Contratto di Leasing
Di
Benvenuti Annamaria
Favalessa Fabio
Tenca Alberto
Definizione
Il leasing finanziario è il contratto atipico che ha
per oggetto la cessione in godimento di beni
mobili o immobili ad un soggetto da parte, di
regola, di un’impresa di leasing, che li acquista o li
fa costruire su espressa indicazione del primo, allo
scopo di cederglieli in locazione o in godimento.
Tipologie
• Leasing Finanziario
• Leasing Operativo (o di Godimento)
Il «vero» leasing è quello finanziario; il leasing
operativo, in concreto, non è altro che una
locazione.
Caratteristiche e peculiarità
• Canone periodico
• Proroga o opzione d’acquisto
• Possibilità di effettuare un versamento finale
(Riscatto)
• Oggetto del contratto sono:
- Beni mobili (Leasing finanziario mobiliare)
- Beni immobili (Leasing finanziario immobiliare)
• Utilizzatore si assume tutti i rischi inerenti alla
cosa
Le parti
• Locatore o concedente (impresa di leasing), è
colui che svolge l’attività di intermediario
finanziario, ossia acquista il bene dal fornitore e
lo dà in leasing all’utilizzatore
• Conduttore, è l’utilizzatore del bene
• Fornitore, è colui che fornisce al locatore il bene
che sarà utilizzato dall’utilizzatore
Obblighi a carico delle parti
• Concedente si obbliga a consentire
all’utilizzatore il godimento della cosa per un
tempo determinato, presumibilmente inferiore
alla durata economica del bene (obsolescenza)
• Utilizzatore si obbliga a corrispondere al
concedente un canone periodico, il cui
ammontare tende ad uguagliare il valore capitale
del bene, con interessi, quote di rischio e di
profitto dell’impresa di leasing.
La sentenza
Leasing, clausole di inversione del rischio, invalidità, sussistenza
Cassazione Civile, sez. III, sentenza 29.09.2007 n°20592
La massima
Nel contratto di leasing, la clausola di inversione del rischio che
pone a carico dell’utilizzatore il rischio della mancata consegna
del bene non è valida, in quanto la causa del contratto di leasing
consiste, essenzialmente, nel mettere a disposizione
dell’utilizzatore il bene che ne costituisce oggetto.
Ne deriva che nel caso di impossibilità giuridica di procedere
all’immatricolazione di un veicolo per mancata consegna del
libretto di circolazione da parte del fornitore, l’utilizzatore che
non paga i canoni, non è inadempiente.
Il fatto
Tribunale di
Milano
Respinge
opposizione
M.S.M.
(Appellante)
Selmabipiemme
Leasing spa
(Appellata)
Contro
Per canoni non corrisposti relativi al contratto di leasing
dell’autoveicolo, con interessi convenzionali di mora, con l’obbligo
di consegnare, alla suddetta società, l’automezzo in questione
Segue…
M.S.M.
(Appellante)
Ricorso
Selmabipiemme
Leasing spa
(Appellata)
Corte
d’Appello di
Milano
Contro
Banca
Popolare di
Milano Soc.
Coop. a r.l.
(Appellata)
A seguito del fatto che…
Selmabipiemme Leasing spa aveva ceduto il contratto di leasing
alla Bipiemme Leasing spa in liquidazione che, a sua volta, aveva
ceduto il credito di cui al contratto a Banca Popolare di Milano
Soc. Coop a r.l.
Segue…
M.S.M.
(Appellante)
Condannato
a risarcire
Banca
Popolare di
Milano Soc.
Coop. a r.l.
(Appellata)
Selmabipiemme
Leasing spa
(Appellata)
Segue…
Contro questa decisione M.S.M. ha proposto ricorso per
cassazione.
Soggetti e ruoli
• Tribunale di Milano
- respinge l’opposizione di M.S.M.
• M.S.M.
- fa ricorso contro Selmabipiemme Leasing spa e Banca
Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l.
• Selmabipiemme Leasing spa
- cita in giudizio per canoni non corrisposti M.S.M.
• Bipiemme Leasing spa (in liquidazione)
- cede il credito alla Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l.
• Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l.
- resiste con controricorso verso M.S.M.
• Corte d’Appello di Milano
- rigetta l’appello proposto da M.S.M.
• Corte di Cassazione
- esamina il ricordo si M.S.M.
Motivazioni del giudice
• Le condizioni generali di contratto esoneravano la locatrice
(Selmabipiemme Leasing spa) da responsabilità per ogni vizio,
anche sopravvenuto, che avesse impedito l’uso del bene.
• Il controricorso è inammissibile in quanto risulta notificato a
M.S.M.
Conclusioni
La decisione impugnata ha applicato il principio di diritto accolto
dalla precedente giurisprudenza. Le condizioni generali di
contratto esoneravano la locatrice da responsabilità per ogni
vizio, anche sopravvenuto, che avesse impedito l’uso del bene,
detta sentenza va pertanto cassata e la causa va rinviata alla
Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.
A detto Giudice del rinvio va rimessa anche la decisione in
ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Infine…
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia,
anche per la decisione sulle spese, alla corte d’Appello di Milano
in diversa composizione.
Quadro normativo
• Art. 1375 c.c. - Esecuzione di buona fede.
• Art. 1469 bis c.c. - Clausole vessatorie nel contratto tra
professionista e consumatore.
• Art. 1579 c.c. - Limitazioni convenzionali della responsabilità.
• Art. 360 n.3 c.p.c. - Per violazione o falsa applicazione di
norme di diritto.
• Legge n. 259/1993 - Ratifica la convenzione Unidroit sul
leasing finanziario internazionale.
• Legge 06/02/1995 n. 52 - Introduce l’art. 1469 bis c.c. .
• Art. 1463 c.c. – Impossibilità totale.