Analisi dei nodi critici - Arianna (Regione Piemonte)

SETTORE COMMISSIONI LEGISLATIVE
ANALISI PREVENTIVA
DELLE PROPOSTE DI LEGGE ALL’ESAME DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
N° PROPOSTA
PDL N. 335
TITOLO
Inserimento del cielo stellato nel patrimonio naturale della Regione.
Nuove disposizioni in tema di illuminazione esterna per la prevenzione e
la lotta all'inquinamento luminoso e per la riduzione dei consumi
energetici da esso derivati”.
RILEVAZIONE DEI NODI CRITICI SOTTO IL PROFILO FORMALE:
NECESSITA’ DI RISTESURA DEGLI ARTICOLI SECONDO LE REGOLE DEL DRAFTING
PARZIALE
SI
ALLEGATO A
SI
RILEVAZIONE DEI NODI CRITICI SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE IN
RIFERIMENTO A:
LA COSTITUZIONE
Allegato
NO
LA NORMATIVA COMUNITARIA
Allegato
NO
LE LEGGI NAZIONALI
Allegato
NO
LE LEGGI REGIONALI VIGENTI
COERENZA DEL LIVELLO DI GERARCHIA DELLA FONTE ASSUNTA
allegato
NO
RELAZIONE CON LE LEGGI DI BILANCIO
Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
ALLEGATO B
SI
APPROFONDIMENTI TEMATICI PROPOSTI
Titolo V Costituzione
ALLEGATO C
Settore Commissione Legislative
20 settembre 2002
SB/RR/EM
1
Unità Organizzativa Ambiente
ALLEGATI TOTALE N.
Settore Commissione Legislative
20 settembre 2002
SB/RR/EM
3
2
Unità Organizzativa Ambiente
ALLEGATO A
ANALISI PREVENTIVA
PDL n. 335
Inserimento del cielo stellato nel patrimonio naturale della Regione. Nuove disposizioni in tema
di illuminazione esterna per la prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso e per la
riduzione dei consumi energetici da esso derivati
RISCRITTURA PARZIALE SECONDO LE REGOLE DEL DRAFTING:
OSSERVAZIONI GENERALI:
Per maggiore chiarezza espositiva si osserva l’opportunità di
• limitare l’uso di verbi servili, quali “dovere” e “potere”, nonché l’uso del verbo “venire” in luogo
del verbo “essere”: si rende necessario verificare il significato permissivo o imperativo di ogni
disposizione;
• limitare l’impiego della forma passiva;
• si osserva che secondo le regole di tecnica legislativa, i numeri devono essere scritti in lettere
salvo che siano inseriti in tabelle o elenchi;
• si osserva che ai fini di rendere più chiaro il testo legislativo, è opportuno evitare l’uso di
espressioni quali “e/o”: per esprimere una relazione disgiuntiva inclusiva è preferibile usare la
congiunzione “o” posta tra i due termini;
ARTICOLO 1, comma 2:
si propone di unificare in un’unica lettera quanto precisato nelle lettere c) ed f);
ARTICOLO 2:
pare opportuno riservare alla definizione dell’inquinamento ottico un comma separato e si ritiene
necessario far confluire il riferimento alle grandezze fotometriche e ai termini tecnici usati nella
proposta di legge in un articolo a parte;
ARTICOLO 4, comma 8:
si suggerisce l’opportunità di inserire nel testo legislativo una norma transitoria, nella quale
collocare tutte le indicazioni relative alla fase di prima applicazione della legge;
ARTICOLO 6:
si ritiene opportuno specificare meglio i compiti spettanti alla Giunta regionale e quelli affidati al
Consiglio;
ARTICOLO 6, comma 2:
ai sensi della legge 698/1981 e, in particolare, secondo quanto disposto dall’articolo 1 della legge, le
sanzioni amministrative conseguenti all’inosservanza delle prescrizioni contenute nel testo di legge
devono essere individuate e determinate con legge.
Si ritiene opportuno specificare meglio la natura dell’atto di approvazione che compete al Consiglio
regionale;
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SB/RR/EM
3
Unità Organizzativa Ambiente
ARTICOLO 7, comma 1:
si ritiene opportuno coordinare in modo più preciso le disposizioni contenute nell’articolo 7 in
merito alla stesura del Regolamento dell’illuminazione esterna di competenza delle Province, con
quanto indicato nell’articolo 5, commi 6 e 9;
ARTICOLO 8:
si suggerisce di sostituire il termine “inattivazione” con un termine più appropriato ad indicare la
cessazione dell’attività della fonte luminosa inquinante;
ARTICOLO 10:
refuso: “ sostituire le parole “modifiche, sostituite” con “modificate, sostituite”;
ARTICOLO 11:
si osserva che i commi 4 e seguenti dell’articolo non corrispondono esaurientemente alla rubrica
dell’articolo 11, costituendo indicazione relativa ai requisiti minimi degli impianti, come
disciplinati dall’articolo 12 della proposta di legge;
ARTICOLO 11, ARTICOLO 12, ARTICOLO 13:
si suggerisce di valutare l’opportunità di inserire una norma transitoria al fine di disciplinare
compiutamente le modalità di sostituzione e di adeguamento degli impianti esistenti alla normativa
vigente;
ARTICOLO 16:
gli importi delle sanzioni previste devono essere convertiti in euro;
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4
Unità Organizzativa Ambiente
ALLEGATO B
ANALISI PREVENTIVA
PDL n. 335
Inserimento del cielo stellato nel patrimonio naturale della Regione. Nuove disposizioni in tema
di illuminazione esterna per la prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso e per la
riduzione dei consumi energetici da esso derivati
OSSERVAZIONI IN RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE:
Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
Si rileva che a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 7/2001 in materia di ordinamento
contabile della Regione Piemonte, è necessario riformulare l’articolo 23 del DDL prevedendo il
riferimento alla corrispondente unità previsionale di base.
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Unità Organizzativa Ambiente
ALLEGATO C
ANALISI PREVENTIVA
PDL n. 335
Inserimento del cielo stellato nel patrimonio naturale della Regione. Nuove disposizioni in tema
di illuminazione esterna per la prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso e per la
riduzione dei consumi energetici da esso derivati
APPROFONDIMENTI TEMATICI PROPOSTI: Riforma del titolo V della Costituzione
Con l’approvazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 di riforma del titolo V della
Costituzione, possono profilarsi aspetti di incertezza tra la competenza legislativa statale e quella
regionale.
Ad una prima lettura dell’articolo 117 Cost., la materia dell’inquinamento luminoso parrebbe
rientrare tra quelle affidate alla potestà legislativa residuale, quindi “esclusiva”, della Regione ai
sensi del comma 4 dell’articolo 117.
Un esame più attento non può prescindere dalla considerazione che l’inquinamento luminoso è
materia “trasversale” che presenta un complesso intreccio con le tematiche della tutela ambientale,
della salute, del risparmio energetico, in relazione alle quali le competenze regionali si legano a
quelle statali. E’ indubbio, infatti, che in tali materie spetti allo Stato assumere determinazioni che
rispondono ad esigenze di uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale.
La stessa proposta di legge in esame, all’articolo 1, infatti, indica tra le finalità della legge alla
lettera a) la riduzione dei consumi energetici, alla lettera b) la salvaguardia dei bioritimi
naturali dell’uomo e,alla lettera c), la tutela e il miglioramento dell’ambiente.
La nuova formulazione dell’articolo 117 Cost.,alla lettera s) del comma 2, elenca, tra le materie di
competenza esclusiva dello Stato, la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali “; e
al comma 3 dello stesso articolo, indica espressamente tra le materie di competenza concorrente
Stato e regione, la tutela della salute.
Si ritiene importante sottolineare che, come più volte osservato dalla dottrina, la tutela
dell’ambiente costituisce più che un oggetto determinato, uno scopo, volto a garantire un uguale
livello di tutela su tutto il territorio nazionale, legittimando interventi statali a salvaguardia delle
esigenze di carattere unitario. Questa osservazione si completa con la considerazione che
un’eccessiva frammentazione della legislazione nazionale secondo provvedimenti regionali, può
compromettere l’intero assetto comunitario, vanificando anche le azioni intraprese a livello
europeo.
La necessità di assicurare omogeneità di disciplina a livello nazionale, porta a ritenere che la
materia dell’inquinamento luminoso si presenti al tempo stesso come potestà legislativa ripartita e
concorrente.
In particolare, deve ritenersi che le regioni, in quanto titolari in questo campo di una serie di
competenze concorrenti che riguardano profili indissolubilmente connessi e intrecciati con la tutela
dell’ambiente, possono procedere alla redazione delle rispettive leggi, e, in ordine agli aspetti per i
quali l’articolo 117 della Costituzione prevede la competenza legislativa concorrente, la redazione
delle relative leggi regionali, ovvero l’armonizzazione della normativa regionale vigente, deve
avvenire in conformità ai princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.
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