LA
PROPAGAZIONE
DELLE PIANTE
La produzione di sementi, di materiale di moltiplicazione vegetativo (barbatelle, tuberi, bulbi ecc.) e
piante destinate al trapianto impiegate in agricoltura
biologica, devono sottostare a una precisa normativa.
Per tali materiali le norme vigenti stabiliscono che la
pianta porta-seme, per le sementi, e la pianta porta
marze, per i materiali di moltiplicazione vegetativa,
siano state ottenute senza l’impiego di ogm e/o prodotti derivati da tali organismi e comunque con tecniche di produzione conformi alle direttive presenti
nel Regolamento (CEE) 2092/91 e successive modifiche e integrazioni. Per tanto si potranno ottenere sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa “da
agricoltura biologica”, mettendo a coltura piante
porta seme e piante porta marze di origine convenzionale su appezzamenti che abbiano completato il
periodo di conversione, continuando ad applicare,
per le stesse, il metodo di produzione biologico per
almeno una generazione o, in caso di colture perenni, per almeno due cicli colturali.
Per quanto riguarda invece le piantine orticole destinate al trapianto, esse devono essere ottenute impiegando sementi “da agricoltura biologica” e applicando il metodo biologico fino all’ottenimento del prodotto commerciale.
Per i produttori biologici, al fine di facilitare loro la
conoscenza delle disponibilità di materiali di moltiplicazione e una corretta concessione delle deroghe
per il materiale non disponibile (che, comunque,
non deve aver subito trattamenti chimici e non devono provenire da ogm), il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali (Mipaaf), ha sottoscritto una convenzione con l’Ense (Ente nazionale
sementi elette) che prevede la centralizzazione presso il suddetto Ente, delle informazioni di mercato relative alla disponibilità di sementi e materiale di
moltiplicazione vegetativo biologico. Si può controllare tali disponibilità consultando il sito dell’Ente
(www.ense.it).
Tuttavia il Mipaaf può concedere a tutti gli operatori
un’autorizzazione generale per una determinata specie o varietà qualora l’una o l’altra non siano registrate nell’elenco dell’Ense.
L’eventuale richiesta di deroga deve essere inviata all’Ense, utilizzando l’apposito modulo, per posta tra-
mite raccomandata con avviso di ricevimento, per fax
o per e-mail, almeno 30 giorni prima della semina
per le sementi e l’impiego del materiale di moltiplicazione vegetativo, e almeno 10 giorni prima dell’impianto per le sementi ortive. L’Ense deve dare risposta per posta, per fax o per e-mail con le stesse
modalità sopra indicate, non oltre 30 giorni (dal ricevimento della richiesta di deroga) per le sementi
con l’obbligo di certificazione di moltiplicazione vegetativo e non oltre 10 giorni per le sementi ortive,
esplicitando le motivazioni della non accettazione e
indicando, se possibile, le ditte sementiere o i vivaisti che hanno segnalato la disponibilità del materiale richiesto.
L’Organismo di controllo aziendale, al fine del riscontro della conformità di impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo in deroga, valuterà che:
– la richiesta di deroga sia stata regolarmente inviata
secondo i tempi prestabiliti;
– non vi siano state comunicazioni di negazione alla
deroga stessa;
– la varietà acquistata e seminata corrisponda a quella indicata nella richiesta di deroga.
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