RESCISSIONE/RISOLUZIONE - Il blog della prof. di diritto

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RESCISSIONE/RISOLUZIONE
• La nullità e l’annullabilità sono SANZIONI per
l’invalidità del contratto contrario a norme
imperative;
• La RESCISSIONE e la RISOLUZIONE del
contratto sono RIMEDI nel caso che il
contratto, valido in tutti gli elementi, presenti
anomalie dovute a circostanze esterne.
RESCISSIONE
Rimedio per anomalie che si
verificano nel momento della
conclusione del contratto.
RESCISSIONE
Due casi:
–la rescissione del contratto concluso in
stato di pericolo;
–la rescissione del contratto concluso in
stato di bisogno.
CONTRATTO CONCLUSO
IN STATO DI PERICOLO
• Se una parte accetta delle obbligazioni
ingiuste per la necessità di salvare se o altri da
un pericolo attuale di un grave danno alla
persona, può chiedere la rescissione del
contratto.
• La controparte deve essere a conoscenza
dello stato di pericolo.
PRESUPPOSTI
• Il contratto deve essere stipulato a condizioni
inique: una prestazione deve quindi avere un
valore di gran lunga superiore rispetto all’altra
• La situazione di pericolo deve essere attuale:
deve cioè ricorrere nel momento in cui il
contratto è stato concluso.
• Il pericolo deve consistere nel pericolo di un
danno grave alla persona del contraente o di
un terzo.
CONTRATTO CONCLUSO
IN STATO DI BISOGNO
• Se una parte accetta una prestazione
sproporzionata rispetto a quella dell’altra
parte per lo stato di bisogno in cui trova
e del quale l'altra ha approfittato per
trarne vantaggio, la parte danneggiata
può domandare la rescissione del
contratto.
PRESUPPOSTI
• SPROPORZIONE: il valore di una delle prestazioni
deve eccedere di oltre la metà il valore dell’altra
• STATO DI BISOGNO in cui versa la parte
danneggiata può essere inteso come difficoltà
economiche di notevole importanza
• Lo squilibrio deve persistere fino al momento in
cui viene domandata la rescissione
• E’ necessario che il contraente che ne ha tratto
vantaggio abbia approfittato della particolare
condizione di debolezza dell’altra parte.
L’azione di rescissione
• L’azione di rescissione si prescrive nel breve
termine di un anno dalla stipulazione del
contratto.
• La sentenza del giudice ha effetto retroattivo tra
le parti: le prestazioni già eseguite dovranno
quindi essere restituite
• Sono salvi i diritti dei terzi, anche se erano in
mala fede.
• il contratto rescindibile non può essere
convalidato
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