Corso Diritti consumatori II 2013

annuncio pubblicitario
Parte II: La Legislazione Speciale
La Pubblicità Ingannevole e Comparativa
Contratti Negoziati fuori dei Locali Commerciali e Vendite a Distanza
Le pratiche commerciali scorrette
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
1
La Pubblicità Ingannevole e Comparativa
Definizioni
Direttiva 84/450/CEE - D. Lgs. n. 74 del 25 gennaio 1992 - artt. 19 – 27 cod. cons. – ORA d.lgs.
d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145.
Pubblicità: Qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo,
nell’esercizio di una attività commerciale, industriale, artigianale o professionale
allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di
servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi.
[Art. 2 lett. a), d. lgs. 145/2007]
Ingannevole: È ingannevole qualsiasi pubblicità che, in qualunque modo,
compresa la sua presentazione, è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche
alle quali è rivolta, o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole,
possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo,
leda o possa ledere un concorrente.
[Art. 2 lett. b), d.lgs. 145/2007]
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
2
La Pubblicità Ingannevole e Comparativa
La Pubblicità Ingannevole: Elementi Costituivi
Idoneità del messaggio a trarre in inganno
Elementi Costitutivi
Idoneità del messaggio a pregiudicare
il comportamento dei consumatori
Idoneità del messaggio a ledere
le imprese concorrenti
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
3
La Pubblicità Ingannevole e Comparativa
Requisiti della “Buona” Pubblicità
Palese
La Pubblicità
NON è
Ingannevole
Se è
Veritiera
Corretta
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
4
La Pubblicità Ingannevole e Comparativa
Criteri per la Determinazione dell’Ingannevolezza
a)
Caratteristiche strutturali o funzionali del prodotto
reclamizzato (natura, composizione, metodo di fabbricazione,
gli usi, idoneità allo scopo, l’origine geografica o comm., i risultati
che si possono ottenere, prove o controlli effettuati)
Per valutare se
una pubbl. è ingann.
si devono considerare
i suoi riferimenti
a:
(art.3, d.lgs. 145/2007)
b) Aspetti Economici della fornitura (Prezzo e Condizioni
di Fornitura: es. sconti, rateizzazioni, garanzie, etc.)
c) Caratteristiche dell’Impresa: categoria,
qualifiche dell’operatore pubblicitario (premi e riconoscimenti)
L’AGCM ha chiarito che la valutazione deve essere compiuta prendendo in considerazione
un consumatore medio.
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
5
La Pubblicità Ingannevole e Comparativa
Prodotti Pericolosi per la Salute dei Consumatori
È Ingannevole la Pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili
di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori,
ometta di darne notizia inducendo il consumatore a trascurare le normali
regole di prudenza e vigilanza (art. 6, d.lgs. 145/2007)
In ordine agli Usi Imprevedibili
o Impropri del Prodotto
Obbligo di
Informazione
NO
In ordine alla Pericolosità
Evidente del Prodotto
In ordine alla Pericolosità
Notoria ed inevitabile del Prodotto
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
6
La Pubblicità Ingannevole e Comparativa
Pubblicità rivolta a bambini ed adolescenti
È considerata Ingannevole la Pubblicità che, in quanto idonea a raggiungere
Bambini ed adolescenti:
-abusa della loro naturale credulità o mancanza di esperienza.
-Minaccia la loro sicurezza
- Impiegando bambini ed adolescenti abusa dei naturali sentimenti degli adulti
per i più giovani
(art. 7, d.lgs. 145/2007)
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
7
La Pubblicità Ingannevole e Comparativa
La Pubblicità Comparativa
Direttiva 97/55/CE
D.lgs. 25.2.2000, n. 67
Codice del
consumo
Ora d.lgs. 145/2007.
Definizione: “Qualsiasi pubblicità che
Identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o
beni e servizi offerti da un concorrente”
(ora art. 2, lett. d, d.lgs. 145/2007)
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
8
La Pubblicità Ingannevole e Comparativa
Tipi di Comparazione
DIRETTA: Il confronto avviene tra l’impresa
o il prodotto pubblicizzato ed una o più
Imprese o prodotti espressamente nominati o
Individuabili mediante inequivoci riferimenti
Comparazione
INDIRETTA: Il confronto è fatto con prodotti di
imprese non nominate né individuabili
SUPERLAZIONE: Comparazione indiretta
generica con tutti gli operatori di un
determinato settore, espressa con l’impiego
di superlativi o iperboli (es. il vero panettone!)
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
9
La Pubblicità Ingannevole e Comparativa
Condizioni di Liceità
a) Non è ingannevole
b) Confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o
si propongono gli stessi obiettivi
c) Confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali,
pertinenti, verificabili e rappresentative
La Pubblicità
Comparativa è lecita se
d) Non ingenera confusione sul mercato fra l’operatore
pubblicitario e un concorrente o tra i loro segni distintivi,
i beni o servizi
e) Non causa discredito o denigrazione di marchi o altri segni
distintivi
f) Per i prodotti DOC si riferisce in ogni caso a prodotti della
stessa denominazione
g) Non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al
marchio del concorrente
h) Non presenta un prodotto come imitazione o contraffazione di
un altro il cui marchio sia depositato
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
10
Parte II: La Legislazione Speciale
La Pubblicità Ingannevole e Comparativa
Contratti Negoziati fuori dei Locali Commerciali e Vendite a Distanza
Le pratiche commerciali scorrette
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
11
Contratti “Negoziati fuori dei Locali Commerciali” e “a Distanza”
PARTICOLARI MODALITA’ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Contratti negoziati FUORI DEI
LOCALI COMMERCIALI
Contratti negoziati a DISTANZA
PROBLEMA
SCARSA CONSAPEVOLEZZA DEL CONSENSO
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
12
Contratti Negoziati fuori dei Locali Commerciali
Recepimento della Direttiva 85/577/CE
D.lgs. 50/92
Contratti
fuori loc. comm.
D.lgs. 185/99
Vendite a distanza
Codice del
Consumo
Artt. 45 ss.
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
13
Contratti “Negoziati fuori dei Locali Commerciali” e “a Distanza”
Direttiva 2011/83 sui Diritti dei consumatori
Abroga e unifica direttive D.lgs. 50/92 Contratti
fuori loc. comm. E D.lgs. 185/99
Vendite a distanza
D. lgs. 21 del 2014
Modifica artt. 45 ss Codice del consumo
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
14
Contratti negoziati fuori dei locali commerciali
Problema
Sono vendite in cui è il professionista a prendere
l’iniziativa della negoziazione (vendite aggressive)
Il consumatore viene
COLTO DI SORPRESA:
Non è preparato a condurre la trattativa
Non può confrontare il bene con le altre offerte reperibili
nel mercato
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
15
Contratti negoziati fuori dei locali commerciali
Come viene tutelato il consumatore?
Tutela del consumatore
DIRITTO DI RECESSO
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
16
Contratti Negoziati fuori dei Locali Commerciali
Ambito di applicazione
a)
in un luogo diverso dai locali del professionista;
b) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal
professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e
vendere
beni o servizi al consumatore
Art. 45
Cod. Cons.
c) “locali commerciali”:
1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio
in cui il professionista esercita la sua attività su base
permanente;
oppure;
2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio
in cui il professionista esercita la propria attività a carattere
abituale;
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
17
Contratti Negoziati fuori dei Locali Commerciali
Ambito di applicazione
Contratti Conclusi
Applicazione
Proposte Contrattuali firmate
dal consumatore
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
18
Vendite a Distanza
Definizione e problemi
Consumatore e professionista stipulano
Il contratto senza essere fisicamente presenti
nel medesimo luogo.
Vendite a
distanza
Ciò è possibile grazie ad una “tecnica di
comunicazione a distanza” (Fax, telefono,
Internet, sms,…)
Problema:
-Il consumatore non sa DA CHI sta comprando
-Il consumatore non sa COSA sta comprando
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
19
Vendite a disanza
Come viene tutelato il consumatore?
Tutela del consumatore
DIRITTO DI RECESSO
INFORMAZIONE OBBLIGATORIA
PRE- CONTRATTUALE
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
20
Vendite a Distanza
Definizioni
Art. 45
Cod. Cons.
Contratto a distanza: qualsiasi contratto concluso
tra il professionista e il consumatore nel quadro di un
regime organizzato di vendita o di prestazione di
servizi a distanza senza la presenza fisica e
simultanea del professionista e del consumatore,
mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di
comunicazione a distanza fino alla conclusione del
contratto, compresa la conclusione del contratto
stesso
(es. contratto stipulato via telefono, via fax, via
internet, posta, ecc.)
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
21
Contratti a distanza e Negoziati fuori dei Locali Commerciali
Esclusioni
Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai
contratti:
a) per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia
b) di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da
professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere
ristabilire il loro stato di salute,
c) di attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di
fortuna,
comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse;
d) di servizi finanziari;
e) aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o
la costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili;
f) per la costruzione di nuovi edifici,
g) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente
i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”.
…
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
22
Contratti Negoziati fuori dei Locali Commerciali
Esclusioni
h) contratti di multiproprietà,
i) stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge
all'indipendenza e all'imparzialità
l) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo
corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri
frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del
consumatore;
m) di servizi di trasporto passeggeri
n) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
o) conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni
pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l'utilizzo di un
solo collegamento tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal
consumatore.
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
23
Direttiva sui diritti dei consumatori 2011/83: Novità
Novità
I)
Obblighi di
consumatori:
informativa
precontrattuale
ai
• Obblighi unici per contratti a dist. E neg fuori loc.
comm.
• gli obblighi si fanno molto più ampi rispetto alla
disciplina precedente – soprattutto per quel che
riguarda i contratti negoziati fuori dei locali
commerciali, per i quali l’informativa obbligatoria
riguardava solo il diritto di recesso – e vi sono specifici
doveri di informazione anche per i contratti diversi dai
contratti a distanza e negoziati fuori dei locali
commerciali
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
24
Direttiva sui diritti dei consumatori 2011/83: Novità
Novità
I)
Diritto di recesso:
• Disciplina unificata
• il termine offerto al consumatore per esercitare il recesso
dal contratto senza necessità di fornire alcuna motivazione
(c.d. diritto di ripensamento) è di 14 giorni (contro i
precedenti 10), che diventano 12 mesi a decorrere dalla
fine del periodo di recesso iniziale (quindi, in totale, 14
giorni più 12 mesi) nel caso in cui il professionista non
abbia adempiuto ai relativi obblighi di informazione (contro i
precedenti 60 giorni, per i contratti negoziati fuori dei locali
commerciali, e 90 giorni, per i contratti a distanza)
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
25
Vendite a Distanza e contr. negoziat fuori dei locali comm.
Informazioni
a) Dati identificativi del professionista
b) Caratteristiche essenziali del bene o del servizio
c) Prezzo del bene/servizio comprese le tasse e imposte
d) Spese di consegna
e) Modalità di pagamento e di consegna
Informazioni Preliminari
f) Esistenza del diritto di recesso
g) Modi e tempi di restituzione/ritiro del bene in caso di recesso
h) Costo dell’impiego della tecnica di comunicazione a distanza
i) Durata della validità dell’offerta e del prezzo
l) Durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura
di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
26
Diritto di recesso
Contratto di vendita: dal giorno in cui il consumatore o
un terzo, diverso dal vettore e designato dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni
Diritto di recesso
14 gg. lavorativi
Contratto di servizi: dal giorno della
conclusione del contratto
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
27
Contratti a distanza
Il Diritto di Recesso: Prolungamento sanzionatorio
Se il professionista
NON ha soddisfatto
gli obblighi di
Informazione
….
…IL TERMINE PER IL SUO ESERCIZIO
DIVIENE DI
12 mesi e 14 giorni
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
28
Diritto di recesso: COME SI ESERCITA
• Utilizzare il modulo tipo
I
II
• Presentare una qualsiasi altra dichiarazione
esplicita della sua decisione di recedere dal
contratto
• L'onere della prova relativa all'esercizio del
diritto di recesso conformemente al
PROVA presente articolo incombe sul consumatore.
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
29
Modulo di recesso standard europeo
Modulo di recesso tipo
•
Destinatario [il nome, l’indirizzo geografico, il numero di telefono, di fax e gli indirizzi di
posta elettronica devono essere inseriti dal professionista]:
• — Con la presente io/noi (*) notifichiamo il recesso dal mio/nostro
(*) contratto di vendita dei seguenti beni/servizi (*) Ordinato il
(*)/ricevuto il (*)
• Nome del/dei consumatore(i)
• Indirizzo del/dei consumatore(i)
• Firma del/dei consumatore(i)
• Data
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
30
RECESSO: EFFETTi
Entro 14 giorni dal recesso del consumatore, il
professionista deve rimborsare tutti i pagamenti ricevuti
(il termine precedente era di 30 giorni). Nulla la clausola che
ponga limiti a detto rimborso
Il consumatore sempre entro 14 giorni dalla
comunicazione del proprio recesso, deve rispedire i
beni al professionista
Il consumatore sarà responsabile solo di quelle
diminuzioni del valore dei beni che risultino “da una
manipolazione dei beni diversa da quella necessaria
per stabilire la natura, le caratteristiche e il
funzionamento dei beni”
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
31
Il diritto di recesso non si applica a:
la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il
professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso
la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati
la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente
la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla
protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna
la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti
dopo la consegna
la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di
tali pubblicazioni
i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
32
Parte II: La Legislazione Speciale
La Pubblicità Ingannevole e Comparativa
Contratti Negoziati fuori dei Locali Commerciali e Vendite a Distanza
Le pratiche commerciali
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
33
PRATICHE COMMERCIALI
Disciplina delle PRATICHE COMMERCIALI
Artt. 18-27 QUATER cod. cons.
Introdotti con d. lgs. 2 agosto 2007, n. 146
SCOPO
TUTELA DELLA CONSAPEVOLEZZA DEL CONSENSO
DEL CONSUMATORE
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
34
La disciplina delle pratiche commerciali: definizioni
• Ogni comportamento (azione, omissione,
dichiarazione, pubblicità, ecc.) posta in essere dal
professionista…
…in relazione…
Pratica
commerciale
• …alla 1) promozione, 2) vendita e 3) fornitura di
un prodotto ai consumatori.
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
35
PRATICHE COMMERCIALI
Ambito di applicazione
AMBITO DI
APPLICAZIONE
La disciplina si applica alle pratiche comm. poste in essere
PRIMA – DURANTE - DOPO un’operazione commerciale relativa
a tutti i beni e servizi, compresi i BENI IMMOBILI, I DIRITTI,
E LE OBBLIGAZIONI
(art. 18, lett. c) e 19 cod. cons.).
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
36
PRATICHE COMMERCIALI
Regola fondamentale (art. 20, comma 1, cod. cons.)
LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
SONO VIETATE
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
37
Pratiche commerciali scorrette.
1) Quando è contraria alla DILIGENZA
PROFESSIONALE (il normale grado di competenza
ed attenzione che i consumatori attendono da un
professionista)
QUANDO
UNA PRATICA
COMMERCIALE
È SCORRETTA?
2) Falsa o è idonea a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico del consumatore
medio CIOE’
• è idonea ad alterare la capacità del consumatore di
assumere “decisioni di natura commerciale” che
non avrebbe altrimenti preso.
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
38
Pratiche commerciali scorrette.
• Se comprare o no un prodotto
• In che modo farlo, a quali condizioni
COSA SI INTENDE
PER
DECISIONI
DI NATURA
COMMERCIALE?
• Se pagare integralmente o parzialmente
• Se tenere un prodotto o disfarsene
• Se tenere un prodotto o disfarsene
• Se esercitare un diritto contrattuale
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
39
PRATICHE COMMERCIALI
Pratiche commerciali scorrette
Si considerano SCORRETTE
LE PRATICHE COMMERCIALI
LE PRATICHE COMMERCIALI
INGANNEVOLI
AGGRESSIVE
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
40
Pratiche commerciali scorrette - ingannevoli
Esistono TRE tipi di pratiche commerciali
ingannevoli
Azioni ingannevoli
Omissioni ingannevoli
Pratiche considerate in ogni caso ingannevoli
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
41
Pratiche commerciali scorrette – ingannevoli – azioni ingannevoli (art. 21 cod. cons.).
Sono considerate
AZIONI
INGANNEVOLI:
• Le pratiche comm. che contengono informazioni non
corrispondenti al vero
• Le prat. comm. che sono inducono il consumatore ad
assumere decisioni di natura commerciale che
altrimenti non avrebbe preso
• Sono idonee ad indurre in errore il cons. su uno dei
seguenti elementi:
• esistenza o natura del prodotto.
•Caratteristiche principali del prodotto
(disponibilità, vantaggi, rischi, risultati che può
dare, ecc.)
•Il prezzo o il modo con cui questo è calcolato o
l’esistenza di uno specifico vantaggio.
•La necessità di manutenzione.
• Commercializzazione del prodotto che ingenera
confusione con i prodotti o marchi di un concorrente
• Pubblicità comparativa illecita
• Mancato rispetto da parte del prof. degli impegni
contenuti nei codici di condotta cui ha aderito
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
42
Pratiche commerciali scorrette – ingannevoli – omissioni ingannevoli (art. 22 cod. cons.).
• Omettere informazioni rilevanti per il cons. per
prendere una decisione di natura commerciale
consapevole
• Non omettere, ma presentare in modo oscuro,
incomprensibile, ambiguo, intempestivo le
informazioni rilevanti per il cons. per prendere una
decisione di natura commerciale consapevole
Sono considerate
OMISSIONI
INGANNEVOLI:
• Sono considerate rilevanti, le seguenti informazioni:
•Caratteristiche principali del prodotto.
•Prezzo
•Modalità di pagamento
•Esistenza di un diritto di recesso
•Gli obblighi di informazione previsti dal diritto
comunitario connessi alla pubblicità o la
commercializzazione del prodotto
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
43
Pratiche commerciali scorrette – in ogni caso ingannevoli (art. 23 cod. cons.).
(tra le tante…)
1) Affermazione non rispondente al vero di essere
firmatario di un codice di condotta
Sono considerate
P. C.
IN OGNI CASO
INGANNEVOLI
(lista nera):
2) Impiegare contenuti redazionali nei mezzi di
comunicazione per promuovere un prodotto,
qualora i costi di tale promozione siano stati
sostenuti dal professionista senza che ciò emerga
in maniera chiara per il consumatore
3) Gestire un sistema di promozione a carattere
piramidale nel quale il consumatore ha la
possibilità di ricevere un corrispettivo derivante
principalmente dall’entrata di altri consumatori nel
sistema piuttosto che dalla vendita di prodotti
4) Affermare, contrariamente al vero, che un
prodotto ha la capacità di curare malattie,
disfunzioni o malformazioni.
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
44
Pratiche commerciali AGGRESSIVE: schema
Pratiche commerciali AGGRESSIVE
I
II
LE PRATICHE COMMERCIALI
LE PRATICHE COMMERCIALI
Aggressive
Considerate
In ogni caso
AGGRESSIVE
(lista nera)
se inducono il consumatore
ad assumere scelte
di natura commerciale
che non avrebbe altrimenti preso
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
45
Pratiche commerciali scorrette: pratiche aggressive - definizione
Sono AGGRESSIVE le pratiche commerciali
che mediante:
1.
2.
3.
4.
MOLESTIE
COERCIZIONE
RICORSO ALLA FORZA FISICA
INDEBITO CONDIZIONAMENTO
Pratica
Commerciale
AGGRESSIVA
inducono il consumatore ad assumere scelte
di natura commerciale che non avrebbe
altrimenti preso.
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
46
Pratiche commerciali scorrette: pratiche aggressive - definizione
1.
Dei tempi, il luogo, la natura o la persistenza
2. Il ricorso alla minaccia fisica o verbale
Per valutare
se sussistono
gli elementi di cui sopra,
bisogna tenere conto..
3. Lo sfruttamento, da parte del professionista di
qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica
di gravità tale da alterare la capacità di valutazione
del consumatore
4. Qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso,
sproporzionato, imposto dal professionista qualora
un consumatore intenda esercitare i diritti
contrattuali.
4. Qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove
tale azione sia manifestamente temeraria o
infondata
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
47
Pratiche commerciali scorrette – in ogni caso aggressive (art. 26 cod. cons.).
(tra le tante):
1) Creare l’impressione che il consumatore non
possa lasciare i locali commerciali fino alla
conclusione del contratto.
2) Effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni
comm. per telefono, via fax, email
Sono considerate
P. C.
IN OGNI CASO
AGGRESSIVE
(lista nera)
3) Includere in un messaggio pubblicitario
un’esortazione diretta ai bambini affinché
acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad
acquistare loro i prodotti reclamizzati
4) Affermare, contrariamente al vero, che un
prodotto ha la capacità di curare malattie,
disfunzioni o malformazioni.
5) Informare il consumatore che, se non acquista
il prodotto o il servizio saranno in pericolo il
lavoro o la sussistenza del professionista
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
48
Pratiche commerciali SCORRETTE: conseguenze
E se un professionista pone in essere
pratiche commerciali SCORRETTE?
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
49
Pratiche commerciali SCORRETTE: conseguenze
Interviene l’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONC. E DEL MERCATO (AGCM)
D’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse
L’AGCM se accerta la violazione:
•Ne vieta la continuazione
•Applica una sanzione da 5.000 a 500.000 euro
Se il professionista non rispetta il divieto:
•Applica una sanzione da 10.000 a 150.000 euro
•Nei casi di reiterata inottemperanza può sospendere l’attività di impresa per un
periodo non superiore a 30 gg.
Corso di Diritto dei Consumatori e dei Risparmiatori
Tommaso Febbrajo
[email protected]
50
Scarica