Contratto di Leasing Di Benvenuti Annamaria Favalessa Fabio Tenca Alberto Definizione Il leasing finanziario è il contratto atipico che ha per oggetto la cessione in godimento di beni mobili o immobili ad un soggetto da parte, di regola, di un’impresa di leasing, che li acquista o li fa costruire su espressa indicazione del primo, allo scopo di cederglieli in locazione o in godimento. Tipologie • Leasing Finanziario • Leasing Operativo (o di Godimento) Il «vero» leasing è quello finanziario; il leasing operativo, in concreto, non è altro che una locazione. Caratteristiche e peculiarità • Canone periodico • Proroga o opzione d’acquisto • Possibilità di effettuare un versamento finale (Riscatto) • Oggetto del contratto sono: - Beni mobili (Leasing finanziario mobiliare) - Beni immobili (Leasing finanziario immobiliare) • Utilizzatore si assume tutti i rischi inerenti alla cosa Le parti • Locatore o concedente (impresa di leasing), è colui che svolge l’attività di intermediario finanziario, ossia acquista il bene dal fornitore e lo dà in leasing all’utilizzatore • Conduttore, è l’utilizzatore del bene • Fornitore, è colui che fornisce al locatore il bene che sarà utilizzato dall’utilizzatore Obblighi a carico delle parti • Concedente si obbliga a consentire all’utilizzatore il godimento della cosa per un tempo determinato, presumibilmente inferiore alla durata economica del bene (obsolescenza) • Utilizzatore si obbliga a corrispondere al concedente un canone periodico, il cui ammontare tende ad uguagliare il valore capitale del bene, con interessi, quote di rischio e di profitto dell’impresa di leasing. La sentenza Leasing, clausole di inversione del rischio, invalidità, sussistenza Cassazione Civile, sez. III, sentenza 29.09.2007 n°20592 La massima Nel contratto di leasing, la clausola di inversione del rischio che pone a carico dell’utilizzatore il rischio della mancata consegna del bene non è valida, in quanto la causa del contratto di leasing consiste, essenzialmente, nel mettere a disposizione dell’utilizzatore il bene che ne costituisce oggetto. Ne deriva che nel caso di impossibilità giuridica di procedere all’immatricolazione di un veicolo per mancata consegna del libretto di circolazione da parte del fornitore, l’utilizzatore che non paga i canoni, non è inadempiente. Il fatto Tribunale di Milano Respinge opposizione M.S.M. (Appellante) Selmabipiemme Leasing spa (Appellata) Contro Per canoni non corrisposti relativi al contratto di leasing dell’autoveicolo, con interessi convenzionali di mora, con l’obbligo di consegnare, alla suddetta società, l’automezzo in questione Segue… M.S.M. (Appellante) Ricorso Selmabipiemme Leasing spa (Appellata) Corte d’Appello di Milano Contro Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. (Appellata) A seguito del fatto che… Selmabipiemme Leasing spa aveva ceduto il contratto di leasing alla Bipiemme Leasing spa in liquidazione che, a sua volta, aveva ceduto il credito di cui al contratto a Banca Popolare di Milano Soc. Coop a r.l. Segue… M.S.M. (Appellante) Condannato a risarcire Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. (Appellata) Selmabipiemme Leasing spa (Appellata) Segue… Contro questa decisione M.S.M. ha proposto ricorso per cassazione. Soggetti e ruoli • Tribunale di Milano - respinge l’opposizione di M.S.M. • M.S.M. - fa ricorso contro Selmabipiemme Leasing spa e Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. • Selmabipiemme Leasing spa - cita in giudizio per canoni non corrisposti M.S.M. • Bipiemme Leasing spa (in liquidazione) - cede il credito alla Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. • Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. - resiste con controricorso verso M.S.M. • Corte d’Appello di Milano - rigetta l’appello proposto da M.S.M. • Corte di Cassazione - esamina il ricordo si M.S.M. Motivazioni del giudice • Le condizioni generali di contratto esoneravano la locatrice (Selmabipiemme Leasing spa) da responsabilità per ogni vizio, anche sopravvenuto, che avesse impedito l’uso del bene. • Il controricorso è inammissibile in quanto risulta notificato a M.S.M. Conclusioni La decisione impugnata ha applicato il principio di diritto accolto dalla precedente giurisprudenza. Le condizioni generali di contratto esoneravano la locatrice da responsabilità per ogni vizio, anche sopravvenuto, che avesse impedito l’uso del bene, detta sentenza va pertanto cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione. A detto Giudice del rinvio va rimessa anche la decisione in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Infine… La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la decisione sulle spese, alla corte d’Appello di Milano in diversa composizione. Quadro normativo • Art. 1375 c.c. - Esecuzione di buona fede. • Art. 1469 bis c.c. - Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore. • Art. 1579 c.c. - Limitazioni convenzionali della responsabilità. • Art. 360 n.3 c.p.c. - Per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. • Legge n. 259/1993 - Ratifica la convenzione Unidroit sul leasing finanziario internazionale. • Legge 06/02/1995 n. 52 - Introduce l’art. 1469 bis c.c. . • Art. 1463 c.c. – Impossibilità totale.