RESCISSIONE/RISOLUZIONE

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RESCISSIONE/RISOLUZIONE
• La nullità e l’annullabilità sono SANZIONI per
l’invalidità del contratto contrario a norme
imperative;
• La RESCISSIONE e la RISOLUZIONE del
contratto sono RIMEDI nel caso che il
contratto, valido in tutti gli elementi, presenti
anomalie dovute a circostanze esterne.
RESCISSIONE
Rimedio per anomalie che si
verificano nel momento della
conclusione del contratto.
RESCISSIONE
Due casi:
–la rescissione del contratto concluso in
stato di pericolo;
–la rescissione del contratto concluso in
stato di bisogno.
CONTRATTO CONCLUSO
IN STATO DI PERICOLO
• Se una parte accetta delle obbligazioni
ingiuste )(ingiuste) per la necessità di salvare
se o altri da un pericolo attuale di un grave
danno alla persona, può chiedere la
rescissione del contratto.
• La controparte deve essere a conoscenza
dello stato di pericolo.
PRESUPPOSTI
• Il contratto deve essere stipulato a condizioni
inique: una prestazione deve quindi avere un
valore di gran lunga superiore rispetto all’altra
• La situazione di pericolo deve essere attuale:
deve cioè ricorrere nel momento in cui il
contratto è stato concluso.
• Il pericolo deve consistere nel pericolo di un
danno grave alla persona del contraente o di
un terzo.
CONTRATTO CONCLUSO
IN STATO DI BISOGNO
• Se una parte accetta una prestazione
sproporzionata rispetto a quella dell’altra
parte per lo stato di bisogno in cui trova
e del quale l'altra parte ha approfittato
per trarne vantaggio, la parte
danneggiata
può
domandare
la
rescissione del contratto.
PRESUPPOSTI
• SPROPORZIONE: il valore di una delle prestazioni
deve eccedere di oltre la metà il valore dell’altra.
• La parte danneggiata deve trovarsi in uno STATO
DI BISOGNO cioè in difficoltà economiche di
notevole importanza.
• Lo squilibrio deve persistere fino al momento in
cui viene domandata la rescissione
• E’ necessario che il contraente che ne ha tratto
vantaggio abbia approfittato della particolare
condizione di debolezza dell’altra parte.
L’azione di rescissione
• L’azione di rescissione si prescrive nel breve
termine di un anno dalla stipulazione del
contratto.
• La sentenza del giudice ha effetto retroattivo
tra le parti: le prestazioni già eseguite
dovranno quindi essere restituite
• il contratto rescindibile non può essere
convalidato.
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