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L’INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA
INTERPRETAZIONE: consiste nella ricerca e spiegazione del senso della norma
giuridica, ossia nella determinazione della volontà del
legislatore in essa racchiusa
(A) In relazione al CRITERIO
1.- INTERPRETAZIONE LETTERALE
2.- INTERPRETAZIONE LOGICA
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Pag. 1
L’INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA
(B) In base ai SOGGETTI
1.- INTERPRETAZIONE GIUDIZIALE
2.- INTERPRETAZIONE DOTTRINALE
3.- INTERPRETAZIONE AUTENTICA
(C) In base ai RISULTATI
1.- INTERPRETAZIONE DICHIARATIVA
2.- INTERPRETAZIONE ESTENSIVA
3.- INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA
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Pag. 2
L’INTERPRETAZIONE ANALOGICA
(art. 12, 2° comma disp. prel. cod. civ.)
LACUNA NORMATIVA
si verifica quando si presentano alla decisione del giudice
fattispecie non previste
né risolte da norme giuridiche
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Pag. 3
L’INTERPRETAZIONE ANALOGICA
LACUNA NORMATIVA
In tali casi si ricorre all’ANALOGIA, ossia a quel procedimento mediante il
quale il Giudice sopperisce alle eventuali mancanze legislative
1) In primo luogo ricorrendo alla disciplina giuridica dettata per un caso
simile o per materie analoghe (c.d. Analogia Legis)
2) ovvero, in mancanza di un richiamo di tal genere, ricorrendo ai
Principi Generali dell’Ordinamento Giuridico (c.d. Analogia Iuris),
ossia a quei principi non scritti che rappresentano le direttive
fondamentali a cui si è ispirato il Legislatore
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Pag. 4
LE FONTI DEL DIRITTO
qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche in un sistema dato
FONTI DI PRODUZIONE
sono quei fatti dai quali traggono
esistenza le norme giuridiche
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FONTI DI COGNIZIONE
sono i mezzi attraverso i quali le
norme vengono concretamente
identificate e rese conoscibili
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LE FONTI DI PRODUZIONE
1.- ATTO LEGISLATIVO IN SENSO AMPIO
è quel procedimento più o meno complesso con cui una autorità che ha il potere
di legiferare produce un testo che contiene regole di diritto
2.- PRECEDENTE GIUDIZIARIO
consiste nella decisione già avvenuta di un caso, analogo a quello che si tratta
di decidere
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Pag. 6
LE FONTI DI PRODUZIONE
SISTEMA DELLE FONTI
1.- PRINCIPIO DI PLURALITA’ DELLE FONTI
esistono molteplici fonti del diritto
2.- PRINCIPIO DI GERARCHIA DELLE FONTI
non tutte le fonti hanno lo stesso valore; possono avere grado diverso
3.- PRINCIPIO CRONOLOGICO
in caso di contrasto tra fonti di paro grado, prevale quella creata
successivamente
4.- PRINCIPIO DI COMPETENZA
determinate fonti possono creare norme solo in certe materie
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Pag. 7
LE FONTI DEL DIRITTO
1.- COSTITUZIONE
2.- TRATTATI, REGOLAMENTI, DIRETTIVE UE
3.- LEGGI STATALI, REGIONALI E ALTRI ATTI
AVENTI FORZA DI LEGGE (decreti legge, decreti legislativi)
4.- REGOLAMENTI
5.- USI NORMATIVI (o CONSUETUDINI)
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Pag. 8
LE SITUAZIONI GIURUDICHE SOGGETTIVE
situazioni in cui si trova un soggetto in base all’applicazione di una norma
ATTIVE
PASSIVE
determinano la prevalenza
dell’interesse del titolare rispetto
a quello di altri soggetti
determinano la subordinazione
dell’interesse del titolare rispetto
a quello di altri soggetti
DIRITTO SOGGETTIVO
FACOLTA’
ASPETTATIVA
INTERESSE LEGITTIMO
DIRITTO POTESTATIVO
OBBLIGO
OBBLIGAZIONE
DOVERE
SOGGEZIONE
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SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE
1.- DIRITTO SOGGETTIVO
2.- FACOLTA’
è la situazione di un soggetto che può lecitamente
compiere un atto
3.- POTERE
è la situazione di un soggetto che può efficacemente
compiere un atto
4.- ASPETTATIVA
è la situazione in cui si trova un soggetto a favore
del quale viene maturando un diritto soggettivo
5.- DIRITTO POTESTATIVO
6.- INTERESSE LEGITTIMO
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è il potere di agire per il soddisfacimento
del proprio interesse riconosciuto e protetto
dall’ordinamento giuridico
potere attribuito ad un soggetto di mutare la
situazione giuridica di un altro soggetto senza
che quest’ultimo possa impedirlo
la pretesa alla legittimità dell’attività
amministrativa
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Pag. 10
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE PASSIVE
1.- DOVERE
consiste nella situazione giuridica di chi si deve limitare
a rispettare l’esplicazione di una situazione di supremazia
altrui
2.- OBBLIGO
è il dovere di tenere un comportamento di contenuto
specifico che risulti funzionalmente rivolto alla realizzazione
di un interesse particolare facente capo ad un determinato
soggetto
3.- SOGGEZIONE
4.- ONERE
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consiste nella sottoposizione di un soggetto alle
conseguenze dell’esercizio dell’altrui diritto potestativo
è un comportamento non obbligatorio ma richiesto come
presupposto per l’esercizio di un potere
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Pag. 11
IL RAPPORTO GIURIDICO
relazione tra una determinata situazione giuridica attiva e una corrispondente passiva,
ovvero relazione tra un soggetto attivo e uno passivo (Parti)
SITUAZIONE ATTIVA
SITUAZIONE PASSIVA
DIRITTO SOGGETTIVO
•DIRITTO ASSOLUTO
•DIRITTO RELATIVO
DOVERE
DI CREDITOOBBLIGAZIONE
DI FAMIGLIA
OBBLIGO
DIRITTO POTESTATIVO
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SOGGEZIONE
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VICENDE DEL RAPPORTO GIURIDICO
COSTITUZIONE MODIFICAZIONE ESTINZIONE
TITOLO
ORIGINARIO
TITOLO
DERIVATIVO
il diritto si costituisce
in capo a una persona
indipendentemente dalla
posizione di un precedente
titolare
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il diritto che si acquista
ha fonte nel diritto del
precedente titolare
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Pag. 13
I DIRITTI SOGGETTIVI
CATEGORIE
DIRITTI ASSOLUTI
DIRITTI REALI
DIRITTI RELATIVI
DIRITTI DELLA
PERSONA
DIRITTI DI
CREDITO
DIRITTI DI
FAMIGLIA
DIRITTI PATRIMONIALI
DIRITTI NON PATRIMONIALI
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Pag. 14
I FATTI GIURIDICI
sono i fatti che avvengono nel mondo naturale o nella realta’ sociale,
quando producano conseguenze rilevanti per il diritto
FATTI GIURIDICI
IN SENSO STRETTO
sono quei fatti in cui manca del tutto
la volontà umana (es.: fulmine) o tale
volontà, secondo la considerazione
fatta dall’ordinamento giuridico,
riveste un ruolo indifferente
(es.: seminagione)
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ATTI GIURIDICI
sono quei fatti caratterizzati da
un’attività umana consapevole e voluta,
posta in essere da un soggetto capace
di intendere e di volere a cui
l’ordinamento attribuisce il potere di
modificare la realtà esterna
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Pag. 15
GLI ATTI GIURIDICI
ATTI GIURIDICI
IN SENSO STRETTO
sono quei comportamenti consapevoli
e volontari che rilevano come meri
presupposti di effetti giuridici
1) ATTI MATERIALI
consistono in una diretta modificazione
materiale del mondo esterno
(es.: art. 940 cod. civ. – specificazione)
ATTI NEGOZIALI
sono manifestazioni di volontà con le
quali i singoli, nell’esercizio dell’autonomia
privata, intendono costituire, modificare o
estinguere rapporti giuridici e così regolare
i propri interessi nei rapporti con gli altri
2) COMUNICAZIONI
hanno lo scopo di informare
(dichiarazioni di scienza o verità)
o di intimare (es.: notificazioni)
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Pag. 16
GLI ATTI GIURIDICI
LECITI
ILLECITI
se sono conformi al diritto
se il comportamento in cui consistono è vietato dall’ordinamento
giuridico
-
ATTI UNILATERALI
(es.: testamento)
ATTI BILATERALI (o PLURILATERALI) (es.: contratto)
-
ATTI PATRIMONIALI
(es.: contratto)
ATTI NON PATRIMONIALI (es.: matrimonio)
-
ATTI TRA VIVI
(es.: contratto)
ATTI A CAUSA DI MORTE (es.: testamento)
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Pag. 17
I SOGGETTI DEL DIRITTO
coloro che possono essere titolari di situazioni
giuridiche e dunque di rapporti giuridici
PERSONE
FISICHE
PERSONE
GIURIDICHE
INDIVIDUI UMANI
ENTI, SOCIETA’
ORGANIZZAZIONI
LIBRO I TITOLO I
(artt. 1-10 cod. civ.)
LIBRO I TITOLO II
(artt. 11 ss. cod. civ.)
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Pag. 18
I SOGGETTI DEL DIRITTO
CAPACITA’ GIURIDICA
(art. 1 cod. civ.)
è la capacità di una persona di essere
soggetto di diritti e di obblighi
•
ACQUISTO
nascita (eccezionalmente concepimento)
•
PERDITA
morte (rif. legge 29.2.1993, n. 578)
CAPACITA’ GIURIDICA
SPECIALE
idoneità ad essere titolare di un
determinato rapporto giuridico
(art. 2, 2° comma cod. civ.)
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Pag. 19
INCERTEZZA SULL’ESISTENZA DELLA PERSONA
è una SITUAZIONE DI FATTO derivante
dall’allontanamento della persona dal suo ultimo
domicilio o residenza e dalla mancanza di notizie
intorno alla persona stessa tanto da essere incerto
se essa sia tuttora vivente
SCOMPARSA
(art. 48 cod. civ.)
ASSENZA
è una SITUAZIONE DI DIRITTO che si verifica
quando la persona è scomparsa da oltre DUE
ANNI dando luogo ad un’incertezza sulla sua
esistenza
(artt. 49-57 cod. civ.)
DICHIARAZIONE
DI MORTE PRESUNTA
(artt. 58-73 cod. civ.)
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si tratta di una sentenza che accerta l’altissima
probabilità della morte creando una fictio iuris
secondo cui lo scomparso “si considera” morto
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Pag. 20
I LUOGHI DELLA PERSONA
DIMORA
è il luogo nel quale il soggetto si trova occasionalmente
RESIDENZA
è una SITUAZIONE DI FATTO che implica l’effettivo
e abituale presenza del soggetto in un dato luogo
DOMICILIO
è il luogo in cui il soggetto ha stabilito la sede principale
dei suoi affari e interessi
(art. 43 cod. civ.)
- VOLONTARIO
- LEGALE
- GENERALE
- SPECIALE
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SOGGETTI DEL DIRITTO
CAPACITA’ D’AGIRE
(art. 2 cod. civ.)
attitudine a compiere manifestazioni di volontà
idonee a modificare la propria situazione giuridica
•
ACQUISTO
compimento del 18° anno d’età
(MAGGIORE ETA’)
•
PERDITA
morte
interdizione
•
LIMITAZIONE
emancipazione
inabilitazione
amministrazione di sostegno
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Pag. 22
SOGGETTI INCAPACI DI AGIRE
INCAPACITA’ LEGALE
INCAPACITA’ NATURALE
(art. 428; 2046 cod. civ.)
consiste in uno stato di fatto in cui viene a
trovarsi un soggetto normalmente capace al
momento del compimento di un atto e
caratterizzato da un’inettitudine psichica a
conoscere il rapporto tra l’atto compiuto e la
propria sfera di interessi
TOTALE
PARZIALE
- MINORE
- INTERDETTO GIUDIZIALE
- INTERDETTO LEGALE
(misura punitiva)
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- MINORE EMANCIPATO
- INABILITATO
- BENEFICIARIO DI AMMINISTRAZIONE
DI SOSTEGNO (L. 6/2004)
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INCAPACITA’ LEGALE DI AGIRE
DISCIPLINA
MINORE
INTERDETTO GIUDIZIALE
MINORE EMANCIPATO
INABILITATO
ATTI NEGOZIALI
PATRIMONIALI
• NO
• SOSTITUZIONE
DEL RAPPRESENTANTE
LEGALE (TUTORE,
GENITORE)
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ATTI NEGOZIALI
PERSONALI
• NO, MAI
PATRIMONIALI
PERSONALI
AMMINISTRAZIONE
SI
ORDINARIA STRAORDINARIA
SI
CON ASSISTENZA
CURATORE
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ENTI GIURIDICI
PERSONE GIURIDICHE
ENTI CON PERSONALITA’ GIURIDICA
ENTI DI FATTO
ENTI CON SOGGETTIVITA’ GIURIDICA
AUTONOMIA PATRIMONIALE
PERFETTA
IMPERFETTA
•ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
•FONDAZIONI
•ASSOCIAZIONI NON
RICONOSCIUTE
• COMITATI
ENTI SENZA SCOPO DI PROFITTO
•SOCIETA’ DI CAPITALI
(S.P.A.; S.R.L.; S.A.P.A)
•SOCIETA’ DI PERSONE
(S.S.; S.N.C.; S.A.S.)
ENTI CON SCOPO DI PROFITTO
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AUTONOMIA PATRIMONIALE
tutte le organizzazioni hanno un’autonomia patrimoniale
ossia un proprio patrimonio, distinto dal patrimonio delle persone fisiche
sottostanti
SOLO LE PERSONE GIURIDICHE HANNO
AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA, OSSIA
ASSOLUTA SEPARAZIONE E RECIPROCA INDIFFERENZA DEL
PATRIMONIO DELL’ENTE E DI QUELLI DEI SINGOLI PARTECIPANTI
RISPETTO ALLE VICENDE CHE POSSONO COLPIRLI
GLI ENTI SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA HANNO
AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA, OSSIA
PUR SUSSISTENDO UNA DISTINZIONE TRA PATRIMONIO DELL’ENTE E
QUELLO DEI COMPONENTI NON SI MANIFESTA MAI NELL’ASSOLUTA
SEPARAZIONE E INDIFFERENZA DEI PATRIMONI
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PERSONE GIURIDICHE NON PROFIT
ASSOCIAZIONE
FONDAZIONE
• NASCE DALL’ACCORDO TRA PIU’
PERSONE (CONTRATTO PLURILATERALE)
CHE CONVENGONO DI COLLABORARE PER
IL RAGGIUNGIMENTO DI UNO SCOPO NON
LUCRATIVO
• NASCE DA UN ATTO UNILATERALE DI
DESTINAZIONE (TRA VIVI O A CAUSA
DI MORTE) PER UNO
SCOPO NON LUCRATIVO DI UTILITA’
SOCIALE
• E’ GOVERNATA DALLA VOLONTA’
DEGLI ASSOCIATI
• E’ GOVERNATA SECONDO LA
VOLONTA’ DEL FONDATORE
• IL CONTROLLO GOVERNATIVO E’
LIMITATO ALLA SOSPENSIONE DELLE
DELIBERE CONTRARIE A ORDINE PUBBLICO
E BUON COSTUME (art. 23,4)
• E’ SOGGETTA A CONTROLLO E
VIGILANZA DELLA AUTORITA’
GOVERNATIVA (art. 25)
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ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
(art. 14 e segg. cod. civ.)
COSTITUZIONE
• ATTO COSTITUTIVO (ACCORDO DEGLI ASSOCIATI) +
STATUTO (REGOLE DI ORGANIZZAZIONE) (art. 16 cod. civ.)
NELLA FORMA DELL’ATTO PUBBLICO (art. 14,1 cod. civ.)
• RICONOSCIMENTO CON l’ISCRIZIONE NEL PUBBLICO
REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE, ISTITUITO PRESSO LE
PREFETTURE O LE REGIONI (d.p.r. 361/2000)
PUBBLICITA’
ANNOTAZIONE IN DETTO REGISTRO, ANCHE DI TUTTI GLI ATTI CHE
NE MODIFICANO L’ORGANIZZAZIONE
ORGANI
• ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI (ORGANO DELIBERATIVO)
• AMMINISTRATORI (ORGANO ESECUTIVO)
PATRIMONIO
COMPOSTO DAI CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI E DA ALTRI
PROVENTI (art. 24, 4 cod. civ.)
• AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA
ESTINZIONE
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PER LE CAUSE DI CUI ALL’ART. 27, CUI SEGUE :
• LA LIQUIDAZIONE DELL’ENTE (art. 30 cod. civ.)
• LA EVENTUALE DEVOLUZIONE DEI BENI RESIDUI (art. 31cod. civ.)
• LA CANCELLAZIONE DELL’ENTE DAL REGISTRO DELLE PERSONE
GIURIDICHE
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ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
(artt. 36 – 37 – 38 cod. civ.)
DIFFERENZE DI DISCIPLINA
(RISPETTO ALLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE)
ATTO COSTITUTIVO
NON RICHIEDE NE’ UNA FORMA PARTICOLARE
NE’ UN CONTENUTO SPECIFICO
ISCRIZIONE E
PUBBLICITA’
CONTROLLI
PUBBLICI
ART. 38
AUTONOMIA
PATRIMONIALE
IMPERFETTA
NO
• PER I DEBITI DELL’ASSOCIAZIONE RISPONDONO ANCHE
PERSONALMENTE COLORO CHE HANNO AGITO IN
NOME E PER CONTO DELL’ASSOCIAZIONE
• CRITERIO: ATTIVITA’ NEGOZIALE CONCRETAMENTE
SVOLTA PER CONTO DELL’ASSOCIAZIONE
• RATIO: ESIGENZA DI TUTELA DEI TERZI
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FONDAZIONE
COMPLESSO DI BENI DESTINATI DA UN SOGGETTO
(FONDATORE) AL PERSEGUIMENTO DI UN
DETERMINATO SCOPO NON LUCRATIVO DI
CARATTERE GENERALE
UNO SCOPO DI PUBBLICA UTILITA’
(relativo ad interessi generali o socialmente rilevanti)
COSTITUZIONE: ATTO DI FONDAZIONE (atto pubblico o testamento) +
ATTO DI DOTAZIONE
ISCRIZIONE NEL REGISTRO P.G. E PUBBLICITA’
ORGANI: AMMINISTRATORI
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COMITATO
(art. 39 segg. cod. civ.)
organizzazione di persone (promotori) creata per la raccolta di fondi da destinare
al perseguimento di uno scopo di pubblica utilita’ annunciato a terzi
Art. 41, 1° comma cod. civ.
AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA
RESPONSABILITA’ PERSONALE E SOLIDALE DEI COMPONENTI
PER LE OBBLIGAZIONI DEL COMITATO
SENZA DISTINZIONI TRA CHI HA AGITO E CHI NON HA AGITO
PER CONTO DELL’ENTE
RATIO: TUTELA AFFIDAMENTO DEI TERZI
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LA PROVA DEI FATTI GIURIDICI
PRINCIPIO DISPOSITIVO
(art. 115 cpc.)
PRINCIPIO DELL’ONERE
DELLA PROVA
(art. 115 cpc.)
PRINCIPIO DEL LIBERO
CONVINCIMENTO DEL
GIUDICE
(art. 116 cpc.)
PRINCIPIO DELLA
VINCOLATIVITA’ DELLE
PROVE LEGALI
il GIUDICE deve porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle Parti
l’ONERE della Prova grava su chi agisce in
giudizio e non su chi contesta (salvo i casi di
INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA
es.: art. 1218 cod. civ.)
il GIUDICE deve valutare le PROVE secondo il
suo prudente apprezzamento, salvo che la legge
disponga altrimenti
il GIUDICE è vincolato al risultato di una data
prova e deve decidere di conseguenza (PROVE
LEGALI)
(atto pubblico, scrittura privata
riconosciuta, confessione, giuramento.)
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Pag. 32
LA PROVA DEI FATTI GIURIDICI
sono gli strumenti con cui i fatti giuridici vengono provati
MEZZI DI PROVA
1.- PROVE DOCUMENTALI
(o PRECOSTITUITE)
- ATTO PUBBLICO :
(art. 2699 cod. civ.)
- SCRITTURA PRIVATA:
(art. 2702 cod. civ.)
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sono quelle che esistono già PRIMA del
GIUDIZIO
è il DOCUMENTO redatto, con le richieste formalità, da un
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attr.
gli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato
è il DOCUMENTO sottoscritto dall’autore (o dagli
autori) della dichiarazione
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Pag. 33
LA PROVA DEI FATTI GIURIDICI
sono quelle che si formano in GIUDIZIO
2.- PROVE SEMPLICI
(o COSTITUENDE)
induce l’esistenza o il modo di essere di un fatto ignoto
partendo dalla conoscenza di un fatto noto
- PRESUNZIONE :
- TESTIMONIANZA:
- CONFESSIONE:
(art. 2730 cod. civ.)
- GIURAMENTO:
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consiste nell’assumere da persone estranee alla causa
dichiarazioni relative a fatti controversi di cui esse abbiano
conoscenza
è la dichiarazione che una parte fa di fatti ad essa
sfavorevoli e favorevoli all’altra
è la solenne dichiarazione resa in giudizio con cui si attestano
fatti rilevati per la decisione
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Pag. 34
LA PUBBLICITA’ DEI FATTI GIURIDICI
ha la funzione di dare ai terzi la possibilita’ di conoscere l’esistenza di alcuni fatti
giuridici che presentano peculiari caratteri di rilevanza,
ovvero il contenuto dei negozi giuridici o lo stato delle persone fisiche
o, infine, le varie vicende delle persone giuridiche
In relazione agli EFFETTI prodotti si distinguono:
1.
PUBBLICITA’ – NOTIZIA: è un onere per i soggetti poiché la sua omissione, pur
dando luogo ad una sanzione, non incide sul rapporto
giuridico che resta VALIDO e OPPINIBILE AI TERZI
(es.: pubblicazioni matrimoniali)
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LA PUBBLICITA’ DEI FATTI GIURIDICI
2. PUBBLICITA’ DICHIARATIVA: rappresenta anch’essa un ONERE per i soggetti,
ma in caso di sua omissione l’atto resta VALIDO
tra le parti ma INOPPONIBILE ad alcuni TERZI
(es.: trascrizione immobiliare)
3. PUBBLICITA’ COSTITUTIVA: è ELEMENTO COSTITUTIVO della fattispecie
negoziale e in caso di sua omissione il NEGOZIO
NON PRODUCE EFFETTI tra le PARTI e NON è
OPPONIBILE AI TERZI
(es.: iscrizione dell’ipoteca nei registri immobiliari)
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Pag. 36
L’INFLUENZA DEL TEMPO SUI RAPPORTI GIURIDICI
è un ISTITUTO collegato al decorso del tempo da cui
consegue la PERDITA del DIRITTO SOGGETTIVO per
effetto dell’inerzia o del non uso da parte del titolare di
esso protrattosi per un periodo di tempo determinato
dalla legge
PRESCRIZIONE
•
FONDAMENTO
•
PRESUPPOSTI
esigenza di CERTEZZA dei RAPPORTI GIURIDICI
- un diritto soggettivo che possa essere esercitato
- il mancato esercizio di tale diritto
- il decorso del tempo previsto dalla legge
•
TIPOLOGIE
- ORDINARIA
- BREVE
- PRESUNTIVA
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Pag. 37
L’INFLUENZA DEL TEMPO SUI RAPPORTI GIURIDICI
è un ISTITUTO collegato al decorso del tempo che si
sostanzia nella perdita della possibilità di esercitare un
DIRITTO per il mancato compimento di una determinata
attività o di un dato atto nel termine perentorio previsto
dalla legge
DECADENZA
•
FONDAMENTO
•
PRESUPPOSTO
esigenza di CERTEZZA dei RAPPORTI GIURIDICI
- mancato esercizio del diritto nel tempo stabilito
•
TIPOLOGIE
- LEGALE
- CONVENZIONALE
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LA LITE
AZIONE
consiste nella possibilità di agire in giudizio
consiste nel POTERE di promuovere l’AZIONE
LEGITTIMAZIONE
AD AGIRE
INTERESSE AD AGIRE
ECCEZIONE
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è un interesse protetto dalla legge in modo tale da
consentire di proporre una domanda giudiziale
consiste nel POTERE di opporre ad un’affermazione una
contro-affermazione, ovvero opporre ad una richiesta ragioni
sufficienti per sottrarvisi in tutto o in parte
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Pag. 39
LE COSE E I BENI
COSE
sono tutte le entita’ materiali
IN SENSO NON GURIDICO
(RES EXTRA COMMERCIUM)
non presentano alcun interesse
economico, non possono formare
oggetto di rapporti giuridici
- COSE COMUNI A TUTTI
(RES COMMUNES OMNIUM)
(es.: sole, aria, ecc.)
- COSE INCOMMERCIABILI PER LEGGE
(es.: beni demaniali)
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IN SENSO GURIDICO
(RES IN COMMERCIUM)
BENI GIURIDICI
(art. 810 cod. civ.)
sono le cose che possono formare
oggetto di DIRITTI
art. 814 cod. civ.: si considerano
BENI anche le energie naturali che
abbiano valore economico
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Pag. 40
CATEGORIE DI BENI
BENI GIURIDICI
BENI IMMOBILI
BENI MOBILI
sono quelli previsti espressamente
dall’art. 812 cod. civ.
sono tutti gli altri beni che non
rientrano nelle categorie di immobili
indicate dai primi due commi
dell’art. 812 cod. civ.
- PER NATURA
quelli che non possono essere spostati
un luogo all’altro senza alterarne la
struttura e la destinazione
(es.: suolo, alberi, edifici, ecc.)
- BENI MOBILI REGISTRATI
(navi, aeromobili, autoveicoli, ecc.)
(art. 815 cod. civ.)
- PER DETERMINAZIONE DI LEGGE
quelli che, per se stessi, non sarebbero da
considerare immobili ma sono reputati tali
dalla legge (es.: mulini, bagni, edifici
galleggianti, ecc.)
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Pag. 41
DISTINZIONI TRA COSE
A) COSE SPECIFICHE e COSE GENERICHE
- SPECIFICHE: quelle individuate mediante caratteri propri
- GENERICHE: quelle non individuate singolarmente ma come appartenenti ad un
GENERE senza ulteriore specificazione
B) COSE FUNGIBILI e COSE INFUNGIBILI
- FUNGIBILI: quelle identiche le une dalle altre o che si valutano come equivalenti
per utilità e valore (es.: grano, denaro, ecc.)
- INFUNGIBILI: quelle non possono essere indifferentemente sostituite con altre in
quanto individuate dalle parti in relazione ad un dato rapporto
(es.: vestito fatto su misura, ecc.)
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Pag. 42
DISTINZIONI TRA COSE
C) COSE CONSUMABILI e COSE INCONSUMABILI
- CONSUMABILI: quelle che non possono essere utilizzate senza essere consumate,
fisicamente (es.: cibo) o economicamente (es.: denaro)
- INCONSUMABILI: quelle che si prestano ad un’utilizzazione continuata, senza che
restino distrutte o alterate (es.: fondo) ed indipendentemente
dal deterioramento d’uso (es.: vestito)
D) COSE DIVISIBILI E COSE INDIVISIBILI
- DIVISIBILI: quelle che possono essere frazionate in modo omogeneo senza che se ne
alteri la destinazione economica ed in modo che ciascuna delle parti
rappresenti una porzione del tutto (es.: denaro, edificio, ecc.)
- INDIVISIBILI: tutte le altre
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RAPPORTI DI CONNESSIONE TRA LE COSE
1.- COSE SEMPLICI
quelle i cui elementi sono talmente compenetrati tra loro
che non possono staccarsi senza alterare la fisionomia
del tutto (es.: pianta, animale, ecc.)
2.- COSE COMPOSTE
quelle formate da più cose, unite tra loro da un rapporto di
complementarietà economica e i cui diversi elementi hanno
una destinazione economica unitaria (es.: casa, automobile,
ecc.)
3.- COSE CONNESSE
si hanno quando due o più cose vengono poste in relazione
tra loro per cui è possibile distinguere una COSA
PRINCIPALE da una ACCESSORIA
- INCORPORAZIONE: si ha quando una COSA MOBILE è naturalmente o artificialmente
compenetrata in un'altra (es.: statua nella nicchia)
- PERTINENZA:
è la cosa destinata in modo durevole al servizio o ad ORNAMENTO di un'altra
(art. 817 cod. civ.) cosa (es.: autorimessa)
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LE COSE E I BENI
UNIVERSALITA' DI
MOBILI
≠
UNIVERSALITA' DI
DIRITTO
FRUTTO
è costituita da un COMPLESSO di COSE che appartengono
alla stessa persona ed hanno una destinazione unitaria
(es.: gregge, biblioteca)
si verifica quando una PLURALITA' di RAPPORITI
GIURIDICI è considerata come COMPLESSO UNITARIO
rispetto ad una norma senza la necessità di una aggregazione
materiale tra i suoi eterogenei elementi (es.: eredità)
è il prodotto derivante da un BENE-CAPITALE che si raccoglie
periodicamente quando però con tale operazione si conservi e non si alteri
la destinazione della cosa madre
- NATURALE: quello che proviene direttamente dalla cosa, vi concorrano o meno l'opera dell'uomo
(es.: prodotti agricoli, ecc.)
- CIVILE: quello che proviene indirettamente da altro bene e rappresenta il CORRISPETIVO del
godimento che un soggetto ha su questo bene (es.: interessi, canoni, ecc.)
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I DIRITTI REALI IN GENERALE
DIRITTI REALI
sono quei DIRITTI SOGGETTIVI TIPICI che assicurano
al TITOLARE un potere immediato ed assoluto sulla cosa
CARATTERISTICHE DEI DIRITTI REALI
•
TIPICITA': sono un numerus clausus, ossia solo quelli previsti dalla legge
•
IMMEDIATEZZA: consentono al TITOLARE la diretta soddisfazione dell'interesse
attraverso la COSA che costituisce l'oggetto del diritto
•
ASSOLUTEZZA: possono essere fatti valere nei confronti di TUTTI i SOGGETTI
(erga omnes)
•
DIRITTO DI SEGUITO: il diritto è immediatamente collegato al BENE e non alla
persona del TITOLARE
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I DIRITTI REALI IN GENERALE
DIRITTI REALI
PROPRIETA'
(IUS IN RE PROPRIA)
DIRITTI REALI SU COSA
ALTRUI
è quello che consente la
più ampia sfera di FACOLTA'
che l'ordinamento
riconosce ai SOGGETTI
sulle COSE
detti anche
DIRITTI REALI LIMITATI
(IURA IN RE ALIENA)
sono quelli che si esercitano
su COSE di proprietà di altri
SOGGETTI e si caratterizzano
per un contenuto più limitato
di quello di proprietà



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SPECIALITA'
LIMITATEZZA
POSSIBILITA' DI ESTENSIONE
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I DIRITTI REALI IN GENERALE
DIRITTI REALI LIMITATI
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
DIRITTI REALI DI GARANZIA
sono quelli che limitano il
POTERE DI GODIMENTO
del proprietario della COSA
consistono nel VINCOLO GIURIDICO
cui è assoggettata la COSA per
GARANZIA a vantaggio di un
CREDITORE
- SUPERFICIE
- ENFITEUSI
- USUFRUTTO
- USO
- ABITAZIONE
- SERVITU' PREDIALI
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- PEGNO
- IPOTECA
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I DIRITTI REALI IN GENERALE
DIRITTI REALI
≠
OBBLIGAZIONI REALI
(propter rem)
consistono in PRESTAZIONI ACCESSORIE ad un DIRITTO REALE e ad
esso strumentalmente collegate
(es.: manutenzione di una strada adibita a servitù di passaggio)
≠
ONERI REALI
sono prestazioni a carattere periodico che sono dovute da un SOGGETTO in
quanto è nel godimento di un determinato BENE e consiste nel dare o nel
fare qualche cosa (es.: canone enfiteutico, tributo fondiario, ecc.)
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IL DIRITTO DI PROPRIETA'
diritto a godere e disporre delle COSE in modo PIENO ed ESCLUSIVO
(art. 832 cod. civ.)
CARATTERI:
- PIENEZZA
- ELASTICITA'
- AUTONOMIA ed INDIPENDENZA
- ESCLUSIVITA'
- PERPETUITA'
-IMPRESCRITTIBILITA'
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LIMITI AL DIRITTO DI PROPRIETA'
LIMITI POSTI NELL' INTERESSE
PUBBLICO (art. 42 Cost.)
il proprietario non può godere del bene
se non nei limiti in cui tale godimento
è giustificato da un interesse generale e
viceversa la PROPRIETA' può sempre
essere compressa quando ciò sia
UTILE SOCIALMENTE
- ESPROPRIAZIONE PER
PUBBLICA UTILITA'
- REQUISIZIONE
- OCCUPAZIONE
LIMITI POSTI NELL' INTERESSE
PRIVATO
concernono la PROPRIETA'
IMMOBILIARE e regolano i RAPPORTI
tra PROPRIETA' VICINE
- DIVIETO DEGLI ATTI EMULATIVI
(art. 833 cod. civ.)
- DISTANZE NELLE COSTRUZIONI
(artt. 873-879 cod. civ.)
- LUCI E VEDUTE
(artt. 900-907 cod. civ.)
- STILLICIDIO
(art. 908 cod. civ.)
- DIVIETO DI IMMISSIONI
(art. 844 cod. civ.)
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MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA'
sono i FATTI GIURIDICI che hanno per effetto l'ACQUISTO
della PROPRIETA' di una COSA
MODI DI ACQUISTO
A TITOLO ORIGINARIO
MODI DI ACQUISTO
A TITOLO DERIVATIVO
l'acquisto della PROPRIETA' non dipende
da UGUAL DIRITTO di un precedente
TITOLARE ma si afferma come diritto
che nasce nel patrimonio dell'attuale
titolare
l'acquisto del DIRITTO DI PROPRIETA'
presuppone il suo trasferimento da un
precedente PROPRIETARIO e cioè dipende
dall'esistenza del diritto del DANTE
CAUSA
- OCCUPAZIONE
- CONTRATTI TRASLATIVI DI
PROPRIETA' (es.: compravendita)
- INVENZIONE
- ACCESSIONE (unione-commistionespecificazione)
- USUCAPIONE
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- TRASFERIMENTI COATTIVI
(es.: espropriazione)
- SUCCESSIONE A TITOLO DI
EREDITA' O LEGATO
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MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA'
USUCAPIONE art. 1158
modo di acquisto a titolo originario della proprieta’ e dei diritti reali di godiment
fondato sul possesso prolungato nel tempo
REQUISITI
POSSESSO
AD
USUCAPIONEM
•PACIFICO E PUBBLICO ART. 1163
•CONTINUATO ART.1158
•NON INTERROTTO ART. 1167
TEMPO
US. ORDINARIA
• 20 ANNI
• 10 ANNI
US. ABBREVIATA ART.1159
IMMOBILI/MOBILI
MOBILI REGISTRATI
•10 ANNI (v. art. 1161,1)
• 3 ANNI
REQUISITI
BUONA FEDE
TITOLO IDONEO
TRASCRIZIONE TITOLO
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LE AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA'
(o AZIONI PETITORIE)
mirano ad accertare ed affermare la TITOLARITA' del diritto di PROPRIETA'
contro chi la contesti direttamente (cioè negandola) o indirettamente
(cioè vantando diritti reali limitati sul bene)
1) AZIONE DI RIVENDICAZIONE: è l'azione con cui il PROPRIETARIO rivendica la
COSA PROPRIA da chiunque possiede o la
detiene senza titolo
2) AZIONE NEGATORIA: è l'azione con cui il PROPRIETARIO tende a dichiarare
(art. 949 cod. civ.)
l'inesistenza dei diritti affermati da altri sulla COSA quando
ha motivo di temere pregiudizio o a far cessare le turbative o
le molestie che altri arrechino al suo diritto
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ALTRE AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA'
AZIONE DI REGOLAMEMTO
DEI CONFINI
AZIONE PER L'APPOSIZIONE
DI TERMINI
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è l'azione mediante la quale il PROPRIETARIO
di un fondo chiede che sia stabilita giudizialmente
il CONFINE con il fondo limitrofo, allorchè esso
sia INCERTO
è l'azione con cui ciascuno dei PROPRIETARI
limitrofi può chiedere, quando sia certo
obiettivamente il CONFINE dei FONDI, che siano
apposti o ripristinati, a spese comuni, i segni
materiali e tangibili di tale confine (c.d. termini)
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COMUNIONE E CONDOMINIO
COMUNIONE (artt. 1100-1116)
il diritto di proprietà, o un altro diritto reale, su uno stesso bene appartiene
a più persone
COSTITUZIONE
DISCIPLINA
• VOLONTARIA
• FORZOSA (art. 1117)
• INCIDENTALE
• LA COSA APPARTIENE A TUTTI PER INTERO;
CIASCUNO HA UNA QUOTA DEL BENE (art. 1101)
• artt. 1102 uso; 1103 disposizione; 1105 amministrazione
SCIOGLIMENTO • LIBERA (art. 1111)
• VINCOLATA
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per legge (es. artt. 874/875)
per volontà delle parti (art. 1111, 2)
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COMUNIONE E CONDOMINIO
CONDOMINIO (artt. 1100-1116)
particolare forma di proprietà degli edifici, che combina in sé la proprietà individuale
di piani o parti di piano (es appartamenti, garages, negozi, soffitte) e la comunione forzosa
delle parti comuni (art. 1117) (es. muri maestri, ascensore, impianto di riscaldamento)
DISCIPLINA
• ASSEMBLEA DEI CONDOMINI (art. 1135-1137)
• AMMINISTRATORE (art. 1129- 1134)
ORGANI
REGOLAMENTO
(CONDOMINIALE)
• OBBLIGATORIO CON PIU’ DI 10 CONDOMINI
(art. 1138)
• LIMITI: norme codicistiche (art. 1118,4)
diritti individuali dei condomini
ESTINZIONE
• TUTTO L’EDIFICIO DELLA STESSA PERSONA
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IL POSSESSO
(art. 1140, 1° comma, cod. civ.)
è il potere sulla COSA che si manifesta on un'attività corrispondente all'esercizio
della PROPRIETA' o di altro DIRITTO REALE LIMITATO
ELEMENTI DEL POSSESSO
1) CORPUS POSSESSIONIS: è l'azione con cui il PROPRIETARIO tende a dichiarare
(ELEMENTO OGGETTIVO) materiale (POTERE DI FATTO) che il SOGGETTO
assume nei confronti del BENE esercitando un'attività
corrispondente a quella del proprietario o del titolare di altro
diritto reale
2) ANIMUS POSSIDENDI:
si identifica nella VOLONTA' del POSSESSORE di
(ELEMENTO SOGGETTIVO) esercitare sul BENE i POTERI del PROPRIETARIO
o del TITOLARE di altro diritto reale
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LA DETENZIONE
è un MERO POTERE DI FATTO sulla COSA, non accompagnato dalla intenzione
di esercitare un'attività corrispondente ad un altro diritto reale
ELEMENTI DELLA DETENZIONE
1) CORPUS: costituisce l'elemento materiale della detenzione cioè il rapporto di FATTO con
il BENE, ed ha le stesse caratteristiche del corrispondente elemento del
possesso
2) ANIMUS DETINENDI: consiste nella VOLONTA' di avere la COSA a propria disposizione
per qualsiasi fine giuridico senza INTENZIONE pero di
esercitare su di essa i POTERI del PROPRIETARIO o del
TITOLARE di altro diritto reale
3) LAUDATIO POSSESSORIS: consiste nel riconoscimento che altri abbia la veste
di POSSESSORE della COSA sui cui si esplica il POTERE
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PROPRIETA’, POSSESSO, DETENZIONE
PROPRIETA' =
POSSESSO
=
• SITUAZIONE DI DIRITTO
• TITOLARITA' DEL DIRITTO
• SITUAZIONE DI FATTO
• ESERCIZIO DEL DIRITTO
DETENZIONE =
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• SITUAZIONE DI FATTO
• UTILIZZO DELLA COSA
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VICENDE DEL POSSESSO
ACQUISTO
A TITOLO ORIGINARIO
si realizza con l’apprensione fisica
della COSA accompagnata
dall’animus possidendi
A TITOLO DERIVATIVO
avviene per SUCCESSIONE EREDITARIA ovvero
con la CONSEGNA della cosa che può essere:
- EFFETTIVA
- SIMBOLICA
- FICTA (la cosa resta nelle mani della stessa
persona ma muta l’animus)
• CONSTITUTUM POSSESSORIUM
(es.: proprietario vende la casa e vi rimane
come inquilino)
• TRADITIO BREVI MANU
(es.: inquilino che acquista l’appartamento)
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VICENDE DEL POSSESSO
SUCCESSIONE
NEL POSSESSO
(art. 1146, 1° comma, cod. civ.)
ACCESSIONE
DEL POSSESSO
(art. 1146, 2° comma, cod. civ.)
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alla morte del possessore il POSSESSO
continua automaticamente nel suo erede
con gli stessi caratteri che aveva rispetto
al defunto
il SUCCESSORE a titolo particolare
(legatario o acquirente per atto tra vivi)
può unire al proprio possesso quello del
suo dante causa (se in buona fede e non
viziato) ai fini dell’usucapione
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REGOLA “POSSESSO VALE TITOLO”
(art. 1153 cod. civ.)
fattispecie che determina l’acquisto a titolo originario del diritto di proprietà
di un bene mobile non registrato anche se l’alienante NON era il proprietario
CONDIZIONI
•POSSESSO
consegna della cosa
•BUONA FEDE
ignoranza da parte dell’avente causa
che il dante causa non è proprietario
•TITOLO IDONEO
negozio valido e astrattamente idoneo
al trasferimento della proprietà
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AZIONI A TUTELA DEL POSSESSO
(azioni possessorie: artt. 1168,1170,1171,1172 cod. civ.)
AZIONE DI REINTEGRAZIONE
O DI SPOGLIO (art. 1168 cod. civ.)
AZIONE DI MANUTENZIONE
(art. 1170 cod. civ.)
LEGITTIMATI
REQUISITI
• q.si possessore
• spoglio
• possessore di immobili,
• molestie o
• detentore
“qualificato”
violento o
clandestino
(da oltre un anno, in modo
continuo e non interrotto)
turbative
• spoglio non
violento né
clandestino
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LEGITTIMATI
REQUISITI
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I DIRITTI REALI LIMITATI
DIRITTO DI
SUPERFICIE
(art. 952 cod. civ.)
ENFITEUSI
(art. 957 cod. civ.)
è quel DIRITTO REALE limitato consistente
nel diritto di mantenere una costruzione
su suolo altrui e tale diritto si può avere sia
prima che la costruzione venga edificata
che successivamente
è quel DIRITTO REALE limitato su
COSE ALTRUI che attribuisce al titolare
lo stesso potere di godimento del fondo
che spetta al PROPRIETARIO, salvo lo
obbligo di migliorare il fondo e di pagare
al proprietario concedente un CANONE
periodico
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I DIRITTI REALI LIMITATI
DIRITTO D’USO
(art. 1021 cod. civ.)
DIRITTO DI
ABITAZIONE
attribuisce al suo titolare (c.d. usuario)
il potere di servirsi di un bene mobile o
immobile e, se esso è fruttifero, di
raccoglierne i frutti ma solo limitatamente
ai bisogni suoi e della sua famiglia
attribuisce al titolare soltanto il diritto di
abitare una casa limitatamente a quanto
occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia
(art. 1022 cod. civ.)
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I DIRITTI REALI LIMITATI
USUFRUTTO
(art. 981 e segg. cod. civ.)
CONTENUTO
consiste nel diritto riconosciuto allo
usufruttuario di godere ed usare della cosa
altrui, traendo da essa tutte le utilità che
può dare con l’obbligo di non mutarne la
destinazione economica
CONSEGUIRE IL POSSESSO (art. 982 cod. civ.)
•DIRITTI
DELL’USUFRUTTUARIO
•OBBLIGHI
DELL’USUFRUTTUARIO
UTILIZZARE LA COSA (art. 981 cod. civ.)
PERCEPIRE I FRUTTI (naturali e civili)
LIMITE: RISPETTO DESTINAZIONE
ECONOMICA DEL BENE
RESTITUIRE LA COSA AL TERMINE
USARE DILIGENZA (art. 1101 cod. civ.)
FARE INVENTARIO (art. 1102 cod. civ.)
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IL DIRITTO DI USUFRUTTO
DURATA
PERSONA FISICA: non puo’eccedere la vita
dell’usufruttuario
PERSONA GIURIDICA: 30 ANNI
OGGETTO
BENI INFUNGIBILI ED INCONSUMABILI
L’art. 995 cod. civ. pone un’eccezione disciplinando il
c.d. QUASI USUFRUTTO
legge
MODI DI ACQUISTO -- per
per contratto
- per testamento
- per usucapione
ESTINZIONE
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- morte dell’usufruttuario o decorso di 30 anni se persona giur.
- prescrizione, consolidazione, totale perimento del bene
- abuso del diritto, rinuncia dell’usufruttuario
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SERVITU’ PREDIALE
è un diritto reale di godimento che consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità
di un altro fondo appartenente a diverso proprietario
(art. 1027 cod. civ.)
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
•DUE IMMOBILI (FONDO DOMINANTE E FONDO SERVENTE)
•APPARTENENZA FONDI A PROPRIETARI DIVERSI
•COLLEGAMENTO FUNZIONALE TRA FONDI (VICINITAS)
•UTILITA’ FONDO DOMINANTE (PREDIUM)
• IL PESO PUO’ CONSISTERE SOLO IN UN OBBLIGO DI NON FARE
O DI SOPPORTARE CHE ALTRI FACCIA
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TIPOLOGIE DI SERVITU’ PREDIALI
NASCONO PER LIBERA SCELTA DEI SOGGETTI
(art. 1058 cod. civ.)
VOLONTARIE
COATTIVE
NASCONO SULLA BASE DI UNA PREVISIONE DI
LEGGE (art. 1032 cod. civ.)
NEGATIVE
AFFERMATIVE
COMPORTANO UN OBBLIGO DI NON FARE
COMPORTANO UN OBBLIGO DI SOPPORTARE
APPARENTI
NON APPARENTI
RICHIEDONO OPERE VISIBILI E PERMANENTI
NON SONO RICHIESTE OPERE (art. 1061 cod. civ.)
TEMPORANEE
PERPETUE
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