SETTORE COMMISSIONI LEGISLATIVE ANALISI PREVENTIVA DELLE PROPOSTE DI LEGGE ALL’ESAME DELLE COMMISSIONI PERMANENTI N° PROPOSTA PDL N. 335 TITOLO Inserimento del cielo stellato nel patrimonio naturale della Regione. Nuove disposizioni in tema di illuminazione esterna per la prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso e per la riduzione dei consumi energetici da esso derivati”. RILEVAZIONE DEI NODI CRITICI SOTTO IL PROFILO FORMALE: NECESSITA’ DI RISTESURA DEGLI ARTICOLI SECONDO LE REGOLE DEL DRAFTING PARZIALE SI ALLEGATO A SI RILEVAZIONE DEI NODI CRITICI SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE IN RIFERIMENTO A: LA COSTITUZIONE Allegato NO LA NORMATIVA COMUNITARIA Allegato NO LE LEGGI NAZIONALI Allegato NO LE LEGGI REGIONALI VIGENTI COERENZA DEL LIVELLO DI GERARCHIA DELLA FONTE ASSUNTA allegato NO RELAZIONE CON LE LEGGI DI BILANCIO Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 ALLEGATO B SI APPROFONDIMENTI TEMATICI PROPOSTI Titolo V Costituzione ALLEGATO C Settore Commissione Legislative 20 settembre 2002 SB/RR/EM 1 Unità Organizzativa Ambiente ALLEGATI TOTALE N. Settore Commissione Legislative 20 settembre 2002 SB/RR/EM 3 2 Unità Organizzativa Ambiente ALLEGATO A ANALISI PREVENTIVA PDL n. 335 Inserimento del cielo stellato nel patrimonio naturale della Regione. Nuove disposizioni in tema di illuminazione esterna per la prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso e per la riduzione dei consumi energetici da esso derivati RISCRITTURA PARZIALE SECONDO LE REGOLE DEL DRAFTING: OSSERVAZIONI GENERALI: Per maggiore chiarezza espositiva si osserva l’opportunità di • limitare l’uso di verbi servili, quali “dovere” e “potere”, nonché l’uso del verbo “venire” in luogo del verbo “essere”: si rende necessario verificare il significato permissivo o imperativo di ogni disposizione; • limitare l’impiego della forma passiva; • si osserva che secondo le regole di tecnica legislativa, i numeri devono essere scritti in lettere salvo che siano inseriti in tabelle o elenchi; • si osserva che ai fini di rendere più chiaro il testo legislativo, è opportuno evitare l’uso di espressioni quali “e/o”: per esprimere una relazione disgiuntiva inclusiva è preferibile usare la congiunzione “o” posta tra i due termini; ARTICOLO 1, comma 2: si propone di unificare in un’unica lettera quanto precisato nelle lettere c) ed f); ARTICOLO 2: pare opportuno riservare alla definizione dell’inquinamento ottico un comma separato e si ritiene necessario far confluire il riferimento alle grandezze fotometriche e ai termini tecnici usati nella proposta di legge in un articolo a parte; ARTICOLO 4, comma 8: si suggerisce l’opportunità di inserire nel testo legislativo una norma transitoria, nella quale collocare tutte le indicazioni relative alla fase di prima applicazione della legge; ARTICOLO 6: si ritiene opportuno specificare meglio i compiti spettanti alla Giunta regionale e quelli affidati al Consiglio; ARTICOLO 6, comma 2: ai sensi della legge 698/1981 e, in particolare, secondo quanto disposto dall’articolo 1 della legge, le sanzioni amministrative conseguenti all’inosservanza delle prescrizioni contenute nel testo di legge devono essere individuate e determinate con legge. Si ritiene opportuno specificare meglio la natura dell’atto di approvazione che compete al Consiglio regionale; Settore Commissione Legislative 20 settembre 2002 SB/RR/EM 3 Unità Organizzativa Ambiente ARTICOLO 7, comma 1: si ritiene opportuno coordinare in modo più preciso le disposizioni contenute nell’articolo 7 in merito alla stesura del Regolamento dell’illuminazione esterna di competenza delle Province, con quanto indicato nell’articolo 5, commi 6 e 9; ARTICOLO 8: si suggerisce di sostituire il termine “inattivazione” con un termine più appropriato ad indicare la cessazione dell’attività della fonte luminosa inquinante; ARTICOLO 10: refuso: “ sostituire le parole “modifiche, sostituite” con “modificate, sostituite”; ARTICOLO 11: si osserva che i commi 4 e seguenti dell’articolo non corrispondono esaurientemente alla rubrica dell’articolo 11, costituendo indicazione relativa ai requisiti minimi degli impianti, come disciplinati dall’articolo 12 della proposta di legge; ARTICOLO 11, ARTICOLO 12, ARTICOLO 13: si suggerisce di valutare l’opportunità di inserire una norma transitoria al fine di disciplinare compiutamente le modalità di sostituzione e di adeguamento degli impianti esistenti alla normativa vigente; ARTICOLO 16: gli importi delle sanzioni previste devono essere convertiti in euro; Settore Commissione Legislative 20 settembre 2002 SB/RR/EM 4 Unità Organizzativa Ambiente ALLEGATO B ANALISI PREVENTIVA PDL n. 335 Inserimento del cielo stellato nel patrimonio naturale della Regione. Nuove disposizioni in tema di illuminazione esterna per la prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso e per la riduzione dei consumi energetici da esso derivati OSSERVAZIONI IN RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE: Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 Si rileva che a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 7/2001 in materia di ordinamento contabile della Regione Piemonte, è necessario riformulare l’articolo 23 del DDL prevedendo il riferimento alla corrispondente unità previsionale di base. Settore Commissione Legislative 20 settembre 2002 SB/RR/EM 5 Unità Organizzativa Ambiente ALLEGATO C ANALISI PREVENTIVA PDL n. 335 Inserimento del cielo stellato nel patrimonio naturale della Regione. Nuove disposizioni in tema di illuminazione esterna per la prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso e per la riduzione dei consumi energetici da esso derivati APPROFONDIMENTI TEMATICI PROPOSTI: Riforma del titolo V della Costituzione Con l’approvazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 di riforma del titolo V della Costituzione, possono profilarsi aspetti di incertezza tra la competenza legislativa statale e quella regionale. Ad una prima lettura dell’articolo 117 Cost., la materia dell’inquinamento luminoso parrebbe rientrare tra quelle affidate alla potestà legislativa residuale, quindi “esclusiva”, della Regione ai sensi del comma 4 dell’articolo 117. Un esame più attento non può prescindere dalla considerazione che l’inquinamento luminoso è materia “trasversale” che presenta un complesso intreccio con le tematiche della tutela ambientale, della salute, del risparmio energetico, in relazione alle quali le competenze regionali si legano a quelle statali. E’ indubbio, infatti, che in tali materie spetti allo Stato assumere determinazioni che rispondono ad esigenze di uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale. La stessa proposta di legge in esame, all’articolo 1, infatti, indica tra le finalità della legge alla lettera a) la riduzione dei consumi energetici, alla lettera b) la salvaguardia dei bioritimi naturali dell’uomo e,alla lettera c), la tutela e il miglioramento dell’ambiente. La nuova formulazione dell’articolo 117 Cost.,alla lettera s) del comma 2, elenca, tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali “; e al comma 3 dello stesso articolo, indica espressamente tra le materie di competenza concorrente Stato e regione, la tutela della salute. Si ritiene importante sottolineare che, come più volte osservato dalla dottrina, la tutela dell’ambiente costituisce più che un oggetto determinato, uno scopo, volto a garantire un uguale livello di tutela su tutto il territorio nazionale, legittimando interventi statali a salvaguardia delle esigenze di carattere unitario. Questa osservazione si completa con la considerazione che un’eccessiva frammentazione della legislazione nazionale secondo provvedimenti regionali, può compromettere l’intero assetto comunitario, vanificando anche le azioni intraprese a livello europeo. La necessità di assicurare omogeneità di disciplina a livello nazionale, porta a ritenere che la materia dell’inquinamento luminoso si presenti al tempo stesso come potestà legislativa ripartita e concorrente. In particolare, deve ritenersi che le regioni, in quanto titolari in questo campo di una serie di competenze concorrenti che riguardano profili indissolubilmente connessi e intrecciati con la tutela dell’ambiente, possono procedere alla redazione delle rispettive leggi, e, in ordine agli aspetti per i quali l’articolo 117 della Costituzione prevede la competenza legislativa concorrente, la redazione delle relative leggi regionali, ovvero l’armonizzazione della normativa regionale vigente, deve avvenire in conformità ai princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. Settore Commissione Legislative 20 settembre 2002 SB/RR/EM 6 Unità Organizzativa Ambiente