La Costituzione Concetto giuridico ed espressione del costituzionalismo Ricapitoliamo… • È la legge fondamentale dello Stato • È la legge fondamentale che costituisce quel particolare tipo di Stato (imprescindibile il rinvio agli ordinamenti costituzionali positivi) • Detta le regole della convivenza sociale (diritti) e l’organizzazione dei poteri pubblici. • È la legge superiore (lex superior, higher law, fundamental law) che limita i poteri in favore delle libertà individuali e collettive Definiscono la concezione garantista È La nozione giuridica di costituzione è derivata dal costituzionalismo (rivoluzioni Francese e americana) e frutto del potere costituente: 1) Carattere normativo; 2) Testo scritto e solenne (formalizzazione come prima forma di garanzia); 3) Disciplina della forma di governo (sistema organico di norme giuridiche su cui si basa l’organizzazione degli organi costituzionali); 4) Garanzia dei diritti di libertà nei confronti del potere politico; 5) Organizzazione del potere ripartita per garantire le libertà fondamentali. E, tuttavia, … 1) pluralità delle definizioni offerte dalla letteratura: • Una è senso ampio: è la struttura organizzativa della comunità statale, che assume carattere giuridico in quanto è forma anche frutto di autodisciplina del corpo sociale, che converte la ‘forza’ in ‘potere’. In altri termini, la costituzione in senso giuridico è la disciplina del supremo potere costituito, che trova la propria disciplina nella stessa costituzione (Santi Romano). • Una ha un senso più ristretto: è norma fondamentale sulla produzione giuridica. Le norme che regolano la creazione delle norme giuridiche generali e quelle legislative in particolare. La costituzione è la norma fondamentale, il principio giuridico su cui poggia l’ordinamento costituzionale dello Stato. Dalla costituzione derivano le norme che condizionano la creazione e la validità delle ulteriori norme giuridiche di un dato ordinamento (Kelsen). segue • Critica: 1) entrambe le definizioni sono generiche. Non consentono di individuare cosa in concreto sia tale disciplina del potere supremo costituito, né quali siano le norme sulla produzione giuridica fondamentale dell’ordinamento. Non consente di individuare cosa sia la c.d. materia costituzionale (quella cioè che la costituzione dovrebbe disciplinare: fonti e organizzazione). 2) Si risolve in una tautologia: l’affermazione per la quale la costituzione individua le norme sulla produzione giuridica o la struttura fondamentale dell’assetto organizzativo del potere costituito significa dire che la costituzione come legge fondamentale pone le norme indispensabili. Ancora, 2) La seconda difficoltà attiene all’individuazione dei caratteri: • Ogni costituzione sembra scegliete i propri criteri di individuazione della materia costituzionale. Sono frutto di scelte ‘politiche’ e non necessariamente comuni a qualsiasi ordinamento • Meglio rifarsi ai singoli ordinamenti per sapere qual è il contenuto della costituzione. • Il contenuto va determinato: 1) sulla base della parte formalizzata nel testo costituzionale (costituzionale formale); 2) tenendo in considerazione anche i testi scritti diversi dalla costituzione formale (legislazione di attuazione), in consuetudini, convenzioni, o generate da modifiche tacite della costituzione (costituzione reale, vivente, sostanziale). In definitiva • Si può replicare che, pur nella varietà dei testi, delle esperienze e del diritto costituzionale vivente, molte costituzioni adottano istituti regole, principi, ecc. che paiono riportabili a concezioni teoriche della costituzione. Per esaminare i testi, dunque, partiamo dalle concezioni che sono sottese al testo. Concezioni concorrenti • Tradizionalista: tipica dell’ancien régime. La costituzione è tale perché è opera della storia, che ne ha dimostrato la superiorità. Si impone perché il tempo ne ha confermato la necessità: è patrimonio di una stirpe o è da tempo immemorabile legge che regola quella terra. La consuetudine è la prima lex fundamentalis, anche se lex non scripta: ove vi sia questa costituzione, la presenza di una lex scripta è mera individuazione di consuetudini già formate. Sono immutabili e sottratte alla volontà del Re: per essere modificate serve un lungo processo storico. • Vi rientrano le leggi sulla investitura (leggi fondamentali della monarchia francese), sulla successione del sovrano inglese. • Non hanno superiorità formale, sono costituzioni storiche e stratificate Concezioni concorrenti (2) • Costituzioni della restaurazione: la costituzione non può essere l’atto di volontà del costituente. Se così fosse, sarebbe un dato astorico e “artificiale”. • Di solito deriva o trae legittimazione da Dio: ne evidenzia il carattere non transeunte, opposto a una volontà affidata a un testo scritto, che per natura è fragile. • Anche dove la Costituzione è un atto solenne: è concessa dal sovrano (costituzione octroyée) o è pattuita tra assemblee rappresentative e sovrano. • Non si chiamano formalmente costituzioni, ma “carte” (Francia 1814) “statuti” (Spagna 1834 e Piemonte 1848), o “leggi fondamentali” (Francia 1875): il concetto di costituzione è troppo compromesso perché evocatore della ideologia rivoluzionaria. Concezioni concorrenti (3) • costituzione positivista: È l’atto di volontà non del potere costituente, ma dello Stato, che è un’entità anteriore alla stessa costituzione. È atto normativo, sovraordinato agli altri, contiene regole obbligatorie di organizzazione e comportamento. Si considera solo il testo della costituzione formale e non considera fenomeni sociali, organizzativi, principi normativi pre-costituzionali, regole non formalizzate. Concezioni concorrenti (4) • Decisionista: il soggetto costituente che darà una forma al proprio potere è un soggetto politico preesistente allo Stato e alla costituzione. È un soggetto politico che consegue l’unità politica perché è riuscito a imporsi sui concorrenti. • Normativista (Kelsen): Norma fondamentale che condiziona la validità della quale discende la validità di tutti gli atti che ne discendono, compresa la costituzione. Concezioni concorrenti (5) • Costituzione materiale: muove dalla insufficienza del dato formale a spiegare l’assetto complessivo della società, che viene riguardato mediante la costituzione reale, che dà forma ai rapporti fra le forze sociali, ma che può anche essere codificata. • Tipico esempio: costituzione bilancio del diritto sovietico. documento che riflette la effettiva realtà storica e sociale e economica di una precisa fase storica dello sviluppo verso la dittatura del proletariato. • Si afferma nel 1936 (VIII congresso dei soviet): tener conto dei progressi verso il socialismo e della linea generale politica tracciata dal programma di sviluppo del socialismo. Vi si deve adeguare la costituzione scritta: il programma riguarda l’avvenire, la costituzione il presente. Concezioni concorrenti (6) • Costituzione come tavola dei valori: reazione ai regimi affermatisi fra le due guerre mondiali che avevano, da un lato, disconosciuto il valore della persona umana e, dall’altro, confermato la identificazione del diritto come forza. • Lo Stato non può non tenere in considerazione valori che trascendono il diritto positivo: sono quelli che riguardano la persona umana e la sua dignità. • Sono presupposti e principi etici della costituzione, che legittimano lo stato, ma che poi vengono assunti e trasformati in principi giuridici cogenti (Italia, Germania, Portogallo, Spagna). Come classificare le costituzioni • Per “cicli” • Per “modelli” • Per caratteristiche formali e/o sostanziali • Per modalità di formazione Costituzioni: studio per cicli … È una classificazione in base al criterio temporale. • I cicli costituzionali classificano le costituzioni per periodi storici, poiché entro quella cornice temporale dette costituzioni sono riportabili: • a valori e obiettivi comuni; • a modelli esemplari, che hanno condizionato le singole esperienze costituzionali I cicli (1) • • • a) costituzioni rivoluzionarie settecentesche: Dichiarazione di indipendenza americana del 1776, costituzioni delle ex colonie del Nord America, la costituzione USA 1787, costituzioni della Rivoluzione francese (la Dichiarazione dei diritti del 1789, la costituzione monarchica del 1791, quella girondina del 1793, che peraltro non venne approvata e rimase così un progetto, quella giacobina ancora del 1793, che non fu applicata perché immediatamente sospesa per la proclamazione del Comitato di salute pubblica, la costituzione del Direttorio del 1795). Tutte queste influenzarono notevolmente, se pur in gradi diversi, le costituzioni dell’epoca: ad es. le costituzioni delle Repubbliche cispadana (1797), cisalpina (1797), ligure (1797), romana (1798), partenopea (1799), sono assai simili – salvo l’ultima – alla costituzione del Direttorio (1795); b) costituzioni napoleoniche, che ebbero larga influenza in Italia, grazie alle vittorie delle armate francesi: carta della Repubblica italiana del 1802 (con presidente Bonaparte), costituzione della repubblica ligure del 1802, costituzioni del Regno d’Italia, lo statuto dello Stato di Lucca del 1805, la costituzione del Regno di Napoli del 1808; c) costituzioni della Restaurazione (carta di Luigi XVIII del 1814, costituzioni dei vari Stati tedeschi) che si caratterizzavano perché, pur riconoscendo un ruolo primario e sovrano alla monarchia – secondo le teorie del legittimismo – in realtà sottoponevano le monarchie a limitazioni e ponevano il presupposto per la loro trasformazione in monarchie parlamentari. I cicli (2) • • • • d) costituzioni liberali. Queste ebbero il loro punto di riferimento nelle costituzioni della Francia del 1830 (carta di Luigi Filippo) e del Belgio del 1831 (che peraltro era largamente influenzata dalla carta francese del 1830, oltre che dalla costituzione del Regno Unito dei Paesi Bassi del 1819), le quali influenzarono la costituzione spagnola del 1837, lo statuto albertino del 1848, la costituzione austriaca del 4 marzo 1848, e comunque gran parte delle costituzioni del 1848, la costituzione prussiana del 1850, nonché direttamente o indirettamente molte costituzioni della seconda metà dell’800 (ad es. la costituzione della Grecia del 1864 o la costituzione giapponese del 1889, che era modellata sulla costituzione prussiana). Esse si caratterizzavano per la caducazione del legittimismo, per il primato del Parlamento, per il riconoscimento della costituzione come patto (Luigi Filippo non è designato per grazia di Dio e si chiama Re di Francesi e non – come i Borboni – Re di Francia e di Navarra), per l’affermarsi dell’indipendenza del potere giudiziario; e) costituzioni dei paesi latino-americani, promulgate tra il 1819 e 1863 sotto la spinta del “movimiento constitucionalista”, movimento per l’indipendenza e per la costituzione, modellate sulla costituzione degli Stati Uniti, e dunque caratterizzate dalla forma di Stato repubblicana, dalla divisione dei poteri, dalle garanzie dei diritti dei cittadini, talvolta dalla struttura federale; f) costituzioni democratiche razionalizzate del primo dopoguerra (Germania 1919 e Austria 1920), che a loro volta influenzarono le costituzioni dei paesi sconfitti o sorti dalla dissoluzione degli Imperi centrali dopo la prima guerra mondiale: Finlandia 1919, Cecoslovacchia 1920, Polonia 1921, Jugoslavia 1921, Turchia 1924, ecc., e che si caratterizzavano sia per le misure di razionalizzazione dei rapporti tra gli organi di governo, sia per il riconoscimento dei diritti sociali; g) costituzioni di tipo democratico sociale elaborate dopo la seconda guerra mondiale (Francia, Italia, Germania e, più recentemente, Spagna, Portogallo, Grecia), che sviluppano le costituzioni democratiche-razionalizzate, introducono il controllo di costituzionalità delle leggi, riconoscono il pluralismo. … e per modelli • • • • Si proiettano nel tempo, al di là dei cicli costituzionali. Diventano oggetto i circolazione e di recezione. USA: è il modello delle costituzioni liberali (per fini e principi); delle costituzioni latinoamericane (per forma di governo presidenziale: Cile 1818, Messico 1824, Uruguay 1830, Corea del Sud 1987, Indonesia 1945); degli stati federali (Svizzera 1848, 1874, 1900, Australia 1900, Argentina 1853, Brasile 1891, Messico 1917, Nigeria 1960, India 1950, Malesia 1957 e 1963); Francia (tutte le costituzioni succedutesi dal 1789 al 1958): hanno influenzato le costituzioni francesi successive e di altri Stati (es.: Cadice 1812 Norvegia 1814 sono influenzate dalla Cost. 1791); hanno messo in circolo principi e idee nuove (Cost. 1793: democrazia diretta, diritti sociali, influenza Messico 1917 e Weimar 1919 – Cost. 1795: forma di governo direttoriale influenza quelle svizzere). Costituzioni Francese (1830) e Belga (1831): monarchia costituzionale sovranità della nazione. Influenzano Italia 1848, Prussia 1850, Giappone 1889. segue • • • • Costituzioni razionalizzate: mirano alla stabilità dell’esecutivo (Weimar 1919, Austria 1920, Spagna 1931). Dopo la seconda guerra mondiale introducono i diritti sociali ed economici, la garanzia delle autonomie, il controllo di costituzionalità (Francia 1946 e 1958, Italia 1948, Germania 1949, Giappone 1946, Danimarca 1953, Svezia 1974, Grecia 1975, Portogallo 1976, Spagna 1978, Est Europa dal 1990). Costituzione consuetudinaria inglese: ha influenzato Australia, Nuova Zelanda, Canada, Sudafrica, India, Giamaica 1962, Trinidad e Tobago 1962. Sovietiche: mirano alla realizzazione della società comunista. Dopo prima guerra mondiale: URSS 1918, 1924, 1936, 1977. Dopo seconda guerra mondiale (anche per vittoria URSS e aree di influenza: Paesi europei orientali, Cina 1954, Mongolia 1940). Destalinizzazione (1956): solo affioramento esigenze nazionali (Romania 1965, RDT 1968 e 1974, Cecoslovacchia 1968, Polonia 1976 e 1983, Cina 1975, 1978, 1982, ecc.) salvo in Jugoslavia (1953, 1963, 1974). Islamiche: soluzioni organizzative per adottare i modelli occidentali (forme di governo presidenziali, liberali, sociali) all’islam (Pakistan 1956 1962, Somalia 1960) o del tutto improntate a islam (Iran 1979). Il potere costituente • La costituzione non si basa su una norma preesistente che legittima l’esercizio del potere costituente, ma solo su di una volontà politica dotata di particolare forza, in virtù di situazioni storiche e/o su rapporti di fatto esistenti in un determinato Paese. • È un potere originario: si legittima in via di fatto, trare da sé la propria legittimazione. E ciò, anche quando una costituzione sia adottata dal potere costituente medesimo nel formale rispetto delle procedure stabilite nel precedente ordinamento costituzionale (il sovrano assoluto che concede una costituzione con la quale limita il proprio potere; la transizione da un regime autoritario seguendo i procedimenti ivi previsti per mutare le norme di carattere costituzionale, ecc.). Forme di manifestazione del potere costituente (1) • nel procedimento costituente l’iniziativa appartiene a un’autorità straordinaria. Tale autorità a) può essere un organo ad hoc, costituitosi per svolgere tale ruolo; b) può essere anche un organo previsto dalla costituzione fino ad allora vigente ma che, comunque, acquista la natura di organo straordinario perché elabora ed esprime la decisione politica di mutare, non secondo forme previste dall’ordinamento, la costituzione. In entrambi i casi v’è un’assunzione fattuale di poteri non contemplati dall’ordinamento costituito. Esempi 1) Governo provvisorio di Ledru-Rollin che venne formato nel 1848 in Francia, per acclamazione popolare, all’interno delle Camere invase dai rivoltosi contro il regime di Luigi Filippo; 2) Governo “della difesa nazionale” acclamato da un movimento popolare a seguito della sconfitta di Sedan nel 1870; 3) Governo provvisorio assunto in Germania da Ebert nel novembre del 1918 in nome del Consiglio dei delegati del popolo; 4) Maresciallo Pilsudsky, che nel novembre 1918 in Polonia si insediò come organo di governo provvisorio ed indisse elezioni per la costituente; 5) Spagna nel 1931, quando, a seguito delle elezioni municipali che videro il successo dei partiti di opposizione, e dopo che il Re ebbe abbandonato il suo trono, fu costituito un Governo provvisorio che proclamò la Repubblica e convocò la Cortes costituente. 6) Nel 2006, in Nepal, in seguito all’accordo tra i ribelli maoisti e il governo centrale, è stata formata un’assemblea costituente, incaricata di scrivere la nuova carta costituzionale ad interim del paese, approvata successivamente dal Parlamento nepalese il 15 gennaio 2007. Anche in questo caso, il procedimento di riforma è del tutto estraneo a quanto previsto in precedenza dall’art. 116 della medesima carta fondamentale, talché esso deve considerarsi l’espletarsi di un processo costituente extra ordinem. Forme di manifestazione del potere costituente (2) • Assunzione del potere costituente da parte di organi del precedente ordinamento costituzionale: 1) Stati generali nella Francia del 1789 che, convocati secondo le norme vigenti, assumono (per impulso del Terzo Stato e del basso clero), il nome di Assemblea Nazionale, con il potere (e il titolo di) costituente. 2) Organi del precedente ordinamento costituzionale decidano di convocare un’Assemblea costituente (così nel 1814 il Governatore Generale della Norvegia, ed erede al trono danese, principe Cristiano Federico, decretò l’elezione generale per la formazione di una Assemblea costituente, composta da rappresentanti scelti direttamente dal popolo). 3) Nel 1999 il neo eletto Presidente della Repubblica Venezuelana Hugo Chávez ha indetto un referendum consultivo per la convocazione di un’Assemblea costituente (non prevista dalla costituzione), instaurando così un processo che si è concluso con una nuova costituzione. Forme di manifestazione del potere costituente (3) • Casi intermedi: 1) Austria 1918: i 210 membri tedeschi della Camera dei deputati della vecchia Monarchia si costituiscono, come rappresentanti di tutta la Nazione tedesca d’Austria, in Assemblea Nazionale provvisoria, con il compito di proporre una nuova costituzione da sottoporre a una successiva Assemblea costituente. 2) O ancora può darsi che i vecchi organi costituzionali promuovano la modifica della costituente inserendo nel procedimento costituente soggetti fino ad allora esclusi o sottorappresentati: così la costituzione del Sud Africa del 1996, nata da una negoziazione articolata (c.d. multy-party negotiation process) tra governo e organizzazioni politiche, tra cui, in primis, quelle espressive delle etnie fino ad allora discriminate. Forme di manifestazione del potere costituente (4) • “ratifica” della costituzione a mezzo di referendum. 1) Costituzione del Massachusetts del 1780, e costituzioni francesi del 1793, del 1795, del 1799, del 1946 (dopo che una prima costituzione venne respinta dal referendum) e del 1958 (in tal caso il referendum era reso vieppiù necessario dal fatto che la costituzione non era stata approvata da una Assemblea costituente, ma dal Governo su delegazione dell’Assemblea Nazionale). 2) Svizzera: ricorso nella costituzione del 1802, e poi nella costituzione del 1848 e del 1999, quando è stata approvata con referendum, con il quale è stata raggiunta la maggioranza sia dei voti popolari che dei Cantoni, la nuova costituzione elvetica, entrata in vigore il 1° gennaio del 2000. 3) La costituzione irachena del 2005 (art. 139), ad esempio, ha previsto la propria entrata in vigore a seguito dell’esito favorevole di un referendum popolare. Potere costituito • Dopo l’esaurimento del potere costituente, l’affermazione di un nuovo ordinamento e l’entrata in vigore della costituzione, non si danno più organi che adottano decisioni liberamente, in forme non prestabilite e si legittimano in via di fatto. • Ogni decisione è, cioè, frutto del potere costituito: di un potere che opera seguendo le indicazioni e le procedure date dal potere costituente e da questo affidate alla costituzione. Costituzioni storiche • • • • • • Recessive (oggi per lo più scritte come atto di volontà e non come esito di stratificazioni normative succedutesi nei secoli) hanno avuto importanza nel passato e in alcuni casi oggi (UK, Canada per preambolo, Nuova Zelanda). Discendono dalle elaborazioni consuetudinarie: idea che vi siano principi non transeunti, e anzi inviolabili, che sono superiori perché sono opera della storia Formazione della “costituzione” inglese: già nel Medioevo la costituzione consuetudinaria nasce dal ripetersi e dal consolidarsi di usi e tradizioni che ad un certo punto sono sentiti come vincolanti e si amalgamano con altri atti (leggi, ordinanze, ecc.). Il diritto consuetudinario (common law come law of the land) è la prima fonte del diritto che si afferma, la prima vera legge fondamentale. È un processo lento, facilitato dal fatto che, grazie alla centralizzazione delle funzioni giurisdizionali e la loro separazione dalla curia regis, questo diritto molto presto si affrancò anche dallo stesso re e viene ad assumere quei caratteri di tecnicismo e di imparzialità che gli consentirono di sopravvivere. La pratica delle corti centrali è vista come consuetudine del regno. Eflaborazione complessa di limiti al potere regio che utilizza le risorse di un diritto consuetudinario a forte radicamento nella società, per giungere ad affermare che il Re è sottoposto a Dio e alle leggi che lo fanno sovrano. Subordinazione del potere politico, dei governanti, al diritto, alla lex terrae: Glanvill, Bracton (Ipse autem rex non debet esse sub homine sed sub Deo et sub lege quia lex facit legem). Dal 1689 assistiamo alla circostanza che tali atti di rango materialmente costituzionale sono leggi del Parlamento. È l’esito della lunga battaglia fino all’affermazione della sovranità del Parlamento: che diventa l’organo supremo (corporation King in Parliament), e la monarchia uno dei tanti organi. il parlamento si converte nel potere sovrano perché è consentito. In base al potere (1) - - - popolari (potere costituente esercitato dal popolo): di solito è una Assemblea costituente, democraticamente formata, organo straordinario chiamato a fissare i principi fondamentali di un ordinamento approvando la costituzione. Può essere istituto appositamente (Cost. francesi 1848, 1870; Germania 1918, Nepal 2006, Italia 1946); può essere un organo del precedente ordinamento (Francia 1789 (Stati generali), Norvegia 1814; Spagna 1978) o intermedio (Austria, 1918). concesse (ottriate): si intendono quelle che sono frutto di un’autolimitazione del Sovrano, che concede la “costituzione”, la quale quindi formalmente costituisce espressione del potere costituente di quest’ultimo anche se dietro vi sono pressioni popolari e comunque influssi dell’opinione pubblica, sicché non nascono da una attività del tutto spontanea del Sovrano, che la concede e da potere costituente diventa organo del potere costituito (Statuto Albertino 1848, Principato di Monaco 1911 e 1962, Swaziland 2003). Pattizie: frutto di un accordo tra Re e Assemblea (Svezia 1809, Francia 1830, Prussia 1850). Plebiscitarie: costituzioni approvate dal popolo con un plebiscito: provengono da un potere non direttamente rappresentativo del popolo, con carenza di dibattito democratico e di alternativa, per cui la consultazione popolare è ampiamente condizionata. Si possono ricordare, oltre alle costituzioni del 1799, del 1802 (o appunto del Consolato a vita), del 1804 (o dell’Impero), la costituzione di Luigi Bonaparte del 1852 (qui il plebiscito fu preventivo: il futuro Imperatore Luigi Bonaparte chiese ai cittadini di delegargli i poteri necessari per la redazione di una costituzione sulla base dei principi enunciati nel proclama sottoposto a plebiscito), la costituzione di Napoleone III del 1870, la costituzione portoghese del 1933, quella greca del 1968, quella argentina del 1976, dell’Iran del 1979, del Cile del 1980. In base al potere (2) • Imposte dall’esterno: la costituzione è data da un ordinamento esterno, e ciò avviene a seguito di eventi bellici o in correlazione con la concessione di indipendenza (la quale concessione viene per così dire abbinata con la dichiarazione di indipendenza): Giappone 1946, Germania 1949, Albania 1998, Iraq 2005, Afghanistan 2004. • Accordi internazionali: caso classico è quello della costituzione di Cipro, redatta sulla scorta di un Trattato intercorso tra Gran Bretagna, Grecia e Turchia e della Bosnia Erzegovina. Ove poi si qualifichi il Constitutional Framework del Kosovo una carta costituzionale, può rilevarsi come anch’esso sia nato per effetto diretto dell’adozione di strumenti giuridici internazionali, rappresentati, nel caso di specie, dalla Risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1244 (1999). • Condizionate: si tratta di quelle ipotesi in cui la libertà del potere costituente non è illimitata ma è, invece, condizionata da accordi internazionali: ad es. la costituzione di Weimar del 1919 doveva tener conto dei vincoli imposti dal Trattato di Versailles. Caratteristiche • Scritte/consuetudinarie • Provvisorie: è evidente che svolgeranno un ruolo limitato nel tempo e sono adottate in vista di una costituzione più approfondita e completa. Spesso si auto-qualificano come provvisorie. Implicano: a) Fatto rivoluzionario che pone fine a precedente ordinamento; b) Sovvertimento del vecchio ordine a opera di una determinazione formale di un organo di tale ordinamento; c) La determinazione consensuale di organi e dell’ordinamento preesistente e di quello della transizione. • Lunghe/brevi • Flessibili/rigide • Pluritestuali (tre leggi distinte nella III Repubblica francese; canada Nuova Zelanda Israele) • Frammentate: alla costituzione scritta si affiancano numerose leggi costituzionali (Svezia e Austria) Procedimenti esterni • La decisione costituente è imputabile a stato altro a quello che poi rimarrà disciplinato): Stati che perdono la propria sovranità o la vedono limitata a causa di una sconfitta bellica: • Giappone 1946: imposta da governo militare alleato. Introduzione democrazia parlamentare con drastica riduzione delle prerogative dell’imperatore. Elaborata dal Comandante supremo delle forze alleate e consegnato con forti pressioni al governo giapponese. • Germania 1949: il nucleo è contenuto nella direttiva n. 1067 del 1945 elaborata dalle forze di occupazione alleate: si prevedeva un ordinamento federale con l’attribuzione alla federazione di poteri enumerati. Nel 1948-1949 su invito delle forze alleate, i presidenti dei Länder convocano un apposito consiglio parlamentare formato dai rappresentanti dei governi regionali e poi approvata dalle loro assemblee. colonie e protettorati che acquisiscono l’indipendenza: • Impero britannico: elaborate in contatto con esponenti politici locali e approvate dal Parlamento britannico (India 1944; Sri Lanka 1947) o con atti governativi (Ghana 1957). • Canada: Constitution Act 1867. Ma solo nel 1982 formalmente indipendente (Canada Act 1982): dota di carta dei diritti e procedimenti di revisione costituzionale (prima una resolution del parlamento canadese). Procedimenti internazionalmente guidati Frutto di accordi tra stati od organizzazioni internazionali, con intervento degli organi dello stato che riceverà la costituzione: • Namibia (1982-1990): intesa fra RSA e opposizione, con appoggio di un gruppo di contatto istituito con risoluzione ONU del 1978. I principi costituzionali accolgono quelli elaborati dall’opposizione (elezione di AC, conformità alla Dichiarazione universale del 1948). Segue l’approvazione del piano di transizione (in risoluzione ONU del 1989). Con elezione AC e supervisione ONU. • Cambogia (1989-1993): accordi a Parigi nel 1989 tra principali gruppi politici, poi trasfusi in una risoluzione ONU del 1991. Autorità ONU transitoria e elezioni AC 1993. • Bosnia Erzegovia (1991-1995): più complesso. Molti accordi che contengono principi, forma di stato e di governo, e poi anche federale (finali a Dayton 1995). Creazione della Federazione di BE (croato musulmana) e poi la Repubblica di BE che le raggruppa. Gli accordi sono tradotti in carte costituzionali dai mediatori internazionali. Solo la costituzione della Repubblica dei Serbi di Bosnia è approvata nel 1992 dall’assemblea legislativa di detta entità federata. • Macedonia (2001): accordi di Ohrid tra governo e leader albanesi. Mediano UE e USA. • Kosovo (2001-2008): ris. ONU e autorità dell’ONU a interim. Il Kosovo era però ancora provincia serba. Nel 2001 viene emanata costituzione provvisoria. Nel 2008 si dichiara unilateralmente l’indipendenza. Nel 2010 la Corte internazionale di giustizia ritiene che la dichiarazione non sia in contrasto con il diritto internazionale. • Iraq (2004-2006): legge provvisoria (transitional administrative lae) del 2004. Vera costituzione provvisoria. Poi eletta assemblea, redatta una costituzione, vagliata da ONU e poi a referendum (2005). Procedimenti interni Le forme variano a seconda della titolarità del potere costituente, delle modalità procedimentali. Monarchici: atto del potere costituente, giuridicamente unilaterale ma spesso politicamente determinato da pressioni esterne, che limita se stesso e fissa in testo garanzie per ceti e classi emergenti; o patto come negoziazione bilaterale tra sovrano e popolo (tramite un’assemblea). Francia 1814; Spagna 1834; Sardegna 1948; Giappone 1889; Etiopia 1931. Democratici: sovranità del popolo che la esercita con Assemblea Costituente o per mezzo referendum. –referendum precostituente: forma monarchia o repubblicana (Norvegia 1905, Grecia 1974, Italia 1946); separazione di uno stato (Norvegia 1905; Islanda 1944; Sudan meridionale 1911); approvazione della proposta di elezione di una assemblea costituente. –Referendum costituente: il testo che ne esce è considerato definitivo (Irlanda 1937; Danimarca 1953; Spagna 1978; Romania 1991; Niger 2010). Di solito il testo è redatto da una assemblea o dal governo. Federativi: volti a costituire uno stato federale. Aggregazione di precedenti entità statali indipendenti, che rinunciano alla sovranità e si assoggettano a una costituzione federale. USA: l’indipendenza è del luglio 1776, risoluzione del Congresso continentale del 15 maggio che raccomandava alle colonie «l’adozione di costituzioni popolari», approvazione degli Articles of Confederation (1777 e in vigore dal 1781). Il passaggio sta nella decisione di una loro revisione a Philadelphia nel 1787: resolution per convenzione per rivederli. In realtà => nuova Cost. Autoritari: plebiscito costituente (Napoleone III 1851; Iran 1979; Cile 1830; Uruguay 1976); adozione unilaterale (i titolari de facto del potere esplicitano la decisione costituente: Cile con atti costituzionali 1973; Argentina 1976; Brasile 1964; Venezuela 1999). Stati socialisti: adottata dagli organi di partito (URSS 1918, 1924; Cambogia 1976). Ove consolidato, deliberata da partito con la ratifica assembleare (URSS 1936, 1977; Cina 1982). Le modificazioni alla Costituzione Quali tipologie di modifiche? • Formali (in emendamento o in revisione) • Informali (o tacite): in via di interpretazione, per opera della giurisprudenza, inattuazione costituzionale, formazioni consuetudini o convenzioni, ecc. Modificazioni formali • Costituzioni flessibili: senza che sia necessario seguire procedimenti particolari (ricorso, ad esempio, a legislazione ordinaria); • Cost. francesi 1815, 1830, 1852; Statuto albertino 1848; Cost. spagnole 1834, 1837, 1845, 1876 … • Di solito non è neppure regolata e non incontra limiti particolari. In assenza di procedimenti e limiti alla revisione … • Non sono modificabili (Tocqueville). • Critiche: 1) il concetto di revisione è intrinseco alla idea di costituzione; 2) pare impossibile dover far rivivere ogni volta gli organi del potere costituente, che sono transitori e eccezionali; • Quindi: si deve ricorrere ai soli organi del potere costituito, quindi, al legislatore ordinario. • Vi si giunse anche in Italia, sebbene il preambolo dello Statuto sancisse che era “legge fondamentale, perpetua e irrevocabile della monarchia”. Il silenzio non è che rinvio ai principi generali del diritto; o, ancora, la flessibilità è stata introdotta mediante una consuetudine integrativa dello statuto (V. E. Orlando). Revisioni rigide: la non uniformità di procedimenti di revisione • Ordinaria assemblea legislativa che opera con funzioni di organo della revisione costituzionale (varie maggioranze e una o più deliberazioni); • Legislatura di proposta e legislatura di revisione. • Modello convenzione (assemblea ad hoc). • “Assemblea costituente”: ma è potere costituito. • Referendum: eventuale/necessario. Può essere variamente preceduto da deliberazionad hoci di organi parlamentari o,. • Federale (deliberazione del legislativo federale con o senza concorso di concordi deliberazioni dei legislativi degli stati membri). Segue …. • Vi provvede l’ordinaria assemblea legislativa: le votazioni possono essere a maggioranza assoluta (con due deliberazioni conformi: Prussia 1850, Brasile, 1891); a due terzi (una votazione: LF; Portogallo 1976; Polonia 1997: Sejm, ma maggioranza assoluta senato; Albania; due votazioni Italia); a tre quinti (due votazioni successive: Brasile 1988), unanimità (o due successive a tre quarti: Liechtenstein 1921), ecc. Segue … • L’organo è formato nel contesto di organi già esistenti (Francia III Rep, art. 89 del 1958: camere riunite in Congresso. • Delibera d’inizio del procedimento con maggioranze (qualificate o non), scioglimento, perfezionamento del procedimento affidato a nuova assemblea: legislatura di proposta e legislatura di revisione. Cost. 1791 (ben tre voti uniformi in tre distinte legislature e definitivo in quarta); Belgio 1831; Danimarca 1953; Islanda 1944. • Modello convenzione: elezione assemblea ad hoc che ha come funzione esclusiva di procedere alla revisione: Francia 1793, 1848; Argentina 1853; art. V Cost. USA. • In alcuni casi si chiama assemblea costituente ma è potere costituito: Uruguay, Colombia, Bolivia. Segue … • Referendum eventuale (Italia 1948, Spagna 1978, Slovenia) o necessario variamente combinato e preceduto da deliberazioni (una o più) delle assemblee rappresentative (Svizzera, 2000; Irlanda 1937, Romania 1991). • Referendum necessario ma prima servono due votazioni tra le quali sono svolte elezioni (Danimarca 1953, Spagna 1978). • Esclusione del referendum necessario se si raggiungano determinate maggioranze (Francia 1946) o se deliberato da camere riunite (Francia 1958). Revisione nelle costituzioni federali • Servono: 1) le delibere degli organi legislativi federali (partecipazione solo indiretta: Germania, Austria, India, ecc.) 2) Degli organi legislativi federali e degli stati membri (delle assemblee legislative o del loro corpo elettorale): USA, Canada, Messico, Australia e Svizzera. La revisione della Costituzione USA (art. V) The Congress, whenever two thirds of both Houses shall deem it necessary, shall propose Amendments to this Constitution, or, on the Application of the Legislatures of two thirds of the several States, shall call a Convention for pro- posing Amendments, which, in either Case, shall be valid to all Intents and Purposes, as Part of this Constitution, when ratified by the Legislatures of three fourths of the several States, or by Conventions in three fourths thereof, as the one or the other Mode of Ratification may be proposed by the Congress; Provided that no Amendment which may be made prior to the Year One thousand eight hundred and eight shall in any Manner affect the first and fourth Clauses in the Ninth Section of the first Article; and that no State, without its Consent, shall be deprived of its equal Suffrage in the Senate. Ne viene che … • La proposta per la revisione: 1) Può essere deliberata dal Congresso a maggioranza dei 2/3 di ciascuna camera; 2) Da un organo ad hoc (convention for proposing amendments) convocato dal Congresso su richiesta dei 2/3 degli stati. • La ratifica degli emendamenti proposti: 1) Deve avvenire da parte dei ¾ delle assemblee legislative statali; 2) Da parte di conventions appositamente convocate in ¾ degli stati. L’una o l’altra forma di ratifica sono scelte dal Congresso. Combinando i vari elementi … Abbiamo ben quattro procedimenti. 1) Proposta del Congresso deliberata a 2/3 di Ciascuna camera e ratifica da parte dei ¾ dei legislativi statali; 2) Proposta del Congresso deliberata a 2/3 di Ciascuna camera e ratifica parte di conventions appositamente convocate in ¾ degli Stati; 3) Proposta dell’organo ad hoc (convention for proposing amendments) convocato dal Congresso su richiesta dei 2/3 degli stati e ratifica da parte dei ¾ dei legislativi statali; 4) Proposta dell’organo ad hoc (convention for proposing amendments) convocato dal Congresso su richiesta dei 2/3 degli stati e e ratifica parte di conventions appositamente convocate in ¾ degli Stati. Limiti temporali alla revisione • • I limiti temporali all’esercizio del potere di revisionare sono quelli per cui in un determinato periodo di tempo è vietata la revisione della costituzione. Così la costituzione francese del 1791 prevedeva che essa non fosse modificabile prima di dieci anni; otto anni di immutabilità erano invece previsti dalla costituzione di Cadice del 1812; limiti temporali erano fissati dalle costituzioni portoghesi del 1822 e del 1826 e da numerose costituzioni di Stati latino-americani (art. 122 cost. Paraguay 1870, art. 263 cost. Nicaragua 1911; art. 164 cost. Ecuador 1929). Attualmente, una prescrizione del genere è prevista dalla costituzione portoghese del 1976, che ammette revisioni solo decorsi 5 anni dall’ultima legge di revisione (art. 284 c. 1). Analogamente la cost. greca (art. 110 c. 6) prescrive una moratoria di 5 anni tra una revisione e l’altra. La stessa cost. USA, seppur con riferimento a talune disposizioni (prima e quarta clausola della sezione nona dell’art. 1), poneva un divieto “a tempo” di revisione. Scaduti tali termini, riemerge infatti la piena revisionabilità. Tra le nuove carte costituzionali, la costituzione irachena del 2005 (art. 126 c. 2) proibisce la revisione della prima parte del testo costituzionale prima che siano completati due “cicli parlamentari”, mentre la costituzione serba (art. 203) prevede un periodo minimo d’attesa di 12 mesi prima di riproporre una modifica costituzionale precedentemente respinta. Limiti circostanziali • I cc.dd. limiti circostanziali (termine usato dall’art. 289 cost. Portogallo) sono rappresentati da quelle disposizioni costituzionali che vietano la revisione in situazioni di emergenza (art. 146 cost. Afghanistan 2004; art. 204 cost. Serbia 2006; art. 219 cost. Rep. dem. del Congo 2005; art. 147 cost. Lituania) e di tensione (tipici lo stato di guerra o lo stato d’assedio, v. ancora ad es. art. 147 cost. Lituania, art. 152 c. 3 cost. Romania; ma anche durante la “reggenza”: così art. 115 cost. Lussemburgo e art. 197 cost. Belgio, art. 198 cost. Olanda del 1887, art. 85 cost. Romania del 1923), o che comunque sono suscettibili di tradursi in alterazioni della necessaria serenità ed autonomia del potere costituente (v. art. 169 cost. Spagna, art. 289 cost. Portogallo, art. 89 c. 4 cost. Francia del 1958, art. 94 cost. Francia del 1946). Limiti di contenuto alla revisione costituzionale • di contenuto: 1) espliciti: disposizioni sanciti dalla stessa costituzione: perpetuity clauses or unchangeable provisions. 139 Cost. Italia e 89 Cost. Francia 1958 (forma repubblicana); 79, III, GG (partecipazione Lander a legislazione articolazione Bund in Länder, diritti e principi in artt. 1-20). Art. 110 Grecia (repubblica parlamentare, protezione dignità umana, separazione dei poteri, ecc.). 288 Portogallo (unità indipendenza, diritti, libertà e garanzie, suffragio, ecc.); Algeria e Afghanistan (islam come religione di stato). 2) Impliciti: alcune costituzioni non contengono perpetuity clauses (Polonia, Belgio, Olanda, Austria) o sono molto ampie. E, tuttavia, non si possono toccare le norme che contengono i principi di struttura. 3) Ruolo delle Corti: Italia, India. Dichiarata incostituzionale dalla CS l’art. 368 introdotto nel 1976 che affermava non esserci limiti (Minerva Mills Ltd v Union of India and Others 1980): i limiti sono le cc.dd. basic features (supremazia costituzione, forma di governo democratica e repubblicana, laicità, separazione dei poteri). Il caso Ungherese • • • • • L'esperienza di tale paese “rompe” con i principi del costituzionalismo. Dopo le elezioni del 2010, in cui la coalizione conservatrice risultata vittoriosa guidata da Viktor Orbán otteneva, grazie al premio di maggioranza del 15% previsto dalla legge elettorale, la maggioranza qualificata dei 2/3 dei seggi nel Parlamento monocamerale, necessaria a modificare la costituzione del 1949 (già revisionata nel 1989), veniva avviato un corposo progetto di riforma costituzionale culminato con l'approvazione, il 19 aprile 2011, del nuovo testo della Legge fondamentale dell'Ungheria - Magyarország Alaptörvénye, poi entrato in vigore il 1 gennaio 2012. Si vararono anche disposizioni transitorie, consentendo alla maggioranza parlamentare di conferire forza costituzionale al proprio programma di governo (attraverso l’estensione a una serie di materie quali l'acquisto della proprietà e l'utilizzo dei terreni agricoli della riserva di legge c.d. “cardinale”, ovvero da adottarsi a maggioranza qualificata dei 2/3, in modo tale che il quorum per il varo di tale categoria di leggi è lo stesso di quello per modificare la costituzione) La Corte costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità di una serie di disposizioni transitorie perché in violazione della Legge fondamentale del 2011. La maggioranza parlamentare ha replicato tramite l'approvazione di un emendamento alla costituzione che ripristina le disposizioni transitorie caducate dalla Corte incorporandole e introduce limiti ai poteri della corte e al potere giudiziario, nonché all’informazione pluralistica. Tali riduzioni di garanzie hanno determinato forti prese di posizione, soprattutto ad opera dell'UE, tramite in particolare la Risoluzione del (a titolo di esempio, abrogando Parlamento Europeo del 3 luglio 2013) cosicché è stato varato, un quinto emendamento alla Legge fondamentale che ha parzialmente temperato alcuni tra i profili critici sopra segnalati Rigidità variabile • Aggravamento ancora più intenso: 132, c. 1, Cost. italiana • a tutela del patto federale: art. V Cost. USA, sez. 128 Cost. Australia, sez. 74(8) Cost. RZA • importanza delle materie: India Sud Africa Canada Esempi • Le forme di superaggravamento) di solito sono finalizzate alla tutela del “patto federale” che ha dato luogo all’istituzione dell’ordinamento federale: così l’art. V cost. USA stabilisce che «nessuno Stato senza il proprio consenso potrà essere privato dalla parità di rappresentanza nel Senato», sicché una eventuale modifica all’art. 1, sez. 3 di quella costituzione volta a cambiare, per uno o più Stati, la regola per cui il Senato degli Stati Uniti è composto da due senatori per ogni Stato, richiede, oltre alla complessa procedura di revisione ordinaria, il consenso degli Stati interessati (analogamente v. art. 118 cost. Australia e art. 74 cost. Sud Africa). segue • La procedura di superaggravamento talvolta è riferita all’importanza delle materie: ad es. per la cost. India gli emendamenti devono essere approvati dalla maggioranza dei membri di ciascuno dei due rami del Parlamento (Council of States e House of the People) e con la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti e votanti; se però gli emendamenti riguardano materie di grande rilievo (tra cui: elezione del Presidente, rappresentanza degli Stati in Parlamento, procedura di revisione), devono essere approvati anche dal voto di almeno la metà dei legislativi degli Stati (v. art. 368). In Sud Africa, come si è visto, la partecipazione delle Province attraverso il National Council of Provinces si ha solo in relazione a determinate materie (Bill of rights, poteri e funzioni dello stesso National Council of Provinces, confini, attribuzioni e poteri delle Province, art. 74, cc. 2 e 3). Canada • Va anzitutto ricordato che lo Statute of Westminster del 1931, che perfezionava e riconosceva l’indipendenza e la sovranità di quello Stato, stabiliva però che ogni revisione al British North America Act del 1867 (all’epoca, la costituzione del Canada) fosse di competenza del Parlamento britannico. Solo così, infatti, si riuscì a raggiungere un’ntesa tra i delegati canadesi appartenenti a diverse nazionalità. • Nel 1982 siintroducono ben cinque diverse procedure di revisione: 1) procedura ordinaria “seven-fifty” (art. 38): la costituzione del Canada è modificabile con deliberazione del Parlamento federale (Senato e Camera dei Comuni), nonché dei legislativi di almeno 2/3 delle Province rappresentanti almeno il 50% dell’intera popolazione (le deliberazioni di revisione si traducono in una «autorizzazione alla promulgazione» da parte del Governatore generale); 2) procedura superaggravata (art. 41: c.d. “amendment by unanimous consent”): per le modifiche che riguardano materie ritenute particolarmente rilevanti (e quindi superprotette), quali la Corona, il Governatore generale, l’aumento della rappresentanza provinciale alla Camera dei Comuni, la composizione della Corte Suprema e l’uso delle due lingue ufficiali, nonché la modificazione della stessa norma sulla revisione: in questi casi è necessaria la deliberazione sia delle due Camere federali che di tutte le Province. ; 3) procedura per modifiche che incidono su alcune ma non tutte le Province (art. 43: incluse le modifiche dei confini territoriali o dell’uso dell’inglese e del francese nelle Province interessate): la procedura prevede la deliberazione del Parlamento Federale e dell’assemblea legislativa di ciascuna Provincia interessata 4) procedura che coinvolge solo il Parlamento federale (art. 44) in relazione al governo esecutivo del Canada nonché al Senato e alla Camera dei Comuni (art. 44). 5) Infine, la modificazione delle costituzioni provinciali, spetta al legislativo delle rispettive Province, a meno che non riguardi materie di cui all’art. 41 (art. 45). Revisioni totali • Investono l’intera costituzione o gran parte di essa o i principi fondamentali. • Sono ammissibili? 1) no: sarebbe potere costituente; 2) Sì, perché sono previste in molte costituzioni. 3) In molti casi, poi, si tende a disciplinare anche l’esercizio del potere costituente anche nel rispetto formale delle procedure previste dal precedente ordinamento: Cost. francese 1958; Cost. spagnola 1978; Cost. Portoghese 1976; Cost. Cilena 2005; Cost. Serba 2006. È un potere costituente che non si muove solo sul piano della politica e del fatto compiuto? • O, forse, il potere costituente “originario” giunge a disciplinare anche le modalità legali di formazione e di esercizio del potere costituente, che dovrebbe essere originario anch’esso? • Una nuova frontiera del costituzionalismo? • Previsto in molte costituzioni: svizzera, spagnola, austriaca, bulgara, russa, argentina, ecc. È comunque disciplinata • • • • • • • • • Spagna: riforma costituzionale: art 167. Approvata a 3/5 di Ciascuna camera e referendum eventuale. revisione totale: art. 168. Modifica dei principi generali, diritti e libertà, corona: 1) due terzi di entrambe le camere (aprobacion de principio); 2) scioglimento; 3) ratifica a due terzi delle nuove camere e referendum. Svizzera: già dal 1848 usata per modificare le costituzioni del 1874 e del 1999. Se 100.000 elettori presentano un progetto redatto in termini generali o è di iniziativa unicamerale: serve una consultazione popolare preliminare (a maggioranza votanti e maggioranza stati). Elezioni nuove camere e approvazione definitiva. Delibera bicamerale: non serve il referendum né lo scioglimento, ma si va approva direttamente da parte delle due camere con successivo referendum (a maggioranza del popolo e dei Cantoni) Bulgaria: art. 158. Su iniziativa del Presidente, metà deputati. Se verte su nuova costituzione, la modifica di disposizioni su efficacia costituzione, primato dei trattati internazionali, irrevocabilità diritti e anche in stato eccezione. La proposta è esaminata e approvata dall’Assemblea Nazionale a 2/3; segue poi l’elezione di una Grande Assemblea Nazionale, che approva in tre distinte votazioni a 2/3 dei componenti; Ungheria 2011: per l’approvazione di emendamenti e per adottare una nuova costituzione essa richiede l’iniziativa del Presidente della Repubblica, del governo o di una commissione parlamentare o di un membro del parlamento. La proposta è approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti del parlamento. Russia: modifica dei principi fondamentali, diritti e revisione. 3/5 duma e 3/5 cons. federazione. Assemblea costituente a 3/5 (se no tale maggioranza => referendum). La revisione totale incontra dei limiti? I limiti dei principi fondamentali D’altra parte, se lo stesso potere costituente è ormai tenuto a rispettare i principi del costituzionalismo, a maggior ragione ciò vale per il potere di revisione costituzionale totale Revisioni tacite • In via di evoluzione interpretativa (interpretazione evolutiva); • Attuazione/inattuazione costituzione per opera della legislazione sub-costituzionale; • Consuetudini e convenzioni; • Ratifica di trattati internazionali che incidono su competenze costituzionalmente attribuite; Deroga e rottura • Deroga: non è revisione, ma esclusione, in presenza di determinate circostanze, di determinate norme a determinate fattispecie (in via generale o limitata nel tempo) • Rottura: è la frattura dell’armonia costituzionale come effetto della deroga (Francia 1958, Italia 1989, 1993, 1997) • Autorottura (XII e XIII disp. trans. Cost.) e rottura facoltizzata (art. 116, c. 3, Cost.). Sospensione della costituzione • La sospensione della costituzione costituisce una figura affine alla rottura, anzi talvolta di difficile distinzione (si pensi ad es. a una disposizione che proroghi i poteri del Parlamento oltre la scadenza della legislatura, al di fuori dei casi previsti dall’art. 60 cost. it.). • Gli elementi differenziatori di questo istituto rispetto alla rottura sono rappresentati dalla necessaria temporaneità (mentre nella rottura è solo eventuale) e dall’incidenza estesa all’efficacia di tutta o di parte della costituzione. Si ha, infatti, sospensione ogniqualvolta l’intera carta costituzionale o, più frequentemente, determinate disposizioni costituzionali, concernenti in genere il riparto delle attribuzioni tra i vari organi e le garanzie delle libertà fondamentali, vengono provvisoriamente rese inefficaci per fronteggiare situazioni di crisi interna o internazionale (stato di guerra, d’assedio, di crisi, di emergenza, di eccezione, ecc.), mediante l’instaurazione di un ordinamento o regime detto anch’esso di emergenza (o di crisi, di eccezione, ecc.). Le giustificazioni • La giustificazione della sospensione della costituzione viene rinvenuta o nel principio di necessità che assurge in tal modo a fonte di diritto, operante quando il sistema delle fonti di produzione disciplinato dalla costituzione non è più sufficiente ad assicurare la difesa delle istituzioni, oppure ancora nel principio di necessità, non come fonte, ma come mera occasio nella quale i fini fondamentali che compongono la c.d. costituzione materiale acquisiscono essi stessi forza normativa, forgiando gli istituti necessari alla sopravvivenza dell’ordinamento. La costituzione viene disattesa in nome di se stessa: essa viene conservata proprio ricorrendo a un regime eccezionale e derogatorio. Si fa cioè richiamo al principio di conservazione dell’assetto costituzionale, che per definizione non può essere contrario a misure finalizzate alla sua tutela.