Art. 11 della legge n. 241/90

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ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
Prof.ssa Margherita Ramajoli
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
È attuazione del principio di imparzialità e di trasparenza
e consiste nel
DIRITTO DEGLI INTERESSATI DI PRENDERE VISIONE E
DI ESTRARRE COPIA DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Sono “interessati”:
“tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi
pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata
e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”
(art. 22, legge 241/90)
OGGETTO DEL
DIRITTO DI ACCESSO
(art. 22, comma 1, legge 241/1990)
È DOCUMENTO AMMINISTRATIVO
ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti,
anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento,
detenuto da una PA
concernente attività di
pubblico interesse,
indipendentemente dalla
natura pubblicistica o
privatistica della loro
disciplina sostanziale
SOGGETTI IN RELAZIONE AI QUALI IL
DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA
(art. 22, comma 1, legge 241/1990)
tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di
diritto privato limitatamente alla loro attività
di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o comunitario
IL DIRITTO DI ACCESSO È ESCLUSO
(art. 24 legge 241/1990)
per i documenti coperti da segreto di Stato o considerati
altrimenti segreti
nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le
particolari norme che li regolano
nei confronti dell'attività della PA diretta all'emanazione di
atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e
di programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione
nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere
psicoattitudinale relativi a terzi
Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti
nella loro disponibilità sottratti all'accesso
Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo
generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni
IL GOVERNO PUÒ PREVEDERE CASI
DI SOTTRAZIONE ALL’ACCESSO
A tutela della sicurezza e della difesa nazionale,
nonchè delle relazioni internazionali
A tutela della politica monetaria e valutaria
A tutela dell'ordine pubblico, della prevenzione e della
repressione della criminalità
A tutela della vita privata o della riservatezza di persone
fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni
DEVE COMUNQUE ESSERE GARANTITO AI RICHIEDENTI L'ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI LA CUI CONOSCENZA SIA NECESSARIA PER
CURARE O PER DIFENDERE I PROPRI INTERESSI GIURIDICI
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO
DI ACCESSO E RELATIVA TUTELA
(art. 25, legge n. 241/90)
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
respinta
In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento,
il richiedente può presentare ricorso al Tar
Il Tar può ordinare l’esibizione del documento
E’ facoltà dell’interessato esercitare previamente un ricorso
amministrativo al difensore civico o, per gli atti statali, alla
Commissione nazionale per l’accesso
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