LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante nel
provvedimento;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 dal dirigente
del servizio interessato, e dal dirigente della ragioneria, come da scheda
allegata;
Premesso che alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara è
stato presentato ricorso dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
avverso silenzio-rifiuto relativo all’istanza di rimborso anno d’imposta 1993.
Ritenuta l’infondatezza
pretese di parte ricorrente;
delle motivazioni addotte a sostegno delle
Ravvisata l’opportunità che il Comune si costituisca in giudizio per
resistere all’istanza della parte avversa;
Ritenuta la propria competenza;
Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18.agosto.2000 n° 267
Con voto voto unanime espresso nelle forme di legge
DELIBERA
1. che il Comune si costituisca per resistere nel giudizio promosso avanti la
Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, di cui in premessa;
2. di delegare a rappresentanza e difesa del Comune avanti la Commissione
Tributaria Provinciale di Pescara, il dirigente del Settore Tributi Dott.
D’Aquino Giovanni ai sensi dell’art.11 D.Lgs. 546/92, con l’attribuzione del
potere di chiamare terzi in causa di accettare la rinuncia agli atti e all’azione,
di definire la controversia attraverso eventuale conciliazione giudiziale ai
sensi dell’art. 48 D.Lgs. 546/92 e, laddove ne sussistano i presupposti, di
presentare appello;
3. di rinviare a successivo provvedimento e cioè a definizione del
procedimento giudiziario, l’eventuale spesa, al momento non quantificabile,
che verrà impegnata con determina del dirigente nell’esercizio di
competenza.
Indi
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso dichiara
la presente immediatamente eseguibile.
RELAZIONE
Il - Servizio ICI – del Settore Tributi del Comune di Pescara dalle verifiche poste in essere e dalla documentazione fornita dal contribuente
ha ravvisato l’opportunità di costituirsi in giudizio per resistere all’istanza di
rimborso della parte avversa.
In via principale va rilevato che il termine per la proposizione
del ricorso si è prescritto giusta osservanza art. 2 D.Lgs. 31/12/1992 n.546 e
successive modificazioni ed integrazioni. Infatti, la normativa menzionata
sancisce che il ricorso può essere prodotto entro i termini previsti da ciascuna
legge d’imposta ossia fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.
Per ciò che concerne l’I.C.I. l’art. 13 comma 1 .Lgs. 504/1992
prevede che il contribuente, possa richiedere all’Ente, il rimborso delle somme
versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento
ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione.
In via subordinata va rilevato che parte della documentazione,
allegata alla costituzione in giudizio dal contribuente (copie note del 10/12/98,
13/05/99 e 1009/99), evidenzia come elemento comune esclusivamente
l’oggetto dell’istanza (rimborso ICI), ma differisce nell’esposizione delle
motivazioni, degli importi e delle annualità d’imposta compromettendo
l’uniformità e l’omogeneità cronologica delle relative istanze di rimborso
rendendo relativa la legittimità della richiesta avanzata con il ricorso.
Per tutto quanto sopra esposto, si chiede la inammissibilità
della richiesta di rimborso avanzata dal ricorrente e si rende opportuno
opporre resistenza.
IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni D’Aquino