La direttiva 2000/31 CE disciplina: “Taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno” 1 Il settore ha una particolare rilevanza per la costruzione del mercato interno perché: Consente di esercitare attività economiche in tutto o in parte “on-line” Consente perciò di eliminare alcuni ostacoli, di carattere “fisico”, per lo sviluppo di un’economia transnazionale (Mercato Interno) 2 Perciò le istituzioni comunitarie intendono eliminare alcuni “ostacoli giuridici” allo sviluppo dei “servizi della società dell’informazione”: Diversità delle discipline nazionali rilevanti Mancanza di disciplina rispetto ad alcuni aspetti Esistenza di discipline che non favoriscono lo sviluppo dei “servizi della società dell’informazione” 3 A tal fine la direttiva interviene rispetto a 5 questioni: Luogo di stabilimento del “prestatore di servizi” Informazioni commerciali Conclusione del contratto per via telematica Responsabilità degli “intermediari” di informazioni Effettività della disciplina 4 1. Il luogo di stabilimento Ogni Stato Membro controlla la liceità dell’attività del “prestatore di servizi” stabilito sul suo territorio Gli Stati Membri non possono limitare la libera circolazione dei servizi (della società dell’informazione) provenienti altro Stato Membro Il luogo di stabilimento dipende dalla sede materiale della “attività economica” 5 2. Comunicazioni Commerciali Definizione di comunicazioni commerciali Regola generale: chiarezza/trasparenza deve essere chiara la natura di “comunicazione commerciale” ben individuabile il soggetto da cui essa proviene Comunicazioni “non sollecitate” 6 Responsabilità dei “prestatori” intermediari: I “prestatori intermediari” sono soggetti (prestatori di servizi della società dell’informazione) che svolgono un’attività di trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite dal destinatario del servizio, o di fornitura di un accesso alla rete di comunicazione 7 Responsabilità dei “prestatori” intermediari: Vengono stabilite le condizioni che consentono ai provider di andare esenti da responsabilità se un provider non si trova in tali condizioni, l’esistenza e la natura della responsabilità andranno apprezzate alla luce delle discipline nazionali la direttiva si riferisce solo ad attività meramente tecniche di trasmissione di informazioni fornite da altri 8 3 fattispecie di esenzione da responsabilità: Art. 12: attività di “semplice trasporto” Art. 13: memorizzazione temporanea (caching) Art. 14: Hosting 9 Queste tre norme prevedono l’esenzione da responsabilità nel caso in cui i fornitori di servizi della società dell’informazione svolgano un’attività di “mera intermediazione” di attività illecite altrui A queste si aggiunge l’Art. 15 che stabilisce l’assenza, per i prestatori intermediari, di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate 10