Visti l’art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 recante “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”, come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del DL n. 95/2012; l’art. 1 bis della legge n. 475 del 1968, recante “Norme concernenti il servizio farmaceutico”, come modificato dall’art. 11 del D.L. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012, laddove prevede che, in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti per il privato esercizio in base al criterio di cui all'articolo 1 della medesima legge ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, possono istituire una farmacia: a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri; b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri. in particolare il comma 10 del citato articolo laddove prevede che: a) tutte le farmacie aggiuntive istituite dalle Regione siano offerte in prelazione fino al 2022 ai comuni in cui le stesse hanno sede; b) i comuni non possano cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione; c) in caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del Comune, la sede sia dichiarata vacante. ATTESO che in data 23 dicembre 2015 la regione ha diramato una circolare PG/2015/228446 con la quale ha definito le modalità procedurali per l’istituzione delle farmacie aggiuntive, stabilendo, in particolare, che “Entro il 1° dicembre di ogni anno ciascuna azienda sanitaria con lettera circolare PEC richieda ai comuni compresi nel territorio di competenza se sussistano le condizioni che soddisfano i requisiti previsti per l’istituzione di farmacie aggiuntive. Quindi le AA.SS.LL., in base alle risposte dei comuni, e anche qualora loro stesse rilevino le condizioni richieste per l’istituzione delle farmacie “aggiuntive”, entro il 1°febbraio di ciascun anno provvedano ad attestare e documentare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa soprarichiamata, con particolare attenzione alla distanza intercorrente con le farmacie viciniori misurata per il percorso pedonale più breve.” che esclusivamente per la fase di prima attuazione della norma sono state fissate, rispettivamente, le scadenze del 31 gennaio e del 29 febbraio 2016; che la Regione è competente ad adottare, sulla base delle istanze pervenute, un provvedimento amministrativo di istituzione delle farmacie aggiuntive, nel rispetto delle leggi vigenti e in particolare dei criteri e dei principi posti dal D.L. n.1/2012 e dalla legge 2/4/1968 n. 475 recante “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e s.m.i.. che il Comune di Genova con nota PEC prot.n. 27349 del 28 gennaio 2016 ha manifestato il proprio interesse all’istituzione di detta farmacia aggiuntiva nel proprio territorio; che con nota prot. 27299 del 26 febbraio 2016 la Asl3 genovese ha proposto, esplicitando contestualmente il proprio consenso, l’istituzione di una farmacia aggiuntiva presso la Stazione Marittima –Terminal Traghetti del Comune di Genova, trasmettendo tutta la documentazione volta ad attestare la sussistenza dei requisiti di legge e, in particolare, di quelli previsti dall’art. 1 bis della L. n. 475 del 1968 (la documentazione è conservata agli atti dell’ufficio); RILEVATO sulla base dell’istruttoria effettuata dalla competente Asl3 genovese, che non vi sono farmacie aperte a distanza inferiore a 400 metri rispetto alla farmacia aggiuntiva proposta; che alla Stazione Terminal Traghetti transitano oltre 2.000.000 di passeggeri (sbarco e imbarco equamente divisi) di cui 1.600.000 diretti/provenienti dall’area Schengen e 400.000 da quella extra-Schengen (riferito ai dati 2015); DATO ATTO che risulta altresì rispettato il limite indicato dall’art. 1 bis della legge 475/1968 e s.m.i., stabilito nella misura nel 5 per cento rispetto a tutte le sedi farmaceutiche esistenti nel territorio regionale, comprese le sedi di nuova istituzione previste ai sensi del D.L. n. 1/2012 convertito in L. 27/2012. RITENUTO conseguentemente, per le ragioni sopra esposte, di istituire una farmacia aggiuntiva ai sensi dell’art. 1 bis della legge n. 475 del 1968 presso la Stazione Marittima –Terminal Traghetti, del Comune di Genova; di offrire in prelazione al Comune di Genova la farmacia istituita presso la Stazione Marittima –Terminal Traghetti; di fissare il termine di 30 (trenta) giorni per l’esercizio da parte del Comune di Genova del diritto di prelazione e la conseguente formale comunicazione alla regione dell’accettazione o meno della farmacia offertagli; RIBADITO che ai sensi del citato art.1 bis il Comune di Genova non potrà cedere la titolarità o la gestione della farmacia per la quale ha esercitato il diritto di prelazione e, in caso di rinuncia alla titolarità, la sede sarà dichiarata vacante. Tutto ciò premesso e per le motivazioni indicate, DECRETA 1. di istituire ai sensi dell’art. 1 bis della legge n. 475 del 1968, come modificato dall’art. 11 del D.L. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012, una farmacia aggiuntiva presso la Stazione Marittima –Terminal Traghetti, del Comune di Genova; 2. di offrire in prelazione, ai sensi del comma 10 dell’art. 11 del decreto legge n. 1/2012 convertito in legge 27/2012, la farmacia presso presso la Stazione Marittima –Terminal Traghetti al Comune di Genova; 3. di fissare il termine di 30 (trenta) giorni entro i quali, perentoriamente, il Comune di Genova dovrà formalmente comunicare alla Regione Liguria l’accettazione ovvero la rinuncia alla titolarità della farmacia offerta in prelazione; 4. di notificare il presente decreto tramite PEC per ogni adempimento di rispettiva competenza.: a. al Comune di Genova all’indirizzo: [email protected] b. all'Azienda sanitaria locale n.3 genovese all’indirizzo: [email protected] 5. di pubblicare il presente atto: sul BURL; nel sito Internet della Regione: www.regione.liguria.it; Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60=giorni o 120=giorni dalla data della sua pubblicazione/comunicazione all’interessato.