PROCEDURA SEMPLIFICATA: RIDOTTO INQUINAMENTO


GUIDA AI SERVIZI
SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE
LO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE: legislazione e finalità

LO SPORTELLO UNICO DEI COMUNI ASSOCIATI DI CORREGGIO: orari e recapiti

RISPETTO DEI TEMPI DEL PROCEDIMENTO
Pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Imprese:
 permesso di costruire

autorizzazione allo scarico in acque superficiali di reflui domestici

autorizzazione all’emissione in atmosfera

nulla-osta acustico

certificato di conformità edilizia e agibilita’

programma annuale di telefonia mobile

comunicazione per telefonia

denuncia inizio attivita’ /SCIA

SCIA per sicurezza antincendio DPR151/2011

dichiarazione conformita’ impianti DPR 462/01

autorizzazione scarico in acque superficiali di reflui industriali

autorizzazione scarico in pubblica fognatura di reflui industriali

valutazione di impatto ambientale

procedura di screening (verifica)

autorizzazione integrata ambientale

notifica ai fini della registrazione delle attività del settore alimentare
Comune di Correggio (RE)
Corso Mazzini n. 33
Tel. 0522.630.702 - 630.733
Fax 0522.630.799
www.comune.correggio.re.it
e-mail: [email protected]
PEC
[email protected]
Correggio, 11/09/2012
Revisione n. 12
Sistema di Gestione Qualità
certificato ISO 9001
Il Responsabile
dello Sportello Unico
Nadia Culzoni
Istruttore Amministrativo
Beatrice Preziosi
LO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE
Sportello Unico per le Imprese dei Comuni Associati del distretto di Correggio (RE)
1
Il Decreto Legislativo 112/98 ed il successivo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 447/98,
modificato dal D.P.R. 440/00, prevede che i Comuni, singoli o in forma associata, istituiscano una nuova
struttura organizzativa denominata “Sportello unico per le attività produttive” con la funzione di essere il
referente unico per quelle imprese che vogliano realizzare, ristrutturare, ampliare, cessare, riattivare e
riconvertire gli impianti produttivi di beni e servizi nonché eseguire opere interne ai fabbricati adibiti ad
uso impresa.
Lo Sportello Unico per le Imprese ha il compito principale di coordinare in un unico procedimento le
domande presentate dalle imprese, raccogliendo i pareri e le autorizzazioni dalle altre Pubbliche
Amministrazioni coinvolte nel procedimento.
L’attribuzione della responsabilità per l’intero procedimento comporta l’esercizio, da parte della
struttura, di poteri quali quelli di impulso, di sollecitazione e di coordinamento del potere decisorio finale.
Le finalità da raggiungere sono:
 semplificare i procedimenti di autorizzazione eliminando tutti gli adempimenti che non hanno
valore aggiunto per il risultato finale e adottando tutte le prassi utili ad alleggerire il carico
burocratico;
 fornire un servizio reale alle imprese privilegiando le soluzioni organizzative che hanno il carattere
del servizio reale alle imprese;
 fornire garanzia di trasparenza nei confronti dei richiedenti e apertura del procedimento alle
osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
 riduzione e controllo dei tempi necessari per la conclusione dei diversi procedimenti.
Il D.P.R. 440/00 ribadisce l’unicità del procedimento e la necessità di presentazione delle domande
esclusivamente allo Sportello Unico, ove questo sia già operante. Pertanto le amministrazioni pubbliche
coinvolte nel procedimento (AUSL, ARPA, Provincia, Vigili del Fuoco, Sovrintendenza, …) non possono più
rilasciare atti autorizzatori, nulla-osta, ecc. se non all’interno del procedimento unico dello Sportello.
Le eventuali domande trasmesse erroneamente a questi Enti devono essere inoltrate, a cura degli Enti
stessi, agli Sportelli Unici dei Comuni entro cinque giorni dal ricevimento per l’avvio del procedimento da
sportello.
LO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE DEL DISTRETTO DI CORREGGIO
Lo Sportello Unico per le Imprese dei Comuni associati del Distretto di Correggio ha iniziato la sua attività
il 16 ottobre 1999 ed ha sede a Correggio in Corso Mazzini n. 31/A.
Il Responsabile dello Sportello Unico è Nadia Culzoni (tel. 0522.630.756, [email protected])
Dirigente del 1° settore “Relazioni con il Cittadino”, alla quale ci si potrà rivolgere per qualsiasi quesito
inerente le domande in procinto di essere presentate o che abbiano una procedura complessa.
Per la gestione delle pratiche ordinarie i referenti addetti allo Sportello Unico sono Elisa Pellacani (tel.
0522.630.702) ed Emanuela Tonacci (tel. 0522.630.733).
Per qualsiasi comunicazione si possono utilizzare il fax 0522.630.799 o l’indirizzo di posta elettronica
[email protected]
Lo Sportello Unico è gestito in forma associata con i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico,
Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio (Unione Comuni Pianura Reggiana) e con il Comune di
Cadelbosco di Sopra e, da gennaio 2011, di Bagnolo in Piano.
La struttura di Correggio, oltre a svolgere le funzioni di Front-Office (ricevimento pratiche), svolge anche
le attività di Back-Office (avvio procedimento unico, rapporti con gli Enti, raccolta richieste
integrazioni,…) per tutti gli otto Comuni.
Sportello Unico per le Imprese dei Comuni Associati del distretto di Correggio (RE)
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L’impresa che volesse inoltrare una pratica può quindi rivolgersi direttamente al Back-Office dello
Sportello Unico avente sede a Correggio oppure al Front Office del Comune Associato ove ha sede
l’insediamento:
Bagnolo in Piano
Cadelbosco di Sopra
Campagnola Emilia
Correggio
Isabella Mora – tel.0522/957431,
[email protected]
Amanda Cavaletti - Tel. 0522.918.530,
[email protected]
Rita Palmieri - Tel. 0522.750734
[email protected]
Elisa Pellacani tel. 0522.630.702
[email protected]
Emanuela Tonacci tel. 0522.630.733
[email protected]
Fabbrico
Maria Grazia Bellesia - Tel. 0522.751920,
[email protected]
Rio Saliceto
Vania Lusetti - Tel. 0522.647.809,
[email protected]
Federica Zamboni - Tel. 0522.658.005,
[email protected]
Elena Caffagni - Tel. 0522.636704,
[email protected]
t
Rolo
San Martino in Rio
Martedì 9-12 su appuntamento
Venerdì 8,30-12,30
Mercoledì e sabato 10-13
Giovedì 15-17
Dal martedì al venerdì 10-12,30
Sabato 10-12
mercoledì 9 - 12,30
su appuntamento dal lunedì al giovedì
8,30 - 13 e 14,30 – 17,30; venerdì 8,30 13
Dal lunedì al venerdì 8,30-12,45
Sabato 8,30-12,15
Su appuntamento il lun-mart-giov 16-18
Martedì-giovedì-sabato 8,30-12,30
Lunedì 9 -13 e 15-17,30
Giovedì e sabato 9-13
Mart – giov – sab 8,30 – 10,30
Lun – merc – ven 12 – 12,30
Il front-office provvederà, dopo la verifica formale della completezza dell’istanza, al successivo inoltro al
Back-Office dello Sportello Unico di Correggio.
Le pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Imprese sono:
 permesso di costruire;
 autorizzazione allo scarico in acque superficiali di reflui domestici;
 autorizzazione all’emissione in atmosfera;
 nulla-osta acustico;
 certificato di conformità edilizia e agibilità (per il solo Comune di Correggio);
 programma annuale di telefonia mobile;
 comunicazione per telefonia;
 denuncia inizio attività/SCIA;
 SCIA per sicurezza antincendio DPR 151/2011;
 dichiarazione conformità impianti DPR 462/01;
 autorizzazione scarico in acque superficiali di reflui industriali;
 autorizzazione scarico in pubblica fognatura di reflui industriali
 valutazione impatto ambientale
 procedura screening (verifica)
 autorizzazione integrata ambientale
 autorizzazione unica (D.Lgs. 387/03)
 notifica ai fini della registrazione delle attività del settore alimentare
RISPETTO DEI TEMPI DEL PROCEDIMENTO
L’Intesa sperimentale firmata dalla Provincia di Reggio Emilia, Comuni, Azienda USL, ARPA, VV.F. e dalla
Regione Emilia-Romagna prevede una semplificazione amministrativa per la realizzazione dello Sportello
Unico con il dimezzamento dei tempi previsti dal regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 447/98
modificato dal D.P.R. 440/00.
Sportello Unico:
 verifica formale dell’istanza e trasmissione agli enti coinvolti nel procedimento entro 10 gg dal
ricevimento;
 richiesta integrazioni o modifiche progettuali entro 30 gg dall’avvio di procedimento.
AUSL, ARPA, Comune ed eventuali altri enti coinvolti:
 emissione atto di competenza entro 60 gg dal ricevimento dell’istanza.
Sportello Unico per le Imprese dei Comuni Associati del distretto di Correggio (RE)
3

richiesta di eventuali integrazioni entro 15 gg dal ricevimento dell’istanza. La richiesta di integrazione
comporta la sospensione del procedimento da parte dello Sportello Unico una sola volta per tutti gli
Enti. L’iter della pratica riprenderà dalla data di presentazione delle integrazioni allo Sportello Unico.
PERMESSO DI COSTRUIRE
Principali riferimenti normativi: Regolamento Edilizio Comunale, Piano Regolatore Comunale, DPR
380/2001 e succ. mod., L.R. 23/2004, L.R. 31/02, Delibera di Giunta Regionale n. 2007/1446; L.R. 19/2008 e
succ. mod.
La domanda di Permesso di costruire va presentata preferibilmente al Front-Office del Comune ove ha
sede l’intervento in quanto la verifica formale dell’istanza deve riguardare la completezza dei
documenti presenti nella cartella edilizia, che si differenzia da Comune a Comune.
Questa può essere scaricata e compilata dal sito www.progettare.comune.re.it e, per il solo Comune di
Correggio, dal sito www.comune.correggio.re.it alla voce servizi/edilizia privata.
Le domande devono comprendere quanto previsto nella cartella edilizia del singolo Comune Associato
ed inoltre:
 Scheda Informativa della Regione Emilia Romagna (chiamata anche scheda RER o scheda NIP)
può essere scaricata e compilata direttamente dai siti www.pianurareggiana.it alla voce
‘modulistica’, e www.provincia.re.it alla voce ‘sportello unico/ modulistica’. Per informazioni sulla
sua compilazione si può scaricare la GUIDA alla compilazione.
 Check-List AUSL e Check-List ARPA.
 Per le pratiche di Cadelbosco Sopra e Bagnolo in Piano occorre presentare le check-list Arpa e Usl
del Distretto di Reggio Emilia (entrambi questi modelli sono scaricabili dai siti internet citati sopra). E’
necessario inoltre allegare la ricevuta di versamento per pagamento delle prestazioni Nip.
Le tavole progettuali dovranno essere prodotte in N.4 copie:
 1 copia + 1 sovrapposizione G/R per il Comune, ente competente al rilascio del permesso di
costruire;
 2 copie + 1 sovrapposizione G/R per il parere igienico-sanitario dell’AUSL;
 1 copia per il parere ambientale dell’ARPA;
 4 copie lay-out.
per il solo Comune di Cadelbosco Sopra:
- elaborati grafici di progetto completi
(planimetrie, piante, prospetti e sezioni)
- elaborati grafici stato di fatto completi
(planimetrie, piante, prospetti e sezioni)
- tavole con campitura in giallo e rosso
(planimetrie, piante, prospetti e sezioni)
- piante lay-out
- planimetria generale scala 1/200
- planimetria col tracciato rete fognaria
n. 4 copie
n. 2 copie
n. 2 copie
n. 3 copie
n. 1 copia
n. 1 copia
Le due copie trasmesse alla AUSL sono necessarie in quanto una viene archiviata dall’ente mentre
l’altra viene restituita al richiedente con i timbri della Commissione NIP dell’Azienda USL. La Commissione
NIP “Nuovi Insediamenti Produttivi” è composta da tre operatori dei Servizi di Prevenzione dell’AUSL e da
un operatore ARPA.
La Commissione NIP di Correggio si svolge il martedì di ogni settimana presso l’Azienda USL, in Piazzale S.
Rocco n. 4 - Tel. 0522.630.474, Fax 0522.630.455. Il coordinatore è il Dott. Giorgio De Maria (tel.
0522.630.476, E-Mail [email protected]). Il tecnico del Servizio Igiene Pubblica dell’AUSL di
Correggio è il P.I. Cinzia Camurri (Tel. 0522.630.469, E-Mail [email protected]).
La Commissione NIP di Reggio Emilia (solo per le pratiche di Cadelbosco di Sopra e di Bagnolo in Piano)
si svolge il giovedì di ogni settimana presso l’Azienda USL, in Via Amendola n. 2 – Tel. 0522.335.700, Fax
0522.335333).
Sportello Unico per le Imprese dei Comuni Associati del distretto di Correggio (RE)
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All’atto della presentazione della Domanda di Permesso di costruire, se l’attività prevista è soggetta al
controllo dei Vigili del Fuoco, occorre presentare la Domanda di Valutazione di Progetto con i seguenti
allegati:
 Richiesta di valutazione del progetto, mediante mod.PIN 1-2011 redatta in duplice copia, di cui
una in bollo;
 Documentazione tecnico progettuale (come da allegato 1 del D.M. 4 maggio 1998), in duplice
copia, a firma di tecnico abilitato: scheda informativa generale, relazione tecnica, elaborati grafici.
N.B. – tutte le copie con firma e timbro in originale.
 Attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale n° 240424 a favore della
Tesoreria provinciale dello Stato – sez. di Reggio Emilia.
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI
DI REFLUI DOMESTICI
Principali riferimenti normativi: D.Lgs. 152/2006 .
Le domande possono essere di due tipi:
1) Modulo di domanda di autorizzazione allo scarico di acque da insediamenti di produzione beni e
servizi con scarichi derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense non recapitanti in
pubblica fognatura Scheda IP/1;
2) Modulo di domanda di autorizzazione allo scarico di acque da attività alberghiere, turistiche,
ristorative, scolastiche, sportive o ricreative non recapitanti in pubblica fognatura Scheda IC/2.
La domanda, inoltrata allo Sportello Unico in duplice copia (una copia in originale con marca da bollo),
verrà trasmessa al Comune (ente competente al rilascio dell’autorizzazione) e all’ARPA per il parere
ambientale.
Le acque reflue domestiche per definizione sono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo
residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
Per quello che riguarda le acque domestiche vere e proprie cioè proveniente esclusivamente da servizi
igienici, cucine e mense e se l'insediamento si trova in area servita da pubblica fognatura lo scarico è
sempre ammesso.
La documentazione da allegare alla domanda deve essere:
- Scheda IP/1 oppure IC/2;
- Carta tecnica regionale o catastale per individuare l'ubicazione del fabbricato;
- Copia dei contratti di smaltimento dei reflui liquidi smaltiti separatamente;
- Disegno o Planimetria indicante: esatta ubicazione del punto di scarico e del pozzetto
d'ispezione, rete fognaria acque bianche, rete acque nere, pianta degli alloggi per ogni piano,
ubicazione dei sistemi di depurazione adottati (fossa imhoff, ossidazione totale, ecc.),
denominazione del corpo idrico recettore per le acque bianche e nere;
Per eventuali informazioni o chiarimenti si può contattare ARPA – Distretto Nord, Claudio Gianolio Lopez
(tel. 0522.662.967-652.339).
AUTORIZZAZIONE ALL’EMISSIONE IN ATMOSFERA
Principali riferimenti normativi: D. Lgs. 152/2006 e s.m., D.G.R. n. 960/99, D.G.R. 2236/09 e s.m. (DGR 1769/10
e DGR 335/2011)
Per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte
quinta del D. Lgs. 152/2006, con esclusione :
- degli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale per i quali quest’ultima sostituisce
l'autorizzazione alle emissioni.
- degli impianti elencati al comma 10 dell’art. 269 e dagli impianti ricompresi nell'All. IV Parte I alla Parte V
del D. Lgs. 152/2006.
Sportello Unico per le Imprese dei Comuni Associati del distretto di Correggio (RE)
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Il gestore che intende modificare (art.269 comma 8), installare un impianto nuovo o trasferire un impianto
da un luogo ad un altro (art.269 comma 2), presenta allo SUAP una domanda di autorizzazione,
accompagnata:
a) dal progetto dell'impianto in cui sono descritte la specifica attività a cui l'impianto é destinato, le
tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di
esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo,
nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di
impianto che lo caratterizzano, e
b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica
attività cui l'impianto è destinato ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la
messa a regime dell'impianto.
PROCEDURA SEMPLIFICATA: RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (art. 272 D. Lgs. 152/2006)
La domanda va presentata in triplice copia, di cui una in marca da bollo, secondo lo schema
dell’Allegato 2A della D.G.R. 960/99, che attesta la quantità delle materie prime ed ausiliarie impiegate
nel ciclo produttivo.
Alla domanda va allegato il quadro riassuntivo delle emissioni completo in ogni sua parte e i documenti
indicati nel modello corrispondente.
Tali domande si intendono autorizzate con la ricezione da parte dello Sportello Unico, a condizione che
la domanda risulti presentata in modo completo e corretto. Qualora gli Enti coinvolti nel procedimento
ritengano necessari chiarimenti o integrazioni sarà cura dello Sportello Unico inviare altra comunicazione.
PROCEDURA ORDINARIA (art. 269 D. Lgs. 152/2006)
La domanda, presentata in triplice copia di cui una in marca da bollo, deve essere redatta
conformemente al Modello All. A della D.G.R. 960/99 e deve essere accompagnata dalla Scheda
informativa generale con i seguenti allegati:
 quadro riassuntivo delle emissioni;
 Schede tecniche impianti di abbattimento e relazioni;
 Stralcio della mappa topografica (1:2000) nella quale siano evidenziati oltre all’insediamento gli
edifici prossimi e la loro altezza;
 Planimetria dello stabilimento con indicati i punti di emissione;
 Descrizione del ciclo produttivo;
 Schema semplificato del processo produttivo (schema a blocchi) con l’indicazione dei punti di
emissione effettivi;
 Qualità e quantità delle materie prime utilizzate e degli intermedi di produzione e relative schede
tossicologiche;
 Elenco, quantità e destinazione dei prodotti finiti;
 Elenco dei combustibili utilizzati annualmente (in mc o Mg);
 Quadro riassuntivo dei serbatoi di stoccaggio dei prodotti petroliferi, ecc.
 Scheda impianti termici con potenzialità superiori o uguali a 580 KW.
ASPETTI PRATICO-OPERATIVI
Ai fini dello snellimento della procedura è preferibile che, per procedure relative alle emissioni in
atmosfera, l’istanza venga presentata al Front-Office poiché il Comune, sede dell’insediamento, dovrà
trasmettere la stessa allo Sportello Unico già provvista del previsto parere di compatibilità urbanistica.
Lo Sportello Unico provvederà all’inoltro al Comune, alla Provincia e all’ARPA, e nel dettaglio:
 1 copia originale in bollo per la Provincia (ente competente ad emanare l’atto autorizzativo);
 1 copia ARPA (istruttoria tecnica e conseguente parere ambientale);
 1 copia Comune (parere di compatibilità urbanistica ).
Per eventuali informazioni o chiarimenti si può contattare la Provincia di Reggio Emilia - Servizio Tutela
dell'Ambiente - Unità Operativa Aria – Dott.ssa F. Inverardi (tel. 0522.444.202).
Oppure si può contattare ARPA – Distretto Nord, Marco Manicardi (tel. 0522.662.967-652.339).
Sportello Unico per le Imprese dei Comuni Associati del distretto di Correggio (RE)
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NULLA-OSTA ACUSTICO
Principali riferimenti normativi: L. 447/95.
La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere presentata allo Sportello Unico per le
Imprese che provvederà all’inoltro al Comune e all'ARPA, ai sensi dell'art.8, comma 4 della L. 447/95.
Se non sono previste opere edilizie la documentazione deve essere comunque presentata almeno 60
giorni prima di mettere in esercizio l'impianto o infrastruttura o di avviare l'attività.
La previsione di impatto acustico deve essere sottoscritta dal responsabile legale dell'impresa che l'ha
commissionata e deve essere redatta, nonché sottoscritta, da un tecnico competente in acustica
ambientale, in possesso dei requisiti di legge, iscritto all'albo regionale di provenienza.
Qualora nel progetto di intervento in materia edilizia o al momento dell'insediamento di un'attività non
sia prevista l’installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o spostamento di esistenti il progettista
barrerà no, non rientra nell'apposito spazio della scheda informativa generale e della check-list
dell’ARPA.
Qualora siano invece previste nuove sorgenti sonore o incremento delle esistenti, barrerà si, rientra: in
questo caso ci si dovrà rivolgere ad un tecnico competente in acustica ambientale iscritto all'albo
regionale il quale valuterà il contributo delle nuove sorgenti (o le modifiche sulle sorgenti esistenti) e gli
effetti di sommatoria con le esistenti.
Considerate le condizioni al contorno dell'impianto o stabilimento e la classificazione acustica del sito di
insediamento e delle aree circostanti, tenuto conto dei potenziali recettori sensibili e del periodo diurno o
notturno durante il quale il rumore si manifesta, il tecnico competente potrà concludere per il non
superamento dei limiti assoluti di immissione e dei limiti differenziali di immissione nei confronti dei
potenziali recettori sensibili.
In questo caso si dovrà redarre il modulo di comunicazione e produrre la documentazione ivi prevista.
Se invece si ritiene presumibile un superamento dei limiti assoluti e/o differenziali si dovrà redarre il modulo
di domanda per la richiesta del nulla-osta acustico, e produrre la documentazione ivi prevista. La
domanda deve essere presentata allo Sportello Unico in duplice copia (una in originale con marca da
bollo) che provvederà alla successiva trasmissione al Comune, ente competente al rilascio del NullaOsta acustico, e all’ARPA per il parere ambientale.
Per eventuali informazioni o chiarimenti si può contattare ARPA – Distretto Nord, Marco Manicardi (tel.
0522.662.967-652.339).
CERTIFICATO DI CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’
(solo per il Comune di Correggio)
Principali riferimenti normativi: L.R. 31/2002
La domanda, in originale e con marca da bollo, deve essere presentata allo Sportello Unico con tutti gli
allegati previsti dalla normativa. Lo Sportello inoltrerà la richiesta al Comune e copia dell’avvio
procedimento, per conoscenza, all’Azienda USL. I due enti effettueranno un sopralluogo
congiuntamente per verificare l’esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione affinché sia dichiarata
agibile.
La durata dell’iter è di 90 gg. Nel caso in cui il procedimento venga sospeso, il termine di 90 gg.
ricomincia a decorrere da capo dalla riapertura dei termini.
PROGRAMMA ANNUALE DI TELEFONIA MOBILE
La D.G.R. 197/01 e succ. mod. “Direttiva per l’applicazione della L.R. 30/00” stabilisce che di norma entro
il 30 settembre di ogni anno i gestori per gli impianti di telefonia mobile presentano allo Sportello il
programma annuale delle installazioni fisse da realizzare. In considerazione del fatto che le reti di
Sportello Unico per le Imprese dei Comuni Associati del distretto di Correggio (RE)
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telefona mobile sono state completate, l’autorizzazione di singola installazione non prevista dal
Programma Annuale, può essere comunque motivatamente richiesta ai sensi dell’art. 8, comma 5.
Nel caso in cui venga presentato il programma annuale, questo può indicare:
- la localizzazione puntuale degli impianti;
- le aree circoscritte di ampiezza non superiore ai 150 m dal punto di collocazione dell’impianto.
Il programma, comprensivo della domanda di autorizzazione in marca da bollo, oltre a indicare la
localizzazione puntuale degli impianti può individuare altresì le aree circoscritte, di ampiezza non
superiore a 150 metri di raggio la punto di collocazione ottimale dell’impianto. L’autorizzazione riguarda
solo gli impianti localizzati in siti puntuali mentre per le aree circoscritte, il Comune valuta la compatibilità
urbanistico-edilizia ed ambientale.
Per i programmi annuali il Comune deve provvedere alla pubblicizzazione con le modalità previste dal
proprio ordinamento comunale.
Per quanto riguarda il Comune di Correggio, il “Regolamento comunale per l’autorizzazione degli
impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio
comunale” prevede il deposito del Piano per 30 giorni consecutivi, affinché chiunque ne abbia interesse
possa prenderne visione. Inoltre per i successivi 15 giorni chiunque potrà formulare delle osservazioni.
Lo Sportello Unico provvederà ad informare dell’avvenuto deposito mediante avviso all’Albo Pretorio,
con comunicato stampa nel mensile del Comune, su un quotidiano a diffusione locale e con
comunicazione ai capogruppo del Consiglio Comunale.
COMUNICAZIONE PER TELEFONIA
Principali riferimenti normativi: art. 9 quater L.R. 30/2000 e succ. mod., art. 8 direttiva della Giunta
Regionale 197/2001 e succ. mod. , DLgs. 259/2003
Ai sensi dell’art. 9 quater della L.R. 30/2000 succ. mod., qualora la modifica di un impianto già autorizzato
non determini un incremento di campo elettrico, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non
inferiore a quattro ore giornaliere, il gestore vi provvede fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla
normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa
comunicazione al Comune e all’Arpa.
La comunicazione dovrà quindi essere presentata in duplice copia allo Suap per il successivo inoltro ai
suddetti Enti.
Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione il Comune può chiedere che la modifica impiantistica
sia soggetta al procedimento di autorizzazione (aggiunto con L.R. n.4/2007, art. 19)
DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ PER TELEFONIA
Principali riferimenti normativi: L.R. 30/2000 e succ. mod., direttiva della Giunta Regionale n.197/2001 e
succ. mod., Lgs. 259/2003.
La denuncia di inizio attività deve essere presentata allo Sportello Unico che provvederà al successivo
inoltro al Comune, all’Azienda AUSL e ad ARPA. L’Azienda USL esprime un parere sanitario che viene
inviato ad ARPA; quest’ultima effettua le valutazioni di campo elettromagnetico e provvede ad inviare
entrambi i pareri allo Suap. Il Comune valuta la compatibilità ambientale e urbanistica dell’intervento.
Per ogni singola installazione deve essere presentata la documentazione elencata dall’art.8 della
direttiva 197/2001 alla L.R. 30/2000.
Una volta acquisiti i pareri di competenza degli Enti coinvolti nel procedimento, lo Sportello Unico
conclude l’iter (entro 90 gg.) con il rilascio dell’atto finale (Provvedimento autorizzatorio Unico).
La normativa in materia di telefonia è in corso di modifica da parte della Regione Emilia Romagna.
Sportello Unico per le Imprese dei Comuni Associati del distretto di Correggio (RE)
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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ / DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’
Principali riferimenti normativi: L. 241/90 e succ mod. , D.P.R. 380/2001 e succ mod., L.R. 31/2002, L.R.
19/2008;
Segnalazione certificata di inizio attività (Scia)
Ai sensi dell’art. 19 del L. 241/90, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi
in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà
per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e
asseverazioni di tecnici abilitati. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge
prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della
segnalazione all’amministrazione competente la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti di cui sopra, nel termine di 30gg. dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa,
salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività
ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione.
Denuncia Inizio attività (DIA)
Per il Comune di Correggio, deve essere presentata una Denuncia Inizio attività per i seguenti interventi :
a) ristrutturazione edilizia ad eccezione di:
 interventi edilizi su beni ricadenti in zona territoriale omogenea A come classificata dal P.R.G.;
 interventi che comportino scostamenti e/o aumenti di cubatura e volumetria;
b) i mutamenti di destinazione d’uso senza opere
La denuncia inizio attività deve essere presenta allo Sportello Unico almeno 30 giorni prima dell’inizio dei
lavori, allegando la documentazione necessaria richiesta da Comune, AUSL e ARPA.
Occorre inoltre allegare:
- n.04 copie delle tavole progettuali
- n.04 copie lay-out
- n.02 copie tavole di sovrapposizione giallo/rosso
- stralcio PRG
- n.03 copie relazione tecnica
- fotografie e altra documentazione necessaria per l'istruttoria degli uffici comunali.
- Check-list ARPA e check-list USL in copia semplice
- Scheda RER in copia semplice
Per l’inizio dei lavori l’impresa deve aspettare che lo Sportello Unico comunichi, ricevuti tutti i pareri degli
enti competenti, la conclusione del procedimento con l’atto finale che, ai sensi dell’Art. 4 comma 1 del
D.P.R. 447/98 modificato dal D.P.R. 440/00, è il provvedimento autorizzatorio unico per la realizzazione
dell’intervento.
La denuncia va necessariamente corredata dalla dichiarazione del progettista abilitato che asseveri, ai
sensi dell'art. 481 del Codice penale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie,
nonché la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al
Regolamento edilizio e alla valutazione preventiva, ove acquisita.
La denuncia di inizio di attività è soggetta al pagamento del diritto comunale di segreteria. Sono esenti
dal diritto comunale di segreteria le dichiarazioni d'inizio di attività relative ad interventi inerenti barriere
architettoniche.
Sportello Unico per le Imprese dei Comuni Associati del distretto di Correggio (RE)
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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) PER SICUREZZA ANTINCENDIO DPR 151/2011
Principali riferimenti normativi: L. 241/90 e succ mod. ,D.P.R. 151/2011
Ai sensi dell’art. 19 del L. 241/90, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi
in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà
per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e
asseverazioni di tecnici abilitati. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge
prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della
segnalazione all’amministrazione competente. Ai sensi 2° comma, art. 4 L. 151/2011, entro 60 giorni dalla
presentazione dell’istanza, il Comando dei Vigili del Fuoco effettuerà controlli, anche con metodo a
campione. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa di
prevenzione incendi, il Comando adotterà motivati provvedimenti di divieto prosecuzione dell’attività e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa salvo che, ove sia possibile, si provveda a conformare
l’attività alla normativa vigente entro il termine di 45 giorni.
Allo Sportello Unico per le Attività Produttive vanno presentate le Scia delle attività in categoria A, e le
Scia delle attività in categoria B.
- Per le attività in categoria A va presentata la segnalazione certificata di inizio attività, mod. PIN 2-2011,
in marca da bollo, unitamente ai seguenti elaborati, in copia semplice, timbrati e firmati in originale:
 attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi
dell’art.23 del D.lgs n.139/06;
 relazione tecnica;
 elaborati grafici di progetto;
 asseverazione su modello predisposto dal Comando dei Vigili del Fuoco, con la quale il tecnico
abilitato attesta la conformità dell’opera alla regola tecnica;
 copia certificazioni e/o dichiarazioni su modello predisposto dal Comando dei Vigili del Fuoco atte
a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli
impianti e i componenti d’impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d’incendio sono stati
realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza
antincendio. (Si ricorda che eventuali fascicoli completi relativi alle certificazioni devono essere
disponibili presso il richiedente durante i sopralluoghi).
- Per le attività in categoria B va presentata la segnalazione in unica copia composta dagli stessi
elaborati della Scia per le attività in categoria A ad eccezione degli elaborati progettuali in quanto la
Scia per le attività in cat.B è consequenziale alla presentazione e approvazione da parte dei VVF della
richiesta di valutazione progetto.
ASPETTI PRATICO-OPERATIVI
L’istanza va presentata direttamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive; questo rilascerà un
timbro di ricevuta che attesta la data di avvio procedimento in cui è possibile iniziare l’attività.
Lo Sportello Unico provvederà all’inoltro dell’istanza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Per eventuali informazioni o chiarimenti si può contattare il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Uff.
prevenzione incendi (tel. 0522.325408).
Sportello Unico per le Imprese dei Comuni Associati del distretto di Correggio (RE)
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DICHIARAZIONE CONFORMITA’ IMPIANTI D.P.R. 462/01
Il DPR 462/01 disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche, agli impianti di terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione
collocati nei luoghi di lavoro.
Ai sensi degli artt. 2 e 5, il datore di lavoro ha trenta giorni di tempo dalla messa in esercizio degli impianti
per presentare, tramite lo Sportello Unico, la dichiarazione di conformità al Comune, all’ISPESL di
Piacenza e all’Azienda USL - UOIA Unità operativa impiantistica antinfortunistica di Reggio Emilia.
Pertanto la dichiarazione deve essere presentata allo Sportello in tre copie. Deve inoltre essere allegata
l’attestazione di avvenuto pagamento sul C/C n. 73629008 di € 30,00 relativo al contributo forfetario per
anagrafe dichiarazioni di conformità (D.M. 07/07/2005 – G.U. n. 165 del 18/07/2005).
Non è necessario inviare con la dichiarazione di conformità anche gli allegati previsti dal DM 20/02/1992.
Tali allegati devono essere invece conservati presso il luogo dove è situato l’impianto e resi disponibili in
occasione della visita del verificatore che potrà richiederne la visione ed eventualmente acquisirli in
copia ai fini dell’effettuazione degli accertamenti tecnici.
AUTORIZZAZIONE SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI
DI REFLUI INDUSTRIALI
Principali riferimenti normativi: D.Lgs 152/2006 artt. 124 e 125
Le aziende che producono acque reflue industriali, acque meteoriche di dilavamento o acque reflue
industriali assimilate ad acque reflue domestiche da scaricare in acque di superficie (fiumi, torrenti, laghi
e canali, sia naturali che artificiali), devono avere un'autorizzazione in quanto, all'art. 124 comma 1 del D.
Lgs. 152/2006, si riporta che "Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati".
Le acque reflue scaricate devono rispettare i valori limite previsti dalla legge per emissione di inquinanti.
La domanda va presentata allo Sportello Unico per le attività Produttive qualora l'autorizzazione alla
scarico venga richiesta contestualmente all'autorizzazione alla realizzazione complessiva dell'impianto
produttivo, o nei casi di modifica, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi
esistenti. Pertanto andranno presentate allo Sportello Unico le domande concernenti:
a) il rilascio di autorizzazione per nuovo scarico che necessita di “Permesso di costruire”;
b) modifica di autorizzazione per variazione di scarico quando si effettuano interventi soggetti a
"Permesso di costruire" su impianti esistenti.
La domanda, completa degli elaborati tecnici, deve essere presentata allo Sportello Unico in duplice
copia (una in originale con marca da bollo), per il successivo inoltro alla Provincia.
La Provincia valuterà, per ogni singola domanda di autorizzazione allo scarico presentata, l'opportunità
della richiesta di parere tecnico ad ARPA e tale parere verrà richiesto nei casi di particolare complessità
strutturale, per impiantistica di reti e depurazione, condizioni e/o fasi di trattamento, che necessitano
eventualmente anche di accertamenti sul posto e sopralluoghi presso lo stabilimento. Tale procedura
verrà seguita dalla Provincia per tutte le istanze presentate dai richiedenti, sia nel caso di presentazione
delle domande direttamente alla Provincia (rinnovi o nuovi scarichi che non necessitano del Permesso di
Costruire) sia nel caso in cui tali pratiche vengano presentate allo Sportello Unico per il successivo inoltro
alla Provincia (nuovi scarichi che necessitano del Permesso di Costruire).
Deve inoltre essere firmata dal richiedente, senza alcuna autentica, allegando fotocopia di valido
documento di identità e ricevuta di versamento per le spese di istruttoria, versate a favore della
Provincia di Reggio Emilia sul c/c. postale n.10912426 indicando come causale: “Domanda di
autorizzazione scarichi”.
Nel caso di rinnovo di autorizzazione allo scarico, modifica di autorizzazione per interventi non soggetti a
"Permesso di costruire" la domanda, in duplice copia, dovrà essere presentata ed indirizzato
direttamente alla Provincia.
Gli importi sono i seguenti:
Sportello Unico per le Imprese dei Comuni Associati del distretto di Correggio (RE)
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Tipologia domanda di autorizzazione allo
scarico
Reflui industriali, assimilati,
di prima pioggia, di dilavamento
Reflui urbani da agglomerati ≥ 2.000 AE
Reflui urbani da agglomerati < 2.000 AE
Scolmatori di piena
Rete bianca
Spese istruttoria (€)
Nuovo scarico o
rinnovo con variazioni
sostanziali rispetto alla
precedente
autorizzazione
Rinnovo senza variazioni
sostanziali rispetto alla
precedente
autorizzazione
150
100
150
100
100
80
100
100
80
80
Documentazione da allegare alla domanda:
1) Individuazione dello stabilimento, punto di scarico e recettore finale su C.T.R. in scala 1:10.000. Se
questo è un fosso stradale, indicazione del percorso dello scarico fino al primo corso d'acqua
artificiale (cavo, canale ecc...) o naturale.
2)Planimetria dello stabilimento e della rete fognaria, in scala adeguata e firmata da tecnico abilitato,
con ubicazione dell'impianto di depurazione e del pozzetto di ispezione;
3)Scheda tecnica informativa per scarico di acque reflue industriali e assimilate/meteoriche (All. 1);
4)Relazione tecnica sull'impianto di depurazione che
si intende installare, con disegno, suo
dimensionamento e calcoli di progetto;
5)Autodichiarazione del richiedente per presenza/assenza di sostanze "pericolose" nello scarico (Allegato
2);
6) Scheda catasto scarichi, da compilare per ciascuno scarico oggetto di autorizzazione (Allegato 3);
7) Nel caso di scarico sul suolo: la relazione tecnica dovrà motivare 'impossibilità tecnica ed economica
a recapitare in corpi idrici superficiali' e dovrà essere presentata anche relazione geologicoidrogeologica;
8) Nel caso di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche dovrà inoltre
essere allegata alla domanda, la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti
richiesti nel medesimo art. 10128;
9) Ricevuta di versamento;
10) Fotocopia di valido documento di identità;
11) In caso di scarico sul suolo proveniente da aziende agricole dovrà inoltre essere fornito il quadro
completo dei terreni su cui avviene lo scarico (Comune, Foglio, Mappale estensione catastale,
estensione effettiva) ed autocertificazione che ne attesti la proprietà o il titolo di disponibilità.
La modulistica è reperibile sul sito della Provincia www.provincia.re.it alla pagina ambiente/acqua.
Per eventuali informazioni o chiarimenti si potrà contattare il Servizio Tutela Ambientale – Unità Operativa
Tutela delle Risorse Idriche, Dott.ssa Simona Tagliavini tel. 0522 444255 oppure ARPA – Distretto Nord,
Claudio Gianolio Lopez (tel. 0522.662.967-652.339).
AUTORIZZAZIONE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
DI REFLUI INDUSTRIALI
Principali riferimenti normativi: D.Lgs 152/2006; Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione
approvato da ATO in data 23 Novembre 2005
Definizioni:
1. Acque reflue domestiche : acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da
servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
2. Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si
svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e
dalle acque meteoriche di dilavamento.
Sportello Unico per le Imprese dei Comuni Associati del distretto di Correggio (RE)
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3. Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di
acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, anche
separate, e provenienti da agglomerato.
Le acque reflue domestiche si distinguono in tre classi (Regolamento di fognatura e depurazione
art.6):
•
•
•
Classe A: acque reflue domestiche
Classe B: acque reflue assimilate alle domestiche
Classe C: acque reflue assimilate per legge
Tutti gli scarichi domestici di classe A sono sempre ammessi nelle reti fognarie, nell’osservanza del
Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e non necessitano di autorizzazione.
Tutti gli scarichi di acque reflue industriali e gli scarichi di acque reflue domestiche delle classi B e C
immessi in rete fognaria devono essere autorizzati (art. 8 Regolamento di fognatura e depurazione).
La domanda e i relativi allegati deve essere presentata allo Sportello Unico in duplice copia (una in
originale con marca da bollo), per il successivo inoltro a IREN e al Comune.
Per eventuali informazioni o chiarimenti si può contattare il Settore Gestione Scarichi del Gruppo IREN Sezione Provinciale di Reggio Emilia - Via Nubi di Magellano n. 30, Reggio Emilia, Fabrizia Carpanoni tel.
0522.297673 ; Roberto Davoli tel. 0522/297821 – www.gruppoiren.it
PROCEDURA DI SCREENING (VERIFICA) E VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.)
Principali riferimenti normativi: Legge Regionale 9/99; D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/08;
Circolare della Regione Emilia Romagna del 27/02/2009.
I progetti che possono avere un effetto rilevante sull'ambiente devono essere sottoposti a valutazione di
impatto ambientale. Attraverso la VIA (Valutazione Impatto Ambientale) devono essere identificati,
descritti e valutati gli effetti diretti ed indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine,
permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto sull'ambiente.
L'esame dei progetti avviene attraverso due modalità distinte, a seconda che questi rientrino negli
Allegati A o B della L.R. 9/99. I primi sono sottoposti da subito alle procedure previste per la valutazione di
impatto ambientale, i secondi passano invece attraverso una fase di verifica, denominata screening, nel
corso della quale l'autorità competente decide se sottoporre o meno il progetto alla disciplina della VIA.
PROCEDURA DI SCREEENING (VERIFICA):
Il proponente presenta allo Sportello Unico la domanda di attivazione della procedura allegando n.1
copia cartacea e n.1 copia su CD per ogni Ente coinvolto dei seguenti elaborati :
1. progetto preliminare;
2. relazione sull’individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto;
3. relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e
paesaggistica.
Il proponente deve presentare su CD anche il modulo di avviso di pubblicazione sul BURERT.
Lo Sportello Unico provvede inoltre : CTRL
Lo Sportello Unico provvede inoltre :
- alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione dell’annuncio di avvenuto
deposito per 45 giorni presso l'autorità competente (Provincia o Comune) e presso i Comuni
interessati per il libero accesso da parte dei soggetti portatori di interessi.
- ad effettuare l’avviso di avvenuto deposito presso l’Albo Pretorio dei Comuni interessati.
L'autorità competente entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione verifica se
il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di V.I.A.
L'autorità competente provvede inoltre a far pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
la decisione assunta.
Sportello Unico per le Imprese dei Comuni Associati del distretto di Correggio (RE)
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VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE:
La valutazione di impatto ambientale richiede che sia presentato uno Studio di Impatto Ambientale
approfondito (S.I.A.) la cui analisi viene effettuata da una Conferenza dei Servizi convocata dall'autorità
competente al rilascio dell'autorizzazione e alla quale partecipano le Amministrazioni e gli Enti
competenti.
L'Autorità Competente (Regione, Provincia o Comune) viene individuata secondo la tipologia e le
dimensioni dell'opera o dell'impianto che si richiede di realizzare, come indicato dall’art.5 della Legge
Regionale 9/99.
Se l'impatto viene ritenuto NON SIGNIFICATIVO la procedura si conclude POSITIVAMENTE, prevedendo o
meno prescrizioni al progetto presentato, con delibera dell'autorità competente.
Se l'impatto viene ritenuto SIGNIFICATIVO la procedura si conclude NEGATIVAMENTE, viene dunque
preclusa la realizzazione dell'intervento o dell'opera.
La domanda per attivare la procedura di VIA, unitamente alla presentazione dello Studio di Impatto
Ambientale e al relativo progetto definitivo, deve essere presentata in n.08 copie:
n.02 copie per la Regione
n.02 copie per la Provincia
n.02 copie per il Comune
n.01 copia per AUSL e n.01 copia per ARPA, quali Enti strumentali per le specifiche competenze.
L’ autorità competente dovrà :
- richiedere la pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito per 60 giorni dello Studio di Impatto
Ambientale (SIA) e del relativo progetto definitivo sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).
- comunicare allo Sportello Unico la data di pubblicazione per dare avvio al periodo di deposito per le
osservazioni.
- comunicare al proponente la data di pubblicazione affinché provveda alla pubblicazione del
medesimo avviso su un quotidiano diffuso nel territorio interessato.
Non è necessaria la pubblicazione dell’avviso di deposito all’ Albo Pretorio, ma se essa viene fatta è
sempre della durata di 60 gg.
Per eventuali informazioni o chiarimenti si potrà contattare: Provincia di Reggio Emilia - Uff. Valutazione
Impatto Ambientale, Giovanni Ferrari tel. 0522/444249 oppure Regione Emilia Romagna - Uff. Valutazione
Impatti e Relazione stato ambientale, Arch. Alessandro M. Di Stefano tel. 051/6396910.
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.)
Principali riferimenti normativi: D. Lgs. n.59/2005; L.R. n.21/2004; D. Lgs. 152/2006; D.G.R. n.1913/08, D.G.R.
1113/2011; Determinazione n.5249 del 20/04/2012; Delibera di Giunta n.497 del 23/04/2012
L’Autorizzazione Integrata Ambientale (detta anche IPPC), recepita in Italia dal D. Lgs. 372/99 recante
“Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, si
caratterizza per il suo approccio ‘integrato’ : essa cioè considera contemporaneamente, in modo
contestuale e ponderato, gli effetti dell’inquinamento nei diversi aspetti ambientali (fin’ora considerati
separatamente) al fine di conseguire un elevato livello di protezione ambientale.
Attraverso un rapporto di collaborazione il gestore dell’impianto e l’autorità competente dovranno
decidere come garantire la protezione ambientale, caso per caso, individuando le migliori tecniche
disponibili. La valutazione sarà effettuata sul singolo impianto considerando anche il contesto
ambientale in cui esso si inserisce.
Ai sensi della L.R. n.21/2004, art.3, la Provincia è l’autorità competente per l’esercizio delle funzioni
amministrative. Pertanto seppur la domanda deve essere presentata presso lo Sportello Unico, è la
Provincia che cura le varie fasi dell’iter amministrativo : comunicazione di avvio procedimento, richiesta
di documentazione integrativa, ecc…
Lo Sportello Unico, ricevuta conferma della completezza della documentazione dalla Provincia, procede
alla pubblicazione sul BUR telematico e a comunicare al gestore la data di pubblicazione e di avvio
procedimento, così che il gestore provveda alla pubblicazione dell’annuncio su quotidiano (nel caso dei
rinnovi la pubblicazione su quotidiano non è obbligatorio).
Sportello Unico per le Imprese dei Comuni Associati del distretto di Correggio (RE)
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La domanda, ai sensi della Delibera di Giunta n.497 del 23/04/2012, deve essere compilata e trasmessa
tramite il portale regionale AIA -IPPC al SUAP che provvede, dopo una prima verifica di completezza
formale, alla trasmissione telematica della domanda e dei relativi allegati agli enti coinvolti nel
procedimento.
Qualora si verifichino problemi tecnico-operativi che non consentano l’invio telematico tramite il portale
della Regione, ai sensi della Determina Regionale n.5249 del 20/04/2012, la documentazione dovrà
essere inviata allo Sportello Unico in forma cartacea. In questo caso la domanda, completa dei relativi
allegati, deve essere presentata in n.05 copie di cui una in marca da bollo:
- n. 02 copie per la Provincia - Servizio tutela ambientale (autorità competente);
- n.02 copie per il Comune;
- n.01 copia per Arpa;
Nel caso in cui il gestore intenda presentare una ‘sintesi non tecnica’ da destinare alla consultazione del
pubblico, presenterà n.03 copie complete e n.02 copie sintetiche.
Per modifiche o rinnovi d’AIA sono sufficienti n.03 copie di cui una in marca da bollo:
-
n.01 copie per la Provincia - Servizio tutela ambientale (autorità competente);
n.01 copie per il Comune;
n.01 copie per Arpa;
Inoltre dovrà essere presentata una copia della domanda su supporto informatico (floppy o cd-rom)
contenente almeno i file di carattere documentale della domanda (relazione, piano di monitoraggio,
schede, ecc…) e la ricevuta di versamento delle spese istruttorie. Per il calcolo della tariffa ed i dati
bancari per effettuare il versamento, si rimanda al sito internet della Provincia di Reggio Emilia
(www.provincia.re.it)
L’Autorità Competente si esprime entro 150 giorni dal ricevimento della domanda completa,
trasmettendo l’AIA allo Suap il quale conclude il procedimento e cura la pubblicazione per estratto sul
BUR dell’AIA rilasciata.Per eventuali informazioni o chiarimenti si potrà contattare: Provincia di Reggio
Emilia – Servizio ambiente, Dott. Alessandro Costi (tel.0522/444213).
NOTIFICHE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL SETTORE ALIMENTARE
Principali riferimenti normativi: Determinazione n.16842 del 27/12/2011; DGR 1804/2011; art.14 L.R. n.19 del
4/05/1982 e succ.mod.
Le notifiche ai fini della registrazione delle attività del settore alimentare devono essere trasmesse
allo Sportello Unico il quale verifica la correttezza e completezza della documentazione.
I modelli per la presentazione delle notifiche possono essere scaricati dal sito del Comune di Correggio,
www.comune.correggio.re.it, alla voce Sportello Unico per le Attività Produttive.
L’istanza deve essere completa degli allegati richiesti nei vari modelli pubblicati sul sito del comune
relativi alle attività svolte.
Alla notifica deve essere allegata copia della ricevuta di pagamento di €20. Il pagamento può essere
effettuato nei seguenti modi:
- tramite bollettino di conto corrente n.10361426 intestata a Azienda USL di Reggio Emilia – Servizio
Tesoreria specificando come causale “notifica OSA” o “notifica OSM”;
- tramite bonifico bancario sul c/c presso:
Banca Popolare di Verona-S.Geminiano e S.Prospero SPA
Via Roma 4/6 42100 Reggio Emilia
Coordinate Bancarie IT89Y0518812800000000046400
Causale “notifica OSA” “notifica OSM”
- casse automatiche di riscossione presenti presso le varie sedi AUSL ed ospedaliere, specificando
come causale “notifica OSA” notifica OSM”
Sportello Unico per le Imprese dei Comuni Associati del distretto di Correggio (RE)
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Per le attività a carattere temporaneo, feste popolari, sagre, fiere, e per tutte le attività temporanee di
somministrazione di alimenti e bevande non sarà più necessario la notifica di registrazione, ma sarà
sufficiente presentare una segnalazione di inizio attività di somministrazione alimenti e bevande.
Tale segnalazione che di norma viene compilata su modulistica predisposta da ogni singolo comune,
deve essere presentata nel comune interessato dalla attività oggetto della segnalazione, sarà cura
dell’ufficio commercio/attività produttive inviarla per pec all’Azienda USL.( [email protected]
).
Sportello Unico per le Imprese dei Comuni Associati del distretto di Correggio (RE)
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