Origine storica della societa per azioni: La nascita della società per azioni avvenne nel XVII secolo nel età moderna, con le Compagnie delle Indie occidentali (centro America) e orientali (continente asiatico). Esse riunivano capitali, flotte, e partivano senza quei rischi che aveva l’imprenditore che intraprendeva da solo un viaggio (eventuali naufragi dovuti a cattive condizioni climatiche, atti di pirateria. Tutti coloro che partecipavano al impresa godevano del privilegio della responsabilità limitata. La ripartizione degli utili avveniva tra tutti gli imprenditori partecipanti cosi come le perdite: tuttavia in questo caso era a rischio solo il capitale investito. Una quantità maggiore di denaro veniva resa al sovrano con il quale la società concludeva una sorta di “patto”: gli imprenditori colonizzavano le terre d’oltre mare, a accrescendo di fatto la potenza economica e politica dello stato, il sovrano in cambio concedeva il privilegio dell’immunità della responsabilità limitata. Il capitale sociale era diviso in azioni, l’azione diventava cosi un mezzo per permettere alla classe imprenditrice di raccogliere denaro tra diversi ceti sociali con il vantaggio per tutti di poter usufruire, se l’affare si fosse concluso felicemente, di dividerne gli utili. Oggi come allora la qualità del socio è incorporata in un titolo rappresentativo chiamato azione. Patrimonio sociale Le azioni L’atto costitutivo Gli organi Caratteristiche Perfetta autonomia patrimoniale: la società è sempre distinta dai soci, il patrimonio sociale non si confonde mai con quello dei soci,delle obbligazioni contratte risponde soltanto il patrimonio sociale; I soci hanno una responsabilità limitata, nel limite della loro quota di partecipazione rappresentata dalle azioni Patrimonio sociale e capitale sociale Il patrimonio sociale è costituito dai conferimenti iniziali dei soci ,accresciuti dalla dalla rivalutazione ottenuta con gli investimenti delle attività imprenditoriali. Il capitale sociale corrisponde invece ai soli conferimenti dei soci come indicato nell’atto costitutivo. A differenza del patrimonio sociale, che varia a seconda della gestione, e fisso. Le azioni Sono titoli rappresentativi delle quote di partecipazione dei soci al capitale sociale Le azioni possono avere un : VALORE NOMINALE Se è scritto nello statuto: - frazione del capitale sociale Se non è indicato nulla: - ogni socio ha un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sottoscritto e per un valore non superiore al conferimento VALORE REALE Cioè il maggior valore acquistato dal patrimonio sociale Altre categorie di azioni Principio della atipicita: Lo statuto della societa, nei limiti imposti dalla legge, puo liberamente determinare il contenuto della azioni delle varie categorie. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono pero uguali diritti. Categorie di azioni con diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie: Ordinarie: Partecipazione all’assemblea Utili Diritto d’opzione Azioni privilegiate nei diritti patrimoniali: Attribuiscono privilegi patrimoniali, 1. utili e quote di liquidazione superiori a quelli delle azioni ordinarie 2. utili legati a un particolare settore 3. partecipazione alle perdite solo dopo l’esaurimento del capitale rappresentato dalle azioni ordinarie, solo dopo l’utilizzo di tutto il capitale sociale 4. possono votare solo nelle assemblee straordinarie Azioni con voto limitato o senza voto: Non attribuiscono diritto di voto oppure attribuiscono voto limitato ad alcune deliberazioni o voto dipendente dal verificarsi di determinati eventi. Il valore di tali azioni non puo superare la meta del capitale sociale Azioni con privilegio patrimoniale o con voto limitato: Attribuiscono un privilegio patrimoniale e una limitazione del diritto di voto. Rientrano in questo gruppo prive di voto che non attribuiscono alcun diritto di voto e possono essere al portatore oppure le azioni privilegiate che attrinuiscono il diritto di voto solo nell’assemblea straordinaria Categorie speciali di azioni: Azioni a favore dei prestatori di lavoro. Art. 2349 cod. civ. Azioni con prestazioni accessorie. Art. 2345 cod. civ. Azioni di godimento. Art. 2353 cod. civ. Azioni riscattabili. Art. 2437 sexies cod. civ. Caratteristiche: Danno ai loro titolari uguali diritti Ogni socio ha diritto di far sentire la propria voce nelle decisioni prese nell’assemblea dei soci,in cui si vota non per teste ma per numero di azioni Sono indivisibili (non puoi comprare 1 azione e mezzo ma sempre 2, 3 e cosi) Sono trasferibili liberamente (al portatore e nominative) Vanno sottoscritte su un certificato azionario Obbligazioni Chi acquista obbligazioni, diversamente dall’azionista che e socio, diventa creditore della società. Avrà pertanto il diritto alla restituzione della somma prestata e al pagamento periodico degli interessi. Chi possiede obbligazione non ha diritto a partecipare all’ assemblea dei soci con tutte le conseguenze che ne derivano. L’atto costitutivo: E il contratto in cui i soci si accordano per dare vita alla nuova società. Identificazione dei soci e Denominazione e sede n° di azioni per ciascuno della società e sedi secondarie, con l’indicazione di S.P.A Attività: oggetto sociale Ammontare del capitale sottoscritto e versato (min. 120.000€) Numero e eventuale valore nominale delle azioni Valore attribuito ai beni in natura Norme per la ripartizione Benefici per soci degli utili fondatori Sistema di amministrazione N°dei componenti del collegio sindacale Nomina dei primi Spese di costituzione e amministratori e sindaci durata della società LE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA ECONOMICO LIBERISTA Principi elaborati da Adam Smith (mano invisibile) Le decisioni sulla produzione/ distribuzione vengono prese da famiglie e imprese Tutto è improntato sul LIBERO SCAMBIO Rappresentato dal mercato Si originano i prezzi in base alle scelte delle famiglie e le imprese, tra l’incontro domanda – offerta LIBERTÁ INIZIATIVA ECONOMICA: Imprese e mercato decidono: -COSA PRODURRE -PER CHI PRODURRE -COME PRODURRE LO STATO : -GARANTISCE SERVIZI ESSENZIALI -ASSICURA INFRASTRUTTURE EFFETTI DEL SISTEMA LIBERISTA Proprietà privata dei mezzi di produzione Libertà di iniziativa economica Libero mercato Separazione tra capitale e lavoro Divisione del lavoro Non intervento dello Stato LIMITI DEL LIBERISMO PURO Il mercato soddisfa soltanto i bisogni di chi dispone di un reddito e può richiedere beni e servizi I servizi socialmente rilevanti sono offerti a prezzo di mercato e per questo non sono accessibili a tutti Non vengono attenuate le ingiustizie sociali e le crisi del sistema Dal liberismo alla teoria keynesiana Cause: Nel mercato le azioni persero valore e venivano vendute a meno della metà del loro prezzo. Gli uomini d’affari Americani azzardarono troppo a investire su queste azioni Si verificò il crollo dei prezzi per la sovrapproduzione, a causa dell’insufficienza della domanda portata dal miglioramento della produzione agricola in Europa. Conseguenze: Lunga serie di suicidi a causa della perdita totale del loro patrimonio Fallimenti di banche e imprese agricole e commerciali Le disoccupazioni ebbero una crescita esponenziale, circa un lavoratore su quattro L’ ANALISI KEYNESIANA Gli economisti continuarono a difendere il principio del non intervento dello Stato nell’economia sperando che il sistema potesse ritrovare da solo l’equilibrio, ma così non fu. Con la teoria keynesiana cambia l’idea dell’economia. JOHN MAYNARD KEYNES Sosteneva che il mercato non poteva autoregolarsi tramite il mercato e quindi riteneva inevitabile l’intervento da parte dello Stato. Così in futuro avrebbe permesso di evitare squilibri ed assicurarne la piena occupazione attraverso un’adeguata politica economica. Il MOLTIPLICATORE KEYNESIANO: Fu la soluzione usata dal presidente americano Roosvelt nel 1933 per risolvere questa crisi, grazie al intervento dello Stato. Lo Stato assunse il ruolo di regolatore del sistema economico. Intervenne in opere pubbliche e provvedimenti di tipo sociale finanziate interamente dallo Stato, ma realizzate da imprese private. Grazie a questi interventi l’economia si riprese creando nuova occupazione, domanda di beni e un progressivo sviluppo. Oggi il sistema economico usato è in parte LIBERISTA e in parte KEYNESIANO. C’e liberta di iniziativa economica ma lo Stato con la sua presenza regolamenta l’attività economica Il Capitale Va sottoscritto per intero I conferimenti in denaro da versare all’atto costitutivo della sottoscrizione sono il 25% Iscrizione nel Registro delle Imprese Con l’iscrizione nel Registro delle Imprese la società acquista personalita giuridica diventando pienamente autonoma. GLI ORGANI DELLA SPA modello tradizionale ASSEMBLEA DEI SOCI GLI ORGANI AMMINISTRATIVI IL COLLEGIO SINDACALE E GLI ORGANI DI CONTROLLO ESTERNO L’ASSEMBLEA DEI SOCI Vi possono partecipare tutti coloro che sono possessori di azioni. E’ l’organo sovrano della società.A seconda delle materie su cui è chiamata a deliberare e conseguentemente delle diverse maggioranze richieste per le relative delibere, si distingue in: Ordinaria Approva il bilancio Nomina amministratori e sindaci Determina il compenso di amministratori e sindaci Delibera sulle responsabilità di amministratori e sindaci Viene convocata almeno una volta all’anno Straordinaria Modifica lo statuto Nomina i liquidatori Delibera su tutto cio che e previsto nell’atto costitutivo Convocazione dell’assemblea Se la societa fa ricorso al capitale di rischio, deve essere convocato con modalita specifiche: avviso pubblicato in G.U. o su un quotidiano almeno 15 giorni prima dell’riunione, indicando il giorno, luogo ed ora dell’assemblea. Altrimenti basta un avviso comunicato ai singoli soci (es. fax o e-mail) Costituzione dell’Assemblea Perche l’assemblea sia validatamente costituita occorre che ci sia un quorum costitutivo (la presenza) e per la deliberazione valida un quorum deliberato (voti favorevoli). Prima convocazione Seconda convocazione Terza convocazione (ammessa solo per le societa quotate in borsa) Assemblea ordinaria Assemblea straordinaria Quorum costitutivo: ci devono essere i soci che rappresentano almeno la meta del capitale sociale. (50%+1) Quorum deliberativo: il voto di tanti soci che rappresentino piu della meta del capitale sociale presente in assemblea. (50%+1) Quorum costitutivo: non si tiene conto. Quorum deliberativo: l’assemblea si delibera con la maggioranza del capitale sociale dei presenti. Quorum costitutivo: ci devono essere i soci che rappresentano almeno la meta del capitale sociale. (50%+1) Quorum deliberativo: i voti dei soci che rappresentano più del capitale sociale (50%+1) Quorum costitutivo: ci deve essere almeno la partecipazione di 1/3 del capitale sociale. Quorum deliberativo:i voti favorevoli devono essere almeno 2/3 del capitale sociale presenti in assemblea. Quorum costitutivo: almeno la partecipazione di 1/5 del capitale sociale. Quorum deliberativo: i voti favorevoli devono essere almeno 2/3 del capitale sociale presente in assemblea. GLI ORGANI AMMINISTRATIVI Si tratta dell’organo che gestisce l’attività. E’ composta dagli amministratori(unico o consiglio di amministrazione)nominati dall’assemblea. Può anche possedere amministratori delegati(che si occupano di particolari settori).Gli amministratori rispondono del loro operato:nei confronti della società,verso i creditori sociali,verso i soci e i terzi. Hanno inoltre la rappresentanza della società. NOMINA: spetta all’assemblea ordinaria. I primi amministratori sono indicati nell’atto costitutivo. Possono altresì essere revocati dal loro incarico dall’assemblea, anche senza giusta causa. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: se gli amministratori sono più di uno si riuniscono all’interno del CDA : deliberano collegialmente sulle decisioni da prendere, secondo il principio della maggioranza POTERI : hanno il potere di gestione, cioè danno esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea ed hanno potere direttivo. Rispetto all’assemblea che delibera su ciò che la legge prevede, gli amministratori hanno competenza generale cioè tutto ciò che ha a che fare con l’oggetto sociale. RESPONSABILITA’: devono adempiere i doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura del loro incarico, e sono responsabili in solido per i danni arrecati alla società derivanti dall’inosservanza di tali doveri. RESPONSABILITA’ VERSO I CREDITORI SOCIALI: rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale. IL COLLEGIO SINDACALE E’ l’organo di controllo della spa, al quale la legge affida il compito di controllare l’amministrazione e assicurare che gli altri organi si comportino coerentemente a quanto loro imposto. I membri del collegio sono nominati dall’assemblea ( 3 o 5 +2supplenti). Controllano la regolarità dell’amministrazione e l’osservanza dello statuto. Il controllo contabile è effettuato da un revisore esterno. Sono responsabili insieme agli amministratori dei danni da questi provocati. I soci possono chiedere ai sindaci di esaminare fatti determinati. NOMINA: i primi sono indicati nell’atto costitutivo. In seguito è l’assemblea che li nomina. Rimangono in carica 3 anni e possono essere revocati solo se ricorre una giusta causa. FUNZIONI: 1. hanno una funzione amministrativo (ad esempio se dovessero mancare tutti gli amministratori, il collegio provvede a convocare l’assemblea, intanto svolge gli atti di ordinaria amministrazione) 2. hanno una funzione di controllo (controllano l’amministrazione della società, in qualsiasi momento possono procedere a ispezionare gli atti societari) 3. hanno una funzione di vigilanza (devono verificare che la legge e lo statuto siano sempre rispettati) 4. hanno una funzione consultiva (cioè predispongono periodicamente una relazione da presentare all’assemblea in cui si espongono i risultati dell’attività sociale) RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE: si deve riunire almeno ogni tre mesi. I sindaci partecipano anche al Consiglio di amministrazione al fine di svolgere adeguatamente le loro funzioni di controllo. Gli altri modelli previsti dalla riforma Modello Dualistico: Consiglio di gestione (2 componenti revocabili) + Consiglio di sorveglianza (nominato dall’assemblea) Modello monistico: Consiglio di amministrazione (senza amministratore unico) + Comitato di controllo (nominato dal c.d.a. al suo interno) MODIFICAZIONE DELLO STATUTO Le modificazioni dello statuto devono essere deliberate dall’ASSEMBLEA STRAORDINARIA, a maggioranza 1. AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE Il capitale sociale è un’entità fissa e corrisponde al valore dei conferimenti, quindi è una garanzia per i creditori. In particolari circostanze può essere aumentato. A pagamento: aumento reale. Si emettono nuove azioni offerte ai soci o i terzi. La società vi ricorre quando ha bisogno di nuovi finanziamenti destinati al potenziamento dell’impresa. Aumento gratuito: aumento nominale. Si ottiene utilizzando le riserve e i fondi speciali scritti in bilancio. Le azioni vengono assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione a quelle già possedute. La riserva legale non può essere utilizzata. 2. RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE L’assemblea straordinaria può deliberare la riduzione del capitale sociale se questo risulta in più ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale. Tale riduzione può avvenire liberando i soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, oppure rimborsando il capitale ai soci. Riduzione facoltativa: se la società ,per un gestione non ottimale, subisce delle perdite è possibile ridurre il capitale sociale in proporzione ad esse: in pratica si adegua il capitale sociale al patrimonio sociale Riduzione obbligatoria:se il capitale è diminuito di oltre un terzo a causa di perdite occorre ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate. Nel caso in cui la diminuzione sia sotto il minimo legale occorrerà trasformare la società in altra tipologia che richieda un limite minimo inferiore (es srl), oppure la società viene sciolta. CAUSE DI SCIOGLIMENTO