I contratti del turismo organizzato • Codice del turismo decreto legislativo n. 79/2011 = artt. 32 – 51; • Codice del consumo decreto legislativo n. 206/2005; • Direttiva europea n. 314/1990 = viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso; • Direttiva n. 83/2011 = sui diritti del consumatore; • Proposta di direttiva europea nuova = informazioni al turista; responsabilità degli operatori; tutela in caso di fallimento; tutela dei consumatori che comprano pacchetti turistici via web. • Organizzatore e intermediario. • Organizzatore = l’operatore si obbliga in nome proprio e a suo nome promette al turista il pacchetto turistico; • Intermediario = l’agente si impegna a procurare al turista il pacchetto turistico o i singoli servizi turistici che verranno poi erogati da altri imprenditori. • Tre contratti: • Rapporto tra organizzatore del viaggio e intermediario = organizzazione di un viaggio tramite intermediario = l’intermediario colloca sul mercato i servizi offerti dall’organizzatore. • Rapporto tra viaggiatore ed intermediario = mandato = l’intermediario raccoglie le prenotazioni dei viaggiatori; • Rapporto tra organizzatore di viaggi e viaggiatore = contratto concluso attraverso l’intermediario. • La forma del contratto: • Contratto di vendita di pacchetti turistici deve essere redatto in forma chiara e precisa. Una copia del contratto sottoscritta dall’organizzatore o venditore deve essere rilasciata al consumatore (art. 24 codice del turismo). • Forma scritta del contratto = in assenza di forma scritta il contratto è nullo. • Vendite on line = firma elettronica. • Il contratto è concluso nel momento in cui l’organizzatore accetta la proposta contrattuale del viaggiatore e dell’intermediario che agisce come mandatario. • Contratto on line = si perfeziona quando l’organizzatore (tour operator) invia la conferma per via telematica al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. • Elementi del contratto: destinazione, durata, prezzo, l’acconto non deve superare il 25% del prezzo, l’acconto viene versato a titolo di caparra, indicazione delle polizze assicurative e facoltative, luogo della struttura di accoglienza, categoria di classificazione, tipi di mezzi di trasporto usati, servizi inclusi nel pacchetto, termine entro il quale il consumatore deve essere informato nel caso di annullamento del viaggio per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. • Fase precontrattuale delle trattative = l’organizzatore e l’intermediario devono informare il cliente sulle formalità in materia sanitaria, sui visti e i passaporti necessari per oltrepassare le frontiere e per il soggiorno nei Paesi di destinazione. • • • • • Se le prestazioni non vengono correttamente adempiute vi è responsabilità contrattuale = a meno che il venditore o l’organizzatore non forniscano prova adeguata che l’inadempimento non sia a loro imputabile. Cessione del contratto. Entro 4 giorni dalla partenza il consumatore deve avvisare per iscritto l’organizzatore e l’intermediario indicando le generalità della persona a cui cede il contratto (cessionario). Revisione del prezzo del contratto = variazione del cambio, spese di carburante, tasse ecc. Questa possibilità deve essere indicata nel contratto. Se l’aumento è superiore al 10% il viaggiatore può recedere dal contratto. Modifica di altri elementi del contratto su iniziativa dell’organizzatore e dell’intermediario = avviso in forma scritta. Se il viaggiatore non accetta può recedere dal contratto senza pagare alcuna penale. In caso di recesso o di annullamento del pacchetto turistico = il turista ha diritto alla prestazione alternativa. Pacchetto di qualità equivalente o superiore senza aumento di prezzo. • Dopo la partenza = l’organizzatore non può fornire alcuni servizi promessi deve predisporre soluzioni alternative. Se il cliente non accetta le soluzioni alternative l’organizzatore deve rimborsare la differenza tra le prestazioni originariamente previste nel contratto e quelle effettivamente fornite. • Recesso dal contratto dell’organizzatore = causa di forza maggiore o mancanza del numero minimo di partecipanti. Comunicazione al turista almeno 20 giorni prima della partenza. • Il consumatore ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore oppure di qualità inferiore con corresponsione della differenza di prezzo. • Rinuncia del turista. • Impossibilità sopravvenuta. • La responsabilità dell’organizzatore. • L’organizzatore del pacchetto turistico assume l’obbligo in nome proprio di fornire i servizi al consumatore. • Art. 43 = responsabilità dell’organizzatore anche per il fatto di altri prestatori del servizio (coloro che effettuano singole prestazioni o singoli servizi: albergatore, vettori, ristoratori, gestori di villaggi turistici, titolari di strutture ricettive, accompagnatori in escursioni ecc.). L’organizzatore poi può esercitare il diritto di rivalsa verso coloro che hanno effettuato i singoli servizi. • L’organizzatore assume una obbligazione di risultato. • Responsabilità dell’intermediario = l’intermediario nel contratto di intermediazione si obbliga a procurare al turista per un dato prezzo un pacchetto turistico o servizi turistici singoli e separati che saranno erogati concretamente dall’organizzatore o dal fornitore del singolo servizio. • Contratto di intermediazione = mandato. • Obblighi di informazione a cui è tenuto l’intermediario = in merito agli orari di partenza e di arrivo, modalità del soggiorno, pratiche del passaporto, pratiche di dogane, modifiche degli orari di partenza, sulle situazioni politiche del Paese visitato ecc. • Intermediario = agente di viaggio = deve indicare al cliente la sua qualità di agente di viaggio. In caso contrario risponde come fosse l’organizzatore del pacchetto viaggi. Necessità che l’intermediario fornisca documenti illustrativi. • Le responsabilità dell’organizzatore e dell’intermediario sono separate. Non vi è responsabilità solidale. • Il risarcimento del danno da vacanza rovinata. • Art. 47 codice del turismo = danno da vacanza rovinata = si tratta di quella parte di danno collegata al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta. • Corte di giustizia dell’Unione europea = 12 marzo 2002 causa Leiter = risarcimento del danno non patrimoniale = risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso. • Danno non patrimoniale = danno legato alla violazione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, di relax, di riposo. • Artt. 2059 codice civile, art. 2 Cost. sulla garanzia dei diritti inviolabili della persona umana, art. 32 Cost. sulla tutela del diritto alla salute. • Danno da vacanza rovinata = disagio psicologico e fisico per la mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata. La prova deve essere data dal consumatore, dimostrando l’inadempimento del contratto di pacchetto turistico. • Danno: • - per la parte di viaggio che non è stata corrisposta e per le spese aggiuntive sostenute; • - impossibilità di utilizzare il periodo di vacanza come occasione di riposo, piacere e divertimento. • • • • • • • • • Impossibilità della prestazione per forza maggiore = organizzatore è esente da responsabilità. Art. 46 codice del turismo = in caso di inadempimento o inesatto adempimento del contratto deve essere l’organizzatore a dimostrare che il mancato adempimento è stato determinato da causa imputabile al turista, dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile o da caso fortuito o forza maggiore. Evento imprevedibile: es. ciclone tropicale. Il consumatore deve dimostrare l’inadempimento dell’organizzatore. L’organizzatore deve invece dimostrare di aver agito con normale diligenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare i danni. Termine di prescrizione per agire chiedendo risarcimento danni = tre anni dalla data di rientro del turista. Reclamo. Obblighi assicurativi a carico dell’organizzatore e dell’intermediario. Fondo nazionale di garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri = interviene in caso di fallimento o insolvenza dell’organizzatore o venditore del pacchetto turistico. = rimborso del prezzo versato, rimpatrio del viaggiatore, rientri forzati di turisti da Stati non appartenenti all’Unione europea in caso di emergenze. Il fondo poi potrà rivalersi nei confronti della parte inadempiente.