VISTE la legge 56 del 7/4/2014 e la successiva legge regionale 10 aprile 2015 n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che tra l’altro disciplina l’attribuzione alla Regione Liguria, a far data dal 1/7/2015, delle funzioni di difesa del suolo già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Genova; VISTA la Legge 9/7/1908 n. 445 “Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria”; VISTO il D.Lgs. Lgt. 30/6/1918 n. 1019 “Provvedimenti per opere pubbliche a favore di varie province del Regno”; VISTO il D.P.R. 24/07/1977 n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”; VISTA la Legge 2/2/1974 n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”, art. 2 “Abitati da consolidare”; art. 20 “Sanzioni Penali” e art. 21 “Accertamento delle violazioni”; VISTO il D.P.R. 6/6/2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” art. 61 “Abitati da consolidare”, art. 95 “Sanzioni Penali” e art. 96“ Accertamento delle violazioni”; VISTA la L.R. n. 18/1999 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”; VISTO il D.M. 14/01/08 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”; VISTA la D.G.R. n. 530/2003 “Individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche dei comuni della Regione Liguria”; VISTA la D.G.R n. 1362 del 19.11.2010 “D.M. 14.01.2008. Norme Tecniche per le Costruzioni. Aggiornamento classificazione sismica del territorio della Regione Liguria” VISTA la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCp) “Variante al P.T.C. - Bacini Padani”, pubblicata sul BURL n. 14 del 6 aprile 2011 ed in particolare l’elaborato T2 Carta dei dissesti (tavola n°19/22), dalla quale si evince che l’area oggetto di intervento ricade in frana attiva (pericolosità molto elevata); VISTO il P.R.G. del Comune di Santo Stefano d’Aveto adeguato al P.A.I. ed approvato con Delibera C.C. n° 17/06 Allegato “B”, in base al quale l’intervento ricade in un’area classificata come frana attiva a pericolosità geomorfologica molto elevata; VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. nelle quali si legge all’art. 9 c. 2 alinea 3 che fra gli interventi consentiti vi sono quelli volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo, intervento consentito anche dalle Norme di Attuazione della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCp) “Variante al P.T.C. - Bacini Padani” all’art. 6 c. 2 alinea 3 e dalle Norme di Attuazione del P.R.G. del Comune di Santo Stefano d’Aveto all’art. 74 Rapporti con il P.A.I. del Fiume Po, Aree classificate come Fa alinea 3; VISTA la nota n° 1762 del 16/03/2011 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po-indicazioni interpretative in materia di interventi edilizi nelle aree in dissesto Fa (frana attiva) ed Fq (frana quiescente)-art. 9 Norme di Attuazione del PAI, nella quale si ribadisce che in base alle disposizioni del PAI un intervento di ristrutturazione edilizia in aree Fa è ammissibile (anche al di fuori di una previsione dello strumento urbanistico comunale) qualora presenti tutte le caratteristiche previste dall’art. 9, comma 2 , alinea 3 succitato; VISTA la relazione tecnica allegata al progetto nella quale al paragrafo Conformità al Piano di Bacino si specifica che l’intervento di ristrutturazione di cui all’oggetto è finalizzata alla mitigazione della vulnerabilità dell’edificio ed al miglioramento della tutela della pubblica incolumità senza l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, senza aumento di superficie o volume né un cambiamento della destinazione d’uso che comporti aumento del carico insediativo; VISTA il progetto di variante all’autorizzazione originaria AC00840, presentato in data 22/07/2015 ns prot. n°132636 e corredato dai seguenti elaborati: N. 1 relazione tecnica illustrativa a firma degli Ing. Traversone Laura e Traversone Gian Romeo; N. 1 dichiarazione di conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi; N. 1 dichiarazione a firma della proprietà nella quale si afferma che la destinazione d’uso del sottotetto del fabbricato sito in Via al Castello 4A nel Comune di Santo Stefano d’Aveto è residenziale; N. 1 relazione geologica a firma dei Geologi Mauro Migone e Paolo Nicchia; N. 1 relazione geotecnica; N. 7 elaborati grafici e relativa documentazione fotografica; VISTA la documentazione integrativa richiesta in data 06/10/2015 prot. n. 173023; VISTO il preavviso di rigetto ex art. 10 bis Legge 241/90 del 17/12/2015 prot. n. 223758, con il quale sono stati comunicati al richiedente i motivi che impediscono l’accoglimento dell’istanza e la possibilità di presentare entro 10 giorni dal ricevimento osservazioni e documentazioni illustrative per favorire una conclusione positiva del procedimento; VISTA la documentazione integrativa presentata dal richiedente in data 28/12/2015 a seguito della ricezione del preavviso di rigetto costituita dai seguenti elaborati: N. 1 relazione tecnica illustrativa a firma degli Ing. Traversone Laura e Traversone Gian Romeo; N.2 note geologiche integrative a firma del Geol. Paolo Nicchia; N. 1 elaborato grafico; CONSIDERATO che le opere previste in variante consistono nella demolizione oltre che del piano secondo e del sottotetto anche del piano primo dell’edificio e nella realizzazione a livello fondazionale di una platea in cemento armato da cui nascerà una struttura a telaio in cemento armato, i pilastri di tale struttura a piano terra, non oggetto di demolizione verranno inseriti all’interno della muratura esistente; CONSIDERATO che l’intervento proposto è classificato in relazione tecnica come ristrutturazione edilizia senza aumento di superfici, volumi e carico insediativo; CONSIDERATO che l’intervento proposto risulta conforme alla relativa norma di Piano di Bacino; ESAMINATA l’istanza di cui all’oggetto, concernente l’autorizzazione ad eseguire opere in zone classificate come Abitato da consolidare VERIFICATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse all’assumendo provvedimento DECRETA 1 - di AUTORIZZARE - fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra autorizzazione e/o concessione, specie nei riguardi degli obblighi ai fini urbanistici, territoriali, paesistici e per la derivazione di acque pubbliche - la signora Monteverde Bruna alla realizzazione dell’intervento di ristrutturazione edilizia senza aumento di superfici, volumi e carico insediativo in Via al Castello 4A, sulla base degli elaborati progettuali vistati dagli uffici del Settore Difesa del Suolo di Genova e uniti agli atti del procedimento. Il richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto prescritto e di tutti i danni che possono derivare a persone, animali e cose in conseguenza dell’esecuzione dei lavori in argomento. 2 - di STABILIRE che l'autorizzazione si intende rilasciata subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni: a) dovrà essere comunicata la data di inizio lavori prima dell’inizio degli stessi; b) le opere dovranno essere localizzate e realizzate come da planimetria ed elaborati allegati al progetto ed eseguite entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione; c) i movimenti di terra dovranno essere limitati a quelli progettualmente indicati e comunque contenuti allo stretto necessario; d) le opere in elevazione dovranno essere accuratamente realizzate ed opportunamente fondate, seguendo le indicazioni del geologo e del progettista delle strutture; e) le varianti eventualmente necessarie dovranno essere preventivamente autorizzate dallo scrivente Settore Difesa del Suolo di Genova f) dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.M. 14/01/2008, per quanto attiene i movimenti di terra; g) dovrà essere prodotta una relazione di fine lavori, sottoscritta dalla direzione lavori, che attesti la corretta esecuzione delle opere, come da progetto autorizzato, entro 60 giorni dalla fine dei lavori; 3 - di DISPORRE la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto. Modalità e termini di impugnazione Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. Spn/Bsc