CONDIZIONI GENERALI di VENDITA
clausole contrattuali il cui contenuto è stato
predisposto unilateralmente da una sola
delle parti secondo uno schema destinato a
disciplinare in modo uniforme una pluralità
indefinita di rapporti contrattuali
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Art. 1341: condizioni generali di contratto
1)
presupposti di efficacia:conoscenza/ conoscibilità
- testo fisicamente leggibile
- testo non ambiguo
- traduzione del testo nella lingua dell’aderente con indicazione della
versione prevalente
oppure
traduzione del testo in inglese con indicazione della versione prevalente
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segue
2) Clausole vessatorie: esigono una specifica approvazione scritta
della parte aderente.
- stabiliscono, a favore del proponente,
(a) limitazioni di responsabilità (solo per colpa lieve, NON può
essere esclusa la responsabilità per colpa grave o dolo)
(b) la facoltà di recedere dal contratto (ipotesi in cui il
venditore ha il potere discrezionale di interrompere il
rapporto, la clausola risolutiva espressa non è considerata
vessatoria)
l
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segue
-sanciscono, a carico della parte aderente:
(c) termini di decadenza
(d) limiti alla facoltà di opporre eccezioni processuali e
sostanziali
(e) vincoli all’autonomia contrattuale verso terzi
(f) proroga tacita o rinnovazione del contratto (e, in
genere,tutte le clausole che limitano il diritto
dell’acquirente di recedere dal contratto)
(g) la legge applicabile al contratto, il Foro
esclusivamente competente, la clausola
compromissoria
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Come utilizzare le CGV
1)
L’approvazione scritta non è necessaria per clausole singolarmente
negoziate, né per clausole rientranti in atti pubblici notarili.
2)
Il principio generale di buona fede contrattuale (art. 1375 c.c.) trova
applicazione anche in fase di proposta di CGV.
3)
Fare sottoscrivere le CGV per evitare di accollarsi l’onere di provarne
la conoscenza/conoscibilità, da parte dell’aderente, nel caso di
contestazioni.
4)
Ricordare che, nel dubbio, vengono interpretate a favore dell’aderente
(art. 1370 c.c.).
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Co
Condizioni generali di vendita e prestazione di servizi
Le CGV si applicano pacificamente al contratto di vendita, così come definito
dall’Art.1470 Codice Civile:
“La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà
di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo del prezzo”.
E’ opportuno verificarne l’applicabilità ai contratti di:
- Appalto, art. 1655C.C.
- Opera, art. 2222 C.C.
- Subfornitura, art. 1 L. 18 giugno 1998 n. 192 ( se le CGV sono
predisposte in modo da creare un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi
in favore del predisponente, possono essere considerate nulle, anche se
sottoscritte).
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Tutela dei consumatori nei contratti di vendita internazionale
(1) Convenzione di Roma del 1980:
- art. 3 le parti scelgono la legge applicabile al loro rapporto.
- art. 5 tale scelta non può privare il consumatore della protezione
accordatagli dalle norme imperative del paese in cui vive se:
(a) le trattative si sono svolte nel paese del consumatore
oppure
(b) il contraente non consumatore ha ricevuto l’ordine nel paese del
consumatore
oppure
(c) il consumatore ha stipulato l’ordine in paese straniero, a condizione
che il viaggio sia stato organizzato dal venditore.
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Segue.
(2) Direttiva 93/13 che ha introdotto l’art. 1469 quinques
“ è inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità
al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l’effetto
di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo,
laddove il contratto presenti un collegamento più stretto col territorio di uno
Stato membro UE”.
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Dove utilizzare le CGV
(1) Si sconsiglia di allegare le CGV ad un contratto creato ad hoc
e
(2) accettare che l’altra parte contrattuale alleghi le proprie CGV ad un
contratto negoziato.
(3) Se le CGV sono apposte su fattura si deve dimostrare che l’acquirente ne
era a conoscenza prima della conclusione del contratto.
(4) Battle of orders entrambe le parti trasmettono le proprie condizioni
generali (rispettivamente di vendita e/o acquisto, fornitura)
Per evitare questo inconveniente:
(a) Prevedere il meccanismo della conferma d’ordine
(b) Rigettare sempre e per iscritto le Condizioni proposte dall’altra parte
(c) Inserire nelle proprie CGV una clausola che tenga conto di questa
eventualità
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Analisi delle singole clausole
I. Luogo e Termini di consegna
Luogo di consegna
(a) Il luogo di consegna è indicato nell’ordine (opzione consigliata dopo
l’entrata in vigore del Reg. CE 44/2001)
(b) Uso degli Incoterms (assicurandosi che non vi siano disposizioni
contrattuali in contrasto)
(c) In mancanza di indicazioni contrattuali, si applicano i criteri
previsti dall’art. 1510 C.C.
Termini di consegna
negoziati di volta in volta (si consiglia di non prevedere termini essenziali)
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II. Prezzi e Pagamenti
1)
Prevedere l’applicazione, in caso di ritardo nel pagamento,dell’ interesse
maggiorato di cui all’ art. 5 D. Lgs. 231/2002
2)
Clausola solve et repete: consente di subordinare la possibilità di sollevare
contestazioni sulla merce all’integrale pagamento del prezzo.
(da sottoscrivere ex art. 1341 c.c.)
3)
Prevedere la compensazione volontaria dei reciproci rapporti di
credito/debito.
(da sottoscrivere ex art. 1341)
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III. Varie
1)
Eccezione di inadempimento: clausola con cui ci si riserva il diritto
di sospendere la fornitura in caso di mancato pagamento nei termini.
(da sottoscrivere ex art. 1341 c.c.)
2)
Clausola penale: determinazione anticipata del valore del danno subito
dal predisponente in caso di inadempimento. (E’ utile nei casi in cui è
difficile quantificare l’entità del danno sofferto,ad es. per proteggere diritti
di proprietà industriale e intellettuale)
3)
Garanzia:
- per vizi (art. 1490 C. C.-clausola imperativa)
- di buon funzionamento (art. 1512 C. C.-deve essere espressamente
prevista)
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Segue
i)
Durata della garanzia: nella vendita di beni di consumo a consumatori il
termine minimo è di 24 mesi, tra imprenditori può essere previsto un
termine inferiore.
ii)
Esclusione del diritto di regresso del venditore verso il produttore nei
casi previsti dall’art. 1519 quinques C. C.
iii)
Termini per sollevare contestazioni su eventuali vizi:
- 8 gg. dalla scoperta per la denunzia di vizi che rendono la cosa
inidonea all’uso (art. 1490 e 1495 C. C.)
- nel caso di difetto nel buon funzionamento, il compratore ha 30 gg.
dalla scoperta per denunziare il difetto e 6 mesi per esperire l’azione.
Segue
iv) Inserire una clausola che preveda nel dettaglio i casi di esclusione
della garanzia, elencando i difetti che non rientrano nella responsabilità
del produttore/venditore.
v) E’ opportuno che le imprese commerciali prevedano:
- il trasferimento ai propri acquirenti dei vincoli che le sono
imposti dai propri venditori
- preservarsi il diritto di regresso verso il produttore
vi) E’ utile prevedere dei limiti alle obbligazioni derivanti dalla garanzia
alla fornitura gratuita (o con forte sconto) dei prodotti sostitutivi e/o
la riparazione gratuita del prodotto difettoso.
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Segue
4) Nel caso in cui il contratto implichi la prestazione di servizi o lo scambio
di informazioni confidenziali, è utile prevedere una clausola penale
a tutela della proprietà intellettuale/industriale.
5)
Vendita su campione e su tipo di campione: è opportuno che le CGV
facciano riferimento a tipi di campioni per evitare contestazioni sulla non
conformità col singolo campione.
6)
Risoluzione e recesso (nei contratti a tempo indeterminato): è opportuno
inserire una clausola risolutiva espressa e prevederne l’applicazione in
caso di tassativi inadempimenti dell’acquirente.
(consigliamo la sottoscrizione ex art. 1341 C.C.).
7)
Clausola di riserva di proprietà: il passaggio della proprietà del bene
avviene al momento del suo integrale pagamento.
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Le CGV relative alla legge applicabile
(1) Nelle relazioni commerciali con soggetti residenti/domiciliati all’estero
si devono stabilire:
- legge applicabile al contratto
- giudice/arbitro competente a dirimere eventuali controversie.
(non vi è relazione tra la legge applicabile e il giudice competente)
(2) Nel caso di CGV internazionali è consigliabile prevedere:
- l’applicazione del diritto italiano, con esclusione della Convenzione di
Vienna del1980
- la giurisdizione italiana, in particolare la competenza esclusiva di uno
specifico Tribunale
N.B. ex art. 7 Convenzione Roma 1980 una parte può sempre pretendere
l’applicazione di norme imperative di un ordinamento diverso da quello
indicato nel contratto.
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Segue
(3) In mancanza di accordo fra le parti si applicano:
a. I criteri previsti dalle norme di diritto internazionale privato
del giudice adito.
b. Le Convenzioni internazionali
Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia:
b.1 Convenzione di Vienna 11 aprile 1980
-applicazione: contratti di compravendita di beni mobili tra
soggetti aventi sede in Stati diversi se:
(i) entrambi gli Stati sono firmatari della Convenzione
(ii) le norme di diritto internazionale privato del giudice adito
dispongono l’applicabilità al contratto della legge di uno
Stato contraente.
-convenzione di natura sostanziale
-la sua applicazione può essere derogata per iscritto
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b.2 Convenzione dell’Aja 15 giugno 1955
- applicazione: vendite internazionali (escluse le vendite giudiziali o
coattive di beni mobili corporali, con esclusione dei beni mobili registrati
e dei titoli).
- convenzione universale che si applica a prescindere dall’adesione dello
Stato coinvolto
b.3 Convenzione di Roma 19 giugno 1980
- applicazione: obbligazioni contrattuali
- in vigore in tutti gli Stati della UE
- stabilisce norme di diritto uniforme vincolanti per i contraenti
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Le CGV relative al foro competente
(1) Nei contratti tra soggetti domiciliati nella UE preferire il Giudice Ordinario
- le sentenze sono riconosciute ed eseguibili ex Reg. 44/2001
- si può usare lo strumento del decreto ingiuntivo
(2) Se controparte appartiene a uno Stato extra UE:
-scegliere l’arbitrato se l’esecuzione della sentenza italiana è difficile e
costosa (es. USA)
- scegliere il Tribunale Ordinario se esiste una convenzione sul mutuo
riconoscimento delle sentenze (es. RUSSIA)
(3) Se si sceglie d’inserire la clausola compromissoria è opportuno
-rivolgersi a una Camera Arbitrale
-chiarire luogo e numero degli arbitri
-se in Italia, preferire l’arbitrato rituale secondo diritto
-verificare se lo Stato della controparte ha aderito alla Convenzione di
New York del 10 giugno 1958
Segue
(4) In mancanza di accordo:
a. se le parti sono domiciliate o residenti nella UE (ad eccezione della
Danimarca) si applica il Reg. 44/2001.
b. Nei rapporti con la Danimarca si applica la Convenzione di Bruxelles
del 27 settembre 1968.
c. Nei rapporti con Stati aderenti all’EFTA (es. Svizzera) si applica la
Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988.
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