In relazione all`articolo 44 della Legge 724 del 23/12/94, si precisa

annuncio pubblicitario
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione
provvedimento;
allegata
che
costituisce
parte
integrante
del
Visto il parere espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo del 18
agosto 2000 n. 267, dal dirigente del servizio interessato , come da scheda
allegata;
Visto il disciplinare tecnico-amministrativo, redatto dall'Ufficio Tecnico
Comunale, recante norme e condizioni per l'appalto relativo all'aggiudicazione
della gestione della pubblicità nella forma cartellonistica e sonora all'interno
dello Stadio Adriatico, durante le partite di calcio;
Dato atto che nel disciplinare in questione è stata prevista la decorrenza
dal prossimo campionato di calcio 2001 / 2002 per la durata di anni tre e per
un importo a base d'asta di L. 280.500.000- EURO 144.866.160 , oltre IVA
20 %;
Ritenuto di approvare il suindicato disciplinare e di indire apposita gara
d'appalto, da esperire con offerta solo in aumento e con aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta;
Visto il D. L.vo 157 / 95;
Visto l'art. 48 del D.L.vo 267 / 2000;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di provvedere , mediante gara di appalto, all'affidamento della concessione
in uso di alcuni spazi all'interno dello Stadio Adriatico per lo svolgimento della
pubblicità cartellonistica e sonora durante le partite di calcio per un periodo di
anni tre, a decorrere dal campionato i calcio 2001 / 2002 e , in ogni caso
all'aggiudicazione definitiva per un un importo a base d'asta di L.280.500.000
annui - EURO 144.866.160, oltre IVA 20 %;
2) di approvare il disciplinare tecnico recante norme e condizioni circa le
modalità di gestione dell'attività;
3) di precisare che il Dirigente del Settore Appalti provvederà , con proprio
atto, ad indire la relativa gara di appalto;
4) di precisare che all'accertamento dell'entrata si provvederà con il successivo
atto di aggiudicazione, introitandola agli stanziamenti iscritti e da iscrivere nei
rispettivi bilanci di previsione al cap.110300 " proventi centri sportivi": canoni di
concessione bar volante e pubblicità nello stadio adriatico ed in altri impianti"it. 3,ctg.1,funz.350:
Indi
LA GIUNTA COMUNALE
con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso dichiara la
presente immediatamente eseguibile.
RELAZIONE
Con delibera n. 680 del 28.7.98 la G.C. indiceva pubblico incanto per
affidamento della concessione in uso di alcuni spazi all'interno dello Stadio
Adriatico per lo svolgimento della pubblicità cartellonistica e sonora durante le
partite di calcio per un periodo di anni tre a decorrere dal campionato di calcio
98/99, con un importo a base d'asta di L. 330.000.000 annui oltre IVA 20 %
Successivamente , a seguito dell'esperimento della gara, l'appalto de
quo venne aggiudicato alla PUBLILANCIO arl di Milano per un importo annuo
di L. 331.122.000 oltre IVA 20 %, con durata triennale.
Pertanto allo stato attuale, essendo scaduto il termine contrattuale della
concessione per la gestione del servizio sopra descritto affidato alla
PUBLILANCIO, è necessario indire una nuova gara di appalto per
l'affidamento del medesimo servizio.
Per tale motivo è stato redatto un apposito disciplinare
tecnico-amministrativo , da approvare con il presente atto , dove sono previsti
i tipi e le modalità di pubblicità consentiti, con decorrenza dal prossimo
campionato di calcio 2001-2002, per la durata di tre anni, per un importo a
base d'asta di L.280.500.000. Tale importo è stato definito, detraendo
l'importo del 15 % dalla cifra di L. 330.000.000, posta a base della precedente
asta, in considerazione della retrocessione della squadra cittadina in serie C1.
Le imprese interessate alla gara , dovranno formulare offerta in
aumento e si procederà all'aggiudicazione dell'appalto alla Ditta che
presenterà l'offerta più vantaggiosa. Sulla stessa , secondo quanto previsto nel
capitolato da approvare, verrà applicato un coefficiente correttivo come segue:
- maggiorazione del 15 % in caso di partecipazione del sodalizio
sportivo al campionato di serie B;
- maggiorazione del 30 % in caso di partecipazione del sodalizio
sportivo al campionato di serie A;
Nel capitolato predetto sono previste ovviamente anche le modalità di
pagamento , che sono le seguenti:
- la prima rata pari al 15 % dell'importo contestualmente alla firma del
contratto ( per il primo anno ) ed entro e non oltre il 30 settembre
per le successive annualità;
- la seconda pari al 60 % entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno;
- la terza , pari al saldo ( 25 %) entro e non oltre il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di inizio contratto e così per le altre due
annualità eventualmente maggiorate o diminuite degli importi
risultanti dall'eventuale applicazione dei coefficienti di variazione di
cui sopra.
Si propone , pertanto, l'approvazione del suddetto disciplinare nonché
l'espletamento di una gara di appalto per l'affidamento del servizio in
argomento , con aggiudicazione alla migliore offerta in aumento sull'importo
annuo a base d'asta di L.280.500.000 oltre IVA espressa in percentuale, con la
precisazione che il Dirigente del Settore Appalti provvederà , con proprio atto,
ad indire la relativa gara di appalto e alla pubblicizzazione della stessa.
IL DIRIGENTE
COMUNE DI PESCARA
AREA TECNICA LL.PP.
SETTORE EDILIZIA INTEGRATA
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
DISCIPLINARE TECNICO AMMINISTRATIVO
PER LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI
PUBBLICITARI ALL’INTERNO DELLO STADIO
“ADRIATICO” PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
PUBBLICITA’
IL CAPO SERVIZIO SPORT
INTEGR.
IL DIRIGENTE SETT. EDIL.
PREMESSA
L’Amministrazione Comunale di Pescara è proprietaria dell’impianto sportivo
denominato Stadio Adriatico in via Pepe, impianto che concede in uso, tra
l’altro, alla S.P.A. Pescara Calcio per lo svolgimento del campionato di calcio
cui partecipa.
Art. 1- OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente disciplinare ha per oggetto l’appalto per la concessione in uso di
spazi all’interno dello stadio Adriatico per la gestione del servizio di pubblicità,
esclusivamente in occasione delle partite di calcio (Campionato, Coppa Italia,
Tornei, Quadrangolari, Amichevoli), cui partecipa la predetta Società Pescara
Calcio, quale che sia il campionato al quale è iscritta.
Sono escluse, pertanto, le sole partite di altre squadre con l’Adriatico “campo
neutro”.
La forma di pubblicità ammessa sarà del tipo cartellonistico e sonora.
Art. 2- DESCRIZIONE DI TIPI E MODALITA’ DI PUBBLICITA’
-
a) Pubblicità cartellonistica.
Gli spazi destinati a tale tipo di pubblicità sono esclusivamente quelli ricadenti
all’interno della recinzione di separazione tra pubblico e campo di gioco, così
che non potranno essere assolutamente assunte “zone” aperte al pubblico.
Sarà consentito la pubblicità, al di fuori di dette aree solo nel/i locale/i
specificatamente destinato/i alle interviste di fine gara.
Cartelloni, striscioni e tabelle, dovranno essere realizzate con materiale
incombustibile e resistente agli agenti atmosferici, avere forma regolare priva
di sporgenze pericolose per l’incolumità di atleti e non.
Sarà consentito pure la collocazione di cartellonistica ed elementi rotanti per
pubblicità multipla a condizione che l’alimentazione elettrica sia del tipo
autonomo.
Le tabelle che saranno collocate al ridosso del terreno di gioco dovranno
essere del tipo approvato dalla FIGC (ribaltabile in caso di semplice urto).
Le tabelle, striscioni e cartelloni potranno essere mono e bifacciali secondo le
esigenze della ditta appaltatrice.
Esse saranno in linea di massima posizionate:
Nello spazio intercorrente tra le linee laterali del campo di gioco e le piste di
atletica leggera per uno sviluppo totale di circa ml. 150 con cartelli dell’altezza
massima di cm. 80,da spostare in altre zone alla fine di ogni manifestazione
nei posti e nei luoghi di volta in volta saranno indicati dalla Direzione dello
Stadio.
Lungo la recinzione interna del campo di gioco per lo sviluppo di ml. 500, con
cartelli fissi su telaio che dovranno avere un’altezza massima di cm. 80.
E’ naturale che la collocazione dei tabelloni deve essere fissa e stabile
eliminando ogni pericolo di spostamento per colpi di vento o altro, mentre
l’eventuale ancoraggio alle strutture della recinzione interne deve essere fatto
in modo da non apportare sollecitazioni e sforzi alle strutture stesse;
Nelle zone retrostanti le “porte” di gioco con cartelli mobili regolati dalla
normativa di cui al punto 1) su due o più ordini di linee, distanti almeno ml.
1,50 l’una dall’altra, anche questi di altezza massima di cm. 80 ed a distanza
di almeno ml. 1,50 dal bordo del campo;
per ciascuna lunetta lo sviluppo complessivo delle linee di tabelle sarà di ml.
2.00 (massimo)(duecento).
Sulla parte suborizzontale delle coperture delle panchine giocatori, per tutta la
lunghezza e per una larghezza da concordare con l’Amministrazione
(presuntivamente cm. 80) con striscioni in materiali trasparente.
Prima di ogni manifestazione e durante gli intervalli potranno essere esposti
impianti mobili dell’altezza massima di ml. 2,50 al centro del campo e su
ciascuno dei due specchi delle porta di gioco purchè al collocamento e alla
rimozione provvedano gli incaricati della ditta appaltatrice.
Si fa assoluto divieto di installare tabelloni, pannelli, tiranti di ancoraggio o
quant’altro sulle strutture delle torri portafari delle illuminazioni dell’impianto;
sul pennoni porta bandiera; sulle balaustre di scale e gradinate e sui parapetti
degli spalti; sulla recinzione interna del campo (a meno di una specifica
autorizzazione dell’ufficio sport).
Si ribadisce che:
la Ditta dovrò in ogni caso adeguare tipologia- tabelloni e modalità
d’installazione ad eventuali prescrizioni emanate in merito dalla F.I.G.C.
Tutti i tabelloni dovranno essere costruiti con materiali incombustibili ed avere
spigoli arrotondati, atti cioè a scongiurare qualsiasi danno ad atleti e non in
caso di sinistro accidentale .
Resta inteso che l’Amministrazione comunale è totalmente sollevata ed
estranea per qualsiasi inconveniente comunque verificatosi per danni a
persone o cose quali resteranno ad esclusivo carico della ditta appaltatrice.
Si precisa in oltre che tutti i danni che eventualmente si dovessero verificare
alle strutture dello Stadio Adriatico, per effetto ed a causa del servizio di
pubblicità, questi, saranno addebitati alla ditta appaltatrice che si impegna ora
per allora a provvedere con urgenza ai relativi ripristini o risarcimento danni.
La Ditta aggiudicataria, in oltre, esonera comunque il Comune di Pescara da
ogni responsabilità inerente l’eventuale deposito di materiale pubblicitario
all’interno dello Stadio.
La manutenzione e lo stato di decoro degli impianti pubblicitari devono essere
curati dalle Ditta appaltatrice, in maniera scrupolosa e con gli accorgimenti che
potranno essere suggeriti dall’Ufficio Tecnico- Sezione Sport del Comune do
Pescara
- b) Pubblicità sonora
La pubblicità sonora verrà effettuata per mezzo dell’impianto di diffusione
sonora dello Stadio Adriatico.
La pubblicità potrà essere trasmessa prima della partita a partire da 1 (una)
ora prima del suo inizio (semprechè non siano in corso altre manifestazioni
di carattere minori e di intrattenimento) e durante l’intervallo di gioco.
La Ditta si impegna a far diffondere con precedenza assoluta, i comunicati e
gli avvisi di particolare urgenza ed interesse (ordine pubblico, avvisi di
ricerca persone, ecc. nonché i comunicati sportivi relativi alla gara:
formazione squadre, terna arbitrale, sostituzione giocatori, ecc.(secondo le
disposizioni impartite dai tecnici responsabili della gestione dell’impianto)
Fa carico alla ditta aggiudicataria dell’appalto la manutenzione e la gestione
dell’impianto di diffusione sonora con proprio personale specializzato.
Di conseguenza, nessun danno o indennizzo potrà essere richiesto
all’Amministrazione Comunale per il mancato o cattivo funzionamento
dell’impianto di diffusione sonora, restando a carico dell’Amministrazione
Comunale la sola fornitura dell’energia elettrica.
Sarà consentito alle Ditta procedere ad interventi migliorativi sull’impianto
previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione.
In tal caso la Ditta opererà a sue totali cura e spese obbligandosi, a fine
concessione, a lasciare l’impianto di diffusione sonora cosi come
eventualmente ristrutturato, senza possibilità di rivalse.
La Ditta provvederà altresì al funzionamento dell’impianto con proprio
personale al quale dovrà garantire il “passi” con accordo da ricercare
direttamente con la S.p.A. Pescara Calcio.
Si intende che l’impianto dovrà essere messo a disposizione
dell’Amministrazione Comunale e per essa organizzatori, Società, ecc. in
occasione di altre manifestazioni per le quali ne è previsto l’impiego.
Art.3- PUBLICITA’ VIDEO.
Dal presente appalto resta esclusa la pubblicità video, attraverso il tabellone
esistente (allo stato attuale inutilizzabile), che l’Amministrazione Comunale
si riserva di affidare successivamente secondo le modalità che riterrà più
opportune.
Partecipando alla presente gara, la Ditta accetta senza condizione quanto
sopra.
Art.4- AGGIUDICAZIONE – AMMONTARE DELL’APPALTO
MODALITA’ DI PAGAMENTO – PENALE
L’importo complessivo dell’appalto sarà quello che risulterà dall’offerta più
vantaggiosa per l’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta così come di non
aggiudicarla a suo insindacabile giudizio e discrezione, con un importo annuo
a base d’asta minimo di £ 280.500.000 (duecentottantamilionicinquecentomila)
oltre IVA 20 %.
Al canone di concessione annuo, che risulterà dall’aggiudicazione del presente
appalto, verrà applicato un coefficiente correttivo che sarà di:
- maggiorazione del 30% in caso di partecipazione del sodalizio calcistico al
Campionato di Serie A;
- maggiorazione del 15% in caso di partecipazione del sodalizio calcistico a
Campionati inferiori a quelli della Serie B.
L’importo contrattuale annuo sarà versato all’amministrazione in 3 rate di cui:
1) la prima pari al 15%, contestualmente alla firma dell’atto (per il primo anno)
ed entro e non oltre il 30 Settembre per le successive annualità;
2) la seconda, pari al 60% entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno;
3) la terza, pari al saldo del 25%, entro e non oltre il 31 Marzo dell’anno
successivo a quello di inizio del contratto a così per le altre due annualità,
opportunamente maggiorate o diminuite degli importi risultati dall’eventuale
applicazione dei coefficienti di variazione di cui sopra.
Nell’eventualità che l’aggiudicazione dell’appalto si concretizzi
successivamente al 31 Dicembre, la Ditta corrisponderà di un’unica
soluzione, entro 15 giorni dal verbale di inizio attività l’importo calcolato
applicando il canone annuo per gara (si considerano a tal fine n. 19 gare)
al numero delle partite di campionato ancora da disputare.
In tal caso, inoltre, la prima rata di cui al punto 1), sarà versata entro il
30/0997.
In caso di ritardo dei versamenti delle rate di cui sopra, sarà applicata una
penale pari al 2% (due per cento) dell’importo relativo per ogni 15 giorni di
ritardo o frazioni di esso.
L’importo della penale sarà prelevato dalla cauzione di cui al successivo
articolo 7 del presente disciplinare con obbligo di reintegro della somma entro
30 (trenta) giorni, ai sensi del 2° e 3° comma dello stesso articolo.
Nella eventualità che per motivi non prevedibili e indipendenti dalla
Concessionaria il servizio non possa essere svolto sarà apportata una
riduzione in sede di consuntivo finale per ogni partita di:
a) £ 6.000.000 (sei milioni) per pubblicità cartellonistica;
b) £ 500.000 (cinquecento mila) per pubblicità sonora;
sarà escluso da tale riduzione il periodo iniziale per ciò che riguarda la
pubblicità sonora in quanto l’impianto di amplificazione è in corso di
rifacimento, come previsto all’art. 9) del presente disciplinare.
Art.5- DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è fissata in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di inizio
della Stagione Calcistica 2001-2002 ed avrà, conseguentemente fine
all’ultimazione del campionato di calcio 2003-2004.
Art.6- DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
L’appalto è soggetto all’esatta osservazione di tutte le condizioni previste delle
legislazioni in materia, in tutto ciò che non sia in opposizione con la condizioni
espresse nel presente disciplinare.
Art.7- CAUZIONE DEFINITIVA
La misura della cauzione definitiva, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti
gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché al rimborso di
somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante
l’appalto per fatti imputabili all’appaltatore per inadempimenti, o cattiva
condotta del servizio, sarà pari al 50%.
Resta salva per l’Amministrazione la facoltà di richiedere l’integrazione della
cauzione nel caso che quella versata non risultasse più proporzionalmente
idonea alla garanzia del servizio appaltato.
L’Amministrazione è autorizzata a prelevare dalla cauzione tutte le somme di
cui diventasse creditrice nei riguardi dell’appaltatore per inadempimenti
contrattuali o danni o altro allo stesso imputabili.
Conseguentemente alla riduzione della cauzione, per quanto obbligato nel
termine di 30 giorni (trenta) a reintegrare la cauzione.
Art.8- ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE
Per l’espletamento dei servizi in appalto la ditta dovrà premunirsi di tutte le
necessarie autorizzazioni di natura tecnica e commerciale, anche se il rilascio
e di competenza dell’Amministrazione Comunale, ed essere in regola con tutti
i versamenti per canoni ed imposte di pubblicità.
La Ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle norme derivanti dalle
vigenti leggi e decreti relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli
infortuni sul lavoro, oneri assistenziali e previdenziali nonché agli obblighi di
sicurezza previsti dalla vigente normativa n° 626/94 ; 494/96 e 528/99.
La Ditta si obbliga ad adottare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati
nel servizio costituenti l’oggetto del presente appalto, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi applicabili alla
categoria, nonché nelle condizioni risultanti dalle successive modifiche ed
integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile alla
categoria.
La ditta si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti
collettivi anche dopo la scadenza fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano la società anche nel caso che la stessa aderente
alle associazioni stipulanti o receda da esse. Il Comune di Pescara non sarà in
alcun modo responsabile per eventuali perdite lesioni o danni sofferti alle
persone o beni in conseguenza di inadempienze da parte dello aggiudicatario,
né per la manutenzione e/o la conservazione del materiale pubblicitario.
Il Comune di Pescara si riserva di controllare a mezzo di proprio personale di
cui all’art. 10) tutto l’andamento del servizio ed impartire le opportune
disposizioni, atte a migliorare e disciplinare il servizio, a cui la ditta dovrà
attenersi incondizionatamente.
È fatto divieto alla ditta appaltatrice di accedere sulle piste e pedane dello
Stadio con qualsiasi mezzo meccanico significando che il carico e scarico
della tabellonistica pubblicitaria e/o altro materiale dovrà essere eseguito
esclusivamente a amano.
Per i danni alle strutture l’Amministrazione attiverà le procedure per fusione nei
riguardi della polizza di cui all’art. 7 punto b).
La ditta dovrà rimuovere, previa semplice richiesta telefonica del responsabile
tecnico Ufficio Sport, tutto il materiale pubblicitario, in occasione di
manifestazione sportiva e non (gare di atletica, Nazionale di calcio,
manifestazioni canore, ecc.) ed accantonarlo all’interno dello spazio all’uopo
posto a disposizione dall’Amministrazione.
Lo spostamento e il posizionamento delle tabelle pubblicitarie dovrà avvenire
con cura, significando che le stesse non dovranno essere trascinate sopra il
manto delle piste di atletica per evitare di produrre danni.
Alla scadenza del campionato di calcio di cui all’art. 5), la ditta concessionaria
ha l’obbligo di rimuovere tutto quanto installato all’interno dello Stadio, in virtù
del contratto di appalto (tabelloni, tabelle, ecc.); in caso contrario
l’Amministrazione Comunale provvederà d’ufficio addebitando la spesa alla
Società concessionaria.
Per la durata dell’appalto, l’Amministrazione pone a disposizione della ditta
aggiudicataria uno spazio all’interno dello Stadio per lo stoccaggio dei tabelloni
non utilizzati ovvero spostati per consentire la pubblicità ad altre Ditte in
occasione di altre manifestazioni.
Sono altresì a carico dell’appaltatore:
a) tutte le spese previste nel presente disciplinare e relative ai servizi richiesti.
b) La stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile verso
terzi per danni a persone o a cose, comunque causati e riconducibili alle
attività inerenti il presente appalto con massimali pari a £ 2.000.000.
c) Le spese contrattuali.
d) Tutte le altre spese non elencate, ma necessarie per la corretta gestione
del servizio.
Art.9- ONERI PARTICOLARI
La ditta entro 3 mesi dal verbale di consegna dovrà provvedere a sua totale
cura e spesa alla revisione dell’impianto di amplificazione sonora dello Stadio
secondo specifiche prescrizioni tecniche e costruttive, in particolare
riassumibili ai seguenti interventi di lavori, con lievi modifiche migliorative
impartite dall’Ufficio tecnico :
a) Revisione generale dell'impianto esistente;
b) Fornitura ed installazione di n. 2 ricevitori per radiomicrofoni RM 3
PASO, frequenza di lavoro 174,6 MHE;
c) Fornitura di n.1 amplificatore per ricevitori e n. 4 alloggi R 134 PASO;
d) N. 4 Radio trasmittenti ALINCO 433 MHE di controllo interno;
e) Amplificazione della serie 800 PASO per aumentare le potenze dei
diffusori, siti a bordo campo.
Al termine i lavori dovranno essere regolarmente certificati dall’impresa
esecutrice e da tecnico abilitato., con relativa approvazione da parte
dell’Ufficio Sport.
La Ditta, pertanto nel formulare la propria offerta dovrà tenere conto anche del
detto onere. In caso di inadempienza sarà applicata una penale di £
15.000.000 da defalcare dalla cauzione di cui all’art 7) e la Ditta
concessionaria, in ogni caso, non può avanzare richieste a qualsiasi titolo di
risarcimento danni in conseguenze delle caratteristiche di funzionalità
dell’impianto fonico esistente.
Art.10- SERVIZIO ISPEZIONE
Ai fini del controllo delle attività sarà consentito l’ingresso allo Stadio Adriatico
con apposita particolare tessera di servizio da acquistare a cura e spesa della
Ditta che dia libero accesso in tutti i settori dell’impianto ad almeno n. 2
incaricati del Comune di Pescara addetti al controllo e vigilanza dell’appalto in
argomento.
Dette tessere, dovranno essere consegnate all’inizio di ogni campionato al
Responsabile tecnico del Servizio Sport, che provvederà sentito l’Assessore
allo Sport a distribuire ai dipendenti incaricati di svolgere il servizio, i cui
nominativi verranno comunicati per iscritto alla ditta aggiudicataria.
Art.11- SANZIONI
Il contratto di appalto si intende risolto e decaduto nei seguenti casi:
- Scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
- Sospensioni immotivate del servizio superiori a quindici giorni e imputabili
all’appaltatore;
- Gravi o ripetute negligenze e/o deficienze nel servizio, regolarmente
accettati e notificati, tali da causare grave danno al Comune;
- In tutti i casi di inadempienza grave ed accertata rispetto alle norme
contenute nel presente disciplinare e nel contratto di appalto ed in
particolare della mancata reintegrazione della cauzione ai sensi dell’art. 7
e delle ipotesi previste nel presente disciplinare.
L’Amministrazione potrà recedere dal presente contratto per fatti e circostanze
ad essa non imputabili quali:
- Sospensione del campionato, ritiro o fallimento della squadra, inagibilità
dello Stadio decretato da organi di controlli o per motivi di pubblica
sicurezza, ecc. ecc. , senza che la Ditta possa accampare qualsiasi diritto
della fusione di danni a qualunque titolo.
Art.12- COSTITUZIONE DI MORA
Tutti i termini e le comminatorie del contratto operano senza obbligo per il
Comune della costituzione in mora dell’Appaltatore
Art.13- SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative alla stipula del contratto di appalto del servizio di che
trattasi, nessuna esclusiva, sono ad esclusivo carico della Ditta assuntrice
dell’appalto medesimo.
Art.14- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto di appalto deve avvenire nei termini di 30 (trenta)
giorni dalla comunicazione del Sindaco alla Ditta aggiudicataria.
Il contratto vincola la Ditta concessionaria fin dal primo momento della
sottoscrizione.
Art.15- RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
La Ditta appaltatrice con la sottoscrizione del contratto garantisce il Comune
da eventuali pretese di terzi agli obblighi da essa assunti, ai servizi affidati ivi
compresi danni a cose e a persone, interessi e diritti sollevando in tal senso
l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
Art.16- TRASFORMAZIONE DELL’IMPRESA
Nel caso di cessione o di trasferimento a qualsiasi titolo o di trasformazione
dell’Impresa, questa si obbliga a trasferire le obbligazioni assunte con il
presente contratto all’impresa subentrante, avente gli stessi requisiti
dell’Impresa aggiudicataria.
Tale trasferimento di obbligazioni dovrà, comunque avvenire con il consenso
dell’Amministrazione Comunale, la quale, fatto salvo ogni diritto all’anticipata
risoluzione del contratto, vo provvederà con apposita deliberazione.
La ditta resta comunque responsabile degli impegni e garante del servizio per
tutta la durata del contratto.
Art.17- DISPOSIZIONI FINALI
La Ditta si considera, all’atto della partecipazione all’appalto, a perfetta
conoscenza dell’impianto sportivo entro il quale dovranno espletare i servizi.
Art.18- REVISIONE PERIODICA
In relazione all’articolo 44 della Legge 724 del 23/12/94, si precisa che il
prezzo di aggiudicazione sarà soggetto a revisione automatica periodica
annuale, sulla base della variazione ISTAT accertata per l’anno precedente.
Art.19- FORO COMPETENTE
Per ogni qualsiasi controversia inerente il presente contratto è competente
esclusivamente il foro di Pescara e la ditta aggiudicataria fa espressa rinuncia
al foro facoltativo di cui all’articolo 20 c.p.c..
Per tutto quanto non viene espressamente previsto e stabilito nel presente
disciplinare le parti si riportano alle leggi, regolamenti, usi e consuetudini
speciali e locali vigenti in materia.
Art.20- VARIE
Per l’esecuzione dei lavori di manutenzione e miglioramento degli impianti
tecnici a supporto della pubblicità, la Ditta concessionaria è autorizzata a
servizi di Ditte specializzate abilitate di propria fiducia, nel rispetto di quanto
stabilito nella lettura di invito alla gara.
========
Scarica