NORMA ITALIANA GL UNI del STIMA DEL IMMOBILI VALORE DI MERCATO DEGLI Determination of the market value of properties DESCRITTORI Estimo e valutazione, stima immobiliare, metodi, criteri, valutatore, esperto, servizi professionali CLASSIFICAZIONE CT/EF Codice progetto U98000240 SOMMARIO Italiano La norma è finalizzata a definire principi e procedimenti funzionali alla stima del valore di mercato degli immobili. Inglese The norm is aimed to defining the criteria for the estimation of market value of the properties. RELAZIONI NAZIONALI RELAZIONI INTERNAZIONALI ORGANO COMPETENTE Proponente: GL “Stima del valore di mercato degli immobili” organo tecnico misto tra la Commissione “Commercio” e la Commissione “Prodotti processi e sistemi per l’organismo edilizio” RATIFICA Presidente dell’UNI, delibera del RICONFERMA Varianti rispetto all’edizione precedente UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione Via Sannio, 2 20137 Milano, Italia 1 UNI Codice progetto U98000240 Rev. 05.10.2015 0 INTRODUZIONE La presente norma è volta a definire principi e procedimenti funzionali alla stima del valore di mercato degli immobili, escludendo basi di valore diverse dal valore di mercato, tenendo in considerazione le principali specifiche provenienti dalle norme di riferimento e dagli standard internazionali, europei e nazionali, a beneficio di tutti i soggetti coinvolti al fine di migliorare la qualità del servizio estimativo. 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente norma definisce procedimenti di determinazione del valore di mercato degli immobili, secondo norme specifiche e criteri oggettivi conformi agli standard di riferimento, consentendo di rendere trasparente il processo di valutazione. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI La presente norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente [parte della] norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti). UNI 11558:2014 Valutatore Immobiliare. Requisiti di conoscenza, abilità e competenza. UNI EN 15733:2011 Servizi erogati da agenti immobiliari. UNI CEI EN ISO/IEC 17024 Valutazione della conformità – Requisiti generali per gli organismi che operano nella certificazione del personale. CEN Guide 14:2010 Linee guida di indirizzo per le attività di normazione sulla qualificazione delle professioni. 3 TERMINI E DEFINIZIONI Ai fini del presente documento si applicano i termini e le definizioni di cui alla UNI EN ISO 9000 e i termini e le definizioni seguenti: 3.1 audit documentale: attività finalizzata all’accertamento e riscontro tra lo stato documentale e le prescrizioni normative. 3.2 aggiustamenti: attività finalizzata all’applicazione dell’approccio di mercato (Market approach) che prevede aggiustamenti sistematici ai prezzi di mercato in base alle caratteristiche degli immobili di confronto rispetto alle corrispondenti caratteristiche degli immobili oggetto di stima. 3.3 assunzione: proposizione ritenuta essere vera per certi fini. Comprende fatti, condizioni o situazioni che influiscono sull’oggetto e sull’approccio alla valutazione, la cui verifica può non essere 2 possibile. Una volta dichiarata, deve essere motivata e accettata al fine di comprendere la valutazione. 3.4 assunzione speciale: Un’assunzione nella quale si presuppone che la valutazione sia basata su fatti diversi da quelli esistenti alla data di valutazione 3.5 cliente o committente: chiunque (persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato) richieda prestazioni di stima e valutazione immobiliare. 3.6 dichiarazione di conformità: attestazione che la valutazione è stata eseguita conformemente alla presente norma. 3.7 due diligence immobiliare: attività finalizzata all’accertamento e riscontro tra lo stato documentale, le prescrizioni normative e lo stato di fatto con l’individuazione delle eventuali difformità e/o delle necessarie attività di adeguamento e/o trasformazione, con la quantificazione degli oneri economici necessari. 3.8 immobile o bene immobiliare: fabbricato (o porzione di fabbricato) costituito da una o più unità immobiliari o terreno costituito da una o più particelle catastali. 3.9 informazione di mercato: dati di carattere tecnico, economico e finanziario essenziali per svolgere l’incarico; possono variare in funzione della tipologia dell’immobile oggetto di valutazione e del procedimento di valutazione adottato. 3.10 limitazione: Limite imposto alla valutazione immobiliare; può essere richiesto dal committente, dichiarato dal valutatore oppure imposto dalla normativa. 3.11 metodo del costo (Cost approach): metodo finalizzato a determinare il valore di un immobile attraverso la somma del valore del suolo e del costo di ricostruzione o di sostituzione dell’edificio, eventualmente deprezzato. 3.12 metodo del mercato (Market approach): metodo finalizzato a determinare il valore di mercato di un immobile attraverso il prezzo di mercato rilevato per immobili simili. 3.13 metodo del reddito (Income approach): metodo finalizzato a determinare il valore di mercato di un immobile attraverso il reddito ritraibile da esso erogato. 3.14 procedimenti di stima: modo con cui si conduce un’operazione estimativa per giungere alla soluzione di un problema o ad un risultato. Tramite i procedimenti di stima si giunge alla formulazione quantitativa del valore di mercato. 3.15 promotore immobiliare: soggetto che promuove l’iniziativa immobiliare occupandosi delle fasi inerenti la ideazione, pianificazione economico-finanziaria, progettazione, realizzazione e commercializzazione. 3.16 rapporto di valutazione (o perizia di stima): documento che raccoglie le direttive di un incarico, le finalità della valutazione, il metodo ed i risultati dell’analisi che hanno portato alla stima del valore attribuito all’immobile. 3.17 riesame della valutazione: revisione di un Rapporto di valutazione eseguita da un valutatore diverso dal primo redattore. 3.18 rilievo architettonico: misurazione fisica dell’immobile da effettuarsi in loco con conseguente restituzione grafica dello stato dei luoghi. 3.19 titolarità: possesso di diritti reali inerente un bene immobiliare. 3 3.20 valore attuale netto: misura della differenza tra i ricavi scontati e i costi scontati in un’analisi del flusso di cassa. 3.21 valore di mercato: importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un’adeguata promozione commerciale, nell’ambito della quale le parti hanno agito con cognizioni di causa, con prudenza e senza alcuna costrizione. NOTA 1: Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea N. L 176 del 27 giugno 2013 [4] 3.22 valutatore immobiliare: soggetto che possiede le necessarie qualifiche, conoscenze, abilità e competenze per esercitare l’attività di stima e valutazione immobiliare (vedere UNI 11558:2014). 4 PRINCIPI E PROCEDIMENTI Gli approcci estimativi di seguito definiti, ove ritenuto necessario dal valutatore, possono essere utilizzati in modo combinato. 4.1 Metodo del confronto di mercato L’approccio di mercato si può applicare a tutti i tipi di immobili per i quali sia disponibile un sufficiente numero di recenti, documentate e attendibili transazioni. Il metodo si impiega nelle stime di mercato di singoli immobili e di complessi immobiliari. Maggiore è il numero dei dati relativi agli immobili di confronto (comparabili) e migliori sono le condizioni di svolgimento della stima e, conseguentemente, l’attendibilità del risultato. Tale approccio considera fondamentale la disponibilità di caratteristiche e prezzi relativi a transazioni di immobili similari concluse recentemente nel medesimo segmento di mercato. Al fine di rilevare la congiuntura di mercato, oppure nel caso di stime in cui in un periodo recente siano avvenute insufficienti, non rilevabili e/o inattendibili transazioni (nel segmento di mercato di riferimento), laddove il committente nella fase di sottoscrizione della lettera d'incarico sia stato informato preventivamente delle potenziali criticità, previa analisi della comparabilità delle specifiche caratteristiche immobiliari, in via residuale potranno essere prese in considerazione le richieste di prezzi per immobili simili offerti in vendita (asking price); tuttavia la rilevanza di tale informazione deve essere chiaramente definita e analizzata in modo critico nonché giustificata, obbligatoriamente, nel rapporto estimativo. Al fine di determinare il valore di mercato, nel considerare le informazioni e i prezzi, è necessario procedere ad aggiustamenti, al fine di evidenziare eventuali differenze tra le caratteristiche e le condizioni dei comparabili e quelle specifiche della valutazione che si sta effettuando. In generale vanno considerate anche le differenze delle caratteristiche legali, economiche o fisiche degli immobili di confronto e quelle dell’immobile oggetto di stima. NOTA 2: La definizione di metodo del confronto di mercato (Market approach) utilizzata nella presente norma è coerente con l’analoga definizione richiamata nel Codice delle Valutazioni Immobiliari e nelle Linee guida per la valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie. NOTA 3: Al fine di rilevare la congiuntura di mercato l’analisi può contemplare l’utilizzo di tutte le informazioni ritenute pertinenti, incluse quelle risultanti da listini delle borse immobiliari e quotazioni rilevate da associazioni di categoria. 4 4.2 Metodo del reddito Comprende i metodi che consentono di determinare il valore di mercato considerando la capacità degli immobili di generare benefici monetari. Il procedimento finanziario si articola: nel metodo della capitalizzazione diretta, nel metodo della capitalizzazione finanziaria, nel metodo nell’analisi del flusso di cassa scontato. 4.2.1 Procedimento della capitalizzazione diretta Converte in modo diretto il reddito di un immobile nel valore di mercato, dividendo il reddito annuo per un saggio di capitalizzazione, oppure moltiplicandolo per un fattore. 4.2.2 Procedimento della capitalizzazione finanziaria Applica il calcolo finanziario alla serie dei redditi annuali e del valore di rivendita al termine del periodo di disponibilità dell’immobile da stimare. 4.2.3 Procedimento del flusso di cassa scontato Si basa sul calcolo del valore attuale netto del flusso di cassa di un immobile alla data di valutazione. Il flusso di cassa è costituito dalle entrate ed uscite dell’immobile da valutare. 4.3 Metodo del costo E’ finalizzato a determinare il valore di mercato di un immobile attraverso la somma del valore di mercato del terreno e del costo di ricostruzione o di sostituzione dell’edificio, secondo un definito processo edilizio, considerando l’eventuale deprezzamento maturato al momento della stima. Laddove applicabile, si somma la stima del profitto del promotore immobiliare. 5 DESCRIZIONE DEL PROCESSO VALUTATIVO In funzione delle finalità e delle caratteristiche del soggetto committente sono previsti diversi livelli di servizio da precisare nella lettera d’incarico (vedere Appendice A). 5.1 Lettera di incarico Il valutatore deve sempre confermare al cliente per iscritto, prima dell’avvio di qualsiasi attività, modalità e termini in base ai quali si impegna a eseguire la valutazione, i quali devono comprendere almeno le seguenti attività: a) identificazione del committente; b) finalità della valutazione; c) immobile oggetto della valutazione o diritti reali da valutare; d) data a cui è riferito il valore di mercato; e) segnalazione di eventuale conflitto di interesse, sia nei confronti del committente che di eventuali soggetti terzi interessati; il valutatore dovrà dichiarare per iscritto e senza indebito ritardo eventuali interessi personali; 5 f) dichiarazione di competenza necessaria ad accettare l’incarico, precisando se il valutatore necessita di qualsiasi tipo di supporto da altri in relazione a specifici aspetti dell’incarico; g) eventuali limitazioni, prescrizioni, particolari o deroghe; h) le indagini minime che il valutatore deve effettuare in relazione a quanto previsto nell’Appendice A; i) eventuali consensi alla divulgazione; l) la conferma che la valutazione sarà eseguita in conformità alla presente norma; m) l’ammontare del compenso del valutatore concordato tra le parti. n) indicare la polizza assicurativa (RC professionale) e relativo massimale di copertura. 5.2 Procedura Il processo valutativo è costituito da una serie di attività, comprendenti l’analisi documentale, attività di verifica, indagini di mercato, elaborazione dei dati e redazione del rapporto di valutazione. Ove previsto dall’incarico, vanno espletate anche le fasi di accesso e rilievo dell’immobile e di raccolta di informazioni presso i pubblici uffici. A seguito dell’assunzione del formale incarico di stima, la procedura inerente l’attività di valutazione immobiliare comporterà l’esecuzione dei compiti di seguito elencati: a. verifica documentale preliminare; b. accesso e rilievo dell’immobile oggetto di valutazione, salvo esonero previsto dall’incarico (vedere Appendice A); c. raccolta eventuale di informazioni presso i pubblici uffici (vedere Appendice A); d. indagini di mercato; e. elaborazione dei dati finalizzata al calcolo del valore di mercato; f. redazione del rapporto di valutazione; 5.3 Fasi del processo valutativo Il processo di valutazione immobiliare deve essere sviluppato in relazione alle specifiche situazioni, elementi e riferimenti. In linea generale sono definibili le seguenti tre fasi: Fase 1: analisi documentale e attività di accertamento e verifica; Fase 2: indagine di mercato e elaborazione dei dati; Fase 3: redazione del rapporto di valutazione. 5.4 Analisi documentale e attività di verifica (Fase 1) La presente fase comprende una serie di compiti: a. verifica documentale preliminare; consiste in un’analisi dei documenti che generalmente il committente fornisce al valutatore al fine di consentire l’individuazione dell’immobile oggetto di valutazione e per avere un quadro complessivo delle attività che devono essere svolte; 6 b. accesso e misurazione diretta dell’immobile oggetto di valutazione (salvo esonero previsto dall’incarico); effettuazione di un sopralluogo e ispezione all’immobile oggetto di valutazione. Il sopralluogo e l’ispezione sono svolti sia internamente che esternamente all’immobile e non devono limitarsi a una sua porzione. c. raccolta di informazioni e documenti (salvo esonero dall’incarico) al fine di: I. verificare la conformità dei dati catastali (identificazione, intestazione ecc.); II. verificare la conformità della planimetria catastale; III. accertare la sussistenza dei presupposti al fine della libera circolazione giuridica degli immobili e loro parti, nonché la conformità edilizio-urbanistica; IV. accertare la destinazione urbanistica, ove rilevante; V. verificare la titolarità e l'esistenza di formalità pregiudizievoli. 5.5 Indagine di mercato e elaborazione dei dati (Fase 2) La presente fase comprende i seguenti compiti: a. indagine di mercato; ricerca finalizzata a rilevare le appropriate informazioni di mercato su immobili simili con l’immobile in esame, con verifica delle informazioni al fine di confermare l’accuratezza dell'analisi e la conformità ai requisiti della presente norma. b. elaborazione dei dati finalizzata al calcolo del valore di mercato; calcolo effettuato mediante l’applicazione dei procedimenti di valutazione. 5.6 Redazione del rapporto di valutazione (Fase 3) La presente fase attiene la redazione di un rapporto di valutazione (scritto) che deve fornire informazioni sufficienti per permettere a terzi di comprendere integralmente le analisi, la qualità dei dati, i procedimenti e le metodologie applicate per la determinazione del valore di mercato. Il rapporto di valutazione si può basare su attività di audit documentale o di due diligence effettuata direttamente dal valutatore oppure da terzi. Il rapporto di valutazione deve contenere le seguenti informazioni minime (salvo esonero dall’incarico): I. Identificazione della parte committente; II. Dati e riferimenti del valutatore immobiliare; III. Data del sopralluogo; IV. V. Scopo della valutazione, comprendente la precisazione della base del valore (valore di mercato); Ubicazione, accessibilità, descrizione, consistenza, stato di manutenzione dell’immobile; NOTA 4: Il rapporto deve contenere l’ubicazione (comune, con eventuale località o frazione, indirizzo completo di numero civico) e una descrizione esaustiva dell’immobile oggetto di valutazione, mediante la specificazione della localizzazione e delle modalità d’accesso ad iniziare dalla viabilità pubblica. Il rapporto deve contenere una descrizione delle principali caratteristiche 7 dell’immobile (ad esempio, per i fabbricati, tipologia edilizia, dimensioni, numero dei piani, accessi, finiture, dotazioni impiantistiche, parcheggi, vetustà, ecc.). In ogni caso, la descrizione deve fornire tutti gli elementi necessari per consentire a terzi di formarsi un giudizio adeguato sulle caratteristiche riportate in quanto rilevanti rispetto al valore di mercato e alla qualità dell’immobile. VI. Determinazione delle consistenze Il rapporto deve contenere il dettaglio delle consistenze metriche con la specificazione dell’origine dei dati e delle modalità di rilevazione (tramite misurazione diretta, planimetria, ecc.) e di calcolo della superficie reale, e l’esplicitazione dei criteri utilizzati per la determinazione della superficie commerciale. NOTA 5: (standard internazionali, ovvero Superficie interna netta-SIN, Superficie interna lorda-SIL, Superficie esterna lordaSEL, Sistema italiano di misurazione-SIM, Allegato C del DPR 138/1998). Sovente non è prevista l’effettuazione di un rilievo architettonico connesso alle attività valutative, per cui il medesimo rilievo può essere oggetto di apposito incarico aggiuntivo da concordarsi tra le parti. VII. Identificazione catastale, oltre alla: verifica della corrispondenza tra la rappresentazione catastale e lo stato di fatto dell’immobile; verifica della corrispondenza tra la rappresentazione catastale e l’ultimo stato urbanistico-edilizio autorizzato. VIII. Conformità urbanistico-edilizia con evidenziazione di eventuali difformità limitanti in ordine alla libera circolazione giuridica dell’immobile oggetto di stima. IX. Dotazione impiantistica ed eventuali conformità e certificazioni. X. Titolarità della proprietà. A tal fine dovrà essere accertato lo stato delle trascrizioni (anche pregiudizievoli), con specificazione dell’atto notarile o del titolo legale mediante il quale il bene immobile è pervenuto alla parte proprietaria, e lo stato delle iscrizioni. XI. Sussistenza di servitù attive e passive ivi compreso eventuali servitù legittime, in quanto risultati da giusto titolo, oppure apparenti. XII. Determinazione e documentazione del valore di mercato specificando la data di riferimento della valutazione, le analisi, le motivazioni e i calcoli, includendo una descrizione esaustiva delle informazioni e dei dati esaminati, dell’analisi di mercato, dei metodi e delle procedure di valutazione adottati e dei ragionamenti che supportano le analisi e le conclusioni, anche al fine di un riesame del rapporto di valutazione; XIII. Eventuali condizioni limitanti e assunzioni (e/o assunzioni speciali) che hanno condizionato la valutazione (vedere Appendice A). XIV. Dichiarazione di conformità alla presente norma. 8 XV. Clausola che, in assenza di preventivo accordo, vieti specificatamente la pubblicazione completa o parziale nonché l’utilizzazione del rapporto per finalità diverse da quelle per cui è stato redatto. XVI. Data del rapporto di stima e firma del valutatore. E’ opportuno allegare, a supporto delle informazioni contenute nel rapporto di valutazione, un’esauriente documentazione fotografica e gli elaborati planimetrici dell’immobile oggetto di stima. Si deve allegare, inoltre, ogni altra documentazione ritenuta necessaria a conferma dei risultati e delle conclusioni del rapporto di valutazione. In ogni caso il rapporto di valutazione deve presentare le conclusioni della valutazione in modo chiaro, accurato e completo affinché le medesime non risultino fuorvianti. 6 CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE La valutazione della conformità della prestazione ai requisiti di qualità, descritti nel presente punto, è strutturata per essere uno strumento di misurazione della corretta esecuzione della prestazione professionale da parte del valutatore; supporta, inoltre, il professionista nello svolgimento della prestazione professionale in modo da soddisfare le esigenze della committenza, considerando anche eventuali interessi di terzi. La valutazione della prestazione fornisce un controllo della qualità e dell’attendibilità della stima in esame e considera i seguenti aspetti: - la veridicità, l’attinenza e l’adeguatezza dei dati utilizzati e delle indagini svolte; - l’adeguatezza e l’aderenza alle metodiche estimative utilizzate; - l’adeguatezza e la ragionevolezza delle analisi e delle conclusioni. Nel valutare un rapporto di valutazione si devono, inoltre, considerare: - la completezza; - la coerenza; - la ragionevolezza; - la correttezza. Il riesame del rapporto di valutazione potrà avvenire sulla base di livelli diversi di approfondimento, in quanto finalizzato: (a) al riesame tecnico-formale. Il riesame tecnico-formale della valutazione è compiuto dal valutatore revisore al fine di formulare un giudizio sull’adeguatezza dei procedimenti e dei metodi utilizzati e delle analisi eseguite. Questo tipo di riesame mira a verificare se la valutazione possiede i requisiti di conformità e applica i riferimenti normativi in vigore nello specifico mercato e, come minimo, sia conforme ai principi 9 estimativi che regolano la materia della valutazione secondo la dottrina economica, i criteri estimativi, i procedimenti e i metodi di stima. (b) al riesame di carattere formale e sostanziale, che potrà essere articolato in: i) riesame a tavolino della valutazione. Il riesame a tavolino della valutazione si limita ai dati presentati nel Rapporto di valutazione, che possono essere o non essere confermati. Il riesame si attua utilizzando una lista di controllo. Il valutatore riesaminatore controlla l’accuratezza dei calcoli, la ragionevolezza dei dati, l’adeguatezza della metodologia e l’aderenza con le direttive del cliente, con i requisiti normativi e con gli standard professionali. ii) riesame sul campo. Il riesame sul campo della valutazione comprende l’ispezione esterna e, ove possibile, anche interna dell’immobile da valutare, nonché, possibilmente, ispezioni degli immobili comparabili a conferma dei dati riportati nel Rapporto da riesaminare. Generalmente utilizza la lista di controllo che copre tutte le voci considerate nel riesame a tavolino, e può anche comprendere una conferma dei dati di mercato, una ricerca per raccogliere ulteriori dati e una verifica di eventuali programmi informatici utilizzati nella stesura del Rapporto di valutazione. 10 APPENDICE A (normativa) Requisiti tecnici dell’incarico e del rapporto di valutazione sulla base delle caratteristiche del soggetto richiedente A.1 Valutazione svolta per soggetto qualificato 1 Gli approfondimenti tecnici devono essere concordati in fase di incarico, redatto in forma scritta, e possono prevedere esclusioni e/o limitazioni, che vanno chiaramente riportate nel rapporto di valutazione. A.2 Valutazione svolta per soggetto finanziatore2 Gli approfondimenti tecnici dei beni posti a garanzia di finanziamenti devono essere quelli previsti dalle linee guida di settore, laddove esistenti3. A.3 Valutazioni regolate da specifiche norme di legge Nel caso di valutazioni e attività peritali regolate da specifiche norme di legge (ad esempio quelle previste dalla Legge 6 agosto 2015 n. 132 – Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), la presente norma si applica per tutto quanto non direttamente previsto dalle leggi medesime. A.4 Valutazione svolta per altri soggetti Le valutazioni non ricomprese nelle sopra richiamate categorie devono essere redatte, salvo espressa deroga, in conformità al punto 5 della presente norma con sopralluogo interno ed esterno. Gli approfondimenti tecnici devono essere quanto più completi possibili e prevedere normalmente verifiche tecniche a supporto della valutazione al fine di: verificare la titolarità del bene oggetto di valutazione (anche attraverso specifici accessi presso le competenti Pubbliche Amministrazioni) verificare la conformità edilizio/urbanistico/catastale del bene (anche attraverso specifici accessi presso le competenti Pubbliche Amministrazioni) effettuare l’audit documentale concernente gli impianti, la condizione statica e la condizione ambientale del bene (la due diligence potrà eseguirsi solo su esplicita richiesta). 1 Si intende per soggetto qualificato: es. Ente Pubblico, Investitore Corporate, Developer, Fondo Immobiliare, Fondo Pensione, Banca, Assicurazione, Property company; sono escluse le perizie per l’erogazione di finanziamenti; 2 Si intende per soggetto finanziatore: es. Banca, Società di leasing; 3 Ad esempio: le Linee guida per la valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie (ABI) e le indicazioni Assilea. 11 Le parti possono concordare di non eseguire le verifiche tecniche sopra elencate, in sede di incarico, con descrizione chiara e puntuale delle esclusioni di indagine. Il valutatore deve descrivere chiaramente durante la fase di definizione dell’incarico, sia in forma scritta sia in forma verbale, e nel rapporto di valutazione, i limiti all’incarico e i possibili rischi per il cliente legati all’eliminazione ovvero alla non esecuzione di attività di verifica tecnica specifica. Al committente si deve assicurare un consenso informato. 12 APPENDICE B (Informativa) Riferimenti legislativi applicabili [1] Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13 - Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. [2] Legge 28 giugno 2012, n. 92, comma 59 et al. [3] Legge 14 gennaio 2013 , n. 4 - Disposizioni in materia di professioni non organizzate. [4] Regolamento (UE) N. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. [5] Direttiva (UE) N. 17/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 [6] Legge 6 agosto 2015 n.132 - Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria [7] Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. 13 Bibliografia [1] Codice delle Valutazioni Immobiliari – Italian Property Valuation Standard, IV Edizione (2011), Tecnoborsa, Roma [2] Linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie (2015), ABI, Roma [3] International valuation standards (2013), International Valuation Standards Council (IVSC), London [4] Valuation standards Edition 2014, The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), Coventry [5] European Valuation Standards 7th Edition (2012), The European Group of Valuers’ Associatons (TEGoVA), Bruxelles [6] The Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP), 2014-2015, Appraisal Foundation, Washington DC [7] Manuale Operativo delle stime immobiliari (2011), Agenzia del Territorio, Roma 14