CORSO DI AGGIORNAMENTO DIRIGENTI E PREPOSTI: COME GESTIRE LA SICUREZZA Compiti e Responsabilità dei vari soggetti nella AUSL di Viterbo A. Selbmann DATORE DI LAVORO nell’Azienda il datore di lavoro si identifica con il DIRETTORE GENERALE. Per quanto riguarda la sicurezza, il Direttore Generale è responsabile della funzionalità dell’organizzazione aziendale ed in particolare della applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. DELEGA DEI COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE Il Direttore Generale non può delegare le seguenti attività: • la valutazione dei rischi lavorativi con la elaborazione del relativo documento, per le quali si avvale della collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente; • la designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Ad eccezione delle funzioni non delegabili, il Direttore Generale può, al fine di rendere più efficace l’azione di prevenzione e sicurezza, delegare in tutto o in parte le altre funzioni riguardanti la sicurezza. DELEGA DEI COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE Questa Azienda definisce i seguenti criteri cui intende ispirarsi nell’adozione dell’ISTITUTO DELLA DELEGA: • La delega deve corrispondere alle effettive necessità dell’organizzazione aziendale. • La delega deve essere conferita con atto scritto recante data certa. • Il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; • La delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; • La delega deve attribuire autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni; • Il delegato deve essere consapevole della delega e deve avere accettato per iscritto di svolgere l’incarico; • La delega non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. UO GESTIONE ATTIVITA’ TECNICHE (1) Per quanto concerne gli ambienti di lavoro e gli impianti: Assicura che i nuovi ambienti di lavoro e la ristrutturazione di quelli già utilizzati, vengano progettati nel rispetto della normativa vigente di igiene e sicurezza che assicurino parametri microclimatici e livelli di inquinamento chimico, fisico e biologico compatibili con quelli previsti dalle norme; Assicura che gli ambienti di lavoro e gli impianti siano messi a disposizione delle unità operative rispondenti alle norme di igiene e sicurezza che assicurino parametri microclimatici e livelli di inquinamento chimico, fisico e biologico compatibili con quelli previsti dalle norme anche provvedendo alle necessarie misurazioni strumentali; Predispone programmi per adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e di igiene evidenziando eventuali priorità; Assicura che nelle varie fasi dell’iter tracciato dalla legge quadro e dal regolamento per le opere pubbliche siano rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa nonché in materia di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili; Tiene tutta la documentazione tecnico amministrativa inerente la sicurezza; UO GESTIONE ATTIVITA’ TECNICHE (2) Assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria in modo che vengano mantenuti nel tempo i livelli di igiene e sicurezza; Controlla e vigila sulla puntuale osservanza dei contratti di manutenzione; Assicura l’effettuazione dei controlli di sicurezza previsti dalla normativa vigente; Per gli immobili utilizzati a qualunque titolo dalla AUSL dei quali la stessa non è proprietaria: – Per quelli già utilizzati richiede ai soggetti che ne abbiano l’obbligo giuridico, la realizzazione degli interventi strutturali e di manutenzione necessari per la sicurezza dei locali e degli edifici in uso; – Per quelli di nuova utilizzazione acquisisce dai soggetti che abbiano l’obbligo giuridico, tutte le necessarie certificazioni prima della presa in carico; Intervenire per quanto di propria competenza nelle situazioni di emergenza ed in particolare secondo quanto previsto dai piani di emergenza. DIRIGENTI Il dirigente è un soggetto caratterizzato da una particolare autonomia nell’esercizio del potere decisionale, con funzione di promozione e coordinamento nella realizzazione degli obiettivi dell’ente. Svolge un ruolo caratterizzato da elevata professionalità, organizza l’attività lavorativa e vigila su di essa. In questa Azienda i dirigenti sono così divisi: • Direttori di UNITÀ OPERATIVA • Direttori di DIPARTIMENTO • Direttori Sanitari di PRESIDIO OSPEDALIERO • Direttori di DISTRETTO DIRETTORI DI UNITA’ OPERATIVA Il dirigente responsabile organizza e dirige il lavoro e impartisce disposizioni in maniera autonoma nell’ambito dell’unità organizzativa di competenza. Doveri generali : • Collaborare con le altre UU.OO. aziendali per la sicurezza delle strutture, degli impianti, delle attrezzature sia nella fase di progettazione che di gestione, promovendo in continuo l’adeguamento alla evoluzione sia normativa che tecnologica; • Prefissare le direttive generali sulle modalità operative e le tecniche di lavorazione, in particolar modo per i lavori a maggior rischio, aggiornandole in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro; • Vigilare su tutta l’attività di prevenzione riguardante il rispetto sia dei dettati normativi, sia delle procedure di sicurezza interne; • Promuovere la corretta informazione, formazione e addestramento ai lavoratori; • Nell’ambito delle attività formative promosse dal datore di lavoro partecipare alla specifica formazione e aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; • anche sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi, organizzare la fornitura ai lavoratori dei necessari dispositivi di protezione individuale, richiedendone, se necessario, l’acquisto previo parere del Servizio Prevenzione e Protezione,; • Collaborare all’attuazione delle misure necessarie per la prevenzione degli incendi, evacuazione dei lavoratori, il pronto soccorso e la gestione delle situazioni di emergenza. DIRETTORI DI UNITA’ OPERATIVA – attività (1) In particolare i doveri generali si concretizzano nelle seguenti attività: ambienti, impianti, attrezzature di lavoro, sostanze dei preparati chimici • Collaborazione alla scelta tenendo conto delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere e della necessità di ridurre e, se possibile eliminare, i rischi presenti negli ambienti di lavoro; • Segnalare eventuali inefficienze sulla manutenzione e sulla pulizia; idoneità alla mansione specifica • affidare i compiti lavorativi in considerazione delle capacità e delle condizioni di salute dei singoli lavoratori tenendo conto dei giudizi espressi dal medico competente; • assicurare che i lavoratori esposti ai rischi si sottopongano a sorveglianza sanitaria e creare le condizioni organizzative che consentano l’espletamento delle visite e degli accertamenti complementari nei termini di legge; • applicare le prescrizioni emesse dal Medico Competente e contenute nei Certificati di Idoneità; informare il medico competente circa le mansioni attribuite ai lavoratori; comunicare al medico competente in merito ai cambiamenti di mansione all’interno della struttura, nonché orario di lavoro e modalità di espletamento dell’attività dei lavoratori DIRETTORI DI UNITA’ OPERATIVA – attività (2) Organizzazione del lavoro • organizzare il lavoro e adottare procedure operative adeguate in modo tale da: – Evitare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli; – Utilizzare correttamente gli ambienti, gli impianti, le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati chimici; – Attivarsi per la segnalazione tempestiva di qualsiasi inconveniente che possa pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori Formazione, Informazione e addestramento • assicurasi che i lavoratori ricevano la necessaria informazione, formazione e, ove previsto, il necessario addestramento ai fini della sicurezza e della salute su: – Rischi e misure di prevenzione e procedure operative da adottare; – Uso corretto di ambienti, impianti, attrezzature, sostanze e preparati chimici, dispositivi di protezione individuale; – Procedure da attuare in caso di infortunio sul lavoro; • assicurasi che tutte le necessarie istruzioni per l’uso in sicurezza siano presenti sul posto di lavoro e siano disponibili i libretti d’uso, le note informative, le schede di sicurezza; DIRETTORI DI UNITA’ OPERATIVA – attività (3) Rapporti con SPP • collaborare alla valutazione dei rischi; • individuare i preposti e comunicarne i nominativi al Servizio Prevenzione e Protezione; • richiedere l’ intervento del Servizio Prevenzione e Protezione in occasione di: – infortuni sul lavoro o incidenti anche senza infortunio; – interventi degli organi di vigilanza (Vigili del Fuoco, NAS, Vigili Urbani, ARPA, ecc…) imprese appaltatrici o lavoratori autonomi • nel caso vengano effettuati interventi all’interno dell’unità organizzativa: – collaborare all’informazione agli stessi sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; – cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; – collaborare agli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; • Collaborare per l’applicazione, per quanto di competenza, del PIANO GENERALE CONTROLLO LOCALI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE. DIRETTORI DI DIPARTIMENTO Al dipartimento competono funzioni di autonomia organizzativa e gestionale relativamente alle risorse umane, tecnologiche e strutturali assegnate e per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. Le funzioni di garanzia del governo clinico si espletano attraverso specifici percorsi di tipo assistenziale quali : – l’elaborazione, la condivisione e l’adozione di linee-guida e protocolli, – la promozione del miglioramento della qualità, – la valutazione e verifica delle prestazioni e dell’assistenza offerta e delle procedure adottate; – il coordinamento delle attività di formazione. Per i Dipartimenti che non insistono all’interno di una struttura ospedaliera o di un Distretto, i Direttori di Dipartimento esprimono parere preventivo sugli interventi di ristrutturazione ed innovazioni edilizie e collaborano alla progettazione. Approvano e firmano le destinazioni d’uso dei locali. Applicano, per quanto di competenza, il PIANO GENERALE CONTROLLO LOCALI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE. DIRETTORI SANITARI di PRESIDIO OSPEDALIERO (1) Il direttore sanitario dirige l’ospedale ai fini igienico-sanitari. In particolare: • dirige con autonomia tecnico-funzionale la struttura ospedaliera di cui è preposto e ne è responsabile ai fini organizzativi e gestionali; • esprime parere di competenza sugli interventi di ristrutturazione e innovazioni edilizie; collabora alla progettazione; • approva e firma le destinazioni d’uso dei locali del presidio ospedaliero; • vigila, nell’ambito delle competenze igienico-sanitarie, sulle osservanze contrattuali dei servizi affidati in appalto (cucina, mensa, pulizie, rifiuti, biancheria, etc.); • in caso di apertura di cantieri all’interno del presidio ospedaliero, vigila, insieme alla UOC Gestione Attivita’ Tecniche dei Presidi Ospedalieri, sulla non interferenza con le attività sanitarie; • definisce, diffonde, verifica e revisiona le linee guida e i protocolli di pulizia ambientale, disinfezione, sterilizzazione, disinfestazione; • effettua indagini epidemiologiche su problematiche specifiche; • collabora alla definizione, diffusione, verifica e revisione delle linee guida per il governo clinico e per gli aspetti inerenti al rischio clinico; • applica, per quanto di competenza, il PIANO GENERALE CONTROLLO LOCALI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE; • svolge le funzioni di coordinatore dell’emergenza secondo il Piano di Emergenza Incendio e altri rischi e adotta provvedimenti d’emergenza; • coordina il Piano di Emergenza Interno per Massiccio Afflusso di Feriti; • attua programmi di prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere nonché l’accreditamento delle strutture sanitarie. DIRETTORI SANITARI di PRESIDIO OSPEDALIERO (2) Nell’ambito della gestione e supervisione dei servizi generali di supporto alle attività sanitarie collabora con altri uffici del Presidio/Azienda per: • igiene ambientale; • igiene del personale; • mensa ospedaliera; • rifiuti ospedalieri; • gestione biancheria; • sterilizzazione del materiale ad uso sanitario. Collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione e i medici competenti per la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro, vigilando sull’applicazione delle norme vigenti ed effettuando di persona sopralluoghi. In particolare: • Collabora alla elaborazione dei Piani di Emergenza ( incendio, altri rischi, massiccio afflusso, etc); • Collabora all’individuazione dei possibili rischi, dei soggetti esposti in ambito lavorativo e allo studio delle possibili misure di miglioramento dei livelli di sicurezza e salute. DIRETTORI DI DISTRETTO (1) Il Direttore di Distretto dirige il Distretto ai fini igienico-sanitari. In particolare: • dirige con autonomia tecnico-funzionale il Distretto di cui è preposto e ne è responsabile ai fini organizzativi e gestionali; • esprime parere, ai fini sanitari, sugli interventi di ristrutturazione e innovazioni edilizie; collabora alla progettazione; • approva e firma le destinazioni d’uso dei locali della Sede distrettuale; • vigila, nell’ambito delle competenze igienico-sanitarie, sulle osservanze contrattuali dei servizi affidati in appalto (pulizie, rifiuti, biancheria, etc.); • in caso di apertura di cantieri all’interno del Distretto, vigila, insieme alla UOC Gestione Attivita’ Tecniche dei Presidi Extra-Ospedalieri, sulla non interferenza con le attività sanitarie; • definisce, diffonde, verifica e revisiona le linee guida e i protocolli di pulizia ambientale, disinfezione, sterilizzazione, disinfestazione; • effettua indagini epidemiologiche su problematiche specifiche; • collabora alla definizione, diffusione, verifica e revisione delle linee guida per il governo clinico e per gli aspetti inerenti al rischio clinico; • applica, per quanto di competenza, il PIANO GENERALE CONTROLLO LOCALI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE; • relativamente alle strutture sede del Distretto, svolge le funzioni di coordinatore dell’emergenza secondo il Piano di Emergenza Incendio e altri rischi e adotta provvedimenti d’emergenza; Attua programmi di accreditamento delle strutture sanitarie. DIRETTORI DI DISTRETTO (2) Nell’ambito della gestione e supervisione dei servizi generali di supporto alle attività sanitarie collabora con altri uffici del Presidio/Azienda per: • igiene ambientale; • rifiuti sanitari; • gestione biancheria; • sterilizzazione del materiale ad uso sanitario. Collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione e i medici competenti per la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro, vigilando sull’applicazione delle norme vigenti ed effettuando di persona sopralluoghi. In particolare: • Collabora alla elaborazione dei Piani di Emergenza ( incendio, altri rischi, etc) delle strutture dove ha sede il Distretto; • Collabora all’individuazione dei possibili rischi, dei soggetti esposti in ambito lavorativo e allo studio delle possibili misure di miglioramento dei livelli di sicurezza e salute. PREPOSTI Per ciascuna struttura organizzativa il dirigente responsabile: • individua l’operatore o gli operatori cui affidare l’incarico di preposto per la sicurezza; • Individua almeno un preposto per il comparto e uno per la dirigenza. I preposti, adeguatamente formati dal datore di lavoro, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute , controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Nell’ambito delle attività formative promosse dal datore di lavoro, partecipano alla specifica formazione e aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. PREPOSTI Nell’ambito ed in conformità alle direttive impartite dal dirigente, i preposti svolgono le seguenti attività: • collaborano con il dirigente coadiuvandolo nello svolgimento dei suoi doveri inerenti la sicurezza e per la organizzazione del lavoro in sicurezza; • sorvegliano e controllano lo svolgimento delle attività lavorative; • verificano l’attuazione delle misure e delle procedure di prevenzione e protezione; • vigilano sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale; • si accertano che gli ambienti, gli impianti, le attrezzature di lavoro, i composti o preparati chimici nonché le attrezzature di protezione vengano utilizzati correttamente; • intervengono direttamente in caso di problemi riguardanti la sicurezza, attivandosi in accordo con il dirigente, per promuoverne la risoluzione; • informano il dirigente su qualsiasi problema riguardante la sicurezza; • consegnano ai lavoratori le convocazioni a visita, nonché le richieste di accertamenti inoltrate dai medici competenti. LAVORATORI - definizione Persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito della AUSL di Viterbo, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Al lavoratore così definito è equiparato: • il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; • l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; • il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; • i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; • il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e ss. mm. e ii. (lavori socialmente utili). LAVORATORI - obblighi Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dall’Azienda. I lavoratori aziendali si conformano alle indicazioni contenute nei vari capitoli del presente documento secondo la informazione e la formazione ricevuta dai rispettivi dirigenti e preposti. LAVORATORI - obblighi In particolare i lavoratori devono: • contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; • utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; • utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; • segnalare immediatamente al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui sopra, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; • non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; • sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; • contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro; • comunicare senza ritardo al proprio dirigente o al preposto qualsiasi modifica del proprio stato di salute che possa influire sulla idoneità alla mansione specifica (in particolare l’inizio della gestazione) per dar modo agli stessi di adottare, d’intesa con il medico competente, le misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi. • segnalare immediatamente, salvo impedimento per causa forza maggiore, al proprio dirigente o preposto tutti gli infortuni loro occorsi in occasione di lavoro, comprese le lesioni di piccola entità e quelli relativi all’uso di agenti biologici. Il lavoratore deve recarsi al Pronto Soccorso più vicino per le cure e la refertazione del caso recapitando, nel più breve tempo possibile, il referto di infortunio o malattia di presunta origine professionale al Responsabile della tenuta del registro Infortuni di competenza. FACILITATORI PER IL RISCHIO BIOLOGICO COMPITI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DI TUTTO IL PERSONALE DELL’ UNITA’ OPERATIVA DI APPARTENENZA COLLABORAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: partecipazione agli interventi del S.P.P. in fase di valutazione dei rischi coordinamento dell’ attivita’ di compilazione delle schede di raccolta dati nella Unita’ Operativa CONTROLLO PERIODICO SULL’ APPLICAZIONE CORRETTA DELLE PROCEDURE INERENTI IL RISCHIO BIOLOGICO ED EVENTUALI INTERVENTI PER PROMUOVERE AZIONI CORRETTIVE RECEPIMENTO DI PROBLEMATICHE EVIDENZIATE DAGLI OPERATORI SULLA APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE E INOLTRO AL GRUPPO DI LAVORO PARTECIPAZIONE AGLI INTERVENTI DEL S.P.P. NEL CORSO DI: indagini a seguito di infortunio da rischio biologico sopralluoghi di controllo sull’ applicazione delle procedure FACILITATORI PER LA MOVIMENTAZIONE CARICHI E PAZIENTI COMPITI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DI TUTTO IL PERSONALE DELL’ UNITA’ OPERATIVA DI APPARTENENZA COLLABORAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: partecipazione agli interventi del S.P.P. in fase di valutazione dei rischi coordinamento dell’ attivita’ di compilazione delle schede di raccolta dati nella Unita’ Operativa CONTROLLO PERIODICO SULL’ APPLICAZIONE CORRETTA DELLE PROCEDURE DI MOVIMENTAZIONE ED EVENTUALI INTERVENTI PER PROMUOVERE AZIONI CORRETTIVE RECEPIMENTO DI PROBLEMATICHE EVIDENZIATE DAGLI OPERATORI SULLA APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE E INOLTRO AL GRUPPO DI LAVORO PARTECIPAZIONE AGLI INTERVENTI DEL S.P.P. NEL CORSO DI: indagini a seguito di infortuni da movimentazione sopralluoghi di controllo sull’ applicazione delle procedure Struttura organizzativa a livello di UO dirigente comparto dirigenza preposto preposto facilitatori facilitatori Formazione e addestramento dei lavoratori Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. Formazione e addestramento dei lavoratori organizzazione in Azienda al momento per rischio MMCP e biologico Formazione e addestramento Facilitatori (a livello Aziendale) Formazione e Addestramento dei Lavoratori (a livello di Unità Operativa)