Contratto di viaggio: conclusione del contratto, responsabilità dell'agenzia e recesso del viaggiatore Tribunale di Milano, Sez. VII, 8 febbraio 2011, n. 1692 - G. I. Siccardi - L.C. e G.C. c/O. s.r.l. Bianchi Silvia 754189 Bottesini Erika 758026 Ferrazzi Silvia 753987 MASSIMA Il contratto di viaggio si reputa concluso nel momento in cui l'organizzatore accetta la proposta contrattuale del viaggiatore. L'agenzia di viaggi, che agisce in qualità di mandataria del viaggiatore, ha l'obbligo, ex art. 1712 c.c., di comunicare al viaggiatore l'avvenuta accettazione dell'organizzatore. La mancata comunicazione costituisce, per l'agenzia di viaggi che opera in qualità di mandataria del viaggiatore, un inadempimento contrattuale. La rinuncia alla partenza del viaggiatore, se interviene in un momento successivo alla accettazione dell'organizzatore, non integra la revoca di una semplice proposta contrattuale, ma un vero e proprio recesso dal contratto di viaggio che si è già perfezionato con l'accettazione suddetta. SOGGETTI COINVOLTI ● C.G. Cliente ● Croce e C.L. ● Opportunity s.r.l. ● Alpitour Eredi Agenzia di viaggi (intermediaria) Tour Operator (organizzatore) I FATTI ● ● C.G. Acquista un pacchetto tutto compreso del valore di 10000 euro presso l'agenzia Opportunity s.r.l. In seguito al decesso di C.G., Croce e C.L. chiedono la restituzione dell'importo totale, assumendo di avere revocato una proposta contrattuale di pacchetto di viaggio che, a loro dire, ancora non si era perfezionato. ● ● ● L'agenzia ha già restituito 674,56 euro Croce e C.L. chiedono la restituzione della somma residua di euro 9325,44 L'agenzia chiede la reiezione di tali domande per intervenuta prescrizione ed in subordine per infondatezza. DECISIONI DEL GIUDICE ● C.L. viene escluso perché non c'è prova della sua legittimazione ad agire L'eccezione preliminare di prescrizione annuale sollevata da Opportunity s.r.l. è infondata ● Non state prodotte da ambo le parti documentazioni sulle condizioni generali di contratto ● Ci si deve rifare alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084 relativa al contratto di viaggio Il contratto di viaggio si intende concluso nel momento in cui il viaggiatore (proponente) viene a conoscenza dell'accettazione dell'organizzatore (destinatario) ● L'agente intermediario non aveva dato pronta comunicazione della conclusione del contratto (art.1712 c.c.), la cui unica copia è illeggibile e non sottoscritta da Croce ● segue.... Croce non rivendica di aver subito un danno in ragione della non tempestiva comunicazione da parte di Opportunity s.r.l. della conclusione del contratto, ma sostiene di aver revocato la proposta prima che questa fosse stata accettata da Alpitour, per cui richiede la restituzione della somma versata ● Nel caso in questione si tratta di un recesso da contratto già concluso e perfezionato e non la revoca di una “semplice” proposta contrattuale, come testimoniano i documenti forniti da Alpitour ● Croce, avendo rinunciato prima della partenza, deve pagare una penale ad Alpitour ● Opportunity s.r.l. ha destinato al pagamento di tale penale l'importo ricevuto da Croce, restituendole l'eccedenza ● ● Croce non può pretendere null'altro ● Le domande attoree vengono respinte ● Croce deve far fronte alle spese processuali NORME APPLICATE ALLA SENTENZA Legge 27 dicembre 1977, n. 1084. Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084. ● Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato. Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a non proposta. ● Art.1712 c.c. Comunicazione dell'eseguito mandato. segue.... Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. ● Art. 1326 c.c. Conclusione del contratto. ● D.lgs. 23 maggio 2011 n.79 con allegato il Codice del Turismo. Art. 32, 33, 34 del Codice del Turismo.