L.A.R.S.A. DIRITTO 1 GIUGNO 2007 Maria Lucia Ercole L’IMPRENDITORE – DEFINIZIONE IN SENSO ECONOMICO : colui che “mantiene vivo “ il sistema economico IN SENSO GIURIDICO : (art. 2082 C.C.) chi esercita PROFESSIONALMENTE (= non in modo occasionale) un’ ATTIVITA’ ECONOMICA (= attività produttiva di ricchezza , lucro) ORGANIZZATA (= utilizza beni strumentali, collaboratori dipendenti e autonomi, etc..) AL FINE DELLA PRODUZIONE O DELLO SCAMBIO DI BENI O DI SERVIZI IMPRESA INDIVIDUALE AGRICOLA / COMMERCIALE COLLETTIVA SOCIETA’ di PERSONE / di CAPITALI Maria Lucia Ercole – IPC “V. Bosso – A. Monti” - Torino L’IMPRENDITORE COMMERCIALE – DEFINIZIONE E’ IMPRENDITORE COMMERCIALE (art 2195 C.C.) chi esercita una delle seguenti attività: ATTIVITA’ INDUSTRIALE diretta alla produzione di beni e/o servizi ATTIVITA’ INTERMEDIARIA nella circolazione dei beni ATTIVITA’DI TRASPORTO ATTIVITA’ BANCARIA O ASSICURATIVA ALTRE ATTIVITA’ AUSILIARIE delle precedenti E’ soggetto agli OBBLIGHI di: soggezione al fallimento iscrizione nel registro delle imprese tenuta scritture contabili Maria Lucia Ercole – IPC “V. Bosso – A. Monti” - Torino AZIENDA – DEFINIZIONE L’AZIENDA è (art 2555 C.C.) è il COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa MATERIALI, IMMATERIALI, CONTRATTI GESTITI (anche se non di proprietà) DALL’IMPRENDITORE Maria Lucia Ercole – IPC “V. Bosso – A. Monti” - Torino L’AZIENDA – SEGNI DISTINTIVI SONO SEGNI CHE PERMETTONO L’INDIVIDUAZIONE E LA DISTINZIONE DI: IMPRENDITORE DITTA = nome sotto cui l’imprenditore esercita la sua attività PRODOTTO MARCHIO = nome del prodotto LOCALE d’ESERCIZIO INSEGNA = nome dei locali Maria Lucia Ercole – IPC “V. Bosso – A. Monti” - Torino LE SOCIETA’ - DEFINIZIONE Contratto con cui DUE O PIÙ PERSONE (= pluralità personale sia all’atto della costituzione che durante la vita della società ) CONFERISCONO BENI O SERVIZI per l’esercizio IN COMUNE di un’attività economica al fine di dividerne gli UTILI(=lucro oggettivo derivante cioè dall’attività svolta e lucro soggettivo ripartito tra i diversi soci). Le società sono dotate di AUTONOMIA PATRIMONIALE nel senso che con la costituzione di una nuova società si crea, accanto alle persone fisiche (i soci) una NUOVA PERSONA GIURIDICA, la quale è titolare di un suo patrimonio, realizzato grazie ai conferimenti dei soci. Maria Lucia Ercole – IPC “V. Bosso – A. Monti” - Torino LE SOCIETA’ – AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA i creditori dei singoli soci NON possono rivalersi sui beni della società i creditori della società NON possono rivalersi sui beni dei singoli soci SOCIETA’ DI CAPITALI IMPERFETTA i creditori dei singoli soci NON possono rivalersi sui beni della società i creditori della società possono rivalersi , oltre che sui beni della società sui beni dei singoli soci SOCIETA’ DI PERSONE Maria Lucia Ercole – IPC “V. Bosso – A. Monti” - Torino LE SOCIETA’ – TIPOLOGIE DI SOCIETA’ Le società che è possibile costituire sono TASSATIVAMENTE SOLO quelle previste dal Codice Civile. SOCIETA’ DI PERSONE DI CAPITALI SEMPLICE A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN NOME COLLETTIVO PER AZIONI IN ACCOMANDITA SEMPLICE IN ACCOMANDITA per AZIONI Maria Lucia Ercole – IPC “V. Bosso – A. Monti” - Torino LE SOCIETA’ – ELEMENTI COMUNI ALLE CATEGORIE SOCIETA’DI PERSONE SOCIETA’ DI CAPITALI responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali soci sono responsabili limitatamente al loro conferimento partecipazione di ogni socio all’amministrazione della società i soci non necessariamente sono anche amministratori della società non trasferibilità della posizione posizione di socio può esser di socio senza il parere favorevole liberamente trasferita degli altri soci Maria Lucia Ercole – IPC “V. Bosso – A. Monti” - Torino LE SOCIETA’ SEMPLICE- DEFINIZIONE e CARATTERI E’ il modello più elementare di società che : può esser usato solo per esercizio di attività AGRICOLE O PROFESSIONALI ( purché non si tratti di professionisti iscritti ad un albo), ma non per IMPRESE INDUSTRIALI ci costituisce mediante contratto = ATTO COSTITUTIVO che solo se tra i conferimenti ci sono immobili deve essere scritto. gode di autonomia PATRIMONIALE IMPERFETTA è previsto il BENEFICIO DI ESCUSSIONE l’amministrazione della S.S. spetta a ciascuno dei soci DISGIUNTAMENTE a meno che i soci deliberino una forma alternativa quale: - AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA “ RISERVATA SOLO AD ALCUNI SOCI “ RISERVATA AD UN SOLO SOCIO Maria Lucia Ercole – IPC “V. Bosso – A. Monti” - Torino LE SOCIETA’IN NOME COLLETTIVO - DEFINIZIONE e CARATTERI E’ società in cui tutti i soci rispondono solidalmente per le obbligazioni sociali (art.2291). è la forma di società di persone più utilizzata per le imprese commerciali è soggetta allo STATUTO DELL’ IMPRENDITORE COMMERCIALE (con obbligo di iscrizione al registro delle imprese – tenuta libri sociali – possibilità di fallimento) opera sotto una RAGIONE SOCIALE (es. Mario Rossi &C.,s.n.c.) si prevede il DIVIETO DI CONCORRENZA devono esser costituite per ATTO PUBBLICO o SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA i creditori della società si devono rivalere prima sul patrimonio sociale e poi sul patrimonio dei soci Maria Lucia Ercole – IPC “V. Bosso – A. Monti” - Torino LE SOCIETA’ PER AZIONI- DEFINIZIONE S.p.A. per le obbligazioni sociali = debiti della società risponde solo la società con il suo patrimonio AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA Maria Lucia Ercole – IPC “V. Bosso – A. Monti” - Torino le quote di partecipazione sono rappresentate da AZIONI TITOLI DI CREDITO LE SOCIETA’ PER AZIONI – LE AZIONI SONO TITOLI DI CREDITO = documenti che garantiscono ai titolari la qualità di socio sono NOMINATIVI sono trasferibili mediante GIRATA e doppia ANNOTAZIONE sul titolo stesso e sul libro dei soci si dividono in tre categorie : - ORDINARIE :garantiscono il diritto al dividendo e di voto in tutte le assemblee - PRIVILEGIATE : garantiscono il diritto ad un dividendo più alto delle ordinarie, ma sono , generalmente prive di diritto di voto - DI RISPARMIO : sono emesse solo d S.p.A. quotate in borsa, e sono privilegiate nel dividendo e nel caso di scioglimento della società e non hanno diritto di voto. Maria Lucia Ercole – IPC “V. Bosso – A. Monti” - Torino LE SOCIETA’ PER AZIONI - CARATTERI si costituiscono con un contratto sociale = ATTO COSTITUTIVO che ha forma di un atto pubblico deve avere un CAPITALE SOCIALE MINIMO di 120.000 € (in denaro, crediti, beni in natura) sottoscritto per intero = i soci si impegnano davanti al notaio a versare la loro quota. i soci devono versare subito almeno il 25% del conferimento in denaro e per i conferimenti in natura vi è l’obbligo di una relazione giurata di un perito del Tribunale devono esserci le eventuali AUTORIZZAZIONI richieste dalla legge l’atto costitutivo deve essere depositato presso l’UFFICIO DELLE IMPRESE e quindi iscritto. Da quel momento la società “nasce” Maria Lucia Ercole – IPC “V. Bosso – A. Monti” - Torino LE SOCIETA’ PER AZIONI - DIRITTI e DOVERI dei SOCI DOVERI DIRITTI distribuzione degli utili conferimenti (denaro, crediti,natura) (dividendi) intervenire in assemblea votare in assemblea (secondo il principio plutocratico) Maria Lucia Ercole – IPC “V. Bosso – A. Monti” - Torino LE SOCIETA’ PER AZIONI - ORGANI ORGANO VOLITIVO ORGANO ESECUTIVO ASSEMBLEA AMMINISTRATORI cui possono partecipare solo i soci titolari di AZIONI ORDINARIE ORDINARIA STRAORDINARIA nominati dall’assemblea (a parte i primi nominati dall’atto costitutivo) non devono essere necessariamente soci durano 3 anni una sola persona (amministratore unico) o più persone (C.d.A.) Maria Lucia Ercole – IPC “V. Bosso – A. Monti” - Torino