LA RETRIBUZIONE
Art. 2094 c.c.
E’ prestatore di lavoro subordinato chi si
obbliga mediante retribuzione …”
“
Art. 2099 c.c.
La retribuzione del prestatore di lavoro può essere
stabilita a tempo o a cottimo e deve essere
corrisposta [nella misura determinata dalle
norme corporative], con le modalità e nei
termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene
eseguito.
In mancanza di [norme corporative o di] accordo
fra le parti, la retribuzione è determinata dal
giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere
delle associazioni professionali
Alcune regole di base
■ Post-numerazione della retribuzione
■ L’orario di lavoro è il criterio di
commisurazione della retribuzione
■ Funzione tariffaria dei contratti collettivi
■ Busta paga
Art. 36 Costituzione
Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e
in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla sua famiglia
un’esistenza libera e dignitosa
Requisiti costituzionali della
retribuzione
■ Proporzionalità alla durata e intensità del
lavoro e alle mansioni svolte
■ Retribuzione sufficiente, ovvero adeguata ai
bisogni immediati e alle esigenze sociali del
lavoratore: garanzia dell’esistenza libera e
dignitosa
■ Il requisito prevalente è quello della
sufficienza
La funzione precettiva dell’art.
36 Cost.
In
linea
generale,
la
giurisprudenza
ritiene
conforme ai requisiti della
proporzionalità
e
della
sufficienza la retribuzione
equivalente a quella prevista
dai
contratti
collettivi
applicabili alla categoria o al
settore
produttivo
cui
appartiene il lavoratore (o a
categorie affini).
Art. 36, 1° c. Cost. e
2099, 2° c. c.c. in
combinato disposto
Sistemi di retribuzione
■ Retribuzione a tempo
■ Retribuzione a cottimo
■ Partecipazione agli utili
■ Partecipazione ai prodotti
■ Provvigione
Retribuzione a tempo
■ Definizione: retribuzione commisurata al
tempo della prestazione
■ Retribuzione oraria e mensile: cambia il
rischio della mancanza di lavoro o
dell’inattività
■ Retribuzione normale: base di calcolo delle
maggiorazioni
Elementi accessori della
retribuzione
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Differenziali di qualifica
Scatti o aumenti di anzianità
Superminimi
Mensilità supplementari (es. tredicesima
mensilità)
Indennità
Premi di produzione
Premi di presenza
Gratifiche o premi individuali
Retribuzione a cottimo
■ Il cottimo tiene conto non solo del tempo
impiegato ma anche del risultato ottenuto,
dunque dell’intensità del lavoro nell’unità di
tempo
■ Cottimo misto:paga base a tempo +
maggiorazione a cottimo, che è il sistema
normalmente utilizzato nel cottimo
■ Cottimo puro (lavoro a domicilio)
Art. 2100 c.c.
Il prestatore di lavoro deve essere retribuito
secondo il sistema del cottimo quando, in
conseguenza dell’organizzazione del lavoro,
è vincolato all’osservanza di un determinato
ritmo produttivo, o quando la valutazione
della sua prestazione è fatta in base al
risultato delle misurazioni dei tempi di
lavorazione
Art. 2101 c.c.
[Le norme corporative] possono stabilire che le tariffe di cottimo
non divengano definitive se non dopo un periodo di
esperimento.
Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se
intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del
lavoro, e in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione
o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non
dopo il periodo di esperimento stabilito [dalle norme
corporative].
L’imprenditore deve comunicare preventivamente al prestatore
di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della
tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo
compenso unitario. Deve altresì comunicare i dati relativi
alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato.
Tariffe di cottimo
■
Art. 2101 c.c. disciplina l’intervento del
sindacato nella negoziazione preventiva delle
tariffe di cottimo: fase sindacale; fase
aziendale, ovvero di applicazione delle tariffe
è demandata al potere organizzativo del d.l.
■
Superamento della distinzione tra le due fasi
ad opera della contrattazione collettiva che
interviene oggi anche a regolamentare la
retribuzione e la prestazione del cottimista
Adeguamento della
retribuzione
■ Protocollo 23 luglio 1993 (indennità di vacanza
contrattuale; salari produttività per livello
decentrato)
■ Accordo quadro 22 gennaio 2009 (accresce
potere c. decentrata)
■ Accordo interconfederale Giugno 2011 (il
problema resta il ruolo c. decentrata)
■ Art. 8 l.n. 148/2011--- contratti di prossimità
Nozione di retribuzione
■ Art. 2094 c.c.
Obbligatorietà
Continuità
Predeterminatezza
Prestazioni dovute in via
necessaria e non eventuale
Pluralità di nozioni di
retribuzione
■ Art. 2120 c.c.: tutte le somme corrisposte in
dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non
occasionale - TFR
■ Art. 2121 c.c.: ogni compenso di carattere
continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a
titolo di rimborsa spese – Indennità preavviso
■ Derogabilità della regola della onnicomprensività da
parte dei contratti collettivi = prevalenza
dell’autonomia collettiva e sussidiarietà delle
nozioni legali (art. 2120 c.c., 2° c.)
Onnicomprensività della
retribuzione
Il signor Dolcepiede, cameriere in un noto
ristorante, alla cessazione del rapporto di lavoro,
sostiene di avere un credito relativo alla
retribuzione spettantegli per le ferie e le festività
infrasettimanali, nella quale il datore di lavoro non
ha tenuto conto dell’ammontare delle mance che
abitualmente gli sono state date dai clienti,
evidentemente soddisfatti dell’efficienza del suo
servizio. E’ legittima la pretesa di Dolcepiede?
Ballestrero, De Simone, Diritto del lavoro, domande e percorsi di risposta,
Milano, Giuffrè.
■ Percorso per giungere a una risposta:
■ Si guarda alla c.coll. (valore riferimento a
nozioni di retrib. Globale di fatto per calcolo
el. Indiretti)
■ Si guarda se ci sono specifiche disposizioni
di legge in tema
Parità di trattamento
retributivo
Un’azienda di trasporti locali assume 20
nuovi autisti, attribuendo loro – secondo
quanto previsto dal c.c.n.l. appena stipulato
– un trattamento economico inferiore a
quello riconosciuto agli autisti già in
servizio. E’ legittima tale differenza di
trattamento economico?
Ballestrero, De Simone, Diritto del lavoro, domande e percorsi di
risposta, Milano, Giuffrè.
■ Per la giurisprudenza il dl è libero, fermo il
rispetto della c.coll., di attribuire
discrezionalmente trattamenti retributivi di
favore.
■ Nessun controllo causale ammesso (C.Cost.
n. 103/1989)
■ Unico limite: principio di non discriminazione
Lavoro gratuito
■ Possibile ma occorre la prova della gratuità
(in assenza, si presume oneroso)
■ Il volontariato ed il problema del “rimborso
spese”
■ L’indisponibilità della contribuzione.
Trattamento di fine rapporto
TFR
Art. 2120 c.c., novellato dalla l.n. 297/1982:
il TFR è dovuto in ogni caso di cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ed è
calcolato in relazione all’anzianità di
servizio – retribuzione differita che matura
alla cessazione del rapporto
Calcolo TFR
Retribuzione annua : 13.5
=
Quota annua maturata
Rivalutazione nella misura dell’1.5%+75% dell’aumento
dell’indice Istat
Anticipazioni TFR
■ Il lavoratore può chiedere dopo 8 anni di
servizio l’anticipazione del TFR per un
importo max non superiore al 70%
■ Anticipazione può essere chiesta 1 volta
solo, per ragioni predeterminate dalla legge
o dalla C.C.
■ Sono autorizzati non più del 10% degli
aventi titolo e non più del 4% del numero
totale dei dipendenti, l’anticipazione è
esclusa in aziende in crisi
Versamento TFR ai fondi di
previdenza complementare
■ Entro 6 mesi dalla costituzione del rapporto,
i lavoratori devono dichiarare se non
vogliono versare il TFR ai fondi di
previdenza complementare
■ In caso di silenzio il TFR si intende versato
ai fondi chiusi di categoria o, se questi
ultimi sono inesistenti, all’Inps nell’apposito
fondo, quale contribuzione ai fini
pensionistici