consegnare le proprie dichiarazioni

Scheda di documentazione
Dichiarazioni di volontà anticipate
Le dichiarazioni (o direttive) di volontà anticipate (spesso chiamate, piuttosto impropriamente,
“testamento biologico”) contengono l’indicazione delle scelte di una persona che, nel pieno delle
facoltà mentali, lascia scritto quanto essa desidera sia, o non sia, fatto nei propri confronti nel
momento in cui le sue condizioni di salute non le consentissero più di esprimersi. In tal modo
l’interessato può indicare i trattamenti sanitari che accetta o che rifiuta, può esprimere il consenso
alla donazione di organi o tessuti, può dare disposizioni relative alla sepoltura, può designare uno o
più fiduciari incaricati di dare attuazione alla sua volontà.
Al momento, in Italia non esiste una legge al riguardo. Un progetto è attualmente all’esame del
Parlamento; il testo già votato dal Senato, ora all’esame della Camera, se venisse approvato
limiterebbe pesantemente sia il valore della dichiarazione (non rendendola vincolante per il medico)
sia la libertà dell’interessato nel definirne i contenuti (ad esempio, vieta che essa contenga il rifiuto
di alimentazione forzata nell’ipotesi di uno stato di vita meramente vegetativa).
Un numero crescente di Italiani, comunque, redige una propria dichiarazione. Essa può essere
affidata a propri familiari o fiduciari, al proprio medico, o depositata in un apposito ufficio che è
stato istituito da alcuni Comuni, tra i quali Genova.
La dichiarazione non deve conformarsi ad alcuno schema fisso; sembra comunque indispensabile che
venga individuato almeno un “fiduciario”, familiare o meno, responsabilizzato rispetto ad essa. In
allegato, a scopo orientativo, vengono mostrati alcuni esempi.
Pur mancando attualmente una legge, la dichiarazione ha un suo preciso valore. Infatti il codice
deontologico dei medici fa ad essa un riferimento molto forte. Inoltre i principi della Costituzione
italiana, e la Convenzione internazionale di Oviedo che è impegnativa anche per l’Italia che la ha
sottoscritta e ratificata in Parlamento, costituiscono una cornice giuridica che consente ai giudici, in
caso di controversie, di imporre il rispetto delle volontà manifestate: ciò è avvenuto nel caso di
Eluana Englaro pur in presenza di una volontà espressa solo oralmente, e a maggior ragione
avverrebbe in casi in cui fosse presente un testo scritto.
Documentazione
Dal Codice di Deontologia Medica (2006)
Art. 35 - Acquisizione del consenso
“Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del
consenso esplicito e informato del paziente”.
“In presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti
diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della
persona.”
Art. 38 - Autonomia del cittadino e direttive anticipate
“Il medico deve attenersi, nell’ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione,
alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della
libertà e autonomia della stessa.
Il medico, compatibilmente con l’età, con la capacità di comprensione e con la maturità del soggetto,
ha l’obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà.
In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale rappresentante deve segnalare il caso
all’autorità giudiziaria; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.
Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle
proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.”
Altri riferimenti giuridici
a) La Convenzione di Oviedo, che l’Italia ha sottoscritto e di cui è stata approvata la legge di ratifica,
dispone all’art 5, che “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo
che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve
innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue
conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il
proprio consenso”. La previsione non riguarda solo le terapie in senso stretto, ma ogni “intervento nel
campo della salute”, espressione più ampia che può corrispondere a quella di “atto medico”, vale a
dire qualsiasi atto che, anche a fine non terapeutico, determini un’invasione della sfera corporea.
All’art 9 si prevede che “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da
parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà
saranno tenuti in considerazione”, ove se da un lato non si qualificano i “desideri” come vincolanti,
dall’altro è evidente che il rispetto va dato non soltanto alle “dichiarazioni di volontà” (men che meno
alle sole dichiarazioni solenni come l’atto pubblico) ma ad ogni espressione di preferenze comunque
manifestata.
b) La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea protegge il diritto alla vita (art.2) e il
diritto all’integrità della persona (art.3) nel titolo dedicato alla Dignità, che è anche il primo,
fondamentale diritto della persona (art.1). All’integrità della persona, in ragione della dignità, è
consustanziale il principio di autodeterminazione stabilito nel secondo comma dell’art. 2, secondo il
quale “Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso
libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, ecc.” Ancora
una volta il principio non è limitato ai trattamenti terapeutici, ma riguarda la libera determinazione nel
campo medico-biologico.”
c) La Costituzione italiana, che tutela l’autodeterminazione all’art. 13, configura all’art. 32 il
principio del consenso come elemento coessenziale al diritto alla salute, e prevede che anche nei casi
in cui il legislatore si avvalga del potere di imporre un trattamento sanitario, “in nessun caso possa
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Tale dignità non può essere intesa solo in un
senso affidato a criteri oggettivi, ma implica il rispetto dell’identità senza la quale cade la ragion
d’essere della dignità dell’uomo.
d) L’art. 408 c.c. prevede che: “L’amministratore di sostegno può essere designato dall'interessato in
previsione delle propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata”. Si ritiene che, nel far questo, egli possa anche indicare i trattamenti sanitari che accetta o
che rifiuta. La norma viene utilizzata da alcuni giudici, da ultimo il Tribunale di Firenze, per
formalizzare le Dichiarazioni anticipate.
e) La Corte di Cassazione16 ottobre 2007, n. 21748 (Englaro) ha tra l’altro stabilito che: “Il
consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di
trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di
interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale”.
“Deve escludersi che il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite
allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita. Lo si ricava dallo stesso testo dell’art. 32
della Costituzione, per il quale i trattamenti sanitari sono obbligatori nei soli casi espressamente
previsti dalla legge, sempre che il provvedimento che li impone sia volto ad impedire che la salute del
singolo possa arrecare danno alla salute degli altri e che l’intervento previsto non danneggi, ma sia
anzi utile alla salute di chi vi è sottoposto (Corte cost., sentenze n. 258 del 1994 e n. 118 del 1996).”
“Il quadro compositivo dei valori in gioco fin qui descritto, essenzialmente fondato sulla libera
disponibilità del bene salute da parte del diretto interessato nel possesso delle sue capacità di
intendere e di volere, si presenta in modo diverso quando il soggetto adulto non è in grado di
manifestare la propria volontà a causa del suo stato di totale incapacità e non abbia, prima di cadere in
tale condizione, allorché era nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, specificamente indicato,
attraverso dichiarazioni di volontà anticipate, quali terapie egli avrebbe desiderato ricevere e quali
invece avrebbe inteso rifiutare nel caso in cui fosse venuto a trovarsi in uno stato di incoscienza.
Anche in tale situazione, pur a fronte dell’attuale carenza di una specifica disciplina legislativa, il
valore primario ed assoluto dei diritti coinvolti esige una loro immediata tutela ed impone al giudice
una delicata opera di ricostruzione della regola di giudizio nel quadro dei principi costituzionali”.
“In caso di incapacità del paziente, la doverosità medica trova il proprio fondamento legittimante nei
principi costituzionali di ispirazione solidaristica, che consentono ed impongono l’effettuazione di
quegli interventi urgenti che risultino nel miglior interesse terapeutico del paziente.
E tuttavia, anche in siffatte evenienze, superata l’urgenza dell’intervento derivante dallo stato di
necessità, l’istanza personalistica alla base del principio del consenso informato ed il principio di
parità di trattamento tra gli individui, a prescindere dal loro stato di capacità, impongono di ricreare il
dualismo dei soggetti nel processo di elaborazione della decisione medica: tra medico che deve
informare in ordine alla diagnosi e alle possibilità terapeutiche, e paziente che, attraverso il legale
rappresentante, possa accettare o rifiutare i trattamenti prospettati.”
(a cura di G. Ferrando e G. Luzzatto)
Genova, gennaio 2011
Consegna delle dichiarazioni
Il Comune di Genova ha istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate (dette
anche “testamento biologico”). Esso ha sede presso un ufficio dell’Anagrafe di
Corso Torino (2° piano, sala 205).
Gli interessati che ivi si recano devono aver predisposto, in una busta chiusa, la
propria dichiarazione. Il relativo testo è assolutamente libero; è comunque opportuno
che esso indichi esplicitamente la persona o le persone che sono delegate a far valere
le volontà anticipate dell’interessato nel caso in cui lei/lui fosse nell’incapacità di
decidere per se stesso. Insieme all’interessato deve essere presente un “fiduciario”
(eventualmente due); si tratta della persona che potrà, a suo tempo, ritirare la busta.
E’ preferibile che sia una delle persone che nel testo sono incaricate di curare il
rispetto delle volontà espresse.
L’interessato e il fiduciario firmano un atto di consegna; l’incaricato comunale
certifica la consegna stessa (portare con sé una marca da bollo da ε 14,62).
Un gruppo di cittadini, tra i quali i firmatari di un “Appello per la libertà di scelta
sulla propria vita”, ha concordato di recarsi tutti insieme, il 10 febbraio alle 17, a
consegnare le proprie dichiarazioni .
ESEMPIO
DI UNA POSSIBILE
DICHIARAZIONE DI DIRETTIVE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
Io sottoscritta/o .... nata/o a .... il .... e residente ...., consapevole dei diritti e delle libertà che la
nostra Costituzione riconosce ad ogni persona, formulo le seguenti dichiarazioni anticipate che
desidero siano seguite nel caso in cui io mi trovassi nella condizione (per incapacità, perdita di
conoscenza, coma o simili) di non poter esprimere personalmente la mia volontà. Mi riservo di
poter revocare o modificare in qualunque momento queste volontà.
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Nomino miei fiduciari ……………… , insieme o separatamente nel caso in cui uno di essi
fosse lontano o comunque per qualche ragione impedito (eventualmente Nomino mia/o
fiduciaria/o ……………….)
Ad essi (A lei/lui) attribuisco il potere di prendere, di concerto col medico, le decisioni
sanitarie che mi riguardano
Loro mi conoscono (Lei/lui mi conosce) e quindi sono (è) in grado di prendere le decisioni
più coerenti con la mia personalità, e con i sentimenti di affetto che ci legano
In ogni caso desidero che mi sia alleviata per quanto possibile la sofferenza con l’impiego di
appropriate cure palliative
Ove poi mi trovassi in uno stato di perdita della coscienza tale che non vi siano ragionevoli
previsioni di recupero di una lucidità sufficiente a riprendere consapevolezza di me stessa e
dei miei cari, chiedo di lasciarmi andare. Chiedo che non venga prolungato inutilmente il
processo del morire con la somministrazione di farmaci, o l’impiego di tecnologie per
sostenere una vita che sta ormai spegnendosi. In tali condizioni, anche l’inserimento o la
conservazione di un sondino nasogastrico o endogastrico per l’alimentazione artificiale mi
paiono inutili violenze che chiedo mi siano risparmiate. E così pure chiedo che mi venga
risparmiata o che venga sospesa (se avviata in circostanze di urgenza) la ventilazione
meccanica, anche se tutto questo dovesse provocare la morte, comunque inevitabile.
Autorizzo quindi i fiduciari (la/il fiduciaria/o) e tutti i miei cari a negare il consenso ai
trattamenti medici o a chiedere la sospensione di quelli eventualmente avviati in condizioni
di urgenza.
Acconsento alla donazione di organi o tessuti per scopi terapeutici o di ricerca
Sono favorevole alla cremazione
N.B. – Non esiste un modello standard per la dichiarazione. Nel testo, è stata esplicitamente
indicata la possibilità di designare più fiduciari, o uno solo; anche ogni altro punto può essere
sostituito o soppresso, così come altri ne possono essere aggiunti, in relazione alle idee e alla
sensibilità personale di ogni persona che stenda la propria “direttiva”.