Diritto del lavoro Corso M-Z

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Diritto del lavoro
La funzione e l’oggetto del
diritto del lavoro:
tradizione e
rinnovamento
Il diritto del lavoro: una
storia lunga nel “secolo
breve”
Come si può affrontare lo
studio del diritto del
lavoro: questioni di
metodo
Il diritto del lavoro: nella
dimensione sistematica
La dimensione sociale
La dimensione giuridica (operativoprofessionale)
La dimensione politico istituzionale
Circolarità
delle dimensioni
Le conseguenze sull’approccio
allo studio della materia della
Circolarità delle dimensioni
Il riferimento continuo a fenomeni
sociali (la disoccupazione, la questione
femminile, le disuguaglianze
planetarie, la sfera personale
dell’individuo: la tutela della privacy)
Il ruolo del conflitto tra i gruppi
sociali nella società post-industriale: il
conflitto
post
moderno
nella
globalizazzione
Il rapporto tra forma di stato e
regolazione dei rapporti sociali (il
federalismo
e
l’ordinamento
sovranazionale
la dimensione giuridica del diritto
del lavoro
La tripartizione tradizionale:
La regolamentazione del
rapporto individuale di lavoro
 La disciplina giuridica delle
relazioni collettive di lavoro
 La legislazione previdenziale e
di sicurezza sociale

Il rapporto individuale di
lavoro
Riguarda lo studio della
fondamentale relazione di
scambio che regola il rapporto
tra datore di lavoro e
lavoratore subordinato.
Rapporto regolato non soltanto
dal codice civile ma anche da un
complesso corpo di leggi speciali.
Il diritto sindacale
Il diritto collettivo per eccellenza: studia
le relazioni tra i gruppi di interesse e in
particolare le relazioni tra le associazioni
dei datori di lavoro e i sindacati (le
organizzazioni dei lavoratori)
Le tensioni di questa partizione della
disciplina legate alla crisi della forma
sindacato
Gli istituti classici del diritto sindacale
La libertà sindacale
L’organizzazione sindacale
L’attività sindacale e gli strumenti
(l’ar. 28 dello statuto)
Il diritto di sciopero con particolare
riferimento allo sciopero nei SPE
La libertà di serrata
La crisi della tripartizione
Legata alla crisi del
lavoro
subordinato
come prototipo della
disciplina (rinvio)
VERSO UNO STUDIO UNITARIO DEL DIRITTO
DEL LAVORO: IL DIRITTO SOCIALE
all’origine c’era il lavoro
subordinato
a cui seguiva il contratto del
lavoro come contratto speciale
La “diversità” dei rapporti di lavoro
“Se tutti gli altri contratti
riguardano l’avere
delle parti, il contratto
di lavoro riguarda
ancora l’avere per
l’imprenditore, ma
l’essere per il
lavoratore”
(F. Santoro Passarelli)
“A nessuno verrebbe in
mente di individuare una
categoria sociologica
corrispondente alla
categoria giuridica del
curatore o del
cessionario. Nel diritto
del lavoro, invece, le
categorie giuridiche sono
percepite come meri
calchi di categorie
sociologiche”
(A. Supiot).
Nell’ideologia e nella antropologia delle
prime codificazioni, c’è spazio per
queste differenziazioni?
Attraverso quali principi e quali
strumenti i codici liberali si
riproponevano di tutelare il lavoro?
La prima regolazione
giuridica dei rapporti
individuali di lavoro
La riconduzione del
contratto di lavoro
allo schema della
locazione (di opere)
nel codice civile del
1865
Identità formale
della posizione
giuridiche delle due
parti
Un’unica regola
specifica: la
temporaneità del
rapporto
la “diversità” del diritto del lavoro
nelle discipline successive:
L“autonomia” del
diritto del lavoro
La diversità del diritto del lavoro rispetto al diritto comune
dei contratti, alcuni esempi tratti qui e là dal codice civile
alcuni esempi tratti dal codice civile
La nullità che produce effetti

es: le prestazioni di fatto (2126 c.c.)
La corrispettività attenuata

es: le sospensioni del rapporto (2110 c.c.)
L’autonomia negoziale limitata

es: la rigidità delle mansioni (2103 c.c.) (dal
1973)
La disponibilità dei diritti limitata

es: l’invalidità delle rinunce e transazioni (2113
c.c) (dal 1973)
E nella legislazione
speciale
•La formazione
Gli elementi di
specialità rispetto
al diritto comune
dei contratti si
sono intensificati
nella legislazione
speciale
successiva
“alluvionale” del diritto
del lavoro. la
complessità regolativa
che ne deriva. La
sovrapposizione delle
tutele (fino a
coinvolgere soggetti non
socialmente meritevoli)
• La giustificazione
ideologica: il favor nei
confronti del lavoratore
subordinato, soggetto
socialmente debole
Come si giustificano le deviazioni rispetto
ai principi fondamentali dell’autonomia
privata, oggi?
Cosa separa il codice civile (e la
sua impostazione) dalla
legislazione sul lavoro che oggi
conosciamo?
La Costituzione, decisivo spartiacque,
rispetto alla ideologia del codice
civile (Calamandrei)
Il lavoro nella
Costituzione
La definitiva emancipazione della
disciplina giuridica del rapporto
di lavoro dal diritto dei privati
E’ uno dei pochi rapporti interprivati
di cui si occupa la Costituzione
 Il diritto del lavoro come “ponte” tra
diritto pubblico e privato

...segue: il lavoro nella
Costituzione
I DIRITTI INDIVIDALI
Art. 1 – La repubblica fondata sul lavoro
Art. 4 - Riconoscimento del diritto al lavoro
Art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme e applicazioni
Art. 36 - Diritto ad una retribuzione proporzionata al
lavoro e sufficiente a garantire una esistenza libera e
dignitosa.
Art. 37 - Uguaglianza tra donne e uomini che lavorano
MA PURE I DIRITTI COLLETTIVI (differenza
con il codice civile)
Art. 39 Libertà sindacale
Art. 40 Diritto di sciopero
Ma pure le grandi disposizioni
di principio che illuminano le
disposizioni specifiche:
Artt. 39 e 40
Art. 35
Art. 37
Art. 4
art. 3 comma 2: Eguaglianza di
fatto; funzionalizzazione sociale
del principio di iniziativa privata:
art. 41 II comma
Art. 36
f È compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori
all’organizzazione politica, economica e
rispetto ai
fini?
Non basta enunciare i
diritti, occorre anche
sociale del Paese
Una disposizione
fondamentale
dell’intero ordinamento:
il 2 c. dell’art. 3. Cost.
La costituzione “sincera”
(U. Romagnoli)
Perché il 2° comma dell’art. 3 è una
norma “sincera”?
Cosa suggerisce la lettura congiunta
dei due commi dell’art. 3 Cost?
L’art. 3 Cost. come norma fondamentale
dell’ordinamento del lavoro
Proprio perché il costituente
era cosciente che, nei
fatti, i cittadini NON
sono ancora pienamente
uguali (comma 1), ha
sentito
il
bisogno
di
programmare la rimozione
degli
ostacoli
che
si
frappongono alla effettiva
uguaglianza (comma 2).
IL COMMA 2
RICONOSCE
IMPLICITAMENTE
CHE IL COMMA 1
RISCHIA DI
RIMANERE UNA
MERA
AFFERMAZIONE
DI PRINCIPIO.
Il rilievo dei principi
costituzionali nel diritto del
lavoro
Una Domanda:
Nei confronti di chi
operano le istanze
di trasformazione
della
Costituzione?
Due elementi per rispondere:

Art. 2 Cost.: “La
Repubblica riconosce i
diritti dell’uomo nelle
formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità”

L’art. 41.2 Cost.:
“L’iniziativa economica
non può svolgersi in
contrasto con l’utilità
sociale”
 La costituzionalizzazione
del diritto del lavoro
Abbandonata la tradizionale
neutralità, il diritto del lavoro si
raccorda direttamente al modello
di sistema economico configurato
dalla costituzione” (Ghera)
Identità e funzione del diritto
del lavoro, oggi
Di quale lavoro
parla la
Costituzione?
Il rapporto di lavoro
subordinato
L’oggetto misterioso
L’oggetto tradizionale del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro disciplina i rapporti
contrattuali il cui oggetto è costituito da
una prestazione lavorativa in condizione di
subordinazione finalizzata alla percezione di
un corrispettivo
Fenomeni quale la globalizzazione e la
Flessibilità tendono a cambiare questo oggetto
L’identificazione tra diritto del
lavoro e rapporto di lavoro
subordinato
Modello
empirico
Operario-massa
della
grande industria
tayloristica
=
Modello
normativo
Lavoratore
subordinato
definito dall’art.
2094 cod. civ.
Il diritto del lavoro della società
industriale
Questo era il Novecento: tutti ci
alzavamo alla medesima ora, tutti
uniformati negli orari giornalieri,
settimanali, annui e tutti pensavamo
che la vita lavorativa si svolgesse su
tutto l’orario giornaliero per tutti i
giorni feriali della settimana in tutti i
mesi lavorativi dell’anno, fino alla
pensione (A. Accornero)
La tutela del lavoro
come parte del complessivo
progetto di società
accolto nella
Costituzione
Il lavoro subordinato come
fattispecie sociale
prevalente
Il diritto del lavoro
come diritto del lavoro
subordinato
Il problema dell’identità del
diritto del lavoro oggi
Può essere ancora
valida l’equazione
tra diritto del lavoro
e diritto del lavoro
subordinato?
Cosa è cambiato?
Le trasformazioni dell’organizzazione del lavoro
attraverso alcune parole chiave
TENDENZE
RILEVABILI SU
SCALA GLOBALE
 Deindustrializzazione
 Esternalizzazione
 Delocalizzazione
 Jobless growth
TENDENZE
PECULIARI AI PAESI
DELL’UE
 Denazionalizzazione
 Disoccupazione

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