Contratto di viaggio: conclusione del contratto, responsabilità dell

Contratto di viaggio: conclusione
del contratto, responsabilità
dell'agenzia e recesso del
viaggiatore
Tribunale di Milano, Sez. VII, 8 febbraio 2011, n. 1692
- G. I. Siccardi - L.C. e G.C. c/O. s.r.l.
Bianchi Silvia 754189
Bottesini Erika 758026
Ferrazzi Silvia 753987
MASSIMA
Il contratto di viaggio si reputa concluso nel momento in cui
l'organizzatore accetta la proposta contrattuale del viaggiatore.
L'agenzia di viaggi, che agisce in qualità di mandataria del viaggiatore,
ha l'obbligo, ex art. 1712 c.c., di comunicare al viaggiatore l'avvenuta
accettazione dell'organizzatore. La mancata comunicazione
costituisce, per l'agenzia di viaggi che opera in qualità di mandataria
del viaggiatore, un inadempimento contrattuale. La rinuncia alla
partenza del viaggiatore, se interviene in un momento successivo alla
accettazione dell'organizzatore, non integra la revoca di una semplice
proposta contrattuale, ma un vero e proprio recesso dal contratto di
viaggio che si è già perfezionato con l'accettazione suddetta.
SOGGETTI COINVOLTI
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C.G.
Cliente
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Croce e C.L.
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Opportunity s.r.l.
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Alpitour
Eredi
Agenzia di viaggi (intermediaria)
Tour Operator (organizzatore)
I FATTI
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C.G. Acquista un pacchetto tutto compreso del valore di 10000 euro presso l'agenzia
Opportunity s.r.l.
In seguito al decesso di C.G., Croce e C.L. chiedono la restituzione dell'importo totale,
assumendo di avere revocato una proposta contrattuale di pacchetto di viaggio che, a
loro dire, ancora non si era perfezionato.
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L'agenzia ha già restituito 674,56 euro
Croce e C.L. chiedono la restituzione della somma residua di euro 9325,44
L'agenzia chiede la reiezione di tali domande per intervenuta prescrizione ed in
subordine per infondatezza.
DECISIONI DEL GIUDICE
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C.L. viene escluso perché non c'è prova della sua legittimazione ad agire
L'eccezione preliminare di prescrizione annuale sollevata da Opportunity s.r.l. è
infondata
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Non state prodotte da ambo le parti documentazioni sulle condizioni generali di
contratto
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Ci si deve rifare alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084 relativa al contratto di viaggio
Il contratto di viaggio si intende concluso nel momento in cui il viaggiatore
(proponente) viene a conoscenza dell'accettazione dell'organizzatore (destinatario)
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L'agente intermediario non aveva dato pronta comunicazione della conclusione del
contratto (art.1712 c.c.), la cui unica copia è illeggibile e non sottoscritta da Croce
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segue....
Croce non rivendica di aver subito un danno in ragione della non tempestiva
comunicazione da parte di Opportunity s.r.l. della conclusione del contratto, ma
sostiene di aver revocato la proposta prima che questa fosse stata accettata da
Alpitour, per cui richiede la restituzione della somma versata
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Nel caso in questione si tratta di un recesso da contratto già concluso e
perfezionato e non la revoca di una “semplice” proposta contrattuale, come
testimoniano i documenti forniti da Alpitour
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Croce, avendo rinunciato prima della partenza, deve pagare una penale ad
Alpitour
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Opportunity s.r.l. ha destinato al pagamento di tale penale l'importo ricevuto
da Croce, restituendole l'eccedenza
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Croce non può pretendere null'altro
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Le domande attoree vengono respinte
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Croce deve far fronte alle spese processuali
NORME APPLICATE ALLA SENTENZA
Legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
Ratifica ed esecuzione della
convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a
Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084.
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Il mandatario
deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione,
per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi,
importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni
o ha ecceduto i limiti del mandato.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a non proposta.
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Art.1712 c.c. Comunicazione dell'eseguito mandato.
segue....
Il contratto è concluso
nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza
dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al
proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente
necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia
immediatamente avviso all'altra parte.
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata,
l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
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Art. 1326 c.c. Conclusione del contratto.
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D.lgs. 23 maggio 2011 n.79 con allegato il Codice del Turismo.
Art. 32, 33, 34 del Codice del Turismo.