Le vostre domande - Montascale anziani abbattimento barriere

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Le vostre domande
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Lo scooter elettrico è una carrozzina per disabili?
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Che cos'è un sollevapersone?
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Meglio un montascale a pedana portacarrozzine o un elevatore in verticale?
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Una piattaforma elevatrice deve essere chiusa in un vano?
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La manutenzione semestrale e le visite biennali di controllo delle piattaforme elevatrici
sono sempre obbligatorie?
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Che misure devo prendere per chiedere un preventivo di un montascale?
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Devo necessariamente forare i gradini?
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Che garanzie devono darmi i materiali che l'installatore di montascale, elevatori, vasche o
ausili per disabili mi propone?
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Che caratteristiche deve avere l'azienda che sceglierò per installare il mio montascale, la
mia piattaforma elevatrice, il mio bagno attrezzato o un qualsiasi ausilio per disabili?
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Che differenza c'e' tra un commerciante e un installatore di ausili per disabili?
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Quale tipologia di water attrezzati per disabili installa Centaurus?
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Quando è necessario l'utilizzo di vasche apribili?
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Cos'è una doccia attrezzata per disabili e quanto tempo ci vuole per installarla?
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Quando è necessario l'utilizzo di impianti di sollevamento?
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Cos'è un montascale a pedana portacarrozzine?
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Cos'è un montascale a poltrona?
Lo scooter elettrico è una carrozzina per disabili?
No. I vostri nipoti utilizzano la bicicletta elettrica per divertirsi. Fate la stessa cosa con uno scooter
elettrico in piena sicurezza e tranquillità!
Che cos'è un solleva persone?
Un impianto solleva persone consente lo spostamento in sicurezza di persone gravemente
disabili all'interno della casa. Può essere rappresentato da un apparecchio singolo e mobile
oppure da un impianto completo a soffitto in grado di girare tutta la casa, comandato
dall'accompagnatore o dal disabile stesso. Attenzione!!!!! Per un disabile l'impianto solleva
persone il lavoro più delicato ed importante che si possa pensare di realizzare. La
specializzazione dell'impresa incaricata del lavoro fa la differenza fra i risultati.
Meglio un montascale a pedana porta carrozzine o un elevatore in verticale?
Un elevatore verticale o piattaforma elevatrice verticale è sempre da preferire ad un montascale
porta carrozzine quando gli spazi lo consentono.
Una piattaforma elevatrice deve essere chiusa in un vano?
No. Esistono aziende produttrici che certificano i loro impianti anche senza vano. La corsa viene
solitamente limitata a 3 Metri.
La manutenzione semestrale e le visite biennali di controllo delle piattaforme elevatrici
sono sempre obbligatorie?
Sono obbligatorie per le piattaforme elevatrici, elevatori, pedane, ecc. la cui corsa è superiore a 2
Metri. Per le corse inferiori un minimo di manutenzione è comunque sempre consigliabile.
Che misure devo prendere per chiedere un preventivo di un montascale?
Mettiti in fondo alla scala con lo sguardo rivolto verso l'alto e decidi su che lato applicare la guida.
Misura lo spazio disponibile alla partenza in fondo alla scala. Misura il perimetro scegliendo tra il
lato destro o il lato sinistro della scala (a seconda di dove vuoi installare la guida). Conta il
numero delle curve di percorso (a 90° o 180°). Misura lo spazio disponibile all'arrivo in alto.
Devo necessariamente forare i gradini?
No. Esistono possibilità di adattamento che non richiedono il foraggio dei gradini, così come
esistono marche che producono direttamente montascale con guide da fissare ai muri.
Che garanzie devono darmi i materiali che l'installatore di montascale, elevatori, vasche o
ausili per disabili mi propone?
Devono essere innanzitutto marcati CE, devono avere una buona documentazione di
accompagnamento che ne spieghi l'uso e le caratteristiche. Devono anche essere costruiti da
aziende che hanno rispetto dei loro dipendenti ai quali garantiscono paghe decorose e
rispettose della loro dignità
Che caratteristiche deve avere l'azienda che sceglierò per installare il mio montascale, la
mia piattaforma elevatrice, il mio bagno attrezzato o un qualsiasi ausilio per disabili?
Deve essere una azienda vera e non una "pagina web". Informati su quanti dipendenti ha e se
fa parte di gruppi consociati e diffusi sul territorio.
Che differenza c'e' tra un commerciante e un installatore di ausili per disabili?
Il commerciante può venderti esclusivamente i prodotti per i quali ha un contratto commerciale di
rivendita. L'installatore ricerca la marca e il modello più adatto alle tue esigenze, senza vincoli
commerciali di sorta, e lo installa con competenza professionale.
Quale tipologia di water attrezzati per disabili installa Centaurus?
L'installazione consiste nella fornitura e messa in opera di un water completo di apparecchiatura
in grado di erogare acqua per pulire ed aria per asciugare. Pulizia ed igiene intima perfetta anche
senza la necessità del contato fisico.
Quando è necessario l'utilizzo di vasche apribili?
Se ti sembra eccessivamente faticoso o rischioso entrare o uscire dalla vasca allora è il momento
di pensare all'adozione di una vasca apribile. Conformemente allo spazio disponibile sceglierai tra
una vasca con porta apribile verso l'interno o verso l'esterno. Se ti sembrerà utile potrai arricchir la
tua vasca di optional quali la doccia alta e il doccietto a mano, il massaggio, l'idromassaggio, la
ventilazione calda, ecc. La vasca con porta apribile è un sanitario che può essere comodamente
usato da tutta la famiglia.
Cos'è una doccia attrezzata per disabili e quanto tempo ci vuole per installarla?
Una doccia attrezzata per disabili o anziani non può essere un guscio di plastica incollato a terra
su un tappeto di macerie. Essa è un luogo protetto e sicuro che va costruito conformemente alle
possibilità fisiche dell'utilizzatore per progettare e installare il quale servono alcuni giorni di lavoro.
Diffidate di chi promette l'impossibile!
Quando è necessario l'utilizzo di impianti di sollevamento?
La necessità di installare un impianto di sollevamento e spostamento (sollevatore e/o
transelevatore) si evidenzia quando la persona da assistere non è assolutamente in grado di
alzarsi dal letto (ad esempio per sedersi sulla carrozzina) rendendo quindi necessario l'intervento
di terze persone. L'operazione di sollevamento di una persona è sempre faticosa difficile e
rischiosa, se fatta "a mano", diventa comoda facile e sicura se si utilizzano i nostri impianti. La
Centaurus ha effettuato impianti di sollevamento e movimento a copertura totale di intere
abitazioni con sistemi anche totalmente autonomi (è il disabile che si imbraga e decide in quale
stanza andare).
Cos'è un montascale a pedana portacarrozzine?
Il montascale portacarrozzine o servoscale a pedana porta carrozzine è un impianto in grado di
portare una persona in carrozzina da un piano all'altro di un'abitazione. Questa soluzione, a
nostro avviso, è da adottarsi in tutti quei casi in cui non è possibile realizzare impianti a
movimento verticale. Diventa veramente comodo solamente se installato su scale con una
larghezza utile di almeno 1200 mm pur potendo passare in scale larghe dai 1000 mm in poi.
Cos'è un montascale a poltrona?
Il montascale (o servoscala) a poltrona è un impianto per il trasporto di persone sedute lungo le
scale. Il suo scopo è quello di renderti la libertà di movimento all'interno della tua casa e di
renderti la vita più comoda.
Altre domande frequenti prima dell'acquisto del montascale a poltroncina.
Cosa fare se il condominio si rifiuta di installare il montascale nelle scale condominiali?
Per rispodere a questa domanda abbiamo creato una sezione apposita.
Guarda la pagina successiva montascale in condominio.
Il montascale a poltroncina ostacola il passaggio delle persone a piedi?
Il montascale a poltroncina è fissato al muro e prende pochissimo spazio nelle scale, sia in
funzione, sia nella posizione di riposo, quando la poltroncina può essere posizionata in alto,
prendendo lo spazio di pochi centimetri.
Il montascale a poltroncina fa rumore quando si sposta?
Assolutamente silenzioso e molto pratico da usare, il montascale a poltroncina è il modello più
usato nelle case italiane dove è presente un anziano o una persona che ha difficoltà a
deambulare.
E’ necessario una particolare tipologia di impianto elettrico?
Il montascale funziona con la normale corrente di casa per caricare la batteria. In caso di black
out, il montascale ha sempre una riserva in grado di non lasciare mai la persona a metà strada.
Per installare il montascale sono necessari permessi da parte del comune?
Per installare un montascale in casa o presso una attività non sono necessari permessi di
installazione da parte del comune o da parte di altri enti, proprio perché non modificano la
volumetria della scala.
Quanto tempo è necessario per il montaggio?
L’installazione del montascale avviene in 1 solo giorno, creando il minor disagio possibile
all’interno della abitazione.
Sono previste detrazioni fiscali e agevolazioni da parte dello Stato?
Si, la spesa sostenuta per l’acquisto del montascale può essere detratta dai redditi con un
risparmio fiscale del 19% o del 36% dell’importo totale. L’IVA è al 4%.
Montascale in condominio: cosa fare se l’assemblea si rifiuta?
L’assemblea può rifiutarsi di sostenere le spese ma NON può rifiutare di installare il
montascale.
In caso di rifiuto da parte della assemblea il costo del montascale dovrà essere sostenuto solo
dal richiedente.
Qui trovate la normativa:
la normativa di riferimento, Legge 9 gennaio 1989, n. 13 stabilisce quanto segue all'articolo 2.1
•
2. 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto l’abbattimento delle barriere architettoniche,
sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con
le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
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2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro 3 mesi dalla
richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap,
possono installare, a proprie spese, servoscala oppure strutture mobili e facilmente
rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere
più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
Quindi nessuna paura per vicini poco sensibili alle problematiche dei disabili.
Lo Stato ha trovato per voi la soluzione.
Abbattimento barriere architettoniche nei palazzi privati d'epoca
Domanda
Dall'Assemblea di Condominio ho avuto un rifiuto con la motivazione che il palazzo è antico e che
ci sarebbero problemi per la sicurezza dell'edificio.....
Risposta
DOMANDA
Mi chiamo Maria Edvige, nata ed abitante a Milano in un piccolo appartamento, di mia proprietà,
in una casa di ringhiera molto vecchia, credo del 1800.
Tento di fare una breve, ma esauriente cronistoria dei fatti. Sono invalida al 100% con tumore
metastatico osseo con forte probabilità di fratture patologiche se sottoposta a sforzi, come quello
di fare quotidianamente le scale (che oltretutto sono molto ripide e con gradini alti), dato che le
metastasi erano (ora la situazione è peggiorata, ma lo preciserò più avanti) soprattutto localizzate
al bacino e a entrambi i femori, oltre al rachide lombosacrale, ecc.
Resa consapevole delle conseguenze possibili dai miei oncologi dell'Istituto Nazionale dei
Tumori, ho contattato una Ditta per far fare al loro geometra gli opportuni sopralluoghi nello
stabile dove abito, per verificare la possibilità di installare un servoscala a poltroncina lungo le
scale per la lunghezza dei suoi due piani. Io abito appunto al secondo piano, ovviamente senza
ascensore. Dopo un primo sopralluogo il geometra è venuto per un secondo sopralluogo con il
tecnico della Ditta specializzata nei diversi supporti per disabili (servoscala a poltroncina, pedane
elevatrici, piccoli ascensori, ecc,).
Il 10 dicembre 2008 mi sono presentata all'Assemblea condominiale, da me richiesta, per
comunicare al Condominio la mia intenzione di installare un servoscala a poltroncina richiudibile.
Mi accompagnava il geometra per spiegare come sarebbe stato il servoscala ed anche per
rispondere ad eventuali domande dei condomini..... Ho avuto un rifiuto con la motivazione che il
palazzo è antico e che ci sarebbero problemi per la sicurezza dell'edificio: che fare?!'
RISPOSTA
Gentile Maria Edvige,
la normativa di riferimento, Legge 9 gennaio 1989, n. 13 stabilisce quanto segue all'articolo 2.1
2. 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette
ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo
1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di
segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'intemo degli edifici privati, sono approvate
dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste
dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta
fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita
la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie
spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare
l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli
ascensori e alle rampe dei garages.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del
codice civile.
Il comma 3 di tale articolo stabilisce il rispetto degli articoli 1120 e 1121 Codice Civile che le
riportiamo di seguito:
Art. 1120 Innovazioni
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte
le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose
comuni (1108).
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio
inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Art. 1121 Innovazioni gravose o voluttuarie
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle
particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti
suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono
esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la
maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la
spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in
qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di
esecuzione e di manutenzione dell'opera.
In particolare nel suo caso va attentamente valutato l'aspetto della sicurezza:
"Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio
inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino."
Le consigliamo, quindi, di agire con cautela e di rivolgersi all'Ufficio Tecnico del suo Comune per
fare una richiesta di deroga in relazione al progetto.
A questo punto sarà l'Ufficio Tecnico del Comune di appartenenza a dovere esprimere il suo
parere in merito e se le concederà la deroga potrà seguire l'iter previsto.
In tal caso le rammentiamo la possibilità di fare richiesta di contributi per superare le barriere
architettoniche ai sensi della Legge n. 13/89 (la domanda va fatta prima di dare avvio ai lavori).
È importante che lei fornisca al Comune il progetto, da cui si ricavi il reale ingombro del
servoscala a sedile sulla scala e sul pianerottolo, sia in corsa che da fermo. Va verificata quale
sarà l'effettiva ampiezza della scala, una volta installato tale meccanismo.
Riteniamo che, con i dovuti accorgimenti tecnici, tale ingombro possa e debba essere ridotto al
minimo e, in particolare, il sedile da fermo dovrebbe occupare lo spazio del pianerottolo e non
della scala. Inoltre, sarebbe meglio se la seduta e i braccioli fossero reclinabili.
Tenga presente che, in caso di emergenza, la scala dovrà essere tenuta sgombra e non potrà
essere utilizzato questo meccanismo per l'evacuazione.
Pertanto, in caso di malfunzionamento del servoscala o in altre situazioni critiche, le consigliamo
di avvalersi di un cingolato mobile o di una sedia tipo "scoiattolo", che potrebbe essere richiesto
alla ASL di appartenenza.
(30 Giugno 2009)
Aggiornata il 01/07/2009 da SuperAbile
Raccordi tra marciapiede e carreggiata
Domanda
Qual è la pendenza massima da rispettare sia nei punti di attraversamento pedonale che in
prossimità di eventuali passi carrai?
Risposta
DOMANDA
Vorrei sapere qual è la pendenza massima da rispettare per i raccordi fra marciapiede e
carreggiata, sia nei punti di attraversamento pedonale che in prossimità di eventuali passi carrai.
RISPOSTA
Gentile utente,
allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono
ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm. (art.
8.2.1 DM n. 236/89).
Le riportiamo alcuni articoli della normativa di riferimento che è il DPR n. 503/96. Questo Decreto
rimanda per le specifiche tecniche a diversi articoli del DM n. 236/89.
Decreto Ministero Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236
"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell'eliminazione delle barriere architettoniche"
4.2 Spazi Esterni
4.2.1 Percorsi
Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso
preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte
o impedite capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei
parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti.
I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione
alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura
che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza
deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti fra loro,
anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.
Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere
un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva nonché
acustica se percorso con bastone.
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero
superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni
cromatiche.
In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto
da un passo carrabile, devono predisporsi rampe di pendenza contenute e raccordate in maniera
continua col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote. Le intersezioni tra
percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non
vedenti.
(Per le specifiche vedi 8.2.1).
4.2.2 Pavimentazione
La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole.
Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere
contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o
pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili.
8.2.1 Percorsi
Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire
l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da
realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare, (per le dimensioni vedi punto 8.0.2
spazi di manovra).
Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia
indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per
almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di
qualsiasi interruzione.
Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio,
essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a
spigoli vivi ed essere interrotto, almeno ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone
adiacenti non pavimentate.
La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono
ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11.
Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità di
almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale lunghezza
deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell'8%.
La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%.
In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e
livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore
al 22%.
Il dislivello ottimale tra il piano di percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso
adiacenti è di 2,5 cm.
Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono
ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm.
Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun
genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa
di infortunio ad una persona in movimento.
(17 Dicembre 2009)
Aggiornata il 22/12/2009 da SuperAbile
Aliquota iva per progetto di abbattimento barriere architettoniche
Domanda
Il professionista deve fatturare al 20 o al 4 per cento?
Risposta
DOMANDA
Avrei necessità di chiarire quale debba essere l'aliquota Iva da applicare sulla parcella del
progettista nel caso di progetto per intervento superamento di barriere architettoniche. Infatti,
certi studi professionali applicano l'Iva al 4%, mentre altri al 20%.
RISPOSTA
Gentile utente,
il professionista deve fatturare al 20%.
L'IVA agevolata al 4% è per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad
oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione
delle barriere architettoniche.
A tal proposito, le segnaliamo quanto precisato dalla
"Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili 2009" pubblicata dalla Agenzia delle Entrate:
6. Eliminazione delle barriere architettoniche
Fino al 31 dicembre 2011 è possibile fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione
edilizia.
Rientrano tra queste, oltre alle spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche
riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di
strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano
adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. La detrazione per l'eliminazione delle barriere
architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese
sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto
alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% .
Si ricorda che la detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti
unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità.
Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia
pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna della persona
con disabilità. Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici,
per i quali è già previsto l'altro beneficio consistente nella detrazione del 19%.
La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può
essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione, se risulta conforme alle
prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche (fermo
restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi
possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).
Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione
rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione. Per le prestazioni di servizi
relative all'appalto dei lavori in questione, è applicabile l'aliquota Iva agevolata del 4%, anziché
quella ordinaria del 20%.
(29 Gennaio 2010)
Aggiornata il 30/01/2010 da SuperAbile
Disabilità e agevolazioni fiscali: acquisto beni di facile consumo
Domanda
Sono un invalido ed usufruisco della L. 104/1992. Posso comprare beni di facile consumo (ad.
es. lavatrice, frigorifero, divano) con le agevolazioni fiscali previste dalla legge e pagare l'IVA
ridotta?
Risposta
La L. 104/92, in via generale, non da diritto ad agevolazioni sull'acquisto di beni di facile
consumo, quali lavatrici, frigoriferi, ecc. Il problema centrale sta nel collegamento funzionale fra
tipo di menomazione/disabilità e tipo di prodotto. Il collegamento funzionale lo stabilisce solo lo
specialista dell'Azienda USL che rilascia la prescrizione autorizzativa, se ritiene che, fra il prodotto
e il tipo di disabilità, ci sia un collegamento funzionale. Solo se si è in possesso della prescrizione
autorizzativa si può fruire dell'IVA agevolata. In ogni caso, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato
una Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili utile per individuare i beni che possono essere
oggetto di agevolazione fiscale.
Aggiornata il 25/11/2010 da FormezPA
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