Le vostre domande • Lo scooter elettrico è una carrozzina per disabili? • Che cos'è un sollevapersone? • Meglio un montascale a pedana portacarrozzine o un elevatore in verticale? • Una piattaforma elevatrice deve essere chiusa in un vano? • La manutenzione semestrale e le visite biennali di controllo delle piattaforme elevatrici sono sempre obbligatorie? • Che misure devo prendere per chiedere un preventivo di un montascale? • Devo necessariamente forare i gradini? • Che garanzie devono darmi i materiali che l'installatore di montascale, elevatori, vasche o ausili per disabili mi propone? • Che caratteristiche deve avere l'azienda che sceglierò per installare il mio montascale, la mia piattaforma elevatrice, il mio bagno attrezzato o un qualsiasi ausilio per disabili? • Che differenza c'e' tra un commerciante e un installatore di ausili per disabili? • Quale tipologia di water attrezzati per disabili installa Centaurus? • Quando è necessario l'utilizzo di vasche apribili? • Cos'è una doccia attrezzata per disabili e quanto tempo ci vuole per installarla? • Quando è necessario l'utilizzo di impianti di sollevamento? • Cos'è un montascale a pedana portacarrozzine? • Cos'è un montascale a poltrona? Lo scooter elettrico è una carrozzina per disabili? No. I vostri nipoti utilizzano la bicicletta elettrica per divertirsi. Fate la stessa cosa con uno scooter elettrico in piena sicurezza e tranquillità! Che cos'è un solleva persone? Un impianto solleva persone consente lo spostamento in sicurezza di persone gravemente disabili all'interno della casa. Può essere rappresentato da un apparecchio singolo e mobile oppure da un impianto completo a soffitto in grado di girare tutta la casa, comandato dall'accompagnatore o dal disabile stesso. Attenzione!!!!! Per un disabile l'impianto solleva persone il lavoro più delicato ed importante che si possa pensare di realizzare. La specializzazione dell'impresa incaricata del lavoro fa la differenza fra i risultati. Meglio un montascale a pedana porta carrozzine o un elevatore in verticale? Un elevatore verticale o piattaforma elevatrice verticale è sempre da preferire ad un montascale porta carrozzine quando gli spazi lo consentono. Una piattaforma elevatrice deve essere chiusa in un vano? No. Esistono aziende produttrici che certificano i loro impianti anche senza vano. La corsa viene solitamente limitata a 3 Metri. La manutenzione semestrale e le visite biennali di controllo delle piattaforme elevatrici sono sempre obbligatorie? Sono obbligatorie per le piattaforme elevatrici, elevatori, pedane, ecc. la cui corsa è superiore a 2 Metri. Per le corse inferiori un minimo di manutenzione è comunque sempre consigliabile. Che misure devo prendere per chiedere un preventivo di un montascale? Mettiti in fondo alla scala con lo sguardo rivolto verso l'alto e decidi su che lato applicare la guida. Misura lo spazio disponibile alla partenza in fondo alla scala. Misura il perimetro scegliendo tra il lato destro o il lato sinistro della scala (a seconda di dove vuoi installare la guida). Conta il numero delle curve di percorso (a 90° o 180°). Misura lo spazio disponibile all'arrivo in alto. Devo necessariamente forare i gradini? No. Esistono possibilità di adattamento che non richiedono il foraggio dei gradini, così come esistono marche che producono direttamente montascale con guide da fissare ai muri. Che garanzie devono darmi i materiali che l'installatore di montascale, elevatori, vasche o ausili per disabili mi propone? Devono essere innanzitutto marcati CE, devono avere una buona documentazione di accompagnamento che ne spieghi l'uso e le caratteristiche. Devono anche essere costruiti da aziende che hanno rispetto dei loro dipendenti ai quali garantiscono paghe decorose e rispettose della loro dignità Che caratteristiche deve avere l'azienda che sceglierò per installare il mio montascale, la mia piattaforma elevatrice, il mio bagno attrezzato o un qualsiasi ausilio per disabili? Deve essere una azienda vera e non una "pagina web". Informati su quanti dipendenti ha e se fa parte di gruppi consociati e diffusi sul territorio. Che differenza c'e' tra un commerciante e un installatore di ausili per disabili? Il commerciante può venderti esclusivamente i prodotti per i quali ha un contratto commerciale di rivendita. L'installatore ricerca la marca e il modello più adatto alle tue esigenze, senza vincoli commerciali di sorta, e lo installa con competenza professionale. Quale tipologia di water attrezzati per disabili installa Centaurus? L'installazione consiste nella fornitura e messa in opera di un water completo di apparecchiatura in grado di erogare acqua per pulire ed aria per asciugare. Pulizia ed igiene intima perfetta anche senza la necessità del contato fisico. Quando è necessario l'utilizzo di vasche apribili? Se ti sembra eccessivamente faticoso o rischioso entrare o uscire dalla vasca allora è il momento di pensare all'adozione di una vasca apribile. Conformemente allo spazio disponibile sceglierai tra una vasca con porta apribile verso l'interno o verso l'esterno. Se ti sembrerà utile potrai arricchir la tua vasca di optional quali la doccia alta e il doccietto a mano, il massaggio, l'idromassaggio, la ventilazione calda, ecc. La vasca con porta apribile è un sanitario che può essere comodamente usato da tutta la famiglia. Cos'è una doccia attrezzata per disabili e quanto tempo ci vuole per installarla? Una doccia attrezzata per disabili o anziani non può essere un guscio di plastica incollato a terra su un tappeto di macerie. Essa è un luogo protetto e sicuro che va costruito conformemente alle possibilità fisiche dell'utilizzatore per progettare e installare il quale servono alcuni giorni di lavoro. Diffidate di chi promette l'impossibile! Quando è necessario l'utilizzo di impianti di sollevamento? La necessità di installare un impianto di sollevamento e spostamento (sollevatore e/o transelevatore) si evidenzia quando la persona da assistere non è assolutamente in grado di alzarsi dal letto (ad esempio per sedersi sulla carrozzina) rendendo quindi necessario l'intervento di terze persone. L'operazione di sollevamento di una persona è sempre faticosa difficile e rischiosa, se fatta "a mano", diventa comoda facile e sicura se si utilizzano i nostri impianti. La Centaurus ha effettuato impianti di sollevamento e movimento a copertura totale di intere abitazioni con sistemi anche totalmente autonomi (è il disabile che si imbraga e decide in quale stanza andare). Cos'è un montascale a pedana portacarrozzine? Il montascale portacarrozzine o servoscale a pedana porta carrozzine è un impianto in grado di portare una persona in carrozzina da un piano all'altro di un'abitazione. Questa soluzione, a nostro avviso, è da adottarsi in tutti quei casi in cui non è possibile realizzare impianti a movimento verticale. Diventa veramente comodo solamente se installato su scale con una larghezza utile di almeno 1200 mm pur potendo passare in scale larghe dai 1000 mm in poi. Cos'è un montascale a poltrona? Il montascale (o servoscala) a poltrona è un impianto per il trasporto di persone sedute lungo le scale. Il suo scopo è quello di renderti la libertà di movimento all'interno della tua casa e di renderti la vita più comoda. Altre domande frequenti prima dell'acquisto del montascale a poltroncina. Cosa fare se il condominio si rifiuta di installare il montascale nelle scale condominiali? Per rispodere a questa domanda abbiamo creato una sezione apposita. Guarda la pagina successiva montascale in condominio. Il montascale a poltroncina ostacola il passaggio delle persone a piedi? Il montascale a poltroncina è fissato al muro e prende pochissimo spazio nelle scale, sia in funzione, sia nella posizione di riposo, quando la poltroncina può essere posizionata in alto, prendendo lo spazio di pochi centimetri. Il montascale a poltroncina fa rumore quando si sposta? Assolutamente silenzioso e molto pratico da usare, il montascale a poltroncina è il modello più usato nelle case italiane dove è presente un anziano o una persona che ha difficoltà a deambulare. E’ necessario una particolare tipologia di impianto elettrico? Il montascale funziona con la normale corrente di casa per caricare la batteria. In caso di black out, il montascale ha sempre una riserva in grado di non lasciare mai la persona a metà strada. Per installare il montascale sono necessari permessi da parte del comune? Per installare un montascale in casa o presso una attività non sono necessari permessi di installazione da parte del comune o da parte di altri enti, proprio perché non modificano la volumetria della scala. Quanto tempo è necessario per il montaggio? L’installazione del montascale avviene in 1 solo giorno, creando il minor disagio possibile all’interno della abitazione. Sono previste detrazioni fiscali e agevolazioni da parte dello Stato? Si, la spesa sostenuta per l’acquisto del montascale può essere detratta dai redditi con un risparmio fiscale del 19% o del 36% dell’importo totale. L’IVA è al 4%. Montascale in condominio: cosa fare se l’assemblea si rifiuta? L’assemblea può rifiutarsi di sostenere le spese ma NON può rifiutare di installare il montascale. In caso di rifiuto da parte della assemblea il costo del montascale dovrà essere sostenuto solo dal richiedente. Qui trovate la normativa: la normativa di riferimento, Legge 9 gennaio 1989, n. 13 stabilisce quanto segue all'articolo 2.1 • 2. 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto l’abbattimento delle barriere architettoniche, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile. • 2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro 3 mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, possono installare, a proprie spese, servoscala oppure strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages. Quindi nessuna paura per vicini poco sensibili alle problematiche dei disabili. Lo Stato ha trovato per voi la soluzione. Abbattimento barriere architettoniche nei palazzi privati d'epoca Domanda Dall'Assemblea di Condominio ho avuto un rifiuto con la motivazione che il palazzo è antico e che ci sarebbero problemi per la sicurezza dell'edificio..... Risposta DOMANDA Mi chiamo Maria Edvige, nata ed abitante a Milano in un piccolo appartamento, di mia proprietà, in una casa di ringhiera molto vecchia, credo del 1800. Tento di fare una breve, ma esauriente cronistoria dei fatti. Sono invalida al 100% con tumore metastatico osseo con forte probabilità di fratture patologiche se sottoposta a sforzi, come quello di fare quotidianamente le scale (che oltretutto sono molto ripide e con gradini alti), dato che le metastasi erano (ora la situazione è peggiorata, ma lo preciserò più avanti) soprattutto localizzate al bacino e a entrambi i femori, oltre al rachide lombosacrale, ecc. Resa consapevole delle conseguenze possibili dai miei oncologi dell'Istituto Nazionale dei Tumori, ho contattato una Ditta per far fare al loro geometra gli opportuni sopralluoghi nello stabile dove abito, per verificare la possibilità di installare un servoscala a poltroncina lungo le scale per la lunghezza dei suoi due piani. Io abito appunto al secondo piano, ovviamente senza ascensore. Dopo un primo sopralluogo il geometra è venuto per un secondo sopralluogo con il tecnico della Ditta specializzata nei diversi supporti per disabili (servoscala a poltroncina, pedane elevatrici, piccoli ascensori, ecc,). Il 10 dicembre 2008 mi sono presentata all'Assemblea condominiale, da me richiesta, per comunicare al Condominio la mia intenzione di installare un servoscala a poltroncina richiudibile. Mi accompagnava il geometra per spiegare come sarebbe stato il servoscala ed anche per rispondere ad eventuali domande dei condomini..... Ho avuto un rifiuto con la motivazione che il palazzo è antico e che ci sarebbero problemi per la sicurezza dell'edificio: che fare?!' RISPOSTA Gentile Maria Edvige, la normativa di riferimento, Legge 9 gennaio 1989, n. 13 stabilisce quanto segue all'articolo 2.1 2. 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'intemo degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile. 2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages. 3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile. Il comma 3 di tale articolo stabilisce il rispetto degli articoli 1120 e 1121 Codice Civile che le riportiamo di seguito: Art. 1120 Innovazioni I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (1108). Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Art. 1121 Innovazioni gravose o voluttuarie Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera. In particolare nel suo caso va attentamente valutato l'aspetto della sicurezza: "Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino." Le consigliamo, quindi, di agire con cautela e di rivolgersi all'Ufficio Tecnico del suo Comune per fare una richiesta di deroga in relazione al progetto. A questo punto sarà l'Ufficio Tecnico del Comune di appartenenza a dovere esprimere il suo parere in merito e se le concederà la deroga potrà seguire l'iter previsto. In tal caso le rammentiamo la possibilità di fare richiesta di contributi per superare le barriere architettoniche ai sensi della Legge n. 13/89 (la domanda va fatta prima di dare avvio ai lavori). È importante che lei fornisca al Comune il progetto, da cui si ricavi il reale ingombro del servoscala a sedile sulla scala e sul pianerottolo, sia in corsa che da fermo. Va verificata quale sarà l'effettiva ampiezza della scala, una volta installato tale meccanismo. Riteniamo che, con i dovuti accorgimenti tecnici, tale ingombro possa e debba essere ridotto al minimo e, in particolare, il sedile da fermo dovrebbe occupare lo spazio del pianerottolo e non della scala. Inoltre, sarebbe meglio se la seduta e i braccioli fossero reclinabili. Tenga presente che, in caso di emergenza, la scala dovrà essere tenuta sgombra e non potrà essere utilizzato questo meccanismo per l'evacuazione. Pertanto, in caso di malfunzionamento del servoscala o in altre situazioni critiche, le consigliamo di avvalersi di un cingolato mobile o di una sedia tipo "scoiattolo", che potrebbe essere richiesto alla ASL di appartenenza. (30 Giugno 2009) Aggiornata il 01/07/2009 da SuperAbile Raccordi tra marciapiede e carreggiata Domanda Qual è la pendenza massima da rispettare sia nei punti di attraversamento pedonale che in prossimità di eventuali passi carrai? Risposta DOMANDA Vorrei sapere qual è la pendenza massima da rispettare per i raccordi fra marciapiede e carreggiata, sia nei punti di attraversamento pedonale che in prossimità di eventuali passi carrai. RISPOSTA Gentile utente, allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm. (art. 8.2.1 DM n. 236/89). Le riportiamo alcuni articoli della normativa di riferimento che è il DPR n. 503/96. Questo Decreto rimanda per le specifiche tecniche a diversi articoli del DM n. 236/89. Decreto Ministero Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" 4.2 Spazi Esterni 4.2.1 Percorsi Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti. I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti fra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote. Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva nonché acustica se percorso con bastone. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche. In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi rampe di pendenza contenute e raccordate in maniera continua col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote. Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti. (Per le specifiche vedi 8.2.1). 4.2.2 Pavimentazione La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili. 8.2.1 Percorsi Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare, (per le dimensioni vedi punto 8.0.2 spazi di manovra). Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione. Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto, almeno ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate. La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11. Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità di almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell'8%. La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%. In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%. Il dislivello ottimale tra il piano di percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm. Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm. Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento. (17 Dicembre 2009) Aggiornata il 22/12/2009 da SuperAbile Aliquota iva per progetto di abbattimento barriere architettoniche Domanda Il professionista deve fatturare al 20 o al 4 per cento? Risposta DOMANDA Avrei necessità di chiarire quale debba essere l'aliquota Iva da applicare sulla parcella del progettista nel caso di progetto per intervento superamento di barriere architettoniche. Infatti, certi studi professionali applicano l'Iva al 4%, mentre altri al 20%. RISPOSTA Gentile utente, il professionista deve fatturare al 20%. L'IVA agevolata al 4% è per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche. A tal proposito, le segnaliamo quanto precisato dalla "Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili 2009" pubblicata dalla Agenzia delle Entrate: 6. Eliminazione delle barriere architettoniche Fino al 31 dicembre 2011 è possibile fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione edilizia. Rientrano tra queste, oltre alle spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. La detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% . Si ricorda che la detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità. Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità. Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici, per i quali è già previsto l'altro beneficio consistente nella detrazione del 19%. La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione, se risulta conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria). Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione. Per le prestazioni di servizi relative all'appalto dei lavori in questione, è applicabile l'aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20%. (29 Gennaio 2010) Aggiornata il 30/01/2010 da SuperAbile Disabilità e agevolazioni fiscali: acquisto beni di facile consumo Domanda Sono un invalido ed usufruisco della L. 104/1992. Posso comprare beni di facile consumo (ad. es. lavatrice, frigorifero, divano) con le agevolazioni fiscali previste dalla legge e pagare l'IVA ridotta? Risposta La L. 104/92, in via generale, non da diritto ad agevolazioni sull'acquisto di beni di facile consumo, quali lavatrici, frigoriferi, ecc. Il problema centrale sta nel collegamento funzionale fra tipo di menomazione/disabilità e tipo di prodotto. Il collegamento funzionale lo stabilisce solo lo specialista dell'Azienda USL che rilascia la prescrizione autorizzativa, se ritiene che, fra il prodotto e il tipo di disabilità, ci sia un collegamento funzionale. Solo se si è in possesso della prescrizione autorizzativa si può fruire dell'IVA agevolata. In ogni caso, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili utile per individuare i beni che possono essere oggetto di agevolazione fiscale. Aggiornata il 25/11/2010 da FormezPA