Concorsi pubblici il copyright sui test

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PERSONALE
Concorsi pubblici, il copyright sui test non ferma il diritto d'accesso
Il candidato escluso dal concorso per esami per l'ammissione come allievo ufficiale all'Accademia
della Guardia di finanza ha diritto di visionare ed estrarre copie fotostatiche e di trascrivere il
contenuto dei libretti dei test oggetto delle prove attitudinali. L'Amministrazione non può negargli
l'accesso complesso ai documenti amministrativi per motivi legati al copyright e al diritto d'autore
o in ragione del buon andamento di futuri accertamenti attitudinali che potrebbe svolgere
riutilizzando lo stesso materiale testologico in successivi concorsi del Corpo. A ciò, infatti, osta
l'articolo 24 comma 7 primo periodo della legge n. 241 del 7 agosto 1990, secondo cui “deve
essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”. Così il Consiglio di Stato,
sezione IV, ordinanza n. 1013 del 6 marzo 2017.
Oggetto ed esercizio del diritto di accesso
Ai sensi dell'articolo 22 comma 1 della legge n. 241/1990 si intende:
• per diritto di accesso quello degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei
documenti amministrativi (lettera a);
• per interessati tutti i privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento rispetto al
quale chiedono l'accesso.
A propria volta, l'articolo 25 comma 1 della legge n. 241/1990 stabilisce che “il diritto di accesso si
esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i
limiti indicati dalla presente legge”. L'esame e l'estrazione di copia sono quindi previste come
modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza deroghe od eccezioni di sorta.
Le cause di esclusione del diritto di accesso e loro limiti
Il diritto in esame, funzionale ad assicurare i principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza
dell'attività amministrativa contemplati dall'articolo 1 comma 1 della stessa legge n. 241/1990, è
soggetto alle cause di esclusione previste dall'articolo 24 commi 1, 3, 6 e 7 secondo periodo, che
sono però tassative e non consentono comunque alla Pubblica amministrazione di esercitare un
impedimento illimitato all'accesso in nome di cause escludenti l'accesso non previste dalla legge.
L'Amministrazione, inoltre, deve consentire all'interessato sia la visione del documento sia la
possibilità di estrazione di copia, oltre che l'accesso cosiddetto “a scopi difensivi” degli interessi
giuridici dell'istante.
Le cause di esclusione ai documenti concorsuali
Anche nel peculiare ambito del diritto di accesso ai documenti di un procedimento concorsuale, la
giurisprudenza amministrativa ha sempre confermato le conclusioni sopra menzionate, stabilendo
l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione di esclusione o di limitazione del diritto
dell'interessato di visionare e di estrarre copia dei relativi documenti, ivi compresi gli elaborati
scritti degli altri candidati (Tar Toscana – Firenze, sezione I, sentenza n. 121 del 23 gennaio 2017),
fatto salvo che:
• la procedura concorsuale non si sia ancora esaurita (Tar Toscana - Firenze, sezione I, sentenza n.
121 del 23 gennaio 2017);
• l'istanza provenga da coloro che non risultano candidati o aspiranti al concorso, poiché gli stessi
non hanno un interesse qualificato ad ingerirsi nella legittimità o meno di atti che sono per essi
improduttivi di conseguenze favorevoli o sfavorevoli, se non sul piano eventuale ed occasionale
delle aspettative di mero fatto (Tar Campania – Napoli, sezione I, sentenza n. 38 del 23 febbraio
1995).
Lo sfruttamento economico dei test concorsuali
Il Consiglio di Stato ha stabilito che l'esercizio preteso dal privato di estrarre copia e di trascrivere il
contenuto dei test concorsuali è pienamente consentito dall'articolo 24 comma 7 primo periodo
della legge n. 241/1990, in quanto il medesimo:
• non può mai legittimare forme di sfruttamento economico della riproduzione documentale
ottenuta;
• la copia “è posta sotto la responsabilità del soggetto interessato che ne risponde per utilizzi
diversi da quelli strumentalmente collegati alla tutela della propria posizione giuridica”;
• “la natura di opera dell'ingegno dei documenti, di cui si chiede l'ostensione, non rappresenta una
causa di esclusione dell'accesso, tenuto conto che la disciplina dettata a tutela del diritto d'autore
e della proprietà intellettuale è funzionale a garantire gli interessi economici dell'autore ovvero del
titolare dell'opera intellettuale, mentre la normativa sull'accesso è funzionale a garantire altri
interessi”.
Le norme sul copyright non precludono quindi la riproduzione delle informazioni ottenute in
maniera funzionale all'interesse fatto valere con l'istanza di accesso, ma solo il loro sfruttamento
economico.
I rischi paventati dalla Guardia di finanza connessi ad un'eventuale indebita diffusione della
documentazione così legittimamente ottenuta non costituiscono dunque ragioni sufficienti per
comprimere il pieno esercizio del diritto di accesso.
Orientamenti giurisprudenziali
L'ordinanza commentata pare dare il via ad un'importante ampliamento del contenuto del diritto
di accesso esercitabile in relazione ai documenti concorsuali e superare il precedente
orientamento giurisprudenziale secondo il quale, se l'istanza d'accesso verte su prove psicoattitudinali di un concorso non è accoglibile, poiché la preventiva conoscenza delle stesse e del
loro criterio di valutazione potrebbe determinare un ingiustificato vantaggio per i candidati ancora
da esaminare (Tar Lazio – Latina, sentenza n. 4 del 17 gennaio 2004).
Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/03/2017
Autore: Alberto Ceste
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