Compiti di Responsabilità

CORSO DI AGGIORNAMENTO
DIRIGENTI E PREPOSTI:
COME GESTIRE LA SICUREZZA
Compiti e Responsabilità dei vari
soggetti nella AUSL di Viterbo
A. Selbmann
DATORE DI LAVORO
nell’Azienda il datore di lavoro si identifica
con il DIRETTORE GENERALE.
Per quanto riguarda la sicurezza, il Direttore
Generale è responsabile della funzionalità
dell’organizzazione aziendale ed in
particolare della applicazione delle norme
in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro.
DELEGA DEI COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE
Il Direttore Generale non può delegare le seguenti attività:
• la valutazione dei rischi lavorativi con la elaborazione del
relativo documento, per le quali si avvale della
collaborazione del Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
• la designazione del Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione.
Ad eccezione delle funzioni non delegabili, il Direttore
Generale può, al fine di rendere più efficace l’azione di
prevenzione e sicurezza, delegare in tutto o in parte le
altre funzioni riguardanti la sicurezza.
DELEGA DEI COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE
Questa Azienda definisce i seguenti criteri cui intende ispirarsi
nell’adozione dell’ISTITUTO DELLA DELEGA:
• La delega deve corrispondere alle effettive necessità
dell’organizzazione aziendale.
• La delega deve essere conferita con atto scritto recante data certa.
• Il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
• La delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni
delegate;
• La delega deve attribuire autonomia di spesa necessaria allo
svolgimento delle funzioni;
• Il delegato deve essere consapevole della delega e deve avere
accettato per iscritto di svolgere l’incarico;
• La delega non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di
lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle
funzioni trasferite.
UO GESTIONE ATTIVITA’ TECNICHE (1)
Per quanto concerne gli ambienti di lavoro e gli impianti:
Assicura che i nuovi ambienti di lavoro e la ristrutturazione di
quelli già utilizzati, vengano progettati nel rispetto della
normativa vigente di igiene e sicurezza che assicurino
parametri microclimatici e livelli di inquinamento chimico, fisico
e biologico compatibili con quelli previsti dalle norme;
Assicura che gli ambienti di lavoro e gli impianti siano messi a
disposizione delle unità operative rispondenti alle norme di
igiene e sicurezza che assicurino parametri microclimatici e
livelli di inquinamento chimico, fisico e biologico compatibili
con quelli previsti dalle norme anche provvedendo alle
necessarie misurazioni strumentali;
Predispone programmi per adeguamento alle vigenti norme di
sicurezza e di igiene evidenziando eventuali priorità;
Assicura che nelle varie fasi dell’iter tracciato dalla legge quadro e
dal regolamento per le opere pubbliche siano rispettati tutti gli
adempimenti previsti dalla vigente normativa nonché in materia
di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili;
Tiene tutta la documentazione tecnico amministrativa inerente la
sicurezza;
UO GESTIONE ATTIVITA’ TECNICHE (2)
Assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria in modo che
vengano mantenuti nel tempo i livelli di igiene e sicurezza;
Controlla e vigila sulla puntuale osservanza dei contratti di
manutenzione;
Assicura l’effettuazione dei controlli di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;
Per gli immobili utilizzati a qualunque titolo dalla AUSL dei quali la
stessa non è proprietaria:
– Per quelli già utilizzati richiede ai soggetti che ne abbiano
l’obbligo giuridico, la realizzazione degli interventi
strutturali e di manutenzione necessari per la sicurezza dei
locali e degli edifici in uso;
– Per quelli di nuova utilizzazione acquisisce dai soggetti che
abbiano l’obbligo giuridico, tutte le necessarie certificazioni
prima della presa in carico;
Intervenire per quanto di propria competenza nelle situazioni di
emergenza ed in particolare secondo quanto previsto dai piani
di emergenza.
DIRIGENTI
Il dirigente è un soggetto caratterizzato da una particolare
autonomia nell’esercizio del potere decisionale, con
funzione di promozione e coordinamento nella
realizzazione degli obiettivi dell’ente. Svolge un ruolo
caratterizzato da elevata professionalità, organizza
l’attività lavorativa e vigila su di essa.
In questa Azienda i dirigenti sono così divisi:
• Direttori di UNITÀ OPERATIVA
• Direttori di DIPARTIMENTO
• Direttori Sanitari di PRESIDIO OSPEDALIERO
• Direttori di DISTRETTO
DIRETTORI DI UNITA’ OPERATIVA
Il dirigente responsabile organizza e dirige il lavoro e impartisce disposizioni in maniera
autonoma nell’ambito dell’unità organizzativa di competenza.
Doveri generali :
• Collaborare con le altre UU.OO. aziendali per la sicurezza delle strutture, degli
impianti, delle attrezzature sia nella fase di progettazione che di gestione,
promovendo in continuo l’adeguamento alla evoluzione sia normativa che
tecnologica;
• Prefissare le direttive generali sulle modalità operative e le tecniche di
lavorazione, in particolar modo per i lavori a maggior rischio, aggiornandole in
relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini
della salute e della sicurezza del lavoro;
• Vigilare su tutta l’attività di prevenzione riguardante il rispetto sia dei dettati
normativi, sia delle procedure di sicurezza interne;
• Promuovere la corretta informazione, formazione e addestramento ai
lavoratori;
• Nell’ambito delle attività formative promosse dal datore di lavoro partecipare
alla specifica formazione e aggiornamento periodico in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• anche sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi, organizzare la
fornitura ai lavoratori dei necessari dispositivi di protezione individuale,
richiedendone, se necessario, l’acquisto previo parere del Servizio Prevenzione
e Protezione,;
• Collaborare all’attuazione delle misure necessarie per la prevenzione degli
incendi, evacuazione dei lavoratori, il pronto soccorso e la gestione delle
situazioni di emergenza.
DIRETTORI DI UNITA’ OPERATIVA – attività (1)
In particolare i doveri generali si concretizzano nelle seguenti attività:
ambienti, impianti, attrezzature di lavoro, sostanze dei preparati chimici
• Collaborazione alla scelta tenendo conto delle condizioni e delle
caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere e della necessità di
ridurre e, se possibile eliminare, i rischi presenti negli ambienti di lavoro;
• Segnalare eventuali inefficienze sulla manutenzione e sulla pulizia;
idoneità alla mansione specifica
• affidare i compiti lavorativi in considerazione delle capacità e delle
condizioni di salute dei singoli lavoratori tenendo conto dei giudizi
espressi dal medico competente;
• assicurare che i lavoratori esposti ai rischi si sottopongano a
sorveglianza sanitaria e creare le condizioni organizzative che
consentano l’espletamento delle visite e degli accertamenti
complementari nei termini di legge;
• applicare le prescrizioni emesse dal Medico Competente e contenute nei
Certificati di Idoneità; informare il medico competente circa le mansioni
attribuite ai lavoratori; comunicare al medico competente in merito ai
cambiamenti di mansione all’interno della struttura, nonché orario di
lavoro e modalità di espletamento dell’attività dei lavoratori
DIRETTORI DI UNITA’ OPERATIVA – attività (2)
Organizzazione del lavoro
• organizzare il lavoro e adottare procedure operative adeguate in modo
tale da:
– Evitare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli;
– Utilizzare correttamente gli ambienti, gli impianti, le attrezzature di
lavoro, le sostanze e i preparati chimici;
– Attivarsi per la segnalazione tempestiva di qualsiasi inconveniente
che possa pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori
Formazione, Informazione e addestramento
• assicurasi che i lavoratori ricevano la necessaria informazione,
formazione e, ove previsto, il necessario addestramento ai fini della
sicurezza e della salute su:
– Rischi e misure di prevenzione e procedure operative da adottare;
– Uso corretto di ambienti, impianti, attrezzature, sostanze e preparati
chimici, dispositivi di protezione individuale;
– Procedure da attuare in caso di infortunio sul lavoro;
• assicurasi che tutte le necessarie istruzioni per l’uso in sicurezza siano
presenti sul posto di lavoro e siano disponibili i libretti d’uso, le note
informative, le schede di sicurezza;
DIRETTORI DI UNITA’ OPERATIVA – attività (3)
Rapporti con SPP
• collaborare alla valutazione dei rischi;
• individuare i preposti e comunicarne i nominativi al Servizio Prevenzione
e Protezione;
• richiedere l’ intervento del Servizio Prevenzione e Protezione in occasione
di:
– infortuni sul lavoro o incidenti anche senza infortunio;
– interventi degli organi di vigilanza (Vigili del Fuoco, NAS, Vigili Urbani, ARPA,
ecc…)
imprese appaltatrici o lavoratori autonomi
• nel caso vengano effettuati interventi all’interno dell’unità organizzativa:
– collaborare all’informazione agli stessi sui rischi specifici esistenti negli
ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate;
– cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
– collaborare agli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori;
•
Collaborare per l’applicazione, per quanto di competenza, del PIANO
GENERALE CONTROLLO LOCALI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE,
ATTREZZATURE.
DIRETTORI DI DIPARTIMENTO
Al dipartimento competono funzioni di autonomia organizzativa e
gestionale relativamente alle risorse umane, tecnologiche e strutturali
assegnate e per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. Le funzioni di
garanzia del governo clinico si espletano attraverso specifici percorsi di
tipo assistenziale quali :
– l’elaborazione, la condivisione e l’adozione di linee-guida e protocolli,
– la promozione del miglioramento della qualità,
– la valutazione e verifica delle prestazioni e dell’assistenza offerta e delle
procedure adottate;
– il coordinamento delle attività di formazione.
Per i Dipartimenti che non insistono all’interno di una struttura ospedaliera
o di un Distretto, i Direttori di Dipartimento esprimono parere preventivo
sugli interventi di ristrutturazione ed innovazioni edilizie e collaborano
alla progettazione. Approvano e firmano le destinazioni d’uso dei locali.
Applicano, per quanto di competenza, il PIANO GENERALE CONTROLLO
LOCALI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE.
DIRETTORI SANITARI di PRESIDIO OSPEDALIERO (1)
Il direttore sanitario dirige l’ospedale ai fini igienico-sanitari.
In particolare:
• dirige con autonomia tecnico-funzionale la struttura ospedaliera di cui è preposto e
ne è responsabile ai fini organizzativi e gestionali;
• esprime parere di competenza sugli interventi di ristrutturazione e innovazioni
edilizie; collabora alla progettazione;
• approva e firma le destinazioni d’uso dei locali del presidio ospedaliero;
• vigila, nell’ambito delle competenze igienico-sanitarie, sulle osservanze
contrattuali dei servizi affidati in appalto (cucina, mensa, pulizie, rifiuti, biancheria,
etc.);
• in caso di apertura di cantieri all’interno del presidio ospedaliero, vigila, insieme
alla UOC Gestione Attivita’ Tecniche dei Presidi Ospedalieri, sulla non interferenza
con le attività sanitarie;
• definisce, diffonde, verifica e revisiona le linee guida e i protocolli di pulizia
ambientale, disinfezione, sterilizzazione, disinfestazione;
• effettua indagini epidemiologiche su problematiche specifiche;
• collabora alla definizione, diffusione, verifica e revisione delle linee guida per il
governo clinico e per gli aspetti inerenti al rischio clinico;
• applica, per quanto di competenza, il PIANO GENERALE CONTROLLO LOCALI,
IMPIANTI, APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE;
• svolge le funzioni di coordinatore dell’emergenza secondo il Piano di Emergenza
Incendio e altri rischi e adotta provvedimenti d’emergenza;
• coordina il Piano di Emergenza Interno per Massiccio Afflusso di Feriti;
• attua programmi di prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere nonché
l’accreditamento delle strutture sanitarie.
DIRETTORI SANITARI di PRESIDIO OSPEDALIERO (2)
Nell’ambito della gestione e supervisione dei servizi generali di supporto alle
attività sanitarie collabora con altri uffici del Presidio/Azienda per:
• igiene ambientale;
• igiene del personale;
• mensa ospedaliera;
• rifiuti ospedalieri;
• gestione biancheria;
• sterilizzazione del materiale ad uso sanitario.
Collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione e i medici competenti
per la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro, vigilando
sull’applicazione delle norme vigenti ed effettuando di persona
sopralluoghi. In particolare:
• Collabora alla elaborazione dei Piani di Emergenza ( incendio, altri rischi,
massiccio afflusso, etc);
• Collabora all’individuazione dei possibili rischi, dei soggetti esposti in
ambito lavorativo e allo studio delle possibili misure di miglioramento dei
livelli di sicurezza e salute.
DIRETTORI DI DISTRETTO (1)
Il Direttore di Distretto dirige il Distretto ai fini igienico-sanitari.
In particolare:
• dirige con autonomia tecnico-funzionale il Distretto di cui è preposto e ne è
responsabile ai fini organizzativi e gestionali;
• esprime parere, ai fini sanitari, sugli interventi di ristrutturazione e innovazioni
edilizie; collabora alla progettazione;
• approva e firma le destinazioni d’uso dei locali della Sede distrettuale;
• vigila, nell’ambito delle competenze igienico-sanitarie, sulle osservanze
contrattuali dei servizi affidati in appalto (pulizie, rifiuti, biancheria, etc.);
• in caso di apertura di cantieri all’interno del Distretto, vigila, insieme alla UOC
Gestione Attivita’ Tecniche dei Presidi Extra-Ospedalieri, sulla non interferenza con
le attività sanitarie;
• definisce, diffonde, verifica e revisiona le linee guida e i protocolli di pulizia
ambientale, disinfezione, sterilizzazione, disinfestazione;
• effettua indagini epidemiologiche su problematiche specifiche;
• collabora alla definizione, diffusione, verifica e revisione delle linee guida per il
governo clinico e per gli aspetti inerenti al rischio clinico;
• applica, per quanto di competenza, il PIANO GENERALE CONTROLLO LOCALI,
IMPIANTI, APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE;
• relativamente alle strutture sede del Distretto, svolge le funzioni di coordinatore
dell’emergenza secondo il Piano di Emergenza Incendio e altri rischi e adotta
provvedimenti d’emergenza;
Attua programmi di accreditamento delle strutture sanitarie.
DIRETTORI DI DISTRETTO (2)
Nell’ambito della gestione e supervisione dei servizi generali di supporto alle
attività sanitarie collabora con altri uffici del Presidio/Azienda per:
• igiene ambientale;
• rifiuti sanitari;
• gestione biancheria;
• sterilizzazione del materiale ad uso sanitario.
Collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione e i medici competenti
per la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro, vigilando
sull’applicazione delle norme vigenti ed effettuando di persona
sopralluoghi. In particolare:
• Collabora alla elaborazione dei Piani di Emergenza ( incendio, altri rischi,
etc) delle strutture dove ha sede il Distretto;
• Collabora all’individuazione dei possibili rischi, dei soggetti esposti in
ambito lavorativo e allo studio delle possibili misure di miglioramento dei
livelli di sicurezza e salute.
PREPOSTI
Per ciascuna struttura organizzativa il dirigente
responsabile:
• individua l’operatore o gli operatori cui affidare
l’incarico di preposto per la sicurezza;
• Individua almeno un preposto per il comparto e uno per
la dirigenza.
I preposti, adeguatamente formati dal datore di lavoro,
sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono
l’attuazione delle direttive ricevute , controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Nell’ambito delle attività formative promosse dal datore di
lavoro, partecipano alla specifica formazione e
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti
in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
PREPOSTI
Nell’ambito ed in conformità alle direttive impartite dal dirigente, i
preposti svolgono le seguenti attività:
• collaborano con il dirigente coadiuvandolo nello svolgimento dei
suoi doveri inerenti la sicurezza e per la organizzazione del lavoro
in sicurezza;
• sorvegliano e controllano lo svolgimento delle attività lavorative;
• verificano l’attuazione delle misure e delle procedure di
prevenzione e protezione;
• vigilano sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale;
• si accertano che gli ambienti, gli impianti, le attrezzature di lavoro,
i composti o preparati chimici nonché le attrezzature di protezione
vengano utilizzati correttamente;
• intervengono direttamente in caso di problemi riguardanti la
sicurezza, attivandosi in accordo con il dirigente, per promuoverne
la risoluzione;
• informano il dirigente su qualsiasi problema riguardante la
sicurezza;
• consegnano ai lavoratori le convocazioni a visita, nonché le
richieste di accertamenti inoltrate dai medici competenti.
LAVORATORI - definizione
Persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività
lavorativa nell’ambito della AUSL di Viterbo, con o senza retribuzione, anche al
solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
Al lavoratore così definito è equiparato:
• il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di
cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
• l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo
sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
• il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266;
• i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il
volontario che effettua il servizio civile;
• il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e ss. mm. e ii.
(lavori socialmente utili).
LAVORATORI - obblighi
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della
propria sicurezza e della propria salute e di
quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle
sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti
dall’Azienda. I lavoratori aziendali si
conformano alle indicazioni contenute nei vari
capitoli del presente documento secondo la
informazione e la formazione ricevuta dai
rispettivi dirigenti e preposti.
LAVORATORI - obblighi
In particolare i lavoratori devono:
•
contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
•
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale;
•
utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
•
utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
•
segnalare immediatamente al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui
sopra, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità,
per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza;
•
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o
di controllo;
•
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
•
sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
•
contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli
obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la
salute dei lavoratori durante il lavoro;
•
comunicare senza ritardo al proprio dirigente o al preposto qualsiasi modifica del proprio stato
di salute che possa influire sulla idoneità alla mansione specifica (in particolare l’inizio della
gestazione) per dar modo agli stessi di adottare, d’intesa con il medico competente, le misure
necessarie di prevenzione e protezione dai rischi.
•
segnalare immediatamente, salvo impedimento per causa forza maggiore, al proprio dirigente o
preposto tutti gli infortuni loro occorsi in occasione di lavoro, comprese le lesioni di piccola
entità e quelli relativi all’uso di agenti biologici. Il lavoratore deve recarsi al Pronto Soccorso
più vicino per le cure e la refertazione del caso recapitando, nel più breve tempo possibile, il
referto di infortunio o malattia di presunta origine professionale al Responsabile della tenuta
del registro Infortuni di competenza.
FACILITATORI PER IL RISCHIO BIOLOGICO
COMPITI
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DI TUTTO IL PERSONALE DELL’ UNITA’
OPERATIVA DI APPARTENENZA
COLLABORAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI:
partecipazione agli interventi del S.P.P. in fase di valutazione dei rischi
coordinamento dell’ attivita’ di compilazione delle schede di raccolta dati
nella Unita’ Operativa
CONTROLLO PERIODICO SULL’ APPLICAZIONE CORRETTA DELLE
PROCEDURE INERENTI IL RISCHIO BIOLOGICO ED EVENTUALI
INTERVENTI PER PROMUOVERE AZIONI CORRETTIVE
RECEPIMENTO DI PROBLEMATICHE EVIDENZIATE DAGLI OPERATORI
SULLA APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE E INOLTRO AL GRUPPO DI
LAVORO
PARTECIPAZIONE AGLI INTERVENTI DEL S.P.P. NEL CORSO DI:
indagini a seguito di infortunio da rischio biologico
sopralluoghi di controllo sull’ applicazione delle procedure
FACILITATORI PER LA MOVIMENTAZIONE
CARICHI E PAZIENTI
COMPITI
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DI TUTTO IL PERSONALE DELL’ UNITA’
OPERATIVA DI APPARTENENZA
COLLABORAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI:
partecipazione agli interventi del S.P.P. in fase di valutazione dei rischi
coordinamento dell’ attivita’ di compilazione delle schede di raccolta dati
nella Unita’ Operativa
CONTROLLO PERIODICO SULL’ APPLICAZIONE CORRETTA DELLE
PROCEDURE DI MOVIMENTAZIONE ED EVENTUALI INTERVENTI PER
PROMUOVERE AZIONI CORRETTIVE
RECEPIMENTO DI PROBLEMATICHE EVIDENZIATE DAGLI OPERATORI
SULLA APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE E INOLTRO AL GRUPPO DI
LAVORO
PARTECIPAZIONE AGLI INTERVENTI DEL S.P.P. NEL CORSO DI:
indagini a seguito di infortuni da movimentazione
sopralluoghi di controllo sull’ applicazione delle procedure
Struttura organizzativa a livello di UO
dirigente
comparto
dirigenza
preposto
preposto
facilitatori
facilitatori
Formazione e addestramento dei lavoratori
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare
riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi
di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o
comparto di appartenenza dell’azienda.
Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici.
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire
in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione
qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,
di nuove sostanze e preparati pericolosi.
L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
Formazione e addestramento dei lavoratori
organizzazione in Azienda
al momento per rischio MMCP e biologico
Formazione e addestramento Facilitatori
(a livello Aziendale)
Formazione e Addestramento dei Lavoratori
(a livello di Unità Operativa)