Modulo 1 - L`ordinamento amministrativo dello Stato

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Fascicolo di aggiornamento 2004
Cattani-Ialongo-Palmisano
Diritto, legislazione sociale, economia 3
Modulo 1 - L’ordinamento amministrativo dello Stato italiano
Unità 1 - Le pubbliche amministrazioni
§ 1. Le funzioni dello Stato
p. 15
Il capo di istituto (preside o direttore) ha ora la qualifica di dirigente scolastico.
§ 2. I principi costituzionali sulla pubblica amministrazione
p. 17
La prefettura, che con il d.lgs. 300/1999 era stata trasformata in ufficio territoriale del governo, ha
assunto ora la denominazione di prefettura - ufficio territoriale del governo (d.lgs. 21 gennaio 2004,
n. 29).
§ 3. L’attività amministrativa
p. 18 (“Ricorda che…”)
Il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 è stato abrogato e le sue disposizioni sono confluite nel testo unico
approvato con il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che ha riordinato tutta la normativa sul rapporto di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche.
L’elenco delle amministrazioni pubbliche già contenuto nel d.lgs. 29/1993 è stato mantenuto in
vigore e ampliato con l’aggiunta delle agenzie: queste sono strutture amministrative autonome,
preposte a specifici compiti operativi e caratterizzate da strutture snelle che meglio rispondono alle
esigenze di una gestione economica ed efficiente.
§ 4. L’amministrazione centrale
p. 19
La l. 317/2001 ha portato il numero dei ministeri a quattordici: affari esteri; interno; giustizia;
difesa; economia e finanze; attività produttive; comunicazioni; politiche agricole e forestali;
ambiente e tutela del territorio; infrastrutture e trasporti; lavoro e politiche sociali; salute;
istruzione, università e ricerca; beni e attività culturali.
La struttura dei ministeri di regola è articolata in dipartimenti, con abolizione delle preesistenti
direzioni generali (compresa quella per gli affari generali e il personale). Soltanto alcuni ministeri
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(affari esteri, difesa, comunicazioni, beni e attività culturali) continuano a essere strutturati in
direzioni generali.
I singoli dipartimenti (o le singole direzioni generali, nei ministeri in cui sono previste) si articolano
a loro volta in uffici (o servizi) di livello dirigenziale.
La l. 81/2001 prevede che i ministri possano essere coadiuvati da viceministri a cui vengono
delegate tutte le competenze di uno o più dipartimenti (o quelle di più direzioni generali, se il
ministero è strutturato in direzioni generali). La delega, conferita dal ministro, deve essere
approvata dal consiglio dei ministri su proposta del presidente del consiglio. La denominazione di
“ministri delegati” (precedentemente usata) è ormai superata.
§ 5. Il decentramento amministrativo
p. 20 e ss.
La figura del commissario di governo non è più prevista dalla legge.
La funzione di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, e i relativi
compiti di coordinamento fra le amministrazioni statali e quelle regionali, competono al prefetto del
capoluogo della regione (l. 5 giugno 2003, n. 131 e d.lgs. 29/2004).
La prefettura ha assunto il nome di prefettura - ufficio territoriale del governo e ha il compito di
assicurare l’esercizio coordinato dell’attività amministrativa da parte degli uffici periferici dello
Stato e la loro collaborazione con gli enti locali (d.lgs. 29/2004). Sono state così modificate le
disposizioni del d.lgs. 300/1999, secondo le quali le prefetture dovevano trasformarsi in uffici
territoriali del governo e a questi ultimi dovevano essere trasferite tutte le competenze
dell’amministrazione periferica dello Stato eccettuate quelle espressamente attribuite ad altri uffici.
Gli ispettorati e gli uffici del lavoro sono stati soppressi; le funzioni relative ai problemi
occupazionali e alla tutela del lavoro spettano alle direzioni regionali del lavoro e alle direzioni
provinciali del lavoro, organi periferici del ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La riforma del Titolo V della Costituzione è stata attuata con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (la legge, che era stata approvata in seconda votazione dal parlamento l’8 marzo 2001, fu
sottoposta a referendum popolare con esito positivo nel successivo ottobre).
p. 22
È in corso di attuazione il riordino degli enti ausiliari. Molti enti pubblici sono stati trasformati in
associazioni o fondazioni di diritto privato (ad esempio le accademie musicali, la Biennale di
Venezia, la Lega navale), altri in agenzie (come l’ENEA, agenzia per l’energia e l’ambiente), altri
in aziende di servizi (è il caso delle IPAB, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), altri
(come il CONI, Comitato olimpico nazionale, il CAI, Club alpino italiano, o il CNR, Consiglio
nazionale delle ricerche) sono stati ristrutturati conservando la forma giuridica di ente pubblico.
§ 6. Gli enti autonomi
p. 23
In base al nuovo testo dell’art. 117 Cost., la competenza legislativa dello Stato e delle regioni è
così ripartita:
- materie di competenza esclusiva statale (tassativamente indicate nel comma 2), nelle quali il
potere legislativo spetta soltanto allo Stato con esclusione della legislazione regionale; vi è
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-
-
compresa, fra l’altro, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire
in tutto il territorio nazionale;
materie di competenza concorrente (tassativamente indicate nel comma 3), nelle quali la potestà
legislativa è esercitata dalle regioni con l’obbligo di osservare i principi generali determinati
dallo Stato mediante leggi-quadro;
materie di competenza esclusiva regionale, nelle quali la potestà legislativa è esercitata soltanto
dalle regioni senza alcun intervento della legislazione statale: sono tutte le materie che non
rientrano fra quelle indicate nei commi 2 e 3 dell’art. 117.
p. 24
La normativa in materia di enti locali è stata riordinata con il testo unico approvato con d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
p. 25
Fra gli enti locali previsti dal t.u. 267/2000 sono comprese:
- le comunità isolane, formate da più comuni di isole vicine o di una stessa isola (escluse la
Sicilia e la Sardegna);
- le unioni di comuni, istituite fra due o più comuni confinanti per l’esercizio congiunto di varie
funzioni di loro competenza.
Il testo unico non fa più riferimento ai consorzi previsti dalla normativa precedente per la gestione
di attività economiche o di servizi sociali.
La gestione dei servizi aventi rilevanza economica (trasporti pubblici, erogazione di acqua, di gas
ecc.) deve essere affidata dagli enti locali a società di capitali individuate mediante pubblica gara.
La gestione dei servizi sociali (assistenza, servizi culturali ecc.) può essere svolta direttamente dagli
enti locali solo quando le dimensioni sono modeste, altrimenti deve essere affidata ad aziende
speciali con personalità giuridica o ad apposite istituzioni senza personalità giuridica
Unità 2 - I provvedimenti amministrativi
§ 2. I provvedimenti amministrativi e i loro elementi essenziali
p. 39 e ss.
La concessione edilizia, prevista dalle leggi precedenti, è ora sostituita dal permesso di costruire,
rilasciato dal dirigente del competente ufficio comunale (d.lgs. 6 giugno 2001, n. 378).
p. 40
Gli atti formati con sistemi informatici o per via telematica si considerano a tutti gli effetti redatti in
forma scritta a condizione che siano osservate le regole tecniche prescritte dalle leggi e dai
regolamenti.
La l. 229/2003 ha delegato il governo a emanare decreti legislativi per il riordino delle disposizioni
in materia di documenti informatici e telematici.
§ 3. Caratteristiche dei provvedimenti amministrativi
p. 41
Al ministero delle finanze è subentrato il ministero dell’economia e delle finanze.
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p. 42
A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni,
l’assunzione dei dipendenti pubblici avviene mediante contratto; la nomina mediante atto
amministrativo unilaterale (seguito da accettazione dell’interessato) ha luogo soltanto per alcune
categorie espressamente previste dalla legge (prefetti, magistrati, diplomatici ecc.), il cui rapporto di
lavoro non è stato privatizzato.
§ 4. Effetti giuridici dei provvedimenti amministrativi
p. 43
La l. 29 luglio 2003, n. 229 prevede che, con appositi decreti legislativi, siano eliminati gli
interventi amministrativi di carattere autorizzatorio (autorizzazioni, licenze, permessi, nullaosta
ecc.), purché la loro eliminazione non contrasti con l’interesse pubblico alla difesa nazionale,
all’ordine e alla sicurezza pubblica, all’amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati
e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell’ambiente, all’assetto
del territorio, all’igiene e alla salute pubblica.
La stessa legge prevede inoltre che gli atti autorizzatori il cui rilascio dipende soltanto
dall'accertamento di requisiti e presupposti di legge, siano sostituiti con una denuncia di inizio di
attività presentata dall'interessato all’amministrazione competente e corredata dalle attestazioni e
dalle certificazioni eventualmente richieste.
Al ministero dei lavori pubblici è subentrato il ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
§ 5. Il procedimento amministrativo
p. 45
Le norme in materia di dichiarazioni sostitutive, contenute nel testo unico approvato con d.lgs. 28
dicembre 2000, n. 445 ed entrato in vigore nel 2001, sono state ulteriormente semplificate con la l.
16 gennaio 2003, n. 3.
La l. 59/1997, modificata dalla l. 229/2003, delega il governo a disporre la semplificazione dei
procedimenti amministrativi, la riduzione del loro numero e l’accorpamento di quelli che si
riferiscono alla medesima attività.
§ 6. Validità e invalidità dei provvedimenti amministrativi
p. 47
Il potere di autorizzare l’apertura delle grandi strutture di vendita è ora attribuito dalla legge al
comune, in conformità agli indirizzi e ai criteri stabiliti dalla regione.
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Modulo 2 - La giurisdizione volontaria a tutela dei minori e
degli incapaci
Unità 2 - La tutela dei minori e degli incapaci
§ 3. La tutela degli interdetti giudiziali
p. 84
La l. 9 gennaio 2004, n. 6 ha introdotto un nuovo istituto giuridico, l’amministrazione di sostegno,
per provvedere alle persone che, pur non essendo affette da patologie tali da giustificare gli estremi
rimedi dell’interdizione o dell’inabilitazione, non sono in grado di tutelare pienamente e
autonomamente i propri interessi. Lo scopo è di assicurare a queste persone la migliore tutela con la
minore limitazione possibile della capacità di agire, mediante interventi di sostegno temporanei o
permanenti.
Le nuove norme sono inserite nel libro I del codice civile (titolo XII, capo I, artt. 404-413).
L’amministrazione di sostegno è disposta dal giudice tutelare con decreto motivato, a seguito di un
procedimento che ha le caratteristiche dei procedimenti di volontaria giurisdizione.
Sono legittimati a presentare il ricorso per ottenere l’amministrazione di sostegno lo stesso
beneficiario, il coniuge non legalmente separato o la persona stabilmente convivente, i responsabili
dei servizi sociali, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, il pubblico ministero.
Nel procedimento è previsto in ogni caso l’intervento del pubblico ministero.
Il giudice deve sentire personalmente la persona a cui si riferisce il procedimento e può disporre,
anche d’ufficio, gli accertamenti medici e gli altri mezzi istruttori che ritiene utili ai fini della
decisione.
La scelta dell’amministratore di sostegno viene effettuata dal giudice con esclusivo riguardo agli
interessi del beneficiario. La persona da nominare può essere stata indicata in precedenza dallo
stesso beneficiario, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, in previsione della propria
eventuale incapacità. In mancanza deve essere preferita, ove possibile, una delle persone indicate
nell’art. 408 c.c. (il coniuge, la persona stabilmente convivente, i genitori, i figli ecc.).
Il decreto che dispone l’amministrazione di sostegno deve indicare gli atti per i quali è necessaria
l’assistenza dell’amministratore. Per tutti gli altri atti l’interessato conserva la piena capacità di
agire. L’autorizzazione per le alienazioni e per gli altri atti di amministrazione straordinaria è
rilasciata dal giudice tutelare.
Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in eccesso rispetto ai poteri indicati nel decreto di
nomina sono annullabili, e così pure sono annullabili gli atti compiuti dall’interessato in violazione
delle disposizioni del decreto. L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni dal momento in
cui è cessata l’amministrazione di sostegno.
La stessa l. 6/2004 apporta alcune modifiche alla disciplina dell’interdizione e dell’inabilitazione:
- come per l’amministrazione di sostegno, così anche ai fini dell’interdizione e dell’inabilitazione
è data rilevanza giuridica alla convivenza di fatto, attribuendo alla persona stabilmente
convivente sia la legittimazione a presentare l’istanza di interdizione o di inabilitazione, sia la
legittimazione a ricoprire l’ufficio di tutore o di curatore;
- viene data rilevanza alla persona che dovrebbe essere interdetta o inabilitata, la quale può
presentare direttamente l’istanza per promuovere il giudizio che la riguarda;
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-
-
la sentenza che dichiara l’interdizione può stabilire che nel compimento di taluni atti di
ordinaria amministrazione l’interdetto non venga rappresentato dal tutore, ma possa agire
direttamente;
la sentenza che dichiara l’inabilitazione può stabilire che l’inabilitato possa compiere taluni atti
di amministrazione straordinaria senza l’assistenza del curatore.
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Modulo 3 - L’assistenza sociale
Unità 2 - La previdenza sociale
§ 2. Il sistema della previdenza sociale
p. 101
Il lavoratore che ha raggiunto il limite di età previsto dalla legge ha diritto alla pensione di
vecchiaia se ha versato contributi per almeno venti anni (e non quindici come era richiesto in
passato).
p. 102
Un disegno di legge presentato dal governo nel 2003 e attualmente all’esame del parlamento,
prevede un’ulteriore riforma del sistema delle pensioni con l’obiettivo di elevare gradualmente l’età
pensionabile, principalmente su base volontaria, e sviluppare la previdenza complementare da
affiancare a quella pubblica.
Unità 3 - Interventi e servizi sociali
§ 1. L’attività assistenziale
p. 109 e ss.
Secondo l’art. 117 Cost., modificato con la l.cost. 3/2001, l’assistenza sociale rientra nella esclusiva
competenza legislativa delle regioni, non essendo compresa né fra le materie riservate alla
legislazione statale né fra quelle di legislazione concorrente Stato-regioni. Tuttavia è riservata alla
legislazione esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Pertanto le regioni sono obbligate ad adottare almeno le misure indispensabili e minimali indicate
dalla legge statale mentre, al di sopra di questa soglia, possono liberamente configurare con proprie
leggi i livelli e i contenuti delle prestazioni di assistenza.
La riforma del titolo V della Costituzione, modificando il sistema dei rapporti fra lo Stato e le
autonomie regionali e locali, ha determinato l’esigenza di un maggior coordinamento fra gli
obiettivi e i principi della politica sociale nazionale e quelli delle politiche regionali. In particolare:
- il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali viene predisposto dal governo d’intesa
con la conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- l’entità delle somme stanziate con la legge finanziaria nel fondo nazionale per le politiche
sociali è stabilita dallo Stato previo accordo con le regioni;
- i criteri per la ripartizione del fondo fra le regioni sono stabiliti dal governo d’intesa con la
conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.
La l. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) precisa che i livelli essenziali di assistenza stabiliti
dallo Stato devono essere contenuti entro i limiti delle risorse ripartibili del fondo per le politiche
sociali.
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§ 3. Le categorie dei servizi sociali
pp. 118-119
La l. 30 luglio 2002, n. 189 ha apportato ampie e incisive modifiche alle disposizioni del t.u.
286/1998 in materia di immigrazione.
In particolare:
- sono previste misure più severe per prevenire l’immigrazione clandestina, con l’eventuale
intervento di navi o aerei militari;
- sono più rigide le disposizioni in materia di espulsione;
- l’ingresso per motivi di lavoro è consentito a condizione che il datore di lavoro abbia depositato,
presso lo sportello unico per l’immigrazione (istituito presso ciascuna prefettura-ufficio
territoriale del governo), una proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato
contenente le condizioni di assunzione, la garanzia di un alloggio per il lavoratore e l’impegno a
sostenere le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
- il permesso di soggiorno per motivi di lavoro dipendente è rilasciato a seguito della stipulazione
del contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
- non è più necessario che il diniego del permesso di soggiorno sia motivato;
- la durata del permesso per motivi di lavoro non può essere superiore a un anno per i contratti a
tempo determinato e a due anni per quelli a tempo indeterminato;
- il rinnovo del permesso per motivi di lavoro deve essere richiesto novanta giorni prima della
scadenza se il contratto è a tempo indeterminato, e sessanta giorni se è a tempo determinato;
- la carta permanente di soggiorno può essere rilasciata a chi soggiorna regolarmente nello Stato
da almeno sei anni (e non più cinque come era previsto dalla legge precedente).
p. 120
Per favorire l’integrazione degli immigrati, gli statuti di alcuni comuni, fra i quali quelli di Roma e
di Lecce, attribuiscono agli stranieri regolarmente residenti nel territorio comunale il diritto di
eleggere un determinato numero di consiglieri comunali aggiunti (a Roma attualmente quattro), i
quali partecipano alle sedute del consiglio comunale, senza diritto di voto, per prospettare le istanze
dei loro elettori e rappresentarne gli interessi nelle materie stabilite dallo statuto comunale.
Unità 4 - Il sistema sanitario nazionale
§1. La tutela della salute
p. 125
Le norme che prevedevano l’abolizione dei ticket sono state abrogate.
L’applicazione di ticket può riguardare, oltre all’assistenza specialistica, anche l’assistenza
farmaceutica, gli accertamenti diagnostici e le cure termali.
Il d.l. 269/2003, convertito con la l. 326/2003, prevede misure per il contenimento della spesa
sanitaria e farmaceutica e dispone l’introduzione di una tessera sanitaria che sarà necessaria per
accedere alle prestazioni del servizio sanitario nazionale.
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Unità 5 - La tutela dell’ambiente
§2. L’organizzazione amministrativa relativa all’ambiente
p. 133
Il ministero dell’ambiente ha assunto il nome di ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
Il Ministero della sanità ha assunto il nome di ministero della salute.
Al ministero dei lavori pubblici è subentrato il ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
§3. La tutela dall’inquinamento
pp. 134-135
Al ministero dell’industria è subentrato il ministero delle attività produttive.
Il d.m. 2 aprile 2002, n. 60, in attuazione di direttive comunitarie, ha aggiornato i valori limite di
qualità dell’aria in presenza di esalazioni nocive.
La l. 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003) delega il governo a provvedere mediante
apposito decreto legislativo al riordino della normativa in materia di inquinamento acustico nel
rispetto delle norme e dei principi comunitari.
Il d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 27 ha apportato alcune modifiche al d.lgs. 31/2001. In particolare, sono
state attribuite alle regioni maggiori funzioni in materia di regolamentazione delle acque destinate al
consumo umano, lasciando allo Stato il compito di fissare i principi fondamentali. Il giudizio sulla
idoneità delle acque è attribuito alle ASL.
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Modulo 5 - Le società nel diritto italiano
Unità 4 - La società per azioni
§ 2. La costituzione della s.p.a.
p. 227
Ai fini della costituzione di una s.p.a. non è più necessario il “giudizio di riconoscimento da parte di
un tribunale”
p. 228
La s.p.a. può essere costituita, oltre che per contratto, anche per atto unilaterale.
Per quanto riguarda l’indicazione nell’atto costitutivo della sede della società, è ora sufficiente
indicare solo il comune in cui si trovano la sede principale e le eventuali sedi secondarie; non è più
obbligatorio indicare la durata della società, in quanto è ora ammessa la costituzione di una s.p.a.
anche a tempo indeterminato. In tale ipotesi sarà necessario precisare il periodo (non superiore a un
anno) entro cui il socio può esercitare il diritto di recesso.
Nell’atto costitutivo si deve indicare il tipo di amministrazione adottato. Non è più sufficiente,
inoltre, indicare il semplice oggetto sociale, ma occorre specificare l’attività che lo costituisce.
Per quanto riguarda il capitale minimo per costituire una s.p.a., esso è stato aumentato da 100.000 a
120.000 euro.
Infine, se esiste contrasto tra le norme dell’atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono queste
ultime.
p. 229
Al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo, mentre in passato si doveva versare un
importo pari ai 3/10 dei conferimenti in denaro, ora si deve versare presso una banca una quota
corrispondente ad almeno il 25% dei conferimenti monetari.
Se si tratta però di una s.p.a. costituita con atto unilaterale, occorre versare l’intero ammontare dei
conferimenti in denaro. Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro 20 giorni
(non più 30) presso l’Ufficio del Registro delle imprese. Non è più prevista l’iscrizione nel Busarl.
p. 230
Nella tabella relativa alla procedura di costituzione di una s.p.a. non è più previsto il terzo passaggio
(omologazione del tribunale).
In riferimento ai contratti parasociali l’attuale disciplina prevede che essi possano essere costituiti
sia a tempo determinato (non superiore a cinque anni e rinnovabile) sia a tempo indeterminato: in
quest’ultimo caso ogni contraente ha diritto di recedere con preavviso di sei mesi.
§ 3. La nullità della società
p. 231
In merito alla nullità della società, il nuovo art. 2332 c.c. riduce le cause di nullità da otto a tre
(illiceità dell’oggetto sociale, mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto
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pubblico, mancata indicazione nell’atto costitutivo della denominazione sociale, o dei conferimenti,
o dell’oggetto sociale o dell’ammontare del capitale sociale).
§ 4. L’assemblea
pp. 232-233
I compiti dell’assemblea ordinaria sono diversi in relazione al tipo di amministrazione adottato (si
può ora scegliere, infatti, tra tre diversi regimi amministrativi, vedi oltre).
Nelle società prive di consiglio di sorveglianza l’assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio;
b) nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, qualora non sia stabilito dallo statuto;
d) delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci;
e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
f) approva il regolamento dei lavori assembleari.
Nelle società con consiglio di sorveglianza l’assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
b) determina il loro compenso se non è stabilito nell’atto costitutivo;
c) delibera in merito alla loro responsabilità;
d) delibera circa la distribuzione degli utili;
e) nomina il revisore.
Per quanto riguarda l’assemblea straordinaria, le sue competenze sono rimaste invariate. È stata
però introdotta la possibilità che lo statuto attribuisca all’organo amministrativo alcune
deliberazioni altrimenti spettanti all’assemblea straordinaria.
In relazione alle modalità di convocazione dell’assemblea, se si tratta di società quotate in borsa
l’avviso di convocazione deve essere effettuato, come in passato, tramite pubblicazione sulla G.U.
Per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può consentire la
convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova
dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea.
Per l’assemblea totalitaria deve essere ancora rappresentato l’intero capitale, ma è sufficiente la
maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo.
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pp. 233-234
Sono cambiate in parte le maggioranze previste per l’assemblea.
Prima convocazione
Assemblea ordinaria
Quorum costitutivo
L’assemblea è regolarmente
costituita con la presenza di tanti
soci che rappresentino almeno la
metà del capitale sociale.
Quorum deliberativo
L’assemblea delibera a
maggioranza assoluta, sempre
che lo statuto non richieda una
maggioranza più elevata.
Seconda convocazione
Quorum costitutivo
Non è previsto.
Quorum deliberativo
L’assemblea delibera qualunque
sia la parte di capitale
rappresentata.
Convocazioni successive
Assemblea straordinaria
Quorum costitutivo
Non è previsto. Nelle società che
fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio, l’assemblea è
regolarmente costituita se sono
presenti tanti soci che
rappresentino almeno la metà del
capitale sociale.
Quorum deliberativo
L’assemblea delibera con il voto
favorevole di tanti soci che
rappresentino più della metà del
capitale sociale, sempre che lo
statuto non richieda una
maggioranza più elevata. La
maggioranza sale ai due terzi del
capitale rappresentato in
assemblea per le società quotate
in borsa.
Quorum costitutivo
L’assemblea è regolarmente
costituita con la partecipazione di
oltre un terzo del capitale sociale.
Quorum deliberativo
Occorre il voto favorevole di
almeno i due terzi del capitale
rappresentato in assemblea.
Quorum costitutivo
Per le società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, è
necessaria la presenza di tanti
soci che rappresentino almeno un
quinto del capitale sociale,
sempre che lo statuto non
richieda una maggioranza più
elevata.
p. 235
In riferimento al diritto di intervento in assemblea, è stato eliminato dal nuovo art. 2370 c.c.
l’obbligo per gli azionisti del preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le
banche.
Lo statuto può consentire l’intervento in assemblea tramite mezzi di telecomunicazione o
esprimendo il proprio voto per corrispondenza.
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p. 236
In merito alla nullità delle deliberazioni assembleari, essa può essere ora richiesta (art. 2379 c.c.),
oltre che per impossibilità o illiceità dell’oggetto, anche per mancata convocazione dell’assemblea o
per mancanza del verbale.
Per quanto riguarda l’annullabilità delle deliberazioni, essa può essere richiesta dai soci assenti,
dissenzienti o astenuti solo se possiedono almeno l’uno per mille del capitale sociale (nelle società
quotate in borsa) o almeno il cinque per cento (nella altre società).
§ 5. Gli amministratori - § 6. Il collegio sindacale
pp. 237-245
In materia di amministrazione societaria sono stati previsti, oltre al modello tradizionale, altri due
sistemi: quello dualistico e quello monistico.
Per quanto riguarda il vecchio sistema (modello tradizionale) non ci sono sostanziali innovazioni.
Permane la presenza dell’organo gestionale (consiglio di amministrazione o amministratore unico) e
dell’organo di controllo (collegio sindacale).
Si segnala però, in materia di responsabilità degli amministratori, che la vecchia formulazione
dell’art. 2392 c.c. prevedeva l’obbligo degli amministratori di agire con la “diligenza del
mandatario”. Il nuovo art. 2392 c.c. richiede invece la “diligenza richiesta dalla natura dell’incarico
e dalle loro specifiche competenze”, una diligenza quindi più qualificata, di natura professionale. Le
medesime regole in merito alla responsabilità si applicano ai consiglieri di gestione (vedi oltre).
Il modello dualistico si basa sulla presenza di due organi: il consiglio di gestione e il consiglio di
sorveglianza.
Il consiglio di gestione amministra la società e compie le operazioni necessarie per l’attuazione
dell’oggetto sociale. È composto da almeno due componenti, che possono essere anche non soci,
nominati dal consiglio di sorveglianza, a parte i primi istituiti dall’atto costitutivo.
Il consiglio di sorveglianza attua invece il controllo sulla gestione, in sostituzione del collegio
sindacale. Esso è costituito da almeno tre membri nominati dall’assemblea. Questo organo ha anche
il compito di nominare e revocare i componenti del consiglio di gestione, nonché di approvare il
bilancio.
Il controllo contabile spetta invece, nelle società non quotate in borsa, a revisori esterni (persone
fisiche o società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia); nelle
società che fanno ricorso al capitale di rischio il controllo contabile spetta invece a una società di
revisione iscritta nel registro dei revisori contabili e soggetta al controllo della Consob.
Il modello monistico prevede l’esistenza di un unico organo, il consiglio di amministrazione, al cui
interno è costituito un comitato per il controllo sulla gestione, che vigila sulla gestione societaria.
Il controllo contabile spetta, nelle società non quotate, a un revisore esterno o a una società di
revisione iscritti nel registro presso il ministero della giustizia, mentre nelle società quotate in borsa
è affidato a una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili e assoggettata al
controllo della Consob.
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Unità 5 – Le azioni e le obbligazioni
§ 2. Le obbligazioni
p. 260
Il nuovo art. 2410 c.c. dispone che “se la legge o lo statuto non dispongono diversamente
l’emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori”.
Fino a oggi, in base al vecchio art. 2420 c.c., l’emissione di obbligazioni da parte degli
amministratori era ammissibile solo in relazione a una previsione statutaria e per un importo
massimo.
Per quanto riguarda i limiti all’emissione di obbligazioni, mentre prima si faceva riferimento al
“capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato”, ci si basa ora (art. 2412 c.c.) sul
“capitale sociale versato o che i soci si sono impegnati a versare, più le riserve di utili”. I limiti
all’emissione di obbligazioni possono essere ora superati quando:
a) le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale e fino a due terzi del
valore di essi (come nel sistema precedente);
b) l’eccedenza è sottoscritta da parte degli investitori che per la loro qualifica non hanno bisogno
di speciale tutela;
c) l’emissione di obbligazioni è attuata da società le cui azioni sono quotate in mercati
regolamentati;
d) ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale (come nel sistema
precedente).
Unità 6 - Modificazioni dell’atto costitutivo e scioglimento della società
§ 1. Le modificazioni dell’atto costitutivo
p. 269
In merito al diritto di recesso dei soci, il nuovo art. 2437 c.c. ne divide in tre gruppi le possibili
cause, secondo lo schema che segue.
Cause di recesso
necessarie (ineliminabili)
Cause di recesso
(eliminabili in sede di
statuto)
Altre cause di recesso






Modifica sostanziale dell’oggetto sociale
Trasformazione della società
Trasferimento della sede all’estero
Revoca dello stato di liquidazione
Eliminazione delle cause di recesso previste
Modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in
caso di recesso
 Modifica allo statuto relativamente ai diritti di voto o di
partecipazione
 Proroga del termine
 Introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle
azioni
Lo statuto delle società non quotate in borsa può prevedere altre
cause di recesso.
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Unità 7 - La disciplina giuridica delle altre società di capitali
§ 2. La società a responsabilità limitata
p. 276
Per quanto riguarda la disciplina delle s.r.l. è ora regolata da norme autonome, mentre in precedenza
si applicava, con alcune disposizioni particolari, la stessa disciplina delle s.p.a.
p. 277
In merito all’atto costitutivo delle s.r.l. ci sono alcune novità:
a) la società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale;
b) occorre specificare l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
c) è necessario indicare l’ammontare del capitale, non inferiore a 10 mila euro, sottoscritto e di
quello versato;
d) si devono indicare le norme relative al funzionamento della società.
È inoltre possibile costituire società a tempo indeterminato, per cui non è più necessaria la
previsione di una durata limitata.
Circa il trasferimento delle quote, è ancora possibile che l’atto costitutivo disponga l’intrasferibilità:
in tale caso, però, i soci o i loro eredi possono esercitare il diritto di recesso.
p. 278
In relazione all’assemblea dei soci, il nuovo art. 2479 bis c.c. non distingue tra assemblea ordinaria
e straordinaria e stabilisce che l’assemblea è costituita regolarmente se sono presenti tanti soci che
rappresentino almeno la metà del capitale sociale (quorum costitutivo); essa delibera (quorum
deliberativo) a maggioranza assoluta dei presenti. Per le decisioni che riguardano le modifiche
dell’atto costitutivo e dell’oggetto sociale è richiesto invece il voto favorevole dei soci che
rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
Secondo il nuovo art. 2475 c.c. l’amministrazione delle s.r.l. è affidata a un amministratore unico o
a un consiglio di amministrazione scelti tra i soci, salvo diverse disposizioni dell’atto costitutivo. Se
si nomina un consiglio di amministrazione, l’atto costituivo può prevedere che l’amministrazione
sia congiuntiva o disgiuntiva.
Il consiglio di amministrazione può adottare le proprie decisioni anche mediante consultazione
scritta o sulla base del consenso espresso in forma scritta, senza la necessità di una specifica
riunione collegiale. Si possono utilizzare a tale scopo mezzi quali il fax e la posta elettronica.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale non è inferiore a 120.000 euro o se si
superano, nel primo esercizio e per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
b) totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
§ 3. La società unipersonale
p. 279
Il principio contenuto nel d.lgs. 88/1993 è stato recepito dall’art. 2463 c.c., in cui si afferma che “la
società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale”.
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p. 280
L’unico socio gode del beneficio della responsabilità limitata. Risponde illimitatamente solo se
ricorrono tre condizioni:
a) che la società sia insolvente;
b) che i conferimenti non siano stati ancora effettuati;
c) che non sia stata attuata la pubblicità dell’unicità del socio nel registro delle imprese.
Unità 8 – Le società cooperative
§ 1. Le società cooperative
p. 284
È stata fortemente innovata la disciplina delle società cooperative. Esse risultano ora suddivise in
due grandi categorie: quelle “a mutualità prevalente” e quelle “diverse”. Per le prime sono previste
particolari agevolazioni fiscali; le altre sono soggette alle norme delle società di capitali.
Sono società cooperative a mutualità prevalente, in base al nuovo art. 2512 c.c., quelle che:
a) svolgono la loro attività prevalentemente a favore dei soci e dei consumatori;
b) si avvalgono prevalentemente delle prestazioni di lavoro dei soci;
c) si avvalgono prevalentemente degli apporti di beni e servizi da parte dei soci.
Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere, nello statuto, il divieto di distribuire
dividendi in misura superiore all’interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato del 2,5%. Non
possono inoltre distribuire riserve tra i soci e, in caso di scioglimento, devono destinare il
patrimonio netto al fondo per lo sviluppo della cooperazione.
p. 287
La responsabilità dei soci è limitata: delle obbligazioni sociali risponde solo il patrimonio.
Per quanto riguarda le quote, il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore
a 25 euro né superiore a 500 euro. Nessun socio può avere una quota superiore a 100.000 euro; se
però si tratta di una società con più di 500 soci, l’atto costitutivo può prevedere che tale limite possa
essere elevato fino al 2% del capitale sociale.
Hanno diritto di voto in assemblea coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.
L’atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza o tramite altri mezzi
di comunicazione.
p. 288
La nomina degli amministratori spetta all’assemblea, tranne che per i primi che sono nominati
nell’atto costitutivo.
Il collegio sindacale deve essere obbligatoriamente nominato nei casi previsti per le s.r.l.
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§ 2. Utili e ristorni
p. 289
In base al nuovo art. 2545 sexies c.c., è l’atto costitutivo a stabilire i criteri di ripartizione dei
ristorni ai soci in proporzione alla quantità e alla qualità dei loro apporti o dei loro scambi.
L’assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni anche tramite l’emissione di nuove azioni o
mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.
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