RESCISSIONE/RISOLUZIONE • La nullità e l’annullabilità sono SANZIONI per l’invalidità del contratto contrario a norme imperative; • La RESCISSIONE e la RISOLUZIONE del contratto sono RIMEDI nel caso che il contratto, valido in tutti gli elementi, presenti anomalie dovute a circostanze esterne. RESCISSIONE Rimedio per anomalie che si verificano nel momento della conclusione del contratto. RESCISSIONE Due casi: –la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo; –la rescissione del contratto concluso in stato di bisogno. CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI PERICOLO • Se una parte accetta delle obbligazioni ingiuste per la necessità di salvare se o altri da un pericolo attuale di un grave danno alla persona, può chiedere la rescissione del contratto. • La controparte deve essere a conoscenza dello stato di pericolo. PRESUPPOSTI • Il contratto deve essere stipulato a condizioni inique: una prestazione deve quindi avere un valore di gran lunga superiore rispetto all’altra • La situazione di pericolo deve essere attuale: deve cioè ricorrere nel momento in cui il contratto è stato concluso. • Il pericolo deve consistere nel pericolo di un danno grave alla persona del contraente o di un terzo. CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI BISOGNO • Se una parte accetta una prestazione sproporzionata rispetto a quella dell’altra parte per lo stato di bisogno in cui trova e del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. PRESUPPOSTI • SPROPORZIONE: il valore di una delle prestazioni deve eccedere di oltre la metà il valore dell’altra • STATO DI BISOGNO in cui versa la parte danneggiata può essere inteso come difficoltà economiche di notevole importanza • Lo squilibrio deve persistere fino al momento in cui viene domandata la rescissione • E’ necessario che il contraente che ne ha tratto vantaggio abbia approfittato della particolare condizione di debolezza dell’altra parte. L’azione di rescissione • L’azione di rescissione si prescrive nel breve termine di un anno dalla stipulazione del contratto. • La sentenza del giudice ha effetto retroattivo tra le parti: le prestazioni già eseguite dovranno quindi essere restituite • Sono salvi i diritti dei terzi, anche se erano in mala fede. • il contratto rescindibile non può essere convalidato