s.r.l. „GRIGLIA“ COLLEGIO SINDACALE COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE facoltativa REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a 120.000 euro SOCIO NON AMMINISTRATORE disciplina ex statuto disciplina come spa però anche controllo contabile, salvo statuto ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali ha diritto di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione s.s., s.n.c. modifica del contratto „GRIGLIA“ COSTITUZIONE consenso di tutti i soci, CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE anche trasferimento della partecipazione CONTROLLO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO salvo diversa disposizione del contratto forma libera maggioranza AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO QUANDO le azioni precedentemente emesse sono interamente liberate. CHI DECIDE? Se statuto lo dispone ASSEMBLEA STRAORDINARIA AMMINISTRATORI Determinato l‘ammontare massimo Delega: max 5 anni DIRITTO DI OPZIONE esclusione per legge conferimenti in natura delibera SE soc. quotate: nei limiti del 10% preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile. Con SOVRAPPREZZO interesse della società (debibera approvata da1/2 del capitale sociale) offerte ai dipendenti AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE s.p.a. GRATUITO imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute. RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE s.p.a. REALE mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, mediante rimborso del capitale ai soci No sotto il limite legale Rimborso valore nominale (a sorte) CREDITORI possono fare opposizione si procede se società presta idonea garanzia, Azioni di godimento RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE s.p.a. NOMINALE (per perdite) perdita superiore a 1/3 MA minimo legale non intaccato convocazione senza indugio dell‘assemblea opportuni provvedimenti se entro l‘esercizio successivo perdita non ridotta a meno di 1/3 assemblea che approva il bilancio DEVE ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate s.p.a. perdita superiore a 1/3 e minimo legale intaccato convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società. OBBLIGAZIONI emissione deliberata dagli amministratori salvo statuto TITOLI DI CREDITO Es. indicizzate DIVERSA TIPOLOGIA Convertibili in azioni Con warrant LIMITI DI EMISSIONE Doppio del NO per società quotate altro... Capitale sociale + Riserva legale + riserve disponibili obbligazioni convertibili in azioni emissione deliberata dall‘assemblea straordinaria salvo delega ex statuto ad amm. rapporto di cambio ASSEMBLEA degli obbligazionisti periodo e modalità di conversione per modificazione delle condizioni di prestito NOMINA rappresentante comune favorevole ½ delle obbl. emesse recesso „GRIGLIA“ SCIOGLIMENTO LIMITATAMENTE A UN SOCIO COSTITUZIONE CONFERIMENTI s.s., s.n.c. esclusione REGIME DELLA PARTECIPAZIONE morte REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE recesso CONTROLLO BILANCIO deroga al principio dello scioglimento solo per mutuo consenso MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO se la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci per giusta causa efficace dopo tre mesi efficace subito ragioni direttamente collegate con il rapporto societario altre cause previste nell‘atto costitutivo s.s., s.n.c. esclusione fallimento del socio di diritto quando il creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota facoltativa inadempimento obblighi ex lege o ex contratto sociale se obblighi in quanto amministratore: revoca per giusta causa, non necessariamente esclus. -- interdizione -- inabilitazione -- condanna a pena comportante interdizione anche temporanea dai pubblici uffici sopravvenuta impossibilità di eseguire i conferimenti promessi es., perimento bene conferito in godimento s.s., s.n.c. procedimento di esclusione maggioranza per teste decisione motivata e comunicata al socio escluso 30 gg. opposizione Tribunale solo due soci Tribunale s.s., s.n.c. morte entro sei mesi dalla morte eredi hanno diritto alla liquidazione della quota salvo diversa disposizione dell‘atto costitutivo salvo diversa volontà dei soci scioglimento dell‘intera società subingresso degli eredi (con il loro consenso) s.s., s.n.c. liquidazione della quota al socio uscente o agli eredi in denaro in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento anche utili o perdite da operazioni in corso anche avviamento entro sei mesi dal momento in cui lo scioglimento sia divenuto efficace s.s., s.n.c. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ per volontà di tutti i soci alla scadenza del termine, salvo proroga (anche tacita) oggetto realizzato o divenuto impossibile per mancanza della pluralità dei soci altre ipotesi ex contratto sociale e non ricostituita entro sei mesi s.s., s.n.c. effetti dello scioglimento scioglimento automatico salvo revoca della liquidazione es., modifica oggetto sociale divenuto impossibile apertura della fase di liquidazione amministratori: solo affari urgenti altrimenti:responsabilità illimitata e solidale poteri atti volti alla liquidazione NO nuove operazioni ripartizione del residuo attivo fra i soci solo se debiti sociali integralmente pagati s.s., s.n.c. rimborso dei conferimenti conferimenti d‘opera di beni in godimento liberazione dall‘obbligo restituzione ripartizione dell‘attivo in misura della partecipazione ai guadagni s.a.s. ulteriore causa di scioglimento quando permangono solo soci di una medesima categoria e non ne avviene la ricostituzione entro sei mesi SE società continua trasformazione in snc irregolare s.p.a. Diritto di recesso soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: per tutte o parte delle loro azioni la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione la trasformazione della società; delibera che comporta l‘esclusione della quotazione trasferimento della sede sociale all’estero la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso l’eliminazione di una o più cause di recesso „rimovibili“ ovvero previste dallo statuto; la revoca dello stato di liquidazione s.p.a. determinazione del valore azioni rimborsate società non quotate determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni. SE socio contesta società quotate esperto nominato dal Tribunale esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti TIPI di società società semplice società in nome collettivo società in accomandita semplice società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata società cooperative SOCIETÀ DI PERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI soc.coop. società cooperative art. 2511 Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico Dallo Statuto della società cooperativa Mandacarù soc.coop. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio-sanitari, in particolare culturali ed educativi, di cui al successivo articolo 4. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci. La Cooperativa aderisce alla Federazione Trentina delle Cooperative. soc.coop. esercizio in comune di una attività economica scopo mutualistico soddisfazione di un bisogno economico a condizioni migliori di quelle offerte dal mercato però anche soci sovventori non : più alta remunerazione possibile del capitale investito limitata ripartizione fra i soci degli utili eventualmente prodotti società cooperative a mutualità prevalente soc.coop. le altre soc. coop. clausole che limitano la distribuzione di utili e riserve ai soci cooperatori attività svolta prevalentemente a favore dei soci o utilizzate prevalentemente prestazioni lavorative dei soci o utilizzati prevalentemente beni e servizi apportati dai soci no agevolazioni di carattere tributario soc.coop. prevalenza Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza evidenziando contabilmente i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci > 50% dei ricavi complessivi il costo del lavoro dei soci è > 50% del totale del costo del lavoro il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi…, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite… soc.coop. Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti. soc.coop. MODELLO (per quanto non espressamente previsto) in quanto compatibili srl spa possibile: un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro. obbligatoria: un numero di soci cooperatori inferiore a nove soc.coop. minimo „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE 9 soci REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE 3 persone fisiche se a responsabilità limitata CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO requisiti soggettivi + Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. soc.coop. l‘atto costitutivo deve inoltre contenere la indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci; i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci le condizioni per l’eventuale recesso o per la esclusione dei soci le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni; iscrizione R.I iscrizione Albo delle Soc.Coop. benefici fiscali altre agevolazioni „GRIGLIA“ spa soc.coop. COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE come srl REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO tutti i soci a responsabilità limitata Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo. soc.coop. „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO AZIONI QUOTE MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. con più di cinquecento soci, limite elevato sino al due per cento del capitale sociale. limite non opera: se conferimento beni in natura o crediti, se socio non persona fisica, ecc. soc.coop. trasferimento della partecipazione sociale La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. provvedimento motivato decisione impugnabile dal socio l‘atto costitutivo può vietare il trasferimento diritto di recesso se da almeno 2 anni in società soc.coop. soci sovventori partecipazioni liberamente trasferibili particolari condizioni su ripartizione utili e liquidazione quota max 5 voti max 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI con mutualità prevalente dividendi NON in misura superiore all‘interesse massimo dei buoni fruttiferi postali... ecc. RISTORNI mezzo tecnico per l‘attribuzione ai soci dei vantaggi mutualistici soc.coop. „GRIGLIA“ COSTITUZIONE ASSEMBLEA CONFERIMENTI PARTECIPAZIONE CONTROLLO REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE una testa = un voto BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO voto anche espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione facoltative assemblee separate obbligatorie se più di 3000 soci attività in più province soc.coop. AMMINISTRATORI La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. COLLEGIO SINDACALE obbligatorietà come srl COLLEGIO DIE PROBIVIRI risoluzione di controversie interne soc.coop. „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE 2524 (Variabilità del capitale) 1. Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito. 2. Nelle società cooperative l’ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall’articolo 2528 non importa modificazione dell’atto costitutivo. … CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DEL CAPITALE SOCIALE SCIOGLIMENTO L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione soc.coop. „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI RECESSO PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE se vietato trasfer. di azioni o quote CONTROLLO casi previsti per spa o srl BILANCIO MODIFICHE DEL CAPITALE SOCIALE SCIOGLIMENTO LIMITAMENTE A UN SOCIO secondo atto costitutivo MORTE gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni L’atto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla società subentrino nella partecipazione del socio deceduto. TRASFORMAZIONE OMOGENEA ETEROGENEA l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione. OMOGENEA società di capitali società di persone consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso. i soci a responsabilità illimitata non sono liberati dalla responsabilità per le obbligazioni sociali precedentemente sorte se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. società di capitali società di persone adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione ETEROGENEA società di capitali voto favorevole di 2/3 degli aventi diritto comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni. consorzi, le società consortili, le comunioni d’azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni disciplina più dettagliata società di capitali FUSIONE = FASI del procedimento di fusione Progetto di fusione approvazione del progetto da parte delle assemblee/ dei soci deliberazioni/decisioni depositate per l‘iscrizione nel R.I. impugnazione della delibera di approvazione della fusione ? opposizione dei creditori? deposito dell‘atto di fusione Progetto di fusione 2501-ter (Progetto di fusione) 1. L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare: 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione; 2) l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in danaro; 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni; 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione. .. Progetto di fusione + situazione patrimoniale 2501-quater (Situazione patrimoniale) 1. L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere, con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società. 2. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma. Progetto di fusione + situazione patrimoniale + Relazione dell’organo amministrativo 2501-quinquies (Relazione dell’organo amministrativo) 1. L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote. 2. La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. 3. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione. Progetto di fusione + situazione patrimoniale + Relazione dell’organo amministrativo + Relazione degli esperti 2501-sexies (Relazione degli esperti) 1. Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi: a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi; b) le eventuali difficoltà di valutazione. 2. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. …. approvazione del progetto da parte delle assemblee/ dei soci nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o statuto se fusione eterogenea facoltà di recesso fusione omogenea: solo se socio srl opposizione dei creditori? (Opposizione dei creditori) La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni delle delibere nel R.I., salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all’iscrizione prevista nel terzo comma dell’articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all’articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un’unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell’articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori. deposito dell‘atto di fusione La fusione deve risultare da atto pubblico L’atto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l’amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante dopo l’iscrizione, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata. resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione OPA acquisto di partecipazione di controllo in società quotate TRASPARENZA pacchetto di controllo alienante acquirente P= superiore a quello risultante dalle quotazioni di borsa pacchetto di controllo scalate ostili varie opa concorrenti SE trasferito pacchetto di controllo offerta pubblica di acquisto obbligatoria OPA SUCCESSIVA TOTALITARIA SPA con azioni ordinarie quotate socio di minoranza può uscire dalla società chi detiene il 30% delle azioni offerta di acquisto della totalità delle azioni in circolazione P= media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall‘offerente per acquisti fuori borsa chi ottiene il 98% può acquistare coattivamente le azioni residue ad un prezzo fissato da esperto del Tribunale ESENZIONI DALL‘OBBLIGO DI OPA TOTALITARIA SUPERATO IL 30% OPA a scopo di risanamento di impresa in crisi trasferimenti fra società dello stesso gruppo ecc. SANZIONI PER NON OSSERVANZA DELL‘OBBLIGO DI OPA NO esercizio di diritto di voto inerente alla partecipazione detenuta impugnabile se voto determinante partecipazioni superiori al 30% devono essere alienate REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELL‘OPA proposta irrevocabile comunicazioni alla Consob comunicazioni alla società bersaglio TECNICHE DI „DIFESA“ opa concorrente acquisti azioni proprie aumenti cap. soc. amministratori devono astenersi dal compiere atti od operazioni in contrasto con gli obiettivi dell‘offerta salvo delibera assembleare approvata dal 30% del cap. soc „NEUTRALITÀ del management“ IMPRESA funzione „combinatrice“ scopo: lucro o produzione di ricchezza PRODOTTO O SERVIZIO IMPRESA IMPRESA MERCATO IMPRESA Art. 2082 c.c. Imprenditore È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Nozione di azienda Art. 2555. L`azienda è il complesso dei beni organizzati dall`imprenditore per l`esercizio dell`impresa ACQUISTO della qualifica di imprenditore ex art. 2082 c.c. esercizio di fatto di un‘attività economica attività economica svolta professionalmente attività economica organizzata fine dell‘attività economica organizzata è la produzione di beni o servizi oppure lo scambio di beni esercizio di fatto di un‘attività economica ATTIVITÀ ECONOMICA pluralità di atti, fatti e contratti pluralità di operazioni economiche anche unico affare diretta alla produzione di ricchezza modalità che consentano almeno potenzialmente la copertura dei costi con i ricavi anche SENZA fine di lucro inteso come conseguimento di un utile art. 2247 c.c. attività economica svolta professionalmente stabile e non occasionale pr.: chi realizza un singolo affare? es.: costruzione di una diga pr.: deve essere l‘attività prevalente? es.: impiegato che nei week-end gestisce un chiosco di bibite sulla spiaggia attività economica organizzata organizzazione „produttiva“ coordinamento dei fattori della produzione pr.: necessaria l‘organizzazione del lavoro altrui? es., gioielliere? lavoro e capitali personali dell‘impr. pr.: necessità di un minimo di „etero-organizzazione“? organizzazione anche di fattori diversi dal lavoro personale dell‘imprenditore es., un mediatore è imprenditore o lavoratore autonomo ? solo lavoro proprio no capitali d1: capacità di combinare fra loro i mezzi della produzione è centrale d2: organizzazione non requisito autonomo: espressione di teoria politico-economica a giustificazione del profitto fine dell‘attività economica organizzata è la produzione di beni o servizi oppure lo scambio di beni attività che produce ricchezza pr.: necessaria la destinazione al mercato? es., costruttore di appartamento per abitazione propria pdv economico impresa/mercato: binomio necessario IMPRENDITORE NON PICCOLO PICCOLO IMPRENDITORE IMPRESA IMPRENDITORE COMMERCIALE IMPRENDITORE AGRICOLO Categorie di imprenditori imprenditore imprenditore SE non è agricolo neppure piccolo imprenditore ALLORA imprenditore commerciale l‘imprenditore agricolo art. 2135, c.1 c.c. • coltivazione del fondo, • selvicoltura, • allevamento di animali d.lgs. 18 maggio 2001, n.228 attività agricole essenziali • e attivita' connesse attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.