IL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO Dalla Legge n. 366 del 3/10/2001 al D. Lgs. n. 6 del 17/1/2003 14/1/2004 1 Le parole - chiave della legge delega Semplificazione; Flessibilità; Autonomia statutaria; Trasparenza. 14/1/2004 2 La nuova disciplina della SpA nella legge delega (art. 4) Centralità dell’azione, della circolazione della partecipazione e del ricorso al mercato del capitale di rischio; Autonomia statutaria correlata al grado di apertura della società; Assetto organizzativo articolato; Limitata attenzione alla tutela delle minoranze. 14/1/2004 3 La nuova disciplina della srl nella legge delega (art. 3) Autonomia del modello “società a responsabilità limitata” rispetto alla SpA; Rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci; Ampia autonomia statutaria; Libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi. 14/1/2004 4 La nuova disciplina delle società cooperative nella l. delega (art. 5) Richiamo ai principi generali in tema di società di capitali, in quanto compatibili; Funzione sociale della cooperativa e dello scopo mutualistico; Distinzione fra le società cooperative costituzionalmente riconosciute e le altre, riservando solo alle prime i benefici fiscali. 14/1/2004 5 La costituzione della SpA Permane l’alternativa tra la stipulazione simultanea e la costituzione per pubblica sottoscrizione; Nella fase costitutiva il controllo di legalità è affidato in via esclusiva al notaio rogante; Si introduce la possibilità di costituire la società per atto unilaterale. 14/1/2004 6 L’atto costitutivo di SpA Forma Atto pubblico a pena di nullità; Contenuto Tra i punti modificati: la sede sociale, l’oggetto, la durata; Adempimenti pubblicitari la riforma abbrevia il termine per il deposito presso il Registro delle Imprese. 14/1/2004 7 Le operazioni compiute prima dell’iscrizione della società La riforma detta una nuova disciplina della responsabilità per le operazioni compiute in nome e per conto della costituenda società; Nuova anche la disciplina per l’emissione e la vendita delle azioni prima dell’iscrizione. 14/1/2004 8 La SpA unipersonale La disciplina è allineata a quella della srl unipersonale; La perdita del beneficio della responsabilità limitata si verifica in due ipotesi; E’ ridisegnato il regime di trasparenza delle operazioni con l’unico socio. 14/1/2004 9 La nullità della SpA iscritta Il nuovo testo dell’art. 2332 c.c. riduce a tre le cause di nullità della società iscritta nel Registro delle Imprese; Rimane immutata la disciplina degli effetti della sentenza di nullità, perciò la nullità opera come causa di scioglimento della società stessa. 14/1/2004 10 I conferimenti nella SpA I profili di novità della riforma riguardano: I conferimenti in danaro (misura del versamento minimo, e sua rilevanza); La stima dei conferimenti in natura; L’assegnazione delle azioni, a fronte dei conferimenti. 14/1/2004 11 I conferimenti in danaro La nuova misura del versamento minimo richiesto intende favorire la competizione tra ordinamenti e, in generale, anche quella fra tipi societari (si veda, per la srl, il nuovo art. 2463); Si attenua la rilevanza del mancato versamento minimo, in coerenza con l’art. 4, comma 3°, lett. b) della legge delega. 14/1/2004 12 La stima dei conferimenti in natura La competenza a nominare il perito è ora attribuita al Tribunale; I termini della responsabilità del perito sono precisati e resi più rigorosi; La revisione della stima è affidata ai soli amministratori. 14/1/2004 13 L’assegnazione delle azioni ai soci conferenti (art. 2346) Il regime legale, derogabile, prevede l’assegnazione delle azioni secondo il principio di proporzionalità tra capitale sottoscritto e valore delle azioni ricevute. Per effetto della riforma, l’atto costitutivo può prevedere una diversa distribuzione delle azioni (cioè: non proporzionale nel senso sopra indicato). 14/1/2004 14 VICENDE DEL RAPPORTO SOCIALE 14/1/2004 15 L’acquisto della partecipazione La partecipazione in SpA si può acquistare in fase di costituzione, o successivamente, per trasferimento fra vivi o a causa di morte. L’incorporazione della partecipazione nel titolo azionario la rende tipicamente destinata alla circolazione, e in linea di principio liberamente trasferibile. 14/1/2004 16 Il trasferimento della partecipazione e l’art. 2355-bis L’art. 2355-bis, di nuova introduzione, prevede espressamente: La liceità delle clausole di intrasferibilità delle azioni, purché il vincolo non ecceda la durata massima prefissata dall’art. 23551; La liceità di clausole di prelazione e di gradimento non mero (già prima sostenuta); 14/1/2004 17 Trasferimento di partecipazione e art. 2355-bis (segue) L’efficacia anche delle clausole di mero gradimento, a condizione che sia previsto l’obbligo di riacquisto a carico della società o dei soci, oppure il diritto di recesso; Per i trasferimenti a causa di morte, una disciplina specifica (art. 2355-bis, terzo comma). 14/1/2004 18 L’azionista moroso L’unico caso di esclusione legale del socio di SpA è quello disciplinato dall’articolo 2344, come già prima dell’entrata in vigore della riforma; L’esclusione del socio in mora non opera di diritto, ma è rimessa alla valutazione degli amministratori, ai quali spetta decidere se avviare, in alternativa, l’azione esecutiva. 14/1/2004 19 La posizione soggettiva dei soci La legge delega sancisce il principio direttivo della centralità della partecipazione sociale e della sua circolazione; In linea di principio, i diritti e gli obblighi dei soci di SpA sono il riflesso della titolarità delle azioni, e le posizioni soggettive dei titolari di azioni della stessa categoria sono standardizzate. 14/1/2004 20 Gli obblighi dell’azionista L’azionista in quanto tale ha l’obbligo di eseguire il conferimento promesso nei modi di legge; Può essere tenuto ad effettuare le prestazioni accessorie eventualmente previste; In quanto parte del contratto di società, assume gli obblighi che conseguono alla stipulazione di ogni contratti, quindi quello di esecuzione secondo correttezza e buona fede. 14/1/2004 21 I diritti dell’azionista La partecipazione azionaria conferisce diritti patrimoniali e amministrativi, questi ultimi individuali o della minoranza; La riforma interviene tanto sui primi (ad es. diritto di recesso) quanto sui secondi (ad es. diritto di intervento, di voto, di impugnare le deliberazioni assembleari). 14/1/2004 22 Il diritto di recesso: generalità Scompare il principio di tassatività delle cause di recesso, e la configurazione dell’istituto si apre all’autonomia statutaria; Si valorizza il recesso quale mezzo di tutela per il socio, dinanzi a mutamenti nelle condizioni di rischio dell’investimento, non solo quale strumento di reazione al dominio della maggioranza. 14/1/2004 23 Le principali modifiche alla disciplina del recesso Le novità di maggior rilievo riguardano: La legittimazione a recedere; L’espressa previsione del recesso parziale; I criteri in base ai quali si determina il valore della partecipazione; Il procedimento di liquidazione della partecipazione. 14/1/2004 24 Le nuove fattispecie di recesso Il nuovo testo dell’art. 2437 prevede: 1. Cause legali inderogabili di recesso; 2. Cause legali derogabili; 3. Cause convenzionali (permesse solo nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio). 14/1/2004 25 Le cause legali inderogabili di recesso L’art. 24371 nuovo testo presenta: Un ampliamento delle fattispecie di recesso inderogabili; La riformulazione di ipotesi già contemplate nel vecchio testo dell’art. 2437. 14/1/2004 26 Le cause legali derogabili di recesso L’art. 24372 attribuisce il diritto di recesso, salvo diversa disposizione statutaria: a) In caso di proroga del termine di durata della società; b) In caso di introduzione o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni. 14/1/2004 27 I soggetti legittimati a recedere CODICE DEL 1942: RIFORMA: I soci assenti e I soci che non dissenzienti rispetto alle deliberazioni di cui all’art. 2437. hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni di cui all’art. 2437. 14/1/2004 28 Le modalità di esercizio del diritto di recesso Il recesso può essere parziale; La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con raccomandata spedita entro 15 giorni dall’iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, ovvero entro 30 giorni da quando il socio viene a conoscenza del fatto che integra la causa di recesso. 14/1/2004 29 Gli effetti della comunicazione di recesso PER IL SOCIO: Obbligo di depositare le azioni presso la sede sociale; Divieto di trasferire le azioni stesse; PER LA SOCIETA’: Obbligo di procedere al rimborso secondo le modalità del nuovo art. 2437-ter. 14/1/2004 30 La posizione del recedente La dichiarazione di recesso non produce l’immediato scioglimento del rapporto sociale. Ci si chiede perciò se, nei 90 giorni in cui la società può vanificare la dichiarazione di recesso, il socio: a) Possa esercitare i diritti patrimoniali; b) Possa continuare ad esercitare quelli amministrativi. 14/1/2004 31 Il diritto di voto (artt. 2351-2352) Sono confermati i principi per cui: Ogni azione attribuisce il voto; E’ vietato emettere azioni con voto plurimo. Le novità della Riforma riguardano: Il nuovo testo dell’art. 23512; La possibilità che l’autonomia statutaria incida sulla correlazione rischio – potere. 14/1/2004 32 L’esercizio del diritto di voto Anche dopo la riforma sono previste ipotesi nelle quali l’azionista non può esercitare il voto, ad esempio: Pegno, usufrutto e sequestro di azioni; Azionista moroso (ex art. 2344); Socio amministratore e socio consigliere di gestione, nei casi previsti dall’art. 2373. 14/1/2004 33 Il diritto di intervento (art. 2370) Nel sistema delineato dalla Riforma: Il diritto di intervento è configurato come strumentale al voto; E’ soppresso l’obbligo del preventivo deposito delle azioni; Lo Statuto può consentire il voto telematico o per corrispondenza. 14/1/2004 34 L’invalidità delle deliberazioni assembleari nel nuovo art. 2377 Il diritto di impugnare le deliberazioni non conformi alla legge o all’atto costitutivo, da diritto individuale diventa in linea di principio diritto della minoranza qualificata; Il socio non legittimato ad impugnare è “compensato” con la previsione di una tutela di tipo risarcitorio; 14/1/2004 35 Il diritto di denuncia al collegio sindacale (art. 2408 c.c.) Resta la legittimazione individuale del socio a denunciare i fatti che ritenga censurabili; Nel caso di denuncia proveniente dalla minoranza, si prevede quorum differenziato per le società aperte rispetto a quelle chiuse, e vengono riformulati gli obblighi del collegio sindacale conseguenti alla denuncia. 14/1/2004 36 L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA SPA 14/1/2004 37 Aspetti generali In attuazione della legge delega, sono introdotti tre sistemi di amministrazione e controllo, tra i quali la società è libera di scegliere il più adatto alle proprie esigenze; I compiti dell’assemblea ordinaria variano in relazione al modello di governo prescelto. 14/1/2004 38 I sistemi di amministrazione e controllo MODELLO TRADIZIONALE ALTERNATIVO DUALISTICO 14/1/2004 MONISTICO 39 MODELLO TRADIZIONALE ASSEMBLEA ORGANO AMMINISTRATIVO 14/1/2004 COLLEGIO SINDACALE REVISORE oppure SOCIETA' DI REVISIONE 40 MODELLO DUALISTICO ASSEMBLEA CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA REVISORE oppure SOCIETA' DI REVISIONE CONSIGLIO DI GESTIONE 14/1/2004 41 MODELLO MONISTICO ASSEMBLEA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMITATO INTERNO DI CONTROLLO 14/1/2004 REVISORE oppure SOCIETA' DI REVISIONE AMMINISTRATORI OPERATIVI 42 L’amministrazione nel modello tradizionale Si precisa, conformemente alle indicazioni della legge delega, che gli amministratori hanno la responsabilità esclusiva della gestione dell’impresa sociale; Viene, parallelamente, escluso ogni ruolo gestionale dell’assemblea, se non negli ambiti eventualmente previsti dalla legge. 14/1/2004 43 Struttura e funzionamento dell’organo amministrativo Rispetto alla disciplina previgente, la riforma: Precisa i compiti del Presidente del consiglio di amministrazione; Esplicita le modalità del rapporto tra il consiglio e gli organi delegati, secondo criteri già affermati dagli interpreti. 14/1/2004 44 I controlli nella disciplina delle SpA La legge delega impone, per la SpA, un assetto organizzativo che promuova l’efficienza e la correttezza della gestione (art. 4, co. 2, lett. b). Di qui la necessaria presenza di un organo di controllo interno, quale che sia il modello di governo adottato, e l’esigenza di un controllo contabile svolto da soggetti con adeguata professionalità. 14/1/2004 45 La nuova disciplina del collegio sindacale di SpA Composizione invariata; Ridefiniti i requisiti di professionalità; Ridefinite le cause di ineleggibilità e di decadenza; Ridefiniti i poteri e i doveri del collegio. 14/1/2004 46 Composizione del collegio sindacale e requisiti dei sindaci Il collegio sindacale ha struttura semirigida; I necessari requisiti di professionalità sono differenziati all’interno del collegio; E’ irrilevante l’anzianità di iscrizione del revisore; Non è risolto il dubbio se sia lecito scegliere un sindaco – società. 14/1/2004 47 Cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci Si confermano le cause attualmente previste; E’ resa più stringente la disciplina tesa ad evitare rapporti di parentela tra sindaci ed amministratori della SpA, e delle società ad essa legate, ed è arricchita la disciplina degli altri rapporti che precludono l’accesso alla carica (o il suo mantenimento). 14/1/2004 48 Le funzioni del collegio sindacale 1. 2. Controllo sull’amministrazione, ma non - in linea di principio - controllo contabile; Vigilanza sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; in particolare vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento (art. 2403 c.c., n.t.). 14/1/2004 49 I poteri del collegio sindacale La Riforma prevede: La conferma dei poteri attuali; L’attribuzione di nuovi poteri, sulla scia della disciplina delle società quotate; La valorizzazione dei compiti di vigilanza, nella prospettiva dell’appartenenza ad un gruppo di società. 14/1/2004 50 Il controllo sull’amministrazione nel sistema dualistico Caratteristico del consiglio di sorveglianza è il ruolo di diaframma fra proprietà e gestione, con il compito di garantire la correttezza dell’agire di amministratori che lo stesso consiglio ha nominato; Requisiti di indipendenza analoghi a quelli dei sindaci; requisiti di professionalità appena regolati (con spazi per lo statuto). 14/1/2004 51 Il controllo sull’amministrazione nel sistema monistico Requisiti di indipendenza analoghi a quelli dei sindaci; Necessaria previsione statutaria di requisiti di professionalità (facoltativi per il consiglio di sorveglianza); Posizione ambigua; Poteri meno incisivi di quelli dei sindaci, a scapito del controllo stesso. 14/1/2004 52 Il controllo contabile Inderogabilmente attribuito a un soggetto distinto da quello incaricato del controllo sull’amministrazione nelle società aperte; Requisiti di indipendenza più rigorosi di quelli richiesti per i sindaci; Centrale, nell’ambito delle relative funzioni, la relazione al bilancio d’esercizio. 14/1/2004 53 Le novità in tema di controllo giudiziario (art. 2409) Muta l’ambito di applicazione; Mutano i presupposti della denunzia; Mutano le disposizioni relative alle parti del procedimento, allo stesso procedimento, alla fase istruttoria e ai provvedimenti del Tribunale. 14/1/2004 54 Il nuovo ambito di applicazione del controllo giudiziario Per le SpA la riforma mantiene l’istituto; L’applicazione del controllo giudiziario viene estesa alle società cooperative; Il controllo giudiziario non è contemplato nell’ambito della disciplina della srl. 14/1/2004 55 Le novità nei presupposti della denunzia al Tribunale Le gravi irregolarità devono essere state commesse dagli amministratori in violazione dei loro doveri; E’ richiesto il danno potenziale, a carico della società o delle società da essa controllate. 14/1/2004 56 La legittimazione attiva e passiva La legittimazione a presentare la denunzia è stata attribuita anche all’organo di controllo della società; E’ stata, invece, limitata l’iniziativa del Pubblico Ministero; La norma non fa più riferimento alla legittimazione passiva dei sindaci. 14/1/2004 57 L’ispezione e l’amministrazione giudiziaria La società può impedire, quantomeno temporaneamente, l’ispezione; E’ prevista la reclamabilità del decreto che dispone l’ispezione; L’amministratore giudiziario deve rendere conto al Tribunale del suo operato; può proporre l’ammissione della società ad una procedura concorsuale. 14/1/2004 58 La nuova disciplina della società a responsabilità limitata 14/1/2004 59 La costituzione della srl Permane la possibilità di costituzione per contratto o per atto unilaterale; L’atto costitutivo deve rivestire la forma solenne a pena di nullità; Il controllo di legalità rimane affidato in via esclusiva al notaio rogante. 14/1/2004 60 L’atto costitutivo di srl Forma Atto pubblico a pena di nullità; Contenuto Tra i punti modificati: la sede sociale, l’oggetto, la durata; Adempimenti pubblicitari la riforma abbrevia il termine per il deposito presso il Registro delle Imprese. 14/1/2004 61 Il contenuto dell’atto costitutivo (nuovo art. 2462, 2° comma) In virtù della riforma: Alcuni elementi già previsti nel previgente art. 2475 sono stati riformulati; La durata della società non è più elemento necessario dell’atto costitutivo; Le norme sul funzionamento della società devono essere incluse nell’atto costitutivo. 14/1/2004 62 I richiami alla SpA Il richiamo alle disposizioni della SpA investe: Le condizioni per la costituzione; Gli adempimenti pubblicitari; Gli effetti dell’iscrizione e le operazioni compiute prima di essa in nome della società; La nullità della società iscritta; La partecipazione agli utili dei soci fondatori. 14/1/2004 63 La srl unipersonale La riforma interviene sui seguenti aspetti: A. L’individuazione dei casi nei quali il socio unico perde il beneficio della responsabilità limitata; B. Il regime di trasparenza dei contratti e delle operazioni con l’unico socio. 14/1/2004 64 A) Le cause della perdita della responsabilità limitata La nuova disciplina riduce i presupposti che comportano la responsabilità illimitata dell’unico socio per le obbligazioni sociali; Ciascuno di tali presupposti, individuati dal nuovo articolo 2462, opera in via autonoma ed è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità illimitata del socio unico. 14/1/2004 65 B) I contratti e le operazioni con il socio unico Tali contratti ed operazioni sono opponibili ai creditori sociali se risultano dal libro delle decisioni degli amministratori, o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento; Non è più vietato che i crediti del socio unico non illimitatamente responsabile verso la società siano assistiti da cause legittime di prelazione. 14/1/2004 66 I conferimenti nella srl: introduzione In conformità con le indicazioni della legge delega: E’ ampliata l’area delle entità conferibili; E’ semplificato il procedimento di stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti; L’incidenza delle partecipazioni dei soci può essere regolata sulla base di scelte contrattuali. 14/1/2004 67 Conferimenti, capitale sociale e partecipazione Gli aspetti salienti della nuova disciplina si possono così sintetizzare : 1. Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale (art. 24641 c.c.); 14/1/2004 68 Conferimenti, capitale sociale e partecipazione 2. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica (art. 24642 c.c.); 14/1/2004 69 Conferimenti, capitale sociale e partecipazione 3. L’atto costitutivo può derogare al principio della proporzionalità tra il conferimento e la partecipazione (art. 24682 c.c.); 14/1/2004 70 Conferimenti, capitale sociale e partecipazione 4. L’atto costitutivo può derogare al principio della proporzionalità tra diritti sociali e misura della partecipazione (art. 24682-3 c.c.). 14/1/2004 71 I conferimenti in danaro (nuovo art. 24644) Si riduce la percentuale dei conferimenti in danaro da versare contestualmente alla sottoscrizione; Si offre ai soci la possibilità di sostituire il versamento minimo con la stipulazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria. 14/1/2004 72 I conferimenti di beni in natura e di crediti (nuovo art. 24645) Le garanzie richieste ai soci conferenti beni in natura o crediti sono immutate; Si conferma l’obbligo di liberare per intero, all’atto della sottoscrizione, le quote emesse a fronte di tali conferimenti; L’obbligo predetto va coordinato con il precetto dell’art. 2464, comma 2°. 14/1/2004 73 Il socio d’opera o di servizi nella srl (nuovo art. 24646) L’introduzione della figura del socio d’opera o di servizi accentua i tratti personalistici del modello della srl, in contrapposizione con la società per azioni; Secondo un orientamento, il socio d’opera troverebbe spazio nella srl riformata soprattutto nella versione “spuria”. 14/1/2004 74 Le vicende del rapporto sociale 14/1/2004 75 Il trasferimento della quota di srl (art. 2470) Forma e pubblicità immutate; Rispetto al regime previgente, la riforma appresta una tutela per l’esigenza del socio di non restare “prigioniero” della società; Si introduce un meccanismo specifico per la soluzione del conflitto tra più acquirenti della medesima quota. 14/1/2004 76 L’esclusione del socio di srl (nuovo art. 2473-bis) La riforma apre nuovi spazi all’autonomia statutaria anche sotto questo profilo. Si potranno prevedere cause statutarie di esclusione, purché siano specifiche e ricorra la “giusta causa”. L’operatività delle cause trova, però, un limite invalicabile nell’esigenza di tutela dell’integrità del capitale sociale a garanzia dei creditori. 14/1/2004 77 La posizione dei soci di srl Rilevanza centrale della persona del socio; e Rilevanza centrale dei rapporti contrattuali tra i soci, devono ispirare, secondo il legislatore delegante, la nuova disciplina della srl 14/1/2004 78 I diritti amministrativi e patrimoniali dei soci di srl Il contenuto della partecipazione, dal punto di vista patrimoniale e amministrativo si può plasmare secondo le esigenze concrete; Per il diritto di voto rimane fermo il principio capitalistico; Il socio che non vi abbia consentito, ha diritto di impugnare le decisioni dei soci non conformi alla legge o allo statuto. 14/1/2004 79 Il diritto di recesso del socio (art. 2473) La nuova disciplina è autonoma rispetto a quella della SpA, e contempla la possibilità di introdurre cause statutarie di recesso. Alle ipotesi di recesso indicate dall’articolo 2473 devono aggiungersi quelle previste dall’articolo 2481-bis del codice civile e dall’art. 34 del D. Lgs. 5/2003. 14/1/2004 80 Il diritto di recesso (segue) Le modalità di esercizio del diritto di recesso sono rimesse allo statuto; la società può vanificare il recesso. L’equilibrio tra l’interesse del socio ad una valutazione della quota non penalizzante e l’esigenza di tutelare l’integrità del capitale sociale è alla base della disciplina della liquidazione della partecipazione del socio recedente. 14/1/2004 81 L’organizzazione interna della srl Le indicazioni della legge delega: Libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi; Ampia autonomia statutaria per forme organizzative, procedimenti decisionali e strumenti di tutela degli interessi dei soci. 14/1/2004 82 L’organizzazione interna della srl L’attuazione della delega permette: Libera ripartizione dei compiti fra soci ed amministratori, con il limite delle decisioni inderogabilmente attribuite ai soci dall’art. 2479; Libertà dei procedimenti decisionali; 14/1/2004 83 L’organo amministrativo nella srl Secondo il modello legale (derogabile): a) L’amministrazione della società spetta ad uno o più soci, nominati con decisione dei soci (art. 24751); b) Se vi sono più amministratori, formano un consiglio di amministrazione. 14/1/2004 84 La nomina degli amministratori I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo (come prima); I successivi sono nominati con decisione dei soci, adottata secondo l’articolo 2479; E’ fatta salva l’eventuale diversa previsione dell’atto costitutivo. 14/1/2004 85 L’autonomia statutaria e la nomina degli amministratori L’atto costitutivo può: Contemplare la possibilità di nominare amministratore un soggetto non socio; Attribuire ad uno o più soci particolari diritti amministrativi (art. 24683). 14/1/2004 86 Le vicende della carica di amministratore La durata della carica continua a non essere predeterminata dal legislatore; La cessazione, la revoca, la sostituzione ed il compenso degli amministratori non sono espressamente disciplinati. 14/1/2004 87 Struttura e funzionamento dell’organo amministrativo Permane la possibilità di scegliere tra un organo amministrativo unipersonale oppure pluripersonale; Nel caso in cui l’organo amministrativo sia pluripersonale, la nuova disciplina prevede, ma solo in via suppletiva, che sia istituito un consiglio di amministrazione. 14/1/2004 88 Autonomia statutaria e organo amministrativo L’atto costitutivo può: Prevedere l’amministrazione pluripersonale in forma disgiuntiva o congiuntiva (art. 24753); Sostituire al metodo collegiale, per le deliberazioni consiliari, la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto (art. 24754). 14/1/2004 89 Le competenze degli amministratori e quelle dei soci La legge indica espressamente alcuni compiti spettanti all’organo amministrativo (ad es. art. 2475 u.c) e, parallelamente, talune decisioni riservate ai soci (art. 2479); Fermi i vincoli così fissati, è l’autonomia statutaria a delimitare i rispettivi ambiti di competenza. 14/1/2004 90 Competenze inderogabili dell’organo amministrativo L’ultimo comma dell’art. 2475 riserva in ogni caso “all’organo amministrativo” alcune deliberazioni di centrale rilevanza. La riserva si presta a più interpretazioni: la si può riferire solamente all’ambito delle competenze degli amministratori, o anche alle modalità del relativo esercizio. 14/1/2004 91 Funzionamento dell’organo amministrativo: alcuni dubbi. Nel caso di amministrazione collegiale: manca una disciplina del funzionamento del CdA e delle relative deliberazioni; Nel caso dei sistemi alternativi mutuati dalla disciplina delle società di persone, sono stati avanzati dubbi circa l’opposizione ad atti di amministrazione (ex art. 2257). 14/1/2004 92 Amministratori e rappresentanza (nuovo art. 2475-bis) Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società (art. 2475-bis); I limiti al potere di rappresentanza contenuti nell’atto costitutivo o in quello di nomina non sono opponibili ai terzi, neppure se pubblicati, salvo se ne provi il dolo; L’oggetto sociale non funge più da limite al potere di rappresentanza. 14/1/2004 93 Il conflitto di interessi degli amministratori (art. 2475-ter) Sul punto la riforma introduce per la srl una disciplina autonoma da quella della SpA; Si è dubitato dell’utilità dell’art. 2475-ter1, relativo alla validità esterna dei contratti stipulati dall’amministratore in conflitto; Critici i primi commenti circa il 2° comma, in rapporto all’art. 2391 e all’art. 2479-ter. 14/1/2004 94 La responsabilità degli amministratori (art. 2476) La riforma apporta rilevanti novità: a) La responsabilità dell’amministratore verso la srl è oggetto di una disciplina autonoma da quella della SpA; b) Ciascun socio è legittimato ad esperire l’azione di responsabilità; 14/1/2004 95 La responsabilità degli amministratori (art. 2476) - segue c) Alle condizioni dell’art. 24763, ciascun socio può chiedere un provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore; d) L’innovazione che precede giustifica – secondo la Relazione illustrativa al decreto – l’intervenuta abrogazione, per le srl, del controllo giudiziario ex art. 2409; 14/1/2004 96 La responsabilità degli amministratori (art. 2476) - segue e) I soci che intenzionalmente autorizzano o decidono il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, rispondono in solido con gli amministratori. f) Si rende esplicito il principio per cui l’approvazione del bilancio da parte dei soci non libera gli amministratori da responsabilità. 14/1/2004 97 Le decisioni dei soci: tratti generali della nuova disciplina Anche sotto questo profilo la disciplina è autonoma da quella della SpA; Sono recepite le istanze di semplificazione e di valorizzazione dell’autonomia statutaria fatte proprie dalla legge delega; Emerge la rilevanza centrale della persona dei soci. 14/1/2004 98 L’assemblea nella srl a) Il metodo assembleare è necessario solo nei casi indicati dall’articolo 24793; b) Negli altri casi si può sostituire al metodo assembleare il metodo referendario; c) La disciplina dell’assemblea è rimessa all’atto costitutivo; si prevede una disciplina di carattere suppletivo circa le modalità di convocazione ed i quorum; 14/1/2004 99 L’assemblea nella srl (segue) d) E’ necessaria la tempestiva informazione dei soci sugli argomenti da trattare; e) Scompare la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria; f) Muta la disciplina dell’assemblea totalitaria; g) L’art. 2479-ter detta una nuova disciplina per l’invalidità delle decisioni dei soci. 14/1/2004 100 I controlli nella srl tradizionale Nel codice del 1942 i meccanismi di controllo della srl operavano a tre livelli: Controllo esercitato dal collegio sindacale; Controlli interni esercitati dai soci, nelle srl senza collegio sindacale (vecchio art. 2489); Controllo esterno giudiziario, a norma dell’articolo 2409 c.c.. 14/1/2004 101 I controlli nella nuova srl Il nuovo assetto dei controlli prevede: L’eliminazione del controllo giudiziario; Più ampi poteri di controllo per i soci non amministratori (diritti di informazione e di ispezione, art. 24762); L’obbligatorietà del collegio sindacale, al superamento dei limiti di cui all’art. 2477. 14/1/2004 102 Il controllo dei soci (nuovo art. 2476 c.c.) I diritti di controllo spettano ai soci non amministratori; I diritti di controllo non sono più legati alla mancanza del collegio sindacale; L’oggetto dei diritti di ispezione è stato ampliato (anche libri contabili); 14/1/2004 103 Il collegio sindacale nella srl (nuovo art. 2477 c.c.) Il collegio sindacale è obbligatorio solo se ricorrono le condizioni dell’art. 2477; Al collegio obbligatorio si applicano le disposizioni in tema di SpA; Nelle srl che non superano i limiti, l’atto costitutivo può prevedere un collegio sindacale o un revisore, e i relativi poteri. 14/1/2004 104 Aspetti discussi in tema di collegio sindacale Le competenze del collegio sindacale obbligatorio: solo controllo contabile o anche sull’amministrazione? Il controllo legale dei conti, nella srl tenuta al bilancio consolidato: collegio sindacale o revisore? La portata del richiamo alle disposizioni in tema di SpA: solo quelle specifiche? 14/1/2004 105 La nuova disciplina della società in accomandita per azioni 14/1/2004 106 L’accomandita per azioni nella legge - delega Il legislatore della riforma qualifica la società in accomandita per azioni come mera “variante” della società per azioni, alla quale “saranno applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società per azioni” (art. 2, lett. f), L. 366/2001). 14/1/2004 107 I tratti caratteristici della società in accomandita per azioni Il D. Lgs. 6/2003 lascia invariata, nella sostanza, la disciplina previgente, anche sotto il profilo letterale, sì da mantenere inalterati i tratti distintivi della società in accomandita per azioni. 14/1/2004 108 Gli aspetti critici della riforma Il rinvio alle disposizioni della SpA opera nei limiti della compatibilità con la disciplina propria della S.a.p.a.. Possono sorgere dubbi circa: I sistemi alternativi di governance e le peculiarità dell’amministrazione di s.a.p.a.; L’accomandita per azioni unipersonale. 14/1/2004 109 La nuova disciplina delle società cooperative 14/1/2004 110 Nozione e responsabilità per le obbligazioni sociali Elementi essenziali della nozione di società cooperativa (art. 2511 c.c., nuovo testo): Capitale variabile; Scopo mutualistico; Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2518 c.c., nuovo testo). 14/1/2004 111 Gli aspetti caratteristici delle società cooperative Principio della porta aperta; Voto capitario; Principio di parità di trattamento nei rapporti tra socio e società; La relazione tra socio (cooperatore) e società opera su due piani: rapporto sociale e rapporto mutualistico. 14/1/2004 112 L’articolazione del tipo SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE DIVERSA REQUISITO REQUISITO GESTIONALE STATUTARIO 14/1/2004 113 Gli indici della prevalenza (art. 2513 c.c.) Sussiste “prevalenza” se il primo termine supera il 50% del secondo: Ricavi vendite e prestazioni verso i soci (a), e relativo totale (b); Costo lavoro soci (a), e relativo totale (b); Costo di produzione per beni o servizi prestati dai soci (a), e relativo totale (b). 14/1/2004 114 La prevalenza nelle cooperative agricole di cui all’art. 2135 c.c. Per le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 c.c., vi è prevalenza se la quantità o il valore dei beni conferiti dai soci superano il 50% del totale della quantità o valore dei prodotti conferiti. 14/1/2004 115 Gli obblighi della cooperativa a mutualità prevalente 1. 2. 3. Svolgere la propria attività in conformità con l’articolo 2512 c.c.; Rispettare i parametri quantitativi di prevalenza relativi al tipo di scambio mutualistico, secondo l’art. 2513 c.c.; Inserire nell’atto costitutivo le clausole dell’art. 2514 c.c.. 14/1/2004 116 Gli obblighi della cooperativa a mutualità prevalente (segue) 4. 5. Documentare il rispetto della condizione di prevalenza di cui agli artt. 2512-2513, nelle forme previste dall’art. 2513 c.c..; Iscriversi nell’Albo delle società cooperative, nella sezione riservata alle cooperative a mutualità prevalente (artt. 2512 c.c. e 223-sexiesdecies att. trans.); 14/1/2004 117 Gli obblighi della cooperativa a mutualità prevalente (segue) 6. 7. Depositare il bilancio d’esercizio presso l’Albo predetto; Indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione all’Albo delle società cooperative a mutualità prevalente (art. 2515 c.c.). 14/1/2004 118 Mutualità prevalente e mutualità “Basevi” Nuovo art. 2514 Clausole L. Basevi Vietato distribuire Vietato distribuire dividendi oltre dividendi superiori l’interesse massimo al saggio di dei buoni postali interesse legale fruttiferi, aumentato ragguagliato al di 2,5 punti rispetto capitale versato; al capitale versato; 14/1/2004 119 Mutualità prevalente e mutualità “Basevi” Remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori superiore ai dividendi per non oltre 2 punti; 14/1/2004 (Nessuna clausola corrispondente) 120 Mutualità prevalente e mutualità “Basevi” Divieto assoluto di distribuire riserve ai soci cooperatori; 14/1/2004 Divieto di distribuire riserve fra i soci finché dura la società; 121 Mutualità prevalente e mutualità “Basevi” Allo scioglimento della società, obbligo di devolvere il patrimonio (al netto del capitale versato e dei dividendi maturati) ai fondi mutualistici. 14/1/2004 Allo scioglimento della società, obbligo di devolvere il patrimonio (al netto del capitale versato e dei dividendi maturati) ai fondi mutualistici. 122 La disciplina applicabile alle società cooperative SOCIETA' COOPERATIVE DISCIPLINATE DA LEGGI SPECIALI NON DISCIPLINATE DA LEGGI SPECIALI SI APPLICANO LE LEGGI SPECIALI TITOLO VI (LIBRO V) CODICE CIVILE TITOLO VI (LIBRO V) CODICE CIVILE IN QUANTO COMPATIBILE NORME DELLA SpA IN QUANTO COMPATIBILI SALVO OBBLIGO O OPZIONE PER MODELLO SRL 14/1/2004 123 Cooperative a modello srl e cooperative a modello SpA SOCIETA' COOPERATIVA FRA 3 E 8 SOCI, NECESSARIAMENTE PERSONE FISICHE OBBLIGO DI ADOTTARE IL MODELLO SRL 9 SOCI O PIU' MENO DI 20 SOCI; 20 SOCI O PIU', OPPURE E OLTRE 1 MLN EURO ATTIVO PATRIMONIALE ATTIVO PATRIMONIALE OLTRE 1 MLN EURO SCELTA RIMESSA ALLO STATUTO; NEL SILENZIO MODELLO SPA 14/1/2004 APPLICAZIONE MODELLO SpA 124 L’ingresso nella società cooperativa (art. 2528 c.c.) L’ingresso di un nuovo socio avviene su domanda dell’interessato (come prima); Gli amministratori valutano la domanda, e sono tenuti a motivare l’eventuale rigetto; La riforma introduce il riesame della domanda rigettata, a cura dell’assemblea. 14/1/2004 125 Il trasferimento della partecipazione (nuovo art. 2530) Gradimento degli amministratori obbligatorio; Il diniego di autorizzazione al trasferimento deve essere tempestivo e motivato; A favore dell’aspirante cedente opera un meccanismo di silenzio-assenso; A fronte del diniego di autorizzazione, il socio può proporre opposizione al Tribunale. 14/1/2004 126 Lo scioglimento del singolo rapporto sociale Il singolo rapporto sociale si scioglie per morte, recesso od esclusione; Il socio uscente e gli eredi del socio defunto (salvo continuazione del rapporto) hanno diritto alla liquidazione della quota, secondo l’art. 2514 o l’art. 2535; Gli effetti sul rapporto mutualistico sono regolati dagli artt. 2532 e 2533 c.c.. 14/1/2004 127 Il recesso del socio cooperatore (nuovi artt. 2530 e 2532 c.c.) La nuova disciplina contempla il recesso per cause legali e per cause statutarie; Tra le cause legali si distinguono quelle tipiche delle società cooperative e quelle conseguenti al modello di riferimento prescelto (srl o SpA). 14/1/2004 128 Modalità di esercizio del recesso (nuovo art. 2532 c.c.) E’ vietato il recesso parziale; L’intento di recedere va comunicato per lettera raccomandata agli amministratori; Gli amministratori valutano la sussistenza dei presupposti del recesso, e comunicano al socio l’esito dell’accertamento; In caso di esito negativo, il socio può proporre opposizione al Tribunale. 14/1/2004 129 Le cause di esclusione dalla società cooperativa: 1. 2. 3. 4. Mancato pagamento, totale o parziale, della quota o delle azioni (artt. 2531 e 2533); Cause previste nell’atto costitutivo; Gravi inadempienze del socio alle obbligazioni che derivano dalla legge, dall’atto costitutivo, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; Mancanza o perdita dei requisiti necessari; 14/1/2004 130 Le cause di esclusione dalla società cooperativa (segue) 5. 6. Interdizione del socio, inabilitazione, condanna ad una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici (art. 2286, richiamato dal 2533, per la parte non assorbita da espresse disposizioni dell’articolo 2533 stesso); Dichiarazione di fallimento del socio (art. 2288, 1° comma, richiamato dal 2533). 14/1/2004 131 Procedura per l’esclusione (nuovo art. 2533 c.c.) ACCERTAMENTO CAUSA DI ESCLUSIONE DELIBERA DI ESCLUSIONE ADOTTATA DAGLI AMMINISTRATORI OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL SOCIO 60 GIORNI DALLA RICEZIONE PER PROPORRE OPPOSIZIONE AL TRIBUNALE 14/1/2004 132 Disciplina dell’assemblea (nuovi artt. 2538-2540) 1. Ha diritto di voto il socio iscritto da almeno 90 giorni nel libro dei soci; 2. Ogni socio ha diritto ad un solo voto; 3. Il principio del voto pro capite può essere derogato per previsione statutaria nei casi previsti dalla legge, riferiti alla presenza di particolari soci (art. 2538) e all’oggetto della deliberazione (art. 2543). 14/1/2004 133 Le situazioni soggettive del socio Con riguardo al socio cooperatore, ci si può domandare: Se sia configurabile un diritto soggettivo alla prestazione mutualistica; Se sia configurabile un diritto al ristorno; Se sia configurabile un diritto agli utili, sia pure nella ridotta misura di legge. 14/1/2004 134 Maggioranze e voto in assemblea La determinazione del quorum costituivo e di quello deliberativo è libera; L’atto costitutivo può prevedere il voto per corrispondenza o con altri mezzi di telecomunicazione. Nel caso di voto per corrispondenza, l’art. 2538 mira a garantire l’effettiva formazione della volontà sociale. 14/1/2004 135 I limiti al diritto di voto Sono previsti limiti al diritto di voto: a) Correlati alla struttura finanziaria della società cooperativa, e finalizzati ad evitare che si eluda il principio di pari influenza di ciascun socio; b) Correlati alla particolare struttura e composizione della compagine, quando l’autonomia statutaria l’abbia valorizzata attraverso il voto plurimo. 14/1/2004 136 La rappresentanza in assemblea (art. 2539) La disciplina riguarda solo la cooperativa a modello SpA, e si caratterizza per: Il principio del carattere personale della partecipazione cooperativa; La limitazione numerica delle deleghe; L’attenzione alle esigenze e alla realtà operativa delle cooperative di produzione. 14/1/2004 137 Le assemblee separate (art. 2540 c.c.) L’istituto si applica solo alle cooperative non quotate, in via obbligatoria oppure facoltativa secondo le disposizioni dell’art. 2540; Pregi della riforma: si impone la rappresentanza proporzionale delle minoranze e si disciplina l’invalidità delle deliberazioni delle assemblee separate. 14/1/2004 138 Amministrazione e controllo (artt 2542-2544) 14/1/2004 139 Nomina degli amministratori La nomina degli amministratori compete all’assemblea, con le seguenti eccezioni: a) i primi amministratori; b) la riserva di nomina operata dall’atto costitutivo. In ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere nominata dall’assemblea. 14/1/2004 140 Requisiti e rieleggibilità degli amministratori La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Nelle (sole) cooperative a modello SpA, è obbligatorio limitare la rieleggibilità degli amministratori e il cumulo delle cariche. 14/1/2004 141 I poteri non delegabili Attraverso l’indicazione dei poteri non delegabili (art. 2542), si afferma il principio della necessaria collegialità dell’organo amministrativo per le decisioni che incidono in misura rilevante sull’organizzazione della società e sul rapporto mutualistico. 14/1/2004 142 Obblighi tipici degli amministratori di cooperative: Nelle cooperative a mutualità prevalente, attestare nella nota integrativa, la sussistenza dei requisiti di “prevalenza” dell’art. 2513 c.c.; In tutte, specificare nella relazione sulla gestione i criteri seguiti per il perseguimento dello scopo mutualistico; In tutte, illustrare (nella stessa relazione) la politica di ammissione dei nuovi soci. 14/1/2004 143 Qualità di socio e assunzione della carica di amministratore Fermo restando che la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori (o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche), l’atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione all’interesse che ogni categoria ha nell’attività sociale. 14/1/2004 144 Qualità di socio e legittimazione ad eleggere gli amministratori Ferma la regola secondo la quale la nomina della maggioranza degli amministratori compete all’assemblea, l’atto costitutivo può riservare ai possessori di strumenti finanziari il diritto di eleggere fino a 1/3 degli amministratori. 14/1/2004 145 I modelli alternativi nelle società cooperative (art. 2544 c.c.) Nel sistema dualistico si può attribuire ai possessori di strumenti finanziari il diritto di eleggere fino a 1/3 dei consiglieri di sorveglianza e fino a 1/3 dei consiglieri di gestione. I consiglieri di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai cooperatori persone giuridiche. 14/1/2004 146 I modelli alternativi nelle società cooperative - segue Nel sistema monistico si può attribuire ai possessori di strumenti finanziari il diritto di eleggere fino a 1/3 degli amministratori. Gli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari non possono ricevere deleghe operative, né far parte del comitato esecutivo. 14/1/2004 147 Modelli alternativi e società cooperative: aspetti critici Il sistema delineato dagli artt. 2542 e 2544 si discosta dalle previsioni generali in tema di nomina del consiglio di gestione nel sistema dualistico; I requisiti dei consiglieri di sorveglianza nella SpA, e la composizione del consiglio stesso nelle società cooperative. 14/1/2004 148 L’organo interno di controllo (nuovo art. 2543) Il collegio sindacale è obbligatorio solo se si verifica una delle tre condizioni indicate dall’art. 2543 c.c.; L’apertura all’autonomia statutaria circa il voto per l’elezione dell’organo di controllo può contribuire a rafforzare il controllo interno sulla gestione. 14/1/2004 149 L’organo interno di controllo (segue) L’ambito di applicazione e la portata dell’art. 2543 hanno dato luogo ad interpretazioni contrastanti; Occorre coordinare l’art. 2543 con la disciplina in materia di vigilanza sugli enti cooperativi. 14/1/2004 150 Il controllo giudiziario nelle cooperative Nel coordinare l’art. 2545-quaterdecies con l’art. 2409, sorgono dubbi circa: Legittimazione a presentare la denuncia (quorum e soggetti legittimati); Forme della vigilanza amministrativa e rimedi endosocietari che conducono alla sospensione del procedimento di cui all’art. 2409 (opera la prevenzione?). 14/1/2004 151