I RAPPORTI ETICO-SOCIALI Artt. 29-34_1 Prof.ssa Maria Rappazzo

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I RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Artt. 29-34_1
I RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Nel Titolo II della Parte Prima della Costituzione, dedicata ai rapporti etico-sociali
sono presi in considerazione i diritti che riguardano l’uomo non solo come individuo ma
come membro delle formazioni sociali di cui fa parte.
1. LA TUTELA DELLA FAMIGLIA
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
L’articolo 29 della Costituzione definisce la famiglia e i rapporti tra i coniugi.
Dalla lettura del primo comma dell’articolo in esame si evincono due presupposti di
rilievo che caratterizzano la famiglia nel nostro ordinamento giuridico.
La famiglia è considerata dalla Costituzione una società naturale, cioè una
aggregazione che nasce da esigenze naturali, che esiste prima dello Stato e si regge
su valori e regole morali proprie. Lo Stato si limita a riconoscere e a garantire i diritti
della famiglia, diritti inquadrabili fra i diritti inviolabili di cui all’articolo 2 della
Costituzione.
Il primo comma, inoltre, pone, il matrimonio come presupposto della famiglia
legittima. Con tale affermazione i Costituenti hanno inteso conferire il
riconoscimento giuridico ai nuclei familiari che poggiano su tale vincolo.
Il secondo comma fissa il principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi.
Da qui il riconoscimento della parità tra i coniugi, introdotto con la riforma del diritto
di famiglia ( L. 151/1975), che ha stabilito i diritti e i doveri che nascono dal
matrimonio.
2. LA TUTELA DELLA PROLE
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati
fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
L’articolo 30 della Costituzione enuncia i doveri dei genitori nei riguardi dei figli, il
principio di tutela dei figli naturali e il principio dell’autonomia educativa.
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Il primo comma dell’articolo in esame sancisce il potere-dovere dei genitori di
mantenere, istruire ed educare i propri figli, sia quelli procreati durante il matrimonio
(figli legittimi) sia quelli nati fuori dal matrimonio ( figli naturali).
Il primo comma statuisce, inoltre, che in caso di incapacità dei genitori ad assolvere i
loro doveri – comportamenti che spesso possono avere effetti pregiudizievoli per la
prole – lo Stato si riserva il diritto di sospendere o togliere la potestà ai genitori e
disporre l’allontanamento dei figli.
Il secondo comma dell’articolo 30 assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni
tutela giuridica e sociale, prevedendo l’integrazione familiare purché i loro interessi
non si scontrino con quelli della famiglia legittima.
L’ultimo comma riserva alla legge la regolamentazione della ricerca della paternità.
3. GLI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della
famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie
numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale
scopo.
L’art. 31 enuncia il principio degli interventi pubblici a favore della famiglia.
Le disposizioni contenute in questo articolo dimostrano come il costituente riserva alla
famiglia - ritenuta la prima cellula della società in cui avviene la prima formazione
dell’individuo- una tutela particolare, delineando un ampio programma di sostegno per
la sua costituzione e di protezione dell’infanzia e della gioventù.
A tal fine sono previsti, da una parte, interventi di carattere economico ( sgravi
fiscali, assegno per il nucleo familiare ecc.) dall’altra, interventi a sostegno della
maternità e della paternità ( asili nido, congedo per maternità, consultori familiari
ecc.).
4. IL DIRITTO ALLA SALUTE
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.
L’art. 32 tutela il diritto alla salute, un diritto sociale riconducibile ai diritti
fondamentali di cui all’art. 2 della Costituzione.
La salute- intesa non più come assenza di malattia ma come equilibrio psico-fisico rappresenta non solo un diritto primario dell’individuo, ma anche un interesse
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preminente della collettività che predispone a questo scopo adeguate strutture per la
sua protezione.
È compito dello Repubblica impegnarsi per realizzare il benessere del cittadino e
garantire a tutti il diritto alla salute, pertanto lo Stato deve garantire cure gratuite
a coloro che non hanno i mezzi economici per curarsi.
Il secondo comma fissa un ulteriore garanzia per il cittadino: il divieto di imporre al
cittadino trattamenti sanitari, se non nelle ipotesi previste dalla legge e nel
rispetto della persona umana. Il trattamento può essere imposto solo se esiste la
certezza che la persona ne tragga direttamente un vantaggio e, indirettamente, ne
tragga beneficio l’intera collettività.
5. LA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO
Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per
tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri
per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la
parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la
conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
L’art. 33 tutela la libertà dell’arte e della scienza, che consiste, in concreto, nella
libertà dell’artista, dello scienziato e di tutti coloro che “ fanno cultura”, sono cioè in
grado di poter trasmettere il loro patrimonio di conoscenze alle generazioni future. Si
tratta di quella che comunemente viene chiamata istruzione e che, per essere vera
cultura deve favorire nei giovani lo sviluppo delle capacità critiche e di analisi della
realtà. Soltanto la formazione di un pensiero libero e indipendente è garanzia dello
spirito democratico, e la cultura deve essere trasmessa stimolando il pluralismo delle
idee che è linfa vitale della democrazia.
Per favorire lo sviluppo della cultura viene riconosciuta dall’articolo in esame la
libertà di insegnamento, cioè la possibilità per il docente di impostare il proprio
lavoro nel modo ritenuto più idoneo a promuovere lo sviluppo culturale e sociale degli
studenti.
La libertà di insegnamento è strettamente collegata alla libertà di manifestazione del
pensiero ( art. 21 Cost.). L’attività educativa svolta dal docente deve mirare e
promuovere il confronto delle idee, senza vincoli di assoggettamento politico o
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ideologico da parte dello Stato, da un lato e, dall’altro, senza cadere
nell’indottrinamento.
Lo Stato indirizza l’attività di insegnamento, istituisce scuole statali e predispone i
programmi per ogni ordine e grado di istruzione.
La Costituzione riconosce a chiunque il diritto di istituire scuole private, purché non
comportino spese per lo Stato.
Le scuole private possono essere parificate a quelle pubbliche se si sottopongono agli
stessi obblighi previsti per questi ultimi.
6. IL DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più
alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie
ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
L’articolo 34 tutela il diritto allo studio.
L’istruzione-considerata il primo fondamentale strumento per la promozione umana- è
garantita a tutti. Solo coloro che sono istruiti possono partecipare consapevolmente
alla vita dello Stato, mentre quelli che non hanno ricevuto una adeguata istruzione si
trovano in condizioni di disagio e sono costretti ai margini della società. Rendere
concreto il diritto all’istruzione significa porre tutti i giovani nelle condizioni di
prepararsi alla vita nel migliore dei modi e, per tale ragione, la Costituzione impone
un’istruzione obbligatoria e gratuita a partire dalla prima elementare e ai più
meritevoli, anche se privi di mezzi, garantisce il diritto di accedere agli studi
superiori. Lo Stato deve rendere effettivo questo diritto con aiuti finanziari (borse di
studio, sussidi ecc.) a cui si accede per concorso.
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