Cellule staminali - Università degli Studi Mediterranea

Cellule staminali
Sono cellule ancora indifferenziate la cui
caratteristica è di essere altamente
capaci di produrre tutti i derivati
cellulari specializzati dei tre foglietti
germinativi e quindi tutte le tipologie di
cellule funzionalmente mature (circa
220)
Totipotenti
Pluripotenti
Multipotenti
Cellule staminali
Totipotenti (zigote)
E’ la capacità di una singola cellula di dividersi
e di produrre tutte le cellule differenziate di un
organismo. Sono le primissime 6-8 (15-20)
cellule derivate dalla cellula-uovo fecondata e
chiamate blastomeri.
Pluripotenti (blastociste)
E’ la capacità di una singola cellula di dividersi e di differenziarsi in
uno dei tre strati germinali:
- Endoderma (rivestimento interno dello stomaco, del tratto gastrointestinale, i polmoni);
- Mesoderma (muscoli, ossa, sangue, urogenitale);
-Ectoderma (tessuti epidermici e del sistema nervoso);
Hanno perso parte della propria potenzialità.
Multipotenti
Hanno il potenziale di differenziarsi in un numero
limitato di linee cellulari.
Cellule staminali somatiche (non embrionali) già
specializzate e quindi con potenzialità minore (sangue,
midollo osseo, derma, strati proliferativi delle
mucose, parte più interna del cervello) .
Un esempio è la cellula emapoietica (cellula staminale
del sangue), la quale può svilupparsi in diversi tipi di
cellule del sangue ma non può svilupparsi in altri tipi
di cellule.
Utilizzazione: Biologia applicata
 le cellule staminali possano essere isolate,
caratterizzate e utilizzate comprendendone i
meccanismi di proliferazione e differenziazione,
per essere coltivate con successo in laboratorio;
 le cellule staminali cresciute in laboratorio
potranno essere condizionate per trasformarsi
in uno specifico tipo cellulare;
 le cellule staminali che hanno formato
particolari tipi cellulari potranno essere usate
nella cura di pazienti i cui tessuti sono malati o
danneggiati;
 i tessuti e gli organi ottenuti in questo modo
possono svilupparsi normalmente senza che ci
possano essere rischi per i pazienti
Possono essere prelevate dall’organismo
adulto o neonatale, o dall’embrione ma a
prezzo della distruzione dell’embrione
stesso.
La ricerca in questo campo si ritiene
fondamentale per la risoluzione della
maggior parte delle patologie che
richiedono la sostituzione di cellule malate
con cellule pienamente funzionanti.
Rischi cellule staminali embrionali
Le modalità di prelievo e utilizzo delle
cellule staminali embrionali e la
difficoltà nel dominare i processi
proliferativi e differenziativi sono legati
al rischio di tumorigenesi.
Limiti cellule staminali
adulte
 Non è facile individuarle (l’unica sistema
è studiarne il funzionamento)
 Sono rarissime (nel midollo osseo del
topo le staminali sono 1 su 10.000)
 Crescono molto lentamente e
necessitano di particolari cure in coltura.
Impieghi terapeutici
 Leucemia: trapianto di midollo osseo
 Ricostruzione dell’epidermide
Ipotesi terapeutiche
 Cura del diabete
 Trattamento dell’infarto e di alcuni tumori
 Malattie neurovegetative (in particolare
Alzheimer e Parkinson)
Come ottenerle?
 dagli
embrioni nei primi stadi di sviluppo
(blastocisti) creati attraverso fecondazione in vitro
(quelli che non sono più necessari per il
trattamento dell’infertilità
qualche volta detti
(embrioni di scorta) o creati specificatamente per
la ricerca;

dagli embrioni nei primi stadi di sviluppo, creati
inserendo il nucleo di una cellula adulta in una
cellula uovo a cui era stato rimosso il nucleo
(sostituzione
del
nucleo
cellulare
più
comunemente detta clonazione terapeutica);
La clonazione terapeutica è proibita
dall’articolo 18 della convenzione di
Oviedo, la quale stabilisce il divieto
di produrre embrioni a scopo di
ricerca (tale proibizione vale solo per
i paesi che hanno ratificato la
convenzione).
Come ottenere cellule staminali
pluripotenti?
 dalle cellule del sangue del cordone
ombelicale al momento della nascita;
 da alcuni tessuti negli organismi adulti
(derma, strati proliferativi delle mucose,
parte più interna del cervello …)
 dalle cellule germinali o dagli organi di un
feto abortito (no problemi etici);
 Da embrioni non impiantabili in utero (embrioni
soprannumerari):
problemi etici, sociali e giuridici
=
visione strumentale dell’embrione umano
(in alcuni paesi è legale utilizzare a scopo di
ricerca embrioni soprannumerari, tale possibilità
non è esclusa neanche dall’articolo 18 della
convenzione di Oviedo);
 IPS: dalla riprogrammazione di cellule dei tessuti
adulti maturi in modo che si comportino come
cellule staminali;
IPS:
cellule staminali pluripotenti
indotte
Due studiosi giapponesi Yamanaka e
Takahashi hanno fatto regredire fibroblasti
(tessuto connettivo) di topo adulto alla stadio
di staminali embrionali.
Hanno preso alcune cellule di topo
relativamente differenziate e vi hanno
inserito 4 geni scelti in base alla loro
funzione biologica nel mantenimento dello
stadio di staminalità dell’embrione.
Dilemma morale
 Qualora fossimo in grado di produrre
effettivamente IPS pluripotenti che
differenza ci sarebbe tra queste cellule e
le cellule embrionali? Non dovremmo
considerarle allo stesso modo di quelle
embrionali dal momento che, in astratto,
possono essere usate per generare
embrioni umani?
Storia
•La prima linea cellulare è stata isolata isolata nel topo
(dai ricercatori inglesi Evans e Kaufman) nel 1981 e
nei macachi (primati di dimensioni medie) nel 1995.
•Le linee cellulari di ES umane sono state isolate negli
Usa da Thompson nel 1998.
•Nel 2004 Gesine Kogler isola le cellule staminali
somatiche adulte speciali ottenute dal sangue del
cordone ombelicale.
Aspetti etici e giuridici
Con rif. alla fonte di origine delle C.S. :
-Dichiarazione di Helsinki (2000):
“Nella ricerca medica è dovere del medico
proteggere la vita, la salute, la riservatezza e la
dignità del soggetto umano”(n.10),
“Il benessere del soggetto umano deve avere la
precedenza sugli interessi della scienza e della
società”(n.5)
Ciò è conforme a :
-Convenzione sui diritti dell’uomo e la
biomedicina del consiglio d’Europa
(Oviedo, 1997);
- Dichiarazione sul genoma umano e i
diritti dell’uomo dell’UNESCO (1997).
CLONAZIONE
A. HUXLEY The Brave new world (1932):
produzione di masse di individui umani
tutti uguali, fecondati in laboratorio,
funzionanti come automi a servizio dello
Stato
D. RORVIK IN HIS IMAGE: THE CLONING OF A
MAN (1978): un miliardario riesce ad
assembrare una squadra di scienziati per
clonare una cellula del suo corpo (attraverso
l’inserimento del suo materiale genetico in un
ovulo enucleato di donatore), che diventava il
portatore gestante del gemello più giovane
Max.
Opinione pubblica paura
Governo degli USA (inizio anni 80) ha
posto molti limiti alla ricerca sugli
embrioni in generale e alla clonazione in
particolare
Il Rapporto “Splincing life” del 1982 non
considerò significativamente il tema
perché appariva hp scientifica.
Oggi interrogativi in tutta
la loro importanza
Notizia Dolly di Edimburgo prodotta allo scopo
di poter disporre di proteine umane
attualmente molto rare e costose, ma
indispensabili per curare malattie come
l’emofilia, la fibrosi cistica e l’enfisema
polmonare.
La pecora dovrebbe fornire PROTEINE dal
suo LATTE (trasformato in una specie di
farmaco)
Metodica che prevede la nascita di viventi
senza la fusione di gameti.
=
INDIVIDUO
- Identico nel genotipo
Primi risultati sugli
animali
Il 13 ottobre 1993:
Jerry L. Hall e Robert J. Stillman, due
ricercatori del dipartimento di ostetricia e
ginecologia della George Washington
University (GWU), hanno annunciato in un
congresso la positività dell’esperimento di
clonazione
CLONAZIONE
Parola “clone” deriva dal greco “klon” =
germoglio/ramoscello.
In biologia indica la possibilità di “duplicare” il
patrimonio genetico di una struttura
molecolare (due individualità biologiche
identiche).
Due METODICHE
1. “EMBRYO SPLITTING”:
Simula la modalità naturale della
gemellazione monozigotica
2. “EMBRYO CLONING”:
il trasferimento del nucleo proveniente
dalla cellula embrionale in un ovocita
enucleato
Clonazione
“EMBRYO CLONING”:
La tecnologia di clonazione di individui adulti si basa sulla
sostituzione del nucleo dell’ uovo o dell’embrione allo stadio di
una cellula (zigote) con il nucleo proveniente da un’altra
cellula e per questo prende il nome di nuclear transfering
(trasferimento del nucleo).
In genere si svuota il nucleo di un gamete femminile (ovocita)
lo si priva del nucleo e lo si sostituisce con quello di una
cellula somatica adulta di un individuo della stessa specie.
Opportunamente stimolata – chimicamente o elettricamentequesta entità si svilupperà come un ovocita fertilizzato
Clonazione
Il primo tentativo di questo genere coronato da
successo avvenne per opera di John Gordon, il
quale nel 1962 riuscì a clonare una rana a
partire dal nucleo di una cellula intestinale di
un’altra rana adulta. Tuttavia da questo e dai
successivi esperimenti era emerso evidente un
limite alla clonazione di individui adulti: la
perdita della totipotenza dei nuclei di cellule
differenziate. La totipotenza è la capacità che
cellule non ancora differenziate (generalmente
cellule embrionarie) hanno di ricostruire l’intero
organismo.
Dolly
Questo limite è stato però superato dagli studi del gruppo di
ricercatori del Roslin Institute di Edimburgo che nel 1996
riuscirono ad ottenere pecore vive a partire da una linea
cellulare stabilizzata in vitro. Queste cellule, in tutto
assimilabili a cellule embrionali totipotenti, furono però
indotte in quiescenza mediante deprivazione di siero. Il
risultato dell’esperimento era estremamente importante
perché la quiescenza è lo stato del ciclo cellulare in cui si
trovano normalmente le cellule differenziate che
costituiscono l’organismo adulto. L’anno successivo lo
stesso gruppo guidato da Ian Whilmut annunciò di essere
riuscito a clonare una pecora – nota in tutto il mondo con il
nome di Dolly – a partire da un nucleo proveniente da una
cellula differenziata.
Storia clonazione





1996 clonazione della pecora Dolly da parte di Wilmut
1998 topi
2000 maiale
2002 Gatto
2002 annuncio della prima clonazione di un embrione
umano (attivazione di una cellula uovo)
 2003 muore Dolly
 2005 Snuppy il primo cane e Little Nick (prima
clonazione a pagamento $50.000 dollari)
 2007 Wilmut annuncia di aver abbandonato la tecnica
della clonazione
Può avere diversa
finalizzazione:
Riproduttiva
Terapeutica
Perché clonare
Cfr. NABER (ente scientifico statunitense) che
si occupa dell’eticità delle nuove tecnologie
riproduttive ha offerto alcune indicazioni sui
possibili usi della clonazione
Protocollo addizionale alla Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della
dignità di essere umano con riguardo alle
applicazioni della biologia e della medicina
Art. 1
1. E’ vietato qualsiasi intervento volto a creare un
essere umano geneticamente identico a un altro
essere umano vivo o morto.
2. Ai fini della presente sezione, l'espressione
essere umano "geneticamente identico" ad un altro
essere umano significa un essere umano che
condivide con un altro l'insieme dei geni nucleari.
Costituzione europea
Art. II-61 Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere
rispettata e tutelata
Costituzione europea
art. II-63 Diritto all’integrità della persona
Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in
particolare rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata secondo le
modalità definite dalla legge
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi
come scopo la selezione delle persone
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali
una fonte di lucro
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e della dignità di essere umano con riguardo alle
applicazioni della biologia e della medicina 12 gennaio 1998, n. 168,
sul divieto di clonazione di esseri umani
Art. 1
1. E’ vietato qualsiasi intervento volto a creare un essere umano
geneticamente identico a un altro essere umano vivo o morto.
2. Ai fini della presente sezione, l'espressione essere umano
"geneticamente identico" ad un altro essere umano significa un
essere umano, la condivisione con un altro l'insieme dei geni
nucleari
Costituzione europea
art. II-63 Diritto all’integrità della persona
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani
terapeutica
Creare un essere umano
Vivo o morto
clonazione
riproduttiva
Costituzione europea
art. II-63 Diritto all’integrità della persona
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani
Creare un essere umano
bambino
clonazione
riproduttiva
Modelli normativi
In paesi asiatici come Cina, Singapore e Corea del Sud la ricerca
scientifica sulle cellule staminali è quasi del tutto libera da vincoli e
fortemente incentivata a livello statale.
Tra i vari paesi solo il Belgio (legge del 3 aprile 2003) e la Spagna
(riforma della legge sulla procreazione assistita del 19 novembre 2003)
hanno mostrato una certa apertura verso l’utilizzo di embrioni per la
produzione di cellule staminali, pur vietando comunque severamente la
clonazione riproduttiva e la sperimentazione oltre il quattordicesimo
giorno.
E’ possibile utilizzare gli embrioni residui per la sperimentazione
fino al 14o giorno di sviluppo (Gran Bretagna, Svezia, Spagna), o alla
21a ora dalla fecondazione (Germania)
Gran Bretagna
La ricerca su embrioni, creati in vitro sia a scopi
riproduttivi, sia al solo scopo di ricerca, e` consentita
(racc. 1) allo scopo di incrementare le conoscenze
sulle patologie trattabili con cellule staminali, a
condizione che sia soggetta ai controlli previsti dallo
Human Fertilisation and Embriology Act del 2008 e
che sia stato ottenuto il consenso informato da parte
dell’uomo e della donna da cui derivano la cellula
uovo e lo spermatozoo (racc. 3).
Parlamento francese
Progetto di legge approvato
dal Parlamento il 22 gennaio 2002
Legge che fu poi modificata dopo il nuovo
presidente e il nuovo Governo a maggio del
2002.
Jean-François Mattei e Claudie Haigneré,
rispettivamente ministro della Sanita' e della
Ricerca del nuovo Governo, avevano presentato
delle modifiche degli emendamenti.
Cambiamenti che sfociarono nella legge del 6
agosto 2004 che stabiliva il principio del divieto
delle ricerche con le cellule staminali
embrionali, salvo deroghe in casi eccezionali e
per un periodo di tempo limitato di cinque anni.
Il progetto di legge approvato il 20 ottobre del
2010 dal Consiglio dei ministri mantiene questo
tipo di divieto.
Stati Uniti
Rapporto del National Bioethics Advisory Commission del
1999, Escludeva l’utilizzo di embrioni creati con la fecondazione
in vitro al solo scopo di ricerca (racc. 3) da parte della National
Bioethics Advisory Commission, che negava a tale scopo
l’utilizzo di fondi federali.
Uguale veto non e` previsto per l’utilizzo degli embrioni
residui (racc. 2), che sarebbe condizionato solo da due elementi:
1) la rilevazione del consenso da parte dei donatori, previa
informazione sul fatto che la ricerca non e` vantaggio degli
embrioni utilizzati, che il rifiuto o l’accettazione da parte della
coppia non influenzerà eventuali cure per i donatori, che gli
embrioni utilizzati non saranno trasferiti in utero e che verranno
distrutti a seguito della ricerca (racc. 5); 2) la chiarezza sul fatto
che le cellule staminali embrionali ottenute non serviranno
per curare i donatori dei gameti (racc. 6) (15).
“Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita" L. 2004-n.40
ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione
umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione
umano è consentita a condizione che si perseguano finalità
esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate
volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione
stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di
sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla
presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei
gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di
manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano
diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete
ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione
degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al
comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di
scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini
procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie
diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è
punita con la reclusione da due a sei anni e con la
multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di
violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la
pena è aumentata. Le circostanze attenuanti
concorrenti con le circostanze aggravanti previste
dal comma 3 non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni
dall'esercizio
professionale
nei
confronti
dell'esercente una professione sanitaria condannato
per uno degli illeciti di cui al presente articolo
ART. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. È vietata la crioconservazione e la
soppressione di embrioni, fermo restando quanto
previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni,
tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e
di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non
devono creare un numero di embrioni superiore
a quello strettamente necessario ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non
superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non
risulti possibile per grave e documentata causa di forza
maggiore relativa allo stato di salute della donna non
prevedibile al momento della fecondazione è consentita
la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data
del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione
medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria
di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge
22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul
numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli
embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui
ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre
anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione
sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente
articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e
femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
a 50.000 euro.
LEGGE 28 marzo 2001, n.
145
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti
dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo
all'applicazione della biologia e della medicina:
Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla
biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché
del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n.
168, sul divieto di clonazione di esseri umani.
Articolo 18
Ricerca sugli embrioni in vitro
1. La ricerca sugli embrioni in vitro,
ammessa dalla legge, fornisce una
protezione adeguata all'embrione
2. La costituzione dell’embrione umano a
fini di ricerca è vietata.
Superamento della moratoria
europea
9 July 2003
La proposta della Commissione riconosce che il problema è
estremamente controverso, con molte questioni ancora aperte, ma
riconosce anche il potenziale offerto per la cura delle malattie e il
principio della libertà di ricerca che è contenuto nella Carta
europea dei diritti fondamentali. Propone le seguenti linee guida:
L’ EU non finanzierà la ricerca con ES dove è vietata dai singoli
Stati membri;
Le sono stati donati alla ricerca dai familiari e che sono stati
creatiES possono essere derivate soltanto dagli embrioni
soprannumerari creati prima del 27 June 2002, data dell’adozione
del Framework Programme. Questi embrioni sono destinati ad
essere distrutti decorso un certo tempo (at some point in time).
La ricerca sarà finanziata soltanto:
1. se
è
dimostrato
che
particolarmente importanti.
persegue
obiettivi
2. quando non ci sono adeguate alternative praticabili:
in particolare, si deve dimostrare che non possono
essere usate linee cellulari embrionali già esistenti o
staminali adulte.
Le cellule degli embrioni soprannumerari possono essere
usate soltanto con il consenso informato dei donatori.
 Ai donatori di embrioni non sarà consentito any
financial gain.
 I dati e la privacy dei donatori deve essere
garantita.
 Deve essere assicuarata la tracciabilità delle
cellule staminali.
 I consorzi di ricerca devono impegnarsi nel
rendere disponibili agli altri ricercatori le nuove
“new” human embryonic stem cells
Ufficio Europeo dei
Brevetti
 La richiesta dell`Università del Wisconsin di
brevetto sull`uso di staminali embrionali umane
a
fini
commerciali
è
stato
rigettato
dall`European Patent Office, perché "il diritto
europeo vieta la possibilità di registrare
brevetti su colture di cellule staminali
embrionali
che
abbiano
comportato
la
distruzione
di
embrioni
umani".
Preoccupazioni per il futuro
dell’uomo-cosmo e valori della
famiglia e società
- La persona non sarebbe biologicamente
“originale”, sarebbe un duplicato
- Verrebbero pervertire le relazioni fondamentali
della persona umana: filiazione-la consanguinitàla parentela-la genitorialità
(es.: donna sorella gemella di sua madre, mancare
del padre biologico ed essere figlia di suo nonno)
- Chiedersi se eticamente lecito essere figlio
biologico di una sola persona: alterazione
strutturale della natura dell’essere umano,
figlio di due genitori
Habermas
Libertà =l’origine non aggirabile delle mie azioni e delle mie pretese
importanza del poter essere se stessi
Diritto a un patrimonio genetico non modificato artificialmente
Importanza della funzione simbolica che la tutela degli embrioni
umani rivestirebbe per tutti coloro che non possono difendere se
stessi né argomentare in prima persona
Ogni applicazione ristretta del concetto di dignità umana rimette la
tutela e la dignità dell’embrione a un bilanciamento di beni che
spalanca le porte alla strumentalizzazione della vita umana
Habermas
Moralità = autoaffermazione di una comprensione etica del genere
Sarebbe inquietante se venisse meno il confine tra la natura che
noi siamo e la dotazione organica che noi ci diamo
Identità
Libertà
Habermas
inviolabilità
indisponibilità
Democrazia
beni
diritti
essere
dignità
Dover
essere
Senso dell’identità
personale e quali
conseguenze della
clonazione sull’identità
Rapporto Naber:
In quale considerazione sociale potrà
essere tenuto il bambino o
successivamente un essere umano che è
stato clonato? Che tipo di rispetto o
danno razziale potrà essergli assegnato
circa la sua individualità o nella sua
umanità? Sarà il clone rispettato come
persona (fine) o mezzo?
PERSONA = ARTEFATTO
HANS JONAS:
“DIRITTO A NON SAPERE”
La clonazione producendo l’identico e il
medesimo di sé nega al clone una
dimensione fondamentale dell’esercizio
della sua libertà: la non conoscenza del
suo futuro.
Clone e donatore sarebbero come gemelli
identici con una differenza temporale
H. JONAS
“Tecnica, medicina, etica. Prassi del principio di responsabilità”
“L’ignoranza da parte di tutti è qui una condizione preliminare
della libertà: il nuovo lancio dei dadi, una volta avvenuto,
deve scoprire se stesso nello sforzo privo di guida di vivere
la propria vita per la prima e unica volta, divenire cioè se
stesso nell’incontro con un mondo che è tanto impreparato
al nuovo venuto quanto questi a se stesso (…).
In poche parole, il prodotto della clonazione è defraudato in
anticipo della libertà, che può prosperare solo sotto la
protezione del non sapere.
Defraudare volutamente di questa libertà un essere umano
che deve ancora nascere è però un crimine imperdonabile
che non si deve commettere neppure un’unica volta”.
Congregazione per la
dottrina della fede
Indica nell’immoralità della modalità generativa
il motivo della illiceità dell’intenzione-base
clonativa.
Donum Vitae
“Anche i tentativi o le ipotesi volte a ottenere
un essere umano senza alcuna
connessione con la sessualità mediante
“fissione gemellare”, clonazione,
partenogenesi, sono da considerae
contrarie alla morale, in quanto contrastano
con la dignità sia della procreazione umana
sia dell’unione coniugale” (I, n. 6).
Atto coniugale =
unico contesto autentico e
pertinente perché la vita della
persona possa iniziare in modo
ad essa consono e degno.
Biodiritto chiamato a proteggere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Integrità fisica
La non manipolabilità del patrimonio genetico
L’imprevedibilità genetica
Il diritto alla famiglia (doppia figura eterosessuale)
Il diritto all’identità genetica (unicità/biodiversità)
Il diritto all’identità personale
Divieto di strumentalizzazione e serializzazione
dell’essere umano