CORSO DI
DIRITTO DEL COMMERCIO
INTERNAZIONALE
II^ LEZIONE
Parte 1^
Le legislazioni: nazionali ed europea
Docente: Dr. Gianni ANGELUCCI
INFORMAZIONE INTRODUTTIVA
Le presenti “Lezioni”, per il loro contenuto, sono state giudicate necessarie per
un approfondimento della conoscenza su tutti quegli argomenti relativi al
diritto del commercio internazionale dei quali il docente ha ritenuta opportuna
l’acquisizione da parte dei discenti.
Va, comunque, precisato che il contenuto delle “Lezioni”, pur affrontato nel
percorso didattico del Corso di laurea magistrale in “ Management e
Comunicazione d’Impresa”, anno accademico 2013/2014, va aldilà del
programma fissato dal docente, relativamente alla materia di cui si parla, e non
potrà costituire oggetto di specifiche domande d’esame, fatta eccezione per
quegli aspetti che l’insegnante medesimo avrà voluto pubblicamente indicare.
Le “Lezioni” riprendono alcune delle più interessanti letture scelte contenute
nel Volume dal titolo “Manuale di diritto commerciale internazionale”, a cura
di Ugo Patroni Griffi, pubblicato dalla Giuffrè Editore nell’anno 2012.
LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA
LE LEGISLAZIONI NAZIONALI
Nell’attuale scenario dell’economia mondiale, ormai da anni proiettato verso un
sistema economico globale (caratterizzato da una crescita progressiva e da una forte
integrazione degli scambi commerciali internazionali; da una crescente dipendenza
dei Paesi gli uni dagli altri e dall’affermazione di imprese multinazionali) si avverte
l’esigenza di una disciplina giuridica unitaria, in grado:
 di garantire la certezza e la prevedibilità del diritto applicabile
 di offrire adeguata tutela alle esigenze degli operatori.
TUTTAVIA, COME GIÀ OSSERVATO, IL DIRITTO NON HA SAPUTO TENERE IL
PASSO CON GLI SVILUPPI DELL’ECONOMIA NON ESISTENDO, ALLO STATO
ATTUALE, UN AUTONOMO SISTEMA DI NORME APPLICABILE AI RAPPORTI
COMMERCIALI INTERNAZIONALI.
LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA
Da qui la necessità di fare ricorso, prevalentemente, ai sistemi giuridici nazionali, i
quali non sempre sono in grado di dare risposte soddisfacenti alle specifiche
esigenze del commercio internazionale, sia per contenuti della disciplina
sostanziale prevista (norme positive/scritte ivi contenute), sia per la frammentarietà
della stessa (sua ampiezza, modernità e sistematicità)
Si può, anzi, affermare che negli ultimi trent’anni si sia venuta a delineare una
vera e propria discrasia (disfunzione/non coordinamento) tra l’espansione dei
processi di cooperazione ed integrazione economica tra Stati
la disciplina
giuridica dei rapporti commerciali transnazionali che non appare ancora adeguata a
tali processi, seppure in costante evoluzione.
Detta discrasia affonda le proprie radici nella storia del diritto del commercio
internazionale, essendo esso stato, nei Paesi di civil law, regolato per molti secoli
dal Diritto Comune che trovava la sua fonte nelle regole enunciate dai giuristi i
quali si rifacevano al Corpus Juris Giustinianeo e al Diritto Canonico, considerate
da tutti i Tribunali europei universalmente applicabili
LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA
segue LE LEGISLAZIONI NAZIONALI
Gli studiosi della materia concordano nel ritenere che questa unità si è spezzata con il crollo
del Diritto Comune avvenuto in Europa con le grandi codificazioni dell’Ottocento, in forza
del principio della statualità del diritto (si ricorda la nascita dello Stato assoluto), in quanto
nel sistema codificato si riconosce un’unica fonte del diritto, lo Stato (il diritto di Stato si
sovrappone a tutti gli altri); ne deriva la nazionalità del Diritto Privato e del Diritto
Internazionale Privato che però, fin dall’origine, si è rivelato un ostacolo ai rapporti
economici, sempre più intensi, tra cittadini di Stati diversi, soprattutto per le imprese che
avrebbero sempre più operato sui mercati internazionali, attraverso lo scambio di beni,
merci e servizi.
Solo a partire dalla fine dell’Ottocento si inizia ad avvertire l’esigenza di norme uniformi
idonee a disciplinare la stessa fattispecie, in Stati diversi, in modo identico (cosiddetta
tendenza alla uniformità multinazionale del diritto privato); si cominciano allora a posare le
basi per la formazione di un diritto privato uniforme attraverso la stipula di accordi tra
Stati che assumono la veste giuridica di Convenzioni (a partire dalla C. di Parigi del 1883 e
dalla C. di Vienna del 1925, rispettivamente, (1) su proprietà industriali e intellettuali (2) sulla
concorrenza).
LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA
segue LE LEGISLAZIONI NAZIONALI
Questa tendenza continua a svilupparsi , in particolare dopo la 2^ Guerra mondiale, sia nei
Paesi dell’Europa continentale che negli Stati Uniti, anche se con risvolti diversi:
 negli USA, con l’ Uniform Commercial Code, elaborato tra il 1943 ed il 1952.
Trattasi di una legge modello (adottata nel 1963 da tutti gli Stati dell’Unione, esclusa la
Luisiana , perché Paese di tradizione civil law) per una disciplina giuridica comune delle
materie che regolano i rapporti commerciali (vds. la vendita, i titoli di credito, i contratti
bancari, etc.);
 in Europa, invece, con il Trattato di Roma del 1957 ( istitutivo del Mercato Comune
Europeo, divenuto poi Comunità Economica Europea, e ancora Comunità Europea e
oggi Unione Europea), si pongono le basi per la creazione di un mercato comunitario e,
conseguentemente, di un diritto comunitario direttamente applicabile ai rapporti tra
Stati membri.
LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA
segue LE LEGISLAZIONI NAZIONALI
Tuttavia, anche se si è superato il primo decennio del XXI Secolo, i progressi fatti,
per quanto significativi, sono ben lungi dall’essere pienamente soddisfacenti, in
quanto, nonostante il moltiplicarsi di fonti non statuali e la crescente
affermazione nella prassi quotidiana della lex mercatoria, la fonte giuridica
principale per la disciplina del commercio internazionale è tuttora costituita dagli
ordinamenti giuridici nazionali
In effetti, tranne alcuni casi isolati, come quelli di alcuni Paesi dell’Est ( vds. la
Repubblica democratica tedesca, la ex Cecoslovacchia, la Cina, etc.) che avevano
introdotto dei veri e propri codici contenenti una specifica disciplina dei contratti
internazionali, nella maggior parte degli ordinamenti le norme sostanziali interne
applicabili ai rapporti commerciali nazionali risultano applicabili anche a quelli
internazionali.
LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA
segue LE LEGISLAZIONI NAZIONALI
Resta, tuttavia, il problema, nelle relazioni commerciali tra cittadini di Stati
diversi in cui sono presenti elementi di collegamento con vari ordinamenti, di
individuare, di volta in volta, l’ordinamento giuridico cui far riferimento … in
queste ipotesi, a causa delle diversità delle legislazioni nazionali, si viene a
determinare un conflitto di leggi e, quindi, a seconda della fattispecie, è
necessario stabilire se applicare le norme dell’ordinamento giuridico di uno Stato
piuttosto che quelle dell’ordinamento giuridico dell’altro Stato.
Il conflitto di leggi viene risolto attraverso il filtro dei criteri di collegamento
previsti dalle norme di diritto internazionale privato dei singoli Stati, in virtù dei
quali criteri di collegamento ciascuno Stato può stabilire autonomamente che
determinati rapporti tra i propri cittadini e cittadini stranieri siano disciplinati dal
diritto dello Stato di appartenenza di questi ultimi.
LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA
LA LEGGE 218/1995
“Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato”
 Detta normativa ha riformato in modo organico il sistema italiano di diritto
internazionale privato, allineandosi a quella che è divenuta una soluzione di diritto positivo
nella maggior parte degli ordinamenti giuridici contemporanei, nel tentativo di adeguarsi
alla crescente internazionalizzazione della vita economica.
 Le norme di DIP, però, variano da ordinamento a ordinamento, in quanto esse vengono
formulate da ciascuno Stato autonomamente, senza tener conto di quelle degli altri Stati, con
la conseguenza che, in caso di conflitto, la legge che verrà ritenuta dal giudice applicabile al
contratto sarà palesemente diversa a seconda del giudice che per primo verrà adito.
 I criteri di collegamento operano, inoltre, con effetto meccanicistico: la legge di rinvio si
applica automaticamente a tutto il rapporto contrattuale o ad una parte di esso. Questo
automatismo, insieme alla diversità da uno Stato all’altro delle regole di conflitto è
considerato da alcuni giuristi come elementi in palese contrasto con le esigenze di un
ordinato sviluppo del commercio internazionale.
LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA
LE LEGISLAZIONI NAZIONALI
Si deve considerare che, proprio nel campo delle obbligazioni contrattuali, gli ordinamenti
della maggior parte dei Paesi al mondo, sia di civil law che di common law., pongono al
primo piano la volontà delle Parti, lasciando ampio spazio all’autonomia contrattuale: …
le Parti sono libere di scegliere la legge applicabile al contratto, solitamente, mediante
clausola ad hoc.
Il riconoscimento del primato della volontà trova, però, il suo limite nelle norme interne
inderogabili, ovvero delle norme di cosiddetta applicazione necessaria e di ordine pubblico
(in alcuni casi il legislatore può rafforzare l’efficacia di alcune norme interne imponendone
l’applicazione a fattispecie disciplinate da norme straniere; si veda, l’art. 3 della
Convenzione di Roma del 1980 - confermato, in linea di principio, dal Regolamento n.593
del 2008, al n. 15 dei “considerando” - , ove si prevedeva che le parti fossero libere di
scegliere la legge applicabile al loro rapporto, sempre con il limite dell’osservanza delle
norme inderogabili).
LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA
segue LE LEGISLAZIONI NAZIONALI
Per quanto sopra detto, l’obiettivo di armonizzazione del diritto internazionale,
stante la diversità tra i sistemi di diritto internazionale privato, può essere
perseguito soltanto attraverso la stipulazione di accordi fra Stati, tanto bilaterali
che multilaterali; così facendo, essi si danno: 1) norme di conflitto uniformi, 2)
norme uniformi sulla giurisdizione e 3) norme uniformi sul riconoscimento delle
sentenze.
Per interpretare tali norme, il giudice italiano deve utilizzare non già i canoni
interpretativi del nostro ordinamento giuridico, ma quelli propri dell’ordinamento
internazionale e relativi all’interpretazione dei trattati.
La conseguenza di tale processo è che l’ambito di applicazione delle norme di
Diritto Internazionale Privato comune italiano ha carattere meramente residuale.
LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA
LA LEGISLAZIONE EUROPEA
SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE
LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA
LA LEGISLAZIONE EUROPEA
Il Trattato di Lisbona, sottoscritto il 13 dicembre 2007 (entrato in vigore il 1°
dicembre 2009), ha sostituito il Trattato che aveva istituito la Comunità Europea
(Trattato CE) con il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE),
con la conseguenza che la nozione di “Comunità”, così come l’aggettivo
“comunitario” non possono più essere utilizzati per identificare l’Unione
Europea.
Pertanto, nell’analizzare il quadro normativo delineatosi in Europa dopo l’entrata
in vigore del Trattato di Lisbona, sarà utilizzato prevalentemente utilizzato
l’aggettivo “europeo”, limitandosi ad utilizzare quello comunitario riferendosi alla
legislazione e giurisprudenza che hanno preceduto il TFUE.
LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA
LA LEGISLAZIONE EUROPEA
In dottrina si suole operare una distinzione tra diritto europeo primario e quello
secondario; in tale ambito, le norme primarie si collocano, nella gerarchia delle
fonti del diritto di uno Stato membro, ad un livello sovraordinato alle fonti del
diritto interno, quali fonti di origine comunitaria e sono quelle contenute nei
Trattati istitutivi delle Comunità Europee e nei successivi Trattati di modifica.
I Trattati sono accordi vincolanti tra i Paesi membri dell’UE; essi ricomprendono
le regole di funzionamento delle Istituzioni europee, le procedure per l’adozione
delle decisioni e le relazioni tra l’UE e i Paesi membri.
I trattati sono la base dell’azione dell’UE che si fonda sul principio dello Stato di
diritto; ne consegue che qualsiasi azione intrapresa deriva dal diritto primario.
La costruzione dell’Europa unita, infatti, si è sviluppata sulla base dei Trattati
che, sin dall’origine, non si sono limitati a sancire norme di diritto internazionale,
ma hanno indicato l’obiettivo dell’unificazione europea, attualmente, non ancora
compiutamente realizzata.
LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA
LA LEGISLAZIONE EUROPEA
I principali trattati sui quali si fonda l’UE sono:
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Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (entrato in vigore il 1° dicembre 2009), che
modifica il Trattato dell’UE ed il Trattato istitutivo della Comunità Europea (Trattato CE) e
sostituisce quest’ultimo con il Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE);
Trattato di Nizza del 26 febbraio 2001 (entrato in vigore il 1° febbraio 2003);
Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 (entrato in vigore il 1° maggio 1999);
Trattato di Maastricht (o Trattato dell’Unione Europea) del 7 febbraio 1992 (entrato in
vigore il 1° novembre 1993);
Atto Unico Europeo del 1986 (entrato in vigore il 1° luglio 1987);
Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE) e Trattato istitutivo della
Comunità Europea per l’energia atomica (EURATOM), entrambi firmati a Roma il 25
marzo 1957 (anche indicati come “Trattati di Roma”);
Trattato di Parigi che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) del
18 aprile 1951 (entrato in vigore il 23 luglio 1952).
LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA
LA LEGISLAZIONE EUROPEA
In effetti, a distanza di circa quattro anni dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona già si
inizia a sentire l’esigenza di un nuovo Trattato, in una prospettiva di rafforzamento
dell’Europa.
Le norme primarie, inoltre, contengono la previsione di fonti normative idonee a dar vita ad
un diritto europeo derivato rispetto a quello primario contenuto negli stessi Trattati, che va
investendo ormai tutti i settori della vita economica della Comunità.
Gli atti dell’UE hanno notevole importanza per gli operatori del commercio internazionale
perché spesso precisano le norme contenute nei Trattati istitutivi e, allorché posseggano
carattere immediatamente vincolante, possono essere fatte valere dagli operatori anche nei
confronti del proprio Stato.
E’ stato evidenziato come, proprio attraverso tale diritto europeo secondario (in particolar
luogo le direttive) si è prevalentemente perseguito, da parte dell’Unione , l’obiettivo di
convergenza degli ordinamenti nazionali, anche se gli interventi del legislatore UE
LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA
LA LEGISLAZIONE EUROPEA
di carattere sostanziale, seppur numerosi e rilevanti, hanno finora avuto carattere
frammentario e sono stati diretti, per la maggior parte, alla tutela dei consumatori
o alla disciplina di specifici settori del commercio internazionale (Vds. i
regolamenti e le direttive in materia: societaria, antitrust, fornitura di servizi,
bancaria, finanziaria, assicurativa, etc.)
È COSÌ VENUTO A FORMARSI UN DIRITTO MATERIALE EUROPEO, CON LA
CONSEGUENZA CHE, NELLE MATERIE REGOLATE DA ALCUNE FONTI
COMUNITARIE, I GIUDICI NAZIONALI DEBBONO RISOLVERE LE VERTENZE E
LE CONTROVERSIE AD ESSI SOTTOPOSTE CON L’APPLICAZIONE DIRETTA DEL
DIRITTO COMUNITARIO, DISAPPLICANDO QUELLO INTERNO CON ESSO
CONTRASTANTE, SALVI SOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI FONDATI SULLA
COSTITUZIONE E SUI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UOMO.
CORSO DI
DIRITTO DEL COMMERCIO
INTERNAZIONALE
II^ LEZIONE
Parte 2^
Le Convenzioni Internazionali
Docente: Dr. Gianni ANGELUCCI
LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
L’ITER DI FORMAZIONE DI UNA CONVENZIONE
La Convenzione è un Accordo stipulato (in forma scritta) tra più soggetti, con il
quale si regolano le varie questioni di interesse comune.
Dopo aver raggiunto l’accordo, si apre la fase di esecuzione dello stesso, durante la
quale le Parti, ossia i soggetti che l’hanno concluso, devono dare prova di saper
tener fede con comportamenti coerenti agli impegni assunti.
In effetti, chi conclude un accordo mette in gioco il c.d. capitale di fiducia di cui
dispone sicché, ove in seguito non rispettasse gli impegni assunti, verrebbe
probabilmente giudicato inaffidabile e avrebbe difficoltà a concludere ulteriori
accordi; in alcuni casi, la Parte inadempiente potrebbe essere sottoposta a
ritorsioni di vario tipo ad opera delle altre.
LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
L’ITER DI FORMAZIONE DI UNA CONVENZIONE
Da quanto detto emerge che la Convenzione ha in sé una certa attitudine ad
assicurare il proprio rispetto (in gergo tecnico self-enforcing) e questa capacità,
tuttavia, è fortemente influenzata dalle valutazioni d’interesse delle Parti, atteso
che, in determinate circostanze, una di esse potrebbe ritenere preferibile
sacrificare il proprio capitale di fiducia ed esporsi alle ritorsioni piuttosto che
tener fede agli impegni assunti.
Per questo motivo l’ordinamento giuridico interviene per assicurare in modo più
efficace il rispetto delle Convenzioni o, per lo meno, di quelle che ritiene
meritevoli della sua tutela, rendendole giuridicamente vincolanti, ossia sancendo
l’obbligo per le Parti di comportarsi secondo gli impegni assunti (in ossequio del
principio espresso nel brocardo/assioma giuridico pacta sunt servanda) e
prevedendo una sanzione in caso di violazione di tale obbligo.
Ciò non toglie che le Parti, per vari motivi, possano scegliere di rinunciare a
siffatta tutela riponendo la garanzia della sua osservanza nelle propria onestà e
correttezza (è il cosiddetto gentlemen’s agreement)
LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
L’ITER DI FORMAZIONE DI UNA CONVENZIONE
Si considerano bilaterali le Convenzione, se stipulate fra due Paesi, invece, si
considerano multilaterali nel caso di impegno assunto da più di due.
Dal punto di vista dei contenuti, troviamo:
 Convenzioni che hanno l’obiettivo di definire i criteri di collegamento comuni e
condivisi per individuare la legge nazionale applicabile;
 Convenzioni che hanno, invece, ad oggetto l’individuazione delle regole che
disciplinano un negozio giuridico, così da poter dare la possibilità agli
operatori economici residenti in Stati contraenti diversi di poter fare
riferimento ad un sistema di regole uniformi.
Si distinguono le Convenzioni speciali, cioè intercorrenti tra due soggetti di diritto
Internazionale per disciplinare alcune problematiche di interesse reciproco, da
quelle generali, intercorrenti tra più di due soggetti e riguardanti temi più estesi e
condivisi; queste ultime possono essere aperte, se possono successivamente
aderirvi altri soggetti, o chiuse, se invece questa possibilità non è prevista.
LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
L’ITER DI FORMAZIONE DI UNA CONVENZIONE
Il procedimento per la conclusione delle Convenzioni internazionali si articola in
diverse fasi; nella prassi si adottano varie denominazioni per tale atto, quali:
Trattato, Accordo, Patto o Convenzione.
Viene usato anche il termine Protocollo, ma generalmente per indicare il Trattato
con il quale si stabiliscono norme integrative rispetto a quelle contenute in un altro
e con il quale se ne disciplina l’attuazione in attesa della sua entrata in vigore.
Nel caso di negoziazioni plurilaterali, la negoziazione avviene di solito nell’ambito
di una conferenza internazionale.
Il testo dell’Accordo internazionale viene siglato, a soli fini di autenticazione, con
l’apposizione delle iniziali a piè di ogni pagina, da parte di tutti coloro che hanno
preso parte alla negoziazione. La firma segna la conclusione della fase
internazionale delle procedura che ha portato alla nascita di quella particolare
Convenzione e obbliga le parti ad agire in buona fede nel rispetto della
medesima… Ciò non toglie che il documento dovrà essere sottoposto al vaglio
degli Organi costituzionalmente preposti da ciascun ordinamento nazionale per
essere eventualmente ratificata o divenire parte dell’ordinamento interno.
LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
CONVENZIONI PER UN DIRITTO INTERNAZIONALE UNIFORME
Dopo aver più volte precisato che nei rapporti interni, tra imprese dello stesso
Paese, il punto di riferimento per la disciplina dei contratti è costituita dal sistema
normativo di tale Paese, mentre nei rapporti tra soggetti appartenenti a Stati
differenti (pertanto, nei contratti internazionali) sono applicabili norme di diversa
origine: a) leggi di differenti Paesi, b) convenzioni internazionali, c) usi del
commercio internazionale, d) principi della lex mercatoria
Le Convenzioni internazionali di diritto uniforme permettono di superare le
barriere giurisdizionali tra vari Sati, ciò che costituisce uno dei maggiori ostacoli
del commercio internazionale.
Le Convenzioni di Bruxelles e Lugano (rispettivamente del 1968 e del 1988,
quest’ultima rivisitata nel 2007) garantiscono un regime uniforme in materia di:
giurisdizione e riconoscimento delle sentenze, nei Paesi dell’UE.
LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
CONVENZIONI PER UN DIRITTO INTERNAZIONALE UNIFORME
L’analisi che segue, finalizzata al presente ciclo di Lezioni, verrà limitata ad una
ricognizione delle varie categorie di norme che possono ritenersi rilevanti nel
contesto della disciplina delle Convenzioni.
La necessità avvertita dai Governi nazionali di contribuire allo sviluppo degli
affari ha portato i diversi Paesi a scegliere una serie di “Principi” che possono
essere applicati dagli operatori del diritto in maniera uniforme qualora siano
chiamati a misurarsi con questioni attinenti al diritto del commercio
internazionale; in tale contesto.
Le Convenzioni in questione riguardano, in maniera prevalente, i seguenti tre
settori:
1°) il diritto internazionale privato,
2°) il diritto processuale internazionale
3°) il diritto materiale uniforme.
LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
(1)
Diritto internazionale privato
Le norme di diritto internazionale privato risolvono il conflitto di applicazione tra
leggi nazionali, determinando l’elemento di internazionalità del rapporto ed
esprimendo, in relazione ad esso, una connessione particolarmente rilevante tra le
fattispecie e un determinato ordinamento giuridico nazionale, la cui applicabilità è
sancita tramite un rinvio.
La Convenzione più importante in questa materia è la Convenzione di Roma del
1980 “ applicabile alle obbligazioni contrattuali”, che ha introdotto in Italia e nei
principali Paesi europei un sistema uniforme di diritto internazIonale privato per
quanto riguarda le obbligazioni contrattuali
LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
(2)
Diritto processuale internazionale
Particolare rilievo rivestono le Convenzioni nel campo del diritto processuale
internazionale, volte a facilitare la soluzione delle controversie commerciali
internazionali, in particolare:
 attraverso la predisposizione di criteri uniformi per la determinazione della
competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle sentenze,
 vuoi attraverso una disciplina uniforme dell’arbitrato internazionale e
della sua efficacia nei Paesi aderenti, il riconoscimento delle sentenze
In questo senso, particolarmente importante è la Convenzione di Bruxelles del
1968 dagli originari Stati membri della CEE.
LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Questo Accordo internazionale ha garantito la semplificazione delle formalità delle
decisioni giudiziali ed ha predisposto le regole per una facile determinazione delle
competenze dei rispettivi organi giurisdizionali nell’ordinamento internazionale,
potenziando altresì la tutela giuridica delle persone residenti nel territorio
comunitario.
La Convenzione di Bruxelles del 1968 è stata modificata, per quanto riguarda
l’ambito delle competenze giurisdizionali, del riconoscimento e dell’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale con il Regolamento CE n. 44/2001
del Consiglio del 22 dicembre 2000).
LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
(3)
Diritto materiale uniforme
Le Convenzioni di diritto materiale uniforme, invece, racchiudono le norme
uniformi relativamente ai singoli istituti o contratti, applicabili in tutti gli Stati
aderenti, in modo da superare il problema della difformità tra le varie leggi
nazionali.
Le norme di diritto uniforme consentono di realizzare una disciplina omogenea
dei contratti internazionali senza ricorrere agli strumenti della lex mercatoria, per
cui, con questo tipo di Convenzioni, una normativa uniforme viene di fatto ad
inserirsi negli ordinamenti giuridici degli Stati che la ratificano.
LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Una delle Convenzioni più importanti in tale ambito è la Convenzione di Vienna
del 1980 sulla vendita internazionale di merci.
Di particolare importanza sono anche gli accordi internazionali in tema di proprietà
intellettuale; la Convenzione di Parigi del 1883 proprio “sulla proprietà
intellettuale” vieta, infatti, la concorrenza sleale e stabilisce diritti e regole in
materia di proprietà intellettuale, garantendo a tutti i cittadini dei Paesi aderenti
di poter usufruire in qualsiasi altro Paese facente parte della Convenzione degli
stessi vantaggi che le leggi accordano ai cittadini di quello Stato. La Convenzione
definisce, inoltre, i criteri di collegamento per individuare la legge nazionale
applicabile in situazioni che hanno un collegamento con ordinamenti di Stati
diversi.