CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO
CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO
NUMERO 3 DEL 24 GENNAIO 2014
LA SETTIMANA IN BREVE
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LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
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LE SCHEDE INFORMATIVE
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LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2014
Con il provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2014 è stato approvato il modello Iva
2014, relativo all’anno d’imposta 2013, aggiornato alle novità in materia di Iva avvenute
nel corso del 2013. Si ricorda che il termine ultimo di presentazione della dichiarazione Iva
è il 30 settembre 2014.

Pagina 5
UN RIEPILOGO DELLE REGOLE DI DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER MEDICINALI
Con la presente scheda, appare utile ricordare al contribuente le regole per poter fruire,
in relazione al periodo d'imposta 2013 appena concluso, della detrazione Irpef del 19%
delle spese per l'acquisto di medicinali, che risultano essere fra quelle più frequenti. Ciò
anche alla luce della recente conferma del Governo sullo stop al taglio a tale detrazione
fiscale.
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Pagina 8
IL PAGAMENTO DEL SUPERBOLLO AUTO ENTRO IL 31.01.2014
I soggetti che risultano possessori di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo
di persone e cose con potenza superiore a 185Kw e con bollo scadente a dicembre 2013,
devono
versare
entro
il
prossimo
31
gennaio
l’addizionale
erariale
alla
tassa
automobilistica (c.d. “superbollo”).
Pagina 11
AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

COMUNICAZIONE BENI AI SOCI ENTRO IL 31 GENNAIO 2014: I RECENTI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, presentiamo una serie di domande e
risposte sulla comunicazione dei beni in uso ai soci, in scadenza il prossimo 31 gennaio,
anche alla luce dei recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con alcune Faq
pubblicate sul proprio sito.
Pagina 14
PRASSI DELLA SETTIMANA

LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico

Pagina 17
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 18
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014
SCADENZARIO

SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 24.01.2014 AL 10.02.2014
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014
LA SETTIMANA IN BREVE
Amici e Colleghi,
Ben ritrovati! Vediamo insieme le principali novità fiscali di questa settimana.
Scade oggi il termine per il versamento della maggiorazione statale della TARES (0,30 euro a
metro quadro) e della mini-IMU 2013. Si ricorda che l'importo minimo per il versamento della miniImu è di 12 euro. Secondo quanto indicato dal Dipartimento delle Finanze nelle Faq pubblicate
nei
giorni
scorsi
sul
proprio
sito,
l'importo
minimo
deve
intendersi
riferito
all'imposta
«complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso Comune», in base
a quanto era stato già esplicitato nelle linee guida al regolamento Imu predisposte dallo stesso
ministero, e non agli importi relativi alle singole rate.
Sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono state rese disponibili le risposte alle
domande più frequenti in tema di Mini Imu e Maggiorazione Tares. Tra i chiarimenti forniti, viene
precisato che, per quanto riguarda i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti
e imprenditori agricoli professionali, il versamento non può essere considerato Mini IMU, poiché si
tratta dell’ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima. Per questa
fattispecie il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente: prima rata non dovuta,
equivalente al 50% dell’importo pagato nel 2012; seconda rata dovuta più saldo sulla prima rata
(tale importo si ottiene calcolando la differenza tra l’imposta annuale 2013 e la prima rata non
versata). In caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere
versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi. Con riguardo alla maggiorazione TARES
(0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato), viene chiarito che, se il Comune non
predispone e non invia i modelli di pagamento in tempo utile, il contribuente che versa in ritardo
non è soggetto a sanzione.
Con comunicato stampa n. 19 del 21 gennaio 2014, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha reso noto che il Governo ha deciso di esercitare l’intervento di razionalizzazione delle
detrazioni fiscali, così come previsto dal comma 575 della Legge di Stabilità 2014, con la Delega
fiscale, attualmente in approvazione in Parlamento. Per tale ragione e anche con l’obiettivo di
evitare ulteriore aggravio fiscale, il Governo provvederà, con apposito provvedimento, ad
abrogare il comma 576 della legge di Stabilità 2014 e di conseguenza non vi sarà alcuna
riduzione delle detrazioni attualmente in vigore, riduzione che sarebbe dovuta scattare a fine
mese. La copertura sarà assicurata incrementando gli obiettivi di risparmio previsti dalla revisione
della spesa. Il decreto legge che dà il via allo stop ai tagli delle detrazioni Irpef verrà approvato
oggi dal Consiglio dei ministri.
Con il Provvedimento n. 6499 del 17 gennaio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il
modello di comunicazione dei dati per l’accesso al finanziamento dei pagamenti dei tributi
sospesi a seguito degli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014
Sardegna. Si tratta degli adempimenti con scadenza compresa tra il 18 novembre e il 20
dicembre 2013, come previsto con il decreto Mef del 30 novembre 2013. I pagamenti dei tributi e
gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati fra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014, senza
applicazione di sanzioni e interessi.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'informativa sul trattamento dei dati personali che
accompagna i primi modelli definitivi delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta
2013 (tra cui il modello 730/2014). Il documento non contiene alcun riferimento alle spese medie
Istat, ovvero ai valori di spesa presuntivi ricavati dalle statistiche Istat. L'Agenzia, sembra, quindi,
orientata ad accogliere le indicazioni del Garante della privacy, che con il provvedimento del
21.11.2013, aveva dato il via libera al nuovo redditometro, richiedendo tuttavia modifiche con
riguardo alle spese medie Istat, che secondo il Garante sono poco riconducibili correttamente
ad un individuo. I controlli previsti dal nuovo redditometro partiranno a breve, forse anticipati da
una circolare operativa delle Entrate. In quell'occasione, potrebbe essere chiarito con certezza
se le spese medie Istat saranno considerate o no.
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2014 il decreto del 23 ottobre
2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, che detta le disposizioni attuative per fruire del
bonus ricercatori, l'incentivo a vantaggio delle imprese che assumono personale in possesso di un
dottorato di ricerca universitario o una laurea magistrale e impiegato in attività di ricerca e
sviluppo. Per poter richiedere il contributo, tuttavia, si dovrà attendere l'attivazione di un'apposita
piattaforma informatica da parte del Ministero stesso, il quale dovrà anche approvare un decreto
che definisce i contenuti della domanda e le modalità di presentazione.
Con un comunicato stampa diffuso il 23 gennaio 2014, Equitalia ha descritto le modalità per
fruire della definizione agevolata delle cartelle entro il 28 febbraio prossimo, come previsto dalla
Legge di Stabilità 2014. In particolare, i contribuenti hanno la possibilità di pagare in un’unica
soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di
accertamento esecutivi emessi per tributi di competenza delle Agenzie fiscali (Agenzia delle
Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), Uffici statali (per esempio
Ministeri e Prefetture) ed Enti locali (Regioni, Province e Comuni), affidati a Equitalia entro il 31
ottobre 2013. Rientrano nell’agevolazione, per esempio, le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva e,
limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe
per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Restano, invece, escluse le
somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti
dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di
pagamento
di
enti
diversi
da
quelli
ammessi
(l’elenco
è
disponibile
sul
sito
www.gruppoequitalia.it).
Un augurio di buon lavoro dalla Redazione
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014
INFORMAZIONE FISCALE
Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi
OGGETTO: Le novità del Modello Iva 2014
Con il provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2014 sono stati approvati per l’anno
d’imposta 2013 il modello di dichiarazione IVA/2014 e il modello IVA BASE/2014. Si ricorda che il
modello Iva 2014 deve essere presentato entro il 30.09.2014, e che il versamento del saldo Iva
2013 (risultante dal mod. Iva 2014) dovrà avvenire entro il 17.03.2014 oppure secondo le scadenze
di Unico 2014 con la maggiorazione dello 0,40%. Nella tabella che segue si illustrano le principali
novità introdotte al modello di dichiarazione IVA/2014.
LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2014
Nel quadro VE è stato introdotto il nuovo rigo VE23, dedicato
all’indicazione delle operazioni assoggettate a decorrere dall’1.10.2013
all’aliquota IVA del 22%. Si ricorda, infatti, che dal 1° ottobre 2013
l'aliquota Iva ordinaria è passata dal 21 al 22%, a stabilirlo è stato il D.l.
76/20131 (c.d. decreto lavoro) attraverso il rinvio dell'aumento al 1°
ottobre, inizialmente fissato al 1° luglio 2013 dalla finanziaria 2013.
Al rigo VE36 relativo alle “Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta
esigibile in anni successivi” è stato eliminato il campo destinato
all’indicazione delle operazioni rientranti nel regime della liquidazione “IVA
LE NOVITÀ DEL
QUADRO VE
per cassa” ex art. 7, DL n. 185/2008, in quanto soppresso a decorrere
dall’1.12.2012. Si ricorda, infatti, che il D.L. n. 83/2012 (c.d. “Decreto
Sviluppo 2012”), all’art. 32-bis, ha previsto una nuova estensione del
regime dell’Iva per cassa rispetto a quanto precedentemente previsto
dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008: i soggetti che, nell’anno solare precedente
hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un
volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro (prima era € 200.000),
potranno optare per la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di
cassa (c.d. “Iva per cassa”) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono
nell’esercizio di impresa, arte o professione. Le regole attuative del nuovo
regime dell’Iva per cassa sono state indicate dal Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze 11.10.2012 e le opzioni a tale regime hanno
avuto effetto a partire dalle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012.
1
Art. 11, comma 1, lett. a), DL n. 76/2013.
Pag. 5
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014
Rientrano nel quadro VE al rigo VE39, ridenominato “Operazioni non
soggette ad imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies" le operazioni
per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, e che dal 2013
concorrono alla determinazione del volume d’affari anche se non sono
soggette all’Iva in quanto carenti del requisito della territorialità (articoli da
7 a 7-septies, Dpr 633/1972).
Si ricorda che con la finanziaria 2013 è stato modificato l'art. 21 del
D.p.r. 633/72, prevedendo l'obbligo di emissione della fattura anche per le
operazioni carenti del requisito della territorialità (art. 21 comma 6-bis del
D.p.r. 633/72), con l’obbligo di indicare al posto dell’ammontare
dell’imposta le seguenti diciture:

“inversione contabile” se effettuate nei confronti di soggetti passivi
debitori in un altro stato UE (per rilevare che l’Iva non è dovuta in Italia ma
nello stato del committente/cessionario);

“operazione
non
soggetta”
se
effettuate
fuori
dall’Ue,
indipendentemente dallo status del committente/cessionario.
LE NOVITÀ DEL
QUADRO VC
Le operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72,
pur concorrendo alla formazione del volume d’affari, non devono essere
considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale. Di
conseguenza a colonna 3 va indicato l’ammontare mensile delle
operazioni effettuate al netto delle predette operazioni.
Come già visto prima nel quadro VE, per le operazioni emesse, anche nel
quadro VF è stato introdotto il nuovo rigo VF12 dedicato all’indicazione
delle operazioni assoggettate, a decorrere dall’1.10.2013, all’aliquota Iva
del 22%.
LE NOVITÀ DEL
QUADRO VF
Al rigo VF20, come già visto nel quadro VE, è stato eliminato il campo
destinato alle operazioni assoggettate al regime IVA per cassa ex art. 7, DL
n. 185/2008, soppresso dall’1.12.2012.
Al campo 5 del rigo VF34, destinato alla determinazione del pro-rata, non
devono essere ricomprese le operazioni non soggette ad IVA già indicate
a rigo VE39.
Nel quadro VO:

nel rigo VO10 è stata introdotta la casella 28, denominata “HR”, a seguito
dell’ingresso nell’UE della Croazia, per l'opzione dell’applicazione dell’IVA
nello Stato UE di destinazione dei beni, oggetto di cessione in base a
cataloghi, corrispondenza e simili.
LE NOVITÀ DEL
QUADRO VO

sono stati soppressi i righi destinati alle opzioni riservate alle società
agricole in quanto non più esercitabili. Si ricorda che la legge di stabilità
2013 (articolo 1, comma 513 della L. 228/2012) ha soppresso due regimi
fiscali opzionali:

quello dedicato alle società agricole (società di persone, a
responsabilità limitata e cooperative, che rivestono la qualifica di
società agricola e che prevedono nel loro oggetto sociale
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014
l’esercizio esclusivo di attività agricole e nella loro ragione o
denominazione l’indicazione di “società agricola”), che potevano
scegliere di tassare il reddito in base ai criteri catastali, piuttosto che
secondo le regole ordinarie;

e quello per le compagini costituite da imprenditori agricoli (che
esercitano
esclusivamente
conservazione,
le
trasformazione,
attività
di
manipolazione,
commercializzazione
e
valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci) che potevano,
sempre in deroga al regime naturale, optare per la determinazione
del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di
redditività del 25%.
La scelta di tali regimi andava indicata nel quadro VO del modello di
dichiarazione Iva e valeva tre anni. Quindi, l’ultima possibile opzione si è
potuta fare per l’anno d’imposta 2012 e finirà naturalmente con la
chiusura del 2014. Da quest’anno, pertanto, il quadro perde i righi VO23 e
VO24, con le relative caselle dove era possibile segnalare la scelta.
Si deve tuttavia segnalare che tali regimi sono stati reintrodotti dalla
Legge di stabilità 2014 (art. 1 comma 36 della L. 147/2013), pertanto dal
2014 è possibile optarvi; l'indicazione dell'opzione sarà effettuata con il
modello Iva 2015.
È stato soppresso il mod. IVA 26/LP che doveva essere presentato dalla
società controllante al competente Agente della riscossione insieme alle
eventuali garanzie per le eccedenze di credito compensate. I dati di tale
modello sono desunti direttamente dal quadro VH dei singoli modd.
annuali IVA 2014 delle società controllate. Pertanto anche le società
partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo dovranno compilare il rigo
VH13 del mod. IVA 2014.
Inoltre, non è più prevista la presentazione all’Agente della riscossione
SOPPRESSO IL
QUADRO LP
da parte della società controllante del mod. IVA 26/PR.
Nel campo 1 del rigo VL8 le società che hanno partecipato alla
liquidazione IVA di gruppo per l’intero anno, devono indicare anche il
credito IVA richiesto a rimborso in anni precedenti e negato formalmente
dall’Ufficio. Tale ammontare va evidenziato anche nel nuovo campo 2.
Trattandosi di un credito maturato in un anno antecedente l’ingresso nella
liquidazione IVA di gruppo, lo stesso rimane nella disponibilità della società
controllata e non può quindi essere trasferito al gruppo.
In caso di partecipazione alla liquidazione IVA di gruppo per periodi
inferiori all’anno il credito in esame va ricompreso al rigo VL27.
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014
INFORMAZIONE FISCALE
Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi
OGGETTO: Un riepilogo delle regole di detraibilità delle spese per medicinali
La Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) ha previsto (all'art. 1, commi 575 e 576)
l'emanazione, entro il 31.01.2014, di specifici Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione degli
oneri detraibili ai fini IRPEF di cui all’art. 15 del TUIR. Si tratta, ad esempio, delle spese per interessi
passivi prima casa, delle spese mediche, delle spese funebri, dei premi di assicurazione rischio
morte, ecc.). La razionalizzazione degli oneri è stata prevista dalla Legge di Stabilità per
assicurare maggiori entrate allo Stato.
La stessa legge ha anche stabilito che se, entro la predetta data, non vengono adottati tali
Provvedimenti, la detrazione IRPEF del 19% prevista dal comma 1 dell'art. 15 si riduce al 18% per il
2013 e al 17% a partire dal 2014.
Con comunicato stampa n. 19 del 21 gennaio 2014, tuttavia, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha reso noto che non vi sarà, per ora, alcuna riduzione delle detrazioni attualmente in
vigore, in quanto il Governo ha deciso di scongiurare tale aggravio fiscale per i contribuenti
trovando piuttosto le risorse finanziarie per lo Stato da una revisione della spesa pubblica
(spending review). Il Governo rinvia l’intervento di razionalizzazione delle detrazioni fiscali, così
come previsto dal comma 575 della Legge di Stabilità 2014, alla Delega fiscale, attualmente
ancora in fase di approvazione in Parlamento. Per tale ragione, il Governo provvederà, con
apposito decreto, ad abrogare il comma 576 della legge di Stabilità 2014 e, di conseguenza, la
riduzione della detrazione dal 19% al 18% con riferimento al periodo d'imposta 2013 non scatterà.
Pertanto, considerando la recente conferma della misura della detrazione al 19% e tenuto
conto anche che, con Provvedimento del 15.01.2014, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la
versione definitiva del modello dichiarativo 730/2014 relativo al periodo d'imposta 2013, appare
utile ricordare al contribuente le regole per poter fruire, in relazione a tale periodo d'imposta,
della detrazione Irpef del 19% delle spese per l'acquisto di medicinali, che risultano essere fra
quelle più frequenti.
E' bene precisare fin da subito che:
 la detrazione compete per le spese sostenute nel corso del periodo d'imposta, secondo il c.d.
"principio di cassa" (lo scontrino del 2013 verrà utilizzato per il modello 730/2014, riferito all'anno
d'imposta 2013);
 è prevista la franchigia di 129,11 euro che deve essere sottratta al totale delle spese dei farmaci, e
solo sulla differenza si applicherà la detrazione del 19%;
 l'ammontare delle spese va riportato al rigo:
 E1 del Mod. 730, al lordo della franchigia,
 RP1 del Mod. Unico, al netto della franchigia,
 la detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari a carico;
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014
 la detrazione spetta al soggetto al quale è intestato il documento di spesa. Se il documento è
intestato al figlio fiscalmente a carico, la detrazione va ripartita tra i genitori in base all'effettivo
sostenimento della spesa, annotando sul documento di spesa la percentuale di ripartizione.
LE SPESE PER MEDICINALI DA BANCO: REGOLE PER LA DETRAIBILITÀ
Per detrarre i farmaci acquistati con
prescrizione
FARMACI E MEDICINALI
Detraibili
medica
o
il
ticket
attestato nello scontrino non è più
necessario conservare la fotocopia
della
ricetta
di
prescrizione
(Risoluzione 10/E/2010)
Ai
MEDICINALI OMEOPATICI
Detraibili
sensi
del
D.lgs.
219/2006
tali
prodotti sono considerati medicinali
(Circolare 21/E/2010 par. 4.7)
Siano preparati direttamente dal
farmacista.
Detraibili a
PRODOTTI GALENICI
condizione
che
rilasciare
PRODOTTI FITOTERAPICI
INTEGRATORI ALIMENTARI
Non
detraibili
è
possibile
lo scontrino parlante
il
dove indica:

natura del prodotto "Farmaco"

qualità "preparazione galenica"

quantità "numero di confezioni"
Nemmeno se prescritti in quanto non
sono considerati medicinali.
Detraibili a
Si
condizione
dall'Ag. italiana del farmaco e dotati
che
di codice AIC (Risoluzione 396/2008)
Non
detraibili
tratti
Detraibili a
condizione
che
di
medicinali
approvati
Nemmeno se prescritti in quanto
appartengono
al
settore
alimentare(Risoluzione 256/2008)
Nello
DISPOSITIVI MEDICI
non
farmacista può redigere una fattura
TIPOLOGIE DI SPESE
FARMACEUTICHE
PARAFARMACI
Se
scontrino
tipologia
sia
indicata
di
dispositivo e
contribuente
conservi
documentazione
marchio
CE
che
riportante
(Circolare
la
il
la
il
20/E/2011
quesito 5.16)
Pag. 9
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014
Generalmente la documentazione giustificativa è fornita dallo scontrino
parlante, il quale deve indicare:
In genere è riportata la locuzione "farmaco" o "medicinale",
tuttavia sono valide anche queste diciture:
MED. o
Abbreviazioni di medicinale e farmaco
F.CO
NATURA
DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA
OMEO
Abbreviazione di prodotto omeopatico
TICKET
La quota di spesa a carico del paziente
SOP
Senza obbligo di prescrizione
OTC
Over the counter, ossia medicinali da banco
La tipologia del farmaco o la sua denominazione. Dal 1°
QUALITÀ
gennaio 2010 il nome del farmaco è sostituito dal codice
alfanumerico AIC (= numero autorizzazione immissione in
commercio)
QUANTITÀ
In genere il numero di confezioni
Cioè del soggetto a cui è destinato il prodotto acquistato, e
che
può
non
coincidere
con
chi
ha
acquistato
il
medicinale. Per facilitare il riporto del codice fiscale viene
CODICE
FISCALE DEL
DESTINATARIO
spesso chiesta l'esibizione della tessera sanitaria, tuttavia si
ricorda che «qualora l'assistito non sia in grado di esibire la
tessera sanitaria, il farmacista è comunque tenuto a
rilasciare
uno
scontrino
contenente
il
codice
fiscale
dell'assistito, quando questo sia comunicato dal cliente con
altra
modalità
(compresa
la
dichiarazione
verbale) »
Circolare ministero salute 15.01.2008
Le spese per l'acquisto di medicinali effettate all'estero sono detraibili
SPESE
FARMACEUTICHE
SOSTENUTE ALL'ESTERO
purché dalla documentazione rilasciata si possa risalire alle stesse
informazioni contenute negli scontrini parlanti rilasciati in Italia. Il codice
fiscale, in ogni caso, può essere riportato a mano sul documento di spesa,
mentre la natura, qualità, quantità devono essere attestate dal farmacista
estero in un apposito documento ( Circolare 34/E/2008 quesito 6.1)
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti
Pag. 10
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014
INFORMAZIONE FISCALE
Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi
OGGETTO: Il pagamento del superbollo auto entro il 31.01.2014
I soggetti che risultano possessori, a vario titolo, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185Kw e con bollo scadente a dicembre
2013, devono versare entro il prossimo 31 gennaio l’addizionale erariale alla tassa automobilistica
(c.d. “superbollo”).
Si ricorda, a tal proposito, che la Manovra Monti (D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella
Legge n. 214 del 22.12.2011) ha inasprito la tassazione delle auto di lusso, già introdotta dal D.L. n.
98/2011, innalzando sia l’importo del superbollo da 10 a 20 € per ogni kW oltre la soglia fissata, sia
la stessa soglia da 225 kW a 185 kW, ampliando in tal modo anche la platea dei soggetti
coinvolti. E’, tuttavia, stata prevista una riduzione graduale del superbollo in base alla data di
costruzione del veicolo.
IL VERSAMENTO DEL SUPERBOLLO ENTRO IL 31.01.2014
L’addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. “superbollo”) è
stata introdotta dall’art. 23, comma 21, del D.l. 98/2011, per autovetture
e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza
Il QUADRO
NORMATIVO DI
RIFERIMENTO
superiore ai 225 kW. L’ammontare del superbollo era pari a 10 Euro per
ogni kW eccedente i 225 kW.
La Manovra Monti ha inasprito dal 2012 il super bollo, portandolo da
10 Euro a 20 Euro per ogni kW superiore alla soglia, ed ha altresì stabilito
che il tributo sia applicato su tutte le autovetture e gli autoveicoli ad uso
promiscuo con potenza effettiva del motore superiore a 185 kW.
Il superbollo va versato da tutti i contribuenti possessori di veicoli con
potenza superiore ai 185 kW. Per possessori si intendono:
SOGGETTI OBBLIGATI

i proprietari;

gli usufruttuari;

gli acquirenti con patto di riservato dominio;

gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, così come risultano essere
iscritti al PRA (Pubblico registro automobilistico).
Per le modalità ed i termini di versamento si deve fare riferimento al
TERMINI E MODALITA’
DI VERSAMENTO DEL
SUPERBOLLO
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 07.10.2011,
attuativo dell’art. 23, comma 21, del D.L. n. 98/2011.
In particolare, il versamento del superbollo dovrà essere eseguito
contestualmente al pagamento del bollo ordinario.
Pag. 11
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014
Di conseguenza, i soggetti possessori, a vario titolo, di autovetture ed
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza
superiore a 185Kw e con bollo scadente a dicembre 2013, devono
versare entro il prossimo 31 gennaio, contestualmente al bollo, anche
l’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. “superbollo”).
Secondo quando disposto dall’art. 2 del D.M. 07.10.2011, le modalità
di pagamento sono quelle previste dall’art. 17 del D.lgs. n. 241/97, ovvero
dovrà essere utilizzato il modello “F24 elementi identificativi”, senza però
possibilità di compensazione2.
Per il versamento, dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo
istituiti dalla Risoluzione n. 101/E del 20.10.2011:

“3364”: Addizionale erariale alla tassa automobilistica;

“3365”: Sanzione – addizionale erariale alla tassa automobilistica;

“3366”: Interessi – addizionale erariale alla tassa automobilistica.
Il modello F24 dovrà essere compilato indicando:

nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del
soggetto versante;

nella sezione “ERARIO
ED ALTRO”,
in corrispondenza degli importi a debito
versati:

la lettera A, nel campo “TIPO”;

la targa del veicolo nel campo “ELEMENTI IDENTIFICATIVI”;

il codice tributo nel campo “CODICE”;

l’anno di decorrenza della tassa automobilistica nel campo “ANNO DI
RIFERIMENTO”
(per i soggetti con bollo scaduto a dicembre 2013, nel
campo “anno di riferimento” andrà inserito l’anno 2014).
Il modello “F24 elementi identificativi” così compilato deve essere
presentato:

con modalità telematica per i titolari di partita Iva;

ovvero sia con modalità cartacea presso Banche, Poste, Agenti della
riscossione, sia mediante i servizi di pagamento on-line per i NON titolari
di partita Iva.
L'omesso o insufficiente versamento dell'addizionale comporterà
l'applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato3.
E' prevista una riduzione graduale del superbollo in base all’età (data di
costruzione) del veicolo, in particolare:

dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo si riduce
al 60% (12 € per ogni kW eccedente i 185 kW);
LA RIDUZIONE
GRADUALE DEL
SUPERBOLLO

dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo si riduce
al 30% (6 € per ogni kW eccedente i 185 kW);

dopo 15 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo si riduce
al 15% (3 € per ogni kW eccedente i 185 kW);

dopo 20 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo non è
più dovuto.
2
3
Art. 2, comma 2, D.M. 07.10.2011.
Ex art. 13 del D.lgs. 471/97, come previsto dall’art. 23, comma 21, D.L. n. 98/2011.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014
Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello
di costruzione.
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti
Pag. 13
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014
SAPERE PER FARE
COMUNICAZIONE BENI AI SOCI
ENTRO IL 31 GENNAIO 2014:
I RECENTI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE
INTRODUZIONE
Il prossimo 31 gennaio scade il termine per l’invio della comunicazione relativa ai beni concessi in
godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore nel 2012 e della comunicazione relativa ai
finanziamenti, capitalizzazioni e apporti da parte di soci o familiari, effettuati sempre nel 2012, di
valore pari o superiore ai 3.600 euro.
In vista di tale adempimento, presentiamo una serie di domande e risposte su alcuni aspetti
dell'adempimento, sulla base dei recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con alcune
Faq pubblicate sul proprio sito.
INDICE DELLE DOMANDE
1.
I soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata sono tenuti alla
comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni?
2.
Se il bene è concesso in godimento al socio da parte di una società di persone o di
capitali in regime di trasparenza, quando sussiste l'obbligo di comunicazione?
3.
Sul modello di comunicazione dei beni concessi in uso ai soci o dei finanziamenti e
capitalizzazioni, è necessario apporre la firma?
4.
Come ci si deve comportare in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno
solare?
5.
Se nel corso del periodo d’imposta il socio concede più di un finanziamento, o più di un
apporto, quale data occorre indicare?
Pag. 14
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014
DOMANDE E RISPOSTE
D.1 I SOGGETTI CHE ADOTTANO IL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA SONO TENUTI ALLA COMUNICAZIONE DEI
FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI?
R.1 Se il soggetto che adotta la contabilità semplificata NON è dotato di un conto corrente
dedicato all’attività, è previsto l’esonero dall'adempimento. L’obbligo, però, sussiste nel caso
in cui l'impresa in contabilità semplificata sia dotata di un conto corrente dedicato all’attività.
Le stesse conclusioni devono essere tratte per:
 le imprese che adottano il regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 - "nuovi
minimi");
 il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3 e seguenti, del D.L. n. 98/2011 - "ex minimi");
 il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della Legge n. 388/2000).
L’obbligo di comunicazione, invece, sussiste sempre per le imprese che adottano il regime di
contabilità ordinaria.
D.2 SE IL BENE È CONCESSO IN GODIMENTO AL SOCIO DA PARTE DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE O DI CAPITALI IN REGIME DI
TRASPARENZA, QUANDO SUSSISTE L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE?
R.2 In generale, la comunicazione relativa ai beni dati in uso a soci/familiari va effettuata solo nei
casi in cui sussista una differenza positiva tra il valore di normale di mercato del diritto di
godimento del bene ed il corrispettivo annuo pattuito.
Con riguardo ai beni dati in godimento da società di persone e società di capitali trasparenti,
l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'obbligo della comunicazione non sussiste qualora
non emerga una differenza positiva tra il valore normale del diritto di godimento del bene ed
il valore pattuito, incrementato della quota parte di reddito imputabile al socio per
trasparenza, corrispondente all’ammontare dei costi non ammessi in deduzione (in coerenza
con quanto chiarito dalla Circolare n. 36/E del 24 settembre 2012, pag. 2).
D.3 SUL MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI IN USO AI SOCI O DEI FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI, È
NECESSARIO APPORRE LA FIRMA?
R.3
No. Il modello di comunicazione non prevede la possibilità di firma del contribuente. Il
modello infatti, non è un modello di dichiarazione, bensì un modello di comunicazione. Allo
stesso, pertanto, non risultano applicabili al contribuente gli ordinari obblighi in materia di
conservazione dei documenti contabili.
Resta fermo, invece, l’obbligo da parte dell’intermediario di consegnare al contribuente la
documentazione descritta al par. 4.1 delle istruzioni al modello, cioè:

l’impegno a presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella
comunicazione, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o se verrà
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014
da lui predisposta. Questo impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario o dalla
società del gruppo, anche se rilasciato in forma libera.

entro 30 giorni dal termine previsto per presentare la comunicazione in via telematica, l’originale
del frontespizio e del riepilogo della comunicazione dei dati trasmessi, redatta su modello
conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, sottoscritta dal contribuente, insieme alla
copia della comunicazione di conferma di ricezione da parte dell’Agenzia. La comunicazione è
prova per il dichiarante della presentazione della comunicazione e dovrà essere conservata
insieme all’originale del frontespizio e del riepilogo e al resto della documentazione per il periodo
previsto in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria (art. 43
del DPR n. 600 del 1973);
Inoltre, l'intermediario dovrà conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su
supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del DPR n. 600 del 1973.
D.4 COME CI SI DEVE COMPORTARE IN CASO DI PERIODO D'IMPOSTA NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE?
R.4
La comunicazione fa riferimento ai beni concessi nel periodo di imposta ed ai finanziamenti
ricevuti dall’impresa nel periodo d’imposta, a prescindere dalla coincidenza del periodo
d'imposta con l’anno solare.
Pertanto, per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l’anno solare, ad
esempio, 19 settembre - 18 settembre, la prima comunicazione riguarda i beni e/o i
finanziamenti concessi e/o ricevuti nel periodo d'imposta 19 settembre 2011-18 settembre
2012. In questo caso, la presentazione della comunicazione dovrà avvenire entro il 12
dicembre 2013 (l’invio resta comunque valido se effettuato entro il 31 gennaio prossimo,
come indicato dal comunicato stampa del 6 dicembre scorso). Gli stessi contribuenti
dovranno effettuare la seconda comunicazione entro il 30 aprile 2014; questa riguarderà i
beni/finanziamenti concessi/ricevuti tra il 19 settembre 2012 e il 18 settembre 2013.
Invece, per i soggetti con periodo d'imposta 1° luglio – 30 giugno, la prima comunicazione,
riguardante ciò che è successo nel periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013, dovrà
essere trasmessa entro il 30 aprile 2014; la seconda, relativa al periodo successivo (1° luglio
2013 - 30 giugno 2014), entro il 30 aprile 2015.
D.5
SE NEL CORSO DEL PERIODO D’IMPOSTA IL SOCIO CONCEDE PIÙ DI UN FINANZIAMENTO, O PIÙ DI UN APPORTO,
QUALE DATA OCCORRE INDICARE?
R.5
Nel caso in cui nel corso del periodo d’imposta il socio conceda più di un finanziamento, o
più di un apporto, nei campi “Ammontare dei finanziamenti” e ”Valore delle capitalizzazioni
e degli apporti” del modello di comunicazione occorre indicare la data dell’ultimo
finanziamento o dell’ultimo apporto, come indicato nelle istruzioni al provvedimento di
approvazione del modello. Occorre compilare un intercalare per i finanziamenti e un altro
per le capitalizzazioni.
Pag. 16
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014
PRASSI DELLA SETTIMANA
Nelle ultime due settimane, non sono state pubblicate Circolari da parte dell'Agenzia delle
Entrate.
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Risoluzione n. 11/E del 17 Gennaio 2014
L'Agenzia chiarisce che si applica l'aliquota IVA
agevolata al 10% alla cessione e distribuzione
dell'acqua di sorgente o da tavola attraverso la
rete idrica municipale mediante contratti stipulati
con il Comune o società autorizzate. Al contrario,
l’acqua “di sorgente”, imbottigliata e disponibile al
supermercato,
anche
se
simile
per
alcune
caratteristiche alla “potabile”, sconta l’aliquota
IVA ordinaria del 22% così come avviene per le
acque
minerali.
A
determinare
il
livello
di
tassazione, infatti, non sono tanto le qualità
chimiche e microbiologiche del prodotto, ma le
modalità
con
cui
questo
viene
venduto
e
distribuito.
Risoluzione n. 12/E del 17 Gennaio 2014
L'Agenzia istituisce la causale contributo "EBTR" per
la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da
destinare
al
Confimprese
finanziamento dell’Ente
Italia
–
CSE
in
breve
Bilaterale
“EBICC
TRASPORTI”.
Risoluzione n. 13/E del 17 Gennaio 2014
L'Agenzia istituisce la causale contributo "ENBL" per
la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da
destinare al finanziamento dell’Ente Nazionale
Bilaterale Lavoro e Impresa, in breve “E.N.B.L.I.”.
Pag. 17
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa del 17 Gennaio 2014
L'Agenzia informa che è stato approvato il modello
per le richieste di finanziamento agevolato per il
pagamento dei tributi
sospesi
da
parte
dei
contribuenti danneggiati dall’alluvione che ha
colpito la regione Sardegna lo scorso novembre.
Comunicato stampa del 22 Gennaio 2014
L'Agenzia informa che è stato approvato il modello
per le richieste di finanziamento agevolato per il
pagamento dei tributi
sospesi
da
parte
dei
contribuenti danneggiati dall’alluvione che ha
colpito la regione Sardegna lo scorso novembre.
Comunicato stampa del 23 Gennaio 2014
L'Agenzia rende noto di aver attivato il canale
Twitter
per
avvicinare
maggiormente
Amministrazione e cittadini e rendere più diretta e
trasparente la relazione con i cittadini, le imprese e
i media, rispondendo in modo tempestivo alle
richieste di informazioni di chi accede al social
network.
Pag. 18
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014
SCADENZARIO
LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 24.01.2014 AL 10.02.2014
Venerdì 24 Gennaio 2014
Per i proprietari o titolari di altro diritto reale di
godimento su beni immobili per i quali è scattata
l'abolizione anche della seconda rata dell'IMU 2013
ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. n. 133/2013 e siti in
Comuni che hanno deliberato un'aliquota definitiva
superiore a quella standard prevista dalle norme
statali, scade il termine per il versamento della c.d.
"mini-IMU" 2013, cioè del 40% della differenza tra
l'IMU totale calcolata applicando l'aliquota definitiva
e l'IMU totale calcolata applicando l'aliquota base
(art. 1, comma 680, Legge di Stabilità 2014 - Legge n.
147/2013, che ha così prorogato il termine del
16.01.2014 inizialmente previsto dall'art. 1, comma 5,
del D.L. n. 133/2013).
Venerdì 24 Gennaio 2014
Versamento della maggiorazione standard della
TARES (€ 0,30 a metro quadro), di cui all'articolo 14,
comma 13, del D.L. n. 201/2011, se non eseguito
entro la data del 16.12.2013. I Comuni dovranno
inviare il modello di pagamento precompilato in
tempo utile per il versamento della maggiorazione
(art. 1, comma 680, Legge di Stabilità 2014 - Legge n.
147/2013).
Lunedì 27 Gennaio 2014
Scade il termine, per gli operatori intracomunitari con
obbligo mensile, per presentare gli elenchi INTRASTAT
relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel
mese precedente
Lunedì 27 Gennaio 2014
Scade il termine, per gli operatori intracomunitari con
obbligo
trimestrale,
per
presentare
gli
elenchi
INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie
effettuate nel trimestre precedente (4° trimestre
2013)
Pag. 19
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014
Lunedì 27 Gennaio 2014
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione del
versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2013
non effettuato (o effettuato in misura insufficiente)
entro il 27.12.2013, con la maggiorazione della
sanzione ridotta del 3% e degli interessi legali (2,5%
fino al 31.12.2013 e 1% dal 01.01.2014).
Martedì 28 Gennaio 2014
Scade il termine per presentare la dichiarazione
integrativa che consente di mutare la destinazione
del credito Irpef/Ires/Irap, in particolare di revocare
la richiesta di rimborso in quella in compensazione.
Per quanto riguarda l'Iva i termini si allungano fino al
30 settembre 2014.
Giovedì 30 Gennaio 2014
Ultimo giorno utile, per i soggetti che si avvalgono
del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative
imprenditoriali e di lavoro autonomo
intendono
avvalersi
e che
dell’assistenza
fiscale
dell’Agenzia delle Entrate per l’adempimento degli
obblighi tributari, per presentare la richiesta.
Venerdì 31 Gennaio 2014
Invio della comunicazione mensile/trimestrale degli
elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o
soggette a registrazione, nei confronti di operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi
c.d. "black-list".
Venerdì 31 Gennaio 2014
Liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli
acquisti
intracomunitari
registrati
nel
mese
di
dicembre 2013 per gli enti, associazioni ed altre
organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, D.P.R.
n. 633/1972.
Venerdì 31 Gennaio 2014
Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti
intracomunitari
di
beni
registrati
nel
mese
di
dicembre 2013, dell'ammontare dell'imposta dovuta
e degli estremi del relativo versamento (Modello
INTRA
12)
per
gli
enti,
associazioni
ed
altre
organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, D.P.R.
n. 633/1972.
Venerdì 31 Gennaio 2014
Versamento dell'imposta di registro sui contratti di
locazione e affitto stipulati in data 01.01.2014 o
rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.01.2014 da
parte dei contraenti che non hanno optato per il
regime della “cedolare secca”.
Pag. 20
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014
Venerdì 31 Gennaio 2014
Rinnovo della tasse automobilistiche scadute nel
mese precedente per auto di potenza effettiva
superiore a 35 Kw.
Venerdì 31 Gennaio 2014
Pagamento
dell'addizionale
erariale
alla
tassa
automobilistica (c.d. Superbollo) per i veicoli di
potenza superiore a 185 Kw. L’addizionale è pari a 20
euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo
superiore a 185 Kw. L’addizionale e' ridotta dopo 5,
10 e 15 anni dalla data di costruzione del veicolo,
rispettivamente, al 60%, al 30% e al 15% e non è più
dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione.
Venerdì 31 Gennaio 2014
Per i proprietari di mezzi di trasporto soggetti a tasse
fisse (roulottes, carrelli e targhe prova) e residenti in
Regioni che non hanno stabilito termini diversi, scade
il termine per il pagamento della relativa tassa fissa.
Venerdì 31 Gennaio 2014
I soggetti iscritti al Registro dei revisori legali, anche
se iscritti nella sezione dei revisori inattivi, devono
provvedere al versamento del contributo annuale
per il 2014, pari a € 26,00.
Venerdì 31 Gennaio 2014
Pagamento
del
canone
annuale 2014 o della
1a
di
abbonamento
RAI
rata trimestrale o semestrale
da parte dei titolari di abbonamento alla radio o alla
televisione.
Venerdì 31 Gennaio 2014
Per le imprese di assicurazione, scade il termine per il
versamento
dell’imposta
dovuta
sui
premi
ed
accessori incassati nel mese di Dicembre 2013,
nonché degli eventuali conguagli di imposta dovuta
sui premi ed accessori incassati nel mese di
Novembre 2013
Venerdì 31 Gennaio 2014
Scade il termine per la comunicazione all'Agenzia
delle Entrate dell’impronta dell’archivio informatico
dei documenti rilevanti ai fini tributari oggetto di
conservazione in attuazione dell’art. 5 del D.M.
23.01.2004.
Venerdì 31 Gennaio 2014
Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati dei
soci - comprese le persone fisiche che direttamente
o
indirettamente
nell'impresa
detengono
concedente
-
e
partecipazioni
dei
familiari
dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento
beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra
Pag. 21
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014
il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene
ed il valore di mercato del diritto di godimento, con
riferimento all'anno 2012.
Venerdì 31 Gennaio 2014
Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati delle
persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che
hanno
concesso
all'impresa,
nell'anno
2012,
finanziamenti o capitalizzazioni per un importo
complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari
o superiore a € 3.600,00.
Venerdì 31 Gennaio 2014
Per i soggetti passivi IVA, scade il termine per la
comunicazione delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2012 (c.d.
"spesometro").
Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese
e ricevute nel 2012 per le quali non sussiste l'obbligo
di
emissione
della
fattura,
la
comunicazione
telematica deve essere effettuata qualora l'importo
unitario dell'operazione sia pari o superiore a
€
3.600,00 al lordo dell'Iva.
L'invio
deve
avvenire
telematica, direttamente
esclusivamente
o tramite
in
via
intermediari
abilitati, utilizzando il "Modello di comunicazione
polivalente".
Venerdì 31 Gennaio 2014
Termine per l'invio, da parte degli operatori finanziari
indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del
1973, della comunicazione delle operazioni rilevanti
ai fini IVA, di importo pari o superiore a € 3.600,00,
rilevate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011, che hanno
come acquirente un consumatore finale, che ha
pagato il bene o il servizio con carta di credito, di
debito o prepagata (pagamenti POS).
Venerdì 31 Gennaio 2014
Comunicazione all'Anagrafe tributaria, da parte
degli intermediari finanziari, dei dati riferiti al mese
precedente dei soggetti con i quali sono stati
intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
Venerdì 31 Gennaio 2014
Per gli operatori finanziari, comunicazione integrativa
annuale all'Archivio dei rapporti finanziari dei dati e
delle informazioni sui rapporti di natura finanziaria
intrattenuti nell'anno 2011 con i propri clienti e sulle
operazioni extraconto.
Pag. 22
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014
Venerdì 31 Gennaio 2014
Presentazione della denuncia mensile relativa ai
premi ed accessori incassati nel mese precedente
da parte delle imprese di assicurazione estere che
operano in Italia in regime di libera prestazione di
servizi.
Venerdì 31 Gennaio 2014
Comunicazione delle operazioni di acquisto da
operatori
economici
aventi
sede,
residenza
o
domicilio nella Repubblica di San Marino annotate
nei registri IVA nel mese precedente (Dicembre
2013).
Venerdì 31 Gennaio 2014
Presentazione
della
denuncia
annuale
delle
variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni
verificatesi nel 2013 da parte dei possessori di
reddito dominicale e agrario.
Sabato 1° Febbraio 2014
A partire da tale data è possibile presentare la
Dichiarazione annuale Iva 2014 (relativa all'anno
2013) in via autonoma.
Pag. 23