Art. 1 cost. - Il blog della prof. di diritto

Art. 1 cost.
« L’Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione. »
“L’Italia è una Repubblica…”
• L’articolo 1 cost. sancisce in modo
solenne il risultato del Referendum del 2
giugno 1946: l’Italia è una
REPUBBLICA.
• La Repubblica è la nostra forma di
GOVERNO: si tratta in particolare di una
Repubblica Parlamentare.
• La scelta della Repubblica è
immodificabile: non può essere modificata
neppure con leggi costituzionali (art.139
cost).
“…Democratica…”
• La Democrazia indica la nostra
forma di STATO.
• Democrazia=potere del
popolo=sovranità popolare.
• Il potere del popolo non è illimitato:
va esercitato nei modi ed entro i
limiti previsti dalla Costituzione (2
comma).
La democrazia può essere sia
DIRETTA
• Le decisioni sono
prese direttamente dal
popolo
• Es. referendum
abrogativo;
• Iniziativa legislativa
popolare.
RAPPRESENTATIVA
• Le decisioni sono
prese dai
rappresentanti del
popolo liberamente
eletti
Indicatori della democrazia
Perché un paese sia democratico occorre
che
siano presenti nello Stato determinate
condizioni. In particolare:
1. Suffragio universale: deve essere
riconosciuto il diritto di votare a tutti i
cittadini.
2. Costituzione: deve esistere una legge
fondamentale che stabilisca i diritti dei
cittadini e le regole per l’organizzazione
dello Stato e che non sia facilmente
modificabile (RIGIDA).
3. Pluralismo:
devono esistere tanti
partiti politici, associazioni, giornali, Tv,
movimenti che esprimono le loro opinioni
e si confrontano liberamente.
4. Metodo democratico: le decisioni
sono prese a maggioranza, ma la
minoranza deve essere libera di criticare
(opposizione) e deve avere la possibilità
di diventare a sua volta maggioranza
(principio dell’alternanza).
…fondata sul lavoro.”
• Il lavoro viene visto come lo strumento più
importante per la realizzazione della
persona e per lo sviluppo della società e
del sistema economico.
• Vengono così eliminati tutti i privilegi che
derivavano dall’appartenenza a classi
sociali nobili.
Art. 2 cost.
• « La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede
l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale. »
-Principio Personalistico
-Principio Pluralistico
-Principio Solidaristico
PRINCIPIO
PERSONALISTICO
“La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo…
come singolo”
I diritti dell’uomo/umani sono i diritti
fondamentali che appartengono all’uomo in
quanto tale.
•Si tratta di diritti che lo Stato
“RICONOSCE”: si tratta quindi di diritti che
preesistono allo Stato e che lo Stato
“GARANTISCE” impegnandosi
concretamente.
•Sono diritti INVIOLABILI cioè che non
possono essere tolti a nessuno, neppure
dallo Stato.
Sono i diritti “tipici”
cioè quelli riconosciuti
•dalla Costituzione negli
artt.13 e ss.
•dalla Dichiarazione
Universale dei diritti
dell’uomo (ONU 1948)
•dalla Convenzione
Europea dei diritti
dell’uomo (Consiglio
d’Europa 1950)
Sono anche i nuovi
diritti, quelli che
possono nascere per i
cambiamenti della
società e le scoperte
tecnico-scientifiche
(formula APERTA):
- Diritto alla privacy
-Diritto all’identità
sessuale
-Divieto di clonazione
umana
PRINCIPIO
PLURALISTICO
“La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo …
nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua
personalità…”
Formazioni sociali
• La Cost. riconosce diritti inviolabili AI GRUPPI nei
quali l’uomo vive e sviluppa la sua personalità.
• Sono formazioni sociali ad esempio la famiglia,
scuola, sindacati, associazioni religiose,
associazioni culturali, partiti politici.
• L’art 2 riconosce diritti inviolabili ALLE formazioni
sociali: alla famiglia, la scuola…
• Al tempo stesso la Cost. riconosce diritti inviolabili
all’uomo NELLE formazioni sociali dove l’uomo
vive, cresce e sviluppa la sua personalità.
PRINCIPIO SOLIDARISTICO
“ …e richiede l’adempimento di doveri
inderogabili di solidarietà
-POLITICA: es. votare
-ECONOMICA: es pagare i
tributi
-SOCIALE: es. mantenere i
AI QUALI NON figli
CI SI PUO’
SOTTRARRE
• “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
• È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.”
Uguaglianza FORMALE
comma 1
• Tutti i cittadini sono UGUALI DAVANTI
ALLA LEGGE=la legge è uguale per
tutti.
• La legge non può discriminare in base a
motivi di sesso, razza, lingua, religione,
opinioni politiche, condizioni personali o
sociali.
• La Corte Costituzionale annulla le leggi in
contrasto con questo articolo dichiarandole
incostituzionali.
Principio di ragionevolezza
• La Corte Costituzionale ha precisato
che uguaglianza della legge significa
che la legge deve trattare
– in modo uguale le situazioni uguali e
– in modo diverso le situazioni
ragionevolmente diverse.
• Sono ammessi quindi trattamenti
differenziati solo se esistono ragioni
particolari che giustificano il
trattamento diverso (PRINCIPIO DI
RAGIONEVOLEZZA).
Uguaglianza SOSTANZIALE
comma 2
• Lo Stato ha il compito di ELIMINARE GLI
OSTACOLI ECONOMICI e SOCIALI che
impediscono la piena realizzazione
dell’uguaglianza tra i cittadini.
• Ad esempio vanno concesse borse di
studio agli studenti meritevoli oppure
vanno eliminate le barriere
architettoniche per permettere piena
mobilità ai disabili.