Pubblicità e promozione
La Pubblicità
Qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo,
nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale
allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili,
la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi
su di essi oppure la prestazione di opere o servizi
Definizione introdotta con il decreto legislativo n. 74 del 1992 che dava attuazione
Alla Direttiva CEE 450/1984
Pubblicità e promozione
La prima disciplina legislativa della pubblicità
Pubblicità ingannevole
D. Lgs. 74 del 1992, attuativo
della Direttiva CEE 450 del 1984
Pubblicità comparativa
D. Lgs. N. 67 del 2000 , attuativo
della Direttiva CE n. 55 del 1997
D. Lgs. 206 del 2005 codice del consumo, artt. 18-27
D. Lgs. 145 del 2007 che riguardano la tutela dei professionisti
Il primo polo: la disciplina della
pubblicità commerciale nel contratto di
viaggio
Pubblicità e promozione
Informazione nell’esercizio dell’attività turistica e attività
commerciale
Considerando n. 11 della Direttiva 314 del 1990
Art. 3 della Direttiva 314 del 1990
Principio della
contrattualizzazione
delle informazioni anche
pubblicitarie fornite al
consumatore
opuscolo è informazione
e pubblicità
Principio della non
ingannevolezza delle
informazioni ( verbali, scritte,
contenute in un opuscolo o
qualsiasi altro materiale a
stampa)
che descrivono il servizio
Principio della documentazione chiara e precisa
Pubblicità e promozione
Esercizio dell’attività turistica e attività commerciale
nel D. Lgs.
Art. 8, n. 4 del D. Lgs. n. 111 del 1995
Divieto di fornire informazioni ingannevoli qualunque
sia il mezzo con cui vengono comunicate
Art. 9 del D. Lgs. n. 111 del 1995
L’ opuscolo deve indicare in modo chiaro e preciso ….
Principio della contrattualizzazione delle informazioni
pubblicitarie (trasfuso nel codice del turismo d. lgs n.
79 del 2011) art. 37 e art. 38
•
Art. 37 comma 4 E’ fatto comunque divieto di fornire
informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul
prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo
mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al
turista
•
Art. 38 comma 2 Le informazioni contenute nell’opuscolo
vincolano l’organizzatore e l’intermediario in relazione alle
rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle
condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al
turista
prima della stipulazione del contratto o vengano
concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo
scritto,
successivamente
alla
stipulazione.
Comma 3 Sono parificati all’opuscolo le informazioni ed i
materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via
Sara d’Urso_LG_2014
telematica
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Il secondo polo: la disciplina della
pubblicità commerciale nel codice del
consumo - rapporti tra imprese e
consumatori
Pubblicità e promozione
Pubblicità ingannevole nei rapporti tra imprese e
consumatori
Art. 18 lett. d Pratica commerciale
Pratica
commerciale:
qualsiasi
AZIONE,
OMISSIONE, CONDOTTA
O DICHIARAZIONE,
COMUNICAZIONE COMMERCIALE, ivi compresa la
PUBBLICITA’ e la COMMERCIALIZZAZIONE, posta
in essere da un professionista (persona fisica o
giuridica) in relazione alla promozione, vendita o
fornitura di un prodotto o un servizio ai
consumatori.
Pubblicità e promozione
Pubblicità ingannevole nei rapporti tra imprese e
consumatori (segue)
Art. 20 Pratica commerciale scorretta
Scorretta: quando è contraria alla diligenza
professionale ed è falsa o idonea a falsare in
misura apprezzabile il comportamento economico,
in relazione al prodotto, del consumatore medio
che essa raggiunge o al quale è diretta o del
membro di un gruppo, qualora sia diretta ad un
gruppo di consumatori
Ingannevole: artt. 21, 22,
23 codice del consumo
Aggressiva: artt. 24, 25, 26
codice del consumo
Pubblicità e promozione
Pubblicità ingannevole
viola
I principi di:
• Veridicità, art. 21
• Correttezza art. 21 commi 3, 3
bis, 4, 4 bis
• Completezza, art. 22
Pubblicità e promozione
Azioni ingannevoli art. 21 codice del consumo 1.
1. E’ considerata ingannevole una pratica che: :
•
•
Contiene informazioni non rispondenti al vero,
seppure di fatto corretta (viola il principio di
veridicità) in qualsiasi modo, anche nella sua
presentazione complessiva
Induce o è idonea ad indurre in errore il
consumatore medio riguardo ad uno o più dei
seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è
idonea a indurlo ad assumere una decisione di
natura commerciali che avrebbe altrimenti preso:
Pubblicità e promozione
Azioni ingannevoli art. 21 codice del consumo – gli
elementi oggetto di errore
a)
b)
c)
d)
e)
Esistenza o natura del prodotto
Caratteristiche principali del prodotto…
Portata degli impegni del professionista…
Prezzo o il modo in cui questo è calcolato…
Necessità di manutenzione, cambio,
sostituzione…
f) Natura, caratteristiche, diritti del professionista…
g) Diritti del consumatore, incluso il diritto di
sostituzione o di rimborso
Pubblicità e promozione
Azioni ingannevoli art. 21 codice del consumo 2.
2. E’ altresì considerata ingannevole una pratica
commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto
conto di tutte le caratteristiche e circostanze del
caso, induce o è idonea a indurre il consumatore
medio ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso e
comporti…
Pubblicità e promozione
Azioni ingannevoli art. 22 codice del consumo
omissioni ingannevoli
1. E’ considerata ingannevole una pratica commerciale
che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le
caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei
limiti dei mezzi del mezzo di comunicazione
impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il
consumatore medio ha bisogno in tale contesto per
prendere una decisione consapevole di natura
commerciale e induce o è idonea a indurre in tal modo
il consumatore medio ad assumere una decisione di
natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso
2. ….
3. ….
Pubblicità e promozione
Quindi il messaggio è ingannevole
quando
Nella sua potenzialità oggettiva
Indipendentemente dagli stati soggettivi
e dalle intenzionalità del suo autore
induce o può indurre in errore,
è idoneo a pregiudicare
il comportamento economico del consumatore
o a ledere un concorrente
Pubblicità e promozione
Pratiche commerciali aggressive art. 24
E’ considerata aggressiva una pratica commerciale
che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte
le caratteristiche e circostanze del caso, mediante
molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza
fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea
a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di
comportamento del consumatore medio in
relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è
idonea ad indurlo ad assumere una decisione di
natura commerciale che non avrebbe altrimenti
preso
Pubblicità e promozione
Art. 27 : Organo che controlla e reprime la pubblicità
ingannevole
AUTORITA’ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Pubblicità e promozione
Autorità garante della concorrenza e del mercato
È l’ organo istituito al controllo e alla
repressione della pubblicità ingannevole
Che verifica se il messaggio pubblicitario
ha le seguenti caratteristiche:
--è tale da indurre in errore o a poter indurre in errore le
persone fisiche o giuridiche a cui è rivolto o che
raggiunge
--è idoneo a pregiudicare il comportamento economico
del consumatore o ledere o poter ledere un concorrente
Pubblicità e promozione
Legittimati attivi al provvedimento dell’Autorità
garante
Concorrenti
Consumatori
Associazioni e organizzazioni consumatori
Ministero dell’ industria
Pubblicità e promozione
La pronuncia dell’ Autorità garante della concorrenza e
del mercato
E’ una pronuncia definitiva
diretta
a vietare la pubblicità del messaggio pubblicitario
non ancora portato a conoscenza del pubblico
ad inibire la continuazione della pubblicità
del messaggio pubblicitario già iniziata
a stabilire la pubblicazione della decisione sulla stampa
la non osservanza del divieto imposto dalla decisione
ha conseguenze penali
Pubblicità e promozione
Natura della pronuncia dell’Autorità Garante
La valutazione dell’ingannevolezza della pubblicità
commerciale si riferisce ad un controllo
amministrativo a tutela di un interesse generale.
L’Autorità Garante non dispone in merito al
risarcimento dei danni subiti. Per la tutela civilistica
il consumatore è tenuto a rivolgersi all’Autorità
giudiziaria ordinaria
Pubblicità e promozione
Pubblicità comparativa
Identifica in modo esplicito o implicito un
concorrente o i beni o i servizi offerti da un
concorrente
E’ ammessa, a meno che non sia ingannevole, ovvero
quando ai sensi dell’art. 21 comma 2 lett.a, codice del
consumo: induce o è idonea ad indurre il consumatore
medio ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso
Il terzo polo: la disciplina della
pubblicità commerciale tra
professionisti
Pubblicità e promozione
Pubblicità tra professionisti d. lgs n. 145 del 2007
Con il d. lgs 2 agosto 2007, n. 145 si è provveduto
a dare autonomia alla tutela del professionista, in
precedenza contenuta nel codice del consumo.
Art. 3 identificazione degli elementi per valutare
se la pubblicità sia ingannevole
Art. 4 definizione delle condizioni di liceità della
pubblicità comparativa e rinvio al codice del
consumo per i criteri con cui identificare le
“azioni ingannevoli”, le “omissioni ingannevoli” e
le “pratiche commerciali in ogni caso
ingannevoli”
Pubblicità e promozione
Trasparenza della Pubblicità art. 5
pubblicità mascherata o camuffata
E’ vietata la Pubblicità mascherata o occulta:
E’ quella pubblicità che appare attraverso una modalità
di presentazione estranea alla diffusione sul mercato
di prodotti o servizi
La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile
come tale, mentre la pubblicità a mezzo stampa deve
essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al
pubblico con modalità grafiche di evidente percezione
Pubblicità e promozione
--Pubblicità occulta-- Perché è vietata la pubblicità non
riconoscibile?
Perché in tale situazione le difese naturali
del destinatario della pubblicità non si attivano
Perché l’ informazione che appare neutrale
e disinteressata è più efficace
Perché la pubblicità non riconoscibile attira
maggiormente l’attenzione del destinatario
inconsapevole
Pubblicità e promozione
Trasparenza della Pubblicità redazionale
Deve distinguersi dalle altre comunicazioni al pubblico
attraverso modalità grafiche di evidente percezione
della natura intrinsecamente pubblicitaria
L’ accertamento della natura promozionale della
comunicazione prescinde dall’accertamento di un
sottostante
rapporto di committenza tra impresa e
proprietario del mezzo di diffusione
Il quarto polo: il codice di
autodisciplina
Pubblicità e promozione
Codice di autodisciplina pubblicitaria
Ha natura negoziale
Sono norme di natura convenzionale create
da imprese pubblicitarie volte a garantire
la libertà di scelta dei consumatori
Sono norme raccolte in un codice che le imprese
di pubblicità accettano mediante sottoscrizione
all’atto della conclusione di un contratto di pubblicità
La prima edizione è del 12 maggio del
1966
Pubblicità e promozione
Organo che verifica la violazione delle norme del
codice di comportamento
Giurì di autodisciplina
che emana una decisione contrattualmente vincolante
Su istanza
….del consumatore
….di altra impresa concorrente
….dell’ altro organo di autodisciplina
-il comitato di accertamento
Pubblicità e promozione
Codice di autodisciplina e pubblicità dei viaggi
organizzati, art. 28
La pubblicità deve fornire informazioni complete ed
accurate
L’ informazione completa ed accurata
evita e previene l’ingannevolezza
La concorrenza sleale
Pubblicità e promozione
Pubblicità di un’agenzia e atti di concorrenza sleale,
art. 2598 c.c.
Si configura nell’ ipotesi in cui:
Una agenzia si appropria dei pregi che spettano ad un’
altra
Una agenzia denigra un concorrente
Una agenzia attua una pubblicità menzognera
Pubblicità e promozione
Legittimato attivo
Imprenditore concorrente
Le associazioni o gli enti che rappresentano gli
interessi
della categoria professionale, art. 2601 c.c.
La Pubblicità assentita
Pubblicità e promozione
Controllo regionale del materiale informativo
In alcune leggi regionali è previsto:
•un controllo preventivo sul materiale pubblicitario
Pubblicità e promozione
Pubblicità assentita
Si configura nell’ ipotesi in cui:
Qualora la pratica commerciale sia stata assentita con
provvedimento amministrativo preordinato anche alla
verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela
dei soggetti che vi abbiano interesse deve perseguirsi in
via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo
avverso il predetto provvedimento (art. 27 , 14° comma,
cod. cons)
Pubblicità e promozione
Pubblicità assentita
art. 7, comma 12 , D. Lgs.,n. 74 del 1992
È quella pubblicità tecnicamente assentita
da un provvedimento amministrativo autorizzatorio
che ne consente la divulgazione e che nel contempo
ne verifica la non ingannevolezza
La tutela è esperibile solo
con ricorso al giudice amministrativo
Pubblicità e promozione
Provvedimento amministrativo autorizzatorio
Esamina la conformità
delle informazioni
Alla legge regionale
Provvedimento diretto
alla divulgazione
della pubblicità
oltre
all’ esame della conformità
adempie alla verifica della
non ingannevolezza
della pubblicità
Ipotesi di pubblicità assentita
disciplinata dall’art. 7, n.12
D. Lgs. n. 74 del 1992
Pubblicità e promozione
L’opuscolo informativo nella nuova legge – ipotesi
da verificare – pubblicità assentita?
Art. 85
Primo comma identifica gli elementi che il programma di viaggio
deve contenere
Secondo comma: il riferimento ai predetti programmi deve essere
citato nei documenti di viaggio
Terzo comma: Il programma è posto a disposizione dei consumatori
e le amministrazioni competenti possono richiedere copia dello
stesso al fine di vigilare sui corretti adempimenti degli stessi
Quarto comma : la pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma
realizzata e diffusa, deve contenere l’esplicito riferimento all’agenzia
e al relativo provvedimento autorizzativo o alla relativa
presentazione della SCIA