CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO NUMERO 3 DEL 24 GENNAIO 2014 LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA Pagina 3 LE SCHEDE INFORMATIVE LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2014 Con il provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2014 è stato approvato il modello Iva 2014, relativo all’anno d’imposta 2013, aggiornato alle novità in materia di Iva avvenute nel corso del 2013. Si ricorda che il termine ultimo di presentazione della dichiarazione Iva è il 30 settembre 2014. Pagina 5 UN RIEPILOGO DELLE REGOLE DI DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER MEDICINALI Con la presente scheda, appare utile ricordare al contribuente le regole per poter fruire, in relazione al periodo d'imposta 2013 appena concluso, della detrazione Irpef del 19% delle spese per l'acquisto di medicinali, che risultano essere fra quelle più frequenti. Ciò anche alla luce della recente conferma del Governo sullo stop al taglio a tale detrazione fiscale. Pagina 8 IL PAGAMENTO DEL SUPERBOLLO AUTO ENTRO IL 31.01.2014 I soggetti che risultano possessori di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185Kw e con bollo scadente a dicembre 2013, devono versare entro il prossimo 31 gennaio l’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. “superbollo”). Pagina 11 AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE COMUNICAZIONE BENI AI SOCI ENTRO IL 31 GENNAIO 2014: I RECENTI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, presentiamo una serie di domande e risposte sulla comunicazione dei beni in uso ai soci, in scadenza il prossimo 31 gennaio, anche alla luce dei recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con alcune Faq pubblicate sul proprio sito. Pagina 14 PRASSI DELLA SETTIMANA LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico Pagina 17 I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico Pagina 18 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014 SCADENZARIO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 24.01.2014 AL 10.02.2014 Pagina 19 Pag. 2 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Amici e Colleghi, Ben ritrovati! Vediamo insieme le principali novità fiscali di questa settimana. Scade oggi il termine per il versamento della maggiorazione statale della TARES (0,30 euro a metro quadro) e della mini-IMU 2013. Si ricorda che l'importo minimo per il versamento della miniImu è di 12 euro. Secondo quanto indicato dal Dipartimento delle Finanze nelle Faq pubblicate nei giorni scorsi sul proprio sito, l'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta «complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso Comune», in base a quanto era stato già esplicitato nelle linee guida al regolamento Imu predisposte dallo stesso ministero, e non agli importi relativi alle singole rate. Sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono state rese disponibili le risposte alle domande più frequenti in tema di Mini Imu e Maggiorazione Tares. Tra i chiarimenti forniti, viene precisato che, per quanto riguarda i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, il versamento non può essere considerato Mini IMU, poiché si tratta dell’ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima. Per questa fattispecie il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente: prima rata non dovuta, equivalente al 50% dell’importo pagato nel 2012; seconda rata dovuta più saldo sulla prima rata (tale importo si ottiene calcolando la differenza tra l’imposta annuale 2013 e la prima rata non versata). In caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi. Con riguardo alla maggiorazione TARES (0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato), viene chiarito che, se il Comune non predispone e non invia i modelli di pagamento in tempo utile, il contribuente che versa in ritardo non è soggetto a sanzione. Con comunicato stampa n. 19 del 21 gennaio 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che il Governo ha deciso di esercitare l’intervento di razionalizzazione delle detrazioni fiscali, così come previsto dal comma 575 della Legge di Stabilità 2014, con la Delega fiscale, attualmente in approvazione in Parlamento. Per tale ragione e anche con l’obiettivo di evitare ulteriore aggravio fiscale, il Governo provvederà, con apposito provvedimento, ad abrogare il comma 576 della legge di Stabilità 2014 e di conseguenza non vi sarà alcuna riduzione delle detrazioni attualmente in vigore, riduzione che sarebbe dovuta scattare a fine mese. La copertura sarà assicurata incrementando gli obiettivi di risparmio previsti dalla revisione della spesa. Il decreto legge che dà il via allo stop ai tagli delle detrazioni Irpef verrà approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Con il Provvedimento n. 6499 del 17 gennaio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione dei dati per l’accesso al finanziamento dei pagamenti dei tributi sospesi a seguito degli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione Pag. 3 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014 Sardegna. Si tratta degli adempimenti con scadenza compresa tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013, come previsto con il decreto Mef del 30 novembre 2013. I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati fra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'informativa sul trattamento dei dati personali che accompagna i primi modelli definitivi delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2013 (tra cui il modello 730/2014). Il documento non contiene alcun riferimento alle spese medie Istat, ovvero ai valori di spesa presuntivi ricavati dalle statistiche Istat. L'Agenzia, sembra, quindi, orientata ad accogliere le indicazioni del Garante della privacy, che con il provvedimento del 21.11.2013, aveva dato il via libera al nuovo redditometro, richiedendo tuttavia modifiche con riguardo alle spese medie Istat, che secondo il Garante sono poco riconducibili correttamente ad un individuo. I controlli previsti dal nuovo redditometro partiranno a breve, forse anticipati da una circolare operativa delle Entrate. In quell'occasione, potrebbe essere chiarito con certezza se le spese medie Istat saranno considerate o no. E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2014 il decreto del 23 ottobre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, che detta le disposizioni attuative per fruire del bonus ricercatori, l'incentivo a vantaggio delle imprese che assumono personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario o una laurea magistrale e impiegato in attività di ricerca e sviluppo. Per poter richiedere il contributo, tuttavia, si dovrà attendere l'attivazione di un'apposita piattaforma informatica da parte del Ministero stesso, il quale dovrà anche approvare un decreto che definisce i contenuti della domanda e le modalità di presentazione. Con un comunicato stampa diffuso il 23 gennaio 2014, Equitalia ha descritto le modalità per fruire della definizione agevolata delle cartelle entro il 28 febbraio prossimo, come previsto dalla Legge di Stabilità 2014. In particolare, i contribuenti hanno la possibilità di pagare in un’unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi di competenza delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), Uffici statali (per esempio Ministeri e Prefetture) ed Enti locali (Regioni, Province e Comuni), affidati a Equitalia entro il 31 ottobre 2013. Rientrano nell’agevolazione, per esempio, le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Restano, invece, escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi (l’elenco è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it). Un augurio di buon lavoro dalla Redazione Pag. 4 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Le novità del Modello Iva 2014 Con il provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2014 sono stati approvati per l’anno d’imposta 2013 il modello di dichiarazione IVA/2014 e il modello IVA BASE/2014. Si ricorda che il modello Iva 2014 deve essere presentato entro il 30.09.2014, e che il versamento del saldo Iva 2013 (risultante dal mod. Iva 2014) dovrà avvenire entro il 17.03.2014 oppure secondo le scadenze di Unico 2014 con la maggiorazione dello 0,40%. Nella tabella che segue si illustrano le principali novità introdotte al modello di dichiarazione IVA/2014. LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2014 Nel quadro VE è stato introdotto il nuovo rigo VE23, dedicato all’indicazione delle operazioni assoggettate a decorrere dall’1.10.2013 all’aliquota IVA del 22%. Si ricorda, infatti, che dal 1° ottobre 2013 l'aliquota Iva ordinaria è passata dal 21 al 22%, a stabilirlo è stato il D.l. 76/20131 (c.d. decreto lavoro) attraverso il rinvio dell'aumento al 1° ottobre, inizialmente fissato al 1° luglio 2013 dalla finanziaria 2013. Al rigo VE36 relativo alle “Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi” è stato eliminato il campo destinato all’indicazione delle operazioni rientranti nel regime della liquidazione “IVA LE NOVITÀ DEL QUADRO VE per cassa” ex art. 7, DL n. 185/2008, in quanto soppresso a decorrere dall’1.12.2012. Si ricorda, infatti, che il D.L. n. 83/2012 (c.d. “Decreto Sviluppo 2012”), all’art. 32-bis, ha previsto una nuova estensione del regime dell’Iva per cassa rispetto a quanto precedentemente previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008: i soggetti che, nell’anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro (prima era € 200.000), potranno optare per la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa (c.d. “Iva per cassa”) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione. Le regole attuative del nuovo regime dell’Iva per cassa sono state indicate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11.10.2012 e le opzioni a tale regime hanno avuto effetto a partire dalle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012. 1 Art. 11, comma 1, lett. a), DL n. 76/2013. Pag. 5 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014 Rientrano nel quadro VE al rigo VE39, ridenominato “Operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies" le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, e che dal 2013 concorrono alla determinazione del volume d’affari anche se non sono soggette all’Iva in quanto carenti del requisito della territorialità (articoli da 7 a 7-septies, Dpr 633/1972). Si ricorda che con la finanziaria 2013 è stato modificato l'art. 21 del D.p.r. 633/72, prevedendo l'obbligo di emissione della fattura anche per le operazioni carenti del requisito della territorialità (art. 21 comma 6-bis del D.p.r. 633/72), con l’obbligo di indicare al posto dell’ammontare dell’imposta le seguenti diciture: “inversione contabile” se effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori in un altro stato UE (per rilevare che l’Iva non è dovuta in Italia ma nello stato del committente/cessionario); “operazione non soggetta” se effettuate fuori dall’Ue, indipendentemente dallo status del committente/cessionario. LE NOVITÀ DEL QUADRO VC Le operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, pur concorrendo alla formazione del volume d’affari, non devono essere considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale. Di conseguenza a colonna 3 va indicato l’ammontare mensile delle operazioni effettuate al netto delle predette operazioni. Come già visto prima nel quadro VE, per le operazioni emesse, anche nel quadro VF è stato introdotto il nuovo rigo VF12 dedicato all’indicazione delle operazioni assoggettate, a decorrere dall’1.10.2013, all’aliquota Iva del 22%. LE NOVITÀ DEL QUADRO VF Al rigo VF20, come già visto nel quadro VE, è stato eliminato il campo destinato alle operazioni assoggettate al regime IVA per cassa ex art. 7, DL n. 185/2008, soppresso dall’1.12.2012. Al campo 5 del rigo VF34, destinato alla determinazione del pro-rata, non devono essere ricomprese le operazioni non soggette ad IVA già indicate a rigo VE39. Nel quadro VO: nel rigo VO10 è stata introdotta la casella 28, denominata “HR”, a seguito dell’ingresso nell’UE della Croazia, per l'opzione dell’applicazione dell’IVA nello Stato UE di destinazione dei beni, oggetto di cessione in base a cataloghi, corrispondenza e simili. LE NOVITÀ DEL QUADRO VO sono stati soppressi i righi destinati alle opzioni riservate alle società agricole in quanto non più esercitabili. Si ricorda che la legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 513 della L. 228/2012) ha soppresso due regimi fiscali opzionali: quello dedicato alle società agricole (società di persone, a responsabilità limitata e cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola e che prevedono nel loro oggetto sociale Pag. 6 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014 l’esercizio esclusivo di attività agricole e nella loro ragione o denominazione l’indicazione di “società agricola”), che potevano scegliere di tassare il reddito in base ai criteri catastali, piuttosto che secondo le regole ordinarie; e quello per le compagini costituite da imprenditori agricoli (che esercitano esclusivamente conservazione, le trasformazione, attività di manipolazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci) che potevano, sempre in deroga al regime naturale, optare per la determinazione del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%. La scelta di tali regimi andava indicata nel quadro VO del modello di dichiarazione Iva e valeva tre anni. Quindi, l’ultima possibile opzione si è potuta fare per l’anno d’imposta 2012 e finirà naturalmente con la chiusura del 2014. Da quest’anno, pertanto, il quadro perde i righi VO23 e VO24, con le relative caselle dove era possibile segnalare la scelta. Si deve tuttavia segnalare che tali regimi sono stati reintrodotti dalla Legge di stabilità 2014 (art. 1 comma 36 della L. 147/2013), pertanto dal 2014 è possibile optarvi; l'indicazione dell'opzione sarà effettuata con il modello Iva 2015. È stato soppresso il mod. IVA 26/LP che doveva essere presentato dalla società controllante al competente Agente della riscossione insieme alle eventuali garanzie per le eccedenze di credito compensate. I dati di tale modello sono desunti direttamente dal quadro VH dei singoli modd. annuali IVA 2014 delle società controllate. Pertanto anche le società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo dovranno compilare il rigo VH13 del mod. IVA 2014. Inoltre, non è più prevista la presentazione all’Agente della riscossione SOPPRESSO IL QUADRO LP da parte della società controllante del mod. IVA 26/PR. Nel campo 1 del rigo VL8 le società che hanno partecipato alla liquidazione IVA di gruppo per l’intero anno, devono indicare anche il credito IVA richiesto a rimborso in anni precedenti e negato formalmente dall’Ufficio. Tale ammontare va evidenziato anche nel nuovo campo 2. Trattandosi di un credito maturato in un anno antecedente l’ingresso nella liquidazione IVA di gruppo, lo stesso rimane nella disponibilità della società controllata e non può quindi essere trasferito al gruppo. In caso di partecipazione alla liquidazione IVA di gruppo per periodi inferiori all’anno il credito in esame va ricompreso al rigo VL27. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti Pag. 7 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Un riepilogo delle regole di detraibilità delle spese per medicinali La Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) ha previsto (all'art. 1, commi 575 e 576) l'emanazione, entro il 31.01.2014, di specifici Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione degli oneri detraibili ai fini IRPEF di cui all’art. 15 del TUIR. Si tratta, ad esempio, delle spese per interessi passivi prima casa, delle spese mediche, delle spese funebri, dei premi di assicurazione rischio morte, ecc.). La razionalizzazione degli oneri è stata prevista dalla Legge di Stabilità per assicurare maggiori entrate allo Stato. La stessa legge ha anche stabilito che se, entro la predetta data, non vengono adottati tali Provvedimenti, la detrazione IRPEF del 19% prevista dal comma 1 dell'art. 15 si riduce al 18% per il 2013 e al 17% a partire dal 2014. Con comunicato stampa n. 19 del 21 gennaio 2014, tuttavia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che non vi sarà, per ora, alcuna riduzione delle detrazioni attualmente in vigore, in quanto il Governo ha deciso di scongiurare tale aggravio fiscale per i contribuenti trovando piuttosto le risorse finanziarie per lo Stato da una revisione della spesa pubblica (spending review). Il Governo rinvia l’intervento di razionalizzazione delle detrazioni fiscali, così come previsto dal comma 575 della Legge di Stabilità 2014, alla Delega fiscale, attualmente ancora in fase di approvazione in Parlamento. Per tale ragione, il Governo provvederà, con apposito decreto, ad abrogare il comma 576 della legge di Stabilità 2014 e, di conseguenza, la riduzione della detrazione dal 19% al 18% con riferimento al periodo d'imposta 2013 non scatterà. Pertanto, considerando la recente conferma della misura della detrazione al 19% e tenuto conto anche che, con Provvedimento del 15.01.2014, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva del modello dichiarativo 730/2014 relativo al periodo d'imposta 2013, appare utile ricordare al contribuente le regole per poter fruire, in relazione a tale periodo d'imposta, della detrazione Irpef del 19% delle spese per l'acquisto di medicinali, che risultano essere fra quelle più frequenti. E' bene precisare fin da subito che: la detrazione compete per le spese sostenute nel corso del periodo d'imposta, secondo il c.d. "principio di cassa" (lo scontrino del 2013 verrà utilizzato per il modello 730/2014, riferito all'anno d'imposta 2013); è prevista la franchigia di 129,11 euro che deve essere sottratta al totale delle spese dei farmaci, e solo sulla differenza si applicherà la detrazione del 19%; l'ammontare delle spese va riportato al rigo: E1 del Mod. 730, al lordo della franchigia, RP1 del Mod. Unico, al netto della franchigia, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari a carico; Pag. 8 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014 la detrazione spetta al soggetto al quale è intestato il documento di spesa. Se il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, la detrazione va ripartita tra i genitori in base all'effettivo sostenimento della spesa, annotando sul documento di spesa la percentuale di ripartizione. LE SPESE PER MEDICINALI DA BANCO: REGOLE PER LA DETRAIBILITÀ Per detrarre i farmaci acquistati con prescrizione FARMACI E MEDICINALI Detraibili medica o il ticket attestato nello scontrino non è più necessario conservare la fotocopia della ricetta di prescrizione (Risoluzione 10/E/2010) Ai MEDICINALI OMEOPATICI Detraibili sensi del D.lgs. 219/2006 tali prodotti sono considerati medicinali (Circolare 21/E/2010 par. 4.7) Siano preparati direttamente dal farmacista. Detraibili a PRODOTTI GALENICI condizione che rilasciare PRODOTTI FITOTERAPICI INTEGRATORI ALIMENTARI Non detraibili è possibile lo scontrino parlante il dove indica: natura del prodotto "Farmaco" qualità "preparazione galenica" quantità "numero di confezioni" Nemmeno se prescritti in quanto non sono considerati medicinali. Detraibili a Si condizione dall'Ag. italiana del farmaco e dotati che di codice AIC (Risoluzione 396/2008) Non detraibili tratti Detraibili a condizione che di medicinali approvati Nemmeno se prescritti in quanto appartengono al settore alimentare(Risoluzione 256/2008) Nello DISPOSITIVI MEDICI non farmacista può redigere una fattura TIPOLOGIE DI SPESE FARMACEUTICHE PARAFARMACI Se scontrino tipologia sia indicata di dispositivo e contribuente conservi documentazione marchio CE che riportante (Circolare la il la il 20/E/2011 quesito 5.16) Pag. 9 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014 Generalmente la documentazione giustificativa è fornita dallo scontrino parlante, il quale deve indicare: In genere è riportata la locuzione "farmaco" o "medicinale", tuttavia sono valide anche queste diciture: MED. o Abbreviazioni di medicinale e farmaco F.CO NATURA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA OMEO Abbreviazione di prodotto omeopatico TICKET La quota di spesa a carico del paziente SOP Senza obbligo di prescrizione OTC Over the counter, ossia medicinali da banco La tipologia del farmaco o la sua denominazione. Dal 1° QUALITÀ gennaio 2010 il nome del farmaco è sostituito dal codice alfanumerico AIC (= numero autorizzazione immissione in commercio) QUANTITÀ In genere il numero di confezioni Cioè del soggetto a cui è destinato il prodotto acquistato, e che può non coincidere con chi ha acquistato il medicinale. Per facilitare il riporto del codice fiscale viene CODICE FISCALE DEL DESTINATARIO spesso chiesta l'esibizione della tessera sanitaria, tuttavia si ricorda che «qualora l'assistito non sia in grado di esibire la tessera sanitaria, il farmacista è comunque tenuto a rilasciare uno scontrino contenente il codice fiscale dell'assistito, quando questo sia comunicato dal cliente con altra modalità (compresa la dichiarazione verbale) » Circolare ministero salute 15.01.2008 Le spese per l'acquisto di medicinali effettate all'estero sono detraibili SPESE FARMACEUTICHE SOSTENUTE ALL'ESTERO purché dalla documentazione rilasciata si possa risalire alle stesse informazioni contenute negli scontrini parlanti rilasciati in Italia. Il codice fiscale, in ogni caso, può essere riportato a mano sul documento di spesa, mentre la natura, qualità, quantità devono essere attestate dal farmacista estero in un apposito documento ( Circolare 34/E/2008 quesito 6.1) Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti Pag. 10 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Il pagamento del superbollo auto entro il 31.01.2014 I soggetti che risultano possessori, a vario titolo, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185Kw e con bollo scadente a dicembre 2013, devono versare entro il prossimo 31 gennaio l’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. “superbollo”). Si ricorda, a tal proposito, che la Manovra Monti (D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011) ha inasprito la tassazione delle auto di lusso, già introdotta dal D.L. n. 98/2011, innalzando sia l’importo del superbollo da 10 a 20 € per ogni kW oltre la soglia fissata, sia la stessa soglia da 225 kW a 185 kW, ampliando in tal modo anche la platea dei soggetti coinvolti. E’, tuttavia, stata prevista una riduzione graduale del superbollo in base alla data di costruzione del veicolo. IL VERSAMENTO DEL SUPERBOLLO ENTRO IL 31.01.2014 L’addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. “superbollo”) è stata introdotta dall’art. 23, comma 21, del D.l. 98/2011, per autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza Il QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO superiore ai 225 kW. L’ammontare del superbollo era pari a 10 Euro per ogni kW eccedente i 225 kW. La Manovra Monti ha inasprito dal 2012 il super bollo, portandolo da 10 Euro a 20 Euro per ogni kW superiore alla soglia, ed ha altresì stabilito che il tributo sia applicato su tutte le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza effettiva del motore superiore a 185 kW. Il superbollo va versato da tutti i contribuenti possessori di veicoli con potenza superiore ai 185 kW. Per possessori si intendono: SOGGETTI OBBLIGATI i proprietari; gli usufruttuari; gli acquirenti con patto di riservato dominio; gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, così come risultano essere iscritti al PRA (Pubblico registro automobilistico). Per le modalità ed i termini di versamento si deve fare riferimento al TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL SUPERBOLLO decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 07.10.2011, attuativo dell’art. 23, comma 21, del D.L. n. 98/2011. In particolare, il versamento del superbollo dovrà essere eseguito contestualmente al pagamento del bollo ordinario. Pag. 11 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014 Di conseguenza, i soggetti possessori, a vario titolo, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185Kw e con bollo scadente a dicembre 2013, devono versare entro il prossimo 31 gennaio, contestualmente al bollo, anche l’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. “superbollo”). Secondo quando disposto dall’art. 2 del D.M. 07.10.2011, le modalità di pagamento sono quelle previste dall’art. 17 del D.lgs. n. 241/97, ovvero dovrà essere utilizzato il modello “F24 elementi identificativi”, senza però possibilità di compensazione2. Per il versamento, dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo istituiti dalla Risoluzione n. 101/E del 20.10.2011: “3364”: Addizionale erariale alla tassa automobilistica; “3365”: Sanzione – addizionale erariale alla tassa automobilistica; “3366”: Interessi – addizionale erariale alla tassa automobilistica. Il modello F24 dovrà essere compilato indicando: nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante; nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, in corrispondenza degli importi a debito versati: la lettera A, nel campo “TIPO”; la targa del veicolo nel campo “ELEMENTI IDENTIFICATIVI”; il codice tributo nel campo “CODICE”; l’anno di decorrenza della tassa automobilistica nel campo “ANNO DI RIFERIMENTO” (per i soggetti con bollo scaduto a dicembre 2013, nel campo “anno di riferimento” andrà inserito l’anno 2014). Il modello “F24 elementi identificativi” così compilato deve essere presentato: con modalità telematica per i titolari di partita Iva; ovvero sia con modalità cartacea presso Banche, Poste, Agenti della riscossione, sia mediante i servizi di pagamento on-line per i NON titolari di partita Iva. L'omesso o insufficiente versamento dell'addizionale comporterà l'applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato3. E' prevista una riduzione graduale del superbollo in base all’età (data di costruzione) del veicolo, in particolare: dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo si riduce al 60% (12 € per ogni kW eccedente i 185 kW); LA RIDUZIONE GRADUALE DEL SUPERBOLLO dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo si riduce al 30% (6 € per ogni kW eccedente i 185 kW); dopo 15 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo si riduce al 15% (3 € per ogni kW eccedente i 185 kW); dopo 20 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo non è più dovuto. 2 3 Art. 2, comma 2, D.M. 07.10.2011. Ex art. 13 del D.lgs. 471/97, come previsto dall’art. 23, comma 21, D.L. n. 98/2011. Pag. 12 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014 Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti Pag. 13 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014 SAPERE PER FARE COMUNICAZIONE BENI AI SOCI ENTRO IL 31 GENNAIO 2014: I RECENTI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE INTRODUZIONE Il prossimo 31 gennaio scade il termine per l’invio della comunicazione relativa ai beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore nel 2012 e della comunicazione relativa ai finanziamenti, capitalizzazioni e apporti da parte di soci o familiari, effettuati sempre nel 2012, di valore pari o superiore ai 3.600 euro. In vista di tale adempimento, presentiamo una serie di domande e risposte su alcuni aspetti dell'adempimento, sulla base dei recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con alcune Faq pubblicate sul proprio sito. INDICE DELLE DOMANDE 1. I soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata sono tenuti alla comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni? 2. Se il bene è concesso in godimento al socio da parte di una società di persone o di capitali in regime di trasparenza, quando sussiste l'obbligo di comunicazione? 3. Sul modello di comunicazione dei beni concessi in uso ai soci o dei finanziamenti e capitalizzazioni, è necessario apporre la firma? 4. Come ci si deve comportare in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare? 5. Se nel corso del periodo d’imposta il socio concede più di un finanziamento, o più di un apporto, quale data occorre indicare? Pag. 14 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014 DOMANDE E RISPOSTE D.1 I SOGGETTI CHE ADOTTANO IL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA SONO TENUTI ALLA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI? R.1 Se il soggetto che adotta la contabilità semplificata NON è dotato di un conto corrente dedicato all’attività, è previsto l’esonero dall'adempimento. L’obbligo, però, sussiste nel caso in cui l'impresa in contabilità semplificata sia dotata di un conto corrente dedicato all’attività. Le stesse conclusioni devono essere tratte per: le imprese che adottano il regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 - "nuovi minimi"); il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3 e seguenti, del D.L. n. 98/2011 - "ex minimi"); il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della Legge n. 388/2000). L’obbligo di comunicazione, invece, sussiste sempre per le imprese che adottano il regime di contabilità ordinaria. D.2 SE IL BENE È CONCESSO IN GODIMENTO AL SOCIO DA PARTE DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE O DI CAPITALI IN REGIME DI TRASPARENZA, QUANDO SUSSISTE L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE? R.2 In generale, la comunicazione relativa ai beni dati in uso a soci/familiari va effettuata solo nei casi in cui sussista una differenza positiva tra il valore di normale di mercato del diritto di godimento del bene ed il corrispettivo annuo pattuito. Con riguardo ai beni dati in godimento da società di persone e società di capitali trasparenti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'obbligo della comunicazione non sussiste qualora non emerga una differenza positiva tra il valore normale del diritto di godimento del bene ed il valore pattuito, incrementato della quota parte di reddito imputabile al socio per trasparenza, corrispondente all’ammontare dei costi non ammessi in deduzione (in coerenza con quanto chiarito dalla Circolare n. 36/E del 24 settembre 2012, pag. 2). D.3 SUL MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI IN USO AI SOCI O DEI FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI, È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA? R.3 No. Il modello di comunicazione non prevede la possibilità di firma del contribuente. Il modello infatti, non è un modello di dichiarazione, bensì un modello di comunicazione. Allo stesso, pertanto, non risultano applicabili al contribuente gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili. Resta fermo, invece, l’obbligo da parte dell’intermediario di consegnare al contribuente la documentazione descritta al par. 4.1 delle istruzioni al modello, cioè: l’impegno a presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella comunicazione, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o se verrà Pag. 15 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014 da lui predisposta. Questo impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario o dalla società del gruppo, anche se rilasciato in forma libera. entro 30 giorni dal termine previsto per presentare la comunicazione in via telematica, l’originale del frontespizio e del riepilogo della comunicazione dei dati trasmessi, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, sottoscritta dal contribuente, insieme alla copia della comunicazione di conferma di ricezione da parte dell’Agenzia. La comunicazione è prova per il dichiarante della presentazione della comunicazione e dovrà essere conservata insieme all’originale del frontespizio e del riepilogo e al resto della documentazione per il periodo previsto in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria (art. 43 del DPR n. 600 del 1973); Inoltre, l'intermediario dovrà conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del DPR n. 600 del 1973. D.4 COME CI SI DEVE COMPORTARE IN CASO DI PERIODO D'IMPOSTA NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE? R.4 La comunicazione fa riferimento ai beni concessi nel periodo di imposta ed ai finanziamenti ricevuti dall’impresa nel periodo d’imposta, a prescindere dalla coincidenza del periodo d'imposta con l’anno solare. Pertanto, per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l’anno solare, ad esempio, 19 settembre - 18 settembre, la prima comunicazione riguarda i beni e/o i finanziamenti concessi e/o ricevuti nel periodo d'imposta 19 settembre 2011-18 settembre 2012. In questo caso, la presentazione della comunicazione dovrà avvenire entro il 12 dicembre 2013 (l’invio resta comunque valido se effettuato entro il 31 gennaio prossimo, come indicato dal comunicato stampa del 6 dicembre scorso). Gli stessi contribuenti dovranno effettuare la seconda comunicazione entro il 30 aprile 2014; questa riguarderà i beni/finanziamenti concessi/ricevuti tra il 19 settembre 2012 e il 18 settembre 2013. Invece, per i soggetti con periodo d'imposta 1° luglio – 30 giugno, la prima comunicazione, riguardante ciò che è successo nel periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013, dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile 2014; la seconda, relativa al periodo successivo (1° luglio 2013 - 30 giugno 2014), entro il 30 aprile 2015. D.5 SE NEL CORSO DEL PERIODO D’IMPOSTA IL SOCIO CONCEDE PIÙ DI UN FINANZIAMENTO, O PIÙ DI UN APPORTO, QUALE DATA OCCORRE INDICARE? R.5 Nel caso in cui nel corso del periodo d’imposta il socio conceda più di un finanziamento, o più di un apporto, nei campi “Ammontare dei finanziamenti” e ”Valore delle capitalizzazioni e degli apporti” del modello di comunicazione occorre indicare la data dell’ultimo finanziamento o dell’ultimo apporto, come indicato nelle istruzioni al provvedimento di approvazione del modello. Occorre compilare un intercalare per i finanziamenti e un altro per le capitalizzazioni. Pag. 16 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014 PRASSI DELLA SETTIMANA Nelle ultime due settimane, non sono state pubblicate Circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate. LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione n. 11/E del 17 Gennaio 2014 L'Agenzia chiarisce che si applica l'aliquota IVA agevolata al 10% alla cessione e distribuzione dell'acqua di sorgente o da tavola attraverso la rete idrica municipale mediante contratti stipulati con il Comune o società autorizzate. Al contrario, l’acqua “di sorgente”, imbottigliata e disponibile al supermercato, anche se simile per alcune caratteristiche alla “potabile”, sconta l’aliquota IVA ordinaria del 22% così come avviene per le acque minerali. A determinare il livello di tassazione, infatti, non sono tanto le qualità chimiche e microbiologiche del prodotto, ma le modalità con cui questo viene venduto e distribuito. Risoluzione n. 12/E del 17 Gennaio 2014 L'Agenzia istituisce la causale contributo "EBTR" per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al Confimprese finanziamento dell’Ente Italia – CSE in breve Bilaterale “EBICC TRASPORTI”. Risoluzione n. 13/E del 17 Gennaio 2014 L'Agenzia istituisce la causale contributo "ENBL" per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Nazionale Bilaterale Lavoro e Impresa, in breve “E.N.B.L.I.”. Pag. 17 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014 I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Comunicato stampa del 17 Gennaio 2014 L'Agenzia informa che è stato approvato il modello per le richieste di finanziamento agevolato per il pagamento dei tributi sospesi da parte dei contribuenti danneggiati dall’alluvione che ha colpito la regione Sardegna lo scorso novembre. Comunicato stampa del 22 Gennaio 2014 L'Agenzia informa che è stato approvato il modello per le richieste di finanziamento agevolato per il pagamento dei tributi sospesi da parte dei contribuenti danneggiati dall’alluvione che ha colpito la regione Sardegna lo scorso novembre. Comunicato stampa del 23 Gennaio 2014 L'Agenzia rende noto di aver attivato il canale Twitter per avvicinare maggiormente Amministrazione e cittadini e rendere più diretta e trasparente la relazione con i cittadini, le imprese e i media, rispondendo in modo tempestivo alle richieste di informazioni di chi accede al social network. Pag. 18 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014 SCADENZARIO LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 24.01.2014 AL 10.02.2014 Venerdì 24 Gennaio 2014 Per i proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili per i quali è scattata l'abolizione anche della seconda rata dell'IMU 2013 ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. n. 133/2013 e siti in Comuni che hanno deliberato un'aliquota definitiva superiore a quella standard prevista dalle norme statali, scade il termine per il versamento della c.d. "mini-IMU" 2013, cioè del 40% della differenza tra l'IMU totale calcolata applicando l'aliquota definitiva e l'IMU totale calcolata applicando l'aliquota base (art. 1, comma 680, Legge di Stabilità 2014 - Legge n. 147/2013, che ha così prorogato il termine del 16.01.2014 inizialmente previsto dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 133/2013). Venerdì 24 Gennaio 2014 Versamento della maggiorazione standard della TARES (€ 0,30 a metro quadro), di cui all'articolo 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011, se non eseguito entro la data del 16.12.2013. I Comuni dovranno inviare il modello di pagamento precompilato in tempo utile per il versamento della maggiorazione (art. 1, comma 680, Legge di Stabilità 2014 - Legge n. 147/2013). Lunedì 27 Gennaio 2014 Scade il termine, per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile, per presentare gli elenchi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente Lunedì 27 Gennaio 2014 Scade il termine, per gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale, per presentare gli elenchi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel trimestre precedente (4° trimestre 2013) Pag. 19 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014 Lunedì 27 Gennaio 2014 Ultimo giorno utile per la regolarizzazione del versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2013 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27.12.2013, con la maggiorazione della sanzione ridotta del 3% e degli interessi legali (2,5% fino al 31.12.2013 e 1% dal 01.01.2014). Martedì 28 Gennaio 2014 Scade il termine per presentare la dichiarazione integrativa che consente di mutare la destinazione del credito Irpef/Ires/Irap, in particolare di revocare la richiesta di rimborso in quella in compensazione. Per quanto riguarda l'Iva i termini si allungano fino al 30 settembre 2014. Giovedì 30 Gennaio 2014 Ultimo giorno utile, per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo intendono avvalersi e che dell’assistenza fiscale dell’Agenzia delle Entrate per l’adempimento degli obblighi tributari, per presentare la richiesta. Venerdì 31 Gennaio 2014 Invio della comunicazione mensile/trimestrale degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black-list". Venerdì 31 Gennaio 2014 Liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di dicembre 2013 per gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972. Venerdì 31 Gennaio 2014 Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di dicembre 2013, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) per gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972. Venerdì 31 Gennaio 2014 Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.01.2014 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.01.2014 da parte dei contraenti che non hanno optato per il regime della “cedolare secca”. Pag. 20 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014 Venerdì 31 Gennaio 2014 Rinnovo della tasse automobilistiche scadute nel mese precedente per auto di potenza effettiva superiore a 35 Kw. Venerdì 31 Gennaio 2014 Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. Superbollo) per i veicoli di potenza superiore a 185 Kw. L’addizionale è pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw. L’addizionale e' ridotta dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60%, al 30% e al 15% e non è più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione. Venerdì 31 Gennaio 2014 Per i proprietari di mezzi di trasporto soggetti a tasse fisse (roulottes, carrelli e targhe prova) e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, scade il termine per il pagamento della relativa tassa fissa. Venerdì 31 Gennaio 2014 I soggetti iscritti al Registro dei revisori legali, anche se iscritti nella sezione dei revisori inattivi, devono provvedere al versamento del contributo annuale per il 2014, pari a € 26,00. Venerdì 31 Gennaio 2014 Pagamento del canone annuale 2014 o della 1a di abbonamento RAI rata trimestrale o semestrale da parte dei titolari di abbonamento alla radio o alla televisione. Venerdì 31 Gennaio 2014 Per le imprese di assicurazione, scade il termine per il versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Dicembre 2013, nonché degli eventuali conguagli di imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Novembre 2013 Venerdì 31 Gennaio 2014 Scade il termine per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell’impronta dell’archivio informatico dei documenti rilevanti ai fini tributari oggetto di conservazione in attuazione dell’art. 5 del D.M. 23.01.2004. Venerdì 31 Gennaio 2014 Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente nell'impresa detengono concedente - e partecipazioni dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra Pag. 21 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014 il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento, con riferimento all'anno 2012. Venerdì 31 Gennaio 2014 Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno 2012, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a € 3.600,00. Venerdì 31 Gennaio 2014 Per i soggetti passivi IVA, scade il termine per la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2012 (c.d. "spesometro"). Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2012 per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a € 3.600,00 al lordo dell'Iva. L'invio deve avvenire telematica, direttamente esclusivamente o tramite in via intermediari abilitati, utilizzando il "Modello di comunicazione polivalente". Venerdì 31 Gennaio 2014 Termine per l'invio, da parte degli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973, della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a € 3.600,00, rilevate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011, che hanno come acquirente un consumatore finale, che ha pagato il bene o il servizio con carta di credito, di debito o prepagata (pagamenti POS). Venerdì 31 Gennaio 2014 Comunicazione all'Anagrafe tributaria, da parte degli intermediari finanziari, dei dati riferiti al mese precedente dei soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. Venerdì 31 Gennaio 2014 Per gli operatori finanziari, comunicazione integrativa annuale all'Archivio dei rapporti finanziari dei dati e delle informazioni sui rapporti di natura finanziaria intrattenuti nell'anno 2011 con i propri clienti e sulle operazioni extraconto. Pag. 22 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 24 GENNAIO 2014 Venerdì 31 Gennaio 2014 Presentazione della denuncia mensile relativa ai premi ed accessori incassati nel mese precedente da parte delle imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Venerdì 31 Gennaio 2014 Comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri IVA nel mese precedente (Dicembre 2013). Venerdì 31 Gennaio 2014 Presentazione della denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni verificatesi nel 2013 da parte dei possessori di reddito dominicale e agrario. Sabato 1° Febbraio 2014 A partire da tale data è possibile presentare la Dichiarazione annuale Iva 2014 (relativa all'anno 2013) in via autonoma. Pag. 23