DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Definizioni e principi in materia di accesso. 1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall’Azienda Sanitaria Locale Torino 2 (d’ora in poi ASL TO2) e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; 2. L'accesso ai documenti amministrativi, riveste rilevante finalità di pubblico interesse e costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti ai cittadini dell’ASL TO2. 3. I documenti amministrativi sono di norma accessibili, la loro conoscibilità può essere esclusa, limitata o differita qualora si realizzi uno dei motivi ostativi previsti negli articoli seguenti. 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell’ASL TO2 che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2(1) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale. (1) D.P.R. 28-12-2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 43 Accertamenti d'ufficio. Comma 2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 1 Art. 2 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento sul diritto di accesso. 1. Il presente regolamento disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’ASL TO2 ed ha lo scopo di dare attuazione ai principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. 2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto, ai sensi del c. 1 lett a) e b) dell’art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del c. 1 dell’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 16.4.2006 n. 184, a chiunque vi abbia un interesse, personale e concreto, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. L’obbligo dell’Amministrazione di assicurare la conoscenza ed il rilascio di copie dei documenti sussiste solo a fronte di istanze in cui il sopra riferito interesse si riconnetta, con i caratteri di concretezza ed attualità, mentre l’obbligo non sussiste per le domande dirette alla mera cognizione di attività interne dell’Amministrazione, non suscettibili di tradursi nella salvaguardia di situazioni giuridiche soggettive del richiedente. 3. Le disposizioni sulla titolarità e modalità della facoltà di accesso, di cui al presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, quando questi siano ritenuti rilevanti dall’ordinamento giuridico vigente e per la salvaguardia del diritto alla tutela di situazioni giuridiche soggettive. Il diritto di accesso si esercita, ai sensi dell’art. 25 della L. 241/90, mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. 4. Comunque l’accesso è limitato solo ai documenti preesistenti, individuati o individuabili secondo le indicazioni dell’interessato, restando escluso ogni onere a carico dell’Amministrazione di fornire informazioni a seguito di specifiche indagini o elaborazione dati in suo possesso sulla documentazione di cui dispone, al fine di soddisfare le richieste di accesso. 5. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. Art. 3 - Individuazione dei Responsabili per l’accesso Responsabile del procedimento di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2006 n. 184(2) è il Dirigente o, su designazione di questi, altro dipendente addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento è, parimenti, il dirigente, o il dipendente da lui delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente. Questi dipendenti, oltre ad esercitare le attribuzioni loro esplicitamente assegnate dal presente regolamento, supportano l’utenza nell’esercizio del diritto di accesso e curano personalmente tutte le comunicazioni dovute ai cittadini in relazione alle istanze dagli stessi presentate. Dell’avvenuta designazione viene data informazione alla Direzione Generale. Art. 4 - Notifica ai controinteressati. 1. L’unità organizzativa cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 1 lettera c), del presente regolamento, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, e cioè quei documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento. (2 ) D.P.R. 26-4-2006 n. 184 art. 6. comma 6 Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, il funzionario preposto all’unità organizzativa o, altro dipendente addetto all'unità competente a formare l'atto od a detenerlo stabilmente. 2 2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 1. Art. 5 - Accesso informale 1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio competente che detiene il documento oggetto dell’accesso qualora non risulti l'esistenza di controinteressati e ne sia possibile l’accoglimento immediato. 2. L’interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, la propria identità e, eventualmente, i propri poteri rappresentativi mediante atto di delega sottoscritta dal delegante. A tal fine dovrà essere compilato il modello A (allegato 1). 3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie. 4. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale, di cui l’ufficio rilascia ricevuta. 5. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della L. 241/90, come specificato all’art. 1 paragrafo 5 del presente regolamento. 6. La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite dell’ Ufficio Relazione con il Pubblico. Art. 6 - Accesso formale 1. L’accesso in via formale è procedura motivata dalla necessità di esperire un’attività istruttoria delle istanze pervenute, nonché dall’impossibilità di soddisfare subito la richiesta di accesso per motivi organizzativi ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati. 2. Il diritto di accesso formale viene esercitato mediante richiesta compilata in duplice copia, secondo il modello B (allegato 2), indicando: generalità del richiedente, indirizzo, codice fiscale, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica; documento oggetto della richiesta con i dati utili per la sua identificazione ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione; motivazione, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 2413 che comprovi l’interesse connesso all’oggetto della medesima; nominativi degli eventuali controinteressati; eventuale necessità di rilascio della copia in bollo (in tal caso va allegato il relativo valore bollato ) - vedere art. 18 paragrafo 5 del presente regolamento). 3. L’interessato deve dimostrare la propria identità mediante l’esibizione di regolare e valido documento e, ove occorre, dei propri poteri rappresentativi. (3) L. 7-8-1990 n. 241 art 25 comma 2: La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 3 4. La richiesta potrà essere inoltrata tramite: - - il servizio postale e dovrà essere sottoscritta con allegata copia del documento di identità e/o dei documenti comprovanti la legittimazione all’accesso e gli eventuali poteri rappresentativi; la posta elettronica certificata o telefax secondo quanto stabilito dall’art. 9 del presente regolamento. 5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’ufficio addetto entro 10 giorni ne darà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. 6. Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni decorrenti dalla formulazione della richiesta al competente ufficio o dal perfezionamento della richiesta stessa; 7. Qualora, anche tenuto conto del contenuto dell’atto, l’ufficio preposto individui soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi utilizzando un facsimile della lettera di cui all’ Allegato 3, secondo le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 1 del presente regolamento. 8. entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Trascorso tale termine senza opposizione si potrà dal corso alla richiesta (art. 4, paragrafo 2 del presente regolamento). 9. nel caso di controinteressati i termini per la conclusione del procedimento di accesso si interrompono e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati. Art. 7 - Accoglimento della richiesta e modalità di accesso 1. L’impiegato addetto all’ufficio presso cui il documento si trova depositato o conservato, una volta pervenutagli la richiesta, comunica al richiedente l’accoglimento della richiesta di accesso che dovrà contenere l'indicazione dell'ufficio, completa della sede presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia o provvede, ove possibile, alla consegna o spedizione di copia dello stesso. Qualora il responsabile per l’accesso verifichi che il documento richiesto non è stato prodotto o non è detenuto dalla propria struttura di appartenenza, trasmette, senza ritardo, l’istanza alla struttura competente, la quale diventa a tutti gli effetti titolare del procedimento fino alla sua archiviazione. 2. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nella stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento. 3. Ove l’istanza riguarda procedimenti in corso l’accesso a documenti è subordinato al preventivo nulla osta del legale rappresentante dell’Azienda o dell’Organo competente ad adottare l’atto finale, che hanno facoltà di differire l’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 4, della legge n. 241/90 e all’art. 12 del presente Regolamento. 4. L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore d’ufficio indicate, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto. 5. L’interessato potrà prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati, con l’espresso divieto penalmente perseguibile di alterarli, in qualsiasi modo, ovvero di asportarli dal luogo in cui gli stessi sono dati in visione. 4 6. L’ufficio può rilasciare copia dei documenti, salvo il rimborso dei costi di riproduzione, il cui importo è fissato dall’art. 18 del presente regolamento. 7. L’Azienda individua la Struttura Relazioni Esterne quale ufficio cui affidare il compito di relazionare con il pubblico in merito a tutte le informazioni sulla modalità di esercizio al diritto di accesso e sui relativi costi. Art. 8 - Non accoglimento della richiesta di accesso 1. La richiesta presentata al fine di esercitare il diritto di accesso può essere limitata, differita ovvero rifiutata dai responsabili delle singole unità operative interessate mediante atto motivato con specifico riferimento alla normativa vigente, all’individuazione delle categorie di atti esclusi dall’accesso di cui al presente regolamento e all’art. 24, commi 1 e 6, legge n. 241/90, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. 2. La richiesta si ritiene rigettata quando siano trascorsi 30 giorni dalla sua presentazione senza che l’Azienda si sia pronunciata. 3. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata. 4. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione, reclamo al legale rappresentate dell’Azienda che decide entro 30 giorni dalla comunicazione stessa. In mancanza di decisione nel termine indicato, il reclamo si intende rigettato. 5. Le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso devono riportare integralmente il disposto del comma precedente. 6. Resta salvo il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/90. 7. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. 2.7.2010, n. 104. Art. 9 - Accesso per via telematica. 1. Il diritto di accesso, salvo quanto previsto dall’art. 47 del D. Lgs. 82/2005(4), è esercitabile per fax o per via telematica. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e s.m.i., e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i. 2. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide se ricorre almeno uno dei seguenti presupposti: la richiesta è sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato; l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi; (4) Così modificato dalla legge 104/14, che prevede che per le comunicazioni tra PP.AA. “è in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax” 5 l’autore è identificato grazie a strumenti specifici, predisposti dalle amministrazioni per l’individuazione del soggetto che richiede il servizio; le istanze e le dichiarazioni sono presentate allegando una copia (acquisita sotto forma di immagine) non autenticata di un documento di identità valido; quando la richiesta viene trasmessa dall’autore mediante la propria casella di postacertificat@ gratuita per il cittadino, o tramite le c.d. PEC-ID previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2012.(5) Art. 10 - Principi comuni all’accesso formale ed informale 1. Quando il diritto di accesso si esplica mediante la presa visione di atti o documenti, il richiedente dovrà rilasciare una dichiarazione di presa visione o di ricevuta degli atti anche mediante attestazione sul modello di richiesta. 2. L'eventuale consegna di copia del documento direttamente al richiedente dovrà essere attestata da dichiarazione inserita in calce al modello di accesso sottoscritta dal richiedente. 3. L’accesso alle informazioni avviene nel rispetto del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 4. L'accesso ad informazioni mediante strumenti informatici e telematici avviene con le modalità e nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento, fornendo al richiedente istruzioni sull'uso dei predetti strumenti e sulle procedure per l'acquisizione dell'informazione. Art. 11 - Categorie di atti sottratti al diritto di accesso La facoltà di accesso ed il rilascio di copie sono esclusi per tutte le seguenti categorie di documenti: A) Limiti tassativi all’esercizio del diritto di accesso(6) 1. Documenti relativi all’ordine Pubblico e documenti giudiziari documenti coperti da divieto di divulgazione come i documenti riguardanti la tutela dell’ordine pubblico, la prevenzione della criminalità, l’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con l'attività giurisdizionale amministrativa e ordinaria; (5) art. 61 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013: l'invio tramite posta elettronica certificata di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del Codice, effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) del decreto 2 novembre 2005 recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata» sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche. (6) Il limiti tassativi sono finalizzati alla salvaguardia degli interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto alla conoscenza dei documenti amministrativi. Sono sanciti dalla Legge e comportano l’esclusione dell’accesso. 6 2. Documenti esclusi dal diritto di accesso per ragioni di tutela della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese(7) Sono sottratti all’accesso i documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, compresi i dipendenti, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, il cui esame da parte di terzi potrebbe, in relazione al contenuto dell’atto o alle modalità o circostanze della sua formazione, recare pregiudizio alla riservatezza o alla sicurezza o all’onore delle persone espressamente menzionate nell’atto, loro ascendenti, discendenti, parenti, affini. Riguardano le seguenti categorie, individuate con criteri di omogeneità, e che si intendono sottratte all'accesso solo nei limiti in cui riguardano soggetti diversi dal richiedente: 1. documenti coperti da segreto professionale epistolare, commerciale, bancario, istruttorio, statistico; 2. interventi assistenziali sociali in qualunque forma prestati dall’Azienda; 3. atti, documenti, rapporti informativi nonché note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate, contenenti dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché idonei a rilevare le abitudini sessuali(8) 4. fascicoli personali dei dipendenti e del personale a rapporto convenzionale con l'Azienda, documenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale, documenti relativi alla carriera e al trattamento economico individuale dei dipendenti, dei collaboratori professionali anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'Azienda nonché di soggetti estranei all'Amministrazione, membri di organi collegiali e di commissioni presso l'Azienda; 5. documentazione attinente a procedimenti giudiziari, di proponimento di azioni di responsabilità penale, amministrativa e contabile, ai provvedimenti di dispensa dal servizio, destituzione e decadenza dall’impiego; 6. documenti che riguardino l’attività in corso di contrattazione di lavoro e gli atti interni connessi; 7. documenti concernenti accertamenti ispettivi e amministrativi-contabili, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni o imprese; 8. documenti relativi al curriculum studiorum e alla vita privata di specializzandi, dottorandi, borsisti, allievi di corsi di formazione professionale, o altri soggetti che comunque svolgano attività di studio o di ricerca presso l'Azienda; (al fine di favorire l'eventuale accesso al mondo del lavoro e delle professioni, potranno essere rilasciate notizie sui soggetti predetti, limitatamente al titolo conseguito, alla relativa votazione e all'indirizzo privato, a coloro che presentino formale richiesta, purché dichiarino che le informazioni sono richieste in relazione ad un eventuale inserimento nella propria struttura lavorativa e previa acquisizione dell'assenso degli interessati che può essere rilasciato in via generale); 9. documentazione relativa alla situazione finanziaria economica e patrimoniale di persone ivi compresi i dipendenti, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa ; 10. segnalazioni, esposti, denunzie comunque presentati a servizi o uffici dell’ASL; (7) Il diritto alla riservatezza impone al responsabile del procedimento una delicata mediazione tra interessi della collettività e aspirazione del singolo a non subire intrusioni nella sfera della privacy. (8) Insieme ai dati relativi alla salute formano i cosiddetti “dati sensibili” così definiti dal codice della Privacy – D.lgs. 196/2003 7 11. la segnalazione del whistleblower.(Legge 6 novembre 2012, n. 190). Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ai sensi dell’art. 54 bis, comma 4 del D. Lgs. 165/2001 12. atti e documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa o ente in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali, come previsto dall’art. 13 c. 5 lettere a,b,c,d del D.lgs. 12.04.2006 n. 163(9) (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture...); 13. pareri, progetti od elaborati di qualsiasi altra natura commissionati a liberi professionisti o società di consulenza; (è comunque sempre vietato l’utilizzo commerciale e la diffusione non autorizzata di tale documentazione); 14. pareri o consulenze richiesti dall’Amministrazione a propri impiegati o a terzi estranei, nell’interesse patrimoniale o non patrimoniale dell’Azienda; 15. documenti e libri contabili, ad eccezione dei bilanci approvati con delibera dei competenti organi amministrativi, resta salva la comunicazione al creditore, su richiesta dello stesso, dello stato della procedura di liquidazione del debito. B) Sono altresì esclusi dal diritto di accesso: 1. documenti che altre Amministrazioni escludono dall'accesso e che l’Azienda ASL TO2 detiene stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria competenza. 2. tutti i documenti, ancorché non espressamente previsti dal presente regolamento, per i quali la vigente normativa prevede l’esclusione. LIMITAZIONE ALL’ESCLUSIONE Per i documenti sottratti all’accesso per ragioni di tutela della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese sarà comunque garantito agli interessati l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici. In relazione ai documenti contenenti dati sensibili e giudiziari le richieste di accesso potranno essere accolte, in tutto o in parte, nei limiti in cui sia strettamente indispensabile. Nel caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale l’accesso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che l’interessato richiedente intende tutelate è di rango almeno pari ai diritti del controinteressato, cioè di colui a cui i dati si riferiscono, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. Per tutela della riservatezza dei terzi, e dove ciò sia possibile, è facoltà del responsabile del procedimento di accesso disporre un accesso parziale, mediante estratto del documento oppure oscurando la parte che riguarda persone diverse dall'interessato. Art. 12 - Differimento del diritto di accesso 1. L’accoglimento delle istanze di accesso ai documenti amministrativi può essere differito sino a quando la diffusione di questi atti impedisca od ostacoli, il corretto ed efficiente svolgimento delle attività istituzionali oppure possa comportare danno o comunque sia di pregiudizio alle funzioni dell’ASL TO2 o di altra Pubblica Amministrazione o altre Autorità Pubbliche o a terzi. (9) Comma 5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali; b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento (D.P.R. 5.10.2010, n. 207); c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; . d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto 8 2. Il differimento dell'accesso è disposto dal responsabile dell’unità operativa interessata nei casi ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’art. 24, comma 6, della legge n. 241/90 o in cui occorra temporaneamente salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Azienda, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. In tali ipotesi il differimento del diritto di accesso è disposto di volta in volta con provvedimento motivato, da parte del responsabile del procedimento di accesso, che evidenzi il pregiudizio all'azione amministrativa che deriverebbe dall'accoglimento dell'istanza, il periodo con riferimento specifico alla legislazione vigente, al presente regolamento e alle circostanze di fatto per cui la richiesta viene differita. In particolare: a) procedure aperte, ristrette o negoziate volte all’acquisizione di lavori e forniture di beni e servizi: l’accesso agli atti relativi (elenco delle ditte invitate, ammissione ditte, offerte economiche, valutazioni tecniche ed economiche, aggiudicazione…) può essere differito fino all’adozione del provvedimento di aggiudicazione ovvero fino alla conclusione del procedimento o della fase del procedimento che abbia prodotto esiti sfavorevoli per il soggetto richiedente (es. esclusione), al fine di salvaguardare il corretto ed imparziale svolgimento delle procedure di gara, come previsto dall’art. 13, c. 2 lettere a, b,c, c. 3 e 4 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163(10) e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture..); b) procedimenti relativi a procedure concorsuali, procedure per assunzioni o attribuzioni di qualifiche o funzioni: l'accesso alla documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o di pubblica selezione da parte del diretto interessato o suo avente causa può essere differito al momento dell'emanazione del formale provvedimento di approvazione degli atti ovvero fino alla conclusione del procedimento o della fase del procedimento che abbia prodotto esiti sfavorevoli per il richiedente al fine di salvaguardare il corretto ed imparziale svolgimento delle procedure concorsuali; c) procedimenti relativi a procedure di selezione dell'ammissione alla scuola per operatori sanitari o di esame relative a corsi organizzati dalla medesima scuola: l'accesso ai relativi documenti da parte del diretto interessato o suo avente causa può essere differito al momento dell'emanazione del formale provvedimento di approvazione degli atti di selezione o di esame al fine di salvaguardare il corretto ed imparziale svolgimento delle procedure di che trattasi; d) atti preparatori di provvedimenti normativi, di amministrazione generale, di pianificazione o di programmazione: l'accesso ai relativi documenti può essere differito fino alla loro formale adozione e approvazione da parte degli organi competenti al fine di salvaguardare il corretto ed imparziale svolgimento delle procedure di che trattasi; e) ricerche, elaborazioni, studi eseguiti direttamente dall’ASL TO2 o su incarico di terzi: (10) Comma 2: Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito: a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione Ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare; c) in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione. c-bis) in relazione al procedimento da verificare della anomalia dell’offerta fino all’aggiudicazione definitiva. 3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti. 4. L’inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale. 9 l’accesso può essere differito fino alla concessione dell’autorizzazione da parte dei committenti; f) procedimenti avanti alla magistratura civile, penale e amministrativa e all’ufficio disciplinare: l'accesso da parte del diretto interessato o suo avente causa ai relativi documenti può essere differito sino alla pronuncia di sentenza definitiva; ovvero per gli atti trasmessi all’Autorità Giudiziaria fino al perdurare del segreto di cui agli artt. 114 e 329 c.p.p.(11) per gli atti inerenti l’irrogazione di sanzioni amministrative fino alla conclusione del procedimento connesso; g) procedimenti avanti alla Corte dei Conti: l'accesso da parte del diretto interessato o suo avente causa ai relativi documenti può essere differito al momento della conclusione del procedimento. 3. il differimento dell'esercizio del diritto di accesso può essere disposto limitatamente alla parte del documento relativamente alla quale si renda necessario salvaguardare temporaneamente interessi dell’Azione amministrativa o della riservatezza. In tali casi è possibile il rilascio di copie parziali del documento, sulle quali deve essere apposta esplicita annotazione relativa alle parti di documento omesse. Art. 13 – Accesso Civico L’accesso civico - disciplinato dall’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 - prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non necessita di alcuna limitazione, la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1 del suddetto decreto, secondo il modello C (allegato 4). (11) c.p.p. art. 114. Divieto di pubblicazione di atti e di immagini: 1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. 2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. 3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni. 4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia. 5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4. 6. E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione. 6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta. 7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto c.p.p. art. 329 Obbligo del segreto. 1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni. 10 Nell’ipotesi di mancata pubblicazione dell’atto, documento o altra informazione, l’amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito del dato richiesto e contestualmente dovrà trasmetterlo al richiedente o in alternativa potrà comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se invece il documento, l’informazione o il dato richiesti risultino già pubblicati ai sensi della legislazione vigente, l’amministrazione provvederà a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3. Le controversie relative all’accesso civico sono disciplinate dal codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. 104/2010, così come modificato dal D. Lgs. 33/2013. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il Responsabile della trasparenza segnala, altresì, gli inadempimenti alla Direzione aziendale e all’OIV, ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. Art. 14 - Forme di pubblicità 1. E’ compito dell’ufficio Relazioni col Pubblico fornire tutte le indicazioni necessarie all’esercizio della facoltà di accesso e indicare l’ufficio competente a formare e a detenere l’atto di cui si chiede l’esame o la copia. 2. L’Azienda ASL TO2, oltre a garantire l’esercizio del diritto di accesso con le modalità indicate nel presente Regolamento, ottempera agli obblighi di pubblicità ed informazione attraverso: a) la pubblicazione di provvedimenti di interesse generale, e di altri atti di particolare rilievo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; b) la pubblicazione nell’albo pretorio on line degli atti deliberativi del Direttore Generale, delle determinazioni dirigenziali e di altri atti soggetti a pubblicazione ai sensi dell’art. 32 della legge 18.6.2009, n. 69; c) la pubblicazione nel sito istituzionale, dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività dell’A.S.L., cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione (art. 2 del D. Lgs. 14.3.2013, n. 33); d) la pubblicazione di provvedimenti di interesse generale, e di altri atti di particolare rilievo, presso la Sede Legale e/o le Strutture Territoriali; e) la promozione di iniziative editoriali e di comunicazioni radiotelevisive idonee a diffondere presso la Società Civile dati ed informazioni di pubblica utilità; f) la diretta notificazione agli interessati degli atti che incidono sulle loro posizioni giuridiche; g) la pubblicizzazione della propria attività sul sito web aziendale http://www.aslto2.piemonte.it/ Con riferimento alle deliberazioni e alle determinazioni dirigenziali, il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione delle stesse nell’albo pretorio on line. Ai sensi del D. Lgs. 33/2013, al fine della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale è collocata apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente” al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. 11 PARTE II DISPOSIZIONI SUL DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE DELLE STRUTTURE AZIENDALI E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI Art. 15 - Ambito di applicazione Le presenti disposizioni hanno per oggetto l’esercizio del diritto di accesso delle strutture aziendali e del diritto di informazione riconosciuti alle Organizzazioni Sindacali ai sensi della L. 241/1990 e dell’art. 9 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, secondo le modalità del presente regolamento. Art. 16 - Accesso alle deliberazioni del Direttore Generale e alle determinazioni dirigenziali da parte delle strutture aziendali agli atti all’informazione Al fine di garantire la trasparenza e rendere omogenea l’attività amministrativa riguardante l’adozione degli stessi all’interno dell’Azienda, alle Articolazioni organizzative aziendali così come individuate nell’atto aziendale è consentito l’accesso agli atti (deliberazioni del Direttore Generale e determinazioni dirigenziali) tramite visone degli stessi sulla procedura informatizzata “gestione atti”; La visione degli atti sarà effettuata nel rispetto della codice della protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003; in particolare saranno sottratti all’accesso gli atti contenenti dati personali sensibili, giudiziari o dati particolarmente delicati che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, compresi i dipendenti, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, il cui esame potrebbe, in relazione al contenuto dell’atto o alle modalità o circostanze della sua formazione, recare pregiudizio alla riservatezza o alla sicurezza o all’onore delle persone espressamente menzionate nell’atto, loro ascendenti, discendenti, parenti, affini. Art. 17 - Diritto all’informazione L’Azienda Sanitaria Locale assicura alle OO.SS. informazione sugli atti e sui provvedimenti che riguardano: articolazione generale dell’orario di lavoro e dei servizi, dell’organizzazione del lavoro, degli organici; Atti generali di organizzazione delle articolazioni aziendali; obbiettivi di programmazione e gestione delle risorse umane, sistemi di incentivazione; obbiettivi e programmi di formazione professionale; politiche di pari opportunità; condizioni ambientali, sicurezza e qualità del lavoro; servizi ai lavoratori; criteri di programmazione della mobilità interna ed esterna compresi i trasferimenti di personale; rapporto pubblico/privato con particolare riferimento alle modalità di effettuazione della libera professione nonché alla determinazione della gestione diretta e indiretta di appalti e/o convenzioni; Bilancio annuale di previsione e Bilancio Consuntivo. Alle Organizzazioni Sindacali viene anche garantita la conoscenza degli atti deliberativi adottati, mediante trasmissione dell’elenco degli atti. Art. 18 - Accesso agli atti e ai documenti amministrativi Alle Organizzazioni Sindacali è garantito l’accesso agli atti deliberativi e alla documentazione amministrativa così come regolamentato dalla parte I del presente regolamento. Per le richieste di accesso alle Deliberazioni del Direttore Generale e alle Determinazioni dei Dirigenti di Struttura delegati, in luogo dei modelli A e B, potranno essere utilizzati i modelli D ed E (allegati 5 e 6). 12 Qualora il documento richiesto oltre ai provvedimenti generali sopra enucleati contenga dati personali, può essere disposto un accesso parziale di cui all’ultimo paragrafo dell’art. 11 PARTE III DISPOSIZIONI FINALI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI Art. 19 - Costi e regime fiscale 1. E’ a carico del richiedente il rimborso fisso di € 2,00 per la ricerca di qualsiasi documento di cui si chiede l’estrazione. 2. L’estrazione di copia cartacea di atti è sottoposta a pagamento nella misura di € 0,50 a pagina riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di € 0,60 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3. E’ altresì prevista la possibilità di rilascio dei documenti su idonei supporti informatici (DVD, CD, pen drive, ecc.) forniti dal richiedente, senza alcun onere; E’ inoltre possibile richiedere la copia di un documento su CD fornito dall’A.S.L., a fronte del pagamento fisso di € 5,00, definito quale rimborso dei costi aziendali. 3. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. La spedizione può essere effettuata con le seguenti modalità: a ) con raccomandata postale R.R. altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle poste italiane o altra società di spedizioni e consegna. Il richiedente provvederà al pagamento contrassegno dell’importo complessivo (spese di spedizione più i costi di rimborso fotocopie); b) con posta elettronica certificata, i cui costi sono determinati in base a un rimborso fisso di € 0,25 a pagina; c) tramite telefax. I costi sono determinati in base a un rimborso fisso di € 1,00 a pagina formato UNI A4. Per gli importi complessivi inferiori a € 2,50 non è dovuto alcun rimborso. Ai fini dell’esenzione del rimborso, non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto. 4. Eventuali imposte di bollo dovranno essere assolte dal richiedente. 5. Per le ricerche di atti amministrativi antecedenti l’anno 2005, è richiesto, in aggiunta ai costi di copia, il rimborso di € 7,00. 6. Le somme dovute dovranno essere versate alla Tesoreria dell’ASL TO2 tramite versamento su c/c bancario n. 46238 Intesa San Paolo ag. 20 cod. IBAN IT40Y0306901020100000046238 – ABI 03069 CAB 01020- causale: “rimborso costi accesso atti” o tramite pagamento presso i punti gialli adibiti alle riscossioni. 7. La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere presentata o spedita all’ufficio preposto al rilascio della documentazione al momento del ritiro o prima dell’inoltro della stessa. 8. Non rientrano nel presente articolo, né nel presente regolamento, le cartelle ciniche e la documentazione sanitaria, per le quali le modalità di accesso e i costi di rilascio sono definiti da specifica normativa e da regolamenti interni delle Direzioni Sanitarie Ospedaliere. 13 Art. 20 - Archiviazione dei dati relativi all'accesso Presso ogni Articolazione organizzativa è istituito un archivio che raccoglie la documentazione relativa ai procedimenti d'accesso definiti dalle strutture di appartenenza. Tale archivio può essere gestito in maniera elettronica utilizzando il programma di gestione flussi documentali aziendale. Art. 21 - Norme di rinvio. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184 e s.m.i.. Art. 22 - Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo della data di approvazione dell'atto deliberativo di adozione al quale è allegato a formarne parte integrante e sostanziale. 14