determina del direttore generale

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N.
DETERMINA DEL
DIRETTORE GENERALE
225/DGEN
DEL
05/05/2011
Oggetto: RETTIFICA DETERMINE N. 848/DGEN DEL 30/12/2010, N. 44/DGEN DEL
10/02/2011 E N. 85/DGEN DEL 18/02/2011. I.E.
IL
DIRETTORE GENERALE
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare
il presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. Amministrazione e Finanza in riferimento al
bilancio annuale di previsione;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Scientifico e del Direttore
Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
-DETERMINA1. di rettificare per i motivi espressi nel documento istruttorio, le convenzioni approvate con
determine n. 848/DGEN del 30/12/2010, n. 44/DGEN del 10/02/2011 e n. 85/DGEN del
18/02/2011 sostituendo il nominativo del Direttore Generale ff Dr Piero Ciccarelli con quello
del Direttore Generale Dott.Giuseppe Zuccatelli;
2. di stabilire che, a seguito di quanto sopra indicato, le convenzioni risultano ora essere quelle
allegate come parte integrante e sostanziale della presente determina;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi del
combinato disposto dall’art. 28 , comma 2 della L.R.26/96 e s.m.i e dall’art.12 della LR Marche
n.21 del 21.12.2006,
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i.;
Impronta documento: C29C49C060DF932D0251FB29FB685A71F77F49E7
(Rif. documento cartaceo 81DF0F283AB76921C835C21E5DF9DF1D287AC603, 16/03/DSAN_DG_L)
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5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R.
26/96 e s.m.i.
Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Zuccatelli)
Per i pareri infrascritti
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luigi Leonarduzzi)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Claudio M. Maffei)
IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)
La presente determina consta di
n. 14 pagine di cui n.10 pagine di allegati che formano parte
integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO DGR Marche n.117 del 01/02/2011
Determina n.848/DGEN del 30/12/2010
Determina n. 44/DGEN del 10/02/2011
Determina n. 85/DGEN del 18/02/2011
PREMESSO:



che con atto n. 848/DGEN del 30.12.2010 avente ad oggetto: “Centro Alzheimer INRCA. Rinnovo
del protocollo d’intesa con la zona territoriale n. 7 ancona – anno 2011- I.E.”; è stata approvato il
rinnovo per l’anno 2011 del protocollo d’intesa con la Zona Territoriale n. 7 di Ancona,
che con atto n. 44/DGEN del 10/02/2011 avente ad oggetto: “POR COSENZA – Rinnovo
convenzione con l’azienda Ospedaliera di Cosenza per consulenze specialistiche varie – Anno
2011”, è stata approvato il rinnovo per l’anno 2011 della convenzione con l’Azienda Ospedaliera
di Cosenza,
che con atto n. 85/DGEN del 18/02/2011 avente ad oggetto: “POR COSENZA - Rinnovo
convenzione con l’Az. Ospedaliera di Cosenza per prestazioni di Pronta Disponibilità dell’equipe
medica della U.O. di Anestesia e Rianimazione – Anno 2011. I.E.” è stata approvato il rinnovo per
l’anno 2011 della convenzione con l’Azienda Ospedaliera di Cosenza;
VISTO che le suddette collaborazioni sono disciplinate nei modi, forme e condizioni previsti
nelle convenzioni allegate quale parte integrante e sostanziale delle rispettive determine;
CHE nelle allegate convenzione così come formulate risultava
l’Istituto il Direttore Generale ff. Dott. Piero Ciccarelli ;
quale rappresentate per
PRESO ATTO che con DGR Marche n. 117 del 01/02/2011 le funzioni di Direttore Generale
dell’Istituto sono state affidate al Dott. Giuseppe Zuccatelli;
tutto ciò premesso
P R O P O N E
1. di rettificare per i motivi espressi nel documento istruttorio, i protocolli d’intesa approvati con
determine n. 848/DGEN del 30/12/2010, n. 44/DGEN del 10/2/2011 e n. 85/DGEN del
18/02/2010 sostituendo il nominativo del Direttore Generale ff Dr Piero Ciccarelli con quello
del Direttore Generale Dott.Giuseppe Zuccatelli;
2. di stabilire che, a seguito di quanto sopra indicato, le convenzioni risultano ora essere quelle
allegate come parte integrante e sostanziale della presente determina;
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3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi del
combinato disposto dall’art. 28 , comma 2 della L.R.26/96 e s.m.i e dall’art.12 della LR Marche
n.21 del 21.12.2006,
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i.;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R.
26/96 e s.m.i.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Micaela Tonucci
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- ALLEGATI -
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PROTOCOLLO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI ED ACQUISTO PRESTAZIONI TRA
LA ZONA TERRITORIALE N° 7 DI ANCONA E L’ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER
ANZIANI DI ANCONA PER IL PERIODO 1 Gennaio 2011 – 31 Dicembre 2011
*******************
La Zona Territoriale n. 7 di Ancona (di seguito Azienda), rappresentata dal Direttore Dr. Giovanni
Stroppa e l’Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani - Istituto a Carattere Scientifico (di seguito
INRCA), rappresentata dal Direttore Generale Dr. Giuseppe Zuccatelli, a norma delle Leggi Nazionali
e regionali vigenti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1
L’INRCA attraverso la propria struttura, eroga prestazioni semiresidenziali (n. 20 al giorno x coefficiente
276 = 5520 - 14% (residuo) = 4747 gg. annui) di cui all’art. 26 L. n. 833/78, ai soggetti affetti da
demenza che richiedano un trattamento riabilitativo complesso.
ART. 2
La gestione della attività sanitaria e amministrativa è completamente demandata all’INRCA che curerà
anche l’accesso dei predetti utenti nei confronti dei quali dovrà esigere e conservare:
 la prescrizione, proposta e richiesta del proprio medico curante o dello specialista ospedaliero o
dello specialista ambulatoriale dell’Azienda, redatta sugli appositi modulari del SSN, ove dovranno
essere indicati i seguenti dati: la diagnosi riscontrata, la forma di trattamento, il numero
complessivo o/e il ciclo delle giornate di ricovero e la eventuale frequenza settimanale e, se
TRATTASI DI INVALIDI CIVILI GIA’ RICONOSCIUTI A NORMA DELLA L. N. 118/71 la copia del
verbale di riconoscimento di detta invalidità rilasciato dalle competenti Commissioni medico-legali.
ART. 3
L’INRCA è tenuto ad istituire, oltre alla cartella clinica, un fascicolo personale per ogni utente nel quale
dovrà conservare:
 la documentazione illustrata dal precedente Art. 2;
 gli appositi stampati, dai quali risulterà opportuna attestazione firmata dall’interessato o da altro
incaricato dell’avvenuta fruizione del ciclo di trattamenti effettuati;
 tutta l’altra documentazione prevista (notifica di ricovero e/o accoglimento, programma riabilitativo
comprendente obiettivi, modalità e tempi di realizzazione, scheda di dimissione e quant’altro
specificatamente richiesto);
ART. 4
Il livello qualitativo delle strutture, dei servizi e delle prestazioni erogate a favore dell’utente saranno
valutate secondo il sistema di indicatori allegato al presente accordo come allegato “A”;
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ART. 5
L’Azienda esplicherà presso l’INRCA, a sua totale discrezione e senza preavviso, opportuni controlli
sia a livello sanitario e sia a livello amministrativo, al fine di verificare la regolare funzionalità nel pieno
rispetto della normativa vigente.
Ogni controllo effettuato sarà verbalizzato e trascritto in apposito registrato da tenersi a cura
dell’INRCA stesso secondo direttive che saranno emanate dall’Azienda.
ART. 6
L’Azienda per far fronte alle esigenze della propria utenza acquista, per la specifica forma di
trattamento, le seguenti prestazioni nel numero sotto stabilito in base alla tariffa individuata in via
analogica, contemplata nello specifico provvedimento della GRM n. 3061/97, aggiornata con DGRM n.
291/98 e che di seguito si riporta:
- “RICOVERI SEMIRESIDENZIALI”
Potenzialità n. 5520 gg. annui di cui l’86% da addebitare= 4747 gg. annui ( -14%),
n. 4747 gg. x € 53,195= a giornata = Euro 252.516,67=
lasciando i rispettivi residui a disposizione di assistiti di altre ASL regionali ed extra regionali.
ART. 7
L’INRCA si impegna ad erogare le prestazioni sopra concordate, distribuendole uniformemente e
secondo le necessità nel corso dell’anno solare e garantendo così il soddisfacimento dei bisogni
dell’utenza.
ART. 8
Le contabilità trimestrali, da presentarsi all’Azienda nel rispetto della L. 675/97 dovranno essere
compilate con modalità e procedure da concordare preventivamente.
L’INRCA ha l’obbligo di trasmettere all’Azienda la documentazione in proprio possesso di cui all’Art. 3
riguardante gli assistiti, quando ciò dovesse essere ritenuto necessario dal Responsabile del Distretto
e sempre nel rispetto della citata L. 675/97.
La liquidazione e pagamento di dette contabilità regolarmente firmate dal Legale Rappresentante
dell’INRCA, sarà effettuata entro 90 giorni dalla loro ricezione.
ART. 9
In ogni caso l’Azienda non riconoscerà l’erogazione di prestazioni che eccedano o esulino dai tetti
sopra menzionati di cui al precedente Art. 6, né l’INRCA potrà rivendicare il pagamento delle
prestazioni non erogate ancorché ricomprese nel piano di acquisto concordato.
ART. 10
Ogni trimestre l’Istituto allegherà alla contabilità conclusiva:
 gli stampati di cui al precedente Art. 3;
ART. 11
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Eventuali inadempienze alla presente contrattazione saranno contestate dall’Azienda per iscritto e con
fissazione del termine perchè, le stesse siano rimosse, pena la sospensione dell’accreditamento
provvisorio.
Trascorso inutilmente il termine concesso, l’Azienda ha facoltà di avviare la procedura di revoca
dell’accreditamento provvisorio.
ART. 12
Per quanto non previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento e si applica la vigente normativa
nazionale ed a quella nella specifica materia stabilita dalla Regione Marche.
L’INRCA è obbligato ad osservare gli indirizzi del Piano Sanitario e delle normative Regionali.
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, secondo le procedure previste dalla legge e
comunque le spese relative saranno sostenute dall’INRCA.
Ancona, lì __________________
ASUR – Zona Territoriale 7
Il Direttore di Zona
Dott. Giovanni Stroppa
I.N.R.C.A.
Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Zuccatelli
________________________
________________________
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ALLEGATO “A”
Indicatori di qualità del servizio e delle prestazioni erogate.
La qualità dell’intervento e il raggiungimento degli obiettivi predeterminati all’ammissione del paziente viene
definita mediante un protocollo somministrato all’inizio del trattamento e dopo un periodo massimo di 90 giorni.
Tale protocollo valuta:
1.
Profilo cognitivo
- livelli funzionali
- disturbi psico-comportamentali
- consumo di psicofarmaci
- cadute ed eventi avversi
2.
ricaduta sull’ambiente familiare
3.
soddisfacimento dei bisogni espressi o inespressi
4.
gradimento dell’assistenza da parte dei familiari
La qualità del servizio sarà definita, attraverso la somministrazione di test e questionari, mediante parametri
ricomprendenti il confronto tra i risultati relativi ai diversi approcci riabilitativi e la valutazione della stabilità nel
tempo dei risultati ottenuti.
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CONVENZIONE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA E L’ISTITUTO NAZIONALE DI
RIPOSO E CURA PER ANZIANI PER L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
VARIE PRESSO IL POR DI COSENZA
TRA
L’Azienda Ospedaliera , di Cosenza (d’ora innanzi chiamata Azienda) con Sede Legale in Cosenza Via
S. Martino - 87100 Cosenza rappresentata dal Commissario Straordinario Avv. Paolo Maria Gangemi,
domiciliato per la carica nella Sede stessa dell’Azienda Ospedaliera, codice fiscale e Partita IVA
001987710785.
E
L’Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani - Istituto a Carattere Scientifico, di seguito
denominato INRCA, con Sede Legale e Fiscale in Ancona, via S. Margherita n. 5, rappresentato dal
Direttore Generale Dott. Giuseppe Zuccatelli, domiciliato per la carica, presso l’INRCA di Ancona;
C.F. e Partita IVA 00204480420
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
La presente convenzione disciplina i rapporti di collaborazione relativi a prestazioni e consulenze
specialistiche di seguito elencate:
Oncologia,
Dermatologia,
Oculistica,
Pneumologia,
Neurologia,
Endocrinologia,
Diabetologia,
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Nefrologia, Ortopedia, Chirurgia Generale.
ART. 2
L’Azienda Ospedaliera di Cosenza si impegna, tramite i propri Dirigenti Medici delle diverse Unità
Operative e delle diverse discipline, a garantire, su chiamata, l’accesso presso la sede INRCA entro
il tempo massimo di 12 ore e comunque entro un arco di tempo direttamente concordato con il
sanitario che richiede la consulenza specialistica. Nel caso in cui i pazienti abbiano necessità di
sottoporsi ad esami strumentali, l’INRCA provvederà direttamente ed a proprio carico al trasporto in
ambulanza. Anche in tale caso la prenotazione dell’esame dovrà essere garantita entro il tempo
indicato dal medico che ha in carico il paziente.
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ART. 3
Per le consulenze specialistiche l’INRCA verserà all’Azienda Ospedaliera un compenso lordo
comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto di € 103,30 a prestazione. Le prestazioni strumentali
saranno economicamente regolate secondo il Tariffario della Regione Calabria e saranno oggetto di
compensazione regionale.
ART. 4
I Dirigenti Medici, dipendenti dell’Azienda Ospedaliera e su specifica indicazione di questa,
provvederanno ad effettuare le consulenze fuori dall’orario. I compensi derivanti dall’attività oggetto
della presente convenzione saranno erogati ai professionisti secondo le indicazioni del CCNL
vigente e secondo il regolamento interno.
ART. 5
Il pagamento delle prestazioni avverrà su presentazione di fattura. Le fatture dovranno avere, in
allegato le richieste di consulenza emesse, con firma, dal Dirigente Medico della INRCA appartenente
all’Unità Operativa ove il paziente è ricoverato.
ART. 6
La presente convenzione decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre 2011. La stessa si intenderà
prorogabile per ulteriori dodici mesi previo accertamento preventivo della disponibilità di ambedue i
contraenti, ed adozione di specifico atto deliberativo.
ART. 7
L’ Azienda Ospedaliera non risponde di eventuali danni subiti o procurati dal sanitario in occasione
dello svolgimento della prestazione.
La presente convenzione non da luogo a rapporto di lavoro subordinato.
ART. 8
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del
Codice Civile. Per ogni controversia che dovesse insorgere nella esecuzione della presente
convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Ancona.
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ART. 9
Il presente atto, ai sensi degli art. 5 e 40, del DPR 26.04.1986 n. 131, è soggetto a registrazione
solo in caso d’uso.
Ancona, lì___________________
Letto, approvato e sottoscritto,
Azienda Ospedaliera di Cosenza
Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Maria Gangemi
I.N.R.C.A.
Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Zuccatelli
________________________
________________________
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CONVENZIONE TRA L’ AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA E L’ISTITUTO NAZIONALE DI
RIPOSO E CURA PER ANZIANI PER L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI PRONTA
DISPONIBILITA’ PRESSO IL POR DI COSENZA –
ANNO 2011.
TRA
L’Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (d’ora innanzi chiamata INRCA) con sede Legale in
Ancona - via S. Margherita 5 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00204480420, nella persona del Dott.
Giuseppe Zuccatelli, Direttore Generale e Legale Rappresentante dell’Istituto medesimo;
E
L’Azienda Ospedaliera , di Cosenza (d’ora innanzi chiamata Azienda) con Sede Legale in Cosenza Via
S. Martino - 87100 Cosenza rappresentata dal Commissario Straordinario Avv. Paolo Maria Gangemi,
domiciliato per la carica nella Sede stessa dell’Azienda Ospedaliera, codice fiscale e Partita IVA
n.___________________.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
L’Azienda Ospedaliera di Cosenza, tramite l’Equipe dei Dirigenti Medici in servizio presso l’Unità
Operativa di Anestesia e Rianimazione, che hanno manifestato la propria disponibilità, garantisce
prestazioni di pronta disponibilità da effettuarsi presso il POR di Cosenza;
ART. 2
L’Azienda Ospedaliera di Cosenza si impegna, tramite i suddetti Dirigenti Medici, a garantire
almeno quindici turni mensili di pronta disponibilità di 12 ore cadauno;
ART. 3
Per tali prestazioni l’INRCA verserà all’Azienda Ospedaliera un compenso lordo di Euro 100,00 per
ogni turno di 12 ore di reperibilità e di Euro 60,00 per ogni accesso in reperibilità.
ART. 4
L’Azienda Ospedaliera, a sua volta, provvederà ad erogare ai Dirigenti Medici che effettueranno le
prestazioni, le quote di competenza, pari al 85% del compenso, detratte le ritenute di legge, con le
competenze del mese successivo all’introito.
ART. 5
Le prestazioni professionali saranno rese dai Dirigenti Medici indicati in regime di attività libero
professionale intramuraria, al di fuori dell’orario di servizio e senza arrecare pregiudizio al buon
funzionamento dell’U.O. di appartenenza.
ART. 6
La presente convenzione avrà durata di dodici mesi a decorrere dal 1 gennaio 2011. La stessa si
intenderà prorogabile per ulteriori dodici mesi previo accertamento preventivo della disponibilità di
ambedue i contraenti e previa adozione di apposito atto.
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ART. 7
L’ Azienda Ospedaliera non risponde di eventuali danni subiti o procurati dal sanitario in occasione
dello svolgimento della prestazione.
La presente convenzione non da luogo a rapporto di lavoro subordinato;
ART. 8
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del
Codice Civile. Per ogni controversia che dovesse insorgere nella esecuzione della presente
convenzione, sarà competente il Foro di Ancona.
ART. 9
Il presente atto, ai sensi degli art. 5 e 40, del DPR 26.04.1986 n. 131, è soggetto a registrazione
solo in caso d’uso.
Ancona, lì ________________________
Letto, approvato e sottoscritto
Azienda Ospedaliera di Cosenza
Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Maria Gangemi
I.N.R.C.A.
Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Zuccatelli
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