere la residenza in California per la durata della procedura, mentre nel caso di matrimonio non è richiesto; 7) in materia fiscale e pensionistica non vi è estensione dei privilegi del matrimonio alle domestic partnership; 8) si discute se le esenzioni fiscali sulla proprietà garantite dalla costituzione alle “unmarried spouse of a deceased veteran” siano estensibili anche ai domestic partners; 9); non si estendono ai domestic partners le regole sul matrimonio putativo (In re Marriage Case, S147999, nota n. 24). 10 Perez,32 Cal.2d 711 5 Elena Falletti [email protected] minoranze in quanto inferiori11, né è costituzionalmente accettabile continuare a trattare le donne come meno capaci e ineguali agli uomini. Su questa statuizione i giudici supremi californiani stabiliscono quindi che l'orientamento sessuale individuale non è un argomentazione di base costituzionale per aumentare o restringere legalmente i diritti civili individuali. 4. Reazioni alla sentenza La notizia della emanazione della sentenza carliforniana che riconosce alle coppie omosessuali il diritto di sposarsi ha fatto rumore in tutto il mondo, ma è delle reazioni americane che ci si intende occupare ora. Immediatamente i gruppi dei conservatori hanno richiesto alla Corte di sospendere l'efficacia di tale decisione in attesa delle elezioni presidenziali del novembre 2008 dove sarebbe stato sottoposto ai cittadini californiani un referendum di modifica della Costituzione, nel senso di aggiungere al testo della medesima le parole “Only marriage between a man and a woman is valid or recognized in California”. Anche se la Corte ha rigettato la richiesta di sospensione, in novembre gli elettori californiani dovranno pronunciarsi su tale emendamento costituzionale. La preoccupazione maggiore degli operatori giuridici riguarda la possibile tendenza all'incremento del turismo matrimoniale verso la California. Il pericolo che molte persone di inclinazione omosessuale possano recarsi in California per celebrare il loro matrimonioper poi registrarlo presso i loro Stati di provenienza potrebbe creare negli Stati di origine un vasto contenzioso sulla legittimità di questi matrimoni. Una situazione analoga si è già verificata davanti alla Appellate Division della Corte Suprema dello Stato di New York, con la causa Martinez v. County of Monroe decisa il 1 febbraio 200812. La questione riguarda una coppia omosessuale che ha concluso matrimonio in Ontario, provincia del Canada dove è possibile legalizzare le unioni omosessuali attraverso il vincolo matrimoniale. Le appellanti intendevano richiedere il riconoscimento della loro unione celebrata secondo le leggi vigenti in Ontario e rifiutato dalle autorità di residenza. Secondo i giudici newyorkesi, il matrimonio omosessuale celebrato in Ontario deve essere trascritto nei registri di New York in quanto esso non è contrario alle leggi statali sull'ordine pubblico. In effetti, queste prevedono espressamente solo il divieto di trascrizione per i matrimoni incestuosi e poligamici e neppure è prevista alcuna statuizione legislativa esplicita che vieti la trascrizione dei matrimoni omosessuali validamente celebrati altrove. Sulla base di tali motivi, quindi, va applicata l'Equal Protection Clause13 nel riconoscere tanto ai matrimoni eterosessuali quanto a quelli omosessuali celebrati all'estero la trascrizione nello Stato di New York. Si tratta di un cambiamento di rotta storico, tuttavia occorrerebbe verificare, in maniera sintetica, il contrastato rapporto tra matrimonio tradizionale e tutela della intimità e riservatezza personale, sui quali si incentra la discussione tra i fautori ovvero i detrattori del riconoscimento alle persone omosessuali di contrarre matrimonio. 5. Il matrimonio nella tradizione religiosa. 11 Sail’er Inn, 5 Cal.3d 12 Martinez v. County of Monroe, 2008 NY Slip Op 00909 [50 AD3d 189]. 13 Prevista dalla Costituzione dello Stato di New York, Martinez v. County of Monroe, cit. 6 Elena Falletti [email protected] Molte carte internazionali dei diritti riconoscono a ciascun individuo il diritto di sposarsi e di fare una famiglia14. Ciò corrisponde al desiderio, innato e naturale negli esseri umani, di condividere pubblicamente il proprio percorso esistenziale con un'altra persona. Anticamente il matrimonio era una cerimonia sacra riservata a esponenti delle classi sacerdotali15, infatti il matrimonio è nato come rito di consacrazione religiosa dell'unione di due individui. L'aspetto sacro e religioso del matrimonio è evidente soprattutto nelle tre religioni monoteiste. Il diritto ebraico16 considera il matrimonio come l'adempimento di un precetto divino, dato all'origine della creazione dell'uomo17 allo scopo di obbedire al comando “crescete e moltiplicatevi”18. Secondo i primi capitoli della Genesi, è concepito come l'unione di un uomo e di una donna, mentre l'unione di due maschi è proibita e non è considerata come matrimonio19, parimenti è condannato il rapporto saffico20. Anche il matrimonio canonico21 fonda la sua essenza nella Genesi22, tuttavia il pensiero di Agostino d'Ippona ha avuto una grande influenza sull'istituto, infatti il Padre della Chiesa 14 Per tutte, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo proclamata a New York il 10 dicembre 1948, art. 16: Articolo 16, 1 . Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 15 R. Sacco, Antropologia Giuridica, Bologna, 2007, p. 254 16 Per quanto concerne l'excursus sul diritto matrimoniale ebraico, si veda A. M. Rabello, Il matrimonio nel diritto ebraico, in Il diritto ebraico, canonico e islamico: un commento alle fonti, (a cura di S. Ferrari), 2006, pp. 3-92. Da questo stesso testo sono tratte le citazioni bibliche successivamente riportate. Altri testi di riferimento in materia sono: R. Della Rocca, Mishnà Quiddushin, Trattato del Matrimonio, Roma, 2001; E. Neufeld, Ancient Hebrew Marriage Laws, London, 1944, recensito da S. G. Vesey FitzGerald, sul Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 11, No. 4 (1946), pp. 872-873. 17 “Gen, 1,28: “Dio li benedisse e Dio stesso disse loro “Prolificate, moltiplicatevi, empite la terra”; Gen. 2,24: “Perciò l'uomo abbandona padre e mare, si unisce con la moglie e diviene con lei un essere solo” 18 Gen. 1,28. Secondo la religione ebraica, gli organi che sono destinati al compimento del suddetto ordine divino devono essere usati in “purità e santità” (Lev. 19,2) per un “duplice fine: la procreazione fra l'uomo e la donna legittimamente uniti, e il compimento del dovere di coabitazione da parte del marito verso la propria moglie” (A. M. Rabello, Il matrimonio nel diritto ebraico, cit. p. 4). 19 Lev. 18.22: “E con un maschio non devi unirti come con una donna: è un abominio”. 20 Maimonide, Hilchot Isuré Bià 21,8: “Donne che si strusciano l'una con l'altra è proibito come un'azione tipica della terra d'Egitto da cui siamo stati messi in guardia, come è detto: “come si fa nella terra d'Egitto non farete”. 21 Per le notizie relative al matrimonio canonico si fa riferimento soprattutto ad A. Ferrari, Il matrimonio nel diritto della chiesa cattolica latina”, in Il matrimonio. Diritto ebraico, canonico e islamico, cit., pp. 101 – 179. Un ulteriore testo disponibile sul rapporto tra cristianità e tolleranza verso gli omosessuali è: J. Boswell, Christianity, Social Tolerance and Homosexuality, Chicago, 1981. 22 Gen. 2,18: “Non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile”. Mentre nel Nuovo testamento il riferimento è alla lettera di San Paolo ai Romani (Rom. 1, 26) : “Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami; le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura. Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi uomini con uomini, ricevendo così in se stessi la punizione che s'addiceva al loro traviamento. E poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in balìa d'una intelligenza depravata, sicché commettono ciò che è indegno, colmi come sono di ogni sorta di ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia; pieni d'invidia, di omicidio, di rivalità, di frodi, di malignità; diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. E pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo continuano a farle, ma anche approvano chi le fa..” 7 Elena Falletti [email protected] scrisse molto severamente contro poligamia e ripudio23, infatti il tratto distintivo del matrimonio cristiano24 venne ben presto ad essere la sua indissolubilità contro ripudi e nuove unioni25. Detto rigore permane ancora oggi nel codice di diritto canonico del 1983, il quale al can. 1055 esplicitamente prescrive che soltanto “l'uomo e la donna” possono essere parti del negozio matrimoniale. Le unioni omosessuali, poliandriche o poligamiche non possono venire riconosciute dall'ordinamento canonico26. Nel diritto islamico27 il matrimonio è visto con favore, esso costituisce un obbligo per il mussulmano che abbia i mezzi per sposarsi28, mentre i credenti vengono invitati “a evitare ogni eccesso nella devozione, in particolare l'astinenza dai rapporti sessuali” 29, i quali vengono indicati con il verbo “sposare”30. Recentemente le previsioni legislative tendono ad specificare chiaramente cosa si debba intendere per contratto di matrimonio. 23 “Dunque il bene del matrimonio presso tutte le genti e tutti gli uomini consiste nello scopo della generazione e nella casta fedeltà; ma per ciò che riguarda il popolo di Dio vi si aggiunge la santità del sacramento, per la quale non è lecito ad una donna risposarsi dopo il ripudio, finchè il marito vive, nemmeno se lo fa soltanto per avere figli. Pur essendo la generazione il solo fine delle nozze, anche se si fallisce lo scopo per cui si è compiuto il matrimonio il vincolo nuziale non si scioglie, a meno che uno dei due coniugi non venga a mancare (Agostino d'Ippona, La dignità del matirmonio, c. 24§32, cit. da A. Ferrari, Il matrimonio nel diritto della chiesa cattolica latina, cit., p. 96). 24 Autorevole dottrina ricorda come alla Chiesa cattolica venne riconosciuto il potere tanto religioso quanto giuridico sulla materia matrimoniale, almeno fino a quando, con la rottura apportata dal Code Napoléon nel 1804, le questioni matrimoniali vennero avocate dall'ordinamento civile. Sul punto si veda D. Herlihy, La famiglia nel Medioevo, Bari, 1994; P. Veyne, La vita privata dall’Impero Romano all’anno mille, Bari 1986; E. Volterra, La rivoluzione francese e il diritto di famiglia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1984, p. 269. 25 A. Ferrari, ult. op. loc. cit. 26 La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle “Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni omosessuali” pubblicate il 31 luglio 2003 (citato da A. Ferrari, Il matrimonio”, p. 101 nonché materiale consultabile sul sito Internet http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030731_homosexualunions_it.html), afferma che: “L'insegnamento della Chiesa sul matrimonio e sulla complemetarietà dei sessi ripropone una verità evidenziata dalla retta ragione e riconosciuta come tali da tutte le grandi culture del mondo. Il matrimonio non è una qualsiasi unione tra persone umane. Esso è stato fondato dal Creatore, con una sua natura, proprietà essenziali e finalità. Nessuna ideologia può cancellare dallo spirito umano la certezza secondo la quale esiste matrimonio soltanto tra due persone di sesso diverso, che per mezzo della reciproca donazione personale, loro propria ed esclusiva, tendono alla comunione delle loro persone. In tal modo si perfezionano a vicenda, per collaborare con Dio alla generazione e alla educazione di nuove vite”. Ne consegue quindi che “nel disegno del Creatore la complementarità dei sessi e fecondità (...) appartengono alla natura stessa della istituzione del matrimonio, nelle unioni omosessuali sono del tutto assenti quegli elementi biologici e antropologici del matrimonio e della famiglia che potrebbero fondare ragionevolmente il riconoscimento legale di tali unioni. Esse non sono in condizione di assicurare adeguatamente la procreazione e la sopravvivenza della specie umana (...). Nelle unioni omosessuali è anche del tutto assente la dimensione coniugale, che rappresenta la forma umana e ordinata delle relazioni sessuali. Esse infatti sono umane quando e in quanto esprimono e promuovono il mutuo aiuto dei sessi nel matrimonio e rimangono aperte alla trasmissione della vita. Come dimostra l'esperienza, l'assenza della bipolarità sessuale crea ostacoli allo sviluppo normale dei bambini eventualmente inseriti all'interno di queste unioni. Ad essi manca l'esperienza della maternità o della paternità”, 27 Quale fonte di riferimento per il matrimonio islamico si cita R. Aluffi Beck Peccoz, Il matrimonio nel diritto islamico, in Il matrimonio. Diritto ebraico, canonico e islamico, cit., pp. 181 – 252. Altre fonti di interesse sulla questione: V. Abagnara, Il matrimonio nell'Islam, Napoli, 1996 e richiami ivi contenuti. 28 R. Aluffi Beck Peccoz, Il matrimonio nel diritto islamico, cit., p. 183. 29 R. Aluffi Beck Peccoz, ult. op. loc. cit. 30 R. Aluffi Beck Peccoz, ult. op. loc. cit. 8 Elena Falletti [email protected] Ad esempio, la legge algerina31 afferma che: “Il matrimonio è un contratto concluso tra l'uomo e la donna secondo la Legge. Tra i suoi fini vi sono la costituzione di una famiglia fondata sull'affetto, la benevolenza e l'aiuto reciproco; la protezione della virtù dei coniugi e la perpetuazione della stirpe”32. In sintesi, si può sottolineare come secondo le regole di natura religiosa che disciplinano i rapporti di famiglia nelle tre religioni monoteiste, il matrimonio abbia natura divina, “diretta a legittimare i rapporti sessuali tra uomo e donna” 33 con il fine di assicurare la procreazione, l'educazione della prole e la solidarietà tra i membri della famiglia. In questo ordine non vi è spazio per il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso. É quindi considerevole la rottura apportata nei confronti di questa tradizione da alcuni sistemi che invece hanno riconosciuto il matrimonio omosessuale come legittimo nel loro ordinamento. I fondamenti giuridici di codesto riconoscimento sono del tutto differenti: non più di natura trascendente e divina, ma riguardano la tutela della riservatezza della vita individuale. 6. Il diritto alla privacy e la libera manifestazione dell'orientamento sessuale. Tradizionalmente la privacy è stata intesa come protezione dell'individuo dalle ingerenze nella sua vita: il noto “right to be alone”, creato da Warren e Brandeis nel loro citatissimo articolo pubblicato sulla Harvard Law Review del 1890 34, ha conosciuto una notevole evoluzione trasformandosi nel diritto alla protezione del diritto di agire liberamente nell'ambito delle scelte più intime della persona35. La prima decisione rilevante sul punto è Griswold v. Connecticut36, dove la Corte Suprema afferma che il diritto alla privacy alberga negli emendamenti I, III, IV e V 37 della Costituzione e che tale 31 32 33 34 35 36 Algeria, Legge di famiglia, 1982, art. 4. R. Aluffi Beck Peccoz, op. cit., p. 184. S. Ferrari, Postfazione e spunti di comparazione, in Il Matrimonio. Diritto Ebraico, Canonico e Islamico, cit. S. WARREN, L. BRANDEIS, The right to privacy, in Harvard Law Review, 4, 1890 V. Barsotti, Privacy e orientamento sessuale. Una storia americana, Torino, 2005, p. 70. 381 U.S. 479. La questione portata davanti alla Corte Suprema riguardava la legittimità costituzionale delle legge del Connecticut che riteneva reato penale l'uso dei contraccettivi. 37 Il testo del I Emendamento prevede che “Il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione, o per proibirne il libero culto; o per limitare la libertà di parola o di stampa: il diritto che hanno i cittadini di riunirsi in forma pacifica e di inoltrare petizioni al governo per la riparazione dei torti subiti”. Il testo del III Emendamento prevede che “Nessun soldato, in tempo di pace, potrà essere alloggiato in una casa privata senza il consenso del proprietario; né potrà esserlo in tempo di guerra, se non nei modi che verranno prescritti per legge”. Il IV Emendamento recita: “Il diritto dei cittadini a godere della sicurezza per quanto riguarda la loro persona, la loro casa, le loro carte e le loro cose contro perquisizioni e sequestri ingiustificati, non potrà essere violato; e nessun mandato giudiziario potrà essere emesso, se non in base a fondate supposizioni, appoggiate da un giuramento o da una dichiarazione sull'onore e con descrizione specifica del luogo da perquisire, e delle persone da arrestare o delle cose da sequestrare”. Il V Emendamento stabilisce: “Nessuno sarà mai tenuto a rispondere di un reato che comporti la pena capitale, o comunque infamante, se non per denuncia o accusa fatta da una grande giuria, a meno che il reato non sia compiuto da individui che appartengono alle forze di terra o di mare, o alla milizia, quando questa si trovi in servizio attivo, in tempo di guerra o di pericolo pubblico; né alcuno potrà essere sottoposto due volte, per un 9 Elena Falletti [email protected] diritto riconosce alle coppie coniugate di comportarsi liberamente nell'intimità della loro camera dal letto. Tuttavia, la Corte afferma che la tutela della privacy quale espressione del concetto di libertà è insito nella due process clause del XIV Emendamento38 con il caso Roe v. Wade, la celeberrima sentenza sull'aborto39. Successivamente, con la decisione Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey40 dove, sempre in tema di aborto, la Corte Suprema riconosce che l'idea di privacy è quella legata alla filosofia della “personhood”41in quanto viene posta l'attenzione sul diritto dei singoli a definire la propria esistenza42. Detta introduzione, seppur sommaria, è importante al fine di introdurre la questione della tutela della privacy nella vita sessuale degli individui. Anche se nella maggioranza degli Stati americani fino a poco tempo fa erano in vigore leggi 43 che punivano la sodomia come un reato penale, è stata la Corte Suprema a dichiarare l'incostituzionalità di queste previsioni normative con la altrettanto nota decisione Laurence v. Texas44 del 26 giugno 2003. La sentenza è molto complessa45 e incide su diversi piani del diritto statunitense in materia, in questa sede se ne privilegia la lettura relativa alla tutela della riservatezza 38 39 40 41 42 43 44 45 medesimo delitto, ad un processo che comprometta la sua vita o la sua integrità fisica; né potrà essere obbligato, in qualsiasi causa penale, a deporre contro sé medesimo, ne potrà essere privato della vita, della libertà o della proprietà, se non in seguito a regolare procedimento legale; e nessuna proprietà potrà essere destinata ad un uso pubblico, senza un giusto indennizzo” (trad. it. tratte da A. Candian, A. Gambaro, Casi e materiali per un corso di diritto comparato, Torino, 2008, pp. 107 e ss.). La prima sezione del XIV Emendamento afferma: “ Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Nessuno Stato emanerà o darà vigore ad alcuna legge che restringa i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; così pure nessuno stato priverà alcuna persona della vita, della libertà, o della proprietà se non in seguito a regolare procedimento legale, né rifiuterà a chichessia nei limiti della sua giurisdizione l'eguale protezione delle leggi” (A. Candian, A. Gambaro, op. cit., p. 110). 410 U. S. 113 (1973) 505 I. S. 833 (1992) V. Barsotti, Privacy e orientamento sessuale, cit., p. 81. V. Barsotti, ult. op. loc. cit.. In via esemplificativa, sulla questione si ricordano: J. Rubenfeld, The Right of Privacy, 102 Harv. L. Rev. 737, (1989), p. 739; F. S. Chlapowski, The Constitutional Protection of Informational Privacy, 71 B.U. L. Rev. 133, (1991), p. 150; D. J. Solove, Conceptualizing Privacy, 90 Cal. L. Rev. 1087, (2002), pp. 1117 e ss.; J. Griffin, The Human Right to Privacy, 44 San Diego L. Rev. 697, (2007), p. 700. La ricognizione sul punto fatta dalla dottrina dimostra come questo sia un procedimento assai lento: se nel 1961 pressochè ogni Stato americano prevedeva una legge criminale che puniva la sodomia (c.d. sodomy law). La dottrina sottolinea che il cambiamento è avvenuto più spesso per modifica legislativa espressa che per incostituzionalità dichiarata dalle Corti (V. Barsotti, op. cit., p. 96). Sul punto si veda anche www.sodomylaws.org. 132. S. Ct. 2472 (2003). In realtà questa sentenza realizza l'overruling in tema di uguaglianza delle persone omosessuali in merito allo stare decisis stabilito nella decisione Bower v. Hardwick (V. Barsotti, op. cit., p. 143). La bibliografia che si è occupata di Lawrence v. Texas è assai vasta, in via esemplificativa si ricordano: K. Andreasen, Lawrence v. Texas: One Small Step for Gay Rights; One Giant Leap for Liberty, 14 J. Contemp. Legal Issues 73, (2004), p. 73; F. Valdes, Anomalies, Warts and All: Four Score of Liberty, Privacy and Equality, 65 Ohio St. L.J. 1341, (2004), p. 1341; J. A. Gonzales, Decriminalizing Sexual Conduct: the Supreme Court Ruling in Lawrence v. Texas, 35 St. Mary's L.J. 685, (2004), p. 685; D. Smith, Continental Drift: the European Court of Human Rights and the Abolition of Anti-Sodomy Laws in Lawrence v. Texas, 72 U. Cin. L. Rev. 1799, (2004), p. 1799; S. K. Katyal, Sexuality and Sovereignty: The Global Limits and Possibilities of Lawrence, 14 Wm. & Mary Bill Rts. J. 1429, (2004), p. 1429. Essa consta di un'opinione di maggioranza, una opinione concorrente e due opinioni dissenzienti. 10 Elena Falletti [email protected] delle scelte sessuali46. Ciò che qui ineteressa per l'economia di questa discussione è che la Corte Suprema decide di discutere la questione posta dalla Petition for writ of Certiorari, cioè che gli effetti della proibizione di rapporti sodomiti imposto solo alle persone omosessuali e non anche alle persone eterosessuali in quanto ciò che viene stigmatizzato è un modo di essere, non la realizzazione del comportamento. Ciò è discriminatorio e incide su aspetti estranei alla condotta sessuale posta in essere, cioè sui rapporti di lavoro ovvero sui rapporti famigliari47. Secondo l'opinione di maggioranza della Corte Suprema le sodomy laws sono incostituzionali perchè incidono sulla condotta più intima tra quelle umane, quella sessuale, svolta nel privato della propria abitazione comprimento la libertà di intrattenere relazioni personali, con la conseguente violazione del XIV Emendamento48. Nonostante la veemenza delle opinioni di minoranza49, Lawrence v. Texas è una decisione importante, un battistrada, si potrebbe definire, più che per i suoi effetti concreti nel riconoscimento dei diritti delle persone omosessuali, sicuramente per aver riconosciuto “privacy, liberty and dignity”, ovvero al rispetto di se stessi, senza dover soffocare le proprie inclinazioni, nella concreta realizzazione dell'”authonomy privacy”. Per quanto concerne la questione dei same sex marriage, questa decisione lascia aperte le scelte di policy successive, che però non possono prescindere dal riconoscimento del diritto della persona di poter compiere le scelte più intime senza intrusioni da parte dello Stato50. 7. I precedenti americani in tema di matrimoni omosessuali La decisione della Corte suprema californiana non rappresenta un caso isolato negli Stati Uniti, infatti in precedenza altri giudici omologhi di tre Stati hanno iniziato a percorrere la strada del riconoscimento alle coppie gay del diritto di sposarsi. La dottrina osserva che si è trattato principalmente di una iniziativa giudiziaria, ovvero dei cittadini si sono rivolti ai giudici per l'equiparazione delle coppie omosessuali a quelle eterosessuali, senza attendere che il legislatore si muovesse nella stessa direzione51. 46 La storia processuale che ha dato origine a questa importante decisione vede, una sera del settembre del 1998, 'intervento della polizia della contea di Harris presso l'abitazione di tale J. G. Lawrence perchè un vicino impiccione aveva segnalato con una telefonata che in quella casa un uomo con la pistola stava “facendo il pazzo”. Quando la polizia fece l'irruzione nell'abitazione invece di trovare un tizio armato scoperse due uomini mentre realizzavano quella che la sodomy law del Texas definiva come “deviate sexual intercorse with another individual of the same sex”, punibile con una multa fino a 500 dollari e la reclusione fino ad un anno. Considerato che l'intervento della polizia è stato sollecitato da una chiamata di un vicino (il quale, poi, venne condannato per falsa denuncia) la questione si è immediatamente posta non solo in punto incostituzionalità della sodomy law in questione, ma soprattutto sul fatto che lo Stato del Texas avesse illegittimamente invaso la riservatezza della casa (home) del cittadino, rubando dettagli della “most intimate and private physical part of adulthood” (Lawrence v. Texas, cit.). 47 V. Barsotti, op. cit., p. 145. 48 Lawrence v. Texas, 123 S. Ct. 2472, 2478 (2003). 49 Sul punto si richiama V. Barsotti, op. cit. 50 V. Barsotti, op. cit., p. 176. 51 L. M. Díez-Picazo, Il matrimonio tra persone dello stesso sesso, in I diritti in azione (a cura di M. Cartabia), 11 Elena Falletti [email protected] Hawaii è il primo Stato che, seppure non giungendo a risultati positivi, ha intrapreso il percorso del riconoscimento del matrimonio alle coppie omosessuali. Nel caso Baehr v. Lewin 52, la Corte suprema delle Hawaii riconobbe che l'esclusione delle coppie omosessuali dalla possibilità di ottenere la licenza di matrimonio integrava la violazione del principio di uguaglianza sulla base di una discriminazione sessuale53. Tuttavia, la medesima Corte Suprema delle Hawaii, con uno sguardo alla Corte Suprema di Washington, affermava che il diritto delle coppie omosessuali di sposarsi non era un diritto fondamentale in quanto non profondamente sentito nella tradizione, né protetto dal diritto alla privacy54. In risposta a questa apertura dei giudici supremi, il legislatore delle Hawaii nel 1998 ha emendato la costituzione prevedendo che solo coppie eterosessuali potessero sposarsi55. Sempre nel 1998 in Alaska si seguì un percorso analogo: dapprima la Corte suprema dello Stato, nella causa Brause v. Bureau of Vital Statistics56, affermò che la limitazione al civil marriage alle sole unioni tra uomo e donna violava il diritto alla riservatezza e il principio di uguaglianza sancito nella costituzione dello Stato. Secondo la Corte il diritto alla riservatezza tutelava tutti i cittadini dalle intrusioni dello Stato nelle decisioni personali ed intime e la decisione di un individuo di sposare un altro individuo rientrava nel novero di queste, tutelate dal diritto alla riservtezza, quindi non poteve essere costituzionalmente protetta una discriminazione basata sul genere delle persone. Il legislatore dell'Alaska superò la decisione della Corte modificando la costituzione dello Stato, introducendo il concetto che il matrimonio ““exist(ing) only between one man and one woman”57. L'anno successivo, nel 1999, la Corte Suprema del Vermont ha affermato, motivando diversamente rispetto alle precedenti esperienze delle altre corti statali, che la negazione alle coppie omosessuali del diritto di sposarsi è contraria alla costituzione dello Stato 58. La Corte suprema del Vermont ha fatto riferimento alla “Common Benefit Clause”59. Nello specifico, essa afferma che nessun individuo o gruppi di individui possono ricevere vantaggi o speciali benefici dal governo, che non siano estesi anche ad altri gruppi. La Corte suprema del Vermont ha concluso che siccome il matrimonio è riservato solo alle alle coppie eterosessuali, è doveroso includere anche le coppie omosessuali nel godimento dei benefici di legge previsti dal matrimonio. Lo Stato del Vermont si è adeguato a questa decisione estendendo i diritti e i doveri Bologna, 2007, p. 320. 52 852 P.2d 44 (Haw. 1993) 53 M. E. Rayment, Goodridge v. Department of Public Health: The Wrong Step at the Wrong Time for Same-sex Marriages, 82 Denv. U. L. Rev. 109, (2004), p. 115. 54 Anche se questo orientamento è ormai risalente, si segnala sul punto L. D. Wardle, A Critical Analysis of Constitutional Claims for Same-Sex Marriage, 1996 BYU L. Rev. 1, 11 (1996). 55 Haw. Const. art. I, § 23. 56 Brause, 1998 WL 88743 57 Alaska Const. art. I, § 25. 58 744 A.2d 864 (Vt. 1999). 59 Vt. Const. art. VII, ch. 1:That government is, or ought to be, instituted for the common benefit, protection, and security of the people, nation, or community, and not for the particular emolument or advantage of any single person, family, or set of persons, who are a part only of that community; and that the community hath an indubitable, unalienable, and indefeasible right, to reform or alter government, in such manner as shall be, by that community, judged most conducive to the public weal. 12 Elena Falletti [email protected] previsti dal matrimonio anche alle partnership concluse dalle coppie omosessuali, senza tuttavia estendere a queste lo status del civil marriage60. Anche la Corte suprema del Massachussets è stata chiamata a decidere sul punto, dopo che nell'aprile 2001, 7 coppie lesbiche e gay richiesero licenze matrimoniali al Massuchusetts Department of Public Health. Questo ufficio le rifiutò e tale decisione venne impugnata giudizialmente dagli interessati i quali affermavano che la negazione delle licenze violava sia le leggi del Commonwealth nonché i loro diritti protetti dalla Costituzione dello Stato. La Corte suprema del Massachussets si è pronunciata il 18 novembre 2003 61, affermando che il matrimonio è centrale nella vita delle persone e per il benessere della società, quindi le leggi dello Stato non devono interferire in questo ambito. Qualora lo Stato permettesse solo alle coppie eterosessuali di sposarsi impedirebbe alle coppie omosessuali di godere degli stessi benefici e diritti di uguaglianza e libertà. Inoltre, la Corte suprema del Massachusetts affermava che le opinioni tradizionalmente contro alla concessione della licenza matrimoniale alle coppie omosessuali in virtù dell'interesse pubblico, cioè: a) provvedere ad un ambiente favorevole alla procreazione; b) assicurare un ambiente ideale alla crescita della prole; c) provvedere a sostenere finanziariamente le sole coppie eterosessuali non costituiscono una base razionale nell'interpretazione della leggi sulla concessione delle licenze matrimoniali al fine di escludere le coppie omosessuali. La decisione Goodridge, quindi, estende pienamente i diritti matrimoniali delle coppie eterosessuali alle coppie omosessuali che vogliano convolare a nozze in quanto afferma che il diritto a sposarsi è un civil right insopprimibile 62 anche per le coppie omosessuali. Come ha reagito il legislatore del Massachusetts? Dapprima approvando un disegno di legge che esclude per le persone dello stesso sesso la possibilità di sposarsi, ma riconosce all'unione civile formalizzata diritti ed obblighi analoghi a quelli matrimoniali63. Tuttavia, prima dell'approvazione definitiva del testo, il legislatore del Massachusetts non trascura di domandare alla Corte suprema l'emanazione di un advisory opinion relativamente alla conformità costituzionale del testo in via di approvazione. La risposta della Corte64 affermava l'incostituzionalità della legge in quanto distingueva tra coppie omosessuali e coppie eterosessuali attribuendo alle prime uno status inferiore. I successivi tentativi referendari di emendare la costituzione con l'introduzione della specifica diversità di sesso per il matrimonio sono falliti65 8. Conclusioni. Sotto il profilo delle fonti in materia di riconoscimento di effetti giuridici delle unioni omosessuali, la comparazione suggerisce le soluzioni previste da altri ordinamenti 66 i quali abbiano esteso il riconoscimento degli effetti civili alle persone del medesimo sesso che intendano convivere prendersi delle responsabilità giuridicamente riconosciute nei confronti del partner. Il 60 Vt. Stat. Ann. tit. 15, § 1204 (2003) 61 Goodridge v. Dep't of Public Health, 798 N.E.2d 941, 957 (Mass. 2003) 62 M. E. Rayment, op. cit. p. 112 63 V. Barsotti, op. cit., p. 177 64 Opinion of the Justices to the Senate, Supreme Judicial Court of Massachusetts, 802, N. E. 2d 565 (2004). 65 P. Belluck, Massachusetts Rejects Bill to Eliminate Gay Marriage, New York Times, September 15, 2005. 66 Gli Stati che attualmente riconoscono le unioni omosessuali sono il Canada, il Sudafrica, l'Olanda, il Belgio, l'Inghilterra e la Spagna. 13 Elena Falletti [email protected] riconoscimento è avvenuto o in via legislativa o in via giudiziaria67. La soluzione californiana è di provenienza giudiziaria: i giudici infatti affermano che seppure la tradizione consideri il matrimonio come quel negozio giuridico concluso da due persone di sesso opposto, questa tradizione non è più ragione sufficiente per poter fondare delle distinzioni basate sull'orientamento sessuale. In altri termini: la tradizione ha giustificato molti comportamenti ora rifiutati perchè discriminatori, anche queste circostanze si fondano sulla discriminazione, ecco dunque che è la tradizione che deve essere cambiata. Si tratta quindi di giudici che travalicano il loro ruolo diventando legislatori? Questa critica è stata posta da più parti, anche in California, tuttavia va ammesso che sovente la sensibilità dei giudicanti anticipa i tempi dei legislatori. Tuttavia, occorre attendere le elezioni di novembre per verificare l'opinione del popolo sovrano. Vi è anche un ulteriore aspetto di interesse nella motivazioni della decisione dei giudici di San Francisco: essi prendono in considerazione un aspetto prettamente concreto considerato inaccettabile dai sostenitori delle tesi tradizionaliste. Si tratta della capacità delle persone omosessuali, in quanto “persone” di essere in grado di esprimere costruttivamente amore ed affetto e incidere positivamente nell'educazione dei figli68. Proprio su questo punto contrastano con maggiore veemenza le opinioni dei detrattori e dei fautori del riconoscimento legale delle coppie dello stesso sesso. I conservatori affermano l'essenzialità della presenza delle figure paterna e materna nella crescita del minore, mentre per gli oppositori si evidenza come essenziale, al contrario, sia la capacità degli individui di trasmettere affetto e di dimostrare attenzione al minore durante la sua crescita ed educazione. La decisione della Corte suprema della California ha privilegiato questa seconda tesi69. 67 Precisamente, il Canada ha modificato il Civil Marriage Act, (2005 S.C., ch. 33) successivamente alle decisioni EGALE Canada, Inc. v. Canada (B.C.Ct.App. 2003) 225 D.L.R.4th 472 e Hendricks v. Quebec (Que.Super.Ct. 2002). Anche la legislazione sudafricana si è adeguata a una decisione giurisprudenziale, cioè R.J.Q. 2506; Minister of Home Affairs v. Fourie (S.Afr.Const.Ct. 2006) (3) BCLR 355), infatti il legislatore ha approvato il Civil Union Act 2006. Dall'altro lato, gli Stati che hanno regolamentato preventivamente gli effetti giuridic delle unioni omosessuali senza spinta proveniente dai giudici sono l'Olanda, con la modifica dell'art. 30 del codice civile, avvenuta il 21 dicembre 2000, il Belgio, con la modifica avvenuta il 13 febbraio 2003 dell'art. 143 del Codice civile; la Spagna con la modifica dell'art. 44 con la legge 13/2005 avvenuta il 1 luglio 2005 e l'Inghilterra con l'entrata in vigore del Civil Partnership Act del 18 novembre 2004. 68 Secondo il diritto di famiglia della California è possibile alle copie omosessuali accedere alla maternità surrogata. In giurisprudenza si ricordano sul punto: Supreme Court of California, Elisa B. v. Emily B., 22.08.05, S125912; Id., Supreme Court of California, K. M. v. E. G., 22.08.05, S125643; Id., Kristine H. v. Lisa R., 22.08.05, S126945 e E. Falletti, La filiazione, Macerata 2007, pp. 112 – 138. 69 In Re Marriage Cases, p. 78. 14