LA GIUNTA COMUNALE Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante nel provvedimento; Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 dal dirigente del servizio interessato, e dal dirigente della ragioneria, come da scheda allegata; Premesso che alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara è stato presentato ricorso dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale avverso silenzio-rifiuto relativo all’istanza di rimborso anno d’imposta 1993. Ritenuta l’infondatezza pretese di parte ricorrente; delle motivazioni addotte a sostegno delle Ravvisata l’opportunità che il Comune si costituisca in giudizio per resistere all’istanza della parte avversa; Ritenuta la propria competenza; Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18.agosto.2000 n° 267 Con voto voto unanime espresso nelle forme di legge DELIBERA 1. che il Comune si costituisca per resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, di cui in premessa; 2. di delegare a rappresentanza e difesa del Comune avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, il dirigente del Settore Tributi Dott. D’Aquino Giovanni ai sensi dell’art.11 D.Lgs. 546/92, con l’attribuzione del potere di chiamare terzi in causa di accettare la rinuncia agli atti e all’azione, di definire la controversia attraverso eventuale conciliazione giudiziale ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 546/92 e, laddove ne sussistano i presupposti, di presentare appello; 3. di rinviare a successivo provvedimento e cioè a definizione del procedimento giudiziario, l’eventuale spesa, al momento non quantificabile, che verrà impegnata con determina del dirigente nell’esercizio di competenza. Indi LA GIUNTA COMUNALE Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso dichiara la presente immediatamente eseguibile. RELAZIONE Il - Servizio ICI – del Settore Tributi del Comune di Pescara dalle verifiche poste in essere e dalla documentazione fornita dal contribuente ha ravvisato l’opportunità di costituirsi in giudizio per resistere all’istanza di rimborso della parte avversa. In via principale va rilevato che il termine per la proposizione del ricorso si è prescritto giusta osservanza art. 2 D.Lgs. 31/12/1992 n.546 e successive modificazioni ed integrazioni. Infatti, la normativa menzionata sancisce che il ricorso può essere prodotto entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta ossia fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. Per ciò che concerne l’I.C.I. l’art. 13 comma 1 .Lgs. 504/1992 prevede che il contribuente, possa richiedere all’Ente, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In via subordinata va rilevato che parte della documentazione, allegata alla costituzione in giudizio dal contribuente (copie note del 10/12/98, 13/05/99 e 1009/99), evidenzia come elemento comune esclusivamente l’oggetto dell’istanza (rimborso ICI), ma differisce nell’esposizione delle motivazioni, degli importi e delle annualità d’imposta compromettendo l’uniformità e l’omogeneità cronologica delle relative istanze di rimborso rendendo relativa la legittimità della richiesta avanzata con il ricorso. Per tutto quanto sopra esposto, si chiede la inammissibilità della richiesta di rimborso avanzata dal ricorrente e si rende opportuno opporre resistenza. IL DIRIGENTE Dott. Giovanni D’Aquino