Il conflitto di interesse e il nuovo regolamento E.C.M. Dott. Luigi Boggio Presidente Associazione Biomedicali di Assobiomedica 3° Conferenza Nazione sulla ECM – Cernobbio - 18 ottobre 2011 La posizione di Assobiomedica sull’ECM Nei nostri documenti e negli incontri svolti abbiamo sempre sostenuto con orgoglio e fermezza: • l’importanza della collaborazione Industria/Operatori sanitari per l’aggiornamento continuo e più in generale per lo sviluppo della ricerca e la messa a punto di nuovi prodotti. • Il rispetto e la coerenza con il Codice etico. • che l’ECM non deve essere una via surrettizia di pressione commerciale da parte dell’industria. • CHIARA VOLONTA’ DI EVITARE OGNI CONFLITTO DI INTERESSE La posizione di Assobiomedica sull’ECM • In alcuni momenti abbiamo fortemente criticato il regolamento, ma offrendo sempre collaborazione e proposte operative. • Abbiamo presentato due position paper alla Commissione ECM • Abbiamo organizzato degli incontri con i nostri Associati e esponenti della Commissione ECM • Abbiamo avuto l’opportunità di poter presentare la nostra posizione in una audizione presso la commissione ECM Il punto un anno dopo • Il dialogo e’ stato utile • Alcuni preconcetti sull’industria sono stati superati • Sono state fatte delle modifiche migliorative al regolamento ECM, che è comunque ancora in progress e può essere ulteriormente migliorato 3° Conferenza Nazione sulla ECM – Cernobbio - 18 ottobre 2011 Il punto dopo anno • Abbiamo apprezzato lo sforzo della Commissione di venire incontro alle esigenze espresse dall’Industria . • Molto lavoro è stato fatto nella logica di trasparenza e semplificazione da noi richieste e di questo ringraziamo la Commissione. • La presenza dei modelli di contratti sul sito di Agenas e’ stata di grande utilita’. • Ancora una volta invitiamo le imprese dei dispositivi medici ad utilizzarli. Il punto dopo anno I PUNTI DA CHIARIRE Per evitare potenziali aree di rischio e di conflitto permangono alcuni punti ancora da chiarire : • Le sponsorizzazioni multisponsor hanno creato non pochi problemi ai provider e alle aziende • Un aspetto non chiaro relativo alla conservazione delle richieste di autorizzazione agli ospedali • La detraibilità fiscale delle sponsorizzazioni ECM Le sponsorizzazioni multisponsor PRIMO PUNTO • Il sistema di sponsorizzazione ECM è funzionale per le sponsorizzazioni uniche • risulta essere molto complesso per le sponsorizzazioni multiple. • malgrado le pianificazioni dei provider il numero dei partecipanti puo’ variare fino alla data dell’evento stesso per vari fattori: • l’iter autorizzativo delle strutture sanitarie • la disponibilità stessa dell’operatore di potersi assentare dal lavoro. Qualunque sia la causa risulta difficoltoso gestire in tempi brevi ed entro trenta giorni prima dell’evento . 3° Conferenza Nazione sulla ECM – Cernobbio - 18 ottobre 2011 Le sponsorizzazioni multisponsor IL SUGGERIMENTO • i provider devono indicare come da regolamento che l’evento è sponsorizzato • Lasciare la possibilità di completare l’elenco degli sponsor e di conseguenza l’inserimento o l’integrazione dei contratti entro 30 giorni dopo la realizzazione dell’evento. 3° Conferenza Nazione sulla ECM – Cernobbio - 18 ottobre 2011 Richieste di autorizzazione agli ospedali SECONDO PUNTO • In uno dei contratti tipo di sponsorizzazione proposti da Agenas c’è scritto che il provider si impegna a conservare le autorizzazioni di partecipazione, concesse dalla Strutture Sanitarie ai partecipanti a seguito di invito. • Il regolamento ECM prevede solo che il provider debba raccogliere le autocertificazioni dei partecipanti nelle quali dichiarano che la loro partecipazione all’evento è sponsorizzata. • Non essendo quindi responsabilità del provider chiedere autorizzazione alla struttura ospedaliera (231), bensì dello sponsor, perché è stata messa questa clausola? 3° Conferenza Nazione sulla ECM – Cernobbio - 18 ottobre 2011 Detraibilità fiscale TERZO PUNTO I contratti di sponsorizzazione ECM sono interamente deducibili fiscalmente? Per quanto attiene alla deducibilità del costo per lo sponsor è necessario chiarire innanzitutto la natura del costo. Si possono configurare le due seguenti ipotesi: • spese di pubblicità: l’art. 108, comma 2, primo periodo, del D.P.R. n. 917/86, consente al contribuente la facoltà di dedurre tali spese per intero dal reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui sono sostenute, ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. • spese di rappresentanza: l’art. 108, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 917/86, prevede una deducibilità piena, se tali spese rispondono ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti dal D.M. 21.11.2008. • Le sponsorizzazioni ECM dove si collocano? 3° Conferenza Nazione sulla ECM – Cernobbio - 18 ottobre 2011 Detraibilità fiscale Chiarire la natura del costo • Siamo in presenza di una controprestazione da parte dell’impresa sponsorizzata e quindi inquadrabile nelle spese di pubblicità con conseguente integrale DEDUCIBILITA’? • La dottrina dominante tende a riconoscere a queste spese la natura di pubblicità e quindi integralmente DEDUCIBILI In quanto Corrispettivo di una prestazione di servizi 3° Conferenza Nazione sulla ECM – Cernobbio - 18 ottobre 2011 Detraibilità fiscale • E’ chiaro che la materia fiscale non è di competenza della Commissione ECM • Auspichiamo che però la Commissione ECM e il Ministero della Salute si attivino con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per chiarire questo aspetto fiscale. 3° Conferenza Nazione sulla ECM – Cernobbio - 18 ottobre 2011 GRAZIE PER L’ATTENZIONE 3° Conferenza Nazione sulla ECM – Cernobbio - 18 ottobre 2011