VISTE
la legge 56 del 7/4/2014 e la successiva legge regionale 10 aprile 2015 n. 15 “Disposizioni di
riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che tra
l’altro disciplina l’attribuzione alla Regione Liguria, a far data dal 1/7/2015, delle funzioni di difesa
del suolo già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Genova;
VISTA
la Legge 9/7/1908 n. 445 “Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della
Calabria”;
VISTO
il D.Lgs. Lgt. 30/6/1918 n. 1019 “Provvedimenti per opere pubbliche a favore di varie province del
Regno”;
VISTO
il D.P.R. 24/07/1977 n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”;
VISTA
la Legge 2/2/1974 n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche”, art. 2 “Abitati da consolidare”; art. 20 “Sanzioni Penali” e art. 21 “Accertamento delle
violazioni”;
VISTO
il D.P.R. 6/6/2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia” art. 61 “Abitati da consolidare”, art. 95 “Sanzioni Penali” e art. 96“ Accertamento delle
violazioni”;
VISTA
la L.R. n. 18/1999 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in
materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;
VISTO
il D.M. 14/01/08 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”;
VISTA
la D.G.R. n. 530/2003 “Individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone
sismiche dei comuni della Regione Liguria”;
VISTA
la D.G.R n. 1362 del 19.11.2010 “D.M. 14.01.2008. Norme Tecniche per le Costruzioni.
Aggiornamento classificazione sismica del territorio della Regione Liguria”
VISTA
la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCp) “Variante al P.T.C. - Bacini
Padani”, pubblicata sul BURL n. 14 del 6 aprile 2011 ed in particolare l’elaborato T2 Carta dei
dissesti (tavola n°19/22), dalla quale si evince che l’area oggetto di intervento ricade in frana attiva
(pericolosità molto elevata);
VISTO
il P.R.G. del Comune di Santo Stefano d’Aveto adeguato al P.A.I. ed approvato con Delibera C.C.
n° 17/06 Allegato “B”, in base al quale l’intervento ricade in un’area classificata come frana attiva a
pericolosità geomorfologica molto elevata;
VISTE
le Norme di Attuazione del P.A.I. nelle quali si legge all’art. 9 c. 2 alinea 3 che fra gli interventi
consentiti vi sono quelli volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza
cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo, intervento
consentito anche dalle Norme di Attuazione della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento
provinciale (PTCp) “Variante al P.T.C. - Bacini Padani” all’art. 6 c. 2 alinea 3 e dalle Norme di
Attuazione del P.R.G. del Comune di Santo Stefano d’Aveto all’art. 74 Rapporti con il P.A.I. del
Fiume Po, Aree classificate come Fa alinea 3;
VISTA
la nota n° 1762 del 16/03/2011 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po-indicazioni interpretative in
materia di interventi edilizi nelle aree in dissesto Fa (frana attiva) ed Fq (frana quiescente)-art. 9
Norme di Attuazione del PAI, nella quale si ribadisce che in base alle disposizioni del PAI un
intervento di ristrutturazione edilizia in aree Fa è ammissibile (anche al di fuori di una previsione
dello strumento urbanistico comunale) qualora presenti tutte le caratteristiche previste dall’art. 9,
comma 2 , alinea 3 succitato;
VISTA
la relazione tecnica allegata al progetto nella quale al paragrafo Conformità al Piano di Bacino si
specifica che l’intervento di ristrutturazione di cui all’oggetto è finalizzata alla mitigazione della
vulnerabilità dell’edificio ed al miglioramento della tutela della pubblica incolumità senza
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, senza aumento di superficie o volume né un
cambiamento della destinazione d’uso che comporti aumento del carico insediativo;
VISTA
il progetto di variante all’autorizzazione originaria AC00840, presentato in data 22/07/2015 ns prot.
n°132636 e corredato dai seguenti elaborati:
N. 1 relazione tecnica illustrativa a firma degli Ing. Traversone Laura e Traversone Gian
Romeo;
N. 1 dichiarazione di conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti
urbanistici e dei regolamenti edilizi;
N. 1 dichiarazione a firma della proprietà nella quale si afferma che la destinazione d’uso
del sottotetto del fabbricato sito in Via al Castello 4A nel Comune di Santo Stefano d’Aveto è
residenziale;
N. 1 relazione geologica a firma dei Geologi Mauro Migone e Paolo Nicchia;
N. 1 relazione geotecnica;
N. 7 elaborati grafici e relativa documentazione fotografica;
VISTA
la documentazione integrativa richiesta in data 06/10/2015 prot. n. 173023;
VISTO
il preavviso di rigetto ex art. 10 bis Legge 241/90 del 17/12/2015 prot. n. 223758, con il quale sono
stati comunicati al richiedente i motivi che impediscono l’accoglimento dell’istanza e la possibilità di
presentare entro 10 giorni dal ricevimento osservazioni e documentazioni illustrative per favorire
una conclusione positiva del procedimento;
VISTA
la documentazione integrativa presentata dal richiedente in data 28/12/2015 a seguito della
ricezione del preavviso di rigetto costituita dai seguenti elaborati:
N. 1 relazione tecnica illustrativa a firma degli Ing. Traversone Laura e Traversone Gian
Romeo;
N.2 note geologiche integrative a firma del Geol. Paolo Nicchia;
N. 1 elaborato grafico;
CONSIDERATO
che le opere previste in variante consistono nella demolizione oltre che del piano
secondo e del sottotetto anche del piano primo dell’edificio e nella realizzazione a
livello fondazionale di una platea in cemento armato da cui nascerà una struttura a
telaio in cemento armato, i pilastri di tale struttura a piano terra, non oggetto di
demolizione verranno inseriti all’interno della muratura esistente;
CONSIDERATO
che l’intervento proposto è classificato in relazione tecnica come ristrutturazione
edilizia senza aumento di superfici, volumi e carico insediativo;
CONSIDERATO
che l’intervento proposto risulta conforme alla relativa norma di Piano di Bacino;
ESAMINATA
l’istanza di cui all’oggetto, concernente l’autorizzazione ad eseguire opere in zone
classificate come Abitato da consolidare
VERIFICATA
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse all’assumendo
provvedimento
DECRETA
1 - di AUTORIZZARE - fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra autorizzazione e/o concessione, specie nei
riguardi degli obblighi ai fini urbanistici, territoriali, paesistici e per la derivazione di acque pubbliche - la
signora Monteverde Bruna alla realizzazione dell’intervento di ristrutturazione edilizia senza aumento di
superfici, volumi e carico insediativo in Via al Castello 4A, sulla base degli elaborati progettuali vistati dagli
uffici del Settore Difesa del Suolo di Genova e uniti agli atti del procedimento. Il richiedente sarà ritenuto
responsabile di ogni inadempienza a quanto prescritto e di tutti i danni che possono derivare a persone,
animali e cose in conseguenza dell’esecuzione dei lavori in argomento.
2 - di STABILIRE che l'autorizzazione si intende rilasciata subordinatamente all'osservanza delle seguenti
condizioni:
a) dovrà essere comunicata la data di inizio lavori prima dell’inizio degli stessi;
b) le opere dovranno essere localizzate e realizzate come da planimetria ed elaborati allegati al
progetto ed eseguite entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione;
c) i movimenti di terra dovranno essere limitati a quelli progettualmente indicati e comunque
contenuti allo stretto necessario;
d) le opere in elevazione dovranno essere accuratamente realizzate ed opportunamente fondate,
seguendo le indicazioni del geologo e del progettista delle strutture;
e) le varianti eventualmente necessarie dovranno essere preventivamente autorizzate dallo
scrivente Settore Difesa del Suolo di Genova
f) dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.M. 14/01/2008, per quanto attiene i
movimenti di terra;
g) dovrà essere prodotta una relazione di fine lavori, sottoscritta dalla direzione lavori, che attesti
la corretta esecuzione delle opere, come da progetto autorizzato, entro 60 giorni dalla fine dei
lavori;
3 - di DISPORRE la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.
Modalità e termini di impugnazione
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o,
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
Spn/Bsc