Testo del Decreto - Giunta Regionale Web

VISTO il Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207, recante “Riordino del sistema delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 238”
e, in particolare, per le persone giuridiche di diritto privato, l’articolo 18, ai sensi del quale gli atti di
dismissione, vendita o costituzione di diritti reali su beni originariamente destinati dagli Statuti e
dalle Tavole di Fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Ente devono essere
inviati alla Regione, che – ove ritenga la relativa deliberazione in contrasto con l’Atto costitutivo o
con lo Statuto – provvede alla trasmissione della stessa all’Autorità giudiziaria per l’esercizio
dell’azione di annullamento, ai sensi dell’articolo 23 codice civile;
VISTA la Legge Regionale n. 33 in data 12 novembre 2014, recante: “Disciplina delle Aziende
pubbliche di servizi alla persona e Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza” e, in particolare, l’articolo 18, comma 3, in materia di regime
patrimoniale, ai sensi del quale:
a) il patrimonio degli Enti privatizzati è costituito dal patrimonio esistente all’atto della
trasformazione e da successive implementazioni;
b) nell’inventario dei beni devono essere indicati separatamente gli immobili e i beni di
valore storico e artistico destinati alla realizzazione dei fini istituzionali dalle tavole di
fondazione, dallo Statuto o comunque acquisiti a qualunque titolo con tale destinazione;
c) lo Statuto deve individuare maggioranze qualificate per l’adozione di delibere
concernenti la dismissione di tali beni con contestuale reinvestimento dei proventi
nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità medesime, con
esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato,
rapportato ad attualità;
RICHIAMATO l’art. 19 della citata L.R. n. 33/2014, ai sensi del quale le Fondazioni privatizzate,
iscritte nel Registro delle persone giuridiche della Regione Liguria, sono tenute a comunicare alla
Regione, per la preventiva autorizzazione, gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti
reali sui beni destinati alle finalità istituzionali non effettuati con le forme dell’asta pubblica o della
licitazione privata. L’autorizzazione è negata quando l’atto di trasferimento risulti gravemente
pregiudizievole per le attività istituzionali dell’Ente o in caso di alienazioni effettuate sottocosto
rispetto ai valori di mercato;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 1440 del 24 novembre 2005,
avente ad oggetto: “Approvazione degli indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni regionali agli
atti di disposizione patrimoniale su immobili di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ed
Associazioni e Fondazioni di diritto privato (ex IPAB)”, ai sensi della quale l’autorizzazione
regionale all’atto di disposizione immobiliare viene rilasciata con decreto del Dirigente della
struttura regionale competente in materia di vigilanza e controllo;
VISTA la circolare in data 21 maggio 2013, Prot. n. PG/2013/82211, contenente “Indirizzi per
l’attività di gestione del patrimonio immobiliare” delle Fondazioni Ex-Ipab;
VISTO il D.D. n. 2450 in data 7 agosto 2006, con il quale la Fondazione Tommaso Pertica, con
sede in Finale Ligure (SV), Via Pertica n. 29, presso la sede Comunale, era stata autorizzata alla
vendita a terzi, in conto permuta, di un terreno e di un fabbricato rurale, siti in Comune di Finale
Ligure, al fine di consentire la realizzazione di un programma costruttivo di edilizia economica e
popolare, nell’ambito di una Convenzione urbanistica stipulata con il Comune di Finale Ligure,
nonché di assegnare in locazione gli alloggi ottenuti in permuta e destinare il ricavato all’attuazione
degli scopi istituzionali dell’Ente;
ESAMINATA l’istanza presentata dalla Fondazione Tommaso Pertica, in data 11 febbraio 2016 e la
documentazione alla stessa allegata, successivamente integrata, con la quale è stata richiesta
all’Amministrazione regionale l’autorizzazione alla vendita a terzi di una delle unità immobiliari
acquisite in permuta, in particolare dell’immobile sito in Finale Ligure, Via XXV Aprile n. 3,
interno 2, con annessi giardino, cantina e box auto, censiti al relativo Catasto fabbricati come segue:
 Foglio 38, Particella 1732, Sub 8, Categoria A/2, Classe 2, Vani 3, Superficie catastale 63
mq, Rendita catastale € 426,08;
 Foglio 38, Particella 1732, Sub 28 Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 18 mq, Rendita
catastale € 111,55;
VISTI i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 1 in data 4 febbraio
2016 e n. 2 in data 26 aprile 2016, in atti della struttura, da cui risulta l’approvazione della vendita
del predetto immobile e relative pertinenze ed in cui viene dato atto che la vendita si è resa
necessaria al fine di adempiere alle obbligazioni tributarie di carattere straordinario, sorte a carico
della Fondazione a seguito dell’operazione di permuta immobiliare, quali il pagamento dell’I.V.A.
sul trasferimento immobiliare e la plusvalenza reddituale per la cessione del terreno edificabile;
VISTA la relazione di stima del Dr. Andrea Mamberto, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti
ed esperti Contabili della Provincia di Savona al n. 537/A, con Studio professionale in Finale
Ligure, Via Pertica n. 15/2, asseverata presso l’ufficio della Dott.ssa Ylenia Zaninetti, Notaio in
Finale Ligure (SV), con studio in Via Unità d’Italia n. 4, il giorno 1 dicembre 2015, da cui risulta
che le obbligazioni tributarie createsi a seguito della predetta operazione immobiliare ammontano
complessivamente ad euro 318.953,39, di cui euro 134.327,58 per I.V.A ed euro 184.625,81 per
plusvalenza reddituale;
RILEVATO che – secondo quanto indicato nella perizia - i costi di assegnazione degli alloggi e
delle relative pertinenze (cantine, box, locali di sgombero) vengono desunti da una apposita tabella,
riportante i costi di assegnazione dichiarati al Comune, ai sensi della citata Convenzione
urbanistica, per cui il valore di vendita dell’unità immobiliare ubicata in Finale Ligure, Via XXV
Aprile n. 3 interno 2 e relative pertinenze, incrementato dell’I.V.A. corrisposta dalla Fondazione, è
stimato in euro 262.842,41 (duecentosessantaduemilaottocentoquarantadue/41);
EVIDENZIATO che dalla relazione di stima risulta che la vendita non è pregiudizievole per la
Fondazione, in quanto l’operazione immobiliare nel suo complesso - anche nel caso di alienazione
di una unità immobiliare tra quelle ottenute in permuta - non intacca il valore iniziale dei beni di
proprietà della Fondazione ed appare inequivocabilmente incrementativa del patrimonio della
stessa;
RITENUTO che non sussistono motivi ostativi alla vendita del predetto immobile
DECRETA
 Di autorizzare la Fondazione Tommaso Pertica, con sede in Finale Ligure (SV), Via Pertica
n. 29, presso la sede Comunale, C.F. 82000350098, alla vendita a terzi dell’immobile di
proprietà della stessa, sito in Finale Ligure, Via XXV Aprile n. 3, interno 2, con annessi
giardino, cantina e box auto, come in precedenza descritti, censiti al relativo Catasto
fabbricati come segue:
-Foglio 38, Particella 1732, Sub 8, Categoria A/2, Classe 2, Vani 3, Superficie catastale 63
mq, Rendita catastale € 426,08;
-Foglio 38, Particella 1732, Sub 28 Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 18 mq, Rendita
catastale € 111,55
ad
un
prezzo
non
inferiore
ad
euro
262.842,41
(duecentosessantaduemilaottocentoquarantadue/41).
 Di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata subordinatamente all’osservanza da
parte della Fondazione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione Urbanistica di cui in
premessa ed al rispetto delle prescrizioni nella stessa contenute.
 Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro sessanta giorni ovvero,
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.