Le Costituzioni:
spunti di carattere comparato
Manifestazioni diverse di Costituzione

La Costituzione britannica

La Costituzione statunitense

La Costituzione francese

La Costituzione italiana
La Costituzione britannica

Documenti costituzionali:



Magna Carta (1215): rigida e “garantita”,
diritti di libertà
Bill of Rights (1688)
Scontro tra gruppi di potere: il pluralismo

Corona e Parlamento e giudici
Segue

Bonham’s case (E. Coke, 1610)

“in many cases, the common law will control acts of
parliament, and sometimes adjudge them to be utterly void:
for when an act of parliament is against common right and
reason, or repugnant, or impossible to be performed, the
common law will control it, and adjudge such act to be void”

Continuità nel mutamento e “Law of the land”

Uncodified, common law, political
Constitution
La Costituzione statunitense

Una Costituzione:

Scritta
The supreme law of the land (VI)
Rigida (V)
Garantita (VI)?

E giuridica




I precedenti storici e e ideologici
Segue

I Federalist Papers e la tirannia della maggioranza:
“Ambition must be made to counteract ambition. If men were angels, no
government would be necessary. If angels were to govern men, neither
external nor internal controls on government would be necessary. In framing
a government which is to be administered by men over men, the great
difficulty lies in this: you must first enable the government to control the
governed; and in the next place oblige it to control itself. A dependence on
the people is, no doubt, the primary control on the government; but
experience has taught mankind the necessity of auxiliary precautions”

Checks & Balances: ancora il pluralismo

Il giudice di common law
Segue: il judicial review

Marbury v. Madison (1803)
“Between these alternatives there is no middle ground.
The Constitution is either a superior, paramount law,
unchangeable by ordinary means, or it is on a level with
ordinary legislative acts, and, like other acts, is alterable
when the legislature shall please to alter it.
If the former part of the alternative be true, then a
legislative act contrary to the Constitution is not law;
if the latter part be true, then written Constitutions are
absurd attempts on the part of the people to limit a power
in its own nature illimitable.”
Segue: il judicial review
“It is emphatically the province and duty of the Judicial
Department to say what the law is. Those who apply the
rule to particular cases must, of necessity, expound and
interpret that rule.
If two laws conflict with each other, the Courts must decide
on the operation of each.
So, if a law be in opposition to the Constitution, if both the
law and the Constitution apply to a particular case, so that
the Court must either decide that case conformably to the
law, disregarding the Constitution, or conformably to the
Constitution, disregarding the law, the Court must
determine which of these conflicting rules governs the
case. This is of the very essence of judicial duty”
Le Costituzioni francesi

La supremazia della legge,
espressione della volontà generale/nazionale

La negazione del pluralismo

Il limitato ruolo del giudice: bouche de la loi

La separazione dei poteri

Natura normativa della Costituzione?
La costituzione materiale

Il distacco fra precetto e realtà:
fisiologia e patologia

La forza normativa della volontà politica

Il principio normativo che fonda la validità del sistema

L’insieme dei fini e dei valori che costituiscono l’effettivo
principio di unità e permanenza del sistema.
L’insieme delle forze politiche e sociali che esprimono quei
valori e che ne assicurano la realizzazione
(anche contro la Costituzione formale)

Valore descrittivo v. rischio prescrittivo
Corte cost. sent. n. 15/1982
CEDU: “non si colloca di per se stessa a livello costituzionale, dall'altro lato
non propone alcun criterio concreto” (MA ora 348 e 349/2007)
RAGIONEVOLEZZA: “i limiti massimi della carcerazione preventiva…
valutati alla luce delle suesposte considerazioni, non possono considerarsi
irragionevoli, risultando disposti in ragione delle "obiettive difficoltà che
esistono per gli accertamenti istruttori e dibattimentali" nei procedimenti
che hanno ad oggetto "i delitti commessi per finalità di terrorismo e di
evasione dell'ordine democratico”
EMERGENZA: “condizione certamente anomala e grave, ma anche
essenzialmente temporanea. Ne consegue che essa legittima, sì, misure
insolite, ma che queste perdono legittimità, se ingiustificatamente protratte
nel tempo”
PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA: “non impedisce la carcerazione
preventiva, così questa non pregiudica quella”
IRRETROATTIVITA’: “Non può dirsi tuttavia che gli argomenti addotti a
sostegno di tale opinione rivelino una capacità di persuasione pari al loro
numero ”
Ancora: il costituzionalismo

Percorso e contenuti tipici


“Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas
assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution”
(Francia, 1789)
Dallo stato di diritto allo stato costituzionale
Separazione dei poteri
Supremazia della Costituzione
Principio di legalità
sovranità della legge
assemblea rappresentativa
Costituzione “giuridica”, scritta,
rigida, superiore, garantita
Tutela dei diritti di libertà
Eguaglianza formale
(Diritti sociali)
(Eguaglianza sostanziale)
Stato costituzionale e cost. materiale,
pluralismo e sovranità

Permanenza di una “sovranità condivisa”:
pluralismo e
condivisione delle scelte fondamentali

Lo stato costituzionale come stato in cui la
costituzione materiale perde i suoi caratteri
originari e diviene plurale:
politica e giurisdizione
Ancora il costituzionalismo:
alcune tappe
1215 (UK) diritti/privilegi, “rigidità”, “garanzia”,
pluralismo
1789
(FR)
“separazione” dei poteri, diritti/privilegi,
negazione del pluralismo
1803
(US)
Judicial review of legislation
revisione costituzionale?
potere costituente?
Corte cost. sent. n. 1146/1988
“La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non
possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto
essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da
altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa
Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al
potere di revisione costituzionale…, quanto i principi che, pur
non essendo espressamente menzionati fra quelli non
assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale,
appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda
la Costituzione italiana”
“Non si può, pertanto, negare che questa Corte sia competente
a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione
costituzionale e delle altre leggi costituzionali anche nei
confronti dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale.
Se così non fosse, del resto, si perverrebbe all'assurdo di
considerare il sistema di garanzie giurisdizionali della
Costituzione come difettoso o non effettivo proprio in relazione
alle sue norme di più elevato valore”
Il potere costituente

Un consapevole atto di volontà

La problematica base di riconoscimento


Forza, consenso, comunità internazionale, MA

Kelsen e Gödel
Potere libero nel fine, MA…

Es: Italia, Sudafrica
Ancora il costituzionalismo:
alcune tappe
1215 (UK) diritti/privilegi, “rigidità”, “garanzia”,
pluralismo
1789
(FR)
“separazione” dei poteri, diritti/privilegi,
negazione del pluralismo
1803 (US) Judicial review of legislation
1988
(IT)
il controllo del potere di revisione
costituzionale
1996 (SAfr) il controllo del potere costituente?
Costituzioni rigide e flessibili

La distinzione basata sulla procedura

La distinzione funzionale, di scopo
Cost. FLESSIBILE:
• Flessibile riguardo alla
legge (proc. di modifica)
• Iper-rigida riguardo alla
concessione irrevocabile di
un procedimento legislativo
concordato (King in P)
• Sovranità della legge,
garante delle libertà
fondamentali
P
L
U
R
A
L
I
S
M
O
Cost. RIGIDA:
• Stabilità e mutamento
• Sottoposizione della legge alla
Costituzione (Corte), garante
dell’assetto complessivo
• Controllo di legittimità
costituzionale da parte di un
“giudice” terzo
• Scomparsa (trasferimento) della
sovranità
Lo Statuto Albertino
“CARLO ALBERTO, per la grazia di Dio, RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
Ecc. Ecc. Ecc.
Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto
avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell' 8
dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli
eventi straordinarii che circondavano il paese, come la Nostra confidenza
in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo
unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra
intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed
alla dignità della Nazione.
Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel
presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare
coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Italia Nostra Corona un
Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore,
abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio
benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si
mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso
avvenire. Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del
Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge
fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:…”
Il diritto costituzionale

Testo costituzionale

Leggi costituzionali

“Tradizioni” costituzionali: modelli, principi


Interpretazione “sistematica” da parte della dottrina

Bilanciamento degli interessi
Giurisprudenza della Corte costituzionale


Ruolo del giudice a quo
Legislazione ordinaria


Materia elettorale, referendum, regioni, ordinamento giudiziario
Regolamenti
La Costituzione italiana: presentazione
Cenni storici: l’assemblea costituente
 Lunghezza
 Apertura, principi (mitezza), pluralismo
