Dispense relative alla lezione sul commercio elettronico

La direttiva 2000/31 CE
disciplina:
“Taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell’informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato
interno”
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Il settore ha una particolare
rilevanza per la costruzione del
mercato interno perché:


Consente di esercitare attività
economiche in tutto o in parte “on-line”
Consente perciò di eliminare alcuni
ostacoli, di carattere “fisico”, per lo
sviluppo di un’economia transnazionale
(Mercato Interno)
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Perciò le istituzioni comunitarie
intendono eliminare alcuni “ostacoli
giuridici” allo sviluppo dei “servizi della
società dell’informazione”:



Diversità delle discipline nazionali rilevanti
Mancanza di disciplina rispetto ad alcuni
aspetti
Esistenza di discipline che non
favoriscono lo sviluppo dei “servizi della
società dell’informazione”
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A tal fine la direttiva interviene
rispetto a 5 questioni:





Luogo di stabilimento del “prestatore di
servizi”
Informazioni commerciali
Conclusione del contratto per via
telematica
Responsabilità degli “intermediari” di
informazioni
Effettività della disciplina
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1. Il luogo di stabilimento



Ogni Stato Membro controlla la liceità
dell’attività del “prestatore di servizi”
stabilito sul suo territorio
Gli Stati Membri non possono limitare
la libera circolazione dei servizi (della
società dell’informazione) provenienti
altro Stato Membro
Il luogo di stabilimento dipende dalla
sede materiale della “attività
economica”
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2. Comunicazioni Commerciali


Definizione di comunicazioni
commerciali
Regola generale: chiarezza/trasparenza
deve
essere chiara la natura di
“comunicazione commerciale”
ben individuabile il soggetto da cui essa
proviene

Comunicazioni “non sollecitate”
6
Responsabilità dei
“prestatori” intermediari:

I “prestatori intermediari” sono soggetti
(prestatori di servizi della società
dell’informazione) che svolgono un’attività
di trasmissione, su una rete di
comunicazione, di informazioni fornite dal
destinatario del servizio, o di fornitura di un
accesso alla rete di comunicazione
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Responsabilità dei
“prestatori” intermediari:



Vengono stabilite le condizioni che
consentono ai provider di andare esenti da
responsabilità
se un provider non si trova in tali
condizioni, l’esistenza e la natura della
responsabilità andranno apprezzate alla
luce delle discipline nazionali
la direttiva si riferisce solo ad attività
meramente tecniche di trasmissione di
informazioni fornite da altri
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3 fattispecie di esenzione
da responsabilità:



Art. 12: attività di “semplice
trasporto”
Art. 13: memorizzazione
temporanea (caching)
Art. 14: Hosting
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Queste tre norme prevedono
l’esenzione da responsabilità nel
caso in cui i fornitori di servizi della
società dell’informazione svolgano
un’attività di “mera intermediazione”
di attività illecite altrui
A queste si aggiunge l’Art. 15 che
stabilisce l’assenza, per i prestatori
intermediari, di un obbligo generale di
sorveglianza sulle informazioni
trasmesse o memorizzate
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