LA PROPAGAZIONE DELLE PIANTE La produzione di sementi, di materiale di moltiplicazione vegetativo (barbatelle, tuberi, bulbi ecc.) e piante destinate al trapianto impiegate in agricoltura biologica, devono sottostare a una precisa normativa. Per tali materiali le norme vigenti stabiliscono che la pianta porta-seme, per le sementi, e la pianta porta marze, per i materiali di moltiplicazione vegetativa, siano state ottenute senza l’impiego di ogm e/o prodotti derivati da tali organismi e comunque con tecniche di produzione conformi alle direttive presenti nel Regolamento (CEE) 2092/91 e successive modifiche e integrazioni. Per tanto si potranno ottenere sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa “da agricoltura biologica”, mettendo a coltura piante porta seme e piante porta marze di origine convenzionale su appezzamenti che abbiano completato il periodo di conversione, continuando ad applicare, per le stesse, il metodo di produzione biologico per almeno una generazione o, in caso di colture perenni, per almeno due cicli colturali. Per quanto riguarda invece le piantine orticole destinate al trapianto, esse devono essere ottenute impiegando sementi “da agricoltura biologica” e applicando il metodo biologico fino all’ottenimento del prodotto commerciale. Per i produttori biologici, al fine di facilitare loro la conoscenza delle disponibilità di materiali di moltiplicazione e una corretta concessione delle deroghe per il materiale non disponibile (che, comunque, non deve aver subito trattamenti chimici e non devono provenire da ogm), il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf), ha sottoscritto una convenzione con l’Ense (Ente nazionale sementi elette) che prevede la centralizzazione presso il suddetto Ente, delle informazioni di mercato relative alla disponibilità di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo biologico. Si può controllare tali disponibilità consultando il sito dell’Ente (www.ense.it). Tuttavia il Mipaaf può concedere a tutti gli operatori un’autorizzazione generale per una determinata specie o varietà qualora l’una o l’altra non siano registrate nell’elenco dell’Ense. L’eventuale richiesta di deroga deve essere inviata all’Ense, utilizzando l’apposito modulo, per posta tra- mite raccomandata con avviso di ricevimento, per fax o per e-mail, almeno 30 giorni prima della semina per le sementi e l’impiego del materiale di moltiplicazione vegetativo, e almeno 10 giorni prima dell’impianto per le sementi ortive. L’Ense deve dare risposta per posta, per fax o per e-mail con le stesse modalità sopra indicate, non oltre 30 giorni (dal ricevimento della richiesta di deroga) per le sementi con l’obbligo di certificazione di moltiplicazione vegetativo e non oltre 10 giorni per le sementi ortive, esplicitando le motivazioni della non accettazione e indicando, se possibile, le ditte sementiere o i vivaisti che hanno segnalato la disponibilità del materiale richiesto. L’Organismo di controllo aziendale, al fine del riscontro della conformità di impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo in deroga, valuterà che: – la richiesta di deroga sia stata regolarmente inviata secondo i tempi prestabiliti; – non vi siano state comunicazioni di negazione alla deroga stessa; – la varietà acquistata e seminata corrisponda a quella indicata nella richiesta di deroga. 25