La nuova disciplina delle società cooperative - Digilander

IL NUOVO DIRITTO
SOCIETARIO
Dalla Legge n. 366 del 3/10/2001
al D. Lgs. n. 6 del 17/1/2003
14/1/2004
1
Le parole - chiave della legge
delega
 Semplificazione;
 Flessibilità;
 Autonomia
statutaria;
 Trasparenza.
14/1/2004
2
La nuova disciplina della SpA
nella legge delega (art. 4)
Centralità dell’azione, della circolazione
della partecipazione e del ricorso al
mercato del capitale di rischio;
 Autonomia statutaria correlata al grado di
apertura della società;
 Assetto organizzativo articolato;
 Limitata attenzione alla tutela delle
minoranze.

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3
La nuova disciplina della srl nella
legge delega (art. 3)
Autonomia del modello “società a
responsabilità limitata” rispetto alla SpA;
 Rilevanza centrale del socio e dei rapporti
contrattuali tra i soci;
 Ampia autonomia statutaria;
 Libertà di forme organizzative, nel rispetto
del principio di certezza nei rapporti con i
terzi.

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4
La nuova disciplina delle società
cooperative nella l. delega (art. 5)
Richiamo ai principi generali in tema di
società di capitali, in quanto compatibili;
 Funzione sociale della cooperativa e dello
scopo mutualistico;
 Distinzione fra le società cooperative
costituzionalmente riconosciute e le altre,
riservando solo alle prime i benefici fiscali.

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5
La costituzione della SpA
Permane l’alternativa tra la stipulazione
simultanea e la costituzione per pubblica
sottoscrizione;
 Nella fase costitutiva il controllo di
legalità è affidato in via esclusiva al notaio
rogante;
 Si introduce la possibilità di costituire la
società per atto unilaterale.

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6
L’atto costitutivo di SpA
Forma
Atto pubblico a pena di nullità;
 Contenuto
Tra i punti modificati: la sede
sociale, l’oggetto, la durata;
 Adempimenti pubblicitari
la riforma
abbrevia il termine per il deposito presso il
Registro delle Imprese.

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7
Le operazioni compiute prima
dell’iscrizione della società
La riforma detta una nuova disciplina della
responsabilità per le operazioni compiute in
nome e per conto della costituenda società;
 Nuova anche la disciplina per l’emissione e
la vendita delle azioni prima dell’iscrizione.

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8
La SpA unipersonale
La disciplina è allineata a quella della srl
unipersonale;
 La perdita del beneficio della responsabilità
limitata si verifica in due ipotesi;
 E’ ridisegnato il regime di trasparenza delle
operazioni con l’unico socio.

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La nullità della SpA iscritta
Il nuovo testo dell’art. 2332 c.c. riduce a tre
le cause di nullità della società iscritta nel
Registro delle Imprese;
 Rimane immutata la disciplina degli effetti
della sentenza di nullità, perciò la nullità
opera come causa di scioglimento della
società stessa.

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10
I conferimenti nella SpA
I profili di novità della riforma riguardano:
 I conferimenti in danaro (misura del
versamento minimo, e sua rilevanza);
 La stima dei conferimenti in natura;
 L’assegnazione delle azioni, a fronte dei
conferimenti.
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11
I conferimenti in danaro
La nuova misura del versamento minimo
richiesto intende favorire la competizione
tra ordinamenti e, in generale, anche quella
fra tipi societari (si veda, per la srl, il nuovo
art. 2463);
 Si attenua la rilevanza del mancato
versamento minimo, in coerenza con l’art.
4, comma 3°, lett. b) della legge delega.

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12
La stima dei conferimenti in
natura
La competenza a nominare il perito è ora
attribuita al Tribunale;
 I termini della responsabilità del perito sono
precisati e resi più rigorosi;
 La revisione della stima è affidata ai soli
amministratori.

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13
L’assegnazione delle azioni ai
soci conferenti (art. 2346)
Il regime legale, derogabile, prevede
l’assegnazione delle azioni secondo il
principio di proporzionalità tra capitale
sottoscritto e valore delle azioni ricevute.
 Per effetto della riforma, l’atto costitutivo
può prevedere una diversa distribuzione
delle azioni (cioè: non proporzionale nel
senso sopra indicato).

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14
VICENDE DEL RAPPORTO
SOCIALE
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15
L’acquisto della partecipazione
La partecipazione in SpA si può acquistare
in fase di costituzione, o successivamente,
per trasferimento fra vivi o a causa di morte.
 L’incorporazione della partecipazione nel
titolo azionario la rende tipicamente
destinata alla circolazione, e in linea di
principio liberamente trasferibile.

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16
Il trasferimento della
partecipazione e l’art. 2355-bis
L’art. 2355-bis, di nuova introduzione,
prevede espressamente:
 La liceità delle clausole di intrasferibilità
delle azioni, purché il vincolo non ecceda la
durata massima prefissata dall’art. 23551;
 La liceità di clausole di prelazione e di
gradimento non mero (già prima sostenuta);
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17
Trasferimento di partecipazione e
art. 2355-bis (segue)
L’efficacia anche delle clausole di mero
gradimento, a condizione che sia previsto
l’obbligo di riacquisto a carico della società
o dei soci, oppure il diritto di recesso;
 Per i trasferimenti a causa di morte, una
disciplina specifica (art. 2355-bis, terzo
comma).

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18
L’azionista moroso
L’unico caso di esclusione legale del socio
di SpA è quello disciplinato dall’articolo
2344, come già prima dell’entrata in vigore
della riforma;
 L’esclusione del socio in mora non opera di
diritto, ma è rimessa alla valutazione degli
amministratori, ai quali spetta decidere se
avviare, in alternativa, l’azione esecutiva.

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19
La posizione soggettiva dei soci


La legge delega sancisce il principio direttivo
della centralità della partecipazione sociale e
della sua circolazione;
In linea di principio, i diritti e gli obblighi dei
soci di SpA sono il riflesso della titolarità
delle azioni, e le posizioni soggettive dei
titolari di azioni della stessa categoria sono
standardizzate.
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20
Gli obblighi dell’azionista



L’azionista in quanto tale ha l’obbligo di eseguire
il conferimento promesso nei modi di legge;
Può essere tenuto ad effettuare le prestazioni
accessorie eventualmente previste;
In quanto parte del contratto di società, assume gli
obblighi che conseguono alla stipulazione di ogni
contratti, quindi quello di esecuzione secondo
correttezza e buona fede.
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21
I diritti dell’azionista
La partecipazione azionaria conferisce
diritti patrimoniali e amministrativi,
questi ultimi individuali o della
minoranza;
 La riforma interviene tanto sui primi (ad
es. diritto di recesso) quanto sui secondi
(ad es. diritto di intervento, di voto, di
impugnare le deliberazioni assembleari).

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22
Il diritto di recesso: generalità
Scompare il principio di tassatività delle
cause di recesso, e la configurazione
dell’istituto si apre all’autonomia statutaria;
 Si valorizza il recesso quale mezzo di tutela
per il socio, dinanzi a mutamenti nelle
condizioni di rischio dell’investimento, non
solo quale strumento di reazione al dominio
della maggioranza.

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23
Le principali modifiche alla
disciplina del recesso
Le novità di maggior rilievo riguardano:
 La legittimazione a recedere;
 L’espressa previsione del recesso parziale;
 I criteri in base ai quali si determina il
valore della partecipazione;
 Il procedimento di liquidazione della
partecipazione.
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24
Le nuove fattispecie di recesso
Il nuovo testo dell’art. 2437 prevede:
1. Cause legali inderogabili di recesso;
2. Cause legali derogabili;
3. Cause convenzionali (permesse solo
nelle società che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio).
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25
Le cause legali inderogabili di
recesso
L’art. 24371 nuovo testo presenta:
 Un ampliamento delle fattispecie di recesso
inderogabili;
 La riformulazione di ipotesi già contemplate
nel vecchio testo dell’art. 2437.
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Le cause legali derogabili di
recesso
L’art. 24372 attribuisce il diritto di
recesso, salvo diversa disposizione
statutaria:
a) In caso di proroga del termine di durata
della società;
b) In caso di introduzione o soppressione
di limiti alla circolazione delle azioni.
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27
I soggetti legittimati a recedere
CODICE DEL 1942:
RIFORMA:
I soci assenti e
I soci che non
dissenzienti rispetto
alle deliberazioni di
cui all’art. 2437.
hanno concorso
all’approvazione
delle deliberazioni
di cui all’art. 2437.
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28
Le modalità di esercizio del
diritto di recesso
Il recesso può essere parziale;
 La dichiarazione di recesso deve essere
comunicata alla società con raccomandata
spedita entro 15 giorni dall’iscrizione della
deliberazione nel Registro delle Imprese,
ovvero entro 30 giorni da quando il socio
viene a conoscenza del fatto che integra la
causa di recesso.

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29
Gli effetti della comunicazione di
recesso
PER IL SOCIO:
 Obbligo di depositare le azioni presso la
sede sociale;
 Divieto di trasferire le azioni stesse;
PER LA SOCIETA’:
 Obbligo di procedere al rimborso secondo
le modalità del nuovo art. 2437-ter.
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30
La posizione del recedente
La dichiarazione di recesso non produce
l’immediato scioglimento del rapporto
sociale. Ci si chiede perciò se, nei 90
giorni in cui la società può vanificare la
dichiarazione di recesso, il socio:
a) Possa esercitare i diritti patrimoniali;
b) Possa continuare ad esercitare quelli
amministrativi.
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31
Il diritto di voto (artt. 2351-2352)
Sono confermati i principi per cui:
 Ogni azione attribuisce il voto;
 E’ vietato emettere azioni con voto plurimo.
Le novità della Riforma riguardano:
 Il nuovo testo dell’art. 23512;
 La possibilità che l’autonomia statutaria
incida sulla correlazione rischio – potere.
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32
L’esercizio del diritto di voto
Anche dopo la riforma sono previste ipotesi
nelle quali l’azionista non può esercitare il
voto, ad esempio:
 Pegno, usufrutto e sequestro di azioni;
 Azionista moroso (ex art. 2344);
 Socio amministratore e socio consigliere di
gestione, nei casi previsti dall’art. 2373.
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33
Il diritto di intervento (art. 2370)
Nel sistema delineato dalla Riforma:
 Il diritto di intervento è configurato come
strumentale al voto;
 E’ soppresso l’obbligo del preventivo
deposito delle azioni;
 Lo Statuto può consentire il voto telematico
o per corrispondenza.
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34
L’invalidità delle deliberazioni
assembleari nel nuovo art. 2377
Il diritto di impugnare le deliberazioni non
conformi alla legge o all’atto costitutivo, da
diritto individuale diventa in linea di
principio diritto della minoranza qualificata;
 Il socio non legittimato ad impugnare è
“compensato” con la previsione di una
tutela di tipo risarcitorio;

14/1/2004
35
Il diritto di denuncia al collegio
sindacale (art. 2408 c.c.)
Resta la legittimazione individuale del socio
a denunciare i fatti che ritenga censurabili;
 Nel caso di denuncia proveniente dalla
minoranza, si prevede quorum differenziato
per le società aperte rispetto a quelle chiuse,
e vengono riformulati gli obblighi del
collegio sindacale conseguenti alla
denuncia.

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36
L’ORGANIZZAZIONE
INTERNA DELLA SPA
14/1/2004
37
Aspetti generali
In attuazione della legge delega, sono
introdotti tre sistemi di amministrazione e
controllo, tra i quali la società è libera di
scegliere il più adatto alle proprie esigenze;
 I compiti dell’assemblea ordinaria variano
in relazione al modello di governo
prescelto.

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38
I sistemi di amministrazione e
controllo
MODELLO
TRADIZIONALE
ALTERNATIVO
DUALISTICO
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MONISTICO
39
MODELLO TRADIZIONALE
ASSEMBLEA
ORGANO
AMMINISTRATIVO
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COLLEGIO
SINDACALE
REVISORE
oppure
SOCIETA'
DI REVISIONE
40
MODELLO DUALISTICO
ASSEMBLEA
CONSIGLIO
DI
SORVEGLIANZA
REVISORE
oppure
SOCIETA'
DI REVISIONE
CONSIGLIO
DI
GESTIONE
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41
MODELLO MONISTICO
ASSEMBLEA
CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE
COMITATO
INTERNO
DI CONTROLLO
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REVISORE
oppure
SOCIETA'
DI REVISIONE
AMMINISTRATORI
OPERATIVI
42
L’amministrazione nel modello
tradizionale
Si precisa, conformemente alle indicazioni
della legge delega, che gli amministratori
hanno la responsabilità esclusiva della
gestione dell’impresa sociale;
 Viene, parallelamente, escluso ogni ruolo
gestionale dell’assemblea, se non negli
ambiti eventualmente previsti dalla legge.

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43
Struttura e funzionamento
dell’organo amministrativo
Rispetto alla disciplina previgente, la
riforma:
 Precisa i compiti del Presidente del
consiglio di amministrazione;
 Esplicita le modalità del rapporto tra il
consiglio e gli organi delegati, secondo
criteri già affermati dagli interpreti.
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44
I controlli nella disciplina delle
SpA
La legge delega impone, per la SpA, un
assetto organizzativo che promuova
l’efficienza e la correttezza della gestione
(art. 4, co. 2, lett. b). Di qui la necessaria
presenza di un organo di controllo interno,
quale che sia il modello di governo adottato,
e l’esigenza di un controllo contabile svolto
da soggetti con adeguata professionalità.
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45
La nuova disciplina del collegio
sindacale di SpA
Composizione invariata;
 Ridefiniti i requisiti di professionalità;
 Ridefinite le cause di ineleggibilità e di
decadenza;
 Ridefiniti i poteri e i doveri del collegio.

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46
Composizione del collegio
sindacale e requisiti dei sindaci
Il collegio sindacale ha struttura semirigida;
 I necessari requisiti di professionalità sono
differenziati all’interno del collegio;
 E’ irrilevante l’anzianità di iscrizione del
revisore;
 Non è risolto il dubbio se sia lecito scegliere
un sindaco – società.

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47
Cause di ineleggibilità e
decadenza dei sindaci
Si confermano le cause attualmente
previste;
 E’ resa più stringente la disciplina tesa ad
evitare rapporti di parentela tra sindaci ed
amministratori della SpA, e delle società ad
essa legate, ed è arricchita la disciplina
degli altri rapporti che precludono l’accesso
alla carica (o il suo mantenimento).

14/1/2004
48
Le funzioni del collegio sindacale
1.
2.
Controllo sull’amministrazione, ma non - in
linea di principio - controllo contabile;
Vigilanza sull’osservanza della legge e dello
Statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione; in particolare vigilanza
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile, e sul suo concreto
funzionamento (art. 2403 c.c., n.t.).
14/1/2004
49
I poteri del collegio sindacale
La Riforma prevede:
 La conferma dei poteri attuali;
 L’attribuzione di nuovi poteri, sulla scia
della disciplina delle società quotate;
 La valorizzazione dei compiti di vigilanza,
nella prospettiva dell’appartenenza ad un
gruppo di società.
14/1/2004
50
Il controllo sull’amministrazione
nel sistema dualistico
Caratteristico del consiglio di sorveglianza è
il ruolo di diaframma fra proprietà e
gestione, con il compito di garantire la
correttezza dell’agire di amministratori che
lo stesso consiglio ha nominato;
 Requisiti di indipendenza analoghi a quelli
dei sindaci; requisiti di professionalità
appena regolati (con spazi per lo statuto).

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51
Il controllo sull’amministrazione
nel sistema monistico
Requisiti di indipendenza analoghi a quelli
dei sindaci;
 Necessaria previsione statutaria di requisiti
di professionalità (facoltativi per il consiglio
di sorveglianza);
 Posizione ambigua;
 Poteri meno incisivi di quelli dei sindaci, a
scapito del controllo stesso.

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52
Il controllo contabile
Inderogabilmente attribuito a un soggetto
distinto da quello incaricato del controllo
sull’amministrazione nelle società aperte;
 Requisiti di indipendenza più rigorosi di
quelli richiesti per i sindaci;
 Centrale, nell’ambito delle relative funzioni,
la relazione al bilancio d’esercizio.

14/1/2004
53
Le novità in tema di controllo
giudiziario (art. 2409)
 Muta
l’ambito di applicazione;
 Mutano i presupposti della denunzia;
 Mutano le disposizioni relative alle
parti del procedimento, allo stesso
procedimento, alla fase istruttoria e ai
provvedimenti del Tribunale.
14/1/2004
54
Il nuovo ambito di applicazione
del controllo giudiziario
Per le SpA la riforma mantiene l’istituto;
 L’applicazione del controllo giudiziario
viene estesa alle società cooperative;
 Il controllo giudiziario non è contemplato
nell’ambito della disciplina della srl.

14/1/2004
55
Le novità nei presupposti della
denunzia al Tribunale
 Le
gravi irregolarità devono essere
state commesse dagli amministratori in
violazione dei loro doveri;
 E’ richiesto il danno potenziale, a
carico della società o delle società da
essa controllate.
14/1/2004
56
La legittimazione attiva e passiva
 La
legittimazione a presentare la
denunzia è stata attribuita anche
all’organo di controllo della società;
 E’ stata, invece, limitata l’iniziativa del
Pubblico Ministero;
 La norma non fa più riferimento alla
legittimazione passiva dei sindaci.
14/1/2004
57
L’ispezione e l’amministrazione
giudiziaria
La società può impedire, quantomeno
temporaneamente, l’ispezione;
 E’ prevista la reclamabilità del decreto
che dispone l’ispezione;
 L’amministratore giudiziario deve
rendere conto al Tribunale del suo
operato; può proporre l’ammissione della
società ad una procedura concorsuale.

14/1/2004
58
La nuova disciplina della
società a responsabilità limitata
14/1/2004
59
La costituzione della srl
Permane la possibilità di costituzione per
contratto o per atto unilaterale;
 L’atto costitutivo deve rivestire la forma
solenne a pena di nullità;
 Il controllo di legalità rimane affidato in
via esclusiva al notaio rogante.

14/1/2004
60
L’atto costitutivo di srl
Forma
Atto pubblico a pena di nullità;
 Contenuto
Tra i punti modificati: la sede
sociale, l’oggetto, la durata;
 Adempimenti pubblicitari
la riforma
abbrevia il termine per il deposito presso il
Registro delle Imprese.

14/1/2004
61
Il contenuto dell’atto costitutivo
(nuovo art. 2462, 2° comma)
In virtù della riforma:
 Alcuni elementi già previsti nel previgente
art. 2475 sono stati riformulati;
 La durata della società non è più elemento
necessario dell’atto costitutivo;
 Le norme sul funzionamento della società
devono essere incluse nell’atto costitutivo.
14/1/2004
62
I richiami alla SpA
Il richiamo alle disposizioni della SpA investe:
 Le condizioni per la costituzione;
 Gli adempimenti pubblicitari;
 Gli effetti dell’iscrizione e le operazioni
compiute prima di essa in nome della società;
 La nullità della società iscritta;
 La partecipazione agli utili dei soci fondatori.
14/1/2004
63
La srl unipersonale
La riforma interviene sui seguenti aspetti:
A. L’individuazione dei casi nei quali il
socio unico perde il beneficio della
responsabilità limitata;
B. Il regime di trasparenza dei contratti e
delle operazioni con l’unico socio.
14/1/2004
64
A) Le cause della perdita della
responsabilità limitata
La nuova disciplina riduce i presupposti che
comportano la responsabilità illimitata
dell’unico socio per le obbligazioni sociali;
 Ciascuno di tali presupposti, individuati dal
nuovo articolo 2462, opera in via autonoma
ed è di per sé sufficiente a fondare la
responsabilità illimitata del socio unico.

14/1/2004
65
B) I contratti e le operazioni con
il socio unico


Tali contratti ed operazioni sono opponibili ai
creditori sociali se risultano dal libro delle
decisioni degli amministratori, o da atto scritto
avente data certa anteriore al pignoramento;
Non è più vietato che i crediti del socio unico
non illimitatamente responsabile verso la
società siano assistiti da cause legittime di
prelazione.
14/1/2004
66
I conferimenti nella srl:
introduzione
In conformità con le indicazioni della legge
delega:
 E’ ampliata l’area delle entità conferibili;
 E’ semplificato il procedimento di stima dei
conferimenti di beni in natura e di crediti;
 L’incidenza delle partecipazioni dei soci
può essere regolata sulla base di scelte
contrattuali.
14/1/2004
67
Conferimenti, capitale sociale e
partecipazione
Gli aspetti salienti della nuova disciplina
si possono così sintetizzare :
1. Il valore dei conferimenti non può
essere complessivamente inferiore
all’ammontare globale del capitale
sociale (art. 24641 c.c.);
14/1/2004
68
Conferimenti, capitale sociale e
partecipazione
2. Possono essere conferiti tutti gli
elementi dell’attivo suscettibili di
valutazione economica (art. 24642
c.c.);
14/1/2004
69
Conferimenti, capitale sociale e
partecipazione
3. L’atto costitutivo può derogare al
principio della proporzionalità tra il
conferimento e la partecipazione (art.
24682 c.c.);
14/1/2004
70
Conferimenti, capitale sociale e
partecipazione
4. L’atto costitutivo può derogare al
principio della proporzionalità tra
diritti sociali e misura della
partecipazione (art. 24682-3 c.c.).
14/1/2004
71
I conferimenti in danaro
(nuovo art. 24644)
 Si riduce la percentuale dei conferimenti in
danaro da versare contestualmente alla
sottoscrizione;
 Si offre ai soci la possibilità di sostituire il
versamento minimo con la stipulazione di
una polizza assicurativa o di una
fideiussione bancaria.
14/1/2004
72
I conferimenti di beni in natura e
di crediti (nuovo art. 24645)
Le garanzie richieste ai soci conferenti beni
in natura o crediti sono immutate;
 Si conferma l’obbligo di liberare per intero,
all’atto della sottoscrizione, le quote emesse
a fronte di tali conferimenti;
 L’obbligo predetto va coordinato con il
precetto dell’art. 2464, comma 2°.

14/1/2004
73
Il socio d’opera o di servizi nella
srl (nuovo art. 24646)
L’introduzione della figura del socio
d’opera o di servizi accentua i tratti
personalistici del modello della srl, in
contrapposizione con la società per azioni;
 Secondo un orientamento, il socio d’opera
troverebbe spazio nella srl riformata
soprattutto nella versione “spuria”.

14/1/2004
74
Le vicende del rapporto sociale
14/1/2004
75
Il trasferimento della quota di srl
(art. 2470)
Forma e pubblicità immutate;
 Rispetto al regime previgente, la riforma
appresta una tutela per l’esigenza del socio
di non restare “prigioniero” della società;
 Si introduce un meccanismo specifico per la
soluzione del conflitto tra più acquirenti
della medesima quota.

14/1/2004
76
L’esclusione del socio di srl
(nuovo art. 2473-bis)
La riforma apre nuovi spazi all’autonomia
statutaria anche sotto questo profilo. Si
potranno prevedere cause statutarie di
esclusione, purché siano specifiche e ricorra
la “giusta causa”. L’operatività delle cause
trova, però, un limite invalicabile
nell’esigenza di tutela dell’integrità del
capitale sociale a garanzia dei creditori.
14/1/2004
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La posizione dei soci di srl
Rilevanza centrale della persona del socio;
e
 Rilevanza centrale dei rapporti contrattuali
tra i soci,
devono ispirare, secondo il legislatore
delegante, la nuova disciplina della srl

14/1/2004
78
I diritti amministrativi e
patrimoniali dei soci di srl
Il contenuto della partecipazione, dal punto
di vista patrimoniale e amministrativo si
può plasmare secondo le esigenze concrete;
 Per il diritto di voto rimane fermo il
principio capitalistico;
 Il socio che non vi abbia consentito, ha
diritto di impugnare le decisioni dei soci
non conformi alla legge o allo statuto.

14/1/2004
79
Il diritto di recesso del socio
(art. 2473)
La nuova disciplina è autonoma rispetto a
quella della SpA, e contempla la possibilità
di introdurre cause statutarie di recesso.
 Alle ipotesi di recesso indicate dall’articolo
2473 devono aggiungersi quelle previste
dall’articolo 2481-bis del codice civile e
dall’art. 34 del D. Lgs. 5/2003.

14/1/2004
80
Il diritto di recesso (segue)


Le modalità di esercizio del diritto di recesso
sono rimesse allo statuto; la società può
vanificare il recesso.
L’equilibrio tra l’interesse del socio ad una
valutazione della quota non penalizzante e
l’esigenza di tutelare l’integrità del capitale
sociale è alla base della disciplina della
liquidazione della partecipazione del socio
recedente.
14/1/2004
81
L’organizzazione interna della srl
Le indicazioni della legge delega:
 Libertà di forme organizzative, nel rispetto
del principio di certezza nei rapporti con i
terzi;
 Ampia autonomia statutaria per forme
organizzative, procedimenti decisionali e
strumenti di tutela degli interessi dei soci.
14/1/2004
82
L’organizzazione interna della srl
L’attuazione della delega permette:
 Libera ripartizione dei compiti fra soci
ed amministratori, con il limite delle
decisioni inderogabilmente attribuite ai
soci dall’art. 2479;
 Libertà dei procedimenti decisionali;
14/1/2004
83
L’organo amministrativo nella srl
Secondo il modello legale (derogabile):
a) L’amministrazione della società spetta
ad uno o più soci, nominati con
decisione dei soci (art. 24751);
b) Se vi sono più amministratori, formano
un consiglio di amministrazione.
14/1/2004
84
La nomina degli amministratori
I primi amministratori sono nominati
nell’atto costitutivo (come prima);
 I successivi sono nominati con decisione
dei soci, adottata secondo l’articolo 2479;
 E’ fatta salva l’eventuale diversa
previsione dell’atto costitutivo.

14/1/2004
85
L’autonomia statutaria e la
nomina degli amministratori
L’atto costitutivo può:
 Contemplare la possibilità di nominare
amministratore un soggetto non socio;
 Attribuire ad uno o più soci particolari
diritti amministrativi (art. 24683).
14/1/2004
86
Le vicende della carica di
amministratore
La durata della carica continua a non
essere predeterminata dal legislatore;
 La cessazione, la revoca, la sostituzione
ed il compenso degli amministratori non
sono espressamente disciplinati.

14/1/2004
87
Struttura e funzionamento
dell’organo amministrativo
Permane la possibilità di scegliere tra un
organo amministrativo unipersonale oppure
pluripersonale;
 Nel caso in cui l’organo amministrativo sia
pluripersonale, la nuova disciplina prevede,
ma solo in via suppletiva, che sia istituito un
consiglio di amministrazione.

14/1/2004
88
Autonomia statutaria e organo
amministrativo
L’atto costitutivo può:
 Prevedere l’amministrazione
pluripersonale in forma disgiuntiva o
congiuntiva (art. 24753);
 Sostituire al metodo collegiale, per le
deliberazioni consiliari, la consultazione
scritta o il consenso espresso per iscritto
(art. 24754).
14/1/2004
89
Le competenze degli
amministratori e quelle dei soci
La legge indica espressamente alcuni
compiti spettanti all’organo amministrativo
(ad es. art. 2475 u.c) e, parallelamente,
talune decisioni riservate ai soci (art. 2479);
 Fermi i vincoli così fissati, è l’autonomia
statutaria a delimitare i rispettivi ambiti di
competenza.

14/1/2004
90
Competenze inderogabili
dell’organo amministrativo


L’ultimo comma dell’art. 2475 riserva in
ogni caso “all’organo amministrativo”
alcune deliberazioni di centrale rilevanza.
La riserva si presta a più interpretazioni: la
si può riferire solamente all’ambito delle
competenze degli amministratori, o anche
alle modalità del relativo esercizio.
14/1/2004
91
Funzionamento dell’organo
amministrativo: alcuni dubbi.
Nel caso di amministrazione collegiale:
manca una disciplina del funzionamento del
CdA e delle relative deliberazioni;
 Nel caso dei sistemi alternativi mutuati
dalla disciplina delle società di persone,
sono stati avanzati dubbi circa l’opposizione
ad atti di amministrazione (ex art. 2257).

14/1/2004
92
Amministratori e rappresentanza
(nuovo art. 2475-bis)
Gli amministratori hanno la rappresentanza
generale della società (art. 2475-bis);
 I limiti al potere di rappresentanza contenuti
nell’atto costitutivo o in quello di nomina
non sono opponibili ai terzi, neppure se
pubblicati, salvo se ne provi il dolo;
 L’oggetto sociale non funge più da limite al
potere di rappresentanza.

14/1/2004
93
Il conflitto di interessi degli
amministratori (art. 2475-ter)
Sul punto la riforma introduce per la srl una
disciplina autonoma da quella della SpA;
 Si è dubitato dell’utilità dell’art. 2475-ter1,
relativo alla validità esterna dei contratti
stipulati dall’amministratore in conflitto;
 Critici i primi commenti circa il 2° comma,
in rapporto all’art. 2391 e all’art. 2479-ter.

14/1/2004
94
La responsabilità degli
amministratori (art. 2476)
La riforma apporta rilevanti novità:
a) La responsabilità dell’amministratore
verso la srl è oggetto di una disciplina
autonoma da quella della SpA;
b) Ciascun socio è legittimato ad esperire
l’azione di responsabilità;
14/1/2004
95
La responsabilità degli
amministratori (art. 2476) - segue
c) Alle condizioni dell’art. 24763, ciascun
socio può chiedere un provvedimento
cautelare di revoca dell’amministratore;
d) L’innovazione che precede giustifica –
secondo la Relazione illustrativa al
decreto – l’intervenuta abrogazione, per le
srl, del controllo giudiziario ex art. 2409;
14/1/2004
96
La responsabilità degli
amministratori (art. 2476) - segue
e) I soci che intenzionalmente autorizzano o
decidono il compimento di atti dannosi per
la società, i soci o i terzi, rispondono in
solido con gli amministratori.
f) Si rende esplicito il principio per cui
l’approvazione del bilancio da parte dei
soci non libera gli amministratori da
responsabilità.
14/1/2004
97
Le decisioni dei soci: tratti
generali della nuova disciplina
Anche sotto questo profilo la disciplina è
autonoma da quella della SpA;
 Sono recepite le istanze di semplificazione e
di valorizzazione dell’autonomia statutaria
fatte proprie dalla legge delega;
 Emerge la rilevanza centrale della persona
dei soci.

14/1/2004
98
L’assemblea nella srl
a) Il metodo assembleare è necessario solo
nei casi indicati dall’articolo 24793;
b) Negli altri casi si può sostituire al metodo
assembleare il metodo referendario;
c) La disciplina dell’assemblea è rimessa
all’atto costitutivo; si prevede una
disciplina di carattere suppletivo circa le
modalità di convocazione ed i quorum;
14/1/2004
99
L’assemblea nella srl (segue)
d) E’ necessaria la tempestiva informazione
dei soci sugli argomenti da trattare;
e) Scompare la distinzione tra assemblea
ordinaria e straordinaria;
f) Muta la disciplina dell’assemblea
totalitaria;
g) L’art. 2479-ter detta una nuova disciplina
per l’invalidità delle decisioni dei soci.
14/1/2004
100
I controlli nella srl tradizionale
Nel codice del 1942 i meccanismi di controllo
della srl operavano a tre livelli:
 Controllo esercitato dal collegio sindacale;
 Controlli interni esercitati dai soci, nelle srl
senza collegio sindacale (vecchio art. 2489);
 Controllo esterno giudiziario, a norma
dell’articolo 2409 c.c..
14/1/2004
101
I controlli nella nuova srl
Il nuovo assetto dei controlli prevede:
 L’eliminazione del controllo giudiziario;
 Più ampi poteri di controllo per i soci non
amministratori (diritti di informazione e di
ispezione, art. 24762);
 L’obbligatorietà del collegio sindacale, al
superamento dei limiti di cui all’art. 2477.
14/1/2004
102
Il controllo dei soci
(nuovo art. 2476 c.c.)
I diritti di controllo spettano ai soci non
amministratori;
 I diritti di controllo non sono più legati alla
mancanza del collegio sindacale;
 L’oggetto dei diritti di ispezione è stato
ampliato (anche libri contabili);

14/1/2004
103
Il collegio sindacale nella srl
(nuovo art. 2477 c.c.)
Il collegio sindacale è obbligatorio solo se
ricorrono le condizioni dell’art. 2477;
 Al collegio obbligatorio si applicano le
disposizioni in tema di SpA;
 Nelle srl che non superano i limiti, l’atto
costitutivo può prevedere un collegio
sindacale o un revisore, e i relativi poteri.

14/1/2004
104
Aspetti discussi in tema di
collegio sindacale
Le competenze del collegio sindacale
obbligatorio: solo controllo contabile o
anche sull’amministrazione?
 Il controllo legale dei conti, nella srl
tenuta al bilancio consolidato: collegio
sindacale o revisore?
 La portata del richiamo alle disposizioni
in tema di SpA: solo quelle specifiche?

14/1/2004
105
La nuova disciplina della società
in accomandita per azioni
14/1/2004
106
L’accomandita per azioni nella
legge - delega
Il legislatore della riforma qualifica la
società in accomandita per azioni come
mera “variante” della società per azioni,
alla quale “saranno applicabili, in
quanto compatibili, le disposizioni in
materia di società per azioni” (art. 2, lett.
f), L. 366/2001).
14/1/2004
107
I tratti caratteristici della società
in accomandita per azioni
Il D. Lgs. 6/2003 lascia invariata, nella
sostanza, la disciplina previgente,
anche sotto il profilo letterale, sì da
mantenere inalterati i tratti distintivi
della società in accomandita per azioni.
14/1/2004
108
Gli aspetti critici della riforma
Il rinvio alle disposizioni della SpA opera
nei limiti della compatibilità con la
disciplina propria della S.a.p.a.. Possono
sorgere dubbi circa:
 I sistemi alternativi di governance e le
peculiarità dell’amministrazione di s.a.p.a.;
 L’accomandita per azioni unipersonale.
14/1/2004
109
La nuova disciplina delle
società cooperative
14/1/2004
110
Nozione e responsabilità per le
obbligazioni sociali
Elementi essenziali della nozione di società
cooperativa (art. 2511 c.c., nuovo testo):
 Capitale variabile;
 Scopo mutualistico;
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto
la società con il suo patrimonio (art. 2518
c.c., nuovo testo).
14/1/2004
111
Gli aspetti caratteristici delle
società cooperative
Principio della porta aperta;
 Voto capitario;
 Principio di parità di trattamento nei
rapporti tra socio e società;
 La relazione tra socio (cooperatore) e
società opera su due piani: rapporto
sociale e rapporto mutualistico.

14/1/2004
112
L’articolazione del tipo
SOCIETA'
COOPERATIVA
A MUTUALITA'
PREVALENTE
DIVERSA
REQUISITO
REQUISITO
GESTIONALE STATUTARIO
14/1/2004
113
Gli indici della prevalenza
(art. 2513 c.c.)
Sussiste “prevalenza” se il primo termine
supera il 50% del secondo:
 Ricavi vendite e prestazioni verso i soci (a),
e relativo totale (b);
 Costo lavoro soci (a), e relativo totale (b);
 Costo di produzione per beni o servizi
prestati dai soci (a), e relativo totale (b).
14/1/2004
114
La prevalenza nelle cooperative
agricole di cui all’art. 2135 c.c.
Per le cooperative agricole che
svolgono attività di cui all’art. 2135
c.c., vi è prevalenza se la quantità o il
valore dei beni conferiti dai soci
superano il 50% del totale della
quantità o valore dei prodotti conferiti.
14/1/2004
115
Gli obblighi della cooperativa a
mutualità prevalente
1.
2.
3.
Svolgere la propria attività in
conformità con l’articolo 2512 c.c.;
Rispettare i parametri quantitativi di
prevalenza relativi al tipo di scambio
mutualistico, secondo l’art. 2513 c.c.;
Inserire nell’atto costitutivo le clausole
dell’art. 2514 c.c..
14/1/2004
116
Gli obblighi della cooperativa a
mutualità prevalente (segue)
4.
5.
Documentare il rispetto della condizione
di prevalenza di cui agli artt. 2512-2513,
nelle forme previste dall’art. 2513 c.c..;
Iscriversi nell’Albo delle società
cooperative, nella sezione riservata alle
cooperative a mutualità prevalente (artt.
2512 c.c. e 223-sexiesdecies att. trans.);
14/1/2004
117
Gli obblighi della cooperativa a
mutualità prevalente (segue)
6.
7.
Depositare il bilancio d’esercizio presso
l’Albo predetto;
Indicare negli atti e nella
corrispondenza il numero di iscrizione
all’Albo delle società cooperative a
mutualità prevalente (art. 2515 c.c.).
14/1/2004
118
Mutualità prevalente e
mutualità “Basevi”
Nuovo art. 2514
Clausole L. Basevi
 Vietato distribuire
 Vietato distribuire
dividendi oltre
dividendi superiori
l’interesse massimo
al saggio di
dei buoni postali
interesse legale
fruttiferi, aumentato
ragguagliato al
di 2,5 punti rispetto
capitale versato;
al capitale versato;
14/1/2004
119
Mutualità prevalente e
mutualità “Basevi”

Remunerazione
degli strumenti
finanziari offerti in
sottoscrizione ai
soci cooperatori
superiore ai
dividendi per non
oltre 2 punti;
14/1/2004

(Nessuna clausola
corrispondente)
120
Mutualità prevalente e
mutualità “Basevi”
 Divieto
assoluto
di distribuire
riserve ai soci
cooperatori;
14/1/2004
 Divieto
di
distribuire riserve
fra i soci finché
dura la società;
121
Mutualità prevalente e
mutualità “Basevi”

Allo scioglimento
della società,
obbligo di
devolvere il
patrimonio (al netto
del capitale versato
e dei dividendi
maturati) ai fondi
mutualistici.
14/1/2004

Allo scioglimento
della società,
obbligo di
devolvere il
patrimonio (al netto
del capitale versato
e dei dividendi
maturati) ai fondi
mutualistici.
122
La disciplina applicabile alle
società cooperative
SOCIETA'
COOPERATIVE
DISCIPLINATE
DA
LEGGI SPECIALI
NON DISCIPLINATE
DA
LEGGI SPECIALI
SI APPLICANO
LE
LEGGI SPECIALI
TITOLO VI (LIBRO V)
CODICE CIVILE
TITOLO VI (LIBRO V)
CODICE CIVILE
IN QUANTO COMPATIBILE
NORME DELLA SpA
IN QUANTO COMPATIBILI
SALVO OBBLIGO O OPZIONE
PER MODELLO SRL
14/1/2004
123
Cooperative a modello srl e
cooperative a modello SpA
SOCIETA'
COOPERATIVA
FRA 3 E 8 SOCI,
NECESSARIAMENTE
PERSONE FISICHE
OBBLIGO
DI
ADOTTARE
IL MODELLO SRL
9 SOCI O PIU'
MENO DI 20 SOCI;
20 SOCI O PIU',
OPPURE
E
OLTRE 1 MLN EURO
ATTIVO PATRIMONIALE
ATTIVO PATRIMONIALE
OLTRE 1 MLN EURO
SCELTA RIMESSA
ALLO STATUTO;
NEL SILENZIO
MODELLO SPA
14/1/2004
APPLICAZIONE
MODELLO SpA
124
L’ingresso nella società
cooperativa (art. 2528 c.c.)
L’ingresso di un nuovo socio avviene su
domanda dell’interessato (come prima);
 Gli amministratori valutano la domanda, e
sono tenuti a motivare l’eventuale rigetto;
 La riforma introduce il riesame della
domanda rigettata, a cura dell’assemblea.

14/1/2004
125
Il trasferimento della
partecipazione (nuovo art. 2530)




Gradimento degli amministratori obbligatorio;
Il diniego di autorizzazione al trasferimento
deve essere tempestivo e motivato;
A favore dell’aspirante cedente opera un
meccanismo di silenzio-assenso;
A fronte del diniego di autorizzazione, il socio
può proporre opposizione al Tribunale.
14/1/2004
126
Lo scioglimento del singolo
rapporto sociale
Il singolo rapporto sociale si scioglie per
morte, recesso od esclusione;
 Il socio uscente e gli eredi del socio defunto
(salvo continuazione del rapporto) hanno
diritto alla liquidazione della quota, secondo
l’art. 2514 o l’art. 2535;
 Gli effetti sul rapporto mutualistico sono
regolati dagli artt. 2532 e 2533 c.c..

14/1/2004
127
Il recesso del socio cooperatore
(nuovi artt. 2530 e 2532 c.c.)
La nuova disciplina contempla il recesso
per cause legali e per cause statutarie;
 Tra le cause legali si distinguono quelle
tipiche delle società cooperative e quelle
conseguenti al modello di riferimento
prescelto (srl o SpA).

14/1/2004
128
Modalità di esercizio del recesso
(nuovo art. 2532 c.c.)
E’ vietato il recesso parziale;
 L’intento di recedere va comunicato per
lettera raccomandata agli amministratori;
 Gli amministratori valutano la sussistenza
dei presupposti del recesso, e comunicano al
socio l’esito dell’accertamento;
 In caso di esito negativo, il socio può
proporre opposizione al Tribunale.

14/1/2004
129
Le cause di esclusione dalla
società cooperativa:
1.
2.
3.
4.
Mancato pagamento, totale o parziale, della
quota o delle azioni (artt. 2531 e 2533);
Cause previste nell’atto costitutivo;
Gravi inadempienze del socio alle
obbligazioni che derivano dalla legge,
dall’atto costitutivo, dal regolamento o dal
rapporto mutualistico;
Mancanza o perdita dei requisiti necessari;
14/1/2004
130
Le cause di esclusione dalla
società cooperativa (segue)
5.
6.
Interdizione del socio, inabilitazione, condanna
ad una pena che comporti l’interdizione anche
temporanea dai pubblici uffici (art. 2286,
richiamato dal 2533, per la parte non assorbita
da espresse disposizioni dell’articolo 2533
stesso);
Dichiarazione di fallimento del socio (art. 2288,
1° comma, richiamato dal 2533).
14/1/2004
131
Procedura per l’esclusione
(nuovo art. 2533 c.c.)
ACCERTAMENTO
CAUSA
DI ESCLUSIONE
DELIBERA DI ESCLUSIONE
ADOTTATA
DAGLI AMMINISTRATORI
OBBLIGO
DI
COMUNICAZIONE
AL SOCIO
60 GIORNI
DALLA RICEZIONE
PER PROPORRE OPPOSIZIONE
AL TRIBUNALE
14/1/2004
132
Disciplina dell’assemblea
(nuovi artt. 2538-2540)
1. Ha diritto di voto il socio iscritto da
almeno 90 giorni nel libro dei soci;
2. Ogni socio ha diritto ad un solo voto;
3. Il principio del voto pro capite può essere
derogato per previsione statutaria nei casi
previsti dalla legge, riferiti alla presenza di
particolari soci (art. 2538) e all’oggetto
della deliberazione (art. 2543).
14/1/2004
133
Le situazioni soggettive del socio
Con riguardo al socio cooperatore, ci si può
domandare:
 Se sia configurabile un diritto soggettivo
alla prestazione mutualistica;
 Se sia configurabile un diritto al ristorno;
 Se sia configurabile un diritto agli utili, sia
pure nella ridotta misura di legge.
14/1/2004
134
Maggioranze e voto in assemblea
La determinazione del quorum costituivo e
di quello deliberativo è libera;
 L’atto costitutivo può prevedere il voto per
corrispondenza o con altri mezzi di
telecomunicazione. Nel caso di voto per
corrispondenza, l’art. 2538 mira a garantire
l’effettiva formazione della volontà sociale.

14/1/2004
135
I limiti al diritto di voto
Sono previsti limiti al diritto di voto:
a) Correlati alla struttura finanziaria della
società cooperativa, e finalizzati ad evitare
che si eluda il principio di pari influenza di
ciascun socio;
b) Correlati alla particolare struttura e
composizione della compagine, quando
l’autonomia statutaria l’abbia valorizzata
attraverso il voto plurimo.
14/1/2004
136
La rappresentanza in assemblea
(art. 2539)
La disciplina riguarda solo la cooperativa a
modello SpA, e si caratterizza per:
 Il principio del carattere personale della
partecipazione cooperativa;
 La limitazione numerica delle deleghe;
 L’attenzione alle esigenze e alla realtà
operativa delle cooperative di produzione.
14/1/2004
137
Le assemblee separate
(art. 2540 c.c.)
L’istituto si applica solo alle cooperative
non quotate, in via obbligatoria oppure
facoltativa secondo le disposizioni dell’art.
2540;
 Pregi della riforma: si impone la
rappresentanza proporzionale delle
minoranze e si disciplina l’invalidità delle
deliberazioni delle assemblee separate.

14/1/2004
138
Amministrazione e controllo
(artt 2542-2544)
14/1/2004
139
Nomina degli amministratori
La nomina degli amministratori compete
all’assemblea, con le seguenti eccezioni:
a) i primi amministratori;
b) la riserva di nomina operata dall’atto
costitutivo.
 In ogni caso la maggioranza degli
amministratori deve essere nominata
dall’assemblea.

14/1/2004
140
Requisiti e rieleggibilità degli
amministratori
La maggioranza degli amministratori
deve essere scelta tra i soci cooperatori o
tra le persone indicate dai soci
cooperatori persone giuridiche.
 Nelle (sole) cooperative a modello SpA,
è obbligatorio limitare la rieleggibilità
degli amministratori e il cumulo delle
cariche.

14/1/2004
141
I poteri non delegabili
 Attraverso
l’indicazione dei poteri non
delegabili (art. 2542), si afferma il
principio della necessaria collegialità
dell’organo amministrativo per le
decisioni che incidono in misura
rilevante sull’organizzazione della
società e sul rapporto mutualistico.
14/1/2004
142
Obblighi tipici degli
amministratori di cooperative:



Nelle cooperative a mutualità prevalente,
attestare nella nota integrativa, la sussistenza
dei requisiti di “prevalenza” dell’art. 2513 c.c.;
In tutte, specificare nella relazione sulla
gestione i criteri seguiti per il perseguimento
dello scopo mutualistico;
In tutte, illustrare (nella stessa relazione) la
politica di ammissione dei nuovi soci.
14/1/2004
143
Qualità di socio e assunzione
della carica di amministratore

Fermo restando che la maggioranza degli
amministratori deve essere scelta tra i soci
cooperatori (o tra le persone indicate dai
soci cooperatori persone giuridiche), l’atto
costitutivo può prevedere che uno o più
amministratori siano scelti tra gli
appartenenti alle diverse categorie di soci,
in proporzione all’interesse che ogni
categoria ha nell’attività sociale.
14/1/2004
144
Qualità di socio e legittimazione
ad eleggere gli amministratori

Ferma la regola secondo la quale la
nomina della maggioranza degli
amministratori compete all’assemblea,
l’atto costitutivo può riservare ai
possessori di strumenti finanziari il
diritto di eleggere fino a 1/3 degli
amministratori.
14/1/2004
145
I modelli alternativi nelle società
cooperative (art. 2544 c.c.)

Nel sistema dualistico si può attribuire ai
possessori di strumenti finanziari il diritto di
eleggere fino a 1/3 dei consiglieri di
sorveglianza e fino a 1/3 dei consiglieri di
gestione. I consiglieri di sorveglianza eletti
dai soci cooperatori devono essere scelti tra
i soci cooperatori o tra le persone indicate
dai cooperatori persone giuridiche.
14/1/2004
146
I modelli alternativi nelle società
cooperative - segue

Nel sistema monistico si può attribuire ai
possessori di strumenti finanziari il diritto
di eleggere fino a 1/3 degli amministratori.
Gli amministratori eletti dai possessori di
strumenti finanziari non possono ricevere
deleghe operative, né far parte del
comitato esecutivo.
14/1/2004
147
Modelli alternativi e società
cooperative: aspetti critici
Il sistema delineato dagli artt. 2542 e 2544
si discosta dalle previsioni generali in tema
di nomina del consiglio di gestione nel
sistema dualistico;
 I requisiti dei consiglieri di sorveglianza
nella SpA, e la composizione del consiglio
stesso nelle società cooperative.

14/1/2004
148
L’organo interno di controllo
(nuovo art. 2543)
 Il
collegio sindacale è obbligatorio solo
se si verifica una delle tre condizioni
indicate dall’art. 2543 c.c.;
 L’apertura all’autonomia statutaria circa
il voto per l’elezione dell’organo di
controllo può contribuire a rafforzare il
controllo interno sulla gestione.
14/1/2004
149
L’organo interno di controllo
(segue)
L’ambito di applicazione e la portata
dell’art. 2543 hanno dato luogo ad
interpretazioni contrastanti;
 Occorre coordinare l’art. 2543 con la
disciplina in materia di vigilanza sugli
enti cooperativi.

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Il controllo giudiziario nelle
cooperative
Nel coordinare l’art. 2545-quaterdecies con l’art.
2409, sorgono dubbi circa:
 Legittimazione a presentare la denuncia
(quorum e soggetti legittimati);
 Forme della vigilanza amministrativa e rimedi
endosocietari che conducono alla sospensione
del procedimento di cui all’art. 2409 (opera la
prevenzione?).
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