L`ordinamento delle fonti dell`Unione europea

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L’ordinamento delle
fonti dell’Unione
europea
Il diritto primario, intermedio e derivato dell’Unione europea
Generalità

Ordinamento fondato sui Trattati (fonti internazionali/fonti interne
all’ordinamento)

Autonomia rispetto al diritto interno e al diritto internazionale;

Unità dell’ordinamento dell’Unione: omogeneità orizzontale (pur in presenza di 2
trattati distinti, equipollenti come valore e autonomi); unità sotto il profilo
istituzionale; unità sotto il profilo «soggettivo» e clausole che autorizzano
un’applicazione selettiva agli Stati membri (Europa a più velocità: SLSG,
cooperazione rafforzata)

Coerenza dell’ordinamento: le fonti che lo compongono sono disposte in una
«scala» (articolazione in un ordine gerarchico: coerenza «verticale»
dell’ordinamento): diritto primario (o fonti assimilate), intermedio (, derivato
(garanzia giurisdizionale: art. 263 e 267 TFUE)

Distinzioni proprie al sistema delle fonti: primarie (trattati + fonti assimilate o
integrative) e subordinate (diritto intermedio e derivato in senso stretto)
Generalità

Distinzioni interne al diritto derivato:

a) tra atti legislativi e atti non legislativi (art. 289, par. 3, TFUE)

b) fra atti di base e atti di attuazione («delega legislativa»: art. 290,
par. 3, TFUE) ovvero di esecuzione (art. 291, par. 3, TFUE)

c) fra atti vincolanti e atti non vincolanti «tipici» (art. 288 TFUE) e, per
esclusione, atti «atipici» (bilancio, programmi generali, ecc.), in
particolare assunti «nella prassi» (comunicazioni, orientamenti,
codici di condotta: art. 101 ss., 107 ss. TFUE).

Effetti giuridici degli atti «atipici» con cui la Commissione limita il suo
potere discrezionale (amministrazione dell’economia)
La gerarchia delle fonti dell’Unione

Il diritto primario (e fonti assimilate):

I Trattati (TUE e TFUE; trattati e atti modificativi; i protocolli addizionali ecc.);

Le fonti integrative del diritto primario:

I principi «generali non scritti» a) propri al diritto dell’Unione ovvero b) comuni agli
ordinamenti degli Stati membri; natura e «assimilazione» (art. 263 TFUE, art.

Le fonti di garanzia dei diritti fondamentali: la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea 2000-2007 (art. 6, par. 1, TUE); i principi generali del diritto che
veicolano diritti fondamentali (fonti non scritte: art. 6, par. 3, TUE)

Il diritto intermedio: diritto internazionale consuetudinario; diritto convenzionale
dell’Unione

Il diritto derivato: regolamenti direttive decisioni (art. 288 TFUE) e distinzioni
interne (atti attuativi / esecutivi)
Le conseguenze del rapporto di gerarchia
tra fonti dell’Unione

Conseguenze della relazione di gerarchia.

Le fonti sovraordinate prevalgono – in caso di conflitto – sulle fonti
(relativamente) sotto-ordinate (per esempio i trattati e le fonti
assimilate si impongono sul diritto intermedio e questo sul diritto
derivato);

Si tratta di prevalenza interpretativa, ma in ipotesi patologiche può
determinare la nullità dell’atto/fonte subordinata o l’accertamento
della sua «incompatibilità» (comportamenti o atti nazionali)

La competenza è del giudice nazionale o della Corte di giustizia
(contenzioso dell’annullamento) (vedi il sistema di tutela
giurisdizionale)
Il diritto primario

Nozione di diritto primario: i Trattati, i Protocolli e gli allegati (non gli atti collaterali o inerenti ai Trattati:
dichiarazioni della conferenza di revisione, dichiarazioni degli Stati membri)

I trattati (TUE e TFUE): contenuto; pari valore, ma funzione strumentale del TFUE rispetto al TUE;

natura giuridica duplice: strumenti internazionali (conclusione, efficacia personale, spaziale e
temporale, modificabilità attraverso la prassi o accordi informali)

ma anche strumenti «costituzionali» («carta costituzionale di una comunità di diritto», parere 1/91 del
14.12.1991, progetto di accordo SEE): dettano le regole inderogabili di funzionamento
dell’organizzazione e il perimetro e i principi della disciplina materiale, il cui rispetto è oggetto di
controllo giurisdizionale (art. 19, par. 1, TUE);

i metodi interpretativi dei Trattati rispecchiano tale concezione. Interpretazione autonoma; estensiva
(deroghe; effetto utile) (compete in via ultimativa alla Corte di giustizia, art. 19 TFUE e art. 267, comma
3, TFUE: v. però infra, potere di revisione del Consiglio europeo)
La posizione della Corte: il parere 2/13

La posizione della Corte di giustizia (plenaria) nel parere 2/13 del 18.12.2014
sul progetto di accordo relativo all’adesione dell’Unione europea alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali:

«i Trattati fondativi dell’Unione hanno dato vita, diversamente dai trattati
internazionali ordinari, ad un ordinamento giuridico nuovo, dotato di
proprie istituzioni, a favore del quale gli Stati che ne sono membri hanno
limitato, in settori sempre più ampi, i propri poteri sovrani, e che riconosce
come soggetti non soltanto tali Stati, ma anche i cittadini degli stessi (v., in
particolare, sentenze van Gend & Loos, 26/62, EU:C:1963:1, pag. 23, e
Costa, 6/64, EU:C:1964:66, pag. 1144, nonché parere 1/09, EU:C:2011:123,
punto 65). # […] l’Unione [è] dotata di un ordinamento giuridico di nuovo
genere, avente una sua specifica natura, un quadro costituzionale e principi
fondativi che sono suoi propri, una struttura istituzionale particolarmente
elaborata, nonché un insieme completo di norme giuridiche…» (punti 157158).
L’emendamento dei Trattati: la procedura
di revisione ordinaria

L’emendamento dei trattati: rigidità: modifica solo mediante le procedure previste
(ordinaria, semplificate, speciali). La procedura di revisione «ordinaria» e
generale (art. 48, par. 1-5, TUE):

Fasi preparatorie «istituzionali»: a) presentazione al Consiglio di progetti di
modifica, comunicati ai parlamenti nazionali e al Consiglio europeo; b) decisione
del Consiglio europeo (a maggioranza semplice) previ pareri di Commissione e
Parlamento europeo su: c1) la convocazione di una «Convenzione» incaricata di
fare, per consenso, raccomandazioni alla Conferenza intergovernativa (CIG); o c2)
previa approvazione del Parlamento europeo, la definizione del «mandato per la
CIG» senza convocazione della Convenzione;

Fasi deliberative «internazionali»: d) convocazione da parte del Presidente del
Consiglio di una CIG che dovrà «stabilire di comune accordo le modifiche da
apportare ai trattati» (art. 48 par. 4 TUE);

e) entrata in vigore delle modifiche (solo) dopo ratifica da parte di tutti gli Stati
membri «conformemente alle rispettive norme costituzionali» (art. 48, par. 4,
comma 2, TUE)
L’emendamento dei trattati: altre
procedure e prassi del Consiglio europeo

Clausola “agevolativa” dell'entrata in vigore dell'accordo di revisione (art. 48.5 TUE): se
dopo 2 anni dalla firma i 4/5 degli SM hanno ratificato, e uno o più SM hanno incontrato
difficoltà «la questione è deferita al Consiglio europeo» (rinvio)

Le procedure di revisione «semplificate» (art. 48, par. 6 e 7, TUE):

Art. 48, par. 6, TUE: modifica della Parte Terza del TFUE (mercato interno ecc.) e limiti
procedurali (unanimità Consiglio europeo, consultazione, approvazione degli Stati
membri) e sostanziali (no estensione delle competenze UE; no violazione dei principi e
diritti fondamentali: Pringle (seduta plenaria), 27.11.2012, C-370/12, relativa all’invalidità
della decisione di modifica dell’art. 136 TFUE)

Art. 48, par. 7, TUE («procedura passerella»): modifica delle procedure di voto in seno al
Consiglio, deliberazione unanime del Consiglio europeo (in assenza di opposizione da
parte dei parlamenti nazionali) previa approvazione del Parlamento europeo

Le procedure di revisione limitate e «speciali» (es. art. 25, comma 2, TFUE; art. 223,
par. 1, comma 2): unanimità del Consiglio (+ approvazione PE) + ratifica da parte dei
parlamenti nazionali
Emendamenti derivanti dalla procedura di
adesione di nuovi Stati membri (art. 49 TUE)

Le modifiche «istituzionali»: la procedura di adesione di nuovi Stati
membri (art. 49 TUE)

Fase istituzionale e preliminare: a) domanda al Consiglio di uno Stato che
presenti certi requisiti geografici e valoriali (Stato “europeo”, “che rispetti i
valori di cui all'art. 2” e che “si impegni a promuoverli”);

b) informazione a beneficio del Parlamento europeo e dei parlamenti
nazionali;

c) decisione del Consiglio: che si pronuncia all'unanimità sulla candidatura,
previa approvazione del PE, che si pronuncia a maggioranza dei suoi
membri, e previa consultazione della Commissione;
I requisiti sostanziali per l’adesione

-requisiti sostanziali (innovazione): “si tiene conto dei criteri di
ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo” (attualmente, criteri di
Copenhagen):

a) criteri politici: stabilità istituzionale, democrazia, legalità, diritti umani e
protezione delle minoranze;

b) criteri economici: economia di mercato effettiva (workable) in grado di
rispondere alle pressioni concorrenziali e alle forze del mercato interno;

c) criterio dell’acquis: capacità d’assunzione degli obblighi relativi
all’appartenenza all’Unione) (art. 49 co. 1).

Nota bene: le condizioni sostanziali dell'adesione dipendono da valutazioni
degli organi politici della CEE, degli Stati membri e degli Stati candidati
(Mattheus, 22.11.1978, 93/78) (v. anche procedura ex art. 7 TUE)
(segue) la procedura di adesione: la
fase internazionale (convenzionale)

Fase internazionale: d) definizione in via “negoziale”, tra gli Stati membri e
lo Stato o gli Stati candidati all'adesione, delle condizioni per l'ammissione
e degli adattamenti ai trattati necessari;

e) Trattato di adesione, e allegato Atto relativo all'adesione, sottoposto a
firma e ratifica da parte di tutti gli Stati coinvolti, gli “Stati contraenti”
(ossia gli Stati membri e gli Stati candidati, su base bilaterale): in conformità
alle “loro rispettive norme costituzionali”, art. 49, comma 3, in fine
(parametro “giuridico”?)

La prassi: controllo del Consiglio europeo; fase preliminare degli accordi di
pre-adesione (art. 218, par. 8 e art. 212 TFUE), conclusi all’unanimità dal
Consiglio (vedi http://europa.eu/pol/enlarg/index_en.htm); procedura di
pre-adesione in tre fasi: prospettiva di adesione (candidati «potenziali»:
Bosnia Erzegovina, Kosovo); conferimento dello status di candidato
(Montenegro, Serbia, Turchia); avvio di formali negoziati di adesione
(accordi di pre-adesione)
La procedura di recesso dall’Unione

La procedura di recesso (art. 50 TUE: innovazione di Lisbona):
notifica al Consiglio europeo; recesso sostanzialmente unilaterale
decorsi 2 anni; possibilità di accordo sulle «modalità del recesso»,
«tenendo conto deel quadro delle future relazioni con l’Unione»,
concluso dal Consiglio previa approvazione del Parlamento europeo
(art. 218, par. 3 TFUE e art. 50, par 2 TUE).

Lo Stato che ha receduto può ri-aderire all’Unione solo attraverso la
procedura di adesione (art. 49 TUE)
I limiti procedurali all’esercizio del
potere di revisione

Il concetto di immodificabilità per via di mera prassi (rigidità dei Trattati)
e la prospettiva «costituzionale» o «internazionale». La giurisprudenza
Defrenne, 8.4.1976, 43/75 e i suoi epigoni.

La prassi del Consiglio europeo «agevolativa» della ratifica da parte di Stati
membri «renitenti» (v. anche art. 48 par. 5 TUE): a) impegni di modifica
futura o b) soluzioni interpretative del diritto primario; c) decisione
«Brexit», 19.2.2016, Capi di Stato o di Governo degli Stati membri riuniti in
sede di Consiglio europeo (interpretazione dei Trattati e modifica «a
termine» del diritto derivato).

Valutazione: «accordo politico» raggiunto in Consiglio europeo? esercizio di
potere «costituente» (art. 48, par. 6, TUE)? accordo in forma semplificata
fra Stati membri, sulla modifica o sull’interpretazione dei trattati, di valore
giuridico «internazionalistico»?

Limiti «costituzionali» all’impiego del potere di revisione
I limiti costituzionali alla revisione
(i super-principi)

Da affermazioni della giurisprudenza: è escluso dalla modificabilità le
norme costituenti il «nocciolo duro» dell’ordinamento dell’Unione; si
tratta delle «sistema giurisdizionale dell’Unione» (parere 1/91 e
parere1/09 dell’8.3.2011 sul progetto di accordo per la creazione di un
sistema unico di soluzione delle controversie in materia di brevetti) e
dei «principi fondamentali della Comunità» (libertà del mercato e
concorrenza, non discriminazione).

Conferma: per il limite delle modifiche ai trattati derivanti
dall’adesione alla CEDU, Protocollo n. 8 (garanzia che «siano
preservate le caratteristiche specifiche dell’Unione e del diritto
dell’Unione»).
Il parere 2/13 e i principi intangibili
dell’integrazione europea

Quali sono i principi intangibili?

Coincidono con le «caratteristiche essenziali» del diritto dell’Unione

«Tra queste caratteristiche figurano quelle relative alla struttura costituzionale
dell’Unione, che si riflette nel principio di attribuzione delle competenze
contemplato agli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafi 1 e 2, TUE, nonché nel quadro
istituzionale definito agli articoli da 13 TUE a 19 TUE. # A ciò si aggiungono le
caratteristiche specifiche attinenti alla natura stessa del diritto dell’Unione. In
particolare, come rilevato più volte dalla Corte, il diritto dell’Unione si caratterizza
per il fatto di derivare da una fonte autonoma, costituita dai Trattati, per il suo
primato sul diritto dei singoli Stati membri (sentenze Costa, EU:C:1964:66, pagg.
1144 e 1145, nonché Internationale Handelsgesellschaft, EU:C:1970:114, punto 3;
parere 1/91, EU:C:1991:490, punto 21; parere 1/09, EU:C:2011:123, punto 65, e
sentenza Melloni, C 399/11, EU:C:2013:107, punto 59), nonché per l’effetto diretto
di tutta una serie di disposizioni applicabili ai cittadini di detti Stati membri nonché
agli Stati stessi (sentenza van Gend & Loos, EU:C:1963:1, pag. 23, e parere 1/09,
EU:C:2011:123, punto 65) (parere 2/13, punti 165-166).
I principi intangibili

«Tali caratteristiche essenziali del diritto dell’Unione hanno dato vita ad una rete
strutturata di principi, di norme e di rapporti giuridici mutualmente
interdipendenti, che vincolano, in modo reciproco, l’Unione stessa e i suoi Stati
membri, nonché, tra di loro, gli Stati membri, ormai impegnati – come ricordato
all’articolo 1, secondo comma, TUE – in un «processo di creazione di un’unione
sempre più stretta tra i popoli dell’Europa». # Una siffatta costruzione giuridica
poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro
condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con
esso, una serie di valori comuni sui quali l’Unione si fonda, così come precisato
all’articolo 2 TUE. Questa premessa implica e giustifica l’esistenza della fiducia
reciproca tra gli Stati membri quanto al riconoscimento di tali valori e, dunque, al
rispetto del diritto dell’Unione che li attua» (punti 167-169)

«Al centro di tale costruzione giuridica si collocano proprio i diritti fondamentali,
quali riconosciuti dalla Carta – che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, TUE, ha lo
stesso valore giuridico dei Trattati –, e il rispetto di tali diritti costituisce un
presupposto della legittimità degli atti dell’Unione, sicché non possono ammettersi
in quest’ultima misure incompatibili con questi medesimi diritti» (parere 2/13,
punto 170)
Le fonti integrative del diritto
primario
I principi generali propri del
diritto dell'Unione (estratti «per
generalizzazione» dai Trattati)
I
principi
generali
I principi generali del diritto
comuni agli ordinamenti degli
Stati membri
I principi che veicolano o
esprimono i diritti fondamentali
(art. 6.1 e 6.3 TUE)
Le fonti integrative del diritto primario: i
principi generali del diritto dell’Unione

I principi generali non scritti ( e concetto di «generalità»):

a) principi generali propri al diritto dell’Unione (non discriminazione e uguaglianza;
tutela giurisdizionale effettiva e controllo giurisdizionale; libera circolazione;
«fiducia reciproca»)

b) principi generali comuni agli Stati membri (Stato di diritto, legalità e favor rei;
certezza del diritto; legittimo affidamento e contraddittorio; principio di
proporzionalità)

c) principi generali espressione di diritti fondamentali (art. 6.3 TUE); già fonte
generale di garanzia, ora meramente residuale: v. art. 6.1 TUE (sulla
«costituzionalizzazione» della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

la CEDU (art. 6.2 TUE) è solo indirettamente rilevante; è strumento di controllo
diretto dei comportamenti degli Stati membri «connessi al diritto dell’Unione».
Il principio generale di non
discriminazione

I principi generali propri al diritto dell’Unione

Il principio generale di non discriminazione: origine, intensità, ambito
d’applicazione, limiti applicativi, autonomia

a) origine: principio di cui numerose norme dei Trattati sono espressione o
manifestazione (esempio: art. 18 TFUE, nazionalità; art. 19, criteri di
discriminazione vietati; art. 34 e 35 TFUE: origine delle merci; art. 45, 49,
57.2, TFUE: Parking Brixen c. Comune di Bressanone, 13.10.2005, C-458/03;
art. 157, par. 1 e 2: sesso e retribuzione: Defrenne c. Sabena, 8.4.1976, 43/75)
(vedi anche TUE: art. 4, par. 2, e art. 9, prima frase);

b) intensità del divieto di discriminazione: interpretazione «estensiva»;
riverbera sui «tipi» di discriminazione vietata:
Le distinzioni colpite dal divieto di
discriminazione

Non solo le discriminazioni dirette (formali), bensì

anche le discriminazioni indirette o «occulte» (Sotgiu, 12.2.1974, 152/73, indennità di
separazione se la residenza del beneficiario è in territorio tedesco; Angonese,
6.6.2000, C-281/98: conoscenze di bilinguismo per l’accesso all’impiego
comprovate da diploma rilasciato dagli istituti provinciali; Procedimento penale a
carico di Horst Otto Bickel e Ulrich Franz, 24.11.1998, C-274/96: illegittima
l’esclusione in base a criteri residenziali di operatori di altri Stati membri dal regime
linguistico-processuale riservato ai membri della minoranza tedesca);

e le discriminazioni «materiali»: eguaglianza «sostanziale» e conseguente
rimozione di norme irragionevolmente «parificatrici» della situazione di categorie
disomogenee di individui (vedi Garcia Avello, infra);
Portata e limiti operativi del principio

c) portata (ambito d’applicazione): entro l’ambito d’applicazione dei
Trattati.

Per esempio, entro le libertà di circolazione; anche situazioni debolmente
legate alla circolazione delle persone: Cowan, 2.2.1989, 186/87: indennità
per le vittime di reato riservata ai cittadini francesi; Garcia Avello, 2.10.2003,
C-148/02: regola belga sulla formazione del cognome indifferenziatamente
applicabile ai cittadini europei minori aventi doppia nazionalità

d) Ne consegue che il principio «non si applica» a coloro che si trovano in
una situazione estranea alle libertà di circolazione o al diritto derivato
(situazioni puramente interne): sentenza Ordine degli ingegneri di Verona e
Provincia, 21.2.2013, C-111/12; dimensione soggettiva e oggettiva del limite
(vedi cittadinanza dell’Unione europea)
Le «lacune» del principio e il ruolo
degli ordinamenti nazionali

Alle «carenze» del principio può rimediare l’ordinamento nazionale

Soluzione delle discriminazioni «alla rovescia»: in Italia art. 3 Cost.:
Corte cost. n. 443/1997, Pastificio Volpato;

Vedi anche art. 53 l. 234 del 2012, citata: «Nei confronti dei cittadini
italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico
italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto
alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai
cittadini dell'Unione europea»

Effetti limitati della norma (di carattere interpretativo;
interpretazione costituzionalmente orientata)
L’autonomia del principio di non
discriminazione

e) autonomia del principio di non discriminazione (i criteri di discriminazione
vietati): Mangold c. Heim, 22.11.2005, C-144/04 (pre-esistenza, rispetto al diritto
derivato, del principio di non discriminazione in base all’età, al quale il diritto
derivato si limita a dare riconoscimento; effetto integrativo o «retroattivo» del
principio);

f) (segue): il principio generale di parità di trattamento o di uguaglianza e i suoi
effetti:

a) divieto di preservare distinzioni normative fra situazioni ritenute assimilabili dal
legislatore europeo: Association belge des ConsommateursTest-Achats, 1.3.2011, C236/07: divieto di differenziare la situazione degli assicurati di sesso maschile e di
sesso femminile, deroga «senza limiti di tempo» alla regola dei premi e delle
prestazioni «unisex» (divieto di discriminazione in base al sesso in materia di
servizi);

b) obbligo di differenziare situazioni non comparabili nella libera circolazione (Garcia
Avello, 2.10.2003, C-148/02: accertamento della «non comparabilità» delle
situazione dei cittadini stanziali e in mobilità in Europa)
I principi generali del diritto comuni
agli ordinamenti degli Stati membri

La matrice: l’art. 340, comma 2, TFUE: il contenuto del regime della responsabilità
extracontrattuale dell’Unione

Esemplificazioni: principio dello Stato di diritto (art. 2 TUE: «L’Unione si fonda sui
valori ….dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani»); principio di legalità
(fonte e condizioni di esercizio del potere; rule of law o «preminenza del diritto»:
Parti écologiste Les Verts, 23.4.1986, 294/83);

Principio di legalità dell’azione penale: Procedimento penale a carico di Taricco (GS),
8.9.2015, C-105/14 (rinvio alla Carta)

Principio del favor rei (Procedimento penale a carico di Berlusconi, Adelchi, Dell’Utri,
3.5.2005, C-387/02, C-391/02 e C-403/02; Delvigne (GS), 6.10.2015, C-650/13);

Principio di proporzionalità (Man - Sugar, 24.9.1985, 181/84: divieto di sanzionare in
modo uguale obblighi normativi di diversa rilevanza; Commissione c. Paesi Bassi,
26.4.2012, C-508/10: divieto di imporre contributi per il permesso di soggiorno degli
stranieri ampiamente più elevati rispetto ai contributi richiesti ai cittadini olandesi)
Le fonti integrative: i principi generali
che veicolano i diritti fondamentali

Assenza «originaria» di disposizioni di garanzia nei Trattati e «obiezioni» delle
giurisdizioni costituzionali nazionali (italiana e tedesca: 1965-1974)

Integrazione giurisprudenziale e sue motivazioni:

a) esigenza di una tutela sufficientemente «uniforme» ed effettiva del diritto UE:
principio di applicazione uniforme e di effettività del diritto derivato e delle libertà
primarie di circolazione):

«eventuali questioni relative alla violazione di diritti fondamentali mediante atti
emananti dalle istituzioni della Comunità possono essere valutate unicamente alla
stregua del diritto comunitario. Il richiamo a criteri di valutazione speciali, propri
della legislazione o del sistema costituzionale di uno Stato membro, incrinerebbe
inevitabilmente l'unità del mercato comune e comprometterebbe la coesione della
Comunità, giacché menomerebbe l'unità e l'efficacia del diritto comunitario» (diritto
fondamentale di proprietà, diritto di intrapresa economica: Liselotte Hauer c. Land
Renania-Palatinato, 13.12.1979, 44/79, punto 14)
i principi generali che veicolano i
diritti fondamentali

b) risposta «per garanzia equivalente» alla «riserva di competenza» delle corti nazionali
(Corte cost., Frontini, n. 183 del 1973; ord. Solange I, 29.4.1974, Bundesverfassungsgericht: la
necessità di una «sostanziale» corrispondenza, «in generale» del diritto dell’Unione rispetto
ai diritti fondamentali della Costituzione federale tedesca);

sulla tutela per equivalenti v. già Corte cost. Acciaierie San Michele, n. 98 del 1965 (rinvio a
primato);

Per la Corte di giustizia il fatto che siano menomati vuoi i diritti fondamentali sanciti dalla
costituzione di uno Stato membro, vuoi i principi di una costituzione nazionale, non può
sminuire la validità di un atto della Comunità né la sua efficacia nel territorio dello stesso Stato.
È tuttavia opportuno accertare se non sia stata violata alcuna garanzia analoga, inerente al
diritto comunitario. La tutela dei diritti fondamentali costituisce infatti parte integrante dei
principi giuridici generali di cui la Corte di giustizia garantisce l'osservanza. La salvaguardia di
questi diritti, pur essendo informata alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri,
va garantita entro l'ambito della struttura e delle finalità della Comunità» (Internationale
Handelsgesellschaft, 17.12.1970, 11/70, punti 3-4)
La «costruzione» dei diritti fondamentali
tutelati «come principi generali non
scritti»

La «costruzione» dei diritti fondamentali protetti: le «tradizioni costituzionali
comuni» e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU: diritti & giurisprudenza della Corte europea) costituiscono «fonti di
ispirazione» per la Corte di giustizia;

vedi ora art. 6, par. 3, TUE: «I diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto
dell’Unione in quanto principi generali»

relativa discrezionalità della Corte di giustizia nella individuazione dei diritti e nella
intensità della protezione loro accordata;

necessità di una «formalizzazione» dei diritti e del loro ruolo:

«bloccata» al momento l’adesione dell’organizzazione alla CEDU (pareri 2/94 e
2/13)

Valorizzazione del «catalogo autonomo» costituito (dal 2009) dalla Carta: esempio
J.N., (GS), 15.2.2016, C-601/15 PPU
Le fonti integrative: la Carta dei diritti
fondamentali (art. 6, par. 1, TUE)

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000-2009): natura,
struttura, disposizioni orizzontali (Carta e competenze UE: art. 6, par. 1,
TUE; natura delle prerogative sancite; loro carattere assoluto o relativo; i
«nessi interpretativi» con la CEDU e con le «costituzioni nazionali»

Natura (art. 6.1 TUE) e struttura (catalogo «aggiornato» e «ricognitivo»
delle garanzie fondamentali entro il «limitato» ordinamento dell’Unione –
specializzato settorialmente; VII titoli di cui VI materiali);

Le disposizioni orizzontali (art. 51-54, Titolo VII) regolano l’interpretazione
(v. anche le Spiegazioni: art. 6, par. 1, ultimo comma, TUE e art. 52, par. 7,
Carta, per i giudici nazionali) e l’applicazione (art. 51) della Carta
(segue:) La Carta e le sue disposizioni
orizzontali

a) Irrilevanza della Carta sulla portata delle «competenze»
dell’Unione (art. 6.1 TUE; rinvio a art. 51 Carta, a Protocollo n. 30, art.
1, e a «l’impiego dei principi e dei diritti fondamentali»)

b) La Carta contiene diritti, libertà e «principi»;

i principi sono fondamentali norme «programmatiche»? (Association
de médiation sociale (GS), 15.1.2014, C-176/12; Kücükdeveci, 19.1.2010,
C-555/07)

c) Le condizioni o «ingerenze» lecite nei diritti garantiti:
sostanzialmente corrispondenti alle «deroghe» CEDU (Digital Rights
Ireland (GS), 8.4.2014, C-293/12 e C-594/12)
Le disposizioni orizzontali

d) La clausola di uguaglianza interpretativa dei diritti della Carta «analoghi»
ai diritti CEDU (art. 52.3 Carta):

profili «contenutistici»: N.S. e altri c. Regno Unito (GS), 21.12.2011, C-411/10
e C-493/10: divieto di tortura, art. 3 CEDU e art. 4 Carta, e facoltà degli Stati
membri nel sistema dei trasferimenti di Dublino; Lanigan (GS), 16.7.2015, C237/15 PPU: diritto alla libertà e alla sicurezza, art. 5 CEDU e art. 6 Carta, e
superamento dei limiti di custodia previsti dalla decisione quadro sul MAE;
Procedimento penale a carico di Taricco (GS), 8.9.2015, C-105/14, punti 56 e
57: principio di legalità in materia penale, art. 7 CEDU e 49 Carta, e
compatibilità della disciplina italiana della prescrizione con il diritto
primario dell’Unione)

Limiti: l’autonomia del diritto dell’Unione e della funzione della Corte (vedi
J.N., 15.2.2016, C-601/15 PPU, punti 45-47)
Le disposizioni orizzontali

e) La clausola di compatibilità o dell’equivalenza del livello (minimo) di protezione
offerto dalla Carta a quello della CEDU e delle Costituzioni nazionali (art. 53 Carta).
Possibilità che il diritto dell’Unione conceda una protezione maggiore (art 52, par.
3, ultima frase)

In presenza di un margine di discrezionalità degli Stati membri, possibile
applicazione di livelli di garanzia dei diritti fondamentali eventualmente
asimmetrici nel rispetto dei principi e della CEDU (Omega, 14.10.2004, C-36/02).

In presenza di normativa derivata «stringente» l’applicazione «unilaterale»
dell’elevata tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve accordarsi con i
principi del primato, di applicazione uniforme e di effettività del diritto derivato UE
(«deferenza» al legislatore dell’Unione e al livello di tutela dei diritti «cristallizzato»
dal diritto derivato, se rispettoso della CEDU).

limite «reciproco» al potere degli Stati membri di applicare «in generale», in
situazioni transnazionali, il proprio livello di protezione dei diritti fondamentali,
rispetto a quello di altri Stati membri, come previsto dall’art. 53 Carta (Melloni (GS),
26.2.2013, C-399/11, punti 56 e 58).
L’impiego delle fonti integrative (Carta e
principi) con riguardo al diritto
dell’Unione

Funzione strumentale dei diritti e dei principi: «influiscono sull’applicazione di
norme materiali derivanti da altre fonti» (p. 203 Manuale)

Criterio interpretativo del diritto primario, intermedio (accordi dell’Unione o degli
Stati membri) e derivato: N.S. e altri (GS), 21.12.2011, C-411/10 e C-493/10 (art. 3 del
reg. 343/2003, cd Dublino II: facoltà aperta di «non trasferimento» del richiedente
asilo allo Stato membro competente; esercizio conforme all’art. 4 della Carta e 3
CEDU, nonostante il principio di «fiducia reciproca»; la facoltà deve essere
«orientata» nel suo esercizio ai diritti fondamentali: divieto di trasferimento in caso
di «carenze sistemiche» comprovate dello Stato competente)

Parametro di legittimità (v. art. 263 e 267 TFUE) degli atti delle istituzioni (esempio:
Association belge des Consommateurs Test-Achats c. Conseil des ministres (GS),
1.3.2011, C-236/09; Schrems / Facebook (GS), 6.10.2015, C-362/14: invalidità della
decisione della Commissione che dichiara che gli Stati Uniti, dove i dati degli utenti
Facebook vengono trasmessi, garantiscono un livello di protezione della
riservatezza dei dati personali adeguato: art. 7 e 8 Carta)
L’impiego delle fonti integrative con
riguardo al diritto nazionale

Parametro di legittimità (compatibilità: art. 267 TFUE e art. 258-259
TFUE) di atti e comportamenti degli Stati membri →che ricadono
nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione;

in tale ambito possono avvantaggiarsi dei diritti fondamentali i
singoli ovvero gli stessi Stati membri (Omega, 14.10.2004, C-36/02:
art. 1 Carta; Google Spain (GS), 13.5.2014, C-131/12, diritto alla
riservatezza e «diritto all’oblio» a carico del gestore di dati personali –
motore di ricerca: art. 7 e 8 Carta)
Il problema del «collegamento» fra il
diritto nazionale e il diritto dell’Unione

Questione preliminare e cruciale: i diritti fondamentali nel diritto dell’Unione
«seguono» le competenze dell’Unione (in senso materiale o procedurale) (Åkerberg
Fransson (GS), 26.2.2013, C-617/10, punti 17-21)

il «collegamento» fra l’atto o l’omissione statale e il diritto dell’Unione: libertà del
mercato (servizi medici: Grogan, 4.10.1991, C-159/90: libertà di espressione, art. 10
CEDU);

diritto primario e derivato:

regime dell’imposta sul valore aggiunto, sanzioni amministrative e penali in caso di
dichiarazioni mendaci: Åkerberg Fransson (GS), 26.2.2013, C-617/10: ne bis in idem
«interno» a uno Stato membro, art. 50 Carta);

diritto primario e derivato (Delvigne (GS), 4.6.2015, C-650/13: efficacia dell’Atto
relativo alle elezioni del Parlamento europeo del 1976 e compatibilità dell’istituto
francese della degradazione civica con il principio del «favor rei»; Taricco (GS),
8.9.2015, C-105/14, art. 325, direttiva e convenzione PIF e principio di legalità dei
reati e delle pene, art. 49 Carta);
L’art. 51 della Carta e il Protocollo n.
30

V. art. 51, par. 1, Carta dei diritti fondamentali; nella prassi recente,
l’ambito d’applicazione dei diritti fondamentali è «delimitato» dal
diritto derivato (in presenza di norme di rinvio nei Trattati (es. art. 20
par 2 ultimo comma e art. 21, par. 1, TFUE) o di competenze
concorrenti (diritto del mercato interno e della cittadinanza
dell’Unione))

Limite all’impiego «interno» della Carta per gli Stati membri
beneficiari del Protocollo n. 30 sulla posizione del Regno Unito e della
Polonia (limite al contenuto «innovativo» della Carta: v. anche
decisione Brexit)
Le fonti integrative del diritto
primario: CEDU e UE

La CEDU e l’art. 6.2 TUE

La mancata adesione dell’UE alla CEDU (parere 2/94 e parere 2/13).

Attualmente la CEDU vincola gli Stati membri dell’Unione e solo
indirettamente l’Unione (ossia: per il tramite delle fonti di garanzia sue
proprie: Carta e principi generali del diritto).

La CEDU «non costituisce, fintantoché l’Unione non vi abbia aderito, un atto
giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Di
conseguenza, il diritto dell’Unione non disciplina i rapporti tra la CEDU e gli
ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le
conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto
tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una norma di diritto nazionale»
(Kamberaj, 24.4.2012, C-571/10, punto 62).
(segue:) CEDU e Stati membri dell’UE

La specificità del controllo esterno esercitato dalla CEDU sugli Stati membri per atti
o omissioni «vincolate dal» o «connesse con» il diritto UE. Il problema
dell’imputabilità degli illeciti convenzionali

Controllo limitato per atti degli Stati membri «strettamente determinati» dal
diritto dell’Unione: Corte EDU, Bosphorus c. Irlanda (GC), 30.6.2005, ric. n. 45036/98
e Michaud c. Francia, 6.12.2012, ric. n. 12323/11 (presunzione di «garanzia
equivalente» dei diritti fondamentali attraverso il controllo della Corte di giustizia)

Pieno controllo per atti degli Stati membri «non determinati» dal diritto
dell’Unione: margine di discrezionalità (art. 3 reg. 323/2003, cd Dublino II: M.S.S. v.
Greece and Belgium (G.C.), 21.1.2011, ric. n. 30696/09)

Pieno controllo di convenzionalità per atti degli Stati membri che gravitano nella
loro «competenza internazionale» (art. 223, par. 1, secondo comma: dec. n. 76/787
del 20.9.1976: Matthews c. Regno Unito (GC), 18.2.1999, ric n. 24833/94: v.
procedure speciali di emendamento dei Trattati)
Il diritto intermedio: il diritto
internazionale generale e particolare

Le fonti internazionali nel diritto dell’Unione: approccio «monista» o di apertura?

Il diritto internazionale consuetudinario: rilevanza ed efficacia (condizione che i
Trattati non costituiscano una lex specialis; condizione della determinatezza della
regola generale) (Ungheria c. Slovacchia (GS), 16.10.2012, C-364/10: l’obbligo
internazionale degli Stati membri di assicurare protezione agli agenti di altri Stati
può giustificare deroghe alla libertà di circolazione dei cittadini europei)

Il diritto convenzionale. Varie categorie:

A) Accordi degli Stati membri (4 categorie rilevanti nel diritto dell’Unione)

Accordi conclusi fra Stati membri, su base bilaterale o multilaterale, nell’ambito dei
Trattati (compatibilità con i principi dell’Unione: Pringle, GS, 27 novembre 2012, C370/12);

Accordi conclusi dagli Stati membri con Stati terzi prima dell’accesso
all’integrazione europea (art. 351 TFUE) o successivamente, ma prima
dell’adozione di una normativa armonizzata (Gottardo, 15.11.2002, C-55/00);
Il diritto internazionale particolare

Accordi previgenti fra Stati membri e Stati terzi, che a) vincolano
internazionalmente tutti gli Stati membri e b) ricadono nella
competenza (esterna) esclusiva della UE, prestabilita o sopravvenuta
(art. 2-6 TFUE). Conseguenza: successione «automatica» nei diritti e
obblighi degli Stati membri da parte dell’Unione;

Accordi previgenti degli Stati membri, richiamati vincolativamente
dai Trattati (esempio: art. 78 TFUE per la Convenzione di Ginevra sui
rifugiati: Alo e Osso (GS), 1.3.2016, C-443/14 e C-444/14, impiego della
Convenzione di Ginevra come parametro interpretativo del diritto
derivato e di compatibilità della normativa degli Stati membri)
Il diritto intermedio: diritto
internazionale generale e particolare
(segue)

B) Accordi dell’Unione (eventualmente con i suoi Stati membri: accordi misti)

Nozione

Base giuridica (art. 218 TFUE)

Efficacia (art. 216 par 2 TFUE): la Corte valuta «l’idoneità dell’accordo» a costituire
«parametro» dell’azione istituzionale o degli Stati membri (scopo e oggetto
dell’accordo);

accordi multilaterali tipo «GATT/OMC» si sono visti negare detta qualità in ragione
del carattere «negoziabile» e «reciproco» degli impegni ivi contenuti (sistema di
risoluzione delle controversie): Portogallo c. Consiglio, 23.11.1999, C-149/96;

tuttavia eccezioni (restrittivamente intese) a tale inefficacia autonoma concernono
i casi in cui a) l'atto delle istituzioni sia stato adottato proprio per dare esecuzione
agli obblighi derivanti dal GATT/OMC, ovvero b) lo stesso atto si richiama a
specifiche disposizioni degli accordi
Il diritto derivato: i regolamenti

Art. 288 TFUE: regolamenti, direttive, decisioni (sinossi)

I regolamenti dell’Unione: strumento di uniformazione dei diritti nazionali

portata generale: natura normativa, disciplina «astratta» che riguarda «la generalità» dei
soggetti (eccezione: quando la disciplina è stabilita in funzione della situazione di singoli
soggetti, per esempio esportatori, importatori o produttori: «smascheramento dell’atto» a
fini di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia)

obbligatorietà integrale: lo Stato-legislatore / amministrazione non può applicarlo
selettivamente

diretta applicabilità: il regolamento non può essere oggetto di misure di conversione o di
recepimento (in senso formale: attraverso una fonte interna) (requisiti impliciti della
applicazione uniforme e contemporanea in tutti gli Stati membri).
I regolamenti

Esempio: →Variola, 10.10.1973, 34/73: prassi della “incorporazione” di
regolamenti (agricoli) in altrettanti decreti legislativi, delegati dal
Parlamento italiano al Governo; il Tribunale di Trieste interroga la Corte
circa la persistenza della sua competenza pregiudiziale

Obbligo statale di assumere i «necessari» provvedimenti «integrativi»
(organici, procedurali, amministrativi: esempio reg. istitutivo del GECT, n.
1082/2006; ovvero i meccanismi «sanzionatori» per reprimere violazioni
delle regole di cui al regolamento) come corollario del principio di «leale
cooperazione» (art. 4, par. 3, TUE)

Problema della «efficacia diretta» (rinvio): il regolamento è suscettibile di
attribuire ai singoli diritti (e obblighi) che i giudici nazionali devono tutelare
(presunzione di -), in dipendenza delle condizioni consuete (rinvio)
Il diritto derivato: le direttive

Le direttive: strumento di ravvicinamento delle legislazioni e discipline nazionali
(logica di sussidiarietà)

portata individuale (destinatari definiti: gli Stati membri), ma generalità degli atti
adottati dagli Stati per la loro trasposizione (decentramento attuativo)

Obbligatorietà integrale: la direttiva va integralmente rispettata; essa tuttavia
pone – in genere (v. oggetto normativo) – un «obbligo di risultato», che consente
agli Stati membri (Stato-legislatore) l’esercizio di «certa discrezionalità» nella
scelta degli strumenti (formali) e delle regole concrete (sostanziali) per realizzarlo
(discrezionalità nei mezzi); un tempo contestata prassi delle «direttive dettagliate»
(mercato interno, merci); oggi «armonizzazione minima» (esempio: direttiva del 12
dicembre 2006 n. 2006/123 del PE e del Consiglio, relativa ai servizi nel mercato
interno (c.d. Bolkestein))

Assenza di «diretta applicabilità»: obbligo statale (Stato-legislatore) di assumere i
provvedimenti attuativi ritenuti necessari tenuto conto del modo di essere del
proprio ordinamento (art. 288 TFUE e art. 4, par. 3, TUE)
Le direttive

Eccezione (formale): quando l’ordinamento di uno Stato membro
risulta «già adeguato» alla direttiva (tenuto conto del risultato voluto
dalla direttiva e del «contesto normativo generale»);

Condizione da intendersi restrittivamente (FlachglasTorgau,
14.2.2012, C-204/09: il principio di diritto amministrativo tedesco che
esclude la pubblicità delle deliberazioni dell’autorità amministrativa
non è conforme alla direttiva 2003/4/CE sull'accesso alle informazioni
in materia ambientale: che prevede che l’accesso alle informazioni sia
negato solo ove pregiudizievole all’azione amministrativa; esigenza
di criteri di bilanciamento; v. anche Commissione c. Polonia, 11.6.2015,
C-29/14)

I provvedimenti strumentali (di «attuazione») devono essere:
Le direttive

a) Assunti entro il termine previsto da ciascuna direttiva (variabile, ma
perentorio): è il cd termine di attuazione cogente (decorre dal momento di
«entrata in vigore» della direttiva);

Pendente detto termine, lo Stato membro può scegliere di attuare la
direttiva in un’unica soluzione (trasposizione «definitiva e completa»),
ovvero «per tappe» (interventi progressivi: ordinamenti «decentrati»).

Il primo metodo, in caso di contrarietà alla direttiva del provvedimento, può
condurre a una «automatica» e «anticipata» violazione della direttiva. Nel
secondo caso detta violazione potrebbe aversi solo qualora il
provvedimento in contrasto sia tale «da compromettere gravemente» la
realizzazione del risultato prescritto alla scadenza del termine (valutazione
giudiziale prognostica: Inter-Environnement Wallonie, 18.12.1997, C-129/96;
per un caso negativo, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
c. Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl – Federconsorzi, in
concordato preventivo, 26.2.2015, C-104/14)
Le direttive

b) I provvedimenti attuativi devono essere comunicati alla Commissione
europea (obbligo autonomo, procedurale, sanzionabile);

c) I provvedimenti attuativi devono risultare (profilo sostanziale) adeguati
ed effettivi; in sostanza:

- le misure attuative devono assicurare rigidità, trasparenza e certezza del
diritto (inadeguate le circolari amministrative «interpretative» o le
istruzioni ministeriali all'amministrazione nazionale: interna corporis e
modificabilità a piacimento): «nel caso in cui la disposizione della direttiva
di cui trattasi sia diretta a creare diritti per i singoli, [occorre che] la
situazione giuridica risultante da tali principi sia sufficientemente precisa e
chiara e i beneficiari siano messi in grado di conoscere la pienezza dei loro
diritti ed obblighi e, se del caso, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali»
(Commissione c. Polonia, 11.6.2015, C-29/14);
Le direttive

- per essere adeguati, i provvedimenti attuativi devono avere una
«forza formale» commisurata (equivalente) alla fonte interna che
precedentemente disciplinava la materia (attenzione alla gerarchia
interna delle fonti)

-devono rispettare i diritti fondamentali della persona: Patrick Kelly,
21.7.2011, C-104/10 (sul bilanciamento fra diritto di accesso al
fascicolo concorsuale, a garanzia dell’effetto utile della direttiva sulla
parità di trattamento fra lavoratori e lavoratrici, e diritto alla
riservatezza degli altri candidati)
Le decisioni quadro (contemplate
dall’art. 34, par. 2, TUE)

Atti dell’ex terzo pilastro (cooperazione di polizia e giudiziaria in
materia penale);

Mantengono i loro effetti fino a che non sono abrogati annullati o
modificati in applicazione dei trattati;

Hanno caratteristiche assimilabili alle direttive (tranne per taluni
effetti giuridici: le decisioni quadro «non hanno efficacia diretta»
(esempio: decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto
europeo, modificata nel 2009).
Decisioni (art. 288 comma 4)

Obbligatorie in tutti i loro elementi (vedi regolamenti)

Se designano dei destinatari, sono obbligatorie solo nei confronti di questi
(a contrario: decisioni «generali»: vedi decisioni del Consiglio europeo, o del
Consiglio: esempio art. 7 TUE sul «rischio di violazione grave da parte di uno
Stato membro dei valori di cui all’art. 2» TUE)

Decisioni individuali: rivolte agli Stati membri, prevedono divieti o obblighi
di fare (esempio in materia di aiuti: recupero dell’aiuto presso i beneficiari:
certa discrezionalità attuativa); ovvero rivolte agli individui (decisioni
«amministrative»: diritto della concorrenza)

Le decisioni «a carico di persone che non siano gli Stati», che prevedono un
«obbligo pecuniario», costituiscono «titolo esecutivo» (esecuzione forzata
sul piano interno)
L’adattamento «normativo» dell’ordinamento
italiano al diritto dell’Unione

Quadro normativo: la «prevalenza» del diritto dell’Unione sul
diritto interno in contrasto (art. 11 e 117, primo comma,
Costituzione); l’esigenza di interventi normativi tempestivi e il
metodo della «delega legislativa»;

Il metodo della l. 24.12.2012 n. 234: la legge di delegazione
europea (attuazione legislativa da parte del Governo, o attuazione
«regolamentare» cd. delegificazione) e la legge europea
(attuazione diretta di puntuali obblighi imposti dal diritto europeo);
i requisiti derivanti dall’art. 76 Cost. o dalla legge n. 234 (divieto di
gold plating e soluzione delle «discriminazioni alla rovescia» (art.
32 l. 234)

L’attuazione del diritto dell’Unione da parte delle Regioni (rinvio)
Questioni di autovalutazione 1

Descrivere la «gerarchia delle fonti» dell’ordinamento dell’Unione

La natura «costituzionale» dei Trattati: gli elementi in appoggio di
tale ricostruzione

La fase «internazionale» della procedura ordinaria di emendamento

I requisiti sostanziali dell’adesione

Il limite alla revisione tramite semplici prassi: illustrare il problema

La prassi del Consiglio europeo «modificativa» del diritto primario:
descrizione del problema
Questioni di autovalutazione 2

Le componenti e le «fonti» del diritto integrativo del diritto primario

I principi propri al diritto dell’Unione: il principio di non discriminazione o di
uguaglianza

La ricostruzione dei principi comuni agli ordinamenti degli Stati membri

I diritti fondamentali secondo l’art. 6.3 TUE: illustrare la «genesi» e le finalità della
protezione nell’ordinamento europeo

Cosa è la «garanzia per equivalente» dei diritti fondamentali nell’ordinamento UE?

La Carta e il principio di uguaglianza interpretativa (art. 52, par. 3, Carta)

La Carta e il principio di compatibilità (o di equivalenza della protezione) (art. 53
Carta)

I limiti all’affermazione del maggior livello di tutela previsto da una costituzione
nazionale
Questioni di autovalutazione 3

L’impiego dei diritti fondamentali e il diritto degli Stati membri

Il controllo della convenzionalità degli atti degli Stati membri
«vincolati» o «connessi» al diritto dell’Unione

La diversa rilevanza degli accordi internazionali degli Stati membri
nel diritto dell’Unione

Gli accordi dell’Unione e il loro ruolo nel sistema delle fonti
dell’Unione europea
Questioni di autovalutazione 4

La diretta applicabilità (e la diretta efficacia) dei regolamenti

L’obbligo di trasposizione normativa delle direttive e le situazioni di
«eccezione» (i limiti alla discrezionalità statale nell’attuazione delle
direttive)

Il divieto di aggravamento

Quali effetti giuridici possono produrre le «comunicazioni» della
Commissione (atti atipici non vincolanti)?

Come si distinguono gli atti legislativi e gli atti non legislativi?

Quali conseguenze comporta la qualifica di «atto legislativo»?
Questioni di autovalutazione 5

L’adattamento «normativo» al diritto dell’Unione: le previsioni della l.
n. 234

Cosa è il divieto di discriminazioni alla rovescia e quale forme assume
nell’ordinamento italiano?

Cosa è il divieto di gold plating?

Perché si sono scisse l’attuazione «delegata» e l’attuazione «diretta»
degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione?
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