Studio Panato
LE PERIZIE DI STIMA
La valutazione d’azienda
nelle operazioni straordinarie
ODCEC GENOVA
25 Ottobre 2012
Andrea Arrigo Panato
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Indice
L’incarico
La due diligence
La struttura di base della perizia di stima
La valutazione d’azienda e delle partecipazioni
La perizia nelle principali operazioni straordinarie
La perizia nelle procedure di risanamento
La responsabilità dell’esperto
Linkografia
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Lettera di incarico
Definizione Incarico professionale
Metodo di valutazione
Approccio e documenti da utilizzare
Informazioni disponibili e documentazioni fornite dal CDA
La relazione – limiti di utilizzo
Tempi di attuazione
Professionisti coinvolti e conflitto di interesse
Riservatezza
Corrispettivo
Privacy
Foro competente
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Due diligence
Analisi e valutazione dell’impresa
nel processo di due diligence
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Definizione e finalità
• Verifica delle condizioni di fattibilità dell’operazione
concordata tra le parti e dell’esistenza di criticità che
possano comprometterne il buon esito.
• L’obiettivo
obiettivo è quello di conoscere la società target,
individuarne i punti di forza e di debolezza, le criticità che
potrebbero minare il processo di creazione del valore.
• La due diligence, rappresenta inoltre un importante
strumento di tutela, in quanto permette di ridurre le
asimmetrie informative fra le parti, favorendo il
raggiungimento di accordi soddisfacenti.
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La dichiarazione d’intenti
• Data la riservatezza e la criticità delle informazione di cui il
perito può venire a conoscenza durante il processo, si rileva
opportuno che l’attività di due diligence sia contrattualmente
definita e delimitata dalle parti attraverso la sottoscrizione di
una lettera di intenti, che preveda la possibilità di
scambiarsi informazioni, fatti salvi i consueti impegni di
riservatezza accompagnati da clausole penali (peraltro di
problematica applicazione data la difficoltà di fornire prova
della divulgazione).
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Il processo di due diligence
•
Il processo di due diligence può essere suddiviso nelle seguenti macro fasi:
1. Fase preliminare: in questa fase l’attività di raccolta delle informazioni e di analisi si
concentra esclusivamente su documenti quali gli ultimi bilanci d’esercizio e le relative
dichiarazioni dei redditi, i contratti maggiormente significativi e la documentazione
comprovante il fatturato aziendale; ulteriori informazioni possono essere ottenute mediante
interviste al management o ai consulenti legali e fiscali;
2. Fase di analisi: i dati raccolti vengono esaminati per esprimere un giudizio sui rischi
specifici che possono essere insiti nell’investimento, così da verificare la congruità dei valori
proposti e chiedere eventualmente una modifica degli stessi.
3. Fase conclusiva: le risultanze delle analisi svolte vengono riassunte in documenti che,
oltre ad essere una relazione analitica delle verifiche svolte, evidenzino le problematiche e
gli aspetti critici riscontrati che potrebbero essere rilevanti per valutare la convenienza e i
rischi dell’operazione. Vanno infine suggerite misure da adottare al fine di contenere il più
possibile i rischi dell’operazione pianificata.
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La due diligence strategica
•
La due diligence strategica consiste in un vero e proprio processo investigativo,
con l’obiettivo di individuare non solo le sinergie future originabili dall’operazione
ed eventuali passività, ma anche gli elementi necessari per una corretta stima dei
flussi prospettici funzionali alla valutazione economica della società target.
•
A tal fine, bisogna ottenere informazioni di carattere strategico, come i punti di
forza e di debolezza, i pani strategici futuri, il mercato di riferimento, i maggiori
rischi interni ed esterni che minacciano il conseguimento degli obiettivi previsti.
•
L’analisi del perito si concentra in questo caso sui fattori critici di successo,
opportunità o minacce, quali ad esempio: possibili regolamentazioni del settore,
l’ingresso di nuovi concorrenti, nuove tecnologie che richiedono rilevanti know-how o
investimenti, la chiusura di mercati di sbocco, ecc…
•
In quest’ambito di analisi, viene fatto spesso ricorso a strumenti concettuali
della pianificazione strategica, quali: il modello delle cinque forze di Porter; analisi del
contesto di riferimento; analisi delle forze, debolezze, opportunità e minacce.
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La due diligence fiscale
•
La due diligence fiscale è il processo volto ad evidenziare le passività potenziali
connesse all’area fiscale, dopo aver verificato il corretto adempimento degli obblighi
previsti in ciascun ambito d’imposta.
•
In sostanza, essa consiste nell’individuazione e quantificazione del rischio di accollo delle
eventuali passività che potrebbero sorgere successivamente all’operazione, al fine di
riflettere questo rischio anche sul valore che l’azienda assume per l’acquirente.
•
Tuttavia, in questo ambito di analisi, il lavoro del perito viene semplificato dalla
responsabilità solidale del cessionario in caso di cessione d’azienda, e dalla possibilità di
richiedere un certificato all’Agenzia Entrate sull’esistenza di contestazioni in corso e di
quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
•
Aree di interesse per il perito sono:
periodi di imposta aperti;
condoni e sanatorie;
dichiarazioni fiscali e bilanci;
aree di rischio fiscale e operazioni di natura straordinaria, che potrebbero determinare dei rischi in
base alle disposizioni fiscali vigenti, quali ad esempio, la norma antielusiva dell’art. 37-bis del DPR
600/1973.
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La due diligence contabile
•
La due diligence contabile è l’analisi dell’informativa finanziaria,
amministrativa e gestionale, finalizzata verificare la correttezza dei dati
contabili, che costituiscono l’input del processo valutativo.
•
A differenza dell’attività di revisione, la due diligence contabile non richiede di
esprimere un giudizio formale con valenza nei confronti delle terze parti.
•
Oggetto di analisi sono, in particolare:
eventuali working paper o report della società di revisione che ha certificato gli ultimi
bilanci, i libri e i registri sociali, contabili e fiscali, nonché le precedenti relazioni di due
diligence già effettuate.
•
Solitamente, gli ambiti che richiedono maggiore attenzione sono:
le rimanenze;
le attività fisse;
i crediti;
il patrimonio netto e le passività a lungo termine.
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La due diligence legale
•
La due diligence legale è il processo di verifica delle regolarità e legittimità della
situazione di fatto e di diritto dell’azienda, al fine di evidenziare le passività effettive o
potenziali derivanti da rapporti giuridici e contrattuali posti in essere dall’impresa.
•
La due diligence legale consiste in una verifica documentale, nella cui area di analisi
rientrano a titolo esemplificativo:
rapporti di lavoro parasubordinato, autonomo o dipendente, di cui vanno verificati i correlati obblighi
fiscali, previdenziali e contributivi;
documento programmatico sulla sicurezza e ogni altro adempimento previsto dalla legge in materia
di privacy e di sicurezza sul lavoro;
clausole contrattuali che possono determinare passività o attività in capo all’azienda;
rapporti commerciali in essere con clienti e fornitori;
normativa specifica per il particolare settore, di cui andrà verificato il corretto adempimento;
i libri sociali, i verbali delle assemblee dei soci, del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi
societari nonché i patti parasociali e gli eventuali accordi tra soci e società in merito al trasferimento
delle azioni o all’esercizio del diritto di voto; ecc…
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La perizia di stima
Struttura e contenuto della perizia di stima
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La struttura di base della perizia di stima
• Premessa: Motivi, natura, oggetto dell’incarico
• Paragrafo A: Profilo dell’impresa
• Paragrafo B: Descrizione dei criteri di valutazione
• Paragrafo C: Il valore prospettico dell’azienda
• Paragrafo D: Attestazione del valore
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Motivi, natura e oggetto dell’incarico
•
Premessa: MOTIVI, NATURA E OGGETTO DELL’INCARICO
Ai sensi dell’art. 2465 codice civile
Lo scrivente … nato il … a …, C.F. …, residente in …, iscritto all’Albo …, iscritto al
Registro dei Revisori al n. … G.U. …, è stato designato dalla società … Srl con
sede legale in Milano …, C.F. …, al fine di redigere la presente relazione giurata di
stima del complesso aziendale che la società intende conferire in … Srl con sede in
…, C.F. …
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Profilo dell’impresa
•
Paragrafo A: PROFILO DELL’IMPRESA
La società … Srl opera a livello nazionale, fornendo molteplici servizi nel settore
della produzione e commercializzazione di strumenti da cucina.
La società ha per oggetto:
•
La lavorazione dell’alluminio e di altre materie prime per la produzione di
articoli casalinghi, commerciali e industriali;
•
Il commercio dei suddetti prodotti.
Nel valutare l’ipotesi di procedere al conferimento del ramo di azienda da parte di
… Srl, l’organo amministrativo è stato mosso dalle considerazioni che seguono …..
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Descrizione dei criteri di valutazione
•
Paragrafo B: DESCRIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
•
Premesse ( … );
•
Metodo Reddituale (descrizione del metodo);
•
Metodo Patrimoniale (descrizione del metodo);
•
Metodo Finanziario ( … );
•
Metodo dei Comparabili ( … );
•
La scelta dei criteri
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Il valore prospettico dell’azienda
•
Paragrafo C : IL VALORE PROSPETTICO DELL’AZIENDA
•
Applicazione del metodo estimativo ( … Per la stima del valore del complesso aziendale che si
intende conferire è stato utilizzato il metodo reddituale, che valuta sinteticamente l’azienda
determinando il valore attuale del presunto reddito prospettico per un conveniente numero di anni a
un adeguato saggio di capitalizzazione (…). Ai fini della presente, sono stati analizzati i bilanci dalla
società al 31/12/..; 31/12/..; di cui si riporta qui sotto …)
•
Sintesi dei valori di bilancio
•
Sintesi valori storici
•
Variazione percentuale
•
Budget
•
Reddito medio atteso ponderato per attualizzazione
•
La scelta del periodo di attualizzazione
•
La scelta del tasso
•
Determinazione del valore
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Attestazione del valore
Paragrafo D: ATTESTAZIONE DEL VALORE
Ai sensi dell’art. 2465 c.c., tenuto conto che la società … con sede legale …, REA n. … effettuerà la
sottoscrizione come la seguente tabella:
Aumento di capitale
…….
Sovrapprezzo
…….
Totale
…….
e considerato che il valore di stima del ramo d’azienda conferito è quantificato in un importo non inferiore a
euro …, si attesta che il sopraddetto valore di conferimento non è inferiore a quello attribuito ai beni stessi ai fini
della determinazione del capitale sociale e del sovrapprezzo di spettanza della società.
Con quanto sopra esposto il sottoscritto ritiene di aver assolto l’incarico affidatogli in ottemperanza delle
disposizioni di legge e ai principi della tecnica professionale.
Metodo di stima
…..
Valore stimato ….
Quanto sopra viene asseverato con giuramento.
….., lì …..
Il perito
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Valutazione Azienda
La valutazione d’azienda e di partecipazioni
nella pratica professionale
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La valutazione d’azienda
La stima è un processo complesso che coinvolge gli aspetti più disparati non
solo contabili, fiscali e legali, ma anche ambientali e di mercato. Il valore
d’azienda intesa come complesso di beni organizzati per l’esercizio
dell’attività di impresa non può essere considerato come somma di singoli
beni per il profilo dinamico che li caratterizza e per il ruolo significativo
ricoperto dall’imprenditore e dalle sue capacità gestionali e di coordinamento
che garantiscono la produzione di un adeguato livello di reddito e una idonea
remunerazione del rischio assunto.
Aspetto fondamentale per il perito è quindi la scelta del criterio adottabile
necessariamente correlata alle finalità della stima stessa; non sarebbe
infatti corretto sostenere che il valore di una medesima azienda coincida in
fase di funzionamento, in sede di cessione o ancora in sede di liquidazione.
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Metodi di valutazione
I metodi utilizzabili possono essere così elencati:
metodi patrimoniali;
metodi reddituali;
metodi misti patrimoniali-reddituali;
metodi finanziari;
metodi dei multipli di mercato.
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Metodo patrimoniale
I metodi patrimoniali calcolano il valore dell’azienda sulla base del capitale netto di bilancio
alla data della stima, rettificato per tenere conto delle eventuali plusvalenze e/o
minusvalenze scaturenti dalla differenza tra valore di libro e reale consistenza (valore di
mercato) degli elementi attivi e passivi.
W=K
con
K = PNC + (plusvalenze latenti – minusvalenze latenti) x (1- t)
Dove:
PNC: patrimonio netto contabile alla data della stima
t: carico fiscale potenziale legato alle plusvalenze e minusvalenze latenti
In sostanza la valutazione si basa sul valore del capitale esistente all’interno dell’azienda,
indipendentemente dalla capacità di remunerare lo stesso capitale mediante la gestione
aziendale.
Le valutazioni di tipo patrimoniale, in una impostazione più ampia, possono valorizzare
anche i beni immateriali non sempre evidenziati in bilancio, quali i know-how di prodotto, la
diffusione della rete commerciale, i marchi di fabbrica, i brevetti, ecc.; in tal caso si
definiscono di tipo patrimoniale complesso.
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Metodo reddituale
La valutazione con il modello reddituale si basa sulla capacità di reddito dell’impresa.
Sostanzialmente il metodo si esplica nella previsione dei redditi futuri e nella successiva
attualizzazione dei risultati economici determinati, secondo la formula ritenuta più opportuna
(orizzonte temporale indeterminato, orizzonte temporale determinato, orizzonte temporale
scomposto in periodo di previsione analitica e periodo di previsione sintetica).
Le variabili fondamentali che ricorrono nell’implementazione del metodo sono:
• i flussi reddituali attesi (o in alternativa il flusso reddituale medio);
• il tasso di attualizzazione (che corrisponde solitamente al costo del capitale proprio);
• orizzonte temporale, che indica la durata attesa della produzione di reddito per il futuro
Con l’aumentare degli anni le ipotesi alla base della costruzione dei flussi diventano
eccessivamente forti e sempre meno documentabili, con un conseguente aumento del grado
di incertezza e probabile pregiudizio per l’affidabilità dei risultati. La pratica professionale
quindi lavora più frequentemente con un orizzonte temporale limitato, compreso tra i
tre ed i cinque anni.
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Analisi dei dati
Il punto di partenza per la costruzione della grandezza prescelta è costituito
dal dato storico. Due sono gli approcci possibili:
approccio della performance passata, che ipotizza per il futuro gli stessi
livelli di risultato storicamente registrati;
approccio della proiezione dei risultati storici, che, secondo un’attenta
analisi dei fattori che hanno inciso storicamente sui risultati, identifica un
possibile trend medio di crescita della redditività, sulla base del quale
proiettare i redditi attesi per il futuro.
Quando le aziende hanno dimensioni maggiori, è possibile avvalersi anche
delle indicazioni risultanti dai piani del management; in questi casi è però
necessario verificare l’attendibilità delle ipotesi su cui si basano le previsioni.
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Metodo reddituale
Le formule su cui si basa il metodo reddituale, nella versione oggi maggiormente utilizzata, sono le
seguenti:
nella versione dell’attualizzazione per un numero limitato di anni
n
W = ∑ R x 1/(1+i)x + Vf x 1/(1+i)n
1
Con:
W
= valore dell’azienda;
R
= reddito medio atteso anno per anno;
n
= durata (in anni) del periodo di previsione analitica del flusso di reddito;
(1+i)
= coefficiente di attualizzazione in base al costo medio ponderato del capitale (WACC);
Vf
= valore finale, cioè dell’anno n, dell’investimento (Terminal Value);
o nella versione della rendita perpetua:
W = R/i
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Reddito medio atteso
Il reddito medio atteso: media degli utili netti degli ultimi 3 esercizi depurati
delle componenti straordinarie. Il reddito medio deve essere depurato di
eventuali componenti straordinarie non ripetibili:
• politica ammortamenti
• compensi soci (sovra o sottorappresentati)
• interessi (sovra o sottorappresentati, es. finanziamenti soci gratuiti)
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Metodo misto patrimoniale-reddituale
Il metodo misto patrimoniale-reddituale si configura attraverso diverse alternative.
La versione più diffusa è quella che valuta l’azienda mediante stima autonoma del goodwill, la cui
formula si esprime con:
n
W = K +∑ (R – i” K) x 1/(1+ i’)’
1
Dove:
K = capitale netto rettificato; è il risultato della stima patrimoniale, come definita sopra, che calcola il
valore dell’azienda sulla base del capitale netto di bilancio alla data della stima, rettificato per
tenere conto delle eventuali plusvalenze e/o minusvalenze scaturenti dalla differenza tra valore di
libro e reale consistenza (valore di mercato) degli elementi attivi e passivi.
R = reddito medio normale atteso per il futuro;
n = numero definito e limitato di anni (corrispondente alla durata del reddito differenziale)
i” = costo del capitale per l’impresa specifica
i’ = tasso di attualizzazione del reddito differenziale (o sovrareddito)
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Metodo finanziario
Secondo tale approccio, il valore di un’azienda è funzione dei flussi di cassa (CF)
incrementali disponibili, attualizzati al tasso di rendimento medio atteso del capitale in
quel settore; a seconda dell’aggregato considerato si sceglierà il costo medio del capitale
od il costo del solo capitale proprio. La formula dei metodi finanziari è la seguente:
n
W = ∑ CF x 1/(1+i)x + Vf x 1/(1+i)n
1
Con:
W
= valore dell’azienda;
CF
= flusso di cassa atteso anno per anno;
n
= durata (in anni) del periodo di previsione analitica del flusso finanziario
(elevato a n);
(1+i) = coefficiente di attualizzazione in base al costo medio ponderato del capitale;
Vf
= valore finale, dell’anno n, dell’investimento (Terminal Value);
Dalla stessa formula si desume che qualora il numero di anni considerato sia limitato
occorrerà una stima del valore attuale dei flussi di cassa residui (valore terminale).
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Definizione dei tassi
Un primo modo di procedere per l’individuazione del tasso di attualizzazione è quello di utilizzare un
tasso aggiustato in base al rischio insito nella qualità dei flussi.
Operativamente, è necessario procedere secondo tre passaggi logici:
• individuazione dei tassi di rendimento di investimenti alternativi (caratterizzati dallo stesso livello di
rischio) rispetto all’investimento in azioni della società in oggetto;
• scomposizione di tali rendimenti, per individuare il rendimento privo di rischio e le altre componenti
che esprimono i rischi specifici dell’impresa;
• definizione del tasso da utilizzare per l’impresa in oggetto, da ottenersi mediante somma delle
componenti elementari. Il tasso è cioè un tasso somma, frutto di due componenti distinte, che sono
il costo-opportunità del capitale proprio - individuato guardando il rendimento degli investimenti
sostitutivi - e gli aggiustamenti necessari per rendere il costo del capitale coerente con la qualità dei
flussi prospettici.
È evidente da ciò come la definizione del tasso risenta della discrezionalità del perito e rappresenti
pertanto un momento fondamentale nell’ambito del processo valutativo, in quanto i risultati sono
direttamente influenzati dal tasso scelto ed una stima non corretta può essere causa di errori
significativi.
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Metodo dei multipli
Il metodo dei multipli di mercato determina il valore dell’azienda osservando le valutazioni
espresse dal mercato, senza ricorrere a formule o regole riconosciute e codificate dalla
dottrina. Si tratta di una stima che determina un valore con natura di «prezzo probabile»
negoziabile in base ad esperienze passate paragonabili, oppure con natura di prezzo
obiettivo ragionevolmente raggiungibile in futuro.
Il metodo dei multipli può essere applicato secondo due approcci:
il “metodo delle transazioni comparabili” che consiste nell’osservare i prezzi di
negoziazione di società omogenee, anche soltanto per pacchetti rilevanti o di controllo;
il “metodo dei multipli di borsa” che costruisce un paniere di società comparabili
quotate al fine di osservarne i prezzi di borsa e relazionarli ad alcune variabili aziendali
come utili, ricavi, cash flows determinando così i multipli che si useranno per la
valutazione. Il multiplo così individuato moltiplicato per una grandezza aziendale predefinita
(come ad esempio il fatturato) fornisce la stima del valore aziendale.
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Metodo delle transazioni comparabili
L’attività valutativa consiste esclusivamente nel confronto dei prezzi, non richiedendosi ipotesi né altri
apprezzamenti soggettivi, necessari, invece, per l’applicazione di altri metodi. Si noti tuttavia che, anche se
in linea teorica, è facile disporre dei prezzi di singole transazioni data l’esistenza di banche dati
specializzate, spesso manca un numero sufficiente di transazioni comparabili, che considerino cioè
aziende simili a quella oggetto di valutazione sotto diversi punti di vista, quali ad esempio: dimensione,
prospettive, risultati, struttura degli assetti proprietari e così via.
Si noti che una criticità importante nell’applicazione del metodo in oggetto è data dalle particolari situazioni
contingenti in cui si formano i prezzi negoziati e dall’asimmetria informativa propria dei soggetti terzi
rispetto alle negoziazioni; se da un lato infatti possibile avere conoscenza del prezzo a cui si è chiusa una
transazione, dall’altro è difficile avere informazioni sulle condizioni che accompagnano il prezzo, come le
eventuali dilazioni di pagamento o le garanzie richieste. È, inoltre, fondamentale distinguere i prezzi pagati
«per cassa» da quelli pagati contro «titoli propri», isolare i prezzi pagati per il controllo ed analizzare se le
acquisizioni riguardano l’intera società o il core asset. A volte può essere necessario scorporare premi
di controllo e sconti di minoranza per giungere, partendo dal prezzo di una sola quota,
all’Enterprise value, al valore complessivo aziendale.
L’uso dei dati relativi alle transazioni comparabili, dunque, richiede molte cautele ed approfondimenti, in
mancanza dei quali si rischia di trarre informazioni errate.
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Metodo dei multipli di Borsa
Il metodo si fonda sulla costruzione di un campione di società comparabili e sulla
rilevazione dei prezzi di borsa per le società individuate. Sulla base di tali prezzi si
costruiscono moltiplicatori utilmente applicabili alle grandezze economiche della società
oggetto di valutazione. Il procedimento può quindi essere scandito in quattro fasi:
definizione del campione;
scelta dei moltiplicatori;
calcolo dei multipli medi per il campione individuato;
valutazione finale.
Nella pratica, è estremamente difficile costruire un campione significativo costituito
interamente da imprese comparabili con quella oggetto di valutazione, poiché, anche
all’interno dello stesso settore, esistono differenti modelli di business; è, inoltre, raro che
un multiplo riesca a cogliere tutti i profili rilevanti della valutazione, come la capacità di
crescita, la sostenibilità del vantaggio competitivo, l’intensità di capitale. In altre parole, è
difficile individuare un multiplo che sia effettivamente caratterizzato da un legame causale
tra prezzo-quantità aziendale perché il prezzo di un’impresa nella realtà è sempre
funzione di più variabili. (attenzione aziende multibusiness)
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Applicazione del metodo
La posizione finanziaria netta comprende
tutte quelle poste “che danno interessi”
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I principali multipli che nella pratica vengono utilizzati sono:
Price/Earnings
(Prezzo della singola azione)/(Utile netto per azione): Il P/E
rappresenta il multiplo più utilizzato, la misura di performance che si contrappone al valore
di mercato è in questo caso l’utile netto di esercizio. Si tratta però di un utile rettificato che
esprima una misura di reddito normalizzata, in cui cioè sono sterilizzati gli effetti di
eventuali situazioni contingenti o irripetibili.
Enterprise Value/EBIT (Valore di mercato del debito e dell’equity)/(Reddito operativo)
Enterprise Value/EBITDA (Valore di mercato del debito e dell’equity)/(Margine
operativo lordo): Il vantaggio principale di questi due multipli è la neutralizzazione delle
politiche finanziarie e fiscali. Inoltre, l’EBITDA, non è influenzato neppure dagli effetti delle
politiche di bilancio e quindi da stime e componenti soggettive e discrezionali.
Dopo aver calcolato il moltiplicatore per ognuna delle aziende del campione e dopo aver
individuato il multiplo medio, è possibile procedere alla valutazione vera e propria, secondo
la formula:
W = multiplo società comparabili * quantità aziendale prescelta
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Ebit e Ebitda
L’EBIT e l’EBITDA sono indicatori di performance[1], spesso utilizzati come
financial target sia nelle presentazioni interne (business plan) sia in quelle
esterne (rivolte agli analisti e agli investitori) al fine di soddisfare gli obiettivi
conoscitivi dei diversi portatori di interesse che, a vario titolo, entrano in
contatto con l’azienda.
Più in particolare, i suddetti indicatori vengono calcolati, partendo dai dati di
conto economico opportunamente riclassificati secondo uno schema a valore
aggiunto
[1] Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; Documento 1 –
ottobre 2008
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Stima del valore delle
partecipazioni
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Valore partecipazioni
il valore del capitale economico della società sottostante, definito
mediante applicazione dei metodi sopraccitati, rappresenta soltanto
un punto di partenza: non è di norma possibile determinare il
valore della partecipazione come percentuale del valore del
capitale economico.
La circostanza si deve al fatto che un pacchetto azionario può
incorporare fattori, quali ad esempio il controllo, che ne aumentino il
valore rispetto al valore economico effettivamente posseduto proquota.
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Premio di controllo
Fattori di potere: fanno riferimento al potere di nominare amministratori e management,
di deliberare in merito alla distribuzione di dividendi, di decidere quali sono gli investimenti
più opportuni e a tutti gli altri poteri che derivano dal possesso del diritto di voto e
possano giustificare il pagamento di un premio di maggioranza.
Fattori economici: l’investitore può essere disposto a pagare più del valore di mercato di
una società quando ritiene che l’azienda, sotto la sua gestione, possa produrre maggiori
flussi, o quando vede nell’acquisto la possibilità di trarre vantaggi personali come ricoprire
cariche all’interno della società o essere artefice delle scelte di carattere gestionale con
conseguente riduzione del rischio di investimento.
Dimensione relativa della partecipazione: la necessità di considerare quest’ultimo
fattore deriva dalla correlazione inversa tra misura del controllo e premio riconosciuto,
mostrata da rilevazioni statistiche effettuate sul mercato statunitense. Nella pratica cioè
alle partecipazioni comprese tra il 50% ed il 55% si riconosce un premio maggiore, in
quanto consentono il controllo con un minore dispendio di risorse in termini economici.
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Sconto di minoranza o di illiquidità
Lo «sconto di minoranza» indica una riduzione che viene solitamente
effettuata sul valore di una partecipazione minoritaria. La ragione di tale
riduzione risiede nella circostanza che, quando la società non è quotata, il
pacchetto è difficilmente negoziabile, in quanto poco appetibile a causa
dell’impossibilità di esercitare poteri o influenzare la gestione.
Il fenomeno dello sconto di minoranza non è tuttavia necessariamente
speculare a quello del premio per il controllo.
In alcuni casi lo sconto di minoranza (o meglio di illiquidità) può non esistere
(si pensi ad esempio alle partecipazioni minoritarie in società quotate).
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Le perizie in caso di
trasformazione
La valutazione del capitale economico
nell’operazione straordinaria di trasformazione
Studio Panato
Definizione e finalità
•
La trasformazione è l’operazione mediante cui una società modifica la
propria forma giuridica decisa in sede di costituzione, assumendo quella
che meglio si adatta al perseguimento delle sue finalità.
•
Essa permette di adattare il tipo societario all’evoluzione della realtà
aziendale (ingresso di nuovi soci, sviluppo di nuovi business,..) e talvolta
trova applicazione nell’ambito di altre operazioni di finanza straordinaria,
come atto complementare o ad esse propedeutiche.
•
Casi in cui la trasformazione è obbligatoria:
a) Quando a seguito della modifica dell’oggetto sociale viene intrapresa un’attività che
richiede una forma giuridica obbligatoria;
b) Quando in una Spa o in una Srl il capitale si sia ridotto al di sotto del minimo legale
e non sia possibile ricostituirlo.
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Le tipologie di trasformazione
•
Trasformazione omogenea: all’interno delle società lucrative. Essa si suddivide
ulteriormente in:
a) Trasformazione progressiva: da società di persone a società di capitali;
b) Trasformazione regressiva: da società di capitali a società di persone.
•
•
Trasformazione eterogenea: da società di capitale a ente non societario o viceversa.
Sono ammesse le seguenti trasformazioni eterogenee:
a)
Da società di capitali in: consorzio, società consortile, cooperativa, fondazione, associazione non
riconosciuta, comunione d’azienda.
b)
Da società consortile, consorzio, fondazione, associazione riconosciuta, comunione d’azienda in:
società di capitali.
Sono vietate:
a)
La trasformazione di associazioni, che hanno ricevuto contributi pubblici, ovvero liberalità o
oblazioni del pubblico, in società di capitali.
b)
In pendenza di procedure concorsuali, qualora vi siano incompatibilità con le finalità e lo stato
della stessa.
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Il procedimento di trasformazione omogenea
TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA
•
Delibera della maggioranza dei soci in base alla percentuale di partecipazione agli utili (art. 2500 ter). Ai
soci assenti, dissenzienti o astenuti è riconosciuto il diritto di recesso (artt. 2437, 2473)
•
La delibera deve essere redatta per atto pubblico, deve contenere le indicazioni previste dalla legge
per il tipo adottato e deve essere assoggettato alla medesima disciplina (art. 2500).
•
Il capitale sociale della società trasformata non può essere inferiore al patrimonio netto della società di
persone risultante da una relazione di stima redatta a norma dell’art. 2343 c.c. per le Spa, o dell’art.
2465 c.c. per le Srl (art. 2500 ter, II comma)
TRASFORMAZIONE REGRESSIVA
•
Delibera approvata con la maggioranza prevista per le modifiche dello statuto, con il consenso di tutti i
soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata (art. 2500 sexies). Ai soci assenti,
dissenzienti o astenuti è riconosciuto il diritto di recesso.
•
Relazione degli amministratori che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione, da depositare
presso la sede sociale almeno 30 giorni prima della delibera (art. 2500 sexies)
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L’intervento dell’esperto: la perizia di stima
• Nell’ambito dell’operazione di trasformazione, l’intervento dell’esperto
viene richiesto dalla legge nelle seguenti occasioni:
− Trasformazione omogenea progressiva: perizia di stima ex art.
2343 c.c. , se il tipo societario adottato è la Spa, ex art. 2465 c.c., se
la Srl.
− Trasformazione eterogenea da ente non societario a società di
capitali: perizia di stima ex art. 2343 c.c. , se il tipo societario
adottato è la Spa, ex art. 2465 c.c., se la Srl (massima Cons. Notarile
di Milano n. 20/2004)
• Finalità della stima è garantire l’integrità del capitale sociale dell’ente
trasformato, nel rispetto delle norme previste per le società di capitali.
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Studio Panato
Art. 2343 c.c.
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la
relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel
cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione
dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore e'
almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della
determinazione del capitale sociale e dell'eventuale
soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione
deve essere allegata all'atto costitutivo.
L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai
terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di
procedura civile. …
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46
Studio Panato
Art. 2465 c.c.
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la
relazione giurata di un esperto o di una società di
revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una
società di revisione iscritta nell'albo speciale. La relazione, che
deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti,
l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione
che il loro valore e' almeno pari a quello ad essi attribuito ai
fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale
soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo. (…. )
Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo
comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma
dell'articolo 2343-bis.
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Studio Panato
La nomina dell’esperto
• La competenza per la nomina dell’esperto varia a seconda del
tipo societario risultante dalla trasformazione:
− Trasformazione in Spa: l’esperto è nominato dal Tribunale
− Trasformazione in Srl: la relazione di stima può essere
redatta da
a) Un esperto iscritto al Registro dei Revisori contabili
nominato dagli organi sociali;
b) Una società di revisione iscritta al Registro dei revisori
contabili o all’Albo speciale Consob nominata dagli
organi sociali.
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Studio Panato
I criteri ed il metodo di valutazione
•
La valutazione deve essere eseguita sulla base dei valori attuali dell’attivo e del
passivo.
•
Si sostiene che i criteri da seguire per la valutazione in oggetto possano essere
assimilati ai criteri di redazione del bilancio di esercizio, in quanto questa
debba riflettere il valore complessivo dell’impresa in funzionamento. Per questo, il
lavoro del perito viene assimilato ad una revisione dei dati contabili.
•
Si ritiene che il metodo più opportuno da adottare per la valutazione sia il metodo
patrimoniale semplice, in quanto deve trattarsi di una valutazione analitica.
•
Se dalla perizia emergono dei plusvalori, la società è libera di scegliere se
adeguarsi ai valori peritali, mentre se risulta un annacquamento dei singoli
elementi patrimoniali, è obbligata ad adeguarsi a tali valori.
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Studio Panato
Contenuto minimo e data di riferimento della perizia
• Contenuto minimo della relazione di stima:
− Descrizione delle poste dell’attivo e del passivo;
− Indicazione del valore attribuito;
− Descrizione dei criteri di valutazione utilizzati;
− Attestazione che il valore del patrimonio netto determinato non sia
inferiore al capitale attribuito alla società risultante dalla
trasformazione.
•
La perizia deve riferirsi a valori aggiornati. Nel silenzio della legge, si
ritengono applicabili a riguardo le norme sulla fusione, che ritengono
aggiornata una relazione riferita a 60/120 giorni antecedenti la decisione
(verificare con il notaio di fiducia).
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Perizia di trasformazione: sommario
MOTIVI, NATURA E OGGETTO DELL’INCARICO
Lo scrivente …………..incaricato da …………, p r e s e n t a ai sensi dell’art. 2500-ter c.c. la seguente
relazione giurata di stima dei beni aziendali, la loro descrizione, il valore attribuito a ciascuno di essi e i
criteri di valutazione seguiti. La stima ha per oggetto la società ………… S.a.s. da trasformare in società a
responsabilità limitata.
CENNI GENERALI E CRONISTORIA DELL’IMPRESA
CRITERI DI VALUTAZIONE
•
DESCRIZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI
•
SITUAZIONE PATRIMONIALE ANALITICA
•
VALUTAZIONE E DETTAGLI DELLE SINGOLE POSTE
•
Da un’attenta analisi del bilancio si è giunti alla conclusione che sia opportuno rettificare i dati di
alcune voci di bilancio per giungere alla stima del patrimonio alla data del …………
•
IL VALORE PROSPETTICO DELL’AZIENDA (badwill)
•
CONCLUSIONI
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Studio Panato
Effetti della trasformazione
• Gli effetti della trasformazione omogenea decorrono dall’iscrizione
della delibera nel Registro delle Imprese, mentre quelli della
trasformazione eterogenea decorrono trascorsi 60 giorni
dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari.
• La trasformazione non comporta l’estinzione dell’ente che si
trasforma, bensì è lo stesso ente che cambia veste giuridica. Di
conseguenza, si applica il principio di continuità dei rapporti
giuridici (art. 2498): l’ente trasformato conserva i diritti e gli
obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente
che ha effettuato la trasformazione.
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Studio Panato
Il cambiamento del regime di responsabilità dei soci
• Nella trasformazione regressiva e in quella eterogenea da società
di capitali in altro ente non societario, i soci che assumono la
responsabilità illimitata sono responsabili anche per le
obbligazioni anteriori alla trasformazione.
• Nella trasformazione progressiva e in quella eterogenea da ente
non societario a società di capitali, i soci non perdono la
responsabilità illimitata sulle obbligazioni antecedenti la
trasformazione, salvo consenso dei creditori sociali.
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Le perizie in caso di
conferimento d’azienda
La valutazione del capitale economico
nell’operazione di conferimento d’azienda
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Definizione e finalità
• Il conferimento d’azienda è l’operazione mediante la quale un soggetto
(conferente) apporta un’azienda o un ramo d’azienda in una società
(conferitaria), ricevendo in cambio una partecipazione nel capitale sociale
della stessa. Per effetto del conferimento, infatti, la conferitaria delibera
un aumento di capitale sociale a favore della conferente pari al valore
dello stesso.
• Il conferimento d’azienda determina il trasferimento a titolo definitivo
dell’azienda ad un soggetto terzo, tuttavia, a differenza della cessione
d’azienda, il corrispettivo è rappresentato da azioni o quote della
conferitaria e non può eccedere il limite massimo del valore ad esso
attribuito dalla stima dell’esperto.
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Studio Panato
Beni conferibili: l’azienda e il ramo d’azienda
•
Il conferimento d’azienda o di un ramo d’azienda rientrano nella più generale
disciplina del conferimento di beni in natura.
•
Per azienda si intende un complesso di beni organizzati dall’imprenditore per
l’esercizio dell’attività d’impresa (art. 2555 c.c.). Perché vi possa essere
conferimento d’azienda, è necessario che si tratti di una molteplicità di beni che nel loro
complesso formano un’aggregazione idonea all’esercizio autonomo di attività di impresa.
Ciò influisce, in particolare, sui criteri di valutazione da adottare, i quali dovranno essere
atti ad esprime il valore dell’azienda nel suo complesso.
•
Per ramo d’azienda si intende una singola attività produttiva, che presenti la
natura di unità economica aziendale potenzialmente idonea a permettere
l’esercizio di attività d’impresa in quanto dotata di una propria autonomia
organizzativa. L’identificazione delle attività e delle passività da trasferire spetta agli
amministratori, ma perché vi possa essere conferimento di ramo d’azienda è necessario
che tali beni presentino coerenza interna e siano fra loro coordinati e funzionali alla
produzione di beni.
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La fasi della procedura di conferimento d’azienda
La procedura di conferimento d’azienda si compone delle seguenti fasi:
1. Fase propedeutica: la relazione degli amministratori ed il parere del
collegio sindacale, ex art. 2441,c.c.;
2. Fase valutativa: la perizia di stima ex artt, 2343, 2343 ter e 2465 c.c.;
3. Fase attuativa: delibera di aumento di capitale con esclusione del
diritto di opzione e redazione dell’atto di conferimento;
4. Fase di controllo: controllo e revisione della stima da parte degli
amministratori di Spa ex artt. 2343, commi III e IV, 2343 quater, c.c.,
non è invece prevista alcuna fase di controllo nelle Srl.
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Studio Panato
Fase valutativa: la perizia di stima
•
Nell’ambito della procedura di conferimento, l’intervento del perito è richiesto
dalla legge nelle seguenti occasioni, le quali si differenziano in base al tipo
giuridico della conferitaria e all’oggetto del conferimento:
a) Art. 2343 c.c., se la conferitaria è una Spa o una Sapa;
b) Art. 2465 c.c., se la conferitaria è una Srl;
c) Art. 2343 ter c.c. se la conferitaria è una Spa e oggetto del conferimento
sono:
− Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario;
− Beni in natura o crediti diversi dai precedenti
•
La perizia di stima ha lo scopo di garantire l’integrità e l’effettività del
capitale sociale della conferitaria, nonché la tutela dei soci e dei creditori
sociali.
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Studio Panato
Art. 2343, 2465, c.c.
Art. 2343 c.c.: Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un
esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione
dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore e' almeno pari a quello ad essi
attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di
valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. L'esperto risponde dei
danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di
procedura civile (…)
Art. 2465 c.c.: Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un
esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di
revisione iscritta nell'albo speciale. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o
crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore e'
almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e
dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo (…)
Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il
quarto e quinto comma dell'articolo 2343-bis. )
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Studio Panato
Le novità introdotte dal D.Lgs 4/08/08 n. 142
Il D.Lgs 4/08/08 n. 142 ha introdotto gli artt. 2343 ter, 2343 quater c.c., i quali prevedono delle
semplificazioni nella procedura di conferimento in Spa:
a) Non è richiesta le relazione di stima, nel caso di conferimento di valori mobiliari o di
strumenti del mercato finanziario, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione
del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio
ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei 6 mesi
precedenti il conferimento;
b) e nel caso di conferimento di beni in natura o crediti, diversi da quelli di cui sopra, se il
valore ad essi attribuito, corrisponde:
•
al valore equo ricavato da un bilancio sottoposto a revisione legale, da cui sia derivato
un giudizio senza rilievi, non anteriore ad un anno;
•
oppure, al valore risultante dalla valutazione effettuata da un esperto indipendente e
dotato di comprovata professionalità
Inoltre, l’art. 2343 quater, prevede un rafforzamento dei compiti di controllo degli
amministratori in relazione ai requisiti del perito (analizzati successivamente nella “fase di controllo”).
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60
Studio Panato
Art. 2343 ter
Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non e' richiesta la relazione di cui all'articolo
2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e'
pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o piu' mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il
conferimento.
Fuori dai casi in cui e' applicabile il primo comma, non e' altresi' richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il
valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia
pari o inferiore:
a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale e' effettuato il conferimento a condizione che il bilancio
sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del
conferimento, ovvero;
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e
criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto
indipendente da chi effettua il conferimento, dalla societa' e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul
soggetto conferente o sulla societa' medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalita'.
Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai
conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione e' allegata
all'atto costitutivo.
L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla societa', ai soci e ai terzi.
Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili
internazionali adottati dall'Unione europea.
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Studio Panato
La nomina del perito e i requisiti soggettivi
•
Le modalità di nomina del perito e i requisiti richiesti si differenziano a seconda
del tipo di società conferitaria e dei beni oggetto di conferimento:
•
Conferimento in Spa: l’esperto viene nominato dal Tribunale (art. 2343 c.c.);
•
Conferimento in Spa di beni in natura o crediti diversi da valori mobiliari
e strumenti del mercato finanziario: nei casi previsti dalla norma, l’esperto
può essere nominato dalle parti, purché indipendente e dotato di adeguata e
comprovata professionalità (art. 2343 ter);
•
Conferimento in Srl: l’esperto viene nominato dal socio conferente tra i
soggetti (persona fisica o società di revisione) iscritti nel Registro dei revisori
contabili o tra le società di revisione iscritte all’albo speciale (art. 2465).
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Studio Panato
La finalità della stima e la scelta del metodo valutativo
• La finalità della stima è quella di attestare che il valore di quanto
conferito risulti almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione
del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo. Da ciò la necessità
di criteri di valutazione capaci di esprimere il valore complessivo
dell’azienda o del ramo d’azienda.
• Nella scelta del metodo di valutazione più adeguato al caso concreto è
necessario considerare la tipologia dell’attività svolta dall’azienda o dal
ramo oggetto di conferimento.
• Solitamente, vengono preferiti i metodi patrimoniali analitici, in quanto
consentono di operare con maggiore prudenza.
• Altri metodi, come quello reddituale, possono essere utilmente adottati
come metodi di confronto.
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Studio Panato
Lo svolgimento dell’incarico
•
La perizia di stima deve innanzitutto identificare l’operazione, le parti coinvolte
e le finalità della medesima.
•
Deve inoltre illustrare: le risorse utilizzate per lo svolgimento dell’incarico, la
documentazione utilizzata, le modalità dei controlli effettuati.
•
La perizia deve inoltre descrivere analiticamente: il complesso aziendale
oggetto di conferimento, l’attività svolta, il settore di appartenenza.
•
Input del processo valutativo sono le informazioni fornite dagli amministratori,
di cui il perito deve sempre verificare la ragionevolezza.
•
Il perito acquisisce inoltre dagli amministratori una situazione contabile
relativa al complesso aziendale oggetto di conferimento, riferita ad una data
non anteriore a 120 giorni dalla data di stipula dall’atto di conferimento
(Massima Notarile Triveneto 2007 H.A.7).
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Studio Panato
La struttura della perizia
a) Descrizione dell’azienda oggetto di conferimento;
b) Analisi della situazione economica patrimoniale;
c) Valutazione sistematica dei singoli elementi patrimoniali;
d) Effettuazione di eventuali stime ulteriori del complesso aziendale, sulla base di
metodologie valutative che consentono un apprezzamento dell’avviamento e
degli eventuali valori immateriali con finalità di verifica delle risultanze del
metodo patrimoniale;
e) Rilascio dell’attestazione che il valore complessivo dell’azienda non è inferiore
a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione, in capo alla società
conferitaria, del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;
f) Formula di giuramento.
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Studio Panato
Fase di controllo nelle Spa (ex art. 2343)
•
I compiti di controllo degli amministratori, con riferimento alla valutazione di
stima, si differenziano a seconda della tipologia di società conferitaria e
dell’oggetto del conferimento:
a) Se la conferitaria è una Srl, non è previsto alcun controllo successivo;
b) Se la conferitaria è una Spa, gli amministratori della conferitaria devono (ex art.
2343), entro 180 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto di
conferimento:
•
•
Controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima;
•
Procedere alla revisione della stima in presenza di fondati motivi.
Se il valore di quanto conferito risulta inferiore di oltre 1/5 a quello a cui avvenne
il conferimento, la società dovrà ridurre proporzionalmente in capitale sociale,
oppure il socio conferente può versare la differenza in denaro o recedere dalla
società.
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Artt. 2343, commi III e IV
(…) Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della
società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo
comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima.
Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai
conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a
quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il
capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio
conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio
recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o
in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto
dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni
disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.
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Fase di controllo nelle Spa in caso di conferimento di beni in natura
o crediti (ex art. 2343 quater)
•
Se la conferitaria è una Spa e oggetto di conferimento sono valori mobiliari o strumenti
del mercato finanziario, ovvero altri beni in natura o crediti, gli amministratori della
conferitaria devono accertare (ex art. 2343 quater), entro 30 giorni dall’iscrizione dell’atto di
conferimento nel Registro delle Imprese, che:
•
Successivamente ai 6 mesi precedenti il conferimento, siano intervenuti fatti eccezionali che
abbiano inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti, in
modo tale da modificare sensibilmente il prezzo di tali beni alla data effettiva del conferimento;
•
Successivamente al termine dell’esercizio cui si riferisce il bilancio per la determinazione del valore
alla data di valutazione dell’esperto, si siano verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare il valore
dei beni e dei crediti conferiti.
•
Sussistano i requisiti di indipendenza e di adeguata e comprovata professionalità dell’esperto.
•
Gli amministratori, nel caso venga accertato l’effettivo verificarsi di tali eventi e circostanze, ovvero
ritengano non idonei i requisiti dell’esperto, devono ottenere una nuova relazione di stima, redatta da un
perito nominato dal Tribunale, ai sensi dell’art. 2343 c.c.
•
In caso contrario, ossia qualora il controllo dia esito positivo, gli stessi dovranno provvedere, entro 30
giorni dall’iscrizione dell’atto di conferimento, all’iscrizione nel Registro delle Imprese di un’attestazione di
congruità e affidabilità.
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Studio Panato
Art. 2343 quater …
Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della societa', se,
nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2343-ter,primo comma, sono intervenuti
fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del
mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni
alla data di iscrizione della societa' nel registro delle imprese, comprese le situazioni in cui il
mercato dei valori o strumenti non e' piu' liquido. Gli amministratori verificano altresi' nel
medesimo termine se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di
cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di
cui alla lettera b) del medesimo comma, si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da
modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti alla data di iscrizione della
societa' nel registro delle imprese, nonche' i requisiti di professionalita' ed indipendenza
dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera
b). Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma,
ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalita' e indipendenza dell'esperto che ha
reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), si procede, su
iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2343.
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69
Studio Panato
… Art. 2343 quater
Fuori dai casi di cui al secondo comma, e' depositata per l'iscrizione nel registro delle
imprese, nel medesimo termine di cui al primo comma, una dichiarazione degli
amministratori contenente le seguenti informazioni:
a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si e' fatto luogo alla relazione
di cui all'articolo 2343, primo comma;
b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di
valutazione;
c) la dichiarazione che tale valore e' almeno pari a quello loro attribuito ai fini della
determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla
valutazione di cui alla lettera b);
e) la dichiarazione di idoneita' dei requisiti di professionalita' e indipendenza dell'esperto di
cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).
Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate
presso la societa'.
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70
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Le perizie in caso di
fusione
La valutazione del capitale economico
nell’operazione straordinaria di fusione
Studio Panato
Definizione e finalità
•
La fusione è uno strumento di concentrazione che consente all’impresa di
crescere per via esterna, mediante acquisizione di nuove entità.
•
Si tratta quindi di un’operazione straordinaria che può essere utilizzata per
rispondere a diverse esigenze di carattere:
− Produttivo (es. per integrare le diverse fasi produttive dell’attività aziendale);
− Commerciale (es. per migliorare la capacità contrattuale o ridurre la
concorrenza sul mercato);
− Amministrativo (es. per ridurre i costi amministrativi o evitare la duplicazione
delle funzioni);
− Finanziario (es. per migliorare le condizioni di credito o bilanciare gli squilibri
finanziari delle società partecipanti)
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Studio Panato
Le tipologie di fusione (ex art. 2501 c.c.)
Le tipologie di fusione previste all’art. 2501 c.c. sono:
1. Fusione per incorporazione: incorporazione da parte di una società
(incorporante) di un’altra società (incorporata), la quale, per effetto
dell’incorporazione, si estingue.
2. Fusione propriamente detta: entrambe le società partecipanti alla
fusione si estinguono, dando vita ad un nuovo soggetto giuridico, le cui
azioni o quote vengono assegnate proporzionalmente ai soci delle
società partecipanti.
In entrambi i casi, il risultato è la continuazione in comune di un’attività
economica da parte di due compagini sociali in precedenza separate.
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Il procedimento di fusione: fase preliminare
• Nella fase preliminare del procedimento di fusione devono essere
predisposti i seguenti documenti:
−
Il progetto di fusione;
−
La situazione patrimoniale;
−
La relazione dell’organo amministrativo;
−
La relazione degli esperti;
−
Eventuale relazione di stima
•
Tali documenti devono restare depositati in copia nella sede delle società
partecipanti alla fusione, unitariamente con i bilanci degli ultimi tre esercizi,
durante i 30 giorni che precedono la decisione di fusione, al fine di consentire un
esercizio consapevole del diritto di voto dei soci.
•
Il progetto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle
Imprese ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.
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La relazione degli amministratori (art. 2501 quinquies)
• L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve
redigere una relazione che presenta un duplice scopo:
• illustrare e motivare, sotto il profilo giuridico ed economico, il
progetto di fusione (es. opportunità strategiche, vantaggi economici..);
• giustificare il rapporto di cambio stabilito nel progetto di fusione,
indicando i criteri di determinazione dello stesso (ossia i metodi di
valutazione utilizzati per la determinazione del valore economico
delle società partecipanti), nonché eventuali difficoltà di valutazione
riscontrate.
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Studio Panato
La situazione patrimoniale (art. 2501 quater)
•
L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione, deve redigere
la situazione patrimoniale delle società stesse.
•
Si tratta di un vero e proprio bilancio intermedio, rientrante quindi nella
fattispecie disciplinata dall’OIC n. 30, da redigere in osservanza delle norme
previste per la stesura del bilancio di esercizio.
•
La situazione patrimoniale deve presentare una data non anteriore a 120 giorni
al deposito del progetto di fusione presso la sede della società.
•
La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio di esercizio, se
questo è stato chiuso non oltre 6 mesi prima del giorno del suddetto deposito.
•
Scopo del documento in oggetto è quello di fornire ai soci e ai creditori
informazioni aggiornate sulla consistenza patrimoniale delle società partecipanti
all’operazione.
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Studio Panato
La valutazione di fusione e l’intervento dell’esperto
• Nell’ambito del procedimento di fusione, l’intervento dell’esperto viene
richiesto dalla legge nelle seguenti occasioni:
• La relazione dell’esperto sulla congruità del rapporto di cambio ex
art. 2501 sexies;
• La relazione di una società di revisione da redigersi unitariamente
per entrambe le società partecipanti alla fusione (solo nell’ipotesi in
cui ci si voglia avvalere della possibilità di riduzione dei termini per
l’opposizione dei creditori) ex. art. 2503 c.c.
• L’eventuale relazione di stima del patrimonio della società
incorporata (in ipotesi di fusione fra società di persone con società di
capitali) ex art. 2501 sexies, ultimo comma.
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Studio Panato
La relazione dell’esperto ex art. 2501 sexies: i requisiti dell’esperto
e le modalità di nomina
•
La relazione dell’esperto presenta la funzione di fornire indicazioni sulla
congruità del rapporto del cambio predisposto dagli organi amministrativi.
•
Requisiti dell’esperto: scelto tra i soggetti (persone fisiche o società) iscritti al
Registro dei revisori contabili, e fra società di revisione iscritte all’Albo speciale
Consob (per le società quotate).
•
Competenza: la nomina dell’esperto compete
•
•
al Tribunale, se l’incorporante o la risultante è una Spa o una Sapa;
•
alle parti, se l’incorporante o la risultante è una società di persone o una Srl;
•
alla Consob, se la società è una società quotata.
Scopo della relazione è quello di tutelare i soci delle società partecipanti alla
fusione, chiamati in assemblea ad approvare il progetto di fusione, in evidente
asimmetria informativa rispetto agli amministratori che hanno determinato il
rapporto di cambio.
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Studio Panato
Il ruolo dell’esperto
• L’esperto deve stabilire se i valori economici attribuiti dagli amministratori al
patrimonio delle società partecipanti sono tali da garantire l’equivalenza sostanziale
della partecipazione nella società risultante dalla fusione. Pertanto, esso non
dovrà procedere alla determinazione di un nuovo rapporto di cambio diverso
da quello determinato dagli amministratori.
• In particolare, la relazione deve illustrare:
•l metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e i
valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di esso;
•le eventuali difficoltà di valutazione;
•ed esprimere un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per
la determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza relativa attribuita a
ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.
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Studio Panato
Il giudizio di congruità
• Per giudizio di congruità sul rapporto di cambio, si intende che
l’esperto deve attestare una ragionevole, motivata e non
arbitraria scelta valutativa e metodologica, la quale sussiste
quando le scelte compiute dagli amministratori non appaiono
logicamente contraddittorie, estranee o ingiustificate rispetto
alle esperienze e opinioni seguite e sostenute dai tecnici del
settore.
• Tuttavia, il parere espresso dall’esperto non è vincolate. Di
conseguenza, anche in ipotesi di giudizio negativo, non vi
sarebbe alcun ostacolo al perseguimento del perfezionamento
dell’operazione.
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Studio Panato
Art. 2501 sexies, commi I,II,III, IV,V, c.c.
Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del
rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:
a)il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i
valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficoltà di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi
seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a
ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.
L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2409-bis
e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione e' una società per azioni o
in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società.
Se la società e' quotata in mercati regolamentati, l'esperto e' scelto fra le società di
revisione iscritte nell'apposito albo.
In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al
tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la
nomina di uno o più esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le
informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica …
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81
Studio Panato
Relazione CONSOB
TITOLO
DESTINATARI
MOTIVO, OGGETTO, NATURA DELL’INCARICO
DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA
METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI AMMINISTRATORI PER LA
DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO
DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE INCONTRATE DAGLI AMMINISTRATORI
RISULTATI EMERSI DALLA VALUTAZIONE EFFETTUATA DAGLI
AMMINISTRATORI
LAVORO SVOLTO
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Studio Panato
Rapporto di cambio
Determinazione del rapporto di cambio
In considerazione delle sopra riportate valutazioni, i dati relativi alle due società possono
essere così sintetizzati:
Concambio: (valore economico incorporata / capitale sociale incorporata) / (valore
economico incorporante / capitale sociale incorporante)
Il rapporto di cambio tra le quote dell'incorporante e le quote dell'incorporata sarà pari a
………… quote da un euro dell'incorporante contro ………… quota da un euro
dell'incorporata.
L’applicazione di tale concambio comporterebbe una ripartizione del capitale sociale della
società risultante come sotto riportato:
Socio ………… percentuale …..
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La relazione unica della società di revisione ex art. 2503 c.c.
• Ai sensi dell’art. 2503, è riconosciuta la possibilità di abbreviare il
procedimento di fusione, se la relazione dell’esperto di cui all’art. 2501
sexies viene redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da
un’unica società di revisione la quale asseveri che la situazione
patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende
non necessarie garanzie a tutela dei creditori.
• In tal modo, non è più obbligatorio attendere 60 giorni, per l’opposizione
dei creditori sociali, dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della
delibera di fusione prima dell’attuazione della fusione.
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84
Studio Panato
Art. 2503, c.c.
La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle
iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei
creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione prevista nel terzo
comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il
consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca,
salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le
società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale
asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo
2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società
partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti
creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente
possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in
tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.
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Studio Panato
La relazione di stima ex art. 2501 sexies, VII comma, c.c.
•
Nell’ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, gli esperti
incaricati di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio, devono
redigere anche una relazione di stima del patrimonio della società di persone.
•
Tale relazione deve essere redatta al fine di garantire l’effettività del capitale
sociale della società risultante dall’operazione.
•
Tuttavia, la massima n. 27/2004 del Consiglio notarile di Milano chiarisce, che la
suddetta relazione non è necessaria:
•
nel caso di incorporazione in società di capitali preesistenti di società di persone
interamente possedute;
•
nel caso in cui non si proceda ad un aumento di capitale della incorporante società di
capitali;
•
nel caso di incorporazione in società di capitali in società di persone nelle quali i soci
dell’incorporante assicurino le azioni o quote da assegnare in concambio ai soci
dell’incorporata mediante il “restringimento” delle loro partecipazioni nell’incorporante.
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86
Studio Panato
Art. 2501 sexies, VII comma, c.c.
… Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma e' altresì
affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di
capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di
persone a norma dell'articolo 2343.
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87
Studio Panato
L’atto di fusione e la tutela dei creditori (artt. 2503, 2504 c.c.)
•
L’atto di fusione, che deve risultare da atto pubblico, può essere redatto solo
trascorsi 60 giorni dall’iscrizione della delibera di fusione nel Registro delle
Imprese. Questo per consentire ai creditori la possibilità di fare opposizione.
•
È possibile, tuttavia, abbreviare i tempi, procedendo con l’immediata stipula
dell’atto, nei seguenti casi:
•
•
I creditori hanno dato il loro consenso all’operazione;
•
Tutti i creditori dissenzienti sono stati pagati o sono state depositate le somme
corrispondenti presso un istituto di credito;
•
La relazione degli esperti è redatta da un’unica società di revisione che attesti, sotto
la propria responsabilità, che la situazione finanziaria e patrimoniale della società è
tale da non rendere necessarie ulteriori garanzie.
L’atto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione presso il Registro delle
Imprese dei luoghi dove hanno sede le società partecipanti alla fusione e della
società risultante o incorporante, entro 30 giorni, a cura del notaio rogante.
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Studio Panato
LE PROCEDURE SEMPLIFICATE
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89
Studio Panato
Fusione per incorporazione di società interamente possedute
(art. 2505 c.c.)
•
In ipotesi di fusione per incorporazione nella quale la società incorporante
possiede tutte le azioni o quote dell’incorporata, sono previste le seguenti
semplificazioni:
•
nel progetto di fusione non devono essere indicati il rapporto di cambio e il conguaglio
in denaro, la modalità di assegnazione delle azioni o quote e la data a partire dalla
quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
•
non è richiesta la relazione dell’organo amministrativo ex art. 2501 quinquies;
•
non è richiesta la relazione degli esperti ex art. 2501 sexies;
•
l’atto costitutivo può prevedere che la decisione di fusione venga adottata dagli organi
amministrativi delle società partecipanti all’operazione, con deliberazione risultante da
atto pubblico, nel rispetto delle disposizioni relative al progetto di fusione (art. 2501
ter) e al deposito degli atti (art. 2501 septies, comma I, nn. 1 e 2).
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Studio Panato
Fusione per incorporazione di società possedute al 90%
(art. 2505 bis)
•
Nel caso di fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede
almeno il 90% delle azioni o quote dell’incorporata, sono previste le seguenti
semplificazioni:
•
Non è richiesta la relazione degli esperti, qualora venga concesso ai soci di
minoranza dell’incorporata il diritto di far acquistare le proprie azioni o quote
dall’incorporante, per un corrispettivo determinato secondo i criteri previsti per il
recesso;
•
L’atto costitutivo può prevedere che la decisione di fusione sia adottata, quanto
all’incorporante, dal suo organo amministrativo con deliberazione risultante da
atto pubblico, nel rispetto delle disposizioni relative al progetto di fusione (art.
2501 ter) e al deposito degli atti (art. 2501 septies, comma I, nn. 1 e 2).
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91
Studio Panato
Fusione in cui non intervengono società azionarie
(art. 2505 quater)
•
Nell’ipotesi in cui la fusione avvenga fra società che non hanno capitale
rappresentato da azioni, sono previste le seguenti semplificazioni:
•
Non si applica la limitazione per le società in liquidazione che abbiano iniziato la
distribuzione dell’attivo;
•
Il conguaglio in denaro non è soggetto al limite del 10% del valore nominale
delle quote o delle azioni assegnate;
•
Non è richiesta la relazione dell’esperto, a condizione che i soci delle
società partecipanti vi facciano rinuncia all’unanimità;
•
I termini per il deposito del progetto di fusione, per l’opposizione dei soci e
per il deposito degli atti sono ridotti a metà.
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Studio Panato
Le perizie in caso di
scissione
La valutazione del capitale economico nell’operazione
straordinaria di scissione
Studio Panato
Definizione e finalità
• La scissione è un’operazione straordinaria mediante la
quale una società (c.d. scissa) trasferisce l’intero suo
patrimonio a più società beneficiarie, o parte di esso a una
o più società beneficiarie.
• I soci della società scissa ricevono in cambio azioni o quote
delle società beneficiarie (principale differenza rispetto
all’operazione di conferimento in cui le partecipazioni
vengono assegnate alla società stessa).
• Si tratta quindi di un’operazione straordinaria finalizzata
alla creazione di nuovi assetti e strutture societarie, o come
mezzo per la separazione di compagini sociali.
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Studio Panato
Tipologie di scissione
Totale: la società scissa trasferisce l’intero suo patrimonio a più
società beneficiarie (è necessario che si tratti di più beneficiarie,
altrimenti si avrebbe una fusione per incorporazione). La scissa può
procedere allo scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare
la sua attività previa ricostituzione del patrimonio sociale.
Parziale: solo parte del patrimonio della società scissa viene trasferito
a una o più società beneficiarie. La società scissa resta quindi in
vita, seppur con patrimonio ridotto.
In senso stretto: le società beneficiarie sono società di nuova
costituzione.
Per incorporazione: le società beneficiarie sono società preesistenti.
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Studio Panato
Il procedimento di scissione: la fase preliminare
•
Il procedimento di scissione ricalca, in linea generale, quello di fusione,
pertanto, si presentano le medesime problematiche di valutazione.
•
I documenti che devono essere predisposti nella fase preliminare, in forza del
rinvio di cui all’art. 2506 ter, sono:
•
Il progetto di scissione (ex art. 2501 ter);
•
La situazione patrimoniale (ex art. 2501 quater);
•
La relazione degli amministratori (ex art. 2501 quinquies) ;
•
La relazione dell’esperto (ex art. 2501 sexies);
•
Eventuale relazione di stima del patrimonio della società scissa (ex art. 2501 sexies, VII comma).
•
Per quanto concerne contenuto, modalità di redazione dei documenti e termini per il
deposito, viene fatto rimando alla disciplina della fusione, con alcune particolarità proprie
della scissione di seguito evidenziate.
•
Tuttavia, con il consenso unanime dei soci, gli amministratori possono essere esonerati
dalla redazione dei suddetti documenti, ad eccezione del progetto di scissione e
dell’eventuale relazione di stima (art. 2506 ter, comma IV).
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96
Studio Panato
Il progetto di scissione: il contenuto
•
Oltre al contenuto previsto per il progetto di scissione di cui all’art. 2501 ter, fra cui si ricorda il
rapporto di cambio, il progetto di scissione, predisposto dall’organo amministrativo della
scissa, deve indicare (art. 2506 ter, II comma):
•
L’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle
beneficiarie e l’eventuale conguaglio in denaro
•
I criteri di distribuzione delle quote o delle azioni emesse dalle beneficiarie a favore dei
soci della scissa
•
Per la determinazione del rapporto di cambio gli amministratori si avvalgono solitamente delle
competenze tecniche proprie di un perito che, in qualità di loro consulente, dovrà redigere le
relazione di stima del patrimonio economico delle società partecipanti alla scissione,
necessarie per la determinazione del rapporto di cambio (o i rapporti in caso di più
beneficiarie).
•
Con riferimento al patrimonio trasferito, la dottrina ritiene che elemento fondamentale è che
questo abbia un valore economico positivo, indipendentemente dal valore contabile, il quale,
di conseguenza, potrà essere anche negativo, purché la beneficiaria possa diminuire il proprio
capitale o abbia riserve sufficienti per la copertura del netto contabile a essa trasferito.
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Studio Panato
Destinazione degli elementi patrimoniali di dubbia attribuzione
• L’art. 2506 ter prevede che gli elementi patrimoniali che dal
progetto di scissione risultano di dubbia attribuzione, vengano
assegnati nel seguente modo:
− Scissione totale: gli elementi dell’attivo sono assegnati alle
beneficiarie in proporzione alla quota di patrimonio netto loro
trasferito; degli elementi del passivo rispondono in solido tutte le
beneficiarie.
− Scissione parziale: gli elementi dell’attivo rimangono in capo
alla scissa; degli elementi del passivo rispondono in solido la
scissa e le beneficiarie.
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98
Studio Panato
Modalità di assegnazione delle azioni o quote delle beneficiarie
− Proporzionale: i soci della scissa ricevono azioni o quote della
beneficiaria in proporzione alla loro partecipazione originaria.
− Non proporzionale: l’assegnazione delle azioni o quote della
scissa non rispetta l’originaria partecipazione dei soci della
beneficiaria. In questo caso il progetto di scissione deve
riconoscere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far
acquistare le proprie partecipazioni da soggetti indicati nel
progetto, per un corrispettivo determinato secondo le regole del
recesso.
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Studio Panato
La relazione dell’organo amministrativo
• Si applica alla scissione l’art. 2501 quinquies, il quale prevede che
l’organo amministrativo delle società partecipanti (alla scissione).deve
predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo
giuridico ed economico, il progetto (di scissione) e in particolare il
rapporto di cambio delle azioni o quote. La relazione deve indicare i
criteri di determinazione del rapporto di cambio.
• Inoltre, ai sensi dell’art. 2506 ter, II comma, deve indicare:
• I criteri di distribuzione delle quote o azioni delle beneficiarie;
• Il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società
beneficiarie e di quello che eventualmente rimane nella scissa;
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100
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La valutazione di scissione e l’intervento dell’esperto
• Nell’ambito del processo di scissione, l’intervento dell’esperto
viene richiesto dalla legge nelle seguenti occasioni:
• La relazione dell’esperto sulla congruità del rapporto di
cambio ex art. 2506 ter, comma III
• La relazione di una società di revisione da redigersi
unitariamente per tutte le società che partecipano alla
scissione ex art. 2506 ter, comma V (solo nell’ipotesi in cui ci
si voglia avvalere della possibilità di abbreviare i termini).
• Eventuale relazione di stima del patrimonio (qualora la
società scissa sia una società di persone e la beneficiaria sia
una società di capitali) ex art. 2506 ter, V comma, finalizzata
a garantire l’effettività del capitale sociale della società
beneficiaria.
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101
Studio Panato
La nomina dell’esperto
• Per quanto concerne le modalità di nomina dell’esperto, si rimanda alla
disciplina della fusione di cui all’art. 2501 sexies, il quale prevede che
l’esperto sia scelto fra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2409bis (persone fisiche o società iscritti al Registro dei revisori contabili) e, se
la società (beneficiaria) e' una società per azioni o in accomandita per
azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se
la società e' quotata in mercati regolamentati, l'esperto e' scelto fra le
società di revisione iscritte nell'apposito albo.
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102
Studio Panato
Il ruolo dell’esperto
• Si ricorda che l’esperto non è chiamato a rideterminare un nuovo
rapporto di cambio, bensì a valutarne la congruità, e la
ragionevolezza dei metodi di valutazione adottati dagli amministratori.
Non si tratta di un parere vincolante, di conseguenza un eventuale
giudizio negativo non rappresenterebbe un ostacolo per il
perfezionamento dell’operazione.
• Mentre per ciò che riguarda la relazione unica redatta da una società di
revisione per tutte le società partecipanti, si ricorda che oltre al contenuto
proprio della relazione dell’esperto di cui all’art. 2501 sexies, essa dovrà
anche attestare che la situazione patrimoniale e finanziaria della società
partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei
creditori.
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103
Studio Panato
Casi di omissione della relazione dell’esperto
−
Scissione mediante costituzione di una o più società beneficiarie e la distribuzione delle
quote e delle azioni avviene mediante criterio proporzionale (art. 2506 ter, comma III).
•
Casi di omissione previsti dalla massima del Cons. Notarile di Milano n. 22/2004:
−
Scissione parziale a favore di beneficiaria preesistente, che possiede l’intero capitale della scissa o
interamente posseduta dalla scissa;
−
Scissione totale a favore di due beneficiarie preesistenti, entrambe interamente possedute dalla scissa;
−
Scissione totale a favore di due società preesistenti che possiedono l’intero capitale della scissa,
quando le beneficiarie siano interamente possedute dal medesimo soggetto o da più soggetti, secondo
le medesime percentuali e gli stessi diritti.
−
Scissione parziale a favore di una beneficiaria preesistente interamente posseduta dalla medesima
società che possiede interamente anche la scissa (oppure quando sia le scissa che la beneficiaria siano
partecipate dagli stessi soggetti, secondo le medesime percentuali e gli stessi diritti).
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104
Studio Panato
Fasi successive del procedimento ed effetti della scissione
•
Successivamente alla fase preliminare di redazione dei documenti obbligatori e relativo
deposito presso la sede sociale, nonché l’iscrizione nel Registro delle Imprese del
progetto di scissione, seguono le fasi della delibera di scissione e dell’atto di
scissione (anche in questo caso, per modalità, tempistiche ed effetti si fa riferimento
alla fusione).
•
Effetti della scissione: alcune particolarità
•
Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del
patrimonio netto ad essa trasferito (valore indicato nella relazione degli
amministratori), dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui fanno
carico.
•
Divieto di postdatazione degli effetti a favore di beneficiarie di nuova costituzione.
•
Ai fini fiscali, la retrodatazione è ammessa solo per le scissioni totali e a
condizione che la data di chiusura dell’ultimo periodo di imposta della scissa
coincida con quella delle beneficiarie.
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105
Studio Panato
Le perizie in caso di
leveraged buy-out
La valutazione del capitale economico
nell’operazione di leveraged buy-out
Studio Panato
Definizione e caratteristiche
Per leveraged buy-out (o fusione a seguito di acquisizione tramite
indebitamento) si intende una complessa operazione finanziaria a
mezzo della quale una società, nella maggior parte dei casi
appositamente costituita dai promotori dell’operazione (c.d. società
veicolo o Newco), acquista il controllo di un’altra società (c.d. società
bersaglio o target) ricorrendo a tal fine ad un indebitamento
sostanzialmente garantito dal patrimonio della target e dalla sua capacità
di generare flussi finanziari.
L’operazione si conclude mediante la fusione per incorporazione della
target nella Newco, oppure, viceversa, della Newco nella target (c.d.
Merger LBO).
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107
Studio Panato
Art. 2501 bis, c.c.
Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il
controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a
costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina
del presente articolo.
Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie
previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.
La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano
l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte
delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.
La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza
delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo
comma.
Al progetto deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione
legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente.
Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e
2505-bis.
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108
Studio Panato
Le fasi della procedura di LBO
•
La complessa procedura di LBO si articola nelle seguenti fasi principali:
a) Fase propedeutica
•
Investitori finanziari, istituzionali e/o industriali individuano una società bersaglio; una
investment bank studia la migliore struttura economico-finanziaria dell’operazione
di acquisto; elaborazione da parte degli advisor finanziari di una preliminare struttura
dell’operazione; costituzione, da parte dei soggetti partecipanti all’acquisto, di una
società veicolo; svolgimento da parte della società acquirente di una due diligence
della target; assunzione da parte della società acquirente dei finanziamenti necessari
all’acquisto.
b) Acquisto della società bersaglio
c) Concessione alle banche finanziatrici di adeguate garanzie, aventi per
oggetto azioni della società acquirente ed eventualmente della target.
d) Fusione per incorporazione della target nella società acquirente (oppure,
in caso di MLBO, della società acquirente nella target);
e) Restituzione del finanziamento ottenuto.
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109
Studio Panato
Le caratteristiche necessarie della società bersaglio
•
È evidente come il successo dell’operazione dipenda dalle
caratteristiche finanziarie della società bersaglio, le quali devono
rispondere a requisiti quali:
•
Stabili flussi di cassa nelle gestioni passate e prospettive di
crescita costante degli utili per gli esercizi futuri; basso livello di
indebitamento;
•
La presenza di attività, sottovalutate rispetto ai valori di mercato,
cedibili e scorporabili in caso di necessità, al fine di ripagare il
debito.
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Studio Panato
La tutela dei soci e dei creditori sociali
•
Data la complessità e il grado di rischiosità dell’operazione, il
legislatore ha previsto obblighi di informativa particolarmente
dettagliati, atti a tutelare i soci mediante un’adeguata informazione
pre-assembleare, ed i creditori, fornendo l’informazione necessaria
per la valutazione dell’esercizio del diritto di opposizione (art. 2503).
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111
Studio Panato
Gli obblighi di informativa (art. 2501 bis c.c.)
•
Sono previsti i seguenti obblighi di informativa:
a) Progetto di fusione: deve indicare le risorse finanziarie previste per il
soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione (art.
2501 bis, II comma);
b) Relazione degli amministratori: deve indicare le ragioni che giustificano
l’operazione, e contenere un piano economico e finanziario con indicazione
delle fonti delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si
intendono raggiungere (art. 2501 bis, III comma);
c) Relazione dell’esperto: deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni
contenute nel progetto di fusione (art. 2501 bis IV comma);
d) Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della
società obiettivo o acquirente: richiesta nel caso in cui all’operazione partecipi
anche solo una società sottoposta a revisione contabile obbligatoria (art. 2501
bis V comma).
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112
Studio Panato
L’intervento del perito nell’operazione di LBO
•
Nell’ambito della procedura di LBO, l’intervento dell’esperto è richiesto dalla
legge nelle seguenti occasioni:
a) Relazione dell’esperto, la quale, oltre alla valutazione di congruità sul rapporto di
cambio, attesti la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione
(art. 2501 bis c.c.);
b) Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società
obiettivo o acquirente, nell’ipotesi in cui all’operazione partecipi una società quotata
o che ricorra al mercato del capitale di rischio(art. 2501 bis c.c.), la quale fornisca un
riscontro contabile delle risorse finanziarie indicate nel progetto di fusione.
•
Inoltre, anche nell’operazione di LBO si applica l’art. 2503 c.c., il quale prevede la
possibilità di abbreviare i termini, se la relazione dell’esperto viene redatta, per tutte le
società partecipanti alla fusione, da un’unica società di revisione, la quale asseveri
che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende
non necessarie garanzie a tutela dei creditori.
•
Non si applicano, invece, le procedure di fusione semplificata di cui agli artt. 2505,
2505 bis, 2505 quater c.c.
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Studio Panato
La nomina dell’esperto
•
Per quanto riguarda le modalità di nomina e i requisiti dell’esperto, non vi
sono eccezioni alla disciplina classica della fusione.
•
Requisiti dell’esperto: ai sensi dell’art. 2501 sexies, l’esperto viene scelto
fra i soggetti (persone fisiche o società di revisione) iscritti al Registro dei
revisori contabili, e fra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (per le società quotate).
•
Competenza: la nomina dell’esperto spetta:
•
al Tribunale, se l’incorporante è una Spa o una Sapa;
•
alle parti, se l’incorporante è una Srl o una società di persone;
•
alla Consob, se la società è una quotata.
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Studio Panato
Funzione e scopo della relazione dell’esperto
•
Oltre al contenuto previsto all’art. 2501 sexies, fra cui la valutazione
sulla congruità del rapporto di cambio, il legislatore prevede che
la relazione dell’esperto contenga un ulteriore elemento: deve
attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel
progetto di fusione.
•
Tale integrazione dei compiti dell’esperto risponde all’esigenza di
una maggiore tutela dei soci e dei creditori sociali.
•
La suddetta funzione di tutela non trova deroghe, infatti, in alcun
modo i soci potranno rinunciare alla relazione dell’esperto, neanche
all’unanimità.
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Contenuto della relazione
MOTIVO, OGGETTO, NATURA DELL’INCARICO E SINTESI DELL’OPERAZIONE
DATA DI RIFERIMENTO DELLA STIMA E DOCUMENTAZIONE ESAMINATA
CRITERI DI VALUTAZIONE
LA SCELTA DEI CRITERI
ADEGUATEZZA DELLE RISORSE FINANZIARIE PREVISTE PER IL
SODDISFACIMENTO DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE
•
•
•
•
Risorse finanziarie previste per il soddisfacimento della società risultante dalla fusione
Presenza di attività che possano costituire garanzie verso i creditori
Capacità di produrre utili e flussi di cassa costantemente positivi
Capacità di rimborsare il capitale di debito utilizzato per finanziare il LBO
LIMITI SPECIFICI INCONTRATI DAL REVISORE NELL'ESPLETAMENTO DEL
PRESENTE INCARICO
CONCLUSIONI
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116
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l’attestazione di ragionevolezza
•
Per giungere ad una attestazione di ragionevolezza, l’analisi del perito viene
svolta in un’ottica prospettica, concentrandosi in particolare sulla situazione
finanziaria post-fusione e sull’attività di gestione futura.
•
A tal fine, le linee guida dell’attività del perito sono:
a.
Analisi della struttura finanziaria;
b.
Quantificazione del fabbisogno monetario post-operazione;
c.
Analisi dei programmi di gestione e giudizio sulla loro concreta realizzabilità;
d.
Determinazione dei flussi di cassa ottenibili in attuazione dei programmi di
gestione;
e.
Calcolo dell’eventuale fabbisogno monetario residuo non coperto dai flussi rilevati
al punto d) e determinazione del fabbisogno finanziario, inteso come la possibilità
per la società di acquistare sui mercati finanziari quanto necessario a coprire il
fabbisogno finanziario residuo.
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117
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Il giudizio dell’esperto
•
Il giudizio dell’esperto deve basarsi innanzitutto sulla valutazione di
congiunta dei seguenti criteri di validità dei piani aziendali:
a. Attendibilità del piano: coerenza tra le variabili aziendali e le
variabili ambientali;
b. Realizzabilità del piano: analisi delle difficoltà nel raggiungimento
dei principali obiettivi che qualificano il business plan;
c. Visibilità del piano: grado di possibilità nel disporre dei
fondamenti economici (es. quota di mercato, portafoglio ordini,
management qualificato, ecc.) su cui si basa il piano e ne
provano la concreta realizzabilità.
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118
Studio Panato
LIMITI SPECIFICI INCONTRATI DAL REVISORE
NELL'ESPLETAMENTO DEL PRESENTE INCARICO
I dati previsionali inclusi nel Piano Economico Finanziario e il fabbisogno finanziario del Gruppo, sono stati
formulati sulla base di ipotesi di realizzazione di eventi futuri, sia per quanto concerne il concretizzarsi
dell’accadimento sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione. In
considerazione dell’aleatorietà connessa a qualsiasi evento futuro, gli scostamenti fra i valori consuntivi ed i
valori dei dati previsionali potrebbero essere anche significativi.
I dati forniti nel prospetto di raccordo al ………… contenuto nella nota integrativa alla situazione di fusione
al …………, seppur ragionevoli, sono sintetici.
L’attuazione del progetto industriale, comportando una profonda rivisitazione degli assetti societari e
organizzativi dell’Incorporante, renderà perseguibili strategie e opportunità di mercato, anche di respiro
internazionale, i cui effetti economico - finanziari non possono essere al momento quantificati.
L’esercizio di una certa discrezionalità con riferimento alle modalità applicative dei metodi selezionati e alla
stima dei relativi parametri è un elemento che ricorre ogniqualvolta venga svolto un processo valutativo e
può condurre a risultati non coincidenti tra soggetti diversi che si apprestino a valutare la medesima
società.
Tale discrezionalità, laddove si è resa necessaria nel caso specifico, è stata peraltro opportunamente
circoscritta ed esercitata nell’ambito di ragionevolezza e non arbitrarietà, identificando parametri
riscontrabili sul mercato e mantenendo la coerenza delle scelte effettuate con le logiche e lo scenario
valutativo descritto.
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Le perizie in caso di
accordo di
ristrutturazione dei debiti
Il ruolo dell’esperto
nell’accordo di ristrutturazione dei debiti
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Definizione e finalità
• L’accordo di ristrutturazione dei debiti, introdotto nel sistema
concorsuale dal D.L. 35/2005 convertito in L. 80/2005, è una forma di
risanamento che consiste in un accordo con i creditori, nel rispetto di
particolari regole sostanziali e procedurali e con l’intervento del
Tribunale fallimentare, con l’intento di ristrutturare l’impresa e di
permettere la prosecuzione dell’attività.
• Il fine perseguito dall’accordo è dunque quello di ripristinare la
solvibilità dell’impresa, sia nella prospettiva di risanamento, sia in
quella della messa in liquidazione.
• Tale strumento offre una alternativa più snella rispetto al concordato,
in quanto la disciplina del procedimento stesso appare molto più
agevole. Inoltre, l’accordo può essere utilizzato sia per accedere al
concordato preventivo, sia autonomamente.
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121
Studio Panato
Requisiti soggettivi e oggettivi
• L’accesso alla procedura è consentito all’imprenditore
commerciale non piccolo.
• È quindi precluso al piccolo imprenditore, oltre che all’imprenditore
agricolo, agli enti commerciali e a coloro che esercitano professioni
intellettuali.
• Sotto il profilo oggettivo, deve trattarsi di una impresa in stato di
crisi, vi rientrano quindi sia le imprese in stato di insolvenza, sia
quelle in una situazione patrimoniale difficile.
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122
Studio Panato
Forma e contenuto dell’accordo
•
L’accordo viene stipulato tra l’impresa debitrice e i creditori che
rappresentano almeno il 60% dei debiti d’impresa. La maggioranza va
calcolata sul totale dei crediti, indipendentemente della loro natura.
•
Mentre i creditori diversi da quelli con cui è stato raggiunto l’accordo (non
coinvolti o in disaccordo) devono essere pagati integralmente.
•
Non è previsto alcun requisito di forma, tuttavia, dovendosi precedere alla
pubblicazione e al deposito, diviene necessaria la forma scritta.
•
Il contenuto dell’accordo può essere liberamente stabilito dalle parti. Esso
può perciò comprendere:
•
La parziale rinuncia del credito;
•
La concessione di dilazioni di pagamento;
•
La rideterminazione o l’abbandono degli interessi maturati o convenzionalmente
convenuti
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123
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La fase stragiudiziale
•
Il procedimento di definizione dell’accordo si distingue in due fasi:
1. Fase stragiudiziale: raggiunto l’accordo fra l’imprenditore e i creditori, questo
viene pubblicato nel Registro delle Imprese e depositato presso il Tribunale,
insieme con gli altri documenti richiesti ai sensi dell’art. 161 L.F.:
a.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti;
b.
Una relazione aggiornata della situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell’impresa;
c.
Uno stato analitico delle attività e passività, nonché l’elenco nominativo dei
creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e cause di prelazione;
d.
Elenco dei soggetti che vantano diritti personali e reali su beni di proprietà e di
possesso del debitore;
e.
Il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente
responsabili
Accompagnati dalla relazione dell’esperto ex art. 182 bis, L.F.
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124
Studio Panato
La fase giudiziale
•
Dalla pubblicazione decorrono gli effetti dell’accordo. Entro 30 giorni dalla
medesima data, è possibile proporre opposizione all’accordo, in tal caso la
competenza a decidere spetta al Tribunale.
2. Fase giudiziale: risolte le eventuali opposizioni, il Tribunale procede
all’omologazione dell’accordo con decreto motivato.
•
Ottenuta l’omologa, gli atti, i pagamenti, e le garanzie posti in essere in
esecuzione dell’accordo divengono irrevocabili in caso di successivo
fallimento, mentre non potranno godere dell’esonero gli eventuali pagamenti
anteriori all’omologazione.
•
Contro il decreto del Tribunale è ammesso il ricorso in Corte d’Appello, ad
esclusione dei creditori esclusi dall’accordo.
•
Nel caso il debitore non adempia agli obblighi derivanti dall’accordo, i creditori
che vi hanno partecipato possono far valere la responsabilità contrattuale e la
responsabilità verso terzi ex. art. 2043 c.c.
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125
Studio Panato
L’intervento dell’esperto: la relazione dell’esperto
• Nell’ambito della procedura di accordo di ristrutturazione
dei debiti, la legge (art. 182 bis L.F.) richiede la
predisposizione, da parte di un esperto, nominato dal
debitore, di una relazione redatta da un professionista in
possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma,
lettera d) sulla veridicita' dei dati aziendali e
sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare
riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale
(non più il regolare) pagamento dei creditori estranei
(120gg).
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126
Studio Panato
La relazione dell’esperto: la modalità e i requisiti di nomina
• Come per il concordato preventivo, l’esperto deve essere
nominato, in ogni caso, dall’imprenditore.
• L’esperto deve essere scelto fra gli iscritti al Registro dei revisori
contabili e deve inoltre presentare i requisiti di professionalità
indicati all’art. 67, comma III, lett. d), il quale prevede che possono
svolgere tale funzione:
• Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri
commercialisti;
• Studi professionali associati o società fra professionisti di cui
alla lett. a).
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127
Studio Panato
Indipendenza dell’esperto (Decreto Sviluppo)
assenza di legami professionali o personali all’impresa e a coloro che
hanno interesse all’operazione di risanamento, tali da
comprometterne l’indipendenza di giudizio;
possesso dei requisiti previsti dal codice civile per l’elezione alla carica di
sindaco (cfr. art. 2399 cod. civ.);
assenza, negli ultimi cinque anni, di alcuna prestazione di lavoro
subordinato o autonomo (anche per il tramite di soggetti con i quali il
professionista sia unito in associazione professionale) in favore del
debitore ovvero assenza di alcuna partecipazione agli organi di
amministrazione o di controllo di quest’ultimo.
NB: tali requisiti sono destinati ad applicarsi in materia di piani di
risanamento, concordato preventivo e accordi di ristrutturazione.
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128
Studio Panato
La relazione dell’esperto: lo svolgimento dell’incarico
• L’esperto deve procedere innanzitutto, a verificare l’esistenza dei mezzi e
delle risorse necessari per l’esecuzione dell’accordo ed il regolare
soddisfacimento dei creditori estranei.
• Successivamente, si passa all’analisi del piano di ristrutturazione
dell’accordo, concentrandosi, in particolare:
• Sulla validità delle ipotesi di base del piano;
• Sull’andamento dei flussi di cassa attesi;
• Sull’andamento economico e finanziario dell’impresa in generale.
• Un’analisi esaustiva comprende anche l’esame di indicatori extracontabili,
quali: l’andamento degli ordini di vendita, il know-how dell’impresa, l’indice
di obsolescenza di macchinari e impianti, l’andamento del mercato di
riferimento, ecc.
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129
Studio Panato
Relazione ex art. 182-bis L.F. - sommario
OGGETTO, NATURA E PRESUPPOSTI DELL’INCARICO
Il sottoscritto …. è stato incaricato dalla società … S.r.l. di asseverare, ai sensi dell’art. 182bis L.F., l’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, con particolare riferimento alla
sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
DATA DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE ESAMINATA
CRONISTORIA DELLA SOCIETÀ DEBITRICE E CAUSE DELLO STATO DI CRISI
SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DELL’IMPRESA
STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ ED ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI,
CON L’INDICAZIONE DEI RISPETTIVI CREDITI E DELLE CAUSE DI PRELAZIONE
ELENCO DEI TITOLARI DEI DIRITTI REALI O PERSONALI SU BENI DI PROPRIETÀ O IN POSSESSO
DEL DEBITORE
IL VALORE DEI BENI E I CREDITORI PARTICOLARI DEGLI EVENTUALI SOCI ILLIMITATAMENTE
RESPONSABILI
VALUTAZIONE SULL’ATTUABILITÀ DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SUA IDONEITÀ AD ASSICURARE IL REGOLARE PAGAMENTO
DEI CREDITORI ESTRANEI
CONCLUSIONI
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130
Studio Panato
Gli effetti della pubblicazione dell’accordo
• Gli effetti dell’accordo decorrono dall’iscrizione dello stesso nel
Registro delle Imprese (art. 182 bis, II comma, L.F.).
• Pertanto, si ritiene che la mancata omologazione dell’accordo da
parte del Tribunale equivalga ad una efficacia risolutiva dello
stesso, salvo diversa previsione contenuta nell’accordo stesso.
• Per 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’accordo, è fatto
divieto ai creditori per titolo e causa anteriori a tale data non
possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul
patrimonio del debitore. Inoltre, le prescrizioni che sarebbero state
interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non
si verificano.
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131
Studio Panato
Effetti dell’omologazione dell’accordo: la revocatoria fallimentare
• Il principale effetto dell’omologazione dell’accordo è l’esenzione
dalla revocatoria fallimentare ex art. 67, III comma, lett. e) L.F.
• Dibattuta è l’estendibilità dell’esenzione della revocatoria anche ai
regolari pagamenti effettuati ai creditori estranei all’accordo.
• Letteralmente, sembrerebbe che l’esenzione non sia applicabile ai
suddetti atti; tuttavia, la dottrina appare preferire la tesi di
estendibilità dell’esonero dalla revocatoria fallimentare anche a tali
atti, considerando i pagamenti ai creditori estranei all’accordo
come strumentali all’esecuzione dell’accordo stesso. Ad ogni modo
si ribadisce, che non sussiste a riguardo opinione unanime.
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132
Studio Panato
Art. 67, III comma, lettera e), L.F.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
(…..)
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché
dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis; …
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133
Studio Panato
Le perizie in caso di
concordato preventivo
Il ruolo del perito
nell’operazione di concordato preventivo
Studio Panato
Definizione e finalità
• Il concordato preventivo si sostanzia in un piano di
soddisfacimento parziale dei crediti che il debitore (nella figura
dell’imprenditore o in veste societaria) propone ai suoi creditori,
allo scopo di evitare il fallimento e conservare la disponibilità dei
beni aziendali.
• La disciplina, è stata profondamente innovata dal D.Lgs 5/2006
(riforma delle procedure concorsuali) e dal D.lgs 169/2007 ed in
ultimo dal Decreto Sviluppo, con l’intento di incentivare il
ricorso a tale strumento. Per citare alcuni esempi: è stata
eliminata la percentuale minima di soddisfazione dei creditori
chirografari, le maggioranze richieste sono state ridotte, i poteri
del Tribunale ridimensionati e la procedura semplificata.
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135
Studio Panato
Art. 160, L.F.: contenuto del piano …
L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato
preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma,
anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi
compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di
azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti
finanziari e titoli di debito;
b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad
un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da
questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali
siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi
economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. …
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136
Studio Panato
… Art. 160 L.F.: contenuto del piano
… La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio,
pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il
piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella
realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in
caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai
beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella
relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d. Il trattamento stabilito per ciascuna
classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di
prelazione.
Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di
insolvenza.
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137
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Requisiti soggettivi e oggettivi
•
In forza delle modifiche introdotte dal D.L. 35/2005, convertito in L. 80/2005,
che ha eliminato i requisiti personali e patrimoniali, la procedura è oggi
accessibile ai seguenti soggetti:
•
Imprese, individuali o collettive, che esercitano attività commerciale;
•
Imprese commerciali di fatto e irregolari;
•
Associazioni che esercitano attività commerciale;
•
Gruppi d’impresa.
•
Non sono invece legittimate le imprese agricole, gli enti pubblici e i piccoli
imprenditori.
•
Deve trattarsi di imprese in stato di crisi. Questo è un concetto ampio, che
comprende sia lo stato di insolvenza, sia una situazione patrimoniale difficile,
ma non irrecuperabile. Da ciò consegue che in caso di esito negativo del
concordato non segue più l’automatica dichiarazione d’ufficio del fallimento.
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Studio Panato
Competenza della decisione di presentazione del concordato
• La competenza ad assumere la decisione di presentazione del
concordato spetta:
• All’organo amministrativo nelle società di capitali e nelle
società cooperative;
• Ai soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale,
calcolata in proporzione ai conferimenti eseguiti da ciascun
socio, nelle società di persone commerciali.
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139
Studio Panato
Il contenuto del concordato
•
Il piano stabilisce le modalità con le quali l’impresa intende ristrutturare i debiti
e le forme di soddisfacimento dei creditori.
•
Il contenuto del piano può essere liberamente determinato dall’impresa,
tuttavia l’art. 160, comma I, L.F., individua alcune possibilità:
a. Cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai
creditori, o a società da essi partecipate, di azioni, quote, obbligazioni, anche convertibili,
strumenti finanziari e titoli di credito;
b. Attribuzione delle attività dell’impresa ad un assuntore.
•
Il piano può prevedere una suddivisione in classi dei creditori, secondo
posizione giuridica e interessi economici omogenei, consentendo in tal modo di
riconoscere trattamenti differenziati ai componenti di ciascuna di esse.
•
Viene espressamente stabilito che non è più necessario garantire l’integrale
soddisfacimento dei creditori privilegiati, a condizione che la misura del
soddisfacimento proposta non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato in ipotesi di
vendita dei beni su cui incombe il privilegio (art. 160, II comma, L.F.).
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140
Studio Panato
La procedura di ammissione … (segue) …
•
Dopo aver elaborato il piano di concordato, la procedura di ammissione si
sostanzia delle seguenti fasi (art. 161, L.F.):
a) L’impresa in crisi presenta la domanda di ammissione, da presentarsi con ricorso al
tribunale, la quale deve contenere:
i.
Il piano di concordato;
ii.
Una relazione aggiornata della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
iii.
Uno stato analitico delle attività e passività, nonché l’elenco nominativo dei creditori, con
indicazione dei rispettivi crediti e cause di prelazione;
iv.
Elenco dei soggetti che vantano diritti personali e reali su beni di proprietà e di possesso del
debitore;
v.
Il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
Inoltre, la domanda deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista.
b) Se la domanda viene accolta, viene emesso un decreto del Tribunale che apre la
procedura. Il decreto nomina il giudice delegato, il commissario giudiziale e gli organi della
procedura.
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141
Studio Panato
… La procedura di ammissione
c) Il debitore deve depositare una somma almeno pari al 50% delle spese che si
presumono di sostenere, entro 15 giorni dalla data del decreto.
d) Delibera dei creditori di approvazione del concordato, entro 30 giorni dalla data del
decreto. Il quorum richiesto per l’approvazione è pari alla maggioranza dei creditori
legittimati al voto.
e) Il tribunale verifica le condizioni di omologazione (raggiungimento della maggioranza
prevista dalla legge; in ipotesi di classi di creditori dissenzienti, dovrà effettuare una
valutazione di convenienza del concordato).
f)
Se sussistono le condizioni richieste, il tribunale omologa il concordato con decreto
motivato, il quale apre l’esecuzione del concordato.
g) La procedura si chiude quando i creditori sono pagati nella misura prevista nel piano
omologato e dalla legge.
•
Nell’ipotesi in cui la domanda non venga accolta, se non viene raggiunta la maggioranza
richiesta per la delibera o se gli obblighi concordatari non vengono adempiuti, il tribunale
rigetta il concordato e verifica l’esistenza dei presupposti per dichiarare il fallimento.
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Art. 161, L.F.
La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e' proposta
con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la
propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno
antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della
competenza. Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori,
con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del
debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente
responsabili. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono
essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità
dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.
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Proposta, piano e relazione differiti (Decreto Sviluppo)
L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la domanda di
concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi,
riservandosi di presentare la proposta, il piano e la
documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un
termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e
centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati
motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in
alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti
prodotti dal ricorso, il debitore puo' depositare domanda ai sensi
dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo
162, commi secondo e terzo.
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L’intervento dell’esperto: la relazione del professionista
•
Nell’ambito della procedura di concordato preventivo, l’intervento
dell’esperto è richiesto dalla legge nelle seguenti occasioni e con le
seguenti funzioni:
a) Relazione del professionista, ex art. 161, comma III, L.F., nella
quale si attesti la veridicità e la fattibilità del piano;
b) Relazione giurata di un professionista, ax art. 160, comma II,
L.F., richiesta solo nell’ipotesi in cui il piano di concordato preveda
che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano
soddisfatti integralmente. La norma richiede che un professionista
iscritto al Registro dei revisori contabili, in possesso dei requisiti di
cui all’art. 67, III comma, L.F., determini il valore di mercato dei
beni o diritti su cui sussiste la causa di prelazione.
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145
Studio Panato
La relazione del professionista ex art. 161, L.F.: le modalità e i
requisiti di nomina … (segue) …
•
In seguito alle modifiche introdotte dalla riforma delle procedure concorsuali,
la nomina dell’esperto spetta oggi, in ogni caso, all’imprenditore.
•
L’esperto deve essere scelto fra gli iscritti al Registro dei revisori contabili e
deve inoltre presentare i requisiti di professionalità indicati all’art. 67,
comma III, lett. d), il quale, rinviando all’art. 28 lett. a) e b) L.F., prevede che
possono svolgere tale funzione:
•
a.
Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
b.
Studi professionali associati o società fra professionisti di cui alla lett. a)
c.
INDIPENDENZA (vedi art. 67)
Le suddette condizioni rispondono all’esigenza di garantire che l’incarico sia
svolto da un soggetto dotato di competenze nell’ambito del diritto societario,
crisi d’impresa, amministrazione e organizzazione aziendale, come appunto
richiede l’incarico in esame.
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… La relazione del professionista ex art. 161, L.F.: le modalità e i
requisiti di nomina
•
•
L’incarico non può essere conferito ai seguenti soggetti:
a.
Il coniuge;
b.
I parenti o gli affini entro il IV grado del fallito;
c.
I creditori di questo e chi ha concorso al fallimento dell’impresa durante i due anni
anteriori alla dichiarazione di fallimento;
d.
Chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.
Nel caso in cui l’incarico venga assegnato ad una società di professionisti o
ad uno studio professionale associato, la norma prevede che tutti i soci
devono possedere la qualifica di professionista, in quanto iscritti ai rispettivi
albi professionali. Il requisito di iscrizione al Registro dei revisori contabili è
invece richiesta esclusivamente per il professionista a cui, all’interno dello
studio professionale, viene assegnato l’esecuzione materiale dell’incarico.
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Art. 28, L.F.
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse
abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a).In tale caso, all'atto dell'accettazione
dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per
azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei
loro confronti dichiarazione di fallimento.
(Comma abrogato)
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del
fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni
anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con
il fallimento.
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L’attestazione di veridicità dei dati
•
Al fine di attestare la veridicità dei dati contenuti nel piano, il
professionista deve appurare che i dati presenti nel concordato e negli
allegati alla domanda corrispondano a quanto risulta dall’analisi della
documentazione contabile.
•
Pertanto l’esperto, nell’espletamento del proprio incarico:
Deve verificare l’esistenza dei beni materiali e immateriali, dei
contratti, delle rimanenze e dei crediti e degli altri elementi posti a
fondamento del piano; di conseguenza, egli deve implicitamente,
verificare la corretta tenuta delle scrittura contabili ed accertare che
la contabilità sia stata aggiornata.
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La verifica di fattibilità del piano … (segue)
•
Mentre per verificare la fattibilità del piano, l’esperto deve comprendere
innanzitutto le cause e la tipologia della crisi, per capire se le strategie
proposte nel piano siano tali da lascar ragionevolmente attendere una
regressione della crisi, o comunque la concreta realizzabilità dei singoli
obiettivi prefissati. Principale oggetto di analisi è il conto economico
previsionale, con particolare riferimento al risultato della gestione
caratteristica.
•
In questo caso, l’attività del perito si sostanzia di più momenti di revisione
periodica, in quanto le dinamiche di mercato potrebbero modificare le
variabili poste a fondamento del piano di risanamento.
•
Si rende inoltre necessario un monitoraggio periodico dell’equilibrio di
solvibilità di breve termine, il quale assume un ruolo rilevante nella
situazione di crisi e potrebbe richiedere degli interventi
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Studio Panato
… La verifica di fattibilità del piano
• Nel caso venga disposto un piano di tipo liquidatorio, il lavoro del
perito risulta più limitato. Fermo restando la necessità di accertare la
veridicità dei dati, sarà poi sufficiente verificare l’inesistenza di
ostacoli di legge o amministrativi alla realizzazione del piano.
• La relazione del professionista non costituisce elemento di
ammissibilità della domanda, ma solo un elemento di regolarità.
Per questo, in caso di omissione, la relazione può essere presentata
in un secondo tempo e, se non conforme alla legge, può essere
integrata.
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Perizia - sommario
LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO
ED IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
…..l’incarico di attestare «la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di composizione della crisi» ai sensi dell’art.
161, comma 3, L.F. Lo scrivente dichiara di avere i requisiti di cui all’art. 28 L.F.
DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA
VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI E FATTIBILITÀ DEL PIANO PROPOSTO DALLA
RICORRENTE
Per veridicità dei dati aziendali si è inteso la corrispondenza dei dati espressi nella situazione patrimoniale al ………… con
quanto registrato in contabilità e con i riscontri extra contabili prodotti dall’imprenditore, a seguito dell’attività di ricostruzione e
riclassificazione contabile.
CONCLUSIONI
La proposta di concordato preventivo (esaminata dallo scrivente in quanto tale) risponde ai requisiti richiesti dalla normativa
vigente poiché, da quanto si è venuti esponendo, la stessa garantirebbe ai creditori sociali un trattamento (quale che sia la
«classe» a cui essi appartengano) migliore dello sbocco concorsuale fallimentare. Si precisa, inoltre, che i valori riportati nella
domanda di concordato preventivo presentato dall’impresa debitrice sono idonei ad attestare la fattibilità del piano medesimo
e concordi con le risultanze contabili consegnate allo scrivente. È tuttavia opportuno specificare che l’attività svolta ha avuto
come oggetto la verifica della corrispondenza dei valori indicati in domanda con quelli riportati nelle scritture contabili senza
poter entrare, fatte salve le riconciliazioni sopra esposte, nel merito della fondatezza delle operazioni contabilizzate e
riportate nelle scritture contabili stesse.
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Gli effetti dell’ammissione della domanda
•
Con l’ammissione al concordato, il debitore conserva l’esercizio
dell’impresa, sia pure sotto la vigilanza del commissario giudiziale,
e l’amministrazione dei suoi beni.
•
A partire dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro imprese
e fino alla data in cui il decreto di omologazione del concordato
diventa definitivo, i creditori non possono iniziare o proseguire
azioni esecutive sul patrimonio del debitore, ne deriva infatti la
sospensione dei termini di prescrizione e le decadenze non si
verificano.
•
Inoltre, i creditori non possono acquistare diritti di prelazione senza
espressa autorizzazione del giudice.
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La revocatoria fallimentare
•
In presenza di atti pregiudizievoli per i creditori, non si applica la
disciplina della revocatoria fallimentare, ai sensi dell’art. 67, III
comma, lettera e), L.F., il quale dispone:
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché
dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;
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Novità in materia di concordato
Transazione debiti previdenziali: Con il D.M. Lavoro 4.08.2009
(Gazzetta Ufficiale 28.10.2009, n. 251) sono state rese note le
modalità operative alle quali gli enti dovranno attenersi ai fini
della corretta gestione transazione previdenziale e assistenziale,
nell’ambito delle procedure di concordato preventivo e degli
accordi di ristrutturazione dei debiti.
Transazione debiti tributari: iva e ritenute solo dilazione
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Studio Panato
Articolo 182 quater: prededucibilità dei crediti
I crediti derivanti da finanziamenti effettuati da banche e intermediari finanziari, in
esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione
dei debiti omologato sono prededucibili qualora i finanziamenti siano previsti dal
piano e purche' la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento
con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo
ovvero l'accordo sia omologato.
il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a
concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare.
ABROGATO Sono altresi' prededucibili i compensi spettanti al professionista
incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182bis, primo comma, purche' cio' sia espressamente disposto nel provvedimento
con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo
ovvero l'accordo sia omologato.
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Studio Panato
Concordato con continuità aziendale (Decreto Sviluppo)
a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve
contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla
prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di concordato, delle
risorse finanziarie necessarie e delle relative modalita' di copertura;
b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve
attestare che la prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal
piano di concordato e' funzionale al miglior soddisfacimento dei
creditori;
c) il piano puo' prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo
comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento
dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la
liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal
caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente
non hanno diritto al voto.
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Studio Panato
Continuazione contratti pubblici
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la
continuazione di contratti pubblici se il professionista
designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la
conformita' al piano e la ragionevole capacita' di
adempimento. Di tale continuazione puo' beneficiare, in
presenza dei requisiti di legge, anche la societa' cessionaria o
conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano
trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del
conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e
trascrizioni.
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Ulteriori novità del Decreto Sviluppo
L’art. 182-quinquies: il debitore che presenta domanda di ammissione alla
procedura concordataria (o domanda/proposta di un accordo di ristrutturazione)
può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti
prededucibili ai sensi della Legge Fallimentare a patto che un professionista
attestatore in possesso dei requisiti di legge, verificato il complessivo
fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione, attesti che tali
finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.
Deroga all’applicazione norme su riduzione e perdita del capitale sociale
Ampliamento atti esenti revocatoria fallimentare (atti posti in essere dopo
deposito ricorso per ammissione alla procedura)
Inefficacia ipoteche giudiziali iscritte 90 giorni precedenti pubblicazione ricorso
concordato nel registro imprese.
Nuova disciplina contratti in corso di esecuzione (autorizzazione a sciogliere o
sospendere)
Agevolazioni fiscali (detassazione sopravvenienze attive).
Creditore deduce perdite solo in caso di concordato o 182 bis (no 67)
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La responsabilità
dell’esperto
La responsabilità dell’esperto nelle
operazioni straordinarie e nelle
operazioni di risanamento d’impresa
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Responsabilità per danni
Disciplina della fusione, LBO e scissione (art. 2501 sexies, c.c.)
… L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle
fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64
del codice di procedura civile …
Disciplina del conferimento d’azienda e della trasformazione
(art. 2343, 2465, c.c.)
… L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile …
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La responsabilità dell’esperto nelle operazioni straordinarie
•
L’esperto è responsabile dei danni eventualmente causati con il comportamento
proprio o dei propri collaboratori alla società, ai soci e ai creditori.
•
La responsabilità sussiste in caso di colpa o dolo.
•
Inoltre, si applica all’esperto l’art. 64 c.p.c., il quale prevede che il consulente
tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono
richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con ammenda fino a € 10.329.
•
Egli è tenuto in ogni caso a risarcire il danno causato alle parti e, per colpa
grave, può essere punito con l’arresto fino ad un anno o con sanzione
pecuniaria, secondo l’art. 35 c.c.p.
•
Nel caso in cui si riscontri un intento fraudolento o una sopravvalutazione del
valore dei crediti conferiti e dei beni in natura, sono previste sanzioni penali. Si
applicano infatti all’esperto gli artt. 314 e ss., 366 e 373 c.p.
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La responsabilità dell’esperto nelle operazioni di risanamento
•
La responsabilità civile del professionista nel concordato preventivo e
nell’accordo di ristrutturazione dei debiti non viene disciplinata da norme
specifiche.
•
Si ritengono applicabili, pertanto, i principi generali previsti dall’ordinamento, in
forza dei quali si applica all’esperto:
•
La responsabilità contrattuale, verso la società;
•
La responsabilità extra contrattuale verso i creditori o i terzi danneggiati da
comportamenti dolosi o colposi posti in essere (art. 2043 c.c.).
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la responsabilità penale del professionista attestatore in
caso di falso in attestazioni e relazioni.
L’articolo 236-bis della Legge Fallimentare dispone infatti che
sia punito con la reclusione da due a cinque anni e con
multa da Euro 50.000 a Euro 100.000 il professionista che
nelle relazioni o attestazioni da rendersi nell’ambito di
piani di risanamento, concordati preventivi e accordi di
ristrutturazione esponga informazioni false ovvero ometta
di riferire informazioni rilevanti. La pena è aumentata nel
caso in cui il fatto sia commesso al fine di conseguire ingiusto
profitto per sé o per gli altri. Nel caso in cui dal fatto consegua
un danno per i creditori, la pena è aumentata fino alla metà.
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Link Utili
LE PERIZIE DI STIMA:
http://www.periziedistima.eu
LivingBook
http://www.cesiprofessionale.it/mysolution/lb_scheda.aspx?idprodotto=372
Multipli di mercato
http://www.borsaitaliana.it
Guida alla valutazione d’azienda e al piano aziendale:
http://www.borsaitaliana.it/prodottieservizi/quotazione/comequotarsi/guide/guidaallaval
utazione.htm
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
[email protected]
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